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Petroli spa","prima_controparte":"Agenzia Entrate - Direzione Regionale Veneto","altre_parti":"","testo_atto":"N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 01 agosto 2025\n\nOrdinanza del 1° agosto 2025 della Corte di giustizia tributaria di\nprimo grado di Venezia sul ricorso proposto da A.F. Petroli S.p.a.\ncontro Agenzia delle entrate - Direzione regionale Veneto. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti\n dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per\n le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di\n solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\n corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel comma\n 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento\n sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai\n fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che\n eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi\n determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027\n conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in\n corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la media\n dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a\n zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027 del contributo\n ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle\n attivita\u0027 produttive - Applicazione, ai fini dell\u0027accertamento,\n delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta\u0027,\n nonche\u0027 del contenzioso, delle disposizioni in materia di imposte\n sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\n(GU n. 4 del 28-01-2026)\n\n \n LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA \n DI PRIMO GRADO DI VENEZIA \n Sezione 2 \n \n Riunita in udienza il 19 giugno 2025 alle ore 9,30 con la\nseguente composizione collegiale: \n Almansi Marino, Presidente; \n Borghi Raffaele, relatore; \n Zatta Rosanna, giudice, \n in data 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente ordinanza sul\nricorso n. 832/2024 depositato il 4 dicembre 2024; \n Proposto da A.F. Petroli S.p.a. - 03645040282, difeso da Maria\nCassano - CSSMRA70D52L049W e Loris Tosi - TSOLRS57A29L736O,\nrappresentato da Andrea Legnaro - LGNNDR63A05L270T ed elettivamente\ndomiciliato presso: loris.tosi@venezia.pecavvocati.it \n Contro Agenzia delle entrate - Direzione regionale Veneto,\nelettivamente domiciliato presso:\ndr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it \n Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n silenzio diniego. \n A seguito di discussione in pubblica udienza \n \n Elementi in fatto e diritto \n \n Con ricorso notificato all\u0027Agenzia delle entrate - Direzione\nregionale del Veneto in data 26 novembre 2024 la societa\u0027 A.F.\nPetroli S.p.a. proponeva impugnazione avverso il silenzio rifiuto\nformatosi a seguito dell\u0027omessa risposta da parte dell\u0027Ufficio\nall\u0027istanza di rimborso, notificata in data 8 gennaio 2024, in\nmateria di contributo di solidarieta\u0027 temporaneo per l\u0027anno 2023. \n La societa\u0027 versava a titolo provvisorio, mediante modello F 24,\nil contributo di solidarieta\u0027 pari all\u0027importo di 2.444.717 euro;\ntuttavia successivamente trasmetteva apposita istanza di rimborso\nalla Direzione regionale del Veneto dell\u0027Agenzia delle entrate - che\nnon riscontrava l\u0027istanza - evidenziando dei profili di\nincompatibilita\u0027 di tali disposizioni sia con i principi comunitari\nsia con il dettato costituzionale. \n Precisa in ricorso la societa\u0027 istante di essere una societa\u0027 che\nopera nel settore dei prodotti petroliferi e che il contributo in\nquestione trae origine dall\u0027omologo contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo previsto dal regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022\n«relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi\nelevati dell\u0027energia» introdotto in Italia dall\u0027art. 1, commi\n115-119, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che\nindividua i soggetti passivi, la base imponibile e l\u0027aliquota\nd\u0027imposta: \n a) quanto ai soggetti passivi, sono tenuti al pagamento del\ncontributo di solidarieta\u0027 coloro che esercitano nel territorio dello\nStato, per la successiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione\ndi energia elettrica, che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas\nmetano o di estrazione di gas naturale, i soggetti rivenditori di\nenergia elettrica, di gas metano e di gas naturale; che esercitano\nl\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione e commercio di prodotti\npetroliferi; importano a titolo definitivo per la successiva\nrivendita: energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti\npetroliferi o introducono nel territorio dello Stato detti beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea. \n E\u0027 stato espressamente previsto che il contributo di solidarieta\u0027\ne\u0027 dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d\u0027imposta\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una delle\nattivita\u0027 sopra indicate. \n Rilevava, a questo proposito, che l\u0027alveo dei soggetti passivi\ndel contributo di solidarieta\u0027 domestico e\u0027 significativamente piu\u0027\nampio rispetto a quello del regolamento UE. \n Quest\u0027ultimo, infatti, include nel proprio perimetro soggettivo\nsolo le imprese che svolgono «attivita\u0027 economiche nel settore\ndell\u0027estrazione, della raffinazione del petrolio o della\nfabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n.\n1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»; di contro,\nl\u0027ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarieta\u0027\ndomestico ricomprende le imprese «energetiche» largamente intese,\noperanti in tutte le fasi della filiera (dall\u0027estrazione, alla\nproduzione e vendita) e in relazione a tutti i prodotti energetici\n(gas, energia elettrica e prodotti petroliferi). Parimenti, il\ncontributo europeo, a differenza di quello italiano, non grava\naffatto sul settore elettrico, per il quale il regolamento prevede un\ndiverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (articoli 6\ne seguenti del regolamento), destinato a colpire i produttori (ma non\ni rivenditori) di energia elettrica. Con riferimento alla base\nimponibile e all\u0027aliquota del contributo di solidarieta\u0027, l\u0027art. 1,\ncomma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e\u0027 calcolato\napplicando un\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo\nIRES per il periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi\ncomplessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti\na quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei\nredditi complessivi dei quattro periodi d\u0027imposta sia negativa si\nassume un valore pari a zero. \n Anche sotto questo profilo, il contributo di solidarieta\u0027\nintrodotto dal legislatore italiano differisce da quello unionale.\nInfatti, il parametro del 10% previsto a livello nazionale e\u0027\ndimezzato rispetto all\u0027incremento minimo previsto dal legislatore\neuropeo (pari a 20%). Cio\u0027, evidentemente, da un lato amplia il\nnumero dei soggetti tenuti al versamento del nuovo contributo di\nsolidarieta\u0027 e, dall\u0027altro ne dilata le loro basi imponibili. Anche\nl\u0027aliquota del nostro contributo di solidarieta\u0027, pari al 50% risulta\nessere significativamente maggiore dell\u0027aliquota del 33% prevista dal\nregolamento UE. \n Sempre al comma 116, al secondo periodo e\u0027 previsto che\nl\u0027ammontare del contributo di solidarieta\u0027 non puo\u0027 eccedere il 25%\ndel patrimonio netto esistente alla data di chiusura dell\u0027esercizio\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. La legge di\nbilancio 2023 prevede espressamente che il contributo di solidarieta\u0027\ne\u0027 indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027IRAP. \n La societa\u0027 ricorrente depositava nel corso del giudizio\nl\u0027ordinanza del TAR del Lazio n. 773/2024 nelle quali il TAR Lazio\nha: \n a) prospettato la contrarieta\u0027 del contributo di solidarieta\u0027\nall\u0027art. 117 della Costituzione con riguardo ai vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, del regolamento UE\n1854/2022. I giudici hanno, in dettaglio, rilevato come -\ncontrariamente al contributo di solidarieta\u0027 temporaneo europeo\nprevisto dal citato regolamento UE, specificamente destinato a\ncolpire il settore estrattivo e della raffinazione - il contributo di\nsolidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 1, commi 115 e seguenti, della citata\nlegge n. 197/2022 indicato come «equivalente» assoggetta ad\nimposizione operatori appartenenti a settori diversi da quelli\nindicati dallo stesso regolamento; \n b) evidenziato molteplici profili d\u0027incostituzionalita\u0027 dello\nstesso con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. In\nestrema sintesi, ad avviso del TAR, la norma istitutiva del\ncontributo si pone in contrasto con i principi di uguaglianza,\nproporzionalita\u0027, ragionevolezza e capacita\u0027 contributiva, nella\nmisura in cui, da un lato, assoggetta a contribuzione straordinaria\ncomponenti reddituali di per se\u0027 non riconducibili ad «extraprofitti»\nderivanti dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti energetici e,\ndall\u0027altro non considera ai fini dell\u0027individuazione della propria\nbase imponibile la «ri-espansione» dei consumi a seguito della\npandemia da COVID-19. \n Infine, il TAR ha anche ben messo in luce (come ulteriore profilo\ndi contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione) la parziale\nduplicazione d\u0027imposta che l\u0027applicazione del contributo determina\nnei confronti dei contribuenti altresi\u0027 incisi dal precedente\ncontributo «straordinario» di cui all\u0027art. 37 del citato\ndecreto-legge n. 21/2021. In quest\u0027ottica, i giudici amministrativi\nhanno rilevato - in subordine ai profili di illegittimita\u0027 tout court\ndel contributo - l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027art. 1, comma 118, della\ncitata legge n. 197/2022 nella parte in cui esclude la deducibilita\u0027\ndel contributo «straordinario» dal contributo di solidarieta\u0027 ai fini\ndelle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027\nproduttive. \n Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha chiesto che\nquesta Corte, in subordine, rimetta la questione di pregiudizialita\u0027\nalla Corte di giustizia dell\u0027UE ai sensi dell\u0027art. 267 del Trattato\nTFUE nonche\u0027, in ulteriore subordine, ritenuta la rilevanza ai fini\ndel decidere e la non manifesta infondatezza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale del tributo in oggetto sotto il profilo\ndella sua contrarieta\u0027 agli articoli 3, 53, 117 della Costituzione,\nche rimetta gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della\nquestione, previa sospensione del giudizio in oggetto. \n L\u0027Agenzia delle entrate nelle proprie controdeduzioni si opponeva\nall\u0027accoglimento del ricorso, evidenziando la discrezionalita\u0027 e la\nlegittimita\u0027 del proprio operato, che era stato rispettoso di una\nnorma legislativa vigente nel Paese, e pertanto sosteneva la piena\ncompatibilita\u0027 del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo 2023 con i\nprincipi eurounitari e con il regolamento UE 2022/1854, opponendosi\naltresi\u0027 alla richiesta, formulata in via subordinata dalla\nricorrente, di sollevare la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197/2022 per\ncontrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n All\u0027odierna udienza, la Corte riteneva la causa in decisione. \n Preliminarmente, la Corte richiama l\u0027ordinanza n. 21/2025 del 10\nfebbraio 2025 depositata il 20 febbraio 2025 della Corte\ncostituzionale che, nel giudizio di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197/2022 promossi dal\nTribunale amministrativo del Lazio, ha disposto di sottoporre, ai\nsensi dell\u0027art. 267 del TFUE, alla Corte di giustizia dell\u0027Unione\neuropea la questione pregiudiziale: se gli articoli 1, 2 e 14 del\nregolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento\ndi emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell\u0027energia ostino\nall\u0027adozione della misura nazionale equivalenti al contributo di\nsolidarieta\u0027 quale quella prevista dall\u0027art. 1, commi da 115 a 119,\ndella legge n. 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per\nl\u0027anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023/2025) nella\nparte in cui la misura medesima viene imposta anche ai produttori e\nrivenditori di energia elettrica, nonche\u0027 ai distributori,\nrivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e\ngas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas\nnaturale, gas metano, o prodotti petroliferi, o che introducono nel\nterritorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati\ndell\u0027Unione europea, ove costoro abbiamo percepito extra profitti\ncongiunturali nell\u0027anno 2022. \n Ritiene altresi\u0027 rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale come sollevata dalla parte\nricorrente, in adesione di quanto sostenuto dalla CGT di I grado di\nMessina, dalla CGT di II grado di Trieste che hanno gia\u0027 sollevato\nanaloghe questioni di legittimita\u0027 costituzionale. \n Tutto cio\u0027 premesso intende sollevare la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale con riferimento all\u0027art. 1, commi 115,\n116 e 118, della legge n. 197 del 2022, con riferimento agli articoli\n3 e 53 della Costituzione accogliendo la richiesta avanzata in via\nsubordinata dalla ricorrente e di rimettere la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale della legge istitutiva del contributo in\noggetto alla Corte costituzionale, per i seguenti motivi: \n a) innanzi tutto e\u0027 pacifica la giurisdizione di questa Corte\npoiche\u0027 il contributo di solidarieta\u0027 ha certamente natura\ntributaria; \n b) la questione e\u0027 rilevante ai fini del decidere non potendo\nla decisione prescindere dall\u0027accertamento della legittimita\u0027 della\nnorma istitutiva del contributo di cui si discute; \n c) le disposizioni citate appaiono, in primo luogo, in\ncontrasto con i principi di uguaglianza, di proporzionalita\u0027 e di\nragionevolezza, di solidarieta\u0027 contributiva, che del principio di\nuguaglianza costituisce una specificazione, rappresentando il\npresupposto e, al contempo, il limite del potere impositivo dello\nStato e del dovere del contribuente di concorrere alle spese\npubbliche e comportando, di conseguenza, l\u0027illegittimita\u0027 di quelle\nnorme che istituiscono un trattamento differenziato tra situazioni\nuguali ovvero un trattamento uguale per situazioni differenziate,\nladdove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta da argomenti\npersuasivi. \n Le disposizioni di cui ai commi 115 e seguenti dell\u0027art. 1 della\nlegge n. 197/2022 presentano diverse criticita\u0027 con riferimento\nall\u0027individuazione della base imponibile, la definizione della quale\nrisulta, per piu\u0027 versi, non congruente con la dichiarata finalita\u0027\ndi tassare gli incrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi\ndell\u0027energia. Come visto, il contributo e\u0027 calcolato applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo IRES per il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 10 gennaio 2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES\nconseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti a quello in\ncorso al 10 gennaio 2022. \n La base di calcolo del contributo di solidarieta\u0027 per il 2023,\nalla quale applicare l\u0027aliquota del 50%, e\u0027 il risultato di un\nconfronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto passivo nel\nperiodo d\u0027imposta antecedente al 1° gennaio 2023 (quindi nel 2022),\nper i soggetti con esercizio coincidente con l\u0027anno solare e la media\ndei redditi complessivi IRES dei quattro periodi d\u0027imposta\nprecedenti. Il reddito rilevante ai fini IRES, tuttavia, include,\nnella base di calcolo, anche voci che nulla hanno a che vedere con\ngli «extraprofitti» derivanti dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti\nenergetici. \n Sul punto e\u0027 significativo il fatto che il legislatore, con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n.\n21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell\u0027art. 1, comma 120, lettera\nc), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato\nart. 37, a norma del quale «Non concorrono alla determinazione dei\ntotali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le\noperazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri\ntitoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono\ntra i soggetti di cui al comma 1». \n Sempre con riferimento all\u0027individuazione della base imponibile,\nla disciplina del contributo straordinario appare, poi, in contrasto:\ncon il principio di capacita\u0027 contributiva laddove essa ricomprende\nnella base imponibile per la determinazione del contributo\nstraordinario tutte le operazioni imponibili IRES, anche quelle\nestranee al settore energetico, nel caso in cui l\u0027impresa - come per\nla A.F. Petroli S.p.a. - svolga operazioni estranee al settore\nenergetico che hanno avuto una rilevante incidenza sul valore della\nproduzione complessivo e, conseguentemente, sui ricavi dell\u0027anno\n2022; nonche\u0027 col principio di uguaglianza fra contribuenti che, a\nparita\u0027 di valore della produzione, abbiano tuttavia una diversa\ncomposizione del valore degli attivi ottenuti sia dalle attivita\u0027 che\nrientrino fra quelle richiamate nelle disposizioni di cui all\u0027art. 1,\ncommi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022, sia anche da\nattivita\u0027 del tutto diverse ed estranee. \n Altro profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53 della\nCostituzione della normativa in esame deve poi ravvisarsi con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nlegge n. 197/2022 colpisce una manifestazione di capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n La legge n. 197 del 2022, infatti, impone il pagamento del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo - l\u0027anno\ndi imposta precedente al 1° gennaio 2023 - nel corso del quale i\nricavi conseguiti risultano, sia pure solo in parte, gia\u0027 presi in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del decreto legislativo n. 21 del\n2022. \n Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base imponibile\ndel contributo solidaristico straordinario e\u0027 costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio, febbraio,\nmarzo ed aprile del 2022, gia\u0027 considerati quale presupposto\nd\u0027imposta a fini della determinazione dell\u0027importo del contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n10 gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo soggetto,\nsia pure determinati sulla base di un criterio di calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti con\nillegittima duplicazione d\u0027imposta, che risulta evidente alla luce\ndella sostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due\nprelievi (individuate, rispettivamente, dall\u0027art. 37 del\ndecreto-legge n. 21/2022 nel «contenere per le imprese e i\nconsumatori gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del\nsettore energetico» e dall\u0027art. 1, comma 115, della legge n.\n197/2002, «nel contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle\ntariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori». \n La evidenziata duplicazione, del resto, non trova correttivi in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo introdotto dall\u0027art. 37\ndel decreto-legge n. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115\ndell\u0027art. 1 della legge n. 197/2022, cosi\u0027 comportando la\nsottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure,\nanche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un\nprelievo fiscale significativamente alto, del tutto irragionevole e\nnon rispettoso del principio di proporzionalita\u0027. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia,\nSezione 2, rimette alla Corte costituzionale la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, illustrata in motivazione, relativa\nall\u0027art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n Dispone la sospensione del presente giudizio, con rinvio al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Manda alla segreteria tutti gli adempimenti di competenza e, in\nparticolare, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa\ne al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 la sua\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Venezia, il 19 giugno 2025 \n \n Il Presidente: Almansi \n \n \n Il relatore: Borghi","elencoNorme":[{"id":"64049","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"115","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"64050","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"116","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"64051","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"117","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"64052","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"118","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"64053","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"119","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"80467","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80468","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" 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