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E.. \n \nReati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti -\n Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all\u0027art.\n 62-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata di cui all\u0027art. 99,\n quarto comma, cod. pen. \n- Codice penale, art. 69, quarto comma, come sostituito dall\u0027art. 3\n della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e\n alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti\n generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle\n circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). \n\n\r\n(GU n. 4 del 22-01-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA \n Ufficio G.I.P./G.U.P. \n \n Il Giudice dell\u0027Udienza preliminare, dottor Luca Agostini, nel\nprocedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei\nconfronti di E. Y.M.T.M., nato il ... in ...; difeso d\u0027ufficio\ndall\u0027avvocata Maria Tangari del foro di Parma; in cui risulta\nimputato per il delitto previsto e punito dall\u0027art. 628, primo comma,\ndel codice penale «perche\u0027, al fine di procurarsi un ingiusto\nprofitto, mediante violenza alla persona consistita nel colpire con\nun pugno all\u0027occhio destro ... impiegato come commesso presso il\nnegozio di alimentari \"...\" di via ..., che voleva impedirgli che\nprelevasse dall\u0027esercizio commerciale una bottiglia di birra senza\npagarla nell\u0027immediatezza, si portava dietro alla cassa e si\nimpossessava di due bottiglie di liquore marca \"Alexandrion\", del\nvalore complessivo di circa 7-8 euro, una delle quali gli cadeva\ndalle mani e si rompeva, sottraendole presso il negozio suddetto e\ndandosi alla fuga. \n In ..., il ... \n Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale»\nall\u0027esito della discussione delle parti nel rito abbreviato\ncondizionato, ha emesso mediante lettura del dispositivo la seguente\nordinanza; \n Rilevato che il 21 febbraio 2024 il pubblico ministero chiese E.\nY.M.T.M., come in atti generalizzato, fosse rinviato a giudizio per\nil delitto ascrittogli e sopra riportato; all\u0027udienza del giorno 11\ngiugno 2024 l\u0027imputato chiese personalmente di accedere al giudizio\nabbreviato, ammesso il quale la discussione delle parti ha avuto\nluogo oggi, dopo l\u0027esame dell\u0027E.; i fatti oggetto di processo\nrisultano provati dagli atti di indagine, dai quali emerge che: \n verso le ... del ... E. Y.M.T.M. entro\u0027 nel minimarket « ...\n», sito in via ... a ..., prese una bottiglia di birra e disse a ...,\ndipendente del negozio, che l\u0027avrebbe pagata in seguito poiche\u0027 non\naveva denaro con se\u0027; \n il ... rifiuto\u0027 pero\u0027 di fare credito all\u0027E. e riprese la\nbottiglia; \n l\u0027imputato, allora, colpi\u0027 il commesso con un pugno\nsull\u0027occhio destro, poi aggiro\u0027 il bancone dove si trovava la cassa,\nafferro\u0027 due bottiglie di liquore «Alexandrion\" e tento\u0027 di scappare,\nma inciampo\u0027 e nel cadere ne ruppe una, ferendosi una mano con i\ncocci; \n infine, E. Y.M.T.M. usci\u0027 dal negozio portando con se\u0027\nl\u0027altra bottiglia di «Alexandrion» e sferro\u0027 un pugno alla vetrata\nesterna; \n dopo quasi mezz\u0027ora ... vide l\u0027E. passare lungo via ...,\ndall\u0027altro lato della strada rispetto al suo negozio, e un passante\nindico\u0027 l\u0027imputato ai Carabinieri, che lo fermarono, lo\nidentificarono e constatarono che effettivamente presentava un taglio\na una mano; \n la tesi dell\u0027imputato, in base alla quale avrebbe urtato lo\nscaffale sul quale erano esposti in vendita i liquori e sarebbero\nquindi cadute alcune bottiglie perche\u0027 spinto dal commesso, e\u0027 priva\ndi riscontri e non vale a confutare le accuse a suo carico. Infatti,\nnon consta che ... avesse motivi per calunniare E. Y.M.T.M., dato che\nera un cliente affezionato e regolarmente pagante sino al ..., senza\ncontare che la persona offesa non ha cercato minimamente di\naggravarne la posizione, ad esempio adducendo di aver patito un danno\neconomico ben maggiore o che l\u0027avesse percosso piu\u0027 volte; \n la difesa ha prodotto prove concernenti la situazione personale\ndell\u0027imputato, ospitato presso una comunita\u0027 all\u0027epoca dei fatti e\nsino alla primavera del ..., nonche\u0027 il suo tentativo di risarcire il\ndanno procurato a ..., offrendogli 150,00 euro, come da lettera\nraccomandata ricevuta il ...; \n Ritenuto che \n sia condivisibile la qualificazione del reato in termini di\nrapina, poiche\u0027 l\u0027imputato malmeno\u0027 la persona offesa per\nimpadronirsi di una bottiglia di liquore esposta in vendita nel\nsuddetto minimarket; \n sussista altresi\u0027 la contestata recidiva reiterata, specifica\ned infraquinquennale, giacche\u0027 E. Y.M.T.M. risulta gravato da due\nprecedenti condanne: la prima, emessa dal Tribunale in composizione\nmonocratica di Piacenza il 25 ottobre 2018 (irrevocabile in data 8\ngennaio 2019) anche per il delitto di resistenza a pubblico\nufficiale; la seconda, emessa ai sensi degli articoli 444 e seguenti\ndel codice di procedura penale dal Giudice dell\u0027Udienza preliminare\ndel Tribunale di Piacenza il 3 maggio 2019 (irrevocabile dal 20\ngiugno 2019), concernente i reati di rapina aggravata e lesioni\npersonali. Detto precedente specifico risale a meno di cinque anni\nprima dei fatti oggetto di questo processo, che risultano omogenei\nanche al delitto di cui all\u0027art. 337 del codice penale, al quale sono\naccomunati dal richiedere l\u0027esercizio di violenza o minaccia alla\npersona ed appaiono percio\u0027 manifestazione dell\u0027accresciuta\npericolosita\u0027 sociale e della piu\u0027 accentuata colpevolezza dell\u0027E.,\npoiche\u0027 egli e\u0027 rimasto del tutto sordo ai severi moniti\nripetutamente rivoltigli dall\u0027ordinamento (1) ; \n l\u0027offerta di cui si\u0027 e\u0027 detto non risulta tale da integrare\nl\u0027attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 6, del codice penale, perche\u0027 non\ne\u0027 stata accettata dalla persona offesa e comunque, a tutto voler\nconcedere, la somma di 150,00 euro non puo\u0027 reputarsi sufficiente per\nrisarcire integralmente il danno morale patito da ..., considerato il\ntrauma anche psicologico derivante dall\u0027aggressione subita; \n tuttavia, lo sforzo profuso dall\u0027imputato vada valorizzato ai\nfini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,\npoiche\u0027 appare senz\u0027altro proporzionato alle sue scarsissime risorse\neconomiche, dato che, a quanto consta, egli e\u0027 privo di occupazione\nlavorativa e non e\u0027 titolare di beni di sorta, ma, anzi, deve\nricorrere all\u0027ausilio di enti caritatevoli per sostentarsi, presso i\nquali svolge un\u0027attivita\u0027 di volontariato (2) , che peraltro\ncostituisce prosecuzione del percorso di risocializzazione che mira a\nportarlo a una piena autonomia intrapreso almeno dal ..., quando fu\nospitato dalla Comunita\u0027 ..., dove rimase sino al ... - dapprima a\ntitolo di misura alternativa alla detenzione e poi su base volontaria\n-, e tutt\u0027ora in atto presso l\u0027associazione ..., nonostante le\ndifficolta\u0027 dovute alla mancanza di regolare permesso di soggiorno; \n il giudizio di bilanciamento ai sensi dell\u0027art. 69 del codice\npenale nel caso di specie dovrebbe condurre a dichiarare prevalenti\nle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, al fine\ndi adeguare la pena alla concreta gravita\u0027 oggettiva e soggettiva dei\nfatti; \n invero, anche qualora la pena detentiva minima di anni cinque\ndi reclusione venisse ridotta di un terzo in virtu\u0027 della scelta\nprocessuale, giungerebbe ad anni tre e mesi quattro di reclusione e\nrisulterebbe comunque sproporzionata in se\u0027 rispetto alla concreta\noffensivita\u0027 del fatto, nella sua dimensione obiettiva e soggettiva,\nalla luce degli indici sopra citati a fondamento delle circostanze\nattenuanti generiche, che dovrebbero comportarne una diminuzione\nrispetto al minimo edittale. L\u0027effetto mitigatore dell\u0027art. 62-bis\ndel codice penale e\u0027 pero\u0027 precluso dall\u0027art. 69, quarto comma, del\ncodice penale, che non lascia adito a un\u0027interpretazione adeguatrice,\nvisto il suo chiaro tenore letterale, tant\u0027e\u0027 vero che proprio per\ntale ragione e\u0027 gia\u0027 stato ripetutamente oggetto di declaratorie di\nillegittimita\u0027 costituzionale; \n il divieto di prevalenza delle attenuanti di cui all\u0027art.\n62-bis del codice penale presenti profili di irragionevolezza, in\ncontrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, nella misura in cui: \n a) disincentiva l\u0027imputato recidivo reiterato dal cercare\ndi risarcire, anche solo parzialmente, la persona offesa, con\nindiretto pregiudizio per quest\u0027ultima, o dal tenere successivamente\nal reato un comportamento che ne manifesti il genuino pentimento e la\nvolonta\u0027 di reinserimento sociale, dal momento che il trattamento\nsanzionatorio non potrebbe in ogni caso scendere al di sotto dei\ncinque anni di reclusione e 927,00 euro di multa; \n b) impedisce di tenere in debito conto cambi di vita\ndell\u0027imputato tali da incidere, mitigandola, sulla maggiore\ncolpevolezza e pericolosita\u0027 sociale dimostrata con la ricaduta nel\ndelitto, che finirebbe con l\u0027assumere, nel processo di\nindividualizzazione della pena, una rilevanza del tutto preponderante\nrispetto alla gravita\u0027 del fatto concreto, sebbene il sistema penale\nsia orientato alla «colpevolezza per il fatto» e non gia\u0027 alla «colpa\nd\u0027autore» o alla mera neutralizzazione della pericolosita\u0027\nindividuale; \n c) comporta l\u0027applicazione dello stesso trattamento\nsanzionatorio a condotte dal disvalore diverso. \n Infatti, la casistica offre numerosi esempi di fatti che,\nvalutati nel loro complesso, risultano di gravita\u0027 piu\u0027 contenuta,\nanche in virtu\u0027 di elementi che intervengono successivamente alla\ncommissione del reato di rapina e sintomatici di una positiva\nevoluzione in atto della personalita\u0027 del condannato o comunque\ninerenti alla persona dell\u0027autore, indicativi di una sua minore\npericolosita\u0027 o tali da renderla meno meritevole e bisognosa di pena,\nperche\u0027 in condizioni economiche o sociali particolarmente disagiate\n(3) , come nella fattispecie. \n Ebbene, il privilegio accordato alla recidiva reiterata\ndall\u0027art. 69, ultimo comma, del codice penale vincola il giudicante a\ntrattare suddette situazioni in modo deteriore rispetto a quella di\nchi commetta un reato di maggiore gravita\u0027 in termini di lesione al\npatrimonio e/o alla liberta\u0027 personale e possa, pero\u0027, fruire di\nun\u0027attenuazione del regime sanzionatorio perche\u0027 incensurato o\nrecidivo non reiterato; \n il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata posto\ndall\u0027art. 69, quarto comma, del codice penale violi altresi\u0027 l\u0027art.\n27, terzo comma, della Costituzione, poiche\u0027 enfatizza in modo\nabnorme il ruolo della recidiva, sino a vanificare la valenza della\ncondotta susseguente al reato sotto il profilo del trattamento\nsanzionatorio, circoscrivendola alla sola neutralizzazione del\nrilevante aumento di pena previsto dall\u0027art. 99, quarto comma, del\ncodice penale, dato che impedisce che possa determinare una\ndiminuzione della pena base. Ed invero, come gia\u0027 riconosciuto dalla\nConsulta, l\u0027obiettivo della rieducazione del condannato non puo\u0027\nessere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti\nche manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e\nl\u0027accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza,\nnella quale si esprime l\u0027oggetto della rieducazione (4) ; \n in definitiva, la disposizione in questa sede censurata\ndetermini una drastica e ingiustificata limitazione del potere del\ngiudice di calibrare la pena al disvalore effettivo del fatto\ncompiuto, elidendo sistematicamente l\u0027effetto calmierante delle\ncircostanze attenuanti ricadenti nella previsione di cui all\u0027art.\n62-bis del codice penale; \n__________ \n\n(1) Sui presupposti per il riconoscimento della recidiva ci si deve\n rifare a Cass. Pen. , Sez. Un. , 27 maggio 2010, n. 35738, in\n C.E.D. Cass., Rv. 247838 - 01, onde evitare che la stessa si\u0027\n risolva in uno status del soggetto automaticamente dedotto dal\n riscontro formale risultanze del casellario giudiziale, anziche\u0027\n in una circostanza aggravante legata alle caratteristiche del\n fatto. \n\n(2) In tale senso cfr., ex plurimis, Cass. Pen.: Sez. II, 13 febbraio\n 2024, n. 10400, in C.E.D. Cass., non mass., 3 mot. dir.; Sez. VI,\n 27 giugno 2013, n. 34522, in C.E.D. Cass., Rv. 256134 - 01. \n\n(3) V. Corte costituzionale, 30 ottobre 2023, sentenza n. 197, 5.2.3\n considerato in diritto. \n\n(4) V. Corte costituzionale, 7 giugno 2011, sentenza n. 183, 6 - 7\n considerato in diritto. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e seguenti della legge 11\nmarzo 1953, n. 87; \n Promuove d\u0027ufficio, per violazione degli articoli 3 e 27 della\nCostituzione, questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69,\nquarto comma, del codice penale, come sostituito dall\u0027art. 3 della\nlegge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il divieto\ndi prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all\u0027art. 62-bis del\ncodice penale sulla recidiva reiterata ai sensi dell\u0027art. 99, quarto\ncomma, del codice penale. \n Sospende il giudizio in corso. \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della\ncancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai\nPresidenti delle Camere e all\u0027esito sia trasmessa alla Corte\ncostituzionale insieme al fascicolo processuale e alla prova delle\navvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. \n Da\u0027 atto, anche ai fini dell\u0027art. 23, quarto comma, della legge\n11 marzo 1953, n. 87, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in\nudienza e che pertanto deve intendersi notificata a coloro che sono o\ndevono considerarsi presenti ai sensi dell\u0027art. 148, secondo comma,\ndel codice di procedura penale. \n Parma, 8 ottobre 2024 \n \n Il giudice dell\u0027Udienza preliminare: Agostini","elencoNorme":[{"id":"62254","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027","legge_articolo":"69","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62262","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"05/12/2005","data_nir":"2005-12-05","numero_legge":"251","descrizionenesso":"","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art3"}],"elencoParametri":[{"id":"78827","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78828","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |