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Trasporti - Segreteria\nprovinciale di Modena contro SETA - Societa\u0027 Emiliana Trasporti\nAutofiloviari S.p.a.. \n \nSindacati e liberta\u0027 sindacale - Lavoro - Diritto sindacale e\n autonomia collettiva - Costituzione delle rappresentanze sindacali\n aziendali (RSA) - Costituzione nell\u0027ambito delle associazioni\n sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati\n nell\u0027unita\u0027 produttiva e delle associazioni sindacali che, pur non\n firmatarie dei contratti, hanno comunque partecipato alla\n negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti\n dei lavoratori dell\u0027azienda - Preclusione per le associazioni\n sindacali \"maggiormente o significativamente rappresentative\"\n all\u0027interno della singola unita\u0027 produttiva. \n- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta\u0027 e\n dignita\u0027 dei lavoratori, della liberta\u0027 sindacale e dell\u0027attivita\u0027\n sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art. 19,\n [primo comma,] lettera b). \n\n\r\n(GU n. 49 del 04-12-2024)\n\r\n \n TRIBUNALE DI MODENA \n sezione lavoro \n \n Nella causa di I grado iscritta al n. 1464/2023 R.G., promossa da\nOR.S.A. (Organizzazione sindacale autonomi e di base), Settore\ntrasporti - Autoferro TPL, Segreteria Provincmiale di Modena, in\npersona del segretario pro tempore, sig. Luigi Sorrentino, con sede\nin Bologna, via Pietramellara n. 20 (C.F.: 91423070373),\nrappresentata e difesa dall\u0027avv. Giovanni Stramenga, ricorrente; \n Contro Seta S.p.a., con sede in Modena, Strada Sant\u0027Anna n. 210\n(P. IVA: 02201090368), in persona dell\u0027amministratore delegato, dott.\nRiccardo Roat, rappresentata e difesa dagli avvocati Eleonora Borsari\ne Manuela D\u0027Incerti, resistente. \n Il Giudice del lavoro, dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la\nseguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19, comma 1,\nlettera b), della legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori). \n1. Fatto e processo a quo. \n 1.1. Con ricorso ex art. 28, legge n. 300/1970 del 20 gennaio\n2020, la Segreteria provinciale di Modena del Sindacato OR.S.A.\n(Settore trasporti - Autoferro TPL) ha chiesto accertarsi la natura\nantisindacale della condotta posta in essere da SETA S.p.a.,\nconsistente nel mancato riconoscimento del diritto alla\nsottoscrizione per adesione degli accordi sindacali vigenti e\nstipulanti presso l\u0027unita\u0027 produttiva di Modena e nel diniego\nopposto, in violazione dell\u0027art. 19, St. Lav., alla costituzione\ndella rappresentanza sindacale aziendale presso la medesima unita\u0027\nproduttiva e, per l\u0027effetto, ordinarsi alla convenuta di cessare la\ncondotta antisindacale e consentire alla Segreteria provinciale di\nModena la sottoscrizione per adesione degli accordi sindacali e la\ncostituzione della rappresentanza sindacale aziendale OR.S.A. e,\ncomunque, di riconoscerla con i diritti e le prerogative di cui al\ntitolo III della legge n. 300/1970. \n Il sindacato ricorrente ha dedotto che: \n 1) dal 2019 aderisce alla Confederazione OR.S.A.\n(Organizzazione sindacale autonomi e di base), attiva nel settore del\ntrasporto pubblico locale su gomma; \n 2) e\u0027 presente all\u0027interno delle strutture produttive di\nSETA, operanti nel settore del trasporto pubblico locale dei bacini\ndelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza; \n 3) nell\u0027unita\u0027 produttiva di Modena vanta un numero di\niscritti pari ad oltre il 20% dei lavoratori sindacalizzati e circa\nil 10-11% della forza lavoro complessiva (circa 500 unita\u0027); \n 4) l\u0027adesione dei lavoratori agli scioperi indetti dalla\nsigla OR.S.A. si aggira intorno al 45%, «a fronte di una\npartecipazione media dei lavoratori agli scioperi proclamati dalle\naltre sigle sindacali che negli ultimi due anni hanno registrato una\nadesione media del 38%»; \n 5) nonostante abbia raccolto la firma di 285 dipendenti per\nrichiedere le elezioni delle RSU-RLS, le altre sigle sindacali non\nhanno attivato la procedura per l\u0027indizione delle elezioni delle RSU; \n 6) ha partecipato alle trattative svolte «a livello\nistituzionale regionale in materia di trasporto pubblico locale»,\ncome comprovato dal «Patto per il trasporto pubblico e la mobilita\u0027\nsostenibile 2022-2024», approvato dalla Regione Emilia-Romagna con\nD.G.R. n. 316 del 7 marzo 2022; \n 7) il protocollo del 4 maggio 2017, siglato a livello\nnazionale da OR.S.A. TPL e ASSTRA (Associazione datoriale nazionale\ndelle aziende di trasporto pubblico regionale e locale, cui aderisce\nSETA), individua il sindacato OR.S.A. quale soggetto con\nsignificativa rappresentativita\u0027, riconoscendogli alcuni diritti\nsindacali (permessi, locali, bacheche) ma non il diritto a costituire\nle RSA; \n 8) la convenuta e\u0027 obbligata a garantire la sottoscrizione\nper adesione degli accordi aziendali, giuste le previsioni del\nprotocollo del 4 maggio 2017; \n 9) benche\u0027 abbia acquisito una significativa e documentata\nrappresentativita\u0027 all\u0027interno della sede di Modena, riconosciuta\nanche dal Protocollo nazionale, SETA non ammette il sindacato alle\ntrattative per la sottoscrizione degli accordi sindacali aziendali,\nnega la sottoscrizione per adesione degli accordi sindacali di\nsecondo livello e non riconosce il diritto alla costituzione della\nRSA, cosi\u0027 violando l\u0027art. 19, St. Lav., come interpretato dalla\nsentenza della Corte costituzionale n. 231/2013. \n 1.2. SETA S.p.a. ha eccepito l\u0027infondatezza in fatto e in diritto\ndelle domande attoree sulla scorta di diversi argomenti. Essa, in\nparticolare, ha evidenziato che: \n 1) OR.S.A. non ha titolo alla sottoscrizione per adesione\ndegli accordi sindacali aziendali, ne\u0027 alla costituzione della RSA,\nperche\u0027 il Protocollo nazionale del 4 maggio 2017, stipulato tra\nASSTRA e OR.S.A., riconosce a quest\u0027ultima solamente le «agibilita\u0027\nsindacali previste nel punto 4) del protocollo» (permessi ecc.); \n 2) con la sottoscrizione del Protocollo nazionale, OR.S.A. ha\nespressamente accettato di non essere riconosciuta come RSA nella\nsede di Modena; \n 3) l\u0027art. 19 dello St. Lav. riconosce la possibilita\u0027 di\ncostituire rappresentanze sindacali aziendali unicamente alle\nassociazioni firmatarie dei contratti collettivi applicati\nnell\u0027unita\u0027 produttiva e a quelle associazioni che hanno partecipato\nalle trattative negoziali (Corte Cost. n. 231/2013); \n 4) la richiesta di costituire la RSA non puo\u0027 essere accolta,\nperche\u0027 il sindacato ricorrente, ancorche\u0027 gli sia stata riconosciuta\nla posizione di «significativa rappresentativita\u0027», non risulta\nfirmatario del contratto collettivo applicato nell\u0027unita\u0027 produttiva,\nne\u0027 lo stesso ha partecipato alle relative trattative; \n 5) la costituzione della RSA e\u0027 stata riconosciuta solamente\nai sindacati firmatari del CCNL, ossia alle sigle CGIL, CISL, UIL,\nFAISA e UGL; \n 6) la rappresentativita\u0027 deve essere valutata in relazione a\ntutte le unita\u0027 produttive della regione (Modena, Reggio Emilia e\nPiacenza); \n 7) l\u0027ordinamento giuridico non prevede alcun obbligo per il\ndatore di lavoro di trattare con tutte le OO.SS. e «neppure un\nobbligo di parita\u0027 di trattamento tra i sindacati»; \n 8) al sindacato OR.S.A. sono stati riconosciuti tutti i\ndiritti sindacali previsti dal Protocollo nazionale 4 maggio 2017; \n 9) la condotta censurata e\u0027 carente del requisito\ndell\u0027attualita\u0027, in quanto l\u0027antisindacalita\u0027 non e\u0027 stata rilevata\nal momento della sottoscrizione del Protocollo nazionale. \n 1.3. Dal compendio documentale emerge che SETA S.p.a. applica\nnelle sue sedi il CCNL stipulato tra ASSTRA, associazione alla quale\naderisce, e le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, FAISA, UGL. (1) La\nsigla OR.S.A. non ha sottoscritto gli accordi sindacali di secondo\nlivello, ne\u0027 e\u0027 stata ammessa alle relative trattative (circostanza\npacifica). Nonostante la richiesta avanzata dal ricorrente, le sigle\nsindacali presenti in azienda non hanno dato corso alla procedura per\nl\u0027indizione delle elezioni delle RSU/RLS dei bacini di Modena e\nReggio Emilia. (2) Allo stato il sindacato OR.S.A. non ha ne\u0027 RSA ne\u0027\nRSU all\u0027interno delle unita\u0027 produttive di SETA, circostanza che gli\npreclude la possibilita\u0027 di fruire dei diritti sindacali riservati a\ntali rappresentanze. \n Il «Protocollo sulle relazioni industriali ASSTRA-ORSA» -\nsottoscritto in data 4 maggio 2017 da OR.S.A. TPL e ASSTRA -\ndisciplina le relazioni industriali a livello nazionale e aziendale,\nriconoscendo ad OR.S.A. limitate prerogative sindacali. (3) Il punto\n4 (denominato «Diritti sindacali in azienda») distingue due\nsituazioni: \n a) nelle aziende in cui il sindacato OR.S.A. e\u0027 presente come\nRSA vengono riconosciute le prerogative ex art. 19 legge n. 300/1970;\nse tale sindacato e\u0027 presente come RSU, ma non come RSA, vengono\ngarantiti i diritti previsti dall\u0027art. 9 dell\u0027accordo nazionale 28\nnovembre 2015; in entrambe le situazioni e\u0027 garantita ad OR.S.A. la\nsottoscrizione per adesione degli accordi aziendali; \n b) nelle aziende in cui il sindacato OR.S.A. non e\u0027\nriconosciuto come RSA, ne\u0027 come RSU, ma e\u0027 presente con una\nsignificativa rappresentativita\u0027, vengono garantite 200 ore annue di\npermessi sindacali ogni 300 addetti (fino ad un massimo di 1.000 ore\nannue). \n Il surrichiamato protocollo riconosce la «significativa\nrappresentativita\u0027» nell\u0027ipotesi in cui gli iscritti OR.S.A.\nraggiungano almeno il 5% degli iscritti certificati in azienda. \n I prospetti in atti, contenenti i dati delle adesioni dei\nlavoratori, certificano che, nell\u0027unita\u0027 produttiva di Modena,\nOR.S.A. vanta un numero consistente di iscritti, divenendo nel 2021\nla prima forza sindacale tra le otto sigle presenti in azienda, con\nun numero complessivo di iscritti pari a circa il 20% dei lavoratori\nsindacalizzati e pari al 10-11% dei dipendenti complessivi di SETA\n(circa 600). \n Segnatamente: (4) \n al 31 dicembre 2020 OR.S.A. risultava la terza sigla\nsindacale, con 54 iscritti su 270 lavoratori sindacalizzati; \n al 31 dicembre 2021 OR.S.A. risultava la prima forza\nsindacale, con 61 iscritti su 275 lavoratori sindacalizzati; \n al 31 dicembre 2022 OR.S.A. risultava la terza sigla\nsindacale, con 55 iscritti su 281 lavoratori sindacalizzati; \n al 31 ottobre 2023 risultava la seconda sigla sindacale, con\n62 iscritti su 288 lavoratori sindacalizzati. \n La «significativa rappresentativita\u0027» deve essere valutata con\nriferimento a ciascuna unita\u0027 produttiva, come previsto dal\nProtocollo nazionale richiamato dalla stessa convenuta («per le\naziende plurilocalizzate il requisito predetto [id est, significativa\nrappresentativita\u0027] nonche\u0027 il computo degli addetti e\u0027 effettuato\ncon riguardo a ciascuna unita\u0027 produttiva»). Peraltro, il sindacato\nricorrente costituisce la terza forza sindacale anche considerando\ngli iscritti complessivi delle tre unita\u0027 produttive (Modena, Reggio\nEmilia e Piacenza): n. 75 iscritti nel 2020; n. 83 iscritti nel 2021;\nn. 91 iscritti nel 2022; n. 93 iscritti nel 2023. \n 1.4. Posto che l\u0027art. 23, legge n. 87/1953 dispone che la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale puo\u0027 essere sollevata\nd\u0027ufficio dall\u0027autorita\u0027 giurisdizionale davanti alla quale verte il\ngiudizio, con ordinanza del 4 giugno 2024 e\u0027 stata sottoposta alle\nparti la questione della illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19,\nlegge n. 300/1970. \n I procuratori delle parti hanno depositato memorie contenenti\nosservazioni sulla questione sollevata d\u0027ufficio, giusta la\nprevisione di cui all\u0027art. 101 c.p.c. \n Parte ricorrente ha insistito per l\u0027accoglimento delle domande\nformulate in ricorso e, in subordine, ha chiesto sollevarsi questione\ndi illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19, legge n. 300/1970. \n Parte resistente ha invece eccepito l\u0027insussistenza dei\npresupposti per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale,\nstante la non rilevanza della questione e la manifesta infondatezza\ndella prospettata illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19 cit.,\nper essere i rapporti sindacali regolati dall\u0027accordo negoziale\nsottoscritto dalle parti. \n2. L\u0027oggetto del giudizio di costituzionalita\u0027: la norma. \n L\u0027oggetto dell\u0027ordinanza di rimessione e\u0027 l\u0027attuale versione\ndell\u0027art. 19, primo comma, lettera b), legge 20 maggio 1970, n. 300\n(Norme sulla tutela della liberta\u0027 e dignita\u0027 dei lavoratori, della\nliberta\u0027 sindacale e dell\u0027attivita\u0027 sindacale nei luoghi di lavoro e\nnorme sul collocamento). \n3. I parametri. \n Si ritiene che tale disposizione ordinaria contrasti con alcuni\nparametri costituzionali, in particolare con gli articoli 3 e 39\ndella Costituzione. \n4. La questione. \n Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19, comma\n1, lettera b), legge n. 300/1970 (nel testo risultante\ndall\u0027intervento additivo operato dalla Corte costituzionale con la\nsentenza n. 231/2013), per contrasto con gli articoli 3 e 39, Cost.,\nnella parte in cui, introducendo un criterio selettivo che prescinde\ndalla misurazione della effettiva rappresentativita\u0027\ndell\u0027organizzazione sindacale, prevede che le rappresentanze\nsindacali aziendali possano essere costituite nell\u0027ambito di\nassociazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti\ncollettivi applicati nell\u0027unita\u0027 produttiva, abbiano comunque\npartecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, negando\ntale possibilita\u0027 alle associazioni sindacali «maggiormente o\nsignificativamente rappresentative» all\u0027interno della singola unita\u0027\nproduttiva. \n5. Sulla rilevanza della questione \n 5.1. L\u0027art. 28, legge n. 300/1970 definisce condotta\nantisindacale «qualsiasi comportamento diretto ad impedire o limitare\nl\u0027esercizio della liberta\u0027 e dell\u0027attivita\u0027 sindacale nonche\u0027 del\ndiritto di sciopero.» Per pacifica giurisprudenza nella valutazione\ndella configurabilita\u0027 di una condotta antisindacale non riveste\nalcuna rilevanza l\u0027elemento soggettivo della intenzionalita\u0027 della\ncondotta del datore di lavoro, in quanto l\u0027art. 28 non configura una\nfattispecie tipicamente sanzionatoria, limitandosi a garantire una\ntutela preventiva nei confronti di condotte oggettivamente idonee a\nledere interessi di rilevanza costituzionale, quali la liberta\u0027\ndell\u0027attivita\u0027 sindacale ed il diritto di sciopero. (cfr. Cassazione\nn. 7706/2004, Cassazione n. 13726/2014). \n La natura del procedimento non e\u0027 di ostacolo all\u0027ammissibilita\u0027\ndella questione. La Corte costituzionale, infatti, ha chiarito che\nl\u0027incidente di costituzionalita\u0027 puo\u0027 essere attivato anche\nnell\u0027ambito dell\u0027azione ex art. 28, St. Lav. Cosi\u0027 la pronuncia n.\n244/1996: «Poiche\u0027 l\u0027azione ex art. 28 non e\u0027 diretta a una tutela di\ncondanna, ma a una tutela inibitoria di un comportamento continuato\ncon effetti permanenti, la prospettazione - ritenuta non\nmanifestamente infondata dal giudice a quo - di illegittimita\u0027\ncostituzionale della norma permissiva della condotta denunciata e\u0027\nidonea a fondare la domanda di pronuncia dell\u0027ordine giudiziale di\ncessazione del comportamento e di rimozione degli effetti,\nsubordinatamente alla condizione della sopravvenienza di una sentenza\ncostituzionale che ne determini l\u0027illegittimita\u0027. Ne\u0027 varrebbe\nreplicare che l\u0027ipotizzata dichiarazione di illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 19 indurrebbe presumibilmente il datore di\nlavoro a desistere spontaneamente, perche\u0027 anche in questa\nprospettiva l\u0027incidente di costituzionalita\u0027 conserverebbe rilevanza\nper la definizione del giudizio principale, il quale si chiuderebbe\ncon un provvedimento di merito motivato dalla cessazione della\nmateria del contendere.». \n 5.2. La questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante in\nquanto la norma statutaria viene in diretta ed immediata applicazione\nnel caso di specie. \n OR.S.A. lamenta il comportamento antisindacale della societa\u0027\nresistente, la quale ha negato la sua legittimazione a costituire la\nrappresentanza sindacale aziendale in ragione della mancata\nsottoscrizione del CCNL applicato nell\u0027unita\u0027 produttiva di Modena.\nTale rifiuto, fondato sulla previsione normativa di cui al cit. art.\n19, impedisce ai lavoratori iscritti al sindacato ricorrente di\ncostituire la RSA e di godere delle prerogative sindacali previste\ndal titolo III dello statuto dei lavoratori. Come gia\u0027 evidenziato\ndal Tribunale di Modena nell\u0027ordinanza del 4 giugno 2012 (pubblicata\nnella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 10 ottobre 2012), «La questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19, lettera b), dello statuto\ne\u0027 rilevante in quanto, se venisse meno tale norma di copertura,\n[...] il rifiuto di riconoscere ai lavoratori iscritti alla FIOM il\ndiritto di costituire le RSA e di godere dei diritti previsti dal\ntitolo III, integrerebbero il requisito della antisindacalita\u0027 di cui\nall\u0027art. 28 della legge n. 300 del 1970.». \n Sempre in punto di rilevanza, si osserva che il «Protocollo sulle\nrelazioni industriali ASSTRA-ORSA» del 4 maggio 2017 regola\nesclusivamente le relazioni industriali a livello nazionale e\naziendale, prevedendo un sistema di informazione-consultazione\nperiodica, da attuarsi mediante tavoli di confronto. Il documento in\nesame non integra un accordo normativo, in quanto non detta la\ndisciplina dei rapporti di lavoro. Conseguentemente il diritto alla\ncostituzione della RSA non puo\u0027 sorgere dalla sottoscrizione di tale\nprotocollo nazionale. \n Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, i\ndiritti sindacali previsti dal protocollo nazionale non ostano allo\nscrutinio di legittimita\u0027 della norma, non essendo riconosciuto in\nsede negoziale il bene della vita rivendicato con il ricorso ex art.\n28, St. Lav. (id est, costituzione della RSA). La disposizione in\nesame e\u0027 sindacabile dal punto di vista costituzionale ancorche\u0027\nstrumenti pattizi abbiano previsto specifici diritti sindacali in\nfavore del sindacato ricorrente. \n Ne\u0027 puo\u0027 ritenersi che difetti l\u0027attualita\u0027 del comportamento\nantisindacale, quale condizione della domanda ex art. 28, stante la\npersistenza della condotta oppositiva della convenuta, tale da\ncomportare ripercussioni negative durevoli sull\u0027attivita\u0027 e liberta\u0027\nsindacale. \n6. Sulla non manifesta infondatezza della questione. \n 6.1. Le circostanze prospettate nel ricorso introduttivo,\nrelative alla significativa rappresentativita\u0027 acquisita da OR.S.A.\nall\u0027interno della sede di Modena e all\u0027impossibilita\u0027 per la stessa\nsigla sindacale di partecipare alle trattative per la negoziazione\ndei contratti collettivi, fanno emergere con tutta evidenza la\nquestione della compatibilita\u0027 dell\u0027indice selettivo fissato\ndall\u0027art. 19, St. Lav. con le disposizioni di matrice costituzionale\nche tutelano i valori del pluralismo e della liberta\u0027 di azione delle\norganizzazioni sindacali. \n 6.2. L\u0027art. 19 dello statuto dei lavoratori riconosce la\npossibilita\u0027 di costituire rappresentanze sindacali aziendali\nnell\u0027ambito di organizzazioni sindacali aventi determinati requisiti.\nLa costituzione delle RSA legittima l\u0027accesso ai diritti sindacali\nstabiliti dalla legge (es. titolo III, St. Lav.) e dalla\ncontrattazione collettiva. \n Si osserva, preliminarmente, come non vi siano ragioni per\ndubitare della legittimita\u0027 dei meccanismi selettivi di sostegno dei\nsindacati dotati di effettiva rappresentativita\u0027. E\u0027 possibile\nriservare a tali sindacati diritti ulteriori idonei a sostenerne\nl\u0027azione sindacale, come quelli di tenere assemblee, disporre di\nlocali e fruire di permessi retribuiti (cfr. articoli 20, 23, 27, St.\nLav.). In tal senso Corte costituzionale n. 244/1996: «le norme di\nsostegno dell\u0027azione sindacale nelle unita\u0027 produttive, in quanto\nsopravanzano la garanzia costituzionale della liberta\u0027 sindacale, ben\npossono essere riservate a certi sindacati identificati mediante\ncriteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalita\u0027.». \n 6.3. Nella sua formulazione originaria, l\u0027art. 19 stabiliva che\nle RSA potevano essere costituite nell\u0027ambito: \n a) delle associazioni aderenti alle Confederazioni\nmaggiormente rappresentative sul piano nazionale; \n b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette\nConfederazioni, che fossero firmatarie di contratti collettivi\nnazionali o provinciali di lavoro applicati nell\u0027unita\u0027 produttiva. \n Preso atto dei risultati del referendum del 1995, il decreto del\nPresidente della Repubblica n. 312/1995 ha parzialmente abrogato il\nprimo comma dell\u0027art. 19, che ora cosi\u0027 recita: «Rappresentanze\nsindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei\nlavoratori in ogni unita\u0027 produttiva, nell\u0027ambito: \n b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di\ncontratti collettivi di lavoro applicati nell\u0027unita\u0027 produttiva.». \n Dal testo originario e\u0027 scomparso ogni riferimento alla maggiore\nrappresentativita\u0027 delle Confederazioni. E\u0027 stato anche eliminato il\nriferimento al carattere nazionale o provinciale della contrattazione\ncollettiva sottoscritta dalle associazioni sindacali. Alla luce della\nnormativa attualmente in vigore, frutto degli esiti della\nconsultazione referendaria, le RSA possono essere costituite\nnell\u0027ambito di qualunque organizzazione sindacale, purche\u0027 firmataria\ndi un contratto collettivo applicato nell\u0027unita\u0027 produttiva, di\nqualunque livello (anche aziendale). \n La Consulta e\u0027 stata chiamata a valutare la legittimita\u0027\ncostituzionale della nuova formulazione dell\u0027art. 19, primo comma,\nlettera b), in particolare la compatibilita\u0027 con i principi di\nuguaglianza e liberta\u0027 sindacale ex articoli 2, 3 e 39, Cost. Con la\nsentenza n. 231/2013 e\u0027 stata dichiarata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale di tale disposizione, nella parte in cui non prevede\nche la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita\nanche nell\u0027ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie\ndei contratti collettivi applicati nell\u0027unita\u0027 produttiva, abbiano\ncomunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti\nquali rappresentanti dei lavoratori dell\u0027azienda. \n 6.4. Il criterio legale di rappresentativita\u0027 e\u0027 ora\nrappresentato dalla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro\napplicati nell\u0027unita\u0027 produttiva. Allo stato, la norma prevede una\npresunzione di maggiore rappresentativita\u0027 ancorata alla effettivita\u0027\ndell\u0027azione sindacale, espressa dalla partecipazione alle trattative\nper la sottoscrizione dei contratti collettivi territoriali e degli\naccordi sindacali aziendali. \n E\u0027 necessario verificare se il criterio selettivo di cui\nall\u0027attuale art. 19, lettera b), sia tuttora dotato di ragionevolezza\ne se possa ancora costituire un indice adeguato per misurare\nl\u0027effettiva rappresentativita\u0027 di un sindacato. \n 6.5. L\u0027intervento normativo scaturito dalla consultazione\nreferendaria ha soppresso il criterio selettivo fondato sulla\nrappresentativita\u0027 «esterna» o «sovra-aziendale», valorizzando una\nrappresentativita\u0027 «interna aziendale». Come ben chiarito dalla Corte\ncostituzionale, la lettera b) dell\u0027art. 19 «appresta un congegno di\nverifica empirica della rappresentativita\u0027 nel singolo contesto\nproduttivo, misurandola sull\u0027efficienza contrattuale dimostrata\nalmeno a livello locale [ora aziendale], attraverso la partecipazione\nalla negoziazione e alla stipula di contratti collettivi provinciali\n[ora aziendali]» (cfr. sentenza n. 30/1990). \n In precedenza, le uniche organizzazioni sindacali aventi diritto\na costituire le RSA erano quelle maggiormente rappresentative sul\npiano territoriale. Per poter accedere alla cd. legislazione di\nsostegno di cui al titolo III dello statuto, il sindacato doveva\nessere dotato di un grado di rappresentativita\u0027 «extra-aziendale»,\ndimostrata attraverso l\u0027esercizio di un potere negoziale almeno a\nlivello locale, con la firma dei contratti collettivi provinciali. \n Tale scelta legislativa trovava fondamento in due ordini di\nragioni: da un lato «scoraggiare la proliferazione di\nmicroorganizzazioni sindacali ed a favorire, secondo un\u0027ottica\nsolidaristica, la rappresentazione di interessi non confinati\nnell\u0027ambito delle singole imprese o di gruppi ristretti», con ricorso\na «tecniche incentivanti idonee ad impedire un\u0027eccessiva dispersione\ne frammentazione dell\u0027azione dell\u0027autotutela ed a favorire una\nsintesi degli interessi non circoscritta alle logiche\nparticolaristiche di piccoli gruppi di lavoratori» (Corte Cost.\nsentenza n. 30/1990, n. 54/1974 e n. 334/1988); dall\u0027altro «evitare,\no quanto meno contenere, i pregiudizi che alla liberta\u0027 ed autonomia\ndella dialettica sindacale, all\u0027eguaglianza tra le varie\norganizzazioni ed all\u0027autenticita\u0027 del pluralismo sindacale possono\nderivare dal potere di accreditamento della controparte\nimprenditoriale» (Corte Cost. sentenza n. 30/1990). \n Siffatte esigenze sono venute meno - almeno in parte - per\neffetto degli interventi legislativi post-referendum e dei mutamenti\nintercorsi nelle relazioni sindacali. Il modello di riferimento e\u0027\nora rappresentato dalla lettera b), con il suo allargamento alla\ncontrattazione aziendale. L\u0027intervento abrogativo del decreto del\nPresidente della Repubblica n. 312/1995 ha ampliato la platea delle\norganizzazioni sindacali beneficiarie della tutela rafforzata,\ngarantendo l\u0027accesso alle misure di sostegno anche a sigle sindacali\nprive di rappresentativita\u0027 territoriale. L\u0027accoglimento del quesito\nreferendario «minimale» ha determinato «l\u0027abbassamento al livello\naziendale della soglia minima di verifica della rappresentativita\u0027\neffettiva prevista dalla lettera b)» (cfr. Corte costituzionale n.\n1/20214). Attualmente anche i sindacati aziendali privi di\ncollegamenti esterni possono beneficiare dei privilegi concessi dal\ntitolo III dello St. Lav., ove abbiano sottoscritto l\u0027accordo\naziendale o abbiano partecipato alle relative trattative. In dottrina\ne\u0027 stato evidenziato che l\u0027accesso alla tutela rafforzata\nriconosciuta al sindacalismo autonomo «non e\u0027 piu\u0027 ancorato al\nprecedente indice di rappresentativita\u0027 \"extraziendale\" (stipula di\ncontratti collettivi provinciali). Ora, infatti, la soglia minima di\nrappresentativita\u0027 e\u0027 fissata a livello aziendale, di talche\u0027 i\nsindacati non confederali che partecipano alla negoziazione e\nsottoscrizione dei contratti aziendali beneficiano anch\u0027essi delle\nsurrichiamate prerogative statutarie.». \n La «verifica empirica» della rappresentativita\u0027 e\u0027 ancorata ad\nuna nuova unita\u0027 di misura, costituita dalla partecipazione alle\ntrattative negoziali per la stipula dell\u0027accordo collettivo\naziendale. La ratio legis e\u0027 radicalmente mutata. Il processo di\nframmentazione della rappresentanza sindacale non e\u0027 piu\u0027 visto con\nsfavore dal legislatore, in quanto diretto a garantire il pluralismo\nsindacale all\u0027interno delle singole realta\u0027 aziendali. \n Tale destrutturazione del quadro normativo e\u0027 accompagnata dalle\nmodificazioni che hanno investito il sistema delle relazioni\nintersindacali. Sono venute meno le ragioni che hanno giustificato,\nper lungo tempo, la posizione di vantaggio delle Confederazioni\nmaggiormente rappresentative e delle associazioni firmatarie dei\ncontratti nazionali e provinciali, ossia l\u0027unitarieta\u0027 dell\u0027azione\nsindacale e l\u0027unita\u0027 della sottoscrizione del CCNL. Cio\u0027 in quanto lo\nscenario delle relazioni sindacali e\u0027 oggi «caratterizzato dalla\nrottura dell\u0027unita\u0027 di azione delle organizzazioni maggiormente\nrappresentative, dalla conclusione di contratti collettivi cd.\nseparati» (cfr. ordinanza tribunale di Modena 4 giugno 2012 cit.). \n Come e\u0027 stato da piu\u0027 parti evidenziato, gli indici fin qui\ncodificati (sottoscrizione degli accordi collettivi applicati\nnell\u0027impresa o partecipazione alle trattative per la loro\nconclusione) si appalesano inadeguati ad accertare l\u0027effettiva\nrappresentativita\u0027 di una organizzazione di lavoratori.\nL\u0027inadeguatezza del parametro stabilito dall\u0027art. 19, St. Lav. e\u0027\nstata segnalata a piu\u0027 riprese dalla giurisprudenza costituzionale,\nla quale ha rilevato «l\u0027ormai ineludibile esigenza di elaborare nuove\nregole che conducessero a un ampliamento della cerchia dei soggetti\nchiamati ad avere accesso al sostegno privilegiato offerto dal titolo\nIII dello statuto dei Lavoratori, oltre ai sindacati maggiormente\nrappresentativi» (cfr. punto 6.2. sentenza n. 231/2013). Nella\npronuncia n. 30/1990 si ribadisce la stessa esigenza di rinnovamento:\n«La Corte e\u0027 tuttavia ben consapevole che, anche a causa delle\nincisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo, si e\u0027\nprodotta in anni recenti una forte divaricazione e diversificazione\ndegli interessi, fonte di piu\u0027 accentuata conflittualita\u0027; e che\nanche in ragione di cio\u0027 - nonche\u0027 delle complesse problematiche che\nil movimento sindacale si e\u0027 percio\u0027 trovato a dover affrontare - e\u0027\nandata progressivamente attenuandosi l\u0027idoneita\u0027 del modello\ndisegnato nell\u0027art. 19 a rispecchiare l\u0027effettivita\u0027 della\nrappresentativita\u0027. \n Prendere atto di cio\u0027 non significa, pero\u0027 ritenere che l\u0027idoneo\ncorrettivo al logoramento di quel modello consista nell\u0027espansione,\nattraverso lo strumento negoziale, del potere di accreditamento della\ncontroparte imprenditoriale, che per quanto si e\u0027 detto puo\u0027 non\noffrire garanzie di espressione della rappresentativita\u0027 reale. Si\ntratta, invece, di dettare nuove regole idonee ad inverare, nella\nmutata situazione, i principi di liberta\u0027 e di pluralismo sindacale\nadditati dal primo comma dell\u0027art. 39 Cost.; prevedendo, da un lato,\nstrumenti di verifica dell\u0027effettiva rappresentativita\u0027 delle\nassociazioni, ivi comprese quelle di cui all\u0027art. 19 dello statuto;\ndall\u0027altro la possibilita\u0027 che le misure di sostegno - pur senza\nobliterare le gia\u0027 evidenziate esigenze solidaristiche - siano\nattribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale\nnorma, che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione\nsindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso [...]»\n(cfr. punto 6). \n 6.6. Quanto esposto in ordine alla riduzione a livello\nendoaziendale del grado di rappresentativita\u0027 richiesto dalla norma,\nnon implica che le misure promozionali del titolo III debbano essere\nriconosciute a tutte le sigle sindacali presenti in azienda. Infatti,\nper poter fruire delle predette prerogative il sindacato deve aver\nacquisito un «livello minimo» di rappresentativita\u0027, da valutarsi\nsecondo un criterio di razionalita\u0027 che tenga conto della misura del\nconsenso dei lavoratori addetti all\u0027unita\u0027 produttiva. La dottrina ha\nelaborato il concetto di «rappresentativita\u0027 sufficiente», quale\n«criterio legale desunto dalla realta\u0027 sociale e dallo stesso\nordinamento giuridico che la contempla per il lavoro pubblico\nall\u0027art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001». \n La violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora\nsituazioni omogenee vengano disciplinate in modo ingiustificatamente\ndiverso (ex multis, Corte costituzionale sentenza n. 67/2023, n.\n189/2023, n. 270/2022 e n. 165/2020). Secondo la pacifica\ngiurisprudenza costituzionale, «l\u0027introduzione di regimi\ndifferenziati e\u0027 consentita solo in presenza di una causa normativa\nnon palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioe\u0027 giustificata\nda una ragionevole correlazione tra la condizione cui e\u0027 subordinata\nl\u0027attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne\ncondizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio» (Corte\nCost. n. 112/2021 e n. 107/2018). \n Ebbene, la ragionevolezza, quale criterio applicativo del\nprincipio di uguaglianza ex art. 3, Cost., esige che la selezione dei\nbeneficiari sia correlata alla rappresentativita\u0027 reale del\nsindacato. Nella attuale formulazione dell\u0027art. 19, St. Lav.,\nl\u0027organizzazione sindacale che abbia acquisito una «significativa» o\n«maggioritaria» rappresentativita\u0027 all\u0027interno dell\u0027unita\u0027 produttiva\nnon puo\u0027 partecipare alla costituzione della RSA. L\u0027esclusione cosi\u0027\noperata, fondata sulla base di un parametro formale, determina una\ningiustificata e irragionevole disparita\u0027 di trattamento tra\nsindacati ugualmente rappresentativi. \n L\u0027estromissione dalle citate prerogative crea un evidente vulnus\nal principio di uguaglianza cristallizzato nell\u0027art. 3 della Cost.,\npoiche\u0027 situazioni sostanzialmente analoghe vengono trattate in modo\ndiverso. Il criterio selettivo adottato dal legislatore e\u0027\nanacronistico e non rispettoso degli articoli 3 e 39, Cost., in\nquanto preclude alle organizzazioni che abbiano raggiunto\nsignificativi livelli di rappresentativita\u0027 il godimento dei diritti\nsindacali previsti dalla cd. legislazione di sostegno, limitandone la\nliberta\u0027 sindacale e comportando nei loro confronti ingiustificate\ndiscriminazioni quanto all\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 sindacale. \n Il criterio discretivo di cui alla lettera b) dell\u0027art. 19, St.\nLav. non si giustifica piu\u0027 sul piano giuridico e\n«storico-sociologico», in ragione dei surrichiamati interventi\nnormativi e del mutato contesto sindacale, caratterizzato dalla\nproliferazione di nuove sigle sindacali (spesso dotate di una\nsignificativa rappresentativita\u0027 aziendale) e dalla frammentazione\ndella disciplina contrattuale (cd. contrattazione separata, presente\nanche a livello aziendale). Alle organizzazioni sindacali\ntradizionali si sono affiancati nuovi organismi rappresentativi dei\nlavoratori, inoltre la nuova politica sindacale ha generato un\nprocesso di decentramento del potere decisionale sindacale a livello\ndi singola unita\u0027 produttiva. \n L\u0027incongruenza e l\u0027irrazionalita\u0027 del dato normativo e\u0027 evidente,\nposto che viene pretermesso l\u0027unico canone su cui fondare il\ntrattamento differenziato - idoneo a giustificare la «razionalita\u0027\npratica» della norma - ossia il consenso dei lavoratori in favore di\nun determinato sindacato. \n La sottoscrizione del contratto collettivo non costituisce piu\u0027\nvalido criterio di misurazione della forza del sindacato, perche\u0027\nesclude dalla titolarita\u0027 dei diritti sindacali in azienda le\nassociazioni dotate di effettiva e concreta rappresentativita\u0027,\nportatrici di un rilevante consenso tra gli addetti dell\u0027unita\u0027\nproduttiva; tanto che l\u0027indice selettivo in esame, presente nel\ncitato art. 19, non e\u0027 neppure codificato nell\u0027ordinamento\nintersindacale. Gli accordi sottoscritti dalle parti sociali\n(valevoli solo nel contesto intersindacale facente capo a\nCGIL-CISL-UIL-Confindustria) escludono che la partecipazione alle\ntrattative possa costituire indice di legittimazione per la\ncostituzione della RSA, ancorando la soglia di rappresentativita\u0027 a\ndati meramente quantitativi, quali gli esiti delle consultazioni\nelettorali e il numero degli associati (cfr. Protocollo di intesa del\n31 maggio 2013; testo unico negoziale sulla rappresentanza del 10\ngennaio 2014). \n 6.7. La contrattazione collettiva costituisce lo strumento tipico\nattraverso cui si dispiega l\u0027attivita\u0027 sindacale; la forza del\nsindacato si esprime soprattutto nell\u0027attivita\u0027 negoziale volta alla\nrivendicazione dei diritti degli iscritti. La migliore dottrina ha\nevidenziato che «una delle funzioni (e forse la principale) della\nrappresentanza sindacale e\u0027 quella di preparare il terreno per lo\nsvolgimento di attivita\u0027 negoziale dei lavoratori rappresentati.». \n Secondo la tesi maggioritaria in dottrina, la partecipazione alle\ntrattative e\u0027 regolata dall\u0027art. 14, St. Lav. e non dall\u0027art. 19, St.\nLav., ferma restando la discrezionalita\u0027 del datore di lavoro di\nammettere o non ammettere il sindacato al negoziato. Ebbene, alla\nsigla sindacale dotata di forza rappresentativa puo\u0027 essere preclusa\nla partecipazione alle trattative per la negoziazione degli accordi\naziendali. Essa non dispone di strumenti coercitivi che possano\nobbligare la parte datoriale ad ammetterla al negoziato.\nL\u0027ordinamento giuridico, infatti, esclude la sussistenza di un\nobbligo del datore di lavoro a trattare e stipulare contratti\ncollettivi con tutte le OO.SS., salvo specifiche previsioni\ncontrattuali o di legge. Sul punto la giurisprudenza della Suprema\nCorte e\u0027 consolidata nel ritenere che, nell\u0027attuale sistema normativo\ndell\u0027attivita\u0027 sindacale, non vige il principio della necessaria\nparita\u0027 di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali; il\ndatore di lavoro non ha quindi l\u0027obbligo assoluto neppure di aprire\nle trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le\norganizzazioni, potendosi configurare l\u0027ipotesi di condotta\nantisindacale prevista dall\u0027art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo\nquando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua\nliberta\u0027 negoziale, produttivo di un\u0027apprezzabile lesione della\nliberta\u0027 sindacale dall\u0027organizzazione esclusa (Cass. n. 14511/2013,\nCassazione n. 212/2008, Cassazione n. 1504/1992). In tal senso anche\nla giurisprudenza di merito: «nel nostro ordinamento giuridico non\npare esistere alcun principio legale che imponga al datore di lavoro\ndi \"trattare\" e di \"accordarsi\" per forza con tutte le rappresentanze\nsindacali e tanto meno si riscontra un obbligo legale e contrattuale\ndel datore all\u0027informazione e/o alla convocazione indiscriminata e\ngeneralizzata nei confronti di tutti i sindacati che vantano degli\niscritti in un determinato contesto lavorativo [...]» (Tribunale\nGorizia 7 ottobre 2011, Tribunale Roma 23 agosto 2019, n. 82784). \n 6.8. Il parametro normativo «rivela tutta la sua inidoneita\u0027 e\nirrazionalita\u0027 nel momento in cui, applicato a fattispecie concrete,\nporta ad un risultato che contraddice il presupposto a dimostrazione\ndel quale il criterio stesso era stato elaborato» (cfr. ordinanza\nTribunale di Modena 4 giugno 2012 cit.). I pregiudizi alla liberta\u0027 e\nautonomia sindacale possono derivare non solo «dal potere di\naccreditamento della controparte imprenditoriale» (cfr. sentenza\nCorte costituzionale n. 30/1990) ma altresi\u0027 dall\u0027esclusione delle\nsigle sindacali, non annoverate dall\u0027art. 19 cit., che attraverso una\nconcreta ed efficace azione sindacale abbiano raggiunto significativi\nlivelli di consenso tra gli addetti dell\u0027unita\u0027 produttiva. A questi\nsindacati viene impedita la costituzione di propri organismi in\nazienda, situazione che altera la parita\u0027 di trattamento tra\norganizzazioni sindacali e nel contempo compromette la naturale\nfunzione di rappresentanza degli iscritti, espressione della liberta\u0027\nsindacale ex art. 39 Cost. \n Per una sorta di eterogenesi dei fini, attraverso il criterio\nselettivo legale si realizza cio\u0027 che il legislatore intendeva\nscongiurare, in quanto al datore di lavoro e\u0027 data la possibilita\u0027 di\ncondizionare i rapporti interni tra sindacati, estromettendo dal\nprocesso negoziale sigle sindacali «scomode», ancorche\u0027 dotate di\neffettiva rappresentativita\u0027, dando vita a quel fenomeno che e\u0027 stato\ndefinito di «aziendalizzazione delle relazioni sindacali». L\u0027effetto\ndi marginalizzazione dal contesto aziendale puo\u0027 attuarsi anche\nattraverso intese ad excludendum concluse con le altre organizzazioni\nsindacali, come appare prefigurarsi nel caso di specie. E\u0027\ncondivisibile quanto espresso sul punto dalla scienza accademica: «la\nnorma rimane pur sempre appesa a dispositivi di riconoscimento\nintersindacale, che non garantiscono, allo stato, che un sindacato -\nsebbene rappresentativo, nel senso immediato del termine - venga\nammesso alle trattative contrattuali ove la parte datoriale (magari\nin accordo, anche solo implicito, con le altre organizzazioni) non lo\nvoglia.». \n L\u0027analisi empirica conferma la distonia del quadro normativo\nrispetto alle dinamiche sindacali che si sviluppano all\u0027interno delle\nimprese. Gli effetti distorsivi dell\u0027attuale sistema si manifestano\nin modo evidente allorche\u0027 si presti attenzione alla concreta realta\u0027\naziendale, come comprova la vicenda oggetto di scrutinio. \n L\u0027attuazione pratica dell\u0027art. 19, infatti, porta a considerare\nil sindacato OR.S.A. non meritevole di tutela «rafforzata», in\nragione della mancata sottoscrizione degli accordi aziendali,\nnonostante esso abbia acquisito una significativa rappresentativita\u0027,\nin termini di iscritti, presso le unita\u0027 produttive di SETA, come\ndocumentano i dati statistici riportati nel precedente punto 1.3. Le\nsigle CISL, UIL e UGL - firmatarie del CCNL - hanno un numero di\niscritti notevolmente inferiore a quello di OR.S.A., ciononostante\nesse beneficiano ugualmente dei diritti sindacali correlati alla\ncostituzione della RSA. L\u0027effettiva forza sindacale non viene\nconsiderata come fattore legittimante la costituzione della RSA,\npalesando l\u0027irragionevolezza pratica della disposizione censurata, la\nquale nega una rappresentativita\u0027 che e\u0027 «nei fatti e nel consenso\ndei lavoratori» dell\u0027unita\u0027 produttiva; consenso che trova riscontro\nnelle adesioni agli scioperi indetti da OR.S.A., oscillanti tra il 41\ne il 47%, (5) nonche\u0027 nel numero di firme raccolte per l\u0027indizione\ndelle elezioni delle RSU/RLS, pari ad oltre il 50% dei dipendenti in\nservizio presso la sede di Modena (n. 285 firme). Malgrado cio\u0027, le\naltre sigle sindacali non hanno dato corso alla procedura per\nl\u0027elezione delle RSU, impedendo a OR.S.A. di eleggere propri\nrappresentanti in seno alle RSU. \n Tali dati testimoniano lo svolgimento di una reale ed efficace\nazione sindacale a tutela degli interessi dei lavoratori impiegati\nnelle predette unita\u0027 produttive. Tanto piu\u0027 che SETA ha riconosciuto\nal sindacato OR.S.A. la posizione di «significativa\nrappresentativita\u0027», avendo superato il 5% degli iscritti certificati\nin azienda, come previsto dal Protocollo del 4 maggio 2017 (cfr.\npunto 4 «Diritti sindacali in azienda»). \n E\u0027 di tutta evidenza la violazione dell\u0027art. 3 Cost., sotto il\nprofilo della disparita\u0027 di trattamento tra sindacati. Secondo il\ncanone della razionalita\u0027 pratica si appalesa irragionevole, in\nquanto contrastante con i precetti di cui agli articoli 3 e 39 Cost.,\nil criterio legale di selezione che nega i diritti promozionali alle\nassociazioni dotate di effettiva rappresentativita\u0027 su base\naziendale, «che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione\nsindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso» tra i\nlavoratori (sent. Corte costituzionale n. 30/1990). Il\ndisconoscimento della rappresentativita\u0027 reale rende manifesto il\nvulnus ai principi del pluralismo e della liberta\u0027 di azione\nsindacale ex art. 39 Cost. \n La disparita\u0027 di trattamento e\u0027 accentuata dal fatto che alle RSA\nsono oramai riconosciute ampie competenze, fra le altre il potere di\nsottoscrivere contratti di prossimita\u0027, aziendali o territoriali,\ndotati di efficacia erga omnes se firmati «sulla base di un criterio\nmaggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali» (cfr.\nart. 8, legge n. 148/2011« (6) Di talche\u0027, la sigla sindacale dotata\ndi significativa rappresentativita\u0027 non solo e\u0027 esclusa dal tavolo\nnegoziale ma i suoi iscritti sono vincolati ad intese siglate da\nsindacati che non rappresentano la maggioranza dei lavoratori, senza\nperaltro che sia concesso loro il diritto al dissenso sul contenuto\nnegoziale, esercitabile attraverso la RSA del sindacato di\nappartenenza. \n7. L\u0027impossibilita\u0027 di una interpretazione adeguatrice. \n La lettera dell\u0027art. 19, nell\u0027attuale configurazione, impedisce\nuna interpretazione costituzionalmente orientata della norma, come\ngia\u0027 chiarito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n.\n231/2013 (cfr. punto n. 7). (7) \n8. Il petitum. \n Per le ragioni teste\u0027 esposte, si ritiene rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 19, lettera b), legge n. 300/1970, nella parte in cui\nesclude le associazioni sindacali «maggiormente o significativamente\nrappresentative» dalla possibilita\u0027 di costituire rappresentanze\nsindacali aziendali, tenuto altresi\u0027 conto del lasso di tempo\nintercorso dalla precedente pronuncia di incostituzionalita\u0027. Il\nlegislatore non ha posto rimedio alle patenti distonie scaturenti\ndall\u0027applicazione pratica del criterio legale, disattendendo gli\ninviti della dottrina e della Corte costituzionale ad elaborare nuove\nregole che conducano «a un ampliamento della cerchia dei soggetti\nchiamati ad avere accesso al sostegno privilegiato offerto dal titolo\nIII dello statuto dei lavoratori» (cfr. sentenza n. 231/2013 e n.\n30/1990). \n In via principale e\u0027 richiesta una pronuncia di tipo demolitorio.\nIl vuoto legislativo puo\u0027 essere colmato dalla giurisprudenza di\nmerito, in via interpretativa, facendo ricorso ed adattando alla\ndimensione aziendale i criteri convenzionali codificati dalle parti\nsociali (es. Protocollo di intesa del 31 maggio 2013; testo unico\nnegoziale sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014) oppure valutando,\ncaso per caso, la significativa rappresentativita\u0027 del sindacato in\nazienda, avvalendosi anche alternativamente dei dati relativi al\nnumero degli iscritti e/o al numero dei voti riportati nelle elezioni\ndelle RSU - ove indette - nelle unita\u0027 produttive. Si rileva al\nriguardo come la Corte costituzionale, nel ritenere ammissibile il\nreferendum abrogativo, abbia escluso che dall\u0027integrale abrogazione\ndei criteri fissati dall\u0027art. 19 possano scaturire inconvenienti\napplicativi (cfr. sentenza n. 1/1994). (8) \n Nella successiva pronuncia n. 244/1996 viene precisato che alla\nCorte non e\u0027 «inibita una pronuncia di illegittimita\u0027 costituzionale\nche rimetta al legislatore l\u0027individuazione di altri indici\nalternativi di rappresentativita\u0027.». \n In via gradata, e\u0027 rimessa alla valutazione della Corte\nl\u0027adozione di una pronuncia additiva che consenta di estendere la\nlegittimazione alla costituzione di RSA anche ai sindacati che\nabbiano acquisito una «significativa o maggioritaria\nrappresentativita\u0027» su base aziendale (criterio immanente nella norma\nstatutaria), ferma restando la facolta\u0027 discrezionale della Corte di\nindividuare criteri alternativi e soluzioni idonee ad emendare il\ncriterio di legge e a garantire la piena conformita\u0027 ai principi\ncostituzionali dell\u0027art. 19, legge n. 300/1970. \n\n(1) Cfr. doc. 17 fascicolo resistente. \n\n(2) Cfr. doc. 20 fascicolo resistente. \n\n(3) Cfr. doc. 5 fascicolo resistente. \n\n(4) Cfr. doc.ti 3,4,5,30 fascicolo ricorrente; doc. 27 fascicolo\n resistente. \n\n(5) Cfr. doc.ti 7,8 fascicolo ricorrente; doc. 27 fascicolo\n resistente. \n\n(6) Art. 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita\u0027).\n 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello\n aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori\n comparativamente piu\u0027 rappresentative sul piano nazionale o\n territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti\n in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi\n interconfederali vigenti, compreso l\u0027accordo interconfederale del\n 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con\n efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a\n condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio\n maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,\n finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita\u0027 dei\n contratti di lavoro, all\u0027adozione di forme di partecipazione dei\n lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi\n di competitivita\u0027 e di salario, alla gestione delle crisi\n aziendali e occupazionali, agli investimenti e all\u0027avvio di nuove\n attivita\u0027.». \n\n(7) «La Corte giudica corretta questa opzione ermeneutica, risultando\n effettivamente univoco e non suscettibile di una diversa lettura\n l\u0027art. 19, tale, dunque, da non consentire l\u0027applicazione di\n criteri estranei alla sua formulazione letterale.». \n\n(8) «4. Infine, per quanto riguarda l\u0027art. 19 della legge n. 300 del\n 1970, la coesistenza dei due referendum non sembra possa dar\n luogo a inconvenienti applicativi della normativa di risulta,\n nemmeno nel caso di votazione favorevole ad entrambi. Il\n risultato del referendum sub I) sarebbe allora assorbito dal\n risultato del referendum sub II) (sent. n. 26 del 1981). \n\n \n P. Q. M. \n \n Visto l\u0027art. 23, legge n. 87/1953; \n Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 19, lettera b), della legge n.\n300/1970, per contrasto con gli articoli 3 e 39 della Costituzione; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata con immediatezza alle parti in causa, nonche\u0027 al\nPresidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due\nCamere del Parlamento; \n Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione\ndella Corte costituzionale. \n Modena, 14 ottobre 2024 \n \n Il Giudice del lavoro: Conte","elencoNorme":[{"id":"62196","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"20/05/1970","data_nir":"1970-05-20","numero_legge":"300","descrizionenesso":"","legge_articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19"}],"elencoParametri":[{"id":"78658","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78659","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"39","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54307","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Associazione “Comma2 – Lavoro è dignità”","data_costit_part":"16/12/2024","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54313","num_progressivo":"","nominativo_parte":"U.S.B. 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