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P.. \n \nReati e pene - Abrogazione dell\u0027art. 323 del codice penale (Abuso\n d\u0027ufficio). \n- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice\n di procedura penale, all\u0027ordinamento giudiziario e al codice\n dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b). \n\n\r\n(GU n. 24 del 11-06-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI SIRACUSA \n \n \n Sezione del giudice per le indagini preliminari \n e dell\u0027udienza preliminare \n \n Il Giudice dell\u0027udienza preliminare dott.ssa Tiziana Carrubba, in\nesito all\u0027udienza preliminare del 12 dicembre 2024; \n \n Osserva \n \n Premessa \n Il Pubblico Ministero ha presentato richiesta di rinvio a\ngiudizio nei confronti degli odierni imputati per i reati loro\nrispettivamente ascritti come da capi d\u0027imputazione di seguito\nriportati. In esito alla richiesta di rinvio a giudizio e\u0027 stata\nfissata l\u0027udienza preliminare che si e\u0027 sviluppata nel corso di\ndiverse udienze. \n Nelle more, e\u0027 intervenuta l\u0027abrogazione espressa dell\u0027art. 323\ndel codice penale disposta dall\u0027art. 1, comma 1, lett. B) della legge\n9 agosto 2014, n. 114. \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027abrogazione del\ndelitto d. cui all\u0027art. 323 del codice penale, gia\u0027 sollevata da\ndiversi giudici in altri processi, e\u0027 stata affrontata dal P.M. nel\ncorso della discussione in sede di udienza preliminare, come mera\nsollecitazione al giudice, senza articolare specifiche richieste. \n Il decidente, ritenendo la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata propone l\u0027incidente di costituzionalita\u0027 nei\ntermini e per le ragioni che seguono. \n \n Rilevanza della questione \n \n Le imputazioni. \n I delitti di cui all\u0027art. 323 del codice penale costituiscono\nsoltanto alcune delle imputazioni oggetto di richiesta di rinvio a\ngiudizio, inserendosi in un piu\u0027 ampio conte to processuale che vede\nimputati del delitto di induzione a dare o promettere utilita\u0027 e di\naltri delitti, piu\u0027 soggetti, pubblici ufficiali e incaricati di\npubblico servizio, a vario titolo coinvolti in attivita\u0027 di\nformazione di false concessioni per l\u0027uso di cappelle gentilizie del\ncimitero di , in assenza delle procedure di evidenza pubblica a\ndietro pagamento di somme di denaro. Per tali imputazioni e\u0027 stata\ndisposta la separazione ex art. 18, lett. b) codice di procedura\npenale e si e\u0027 separatamente proceduto con emissione del decreto che\ndispone il giudizio. \n Tra le contestazioni contenute nella richiesta di rinvio a\ngiudizio, sono ricomprese alcune ipotesi di abuso d\u0027ufficio, di\nseguito riportate per esteso segnatamente: a carico di M, F e P; il\ncapo 5, il capo 7, il capo 12, il capo 17; a carico dei soli M e F il\ncapo 30 e il capo 34. \n 5. del delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 81 cpv. 110 e 323\ncodice penale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027,\ncon il fine - per M, e F. - di eseguire il delitto di cui al capo 1,\nin violazione del combinato disposto degli artt. 83 e 88, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 285/1990, che stabilisce che le\nestumulazioni straordinarie per la traslazione di cadaveri da una\nsepoltura all\u0027altra siano effettuate su disposizione del Sindaco,\ntraslavano la salma del piccolo dalla precedente sepoltura alla\nCappella gentilizia c.d. ex , nonche\u0027 le salme dei congiunti della\nfamiglia verso l\u0027ossario comune in mancanza del prescritto\nprovvedimento autorizzativo, procurando ai coniugi , un ingiusto\nprofitto consistito nel mancato pagamento del contributo comunale per\nestumulazione e traslazione del cadavere. \n In fra il e \n 7. del delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 110 e 323 del codice\npenale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027, con il\nfine - per M, e F - di eseguire il delitto di cui al capo 1, in\nviolazione del combinato disposto degli artt. 83 e 88, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 285/1990, che stabilisce che le\nestumulazioni straordinarie per la traslazione di cadaveri da una\nsepoltura all\u0027altra siano effettuare su disposizione del Sindaco,\ntraslavano le salme custodite all\u0027interno della cappella cimiteriale\nc.d. provvedimento autorizzativo, procurando ai coniugi in mancanza\ndel prescritto un ingiusto profitto consistito nel mancato pagamento\ndel contributo comunale per estumulazione e traslazione del cadavere. \n In fra in data successiva e prossima al \n 12. del delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 110 e 323 del\ncodice penale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027,\ncon il fine - per M e F - di eseguire il delitto di cui al capo 8, in\nviolazione del combinalo disposto degli artt. 83 e 88, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 285/1990, che stabilisce che le\nestumulazioni straordinarie per la traslazione di cadaveri da una\nsepoltura all\u0027altra siano effettuate su disposizione del Sindaco,\ntraslavano le salme custodite all\u0027interno della cappella cimiteriale\nc.d. ex in mancanza del prescritto provvedimento autorizzativo.\nprocurando a un ingiusto profitto consistito nel mancato pagamento\ndel contributo comunale per estumulazione e traslazione del cadavere. \n In fra in data successiva e prossima al \n 17. del delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 110 e 323 del\ncodice penale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027,\ncon il fine di eseguire il delitto di cui al capo 13, in violazione\ndel combinato disposto degli artt. 83 e 88, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 285/1990, che stabilisce che le estumulazioni\nstraordinarie per la traslazione di cadaveri da una sepoltura\nall\u0027altra siano effettuate su disposizione del Sindaco, traslavano le\nsalme custodite all\u0027interno del monumento con due loculi in\nprecedenza concesso alla famiglia in mancanza del prescritto\nprovvedimento autorizzativo, procurando a un ingiusto profitto\nconsistito nel mancato pagamento del contributo comunale per\nestumulazione e traslazione del cadavere. \n In fra in data successiva e prossima al \n 30. del delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 110 e 323 del\ncodice penale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027,\ncon il fine - per M, e F - di eseguire il delitto di cui al capo 29,\nin violazione del combinato disposto degli artt. 83 e 88, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 285/1990, che stabilisce che le\nestumulazioni straordinarie per la traslazione di cadaveri da una\nsepoltura all\u0027altra siano effettuate su disposizione del Sindaco,\ntraslavano le salme custodite all\u0027interno della cappella cimiteriale\nex , sita nel settore , in mancanza del prescritto provvedimento\nautorizzativo. procurando a un ingiusto profitto consistito nel\nmancato pagamento del contributo comunale per estumulazione e\ntraslazione del cadavere. \n In il \n 34. del delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 110 e 323 del\ncodice penale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027,\ncon il fine - per M e F. - di eseguire il delitto di cui al capo 34,\nin violazione del combinato disposto degli artt. 83 e 88, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 285/1990, che stabilisce che le\nestumulazioni straordinarie per la traslazione di cadaveri da una\nsepoltura all\u0027altra siano effettuate su disposizione del Sindaco,\ntraslavano la salma custodita all\u0027interno della cappella cimiteriale\nex sita nel settore·, lotto in mancanza del prescritto provvedimento\nautorizzativo, procurando a un ingiusto profitto consistito nel\nmancalo pagamento del contributo comunale per estumulazione e\ntraslazione del cadavere. \n In il \n Per nessuno dei reati in contestazione e\u0027 maturato il termine di\nprescrizione ne\u0027 e\u0027 prospettabile una diversa qualificazione\ngiuridica dei fatti, astrattamente sussumibili esclusivamente nel\nquadro della fattispecie oggi abrogata. \n Si versa infatti nel caso di abrogazione con abolizione del\nreato, atteso che i fatti ricompresi nella norma abrogata non\npossono, nel caso concreto, essere ricondotti ad altra fattispecie\nincriminatrice. Altrimenti detto, non vi sono nell\u0027ordinamento penale\nvigente fattispecie generali rispetto all\u0027abuso d\u0027ufficio, divenute\napplicabili dopo l\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 del codice penale e non\ne\u0027 prospettabile, nel presente giudizio una modificazione\ndell\u0027imputazione ne\u0027 l\u0027attribuzione di una diversa qualificazione\ngiuridica. \n Tutte le ipotesi di abuso d\u0027ufficio oggetto di imputazione nel\npresente processo sono costruite contestando: la violazione del\ncombinato disposto degli artt. 83 e 88, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 285/1990 che stabilisce che le estumulazioni\nstraordinarie di cadaveri da una sepoltura all\u0027altra siano effettuate\nsu disposizione del sindaco; la condotta di traslazione di diverse\nsalme seppellite nel cimitero di in mancanza del prescritto\nprovvedimento autorizzativo; il conseguimento di un ingiusto profitto\nconsistito nel mancato pagamento del contributo comunale dovuto (da\nparte dei soggetti cui erano destinate le false concessioni\ncimiteriali) per estumulazione e traslazione dei cadaveri. \n La sede processuale dell\u0027udienza preliminare impone al giudice il\nvaglio dell\u0027ipotesi accusatoria alla luce dell\u0027intervenuta abolitio\ncriminis legislativa con esito potenziale della decisione nei termini\ndi una sentenza di proscioglimento per ex art. 425, comma 1 del\ncodice di procedura penale; ne deriva l\u0027impossibilita\u0027 da parte del\ngiudice dell\u0027udienza preliminare di accedere ad una valutazione\nfondata sull\u0027applicazione della regola di giudizio di cui all\u0027art.\n425, comma 3 del codice penale ossia al giudizio prognostico di\nragionevole previsione di condanna che aprirebbe la strada,\nalternativamente, ad una sentenza di proscioglimento con detta\nformula (ferma restando la possibilita\u0027 di una formula piu\u0027\nfavorevole) ovvero al decreto che dispone il giudizio con successivo\nvaglio dibattimentale. \n La prospettata questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 allora\ncertamente rilevante nel presente processo, ponendosi, nella catena\ndelle questioni oggetto di valutazione, la necessita\u0027 di fare\napplicazione dell\u0027art. 1 dall\u0027art. 1, comma 1, lett. B) della legge 9\nagosto 2024, n. 114 che si colloca quale antecedente logicamente\nnecessario della decisione. \n Appare dunque evidente che il giudizio spettante al Gup e\u0027\ndirettamente ed imprescindibilmente condizionato dalla norma della\ncui legittimita\u0027 costituzionale si dubita. \n Va inoltre sottolineato in punto di rilevanza l\u0027ulteriore\naspetto, specificamente legato all\u0027attuale momento processuale,\novvero all\u0027esito dell\u0027udienza preliminare, significando che\nl\u0027eventuale sentenza di non luogo a procedere per abolitio criminis\nspiegherebbe pienamente il proprio effetto preclusivo rispetto ad un\nsuccessivo giudizio anche nel caso di accoglimento da parte della\nCorte costituzionale della questione di legittimita\u0027 costituzionale\ngia\u0027 sollevata in diverse sedi processuali. \n \n Ammissibilita\u0027 \n \n Il preliminare vaglio di ammissibilita\u0027 della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale come prospettata e\u0027 direttamente connesso\nal potenziale esito di una pronuncia di incostituzionalita\u0027 che,\nespungendo dall\u0027ordinamento giuridico una fattispecie abrogativa di\nuna norma incriminatrice, sortirebbe l\u0027effetto, di riespansione\ndell\u0027area del penalmente rilevante attraverso la reviviscenza della\nnorma abrogata, con evidenti conseguenze in malam partem per tutti i\npotenziali destinatari di essa ivi compresi gli imputati nel presente\nprocesso. \n Sul punto, il decidente ritiene condivisibili le osservazioni\nsvolte nelle ordinanze di rimessione di identica questione dai\ngiudici a quo Tribunale di Firenze, Gup di Firenze, Tribunale di\nBusto Arsizio, Tribunale di Locri, Tribunale di Teramo, Tribunale di\nCatania premettendo che si ritiene di circoscrivere la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale al ritenuto contrasto della norma\nabrogativa dell\u0027abuso d\u0027ufficio con un obbligo internazionale\nrilevante ex artt. 11 e 117 Costituzione. \n In sintesi, si richiamano i plurimi arresti della Corte\ncostituzionale che, a determinate, stringenti condizioni, ammette lo\nscrutinio di costituzionalita\u0027 di norme penali con effetto in malam\npartem, distinguendo in particolare tra norme penali di favore e\nnorme penali favorevoli, ammettendolo le prime (ossia per norme che\nstabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento\npenalistico favorevole rispetto a quello riconducibile\nall\u0027applicazione di norme generali o comuni). Tale conclusione e\u0027\nmotivata dall\u0027esigenza di evitare la creazione di «zone franche»\ndell\u0027ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalita\u0027, entro\nle quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni\nregola (Sentenza Corte costituzionale 394 del 2006). \n La Corte costituzionale ha ritenuto, in via generale, a se stessa\npreclusa l\u0027operazione volta a ripristinare, a seguito di giudizio di\ncostituzionalita\u0027 una norma abrogata, per contrasto con la riserva\nassoluta di legge di cui all\u0027art. 25 della Costituzione; ha ammesso\ntuttavia, contestualmente, l\u0027esistenza di determinate situazioni che\nconsentono il controllo di costituzionalita\u0027 con potenziali effetti\nin malam partem; e segnatamente (Sentenza 37/2019): \n quando a essere censurato e\u0027 lo scorretto esercizio del potere\nlegislativo da parte dei Consigli regionali, ai quali non spetta\nneutralizzare le scelte di criminalizzazione compiute dal legislatore\nnazionale (sentenza n. 46 del 2014, e ulteriori precedenti ivi\ncitati); \n da parte del Governo, che abbia abrogato mediante decreto\nlegislativo una disposizione penale, senza a cio\u0027 essere autorizzato\ndalla legge delega (sentenza n. 5 del 2014); ovvero anche da parte\ndello stesso Parlamento. che non abbia rispettato i principi\nstabiliti dalla Costituzione in materia di conversione dei\ndecreti-legge (sentenza n. 32 del 2014). In tali ipotesi, qualora la\ndisposizione dichiarata incostituzionale sia una disposizione che\nsemplicemente abrogava una norma incriminatrice preesistente (come\nnel caso deciso dalla sentenza n. 5 del 2014), la dichiarazione di\nillegittimita\u0027 costituzionale della prima non potra\u0027 che comportare\nil ripristino della seconda, in effetti mai (validamente) abrogata. \n quando l\u0027effetto peggiorativo si configuri come «mera\nconseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma\nprocessuale», derivante «dall\u0027eliminazione di una previsione a\ncarattere derogatorio di una disciplina generale» (sentenza n. 236\ndel 2018). \n ove si assuma la contrarieta\u0027 della disposizione censurata a\nobblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell\u0027art. 11 o dell\u0027art.\n117, primo comma, Costituzione. \n Situazione quest\u0027ultima prospettata, come si dira\u0027 oltre, con la\npresente ordinanza. \n Il principio sopra richiamato e\u0027 stato espressamente ribadito con\nriferimento alle norme comunitarie in tema di direttiva comunitaria\nin materia di rifiuti con la sentenza n. 28 del 2010 avente ad\noggetto l\u0027art. 183, comma 1, lett. N del decreto legislativo n.\n152/2006 che escludeva dalla disciplina dei rifiuti le «ceneri di\npirite». La norma, contraria al diritto comunitario, e\u0027 stata poi a\nsua volta abrogata con l\u0027effetto ripristinare la rilevanza penale\ndelle condotte gia\u0027 depenalizzate. La Corte costituzionale ha\nstabilito l\u0027incompatibilita\u0027 della disposizione censurata con a\nnormativa comunitaria; ha riconosciuto la natura non self executing\ndella direttiva comunitaria ammettendo il controllo di\ncostituzionalita\u0027 attraverso l\u0027art. 117 Costituzione; ha statuito\npositivamente in ordine alla rilevanza della questione di\ncostituzionalita\u0027 (anche nel caso in cui il divieto di\nirretroattivita\u0027 avesse dovuto imporre al giudice remittente di dover\napplicare la norma dichiarata illegittima, favor rei, nel processo a\nquo. In altre pronunce (Corte costituzionale n. 98 del 1997 e n. 294\ndel 2011) la Consulta ha precisato che «e\u0027 totalmente ininfluente\nsull\u0027ammissibilita\u0027 della questione il \"senso\" degli ipotetici\neffetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una\npronuncia sulla costituzionalita\u0027 delle leggi». \n Ancora ai fini della valutazione di ammissibilita\u0027 della\nquestione si rileva infine l\u0027impossibilita\u0027 di un\u0027interpretazione\nalternativa, costituzionalmente orientata, della norma della cui\nlegittimita\u0027 costituzionale si dubita, opzione preclusa nel caso di\nspecie, dalla natura della norma medesima. meramente abrogativa di\npreesistente fattispecie di reato. \n \n Non manifesta infondatezza \n \n Il decidente ritiene non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale del citato art. 1, legge n. 114/2024 per\ncontrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione in relazione\nall\u0027art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la\ncorruzione (cd. Convenzione di Merida). \n Va ricordato che la Convenzione di Merida e\u0027 stata adottata dalla\nAssemblea generale dell\u0027ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.\n58/4; e\u0027 stata sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003,\nratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 3 agosto 2009, n.\n116. \n La natura della Convenzione e\u0027 quella tipica dei trattati\ninternazionali ed e\u0027 dunque vincolante per gli Stati contraenti sulla\nscorta della norma consuetudinaria cogente pacta sunt servanda e del\nprincipio codificato nella Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969\nsul diritto dei trattati, all\u0027art. 26. \n La Convenzione contempla veri e propri obblighi di\ncriminalizzazione. variamente articolati, richiedendo agli Stati\ncontraenti di approntare forme di tutela penale in relazione ad atti\ndi corruzione, qualora non siano gia\u0027 previste dagli ordinamenti\ninterni. Le indicazioni convenzionali prescindono dal nomen jiuris\ndei singoli reati riguardando espressamente non solo ipotesi\ncorruttive in senso stretto ma anche i cosiddetti reati spia o\nostacolo e, per quanto di immediato interesse ai fini della presente\nquestione di costituzionalita\u0027, anche fatti certamente sussumibili\nentro il modello normativo dell\u0027abuso d\u0027ufficio. \n E\u0027 infatti la stessa Convenzione ad attribuire rilevanza (al fine\ndella sottoposizione delle relative condotte a sanzione penale) non\nsolo alle forme consuete e consolidate (basic) di corruzione, quali\nconcussione, appropriazione di fondi pubblici ma anche ad ulteriori\ncondotte di supporto alla corruzione quali l\u0027ostruzione alla\ngiustizia, il traffico di influenza e l\u0027occultamento o il riciclaggio\ndei proventi della corruzione. \n Cio\u0027 detto, rilievo peculiare ai fini della presente decisione va\nascritto all\u0027art. 19 della Convenzione, plasticamente riferibile alla\nfattispecie dell\u0027abuso d\u0027ufficio descritta dall\u0027abrogato art. 323 del\ncodice penale, ove prescrive: «Each State Party shall consider\nadopting such legislative and other measures as may be necessary to\nestablish as a criminal offence, when committed intentionally, the\nabuse of functions or position, that is, the performance of or\nfailure to perform an act, in violation of laws, by a public\nofficialin the discharge of his or her functions, for the purpose of\nobtaining an undue advantage for himself or herself or for another 8\nperson or entity» (nella traduzione italiana, allegata alla legge di\nautorizzazione alla ratifica ed esecuzione, la disposizione viene\ncosi\u0027 riportata: «Articolo 19 Abuso d\u0027ufficio. Ciascuno Stato Parte\nesamina l\u0027adozione delle misure legislative e delle altre misure\nnecessarie per conferire il carattere di illecito penale. quando\nl\u0027atto e\u0027 stato commesso intenzionalmente, al fimo per un pubblico\nufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione,\nossia di compiere o di astenersi dal compiere. nell\u0027esercizio delle\nproprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di\nottenere un indebito vantaggio per se\u0027 o per un\u0027altra persona o\nentita\u0027»). \n L\u0027abrogato art. 323 del codice penale, nella formulazione da\nultimo adottata dal legislatore del 2020, prevedeva. ponendosi\npienamente in linea con la convenzione, la figura dell\u0027abuso\nd\u0027ufficio, declinato in termini del tutto sovrapponibili al testo\ndell\u0027art. 19 della Convenzione quanto meno per la figura dell\u0027abuso\n«di vantaggio». Si pone dunque la questione se l\u0027abrogazione del\ndelitto di abuso d\u0027ufficio contrasti con un vero e proprio obbligo di\npenalizzazione imposto dall\u0027art. 19 della Convenzione di Merida e se,\nin ogni caso, la sopravvenuta abrogazione dell\u0027abuso d\u0027ufficio. reato\npreesistente in Italia rispetto alla Convenzione di Merida, possa\nintegrare comunque una violazione del diritto internazionale e,\nquindi, sia prospettabile il contrasto con l\u0027art. 117, comma l\nCostituzione. \n In linea con le altre ordinanze di rimessione si ritiene in\nproposito che la Convenzione di Merida sancisca un vero e proprio\nobbligo in capo agli Stati che gia\u0027 la prevedessero nel loro\nordinamento interno di mantenere in vita la fattispecie di abuso\nd\u0027ufficio. Obbligo trasgredito dal legislatore italiano con l\u0027art. 1,\nlegge n. 114/2024 e dunque in contrasto con gli artt. 11 e 117\nCostituzione. L\u0027art. 19 della convenzione utilizza l\u0027espressione\n«Each State Party shall consider adopting» (dovra\u0027 considerare di\nadottare) espressione la cui interpretazione sembra collocarsi\nnell\u0027ambito dell\u0027obbligo di penalizzazione e non di mera\nraccomandazione come gia\u0027 rilevato dal giudice di Firenze, atteso che\nla «Legislative guide for the implementation of the United Nations\nConvention against corruption», - che costituisce atto di\n«interpretazione autentica» della Convenzione - ai punti ai punti 11\ne 12 chiarisce che l\u0027espressione indicata nell\u0027art. 19 della\nConvenzione di Merida, con riferimento all\u0027abuso d\u0027ufficio, colloca\ntale previsione non nell\u0027ambito delle semplici raccomandazioni,\nbensi\u0027 delle disposizioni aventi carattere obbligatorio. \n Il profilo convenzionale che viene qui in rilievo riguarda\ntuttavia non tanto, l\u0027obbligo di penalizzazione per gli stati che non\ncontemplino una norma incriminatrice delle condotte rilevati ai sensi\ndell\u0027art. 19 quanto piuttosto l\u0027obbligo di non abrogazione delle\nfattispecie di abuso d\u0027ufficio esistenti, palesemente trasgredito\ndall\u0027art. 1 della legge n. 114/2024. \n Va infatti ricordato che lo Stato italiano ha aderito alla\nConvenzione di Merida nel 2003, quando l\u0027ordinamento penale gia\u0027\ncontemplava una fattispecie di abuso d\u0027ufficio del tutto conforme\nalle prescrizioni convenzionali, poi modificata in sede legislativa\nnel 2020 riducendo e circoscrivendo il profilo della violazione di\nlegge ma restando pienamente nel solco delle indicazioni della\nConvenzione di Merida. E allora, la sopravvenuta abrogazione\ndell\u0027abuso d\u0027ufficio, reato preesistente rispetto alla Convenzione di\nMerida, integra la violazione di un trattato internazionale e quindi\ndella Costituzione attraverso il meccanismo di cui agli art. 11 e 117\nCostituzione concordando il decidente con la ricostruzione della\nquestione nei termini per cui nell\u0027ipotesi in cui un ordinamento che\nha sottoscritto la convenzione preveda gia\u0027, al momento\ndell\u0027assunzione di un obbligo internazionale, una norma interna\nconforme a quella internazionale, gravi sullo Stato contraente un\nobbligo di non abrogazione. \n Si richiamano sul punto le osservazioni formulate dal Tribunale\ndi Firenze con l\u0027ordinanza di rimessione del 3 ottobre 2024: «appare\ndel tutto logico... ritenere che le indicazioni discendenti dalla\nConvenzione di Merida vadano declinate diversamente a seconda del\nfatto che lo Stato aderente abbia o meno gia\u0027 adottato nel proprio\nordinamento la fattispecie di abuso d\u0027ufficio, in modo che laddove lo\nStato contraente non abbia introdotto la fattispecie prima\ndell\u0027adesione alla Convenzione di Merida, sara\u0027 tenuto a valutare\nconcretamente e seriamente la sua introduzione in conformita\u0027 al\nproprio diritto interno, dovendo compiere uno sforzo reale per vedere\nse essa sia compatibile con il proprio ordinamento giuridico; di\ntalche\u0027, laddove tale compatibilita\u0027 sussista, lo Stato contraente,\nonde intenda adeguarsi all\u0027obbligo internazionale, sara\u0027\nragionevolmente tenuto ad introdurlo, mentre lo Stato contraente che,\ninvece, come l\u0027Italia, abbia gia\u0027 introdotto la fattispecie prima\ndell\u0027adesione alla Convenzione di Merida e che abbia, dunque. gia\u0027\npositivamente valutato la conformita\u0027 della fattispecie rispetto al\nproprio diritto interno - dovendo mantenere e rafforzare i sistemi\nche favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse\n(art. 7, comma 4, Convenzione di Merida) - per adeguarsi all\u0027obbligo\ninternazionale di cui all\u0027art. 19, sara\u0027 tenuto a non abrogare la\nfattispecie gia\u0027 vigente». \n L\u0027abrogazione di una norma penale il cui mantenimento e\u0027 previsto\nin termini di obbligo (ma la medesima conclusione si prospetta anche\nqualora si considerasse configurabile una mera raccomandazione) da un\ntrattato internazionale cui e\u0027 stata prestata adesione appare del\ntutto in contrasto con i principi di ragionevolezza, cardine\ndell\u0027ordinamento interno anche costituzionale, e di buona fede,\ncriterio quest\u0027ultimo espressamente richiamato dall\u0027art. 31 della\nConvenzione di Vienna in tema di interpretazione dei trattati («Art.\n31 Regola generale per l\u0027interpretazione. 1. Un trattato deve essere\ninterpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai\ntermini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e\ndel suo scopo»). Si richiamano altresi\u0027 a completamento del quadro\ndegli obblighi assunti con la sottoscrizione e successiva ratifica\ndella Convenzione di Merida, l\u0027art. 7, comma 4 della Convenzione («4.\nCiascuno stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del\nproprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare\ni sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di\ninteresse») e, in termini generali, l\u0027art. 65 (Art. 65 Attuazione\ndella Convenzione 1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure\nnecessarie, comprese misure legislative ed amministrative, in\nconformita\u0027 con i principi fondamentali del suo ditino interno, per\nassicurare l\u0027esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente\nConvenzione. 2. Ciascuno Stato Parte puo\u0027 adottare misure piu\u0027\nstrette o severe di quelle previste dalla presente Convenzione al\nfine di prevenire e combattere la corruzione»). \n Si ritiene, per quanto sopra indicato. che sia non manifestamente\ninfondata la questione di costituzionalita\u0027 relativamente al\ncontrasto con la Costituzione dell\u0027art. 1, comma 1, lett. b) della\nlegge 9 agosto 2024, n. 114 nella parte in cui abroga il reato di cui\nall\u0027art. 323 del codice penale per violazione degli artt. 11 e 117,\ncomma 1 Costituzione, in relazione agli artt. 7, comma 4, 19 e 65,\ncomma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la\ncorruzione (cd. Convenzione di Merida). \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli artt. 134 Costituzione, 1 Legge Costituzione 1/1948, 23\ne ss. L. n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata, solleva questione di legittimita\u0027\ncostituzionale in relazione all\u0027art. 1, comma 1, lett. B) della legge\n9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui abroga l\u0027art. 323 del\ncodice penale, per violazione degli artt. 11 e 117 della\nCostituzione. \n Sospende l\u0027udienza preliminare in corso per gli imputati M F , F.\nM , P G , per i reati loro ascritti ai capi 5, 7, 12, 17, 30 e 34\ncome contestati nella richiesta di rinvio a giudizio del 22 maggio\n2024. \n Sospende i termini di prescrizione fino alla definizione del\ngiudizio innanzi alla Corte costituzionale cui dispone l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti. \n Dispone, a cura della Cancelleria, la notificazione della\npresente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la\nnotificazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato\ndella Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Siracusa, 12 dicembre 2024. \n \n Il Giudice dell\u0027udienza preliminare: Carrubba","elencoNorme":[{"id":"62510","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79327","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79328","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in relazione a","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79329","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"paragrafo 4","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79330","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79331","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"65","specificaz_art":"paragrafo 1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54636","num_progressivo":"","nominativo_parte":"M. 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