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Silvia Vitro - Presidente; \n dott. Alberto La Manna - Giudice relatore; \n dott. Marisa Gallo - Giudice; \n Ha pronunciato la seguente ordinanza all\u0027esito del procedimento\ndi reclamo avverso l\u0027ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di\nTorino il 26 marzo 2024 e definito con ordinanza del 18 luglio 2024,\nla parte reclamante, Di Liberto Luigi ha depositato in data 18\ndicembre 2024 istanza di liquidazione del compenso formulata dal\nconsulente tecnico di parte ing. Andrea Ribero. \n Agli atti risulta che la parte reclamante e\u0027 stata ammessa al\npatrocinio a carico dello Stato con provvedimento del 8 arile 2024. \n Attesa l\u0027attivita\u0027 espletata dal consulente a favore della parte\nammessa al patrocinio a carico dello Stato si rende necessario\nprocedere alla liquidazione del compenso secondo il parametro delle\nvacazioni di cui all\u0027art. 1 del DM 30 maggio 2002. La specifica\nattivita\u0027 di estrazione dati nel settore informatico oggetto\ndell\u0027attivita\u0027 peritale non rientra, infatti, negli specifici\nparametri di liquidazione previsti dai successivi articoli del DM\ncitato. Tale criterio prevede la liquidazione di euro 14,68 per la\nprima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni\nsuccessive. \n Ai sensi dell\u0027art. 130 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115/2002 gli importi spettanti al difensore,\nall\u0027ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono\nridotti della meta\u0027. \n Il dimezzamento di tali valori in ossequio alla norma indicata\nrisulterebbe, ad avviso del Collegio, incongruo tenuto conto della\nqualita\u0027 e della tipologia di attivita\u0027 svolta dall\u0027Ing. Ribero, in\nrelazione alla misura dell\u0027onorario prevista dall\u0027art. 1 del citato\nDM 30 maggio 2002 ormai risalente nel tempo e mai aggiornata. \n Per tali ragioni si ritiene necessario sollevare la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 130 del decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la\nriduzione della meta\u0027 degli importi spettanti al consulente della\nparte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie\nnon adeguate a norma dell\u0027art. 54 dello stesso decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 115 del 2002. \n Sotto il profilo della rilevanza si osserva, in primo luogo, che\nl\u0027art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002\ndeve trovare necessariamente applicazione nel caso di specie, dovendo\nessere liquidata l\u0027attivita\u0027 svolta dal consulente della parte\nregolarmente ammessa al patrocinio a carico dello Stato ed essendo il\nconsulente stato ritualmente nominato dalla medesima parte ammessa.\nDevono, inoltre, trovare applicazione, per le ragioni sopra indicate,\nle disposizioni di cui al DM 30 maggio 2002 e, in particolare,\ndell\u0027art. I che disciplina la misura dell\u0027onorario a vacazioni che\nnon sono mai state oggetto di adeguamento in base alla previsione di\ncui all\u0027art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n115/2002 secondo cui «la misura degli onorari fissi, variabili e a\ntempo e\u0027 adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione,\naccertata dall\u0027ISTAT, dell\u0027indice dei prezzi al consumo per le\nfamiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio\nprecedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,\ndi concerto con il Ministero dell\u0027economia e delle finanze». \n Sotto il profilo della non manifesta infondatezza va in primo\nluogo evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza\n166/2022 ha gia\u0027 dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.\n115, nella parte in cui non esclude che la riduzione della meta\u0027\ndegli importi spettanti all\u0027ausiliario del magistrato sia operata in\ncaso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma\ndell\u0027art. 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.\n115 del 2002. \n Tale pronuncia, richiamata dalla stessa parte ammessa che ha\nformulato l\u0027istanza di liquidazione del compenso del consulente di\nparte non e\u0027, a ben vedere, direttamente applicabile al caso di\nspecie, essendo la stessa riferita unicamente all\u0027ausiliario del\nmagistrato e non al consulente della parte. \n Le ragioni sottese alla pronuncia di incostituzionalita\u0027 della\ndisposizione in oggetto riferita all\u0027ausiliario del magistrato\npossono, in realta\u0027, ad avviso del Collegio, essere riferibili anche\nal consulente della parte tenuto conto dell\u0027incarico di ausilio\ntecnico dallo stesso svolto in favore della parte e, comunque,\nnell\u0027interesse della giustizia. \n La stessa Corte Costituzionale, con le sentenze 192 del 2015 e\n178 del 2017, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 106-bis del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002, relativo ai procedimenti\npenali, sia con riferimento alla figura dell\u0027ausiliario del\nmagistrato che con riferimento proprio al consulente della parte. \n In particolare e\u0027 stato evidenziato che il legislatore, nel\nprevedere l\u0027obbligo della riduzione, sia pure nella diversa misura di\nun terzo per i procedimenti penali, degli onorari spettanti, tra gli\naltri, all\u0027ausiliario del magistrato «non poteva ignorare come si\ntrattasse di compensi che, a norma dell\u0027art. 54 del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 115 del 2002, avrebbero dovuto essere\nperiodicamente rivalutati» e sottolineato come, in realta\u0027,\n«l\u0027adeguamento previsto dall\u0027art. 54 del citato testo unico (...) non\ne\u0027 mai intervenuto dall\u0027emanazione del decreto ministeriale del 30\nmaggio 2002, cosi\u0027 che, dopo oltre un decennio di inerzia\namministrativa, la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi\nrisultava gia\u0027 allora seriamente sproporzionata per difetto, pur\nconsiderando il contemperamento imposto dalla natura pubblicistica\ndella prestazione». \n Sulla base di tali premesse e\u0027 stato, quindi, ritenuto «affetto\nda irragionevolezza l\u0027intervento di riduzione della spesa erariale in\nmateria di giustizia adottato dal legislatore senza verificare che la\ndecurtazione operasse su importi effettivamente congruenti con le\nstesse linee di fondo del decreto del Presidente della Repubblica n.\n115 del 2002, «dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure\nper difetto, tenendo conto del connotato pubblicistico) a quelle\nlibero-professionali (che per parte loro, nell\u0027ambito di una riforma\ncomplessiva dei criteri di liquidazione, sono state aggiornate) e,\ndall\u0027altro, preservate nella loro elementare consistenza in rapporto\nalle variazioni del costo della vita». \n L\u0027irragionevolezza della norma censurata e\u0027 stata, pertanto,\nritenuta risiedere nella possibilita\u0027, derivante dalla sua\ncombinazione con il sistema di determinazione dei compensi delineato\ndagli artt. 50 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n.\n115 del 2002, che il dimezzamento imposto dall\u0027ammissione al\npatrocinio a spese dello Stato operi su una base tariffaria gia\u0027 di\nper se\u0027 sproporzionata per difetto. \n Per quanto attiene, poi, piu\u0027 specificamente, l\u0027illegittimita\u0027\ndella norma penale, con riferimento alla figura del consulente della\nparte, la stessa Corte, con la sentenza 178 del 2017, ha affermato\nche sotto il profilo della misura dei compensi liquidabili, a fronte\ndelle prestazioni rese nel processo, ausiliario del magistrato e\nconsulente di parte si trovano nella medesima condizione riferendosi\nla disciplina di cui agli artt. 50 e 54 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115/2002 ad entrambi i soggetti. \n La stessa sentenza ha, quindi, sottolineato che\nl\u0027irragionevolezza derivante dall\u0027imposizione del dimezzamento su una\nbase tariffaria gia\u0027 sproporzionata per difetto non puo\u0027 che essere\nestesa anche agli onorari del consulente tecnico di parte, medesima\nessendo la ratio decidendi e non rilevando in senso contrario le\ndifferenze che caratterizzano le figure dell\u0027ausiliario del\nmagistrato e del consulente tecnico di parte. Sotto ulteriore profilo\ndi rilevanza costituzionale e\u0027 stato, infine, valorizzato il fatto\nche, per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel\nprocesso penale, la possibilita\u0027 di nominare un consulente tecnico di\nparte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa. \n Da tali pronunce, ad avviso del Collegio, discende che il\npermanere dell\u0027obbligo di dimezzamento dei compensi previsto\ndall\u0027art. 130 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 per\nil consulente della parte sarebbe irragionevole e, pertanto, in\ncontrasto con l\u0027art. 3 Cost., tenuto conto del diverso trattamento\nprevisto oggi previsto per il consulente dell\u0027ufficio a seguito della\npronuncia 166/2022 della Corte e dello stesso consulente della parte\nnel procedimento penale a seguito della pronuncia 178/2017. \n Ulteriore profilo di illegittimita\u0027 e\u0027, inoltre, quello relativo\nalla violazione dell\u0027art. 24 Cost. traducendosi l\u0027obbligo previsto in\nun pregiudizio al diritto di difesa, atteso il rischio di una\nmaggiore difficolta\u0027 nel reperimento di un consulente esperto\ndisponibile a svolgere la propria attivita\u0027 in favore della parte\nammessa proprio in ragione del minor compenso che sarebbe, in ogni\ncaso, destinato a percepire. \n Da tali considerazioni discende la necessita\u0027 di sospensione del\nprocedimento di liquidazione e di rimessione degli atti alla Corte\nCostituzionale. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 legge n. 87/1953, Solleva, in quanto rilevante e\nnon manifestamente infondata, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 130 decreto del Presidente della Repubblica\nn. 115/2002 nella parte in cui prevede la riduzione della meta\u0027 degli\nimporti spettanti al consulente della parte, per contrasto con gli\nartt. 3 e 24 Cast.; \n sospende il procedimento di liquidazione del compenso del\nconsulente della parte in corso; dispone la trasmissione della\npresente ordinanza e degli atti del processo alla Corte\nCostituzionale; \n dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle\nparti, al Pubblico Ministero, al Presidente del Consiglio dei\nMinistri nonche\u0027 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale delle\nimprese di Tribunale di Torino in data 17 gennaio 2025. \n \n Il Presidente: Vitro\u0027 \n \n \n Il Giudice estensore: La Manna","elencoNorme":[{"id":"62356","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero_legge":"115","descrizionenesso":"","legge_articolo":"130","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art130"}],"elencoParametri":[{"id":"78987","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78988","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54530","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Di Liberto Luigi, Ribero Andrea","data_costit_part":"08/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |