GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/116

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R. nato a ... il ..., attualmente  detenuto  per  altra\ncausa presso la casa circondariale di... ; detenuto per altra  causa,\npresente in videoconferenza; difeso dall\u0027avv.  di  fiducia  Giammarco\nConca del foro di Latina; imputato: \n          A) del reato di cui agli articoli 624-bis, 625, n. 2 codice\npenale per essersi  impossessato  a  fine  di  profitto  della  somma\ncomplessiva di euro 230 in contanti, un orecchino  in  oro  giallo  e\nvari effetti personali appartenenti a ... e  ...  ,  che  sottraevano\ndalla  stanza  n.  ...  dell\u0027Hotel  ...   ove   le   persone   offese\nalloggiavano. \n    Con l\u0027ulteriore aggravante di aver commesso il fatto con violenza\nsulle cose sforzando la serratura della camera mediante un coltello a\nserramanico Opinel con lama lunga cm 7. \n        B) del reato di cui agli articoli 56, 624 codice  penale  per\naver compiuto a fine di profitto atti  idonei  diretti  in  modo  non\nequivoco ad impossessarsi  di  denaro  contante  esistente  nel  back\noffice della struttura alberghiera  sopra  indicata,  senza  tuttavia\nconseguire l\u0027intento perche\u0027 sorpreso dalla dipendente ...  che  egli\naveva cercato di allontanare denunciando un guasto del  riscaldamento\nnella camera da lui occupata. \n    Reati commessi in ... nella giornata del ... \n    Con la recidiva specifica. \n    sentite le parti; \n    premesso che: \n        con decreto del pubblico ministero emesso l\u00278 luglio 2022, R.\nL. era citato a giudizio per i  sopra  indicati  reati  di  furto  in\nabitazione aggravato e tentato furto aggravato; \n        all\u0027udienza del 6 febbraio 2023 ..., persona offesa del reato\nsub B), rimetteva la querela precedentemente presentata; \n        all\u0027udienza del 29 aprile 2024 erano sentiti i  testi  ...  e\n... (anche ... dichiarava di rimettere la querela, per quanto potesse\nrilevare); \n        all\u0027udienza del 30 settembre 2024 erano sentiti i testi ... e\n... ;  le  parti  illustravano  poi  le  rispettive  conclusioni:  in\nparticolare, il  pubblico  ministero  chiedeva  per  il  capo  A)  la\ncondanna dell\u0027imputato alla pena finale  di  anni  due,  mesi  due  e\ngiorni venti di reclusione e 500 euro di multa; non doversi procedere\nper il capo B) per l\u0027intervenuta estinzione del reato per  remissione\ndi querela. La difesa chiedeva per il capo  A)  l\u0027assoluzione  o,  in\nsubordine, il riconoscimento dell\u0027attenuante ex art. 62, n. 4  codice\npenale  e  delle  attenuanti  generiche  in   misura   prevalente   o\nequivalente  alle  aggravanti,  l\u0027applicazione  del   minimo   della;\nsentenza di non doversi procedere per il capo B); \n        all\u0027esito di alcuni rinvii  (per  astensione,  per  legittimo\nimpedimento del difensore e  per  mancata  traduzione  dell\u0027imputato)\nall\u0027udienza odierna, fissata per  eventuali  repliche,  le  parti  vi\nrinunciavano; \n    rilevato che: \n        A) dall\u0027istruttoria svolta e\u0027 emerso che in data  22  gennaio\n2022 ... e ... erano ospiti presso l\u0027albergo ..., ove  occupavano  la\nstanza ... . La mattina del citato giorno i due, dopo avere preparato\ni bagagli per la partenza, si recavano a fare  colazione;  rientrando\nin stanza, dopo circa 20-30 minuti, trovavano la porta  della  camera\nforzata (vi erano  anche  dei  piccoli  calcinacci  per  terra):  dai\nbagagli erano inoltre stati sottratti i portafogli di  entrambi,  che\ncontenevano i relativi documenti, la somma complessiva di 230 euro  e\nun orecchino d\u0027oro. \n    I  Carabinieri,  allertati,  effettuavano  nell\u0027immediatezza   un\nsopralluogo, constatavano i citati segni di  effrazione  nella  porta\ndella camera delle persone offese  e,  attraverso  la  documentazione\ndell\u0027hotel, rilevavano che al momento del furto nella struttura erano\npresenti sei clienti,  tra  cui  l\u0027attuale  imputato.  Nonostante  le\nricerche non reperivano i beni sottratti ne\u0027 elementi per individuare\nil responsabile. \n    Nella  serata  dello  stesso  22  gennaio  2022  ...,  dipendente\ndell\u0027albergo con mansioni di addetta alla reception,  era  contattata\nda L. ..., il quale lamentava che nella sua stanza non funzionava  il\nriscaldamento. La donna si recava alla relativa camera utilizzando le\nscale, mentre L. riferiva che avrebbe usato l\u0027ascensore. Raggiunta la\ncamera,  la  teste  attendeva  inutilmente  l\u0027arrivo   dell\u0027imputato;\ntornava  quindi  indietro  e  trovava  l\u0027imputato  in  un\u0027area  della\nportineria riservata al personale ove era  presente  la  borsa  della\ndonna; richiesto di chiarimenti, il predetto chiedeva subito scusa  e\ngettava in aria dei soldi che aveva sottratto dalla citata borsa; ...\nrecuperava il denaro, intimava all\u0027imputato di tornare nella  propria\nstanza e chiamava i Carabinieri. \n    Tornati sul posto, i militari procedevano all\u0027identificazione del\nL. e alla perquisizione della relativa camera,  rinvenendo  cosi\u0027  70\neuro in contanti e - su  una  mensola  del  bagno  -  un  coltello  a\nserramanico compatibile con i segni  di  effrazione  rinvenuti  sulla\nporta della camera di ... e ... . Su indicazione dello stesso L. ,  i\nCarabinieri trovavano  poi  -  in  una  cabina  armadio  situata  nel\ncorridoio  (deputata  a  custodire  la  biancheria  dell\u0027albergo),  a\ndistanza di circa uno o due metri  dalla  camera  dell\u0027imputato  -  i\nportafogli di ... e ... ,  con  all\u0027interno  l\u0027orecchino  d\u0027oro  e  i\ndocumenti delle persone offese (mancavano invece i 230 euro); l\u0027unica\ncamera occupata al piano in questione era quella di L. \n    B) Alla luce di quanto precede risulta certa  la  responsabilita\u0027\ndell\u0027imputato per il fatto ascrittogli al capo A). Sussistono infatti\na carico del medesimo plurimi indizi,  gravi  e  concordanti:  in  un\ncontesto in cui nell\u0027albergo erano presenti solo sei  ospiti,  L.  lo\nstesso giorno era sorpreso nell\u0027atto di commettere  altro  furto,  ai\ndanni dell\u0027addetta alla portineria ...; si tratta peraltro  di  furto\nper molti versi simile a quello in danno di ... e ... in quanto posto\nin essere su denaro  contenuto  in  una  borsa  (nell\u0027episodio  della\nmattina  si  trattava  del   furto   di   portafogli   -   contenenti\nprincipalmente denaro - contenuti nei bagagli delle persone  offese);\nL. era trovato in possesso di un coltello a  serramanico  compatibile\ncon i segni di effrazione rinvenuti sulla porta della camera di ... e\n...; lo stesso L. indicava materialmente  ai  Carabinieri  la  cabina\narmadio in cui erano  cosi\u0027  rinvenuti  i  portafogli  delle  persone\noffese. \n    C) Corretta e\u0027 la qualificazione del  fatto  ai  sensi  dell\u0027art.\n624-bis (comma 1) del codice penale \n    La camera di albergo in uso alle persone offese era  infatti  per\nqueste ultime un luogo destinato a privata dimora e piu\u0027 precisamente\n- secondo i criteri indicati  dalle  Sezioni  Unite  della  Corte  di\ncassazione (sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01) - un\nluogo in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata,\nin modo riservato e al riparo da intrusioni esterne,  e  che  non  e\u0027\naperto al pubblico ne\u0027 accessibile a  terzi  senza  il  consenso  del\ntitolare: in una camera di albergo, infatti, gli ospiti  si  cambiano\ndi abiti, dormono, fruiscono del bagno, ecc. \n    La giurisprudenza di legittimita\u0027 - anche dopo la citata sentenza\ndelle Sezioni Unite - ha  peraltro  costantemente  affermato  che  il\nfurto posto in essere in una struttura alberghiera deve  qualificarsi\nai sensi dell\u0027art. 624-bis c.p., non solo in casi in cui la  condotta\ndelittuosa aveva investito le camere  degli  ospiti  (Cass.  Sez.  5.\nSentenza n. 32830 del 25 maggio 2011 Rv. 250591 - 01),  ma  anche  in\nipotesi in cui la condotta era stata tenuta nella hall dell\u0027albergo e\nin un periodo di chiusura al pubblico della struttura (Cass. Sez.  5,\nSentenza n. 4444 del 2020, non massimata). \n    Si ritiene di non condividere tale ultima presa di posizione, che\ndilata   eccessivamente   il   campo   d\u0027applicazione   della   norma\nincriminatrice, ma si ritiene  che  i  fatti  commessi  nelle  camere\ndestinate agli ospiti debbano effettivamente  qualificarsi  ai  sensi\ndell\u0027art. 624-bis codice penale Ne\u0027 la  circostanza  che  le  persone\noffese al momento del fatto non  fossero  presenti  nella  stanza  e\u0027\nidonea ad escludere tale qualificazione: «la vita personale che vi si\nsvolge, anche se per un periodo di tempo  limitato,  fa  si\u0027  che  il\ndomicilio  diventi  un  luogo  che  esclude   violazioni   intrusive,\nindipendentemente  dalla  presenza  della  persona  che  ne   ha   la\ntitolarita\u0027, perche\u0027 il luogo rimane connotato dalla personalita\u0027 del\ntitolare, sia o meno questi presente» (Cass.  Sez.  U.,  sentenza  n.\n26795 del 28 marzo 2006 Rv. 234269 - 01, ripresa  poi  da  Cassazione\nSez. U, Sentenza n. 31345 del 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01). \n    D) Deve essere applicata la circostanza aggravante ex  art.  625,\ncomma 1, n. 2 codice  penale  in  ragione  dell\u0027effrazione  posta  in\nessere dall\u0027imputato per accedere alla camera delle persone offese. \n    E) Va applicata la contestata recidiva specifica: il  certificato\npenale evidenzia infatti plurimi precedenti specifici (decreto penale\ndel 26 maggio 2015. esecutivo il 27 aprile 2017, per truffa; sentenza\ndel 21 giugno 2016. irrev. il 6 settembre 2016, per truffa;  sentenza\ndel 2 dicembre 2016, irrev. il 5 marzo 2017, per truffa), in  ragione\ndei quali  l\u0027attuale  fatto  manifesta  una  maggior  colpevolezza  e\npericolosita\u0027 dell\u0027imputato. \n    F) Si possono riconoscere le circostanze attenuanti generiche  in\nragione  del  comportamento  collaborativo  tenuto  dopo   il   fatto\ndall\u0027imputato, che ha consentito il ritrovamento dei portafogli delle\npersone offese, con all\u0027interno i documenti personali  e  l\u0027orecchino\nd\u0027oro. \n    G) Tali  attenuanti  possono  essere  bilanciate  in  termini  di\nprevalenza rispetto alla citata recidiva. La  circostanza  aggravante\nex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale, viceversa,  in  ragione  di\nquanto previsto dall\u0027art. 624-bis, comma  4  c.p.,  e\u0027  sottratta  al\nbilanciamento. \n    H)  Quanto   alla   determinazione   del   concreto   trattamento\nsanzionatorio, per poter addivenire ad una corretta decisione  appare\nnecessario il pronunciamento della  Corte  costituzionale  in  ordine\nalla legittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art. 624-bis,\ncomma 1 c.p., nella parte in cui non prevede  che  la  pena  da  esso\ncomminata e\u0027 diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la\nnatura, la specie, i mezzi, le modalita\u0027 o  circostanze  dell\u0027azione,\novvero per la particolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il fatto\nrisulti di lieve entita\u0027. \n    I) La questione che  qui  s\u0027intende  porre  all\u0027attenzione  della\nCorte costituzionale e\u0027 analoga  a  quella  gia\u0027  sollevata,  in  via\nsubordinata, con ordinanza di questo giudice del 16 dicembre 2024 (n.\n612025 Reg. ord.); \n    Cio\u0027 premesso, osserva. \n1. Rilevanza della questione \n    1.1 L\u0027art. 624-bis codice penale, al primo comma, prevede per  il\nreato di furto in abitazione la pena della reclusione  da  quattro  a\nsette anni e della multa da euro 927 ad euro 1.500. \n    1.2  Nell\u0027ambito  degli  ipotetici   fatti   riconducibili   alla\nfattispecie criminosa in questione, l\u0027episodio ora  in  contestazione\nsi contraddistingue  per  la  sua  lieve  entita\u0027,  plurimi  elementi\ndeponendo in tal senso. \n    1.2.1 In primo luogo - se il  trattamento  sanzionatorio  di  una\nparticolare  severita\u0027  previsto  per  il  delitto  in  esame   trova\ngiustificazione nel peculiare luogo in cui lo stesso e\u0027 commesso,  il\n«domicilio inteso come \"proiezione spaziale della persona\"» (sentenza\nn. 117 del 2021 della Corte costituzionale) - si  deve  rilevare  che\nnel caso  in  esame  l\u0027atto  predatorio  non  e\u0027  stato  commesso  in\nun\u0027abitazione, ma in una camera d\u0027albergo. \n    Si tratta di un luogo  che,  pur  da  qualificarsi  come  privata\ndimora  ai  sensi  dell\u0027art.  624-bis,  comma  1  codice  penale,  si\ndifferenzia sotto plurimi profili dall\u0027abitazione comunemente intesa. \n    Le persone offese  occupavano  la  camera  in  questione  per  un\nperiodo di tempo limitato - nel caso di specie una  sola  notte  -  e\nquindi certamente non nutrivano rispetto alla stessa alcuna affezione\nparticolare: certamente,  dunque,  rispetto  all\u0027intrusione  indebita\ndell\u0027imputato non provavano - o non provavano nella medesima misura -\nquella  sensazione  di  violazione  della   propria   intimita\u0027   che\nnormalmente si accompagna ad un\u0027intrusione nella propria casa. \n    Analogamente, in un albergo i clienti  sono  consapevoli  che  in\nloro assenza apposito personale.  anche  a  loro  sconosciuto,  entra\nnelle camere per le necessarie  pulizie;  anche  sotto  tale  profilo\nl\u0027intimita\u0027 che ci si attende in una camera  d\u0027albergo  e\u0027  inferiore\nquindi a quella che ognuno pretende a casa propria. \n    1.2.2 Nel caso in esame il furto era commesso allorche\u0027 la camera\nera ancora in uso alle persone offese, ma queste ultime avevano  gia\u0027\npreparato i propri bagagli e, prima di lasciare la  struttura,  erano\nscesi a fare colazione. \n    Il legame della coppia con la camera  d\u0027albergo  (in  termini  di\nproiezione spaziale  della  persona),  per  quanto  sussistente.  era\ndunque particolarmente tenue. \n    1.2.3 L\u0027imputato e\u0027 entrato nella camera di  mattina,  mentre  le\npersone offese non erano  presenti  (certamente  piu\u0027  grave  sarebbe\nstato il fatto  se  commesso  di  notte,  mentre  le  persone  offese\ndormivano) e si e\u0027  trattenuto  per  un  brevissimo  lasso  di  tempo\n(l\u0027assenza della coppia si e\u0027 protratta per circa 20-30 minuti). \n    1.2.4 L\u0027effrazione posta in essere per accedere  alla  stanza  e\u0027\nstata di minima entita\u0027. \n    1.2.5 I beni sottratti erano di valore non elevato (e sono  stati\nquasi  tutti  recuperati  a  seguito  della  collaborazione  prestata\ndall\u0027imputato). \n    1.3 Il disvalore del  fatto  oggetto  del  presente  procedimento\nrisulta in definitiva estremamente ridotto. Qualora fosse introdotta,\ncome auspicato, una fattispecie attenuata per l\u0027ipotesi del fatto  di\nlieve entita\u0027, tale circostanza potrebbe  senz\u0027altro  applicarsi  nel\ncaso di specie. \n2. Non manifesta infondatezza \n    2.1 Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale  della  norma  di\ncui all\u0027art. 624-bis, comma 1 codice penale nella parte  in  cui  non\nprevede che la pena da esso comminata sia eccedente un  terzo  quando\nper la natura, la specie, i mezzi, le  modalita\u0027 dell\u0027azione,  ovvero\nper la particolare tenuita\u0027  del  danno  o  del  pericolo,  il  fatto\nrisulti di lieve  entita\u0027.  La  citata  disposizione,  infatti,  pare\ncostituzionalmente  illegittima  nella  misura  in  cui  non  prevede\nun\u0027attenuazione del severo trattamento sanzionatorio (minimo edittale\ndi quattro anni di reclusione, oltre multa) in relazione  a  condotte\ndelittuose che, per quanto conformi al tipo,  risultino  di  gravita\u0027\nassai limitata. \n    2.2 Lo scrivente e\u0027 consapevole  del  fatto  che,  una  questione\nsimile, inerente proprio all\u0027art. 624-bis, comma 1 codice penale,  e\u0027\ngia\u0027 stata affrontata in  precedenza  dalla  Corte  costituzionale  e\ndichiarata inammissibile (sentenza n. 117 del 2021). \n    Da un lato pero\u0027 la questione che ora s\u0027intende sollevare e\u0027 - si\nspera - piu\u0027 puntuale; dall\u0027altro appare comunque possibile auspicare\nuna   rivisitazione   delle   considerazioni   svolte   dalla   Corte\ncostituzionale, che alla luce della recente sentenza n. 86 del  2024,\ncon cui la Corte ha introdotto un\u0027analoga circostanza attenuante  per\nil reato di rapina (e, prima ancora, della sentenza n. 120  del  2023\ncon la quale  un\u0027attenuante  simile  a  quella  auspicata  era  stata\nintrodotta per il reato di estorsione). \n    2.3 Occorre premettere che  l\u0027attuale  disciplina  del  reato  in\nesame e\u0027 il portato di una serie di progressivi inasprimenti. \n    L\u0027art. 624-bis codice penale era introdotto nel 2001  allo  scopo\ndi prevedere come reato autonomo il furto in abitazione (e  il  furto\ncon strappo) e cosi\u0027 sottrarlo al  bilanciamento  delle  circostanze;\nesso era punito con la reclusione da uno a sei anni, oltre multa, e -\nin presenza di una o piu\u0027 delle circostanze previste  dagli  articoli\n61 e 625, comma 1 codice penale - con la reclusione da  tre  a  dieci\nanni, oltre multa. \n    Per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, la\ncornice edittale era aumentata per la fattispecie base a tre-sei anni\noltre multa e per la fattispecie aggravata di cui al  terzo  comma  a\nquattro-dieci  anni,  oltre   multa;   erano   contestualmente   rese\nprivilegiate (in relazione a tale reato) le circostanze aggravanti di\ncui all\u0027art. 625 codice penale, sottratte al bilanciamento. \n    Infine, nel 2019 era nuovamente aumentata la pena  detentiva  sia\nper la fattispecie base (da quattro a sette anni di reclusione, oltre\nmulta), sia per la fattispecie di cui al terzo  comma  (da  cinque  a\ndieci anni di reclusione, oltre multa). \n    2.4 La Corte costituzionale con piu\u0027 sentenze negli  ultimi  anni\nha sottolineato che «la  pressione  punitiva  attualmente  esercitata\nriguardo  ai  delitti  contro  il  patrimonio  e\u0027   ormai   diventata\nestremamente rilevante. Essa richiede percio\u0027 attenta  considerazione\nda parte del legislatore, alla luce di una valutazione, complessiva e\ncomparativa, dei beni giuridici tutelati dal  diritto  penale  e  del\nlivello  di  protezione  loro  assicurato»  (cosi\u0027  la  sentenza   n.\n190/2020; nello  stesso  senso  la  sentenza  n.  117/2021,  relativa\nproprio al furto in abitazione). \n    Se una riforma di  carattere  sistematico  dei  reati  contro  il\npatrimonio - tale da adeguare la disciplina codicistica alla scala di\nvalore dei vari beni giuridici recepita nella nostra  Costituzione  -\ne\u0027 certamente auspicabile,  tuttavia  nell\u0027attesa  (ormai  decennale,\ncome rilevato dalla stessa Corte nella sentenza n.  259/2021)  appare\ncomunque possibile un intervento della Corte  costituzionale  teso  a\ncorreggere gli eccessi piu\u0027 macroscopici. \n    Inoltre,  con  riguardo  a  taluni  reati  come  il   furto,   il\nparticolare  rigore  sanzionatorio  deriva  dall\u0027innalzamento   della\ncornice  edittale  legato  alla  sussistenza  (assai  frequente)   di\ncircostanze aggravanti  indipendenti  ad  effetto  speciale,  con  la\nconseguenza che - per effetto della possibilita\u0027 di bilanciamento con\nuna qualunque circostanza attenuante di dette aggravanti  (introdotta\ncon la modifica dell\u0027art. 69 c.p.) - «la gravita\u0027 di  questo  delitto\ne\u0027 attualmente, percio\u0027, soltanto  nell\u0027astratta  comminazione  della\npena, ma non lo e\u0027 piu\u0027 nella realta\u0027 dell\u0027esperienza giuridica, come\nben dimostra la casistica giudiziaria,  ispirata  ai  nuovi  principi\ncostituzionali» (sentenza n. 268/1986, richiamata dalla  sentenza  n.\n259/2021). \n    In relazione  al  delitto  di  furto  in  abitazione,  viceversa,\nl\u0027eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si esprime  gia\u0027\nnella cornice edittale di base,  sicche\u0027  l\u0027eventuale  riconoscimento\ndelle circostanze attenuanti gia\u0027  previste  dall\u0027ordinamento  -  pur\npossibile - non pare sufficiente a rendere tale eccesso sanzionatorio\ncompatibile coi principi costituzionali. In proposito, si rilevi anzi\nche il legislatore - nel corso di uno dei plurimi interventi volti ad\ninasprire il trattamento  sanzionatorio  previsto  per  il  reato  in\nquestione - ha altresi\u0027  precluso  il  bilanciamento  in  termini  di\nprevalenza o di equivalenza delle  eventuali  circostanze  attenuanti\n(diverse da quelle previste dagli  articoli  98  e  625-bis)  con  le\nconcorrenti circostanze aggravanti di cui all\u0027art. 625 codice penale,\ncon la conseguenza che  le  diminuzioni  di  pena  si  operano  sulla\nquantita\u0027  della  stessa  risultante  dall\u0027aumento  conseguente  alle\npredette circostanze aggravanti. \n    Cosi\u0027 nel caso di specie, ricorrendo  la  circostanza  aggravante\nprivilegiata ex art. 625, comma 1, n. 2 codice penale per la violenza\nsulle cose, la riduzione di pena legata alle  circostanze  attenuanti\ngeneriche (pur ritenute prevalenti sulla  contestata  recidiva)  puo\u0027\noperare solo sulla pena determinata a  seguito  dell\u0027aumento  per  la\ncircostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2 codice  penale.  In\npratica, la pena minima applicabile  e\u0027  pari  ad  anni  tre  e  mesi\nquattro di reclusione, oltre multa (pena di anni cinque di reclusione\noltre multa ai sensi dell\u0027art. 624-bis, comma 3, c.p., ridotta di  un\nterzo per le circostanze attenuanti generiche). \n    2.5 La norma di cui all\u0027art. 624-bis, comma 1, codice penale pare\nviolare i precetti di cui  agli  articoli  3  e  27,  comma  3  della\nCostituzione. L\u0027estremo rigore del minimo edittale  previsto  per  il\npredetto reato viola, a  parere  dello  scrivente,  il  principio  di\nnecessaria   ragionevolezza   nella   determinazione   della    pena,\nsoprattutto se ricollegato alla fondamentale funzione rieducativa che\nla stessa deve perseguire per  espresso  dettato  costituzionale.  In\nassenza di una previsione specifica che contempli una pena piu\u0027  mite\nper fatti di entita\u0027 piu\u0027 lieve -  come  invece  disposto  per  altre\nfattispecie - in casi come quello in esame  (in  cui,  per  modalita\u0027\ndella  condotta  ed  entita\u0027  dell\u0027offesa,  il  fatto   concretamente\nrealizzato sia di gravita\u0027 estremamente contenuta) non pare possibile\nadeguare correttamente il trattamento sanzionatorio alla gravita\u0027 del\nfatto e alla necessaria rieducazione del suo autore. \n    2.6 Se e\u0027 certamente vero che la  commisurazione  delle  sanzioni\nper  ciascuna  fattispecie  di  reato  e\u0027   materia   affidata   alla\ndiscrezionalita\u0027  del  legislatore,  la  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale ha piu\u0027 volte affermato che le scelte legislative sono\ntuttavia sindacabili ove trasmodino nella manifesta  irragionevolezza\no nell\u0027arbitrio. \n    Con  riguardo  all\u0027art.  624-bis  codice   penale,   la   mancata\nprevisione di una fattispecie  attenuata  per  le  ipotesi  di  lieve\nentita\u0027 appare censurabile sia in punto di ragionevolezza  intrinseca\ndel trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu\u0027 generale profilo del\nprincipio di uguaglianza in relazione a  quanto  previsto  per  altre\nfattispecie delittuose. \n    2.7 Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale  che\nprevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre  multa),\npare irragionevole la mancata  previsione  di  un\u0027attenuazione  della\npena per i fatti di lieve entita\u0027. \n    Per tali fatti una pena che pur si attesti  sul  minimo  edittale\nrisulta comunque esageratamente sproporzionata. \n    Occorre tenere presente, infatti, che  dato  caratterizzante  del\nreato di furto in abitazione e\u0027 il luogo in cui il fatto  stesso  sia\ncommesso. \n    Come  rilevato  dalla  Corte  costituzionale  nella  gia\u0027  citata\nsentenza n. 117 del 2021, «nel  furto  in  abitazione  l\u0027offensivita\u0027\npatrimoniale assume una  peculiare  connotazione  personalistica,  in\nragione dell\u0027aggancio con l\u0027inviolabilita\u0027 del  domicilio  assicurata\ndall\u0027art. 14 Cost., domicilio inteso come \"proiezione spaziale  della\npersona\"». \n    Nella stessa  sentenza  la  Corte  costituzionale  ha  affermato:\n«Quella  del  furto  in  abitazione  e\u0027  una  fattispecie   descritta\ndall\u0027art. 624-bis codice penale in termini piuttosto definiti, ne\u0027 il\ngiudice   a   quo   evidenzia   specifiche   ragioni   che    rendano\ncostituzionalmente  necessaria  l\u0027introduzione  di  una   fattispecie\nattenuata nel perimetro della  norma  incriminatrice.  Non  puo\u0027,  in\nproposito, non rilevarsi che la  speciale  tenuita\u0027  considerata  dal\nrimettente concerne un aspetto soltanto - e forse il meno  importante\n- del bene giuridico complesso protetto dalla norma, cioe\u0027  l\u0027aspetto\npatrimoniale  (laddove,  peraltro,  la  modestia  della  lesione  non\nnecessariamente riflette la  volonta\u0027  dell\u0027autore),  mentre  l\u0027altro\nprofilo, quello personalistico, non ne viene interessato affatto; del\nresto,   quest\u0027ultimo   e\u0027   insuscettibile   di   una    graduazione\nquantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona,  o\ne\u0027 violato o non lo e\u0027, essendo pertanto inconcepibile gia\u0027 sul piano\nlogico un ingresso \"lieve\" nell\u0027abitazione altrui». \n    Se  certamente  nell\u0027economia  della  fattispecie  di  furto   in\nabitazione, a fronte della violazione del domicilio, quale proiezione\nspaziale  della  persona,  l\u0027aspetto  patrimoniale  e\u0027  quello   meno\nimportante, ad avviso di chi scrive sussistono comunque  margini  per\nritagliare all\u0027interno della fattispecie in questione  delle  ipotesi\ndi lieve entita\u0027, e cio\u0027 avendo riguardo proprio  alla  tipologia  di\noffesa al bene giuridico del domicilio. \n    Pur nell\u0027ambito della nozione  restrittiva  di  «privata  dimora»\nrecepita dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 31345\ndel 23 marzo 2017 Rv. 270076 - 01), pare evidente l\u0027enorme differenza\ndi  gravita\u0027  tra  la  condotta  di  chi  s\u0027introduca  nottetempo  in\nun\u0027abitazione privata e magari addirittura  nella  camera  da  letto,\nmentre le persone offese vi stiano dormendo, e  la  condotta  di  chi\nsottragga beni nello spogliatoio di uno  stand  fieristico  o  di  un\ncantiere edile (Cass. Sez. 5, sentenza n. 35788 del 4 maggio 2018 Rv.\n273894 - 01; Cassazione Sez. 5. sentenza n. 32093 del 25 giugno  2010\nRv. 248356; Cassazione Sez. 4, Sentenza n.  37795  del  21  settembre\n2021 Rv. 281952 - 01); o tra chi s\u0027introduca nella  cameretta  di  un\nbambino in tenera eta\u0027 e chi invece sottragga beni in un  asilo  nido\nin un giorno di chiusura (Cass. Sez. 5 -  sentenza  n.  5755  del  19\ndicembre 2022 Rv. 284219 - 01). Nei  primi  casi  le  persone  offese\ntroveranno  normalmente  insopportabile  l\u0027idea  che  qualcuno  abbia\nviolato la loro intimita\u0027 e manterranno verosimilmente  a  lungo  una\nsensazione di insicurezza anche per l\u0027integrita\u0027 personale propria  e\ndei propri congiunti: nei secondi  casi  l\u0027attenzione  delle  persone\noffese  sara\u0027  focalizzata  principalmente  sui   beni   oggetto   di\nsottrazione, sigli eventuali danni alle cose, ecc. \n    Si  deve  poi  tenere  conto  del  fatto  che   rientrano   nella\nfattispecie di cui all\u0027art. 624-bis, c.p. non solo i  fatti  commessi\nnei luoghi di privata dimora, ma anche quelli commessi nelle relative\npertinenze. Secondo la  giurisprudenza  consolidata  della  Corte  di\ncassazione (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 1278 del 31 ottobre  2018  Rv.\n274389 - 01, Cassazione Sez. 5 - sentenza n.  8421  del  16  dicembre\n2019 Rv. 278311 - 01, Cassazione Sez. 4,  sentenza  n.  4215  del  10\ngennaio 2013 Rv. 255080 - 01, Cassazione Sez. 7,  ordinanza  n.  3959\ndel 2  ottobre  2012  Rv.  255100 -  01;  nello  stesso  senso  anche\nCassazione 27143/2018. non massimata) costituiscono percio\u0027 furti  in\nabitazione ai sensi dell\u0027art. 624-bis codice penale i furti  commessi\nnegli androni o nei cortili condominiali: si tratta di luoghi in  cui\ncircolano  numerose  persone,  anche  estranee  (postini,   corrieri,\naddetti alle pulizie, o alla  manutenzione  degli  impianti,  clienti\ndegli studi professionali presenti  nell\u0027edificio,  ecc.)  e  in  cui\nl\u0027aspettativa dei condomini all\u0027intimita\u0027 e\u0027 minima. \n    2.8 Sotto il  secondo  profilo,  la  mancata  previsione  di  una\nfattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita\u0027 pare violare il\nprincipio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per  i  reati\ndi rapina e di estorsione. \n    Rispetto ad entrambi i suddetti delitti l\u0027ordinamento prevede una\ncircostanza aggravante ad effetto speciale rispetto i fatti  commessi\nnei luoghi di cui  all\u0027art.  624-bis  codice  penale  (norma  di  cui\nall\u0027art. 628, comma 3, n. 3-bis, richiamata dall\u0027art.  629,  comma  2\nc.p.) \n    Rispetto ai citati reati, a seguito delle  sentenze  della  Corte\ncostituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, e\u0027 ora prevista  una\ncircostanza attenuante per le ipotesi in cui  -  per  la  natura,  la\nspecie, i mezzi, le modalita\u0027 o circostanze dell\u0027azione,  ovvero  per\nla particolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo - il  fatto  risulti\ndi lieve entita\u0027. \n    Benche\u0027 la commissione del fatto in un luogo  di  privata  dimora\nsia un elemento aggravante, e\u0027 astrattamente possibile che una rapina\no un\u0027estorsione - pur aggravata perche\u0027 commessa in un luogo  di  cui\nall\u0027art.  624-bis  codice  penale  -  risulti  al  tempo  stesso,  in\nconsiderazione dei fattori sopra indicati, di lieve entita\u0027 e  quindi\npossa  beneficiare  della  circostanza  attenuante  introdotta  dalle\ncitate sentenze della Corte costituzionale. \n    Cosi\u0027, se L. fosse stato  sorpreso  dalle  persone  offese  o  da\npersonale dipendente dell\u0027albergo nell\u0027atto di commettere il furto (o\nsubito dopo) e - per conseguire il possesso dei beni sottratti o  per\nassicurarsi l\u0027impunita\u0027 - avesse usato un minimo  di  violenza  o  di\nminaccia (ad es. dando una spinta al ... nella stanza  o  urtando  un\ndipendente dell\u0027albergo nel corridoio (1) ), il fatto avrebbe  dovuto\nqualificarsi come rapina aggravata ai sensi dell\u0027art. 628,  comma  3,\nn. 3-bis c.p., ma avrebbe potuto verosimilmente  ritenersi  di  lieve\nentita\u0027, in considerazione della tipologia di privata dimora  (camera\nd\u0027albergo occupata per una sola notte, con  bagagli  gia\u0027  pronti)  e\ndella limitata gravita\u0027 della violenza. \n    Ebbene, nel caso della rapina e dell\u0027estorsione aggravate perche\u0027\ncommesse in un luogo di cui all\u0027art. 624-bis codice  penale  -  reati\nsenza dubbio piu\u0027 gravi del  furto  in  abitazione  (nel  caso  della\nrapina si tratterebbe proprio dello stesso fatto  di  furto,  con  in\naggiunta una  componente  di  violenza  o  minaccia)  -  il  soggetto\npotrebbe paradossalmente beneficiare di un trattamento  sanzionatorio\npiu\u0027 mite rispetto a quello previsto per il furto in abitazione. \n    In particolare, per la rapina aggravata ex art. 628, comma 3,  n.\n3-bis del codice penale (circostanza aggravante privilegiata ai sensi\ndell\u0027art. 628, comma 5, c.p.) e attenuata per la  lieve  entita\u0027  del\nfatto (circostanza attenuante introdotta dalla  sentenza  n.  86  del\n2024) la pena minima irrogabile sarebbe di anni quattro di reclusione\noltre multa (pena base anni cinque  oltre  multa,  aumentata  per  la\ncitata aggravante privilegiata ad anni sei oltre multa,  ridotta  per\nla citata circostanza attenuante ad anni quattro oltre multa),  fatta\nsalva l\u0027applicazione di eventuali  ulteriori  circostanze  attenuanti\n(ad esempio le attenuanti generiche). \n    Per l\u0027estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2 e\n628, comma 3, n. 3-bis del codice penale -  posto  che  la  Corte  di\ncassazione  ha  condivisibilmente   affermato   che   «nel   silenzio\nnormativo, alla fattispecie d\u0027estorsione non puo\u0027 ritenersi esteso in\nmalam partem il peculiare e deteriore  regime  previsto  in  tema  di\nbilanciamento per il delitto ex  art.  628  del  codice  penale,  che\nsottrae alla comparazione le circostanze privilegiate di cui  ai  nn.\n3, 3-bis, 3-ter, 3-quater della disposizione» (Cass. Sez. 2. Sentenza\nn. 49940 del 10 ottobre 2023 Rv. 285464 - 01) - la pena concretamente\napplicabile potrebbe essere anche inferiore: in caso di bilanciamento\ndella circostanza della lieve entita\u0027 (introdotta dalla  sentenza  n.\n120  del  2023)  in  misura  prevalente  sulla   citata   circostanza\naggravante, la pena minima sarebbe di anni  tre  e  mesi  quattro  di\nreclusione oltre multa (pena base anni cinque  oltre  multa,  ridotta\nper la citata circostanza attenuante ad anni tre e mesi quattro oltre\nmulta), fatta salva l\u0027applicazione di eventuali ulteriori circostanze\nattenuanti (ad esempio le attenuanti generiche). \n    Nel caso del furto in abitazione non aggravato la pena minima  e\u0027\ndi anni quattro di reclusione oltre multa, fatta salva l\u0027applicazione\ndi circostanze attenuanti (ad esempio le  attenuanti  generiche).  Si\ntratta della stessa pena minima applicabile per il  reato  di  rapina\naggravata ex art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.: che pur  e\u0027  un  fatto\npiu\u0027 grave, e di una pena superiore a quella minima  applicabile  per\nil reato di estorsione aggravata ai sensi degli articoli 629, comma 2\ne 628, comma 3, n. 3-bis del codice penale. \n    Nel caso oggetto del presente procedimento  peraltro,  posto  che\nricorre la circostanza aggravante ex art. 625, n. 2 del codice penale\n(privilegiata ai sensi dell\u0027art. 624-bis, comma 4 del codice penale),\nla pena minima applicabile e\u0027 di  anni  cinque  di  reclusione  oltre\nmulta, fatta salva l\u0027applicazione di eventuali circostanze attenuanti\n(ad esempio le attenuanti generiche). \n    L\u0027attuale imputato, dunque, se - dopo avere commesso il  furto  e\nper conseguire l\u0027impunita\u0027 - avesse usato  una  minima  violenza  nei\nconfronti delle persone offese o di terzi, avrebbe potuto beneficiare\ndella circostanza attenuante della lieve  entita\u0027  e  quindi  vedersi\napplicata una pena di anni quattro di reclusione oltre multa, ridotta\nper le circostanze attenuanti generiche ad anni due e  mesi  otto  di\nreclusione oltre multa. \n    Posto che invece egli non ha usato  alcuna  violenza  o  minaccia\nalle persone e quindi  il  fatto  e\u0027  qualificabile  ai  sensi  degli\narticoli 624-bis e 625, n.  2  del  codice  penale,  la  pena  minima\napplicabile e\u0027 di anni cinque di reclusione oltre multa, ridotta  per\nle circostanze attenuanti generiche ad anni tre  e  mesi  quattro  di\nmulta. \n    Pare  evidente   l\u0027irragionevolezza   di   tale   disparita\u0027   di\ntrattamento, in cui l\u0027autore del comportamento piu\u0027 lieve finisce per\nessere punito piu\u0027 severamente. \n    2.9  Una  simile  pena,  irragionevole  sia  sotto   il   profilo\nintrinseco sia in relazione alle fattispecie piu\u0027 gravi di  rapina  e\ndi estorsione aggravate ai sensi dell\u0027art. 628, comma 3, n. 3-bis del\ncodice  penale,  non  potrebbe  del  resto  assolvere  alla  funzione\nrieducatrice di cui all\u0027art. 27, comma 3 della Costituzione. La  pena\nsarebbe infatti  eccessiva  e  ingiusta,  violando  il  canone  della\nproporzionalita\u0027 rispetto al fatto di reato  posto  in  essere  e  in\nraffronto   alle   citate   fattispecie   piu\u0027   gravi;   in   quanto\nsproporzionata,  la  pena  non  potrebbe  mai  essere  percepita  dal\ncondannato come  giusta  ed  esplicare  quindi  la  propria  funzione\nrieducativa; al contrario il condannato non  potrebbe  che  percepire\ncome  irragionevole  la  pena  stessa  e  non  aderirebbe  quindi  al\ntrattamento rieducativo. \n3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme \n    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma\nora censurata alle citate disposizioni della Costituzione,  chiaro  e\nunivoco essendo il dato letterale. \n\n(1) Secondo la giurisprudenza di legittimita\u0027 la rapina e\u0027  aggravata\n    ai sensi dell\u0027art. 628, comma 3, n.  3-bis  codice  penale  anche\n    nelle ipotesi in cui «la  condotta  di  impossessamento  di  beni\n    altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e\n    la minaccia siano commesse, successivamente, all\u0027esterno,  in  un\n    luogo pubblico» (cosi\u0027 Cassazione Sez. 2 - Sentenza n. 23331  del\n    2 luglio 2020 Rv. 279479 - 01; nello stesso senso Cassazione Sez.\n    2. Sentenza n. 26262 del 24 maggio 2016 Rv. 267155 - 01) \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, \n    ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. \n    Solleva d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale -  per\nviolazione degli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione -  della\nnorma di cui all\u0027art. 624-bis, comma 1 del codice penale, nella parte\nin cui non prevede che la pena da  esso  comminata  e\u0027  diminuita  in\nmisura non eccedente un terzo quando per  la  natura,  la  specie,  i\nmezzi,  le  modalita\u0027  o  circostanze  dell\u0027azione,  ovvero  per   la\nparticolare tenuita\u0027 del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di\nlieve entita\u0027. \n    Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza all\u0027imputato, al difensore e al pubblico ministero, nonche\u0027\nal Presidente del Consiglio dei ministri, e per la  comunicazione  ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  e\nper la successiva trasmissione del fascicolo processuale  alla  Corte\ncostituzionale. \n        Firenze, 12 maggio 2025 \n \n                         Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"62527","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"624","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79384","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79385","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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