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\n Donatella Scandurra, consigliere; \n Nicola Ruggiero, consigliere; \n Daniele Bertuzzi, consigliere; \n Valeria Franchi, consigliere; \n Ilaria Annamaria Chesta, consigliere; \n Emanuele Scatola, primo ref. (relatore); \n ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.\n848/SR/DELC del registro di segreteria delle Sezioni riunite,\nproposto - ai sensi degli articoli 11, comma 6, lettera e), e 123 e\nseguenti c.g.c. - dal procuratore regionale presso la Sezione\ngiurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria; \n \n Avverso \n \n la deliberazione n. 171/2024/PARI, depositata in data 29 luglio\n2024, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la\nLiguria; \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visto le memorie depositate dalla Regione Liguria e dalla procura\ngenerale; \n Vista la sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC di queste Sezioni\nriunite; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visti l\u0027art. 134, della Costituzione, l\u0027art. 1, della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l\u0027art. 23, della legge 11\nmarzo 1953, n. 87; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il Primo\nreferendario Emanuele Scatola e uditi il procuratore generale\naggiunto Andrea Lupi e l\u0027avv. Riccardo Maoli per la Regione Liguria,\ncome specificato nel verbale; \n Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n Fatto \n \n 1. Nella requisitoria svolta nell\u0027ambito del giudizio di\nparificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per\nl\u0027esercizio 2023, la Procura regionale presso la Sezione\ngiurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria ha\ncensurato l\u0027alterazione della struttura del perimetro sanitario del\nbilancio regionale prescritto dall\u0027art. 20 del decreto legislativo n.\n118/2011, mediante l\u0027inserimento nel predetto perimetro sanitario di\nspese prive di specifica correlazione con le prestazioni afferenti ai\nLivelli essenziali di assistenza (LEA). Tale inserimento sarebbe\nstato consentito, ad avviso dell\u0027Ufficio del pubblico ministero\nligure, dall\u0027art. 26 (rubricato «Fonti di finanziamento») della legge\nregionale 4 agosto 2006, n. 20 (recante il «Nuovo ordinamento\ndell\u0027Agenzia regionale per la protezione dell\u0027ambiente Ligure e\nriorganizzazione delle attivita\u0027 e degli organismi di pianificazione,\nprogrammazione, gestione e controllo in campo ambientale»), che, al\ncomma 1, lettera a), annovera, tra le fonti di finanziamento\ndell\u0027ARPAL, il «finanziamento ordinario annuale a valere sulle\nrisorse del fondo regionale sanitario di parte corrente» (spesa\nriferibile al capitolo 5296 del bilancio regionale). \n Secondo la prospettazione emergente dalla suddetta requisitoria\ndella Procura ligure: \n a) il bilancio di previsione economica 2023 dell\u0027ARPAL\ninclude la somma di euro 20.000.000,00, quale quota a valere sul\nFondo sanitario regionale (FSR), «largamente preponderante su quella\ncomplessiva di euro 23.326.335,00 di finanziamenti istituzionali»,\ncon la precisazione che «le somme risultano esattamente replicate nel\nbilancio preventivo 2024»; \n b) il bilancio consuntivo relativo all\u0027anno 2023 dell\u0027ARPAL\nreca, nel conto economico, un valore della produzione di complessivi\neuro 30.871.960 e di costi per la produzione di euro 30.158.376;\npertanto «circa i due terzi sono costituiti dal contributo erogato a\nvalere sul FSR (voce F.210.35.50 dei componenti positivi del\nreddito)». \n Secondo l\u0027organo requirente regionale, «e\u0027 evidente che le\nmolteplici attivita\u0027 svolte dall\u0027Agenzia - puntualmente e\ndiffusamente elencate dalla stessa legge n. 29 del 2006 - non possano\nessere ricondotte in cosi\u0027 ampia misura ad attivita\u0027 sanitarie.\nSoprattutto, ed e\u0027 quel che piu\u0027 conta, manca un preciso riferimento\nalla riconducibilita\u0027 al perimetro sanitario della spesa sostenuta\ndalla Regione a mezzo del finanziamento erogato». In altri termini,\nil meccanismo delineato dall\u0027art. 26, comma 1, lettera a) della legge\nregionale n. 20/2006, nell\u0027economia del ragionamento della procura\nligure, appare riproduttivo di una dinamica di finanziamento\nregionale, gia\u0027 rilevata in altra regione, oggetto di censura da\nparte della Corte costituzionale, con la sentenza 10 gennaio 2024, n.\n1. \n Con la predetta sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato\nincostituzionale una disposizione dettata dalla Regione Sicilia in\ntema di finanziamento dell\u0027ARPA per violazione dell\u0027art. 117, comma\n2, lettera e) della Costituzione, in materia di armonizzazione dei\nbilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro\nsanitario di cui all\u0027art. 20 del d. lgs. n. 118/2011 (oltre che per\nviolazione dell\u0027art. 117, comma 3, della Costituzione in materia di\ncoordinamento della finanza pubblica). \n Secondo la procura regionale, la norma sicula dichiarata\nincostituzionale «non distingueva tra spese necessarie a garantire le\nprestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni di\nnatura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo\nsanitario regionale. Analogamente, la legge regionale ligure n. 20\ndel 2006 non reca alcuna distinzione a proposito delle funzioni\nsvolte da ARPAL riconducibili al perimetro sanitario con riferimento\nall\u0027ingente finanziamento istituzionale erogato». \n Sulla scorta delle suddette considerazioni, il pubblico ministero\nha formulato le proprie conclusioni nell\u0027ambito del giudizio di\nparificazione del rendiconto 2023 della Regione Liguria, chiedendo\nalla Sezione regionale di controllo per la Liguria di «sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 26 della legge\ndella l.r. 4 agosto 2006, n. 20, per contrasto con l\u0027articolo 117,\ncomma secondo, lettera e) - avuto riguardo alla norma interposta di\ncui all\u0027articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 -\ncon l\u0027articolo 117, comma secondo, lettera m), e 32, nonche\u0027 con gli\narticoli 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, della Costituzione».\nIn alternativa, l\u0027organo requirente, in caso di praticabilita\u0027 di una\ninterpretazione costituzionalmente conforme della citata disposizione\nregionale, ha chiesto alla Sezione territoriale di «dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 del capitolo di spesa n. 5296, inserito nel\nperimetro sanitario, recante l\u0027impegno ed il pagamento dell\u0027importo\ndi euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), nonche\u0027, nel risultato\ndi amministrazione 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti per\nla parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al\nFondo sanitario per l\u0027importo di euro 20.000.000,00, con conseguente\nrideterminazione del disavanzo da recuperare ex articolo 42, commi 1\ne 12, del ridetto decreto legislativo n. 118 del 2011 e, per\nl\u0027effetto, negare la parificazione del rendiconto della regione\nLiguria per l\u0027anno 2023, nei termini nei quali e\u0027 stato formulato». \n 2. Con decisione di parifica n. 171/2024/PARI, adottata in data\n18 luglio 2024, con motivazioni pubblicate il successivo 29 luglio,\nla Sezione regionale di controllo per la Liguria: \n ha parificato, nelle sue componenti, il rendiconto generale\ndella Regione Liguria per l\u0027esercizio 2023, con esclusione delle\nposte puntualmente indicate nel dispositivo della predetta pronuncia; \n ha rigettato l\u0027eccezione di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 26,\ndella legge regionale 4 agosto 2006, n. 20, formulata dal procuratore\nregionale; \n ha approvato la relazione annessa alla decisione di parifica,\nelaborata ai sensi dell\u0027art. 41 del testo unico delle leggi\nsull\u0027ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12\nluglio 1934, n. 1214 e dell\u0027art. 1, comma 5, del decreto-legge 10\nottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7\ndicembre 2012, n. 213. \n Segnatamente, per quel che rileva in questa sede, nella decisione\nn. 171/2024/PARI, la Sezione ligure ha rigettato l\u0027eccezione di\nincostituzionalita\u0027 formulata dal procuratore regionale con la\nseguente motivazione: «a. in relazione alla richiesta di sollevare la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 26 della l.r.\nn. 20/2006, per contrasto con l\u0027articolo 4 117, comma 2, lettera e) -\navuto riguardo alla norma interposta di cui all\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 118/2011 - e con l\u0027articolo 117, comma 2, lettera m),\ne 32, nonche\u0027 con gli articoli 81, comma 6, 97 e 119, comma 1, della\nCostituzione, atteso che la nota del segretario generale della\nRegione Liguria, n. 1105819 del 17 luglio 2024, rappresenta che la\ngiunta regionale approva, nel rispetto dei LEPTA (Livelli essenziali\ndelle prestazioni ambientali), sulla base delle risorse\ncomplessivamente disponibili, il programma triennale delle attivita\u0027\ndi Arpal; che il direttore generale di ARPAL predispone, in\nconformita\u0027 al citato programma triennale, il programma annuale dei\ncontrolli, che costituisce il piano operativo di tutte le attivita\u0027\ndi competenza di ARPAL ed individua i costi e le fonti di\nfinanziamento; che il finanziamento dell\u0027Agenzia non avviene\nesclusivamente con fondi perimetrati sanita\u0027, ma, altresi\u0027, tramite\nulteriori capitoli di bilancio regionale volti a finanziare attivita\u0027\ndell\u0027ARPAL non rientranti nei LEA, elencati nella sopra citata nota;\nche, allo stato degli atti, posto che i fondi provenienti dal fondo\nsanitario non sono l\u0027unica fonte di finanziamento di ARPAL, ai sensi\ndell\u0027articolo 26, l.r. n. 20/2006, non risulta dimostrato che\nl\u0027applicazione della disposizione della cui legittimita\u0027 il\nprocuratore regionale dubita implichi l\u0027effettiva destinazione di\nfondi afferenti al c.d. \"perimetro sanitario\" ad utilizzi diversi dal\nfinanziamento dei LEA. Pertanto, non si ritengono soddisfatte le\ncondizioni di ammissibilita\u0027 della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, ossia la rilevanza e la non manifesta infondatezza\ndella stessa. Difatti, al fine di vagliare debitamente i requisiti di\nammissibilita\u0027 richiamati, appare indispensabile provare puntualmente\nl\u0027ammontare delle risorse finanziarie trasferite ad ARPAL e destinate\na garantire i LEA\"; b) le considerazioni sopra esposte portano a\nritenere non fondata, conseguentemente, anche l\u0027ulteriore richiesta\ndi \"dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 del capitolo di spesa n. 5296\ninserito nel perimetro sanitario\", recante l\u0027impegno ed il pagamento\ndell\u0027importo di euro 20.000.000, nonche\u0027, nel risultato di\namministrazione al 31 dicembre 2023, della quota dei vincoli da\ntrasferimenti, per la parte in cui non registra economie vincolate\nriconducibili al Fondo sanitario per l\u0027importo di euro 20.000.000,\ncon conseguente rideterminazione del disavanzo da recuperare ex\narticolo 42, commi 1 e 12, del ridetto decreto legislativo n.\n118/2011 e, per l\u0027effetto, di negare la parificazione del rendiconto\ndella Regione Liguria per l\u0027anno 2023, posto che non e\u0027 stato\ndimostrato se e in che misura tale trasferimento sia destinato alle\nfinalita\u0027 proprie della spesa afferente al c.d. \"perimetro sanitario\"\no ad altre finalita\u0027». \n 3. Con ricorso notificato in data 16 settembre 2024, il\nprocuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione\ngiurisdizionale per la Liguria ha impugnato la suddetta decisione\ndella Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 171/2024/PARI\ne ha chiesto a queste Sezioni riunite: \n di sospendere il giudizio e sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 26 della legge della Regione\nLiguria 4 agosto 2006, n. 20, per contrasto con l\u0027art. 117, comma\nsecondo, lettera e) - avuto riguardo alla norma interposta di cui\nall\u0027art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - con\nl\u0027art. 117, comma secondo, lettera m), nonche\u0027 con gli articoli 81,\nsesto comma, 97 e 119, primo comma, e 32 della Costituzione,\nritenendola rilevante ai fini del decidere il giudizio medesimo e non\nmanifestamente infondata; \n in subordine, in caso di adesione a un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente conforme della citata disposizione regionale, di\nannullare la decisione della Sezione regionale di controllo della\nCorte dei conti per la Liguria n. 171/2024/PARI e dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 del capitolo di spesa n. 5296 del bilancio\nregionale, inserito nel perimetro sanitario, recante l\u0027impegno ed il\npagamento dell\u0027importo di euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00),\nnonche\u0027, nel risultato di amministrazione 2023, della quota dei\nvincoli da trasferimenti per la parte in cui non registra economie\nvincolate riconducibili al Fondo sanitario per l\u0027importo di euro\n20.000.000,00, con conseguente rideterminazione del disavanzo da\nrecuperare ex art. 42, commi 1 e 12, del ridetto decreto legislativo\nn. 118 del 2011 e, per l\u0027effetto, negare la parificazione del\nrendiconto regionale nei termini nei quali e\u0027 stato formulato. \n In particolare, riprendendo le conclusioni gia\u0027 formulate nella\nrequisitoria del giudizio di parificazione del rendiconto 2023, la\nprocura regionale ligure articola un primo motivo di ricorso, in cui\nevidenzia come l\u0027art. 26 della legge regionale n. 20/2006 disponga,\nin tema di finanziamenti istituzionali destinati alla locale Agenzia\nregionale per l\u0027ambiente (ARPAL), in modo difforme dai criteri e\nlimiti posti dall\u0027art. 117, comma secondo, lettere e) ed m), degli\narticoli 81, sesto comma, 97 e 119, nonche\u0027 32, comma primo, della\nCostituzione riguardati a tenore della previsione contenuta nell\u0027art.\n20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. \n Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento,\nl\u0027organo requirente regionale ha precisato che dalle difese\narticolate dalla Regione in sede di giudizio di parificazione (cfr.\nnota del segretario generale della Regione Liguria n. 1105819 del 17\nluglio 2024) sia emerso come «una quota largamente preponderante\n(l\u002787%) delle risorse istituzionali assegnate dalla predetta norma\nregionale all\u0027Agenzia lo e\u0027 a valere sul Fondo sanitario regionale,\nma e\u0027 destinata alla realizzazione dei LEPTA e non dei LEA, con\nviolazione dei rigorosi confini di perimetro, (...), posti dal\ndecreto legislativo n. 118 del 2011, attuativo dell\u0027art. 117, lettera\ne), della carta fondamentale». Si configurerebbe, pertanto, anche una\nmancanza sopravvenuta di conformita\u0027 alla Costituzione dell\u0027art. 26\ndella legge regionale piu\u0027 volte richiamata, in quanto spetta\nesclusivamente allo Stato (art. 117, lettera m) legiferare in materia\ndi «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni\nconcernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su\ntutto il territorio nazionale», tra i quali rientra tout court il\ndiritto fondamentale alla salute di cui all\u0027art. 32 della\nCostituzione. \n A supporto del primo motivo di ricorso viene richiamata la\nrecente sentenza della Corte costituzionale n. 1/2024 e le\nmotivazioni su cui essa si fonda. Nel ricorso introduttivo del\npresente giudizio, la procura ligure censura l\u0027argomentazione fornita\ndalla Sezione regionale di controllo, che non avrebbe colto come le\nrisorse istituzionali da FSR risultino destinate alla realizzazione\ndei LEPTA e non dei LEA. Al riguardo, l\u0027organo requirente affida i\npropri argomenti difensivi al passaggio motivazionale in cui la Corte\ncostituzionale ha chiarito come il richiamo alla disciplina dettata\ndalle disposizioni in materia di agenzie regionali ambientali non\nesima le regioni «dall\u0027obbligo di individuare una correlazione tra le\nrisorse assegnate all\u0027ARPA e i LEA. L\u0027armonizzazione dei bilanci\npubblici, infatti, e\u0027 materia di competenza esclusiva dello Stato che\nnon puo\u0027 subire deroghe territoriali». Con riferimento alla prova,\nmancata ad avviso della Sezione territoriale, della violazione dei\nrigorosi limiti posti dalla legge alla destinazione delle spese del\nperimetro sanitario, la procura regionale sottolinea come, in\nrealta\u0027, tale prova risiederebbe «esattamente nella disposizione\nregionale, la quale, esplicitamente, tratta di risorse istituzionali\nassegnate all\u0027ARPAL a valere sul FSR». \n Oltre ai parametri costituzionali gia\u0027 scrutinati dalla Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 1/2024, ad avviso di parte\nricorrente, la disposizione legislativa regionale si porrebbe in\ncontrasto anche con gli articoli 117, lettera m), 81, comma sesto,\n97, primo comma e 119, primo comma della Costituzione, alla luce\nanche dei principi fissati nelle sentenze n. 172/2018 e n. 169/2017\ndella Corte costituzionale. \n A conclusione del motivo in esame, la procura evidenzia che la\ndistrazione di risorse destinate al perimetro sanitario, nella\nstretta accezione che la locuzione assume in punto di diritto,\nfinisca per riverberarsi in senso negativo sulla piena erogazione\ndelle prestazioni che danno concreto contenuto al diritto alla\nsalute, che l\u0027art. 32 della Carta fondamentale ha stabilito a favore\ndi tutti. \n Con un secondo motivo di ricorso, nel caso in cui queste Sezioni\nriunite ritengano possibile accedere a una interpretazione\ncostituzionalmente conforme dell\u0027art. 26 della legge regionale n.\n20/2006, la procura regionale chiede di annullare la decisione di\nparifica della Sezione territoriale e dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 del\ncapitolo di spesa n. 5296 del bilancio regionale, inserito nel\nperimetro sanitario, recante l\u0027impegno ed il pagamento dell\u0027importo\ndi euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), nonche\u0027, nel risultato\ndi amministrazione 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti per\nla parte in cui non registra economie vincolate riconducibili al\nFondo sanitario per l\u0027importo di euro 20.000.000,00, con conseguente\nrideterminazione del disavanzo da recuperare ex art. 42, commi 1 e\n12, del ridetto decreto legislativo n. 118 del 2011 e, per l\u0027effetto,\nnegare la parificazione del rendiconto regionale nei termini nei\nquali e\u0027 stato formulato. \n Secondo parte ricorrente, lo svolgimento da parte dell\u0027Agenzia\nregionale di funzioni riconducibili ai LEA, in assenza, tuttavia, di\nuna riconduzione della spesa in base a modalita\u0027 standardizzate\nproprie della contabilita\u0027 armonizzata alle funzioni LEA, darebbe\nluogo al diniego di parifica del rendiconto generale regionale, in\nragione della non corretta contabilizzazione di una spesa regionale\nnell\u0027ambito del perimetro sanitario, in violazione del ridetto art.\n20 del decreto legislativo n. 118 del 2011. \n 4. Con memoria depositata, ai sensi dell\u0027art. 127, comma 2,\nc.g.c., in data 30 dicembre 2024, la procura generale ha formulato le\nproprie conclusioni in ordine ai motivi di impugnazione proposti\ndalla procura regionale ligure. \n In via preliminare, la procura generale ha eccepito\nl\u0027inammissibilita\u0027 (ovvero l\u0027improcedibilita\u0027) del ricorso «per la\npatente violazione del principio dell\u0027unicita\u0027 dell\u0027Ufficio del\npubblico ministero». A supporto di tale eccezione, viene richiamato\nl\u0027art. 12, comma 3, c.g.c., in quanto «il presupposto del\ncoordinamento non puo\u0027 che essere l\u0027unicita\u0027 dell\u0027ufficio del PM».\nSecondo la tesi prospettata nella memoria conclusionale, il\nprocuratore regionale per la Liguria ha errato a notificare il\nricorso alla procura generale, successivamente depositandolo\nautonomamente presso queste Sezioni riunite. Cio\u0027, infatti, e\u0027\navvenuto «nell\u0027errata convinzione che la procura generale sia una\ncontroparte del giudizio e non, qual e\u0027, il medesimo ufficio di cui\nfa parte anche la procura regionale della Liguria»; il ricorrente\navrebbe dovuto, invece, «trasmettere il ricorso alla procura\ngenerale, che avrebbe provveduto al suo deposito». \n Sempre in via preliminare, la procura generale ha eccepito\nl\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per carenza di legittimazione attiva\ndella procura regionale ligure. A supporto di tale eccezione, la\nprocura generale richiama la sentenza n. 34/2024/QM, con la quale le\nSezioni Riunite in sede giurisdizionale hanno stabilito che «l\u0027art.\n40 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 si applica alla fase della\ndeliberazione della parificazione dei rendiconti: la limitazione\nlegislativa alle sole \"formalita\u0027 della sua giurisdizione\ncontenziosa\" comporta che la deliberazione venga assunta previa\ntrattazione in udienza pubblica, con la partecipazione del pubblico\nministero, in contraddittorio dei rappresentanti\ndell\u0027amministrazione». Secondo gli argomenti illustrati nella memoria\nconclusionale, «da tale dispositivo emergono due correlati: primo che\nil contraddittorio e\u0027 con i rappresentanti dell\u0027amministrazione e non\npure con il PM; secondo che il pubblico ministero partecipa e,\nquindi, non e\u0027 parte, ma assiste ed e\u0027 in qualche maniera coinvolto\nnell\u0027udienza pubblica. Cio\u0027 non significa che gli argomenti che il\npubblico ministero esponga nella requisitoria non debbano essere\npresi in esame e valutati in sede di decisione di parifica, ma\ncertamente egli, non essendo parte in senso sostanziale, non puo\u0027\nimpugnare la decisione stessa». Tale ricostruzione, che esclude la\npossibilita\u0027 per il pubblico ministero di impugnare la decisione di\nparifica, sarebbe accolta anche dal codice di giustizia contabile\nche, agli articoli 123 e seguenti, nel disciplinare il giudizio\ndinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, non contempla,\nin nessuna disposizione, il procuratore generale (o regionale) quale\nricorrente. \n Nel merito, la procura generale conclude per l\u0027infondatezza del\nricorso per i seguenti motivi: \n non emerge in concreto la prova del travalicamento del\nperimetro sanitario, in quanto «l\u0027asserita violazione del perimetro\nsanitario ricorre qualora sia effettivamente e concretamente provato\nche la destinazione all\u0027ARPAL di fondi afferenti al c.d. perimetro\nsanitario abbia comportato utilizzi diversi dal finanziamento dei\nLEA»; \n il finanziamento dell\u0027ARPAL con risorse del perimetro\nsanitario «non e\u0027 integrale ma soltanto parziale», in quanto tale\nAgenzia «non e\u0027 finanziata esclusivamente e indiscriminatamente con\nil FSR ma anche da ulteriori fonti, espressamente indicate nelle\nlettere da b) a d) dell\u0027art. 26 della l.r. n. 20/2006» (con cio\u0027\nsegnando, secondo la procura generale, una differenza rispetto al\ncaso della Regione Siciliana, oggetto della sentenza della Corte\ncostituzionale n. 1 del 2024); \n «LEA e LEPTA non sono due ambiti completamente distinti ma,\ncome insiemi che si intersecano, la zona in comune e\u0027 piuttosto\nampia, per le evidenti ricadute delle azioni di competenza\ndell\u0027Agenzia protezione ambiente sulla salute dei cittadini». \n Sulla scorta delle considerazioni esposte, «poiche\u0027 il ricorso\ncompendia una serie di evidenti profili di improcedibilita\u0027,\ninammissibilita\u0027, nonche\u0027 un sostanziale motivo di infondatezza», la\nprocura generale ha rinunciato al ricorso del procuratore regionale\ndella Liguria contro la deliberazione n. 171/2024, con la quale la\nSezione regionale di controllo per la Liguria ha adottato la\ndecisione di parifica sul rendiconto generale della Regione Liguria\nper l\u0027esercizio 2023. \n 5. Con memoria di costituzione e difesa depositata in data 8\ngennaio 2025, la Regione Liguria ha chiesto a queste Sezioni riunite: \n in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso\nnotificato dalla procura regionale per la Liguria; \n in via principale (previa declaratoria di irrilevanza e/o\nmanifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\nprospettata dalla procura regionale), di respingere, siccome\ninfondato, il suddetto ricorso e, per l\u0027effetto, confermare la\ndeliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria n.\n171/2024/PARI; \n in via subordinata, nell\u0027ipotesi in cui fosse ritenuta\nsussistente l\u0027illegittimita\u0027 del rendiconto nei termini indicati\ndalla procura regionale, di circoscrivere la relativa declaratoria di\nillegittimita\u0027 ai soli importi inerenti alle risorse destinate ad\nARPAL, anziche\u0027 all\u0027intero capitolo di spesa n. 5296. \n Con riferimento ai profili preliminari, parte resistente ha\neccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire della\nprocura regionale ligure, richiamando a supporto di tale eccezione la\nsentenza n. 34/2024/QM delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale,\ncon argomenti non dissimili da quelli gia\u0027 evidenziati dalla procura\ngenerale. \n La Regione Liguria ha ravvisato un ulteriore profilo di\ninammissibilita\u0027 nell\u0027omessa notificazione del ricorso introduttivo\nall\u0027ARPAL, in violazione del disposto di cui all\u0027art. 124, comma 1,\nlett. c), del c.g.c., a mente del quale, oltre che al procuratore\ngenerale della Corte dei conti, il ricorso deve essere notificato, ai\nfini conoscitivi, alla Sezione del controllo che ha emesso la\ndelibera impugnata e, «in ogni caso, agli eventuali ulteriori\ncontrointeressati». \n Secondo l\u0027amministrazione resistente risulta evidente che ARPAL\nrivesta la qualifica di soggetto controinteressato, «essendo titolare\ndi un interesse concreto e attuale ad opporsi al ricorso, il cui\naccoglimento pregiudicherebbe l\u0027ottenimento delle risorse finanziarie\ndestinate dalla Regione Liguria alla stessa Agenzia». \n Nel merito, la memoria della Regione Liguria prende l\u0027abbrivio da\nun\u0027approfondita ricostruzione del quadro normativo statale e\nregionale in materia. \n In particolare, secondo parte resistente, la legge n. 132/2016\n(recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione\ndell\u0027ambiente e disciplina dell\u0027Istituto superiore per la protezione\ne la ricerca ambientale») svolge un ruolo chiave, avendo stabilito un\ndoppio ordine di principi: \n l\u0027integrazione tra le prestazioni rese dal sistema di\nprotezione ambientale e gli obiettivi di prevenzione collettiva\nfissati in ambito sanitario dai LEA (Livelli essenziali di assistenza\nsanitaria, previsti dal decreto legislativo n. 502/1992); \n la conferma del principio dell\u0027invarianza della spesa, al\nquale consegue che il perdurante trasferimento delle funzioni e del\npersonale dei servizi delle USL adibiti ad attivita\u0027 di protezione\nambientale alle Agenzie (previsto dal decreto-legge n. 496/1993,\nconvertito nella legge n. 61/1994) debba continuare ad essere\nfinanziato con parte dei fondi precedentemente destinati al SSR. \n Pertanto, ad avviso dell\u0027amministrazione intimata,\n«l\u0027integrazione tra le prestazioni rese dal sistema di protezione\nambientale e gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai LEA\n(operata dalla legge n. 132/2016) ha fatto si\u0027 che le attivita\u0027 delle\nARPA, pur essendo connotate da una specializzazione ambientale,\nabbiano una correlazione con la prevenzione sanitaria e una ricaduta\nsulla qualita\u0027 della salute che giustifica la legittimita\u0027\ndell\u0027assegnazione in parola». \n Parte resistente trae ulteriore conferma del fatto che le\nattivita\u0027 delle ARPA rientrano nel perimetro delle spese correlate\nalla prevenzione sanitaria - che, pertanto, devono trovare copertura\ncon risorse destinate al Fondo sanitario nazionale - dal testo del\ndecreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017\n(recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di\nassistenza, di cui all\u0027art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30\ndicembre 1992, n. 502»), che annovera la «prevenzione collettiva e\nsanita\u0027 pubblica», tra i livelli essenziali di assistenza che il SSN\ndeve assicurare. \n In particolare, l\u0027allegato 1 al decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (riferito all\u0027ambito della\n«Prevenzione collettiva e sanita\u0027 pubblica») include le attivita\u0027 e\nle prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della\ncomunita\u0027 da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di\nlavoro, correlati agli stili di vita. Tale livello si articola in\nsette aree di intervento, tra le quali figura, alla lettera B), la\n«Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e\nconfinati». L\u0027allegato 1 precisa che «i programmi inclusi nell\u0027area\ndi intervento B e le relative prestazioni sono erogati in forma\nintegrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione\nambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel\nrispetto dell\u0027art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992». \n Secondo il percorso argomentativo tracciato dall\u0027amministrazione,\nla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 118/2011 deve essere\n«necessariamente inquadrata e interpretata, ai fini dell\u0027odierno\ngiudizio, in relazione al quadro normativo come sopra delineato». \n Da queste premesse si dipana il ragionamento che porta la regione\na concludere nel senso che «le funzioni svolte dalle Agenzie, seppur\ndifferenziate secondo le specifiche discipline regionali, risultano\n(...) afferenti a programmi inclusi nelle aree di intervento\ndell\u0027ambito della \"Prevenzione collettiva e sanita\u0027 pubblica\" di cui\nal punto a) dei livelli essenziali di assistenza definiti con il\ndecreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio\n2017». \n Con riferimento alla normativa regionale, l\u0027amministrazione\nresistente sottolinea come la materia sia stata regolata dalla legge\nregionale n. 20/2006. Segnatamente, per i motivi esposti nella\ncomparsa di costituzione, il sistema delineato dagli articoli 26 e 27\ndella predetta legge regionale n. 20/2006 dimostra, ad avviso della\nregione, che le attivita\u0027 svolte dall\u0027ARPAL sono, per la quasi\ntotalita\u0027, correlate ai LEA. Inoltre, sempre secondo\nl\u0027amministrazione intimata, il sistema di rendicontazione da parte\ndel direttore generale delle attivita\u0027 svolte dall\u0027ARPAL, previsto\ndal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, e 27 della legge\nregionale in rassegna, consente di fornire evidenza della\ncorrelazione tra le risorse regionali trasferite all\u0027ARPAL e i LEA.\nCon riferimento alla questione di legittimita\u0027 costituzionale\nprospettata dalla procura regionale, parte resistente ritiene che\nessa sia non rilevante e infondata. \n Il difetto di rilevanza deriverebbe dal fatto che, «come\ncorrettamente evidenziato dalla Sezione regionale di controllo, nella\npresente fattispecie e\u0027 mancata, da parte della procura, la puntuale\ne circostanziata dimostrazione in ordine all\u0027ammontare delle risorse\ndi cui al rendiconto generale della regione per l\u0027esercizio 2023, che\nsarebbero state effettivamente distratte dal perimetro sanitario e\ndall\u0027attuazione dei LEA (dovendosi anche tenere conto della stretta\ninterazione tra questi ultimi e i LEPTA ...)». \n L\u0027infondatezza della questione sarebbe, in primo luogo,\nconfermata dalla citata sentenza n. 1/2024 relativa alla normativa\nsiciliana in materia di ARPA, nella quale la Corte costituzionale non\nha fatto applicazione dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,\na mente del quale, quando accoglie una questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, «dichiara, nei limiti dell\u0027impugnazione, quali sono\nle disposizioni legislative illegittime» e dichiara, altresi\u0027, «quali\nsono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita\u0027 deriva\ncome conseguenza dalla decisione adottata». Secondo la regione, la\ncircostanza che, in quella sede, la Corte costituzionale non abbia\nesteso la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale anche alla\nlegge regionale ligure n. 20/2006 dimostra che «le considerazioni\nsvolte (...) con tale sentenza relativamente alla legislazione\nregionale siciliana non possono essere automaticamente e\nacriticamente estese (come pretenderebbe invece la procura) alla\nnormativa della Regione Liguria». \n Cio\u0027 premesso, sempre con riferimento all\u0027infondatezza della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale prospettata dalla procura\nregionale ligure, l\u0027amministrazione intimata ha evidenziato una serie\ndi argomenti volti a dimostrare la diversita\u0027 tra la normativa\nsiciliana oggetto di declaratoria di incostituzionalita\u0027 e quella\nligure. Al riguardo, la Regione Liguria sottolinea che «la sentenza\ndella Corte costituzionale n. 1/2024 ha avuto ad oggetto\nesclusivamente la situazione del tutto peculiare della Regione\nSiciliana, la cui normativa aveva posto a carico del FSR tutte le\nspese di funzionamento dell\u0027ARPA, per di piu\u0027 in maniera del tutto\nindistinta (...). Per contro, la situazione della Regione Liguria si\ndiscosta nettamente dalla casistica analizzata dalla sentenza della\nCorte costituzionale n. 1/2024, in quanto la normativa ligure prevede\nun sistema di finanziamento diversificato per l\u0027attivita\u0027 di ARPAL\n(coerente con gli assetti di cui al decreto-legge n. 496/1993 e alla\nlegge n. 132/2016), nonche\u0027 una preventiva attivita\u0027 di\nprogrammazione circa le prestazioni da rendere e una successiva\nrendicontazione annuale». \n L\u0027amministrazione intimata soggiunge, inoltre, che la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale prospettata dalla procura sarebbe\nmanifestamente infondata, in quanto essa scaturisce «da una non\ncorretta interpretazione della disciplina in materia (segnatamente in\nordine alle competenze istituzionali di ARPAL nonche\u0027 ai rapporti tra\ni LEPTA e i LEA)». \n L\u0027amministrazione intimata esclude che possa configurarsi, nel\ncaso di specie, un contrasto della suddetta normativa regionale con\nil parametro di cui all\u0027art. 117, comma secondo, lettera e) in tema\ndi «armonizzazione dei bilanci pubblici», avuto riguardo alla norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011. \n La prospettazione della procura regionale, infatti, non tiene\nconto, secondo parte resistente, che, in data successiva al decreto\nlegislativo n. 118/2011, «lo Stato ha legiferato in materia\nnell\u0027esercizio delle proprie competenze (ai sensi dell\u0027art. 117,\ncomma 2, lettera m) della Costituzione) sia con la legge n. 132/2016,\nsia con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12\ngennaio 2017 (v. l\u0027allegato n. 1 in tema di \"Prevenzione collettiva e\nsanita\u0027 pubblica\"), emanato in attuazione dell\u0027art. 1, comma 554,\ndella legge n. 208/2015». \n Da tali norme, secondo parte resistente, si ricava che il decreto\nlegislativo n. 118/2011, avendo ad oggetto unicamente\nl\u0027armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio\ndelle regioni, non puo\u0027 assumere rilievo dirimente ai fini della\ndefinizione dei LEA e/o dei LEPTA; d\u0027altronde, si legge nella\ncomparsa di costituzione della regione, «il decreto legislativo n.\n118/2011 e\u0027 antecedente al sistema normativo settoriale delineato\ndalla legge n. 132/2016, che si incentra sul principio\ndell\u0027invarianza finanziaria (...)». Pertanto, dal principio\ndell\u0027invarianza della spesa, l\u0027amministrazione ricava, «quale\nnecessaria conseguenza, che le funzioni svolte dalle ARPA devono\ncontinuare a essere finanziate con parte dei fondi precedentemente\ndestinati al SSR (per l\u0027esercizio delle medesime funzioni);\ndiversamente, si addiverrebbe all\u0027illogica e paradossale conseguenza\ndi ritenere che lo Stato non abbia dato copertura finanziaria ai\nLEPTA». \n A cio\u0027 si aggiunga che, secondo la Regione Liguria, dalla\nnecessaria integrazione (prevista dalla legge n. 132/2016) tra le\nprestazioni rese dal sistema di protezione ambientale (definite dai\nLEPTA) e gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai LEA\ndiscende che le attivita\u0027 dell\u0027Agenzia, pur essendo connotate da una\nspecializzazione ambientale, abbiano necessariamente una stretta e\ndiretta correlazione con la prevenzione sanitaria e una ricaduta\nsulla qualita\u0027 della salute, che giustifica la legittimita\u0027\ndell\u0027assegnazione alle ARPAL delle risorse del perimetro sanitario\ndel bilancio regionale. \n Secondo parte resistente, sarebbero destituite di fondamento\nanche le ulteriori considerazioni svolte dalla procura in merito ai\npresunti profili di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 26, legge\nregionale n. 20/2006. \n La presunta violazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera m) della\nCostituzione (in tema di competenza esclusiva dello Stato per la\ndeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i\ndiritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il\nterritorio nazionale) si fonda, secondo la regione, sull\u0027assunto -\ndel tutto erroneo - secondo cui la legislazione regionale ligure\navrebbe dato luogo a una «surrettizia sottrazione di risorse dal\nperimetro sanitario». \n Anche la violazione degli articoli 81, comma sesto, 97, primo\ncomma, e 119, primo comma, in tema di rispetto degli equilibri di\nbilancio e di sostenibilita\u0027 finanziaria, sarebbe insussistente\nsecondo parte resistente, in quanto la legge regionale n. 20/2006 non\ncomporta affatto la diminuzione delle risorse destinate ai LEA, che\nviene genericamente paventata dalla procura. Sul punto,\nl\u0027amministrazione richiama le osservazioni relative, da un lato,\nall\u0027invarianza della spesa relativa alle funzioni demandate all\u0027ARPAL\n(alla quale sono state attribuite le stesse competenze e risorse a\nsuo tempo destinate alle U.S.L. per lo svolgimento delle medesime\nattivita\u0027) e, dall\u0027altro lato, alla stretta connessione tra LEA e\nLEPTA. \n Con riferimento, infine, alla presunta violazione dell\u0027art. 32,\nprimo comma, della Costituzione, in ragione dell\u0027asserita\n«distrazione di risorse destinate al perimetro sanitario», parte\nresistente evidenzia come la procura regionale muova dall\u0027erroneo\npresupposto della estraneita\u0027 delle funzioni svolte dall\u0027ARPAL al\nsettore sanitario, mentre le attivita\u0027 demandate all\u0027Agenzia, pur\nessendo connotate da una specializzazione in campo ambientale, hanno\nuna diretta correlazione con il settore sanitario e una ricaduta\nsulla qualita\u0027 della salute. \n Cio\u0027 chiarito in ordine ai possibili profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale della normativa regionale, l\u0027amministrazione intimata\neccepisce, inoltre, l\u0027infondatezza della domanda formulata in via\nsubordinata dalla procura regionale ligure, in quanto quest\u0027ultima ha\nomesso di individuare con precisione quali sarebbero le somme (in\nipotesi) «distratte» dal perimetro sanitario. Al riguardo, l\u0027Ente\nregionale ribadisce, comunque, che il capitolo n. 5296 e\u0027 stato\ncorrettamente perimetrato in conformita\u0027 all\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 118/2011, in quanto allocato al programma 1\n«SSR-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» della\nMissione 13. \n Peraltro, secondo parte resistente, la domanda dell\u0027organo\nrequirente volta a ottenere la declaratoria di illegittimita\u0027\ndell\u0027intero capitolo di spesa in questione «difetta di\nproporzionalita\u0027 in rapporto alla assai limitata incidenza dei fondi\nARPAL sul totale delle risorse destinate ai LEA, rischiando quindi di\ncomportare conseguenze pregiudizievoli sul corretto e regolare\nsvolgimento delle attivita\u0027 del Servizio sanitario regionale». \n In via del tutto subordinata, pertanto, la regione chiede che la\neventuale declaratoria di illegittimita\u0027 del rendiconto generale\ndella regione per l\u0027esercizio 2023 venga limitata (anche in ossequio\nai sopra richiamati canoni di proporzionalita\u0027) ai soli importi\ninerenti alle risorse destinate ad ARPAL, anziche\u0027 all\u0027intero\ncapitolo di spesa n. 5296. \n 6. All\u0027udienza del 22 gennaio 2025, il procuratore generale\naggiunto ha preliminarmente ribadito la volonta\u0027 di rinunciare al\nricorso in esame. La difesa della Regione Liguria ha preso atto di\ntale richiesta e ha dichiarato di aderirvi, evidenziando che la\nregione ha interesse all\u0027estinzione del giudizio. Conseguentemente,\navendo la discussione avuto ad oggetto soltanto la manifestazione\ndella volonta\u0027 di rinunciare al ricorso e non avendo le parti\nritenuto di affrontare il merito, la causa e\u0027 stata trattenuta in\ndecisione al solo fine di risolvere le questioni preliminari\nsollevate dalla procura generale e dall\u0027amministrazione intimata. \n 7. Con sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, depositata in\nSegreteria in data 17 febbraio 2025, queste Sezioni riunite, come\nchiarito nell\u0027esordio della parte in «diritto», si sono pronunciate\n«in ordine alle questioni preliminari concernenti il ricorso in\nepigrafe». \n Nel rispetto della struttura logica per «gradi», prescritta al\ngiudice dall\u0027art. 101 c.g.c. per la formulazione del giudizio, il\nCollegio ha proceduto a esaminare, in primo luogo, l\u0027eccezione di\ninammissibilita\u0027 ormulata dalla Regione Liguria per omessa notifica\ndel ricorso all\u0027ARPAL, che rivestirebbe - ai sensi dell\u0027art. 124,\ncomma 1, lettera c), c.g.c. - la qualifica di soggetto\ncontrointeressato. \n Facendo applicazione dei criteri ermeneutici gia\u0027 declinati da\nqueste Sezioni riunite da ultimo nelle sentenze n. 5, 6, 7/2023/DELC,\ntale eccezione e\u0027 stata rigettata sulla scorta della seguente\nmotivazione: «nessuna evidenziazione e\u0027 stata fornita di un\npregiudizio immediato, che deriverebbe in automatico ad ARPAL,\ndall\u0027accoglimento del ricorso all\u0027odierno esame, concernendo la\ndelibera impugnata, come e\u0027 noto, il rendiconto della Regione Liguria\ne non essendovi, comunque, evidenza che i trasferimenti finanziari,\ndi cui si discute, non possano essere diversamente\ncompensati/corrisposti». \n Con riferimento alla rinuncia al ricorso da parte della procura\ngenerale, queste Sezioni riunite hanno affermato che «la valutazione\nin ordine agli effetti della rinuncia agli atti del presente giudizio\noperata dalla procura generale presuppone che venga preliminarmente\naccertata l\u0027ammissibilita\u0027 e la procedibilita\u0027 del ricorso proposto\ndal procuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso\nla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la\nLiguria, questione che ne costituisce il presupposto\nlogico-giuridico». \n Al riguardo, la sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, alle cui\nmotivazioni per esigenze di sinteticita\u0027 si rinvia, richiama\nl\u0027orientamento espresso nella precedente pronuncia n. 44/2017 di\nqueste Sezioni riunite, nella quale e\u0027 stato affermato che «non puo\u0027\nescludersi una legittimazione in astratto del pubblico ministero,\npresente nel giudizio di parifica regionale, di proporre ricorso\navverso la decisione di parifica dinanzi a queste Sezioni riunite in\nsede giurisdizionale in speciale composizione». \n A conferma di tale legittimazione della procura regionale, queste\nSezioni riunite hanno richiamato la sentenza n. 184/2022 della Corte\ncostituzionale, che contiene un espresso riferimento al «potere del\npubblico ministero contabile di agire in giudizio per la tutela degli\ninteressi dell\u0027intera collettivita\u0027 alla corretta gestione delle\nrisorse pubbliche e, in specie, ... [al] potere di impugnare la\ndecisione di parificazione del rendiconto generale regionale,\nadottata dalla Sezione regionale di controllo, che si ritenga lesiva\ndei citati interessi». parimenti, il Collegio ha evidenziato come «la\nCorte costituzionale, in diverse pronunce (sentenze n. 1/2024, n.\n39/2024, n. 59/2024 e correlate ordinanze a verbale allegate alle\npredette decisioni), abbia posto l\u0027accento (...) sulla peculiare\nautonomia e legittimazione processuale dei procuratori regionali, che\nvengono qualificati come parti nei giudizi di parifica a quibus». \n Secondo le motivazioni emergenti dalla sentenza non definitiva n.\n3/2025/DELC, anche l\u0027art. 12, commi 1 e 2, c.g.c. avvalora le\nsuddette conclusioni, considerato che esso distingue «le funzioni\nesercitate dal procuratore generale rispetto a quelle del pubblico\nministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali, che sono\nesercitate dal procuratore regionale». \n Alla luce dei principi ora richiamati, queste Sezioni riunite\nhanno disatteso le eccezioni al riguardo formulate dalla difesa\nregionale e dalla procura generale, «dovendo affermarsi\nl\u0027ammissibilita\u0027 e la procedibilita\u0027 del ricorso presentato dal\nprocuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso la\nSezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la\nLiguria, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 123 e 124 c.g.c.. \n Secondo le motivazioni sulle quali si fonda la suddetta sentenza\nnon definitiva, il procuratore regionale risulta «soggetto\nautonomamente legittimato a ricorrere, nello specifico e particolare\nambito del giudizio di parifica, nell\u0027interesse della legge, a\nsalvaguardia del bene protetto in concreto tutelato, sostanziantesi\nnella veridicita\u0027 e nell\u0027attendibilita\u0027 dei bilanci, essendo lo\nstesso titolare di uno specifico interesse alla corretta verifica\ndegli equilibri di bilancio, ai sensi degli articoli 81, 97 e 119\ndella Costituzione, ovvero dell\u0027interesse - come di recente ribadito\ndalla gia\u0027 citata sentenza n. 34/2024 delle SS.RR. in sede\ngiurisdizionale - alla legalita\u0027 finanziaria, che, in assenza della\naffermata legittimazione, rischierebbe di essere illegittimamente\nsacrificato». \n Queste Sezioni riunite hanno preliminarmente qualificato la\nrinuncia presentata dalla procura generale come rinuncia all\u0027azione e\nhanno, poi, escluso la sua ammissibilita\u0027. Cio\u0027 in quanto con essa\n«si verrebbe a disporre - peraltro da parte di soggetto diverso\nrispetto a quello che e\u0027 \"parte\" nel giudizio di parifica (Corte\ncostituzionale sentenze n. 1/2024, n. 39/2024, n. 59/2024 e correlate\nordinanze a verbale allegate alle predette decisioni) - in modo\ndefinitivo, stante la non riproponibilita\u0027 del ricorso da parte del\nsoggetto legittimato all\u0027impugnazione, dell\u0027interesse generale\noggettivo della regolarita\u0027 della gestione finanziaria e patrimoniale\ndell\u0027ente territoriale, la cui tutela e\u0027 intestata al procuratore\nregionale, il cui coinvolgimento nel giudizio di parifica e\u0027\nnecessario (cfr., SS.RR. in sede giurisdizionale, sentenza n.\n34/2024)». \n Per tali motivi, con la suddetta sentenza non definitiva n.\n3/2025/DELC, queste Sezioni riunite in speciale composizione hanno\nrespinto l\u0027istanza di rinuncia presentata dalla procura generale,\ndemandando a separata ordinanza la fissazione dell\u0027udienza pubblica\nper la discussione del ricorso nel merito. \n 8. A seguito della sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, che ha\ndefinito nei suddetti termini le questioni preliminari, con ordinanza\npresidenziale n. 1/2025/DELC e\u0027 stata fissata l\u0027odierna udienza\npubblica per la trattazione del ricorso nel merito. \n Nell\u0027odierna udienza pubblica, in sede di discussione orale, il\nprocuratore generale aggiunto ha insistito sull\u0027inammissibilita\u0027 e\nsull\u0027improcedibilita\u0027 del ricorso per le ragioni gia\u0027 esposte nella\nmemoria conclusionale e risultanti dal verbale, oltre che\nsull\u0027infondatezza nel merito. Analogamente, la difesa regionale ha\nribadito le ragioni a sostegno dell\u0027infondatezza del ricorso. \n \n Diritto \n \n1. Sulle questioni preliminari. \n Giova, preliminarmente, precisare che le eccezioni di\ninammissibilita\u0027 e improcedibilita\u0027 del ricorso formulate dalla\nprocura generale e dall\u0027amministrazione intimata, cosi\u0027 come\nl\u0027ammissibilita\u0027 della rinuncia al ricorso formulata dalla procura\ngenerale, sono state esaminate e decise da queste Sezioni riunite con\nla sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, alla quale si rinvia. \n Come emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale esposta\nnella parte in «fatto» della presente ordinanza, infatti, le\neccezioni inerenti all\u0027inammissibilita\u0027 e all\u0027improcedibilita\u0027 del\nricorso per violazione del principio dell\u0027unicita\u0027 dell\u0027Ufficio del\npubblico ministero, per carenza di legittimazione attiva dell\u0027organo\nrequirente e per omessa notifica al controinteressato (identificato\nnell\u0027ARPAL), cosi\u0027 come la dichiarazione di rinuncia al ricorso\nformulata dalla procura generale, sono state scrutinate e decise dal\nCollegio con la predetta sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC. \n A conferma di cio\u0027, e\u0027 sufficiente richiamare il punto 3 della\nparte in «diritto» della sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC,\nnella quale queste Sezioni riunite affermano che «la valutazione in\nordine agli effetti della rinuncia (...) operata dalla procura\ngenerale presuppone che venga preliminarmente accertata\nl\u0027ammissibilita\u0027 e la procedibilita\u0027 del ricorso proposto dal\nprocuratore regionale (...), questione che ne costituisce il\npresupposto logico-giuridico». Parimenti, la predetta sentenza ha\nescluso (punto 2. e 2.1. della parte in «diritto») l\u0027inammissibilita\u0027\ndel ricorso per omessa notifica all\u0027ARPAL. \n Non puo\u0027 ammettersi, pertanto, un nuovo pronunciamento del\nCollegio sulle questioni che hanno gia\u0027 costituito oggetto di\nstatuizione nella predetta sentenza non definitiva. \n Muovendo da tali premesse, l\u0027odierna udienza pubblica e\u0027 stata\nfissata, con ordinanza presidenziale n. 1/2025/DELC, per la\ntrattazione del ricorso nel merito. \n Nel merito, ad avviso del Collegio, la questione di diritto\ndevoluta con il mezzo in esame postula che venga sollevata questione\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 26, comma 1,\nlettera a) della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20 -\nche annovera, tra le fonti di finanziamento dell\u0027ARPAL, il\n«finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del fondo\nregionale sanitario di parte corrente» (spesa riferibile al capitolo\n5296 del bilancio regionale). \n Al riguardo, queste Sezioni riunite condividono i dubbi sulla\nlegittimita\u0027 costituzionale della suddetta disposizione, manifestati\nnel ricorso introduttivo del giudizio dalla procura regionale per la\nLiguria, per le ragioni di seguito esposte. \n2. Il quadro normativo di riferimento in materia di protezione\nambientale. \n Le agenzie regionali per la protezione dell\u0027ambiente sono state\nistituite a seguito del referendum del 18 aprile 1993, che ha\nabrogato alcune disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833\n(Istituzione del Servizio sanitario nazionale), eliminando le\ncompetenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio\nsanitario nazionale, esercitate tramite i presidi multizonali di\nprevenzione delle unita\u0027 sanitarie locali. \n Tali competenze, a seguito della legge 21 gennaio 1994, n. 61\n(conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4\ndicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla\nriorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell\u0027Agenzia\nnazionale per la protezione dell\u0027ambiente), sono state affidate alle\nagenzie regionali per la protezione dell\u0027ambiente (ARPA),\nappositamente istituite assieme all\u0027Agenzia nazionale per la\nprotezione dell\u0027ambiente (ANPA), divenuta poi APAT e, nel 2008,\nconfluita nell\u0027Istituto superiore per la protezione e la ricerca\nambientale (ISPRA). \n In particolare, l\u0027art. 3 del richiamato decreto-legge ha previsto\nl\u0027attribuzione ai nuovi organismi delle funzioni, del personale, dei\nbeni mobili e immobili, delle attrezzature e della dotazione\nfinanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche\u0027 del\npersonale, dell\u0027attrezzatura e della dotazione finanziaria dei\nservizi delle unita\u0027 sanitarie locali adibiti alle attivita\u0027\ntecnico-scientifiche per la protezione ambientale. \n L\u0027istituzione delle agenzie, peraltro, non ha comportato la\nsottrazione alle ASL delle funzioni in materia di prevenzione\ncollettiva ma solo di quelle in materia ambientale affidate ora alle\nARPA. L\u0027art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, in\nparticolare, ha demandato alle regioni l\u0027individuazione di strumenti\nper l\u0027esercizio coordinato delle politiche sanitarie con quelle\nambientali attraverso la stipula di accordi di programma tra le arpa\ne le aziende sanitarie». \n In modo coerente, il decreto del Presidente del Consiglio dei\nministri 12 gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei livelli\nessenziali di assistenza», all\u0027allegato 1, ha previsto che «il\nlivello della Prevenzione collettiva e sanita\u0027 pubblica include le\nattivita\u0027 e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza\ndella comunita\u0027 da rischi infettivi, ambientali, legati alle\ncondizioni di lavoro, correlati agli stili di vita». L\u0027area di\nintervento appena descritta e\u0027 indicata con la lettera B) «Tutela\ndella salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati» e\nper la stessa il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri\nprevede espressamente che «i programmi inclusi nell\u0027area di\nintervento B e le relative prestazioni sono erogati in forma\nintegrata tra sistema sanitario e agenzie per la protezione\nambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel\nrispetto dell\u0027art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992». \n Da tale ordito normativo emerge con nitore come l\u0027istituzione\ndelle Agenzie, in coerenza con le risultanze del referendum, ha\ncomportato il passaggio delle sole competenze in materia ambientale\ndalle aziende sanitarie (gia\u0027 UU.SS.LL.) alle predette agenzie\nregionali per la protezione dell\u0027ambiente, ma non anche delle\nfunzioni relative alla prevenzione collettiva, rientranti nei LEA,\nche restano comunque affidate alle ASL, sebbene le stesse debbano\nessere svolte in modo integrato con le agenzie competenti in materia\nambientale. \n Con la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (recante «Istituzione del\nSistema nazionale a rete per la 12 protezione dell\u0027ambiente e\ndisciplina dell\u0027Istituto superiore per la protezione e la ricerca\nambientale»), il legislatore statale e\u0027 intervenuto a definire il\nruolo e le funzioni delle agenzie regionali nell\u0027ambito del sistema\nnazionale a rete, affidando alla regolazione regionale la definizione\ndella struttura, del finanziamento e della programmazione delle\nattivita\u0027 (cfr. art. 7, legge 28 giugno 2016, n. 132). Le agenzie\nregionali in quanto parte del «Sistema nazionale a rete per la\nprotezione dell\u0027ambiente» unitamente all\u0027ISPRA, ai sensi del comma 2\ndell\u0027art. 1 della legge n. 132/2016 concorrono «al perseguimento\ndegli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del\nconsumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della\nqualita\u0027 dell\u0027ambiente e della tutela delle risorse naturali e della\npiena realizzazione del principio \"chi inquina paga\", anche in\nrelazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della\nsalute umana, mediante lo svolgimento delle attivita\u0027\ntecnico-scientifiche di cui alla presente legge». \n In particolare, le agenzie sono chiamate a svolgere le attivita\u0027\nistituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a\ngarantire il raggiungimento nei territori di rispettiva competenza\ndei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (c.d.\nLEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il\nterritorio nazionale per le attivita\u0027 del Sistema nazionale (v. art.\n3 della legge n. 132/2016) che quest\u0027ultimo e\u0027 tenuto a garantire\n«anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione\ncollettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria»\n(v. art. 9 della legge n. 132/2016). La definizione dei LEPTA e dei\ncriteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e\u0027 stata\ndemandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da\nadottarsi entro un anno dalla entrata in vigore della legge e che\ntuttavia, allo stato, non e\u0027 stato ancora approvato. \n3. La spesa sanitaria e la perimetrazione nel bilancio regionale. \n La trasparenza dei conti del bilancio sanitario e\u0027 assicurata\nmediante la chiara e specifica individuazione, all\u0027interno del\nbilancio regionale, delle relative entrate e spese finalizzate. Il\nprincipio che regola il c.d. «perimetro sanitario», previsto\ndall\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (recante\n«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e\ndegli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro\norganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.\n42»), individua una precisa area del bilancio regionale, nel quale\nsono ricomprese le entrate destinate (vincolate) al finanziamento\ndella spesa sanitaria, la cui disciplina e\u0027 riservata alla competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato, in quanto finalizzate a garantire\nl\u0027erogazione dei LEA. \n A tal fine, l\u0027art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 118\ndel 2011 dispone che «nell\u0027ambito del bilancio regionale le regioni\ngarantiscono un\u0027esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite\nrelative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale,\nal fine di consentire la confrontabilita\u0027 immediata fra le entrate e\nle spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse\nindicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario\nregionale standard e di individuazione delle correlate fonti di\nfinanziamento, nonche\u0027 un\u0027agevole verifica delle ulteriori risorse\nrese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo\nservizio sanitario regionale per l\u0027esercizio in corso». \n Ai sensi dell\u0027art. 39, comma 13, del decreto legislativo n.\n118/2011, il prospetto contenente le previsioni di entrata e spesa,\ndi competenza e di cassa, del perimetro sanitario deve essere\nallegato al bilancio di previsione, articolato in capitoli, con la\nrelativa classificazione di bilancio. \n Analoga previsione e\u0027 contenuta nel successivo art. 63, comma 4,\ncon riferimento agli allegati al rendiconto della gestione. \n Il citato art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 offre,\ndunque, la duplice garanzia di consentire alle regioni di essere in\ngrado di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e di\nrispondere «in modo trasparente dei risultati della gestione\nsanitaria, senza confusione con quella ordinaria». \n La materia e\u0027 stata oggetto di plurime pronunce della Corte\ncostituzionale, oramai consolidata in merito ai LEA (sentenze n.\n233/2022, n. 142/2021 e 132/2021, n. 62/2020 e n. 57/2020, n.\n169/2017). Come affermato dal Giudice delle leggi, con recente\nsentenza n. 233 del 21 novembre 2022, l\u0027art. 20 del decreto\nlegislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci\npubblici «e\u0027 specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica\ndella stessa (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle\nrisorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a\nevitare opacita\u0027 contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati\nalla garanzia dei LEA, ovvero proprio quei fenomeni che hanno\nconcorso al determinarsi delle gravissime situazioni prima\ndescritte». \n Dopo aver messo in luce come le prescrizioni dell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 118 del 2011 si sviluppano in attuazione di un\npreciso criterio direttivo della legge di delega n. 42 del 2009,\nvolto a prescrivere l\u0027introduzione di classificazioni di bilancio\nconnesse, tra le altre, alle «spese riconducibili al vincolo\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» (art.\n8, comma 1, lettera a, numero 1, della legge n. 42 del 2009), la\nstessa sentenza costituzionale ha affermato che «e\u0027 in questo senso\nche l\u0027art. 20, al comma 1, richiede alle regioni di garantire,\nnell\u0027ambito del bilancio, \"un\u0027esatta perimetrazione delle entrate e\ndelle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario\nregionale\", al dichiarato \"fine di consentire la confrontabilita\u0027\nimmediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio\nregionale e le risorse indicate negli atti\" di programmazione\nfinanziaria sanitaria. Per conseguire tale obiettivo nello stesso\ncomma 1 si prescrive l\u0027adozione di un\u0027articolazione di capitoli di\nbilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle\ngrandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A)\n\"[e]ntrate\" (lettera a), indica il \"finanziamento sanitario\"\nordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di\nprogrammazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B)\n\"[s]pesa\", la \"spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA\n[...]\". Per il perimetro sanitario cosi\u0027 portato ad evidenza, sono\npoi fissate specifiche regole contabili che, come enuncia il\nsuccessivo comma 2, sono volte a \"garantire effettivita\u0027 al\nfinanziamento dei livelli di assistenza sanitaria\"». \n Gia\u0027 in precedenza, peraltro, la Corte costituzionale aveva\npuntualizzato come il citato art. 20 «stabilisce condizioni\nindefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse\ninerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197\ndel 2019), con «l\u0027impossibilita\u0027 di destinare risorse correnti,\nspecificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a\nspese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle\nquantificate per la copertura di questi ultimi» (sentenza n. 132 del\n2021), rimarcando sostanzialmente la netta separazione funzionale tra\nle prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie,\nal fine di evitare il rischio di distrazione delle somme incluse nel\nperimetro sanitario. \n Su tale separazione funzionale, la giurisprudenza della Corte\ncostituzionale (sentenza n. 142 del 2021) afferma che il sistema\nitaliano di tutela della salute si sviluppa su due livelli di\nGoverno: «quello statale, il quale definisce i livelli essenziali di\nassistenza che il Servizio sanitario nazionale e\u0027 tenuto a fornire ai\ncittadini e l\u0027ammontare complessivo delle risorse economiche\nnecessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il\ncompito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e\ngarantire l\u0027erogazione delle prestazioni nel rispetto dei suddetti\nLEA. La presenza di due livelli di Governo rende necessaria la\ndefinizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di\ncollaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Cio\u0027 al\nfine di realizzare una gestione del sistema sanitario efficiente e\ncapace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le\nregole di bilancio, le quali prevedono la separazione dei costi\n«necessari», inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre spese\nsanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilita\u0027\neconomica (sentenza n. 62 del 2020)». \n In sintesi, la perimetrazione delle entrate e delle spese\nsanitarie nei bilanci regionali si colloca nell\u0027ambito\ndell\u0027armonizzazione contabile, costituendo lo specifico strumento che\nil legislatore statale appronta per garantire la copertura di spese\nvincolate attinenti ai livelli essenziali di assistenza. Cio\u0027\nconsente, in particolare, di individuare le fonti di finanziamento e\nla spesa corrente erogata per la copertura dell\u0027attivita\u0027 sanitaria\nrelativa al raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza. \n4. La normativa regionale in materia di protezione ambientale. \n La Regione Liguria ha dato seguito alla riorganizzazione delle\nattivita\u0027 in campo ambientale con la legge regionale 4 agosto 2006,\nn. 20, recante «Nuovo ordinamento dell\u0027Agenzia regionale per la\nprotezione dell\u0027ambiente ligure e riorganizzazione delle attivita\u0027 e\ndegli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e\ncontrollo in campo ambientale». Nell\u0027attuale versione, risultante\ndalle modifiche apportate nel corso del tempo, l\u0027art. 1 stabilisce\nche la legge regionale in rassegna, «nel rispetto di quanto stabilito\ndall\u0027art. 117 della Costituzione e delle norme comunitarie e\nnazionali e, in particolare, della legge 28 giugno 2016, n. 132\n(Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione\ndell\u0027ambiente e disciplina dell\u0027Istituto superiore per la protezione\ne la ricerca ambientale), disciplina il nuovo ordinamento\ndell\u0027Agenzia regionale per la protezione dell\u0027ambiente ligure\n(ARPAL), stabilisce il riparto delle competenze e riorganizza le\nprocedure di pianificazione e programmazione in materia ambientale,\nnonche\u0027 le strutture e gli organismi preposti alla programmazione,\ngestione e controllo in campo ambientale ed alla prevenzione e\npromozione della salute e della sicurezza collettiva, perseguendo\nl\u0027obiettivo della massima integrazione programmatica e\ntecnico-operativa nell\u0027individuazione e nella rimozione dei fattori\ndi rischio per l\u0027uomo e per l\u0027ambiente, nonche\u0027 per la promozione\ndella qualita\u0027 ambientale del territorio». \n Per il raggiungimento di tali obiettivi, ai sensi del comma 2\ndell\u0027art. 1, si provvede in particolare a disciplinare: \n l\u0027attribuzione ad ARPAL di nuove funzioni in materia\nambientale, di gestione reti osservative, previsione\nmeteoidrogeologica e di allertamento, tramite il Centro funzionale\nmeteoidrogeologico della Regione Liguria - Protezione civile (CFMI -\nPC), ferma restando la competenza prioritaria alla vigilanza e al\ncontrollo sul territorio; \n le diverse modalita\u0027 di programmazione dei controlli\nambientali; \n i contenuti e le modalita\u0027 di approvazione di una serie di\npiani (piano di tutela dell\u0027acqua; piano di tutela della qualita\u0027\ndell\u0027aria; piano di tutela dell\u0027ambiente marino e costiero); \n l\u0027organizzazione del sistema dell\u0027educazione ambientale; \n l\u0027organizzazione del Sistema informativo ambientale ligure\n(SIRAL); \n il sistema di Governo e gestione del servizio idrico\nintegrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto\ndei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali; \n l\u0027organizzazione del sistema di valutazione e gestione della\nqualita\u0027 dell\u0027aria; \n l\u0027organizzazione di un sistema di monitoraggio dei fenomeni\ndi dissesto di versante - Rete monitoraggio dei versanti regionali\n(REMOVER); \n le attivita\u0027 di gestione del CFMI-PC e di integrazione\noperativa con le strutture regionali che concorrono al sistema\nregionale di protezione civile; \n l\u0027attivita\u0027 di vigilanza sulle attivita\u0027 estrattive, secondo\nquanto previsto dall\u0027art. 25, della legge regionale 5 aprile 2012, n.\n12 (Testo unico sulla disciplina dell\u0027attivita\u0027 estrattiva), verifica\ne controllo in materia ambientale, le attivita\u0027 tecniche di analisi,\ncon particolare riferimento ai siti estrattivi con potenziale rischio\namianto. \n Ai sensi dell\u0027art. 4 della legge regionale n. 20/2006, l\u0027ARPAL\nsvolge i compiti e le attivita\u0027 tecnico-scientifiche di interesse\nregionale di cui all\u0027art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (che\nha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4\ndicembre 1993 n. 496) e a supporto della regione e degli Enti locali\nper la protezione dell\u0027ambiente e della natura, per la tutela delle\nrisorse idriche, della difesa del suolo, per la protezione civile,\nnonche\u0027 per la prevenzione e promozione della salute collettiva e\ndella sicurezza. \n Segnatamente, il suddetto art. 4 affida all\u0027ARPAL le seguenti\nfunzioni: a) controllo e vigilanza ambientale; b) supporto tecnico\nalle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione ai piani di\nemergenza; c) gestione dei catasti e delle reti di monitoraggio\nambientale; d) gestione della rete laboratoristica per la tutela\ndell\u0027ambiente; e) istruttorie tecniche a supporto dei procedimenti e\ndelle attivita\u0027 della regione, come individuati con provvedimento\ndella giunta regionale, nonche\u0027 di altre amministrazioni pubbliche\ncon oneri a carico delle stesse; f) supporto tecnico-scientifico ai\nlivelli istituzionali competenti; g) supporto per l\u0027espletamento\ndelle attivita\u0027 connesse alle funzioni di prevenzione collettiva\nproprie del Servizio Sanitario; g-bis) verifiche periodiche di cui\nall\u0027art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia\ndi tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; h)\nattivita\u0027 relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e\ndi lavoro; i) attivita\u0027 relative a programmi di formazione in materia\nambientale e nelle ulteriori materie in cui ha maturato competenza\ntecnica. \n Il comma 2-bis, dell\u0027art. 4, precisa che l\u0027ARPAL svolge le\npredette funzioni tecniche e di controllo «nel rispetto dei LEPTA di\ncui all\u0027art. 9 della legge n. 132/2016». \n Dalla ricostruzione del quadro normativo regionale emerge il\ncarattere estremamente eterogeneo delle funzioni e dei compiti\nattribuiti all\u0027ARPAL in materia ambientale. \n In ragione di cio\u0027, non tutte le attivita\u0027 intestate all\u0027ARPAL,\nsebbene esse possano avere riflessi positivi sulla tutela della\nsalute, solo per questo rientrano nella materia sanitaria e sono\nriconducibili ai LEA. Un conto, infatti, e\u0027 affermare che una\ndeterminata attivita\u0027 in materia di protezione ambientale possa avere\nriflessi positivi e, quindi giovare alla tutela della salute, altra\ncosa e\u0027 sostenere che essa attenga ai livelli essenziali di\nassistenza e come tale possa beneficiare delle risorse del perimetro\nsanitario. \n D\u0027altra parte, la Corte costituzionale, nell\u0027escludere dalla\nperimetrazione soggettiva degli enti sanitari (di cui all\u0027art. 19 del\ndecreto legislativo n. 118/2011) l\u0027Agenzia per la tutela\ndell\u0027ambiente siciliana ha apertis verbis affermato che «le funzioni\nspettanti all\u0027ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni\nsanitarie stricto sensu e che, anche alla luce dei principi posti\ndalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema\nnazionale a rete per la protezione dell\u0027ambiente e disciplina\ndell\u0027Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale),\nil sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle\nagenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello\ndegli enti del settore sanitario» (v. Corte costituzionale sentenza\nn. 172/2018). \n In coerenza con quanto appena osservato, d\u0027altronde sia il\nlegislatore nazionale che quello regionale hanno previsto la\nnecessita\u0027 di forme di coordinamento tra gli enti sanitari e le\nagenzie de quibus nell\u0027esercizio delle attivita\u0027 rientranti nella\n«prevenzione collettiva» come nel caso degli articoli 7-bis, ter e\nquater della legge di riordino del sistema sanitario (decreto\nlegislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che ha affidato alle regioni\nil compito di disciplinare l\u0027istituzione e l\u0027organizzazione del\ndipartimento della prevenzione come «struttura operativa dell\u0027unita\u0027\nsanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva,\nperseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle\nmalattie e delle disabilita\u0027, miglioramento della qualita\u0027 della\nvita» (v. art. 7-bis, comma II). Lo stesso si osserva nel caso della\nlegge regionale n. 20/2006, che all\u0027art. 7 disciplina i rapporti tra\nARPA e ASL, prevedendo che esse esercitino in modo integrato e\ncoordinato le funzioni e le attivita\u0027 di protezione e controllo\nambientale, nonche\u0027 di prevenzione collettiva di rispettiva\ncompetenza. \n4.1. La disposizione oggetto della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Le fonti di finanziamento dell\u0027agenzia ligure sono indicate\ndall\u0027art. 26 della legge regionale in esame, secondo cui «al\nfinanziamento delle attivita\u0027 dell\u0027ARPAL si provvede mediante: \n a) finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del\nfondo regionale sanitario di parte corrente; \n b) trasferimenti dal bilancio regionale per la realizzazione\ndi programmi regionali in materia ambientale; \n c) finanziamenti delle province e dei comuni per attivita\u0027\nulteriori non ricomprese nei programmi regionali; \n d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell\u0027ARPAL; \n e) le entrate poste a carico dei titolari di impianti o\nattivita\u0027 soggette ad autorizzazioni e procedure di bonifica o di\nvia». \n In disparte le ipotesi di cui alle lettere d) ed e), consistenti\nin proventi per prestazioni a privati e in entrate a carico di\ntitolari di impianti, l\u0027assetto del sistema di finanziamento\ndelineato dalla legge regionale e\u0027 incentrato sul finanziamento\nordinario annuale a valere sulle risorse del fondo regionale\nsanitario di parte corrente (ferma restando la possibilita\u0027 di\ntrasferimenti dal bilancio regionale per la realizzazione di\nprogrammi regionali in materia ambientale o di finanziamenti a carico\ndi comuni e province per attivita\u0027 ulteriori non rientranti nei\nprogrammi regionali). \n Dalla piana lettura della norma sulle fonti di finanziamento\nemerge con nitore come essa consenta di finanziare con le risorse del\nfondo sanitario le spese di funzionamento dell\u0027ARPAL, senza alcun\nriferimento diretto e letterale, oppure indiretto e implicito, a\nprestazioni rientranti nei LEA. \n Detta norma innova l\u0027assetto contabile del bilancio regionale\nattraverso l\u0027allocazione della spesa di finanziamento dell\u0027ARPAL\nnell\u0027area del perimetro sanitario. \n In tal modo, l\u0027art. 26 della legge regionale n. 20/2006 qualifica\nla spesa per il finanziamento dell\u0027Agenzia alla stregua di una spesa\n«sanitaria», mediante inclusione nel perimetro di cui all\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 118/2011 e, per altro verso, non ricollega\ntale quantificazione a prestazioni effettivamente afferenti ai LEA. \n La norma regionale prevede, infatti, un finanziamento ordinario\nannuale a valere sulle risorse del perimetro sanitario, e non anche\ncriteri di determinazione delle prestazioni afferenti ai LEA, con\ndistinzione delle altre prestazioni rientranti nei compiti\ndell\u0027Agenzia e come tale non finanziabili con le risorse destinate ai\nLEA. \n L\u0027indifferenza della norma regionale in esame verso un meccanismo\ndi correlazione immediata e diretta tra il quantum del trasferimento\ne il fabbisogno per le attivita\u0027 rientranti nei LEA e, allo stesso\ntempo, la mancanza di un sistema di registrazione di contabilita\u0027\nanalitica - al fine di rilevare esclusivamente i costi associati ai\nprocessi relativi alla tutela della salute stricto sensu intesa -\napre al rischio di un uso promiscuo di risorse ontologicamente\nfunzionali alle prestazioni essenziali di assistenza, per finanziare\nanche attivita\u0027 che non vi rientrano, in contrasto con l\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 118/2011. \n Quest\u0027ultima disposizione destina le risorse rientranti nel\nperimetro sanitario al finanziamento esclusivo delle prestazioni\nafferenti ai livelli essenziali di assistenza da cui scaturisce\n«l\u0027impossibilita\u0027 di destinare risorse correnti, specificamente\nallocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur\nsempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la\ncopertura di questi ultimi» (v. sentenza Corte costituzionale n.\n132/2021). \n Manca, pertanto, nella norma regionale sulle fonti di\nfinanziamento dell\u0027ARPAL, la previsione di un meccanismo di\ncorrelazione immediata e diretta tra il quantum del trasferimento a\nvalere sulle risorse del perimetro sanitario e il fabbisogno per le\nattivita\u0027 rientranti nei LEA; cio\u0027 consente che tale trasferimento\nordinario annuale sia volto genericamente e indistintamente «al\nfinanziamento delle attivita\u0027 dell\u0027ARPAL» (art. 26). \n Per le considerazioni appena esposte e tenuto conto di quanto\naffermato dalla Consulta nella gia\u0027 richiamata sentenza n. 172/2018,\nsecondo la quale le funzioni esercitate dalle Agenzie sono solo in\nminima parte «riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu» e che\nil sistema di finanziamento e\u0027 da ritenersi «distinto da quello degli\nenti del settore sanitario», ad avviso del Collegio non e\u0027\nragionevole che - come risulta dagli atti del presente giudizio,\nperaltro non contestati dalla Regione Liguria - una parte\npreponderante del fabbisogno complessivo dell\u0027Agenzia ligure sia\nsoddisfatto attraverso il sistematico impiego delle risorse vincolate\nderivanti dal fondo sanitario regionale, in assenza della previa\nindividuazione puntuale delle attivita\u0027 svolte dalla stessa Agenzia e\nriconducibili ai LEA. \n La centralita\u0027 del finanziamento ordinario annuale a valere sulle\nrisorse del fondo regionale sanitario di parte corrente nel sistema\ndi finanziamento indistinto delle attivita\u0027 dell\u0027ARPAL trova piena\nconferma anche nell\u0027esercizio finanziario che rileva ai fini del\npresente giudizio. \n Al riguardo, e\u0027 appena il caso di sottolineare che dagli atti di\ncausa, emergano i seguenti dati, non contestati dalla Regione\nLiguria: \n il bilancio di previsione economica 2023 dell\u0027Agenzia per la\nprotezione ambientale ligure include la somma di euro 20.000.000,00,\nquale quota a valere sul Fondo sanitario regionale, largamente\npreponderante su quella complessiva di euro 23.326.335,00 di\nfinanziamenti istituzionali (le somme, secondo quanto riferisce la\nprocura regionale, risultano esattamente replicate nel bilancio\npreventivo 2024); \n il bilancio consuntivo relativo all\u0027anno 2023 dell\u0027ARPAL\nreca, nel conto economico, «contributi per costi dell\u0027esercizio da\nAlisa 20.000.000,00» (voce F.210.35.50, dei componenti positivi della\ngestione); \n il bilancio consuntivo relativo all\u0027anno 2023 dell\u0027ARPAL\nreca, nel conto economico, un valore della produzione di complessivi\neuro 30.871.960 e di costi per la produzione di euro 30.158.376,\nsicche\u0027 circa i due terzi del valore della produzione sono costituiti\ndal contributo erogato a valere sul fondo sanitario regionale (voce\nF.210.35.50 dei componenti positivi di risultato); \n il capitolo di spesa n. 5296 inserito nel perimetro di\nsanitario del bilancio regionale, che disciplina nel suo complesso la\nquota di FRS di parte corrente per trasferimenti ad enti delle\namministrazioni locali, reca l\u0027impegno e il pagamento dell\u0027importo di\neuro 20.000.000,00 a favore di ARPAL; \n in continuita\u0027 agli esercizi pregressi, anche per l\u0027esercizio\n2023, le competenze per l\u0027erogazione della quota di finanziamento a\nvalere sulle risorse del Fondo sanitario regionale di parte corrente\na favore di ARPAL sono state affidate all\u0027Agenzia Sanitaria Ligure\n(ALISA), di qui la voce F.210.35.50 - «Contributi per costi\ndell\u0027esercizio da Alisa 20.000.000,00» delle componenti positive del\nConto Economico del bilancio d\u0027esercizio 2023 di ARPAL. \n E\u0027 evidente che, stante il carattere estremamente variegato delle\nfunzioni intestate ad ARPAL di cui si e\u0027 dato conto in precedenza,\nappare arduo giustificare un finanziamento cosi\u0027 ingente dell\u0027Agenzia\na carico delle risorse del perimetro sanitario riservate ai LEA,\ntenuto conto dell\u0027insegnamento della Corte costituzionale, secondo la\nquale le funzioni esercitate dalle Agenzie sono solo in minima parte\n«riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu». \n L\u0027attribuzione, nel 2023, all\u0027Agenzia di un finanziamento di 20\nmilioni di euro, pari a circa i due terzi del valore della\nproduzione, altera la struttura del perimetro delle spese sanitarie\ndi cui all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011, cosi\u0027\neludendo le finalita\u0027 di armonizzazione contabile in punto di rigida\nperimetrazione della spesa sanitaria. \n A tal proposito, e\u0027 noto come la Corte costituzionale abbia\nchiarito che l\u0027art. 20 «stabilisce condizioni indefettibili nella\nindividuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli\nessenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197 del 2019), con\n«l\u0027impossibilita\u0027 di destinare risorse correnti, specificamente\nallocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur\nsempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la\ncopertura di questi ultimi» (sentenza n. 132 del 2021), rimarcando\nsostanzialmente la netta separazione funzionale tra le prestazioni\nsanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie, al fine di\nevitare il rischio di distrazione delle somme incluse nel perimetro\nsanitario. \n In assenza di tali cautele, il rilevato rischio e\u0027 piu\u0027 che\nfondato e non arginabile nemmeno dalla circostanza che accanto alle\nrisorse del fondo sanitario indistinto, vi siano ulteriori fonti di\nfinanziamento (come peraltro accaduto anche per la Sicilia, v. legge\nregionale n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12, nella fattispecie decisa\ndalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2024), comunque\nmarginali in termini quantitativi. \n La presenza di ulteriori forme di finanziamento rispetto a quelle\nrelative al fondo sanitario indistinto, infatti, non ha alcun rilievo\nsul profilo normativo in esame e dunque non e\u0027 pertinente rispetto\nalle questioni di legittimita\u0027 costituzionale oggetto della presente\nordinanza. \n Sul punto, dunque, il Collegio non condivide le motivazioni alla\ncui stregua la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha\nritenuto non soddisfatte le condizioni di ammissibilita\u0027 della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Nella decisione di parifica n. 171/2024/PARI, la Sezione\nterritoriale si e\u0027 espressa nei seguenti termini: «il finanziamento\ndell\u0027Agenzia non avviene esclusivamente con fondi perimetrati\nsanita\u0027, ma, altresi\u0027, tramite ulteriori capitoli di bilancio\nregionale volti a finanziare attivita\u0027 dell\u0027ARPAL non rientranti nei\nLEA, elencati nella sopra citata nota (cfr. nota del segretario\ngenerale della Regione Liguria, n. 1105819 del 17 luglio 2024); che,\nallo stato degli atti, posto che i fondi provenienti dal fondo\nsanitario non sono l\u0027unica fonte di finanziamento di ARPAL, ai sensi\ndell\u0027art. 26, l.r. 20/2006, non risulta dimostrato che l\u0027applicazione\ndella disposizione della cui legittimita\u0027 il procuratore regionale\ndubita implichi l\u0027effettiva destinazione di fondi afferenti al c.d.\nperimetro sanitario ad utilizzi diversi dal finanziamento dei LEA». \n Si tratta di motivazioni riprese anche nelle memorie della\nprocura generale e della Regione Liguria, al fine di escludere la\nfondatezza e la rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Ad avviso del Collegio, tuttavia, non e\u0027 il carattere integrale o\nprevalente del finanziamento con risorse perimetrate ad assumere\nrilievo dirimente ai fini della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. Cio\u0027 che rileva, invece, ai fini della violazione\ndell\u0027art. 20 del d. lgs. n. 118/2011, e\u0027 la circostanza che la\nnormativa regionale non imponga di distinguere tra risorse necessarie\na garantire le prestazioni afferenti ai LEA e le altre, numerose ed\neterogenee, attivita\u0027 affidate all\u0027Agenzia, come tali non\nfinanziabili a valere sul Fondo sanitario regionale. \n E\u0027 appena il caso di sottolineare che, nelle regioni in cui e\u0027\nstata rimessa alla Corte costituzionale la questione della\nlegittimita\u0027 di disposizioni regionali che prevedono il finanziamento\ndell\u0027ARPA a carico del perimetro sanitario, il finanziamento con\nrisorse di tale perimetro non risulta mai integrale (al riguardo, v.\nSezioni riunite per la Regione Siciliana, ordinanza di rimessione n.\n2/2023/PARI, questione decisa dalla Corte costituzionale con la piu\u0027\nvolte citata sentenza n. 1/2024; Sezione regionale di controllo per\nl\u0027Umbria, ordinanza di rimessione n. 3/2025/PARI e Sezione regionale\ndi controllo per la Campania, ordinanza di rimessione n.\n103/2025/PARI, entrambe le questioni sono pendenti dinanzi alla Corte\ncostituzionale). Si tratta sempre di un finanziamento ingente e\nprevalente ma non integrale, in quanto accanto a tale fonte di\nfinanziamento concorrono altre fonti meno rilevanti sotto il profilo\nquantitativo. \n Come e\u0027 stato chiarito dalla Consulta nell\u0027analogo caso della\nlegge siciliana, sussiste il generale obbligo delle regioni di\n«individuare una correlazione tra risorse [sanitarie] assegnate\nall\u0027ARPA e i LEA», indipendentemente dal fatto che vi sia il concorso\ntra piu\u0027 risorse (come previsto nella l.r. siciliana n. 6/2001, art.\n90, comma 9 e 12) o che le ARPA svolgano anche funzioni di\nprevenzione in materia sanitaria, venendo in rilievo, per l\u0027assenza\nnella previsione regionale del descritto meccanismo, il divieto di\nutilizzare in modo indiscriminato risorse vincolate per la\nrealizzazione dei LEA. \n Un ulteriore argomento, con il quale la procura generale ha\ntentato di rimarcare la diversita\u0027 del caso ligure rispetto a quello\nsiciliano, consiste nel richiamo all\u0027art. 90, comma 10, della legge\nregionale siciliana, nel testo emendato a seguito della sentenza\ndella Corte costituzionale n. 1/2024 con l\u0027art. 3, comma 1, della\nl.r. 9 maggio 2024, n. 17. \n In disparte ogni considerazione in ordine alla idoneita\u0027 del\ntesto emendato dalla Regione Sicilia a superare i profili di\nincostituzionalita\u0027 derivanti dalla pronuncia n. 1/2024, atteso che\ntale sindacato non spetta a queste Sezioni riunite, cio\u0027 che emerge\ncon nitore e\u0027 che il testo emendato prevede, ora, una specifica\ncorrelazione tra determinati obiettivi di prevenzione primaria\nassegnati all\u0027ARPA Sicilia ed erogazione dei LEA: proprio tale\ncorrelazione mancava nella precedente versione della disposizione\ndichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi e manca nella\ndisposizione della Regione Liguria di cui all\u0027art. 26 della l.r. n.\n20/2006, oggetto della presente pronuncia di rimessione. \n Appare arduo, ad avviso del Collegio, trarre da questa modifica\nargomenti a sostegno della legittimita\u0027 della normativa ligure. Anzi,\nle modifiche apportate dal legislatore siciliano confermano e\navvalorano i dubbi sulla legittimita\u0027 costituzionale del predetto\nart. 26, che disciplina il sistema di finanziamento dell\u0027ARPAL. \n Parimenti, queste Sezioni riunite non condividono l\u0027affermazione\ncontenuta nella decisione di parifica oggetto di gravame, secondo cui\n«non risulta dimostrato che l\u0027applicazione della disposizione della\ncui legittimita\u0027 il Procuratore Regionale dubita implichi l\u0027effettiva\ndestinazione di fondi afferenti al c.d. perimetro sanitario ad\nutilizzi diversi dal finanziamento dei LEA». \n Tale motivazione e\u0027 stata ripresa anche nelle memorie depositate\ndalla procura generale e dell\u0027amministrazione. In particolare, la\ndifesa regionale ha ribadito come sia mancata, da parte della Procura\nregionale, «la puntuale e circostanziata dimostrazione in ordine\nall\u0027ammontare delle risorse di cui al rendiconto generale della\nRegione per l\u0027esercizio 2023, che sarebbero state effettivamente\ndistratte dal perimetro sanitario e dall\u0027attuazione dei LEA\n(dovendosi anche tenere conto della stretta interazione tra questi\nultimi e i LEPTA)». Parimenti, la procura generale ha dedotto la\nmancata emersione «in concreto della prova del travalicamento del\nperimetro sanitario». \n Ad avviso del Collegio, tale argomento non coglie nel segno,\nnella misura in cui appare fondato su un\u0027inversione logico-giuridica.\nSpetta, infatti, alla Regione Liguria dimostrare una puntuale\ncorrelazione tra risorse sanitarie assegnate all\u0027ARPAL e i LEA, al\nfine di giustificarne il finanziamento a carico del perimetro\nsanitario. Tale correlazione, tuttavia, non e\u0027 prevista (e, quindi,\nnon e\u0027 imposta) dalla norma regionale sulle fonti di finanziamento\ndell\u0027attivita\u0027 dell\u0027ARPAL, che ammette il finanziamento\nindiscriminato delle attivita\u0027 dell\u0027ARPAL con risorse sanitarie. E\u0027\nproprio l\u0027assenza di uno specifico vincolo di correlazione tra\nrisorse vincolate del FSR di parte corrente e LEA a non impedire, e\nfinanco a favorire, un uso disfunzionale delle risorse in esame. E\nper tale ragione, queste Sezioni riunite dubitano della sua\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n Dalla normativa regionale e\u0027 derivato, infatti, un meccanismo di\nfinanziamento dell\u0027ARPAL essenzialmente affidato al trasferimento di\nrisorse del fondo sanitario regionale per sostenere indistintamente e\ngenericamente le funzioni intestate alla stessa Agenzia ai sensi\ndell\u0027art. 4 della legge regionale. \n Anche l\u0027argomento emergente dagli scritti della Regione (pag.\n34-36 della memoria di costituzione e difesa) e della procura\ngenerale (pag. 15), che fa leva sulla «stretta interazione» tra LEA e\nLEPTA non appare condivisibile. \n Il Collegio non ritiene persuasive le argomentazioni che puntano\nsulla stretta connessione tra il perseguimento istituzionale dei\nLEPTA - peraltro, allo stato, ancora in attesa di definizione da\nparte della Presidenza del Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma\n3, della legge n. 132/2016) - e la realizzazione dei LEA, attraverso\nla valorizzazione delle funzioni di prevenzione della salute\ncollettiva che ARPAL si vede intestate, che giustificherebbero\nl\u0027assegnazione delle risorse del FSR. \n Pur non sfuggendo al Collegio le possibili interazioni tra LEA e\nLEPTA (comunque, da dimostrare in concreto), non appare revocabile in\ndubbio che si tratta di due ambiti distinti. \n Al riguardo appare sufficiente citare la sentenza n. 1/2024, in\ncui la Corte costituzionale ha chiarito che, ai fini\ndell\u0027utilizzazione delle risorse del perimetro sanitario, «non e\u0027\nneppure dirimente l\u0027analisi, svolta nelle difese della Regione, delle\nnumerose funzioni assegnate dalla legislazione statale all\u0027ARPA, al\nfine di dimostrare che l\u0027Agenzia svolge talune attivita\u0027 afferenti al\nsettore sanitario, comprese quelle necessarie per il raggiungimento\ndei LEA, come tali finanziabili attraverso il FSR. Infatti,\nl\u0027assegnazione all\u0027ARPA di funzioni non riferibili esclusivamente\nalla protezione dell\u0027ambiente e riguardanti anche l\u0027ambito sanitario\nnon puo\u0027 giustificare il mancato rispetto della citata disciplina\nstatale sul perimetro sanitario, che impone di individuare\npuntualmente le risorse destinate a garantire i LEA, a pena di\nviolazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), della\nCostituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici». \n Nella stessa direzione milita, in maniera inequivocabile, anche\nla sentenza n. 178/2018, in cui la Corte costituzionale ha chiarito\ncome «le funzioni spettanti all\u0027ARPA sono solo in minima parte\nriconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e che, anche alla\nluce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132\n(Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione\ndell\u0027ambiente e disciplina dell\u0027Istituto superiore per la protezione\ne la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di\nqualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve\nconsiderarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore\nsanitario». \n Parimenti, il richiamo contenuto nelle difese regionali al\nprincipio dell\u0027invarianza della spesa non rileva ai fini della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Al riguardo, la Regione sottolinea come, «per assicurare la\ncontinuita\u0027 in materia di controlli ambientali venne istituito il\nsistema delle suddette Agenzie, che trova origine e disciplina nelle\ndisposizioni del decreto-legge n. 496/1993, convertito in legge n.\n61/1994 (...). I finanziamenti fino ad allora erogati ai (...)\nPresidi Multizonali di Prevenzione, gia\u0027 incardinati nelle USL, ed i\ncui costi di funzionamento erano totalmente sostenuti dal Servizio\nSanitario Regionale, sono stati integralmente trasferiti alle ARPA,\nnel rispetto del principio di invarianza della spesa (ossia, mediante\nl\u0027utilizzo di fondi gia\u0027 destinati al SSR)». L\u0027Amministrazione ha poi\nevidenziato come la legge n. 132/2016 abbia «confermato il sopra\naccennato principio dell\u0027invarianza della spesa relativa alle\nfunzioni demandate alle ARPA (mediante l\u0027attribuzione alle Agenzie\ndelle funzioni, del personale, dei beni mobili e immobili, delle\nattrezzature e della dotazione finanziaria inerenti alle competenze\nin materia ambientale precedentemente svolte dal Servizio Sanitario\nRegionale, senza oneri aggiuntivi per le regioni), gia\u0027 enunciato\ndall\u0027art. 3 del decreto-legge n. 496/1993 (istitutivo delle medesime\nAgenzie); pertanto, dal principio dell\u0027invarianza della spesa deriva,\nquale necessaria conseguenza, che le funzioni svolte dalle ARPA\ndevono continuare a essere finanziate con parte dei fondi\nprecedentemente destinati al SSR (per l\u0027esercizio delle medesime\nfunzioni)». \n Tali argomentazioni sono gia\u0027 state esaminate e disattese dalla\nCorte costituzionale nella sentenza n. 1/2024. Con riferimento ad\nanaloghe obiezioni mosse dalla Regione Sicilia, infatti, nella\npredetta pronuncia, il Giudice delle leggi si e\u0027 espresso nei\nseguenti termini: «tale circostanza (ossia la circostanza che, in\nbase al decreto-legge n. 496/1993, confermato sul punto dalla legge\nn. 132/2016, le risorse economiche assegnate all\u0027ARPA\nrappresenterebbero un semplice trasferimento di risorse, gia\u0027\ndestinate a coprire spese riguardanti il settore sanitario) non e\u0027\nconferente rispetto alle questioni di legittimita\u0027 costituzionale\nsollevate dal giudice contabile, poiche\u0027 non esime la Regione\nSiciliana dall\u0027obbligo di individuare una correlazione tra le risorse\nassegnate all\u0027ARPA e i LEA. L\u0027armonizzazione dei bilanci pubblici,\ninfatti, e\u0027 materia di competenza esclusiva dello Stato che non puo\u0027\nsubire deroghe territoriali, neppure all\u0027interno delle autonomie\nspeciali costituzionalmente garantite (tra le molte, sentenza n. 80\ndel 2017)». \n Il chiaro tenore del passaggio motivazionale della sentenza n.\n1/2024 esime il Collegio dallo svolgimento di ulteriori\nconsiderazioni sul punto. \n Un ultimo profilo emergente dalle difese regionali consiste nel\nrichiamo agli articoli 27 e 14, comma 1, della legge regionale n.\n20/2006, che disciplinano, rispettivamente, il programma regionale\ntriennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali e\nl\u0027obbligo del direttore generale dell\u0027ARPAL di inviare alla Regione\nun rapporto contenente, tra l\u0027altro, informazioni circa la\nrealizzazione del predetto programma annuale. \n Si tratta di norme che disciplinano, in termini generali, la\nprogrammazione dei controlli e dei monitoraggi ambientali e gli oneri\ninformativi del direttore generale - peraltro presenti, con varie\nformulazioni, in tutti gli ordinamenti regionali - mentre manca\nqualsiasi riferimento, nella normativa regionale, all\u0027obbligo di\nindividuare una puntuale correlazione tra le risorse sanitarie\nassegnate all\u0027ARPAL e i LEA. \n In particolare, la normativa ligure difetta di una chiara\nprevisione che subordini la misura del trasferimento, da un lato, ad\nuna preventiva attivita\u0027 di programmazione delle prestazioni\nriconducibili ai LEA che l\u0027Agenzia e\u0027 chiamata a svolgere durante\nl\u0027esercizio e, dall\u0027altro, ad una successiva rendicontazione\ndell\u0027effettivo impiego delle risorse destinate all\u0027erogazione di\nservizi sanitari, fondata su criteri di rilevazione analitica dei\nfatti di gestione. \n5. La rilevanza della questione nel presente giudizio. \n La questione del finanziamento dell\u0027ARPAL mediante assegnazione\ndi quote del Fondo sanitario ha rilevanza nel presente giudizio di\nparificazione in forza dell\u0027effetto contabile prodotto dalla norma\nregionale censurata, che altera il risultato di amministrazione, in\nquanto essa consente, nell\u0027ambito delle regole di cui all\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 118 del 2011, di ascrivere le risorse del\nsettore sanitario a spese che il legislatore regionale non pone in\nrapporto di immediata e diretta con i LEA. \n Nel caso in esame, la decisione del ricorso presentato dalla\nProcura regionale ligure non puo\u0027 prescindere dall\u0027applicazione\ndell\u0027art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 20/2006,\ndella cui legittimita\u0027 costituzionale queste Sezioni riunite\ndubitano. \n La suddetta disposizione ha consentito alla Regione Liguria di\nimpiegare risorse del fondo sanitario indistinto per il finanziamento\ndelle attivita\u0027 dell\u0027ARPAL in mancanza della definizione preventiva\ndel fabbisogno esclusivamente collegato alle «attivita\u0027 LEA» e in\nassenza di meccanismi di registrazione di contabilita\u0027 analitica, al\nfine di rilevare esclusivamente i costi associati ai processi\nrelativi alla tutela della salute stricto sensu intesa. \n Se non fosse sollevata questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nqueste Sezioni riunite finirebbero per validare risultanze contabili\n(in primis, il risultato di amministrazione) derivanti dall\u0027indebito\nimpiego di risorse vincolate e dall\u0027allargamento degli spazi di spesa\ndella parte «ordinaria» del bilancio, alleggerita dall\u0027assenza degli\noneri relativi al finanziamento dell\u0027ARPAL. \n Qualora le norme sospettate di incostituzionalita\u0027 dovessero\nessere espunte dall\u0027ordinamento giuridico ne conseguirebbe\nl\u0027illegittimita\u0027 delle spese concernenti il finanziamento\ndell\u0027Agenzia nell\u0027anno 2023 (registrate sul capitolo di spesa 5296\ndel bilancio regionale, recante l\u0027impegno e il pagamento dell\u0027importo\ndi 20.000.000,00), con la contestuale esclusione, dalle poste passive\ndel perimetro sanitario dell\u0027esercizio, quantomeno della parte di\nesse non effettivamente correlate all\u0027erogazione di prestazioni\nafferenti ai LEA, e la conseguente rideterminazione del totale delle\nentrate vincolate rispetto al totale delle spese legittimamente in\nesso computabili, con la conseguente necessita\u0027 di ricalcolare in\naumento la parte vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi\ndell\u0027art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 (v.\nCorte costituzionale, sentenza n. 233 del 2022, punto 4.1 del\nconsiderato in diritto), stante la necessita\u0027 di prevedere a carico\ndella parte «ordinaria» del bilancio l\u0027obbligo di restituzione in\nfavore del perimetro sanitario delle risorse sanitarie\nillegittimamente impiegate per finalita\u0027 non LEA. \n Per questi motivi, il Collegio ritiene la questione «rilevante»\nai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della legge n. 87\ndel 1953. \n6. La non manifesta infondatezza della questione. \n E\u0027 appena il caso di premettere che non appare condivisibile\nl\u0027argomento prospettato dalla Regione Liguria, che fa leva sull\u0027art.\n27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (recante «Norme sulla\ncostituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»).\nSegnatamente, nella memoria di costituzione, la difesa regionale,\nrichiamando l\u0027art. 27, afferma quanto segue: «nel contesto della\nsentenza n. 1/2024, la Corte costituzionale, pur essendosi\npronunciata sulla materia di cui trattasi, non ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale anche della l.r. ligure n. 20/2006.\nPertanto, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con\ntale sentenza relativamente alla legislazione regionale siciliana non\npossono essere automaticamente e acriticamente estese (come\npretenderebbe invece la Procura) alla normativa della Regione\nLiguria». \n E\u0027 evidente che l\u0027istituto della c.d. illegittimita\u0027\nconseguenziale non possa essere interpretato nel senso di imporre\nalla Consulta di esaminare a tappeto tutte le leggi regionali in\nmateria di protezione ambientale, al fine di rintracciare nei singoli\nordinamenti regionali disposizioni simili a quelle oggetto di\nrimessione. E\u0027 del tutto normale che, in quella occasione, la Corte\nabbia limitato la propria pronuncia alla normativa siciliana. Alcun\nargomento a sostegno della legittimita\u0027 costituzionale della\nnormativa ligure puo\u0027 trarsi, pertanto, dalla mancata estensione\ndella declaratoria di incostituzionalita\u0027 alle disposizioni dettate\nnella materia de qua dalle altre regioni italiane. \n Cio\u0027 premesso, giova rammentare che, con la sentenza 4 gennaio\n2024, n. 1, la Corte costituzionale - nel dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ndell\u0027art. 90, comma 10, della legge della Regione Sicilia n. 6/2001,\ncome sostituito dall\u0027art. 58, comma 2, della legge regionale n.\n9/2015, che prevedeva che le spese per il funzionamento dell\u0027Agenzia\nper la protezione ambientale potessero trovare copertura, in maniera\nindistinta, nel fondo sanitario regionale - ha ritenuto la\ndisposizione censurata lesiva dei principi fondamentali in materia di\narmonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118 del\n2011, ribadendo al contempo che quest\u0027ultima disposizione impone alle\nregioni di garantire, nell\u0027ambito del bilancio, una chiara e separata\nevidenza contabile delle entrate e delle spese destinate al\nfinanziamento dei livelli essenziali di assistenza e alla loro\nerogazione al fine di evitare opacita\u0027 contabili e indebite\ndistrazioni dei fondi a cio\u0027 destinati (v. sentenza n. 233 del 2022). \n Proprio al fine di garantire l\u0027effettivita\u0027 di tutela ed\nerogazione delle c.d. prestazioni LEA, peraltro, non e\u0027 sufficiente\nseparare la gestione ordinaria da quella sanitaria, ma, all\u0027interno\ndi quest\u0027ultima, e\u0027 fondamentale garantire una costante\nidentificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i LEA e\nle altre prestazioni sanitarie, in modo da scongiurare il rischio di\ndestinare «risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per\nil finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma\ndiverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.\nsentenza n. 132 del 2021). \n In questo senso, la separazione contabile prevista dall\u0027art. 20\ndel decreto legislativo n. 118 del 2011 rappresenta «il presidio\ncontabile al punto di equilibrio raggiunto sulla definizione e\nfinanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, che in\nragione del principio di priorita\u0027 della spesa costituzionalmente\nnecessaria, deve essere assicurat[o] con prevalenza rispetto alla\nspesa e gestione ordinaria» (sono richiamate le sentenze n. 6 del\n2019 e n. 169 del 2017). \n Per realizzare tale nucleo incomprimibile di diritti e\u0027\nstrumentale la trasparenza dei bilanci pubblici mediante la\ncontabilizzazione separata delle risorse impiegate e delle spese\nsostenute per il soddisfacimento di tali valori primari (v. articoli\n19 e 20 del decreto legislativo n. 118/2011), in quanto «la\nsostenibilita\u0027 della spesa non puo\u0027 essere verificata all\u0027interno\ndelle risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi\nriferimenti numerici» (v. Corte costituzionale sentenza n. 275/16). \n E\u0027, dunque, necessario operare un collegamento intimo e\ntrasparente tra strutture del bilancio e soddisfacimento dei diritti:\nsolo cosi\u0027 si puo\u0027 verificare la legittimita\u0027 delle scelte compiute.\nAnalogamente alla legge siciliana, anche l\u0027art. 26 della legge\nregionale ligure n. 20/2006 non distingue tra spese necessarie a\ngarantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a\nprestazioni di natura non sanitaria, come tali non finanziabili\nattraverso il fondo sanitario regionale. \n Conseguentemente, ritiene il Collegio che, proprio come per la\nnorma siciliana, anche l\u0027art. 26, comma 1, lettera a) della legge\ndella Regione Liguria n. 20/2006 si ponga in contrasto con l\u0027art.\n117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (che riserva la\nmateria «armonizzazione dei bilanci pubblici» alla potesta\u0027\nlegislativa esclusiva dello Stato), in relazione alla norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del decreto legislativo, n. 118/2011,\nin quanto la predetta disposizione regionale altera la struttura del\nperimetro delle spese sanitarie, cosi\u0027 eludendo le finalita\u0027 di\narmonizzazione contabile in punto di rigida perimetrazione della\nspesa sanitaria. \n La norma regionale non prevede alcuna correlazione tra il\ntrasferimento all\u0027ARPAL di risorse del fondo sanitario e l\u0027erogazione\ndi servizi afferenti ai LEA e, pertanto, altera la struttura del\nperimetro sanitario prescritto dal citato art. 20, vanificando in tal\nmodo gli obiettivi di armonizzazione contabile e di effettivita\u0027 del\ndiritto alla salute che la disposizione normativa statale persegue,\ninverando il parametro costituzionale. \n L\u0027inserimento nel perimetro sanitario del finanziamento delle\nfunzioni dell\u0027ARPAL - consentito dall\u0027art. 26, comma 1, lettera a)\ndella legge regionale n. 20/2006 - ad avviso del Collegio - determina\na prescindere dall\u0027inerenza ai LEA, un trattamento contabile\nderogatorio del principio generale della cd. «competenza finanziaria\npotenziata» e quindi un\u0027immediata disponibilita\u0027 di risorse\nindipendentemente dalla loro esigibilita\u0027 nell\u0027esercizio considerato,\ncon un evidente beneficio per l\u0027Agenzia di poter contare su certezza\ned immediata disponibilita\u0027 di risorse finanziarie indipendentemente\ndalla loro destinazione ai LEA. \n Ne\u0027 il Collegio ha ritenuto persuasive le argomentazioni fornite\ndall\u0027amministrazione regionale, volte a dimostrare una sostanziale\ncoincidenza tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA - peraltro,\nallo stato, ancora in attesa di definizione da parte della Presidenza\ndel Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma 3, legge n. 132/2016) -\ne la realizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle\nfunzioni di prevenzione della salute collettiva che le ARPA si vedono\nintestate, che giustificherebbero l\u0027assegnazione delle risorse del\nFSR. \n Questo Collegio non intende negare che l\u0027ARPAL possa svolgere\nanche attivita\u0027 rilevanti ai fini della tutela della salute, come e\u0027\nil caso delle attivita\u0027 rientranti nell\u0027ambito della «Prevenzione\ncollettiva e sanita\u0027 pubblica» di cui all\u0027allegato B al decreto del\nPresidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, ma, al\ncontempo, ritiene non revocabile in dubbio che la garanzia delle\npredette attivita\u0027 di prevenzione rimanga pur sempre compito del\nServizio sanitario nazionale, come d\u0027altronde chiaramente indicato\ndal gia\u0027 richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri\n12 gennaio 2017 e, ancor prima, desumibile dagli articoli 7-bis e ss.\ndel decreto legislativo n. 502/1992, anch\u0027essi gia\u0027 richiamati, che\nnon a caso prevedono forme di coordinamento tra le ARPA e i servizi\ndi prevenzione delle AA.SS.LL. (v. art. 7-quinquies) per\nl\u0027integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali,\nproprio con riferimento agli interventi di tutela della salute e\ndella sicurezza degli ambienti aperti e confinati. \n Conseguentemente, ritiene il Collegio che il possibile\ncoinvolgimento dell\u0027ARPAL nelle funzioni di prevenzione collettiva e\ndi sanita\u0027 pubblica, nei termini sopra riferiti, non sia tale da\npervadere tutto il lavoro dell\u0027Agenzia, al punto da legittimare un\nfinanziamento indistinto delle sue funzioni attraverso risorse\nvincolate ai LEA, comprendendo anche quelle attivita\u0027 non riferibili\nai medesimi. \n Infatti, secondo l\u0027insegnamento della Corte costituzionale\n«l\u0027assegnazione all\u0027ARPA di funzioni non riferibili esclusivamente\nalla protezione dell\u0027ambiente e riguardanti anche l\u0027ambito sanitario\nnon puo\u0027 giustificare il mancato rispetto della citata disciplina\nstatale sul perimetro sanitario, che impone di individuare\npuntualmente le risorse destinate a garantire i LEA, a pena di\nviolazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera e), della\nCostituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici» (v.\nsentenza n. 1 del 2024, 4.6 considerato in diritto). \n Al sopra descritto profilo di non conformita\u0027 alla Costituzione\ndella norma di finanziamento dell\u0027ARPAL - che pur potrebbe, di per\nse\u0027 solo, assorbire ogni valutazione in ordine alla non manifesta\ninfondatezza dei dubbi di costituzionalita\u0027 sorti al Collegio\nrimettente, in quanto gia\u0027 positivamente scrutinato dalla Corte\ncostituzionale con la sentenza n. 1/2024 sopra richiamata, per una\nfattispecie che si ritiene sostanzialmente coincidente - si\naffiancano, a giudizio di queste Sezioni riunite, ulteriori censure\ndi incostituzionalita\u0027, intrinsecamente connesse alle considerazioni\ngia\u0027 esposte, in una lettura d\u0027insieme delle norme costituzionali e\ninterposte che sostanziano la tutela e la garanzia del diritto alla\nsalute ed il principio di equilibrio di bilancio. Si tratta di\nprofili segnalati in sede di rimessione, da parte delle Sezioni\nriunite siciliane (v. ordinanza n. 2/2023), delle questioni esitate\nnella piu\u0027 volte richiamata pronuncia n. 1/2024 e considerate\nassorbite dalla Consulta, che qui pero\u0027 si intendono comunque\nvalorizzare e riproporre a corredo degli argomenti gia\u0027 sviluppati. \n Ad avviso del Collegio, infatti, l\u0027art. 26 della legge regionale\nin esame integra, per il tramite della stessa norma interposta di cui\nall\u0027art. 20, anche la violazione della lettera m), secondo comma,\ndell\u0027art. 117, che attribuisce esclusivamente allo Stato la\ndefinizione del «livello essenziale delle prestazioni concernenti i\ndiritti civili e sociali» - tra i quali rientra anche il diritto alla\nsalute, presidiato dall\u0027art. 32 della Costituzione da assicurarsi su\ntutto il territorio nazionale a garanzia dell\u0027eguaglianza sostanziale\ndei cittadini (art. 3 della Costituzione). \n La norma regionale, della cui costituzionalita\u0027 questa Sezione\ndubita, consente di destinare risorse del perimetro sanitario\ndestinate ai LEA al finanziamento generico e indistinto delle\nattivita\u0027 dell\u0027ARPAL, che, come si e\u0027 detto, abbracciano ambiti assai\nvasti ed eterogenei. \n Cio\u0027 emerge chiaramente dal tenore letterale dell\u0027art. 26, comma\n1, della legge regionale n. 20/2006, che annovera tra le fonti di\n«finanziamento delle attivita\u0027 dell\u0027ARPAL, di cui alla presente\nlegge» (quindi, di tutte le numerose ed eterogenee attivita\u0027\nintestate all\u0027Agenzia) il «finanziamento ordinario annuale a valere\nsulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente». \n E\u0027 appena il caso di soggiungere che, proprio in forza di tale\nformulazione letterale, nell\u0027esercizio preso in considerazione\n(2023), l\u0027attivita\u0027 dell\u0027ARPAL e\u0027 stata finanziata, in misura\nnettamente prevalente, con risorse del fondo regionale sanitario di\nparte corrente. In questo modo, il legislatore regionale altera la\nstruttura del perimetro sanitario, incidendo, sulle modalita\u0027 e\nsull\u0027entita\u0027 del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza.\nCio\u0027 rischia di pregiudicare l\u0027effettiva erogazione dei LEA e,\nquindi, mina la stessa tutela del diritto fondamentale alla salute\n(v. Corte costituzionale sentenza n. 195/2024), distraendo ad altri\nfini risorse destinate alla sua garanzia, con cio\u0027 integrando la\nviolazione dell\u0027art. 32 e dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n Il Collegio ritiene integrata altresi\u0027 la violazione degli\narticoli 81, 97 primo comma e 119 primo comma, della Costituzione,\nposti a garanzia dell\u0027equilibrio di bilancio e della sostenibilita\u0027\ndella spesa, avendo la regione destinato risorse riservate ai LEA per\nfinalita\u0027 ad essi estranee e con cio\u0027 determinato l\u0027ampliamento della\ncapacita\u0027 di spesa ordinaria del bilancio, sul quale non vengono a\ngravare gli oneri delle spese derivanti dalle funzioni «trasferite»\nall\u0027Agenzia stessa. \n Peraltro, trattando alla stregua di spese per i LEA quelle\nrelative al funzionamento dell\u0027ARPAL, il meccanismo delineato sottrae\nqueste ultime alla previa e necessaria verifica di sostenibilita\u0027 cui\nsarebbero, invece, sottoposte al pari delle altre spese «ordinarie»,\nestendendovi il regime previsto per le spese «costituzionalmente\nnecessarie» che, essendo destinate alla tutela di beni primari\nincomprimibili, non soggiacciono al previo giudizio di sostenibilita\u0027\n(v. sentenze nn. 275 del 2016, 169 del 2017). \n7. La carenza dei presupposti per un\u0027interpretazione adeguatrice. \n Per le considerazioni sopra esposte, il chiaro tenore letterale\ndel precetto normativo della cui legittimita\u0027 si dubita non consente\nun\u0027interpretazione compatibile con il quadro costituzionale di\nriferimento. \n Questo Collegio non ha rinvenuto alcuna opzione ermeneutica\nidonea a correlare la quota di finanziamento annuale determinata\nnell\u0027importo di euro 20.000.000,00 ed iscritta nel capitolo 5296 del\nbilancio regionale all\u0027effettivo svolgimento di prestazioni LEA, se\nnon forzando la formulazione letterale e univoca della disposizione,\nche e\u0027 sprovvista della necessaria correlazione espressa dal binomio\n«risorse del perimetro sanitario - LEA». \n Del resto, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di\naffermare che l\u0027interpretazione costituzionalmente orientata deve\nessere in ogni caso compatibile con il portato semantico della\ndisposizione, in quanto la lettera della disposizione costituisce «il\nconfine, in presenza del quale il tentativo interpretativo deve\ncedere il passo al sindacato di legittimita\u0027 costituzionale» (v.\nsentenza n. 42/2017). Conclusivamente, ad avviso del Collegio, la\ncorrelazione tra risorse destinate ex lege ai LEA e l\u0027impiego\ncoerente con tale finalita\u0027, nonche\u0027 la previsione di strumenti di\nrilevazione analitica per la verifica a consuntivo del loro corretto\nimpiego rappresenta un\u0027esigenza ineludibile per la garanzia del bene\nprimario «salute» e si impone anche alle Agenzie per la protezione\ndell\u0027ambiente che, come rimarcato dalla Corte costituzionale,\nsvolgono attivita\u0027 «solo in minima parte riconducibili a funzioni\nsanitarie stricto sensu [e cioe\u0027 \"essenziali\" e quindi\n\"indefettibili\"] e che, anche alla luce dei principi posti dalla\nrecente legge 28 giugno 2016, n. 132 (...) il sistema di\nfinanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie\nambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti\ndel settore sanitario» (v. Corte costituzionale sentenze nn. 1 del\n2024 e 172 27 del 2018). \n La riferita esigenza risulta ancor piu\u0027 avvertita nel caso di\nspecie, in cui le risorse sanitarie LEA sono trasferite a soggetti\nche si collocano al di fuori del perimetro degli enti sanitari\n(definito dall\u0027art. 19 del decreto legislativo n. 118/2011) e che\nsvolgono anche attivita\u0027 non sanitarie. \n Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Collegio\nritiene non manifestamente infondata la questione relativa alla\nillegittimita\u0027 costituzionale della previsione di cui all\u0027art. 26,\nprimo comma, lettera a) della legge regionale n. 20/2006, e allo\nstesso tempo rilevante nel giudizio in esame, in quanto, ove accolta\ndeterminerebbe la necessita\u0027 di prevedere a carico del bilancio\n«ordinario» l\u0027obbligo di restituzione in favore del perimetro\nsanitario delle risorse sanitarie illegittimamente impiegate per\nfinalita\u0027 non rientranti nei LEA. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione: \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 26, comma 1,\nlettera a) della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20, in\nrelazione ai seguenti articoli della Costituzione: 117, secondo\ncomma, lettera e); 117, secondo comma, lettera m), 32 e 3, secondo\ncomma; 117, terzo comma; 81, 97, primo comma, e 119, primo comma; \n sospende il giudizio in corso, ai sensi dell\u0027art. 23 della\nlegge n. 87 del 1953, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di\ncostituzionalita\u0027; \n riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione\nin merito e sulle spese. \n Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia\nnotificata al Procuratore generale della Corte dei conti, al\nPresidente della Giunta regionale della Regione Liguria e al\nProcuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale\ndella Corte dei conti per la Liguria, nonche\u0027 comunicata al\nPresidente del Consiglio regionale della Regione Liguria. \n Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 aprile\n2025. \n \n Il Presidente: Coppola \n \n \n L\u0027estensore: Scatola","elencoNorme":[{"id":"63443","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrli","denominaz_legge":"legge della Regione Liguria","data_legge":"04/08/2006","data_nir":"2006-08-04","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"26","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"79825","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79826","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79827","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79828","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79829","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett. e)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79830","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett. m)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79831","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79832","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"119","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79895","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"118","data_legge":"23/06/2011","articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;118~art20","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54785","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procuratore generale presso la Corte dei conti","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54876","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Regione Liguria","data_costit_part":"02/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54886","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procuratore generale della Corte dei conti","data_costit_part":"06/10/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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