GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/48

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(C.U.I. ... ), identificato\ncon CIE n. ..., rilasciata il ... dal Comune di  ...  e  permesso  di\nsoggiorno ... il ... dalla Questura  ...;  elettivamente  domiciliato\npresso lo studio dell\u0027avv. Nicola Bologna del Foro di Firenze; difeso\ndi fiducia dall\u0027avv. Nicola Bologna del Foro di  Firenze;  non  parla\nadeguatamente la lingua italiana; \n    arrestato in flagranza di reato in data ... e oggetto del decreto\ndi presentazione diretta in giudizio per il rito direttissimo con  la\nseguente imputazione \n        A) 337 del codice penale per avere, al fine di  opporsi  agli\nagenti R. G. B. S. P. e U. M. in servizio presso il Corpo di  polizia\nmunicipale di ... i quali lo informavano, dopo  avere  interrotto  il\nverbale di sommarie informazioni, che avrebbero proceduto a deferirlo\nper  il  reato  di  favoreggiamento  personale  che  sarebbe   stato,\npertanto, sottoposto a fotosegnalamento, prima iniziando  a  sbattere\nla testa contro il davanzale, nonche\u0027 contemporaneamente  spintonando\ncon forza l\u0027ag. P. che andava a sbattere con  la  schiena  contro  lo\nspigolo dell\u0027armadio, e strattonando l\u0027apg. B., in modo da  cagionare\na costoro le lesioni personali di cui al capo B), usato violenza, nei\nconfronti dei summenzionati pubblici ufficiali durante il  compimento\ndi un atto del loro ufficio. \n        B) 81, cpv., 582, comma II, 585 comma 1, 576 comma I, nn.  1)\ne 5-bis del codice penale per avere, al fine di eseguire il reato  di\ncui al capo che precede, volontariamente cagionato agli agenti R.  G.\nB. S. P. e U. M., nell\u0027atto ed a causa dell\u0027adempimento delle proprie\nfunzioni, lesioni personali consistite rispettivamente, in un  trauma\ndistrattivo; in un trauma  dorsale  e  in  un  trauma  policontusivo,\ngiudicate guaribili in 5 giorni; \n        C) 4, comma 2, legge n. 110/1975,  per  avere  portato  fuori\ndella propria abitazione, senza giustificato  motivo,  un  taglierino\navente lama della lunghezza di cm 6,00, ovvero un oggetto chiaramente\nutilizzabile, per le circostanze di tempo e di  luogo,  per  l\u0027offesa\nalla persona. \n    Fatti commessi a ..., il ... \n    Premesso che: \n        G. C. J. 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B. e  T.  procedevano  a\nsentire a sommarie informazioni testimoniali - presso i propri uffici\ndi ... - G. C. (regolarmente convocato  mediante  notifica  ad  opera\ndella Polizia Municipale di ...) per fatti relativi ad un episodio di\ndanneggiamento di un\u0027autovettura di servizio verificatosi il ... \n    G. C., non parlando adeguatamente l\u0027italiano, era assistito sotto\nil profilo linguistico da un altro operante della Polizia municipale,\nl\u0027ass. S. U. M. \n    G.  C.  inizialmente  era  collaborativo.  All\u0027esito  delle   sue\nrisposte, i pubblici  ufficiali,  ritenendo  che  le  stesse  fossero\ncontrastanti con gli elementi  acquisiti  nel  corso  delle  indagini\nrelative al citato danneggiamento, informavano il prevenuto del fatto\nche sarebbe stato deferito per favoreggiamento personale  e  che,  in\nquanto  cittadino  extra  UE,  sarebbe  stato  accompagnato  per   il\nfotosegnalamento di rito presso altro Reparto. \n    A questo punto il soggetto iniziava ad agitarsi, alzandosi  dalla\nsedia,  e  ad  utilizzare  il  telefono  cellulare   per   effettuare\nvideoriprese, sostenendo che doveva andare a riprendere i figli.  Gli\noperanti - compreso il M., che fungeva da  interprete  -intervenivano\nper riportare alla  calma  il  predetto,  che  avrebbe  spintonato  e\nstrattonato  gli  agenti.  Il  prevenuto  veniva  quindi  bloccato  e\narrestato. \n        B) L\u0027arrestato in sede d\u0027interrogatorio  ha  dichiarato  che,\ndopo che fu informato dalla  Polizia  municipale  che  sarebbe  stato\naccompagnato per prendere le impronte, non ne capi\u0027 il  motivo;  egli\nsi  innervosi\u0027,  prese   il   telefono   per   avvertire   (con   una\nvideochiamata) un familiare; egli avrebbe detto  insistentemente  che\ndoveva andare a riprendere a scuola il figlio (bambino con  autismo),\nma sarebbe stato bloccato e messo a sedere in modo brusco;  egli  non\navrebbe colpito nessun operante; nel  dimenarsi,  avrebbe  urtato  la\nfinestra. \n        C) per poter addivenire ad una  corretta  decisione  riguardo\nalla  convalida  dell\u0027arresto   e   all\u0027applicazione   della   misura\ncautelare, appare necessario - in relazione ai reati di resistenza  e\nlesioni, non essendo previsti  arresto  e  misure  cautelari  per  la\ncontravvenzione di cui al capo C) -  il  pronunciamento  della  Corte\ncostituzionale in ordine alla legittimita\u0027 costituzionale della norma\ndi cui  all\u0027art.  349,  comma  2,  secondo  periodo,  del  codice  di\nprocedura penale nella parte in cui prevede che,  quando  si  procede\nnei  confronti  di  un  cittadino  di  uno  Stato  non   appartenente\nall\u0027Unione europea, la Polizia giudiziaria procede sempre ai  rilievi\ndattiloscopici, fotografici e antropometrici; \n    Cio\u0027 premesso, osserva \n1. Rilevanza della questione \n    1.1 Allorche\u0027 era sentito a sommarie informazioni G. C. J. R. era\nstato gia\u0027 compiutamente identificato con carta d\u0027identita\u0027  italiana\nn. ... , rilasciata il ... dal Comune di ...; il predetto era inoltre\ntitolare e in possesso del permesso di soggiorno  ...  rilasciato  il\n... dalla Questura di ... (le fotocopie di entrambi i documenti  sono\nagli atti del fascicolo). \n    1.2 Quando la Polizia municipale ha ravvisato nei suoi  confronti\nla fattispecie di favoreggiamento personale  (rispetto  al  reato  di\ndanneggiamento posto in essere da altro soggetto),  in  relazione  al\ncontenuto delle  sue  sommarie  informazioni,  gli  operanti  avevano\ndunque perfetta conoscenza  delle  generalita\u0027  e  degli  altri  dati\nsalienti del prevenuto, con assoluta certezza (nel verbale di  s.i.t.\nsi da\u0027  atto  anche  dell\u0027occupazione  lavorativa  e  del  numero  di\ntelefono  del  predetto,  che  era  stato  anche   verificato   dagli\noperanti). Dal permesso  di  soggiorno  fotocopiato,  rilasciato  per\nassistenza a minori, si  evincono  anche  le  generalita\u0027  dei  figli\nminorenni. \n    Entrambi i documenti sopra indicati erano stati rilasciati  dalle\nautorita\u0027 italiane da pochissimo tempo (circa due mesi prima la carta\nd\u0027identita\u0027, circa quattro mesi prima il permesso di  soggiorno);  le\nfotografie  riportate  sugli  stessi  documenti  (cui   corrispondeva\ncartellino fotosegnaletico presso gli uffici competenti) erano dunque\nmolto recenti. \n    In sede di richiesta del  permesso  di  soggiorno  erano  inoltre\nstati effettuati - come di rito  -  i  rilievi  dattiloscopici,  come\nrisulta anche dalla visura dei rilievi in atti. Era dunque gia\u0027 stato\nattribuito un Codice  univoco  identificativo,  agilmente  reperibile\ndagli operanti grazie alle banche dati in uso. \n    1.3 Per avere contezza delle generalita\u0027 e degli  altri  elementi\npotenzialmente rilevanti per l\u0027identificazione,  non  vi  era  dunque\nalcuna  necessita\u0027  che  gli  operanti   della   Polizia   municipale\naccompagnassero il  prevenuto  (nei  cui  confronti  procedevano  per\nfavoreggiamento  personale)  presso   altro   ufficio,   il   Reparto\nantidegrado,  sito  in  ...  (ad  una  distanza  di  circa   3-4   km\ndall\u0027ufficio in cui si trovavano). \n    Dovevano  procedere  a  tale  accompagnamento  -  come   riferito\nespressamente dall\u0027UPG T.  in  sede  di  relazione  orale  -  perche\u0027\nobbligatorio rispetto ai soggetti cittadini  di  Stati  extra  UE  ai\nsensi dell\u0027art. 349, comma 2 c.p.p. \n    1.4 Rispetto a tale accompagnamento  il  prevenuto  si  opponeva,\ndeducendo altri impegni personali (andare a riprendere  a  scuola  il\nfiglio autistico) e quindi la necessita\u0027 di allontanarsi. \n    1.5 ln ragione della citata previsione normativa, l\u0027atto che  gli\noperanti  dovevano  porre  in  essere  era   un   atto   obbligatorio\ndell\u0027ufficio. \n    1.6  Sussiste  dunque  sotto  il  profilo  oggettivo   l\u0027elemento\nrichiesto dall\u0027art. 337 del codice penale (rilevante altresi\u0027 ai fini\ndell\u0027aggravante contestata per il delitto di lesioni). \n    Viceversa,  ove  fosse  accolta  la  questione   qui   sollevata,\nl\u0027accompagnamento del  prevenuto  presso  il  diverso  ufficio  della\nPolizia municipale sarebbe stato non necessario ne\u0027 utile  e  quindi,\ntrattandosi  di  compressione  superflua  della  liberta\u0027  personale,\nillegittimo. \n    Non  sussisterebbe  dunque  il  citato  requisito  oggettivo  del\ndelitto di cui all\u0027art. 337 del codice penale. \n    In  altra  prospettiva,   si   potrebbe   ritenere   che   l\u0027atto\ndell\u0027accompagnamento fosse arbitrario e quindi la resistenza  opposta\nfosse non punibile ai sensi dell\u0027art. 393-bis del codice  penale  (si\nveda anche la giurisprudenza di legittimita\u0027 citata infra). \n    1.7 La dichiarazione d\u0027incostituzionalita\u0027 che qui s1  suggerisce\ninciderebbe dunque significativamente sia ai fini del giudizio  sulla\nconvalida  dell\u0027arresto,  sia  in   relazione   alla   richiesta   di\napplicazione di misura cautelare (sotto il profilo dei  gravi  indizi\ndi colpevolezza). \n    Peraltro, essendo stato richiesto dal pubblico ministero  che  si\nproceda con rito direttissimo,  la  convalida  o  meno  dell\u0027arresto,\nassume specifica rilevanza anche in relazione ai singoli reati, posto\nche si potrebbe procedere con detto rito solo per i reati per i quali\nl\u0027arresto sia convalidato. \n2. Non manifesta infondatezza \n    2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  di\ncui all\u0027art. 349, comma 2 del codice di procedura penale nella  parte\nin cui prevede che, quando procede all\u0027identificazione di un indagato\ncittadino di  uno  Stato  non  appartenente  all\u0027Unione  europea,  la\npolizia  giudiziaria  procede  sempre  ai   rilievi   dattiloscopici,\nfotografici e antropometrici. \n    2.2 Tale disciplina pare violare i precetti di cui agli  articoli\n3 e 13 della Costituzione. \n    2.3 La norma in questione e\u0027 stata introdotta, nel quadro  di  un\npiu\u0027  articolato  intervento  riformatore,  dall\u0027art.  2,  legge   n.\n134/2021.  La  ratio  dell\u0027intervento  e\u0027   chiaramente   quella   di\nconsentire  l\u0027ascrizione  delle  corrette  generalita\u0027  alla  persona\nsottoposta a indagini (e poi eventualmente imputata e condannata)  e,\nin ogni  caso,  consentire  l\u0027identificazione  fisica  dell\u0027individuo\ncoinvolto, onde evitare il  rischio  che  i  procedimenti  penali  si\nsvolgano in relazione a generalita\u0027 non corrette o,  addirittura,  in\nrelazione alle generalita\u0027 di altri soggetti  estranei  alle  vicende\nprocessuali; l\u0027esigenza si pone  anche  in  relazione  al  fatto  che\nspesso ad essere coinvolti  nei  procedimenti  penali  sono  soggetti\nprivi di documenti o muniti di documenti di altri Paesi. \n    2.4 In linea generale, l\u0027esigenza di riscontrare le dichiarazioni\ndi  un  soggetto   circa   le   proprie   generalita\u0027   coi   rilievi\nfotodattiloscopici risulta ragionevole. \n    2.5 Tale misura risulta  viceversa  irragionevole  e  inutilmente\nlimitativa della liberta\u0027 personale allorche\u0027 venga in considerazione\nun soggetto - come l\u0027attuale arrestato - la cui  identita\u0027  sia  gia\u0027\nunivocamente accertata. sia sotto il profilo delle  generalita\u0027,  sia\nsotto il profilo delle fattezze fisiche e delle  impronte  papillari,\nsia sotto il profilo di ulteriori dati salienti (luogo di  residenza,\nnumero di telefono, professione, condizioni familiari). \n    2.6 L\u0027art. 13 della Costituzione definisce la liberta\u0027  personale\n«inviolabile» e prevede che  non  sia  possibile  alcuna  restrizione\ndella stessa se non per atto motivato  dell\u0027autorita\u0027  giudiziaria  e\nnei soli casi e modi previsti dalla legge. \n    Per i  «casi  eccezionali  di  necessita\u0027  ed  urgenza.  indicati\ntassativamente dalla legge», l\u0027autorita\u0027 di pubblica  sicurezza  puo\u0027\nadottare provvedimenti provvisori (che devono essere comunicati entro\nquarantotto ore all\u0027autorita\u0027 giudiziaria per la convalida). \n    La previsione da parte di una norma di  legge  e\u0027  solo  uno  dei\nrequisiti   richiesti   per   la    conformita\u0027    alla    previsione\ncostituzionale.  E\u0027  anche  necessario  che  si  tratti  di  un  caso\neccezionale di necessita\u0027 e urgenza. \n    2.7 La norma qui censurata,  viceversa,  rende  obbligatoria  una\ncompressione della liberta\u0027 personale anche  in  casi  in  cui  detta\nlimitazione non sarebbe affatto necessaria. \n    Il   difetto   di   proporzionalita\u0027    (connotato    che    deve\ncontraddistinguere   tutte   le   misure   limitative   di    diritti\nfondamentali) tra la misura prevista dalla norma in  questione  e  la\nfinalita\u0027 dalla stessa  perseguita  rende  inoltre  irragionevole  la\ncitata previsione normativa. \n    2.8 Al riguardo, si deve rilevare che  ai  sensi  dell\u0027art.  110,\ncomma 1-bis  disposizioni  di  attuazione  del  codice  di  procedura\npenale, come novellato dalla stessa legge n. 134/2021, la  segreteria\ndel pubblico ministero potrebbe  comunque  acquisire  una  copia  del\ncartellino fotodattiloscopico del soggetto sottoposto ad  indagini  e\nprovvederebbe,  in  ogni  caso,  ad  annotare   il   Codice   univoco\nidentificativo della persona nel registro di cui all\u0027art. 335. \n    2.9 Si tenga altresi\u0027 conto che - per i soggetti  non  ricompresi\nnelle categorie indicate nel novellato art. 349, comma 2, del  codice\ndi procedura penale - «per il disposto di cui all\u0027art. 349 del codice\ndi procedura penale, comma 4 e\u0027 corretto l\u0027accompagnamento forzato  e\nla privazione della liberta\u0027 personale dell\u0027indagato, ai  fini  della\nsua identificazione ai sensi del secondo comma dello stesso articolo,\nsolo nel caso in cui il soggetto richiesto  o  neghi  ogni  forma  di\ncollaborazione o fornisca generalita\u0027 o documenti di  identificazione\nin relazione ai quali sussistano sufficienti elementi  per  ritenerne\nla falsita\u0027. Insussistenti gli elementi di fatto utili  per  ritenere\nuna delle due situazioni su descritte, resta preclusa la possibilita\u0027\ndi accompagnare coattivamente il soggetto interessato in caserma  per\nle operazioni di identificazione, privandolo  illegittimamente  della\nsua liberta\u0027 personale» (cosi\u0027 Cassazione Sez. 6, sentenza  n.  18957\ndel 2014, in una fattispecie in cui la Corte, a fronte del  possibile\nmancato rispetto di tale previsione, ravvisava la  decisivita\u0027  della\nquestione  ai  fini  del  riconoscimento  della  invocata  causa   di\ngiustificazione ex art. 393-bis del  codice  penale;  si  veda  anche\nCassazione Sez. 6, sentenza n. 36009 del 21 giugno 2006 Rv. 235430  -\n01). In altra fattispecie la Corte di cassazione (Sez. 6, sentenza n.\n36162 del 10 giugno 2008 Rv. 241750 - 01) ha ritenuto  ingiustificato\nl\u0027accompagnamento per identificazione ex art. 349 codice di procedura\npenale (e dunque scriminata la resistenza a pubblico ufficiale) in un\ncaso in cui un soggetto italiano  si  era  limitato  a  declinare  le\nproprie generalita\u0027, non fornendo un proprio  documento  d\u0027identita\u0027,\nma senza che sussistessero  motivi  per  dubitare  della  veridicita\u0027\ndelle dichiarazioni in questione. \n    2.9 L\u0027art. 3 della Costituzione risulta dunque violato  anche  in\nrelazione all\u0027ingiustificato diverso trattamento dei  soggetti  sulla\nbase del mero dato della cittadinanza. \n    I soggetti italiani o di Paesi dell\u0027Unione  europea  (con  codice\nfiscale) ai sensi dell\u0027art. 349, comma 4,  del  codice  di  procedura\npenale sono accompagnati per identificazione presso gli uffici  della\npolizia giudiziaria, pur quando non presentino alcun documento,  solo\nove non dichiarino le proprie generalita\u0027 o vi sia motivo di ritenere\nla falsita\u0027 delle generalita\u0027 dichiarate. \n    I soggetti  cittadini  di  Paesi  extra  Ue  sono  invece  sempre\naccompagnati ex art. 349, comma 2 del codice di procedura penale  per\ni rilievi fotodattiloscopici, anche nel caso in cui forniscano  tutti\ni possibili documenti di riconoscimento  e  le  loro  caratteristiche\nfisiche siano gia\u0027 univocamente  accertate.  Con  compressione  della\nliberta\u0027 personale non solo mediante rilievi effettuati sul posto, ma\nanche mediante accompagnamento coattivo in altro luogo (nel  caso  di\nspecie presso un ufficio distante qualche  chilometro,  ma  in  altre\nsituazioni la privazione della liberta\u0027  personale,  obbligatoria  ai\nsensi della  norma  qui  censurata,  potrebbe  richiedere  anche  uno\nspostamento piu\u0027 consistente e tempi maggiori). \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma\nora censurata alle citate  disposizioni  della  Costituzione,  chiaro\nessendo il dato letterale. che fa riferimento univoco all\u0027obbligo  di\neffettuare sempre i rilievi indicati nell\u0027art. 349,  comma  2,  primo\nperiodo del codice di procedura penale  ove  si  tratti  di  soggetti\nsottoposti ad  indagine  cittadini  di  uno  Stato  non  appartenente\nall\u0027Unione europea. \n    4. Essendo la norma della cui legittimita\u0027 si dubita rilevante ai\nfini della decisione sulla richiesta di convalida e  sulla  richiesta\ndi  applicazione  della  misura  cautelare,  si  deve  sospendere  il\ngiudizio in ordine a tali richieste in attesa della  decisione  della\nCorte  costituzionale;  posto  che,   elevando   la   questione,   e\u0027\nautomaticamente impossibile  il  rispetto  del  termine  di  legge  -\ndecorso il quale senza che l\u0027ordinanza di convalida dell\u0027arresto  sia\npronunciata  occorre  disporre  la  liberazione  del   prevenuto   (a\nprescindere  dalla  ragione  per  cui  entro  il   suddetto   termine\nl\u0027ordinanza non sia pronunciata) - si deve fin  da  ora  disporre  la\nliberazione del predetto (Corte costituzionale sentenza n. 54/1993); \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 391 e 558 del codice di procedura penale. \n    Sospende la decisione  in  ordine  alla  richiesta  di  convalida\ndell\u0027arresto e di applicazione di misure cautelari. \n    Dispone l\u0027immediata liberazione di G. C. J. R., ove non  detenuto\nper altra causa. \n    Visti gli articoli  134  della  Costituzione,  23  ss.  legge  n.\n87/1953, \n    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. \n    Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale  della\nnorma di cui all\u0027art. 349, comma 2, secondo periodo,  del  codice  di\nprocedura penale nella parte  in  cui  prevede  che,  quando  procede\nall\u0027identificazione di una persona  nei  cui  confronti  si  svolgono\nindagini che sia cittadina di uno Stato non  appartenente  all\u0027Unione\neuropea,  la  polizia   giudiziaria   proceda   sempre   ai   rilievi\ndattiloscopici, fotografici e antropometrici, \n    per violazione degli articoli 3 e 13 della Costituzione. \n    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini di cui all\u0027art. 23,  comma  4,  legge  n.\n87/1953, che la presente ordinanza e\u0027 stata letta in udienza  e  che,\npertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o  devono\nconsiderarsi presenti, ex art. 148, comma 5 del codice  di  procedura\npenale. \n        Firenze, 20 febbraio 2025 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62365","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"349","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"secondo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79009","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79010","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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