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http_client 1

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      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x15fe8f0)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/ricercaOrdinanze HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
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      Content-Length: 30\r\n
      \r\n
      * We are completely uploaded and fine\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
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      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Dec 2025 10:10:28 GMT\r\n
      < \r\n
      """
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adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 (interessato avente in atto una procedura volta al riconoscimento della protezione internazionale stanti una condotta di vita e dei precedenti penali e di polizia da cui è possibile desumere la sua pericolosità sociale)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., in luogo dell’attuale procedura di impugnazione – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"17 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione 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urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"113","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Lecce","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e e 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: 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19.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"111","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Siracusa","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: rgb(0, 0, 0);\"\u003eReati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d\u0027ufficio).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d\u0027ufficio).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all\u0027ordinamento giudiziario e al codice dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"110","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Campobasso","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eReati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d\u0027ufficio).\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d\u0027ufficio).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all\u0027ordinamento giudiziario e al codice dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b).\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"109","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Firenze","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAssistenza e solidarietà sociale – Politiche sociali – Reddito di cittadinanza – Utilizzo o resa di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito – Previsione la quale stabilisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, una punizione con la reclusione da due a sei anni, anziché con la reclusione da sei mesi a tre anni o in subordine con la reclusione da sei mesi a sei anni.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"9 febbraio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eAssistenza e solidarietà sociale – Politiche sociali – Reddito di cittadinanza – Utilizzo o resa di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito – Previsione la quale stabilisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, una punizione con la reclusione da due a sei anni, anziché con la reclusione da sei mesi a tre anni o in subordine con la reclusione da sei mesi a sei anni.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019 n. 26, art. 7.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"108","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Consiglio di Stato","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eStraniero – Immigrazione – Emersione rapporti di lavoro – Istanza di regolarizzazione – Casi di esclusione dalle procedure – Cittadini stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato – Preclusione, per l’amministrazione, della verifica in concreto di pericolosità e, comunque, della sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno dell’istanza.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Emersione rapporti di lavoro – Istanza di regolarizzazione – Casi di esclusione dalle procedure – Cittadini stranieri che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato – Preclusione, per l’amministrazione, della verifica in concreto di pericolosità e, comunque, della sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno dell’istanza.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u0027economia, nonché di politiche sociali connesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 103, comma 10, lettera b).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"107","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Bergamo","oggetto":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eReati e pene – Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti – Previsione che per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89 cod. pen.\u0026nbsp;– Denunciata interpretazione della norma nel senso di richiedere, ai fini della “cronica intossicazione”, l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo con effetti permanenti o irreversibili e non una cronicità d’uso.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn subordine: Reati e pene – Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti – Previsione che per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89 cod. pen.\u0026nbsp;– Fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri disturbi della personalità – Denunciata limitazione dell’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. alle sole situazioni di cronica intossicazione.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"12 gennaio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti – Previsione che per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89 cod. pen.\u0026nbsp;– Denunciata interpretazione della norma nel senso di richiedere, ai fini della “cronica intossicazione”, l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo con effetti permanenti o irreversibili e non una cronicità d’uso.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eIn subordine: Reati e pene – Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti – Previsione che per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 88 e 89 cod. pen.\u0026nbsp;- Fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri disturbi della personalità – Denunciata limitazione dell’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. alle sole situazioni di cronica intossicazione.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 95.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"106","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Roma","oggetto":"\u003cp\u003eBilancio e contabilità pubblica – Previdenza – Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica – Previsione che gli enti di cui al d.lgs n. 509 del 1994 e al d.lgs n. 103 del 1996, e in particolare la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell\u0027apparato amministrativo, effettuando un riversamento a favore dell\u0027entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell\u0027anno 2010.\u003c/p\u003e","fissato":"27 gennaio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eBilancio e contabilità pubblica – Previdenza – Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica – Previsione che gli enti di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996, e in particolare la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell\u0027apparato amministrativo, effettuando un riversamento a favore dell\u0027entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell\u0027anno 2010.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), art. 1, comma 417.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"105","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Lecce","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e e 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eb\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) e \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ec\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"17 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"104","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Lecce","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e e 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eb\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) e \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ec\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"17 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"103","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Lecce","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e e 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eb\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) e \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ec\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"17 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"102","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Lecce","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e e 6-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eter\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e), \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003eb\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) e \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ec\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"17 novembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eStraniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell\u0027art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell\u0027art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l\u0027esecuzione del respingimento o dell\u0027espulsione)] – Attribuzione della competenza giurisdizionale alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis, e 19.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"101","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte dei conti","oggetto":"\u003cp\u003ePrevidenza – Pensioni – Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d\u0027ufficio per eventi occorsi prima della predetta data – Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.\u003c/p\u003e","fissato":"14 gennaio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003ePrevidenza – Pensioni – Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d\u0027ufficio per eventi occorsi prima della predetta data – Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0027equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 6, comma 1, terzo periodo.\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"100","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte dei conti","oggetto":"\u003cp\u003ePrevidenza – Pensioni – Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d\u0027ufficio per eventi occorsi prima della predetta data – Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.\u003c/p\u003e","fissato":"14 gennaio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003ePrevidenza – Pensioni – Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico – Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d\u0027ufficio per eventi occorsi prima della predetta data – Previsione che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale che costituisce “diritto vivente”, tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un’infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0027equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 6, comma 1, terzo periodo.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"99","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Siena","oggetto":"\u003cp\u003eCircolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l\u0027assunzione di sostanze stupefacenti\u0026nbsp;–\u0026nbsp;Trattamento sanzionatorio – Omessa previsione della necessità dell’accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida.\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eCircolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l\u0027assunzione di sostanze stupefacenti – Trattamento sanzionatorio – Omessa previsione della necessità dell’accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 187, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"98","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Genova","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta per il reato di rapina con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 69, quarto comma.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"96","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Pavia","oggetto":"\u003cp\u003eReati e pene\u0026nbsp;– Cause di non punibilità\u0026nbsp;– Particolare tenuità del fatto\u0026nbsp;– Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di estorsione non aggravata, consumato o tentato, previsto dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.\u003c/p\u003e","fissato":"23 febbraio 2026","sommario_gu":"\u003cp\u003eReati e pene\u0026nbsp;– Cause di non punibilità\u0026nbsp;– Particolare tenuità del fatto\u0026nbsp;– Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"94","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Corte d\u0027appello di Roma","oggetto":"\u003cp\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eProcesso penale – Deposito della sentenza – Termini per l’impugnazione – Concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza – Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio – Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo difensore d’ufficio che, a pena di inammissibilità, è tenuto, ai sensi dell’art. 581-\u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003equater\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e cod. proc. pen., a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","fissato":"","sommario_gu":"\u003cp\u003eProcesso penale – Deposito della sentenza – Termini per l’impugnazione – Concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza – Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio – Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo difensore d’ufficio che, a pena di inammissibilità, è tenuto, ai sensi dell’art. 581-quater cod. proc. pen., a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e- Codice di procedura penale, art. 585, comma 1-bis, in relazione all’art. 581, comma 1-quater, del medesimo codice, nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all\u0027ordinamento giudiziario e al codice dell\u0027ordinamento militare).\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e"},{"anno":"2025","numero":"93","numero_parte":"1","max_parte":"1","autorita":"Tribunale di Macerata","oggetto":"\u003cp\u003eCircolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti – Previsione che chiunque\u0026nbsp;guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l\u0027ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l\u0027arresto da sei mesi ad un anno – Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida.\u003c/p\u003e","fissato":"1 dicembre 2025","sommario_gu":"\u003cp\u003eCircolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti – Previsione che chiunque\u0026nbsp;guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l\u0027ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l\u0027arresto da sei mesi ad un anno – Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eDecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 187-bis (recte: art. 187).\u003c/p\u003e"}]}"
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