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indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),\npresso i cui uffici e\u0027 legalmente domiciliato in Roma, alla via dei\nPortoghesi n. 12, contro la Regione Siciliana (c.f. 80012000826), in\npersona del Presidente pro tempore, con sede a Palermo in piazza\nIndipendenza n. 21 presso il Palazzo d\u0027Orleans e domiciliata ex lege\npresso l\u0027Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con sede a\nPalermo in via Valerio Villareale n. 6, per la declaratoria della\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 28, comma 16, della legge\ndella Regione Siciliana n. 28 del 18 novembre 2024, recante\n«Variazioni al bilancio di previsione della regione per il triennio\n2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione\nSiciliana del 20 novembre 2024, n. 51, giusta deliberazione del\nConsiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 14 gennaio\n2025. \n \n Premesse di fatto \n \n Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 20\nnovembre 2024 e\u0027 stata pubblicata la legge regionale n. 28 del 18\nnovembre 2024, intitolata «Variazioni al bilancio di previsione della\nRegione per il triennio 2024-2026». \n L\u0027art. 28, comma 16, della suddetta legge regionale dispone che:\n«L\u0027assessorato regionale della salute e\u0027 autorizzato, a decorrere\ndall\u0027anno finanziario 2024, a riconoscere l\u0027adeguamento tariffario\nalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali,\nalle comunita\u0027 terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie\nassistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che\napplicano i C.C.N.L. di categoria, nella misura del 7 per cento a\nvalere sui fondi del Servizio sanitario regionale nel rispetto del\nPiano operativo di consolidamento e sviluppo. L\u0027art. 49 della legge\nregionale n. 3/2024 e\u0027 abrogato». \n La norma sopra ritrascritta, in violazione del giudicato\ncostituzionale di cui alla sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 197\ndel 24 settembre 2024, con cui e\u0027 stata gia\u0027 dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 49 della legge della\nRegione Siciliana n. 3 del 31 gennaio 2024, si pone anch\u0027essa in\ncontrasto con gli articoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione, per\nil tramite delle «norme interposte» di cui agli articoli 8-quinquies\ne sexies del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2, comma\n80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; eccedendo - altresi\u0027 -\ndalle competenze legislative attribuite alla Regione Siciliana dallo\nstatuto speciale di autonomia, approvato con il regio decreto-legge\n15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26\nfebbraio 1948, n. 2. \n Pertanto, tale disposizione viene impugnata con il presente\nricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche\u0027 ne sia dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente\nannullamento per i seguenti \n \n Motivi di diritto \n \n Come anticipato, la disposizione oggetto di censura dispone che:\n«L\u0027assessorato regionale della salute e\u0027 autorizzato, a decorrere\ndall\u0027anno finanziario 2024, a riconoscere l\u0027adeguamento tariffario\nalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali,\nalle comunita\u0027 terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie\nassistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che\napplicano i C.C.N.L. di categoria, nella misura del 7 per cento a\nvalere sui fondi del Servizio sanitario regionale nel rispetto del\nPiano operativo di consolidamento e sviluppo. L\u0027art. 49 della legge\nregionale n. 3/2024 e\u0027 abrogato» (enfasi aggiunte). \n A sua volta, l\u0027art. 49 della legge regionale n. 3 del 2024,\nrichiamato nella disposizione appena ritrascritta, prevedeva che: «1.\nPer fronteggiare i maggiori costi derivanti dall\u0027esercizio delle\nfunzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico\nsensoriali, dalle comunita\u0027 terapeutiche assistite, dalle residenze\nsanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici,\ne\u0027 riconosciuto l\u0027adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle\nmedesime nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del Servizio\nsanitario regionale previo rispetto dei contratti collettivi\nnazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali\nmaggiormente rappresentative. \n 2. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall\u0027esercizio\ndelle funzioni rese dai centri dialisi e\u0027 riconosciuto l\u0027adeguamento\ntariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura massima\ndel 2 per cento a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale. \n 3. Le modalita\u0027 attuative delle disposizioni del presente\narticolo sono determinate con decreto interassessoriale\ndell\u0027assessore regionale per la salute e dell\u0027assessore regionale per\nl\u0027economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in\nvigore della presente legge» (enfasi aggiunte). \n Essendo ignoti i criteri di calcolo utilizzati per la definizione\ndell\u0027adeguamento tariffario nella misura del 7%, a valere sui fondi\ndel Servizio sanitario regionale, e mancando gli elementi informativi\nnecessari per valutare la compatibilita\u0027 del medesimo con il Piano di\nrientro dal disavanzo sanitario, cui e\u0027 tuttora soggetta la Regione\nSiciliana, il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava tale\ndisposizione con ricorso n. 14 del 2024 per la violazione degli\narticoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione. \n Con la sentenza n. 197 del 24 settembre 2024, codesta ecc.ma\nCorte accoglieva il suddetto ricorso, affermando che: «le regioni\n\"sono chiamate a contribuire al raggiungimento di un ragionevole\npunto di equilibrio tra l\u0027esigenza di assicurare (almeno) i livelli\nessenziali di assistenza e quella di garantire una piu\u0027 efficiente ed\nefficace spesa pubblica, anch\u0027essa funzionale al perseguimento\ndell\u0027interesse pubblico del settore\" (sentenza n. 76 del 2023, punto\n6.1.4. del Considerato in diritto). \n Al riguardo, assumono rilevanza i vincoli che discendono, per la\nregione che li abbia sottoscritti, dai piani di rientro dal deficit\ndi bilancio in materia sanitaria (ex plurimis, sentenza n. 20 del\n2023). Essi sono funzionali al mantenimento della spesa pubblica\nentro confini certi e predeterminati e, al tempo stesso, consentono\ncomunque l\u0027erogazione dei livelli essenziali di assistenza in favore\ndegli utenti del Servizio sanitario. La disciplina dei piani di\nrientro va, in definitiva, ricondotta, secondo la giurisprudenza di\nquesta Corte, a \"un duplice ambito di potesta\u0027 legislativa\nconcorrente, ai sensi dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione:\ntutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (ex\nplurimis, sentenza n. 278 del 2014)\" (sentenza n. 20 del 2023). Le\nprevisioni dell\u0027art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009,\nche riguardano la disciplina dei piani di rientro, sono espressione\ndi un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica,\nper effetto del quale \"la regione e\u0027 quindi obbligata a rimuovere i\nprovvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che\nsiano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro\n(sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014)\"\n(ancora, sentenza n. 20 del 2023). \n 2.1.2. - Venendo piu\u0027 specificamente alle odierne censure, e\u0027\nnoto che la Regione Siciliana e\u0027 attualmente sottoposta ai vincoli\ndel Piano di rientro dal disavanzo sanitario: di conseguenza, come\npiu\u0027 volte affermato da questa Corte, \"nel suo bilancio non possono\nessere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti\nai livelli essenziali\" (da ultimo, sentenza n. 1 del 2024). Gli unici\nesborsi consentiti alla regione sono quelli obbligatori derivanti dal\nsoddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria\ndelineata appositamente dal Piano di rientro (sentenza n. 172 del\n2018). Non sono certamente tali quelli che derivano dall\u0027adozione, da\nparte della regione, di tariffe sanitarie superiori a quelle di\nriferimento, come definite a livello nazionale secondo le procedure\npreviste dall\u0027art. 8-sexies, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo\nn. 502 del 1992, cio\u0027 che e\u0027 proprio quanto deriva dalle disposizioni\nregionali contestate [...]. Deve quindi concludersi che la regione e\u0027\nvenuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci\ndel proprio bilancio relative alla spesa sanitaria, in violazione\ndell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione alle\nnorme interposte richiamate nel ricorso, con assorbimento delle altre\ncensure». \n Ebbene, l\u0027art. 28, comma 16, della legge regionale n. 28 del 2024\nriproduce - nella sostanza - la disposizione gia\u0027 dichiarata\ncostituzionalmente illegittima da codesta ecc.ma Corte, nella parte\nin cui prevede nuovamente un «adeguamento tariffario alle strutture\nriabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunita\u0027\nterapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai\ncentri diurni per soggetti autistici, che applicano i C.C.N.L. di\ncategoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del\nServizio sanitario regionale». \n Pertanto, la norma de qua si pone anch\u0027essa in contrasto con gli\narticoli 81 e 117, comma 3, della Costituzione, per il tramite delle\n«norme interposte» di cui agli articoli 8-quinquies e sexies del\ndecreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2, comma 80, della\nlegge 23 dicembre 2009, n. 191. \n In effetti, la Regione Siciliana e\u0027 tutt\u0027ora sottoposta ai\nvincoli del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in base al\nquale essa non puo\u0027 erogare livelli ulteriori di assistenza rispetto\na quelli previsti dalla normativa statale. \n Ed invero, l\u0027art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, in\nmerito alla cogenza degli interventi individuati dai piani di rientro\ndal disavanzo sanitario regionale, che sono vincolanti per le regioni\ndestinatarie (quale la Regione Siciliana), sancisce espressamente che\nle regioni medesime sono tenute a rimuovere i provvedimenti, anche\nlegislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla\npiena attuazione del suddetto Piano. \n Di conseguenza, come piu\u0027 volte affermato da codesta ecc.ma\nCorte, gli «unici esborsi consentiti alla regione sono quelli\nobbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice\neconomico-finanziaria delineata appositamente dal Piano di rientro»\n(cfr. sentenza n. 172 del 2018, enfasi aggiunte), tra i quali non si\npossono evidentemente annoverare quelli derivanti dall\u0027adozione di\ntariffe sanitarie superiori a quelle di riferimento, come definite a\nlivello nazionale secondo le procedure previste dagli articoli\n8-quinquies e sexies, del decreto-legislativo n. 502 del 1992. \n In effetti, l\u0027art. 8-quinquies prevede la stipula di accordi\ncontrattuali con i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie,\ndove la remunerazione delle prestazioni sia effettuata secondo le\ntariffe determinate, ai sensi del successivo art. 8-sexies, sulla\nbase della rilevazione dei costi standard di produzione di un\ncampione rappresentativo di soggetti erogatori sia pubblici che\nprivati. \n Nel dettaglio, la norma appena menzionata prescrive la\nremunerazione delle funzioni assistenziali e delle attivita\u0027 svolte\ndelle strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale in\nbase al costo standard di produzione del programma di assistenza,\novvero in base a tariffe predefinite per prestazione (commi 1 e 4),\nsulla base - le prime - di criteri generali fissati con provvedimento\nstatale «concertato», in sede di Conferenza Stato-regioni, «sulla\nbase di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei\nfattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume\ndell\u0027attivita\u0027 svolta» (comma 3), ed entro i limiti massimi - le\nseconde - fissati con altro provvedimento statale «concertato»,\nsempre in sede di Conferenza Stato-regioni, «tenuto conto, nel\nrispetto dei principi di efficienza e di economicita\u0027 nell\u0027uso delle\nrisorse, anche in via alternativa, di: \n a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento\na strutture preventivamente selezionate secondo criteri di\nefficienza, appropriatezza e qualita\u0027 dell\u0027assistenza come risultanti\ndai dati in possesso del sistema informativo sanitario; \n b) costi standard delle prestazioni gia\u0027 disponibili presso\nle regioni e le province autonome; \n c) tariffari regionali e differenti modalita\u0027 di\nremunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e\nnelle province autonome» (comma 5). \n Ebbene, con la disposizione censurata, la Regione Siciliana ha\nintrodotto un incremento tariffario, che prescinde del tutto dai\ncriteri stabiliti nella menzionata legislazione statale e che e\u0027\nstato giustificato - come si evince dal riferimento ai «C.C.N.L. di\ncategoria» - con l\u0027esigenza di introdurre una forma di «ristoro\neconomico», in favore di determinate strutture sanitarie, a fronte\ndei maggiori costi di personale derivanti dai rinnovi contrattuali\nintervenuti nel periodo 2007-2024. \n Si tratta, quindi, di un incremento tariffario che - nonostante\nil formale richiamo al «rispetto del Piano operativo di\nconsolidamento e sviluppo» - si pone in evidente contrasto con gli\nimpegni finanziari assunti dalla Regione Siciliana, pregiudicando\nl\u0027equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. \n In altri termini, la resistente, con il menzionato art. 28, comma\n16, della legge n. 28 del 2024, e\u0027 venuta meno al divieto di\nintrodurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio\nrelative alla spesa sanitaria, in violazione degli articoli 81 e 117,\ncomma 3, della Costituzione, laddove riserva allo Stato la\ndeterminazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della\nsalute» e «coordinamento della finanza pubblica», in relazione alle\nnorme «interposte» di cui agli articoli 8-quinquies e sexies del\ndecreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 2, comma 80, della\nlegge 23 dicembre 2009, n. 191. \n Infine, si osserva che l\u0027intervento normativo regionale non trova\nalcun fondamento normativo nello statuto speciale di autonomia,\napprovato con il regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455,\nconvertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. \n Difatti, se e\u0027 vero che l\u0027art. 17, comma 1, lettera b), dello\nstatuto di autonomia consente alla regione di emanare leggi in\nmateria di «igiene e sanita\u0027 pubblica», e\u0027 altrettanto vero che tale\ncompetenza legislativa deve essere esercitata «entro i limiti dei\nprincipi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello\nStato», ai quali si possono senz\u0027altro ricondurre - per univoca\ngiurisprudenza di codesta ecc.ma Corte - anche le norme statali\n«interposte» sopra richiamate (cfr., ex plurimis, sentenza n. 197 del\n2024). \n\n \n P. T. M. \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta\nEcc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente\nillegittimo e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati\ned illustrati, l\u0027art. 28, comma 16, della legge della Regione\nSiciliana 18 novembre 2024, n. 28, pubblicata nella Gazzetta\nUfficiale della Regione Siciliana del 20 novembre 2024, n. 51. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n 1. L\u0027attestazione relativa alla approvazione, da parte del\nConsiglio dei ministri nella riunione del giorno 14 gennaio 2025,\ndella determinazione di impugnare la legge della Regione Siciliana 18\nnovembre 2024, n. 28; \n 2. La copia della legge regionale impugnata pubblicata nella\nGazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 20 novembre 2024, n.\n51. \n Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di\nricorso anche alla luce delle difese avversarie. \n Roma, 15 gennaio 2025 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Feola","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Siciliana","contenzioso":"","deposito_cost":""}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsi","articolo_legge":"28","data_legge":"18/11/2024","data_nir":"2024-11-18","numero_legge":"28","comma":"16","denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24605","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33214","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"81","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33215","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33219","tipo_legge":"stsi","descrizione_costit":"Statuto della Regione Siciliana","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"17","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33216","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"30/12/1992","data_nir":"1992-12-30","numero_parametro":"502","articolo_impugnato":"8","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8"},{"id_parametro":"33217","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"30/12/1992","data_nir":"1992-12-30","numero_parametro":"502","articolo_impugnato":"8","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8"},{"id_parametro":"33218","tipo_legge":"l","descrizione_costit":"legge","data":"23/12/2009","data_nir":"2009-12-23","numero_parametro":"191","articolo_impugnato":"2","comma":"80","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191~art2"}]}}" ] ] |