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B.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 2025\n\r\nOrdinanza del 14 ottobre 2025 dell\u0027Ufficio di sorveglianza di Napoli\nnel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. B.. \n \nMisure di sicurezza - Liberta\u0027 vigilata - Trasgressione degli\n obblighi imposti - Previsione che il magistrato di sorveglianza\n puo\u0027 sostituire, in caso di reiterate trasgressioni, alla liberta\u0027\n vigilata l\u0027assegnazione a una casa di lavoro. \n- Codice penale, art. 231, secondo comma. \n\n\r\n(GU n. 48 del 26-11-2025)\n\r\n \n UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI \n \n Ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale di questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n \n Il Magistrato di sorveglianza \n \n All\u0027udienza del 13 ottobre 2025 con l\u0027intervento del Pubblico\nMinistero dr.ssa Alessandra Cataldi, la partecipazione del difensore\navv. Giuseppe Grimaldi assente, sost. ex 97 cod cpp avv. Alessandra\nAndolfi e l\u0027assistenza del sottoscritto cancelliere; \n sentite le parti; \n letti gli atti relativi a B... F... nato a... il...,\nassente/presente, sottoposto alla misura di sicurezza della liberta\u0027\nvigilata con ordinanza pronunciata all\u0027udienza del 15 gennaio 2025,\nin esecuzione dal 17 gennaio 2025; \n \n Osserva \n \n B... F... e\u0027 stato detenuto in espiazione di una condanna\ndefinitiva ad anni dodici di reclusione per reati connessi al\ntraffico di stupefacenti. \n In seguito egli e\u0027 stato destinatario di misura di sicurezza\ndell\u0027assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di due anni, in\nquanto ritenuto delinquente abituale. \n La misura di sicurezza detentiva ha avuto inizio in data 10\nnovembre 2021 ed e\u0027 stata successivamente prorogata fino al 10\nnovembre 2024. \n Permanendo - sebbene in termini attenuati - la pericolosita\u0027\nsociale del B..., all\u0027udienza del 15 gennaio 2025 la misura di\nsicurezza veniva sostituita con quella della liberta\u0027 vigilata per la\ndurata di un anno. \n I carabinieri di... hanno segnalato la reiterata violazione della\nprescrizione di non rincasare piu\u0027 tardi delle 21,00 e non\nallontanarsi dal domicilio prima delle 6,00 - nelle date del ... ,\ndel... , del..., del... ed infine del... \n Per quanto non si tratti di fatti di reato, si tratta tuttavia di\nviolazioni reiterate. \n Questo giudice e\u0027 quindi investito della valutazione relativa\nall\u0027aggravamento della misura di sicurezza della liberta\u0027 vigilata,\ndisciplinata dall\u0027art. 231, comma, 2 c.p., a norma del quale «avuto\nriguardo alla particolare gravita\u0027 della trasgressione o al ripetersi\ndella medesima ... il giudice puo\u0027 sostituire alla liberta\u0027 vigilata\nl\u0027assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ... ». \n Tuttavia, si ravvisano elementi per dubitare ex officio della\ncostituzionalita\u0027 di tale previsione, ai sensi degli artt. 11 e 117\ndella Costituzione e 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia\ndei diritti dell\u0027Uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della\nCorte EDU. \n La questione appare rilevante poiche\u0027 proprio la norma oggetto di\nscrutinio costituirebbe il fondamento dell\u0027eventuale ripristino della\npiu\u0027 severa misura di sicurezza dell\u0027assegnazione ad una casa di\nlavoro. \n Essa inoltre appare non manifestamente infondata poiche\u0027 l\u0027art. 5\ndella Convenzione prevede che nessuno puo\u0027 essere privato della sua\nliberta\u0027, eccetto che nei casi previsti dal medesimo articolo e per\nvia legale. Tra i casi previsti, vi e\u0027 quello di chi sia detenuto\nlegittimamente dopo una condanna da parte di un Tribunale competente. \n L\u0027art. 6, comma 2 del Trattato sull\u0027Unione Europea afferma che\nl\u0027Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali. Tale adesione non\nmodifica le competenze dell\u0027Unione definite nei trattati. \n La Corte europea per i diritti dell\u0027Uomo ha piu\u0027 volte esaminato\nl\u0027art. 5, §1, lett. a) chiarendo i criteri che rendono una detenzione\nlegittima in quanto conseguente ad una sentenza di condanna\nlegalmente pronunciata da un Tribunale competente. \n Le sentenze M. contro Germania (no. 19359/04 del 17 dicembre\n2009:); J. contro Germania (sez. V, sent., Pres. Spielman, ric. n.\n30060/04); ...contro Italia (6 novembre 1980, § 96, Serie A no. 39)\nconsentono di affermare - secondo quanto si legge nel paragrafo 31\ndella decisione J. contro Germania - che l\u0027articolo 5, § l\nsub-paragrafi da (a) fino a (f) contiene una esaustiva lista dei\nrequisiti che legittimano la privazione della liberta\u0027, e nessuna\nprivazione della liberta\u0027 puo\u0027 definirsi legale a meno che non sia\nriconducibile ad uno di quei requisiti. \n Con specifico riferimento al sub-paragrafo (a) dell\u0027articolo 5,\nla parola «condanna», avuto riguardo al testo in francese\n(«condamnation»), deve essere interpretata nel duplice significato di\ngiudizio di colpevolezza dopo che sia stato accertato, secondo la\nlegge, che e\u0027 stato commesso un reato, e di imposizione di una pena o\ndi altre misure che comportano la privazione della liberta\u0027. \n Inoltre la parola «dopo» nel sub-paragrafo (a) non significa\nsemplicemente che la «detenzione» debba seguire la «condanna» in\nordine cronologico: la «detenzione» deve scaturire da, seguire e\ndipendere da, e verificarsi in forza della «condanna». In breve, deve\nesserci una sufficiente connessione causale tra la condanna e la\nprivazione della liberta\u0027 in questione. \n Orbene, tornando al caso di specie, in caso di applicazione\ndell\u0027art. 231, comma 2, c.p. il B..., verrebbe a trovarsi in una\ncondizione definita dalla legge come detenzione, in quanto\nl\u0027assegnazione ad una casa di lavoro e\u0027 classificata tra le misure di\nsicurezza detentive. \n Cio\u0027 comporta che i destinatari di tali misure vengano collocati\nall\u0027interno di istituti nei quali sono coattivamente tenuti a\ndimorare. Il legislatore definisce tali soggetti con il termine\n«internati» per differenziarli da coloro che si trovano reclusi in\nesecuzione di una pena detentiva. \n La legge di ordinamento penitenziario equipara in numerosi\naspetti i detenuti agli internati. \n A mero titolo di esempio, basti considerare che essi sono\nsottoposti alle medesime disposizioni in tema di osservazione della\npersonalita\u0027 (art. 13, comma 2, legge n. 354/1975 e art. 27 decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 230/2000); raggruppamento nelle\nsezioni (art. 14, legge n. 354/1975 e art. 31 decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 230/2000); sorveglianza particolare (art. 14-bis,\nlegge n. 354/1975); regime differenziato in situazioni di emergenza\n(art. 41-bis, legge n. 354/1975); trasferimenti e traduzioni (artt.\n42 e 42-bis, legge n. 354/1975); ammissione allo studio (art. 44\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000) ed al lavoro\nesterno (art. 48 decreto del Presidente della Repubblica n.\n230/2000); rapporti con i familiari e comunicazione dell\u0027ingresso in\nistituto (art. 45, legge n. 354/1975 e artt. 61 e 62 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 230/2000); permessi di necessita\u0027\n(art. 30, legge n. 354/1975 e art. 64 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 230/2000); \n colloqui e corrispondenza con i familiari e con il magistrato di\nsorveglianza (artt. 38, 39, 75 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 230/2000); ricompense o di sanzioni disciplinari (artt.\n76 e segg. decreto del Presidente della Repubblica n.230/2000);\ndimissione dall\u0027Istituto (articolo 89 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 230/2000); in caso di evasione (art. 90 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 230/2000); qualora abbiano tenuto\ncondotte di collaborazione con la giustizia (d.m. 144/2006). \n Puo\u0027 quindi certamente affermarsi che in caso di aggravamento,\nconseguente all\u0027applicazione dell\u0027art. 231 comma 2 c.p., il B...,\nverrebbe a trovarsi in una condizione di detenzione propriamente\ndetta. \n Tuttavia, in caso di sostituzione della liberta\u0027 vigilata con\nl\u0027assegnazione ad una casa di lavoro, il collegamento della misura di\nsicurezza detentiva con la condanna da parte di un tribunale\ncompetente apparirebbe particolarmente evanescente, posto che, da un\nlato, il B ha gia\u0027 trascorso un periodo non breve regime di\ninternamento; dall\u0027altro lato, l\u0027internamento e\u0027 stato sostituito con\nla liberta\u0027 vigilata, ed oggi l\u0027eventuale ripristino di tale regime\ndiscenderebbe non piu\u0027 da una sentenza di condanna, come richiesto\ndalla Convenzione, bensi\u0027 dalla trasgressione ad un regime di\ncontrolli che comunque limita, ma a differenza dell\u0027internamento non\nsopprime del tutto, la liberta\u0027 personale di chi vi e\u0027 sottoposto. \n Infine, non appare possibile una interpretazione\ncostituzionalmente orientata della norma in esame. Sebbene infatti\nl\u0027art. 231, comma 2, c.p. affermi che il giudice «puo\u0027» sostituire la\nliberta\u0027 vigilata con l\u0027assegnazione ad una casa di lavoro, occorre\nammettere che l\u0027esercizio di tale discrezionalita\u0027 contiene in se\u0027 la\npossibilita\u0027 che venga adottato un provvedimento in malam partem,\npervenendosi in caso contrario ad una interpretazione abrogativa\ndella norma. \n\n \n P. Q. M. \n \n Cio\u0027 permesso, ritenuto che di ufficio si debba sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale; \n Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della\nquestione sviluppata; \n Solleva nei termini indicati, questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 231, comma 2 c.p., ed eventualmente di ogni\naltra norma collegata, per violazione degli articoli 11 e 117 della\nCostituzione, con riferimento all\u0027art. 5, § 1, lett. a) della\nConvenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell\u0027Uomo e delle\nLiberta\u0027 Fondamentali, nella parte in cui consente la sostituzione\ndella liberta\u0027 vigilata con l\u0027assegnazione ad una casa di lavoro in\ncaso di reiterate trasgressioni; \n Sospende il giudizio in corso sino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano\nimmediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la presente\nordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero\nnonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata\nai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei\nDeputati. \n Napoli, 13 ottobre 2025 \n \n Il Magistrato di sorveglianza: Cervo","elencoNorme":[{"id":"63881","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"231","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80189","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80190","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80191","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"5","specificaz_art":"par.1","comma":"","specificaz_comma":"lett.a)","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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