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Anna Maria Cristaldi, nel procedimento n.\n4336/2022 rgnr e n. 3357/2023 RGIP a carico di G.S., nato a ..., il\n..., con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia; \n Difeso di fiducia dall\u0027avv. Giuseppe Musumeci del Foro di\nCatania; \n Imputato del reato previsto e punito dall\u0027art. 589-bis del codice\npenale, commesso in ... l\u0027... (data del decesso); \n letti gli atti e sciogliendo la riserva all\u0027udienza del 13\nsettembre 2024. \n \n Osserva \n \n Il PM, in data 19 aprile 2023 ha chiesto il rinvio a giudizio di\nG.S. in relazione al delitto di cui all\u0027art. 589-bis del codice\npenale. \n In data 5 giugno 2024 il difensore del G., munito di procura\nspeciale ha chiesto la definizione del procedimento con applicazione\ndi pena concordata, determinata nella misura definitiva di anni uno,\nmesi due, giorni sei di reclusione e subordinata alla concessione\ndella sospensione condizionale della pena. \n Il PM ha prestato il consenso con nota del 27 maggio 2024. \n Dagli atti del procedimento risulta che il G. con sentenza della\nCorte di appello di Catania del 31 ottobre 1968, in riforma della\nsentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 10 ottobre 1967 era\nstato condannato alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione ed\nalla multa (convertita) di euro 30,99 in relazione al delitto di\nfurto aggravato; detta condanna e\u0027 divenuta definitiva in data 4\nnovembre 1968. \n Lo stesso G. con sentenza del Tribunale di Catania del 30\nnovembre 1976, irrevocabile il 19 marzo 1977 era stato, altresi\u0027,\ncondannato alla pena di giorni cinque di arresto e (convertito) euro\n5,16 di ammenda, in relazione al reato di violazione delle norme\nsull\u0027assicurazione obbligatoria degli autoveicoli natanti. \n In data 17 marzo 1988 la Corte di appello di Catania ha concesso\nal G. la riabilitazione, in relazione alle due condanne sopra\nindicate. \n Osta, pertanto all\u0027applicazione della sospensione condizionale\nrichiesta dall\u0027imputato il disposto dell\u0027art. 164, secondo comma del\ncodice penale, laddove si prevede che «la sospensione condizionale\ndella pena non puo\u0027 essere conceduta: 1) a chi ha riportato una\nprecedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e\u0027\nintervenuta la riabilitazione». \n Nel caso di specie, la condanna ad anni due e mesi cinque di\nreclusione, superando il limite di cui all\u0027art. 163 del codice\npenale, e\u0027, quindi, preclusiva alla concessione della sospensione\ncondizionale della pena, a cui e\u0027 subordinata la sopra indicata\nrichiesta di patteggiamento. \n Pertanto, all\u0027udienza del 21 giugno 2024, il giudice indicava\nalle parti detta oggettiva preclusione. \n All\u0027udienza del 13 settembre 2024, il difensore del G. eccepiva\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 164, secondo comma, n. 1)\ndel codice penale, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della\nCostituzione, «esprimendo essa [preclusione] una presunzione assoluta\nincompatibile con i principi di uguaglianza e con la funzione\nrieducativa della pena, impedendo che il giudice del merito possa\nformulare una qualsiasi valutazione in concreto di pericolosita\u0027\nattuale di adeguatezza o meritevolezza del beneficio da parte\ndell\u0027imputato che risulta gia\u0027 condannato». Lo stesso difensore\nchiedeva, quindi, che valutata la rilevanza e la non manifesta\ninfondatezza della questione venga sollevata questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale della disposizione dell\u0027art. 164, secondo\ncomma, n. 1) del codice penale, nella parte in cui preclude la\nconcessione della sospensione condizionale della pena a chi ha\nriportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto,\nsuperiore ai limiti dell\u0027art. 163 del codice penale, anche se e\u0027\nintervenuta la riabilitazione, per contrasto con gli articoli 3 e 27,\nterzo comma della Costituzione. \n Il PM riteneva la questione irrilevante. Il giudice si riservava\ndi decidere. \n1. Rilevanza della questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n 1.1. L\u0027imputato, tramite il difensore procuratore speciale, ha\nsollevato questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 164,\nsecondo comma, n. 1 del codice penale, nella parte in cui dispone che\nla sospensione condizionale della pena non puo\u0027 essere concessa a chi\ne\u0027 stato condannato ad una pena detentiva per un delitto, malgrado\nsia intervenuta la riabilitazione. Secondo l\u0027imputato tale divieto si\nrisolve in un\u0027occasione di contrasto con l\u0027art. 27 della\nCostituzione, e cioe\u0027 con la funzione rieducatrice della pena,\nnonche\u0027 con il principio di eguaglianza per l\u0027irragionevolezza della\nprevisione. Nell\u0027applicazione del cd beneficio vale la considerazione\ndei limiti temporali delle pene siccome precisati dall\u0027art. 163 del\ncodice penale, nel testo riformulato nel 1974. \n Invero, la preclusione contenuta nella disposizione dell\u0027art. 164\nnon risulta tener conto in maniera compiuta e razionale del principio\ndi personalizzazione della sanzione oltre che con quello che assegna\nal giudice di determinare di volta in volta la pena (in senso lato)\nda applicare sulla base delle circostanze in fatto e delle modalita\u0027\ndi integrazione dei reati oltre che in base per l\u0027appunto alla\npersonalita\u0027 del reo. \n 1.2. Non sussistono i presupposti per proscioglimento ex art. 129\ndel codice di procedura penale. Il reato contestato all\u0027imputato per\ni suoi limiti edittali rientra tra quelli per i quali e\u0027 consentita\nl\u0027irrogazione di una sanzione cui applicare la sospensione\ncondizionale. Per lo stato degli atti la pena concordata ex art. 444\ndel codice di procedura penale, rientra nei parametri di legge. \n 1.3. In base, pero\u0027, al certificato penale in atti, l\u0027imputato e\u0027\nstato condannato alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione\nper il delitto di furto aggravato da Appello Catania 31 ottobre 1968\ne - per quanto possa rilevare - alla pena di giorni cinque da\nTribunale Catania 30 novembre 1976, per la violazione delle norme\nsull\u0027assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e natanti. \n Con sentenza Appello Catania 17 marzo 1988 il G. ha ottenuto la\nriabilitazione in ordine ai due reati. \n 1.4. In ragione dell\u0027art. 164, secondo comma, n. 1) del codice\npenale, questo giudice dovrebbe dichiarare inammissibile o comunque\nrespingere l\u0027istanza di sospensione condizionale della pena e,\nquindi, non accogliere l\u0027istanza di patteggiamento o di pena\nconcordata ex art. 444 del codice di procedura penale, alla luce del\ndisposto ai sensi del quale la sospensione condizionale della pena\nnon puo\u0027 essere concessa a chi e\u0027 stato condannato per delitto ad una\npena superiore ai limiti dell\u0027art. 163 del codice penale, «anche se\ne\u0027 intervenuta la riabilitazione». \n Questo rende rilevante ex art. 23 della legge n. 87/1953 la\nquestione di costituzionalita\u0027 dell\u0027inciso appena riportato, perche\u0027\nla disposizione in esso riportata rende inapplicabile alla vicenda di\nspecie l\u0027istituto del patteggiamento ex art. 444 del codice di\nprocedura penale, ed obbliga questo giudice a respingere in via\npreliminare l\u0027istanza di pena concordata. \n 1.5. Laddove viceversa la norma qui censurata fosse dichiarata\ncostituzionalmente illegittima non si profilerebbe la citata\ncondizione ostativa all\u0027ammissione alla sospensione condizionale\ndella pena e la relativa istanza potrebbe essere esaminata nel\nmerito. Sul punto puo\u0027 riferirsi che la stessa Corte costituzionale\nnella sentenza n. 174/2022, relativa al diverso istituto della messa\nin prova, ma con argomentazioni di carattere generale riferibili\nanche alla sospensione condizionale della pena di cui all\u0027art. 164\ndel codice penale, ha considerato che «l\u0027accoglimento della questione\navrebbe infatti, nella prospettiva del giudice a quo, l\u0027effetto di\nrimuovere la preclusione oggi opposta a una possibile seconda\nconcessione del beneficio previsto dalla disposizione censurata,\nconsentendogli cosi\u0027 di valutare nel merito [...] se sussistano gli\nulteriori presupposti delineati dagli articoli 168-bis del codice\npenale e 464-bis e 464-quater del codice di procedura penale per\nl\u0027accesso all\u0027istituto in questione. [...] Ne\u0027, ai fini della\nmotivazione sulla rilevanza della questione, sarebbe stato necessario\nper il giudice rimettente diffondersi sulla sussistenza dei requisiti\ndel beneficio in capo a entrambi gli imputati, posto che tale\nvalutazione e\u0027 logicamente successiva alla rimozione della\npreclusione stabilita dalla disposizione censurata, che allo stato\nvieta in modo assoluto - secondo la lettura del rimettente - la\nconcessione del beneficio a chi ne abbia gia\u0027 fruito». \n Analogamente a quanto riportato, nel caso di specie\nl\u0027accoglimento della questione, con la conseguente rimozione della\npreclusione ad oggi esistente, consentirebbe di valutare nel merito\nl\u0027istanza e deciderla. \n 1.6. La rilevanza della questione non viene meno neanche a\nconsiderare che, per l\u0027eta\u0027 raggiunta, l\u0027imputato potrebbe non\nscontare la sanzione eventualmente inflittagli. E cio\u0027 per un duplice\nordine di motivi. Per un verso, infatti, l\u0027applicazione di una\nsanzione comporta, comunque, in assenza di sospensione l\u0027esecuzione\ndi una sanzione. Peraltro, la decisione circa le modalita\u0027 di\napplicazione della sanzione e\u0027 temporalmente e logicamente successiva\na quella circa la sua comminazione e presuppone per l\u0027intanto la\ncondanna che e\u0027 qui in questione. Inoltre, poi, la stessa modalita\u0027\ndi applicazione della sanzione puo\u0027 essere affidata alla valutazione\ndi altro decisore, di modo che per l\u0027intanto a questo tribunale si\npone il problema di applicare l\u0027art. 164, secondo comma, n. 1) del\ncodice penale. \n Le prospettive di ammissione a benefici penitenziari o a misure\nalternative alla detenzione si pongono in ogni caso all\u0027esterno del\nperimetro di decisione di questo giudice circa l\u0027applicabilita\u0027\ndell\u0027art. 164 del codice penale. \n2. Non manifesta infondatezza della questione sollevata in via\nincidentale. \n 2.1. La questione qui sollevata attiene alla legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale,\nnella parte in cui dispone che la sospensione condizionale della pena\nnon puo\u0027 essere concessa «a chi ha riportato una precedente condanna\na pena detentiva per delitto, anche se e\u0027 intervenuta la\nriabilitazione». Cio\u0027 inibisce di attribuire efficacia alla\nriabilitazione ed impedisce al giudice di valutare tempi, modalita\u0027 e\ncircostanze dei reati riconosciuti integrati dall\u0027imputato. \n 2.2. La questione non appare manifestamente infondata sulla base\ndelle rationes a presupposti della riabilitazione prevista dall\u0027art.\n178 del codice penale e della sospensione condizionale disciplinata\ndall\u0027art. 164 del codice penale del 1930 e, soprattutto,\ndell\u0027insegnamento della Corte costituzionale in piu\u0027 decisioni. \n 2.3. La riabilitazione e\u0027 oggi prevista dall\u0027art. 178 del codice\npenale; essa «estingue le pene accessorie ed ogni effetto penale\ndella condanna, salvo che la legge disponga altrimenti». Puo\u0027\nanticiparsi che tra tali deroghe e/o eccezione all\u0027eliminazione di\n«ogni effetto penale» vi e\u0027 appunto quella prevista dall\u0027art. 164,\nsecondo comma del codice penale. \n In generale, e per come e\u0027 noto, la riabilitazione e\u0027\ndisciplinata dal codice penale del 1930 tra le cause di estinzione\ndella pena e, quindi, tra istituti come la morte del reo, il decorso\ndel tempo, l\u0027indulto e la grazia, la non menzione della condanna e la\nliberazione condizionale, cioe\u0027 tra cause del tutto diverse che\nattengono sia a circostanze oggettive, come a vicende di carattere\nsoggettivo. \n Per quanto contenuta gia\u0027 nel codice Zanardelli del 1889, la\nriabilitazione risulta oggi uno degli strumenti di attuazione\ndell\u0027art. 27 della Costituzione, e della funzione rieducatrice della\npena. In un certo senso puo\u0027 definirsi un istituto costituzionalmente\nnecessario, perche\u0027 sancisce l\u0027intervenuta «rieducazione» del\ncondannato, e cio\u0027 fa attenuare la natura di beneficio a favore del\ncondannato per farle assumere quella di una vera e propria\naspettativa giuridicamente tutelata a fronte delle «prove effettive e\ncostanti di buona condotta», cioe\u0027 dell\u0027accertamento che, dopo aver\nscontato la sanzione, il reo si e\u0027 integrato nella comunita\u0027. \n Ne discende che anche la limitazione contenuta nell\u0027art. 178 del\ncodice penale deve essere intesa in maniera rigorosa e restrittiva e,\nsoprattutto, che le ipotesi in cui dalla riabilitazione non cessano\ntutti gli effetti debbono trovare adeguata giustificazioni in ragione\ndi particolari esigenze costituzionali. \n La riabilitazione del condannato passa, del resto, attraverso il\nrigoroso accertamento svolto in sede giurisdizionale, «acquisita la\ndocumentazione necessaria», art. 583 del codice di procedura penale,\ne quindi anche con l\u0027ausilio degli operatori specialisti in una\nvisione integrata che guarda alla personalita\u0027 del reo grazie anche\nagli apporti di vari esperti. \n 2.4. Nel testo originario del 1930, all\u0027art. 164, u.c., il codice\npenale considerava la sospensione condizionale come una sorta di\n(ulteriore) beneficio che potesse utilizzarsi una sola volta nel\ncorso dell\u0027esistenza, legata com\u0027era all\u0027idea che il reato segnasse\npressoche\u0027 per sempre la vita del colpevole. E\u0027 vero che l\u0027art. 164\ndel codice penale, si apre con il richiamo dell\u0027art. 133 e, quindi,\ncon i criteri di commisurazione della sanzione in base alla gravita\u0027\ndel reato ed alla capacita\u0027 a delinquere del medesimo reo; esso,\npresuppone, cioe\u0027, che il reo sia tale sulla base di alcuni indici e\nche di fatto lo rimarra\u0027, anche se gia\u0027 allora la sospensione\ncondizionale era comunque legata alla valutazione del giudice «che il\ncolpevole si asterra\u0027 dal commettere ulteriori reati». \n L\u0027ultimo comma dell\u0027art. 164 del codice penale e\u0027 stato oggetto\ndi una travagliata vicenda. La sentenza della Corte costituzionale n.\n86/1970 «ammise la possibilita\u0027 della concessione quando il secondo\nreato si legasse con vincolo della continuazione a quello gia\u0027\nprecedentemente punito con pena sospesa». La sentenza n. 73/1971\n«ritenne tale possibilita\u0027 anche nel caso di nuova condanna per un\ndelitto commesso anteriormente alla precedente e sempre che la pena\nda infliggere, cumulata con quella gia\u0027 sospesa, non sorpassasse i\nlimiti stabiliti per l\u0027applicabilita\u0027 del beneficio». E\u0027 intervenuto\nil legislatore con il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, \n convertito, con modificazioni, proprio sull\u0027art. 12 nella legge 7\ngiugno 1974, n. 220. E, cio\u0027 nonostante, a causa del fatto che «4.\n... che la dizione finale della norma present[a] delle ambiguita\u0027\ntali da legittimare il dubbio che il suo significato originario, non\nostante le modifiche apportate, sia rimasto immutato», e\u0027 dovuta\nintervenire ancora la Corte costituzionale con la sentenza n.\n95/1976, che ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027ultimo comma «nella parte in cui non consente la concessione\ndella sospensione condizionale della pena a chi ha gia\u0027 riportato una\nprecedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora\nla pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna\nprecedente non superi i limiti stabiliti dall\u0027art. 163 del codice\npenale». \n Della sentenza n. 95/1976 va qui riportato il paragrafo 5, in cui\nil giudice costituzionale osservo\u0027 come non potersi comprendere «5.\n... come possa essere giustificata la mancata previsione della\npossibilita\u0027 di concedere la sospensione condizionale a chi ha\nriportato una precedente condanna per delitto a pena detentiva, la\ncui esecuzione non sia stata sospesa, quando tale possibilita\u0027 e\u0027\ninvece prevista nell\u0027ipotesi in cui la precedente condanna alla\nreclusione sia stata sospesa. \n A giustificarla non e\u0027 certo idonea l\u0027affermazione che nel\nsecondo caso gia\u0027 esiste una valutazione prognostica positiva che\nspetta al nuovo giudice verificare, alla luce del nuovo fatto\nintervenuto, mentre nel primo caso esiste, al contrario, un giudizio\nnegativo che potrebbe ritenersi convalidato e confermato dai fatti\nsuccessivamente intervenuti. \n La commissione di un nuovo reato da parte di chi ha riportato una\nprecedente condanna, potrebbe semmai dimostrare, coi fatti,\nl\u0027erroneita\u0027 della valutazione, compiuta dal primo giudice, di nota\nrecidivita\u0027 del reo e che quest\u0027ultimo non merita un trattamento piu\u0027\nfavorevole di quello riservato a chi di tale valutazione non abbia a\ngiovarsi. \n D\u0027altra parte, e cio\u0027 sembra decisivo, poiche\u0027 la personalita\u0027\numana e\u0027 soggetta ad evoluzione e cambiamenti, non appare ragionevole\ncondizionare l\u0027apprezzamento sulla proclivita\u0027 al delitto del\ncolpevole da formularsi in occasione della seconda condanna, alla\nvalutazione effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da\naltro giudice. E non e\u0027 da escludersi che l\u0027esecuzione di una\nprecedente condanna possa avere determinato l\u0027evoluzione in senso\npositivo della personalita\u0027 del condannato». \n Gia\u0027 allora, insomma, la Corte costituzionale noto\u0027 che\nl\u0027esclusione della sospensione condizionale per il fatto di essere\nstato condannato a pena detentiva per delitto risulta(va) piuttosto\nsospetta e che, al contrario, si richiede(va) un giudizio fondato\nsull\u0027attualita\u0027. \n Il problema di costituzionalita\u0027 oggi all\u0027attenzione - l\u0027essere\nl\u0027art. 164 del codice penale illegittimo nella parte in cui fa\nderivare dalla precedente condanna l\u0027inibizione alla sospensione\ncondizionale - sembra essere posto gia\u0027 da quella sentenza de 1976,\nche ha sempre richiesto un giudizio prognostico di esclusiva\ncompetenza del giudice sulla possibilita\u0027 che il reo «si asterra\u0027 dal\ncommettere ulteriori reati», basata sul criterio di attualita\u0027 e\nsulla considerazione piena delle circostanze e della personalita\u0027 del\ncolpevole. \n 2.5. La restrittiva impostazione del codice del 1930 spiega che\nla sospensione condizionale non possa essere concessa nemmeno «se e\u0027\nintervenuta la riabilitazione», come se lo stigma sociale perseguiti\nil reo per tutta la vita ed a prescindere da qualsiasi altra\nconsiderazione ovvero da svolgimenti in fatto che diano prova\ndell\u0027allontanamento definitivo della persona dal reato e dalla\n«cultura» che si esprime a mezzo della sua commissione. Potrebbe\ndirsi che l\u0027integrazione di un reato perseguita per sempre la persona\ndel reo, senza considerare attivita\u0027 future che lo stesso possa aver\nposto in essere. \n 2.6. Questa visione della sospensione condizionale puo\u0027 risultare\nin contrasto con l\u0027art. 27 della Costituzione e con i principi ivi\ncontenuti. \n La questione qui prospettata puo\u0027 essere riferita a mezzo dei\nrichiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale. \n Cosi\u0027, nella sentenza n. 236/2016, il giudice costituzionale ha\nrilevato come sia costante «4.2. ... la considerazione secondo cui\nl\u0027art. 3 della Costituzione esige che la pena sia proporzionata al\ndisvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema\nsanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed\na quella di tutela delle posizioni individuali. E la tutela del\nprincipio di proporzionalita\u0027, nel campo del diritto penale, conduce\na «negare legittimita\u0027 alle incriminazioni che, anche se\npresumibilmente idonee a raggiungere finalita\u0027 statuali di\nprevenzione, producono, attraverso la pena, danni all\u0027individuo (ai\nsuoi diritti fondamentali) ed alla societa\u0027 sproporzionatamente\nmaggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest\u0027ultima con la\ntutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni»\n(sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989)». \n Ha ricordato l\u0027art. 49, numero 3), CDFUE, a tenore del quale «le\npene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».\nPer la Corte «il principio di proporzionalita\u0027 esige un\u0027articolazione\nlegale del sistema sanzionatorio che renda possibile l\u0027adeguamento\ndella pena alle effettive responsabilita\u0027 personali, svolgendo una\nfunzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali\ne di limite della potesta\u0027 punitiva statale, in armonia con il \"volto\ncostituzionale\" del sistema penale (sentenza n. 50 del 1980)». \n Ed ha continuato affermando «che, alla luce dell\u0027art. 27 della\nCostituzione, il principio della finalita\u0027 rieducativa della pena\ncostituisce \"una delle qualita\u0027 essenziali e generali che\ncaratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l\u0027accompagnano\nda quando nasce, nell\u0027astratta previsione normativa, fino a quando in\nconcreto si estingue\" (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le\nsentenze n. 183 del 2011 e n. 129 del 2008). Esso, pertanto, non vale\nper la sola fase esecutiva, ma obbliga tanto il legislatore quanto i\ngiudici della cognizione (sentenza n. 313 del 1990). Anche la\nfinalita\u0027 rieducativa della pena, nell\u0027illuminare l\u0027astratta\nprevisione normativa, richiede «un costante principio di proporzione\ntra qualita\u0027 e quantita\u0027 della sanzione, da una parte, e offesa,\ndall\u0027altra» (sentenza n. 251 del 2012 e, ancora, sentenza n. 341 del\n1994), mentre la palese sproporzione del sacrificio della liberta\u0027\npersonale produce «una vanificazione del fine rieducativo della pena\nprescritto dall\u0027art. 27, terzo comma della Costituzione, che di\nquella liberta\u0027 costituisce una garanzia istituzionale in relazione\nallo stato di detenzione» (sentenza n. 343 del 1993). \n Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti\nmanifestamente, perche\u0027 alla carica offensiva insita nella condotta\ndescritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto\ncorrispondere conseguenze punitive di entita\u0027 spropositata, non ne\npotra\u0027 che discendere una compromissione ab initio del processo\nrieducativo, processo al quale il reo tendera\u0027 a non prestare\nadesione, gia\u0027 solo per la percezione di subire una condanna\nprofondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto\nsvincolata dalla gravita\u0027 della propria condotta e dal disvalore da\nessa espressa». \n Ha concluso che «in tale contesto, una particolare asprezza della\nrisposta sanzionatoria determina percio\u0027 una violazione congiunta\ndegli articoli 3 e 27 della Costituzione, essendo lesi sia il\nprincipio di proporzionalita\u0027 della pena rispetto alla gravita\u0027 del\nfatto commesso, sia quello della finalita\u0027 rieducativa della pena\n(sentenza n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994 e\nn. 343 del 1993)». \n Questa decisione e\u0027 significativa perche\u0027 fa pressoche\u0027 il punto\nsul rapporto tra pena e istituti che attengono alla sua finalita\u0027\nrieducativa. \n 2.7. Come ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale n.\n208/2024, «3.1. - Lungi dall\u0027esprimere generiche istanze\nindulgenziali o di immotivata \"fuga dalla sanzione\" nei confronti\ndegli autori di reato, tanto la sospensione condizionale della pena\nquanto la non menzione della condanna nel certificato del casellario\ngiudiziale sono istituti chiave nell\u0027ottica della funzione oggi\ncostituzionalmente assegnata alla pena dall\u0027art. 27, terzo comma\ndella Costituzione. \n La sospensione condizionale - introdotta in Italia dalla legge 26\ngiugno 1904, n. 267 (Sospensione della esecuzione delle sentenze di\ncondanna) per i condannati a pena detentiva di norma non superiore\nalla durata di sei mesi, poi progressivamente estesa sino a\nraggiungere i limiti attuali - fu sin dalla sua origine pensata come\nfunzionale ad assicurare nel condannato per reati di non particolare\ngravita\u0027 un effetto di monito associato alla sentenza di condanna\npronunciata nei suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in\nparticolare nel caso di prima condanna, l\u0027esperienza del carcere. Da\ntempo la dottrina aveva, in effetti, mostrato come le pene detentive\nbrevi - troppo brevi per provocare un cammino di rieducazione, ma\ngia\u0027 idonee a esporre il condannato all\u0027influenza di subculture\ncriminali e, comunque, a interrompere le sue relazioni affettive,\nfamiliari, sociali, lavorative con la comunita\u0027 - producessero\nimportanti effetti criminogeni e desocializzanti (sul punto, sentenza\nn. 28 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto). \n Tale ratio essenziale e\u0027 ancor oggi alla base dell\u0027istituto. E\ncio\u0027 in piena armonia con il principio costituzionale della finalita\u0027\nrieducativa della pena di cui all\u0027art. 27, terzo comma della\nCostituzione: finalita\u0027 che la sospensione condizionale persegue,\nperaltro, non solo in forma negativa - evitando i menzionati effetti\ncriminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve -, ma anche\nattraverso la minaccia di revoca del beneficio, che stimola\nl\u0027astensione da ulteriori reati da parte del condannato durante il\nperiodo di sospensione, nonche\u0027 attraverso gli obblighi riparatori,\nripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono o debbono\nessere imposti al condannato ai sensi dell\u0027art. 165 del codice\npenale, conferendo cosi\u0027 un contenuto risocializzativo anche\n\"positivo\" al beneficio». \n 2.8. Insomma, la connotazione della sospensione condizionale\ndella pena quale beneficio octroye risulta superata dal principio di\npersonalita\u0027 della sanzione introdotto dall\u0027art. 27 della\nCostituzione, ed ancor di piu\u0027 dal principio di rieducazione del\ncondannato, il cui esito, una volta accertato positivamente, non puo\u0027\ncomportare piu\u0027 che il reo sia avvinto alla dinamica del reato\ncommesso, specie se a distanza di tempo e malgrado la riabilitazione\nottenuta. \n 2.9. L\u0027art. 27 della Costituzione, insomma, pare aver abbandonato\nla concezione della riabilitazione e della sospensione condizionale\ncome benefici ottriatamente concessi, ed al contrario ne ha fatti\nstrumenti che mirano - assieme alla riparazione del danno provocato\ndal reato ed alla tutela della vittima di quest\u0027ultimo - alla\nrieducazione del condannato e ad offrirgli opportuna occasione di\nrisocializzazione. \n 2.10. Cio\u0027 passa di necessita\u0027 attraverso l\u0027intervento decisorio\ndel giudice, cioe\u0027 a dire quel potere discrezionale del giudice\nnell\u0027applicazione della pena ex art. 132 del codice penale, che si\nesercita si\u0027 nei limiti della legge in base appunto al principio di\nlegalita\u0027, ma che pure e\u0027 presupposto necessario della personalita\u0027\ndella pena. Lo stesso art. 133 del codice penale, che per l\u0027appunto\ne\u0027 citato dall\u0027art. 164 del codice penale, e\u0027 in questa chiave\nriletto attraverso un\u0027interpretazione costituzionalmente orientata\nche fa dell\u0027irrogazione della sanzione lo strumento di rieducazione\ndel reo. Ed in questa concezione tutti gli istituti man mano\nconfigurati dal diritto positivo, compreso quindi quello della\nsospensione condizionale della pena, contribuiscono a dare\neffettivita\u0027 al citato valore. \n 2.11. La giurisprudenza costituzionale ha fatto largo uso di\nquesti concetti. \n Ad esempio, nella sentenza n. 197/2023, che pure riguarda\nl\u0027omicidio del codice, ha ricordato di aver «piu\u0027 volte sottolineato\nche il principio di proporzionalita\u0027 della pena, desunto dagli\narticoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, esige \"che la pena\nsia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di\noffensivita\u0027 del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche\nal disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo\", il quale a sua\nvolta \"dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della\nvolonta\u0027 criminosa dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della\ncolpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno\ninfluito sul processo motivazionale dell\u0027autore, rendendolo piu\u0027 o\nmeno rimproverabile\" (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del\nConsiderato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 94 del 2023,\npunto 10.3. del Considerato in diritto; sentenza n. 55 del 2021,\npunto 8 del Considerato in diritto). Il principio della\n\"personalita\u0027\" della responsabilita\u0027 penale, sancito dal primo comma\ndell\u0027art. 27 della Costituzione, richiede d\u0027altra parte che la pena\napplicata a ciascun autore di reato costituisca \"una risposta - oltre\nche non sproporzionata - il piu\u0027 possibile \u0026#x02bb;individualizzata\u0026#x02bc;, e\ndunque calibrata sulla situazione del singolo condannato\" (sentenza\nn. 222 del 2018, punto 7.1. del Considerato in diritto)». \n 2.12. Nella stessa sentenza, sempre riguardo l\u0027omicidio, ma con\nargomentazioni relative a tutti i reati, ha notato che «attraverso il\nflessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze, il nostro\nordinamento consente dunque al giudice di commisurare una pena\nmaggiormente calibrata rispetto all\u0027intensita\u0027 del disvalore della\nsingola condotta omicida, nel rispetto dei principi costituzionali\nappena menzionati, nonche\u0027 di tener conto di ulteriori circostanze\nche - pur non incidendo sul minor grado di disvalore oggettivo o\nsoggettivo del fatto di reato - esprimono tuttavia una minore\nnecessita\u0027 di applicare una pena nei confronti del suo autore, in\nconsiderazione ad esempio della sua condotta successiva al reato. \n 5.2.3. Grazie al complesso delle circostanze attenuanti\napplicabili all\u0027omicidio e alla loro possibile prevalenza nel\ngiudizio di bilanciamento con eventuali aggravanti, le soluzioni\nsanzionatorie cui puo\u0027 pervenire il giudice italiano si avvicinano\nalmeno in parte, negli esiti, a quelle cui e\u0027 possibile giungere in\nnumerosi altri ordinamenti contemporanei, nei quali l\u0027articolazione\ndelle diverse figure di omicidio volontario e delle relative\ncircostanze attenuanti consente una significativa modulazione della\nrisposta sanzionatoria, in ragione della diversa gravita\u0027 di ciascuna\ncondotta omicida». \n 2.13. La stessa sentenza si e\u0027 spinta a considerare il «bisogno\ndi pena» che si richiede al giudice di valutare a carico del reo\nattraverso l\u0027utilizzo delle circostanze attenuanti (o in diverse\nipotesi: aggravanti). \n 2.14. Il precedente e\u0027 stato riportato perche\u0027 esso mostra la\ntendenza nella giurisprudenza della Corte costituzionale a\ncommisurare la sanzione alle circostanze di fatto ed alla persona del\nreo, evitando ogni automatismo che sarebbe per definizione contrario\nai valori costituzionali che si fondano sul rilievo della persona\numana, compreso il reo, e sulla rieducazione di quest\u0027ultimo. \n 2.15. Poiche\u0027, pero\u0027, l\u0027applicazione dell\u0027art. 164, secondo\ncomma, n. 1) del codice penale, finisce nei fatti per dare prevalenza\nalla recidiva rispetto ad ogni altro profilo - compreso quello\ndell\u0027intervenuta riabilitazione - va ricordata Corte costituzionale\nn. 188/2023 che fa per cosi\u0027 dire il punto sulla questione dell\u0027art.\n69, u.c., del codice penale. \n «In numerose precedenti occasioni questa Corte ha dichiarato\ncostituzionalmente illegittimo l\u0027art. 69, quarto comma del codice\npenale, nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza di\naltrettante circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all\u0027art. 99,\nquarto comma del codice penale. In particolare nella recente sentenza\nn. 94 del 2023 (punto 10 del Considerato in diritto) sono state\nrammentate e sinteticamente illustrate e varie rationes decidendi\nsottese alle sentenze anteriori, riconducibili peraltro all\u0027esigenza\ndi mantenere - con le parole della successiva sentenza n. 141 del\n2023 (punto 3.1. del Considerato in diritto) - \"un conveniente\nrapporto di equilibrio tra la gravita\u0027 (oggettiva e soggettiva) del\nsingolo fatto di reato e la severita\u0027 della risposta sanzionatoria,\nevitando in particolare quella che la sentenza \u0026#x02bb;capostipite\u0026#x02bc; n. 251\ndel 2012 gia\u0027 aveva definito l\u0027\u0026#x02bb;abnorme enfatizzazione delle\ncomponenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a\ndetrimento delle componenti oggettive del reato\u0026#x02bc; (punto 5 del\nConsiderato in diritto) creata dall\u0027art. 69, quarto comma del codice\npenale.\"». \n 2.16. Ed infatti, a ripetere le parole di quest\u0027ultima sentenza,\nla precedente commissione di un reato, e quindi il godimento della\nsospensione condizionale della pena in quell\u0027occasione, si manifesta\ncome una sorte di enfatizzazione enorme della recidiva, a prescindere\nda qualsivoglia considerazione delle componenti oggettive del reato\ncome anche di quelle soggettive, giacche\u0027 non si tiene nemmeno conto\ndelle attuali condizioni del reo e della riabilitazione intervenuta. \n 2.17. Insomma, il sistema degli articoli 178 e 164 del codice\npenale, risulta sbilanciato ed irrazionale in violazione del canone\ndi ragionevolezza dell\u0027art. 3 della Costituzione: per un verso la\nriabilitazione dovrebbe far venir meno «ogni altro effetto penale\ndella condanna»; ma poi l\u0027art. 164, secondo comma, vanifica l\u0027esito\nmedesimo della riabilitazione. \n 2.18. Allora, a ripetere le parole di Corte costituzionale n.\n188/2023, anche per l\u0027art. 164, secondo comma, n. 1) del codice\npenale, puo\u0027 dubitarsi che quest\u0027ultimo «ridonda anzitutto in una\nviolazione del canone della proporzionalita\u0027 della pena fondato sugli\narticoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, il quale si oppone a\nche siano comminate dal legislatore - e conseguentemente applicate\ndal giudice - pene manifestamente sproporzionate rispetto al\ndisvalore oggettivo e soggettivo del reato (sentenza n. 141 del 2023,\npunto 3.2. del Considerato in diritto)». Per lo stesso motivo «Dalla\nnorma censurata scaturisce altresi\u0027 un vulnus al principio di\noffensivita\u0027 di cui all\u0027art. 25, secondo comma della Costituzione, il\nquale esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come\nrisposta a un singolo «fatto» di reato, e non sia invece utilizzata\ncome misura primariamente volta al controllo della pericolosita\u0027\nsociale del suo autore, rivelata dalle sue qualita\u0027 personali\n(sostanzialmente in questo senso sentenza n. 249 del 2010, punto 9\ndel Considerato in diritto, nonche\u0027 - con riferimento specifico al\ndivieto di cui all\u0027art. 69, quarto comma del codice penale - sentenze\nn. 205 del 2017, punto 5 del Considerato in diritto; n. 105 del 2014,\npunto 4 del Considerato in diritto; n. 251 del 2012, punto 5 del\nConsiderato in diritto)». \n 2.19. L\u0027art. 164, secondo comma del codice penale, nella parte\nqui indubbiata risulta contraddittorio perche\u0027 esclude quel potere\ndiscrezionale del giudice che, invece, gli articoli 132 e 133 del\ncodice penale, gli attribuiscono; ed in contrasto con il principio di\nproporzionalita\u0027 della pena; ed appare sproporzionato perche\u0027 non\npermette di considerare le vicende successive alla consumazione del\n«primo» reato, il tempo trascorso tra l\u0027uno e l\u0027altro reato, il nesso\ntra gli stessi, l\u0027intervenuta rieducazione del reo a seguito del\n«primo» reato. \n 2.20. La stessa dottrina penalistica ha riconosciuto l\u0027esistenza\ndi un diritto fondamentale a non subire pene sproporzionate, ancorato\nal principio di eguaglianza declinato sia quale divieto di\nirragionevoli disparita\u0027 di trattamento sanzionatorio, sia quale\nesigenza di non manifesta irragionevolezza intrinseca; e che per\nquanto diverso dal diritto (principio) alla rieducazione partecipa\ncon quest\u0027ultimo di una lettura che guarda al passato e quindi alla\ngravita\u0027 del fatto commesso, ma anche non trascura la tensione verso\ngli obiettivi del recupero, della riparazione, della riconciliazione\ne del reinserimento sociale del condannato. \n 2.21. In altri termini non appaiono ragioni costituzionalmente\nsignificative perche\u0027 l\u0027intervenuta riabilitazione dell\u0027imputato per\nreati pregressi non debba consentire - ricorrendone le altre\ncondizioni - la sospensione condizionale della pena a fronte del\ngiudizio «che il colpevole si asterra\u0027 dal commettere ulteriori\nreati». L\u0027inciso dell\u0027art. 178 del codice penale, non («salvo che la\nlegge disponga altrimenti») non puo\u0027 riguardare l\u0027applicazione della\nsospensione condizionale. \n La disciplina qui indubbiata riguarda la disposizione dell\u0027art.\n164, secondo comma, n. 1 del codice penale, ma l\u0027eventuale intervento\ndi codesta Corte potrebbe riguardare anche l\u0027art. 178, ultimo inciso\ndel codice penale. Per questo e\u0027 sollevata questione di legittimita\u0027\nanche di tale disposizione, nella prospettiva gia\u0027 ricordata che le\nlimitazioni e/o le eccezioni disposte dal legislatore per evitare che\nsi estingua «ogni altro effetto penale della condanna» non possono\nconsiderarsi rimesse alla insindacabile scelta legislativa, ma\ndebbono al contrario trovare fondamento in valori costituzionali\ncogenti, giacche\u0027 le stesse alla fine non sono altro che deroghe alla\nfunzione rieducatrice della pena. \n 2.22. In una prospettiva sistematica potrebbe opporsi che e\u0027\nonere del legislatore stabilire le condizioni e le modalita\u0027 per\nriconoscere la riabilitazione e la sospensione condizionale della\npena, cosi\u0027 come rientra nella sua discrezionalita\u0027 ex art. 28 della\nlegge n. 87/1953 definire i limiti di applicazione della sospensione\ncondizionale, come ha fatto per l\u0027appunto con gli articoli 163 e 164.\nu.c. del codice penale, ad esempio Corte costituzionale n. 377/1990,\nn. 85/1997, n. 475/2002. \n Eppero\u0027, rimane costituzionalmente dubbio che, in ogni caso e\nprescindendo da ogni circostanza e considerazione, sia sempre di\nostacolo alla sospensione condizionale l\u0027aver riportato una\nprecedenza condanna a pena detentiva per delitto. \n Se, infatti, e\u0027 vero che nello Stato di diritto l\u0027applicazione\ndelle sanzioni e, di converso, anche degli strumenti alternativi (in\nsenso lato) come la sospensione condizionale della pena, non e\u0027\nrimessa alla totale discrezionalita\u0027 del giudice, ma ad una\nvalutazione da esercitare nel rispetto di parametri prefissati dal\nlegislatore secondo una graduazione che potrebbe essere anche\ndettagliata; e\u0027 anche vero che l\u0027ordinamento penale ispirato\ndall\u0027art. 27 della Costituzione respinge ogni automatismo\nmeccanicistico. \n 2.23. In questa prospettiva la questione di legittimita\u0027 degli\narticoli 164, secondo comma, n. 1, e 178, ultimo inciso del codice\npenale, non risulta manifestamente infondata e va rimessa alla Corte\ncostituzionale. \n Tempo addietro Cassazione n. 3019/1974 ha ritenuto inesistente a\nproposito dell\u0027art. 164 il dubbio di costituzionalita\u0027 per contrasto\ncon principio di eguaglianza e del divieto di discriminazioni sulla\nbase della considerazione che la condotta antisociale di chi ha\ncommesso «nuovi» reati anche dopo l\u0027intervenuta riabilitazione\ndimostra che lo stesso soggetto persiste nel reato e, quindi, non\nconsente un giudizio prognostico favorevole come quello che si\nrichiede ai sensi dell\u0027art. 164 del codice penale. L\u0027idea e\u0027 stata\nche il trattamento sanzionatorio andasse operato soprattutto dal\nlegislatore e che questi potesse indicare i parametri con maggiore o\nminore grado di dettaglio: nella stessa disciplina codicistica, a\nfianco di disposizioni molto generali, quale l\u0027art. 133 del codice\npenale, che stabilisce gli elementi da cui desumere la gravita\u0027 del\nreato, sarebbe stato possibile designare altre maggiormente puntuali,\nquali quelle che precludono la concessione del beneficio in questione\nal delinquente o contravventore abituale o professionale ovvero a chi\ne\u0027 stato pur riabilitato (art. 164, secondo comma). Al legislatore,\nnon sarebbe, quindi, inibito prevedere che alla condanna, anche se\nseguita dalla riabilitazione, residuino «effetti penali» al cui\nnovero andrebbe ascritto quello in esame. Stando a quella\nimpostazione, pertanto, l\u0027istituto della sospensione condizionale\ndella pena troverebbe il suo presupposto fondante nella prognosi\nfavorevole sulla futura condotta del condannato: prognosi che\npotrebbe essere formulata solo quando ricorrano i presupposti\nstabiliti dal legislatore. \n Tale lettura risulta, pero\u0027, in contrasto con la\npersonalizzazione della pena, la quale invece respinge - come si e\u0027\npiu\u0027 volte anticipato - irragionevoli e sproporzionati automatismi e\nrichiede che per ogni condannato si costruisca quasi un trattamento\nindividualizzato che di necessita\u0027 richiede la decisione da adottare\nin sede giurisdizionale e che consideri circostanze e modalita\u0027 dei\nfatti come lo sviluppo della personalita\u0027 del reo nel corso del\ntempo. \n Soprattutto la sentenza della Cassazione del 1974 (sarebbe il\nlegislatore che stabilisce le condizioni per concedere benefici e\nsarebbe di sua competenza operare la «prognosi» circa la condotta\nfutura del condannato) sembra essere stata da subito ripudiata dalla\ndi poco successiva sentenza della Corte costituzionale n. 95/1976,\nche invece ha dato risalto alla valutazione individualizzante del\ngiudice ed, in particolare, del giudice del piu\u0027 recente procedimento\nper l\u0027ovvia attualita\u0027 di siffatto apprezzamento. \n 2.24. Insomma, il divieto posto al giudice dall\u0027art. 164, secondo\ncomma, n. 1) del codice penale, nella parte in cui impedisce di\nconcedere la sospensione condizionale a chi e\u0027 stato condannato a\npena detentiva per delitto oltre i limiti indicati dall\u0027art. 163, e\nmalgrado sia intervenuta riabilitazione, nonche\u0027 dell\u0027art. 178,\nultimo comma, appare in contrasto: \n con i principi di proporzionalita\u0027 della pena sanciti\ndall\u0027art. 27 e di uguaglianza-ragionevolezza, poiche\u0027 impone che la\npena per la commissione di un reato sia comunque irrogata senza\nconsiderare l\u0027intervenuta riabilitazione, cioe\u0027 l\u0027accertamento\noperato in sede giurisdizionale dell\u0027effettiva rieducazione del\ncondannato e del suo fattivo inserimento nel contesto sociale, e,\nquindi, di tutti gli elementi idonei a mostrare una ridotta capacita\u0027\na delinquere dell\u0027imputato; \n sempre con i principi di uguaglianza e rieducazione, poiche\u0027\nl\u0027indiscriminata applicazione della sanzione per «secondo reato»\ncomporta l\u0027inflizione di una pena sproporzionata, e dunque percepita\ncome ingiusta dal condannato; \n con il principio di ragionevolezza e con quello di\noffensivita\u0027 del reato ex art. 25 della Costituzione, poiche\u0027 - a\nfronte della necessita\u0027 di prevenire la recidiva - non considera\nl\u0027evolversi della personalita\u0027 del reo e finisce per comportare -\n«una smisurata amplificazione, in chiave deterrente, della finalita\u0027\ngeneral-preventiva della pena [...] avendo a che fare con la fase\ndella punizione, [e] dispiega effetti di prevenzione pressoche\u0027\nnulli, implicando pero\u0027 un rilevantissimo sacrificio del principio di\nuguaglianza e del principio di proporzionalita\u0027 della pena». \n 2.25. Pertanto, si rende necessario sospendere il giudizio in\ncorso ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione\ndel giudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n\n \n P. Q. M. \n \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di\ncui in motivazione, la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 164, secondo comma, n. 1) del codice penale e dell\u0027art.\n178, ultimo inciso del codice penale, in riferimento agli articoli 3,\n25 e 27 della Costituzione. \n Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla proposta\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza e che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono\nconsiderarsi presenti,ex art. 148, comma 5 del codice di procedura\npenale. \n Catania, 21 febbraio 2025 \n \n Il giudice: Cristaldi","elencoNorme":[{"id":"62437","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"164","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"n. 1","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62438","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"178","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"ultimo inciso","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79164","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79165","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79166","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |