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(relatore); \n    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto  al  n.\n848/SR/DELC  del  registro  di  segreteria  delle  Sezioni   riunite,\nproposto - ai sensi degli articoli 11, comma 6, lettera e), e  123  e\nseguenti  c.g.c. -  dal  procuratore  regionale  presso  la   Sezione\ngiurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria; \n \n                               Avverso \n \n    la deliberazione n. 171/2024/PARI, depositata in data  29  luglio\n2024, della Corte dei conti, Sezione regionale di  controllo  per  la\nLiguria; \n    Visti il ricorso e i relativi allegati; \n    Visto le memorie depositate dalla Regione Liguria e dalla procura\ngenerale; \n    Vista la sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC di queste Sezioni\nriunite; \n    Visti tutti gli atti della causa; \n    Visti l\u0027art. 134,  della  Costituzione,  l\u0027art.  1,  della  legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e  l\u0027art.  23,  della  legge  11\nmarzo 1953, n. 87; \n    Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il  Primo\nreferendario  Emanuele  Scatola  e  uditi  il  procuratore   generale\naggiunto Andrea Lupi e l\u0027avv. Riccardo Maoli per la Regione  Liguria,\ncome specificato nel verbale; \n    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n                                Fatto \n \n    1.  Nella  requisitoria  svolta  nell\u0027ambito  del   giudizio   di\nparificazione del  rendiconto  generale  della  Regione  Liguria  per\nl\u0027esercizio  2023,   la   Procura   regionale   presso   la   Sezione\ngiurisdizionale regionale della Corte dei conti  per  la  Liguria  ha\ncensurato l\u0027alterazione della struttura del perimetro  sanitario  del\nbilancio regionale prescritto dall\u0027art. 20 del decreto legislativo n.\n118/2011, mediante l\u0027inserimento nel predetto perimetro sanitario  di\nspese prive di specifica correlazione con le prestazioni afferenti ai\nLivelli essenziali di  assistenza  (LEA).  Tale  inserimento  sarebbe\nstato consentito,  ad  avviso  dell\u0027Ufficio  del  pubblico  ministero\nligure, dall\u0027art. 26 (rubricato «Fonti di finanziamento») della legge\nregionale 4  agosto  2006,  n.  20  (recante  il  «Nuovo  ordinamento\ndell\u0027Agenzia regionale  per  la  protezione  dell\u0027ambiente  Ligure  e\nriorganizzazione delle attivita\u0027 e degli organismi di pianificazione,\nprogrammazione, gestione e controllo in campo ambientale»),  che,  al\ncomma  1,  lettera  a),  annovera,  tra  le  fonti  di  finanziamento\ndell\u0027ARPAL,  il  «finanziamento  ordinario  annuale  a  valere  sulle\nrisorse del fondo  regionale  sanitario  di  parte  corrente»  (spesa\nriferibile al capitolo 5296 del bilancio regionale). \n    Secondo la prospettazione emergente dalla  suddetta  requisitoria\ndella Procura ligure: \n        a)  il  bilancio  di  previsione  economica  2023  dell\u0027ARPAL\ninclude la somma di euro 20.000.000,00,  quale  quota  a  valere  sul\nFondo sanitario regionale (FSR), «largamente preponderante su  quella\ncomplessiva di euro 23.326.335,00  di  finanziamenti  istituzionali»,\ncon la precisazione che «le somme risultano esattamente replicate nel\nbilancio preventivo 2024»; \n        b) il bilancio consuntivo relativo all\u0027anno  2023  dell\u0027ARPAL\nreca, nel conto economico, un valore della produzione di  complessivi\neuro 30.871.960 e di costi per  la  produzione  di  euro  30.158.376;\npertanto «circa i due terzi sono costituiti dal contributo erogato  a\nvalere  sul  FSR  (voce  F.210.35.50  dei  componenti  positivi   del\nreddito)». \n    Secondo  l\u0027organo  requirente  regionale,  «e\u0027  evidente  che  le\nmolteplici   attivita\u0027   svolte   dall\u0027Agenzia   -   puntualmente   e\ndiffusamente elencate dalla stessa legge n. 29 del 2006 - non possano\nessere ricondotte in  cosi\u0027  ampia  misura  ad  attivita\u0027  sanitarie.\nSoprattutto, ed e\u0027 quel che piu\u0027 conta, manca un preciso  riferimento\nalla riconducibilita\u0027 al perimetro sanitario  della  spesa  sostenuta\ndalla Regione a mezzo del finanziamento erogato». In  altri  termini,\nil meccanismo delineato dall\u0027art. 26, comma 1, lettera a) della legge\nregionale n. 20/2006, nell\u0027economia del  ragionamento  della  procura\nligure,  appare  riproduttivo  di  una  dinamica   di   finanziamento\nregionale, gia\u0027 rilevata in altra  regione,  oggetto  di  censura  da\nparte della Corte costituzionale, con la sentenza 10 gennaio 2024, n.\n1. \n    Con la predetta sentenza, la Corte costituzionale  ha  dichiarato\nincostituzionale una disposizione dettata dalla  Regione  Sicilia  in\ntema di finanziamento dell\u0027ARPA per violazione dell\u0027art.  117,  comma\n2, lettera e) della Costituzione, in materia  di  armonizzazione  dei\nbilanci pubblici, in relazione alla norma  interposta  sul  perimetro\nsanitario di cui all\u0027art. 20 del d. lgs. n. 118/2011 (oltre  che  per\nviolazione dell\u0027art. 117, comma 3, della Costituzione in  materia  di\ncoordinamento della finanza pubblica). \n    Secondo  la  procura  regionale,  la  norma   sicula   dichiarata\nincostituzionale «non distingueva tra spese necessarie a garantire le\nprestazioni afferenti ai LEA e  quelle  destinate  a  prestazioni  di\nnatura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il  Fondo\nsanitario regionale. Analogamente, la legge regionale  ligure  n.  20\ndel 2006 non reca  alcuna  distinzione  a  proposito  delle  funzioni\nsvolte da ARPAL riconducibili al perimetro sanitario con  riferimento\nall\u0027ingente finanziamento istituzionale erogato». \n    Sulla scorta delle suddette considerazioni, il pubblico ministero\nha formulato le  proprie  conclusioni  nell\u0027ambito  del  giudizio  di\nparificazione del rendiconto 2023 della  Regione  Liguria,  chiedendo\nalla Sezione regionale di controllo  per  la  Liguria  di  «sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 26 della legge\ndella l.r. 4 agosto 2006, n. 20, per contrasto  con  l\u0027articolo  117,\ncomma secondo, lettera e) - avuto riguardo alla norma  interposta  di\ncui all\u0027articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  -\ncon l\u0027articolo 117, comma secondo, lettera m), e 32, nonche\u0027 con  gli\narticoli 81, sesto comma, 97 e 119, primo comma, della Costituzione».\nIn alternativa, l\u0027organo requirente, in caso di praticabilita\u0027 di una\ninterpretazione costituzionalmente conforme della citata disposizione\nregionale,  ha  chiesto  alla  Sezione  territoriale  di  «dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027  del  capitolo  di  spesa  n.  5296,  inserito   nel\nperimetro sanitario, recante l\u0027impegno ed il  pagamento  dell\u0027importo\ndi euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), nonche\u0027, nel  risultato\ndi amministrazione 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti per\nla parte in cui non  registra  economie  vincolate  riconducibili  al\nFondo sanitario per l\u0027importo di euro 20.000.000,00, con  conseguente\nrideterminazione del disavanzo da recuperare ex articolo 42, commi  1\ne 12, del  ridetto  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  e,  per\nl\u0027effetto, negare  la  parificazione  del  rendiconto  della  regione\nLiguria per l\u0027anno 2023, nei termini nei quali e\u0027 stato formulato». \n    2. Con decisione di parifica n. 171/2024/PARI, adottata  in  data\n18 luglio 2024, con motivazioni pubblicate il successivo  29  luglio,\nla Sezione regionale di controllo per la Liguria: \n        ha parificato, nelle sue componenti, il  rendiconto  generale\ndella Regione Liguria per  l\u0027esercizio  2023,  con  esclusione  delle\nposte puntualmente indicate nel dispositivo della predetta pronuncia; \n        ha rigettato l\u0027eccezione di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 26,\ndella legge regionale 4 agosto 2006, n. 20, formulata dal procuratore\nregionale; \n        ha approvato la relazione annessa alla decisione di parifica,\nelaborata  ai  sensi  dell\u0027art.  41  del  testo  unico  delle   leggi\nsull\u0027ordinamento della Corte dei conti, di cui al  regio  decreto  12\nluglio 1934, n. 1214 e dell\u0027art. 1, comma  5,  del  decreto-legge  10\nottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7\ndicembre 2012, n. 213. \n    Segnatamente, per quel che rileva in questa sede, nella decisione\nn. 171/2024/PARI, la  Sezione  ligure  ha  rigettato  l\u0027eccezione  di\nincostituzionalita\u0027  formulata  dal  procuratore  regionale  con   la\nseguente motivazione: «a. in relazione alla richiesta di sollevare la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027articolo 26 della  l.r.\nn. 20/2006, per contrasto con l\u0027articolo 4 117, comma 2, lettera e) -\navuto riguardo alla norma interposta di cui all\u0027art. 20  del  decreto\nlegislativo n. 118/2011 - e con l\u0027articolo 117, comma 2, lettera  m),\ne 32, nonche\u0027 con gli articoli 81, comma 6, 97 e 119, comma 1,  della\nCostituzione, atteso  che  la  nota  del  segretario  generale  della\nRegione Liguria, n. 1105819 del 17 luglio 2024,  rappresenta  che  la\ngiunta regionale approva, nel rispetto dei LEPTA (Livelli  essenziali\ndelle   prestazioni   ambientali),   sulla   base    delle    risorse\ncomplessivamente disponibili, il programma triennale delle  attivita\u0027\ndi  Arpal;  che  il  direttore  generale  di  ARPAL  predispone,   in\nconformita\u0027 al citato programma triennale, il programma  annuale  dei\ncontrolli, che costituisce il piano operativo di tutte  le  attivita\u0027\ndi  competenza  di  ARPAL  ed  individua  i  costi  e  le  fonti   di\nfinanziamento;  che  il  finanziamento   dell\u0027Agenzia   non   avviene\nesclusivamente con fondi perimetrati sanita\u0027, ma,  altresi\u0027,  tramite\nulteriori capitoli di bilancio regionale volti a finanziare attivita\u0027\ndell\u0027ARPAL non rientranti nei LEA, elencati nella sopra citata  nota;\nche, allo stato degli atti, posto che i fondi provenienti  dal  fondo\nsanitario non sono l\u0027unica fonte di finanziamento di ARPAL, ai  sensi\ndell\u0027articolo  26,  l.r.  n. 20/2006,  non  risulta  dimostrato   che\nl\u0027applicazione  della  disposizione   della   cui   legittimita\u0027   il\nprocuratore regionale dubita  implichi  l\u0027effettiva  destinazione  di\nfondi afferenti al c.d. \"perimetro sanitario\" ad utilizzi diversi dal\nfinanziamento dei LEA. Pertanto,  non  si  ritengono  soddisfatte  le\ncondizioni  di  ammissibilita\u0027  della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale, ossia la rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza\ndella stessa. Difatti, al fine di vagliare debitamente i requisiti di\nammissibilita\u0027 richiamati, appare indispensabile provare puntualmente\nl\u0027ammontare delle risorse finanziarie trasferite ad ARPAL e destinate\na garantire i LEA\"; b) le  considerazioni  sopra  esposte  portano  a\nritenere non fondata, conseguentemente, anche  l\u0027ulteriore  richiesta\ndi  \"dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027  del  capitolo  di  spesa  n.  5296\ninserito nel perimetro sanitario\", recante l\u0027impegno ed il  pagamento\ndell\u0027importo  di  euro  20.000.000,   nonche\u0027,   nel   risultato   di\namministrazione al 31 dicembre  2023,  della  quota  dei  vincoli  da\ntrasferimenti, per la parte in cui non  registra  economie  vincolate\nriconducibili al Fondo sanitario per l\u0027importo  di  euro  20.000.000,\ncon conseguente  rideterminazione  del  disavanzo  da  recuperare  ex\narticolo 42, commi  1  e  12,  del  ridetto  decreto  legislativo  n.\n118/2011 e, per l\u0027effetto, di negare la parificazione del  rendiconto\ndella Regione Liguria  per  l\u0027anno  2023,  posto  che  non  e\u0027  stato\ndimostrato se e in che misura tale trasferimento sia  destinato  alle\nfinalita\u0027 proprie della spesa afferente al c.d. \"perimetro sanitario\"\no ad altre finalita\u0027». \n    3.  Con  ricorso  notificato  in  data  16  settembre  2024,   il\nprocuratore  regionale  della  Corte  dei  conti  presso  la  Sezione\ngiurisdizionale per la Liguria ha  impugnato  la  suddetta  decisione\ndella Sezione regionale di controllo per la Liguria n.  171/2024/PARI\ne ha chiesto a queste Sezioni riunite: \n        di  sospendere  il  giudizio   e   sollevare   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 26 della  legge  della  Regione\nLiguria 4 agosto 2006, n. 20, per contrasto  con  l\u0027art.  117,  comma\nsecondo, lettera e) - avuto riguardo alla  norma  interposta  di  cui\nall\u0027art. 20 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  -  con\nl\u0027art. 117, comma secondo, lettera m), nonche\u0027 con gli  articoli  81,\nsesto comma,  97  e  119,  primo  comma,  e  32  della  Costituzione,\nritenendola rilevante ai fini del decidere il giudizio medesimo e non\nmanifestamente infondata; \n        in  subordine,  in  caso  di  adesione  a  un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente conforme della citata disposizione  regionale,  di\nannullare la decisione della Sezione  regionale  di  controllo  della\nCorte  dei  conti  per  la  Liguria  n.  171/2024/PARI  e  dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027  del  capitolo  di  spesa  n.  5296   del   bilancio\nregionale, inserito nel perimetro sanitario, recante l\u0027impegno ed  il\npagamento dell\u0027importo di euro 20.000.000,00 (euro  ventimilioni/00),\nnonche\u0027, nel risultato  di  amministrazione  2023,  della  quota  dei\nvincoli da trasferimenti per la parte in cui  non  registra  economie\nvincolate riconducibili al Fondo  sanitario  per  l\u0027importo  di  euro\n20.000.000,00, con  conseguente  rideterminazione  del  disavanzo  da\nrecuperare ex art. 42, commi 1 e 12, del ridetto decreto  legislativo\nn. 118 del  2011  e,  per  l\u0027effetto,  negare  la  parificazione  del\nrendiconto regionale nei termini nei quali e\u0027 stato formulato. \n    In particolare, riprendendo le conclusioni gia\u0027  formulate  nella\nrequisitoria del giudizio di parificazione del  rendiconto  2023,  la\nprocura regionale ligure articola un primo motivo di ricorso, in  cui\nevidenzia come l\u0027art. 26 della legge regionale n.  20/2006  disponga,\nin tema di finanziamenti istituzionali destinati alla locale  Agenzia\nregionale per l\u0027ambiente (ARPAL), in  modo  difforme  dai  criteri  e\nlimiti posti dall\u0027art. 117, comma secondo, lettere e)  ed  m),  degli\narticoli 81, sesto comma, 97 e 119, nonche\u0027 32,  comma  primo,  della\nCostituzione riguardati a tenore della previsione contenuta nell\u0027art.\n20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. \n    Dopo  aver  ricostruito  il  quadro  normativo  di   riferimento,\nl\u0027organo  requirente  regionale  ha  precisato   che   dalle   difese\narticolate dalla Regione in sede di giudizio di  parificazione  (cfr.\nnota del segretario generale della Regione Liguria n. 1105819 del  17\nluglio 2024) sia emerso  come  «una  quota  largamente  preponderante\n(l\u002787%) delle risorse istituzionali assegnate  dalla  predetta  norma\nregionale all\u0027Agenzia lo e\u0027 a valere sul Fondo  sanitario  regionale,\nma e\u0027 destinata alla realizzazione dei  LEPTA  e  non  dei  LEA,  con\nviolazione dei  rigorosi  confini  di  perimetro,  (...),  posti  dal\ndecreto legislativo n. 118 del 2011, attuativo dell\u0027art. 117, lettera\ne), della carta fondamentale». Si configurerebbe, pertanto, anche una\nmancanza sopravvenuta di conformita\u0027 alla Costituzione  dell\u0027art.  26\ndella  legge  regionale  piu\u0027  volte  richiamata,  in  quanto  spetta\nesclusivamente allo Stato (art. 117, lettera m) legiferare in materia\ndi  «determinazione  dei   livelli   essenziali   delle   prestazioni\nconcernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su\ntutto il territorio nazionale», tra i quali  rientra  tout  court  il\ndiritto  fondamentale  alla  salute  di   cui   all\u0027art.   32   della\nCostituzione. \n    A supporto del  primo  motivo  di  ricorso  viene  richiamata  la\nrecente  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.   1/2024   e   le\nmotivazioni su cui  essa  si  fonda.  Nel  ricorso  introduttivo  del\npresente giudizio, la procura ligure censura l\u0027argomentazione fornita\ndalla Sezione regionale di controllo, che non avrebbe colto  come  le\nrisorse istituzionali da FSR risultino destinate  alla  realizzazione\ndei LEPTA e non dei LEA. Al riguardo, l\u0027organo  requirente  affida  i\npropri argomenti difensivi al passaggio motivazionale in cui la Corte\ncostituzionale ha chiarito come il richiamo alla  disciplina  dettata\ndalle disposizioni in materia di  agenzie  regionali  ambientali  non\nesima le regioni «dall\u0027obbligo di individuare una correlazione tra le\nrisorse assegnate all\u0027ARPA e  i  LEA.  L\u0027armonizzazione  dei  bilanci\npubblici, infatti, e\u0027 materia di competenza esclusiva dello Stato che\nnon puo\u0027 subire deroghe territoriali». Con  riferimento  alla  prova,\nmancata ad avviso della Sezione territoriale,  della  violazione  dei\nrigorosi limiti posti dalla legge alla destinazione delle  spese  del\nperimetro  sanitario,  la  procura  regionale  sottolinea  come,   in\nrealta\u0027, tale  prova  risiederebbe  «esattamente  nella  disposizione\nregionale, la quale, esplicitamente, tratta di risorse  istituzionali\nassegnate all\u0027ARPAL a valere sul FSR». \n    Oltre ai parametri costituzionali  gia\u0027  scrutinati  dalla  Corte\ncostituzionale  nella  sentenza  n.  1/2024,  ad  avviso   di   parte\nricorrente, la disposizione  legislativa  regionale  si  porrebbe  in\ncontrasto anche con gli articoli 117, lettera m),  81,  comma  sesto,\n97, primo comma e 119, primo  comma  della  Costituzione,  alla  luce\nanche dei principi fissati nelle sentenze n. 172/2018 e  n.  169/2017\ndella Corte costituzionale. \n    A conclusione del motivo in esame, la procura  evidenzia  che  la\ndistrazione  di  risorse  destinate  al  perimetro  sanitario,  nella\nstretta accezione che  la  locuzione  assume  in  punto  di  diritto,\nfinisca per riverberarsi in senso  negativo  sulla  piena  erogazione\ndelle prestazioni  che  danno  concreto  contenuto  al  diritto  alla\nsalute, che l\u0027art. 32 della Carta fondamentale ha stabilito a  favore\ndi tutti. \n    Con un secondo motivo di ricorso, nel caso in cui queste  Sezioni\nriunite  ritengano   possibile   accedere   a   una   interpretazione\ncostituzionalmente conforme  dell\u0027art.  26  della legge  regionale n.\n20/2006, la procura regionale chiede di  annullare  la  decisione  di\nparifica della Sezione territoriale e dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 del\ncapitolo di spesa  n.  5296  del  bilancio  regionale,  inserito  nel\nperimetro sanitario, recante l\u0027impegno ed il  pagamento  dell\u0027importo\ndi euro 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), nonche\u0027, nel  risultato\ndi amministrazione 2023, della quota dei vincoli da trasferimenti per\nla parte in cui non  registra  economie  vincolate  riconducibili  al\nFondo sanitario per l\u0027importo di euro 20.000.000,00, con  conseguente\nrideterminazione del disavanzo da recuperare ex art. 42,  commi  1  e\n12, del ridetto decreto legislativo n. 118 del 2011 e, per l\u0027effetto,\nnegare la parificazione del  rendiconto  regionale  nei  termini  nei\nquali e\u0027 stato formulato. \n    Secondo parte ricorrente, lo svolgimento  da  parte  dell\u0027Agenzia\nregionale di funzioni riconducibili ai LEA, in assenza, tuttavia,  di\nuna riconduzione della  spesa  in  base  a  modalita\u0027  standardizzate\nproprie della contabilita\u0027 armonizzata  alle  funzioni  LEA,  darebbe\nluogo al diniego di parifica del rendiconto  generale  regionale,  in\nragione della non corretta contabilizzazione di una  spesa  regionale\nnell\u0027ambito del perimetro sanitario, in violazione del  ridetto  art.\n20 del decreto legislativo n. 118 del 2011. \n    4. Con memoria depositata,  ai  sensi  dell\u0027art.  127,  comma  2,\nc.g.c., in data 30 dicembre 2024, la procura generale ha formulato le\nproprie conclusioni in ordine  ai  motivi  di  impugnazione  proposti\ndalla procura regionale ligure. \n    In   via   preliminare,   la   procura   generale   ha   eccepito\nl\u0027inammissibilita\u0027 (ovvero l\u0027improcedibilita\u0027) del  ricorso  «per  la\npatente  violazione  del  principio  dell\u0027unicita\u0027  dell\u0027Ufficio  del\npubblico ministero». A supporto di tale eccezione,  viene  richiamato\nl\u0027art.  12,  comma  3,  c.g.c.,  in  quanto   «il   presupposto   del\ncoordinamento non puo\u0027 che essere l\u0027unicita\u0027  dell\u0027ufficio  del  PM».\nSecondo  la  tesi  prospettata  nella   memoria   conclusionale,   il\nprocuratore regionale per  la  Liguria  ha  errato  a  notificare  il\nricorso  alla   procura   generale,   successivamente   depositandolo\nautonomamente  presso  queste  Sezioni  riunite.  Cio\u0027,  infatti,  e\u0027\navvenuto «nell\u0027errata convinzione che la  procura  generale  sia  una\ncontroparte del giudizio e non, qual e\u0027, il medesimo ufficio  di  cui\nfa parte anche la procura regionale  della  Liguria»;  il  ricorrente\navrebbe  dovuto,  invece,  «trasmettere  il  ricorso   alla   procura\ngenerale, che avrebbe provveduto al suo deposito». \n    Sempre in  via  preliminare,  la  procura  generale  ha  eccepito\nl\u0027inammissibilita\u0027 del ricorso per carenza di  legittimazione  attiva\ndella procura regionale ligure. A  supporto  di  tale  eccezione,  la\nprocura generale richiama la sentenza n. 34/2024/QM, con la quale  le\nSezioni Riunite in sede giurisdizionale hanno stabilito  che  «l\u0027art.\n40 del r.d. 12 luglio 1934,  n.  1214  si  applica  alla  fase  della\ndeliberazione della  parificazione  dei  rendiconti:  la  limitazione\nlegislativa   alle   sole   \"formalita\u0027   della   sua   giurisdizione\ncontenziosa\" comporta  che  la  deliberazione  venga  assunta  previa\ntrattazione in udienza pubblica, con la partecipazione  del  pubblico\nministero,      in      contraddittorio      dei       rappresentanti\ndell\u0027amministrazione». Secondo gli argomenti illustrati nella memoria\nconclusionale, «da tale dispositivo emergono due correlati: primo che\nil contraddittorio e\u0027 con i rappresentanti dell\u0027amministrazione e non\npure con il PM;  secondo  che  il  pubblico  ministero  partecipa  e,\nquindi, non e\u0027 parte, ma assiste ed e\u0027 in qualche  maniera  coinvolto\nnell\u0027udienza pubblica. Cio\u0027 non significa che gli  argomenti  che  il\npubblico ministero esponga  nella  requisitoria  non  debbano  essere\npresi in esame e valutati  in  sede  di  decisione  di  parifica,  ma\ncertamente egli, non essendo parte in  senso  sostanziale,  non  puo\u0027\nimpugnare la decisione stessa». Tale ricostruzione,  che  esclude  la\npossibilita\u0027 per il pubblico ministero di impugnare la  decisione  di\nparifica, sarebbe accolta anche dal  codice  di  giustizia  contabile\nche, agli articoli 123  e  seguenti,  nel  disciplinare  il  giudizio\ndinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, non contempla,\nin nessuna disposizione, il procuratore generale (o regionale)  quale\nricorrente. \n    Nel merito, la procura generale conclude per  l\u0027infondatezza  del\nricorso per i seguenti motivi: \n        non emerge  in  concreto  la  prova  del  travalicamento  del\nperimetro sanitario, in quanto «l\u0027asserita violazione  del  perimetro\nsanitario ricorre qualora sia effettivamente e concretamente  provato\nche la destinazione all\u0027ARPAL di fondi afferenti  al  c.d.  perimetro\nsanitario abbia comportato utilizzi  diversi  dal  finanziamento  dei\nLEA»; \n        il  finanziamento  dell\u0027ARPAL  con  risorse   del   perimetro\nsanitario «non e\u0027 integrale ma soltanto  parziale»,  in  quanto  tale\nAgenzia «non e\u0027 finanziata esclusivamente e  indiscriminatamente  con\nil FSR ma anche da  ulteriori  fonti,  espressamente  indicate  nelle\nlettere da b) a d) dell\u0027art. 26 della  l.r.  n.  20/2006»  (con  cio\u0027\nsegnando, secondo la procura generale,  una  differenza  rispetto  al\ncaso della Regione Siciliana,  oggetto  della  sentenza  della  Corte\ncostituzionale n. 1 del 2024); \n        «LEA e LEPTA non sono due ambiti completamente  distinti  ma,\ncome insiemi che si intersecano,  la  zona  in  comune  e\u0027  piuttosto\nampia,  per  le  evidenti  ricadute  delle   azioni   di   competenza\ndell\u0027Agenzia protezione ambiente sulla salute dei cittadini». \n    Sulla scorta delle considerazioni esposte,  «poiche\u0027  il  ricorso\ncompendia  una  serie  di  evidenti  profili   di   improcedibilita\u0027,\ninammissibilita\u0027, nonche\u0027 un sostanziale motivo di infondatezza»,  la\nprocura generale ha rinunciato al ricorso del  procuratore  regionale\ndella Liguria contro la deliberazione n. 171/2024, con  la  quale  la\nSezione  regionale  di  controllo  per  la  Liguria  ha  adottato  la\ndecisione di parifica sul rendiconto generale della  Regione  Liguria\nper l\u0027esercizio 2023. \n    5. Con memoria di costituzione e  difesa  depositata  in  data  8\ngennaio 2025, la Regione Liguria ha chiesto a queste Sezioni riunite: \n        in via preliminare, di dichiarare  inammissibile  il  ricorso\nnotificato dalla procura regionale per la Liguria; \n        in via principale (previa  declaratoria  di  irrilevanza  e/o\nmanifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale\nprospettata  dalla  procura  regionale),   di   respingere,   siccome\ninfondato, il  suddetto  ricorso  e,  per  l\u0027effetto,  confermare  la\ndeliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria  n.\n171/2024/PARI; \n        in  via  subordinata,  nell\u0027ipotesi  in  cui  fosse  ritenuta\nsussistente l\u0027illegittimita\u0027  del  rendiconto  nei  termini  indicati\ndalla procura regionale, di circoscrivere la relativa declaratoria di\nillegittimita\u0027 ai soli importi inerenti  alle  risorse  destinate  ad\nARPAL, anziche\u0027 all\u0027intero capitolo di spesa n. 5296. \n    Con riferimento  ai  profili  preliminari,  parte  resistente  ha\neccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad  agire  della\nprocura regionale ligure, richiamando a supporto di tale eccezione la\nsentenza n. 34/2024/QM delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale,\ncon argomenti non dissimili da quelli gia\u0027 evidenziati dalla  procura\ngenerale. \n    La  Regione  Liguria  ha  ravvisato  un  ulteriore   profilo   di\ninammissibilita\u0027 nell\u0027omessa notificazione del  ricorso  introduttivo\nall\u0027ARPAL, in violazione del disposto di cui all\u0027art. 124,  comma  1,\nlett. c), del c.g.c., a mente del quale,  oltre  che  al  procuratore\ngenerale della Corte dei conti, il ricorso deve essere notificato, ai\nfini conoscitivi,  alla  Sezione  del  controllo  che  ha  emesso  la\ndelibera  impugnata  e,  «in  ogni  caso,  agli  eventuali  ulteriori\ncontrointeressati». \n    Secondo l\u0027amministrazione resistente risulta evidente  che  ARPAL\nrivesta la qualifica di soggetto controinteressato, «essendo titolare\ndi un interesse concreto e attuale ad  opporsi  al  ricorso,  il  cui\naccoglimento pregiudicherebbe l\u0027ottenimento delle risorse finanziarie\ndestinate dalla Regione Liguria alla stessa Agenzia». \n    Nel merito, la memoria della Regione Liguria prende l\u0027abbrivio da\nun\u0027approfondita  ricostruzione  del  quadro   normativo   statale   e\nregionale in materia. \n    In particolare, secondo parte resistente, la  legge  n.  132/2016\n(recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la  protezione\ndell\u0027ambiente e disciplina dell\u0027Istituto superiore per la  protezione\ne la ricerca ambientale») svolge un ruolo chiave, avendo stabilito un\ndoppio ordine di principi: \n        l\u0027integrazione  tra  le  prestazioni  rese  dal  sistema   di\nprotezione ambientale  e  gli  obiettivi  di  prevenzione  collettiva\nfissati in ambito sanitario dai LEA (Livelli essenziali di assistenza\nsanitaria, previsti dal decreto legislativo n. 502/1992); \n        la conferma del principio  dell\u0027invarianza  della  spesa,  al\nquale consegue che il perdurante trasferimento delle funzioni  e  del\npersonale dei servizi delle USL adibiti ad  attivita\u0027  di  protezione\nambientale alle Agenzie  (previsto  dal  decreto-legge  n.  496/1993,\nconvertito  nella  legge  n.  61/1994)  debba  continuare  ad  essere\nfinanziato con parte dei fondi precedentemente destinati al SSR. \n    Pertanto,    ad     avviso     dell\u0027amministrazione     intimata,\n«l\u0027integrazione tra le prestazioni rese  dal  sistema  di  protezione\nambientale e gli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai LEA\n(operata dalla legge n. 132/2016) ha fatto si\u0027 che le attivita\u0027 delle\nARPA, pur  essendo  connotate  da  una  specializzazione  ambientale,\nabbiano una correlazione con la prevenzione sanitaria e una  ricaduta\nsulla  qualita\u0027  della  salute   che   giustifica   la   legittimita\u0027\ndell\u0027assegnazione in parola». \n    Parte  resistente  trae  ulteriore  conferma  del  fatto  che  le\nattivita\u0027 delle ARPA rientrano nel perimetro  delle  spese  correlate\nalla prevenzione sanitaria - che, pertanto, devono trovare  copertura\ncon risorse destinate al Fondo sanitario nazionale -  dal  testo  del\ndecreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017\n(recante «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di\nassistenza, di cui all\u0027art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30\ndicembre 1992, n. 502»), che annovera la  «prevenzione  collettiva  e\nsanita\u0027 pubblica», tra i livelli essenziali di assistenza che il  SSN\ndeve assicurare. \n    In particolare,  l\u0027allegato  1  al  decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (riferito all\u0027ambito della\n«Prevenzione collettiva e sanita\u0027 pubblica») include le  attivita\u0027  e\nle prestazioni volte a  tutelare  la  salute  e  la  sicurezza  della\ncomunita\u0027 da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni  di\nlavoro, correlati agli stili di vita. Tale  livello  si  articola  in\nsette aree di intervento, tra le quali figura, alla  lettera  B),  la\n«Tutela della salute  e  della  sicurezza  degli  ambienti  aperti  e\nconfinati». L\u0027allegato 1 precisa che «i programmi  inclusi  nell\u0027area\ndi intervento B e le  relative  prestazioni  sono  erogati  in  forma\nintegrata  tra  sistema  sanitario  e  agenzie  per   la   protezione\nambientale, in accordo con le  indicazioni  normative  regionali  nel\nrispetto dell\u0027art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992». \n    Secondo il percorso argomentativo tracciato dall\u0027amministrazione,\nla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 118/2011 deve essere\n«necessariamente inquadrata  e  interpretata,  ai  fini  dell\u0027odierno\ngiudizio, in relazione al quadro normativo come sopra delineato». \n    Da queste premesse si dipana il ragionamento che porta la regione\na concludere nel senso che «le funzioni svolte dalle Agenzie,  seppur\ndifferenziate secondo le specifiche discipline  regionali,  risultano\n(...)  afferenti  a  programmi  inclusi  nelle  aree  di   intervento\ndell\u0027ambito della \"Prevenzione collettiva e sanita\u0027 pubblica\" di  cui\nal punto a) dei livelli essenziali  di  assistenza  definiti  con  il\ndecreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  12  gennaio\n2017». \n    Con  riferimento  alla  normativa  regionale,   l\u0027amministrazione\nresistente sottolinea come la materia sia stata regolata dalla  legge\nregionale n.  20/2006.  Segnatamente,  per  i  motivi  esposti  nella\ncomparsa di costituzione, il sistema delineato dagli articoli 26 e 27\ndella predetta legge regionale n. 20/2006 dimostra, ad  avviso  della\nregione, che le  attivita\u0027  svolte  dall\u0027ARPAL  sono,  per  la  quasi\ntotalita\u0027,   correlate    ai    LEA.    Inoltre,    sempre    secondo\nl\u0027amministrazione intimata, il sistema di  rendicontazione  da  parte\ndel direttore generale delle attivita\u0027  svolte  dall\u0027ARPAL,  previsto\ndal combinato disposto degli articoli 14, comma 1, e 27  della  legge\nregionale  in  rassegna,   consente   di   fornire   evidenza   della\ncorrelazione tra le risorse regionali trasferite all\u0027ARPAL e  i  LEA.\nCon  riferimento  alla  questione  di   legittimita\u0027   costituzionale\nprospettata dalla procura regionale,  parte  resistente  ritiene  che\nessa sia non rilevante e infondata. \n    Il  difetto  di  rilevanza  deriverebbe  dal  fatto  che,   «come\ncorrettamente evidenziato dalla Sezione regionale di controllo, nella\npresente fattispecie e\u0027 mancata, da parte della procura, la  puntuale\ne circostanziata dimostrazione in ordine all\u0027ammontare delle  risorse\ndi cui al rendiconto generale della regione per l\u0027esercizio 2023, che\nsarebbero state effettivamente distratte dal  perimetro  sanitario  e\ndall\u0027attuazione dei LEA (dovendosi anche tenere conto  della  stretta\ninterazione tra questi ultimi e i LEPTA ...)». \n    L\u0027infondatezza  della  questione   sarebbe,   in   primo   luogo,\nconfermata dalla citata sentenza n. 1/2024  relativa  alla  normativa\nsiciliana in materia di ARPA, nella quale la Corte costituzionale non\nha fatto applicazione dell\u0027art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87,\na mente del quale, quando  accoglie  una  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, «dichiara, nei limiti dell\u0027impugnazione,  quali  sono\nle disposizioni legislative illegittime» e dichiara, altresi\u0027, «quali\nsono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita\u0027  deriva\ncome conseguenza dalla decisione adottata». Secondo  la  regione,  la\ncircostanza che, in quella sede, la Corte  costituzionale  non  abbia\nesteso la declaratoria di illegittimita\u0027  costituzionale  anche  alla\nlegge regionale ligure n. 20/2006  dimostra  che  «le  considerazioni\nsvolte  (...)  con  tale  sentenza  relativamente  alla  legislazione\nregionale   siciliana   non   possono   essere   automaticamente    e\nacriticamente estese (come  pretenderebbe  invece  la  procura)  alla\nnormativa della Regione Liguria». \n    Cio\u0027 premesso,  sempre  con  riferimento  all\u0027infondatezza  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale  prospettata  dalla  procura\nregionale ligure, l\u0027amministrazione intimata ha evidenziato una serie\ndi argomenti volti  a  dimostrare  la  diversita\u0027  tra  la  normativa\nsiciliana oggetto di declaratoria  di  incostituzionalita\u0027  e  quella\nligure. Al riguardo, la Regione Liguria sottolinea che  «la  sentenza\ndella  Corte  costituzionale  n.   1/2024   ha   avuto   ad   oggetto\nesclusivamente  la  situazione  del  tutto  peculiare  della  Regione\nSiciliana, la cui normativa aveva posto a carico  del  FSR  tutte  le\nspese di funzionamento dell\u0027ARPA, per di piu\u0027 in  maniera  del  tutto\nindistinta (...). Per contro, la situazione della Regione Liguria  si\ndiscosta nettamente dalla casistica analizzata dalla  sentenza  della\nCorte costituzionale n. 1/2024, in quanto la normativa ligure prevede\nun sistema di finanziamento diversificato per  l\u0027attivita\u0027  di  ARPAL\n(coerente con gli assetti di cui al decreto-legge n. 496/1993 e  alla\nlegge   n.   132/2016),   nonche\u0027   una   preventiva   attivita\u0027   di\nprogrammazione circa le  prestazioni  da  rendere  e  una  successiva\nrendicontazione annuale». \n    L\u0027amministrazione intimata soggiunge, inoltre, che  la  questione\ndi legittimita\u0027  costituzionale  prospettata  dalla  procura  sarebbe\nmanifestamente infondata, in  quanto  essa  scaturisce  «da  una  non\ncorretta interpretazione della disciplina in materia (segnatamente in\nordine alle competenze istituzionali di ARPAL nonche\u0027 ai rapporti tra\ni LEPTA e i LEA)». \n    L\u0027amministrazione intimata esclude che  possa  configurarsi,  nel\ncaso di specie, un contrasto della suddetta normativa  regionale  con\nil parametro di cui all\u0027art. 117, comma secondo, lettera e)  in  tema\ndi «armonizzazione dei bilanci pubblici», avuto riguardo  alla  norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011. \n    La prospettazione della procura  regionale,  infatti,  non  tiene\nconto, secondo parte resistente, che, in data successiva  al  decreto\nlegislativo  n.  118/2011,  «lo  Stato  ha  legiferato   in   materia\nnell\u0027esercizio delle proprie  competenze  (ai  sensi  dell\u0027art.  117,\ncomma 2, lettera m) della Costituzione) sia con la legge n. 132/2016,\nsia con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12\ngennaio 2017 (v. l\u0027allegato n. 1 in tema di \"Prevenzione collettiva e\nsanita\u0027 pubblica\"), emanato in attuazione  dell\u0027art.  1,  comma  554,\ndella legge n. 208/2015». \n    Da tali norme, secondo parte resistente, si ricava che il decreto\nlegislativo   n.   118/2011,    avendo    ad    oggetto    unicamente\nl\u0027armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio\ndelle regioni, non puo\u0027 assumere  rilievo  dirimente  ai  fini  della\ndefinizione dei  LEA  e/o  dei  LEPTA;  d\u0027altronde,  si  legge  nella\ncomparsa di costituzione della regione, «il  decreto  legislativo  n.\n118/2011 e\u0027 antecedente al  sistema  normativo  settoriale  delineato\ndalla  legge   n.   132/2016,   che   si   incentra   sul   principio\ndell\u0027invarianza   finanziaria   (...)».   Pertanto,   dal   principio\ndell\u0027invarianza  della  spesa,   l\u0027amministrazione   ricava,   «quale\nnecessaria conseguenza, che le  funzioni  svolte  dalle  ARPA  devono\ncontinuare a essere finanziate con parte  dei  fondi  precedentemente\ndestinati  al  SSR  (per  l\u0027esercizio   delle   medesime   funzioni);\ndiversamente, si addiverrebbe all\u0027illogica e paradossale  conseguenza\ndi ritenere che lo Stato non  abbia  dato  copertura  finanziaria  ai\nLEPTA». \n    A cio\u0027  si  aggiunga  che,  secondo  la  Regione  Liguria,  dalla\nnecessaria integrazione (prevista dalla legge  n.  132/2016)  tra  le\nprestazioni rese dal sistema di protezione ambientale  (definite  dai\nLEPTA) e gli obiettivi di prevenzione  collettiva  previsti  dai  LEA\ndiscende che le attivita\u0027 dell\u0027Agenzia, pur essendo connotate da  una\nspecializzazione ambientale, abbiano necessariamente  una  stretta  e\ndiretta correlazione con la  prevenzione  sanitaria  e  una  ricaduta\nsulla  qualita\u0027  della  salute,  che   giustifica   la   legittimita\u0027\ndell\u0027assegnazione alle ARPAL delle risorse  del  perimetro  sanitario\ndel bilancio regionale. \n    Secondo parte  resistente,  sarebbero  destituite  di  fondamento\nanche le ulteriori considerazioni svolte dalla procura in  merito  ai\npresunti profili di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 26, legge\nregionale n. 20/2006. \n    La presunta violazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettera  m)  della\nCostituzione (in tema di competenza  esclusiva  dello  Stato  per  la\ndeterminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i\ndiritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il\nterritorio nazionale) si fonda, secondo la  regione,  sull\u0027assunto  -\ndel tutto erroneo - secondo  cui  la  legislazione  regionale  ligure\navrebbe dato luogo a una  «surrettizia  sottrazione  di  risorse  dal\nperimetro sanitario». \n    Anche la violazione degli articoli 81,  comma  sesto,  97,  primo\ncomma, e 119, primo comma, in tema di  rispetto  degli  equilibri  di\nbilancio  e  di  sostenibilita\u0027  finanziaria,  sarebbe  insussistente\nsecondo parte resistente, in quanto la legge regionale n. 20/2006 non\ncomporta affatto la diminuzione delle risorse destinate ai  LEA,  che\nviene   genericamente   paventata   dalla   procura.    Sul    punto,\nl\u0027amministrazione richiama le  osservazioni  relative,  da  un  lato,\nall\u0027invarianza della spesa relativa alle funzioni demandate all\u0027ARPAL\n(alla quale sono state attribuite le stesse competenze  e  risorse  a\nsuo tempo destinate alle U.S.L. per  lo  svolgimento  delle  medesime\nattivita\u0027) e, dall\u0027altro lato, alla stretta  connessione  tra  LEA  e\nLEPTA. \n    Con riferimento, infine, alla presunta violazione  dell\u0027art.  32,\nprimo   comma,   della   Costituzione,   in   ragione   dell\u0027asserita\n«distrazione di risorse  destinate  al  perimetro  sanitario»,  parte\nresistente evidenzia come la  procura  regionale  muova  dall\u0027erroneo\npresupposto della estraneita\u0027 delle  funzioni  svolte  dall\u0027ARPAL  al\nsettore sanitario, mentre le  attivita\u0027  demandate  all\u0027Agenzia,  pur\nessendo connotate da una specializzazione in campo ambientale,  hanno\nuna diretta correlazione con il  settore  sanitario  e  una  ricaduta\nsulla qualita\u0027 della salute. \n    Cio\u0027 chiarito in ordine ai possibili  profili  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale della normativa regionale, l\u0027amministrazione  intimata\neccepisce, inoltre, l\u0027infondatezza della  domanda  formulata  in  via\nsubordinata dalla procura regionale ligure, in quanto quest\u0027ultima ha\nomesso di individuare con precisione quali  sarebbero  le  somme  (in\nipotesi) «distratte» dal perimetro  sanitario.  Al  riguardo,  l\u0027Ente\nregionale ribadisce, comunque, che  il  capitolo  n.  5296  e\u0027  stato\ncorrettamente perimetrato in  conformita\u0027  all\u0027art.  20  del  decreto\nlegislativo  n.  118/2011,  in  quanto  allocato   al   programma   1\n«SSR-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA»  della\nMissione 13. \n    Peraltro,  secondo  parte  resistente,  la  domanda   dell\u0027organo\nrequirente  volta  a  ottenere  la  declaratoria  di   illegittimita\u0027\ndell\u0027intero   capitolo   di   spesa   in   questione   «difetta    di\nproporzionalita\u0027 in rapporto alla assai limitata incidenza dei  fondi\nARPAL sul totale delle risorse destinate ai LEA, rischiando quindi di\ncomportare  conseguenze  pregiudizievoli  sul  corretto  e   regolare\nsvolgimento delle attivita\u0027 del Servizio sanitario regionale». \n    In via del tutto subordinata, pertanto, la regione chiede che  la\neventuale declaratoria  di  illegittimita\u0027  del  rendiconto  generale\ndella regione per l\u0027esercizio 2023 venga limitata (anche in  ossequio\nai sopra richiamati  canoni  di  proporzionalita\u0027)  ai  soli  importi\ninerenti  alle  risorse  destinate  ad  ARPAL,  anziche\u0027   all\u0027intero\ncapitolo di spesa n. 5296. \n    6. All\u0027udienza del  22  gennaio  2025,  il  procuratore  generale\naggiunto ha preliminarmente ribadito la  volonta\u0027  di  rinunciare  al\nricorso in esame. La difesa della Regione Liguria ha  preso  atto  di\ntale richiesta e ha  dichiarato  di  aderirvi,  evidenziando  che  la\nregione ha interesse all\u0027estinzione del  giudizio.  Conseguentemente,\navendo la discussione avuto ad  oggetto  soltanto  la  manifestazione\ndella volonta\u0027 di  rinunciare  al  ricorso  e  non  avendo  le  parti\nritenuto di affrontare il merito, la causa  e\u0027  stata  trattenuta  in\ndecisione  al  solo  fine  di  risolvere  le  questioni   preliminari\nsollevate dalla procura generale e dall\u0027amministrazione intimata. \n    7. Con sentenza non  definitiva  n.  3/2025/DELC,  depositata  in\nSegreteria in data 17 febbraio 2025,  queste  Sezioni  riunite,  come\nchiarito nell\u0027esordio della parte in «diritto», si  sono  pronunciate\n«in ordine alle  questioni  preliminari  concernenti  il  ricorso  in\nepigrafe». \n    Nel rispetto della struttura logica per  «gradi»,  prescritta  al\ngiudice dall\u0027art. 101 c.g.c. per la  formulazione  del  giudizio,  il\nCollegio ha proceduto a esaminare, in  primo  luogo,  l\u0027eccezione  di\ninammissibilita\u0027 ormulata dalla Regione Liguria per  omessa  notifica\ndel ricorso all\u0027ARPAL, che rivestirebbe -  ai  sensi  dell\u0027art.  124,\ncomma  1,  lettera  c),   c.g.c.   -   la   qualifica   di   soggetto\ncontrointeressato. \n    Facendo applicazione dei criteri ermeneutici  gia\u0027  declinati  da\nqueste Sezioni riunite da ultimo nelle sentenze n. 5, 6, 7/2023/DELC,\ntale  eccezione  e\u0027  stata  rigettata  sulla  scorta  della  seguente\nmotivazione:  «nessuna  evidenziazione  e\u0027  stata   fornita   di   un\npregiudizio  immediato,  che  deriverebbe  in  automatico  ad  ARPAL,\ndall\u0027accoglimento  del  ricorso  all\u0027odierno  esame,  concernendo  la\ndelibera impugnata, come e\u0027 noto, il rendiconto della Regione Liguria\ne non essendovi, comunque, evidenza che i  trasferimenti  finanziari,\ndi   cui   si    discute,    non    possano    essere    diversamente\ncompensati/corrisposti». \n    Con riferimento alla rinuncia al ricorso da parte  della  procura\ngenerale, queste Sezioni riunite hanno affermato che «la  valutazione\nin ordine agli effetti della rinuncia agli atti del presente giudizio\noperata dalla procura generale presuppone che  venga  preliminarmente\naccertata l\u0027ammissibilita\u0027 e la procedibilita\u0027 del  ricorso  proposto\ndal procuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso\nla Sezione giurisdizionale regionale della Corte  dei  conti  per  la\nLiguria,   questione    che    ne    costituisce    il    presupposto\nlogico-giuridico». \n    Al riguardo, la sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, alle  cui\nmotivazioni  per  esigenze  di  sinteticita\u0027  si   rinvia,   richiama\nl\u0027orientamento espresso nella  precedente  pronuncia  n.  44/2017  di\nqueste Sezioni riunite, nella quale e\u0027 stato affermato che «non  puo\u0027\nescludersi una legittimazione in  astratto  del  pubblico  ministero,\npresente nel giudizio di  parifica  regionale,  di  proporre  ricorso\navverso la decisione di parifica dinanzi a queste Sezioni riunite  in\nsede giurisdizionale in speciale composizione». \n    A conferma di tale legittimazione della procura regionale, queste\nSezioni riunite hanno richiamato la sentenza n. 184/2022 della  Corte\ncostituzionale, che contiene un espresso riferimento al  «potere  del\npubblico ministero contabile di agire in giudizio per la tutela degli\ninteressi dell\u0027intera  collettivita\u0027  alla  corretta  gestione  delle\nrisorse pubbliche e, in specie,  ...  [al]  potere  di  impugnare  la\ndecisione  di  parificazione  del  rendiconto   generale   regionale,\nadottata dalla Sezione regionale di controllo, che si ritenga  lesiva\ndei citati interessi». parimenti, il Collegio ha evidenziato come «la\nCorte costituzionale, in diverse pronunce  (sentenze  n.  1/2024,  n.\n39/2024, n. 59/2024 e correlate ordinanze  a  verbale  allegate  alle\npredette decisioni), abbia  posto  l\u0027accento  (...)  sulla  peculiare\nautonomia e legittimazione processuale dei procuratori regionali, che\nvengono qualificati come parti nei giudizi di parifica a quibus». \n    Secondo le motivazioni emergenti dalla sentenza non definitiva n.\n3/2025/DELC, anche l\u0027art.  12,  commi  1  e  2,  c.g.c.  avvalora  le\nsuddette conclusioni, considerato che  esso  distingue  «le  funzioni\nesercitate dal procuratore generale rispetto a  quelle  del  pubblico\nministero innanzi alle sezioni giurisdizionali  regionali,  che  sono\nesercitate dal procuratore regionale». \n    Alla luce dei principi ora  richiamati,  queste  Sezioni  riunite\nhanno disatteso le  eccezioni  al  riguardo  formulate  dalla  difesa\nregionale   e   dalla   procura   generale,    «dovendo    affermarsi\nl\u0027ammissibilita\u0027 e  la  procedibilita\u0027  del  ricorso  presentato  dal\nprocuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso  la\nSezione giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei  conti  per  la\nLiguria, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 123 e 124 c.g.c.. \n    Secondo le motivazioni sulle quali si fonda la suddetta  sentenza\nnon  definitiva,   il   procuratore   regionale   risulta   «soggetto\nautonomamente legittimato a ricorrere, nello specifico e  particolare\nambito del  giudizio  di  parifica,  nell\u0027interesse  della  legge,  a\nsalvaguardia del bene protetto in concreto  tutelato,  sostanziantesi\nnella veridicita\u0027  e  nell\u0027attendibilita\u0027  dei  bilanci,  essendo  lo\nstesso titolare di uno specifico  interesse  alla  corretta  verifica\ndegli equilibri di bilancio, ai sensi degli articoli  81,  97  e  119\ndella Costituzione, ovvero dell\u0027interesse - come di recente  ribadito\ndalla  gia\u0027  citata  sentenza  n.  34/2024  delle  SS.RR.   in   sede\ngiurisdizionale - alla legalita\u0027 finanziaria, che, in  assenza  della\naffermata legittimazione,  rischierebbe  di  essere  illegittimamente\nsacrificato». \n    Queste  Sezioni  riunite  hanno  preliminarmente  qualificato  la\nrinuncia presentata dalla procura generale come rinuncia all\u0027azione e\nhanno, poi, escluso la sua ammissibilita\u0027. Cio\u0027 in  quanto  con  essa\n«si verrebbe a disporre -  peraltro  da  parte  di  soggetto  diverso\nrispetto a quello che e\u0027 \"parte\"  nel  giudizio  di  parifica  (Corte\ncostituzionale sentenze n. 1/2024, n. 39/2024, n. 59/2024 e correlate\nordinanze a verbale allegate  alle  predette  decisioni)  -  in  modo\ndefinitivo, stante la non riproponibilita\u0027 del ricorso da  parte  del\nsoggetto  legittimato   all\u0027impugnazione,   dell\u0027interesse   generale\noggettivo della regolarita\u0027 della gestione finanziaria e patrimoniale\ndell\u0027ente territoriale, la cui tutela  e\u0027  intestata  al  procuratore\nregionale,  il  cui  coinvolgimento  nel  giudizio  di  parifica   e\u0027\nnecessario  (cfr.,  SS.RR.  in  sede  giurisdizionale,  sentenza   n.\n34/2024)». \n    Per tali motivi, con  la  suddetta  sentenza  non  definitiva  n.\n3/2025/DELC, queste Sezioni riunite in  speciale  composizione  hanno\nrespinto l\u0027istanza di rinuncia  presentata  dalla  procura  generale,\ndemandando a separata ordinanza la fissazione  dell\u0027udienza  pubblica\nper la discussione del ricorso nel merito. \n    8. A seguito della sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, che ha\ndefinito nei suddetti termini le questioni preliminari, con ordinanza\npresidenziale n.  1/2025/DELC  e\u0027  stata  fissata  l\u0027odierna  udienza\npubblica per la trattazione del ricorso nel merito. \n    Nell\u0027odierna udienza pubblica, in sede di discussione  orale,  il\nprocuratore generale aggiunto ha  insistito  sull\u0027inammissibilita\u0027  e\nsull\u0027improcedibilita\u0027 del ricorso per le ragioni gia\u0027  esposte  nella\nmemoria  conclusionale  e   risultanti   dal   verbale,   oltre   che\nsull\u0027infondatezza nel merito. Analogamente, la  difesa  regionale  ha\nribadito le ragioni a sostegno dell\u0027infondatezza del ricorso. \n \n                               Diritto \n \n1. Sulle questioni preliminari. \n    Giova,   preliminarmente,   precisare   che   le   eccezioni   di\ninammissibilita\u0027  e  improcedibilita\u0027  del  ricorso  formulate  dalla\nprocura  generale  e  dall\u0027amministrazione   intimata,   cosi\u0027   come\nl\u0027ammissibilita\u0027 della rinuncia al ricorso  formulata  dalla  procura\ngenerale, sono state esaminate e decise da queste Sezioni riunite con\nla sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC, alla quale si rinvia. \n    Come emerge dalla ricostruzione della vicenda processuale esposta\nnella  parte  in  «fatto»  della  presente  ordinanza,  infatti,   le\neccezioni inerenti all\u0027inammissibilita\u0027  e  all\u0027improcedibilita\u0027  del\nricorso per violazione del principio dell\u0027unicita\u0027  dell\u0027Ufficio  del\npubblico ministero, per carenza di legittimazione attiva  dell\u0027organo\nrequirente e per omessa notifica al  controinteressato  (identificato\nnell\u0027ARPAL), cosi\u0027 come  la  dichiarazione  di  rinuncia  al  ricorso\nformulata dalla procura generale, sono state scrutinate e decise  dal\nCollegio con la predetta sentenza non definitiva n. 3/2025/DELC. \n    A conferma di cio\u0027, e\u0027 sufficiente richiamare il  punto  3  della\nparte in «diritto» della  sentenza  non  definitiva  n.  3/2025/DELC,\nnella quale queste Sezioni riunite affermano che «la  valutazione  in\nordine agli  effetti  della  rinuncia  (...)  operata  dalla  procura\ngenerale   presuppone    che    venga    preliminarmente    accertata\nl\u0027ammissibilita\u0027  e  la  procedibilita\u0027  del  ricorso  proposto   dal\nprocuratore  regionale  (...),  questione  che  ne   costituisce   il\npresupposto logico-giuridico». Parimenti,  la  predetta  sentenza  ha\nescluso (punto 2. e 2.1. della parte in «diritto») l\u0027inammissibilita\u0027\ndel ricorso per omessa notifica all\u0027ARPAL. \n    Non  puo\u0027  ammettersi,  pertanto,  un  nuovo  pronunciamento  del\nCollegio  sulle  questioni  che  hanno  gia\u0027  costituito  oggetto  di\nstatuizione nella predetta sentenza non definitiva. \n    Muovendo da tali premesse, l\u0027odierna udienza  pubblica  e\u0027  stata\nfissata,  con  ordinanza  presidenziale  n.   1/2025/DELC,   per   la\ntrattazione del ricorso nel merito. \n    Nel merito, ad avviso  del  Collegio,  la  questione  di  diritto\ndevoluta con il mezzo in esame postula che venga sollevata  questione\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale  dell\u0027art.  26,  comma  1,\nlettera a) della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n.  20  -\nche  annovera,  tra  le  fonti  di   finanziamento   dell\u0027ARPAL,   il\n«finanziamento ordinario annuale a valere  sulle  risorse  del  fondo\nregionale sanitario di parte corrente» (spesa riferibile al  capitolo\n5296 del bilancio regionale). \n    Al riguardo, queste Sezioni riunite  condividono  i  dubbi  sulla\nlegittimita\u0027 costituzionale della suddetta disposizione,  manifestati\nnel ricorso introduttivo del giudizio dalla procura regionale per  la\nLiguria, per le ragioni di seguito esposte. \n2. Il quadro  normativo  di  riferimento  in  materia  di  protezione\nambientale. \n    Le agenzie regionali per la protezione dell\u0027ambiente  sono  state\nistituite a seguito  del  referendum  del  18  aprile  1993,  che  ha\nabrogato alcune disposizioni della legge 23  dicembre  1978,  n.  833\n(Istituzione  del  Servizio  sanitario  nazionale),   eliminando   le\ncompetenze ambientali della vigilanza e controllo locali del Servizio\nsanitario nazionale, esercitate  tramite  i  presidi  multizonali  di\nprevenzione delle unita\u0027 sanitarie locali. \n    Tali competenze, a seguito della legge 21  gennaio  1994,  n.  61\n(conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   4\ndicembre  1993,  n.   496,   recante   disposizioni   urgenti   sulla\nriorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione  dell\u0027Agenzia\nnazionale per la protezione dell\u0027ambiente), sono state affidate  alle\nagenzie   regionali   per   la   protezione   dell\u0027ambiente   (ARPA),\nappositamente  istituite  assieme  all\u0027Agenzia   nazionale   per   la\nprotezione dell\u0027ambiente (ANPA),  divenuta  poi  APAT  e,  nel  2008,\nconfluita nell\u0027Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca\nambientale (ISPRA). \n    In particolare, l\u0027art. 3 del richiamato decreto-legge ha previsto\nl\u0027attribuzione ai nuovi organismi delle funzioni, del personale,  dei\nbeni  mobili  e  immobili,  delle  attrezzature  e  della   dotazione\nfinanziaria dei  presidi  multizonali  di  prevenzione,  nonche\u0027  del\npersonale,  dell\u0027attrezzatura  e  della  dotazione  finanziaria   dei\nservizi  delle  unita\u0027  sanitarie  locali  adibiti   alle   attivita\u0027\ntecnico-scientifiche per la protezione ambientale. \n    L\u0027istituzione delle  agenzie,  peraltro,  non  ha  comportato  la\nsottrazione  alle  ASL  delle  funzioni  in  materia  di  prevenzione\ncollettiva ma solo di quelle in materia ambientale affidate ora  alle\nARPA. L\u0027art. 7-quinquies del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  in\nparticolare, ha demandato alle regioni l\u0027individuazione di  strumenti\nper l\u0027esercizio  coordinato  delle  politiche  sanitarie  con  quelle\nambientali attraverso la stipula di accordi di programma tra le  arpa\ne le aziende sanitarie». \n    In modo coerente, il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri 12 gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei  livelli\nessenziali di  assistenza»,  all\u0027allegato  1,  ha  previsto  che  «il\nlivello della Prevenzione collettiva e sanita\u0027  pubblica  include  le\nattivita\u0027 e le prestazioni volte a tutelare la salute e la  sicurezza\ndella  comunita\u0027  da  rischi  infettivi,  ambientali,   legati   alle\ncondizioni di lavoro,  correlati  agli  stili  di  vita».  L\u0027area  di\nintervento appena descritta e\u0027 indicata con  la  lettera  B)  «Tutela\ndella salute e della sicurezza degli ambienti aperti e  confinati»  e\nper la stessa il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri\nprevede  espressamente  che  «i  programmi   inclusi   nell\u0027area   di\nintervento  B  e  le  relative  prestazioni  sono  erogati  in  forma\nintegrata  tra  sistema  sanitario  e  agenzie  per   la   protezione\nambientale, in accordo con le  indicazioni  normative  regionali  nel\nrispetto dell\u0027art. 7-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992». \n    Da tale ordito normativo emerge  con  nitore  come  l\u0027istituzione\ndelle Agenzie, in coerenza  con  le  risultanze  del  referendum,  ha\ncomportato il passaggio delle sole competenze in  materia  ambientale\ndalle  aziende  sanitarie  (gia\u0027  UU.SS.LL.)  alle  predette  agenzie\nregionali  per  la  protezione  dell\u0027ambiente,  ma  non  anche  delle\nfunzioni relative alla prevenzione collettiva,  rientranti  nei  LEA,\nche restano comunque affidate alle ASL,  sebbene  le  stesse  debbano\nessere svolte in modo integrato con le agenzie competenti in  materia\nambientale. \n    Con la legge n. 132 del 28 giugno 2016 (recante «Istituzione  del\nSistema nazionale  a  rete  per  la  12  protezione  dell\u0027ambiente  e\ndisciplina dell\u0027Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca\nambientale»), il legislatore statale e\u0027  intervenuto  a  definire  il\nruolo e le funzioni delle agenzie regionali nell\u0027ambito  del  sistema\nnazionale a rete, affidando alla regolazione regionale la definizione\ndella struttura,  del  finanziamento  e  della  programmazione  delle\nattivita\u0027 (cfr. art. 7, legge 28 giugno 2016,  n.  132).  Le  agenzie\nregionali in quanto parte  del  «Sistema  nazionale  a  rete  per  la\nprotezione dell\u0027ambiente» unitamente all\u0027ISPRA, ai sensi del comma  2\ndell\u0027art. 1 della legge  n.  132/2016  concorrono  «al  perseguimento\ndegli obiettivi  dello  sviluppo  sostenibile,  della  riduzione  del\nconsumo  di  suolo,  della  salvaguardia  e  della  promozione  della\nqualita\u0027 dell\u0027ambiente e della tutela delle risorse naturali e  della\npiena realizzazione  del  principio  \"chi  inquina  paga\",  anche  in\nrelazione agli obiettivi nazionali e regionali  di  promozione  della\nsalute   umana,   mediante    lo    svolgimento    delle    attivita\u0027\ntecnico-scientifiche di cui alla presente legge». \n    In particolare, le agenzie sono chiamate a svolgere le  attivita\u0027\nistituzionali tecniche  e  di  controllo  obbligatorie  necessarie  a\ngarantire il raggiungimento nei territori  di  rispettiva  competenza\ndei livelli essenziali delle prestazioni  tecniche  ambientali  (c.d.\nLEPTA), che costituiscono il livello  minimo  omogeneo  in  tutto  il\nterritorio nazionale per le attivita\u0027 del Sistema nazionale (v.  art.\n3 della legge n. 132/2016) che quest\u0027ultimo  e\u0027  tenuto  a  garantire\n«anche ai fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  prevenzione\ncollettiva previsti dai livelli essenziali di  assistenza  sanitaria»\n(v. art. 9 della legge n. 132/2016). La definizione dei LEPTA  e  dei\ncriteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e\u0027  stata\ndemandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  da\nadottarsi entro un anno dalla entrata in vigore  della  legge  e  che\ntuttavia, allo stato, non e\u0027 stato ancora approvato. \n3. La spesa sanitaria e la perimetrazione nel bilancio regionale. \n    La trasparenza dei conti del  bilancio  sanitario  e\u0027  assicurata\nmediante  la  chiara  e  specifica  individuazione,  all\u0027interno  del\nbilancio regionale, delle relative entrate e  spese  finalizzate.  Il\nprincipio  che  regola  il  c.d.  «perimetro   sanitario»,   previsto\ndall\u0027art. 20  del  decreto  legislativo  n.  118  del  2011  (recante\n«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e\ndegli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro\norganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.\n42»), individua una precisa area del bilancio  regionale,  nel  quale\nsono ricomprese le entrate  destinate  (vincolate)  al  finanziamento\ndella spesa sanitaria, la cui disciplina e\u0027 riservata alla competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato, in quanto finalizzate a  garantire\nl\u0027erogazione dei LEA. \n    A tal fine, l\u0027art. 20, comma 1, del decreto  legislativo  n.  118\ndel 2011 dispone che «nell\u0027ambito del bilancio regionale  le  regioni\ngarantiscono un\u0027esatta perimetrazione delle entrate  e  delle  uscite\nrelative al finanziamento del proprio servizio  sanitario  regionale,\nal fine di consentire la confrontabilita\u0027 immediata fra le entrate  e\nle spese sanitarie iscritte  nel  bilancio  regionale  e  le  risorse\nindicate  negli  atti  di  determinazione  del  fabbisogno  sanitario\nregionale standard e  di  individuazione  delle  correlate  fonti  di\nfinanziamento, nonche\u0027 un\u0027agevole verifica  delle  ulteriori  risorse\nrese disponibili dalle regioni  per  il  finanziamento  del  medesimo\nservizio sanitario regionale per l\u0027esercizio in corso». \n    Ai sensi dell\u0027art. 39,  comma  13,  del  decreto  legislativo  n.\n118/2011, il prospetto contenente le previsioni di entrata  e  spesa,\ndi competenza  e  di  cassa,  del  perimetro  sanitario  deve  essere\nallegato al bilancio di previsione, articolato in  capitoli,  con  la\nrelativa classificazione di bilancio. \n    Analoga previsione e\u0027 contenuta nel successivo art. 63, comma  4,\ncon riferimento agli allegati al rendiconto della gestione. \n    Il citato art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011  offre,\ndunque, la duplice garanzia di consentire alle regioni di  essere  in\ngrado di assicurare i livelli essenziali di  assistenza  (LEA)  e  di\nrispondere  «in  modo  trasparente  dei  risultati   della   gestione\nsanitaria, senza confusione con quella ordinaria». \n    La materia e\u0027 stata  oggetto  di  plurime  pronunce  della  Corte\ncostituzionale, oramai consolidata in  merito  ai  LEA  (sentenze  n.\n233/2022, n. 142/2021  e  132/2021,  n.  62/2020  e  n.  57/2020,  n.\n169/2017). Come  affermato  dal  Giudice  delle  leggi,  con  recente\nsentenza  n.  233  del  21  novembre  2022,  l\u0027art.  20  del  decreto\nlegislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei  bilanci\npubblici «e\u0027 specificamente funzionale, coerentemente con la  rubrica\ndella stessa (Trasparenza dei conti sanitari e  finalizzazione  delle\nrisorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari  regionali),  a\nevitare opacita\u0027 contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati\nalla garanzia  dei  LEA,  ovvero  proprio  quei  fenomeni  che  hanno\nconcorso  al   determinarsi   delle   gravissime   situazioni   prima\ndescritte». \n    Dopo aver messo in luce come le  prescrizioni  dell\u0027art.  20  del\ndecreto legislativo n. 118 del 2011 si sviluppano in attuazione di un\npreciso criterio direttivo della legge di  delega  n.  42  del  2009,\nvolto a prescrivere l\u0027introduzione  di  classificazioni  di  bilancio\nconnesse,  tra  le  altre,  alle  «spese  riconducibili  al   vincolo\ndell\u0027art. 117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione»  (art.\n8, comma 1, lettera a, numero 1, della legge  n.  42  del  2009),  la\nstessa sentenza costituzionale ha affermato che «e\u0027 in  questo  senso\nche l\u0027art. 20, al  comma  1,  richiede  alle  regioni  di  garantire,\nnell\u0027ambito del bilancio, \"un\u0027esatta perimetrazione delle  entrate  e\ndelle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario\nregionale\", al dichiarato \"fine  di  consentire  la  confrontabilita\u0027\nimmediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte  nel  bilancio\nregionale  e  le  risorse  indicate  negli  atti\"  di  programmazione\nfinanziaria sanitaria. Per conseguire  tale  obiettivo  nello  stesso\ncomma 1 si prescrive l\u0027adozione di un\u0027articolazione  di  capitoli  di\nbilancio  che  consenta  di  garantire  «separata   evidenza»   delle\ngrandezze ivi tipizzate, la  prima  delle  quali,  nella  sezione  A)\n\"[e]ntrate\"  (lettera  a),  indica   il   \"finanziamento   sanitario\"\nordinario  corrente  quale  derivante»  dalle  richiamate  fonti   di\nprogrammazione, cui corrisponde, alla lettera  a)  della  sezione  B)\n\"[s]pesa\", la \"spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei  LEA\n[...]\". Per il perimetro sanitario cosi\u0027 portato  ad  evidenza,  sono\npoi  fissate  specifiche  regole  contabili  che,  come  enuncia   il\nsuccessivo  comma  2,  sono  volte  a  \"garantire   effettivita\u0027   al\nfinanziamento dei livelli di assistenza sanitaria\"». \n    Gia\u0027 in  precedenza,  peraltro,  la  Corte  costituzionale  aveva\npuntualizzato  come  il  citato  art.   20   «stabilisce   condizioni\nindefettibili  nella  individuazione  e  allocazione  delle   risorse\ninerenti ai livelli essenziali delle prestazioni»  (sentenza  n.  197\ndel 2019),  con  «l\u0027impossibilita\u0027  di  destinare  risorse  correnti,\nspecificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei  LEA,  a\nspese,  pur  sempre  di  natura  sanitaria,  ma  diverse  da   quelle\nquantificate per la copertura di questi ultimi» (sentenza n. 132  del\n2021), rimarcando sostanzialmente la netta separazione funzionale tra\nle prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni  sanitarie,\nal fine di evitare il rischio di distrazione delle somme incluse  nel\nperimetro sanitario. \n    Su tale separazione funzionale,  la  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale (sentenza n. 142 del  2021)  afferma  che  il  sistema\nitaliano di tutela  della  salute  si  sviluppa  su  due  livelli  di\nGoverno: «quello statale, il quale definisce i livelli essenziali  di\nassistenza che il Servizio sanitario nazionale e\u0027 tenuto a fornire ai\ncittadini  e  l\u0027ammontare  complessivo   delle   risorse   economiche\nnecessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui  pertiene  il\ncompito di  organizzare  sul  territorio  il  rispettivo  servizio  e\ngarantire l\u0027erogazione delle prestazioni nel  rispetto  dei  suddetti\nLEA. La presenza di  due  livelli  di  Governo  rende  necessaria  la\ndefinizione di un sistema di regole che ne disciplini i  rapporti  di\ncollaborazione, nel rispetto delle  reciproche  competenze.  Cio\u0027  al\nfine di realizzare una gestione del sistema  sanitario  efficiente  e\ncapace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con  le\nregole di bilancio, le  quali  prevedono  la  separazione  dei  costi\n«necessari», inerenti alla prestazione dei  LEA,  dalle  altre  spese\nsanitarie, assoggettate  invece  al  principio  della  sostenibilita\u0027\neconomica (sentenza n. 62 del 2020)». \n    In  sintesi,  la  perimetrazione  delle  entrate  e  delle  spese\nsanitarie   nei   bilanci   regionali    si    colloca    nell\u0027ambito\ndell\u0027armonizzazione contabile, costituendo lo specifico strumento che\nil legislatore statale appronta per garantire la copertura  di  spese\nvincolate  attinenti  ai  livelli  essenziali  di  assistenza.   Cio\u0027\nconsente, in particolare, di individuare le fonti di finanziamento  e\nla spesa corrente erogata per la copertura  dell\u0027attivita\u0027  sanitaria\nrelativa al raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza. \n4. La normativa regionale in materia di protezione ambientale. \n    La Regione Liguria ha dato seguito  alla  riorganizzazione  delle\nattivita\u0027 in campo ambientale con la legge regionale 4  agosto  2006,\nn. 20, recante  «Nuovo  ordinamento  dell\u0027Agenzia  regionale  per  la\nprotezione dell\u0027ambiente ligure e riorganizzazione delle attivita\u0027  e\ndegli  organismi  di  pianificazione,  programmazione,   gestione   e\ncontrollo in campo  ambientale».  Nell\u0027attuale  versione,  risultante\ndalle modifiche apportate nel corso del tempo,  l\u0027art.  1  stabilisce\nche la legge regionale in rassegna, «nel rispetto di quanto stabilito\ndall\u0027art.  117  della  Costituzione  e  delle  norme  comunitarie   e\nnazionali e, in particolare, della  legge  28  giugno  2016,  n.  132\n(Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete  per   la   protezione\ndell\u0027ambiente e disciplina dell\u0027Istituto superiore per la  protezione\ne  la  ricerca   ambientale),   disciplina   il   nuovo   ordinamento\ndell\u0027Agenzia  regionale  per  la  protezione   dell\u0027ambiente   ligure\n(ARPAL), stabilisce il riparto  delle  competenze  e  riorganizza  le\nprocedure di pianificazione e programmazione in  materia  ambientale,\nnonche\u0027 le strutture e gli organismi  preposti  alla  programmazione,\ngestione e controllo  in  campo  ambientale  ed  alla  prevenzione  e\npromozione della salute e  della  sicurezza  collettiva,  perseguendo\nl\u0027obiettivo    della    massima    integrazione    programmatica    e\ntecnico-operativa nell\u0027individuazione e nella rimozione  dei  fattori\ndi rischio per l\u0027uomo e per l\u0027ambiente,  nonche\u0027  per  la  promozione\ndella qualita\u0027 ambientale del territorio». \n    Per il raggiungimento di tali obiettivi, ai  sensi  del  comma  2\ndell\u0027art. 1, si provvede in particolare a disciplinare: \n        l\u0027attribuzione  ad  ARPAL  di  nuove  funzioni   in   materia\nambientale,    di    gestione    reti     osservative,     previsione\nmeteoidrogeologica e di allertamento, tramite  il  Centro  funzionale\nmeteoidrogeologico della Regione Liguria - Protezione civile (CFMI  -\nPC), ferma restando la competenza prioritaria  alla  vigilanza  e  al\ncontrollo sul territorio; \n        le  diverse  modalita\u0027  di   programmazione   dei   controlli\nambientali; \n        i contenuti e le modalita\u0027 di approvazione di  una  serie  di\npiani (piano di tutela dell\u0027acqua; piano  di  tutela  della  qualita\u0027\ndell\u0027aria; piano di tutela dell\u0027ambiente marino e costiero); \n        l\u0027organizzazione del sistema dell\u0027educazione ambientale; \n        l\u0027organizzazione del Sistema  informativo  ambientale  ligure\n(SIRAL); \n        il  sistema  di  Governo  e  gestione  del  servizio   idrico\nintegrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel  rispetto\ndei principi stabiliti dalle norme comunitarie e da quelle nazionali; \n        l\u0027organizzazione del sistema di valutazione e gestione  della\nqualita\u0027 dell\u0027aria; \n        l\u0027organizzazione di un sistema di monitoraggio  dei  fenomeni\ndi dissesto di versante - Rete monitoraggio  dei  versanti  regionali\n(REMOVER); \n        le attivita\u0027  di  gestione  del  CFMI-PC  e  di  integrazione\noperativa con  le  strutture  regionali  che  concorrono  al  sistema\nregionale di protezione civile; \n        l\u0027attivita\u0027 di vigilanza sulle attivita\u0027 estrattive,  secondo\nquanto previsto dall\u0027art. 25, della legge regionale 5 aprile 2012, n.\n12 (Testo unico sulla disciplina dell\u0027attivita\u0027 estrattiva), verifica\ne controllo in materia ambientale, le attivita\u0027 tecniche di  analisi,\ncon particolare riferimento ai siti estrattivi con potenziale rischio\namianto. \n    Ai sensi dell\u0027art. 4 della legge regionale  n.  20/2006,  l\u0027ARPAL\nsvolge i compiti e le  attivita\u0027  tecnico-scientifiche  di  interesse\nregionale di cui all\u0027art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n.  61  (che\nha  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  il  decreto-legge  4\ndicembre 1993 n. 496) e a supporto della regione e degli Enti  locali\nper la protezione dell\u0027ambiente e della natura, per la  tutela  delle\nrisorse idriche, della difesa del suolo, per  la  protezione  civile,\nnonche\u0027 per la prevenzione e promozione  della  salute  collettiva  e\ndella sicurezza. \n    Segnatamente, il suddetto art. 4  affida  all\u0027ARPAL  le  seguenti\nfunzioni: a) controllo e vigilanza ambientale;  b)  supporto  tecnico\nalle emergenze ambientali e sanitarie e partecipazione  ai  piani  di\nemergenza; c) gestione dei  catasti  e  delle  reti  di  monitoraggio\nambientale; d) gestione della  rete  laboratoristica  per  la  tutela\ndell\u0027ambiente; e) istruttorie tecniche a supporto dei procedimenti  e\ndelle attivita\u0027 della regione,  come  individuati  con  provvedimento\ndella giunta regionale, nonche\u0027 di  altre  amministrazioni  pubbliche\ncon oneri a carico delle stesse; f) supporto  tecnico-scientifico  ai\nlivelli istituzionali  competenti;  g)  supporto  per  l\u0027espletamento\ndelle attivita\u0027 connesse  alle  funzioni  di  prevenzione  collettiva\nproprie del Servizio Sanitario; g-bis) verifiche  periodiche  di  cui\nall\u0027art. 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  in  materia\ndi tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro;  h)\nattivita\u0027 relativa alla sicurezza impiantistica in ambiente di vita e\ndi lavoro; i) attivita\u0027 relative a programmi di formazione in materia\nambientale e nelle ulteriori materie in cui  ha  maturato  competenza\ntecnica. \n    Il comma 2-bis,  dell\u0027art.  4,  precisa  che  l\u0027ARPAL  svolge  le\npredette funzioni tecniche e di controllo «nel rispetto dei LEPTA  di\ncui all\u0027art. 9 della legge n. 132/2016». \n    Dalla ricostruzione del  quadro  normativo  regionale  emerge  il\ncarattere  estremamente  eterogeneo  delle  funzioni  e  dei  compiti\nattribuiti all\u0027ARPAL in materia ambientale. \n    In ragione di cio\u0027, non tutte le attivita\u0027  intestate  all\u0027ARPAL,\nsebbene esse possano  avere  riflessi  positivi  sulla  tutela  della\nsalute, solo per questo rientrano  nella  materia  sanitaria  e  sono\nriconducibili ai  LEA.  Un  conto,  infatti,  e\u0027  affermare  che  una\ndeterminata attivita\u0027 in materia di protezione ambientale possa avere\nriflessi positivi e, quindi giovare alla tutela della  salute,  altra\ncosa  e\u0027  sostenere  che  essa  attenga  ai  livelli  essenziali   di\nassistenza e come tale possa beneficiare delle risorse del  perimetro\nsanitario. \n    D\u0027altra parte,  la  Corte  costituzionale,  nell\u0027escludere  dalla\nperimetrazione soggettiva degli enti sanitari (di cui all\u0027art. 19 del\ndecreto  legislativo   n.   118/2011)   l\u0027Agenzia   per   la   tutela\ndell\u0027ambiente siciliana ha apertis verbis affermato che «le  funzioni\nspettanti all\u0027ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni\nsanitarie stricto sensu e che, anche alla  luce  dei  principi  posti\ndalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione  del  Sistema\nnazionale  a  rete  per  la  protezione  dell\u0027ambiente  e  disciplina\ndell\u0027Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale),\nil sistema di finanziamento, di qualificazione e di  controllo  delle\nagenzie ambientali deve considerarsi nettamente  distinto  da  quello\ndegli enti del settore sanitario» (v. Corte  costituzionale  sentenza\nn. 172/2018). \n    In coerenza  con  quanto  appena  osservato,  d\u0027altronde  sia  il\nlegislatore  nazionale  che  quello  regionale  hanno   previsto   la\nnecessita\u0027 di forme di coordinamento  tra  gli  enti  sanitari  e  le\nagenzie de quibus nell\u0027esercizio  delle  attivita\u0027  rientranti  nella\n«prevenzione collettiva» come nel caso degli articoli  7-bis,  ter  e\nquater  della  legge  di  riordino  del  sistema  sanitario  (decreto\nlegislativo 30 dicembre 1992, n. 502), che ha affidato  alle  regioni\nil compito  di  disciplinare  l\u0027istituzione  e  l\u0027organizzazione  del\ndipartimento della prevenzione come «struttura operativa  dell\u0027unita\u0027\nsanitaria locale che garantisce la tutela  della  salute  collettiva,\nperseguendo obiettivi di promozione della salute,  prevenzione  delle\nmalattie e delle  disabilita\u0027,  miglioramento  della  qualita\u0027  della\nvita» (v. art. 7-bis, comma II). Lo stesso si osserva nel caso  della\nlegge regionale n. 20/2006, che all\u0027art. 7 disciplina i rapporti  tra\nARPA e ASL, prevedendo  che  esse  esercitino  in  modo  integrato  e\ncoordinato le funzioni e  le  attivita\u0027  di  protezione  e  controllo\nambientale,  nonche\u0027  di   prevenzione   collettiva   di   rispettiva\ncompetenza. \n4.1.  La  disposizione  oggetto  della  questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Le fonti  di  finanziamento  dell\u0027agenzia  ligure  sono  indicate\ndall\u0027art.  26  della  legge  regionale  in  esame,  secondo  cui  «al\nfinanziamento delle attivita\u0027 dell\u0027ARPAL si provvede mediante: \n        a) finanziamento ordinario annuale a valere sulle risorse del\nfondo regionale sanitario di parte corrente; \n        b) trasferimenti dal bilancio regionale per la  realizzazione\ndi programmi regionali in materia ambientale; \n        c) finanziamenti delle province e dei  comuni  per  attivita\u0027\nulteriori non ricomprese nei programmi regionali; \n        d) i proventi dei privati a fronte di prestazioni dell\u0027ARPAL; \n        e) le entrate poste a  carico  dei  titolari  di  impianti  o\nattivita\u0027 soggette ad autorizzazioni e procedure  di  bonifica  o  di\nvia». \n    In disparte le ipotesi di cui alle lettere d) ed e),  consistenti\nin proventi per prestazioni a  privati  e  in  entrate  a  carico  di\ntitolari  di  impianti,  l\u0027assetto  del  sistema   di   finanziamento\ndelineato dalla  legge  regionale  e\u0027  incentrato  sul  finanziamento\nordinario  annuale  a  valere  sulle  risorse  del  fondo   regionale\nsanitario di  parte  corrente  (ferma  restando  la  possibilita\u0027  di\ntrasferimenti  dal  bilancio  regionale  per  la   realizzazione   di\nprogrammi regionali in materia ambientale o di finanziamenti a carico\ndi comuni e province  per  attivita\u0027  ulteriori  non  rientranti  nei\nprogrammi regionali). \n    Dalla piana lettura della  norma  sulle  fonti  di  finanziamento\nemerge con nitore come essa consenta di finanziare con le risorse del\nfondo sanitario le spese di  funzionamento  dell\u0027ARPAL,  senza  alcun\nriferimento diretto e letterale,  oppure  indiretto  e  implicito,  a\nprestazioni rientranti nei LEA. \n    Detta norma innova l\u0027assetto  contabile  del  bilancio  regionale\nattraverso l\u0027allocazione  della  spesa  di  finanziamento  dell\u0027ARPAL\nnell\u0027area del perimetro sanitario. \n    In tal modo, l\u0027art. 26 della legge regionale n. 20/2006 qualifica\nla spesa per il finanziamento dell\u0027Agenzia alla stregua di una  spesa\n«sanitaria», mediante inclusione nel perimetro di cui all\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 118/2011 e, per  altro  verso,  non  ricollega\ntale quantificazione a prestazioni effettivamente afferenti ai LEA. \n    La norma regionale prevede, infatti, un  finanziamento  ordinario\nannuale a valere sulle risorse del perimetro sanitario, e  non  anche\ncriteri di determinazione delle prestazioni  afferenti  ai  LEA,  con\ndistinzione  delle   altre   prestazioni   rientranti   nei   compiti\ndell\u0027Agenzia e come tale non finanziabili con le risorse destinate ai\nLEA. \n    L\u0027indifferenza della norma regionale in esame verso un meccanismo\ndi correlazione immediata e diretta tra il quantum del  trasferimento\ne il fabbisogno per le attivita\u0027 rientranti nei LEA  e,  allo  stesso\ntempo, la mancanza di un sistema  di  registrazione  di  contabilita\u0027\nanalitica - al fine di rilevare esclusivamente i costi  associati  ai\nprocessi relativi alla tutela della salute  stricto  sensu  intesa  -\napre al rischio  di  un  uso  promiscuo  di  risorse  ontologicamente\nfunzionali alle prestazioni essenziali di assistenza, per  finanziare\nanche attivita\u0027 che non vi rientrano, in contrasto con l\u0027art. 20  del\ndecreto legislativo n. 118/2011. \n    Quest\u0027ultima  disposizione  destina  le  risorse  rientranti  nel\nperimetro sanitario  al  finanziamento  esclusivo  delle  prestazioni\nafferenti ai livelli  essenziali  di  assistenza  da  cui  scaturisce\n«l\u0027impossibilita\u0027  di  destinare  risorse  correnti,   specificamente\nallocate in bilancio per il  finanziamento  dei  LEA,  a  spese,  pur\nsempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per  la\ncopertura di questi ultimi»  (v.  sentenza  Corte  costituzionale  n.\n132/2021). \n    Manca,  pertanto,  nella   norma   regionale   sulle   fonti   di\nfinanziamento  dell\u0027ARPAL,  la  previsione  di   un   meccanismo   di\ncorrelazione immediata e diretta tra il quantum del  trasferimento  a\nvalere sulle risorse del perimetro sanitario e il fabbisogno  per  le\nattivita\u0027 rientranti nei LEA; cio\u0027 consente  che  tale  trasferimento\nordinario annuale  sia  volto  genericamente  e  indistintamente  «al\nfinanziamento delle attivita\u0027 dell\u0027ARPAL» (art. 26). \n    Per le considerazioni appena esposte e  tenuto  conto  di  quanto\naffermato dalla Consulta nella gia\u0027 richiamata sentenza n.  172/2018,\nsecondo la quale le funzioni esercitate dalle Agenzie  sono  solo  in\nminima parte «riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu» e che\nil sistema di finanziamento e\u0027 da ritenersi «distinto da quello degli\nenti  del  settore  sanitario»,  ad  avviso  del  Collegio   non   e\u0027\nragionevole che - come risulta  dagli  atti  del  presente  giudizio,\nperaltro  non  contestati  dalla  Regione   Liguria   -   una   parte\npreponderante del  fabbisogno  complessivo  dell\u0027Agenzia  ligure  sia\nsoddisfatto attraverso il sistematico impiego delle risorse vincolate\nderivanti dal fondo sanitario  regionale,  in  assenza  della  previa\nindividuazione puntuale delle attivita\u0027 svolte dalla stessa Agenzia e\nriconducibili ai LEA. \n    La centralita\u0027 del finanziamento ordinario annuale a valere sulle\nrisorse del fondo regionale sanitario di parte corrente  nel  sistema\ndi finanziamento indistinto delle attivita\u0027  dell\u0027ARPAL  trova  piena\nconferma anche nell\u0027esercizio finanziario  che  rileva  ai  fini  del\npresente giudizio. \n    Al riguardo, e\u0027 appena il caso di sottolineare che dagli atti  di\ncausa,  emergano  i  seguenti  dati,  non  contestati  dalla  Regione\nLiguria: \n        il bilancio di previsione economica 2023 dell\u0027Agenzia per  la\nprotezione ambientale ligure include la somma di euro  20.000.000,00,\nquale quota  a  valere  sul  Fondo  sanitario  regionale,  largamente\npreponderante  su  quella  complessiva  di  euro   23.326.335,00   di\nfinanziamenti istituzionali (le somme, secondo  quanto  riferisce  la\nprocura  regionale,  risultano  esattamente  replicate  nel  bilancio\npreventivo 2024); \n        il bilancio  consuntivo  relativo  all\u0027anno  2023  dell\u0027ARPAL\nreca, nel conto economico, «contributi per  costi  dell\u0027esercizio  da\nAlisa 20.000.000,00» (voce F.210.35.50, dei componenti positivi della\ngestione); \n        il bilancio  consuntivo  relativo  all\u0027anno  2023  dell\u0027ARPAL\nreca, nel conto economico, un valore della produzione di  complessivi\neuro 30.871.960 e di costi per  la  produzione  di  euro  30.158.376,\nsicche\u0027 circa i due terzi del valore della produzione sono costituiti\ndal contributo erogato a valere sul fondo sanitario  regionale  (voce\nF.210.35.50 dei componenti positivi di risultato); \n        il capitolo di  spesa  n.  5296  inserito  nel  perimetro  di\nsanitario del bilancio regionale, che disciplina nel suo complesso la\nquota di FRS di  parte  corrente  per  trasferimenti  ad  enti  delle\namministrazioni locali, reca l\u0027impegno e il pagamento dell\u0027importo di\neuro 20.000.000,00 a favore di ARPAL; \n        in continuita\u0027 agli esercizi pregressi, anche per l\u0027esercizio\n2023, le competenze per l\u0027erogazione della quota di  finanziamento  a\nvalere sulle risorse del Fondo sanitario regionale di parte  corrente\na favore di ARPAL sono state affidate  all\u0027Agenzia  Sanitaria  Ligure\n(ALISA),  di  qui  la  voce  F.210.35.50  -  «Contributi  per   costi\ndell\u0027esercizio da Alisa 20.000.000,00» delle componenti positive  del\nConto Economico del bilancio d\u0027esercizio 2023 di ARPAL. \n    E\u0027 evidente che, stante il carattere estremamente variegato delle\nfunzioni intestate ad ARPAL di cui si e\u0027 dato  conto  in  precedenza,\nappare arduo giustificare un finanziamento cosi\u0027 ingente dell\u0027Agenzia\na carico delle risorse del  perimetro  sanitario  riservate  ai  LEA,\ntenuto conto dell\u0027insegnamento della Corte costituzionale, secondo la\nquale le funzioni esercitate dalle Agenzie sono solo in minima  parte\n«riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu». \n    L\u0027attribuzione, nel 2023, all\u0027Agenzia di un finanziamento  di  20\nmilioni  di  euro,  pari  a  circa  i  due  terzi  del  valore  della\nproduzione, altera la struttura del perimetro delle  spese  sanitarie\ndi cui  all\u0027art.  20  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,  cosi\u0027\neludendo le finalita\u0027 di armonizzazione contabile in punto di  rigida\nperimetrazione della spesa sanitaria. \n    A tal proposito, e\u0027  noto  come  la  Corte  costituzionale  abbia\nchiarito che l\u0027art. 20  «stabilisce  condizioni  indefettibili  nella\nindividuazione  e  allocazione  delle  risorse  inerenti  ai  livelli\nessenziali  delle  prestazioni»  (sentenza  n.  197  del  2019),  con\n«l\u0027impossibilita\u0027  di  destinare  risorse  correnti,   specificamente\nallocate in bilancio per il  finanziamento  dei  LEA,  a  spese,  pur\nsempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per  la\ncopertura di questi ultimi» (sentenza n. 132  del  2021),  rimarcando\nsostanzialmente la netta separazione funzionale  tra  le  prestazioni\nsanitarie per i LEA e le altre  prestazioni  sanitarie,  al  fine  di\nevitare il rischio di distrazione delle somme incluse  nel  perimetro\nsanitario. \n    In assenza di tali cautele,  il  rilevato  rischio  e\u0027  piu\u0027  che\nfondato e non arginabile nemmeno dalla circostanza che  accanto  alle\nrisorse del fondo sanitario indistinto, vi siano ulteriori  fonti  di\nfinanziamento (come peraltro accaduto anche per la Sicilia, v.  legge\nregionale n. 6/2001, art. 90, comma 9 e 12, nella fattispecie  decisa\ndalla Corte costituzionale  con  la  sentenza  n.  1/2024),  comunque\nmarginali in termini quantitativi. \n    La presenza di ulteriori forme di finanziamento rispetto a quelle\nrelative al fondo sanitario indistinto, infatti, non ha alcun rilievo\nsul profilo normativo in esame e dunque non  e\u0027  pertinente  rispetto\nalle questioni di legittimita\u0027 costituzionale oggetto della  presente\nordinanza. \n    Sul punto, dunque, il Collegio non condivide le motivazioni  alla\ncui stregua la Sezione regionale  di  controllo  per  la  Liguria  ha\nritenuto  non  soddisfatte  le  condizioni  di  ammissibilita\u0027  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Nella  decisione  di  parifica  n.  171/2024/PARI,   la   Sezione\nterritoriale si e\u0027 espressa nei seguenti termini:  «il  finanziamento\ndell\u0027Agenzia  non  avviene  esclusivamente  con   fondi   perimetrati\nsanita\u0027,  ma,  altresi\u0027,  tramite  ulteriori  capitoli  di   bilancio\nregionale volti a finanziare attivita\u0027 dell\u0027ARPAL non rientranti  nei\nLEA, elencati nella sopra  citata  nota  (cfr.  nota  del  segretario\ngenerale della Regione Liguria, n. 1105819 del 17 luglio 2024);  che,\nallo stato degli atti,  posto  che  i  fondi  provenienti  dal  fondo\nsanitario non sono l\u0027unica fonte di finanziamento di ARPAL, ai  sensi\ndell\u0027art. 26, l.r. 20/2006, non risulta dimostrato che l\u0027applicazione\ndella disposizione della cui legittimita\u0027  il  procuratore  regionale\ndubita implichi l\u0027effettiva destinazione di fondi afferenti  al  c.d.\nperimetro sanitario ad utilizzi diversi dal finanziamento dei LEA». \n    Si tratta  di  motivazioni  riprese  anche  nelle  memorie  della\nprocura generale e della Regione Liguria, al  fine  di  escludere  la\nfondatezza  e  la   rilevanza   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Ad avviso del Collegio, tuttavia, non e\u0027 il carattere integrale o\nprevalente del finanziamento  con  risorse  perimetrate  ad  assumere\nrilievo  dirimente  ai   fini   della   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale. Cio\u0027 che rileva, invece,  ai  fini  della  violazione\ndell\u0027art. 20 del d. lgs.  n.  118/2011,  e\u0027  la  circostanza  che  la\nnormativa regionale non imponga di distinguere tra risorse necessarie\na garantire le prestazioni afferenti ai LEA e le altre,  numerose  ed\neterogenee,   attivita\u0027   affidate   all\u0027Agenzia,   come   tali   non\nfinanziabili a valere sul Fondo sanitario regionale. \n    E\u0027 appena il caso di sottolineare che, nelle regioni  in  cui  e\u0027\nstata  rimessa  alla  Corte   costituzionale   la   questione   della\nlegittimita\u0027 di disposizioni regionali che prevedono il finanziamento\ndell\u0027ARPA a carico del  perimetro  sanitario,  il  finanziamento  con\nrisorse di tale perimetro non risulta mai integrale (al riguardo,  v.\nSezioni riunite per la Regione Siciliana, ordinanza di rimessione  n.\n2/2023/PARI, questione decisa dalla Corte costituzionale con la  piu\u0027\nvolte citata sentenza n. 1/2024; Sezione regionale di  controllo  per\nl\u0027Umbria, ordinanza di rimessione n. 3/2025/PARI e Sezione  regionale\ndi  controllo  per  la   Campania,   ordinanza   di   rimessione   n.\n103/2025/PARI, entrambe le questioni sono pendenti dinanzi alla Corte\ncostituzionale). Si tratta  sempre  di  un  finanziamento  ingente  e\nprevalente ma non integrale,  in  quanto  accanto  a  tale  fonte  di\nfinanziamento concorrono altre fonti meno rilevanti sotto il  profilo\nquantitativo. \n     Come e\u0027 stato chiarito dalla Consulta  nell\u0027analogo  caso  della\nlegge siciliana,  sussiste  il  generale  obbligo  delle  regioni  di\n«individuare  una  correlazione  tra  risorse  [sanitarie]  assegnate\nall\u0027ARPA e i LEA», indipendentemente dal fatto che vi sia il concorso\ntra piu\u0027 risorse (come previsto nella l.r. siciliana n. 6/2001,  art.\n90, comma  9  e  12)  o  che  le  ARPA  svolgano  anche  funzioni  di\nprevenzione in materia sanitaria, venendo in rilievo,  per  l\u0027assenza\nnella previsione regionale del descritto meccanismo,  il  divieto  di\nutilizzare  in  modo  indiscriminato   risorse   vincolate   per   la\nrealizzazione dei LEA. \n    Un ulteriore argomento, con  il  quale  la  procura  generale  ha\ntentato di rimarcare la diversita\u0027 del caso ligure rispetto a  quello\nsiciliano, consiste nel richiamo all\u0027art. 90, comma 10,  della  legge\nregionale siciliana, nel testo  emendato  a  seguito  della  sentenza\ndella Corte costituzionale n. 1/2024 con l\u0027art.  3,  comma  1,  della\nl.r. 9 maggio 2024, n. 17. \n    In disparte ogni considerazione  in  ordine  alla  idoneita\u0027  del\ntesto  emendato  dalla  Regione  Sicilia  a  superare  i  profili  di\nincostituzionalita\u0027 derivanti dalla pronuncia n. 1/2024,  atteso  che\ntale sindacato non spetta a queste Sezioni riunite, cio\u0027  che  emerge\ncon nitore e\u0027 che il  testo  emendato  prevede,  ora,  una  specifica\ncorrelazione  tra  determinati  obiettivi  di  prevenzione   primaria\nassegnati all\u0027ARPA  Sicilia  ed  erogazione  dei  LEA:  proprio  tale\ncorrelazione mancava nella  precedente  versione  della  disposizione\ndichiarata incostituzionale dal Giudice delle  leggi  e  manca  nella\ndisposizione della Regione Liguria di cui all\u0027art. 26 della  l.r.  n.\n20/2006, oggetto della presente pronuncia di rimessione. \n    Appare arduo, ad avviso del Collegio, trarre da  questa  modifica\nargomenti a sostegno della legittimita\u0027 della normativa ligure. Anzi,\nle  modifiche  apportate  dal  legislatore  siciliano  confermano   e\navvalorano i dubbi sulla  legittimita\u0027  costituzionale  del  predetto\nart. 26, che disciplina il sistema di finanziamento dell\u0027ARPAL. \n    Parimenti, queste Sezioni riunite non condividono  l\u0027affermazione\ncontenuta nella decisione di parifica oggetto di gravame, secondo cui\n«non risulta dimostrato che l\u0027applicazione della  disposizione  della\ncui legittimita\u0027 il Procuratore Regionale dubita implichi l\u0027effettiva\ndestinazione di  fondi  afferenti  al  c.d.  perimetro  sanitario  ad\nutilizzi diversi dal finanziamento dei LEA». \n    Tale motivazione e\u0027 stata ripresa anche nelle memorie  depositate\ndalla procura generale e  dell\u0027amministrazione.  In  particolare,  la\ndifesa regionale ha ribadito come sia mancata, da parte della Procura\nregionale, «la puntuale  e  circostanziata  dimostrazione  in  ordine\nall\u0027ammontare delle risorse  di  cui  al  rendiconto  generale  della\nRegione per l\u0027esercizio  2023,  che  sarebbero  state  effettivamente\ndistratte  dal  perimetro  sanitario  e   dall\u0027attuazione   dei   LEA\n(dovendosi anche tenere conto della stretta  interazione  tra  questi\nultimi e i LEPTA)». Parimenti, la  procura  generale  ha  dedotto  la\nmancata emersione «in concreto della  prova  del  travalicamento  del\nperimetro sanitario». \n    Ad avviso del Collegio, tale  argomento  non  coglie  nel  segno,\nnella misura in cui appare fondato su un\u0027inversione logico-giuridica.\nSpetta,  infatti,  alla  Regione  Liguria  dimostrare  una   puntuale\ncorrelazione tra risorse sanitarie assegnate all\u0027ARPAL e  i  LEA,  al\nfine  di  giustificarne  il  finanziamento  a  carico  del  perimetro\nsanitario. Tale correlazione, tuttavia, non e\u0027 prevista  (e,  quindi,\nnon e\u0027 imposta) dalla norma regionale sulle  fonti  di  finanziamento\ndell\u0027attivita\u0027   dell\u0027ARPAL,    che    ammette    il    finanziamento\nindiscriminato delle attivita\u0027 dell\u0027ARPAL con risorse  sanitarie.  E\u0027\nproprio l\u0027assenza  di  uno  specifico  vincolo  di  correlazione  tra\nrisorse vincolate del FSR di parte corrente e LEA a non  impedire,  e\nfinanco a favorire, un uso disfunzionale delle risorse  in  esame.  E\nper  tale  ragione,  queste  Sezioni  riunite  dubitano   della   sua\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dalla normativa regionale e\u0027 derivato, infatti, un meccanismo  di\nfinanziamento dell\u0027ARPAL essenzialmente affidato al trasferimento  di\nrisorse del fondo sanitario regionale per sostenere indistintamente e\ngenericamente le funzioni intestate  alla  stessa  Agenzia  ai  sensi\ndell\u0027art. 4 della legge regionale. \n    Anche l\u0027argomento emergente dagli  scritti  della  Regione  (pag.\n34-36 della  memoria  di  costituzione  e  difesa)  e  della  procura\ngenerale (pag. 15), che fa leva sulla «stretta interazione» tra LEA e\nLEPTA non appare condivisibile. \n    Il Collegio non ritiene persuasive le argomentazioni che  puntano\nsulla stretta connessione  tra  il  perseguimento  istituzionale  dei\nLEPTA - peraltro, allo stato, ancora  in  attesa  di  definizione  da\nparte della Presidenza del Consiglio dei ministri (v. art.  9,  comma\n3, della legge n. 132/2016) - e la realizzazione dei LEA,  attraverso\nla  valorizzazione  delle  funzioni  di  prevenzione   della   salute\ncollettiva  che  ARPAL  si  vede  intestate,  che  giustificherebbero\nl\u0027assegnazione delle risorse del FSR. \n    Pur non sfuggendo al Collegio le possibili interazioni tra LEA  e\nLEPTA (comunque, da dimostrare in concreto), non appare revocabile in\ndubbio che si tratta di due ambiti distinti. \n    Al riguardo appare sufficiente citare la sentenza n.  1/2024,  in\ncui   la   Corte   costituzionale   ha   chiarito   che,   ai    fini\ndell\u0027utilizzazione delle risorse del  perimetro  sanitario,  «non  e\u0027\nneppure dirimente l\u0027analisi, svolta nelle difese della Regione, delle\nnumerose funzioni assegnate dalla legislazione statale  all\u0027ARPA,  al\nfine di dimostrare che l\u0027Agenzia svolge talune attivita\u0027 afferenti al\nsettore sanitario, comprese quelle necessarie per  il  raggiungimento\ndei  LEA,  come  tali  finanziabili  attraverso  il   FSR.   Infatti,\nl\u0027assegnazione all\u0027ARPA di  funzioni  non  riferibili  esclusivamente\nalla protezione dell\u0027ambiente e riguardanti anche l\u0027ambito  sanitario\nnon puo\u0027 giustificare il mancato  rispetto  della  citata  disciplina\nstatale  sul  perimetro  sanitario,   che   impone   di   individuare\npuntualmente le risorse destinate  a  garantire  i  LEA,  a  pena  di\nviolazione  dell\u0027art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della\nCostituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici». \n    Nella stessa direzione milita, in maniera  inequivocabile,  anche\nla sentenza n. 178/2018, in cui la Corte costituzionale  ha  chiarito\ncome «le funzioni  spettanti  all\u0027ARPA  sono  solo  in  minima  parte\nriconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e  che,  anche  alla\nluce dei principi posti dalla recente legge 28 giugno  2016,  n.  132\n(Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete  per   la   protezione\ndell\u0027ambiente e disciplina dell\u0027Istituto superiore per la  protezione\ne  la  ricerca  ambientale),  il   sistema   di   finanziamento,   di\nqualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie   ambientali   deve\nconsiderarsi nettamente distinto da quello  degli  enti  del  settore\nsanitario». \n    Parimenti,  il  richiamo  contenuto  nelle  difese  regionali  al\nprincipio dell\u0027invarianza  della  spesa  non  rileva  ai  fini  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Al riguardo, la  Regione  sottolinea  come,  «per  assicurare  la\ncontinuita\u0027 in materia di controlli  ambientali  venne  istituito  il\nsistema delle suddette Agenzie, che trova origine e disciplina  nelle\ndisposizioni del decreto-legge n. 496/1993, convertito  in  legge  n.\n61/1994 (...). I  finanziamenti  fino  ad  allora  erogati  ai  (...)\nPresidi Multizonali di Prevenzione, gia\u0027 incardinati nelle USL, ed  i\ncui costi di funzionamento erano totalmente  sostenuti  dal  Servizio\nSanitario Regionale, sono stati integralmente trasferiti  alle  ARPA,\nnel rispetto del principio di invarianza della spesa (ossia, mediante\nl\u0027utilizzo di fondi gia\u0027 destinati al SSR)». L\u0027Amministrazione ha poi\nevidenziato come la legge n.  132/2016  abbia  «confermato  il  sopra\naccennato  principio  dell\u0027invarianza  della  spesa   relativa   alle\nfunzioni demandate alle ARPA (mediante  l\u0027attribuzione  alle  Agenzie\ndelle funzioni, del personale, dei  beni  mobili  e  immobili,  delle\nattrezzature e della dotazione finanziaria inerenti  alle  competenze\nin materia ambientale precedentemente svolte dal  Servizio  Sanitario\nRegionale, senza oneri aggiuntivi per  le  regioni),  gia\u0027  enunciato\ndall\u0027art. 3 del decreto-legge n. 496/1993 (istitutivo delle  medesime\nAgenzie); pertanto, dal principio dell\u0027invarianza della spesa deriva,\nquale necessaria conseguenza,  che  le  funzioni  svolte  dalle  ARPA\ndevono  continuare  a  essere  finanziate   con   parte   dei   fondi\nprecedentemente destinati al  SSR  (per  l\u0027esercizio  delle  medesime\nfunzioni)». \n    Tali argomentazioni sono gia\u0027 state esaminate e  disattese  dalla\nCorte costituzionale nella sentenza n.  1/2024.  Con  riferimento  ad\nanaloghe  obiezioni  mosse  dalla  Regione  Sicilia,  infatti,  nella\npredetta pronuncia,  il  Giudice  delle  leggi  si  e\u0027  espresso  nei\nseguenti termini: «tale circostanza (ossia  la  circostanza  che,  in\nbase al decreto-legge n. 496/1993, confermato sul punto  dalla  legge\nn.   132/2016,   le    risorse    economiche    assegnate    all\u0027ARPA\nrappresenterebbero  un  semplice  trasferimento  di   risorse,   gia\u0027\ndestinate a coprire spese riguardanti il settore  sanitario)  non  e\u0027\nconferente rispetto alle  questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale\nsollevate  dal  giudice  contabile,  poiche\u0027  non  esime  la  Regione\nSiciliana dall\u0027obbligo di individuare una correlazione tra le risorse\nassegnate all\u0027ARPA e i LEA. L\u0027armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,\ninfatti, e\u0027 materia di competenza esclusiva dello Stato che non  puo\u0027\nsubire deroghe  territoriali,  neppure  all\u0027interno  delle  autonomie\nspeciali costituzionalmente garantite (tra le molte, sentenza  n.  80\ndel 2017)». \n    Il chiaro tenore del passaggio motivazionale  della  sentenza  n.\n1/2024   esime   il   Collegio   dallo   svolgimento   di   ulteriori\nconsiderazioni sul punto. \n    Un ultimo profilo emergente dalle difese regionali  consiste  nel\nrichiamo agli articoli 27 e 14, comma 1,  della  legge  regionale  n.\n20/2006, che disciplinano, rispettivamente,  il  programma  regionale\ntriennale ed annuale dei controlli e  dei  monitoraggi  ambientali  e\nl\u0027obbligo del direttore generale dell\u0027ARPAL di inviare  alla  Regione\nun  rapporto  contenente,  tra   l\u0027altro,   informazioni   circa   la\nrealizzazione del predetto programma annuale. \n    Si tratta di norme che  disciplinano,  in  termini  generali,  la\nprogrammazione dei controlli e dei monitoraggi ambientali e gli oneri\ninformativi del direttore generale -  peraltro  presenti,  con  varie\nformulazioni, in tutti  gli  ordinamenti  regionali  -  mentre  manca\nqualsiasi riferimento,  nella  normativa  regionale,  all\u0027obbligo  di\nindividuare  una  puntuale  correlazione  tra  le  risorse  sanitarie\nassegnate all\u0027ARPAL e i LEA. \n    In  particolare,  la  normativa  ligure  difetta  di  una  chiara\nprevisione che subordini la misura del trasferimento, da un lato,  ad\nuna  preventiva  attivita\u0027  di   programmazione   delle   prestazioni\nriconducibili ai LEA che l\u0027Agenzia e\u0027  chiamata  a  svolgere  durante\nl\u0027esercizio  e,  dall\u0027altro,  ad   una   successiva   rendicontazione\ndell\u0027effettivo impiego  delle  risorse  destinate  all\u0027erogazione  di\nservizi sanitari, fondata su criteri  di  rilevazione  analitica  dei\nfatti di gestione. \n5. La rilevanza della questione nel presente giudizio. \n    La questione del finanziamento dell\u0027ARPAL  mediante  assegnazione\ndi quote del Fondo sanitario ha rilevanza nel  presente  giudizio  di\nparificazione in forza dell\u0027effetto contabile  prodotto  dalla  norma\nregionale censurata, che altera il risultato di  amministrazione,  in\nquanto essa consente, nell\u0027ambito delle regole di cui all\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 118 del 2011,  di  ascrivere  le  risorse  del\nsettore sanitario a spese che il legislatore regionale  non  pone  in\nrapporto di immediata e diretta con i LEA. \n    Nel caso in esame, la  decisione  del  ricorso  presentato  dalla\nProcura  regionale  ligure  non  puo\u0027  prescindere  dall\u0027applicazione\ndell\u0027art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale  n.  20/2006,\ndella  cui  legittimita\u0027  costituzionale   queste   Sezioni   riunite\ndubitano. \n    La suddetta disposizione ha consentito alla  Regione  Liguria  di\nimpiegare risorse del fondo sanitario indistinto per il finanziamento\ndelle attivita\u0027 dell\u0027ARPAL in mancanza della  definizione  preventiva\ndel fabbisogno esclusivamente collegato alle  «attivita\u0027  LEA»  e  in\nassenza di meccanismi di registrazione di contabilita\u0027 analitica,  al\nfine  di  rilevare  esclusivamente  i  costi  associati  ai  processi\nrelativi alla tutela della salute stricto sensu intesa. \n    Se non fosse sollevata questione di legittimita\u0027  costituzionale,\nqueste Sezioni riunite finirebbero per validare risultanze  contabili\n(in primis, il risultato di amministrazione) derivanti  dall\u0027indebito\nimpiego di risorse vincolate e dall\u0027allargamento degli spazi di spesa\ndella parte «ordinaria» del bilancio, alleggerita dall\u0027assenza  degli\noneri relativi al finanziamento dell\u0027ARPAL. \n    Qualora le  norme  sospettate  di  incostituzionalita\u0027  dovessero\nessere   espunte   dall\u0027ordinamento   giuridico   ne    conseguirebbe\nl\u0027illegittimita\u0027   delle   spese   concernenti    il    finanziamento\ndell\u0027Agenzia nell\u0027anno 2023 (registrate sul capitolo  di  spesa  5296\ndel bilancio regionale, recante l\u0027impegno e il pagamento dell\u0027importo\ndi 20.000.000,00), con la contestuale esclusione, dalle poste passive\ndel perimetro sanitario dell\u0027esercizio,  quantomeno  della  parte  di\nesse  non  effettivamente  correlate  all\u0027erogazione  di  prestazioni\nafferenti ai LEA, e la conseguente rideterminazione del totale  delle\nentrate vincolate rispetto al totale delle  spese  legittimamente  in\nesso computabili, con la conseguente  necessita\u0027  di  ricalcolare  in\naumento la parte vincolata del risultato di amministrazione, ai sensi\ndell\u0027art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 118  del  2011  (v.\nCorte costituzionale,  sentenza  n.  233  del  2022,  punto  4.1  del\nconsiderato in diritto), stante la necessita\u0027 di prevedere  a  carico\ndella parte «ordinaria» del bilancio  l\u0027obbligo  di  restituzione  in\nfavore   del   perimetro   sanitario    delle    risorse    sanitarie\nillegittimamente impiegate per finalita\u0027 non LEA. \n    Per questi motivi, il Collegio ritiene la  questione  «rilevante»\nai sensi e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della legge  n.  87\ndel 1953. \n6. La non manifesta infondatezza della questione. \n    E\u0027 appena il caso di  premettere  che  non  appare  condivisibile\nl\u0027argomento prospettato dalla Regione Liguria, che fa leva  sull\u0027art.\n27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (recante   «Norme   sulla\ncostituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte   costituzionale»).\nSegnatamente, nella memoria di  costituzione,  la  difesa  regionale,\nrichiamando l\u0027art. 27, afferma  quanto  segue:  «nel  contesto  della\nsentenza  n.  1/2024,  la   Corte   costituzionale,   pur   essendosi\npronunciata  sulla  materia  di  cui  trattasi,  non  ha   dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale anche della l.r. ligure  n.  20/2006.\nPertanto, le considerazioni svolte  dalla  Corte  costituzionale  con\ntale sentenza relativamente alla legislazione regionale siciliana non\npossono  essere  automaticamente   e   acriticamente   estese   (come\npretenderebbe  invece  la  Procura)  alla  normativa  della   Regione\nLiguria». \n    E\u0027   evidente   che   l\u0027istituto   della   c.d.    illegittimita\u0027\nconseguenziale non possa essere interpretato  nel  senso  di  imporre\nalla Consulta di esaminare a tappeto  tutte  le  leggi  regionali  in\nmateria di protezione ambientale, al fine di rintracciare nei singoli\nordinamenti  regionali  disposizioni  simili  a  quelle  oggetto   di\nrimessione. E\u0027 del tutto normale che, in quella occasione,  la  Corte\nabbia limitato la propria pronuncia alla normativa  siciliana.  Alcun\nargomento  a  sostegno  della   legittimita\u0027   costituzionale   della\nnormativa ligure puo\u0027  trarsi,  pertanto,  dalla  mancata  estensione\ndella declaratoria di incostituzionalita\u0027 alle  disposizioni  dettate\nnella materia de qua dalle altre regioni italiane. \n    Cio\u0027 premesso, giova rammentare che, con la  sentenza  4  gennaio\n2024, n. 1, la Corte costituzionale - nel dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ndell\u0027art. 90, comma 10, della legge della Regione Sicilia n.  6/2001,\ncome sostituito dall\u0027art. 58,  comma  2,  della  legge  regionale  n.\n9/2015, che prevedeva che le spese per il funzionamento  dell\u0027Agenzia\nper la protezione ambientale potessero trovare copertura, in  maniera\nindistinta,  nel  fondo  sanitario   regionale -   ha   ritenuto   la\ndisposizione censurata lesiva dei principi fondamentali in materia di\narmonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  in  relazione   alla   norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del  decreto  legislativo  n.  118  del\n2011, ribadendo al contempo che quest\u0027ultima disposizione impone alle\nregioni di garantire, nell\u0027ambito del bilancio, una chiara e separata\nevidenza  contabile  delle  entrate  e  delle  spese   destinate   al\nfinanziamento dei  livelli  essenziali  di  assistenza  e  alla  loro\nerogazione  al  fine  di  evitare  opacita\u0027  contabili   e   indebite\ndistrazioni dei fondi a cio\u0027 destinati (v. sentenza n. 233 del 2022). \n    Proprio  al  fine  di  garantire  l\u0027effettivita\u0027  di  tutela   ed\nerogazione delle c.d. prestazioni LEA, peraltro, non  e\u0027  sufficiente\nseparare la gestione ordinaria da quella sanitaria,  ma,  all\u0027interno\ndi   quest\u0027ultima,   e\u0027   fondamentale   garantire    una    costante\nidentificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i  LEA  e\nle altre prestazioni sanitarie, in modo da scongiurare il rischio  di\ndestinare «risorse correnti, specificamente allocate in bilancio  per\nil finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma\ndiverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi» (v.\nsentenza n. 132 del 2021). \n    In questo senso, la separazione contabile prevista  dall\u0027art.  20\ndel decreto legislativo n. 118  del  2011  rappresenta  «il  presidio\ncontabile al  punto  di  equilibrio  raggiunto  sulla  definizione  e\nfinanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  che  in\nragione del principio di  priorita\u0027  della  spesa  costituzionalmente\nnecessaria, deve essere assicurat[o]  con  prevalenza  rispetto  alla\nspesa e gestione ordinaria» (sono richiamate le  sentenze  n.  6  del\n2019 e n. 169 del 2017). \n    Per  realizzare  tale  nucleo  incomprimibile   di   diritti   e\u0027\nstrumentale  la  trasparenza  dei  bilanci   pubblici   mediante   la\ncontabilizzazione separata delle  risorse  impiegate  e  delle  spese\nsostenute per il soddisfacimento di tali valori primari (v.  articoli\n19  e  20  del  decreto  legislativo  n.  118/2011),  in  quanto  «la\nsostenibilita\u0027 della spesa non  puo\u0027  essere  verificata  all\u0027interno\ndelle  risorse  promiscuamente   stanziate   attraverso   complessivi\nriferimenti numerici» (v. Corte costituzionale sentenza n. 275/16). \n    E\u0027,  dunque,  necessario  operare  un   collegamento   intimo   e\ntrasparente tra strutture del bilancio e soddisfacimento dei diritti:\nsolo cosi\u0027 si puo\u0027 verificare la legittimita\u0027 delle scelte  compiute.\nAnalogamente alla  legge  siciliana,  anche  l\u0027art.  26  della  legge\nregionale ligure n. 20/2006 non  distingue  tra  spese  necessarie  a\ngarantire le prestazioni  afferenti  ai  LEA  e  quelle  destinate  a\nprestazioni di natura  non  sanitaria,  come  tali  non  finanziabili\nattraverso il fondo sanitario regionale. \n    Conseguentemente, ritiene il Collegio che, proprio  come  per  la\nnorma siciliana, anche l\u0027art. 26, comma 1,  lettera  a)  della  legge\ndella Regione Liguria n. 20/2006 si ponga  in  contrasto  con  l\u0027art.\n117, secondo comma, lettera e), della Costituzione  (che  riserva  la\nmateria  «armonizzazione  dei   bilanci   pubblici»   alla   potesta\u0027\nlegislativa  esclusiva  dello  Stato),  in   relazione   alla   norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del decreto legislativo,  n.  118/2011,\nin quanto la predetta disposizione regionale altera la struttura  del\nperimetro delle spese  sanitarie,  cosi\u0027  eludendo  le  finalita\u0027  di\narmonizzazione contabile in  punto  di  rigida  perimetrazione  della\nspesa sanitaria. \n    La  norma  regionale  non  prevede  alcuna  correlazione  tra  il\ntrasferimento all\u0027ARPAL di risorse del fondo sanitario e l\u0027erogazione\ndi servizi afferenti ai LEA e,  pertanto,  altera  la  struttura  del\nperimetro sanitario prescritto dal citato art. 20, vanificando in tal\nmodo gli obiettivi di armonizzazione contabile e di effettivita\u0027  del\ndiritto alla salute che la disposizione normativa  statale  persegue,\ninverando il parametro costituzionale. \n    L\u0027inserimento nel perimetro  sanitario  del  finanziamento  delle\nfunzioni dell\u0027ARPAL - consentito dall\u0027art. 26, comma  1,  lettera  a)\ndella legge regionale n. 20/2006 - ad avviso del Collegio - determina\na  prescindere  dall\u0027inerenza  ai  LEA,  un   trattamento   contabile\nderogatorio del principio generale della cd. «competenza  finanziaria\npotenziata»  e  quindi   un\u0027immediata   disponibilita\u0027   di   risorse\nindipendentemente dalla loro esigibilita\u0027 nell\u0027esercizio considerato,\ncon un evidente beneficio per l\u0027Agenzia di poter contare su  certezza\ned immediata disponibilita\u0027 di risorse finanziarie  indipendentemente\ndalla loro destinazione ai LEA. \n    Ne\u0027 il Collegio ha ritenuto persuasive le argomentazioni  fornite\ndall\u0027amministrazione regionale, volte a  dimostrare  una  sostanziale\ncoincidenza tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA -  peraltro,\nallo stato, ancora in attesa di definizione da parte della Presidenza\ndel Consiglio dei ministri (v. art. 9, comma 3, legge n.  132/2016) -\ne la  realizzazione  dei  LEA,  attraverso  la  valorizzazione  delle\nfunzioni di prevenzione della salute collettiva che le ARPA si vedono\nintestate, che giustificherebbero l\u0027assegnazione  delle  risorse  del\nFSR. \n    Questo Collegio non intende negare  che  l\u0027ARPAL  possa  svolgere\nanche attivita\u0027 rilevanti ai fini della tutela della salute, come  e\u0027\nil caso delle attivita\u0027  rientranti  nell\u0027ambito  della  «Prevenzione\ncollettiva e sanita\u0027 pubblica» di cui all\u0027allegato B al  decreto  del\nPresidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,  ma,  al\ncontempo, ritiene non revocabile in  dubbio  che  la  garanzia  delle\npredette attivita\u0027 di prevenzione  rimanga  pur  sempre  compito  del\nServizio sanitario nazionale, come  d\u0027altronde  chiaramente  indicato\ndal gia\u0027 richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri\n12 gennaio 2017 e, ancor prima, desumibile dagli articoli 7-bis e ss.\ndel decreto legislativo n. 502/1992, anch\u0027essi gia\u0027  richiamati,  che\nnon a caso prevedono forme di coordinamento tra le ARPA e  i  servizi\ndi  prevenzione   delle   AA.SS.LL.   (v.   art.   7-quinquies)   per\nl\u0027integrazione  tra  politiche  sanitarie  e  politiche   ambientali,\nproprio con riferimento agli interventi  di  tutela  della  salute  e\ndella sicurezza degli ambienti aperti e confinati. \n    Conseguentemente,  ritiene   il   Collegio   che   il   possibile\ncoinvolgimento dell\u0027ARPAL nelle funzioni di prevenzione collettiva  e\ndi sanita\u0027 pubblica, nei termini sopra  riferiti,  non  sia  tale  da\npervadere tutto il lavoro dell\u0027Agenzia, al punto  da  legittimare  un\nfinanziamento  indistinto  delle  sue  funzioni  attraverso   risorse\nvincolate ai LEA, comprendendo anche quelle attivita\u0027 non  riferibili\nai medesimi. \n    Infatti,  secondo  l\u0027insegnamento  della   Corte   costituzionale\n«l\u0027assegnazione all\u0027ARPA di funzioni  non  riferibili  esclusivamente\nalla protezione dell\u0027ambiente e riguardanti anche l\u0027ambito  sanitario\nnon puo\u0027 giustificare il mancato  rispetto  della  citata  disciplina\nstatale  sul  perimetro  sanitario,   che   impone   di   individuare\npuntualmente le risorse destinate  a  garantire  i  LEA,  a  pena  di\nviolazione  dell\u0027art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della\nCostituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici»  (v.\nsentenza n. 1 del 2024, 4.6 considerato in diritto). \n    Al sopra descritto profilo di non conformita\u0027  alla  Costituzione\ndella norma di finanziamento dell\u0027ARPAL - che pur  potrebbe,  di  per\nse\u0027 solo, assorbire ogni valutazione in  ordine  alla  non  manifesta\ninfondatezza  dei  dubbi  di  costituzionalita\u0027  sorti  al   Collegio\nrimettente, in  quanto  gia\u0027  positivamente  scrutinato  dalla  Corte\ncostituzionale con la sentenza n. 1/2024 sopra  richiamata,  per  una\nfattispecie  che  si   ritiene   sostanzialmente   coincidente -   si\naffiancano, a giudizio di queste Sezioni riunite,  ulteriori  censure\ndi incostituzionalita\u0027, intrinsecamente connesse alle  considerazioni\ngia\u0027 esposte, in una lettura d\u0027insieme delle norme  costituzionali  e\ninterposte che sostanziano la tutela e la garanzia del  diritto  alla\nsalute ed il principio  di  equilibrio  di  bilancio.  Si  tratta  di\nprofili segnalati in sede  di  rimessione,  da  parte  delle  Sezioni\nriunite siciliane (v. ordinanza n. 2/2023), delle  questioni  esitate\nnella  piu\u0027  volte  richiamata  pronuncia  n.  1/2024  e  considerate\nassorbite  dalla  Consulta,  che  qui  pero\u0027  si  intendono  comunque\nvalorizzare e riproporre a corredo degli argomenti gia\u0027 sviluppati. \n    Ad avviso del Collegio, infatti, l\u0027art. 26 della legge  regionale\nin esame integra, per il tramite della stessa norma interposta di cui\nall\u0027art. 20, anche la violazione della  lettera  m),  secondo  comma,\ndell\u0027art.  117,  che  attribuisce  esclusivamente   allo   Stato   la\ndefinizione del «livello essenziale delle prestazioni  concernenti  i\ndiritti civili e sociali» - tra i quali rientra anche il diritto alla\nsalute, presidiato dall\u0027art. 32 della Costituzione da assicurarsi  su\ntutto il territorio nazionale a garanzia dell\u0027eguaglianza sostanziale\ndei cittadini (art. 3 della Costituzione). \n    La norma regionale, della cui  costituzionalita\u0027  questa  Sezione\ndubita,  consente  di  destinare  risorse  del  perimetro   sanitario\ndestinate  ai  LEA  al  finanziamento  generico  e  indistinto  delle\nattivita\u0027 dell\u0027ARPAL, che, come si e\u0027 detto, abbracciano ambiti assai\nvasti ed eterogenei. \n    Cio\u0027 emerge chiaramente dal tenore letterale dell\u0027art. 26,  comma\n1, della legge regionale n. 20/2006, che annovera  tra  le  fonti  di\n«finanziamento delle  attivita\u0027  dell\u0027ARPAL,  di  cui  alla  presente\nlegge»  (quindi,  di  tutte  le  numerose  ed  eterogenee   attivita\u0027\nintestate all\u0027Agenzia) il «finanziamento ordinario annuale  a  valere\nsulle risorse del fondo regionale sanitario di parte corrente». \n    E\u0027 appena il caso di soggiungere che, proprio in  forza  di  tale\nformulazione  letterale,  nell\u0027esercizio  preso   in   considerazione\n(2023),  l\u0027attivita\u0027  dell\u0027ARPAL  e\u0027  stata  finanziata,  in   misura\nnettamente prevalente, con risorse del fondo regionale  sanitario  di\nparte corrente. In questo modo, il legislatore  regionale  altera  la\nstruttura del  perimetro  sanitario,  incidendo,  sulle  modalita\u0027  e\nsull\u0027entita\u0027 del finanziamento dei livelli essenziali di  assistenza.\nCio\u0027 rischia  di  pregiudicare  l\u0027effettiva  erogazione  dei  LEA  e,\nquindi, mina la stessa tutela del diritto  fondamentale  alla  salute\n(v. Corte costituzionale sentenza n. 195/2024), distraendo  ad  altri\nfini risorse destinate alla sua  garanzia,  con  cio\u0027  integrando  la\nviolazione dell\u0027art. 32 e dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n    Il  Collegio  ritiene  integrata  altresi\u0027  la  violazione  degli\narticoli 81, 97 primo comma e 119 primo  comma,  della  Costituzione,\nposti a garanzia dell\u0027equilibrio di bilancio e  della  sostenibilita\u0027\ndella spesa, avendo la regione destinato risorse riservate ai LEA per\nfinalita\u0027 ad essi estranee e con cio\u0027 determinato l\u0027ampliamento della\ncapacita\u0027 di spesa ordinaria del bilancio, sul quale  non  vengono  a\ngravare gli oneri delle spese derivanti dalle  funzioni  «trasferite»\nall\u0027Agenzia stessa. \n    Peraltro, trattando alla  stregua  di  spese  per  i  LEA  quelle\nrelative al funzionamento dell\u0027ARPAL, il meccanismo delineato sottrae\nqueste ultime alla previa e necessaria verifica di sostenibilita\u0027 cui\nsarebbero, invece, sottoposte al pari delle altre spese  «ordinarie»,\nestendendovi il regime  previsto  per  le  spese  «costituzionalmente\nnecessarie» che,  essendo  destinate  alla  tutela  di  beni  primari\nincomprimibili, non soggiacciono al previo giudizio di sostenibilita\u0027\n(v. sentenze nn. 275 del 2016, 169 del 2017). \n7. La carenza dei presupposti per un\u0027interpretazione adeguatrice. \n    Per le considerazioni sopra esposte, il chiaro  tenore  letterale\ndel precetto normativo della cui legittimita\u0027 si dubita non  consente\nun\u0027interpretazione  compatibile  con  il  quadro  costituzionale   di\nriferimento. \n    Questo Collegio  non  ha  rinvenuto  alcuna  opzione  ermeneutica\nidonea a correlare la  quota  di  finanziamento  annuale  determinata\nnell\u0027importo di euro 20.000.000,00 ed iscritta nel capitolo 5296  del\nbilancio regionale all\u0027effettivo svolgimento di prestazioni  LEA,  se\nnon forzando la formulazione letterale e univoca della  disposizione,\nche e\u0027 sprovvista della necessaria correlazione espressa dal  binomio\n«risorse del perimetro sanitario - LEA». \n    Del resto, la  stessa  Corte  costituzionale  ha  avuto  modo  di\naffermare che  l\u0027interpretazione  costituzionalmente  orientata  deve\nessere in ogni  caso  compatibile  con  il  portato  semantico  della\ndisposizione, in quanto la lettera della disposizione costituisce «il\nconfine, in presenza  del  quale  il  tentativo  interpretativo  deve\ncedere il passo al  sindacato  di  legittimita\u0027  costituzionale»  (v.\nsentenza n. 42/2017). Conclusivamente, ad  avviso  del  Collegio,  la\ncorrelazione tra  risorse  destinate  ex  lege  ai  LEA  e  l\u0027impiego\ncoerente con tale finalita\u0027, nonche\u0027 la previsione  di  strumenti  di\nrilevazione analitica per la verifica a consuntivo del loro  corretto\nimpiego rappresenta un\u0027esigenza ineludibile per la garanzia del  bene\nprimario «salute» e si impone anche alle Agenzie  per  la  protezione\ndell\u0027ambiente  che,  come  rimarcato  dalla   Corte   costituzionale,\nsvolgono attivita\u0027 «solo in minima  parte  riconducibili  a  funzioni\nsanitarie   stricto   sensu   [e   cioe\u0027   \"essenziali\"   e    quindi\n\"indefettibili\"] e che, anche alla  luce  dei  principi  posti  dalla\nrecente  legge  28  giugno  2016,  n.  132  (...)   il   sistema   di\nfinanziamento,  di  qualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie\nambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti\ndel settore sanitario» (v. Corte costituzionale sentenze  nn.  1  del\n2024 e 172 27 del 2018). \n    La riferita esigenza risulta ancor piu\u0027  avvertita  nel  caso  di\nspecie, in cui le risorse sanitarie LEA sono  trasferite  a  soggetti\nche si collocano al  di  fuori  del  perimetro  degli  enti  sanitari\n(definito dall\u0027art. 19 del decreto legislativo  n.  118/2011)  e  che\nsvolgono anche attivita\u0027 non sanitarie. \n    Tenuto conto delle  considerazioni  che  precedono,  il  Collegio\nritiene non  manifestamente  infondata  la  questione  relativa  alla\nillegittimita\u0027 costituzionale della previsione di  cui  all\u0027art.  26,\nprimo comma, lettera a) della legge  regionale  n.  20/2006,  e  allo\nstesso tempo rilevante nel giudizio in esame, in quanto, ove  accolta\ndeterminerebbe la necessita\u0027  di  prevedere  a  carico  del  bilancio\n«ordinario»  l\u0027obbligo  di  restituzione  in  favore  del   perimetro\nsanitario delle  risorse  sanitarie  illegittimamente  impiegate  per\nfinalita\u0027 non rientranti nei LEA. \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in\nspeciale composizione: \n        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la\nquestione di  legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  26,  comma  1,\nlettera a) della legge della Regione Liguria 4 agosto 2006, n. 20, in\nrelazione ai  seguenti  articoli  della  Costituzione:  117,  secondo\ncomma, lettera e); 117, secondo comma, lettera m), 32  e  3,  secondo\ncomma; 117, terzo comma; 81, 97, primo comma, e 119, primo comma; \n        sospende il giudizio in corso, ai sensi  dell\u0027art.  23  della\nlegge n. 87 del 1953, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato  incidente   di\ncostituzionalita\u0027; \n        riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione\nin merito e sulle spese. \n    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia\nnotificata  al  Procuratore  generale  della  Corte  dei  conti,   al\nPresidente  della  Giunta  regionale  della  Regione  Liguria  e   al\nProcuratore regionale presso  la  Sezione  giurisdizionale  regionale\ndella  Corte  dei  conti  per  la  Liguria,  nonche\u0027  comunicata   al\nPresidente del Consiglio regionale della Regione Liguria. \n    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell\u0027art. 128, comma 3, del\ncodice di giustizia contabile. \n        Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9  aprile\n2025. \n \n                       Il Presidente: Coppola \n \n \n                                                 L\u0027estensore: Scatola","elencoNorme":[{"id":"63443","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrli","denominaz_legge":"legge della Regione 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