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Giovanni Gallone e udito per la parte appellata l\u0027avv.  Alfonso\nCelotto; \n \n                           FATTO E DIRITTO \n \n    1. La Matteo Lampertico S.r.l. ha acquistato, in  data  18  marzo\n2021, presso «Cambi Casa d\u0027Aste» di Genova, la  miniatura  denominata\n«Madonna col bambino  (Madonna  dei  fusi)  -  tempera  su  pergamena\napplicata su supporto ligneo (mm. 132 x 101)», attribuito ad Agostino\nDecio (Milano, 1532/1533 - 1615) al prezzo di aggiudicazione di  euro\n9.000,00. \n    1.1 Successivamente, in data 31 marzo 2021, ha presentato  presso\nl\u0027Ufficio esportazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e\npaesaggio per la citta\u0027 metropolitana di Genova e la Provincia di  La\nSpezia (di seguito anche solo per brevita\u0027 l\u0027«Ufficio esportazione» o\nla  «Soprintendenza»),  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto   di\nnotorieta\u0027 relativa alla circostanza che  per  il  predetto  bene  da\ntrasferire all\u0027estero non era prevista l\u0027autorizzazione (ex art.  65,\ncomma 4-bis, decreto legislativo n. 42/2004). \n    Il 16 giugno 2021, il suddetto Ufficio esportazione ha  formulato\nalla Matteo  Lampertico  S.r.l.  una  propria  proposta  di  acquisto\ncoattivo, allegandovi una relazione storico-artistica; \n    1.2 In data  18  giugno  2021  la  Matteo  Lampertico  S.r.l.  ha\ncomunicato alla Soprintendenza  la  propria  volonta\u0027  di  rinunciare\nall\u0027uscita dell\u0027opera, avvalendosi della facolta\u0027 prevista  dall\u0027art.\n70, comma 2, decreto legislativo n. 42/2004, come  strumento  atto  a\nparalizzare la proposta di acquisto coattivo. \n    Il 26 luglio 2021, l\u0027Ufficio esportazione ha  avviato,  con  nota\nprot.  n.  21039,  il  procedimento  di  dichiarazione  di  interesse\nculturale particolarmente importante dell\u0027opera, ai  sensi  dell\u0027art.\n10, comma 3, lettera a), nonche\u0027 degli articoli 13 e 14  del  decreto\nlegislativo n. 42/2004, e dell\u0027art. 7, comma 3, decreto  ministeriale\nn. 246/2018. \n    2. Con ricorso notificato il 4 marzo 2022 e depositato l\u002711 marzo\n2022  Lampertico   S.r.l.   ha   impugnato   dinanzi   al   Tribunale\namministrativo regionale per il Lazio -  sede  di  Roma,  chiedendone\nl\u0027annullamento, i seguenti atti: \n        l\u0027art. 7, comma 3, decreto ministeriale  n.  246/2018,  nella\nparte in cui disciplina l\u0027avvio di «procedimento di dichiarazione  di\ninteresse particolarmente importante»  prevedendo  l\u0027ampliamento  dei\ncasi in cui  l\u0027Ufficio  esportazione  puo\u0027  avviare  procedimento  di\ndichiarazione  di  interesse  culturale  in  violazione  del  dettato\nnormativo di cui al combinato disposto degli articoli  10,  comma  3,\nlettera d-bis) e 65, comma 4 e comma 4-bis del decreto legislativo n.\n42/2004; \n        il provvedimento di dichiarazione di interesse  culturale  di\ncui al decreto  prot.  0000035-P  del  4  gennaio  2022  assunto  dal\nMinistero della  cultura,  Segretariato  regionale  per  la  Liguria,\nUfficio tutela beni culturali  in  relazione  al  bene  di  cui  alla\ndichiarazione ex art. 65, comma 4, lettera b) del decreto legislativo\nn. 42/2004 del 6 maggio 2021, di cui alla nota  prot.  16741  del  15\ngiugno  2021  (codice  pratica  SUE  543574)   della   Soprintendenza\narcheologia, belle arti e paesaggio per la  citta\u0027  metropolitana  di\nGenova e la Provincia di La Spezia - Ufficio esportazione; \n        la  nota  prot.  n.  21039   del   26   luglio   2021   della\nSoprintendenza archeologia, belle arti  e  paesaggio  per  la  citta\u0027\nmetropolitana di Genova  e  la  Provincia  di  La  Spezia  -  Ufficio\nesportazione nella parte in cui ha disposto l\u0027avvio del  procedimento\ndi dichiarazione d\u0027interesse culturale in relazione al  bene  di  cui\nalla dichiarazione ex art.  65,  comma  4,  lettera  b)  del  decreto\nlegislativo n. 42/2004 del 6 maggio 2021,  di  cui  alla  nota  prot.\n16741 del 15 giugno 2021 (codice pratica SUE 543574); \n        ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque  connesso\nai suddetti atti. \n    2.1 A sostegno del ricorso di primo grado  ha  dedotto  i  motivi\ncosi\u0027 rubricati: \n        1) sviamento di potere e falsita\u0027  dei  presupposti,  nonche\u0027\nerrata identificazione del procedimento da adottare  e  dei  relativi\nprovvedimenti; \n        2)  eccesso   di   potere   violazione   del   principio   di\nragionevolezza tecnica; \n        3) Rinvio pregiudiziale alla CGUE,  ai  sensi  dell\u0027art.  267\nTFUE, in ordine all\u0027art. 65 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,\nn. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai  sensi  dell\u0027art.\n10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per  violazione  dell\u0027art.  36\nTFUE, nonche\u0027 dei principi di proporzionalita\u0027, non discriminazione e\nnecessita\u0027. \n    3. Ad esito del relativo giudizio, con la  sentenza  indicata  in\nepigrafe, il T.A.R., ritenuto fondato il primo motivo di gravame,  ha\naccolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti impugnati. \n    4. Con ricorso notificato il 15 giugno 2024 e  depositato  il  18\ngiugno 2024 il Ministero della cultura ha proposto appello avverso la\nsuddetta sentenza chiedendone, previa concessione di tutela cautelare\nex art. 98 c.p.a, la riforma. \n    4.1 Ha affidato il gravame ai motivi cosi\u0027 rubricati: \n        1) Sull\u0027annullamento in parte qua dell\u0027art. 7, comma  3,  del\ndecreto ministeriale n. 246/2023. \n    5. In data 12 luglio 2024 si e\u0027 costituita in giudizio la  Matteo\nLampertico S.r.l. chiedendo la reiezione del gravame. \n    6. Ad esito dell\u0027udienza in Camera di  consiglio  del  18  luglio\n2024, questa sezione, con ordinanza cautelare n. 2779 del  19  luglio\n2024, «Ritenuto che, ad una prima sommaria delibazione propria  della\npresente fase cautelare, l\u0027appello appare  fondato  con  riguardo  ad\nentrambi i profili di doglianza dovendosi rilevare, da un  lato,  che\nla lettura a  sistema  del  comma  4-bis  dell\u0027art.  65  del  decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 con il precedente comma 1 e con il comma 6\ndell\u0027art. 14 del medesimo decreto sembra  smentire  la  ricostruzione\naccolta dal Tribunale amministrativo regionale e, dall\u0027altro, che  la\ndocumentazione  versata  in  atti  (all.  2  e  2a  della  produzione\ndocumentale in primo grado del Ministero della cultura  del  5  marzo\n2022) pare dimostrare che l\u0027opera de  qua  sia  stata  effettivamente\nvisionata dall\u0027Ufficio esportazione  di  Genova  in  data  11  maggio\n2021», ha accolto la domanda cautelare  proposta  dall\u0027appellante  e,\nper l\u0027effetto, ha sospeso l\u0027esecutivita\u0027 della sentenza impugnata. \n    7.  Con  memoria  depositata  il  12  settembre  2024  la  Matteo\nLampertico S.r.l. ha  riproposto  ex  art.  101,  comma  2  c.p.a.  i\nseguenti motivi dichiarati assorbiti e non esaminati dal  giudice  di\nprime cure: \n        1) In subordine: eccesso di potere. Violazione del  principio\ndi ragionevolezza tecnica - \n        1.1)  Carenza  e/o  contraddittorieta\u0027   della   motivazione.\nSull\u0027incerta attribuzione dell\u0027opera; \n        1.2) Difetto di motivazione della dichiarazione; \n        1.3)  Illogicita\u0027   della   motivazione.   Sull\u0027assenza   del\ncarattere di rarita\u0027; \n        1.4)  Irragionevolezza  manifesta.  Sulla  collezione   Santo\nVarni; \n        2) Rinvio pregiudiziale alla CGUE,  ai  sensi  dell\u0027art.  267\nTFUE, in ordine all\u0027art. 65 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,\nn. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai  sensi  dell\u0027art.\n10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per  violazione  dell\u0027art.  36\nTFUE, nonche\u0027 dei principi di proporzionalita\u0027, non discriminazione e\nnecessita\u0027. \n    8. In data  15  novembre  2024  parte  appellante  ha  depositato\nmemorie ex art. 73 c.p.a.. \n    9. All\u0027udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la  causa  e\u0027  stata\nintroitata per la decisione. \n    10. Con un primo profilo di doglianza parte appellante censura la\nsentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha  ritenuto  fondato\nil primo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale e\u0027 stata\ndedotta  l\u0027illegittimita\u0027  dell\u0027art.  7,   comma   3,   del   decreto\nministeriale n. 246/2018 nella parte in cui consente agli  uffici  di\nesportazione di avviare il procedimento di dichiarazione di interesse\nculturale particolarmente importante di cui  all\u0027art.  10,  comma  3,\nlettera a) del codice, anche per i beni oltre i  settant\u0027anni  ma  di\nvalore inferiore a euro 13.500. \n    In particolare, il T.A.R avrebbe errato nell\u0027affermare che: \n        «La norma secondaria infatti attribuisce  all\u0027amministrazione\nil potere di avviare il procedimento che conduce  alla  dichiarazione\ndi interesse culturale non solo nel caso previsto dalla  legge  [art.\n10, comma 3, lettera d-bis): cose mobili di \"interesse eccezionale\"],\nma anche nelle altre ipotesi previste dal citato  art.  10,  comma  3\n[diverse da quelle contemplate dalla lettera d-bis)], e  segnatamente\nanche nella fattispecie  (ritenuta  sussistente  dall\u0027amministrazione\nnel caso oggetto del presente  giudizio)  di  cui  alla  lettera  a),\nrelativa alle cose mobili di \"interesse particolarmente importante\"»; \n        tale norma secondaria si  pone  in  contrasto  con  la  norma\nprimaria nella parte in cui estendendo il campo  di  applicazione  di\nquest\u0027ultima  consentendo  all\u0027amministrazione   di   comprimere   le\nfacolta\u0027 dei soggetti privati oltre  i  casi  espressamente  previsti\ndalla legge. \n    Si osserva che, secondo tale ricostruzione,  mentre  i  beni  con\noltre settanta anni d\u0027eta\u0027 ma con valore inferiore a euro13.500  euro\npossono essere  dichiarati  di  interesse  culturale  particolarmente\nimportante ai sensi dell\u0027art. 10, comma 3,  lettera  a)  del  decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 in via ordinaria, agli uffici ministeriali\nresterebbe invece preclusa l\u0027adozione di siffatto vincolo in sede  di\nesportazione (posto che in tale sede  per  i  medesimi  beni  sarebbe\nazionabile, per espressa previsione di legge, solo  la  dichiarazione\n«eccezionale» di cui alla lettera d-bis). \n    Cio\u0027 avrebbe, secondo la difesa erariale, conseguenze paradossali\ne consentirebbe l\u0027uscita del bene dal  territorio  italiano,  pur  se\nd\u0027interesse  culturale  particolarmente   importante,   con   perdita\nirreversibile del medesimo. \n    10.1 Con un secondo profilo di doglianza parte appellante censura\nla sentenza impugnata nella  parte  in  cui  la  stessa  ha  ritenuto\nfondato il primo motivo del ricorso di primo grado anche con riguardo\nall\u0027ulteriore profilo  di  doglianza  con  cui  si  e\u0027  lamentato  la\nviolazione, da parte del provvedimento gravato in prime  cure,  dello\nstesso art. 7, comma 3, decreto ministeriale n. 246/2018. \n    In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere  che\n«Non e\u0027 stata neppure allegata invece dall\u0027amministrazione resistente\nla circostanza che essa abbia chiesto  la  presentazione  fisica  del\nbene entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione». \n    Osserva sul punto parte appellante che: \n        vi  sarebbe  un\u0027insanabile  contraddizione  nel  ragionamento\nseguito dal giudice di prime  cure  laddove  dopo  aver  accertamento\nl\u0027illegittimita\u0027 e disposto l\u0027annullamento di comma  3,  dell\u0027art.  7\ndel decreto ministeriale n. 246/2018  ha  al  contempo  ritenuto  che\nl\u0027Ufficio  esportazione  fosse  comunque  tenuto  sulla  base   della\nmedesima previsione a chiedere entro dieci  giorni  la  presentazione\nfisica della res; \n        in  ogni  caso   la   documentazione   prodotta   agli   atti\ndimostrerebbe   che   l\u0027opera   e\u0027   stata   visionata   dall\u0027Ufficio\nesportazione di Genova in data 11 maggio 2021. \n    11. Il collegio ritiene ex officio sussistenti i presupposti  per\nsollevare  dinanzi  alla  Corte  costituzionale   la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 65, comma  4-bis,  del  decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 per contrasto con gli articoli 3, comma 1,\n9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, della Costituzione, nella parte in\ncui, al suo secondo periodo, consente  all\u0027ufficio  di  esportazione,\nall\u0027atto  della  ricezione  della  autodichiarazione  finalizzata  al\ntrasferimento di opera all\u0027estero,  di  avviare  il  procedimento  di\ndichiarazione dell\u0027interesse culturale di cui all\u0027art. 14 del decreto\nlegislativo n. 42 del 2004  solo  nell\u0027ipotesi  in  cui  la  medesima\nricada nella fattispecie ex art. 10,  comma  3,  lettera  d-bis)  del\nmedesimo decreto (id est  «le  cose,  a  chiunque  appartenenti,  che\npresentano  un   interesse   artistico,   storico,   archeologico   o\netnoantropologico eccezionale per l\u0027integrita\u0027 e la  completezza  del\npatrimonio culturale della Nazione») e non anche nelle altre  ipotesi\ndi cui all\u0027art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004. \n    Si chiede quindi - per il caso in  cui  il  dubbio  sia  ritenuto\nfondato - la  declaratoria  di  illegittimita\u0027  dell\u0027art.  65,  comma\n4-bis, del decreto  legislativo  n.  42  del  2004  relativamente  al\nseguente inciso, contenuto, al suo secondo periodo: «lettera d-bis)». \n    11.1 In  punto  di  rilevanza  della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale in parola e\u0027 sufficiente osservare che questo giudice,\nnello scrutinare il  primo  profilo  di  doglianza  dell\u0027appello,  e\u0027\ncertamente tenuto a fare  applicazione  dell\u0027art.  65,  comma  4-bis,\nsecondo periodo, del decreto legislativo n. 42 del 2004, avendo  tale\ndisposizione  costituito  il  principale  parametro   impiegato   dal\nTribunale amministrativo regionale per pervenire alla declaratoria di\nparziale  illegittimita\u0027  dell\u0027art.   7,   comma   3,   del   decreto\nministeriale n. 246/2018. \n    Va, poi, aggiunto che ove la Corte dovesse  ritenere  fondata  la\nstessa pervenendo alla declaratoria di illegittimita\u0027  costituzionale\nin parte qua dell\u0027art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del  decreto\nlegislativo n. 42 del 2004 cio\u0027 condurrebbe ad accogliere sotto  tale\naspetto il primo motivo dell\u0027appello in esame e,  per  l\u0027effetto,  in\nriforma della sentenza impugnata,  a  respingere  sotto  il  medesimo\nprofilo  il  ricorso  di  primo  grado  (salva  la  necessita\u0027  dello\nscrutinio, nella prosecuzione del giudizio, dell\u0027ulteriore profilo di\ndoglianza dell\u0027unico motivo di appello e  dei  motivi  riproposti  ex\nart.  101,  comma  2,  c.p.a.  da  parte  appellata).   E,   infatti,\nl\u0027annullamento in parte qua con effetti ex tunc della norma in parola\nvarrebbe a elidere in radice il lamentato  contrasto  tra  l\u0027art.  7,\ncomma 3, del decreto ministeriale n. 246/2018 gravato in prime cure e\nlo stesso art. 65, comma 4-bis, del decreto  legislativo  n.  42  del\n2004. \n    In questo senso depone la giurisprudenza  costituzionale  secondo\ncui  il  concetto  di  «rilevanza»  implica  l\u0027«esigenza  minima,  ma\ninderogabile,  che  la  questione  abbia  riferimento   a   leggi   o\ndisposizioni di legge delle quali  il  giudice  debba,  in  qualsiasi\nmodo, direttamente o indirettamente, fare applicazione  nel  processo\ndinanzi ad  esso  svolgentesi»  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.\n142/1968; nonche\u0027 sentenza n. 216/1993 e piu\u0027 di recente ordinanza n.\n23/2004) e che, di riflesso,  l\u0027eventuale  sentenza  di  accoglimento\npossa spiegare una  sua  influenza  sul  processo  principale  (Corte\ncostituzionale, sentenze n. 184/2006, n.  422/1994,  n.  62/1993,  n.\n10/1982, n. 90/1968 e n. 132/1967). \n    11.2  Quanto,  invece,  alla  non  manifesta  infondatezza  della\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale appare opportuno  in  limine\ntratteggiare brevemente il  quadro  normativo  di  riferimento  anche\nevidenziando la sua piu\u0027 recente evoluzione. \n    L\u0027art. 65 del decreto legislativo n. 42 del 2004 si occupa  della\n«Uscita definitiva» dal territorio  della  Repubblica  dei  beni  che\nrivestono (ovvero possono rivestire) interesse culturale. \n    Detta disposizione individua tre distinte ipotesi: \n        quella dei beni di cui e\u0027 sempre vietata l\u0027uscita  definitiva\n(commi 1 e 2 dell\u0027art. 65); \n        quella dei beni la  cui  uscita  definitiva  e\u0027  soggetta  ad\nautorizzazione preventiva (comma 3 dell\u0027art. 65); \n        quella dei beni la cui uscita definitiva non e\u0027  soggetta  ad\nautorizzazione preventiva ma all\u0027onere di  comprovare  al  competente\nufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai  sensi  del  testo\nunico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre\n2000, n. 445, che le cose da trasferire  all\u0027estero  rientrino  nelle\nipotesi per le quali non e\u0027  prevista  l\u0027autorizzazione  (commi  4  e\n4-bis dell\u0027art. 65, come novellati da ultimo con la legge n. 124  del\n2017). \n    Quest\u0027ultimo e\u0027, dunque, un regime speciale caratterizzato da una\nmarcata  semplificazione   che   pero\u0027   non   segna   una   completa\ndeprocedimentalizzazione  (e  liberalizzazione).   In   maniera   non\ndissimile  a  quanto  accade  a  livello  di   legge   generale   sul\nprocedimento con la s.c.i.a., l\u0027interessato ha l\u0027«onere» di avere  un\ncontatto  procedimentale  con   l\u0027amministrazione   presentando   una\nautodichiarazione  relativa   allo   status   giuridico   dell\u0027opera;\nl\u0027amministrazione, da par suo, conserva  poteri  di  controllo  sulla\nmedesima che si sostanziano non solo nella verifica della veridicita\u0027\ndi quanto dichiarato  ma  anche  (e  soprattutto)  nell\u0027apprezzamento\ndell\u0027eventuale interesse culturale della res. \n    Per cio\u0027 che qui interessa si segnala, infatti, che  il  comma  1\ndell\u0027art. 65 menziona tra i beni di cui e\u0027  sempre  vietata  l\u0027uscita\ndefinitiva i «beni culturali mobili indicati nell\u0027art. 10, commi 1, 2\ne 3» e, quindi, anche, merce\u0027 il  riferimento  espresso  al  comma  3\ndell\u0027art. 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, i beni culturali\nper i quali sia «intervenuta la dichiarazione prevista dall\u0027art. 13». \n    Ne discende che i beni ex comma 3 dell\u0027art. 10 per  i  quali  non\nsia intervenuta dichiarazione di interesse culturale non sono,  salva\nl\u0027ipotesi eccezionale di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso\nart. 65 (che qui non viene in rilievo),  assoggettati  a  divieto  di\nuscita ma, a seconda dei casi, al regime di autorizzazione preventiva\nex  comma  3  dell\u0027art.  65   ovvero   a   quello   semplificato   su\nautodichiarazione dell\u0027interessato ex commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65. \n    Ancor piu\u0027 segnatamente sono assoggettate  ad  autorizzazione  ex\ncomma 3 dell\u0027art. 65 le cose «a chiunque appartenenti, che presentino\ninteresse  culturale»  ma  per  le  quali  non  sia  intervenuta   la\ndichiarazione prevista dall\u0027art. 13, laddove «siano opera  di  autore\nnon piu\u0027 vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta  anni,\nil cui valore, fatta eccezione per le cose  di  cui  all\u0027allegato  A,\nlettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500». \n    Viceversa  sono  assoggettate  a  procedimento  semplificato   su\nautodichiarazione dell\u0027interessato ex commi 4 e 4-bis dell\u0027art. 65 le\ncose «che presentino interesse culturale» ma per  le  quali  non  sia\nintervenuta la dichiarazione prevista dall\u0027art.  13,  purche\u0027  «siano\nopera di autore non piu\u0027 vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre\nsettanta anni, il cui valore sia  inferiore  ad  euro  13.500,  fatta\neccezione per le cose di cui all\u0027allegato A, lettera B, numero 1». \n    Ebbene, tanto premesso il collegio e\u0027 del meditato avviso che  la\ndisciplina posta dall\u0027art. 65, comma 4-bis, del  decreto  legislativo\nn. 42 del 2004 si ponga in evidente contrasto  con  gli  articoli  3,\ncomma 1, 9, comma 1 e comma 2, 97, comma 2, della Costituzione  nella\nparte in  cui,  al  suo  secondo  periodo,  consente  all\u0027ufficio  di\nesportazione,  in   sede   di   controllo   sulla   autodichiarazione\nfinalizzata al trasferimento  di  opera  all\u0027estero,  di  avviare  il\nprocedimento  di  dichiarazione  dell\u0027interesse  culturale   di   cui\nall\u0027art. 14 del decreto legislativo n. 42 del 2004 solo  nell\u0027ipotesi\nin cui la medesima ricada nella fattispecie  ex  art.  10,  comma  3,\nlettera d-bis) del medesimo decreto (id  est  «le  cose,  a  chiunque\nappartenenti,  che  presentano  un  interesse   artistico,   storico,\narcheologico o etnoantropologico eccezionale per  l\u0027integrita\u0027  e  la\ncompletezza del patrimonio culturale  della  Nazione»)  e  non  anche\nnelle altre  ipotesi  di  cui  all\u0027art.  10,  comma  3,  del  decreto\nlegislativo n. 42 del 2004. \n    Essa disegna, infatti, un  regime  illogico,  che  da\u0027  luogo  ad\nun\u0027irragionevole  disparita\u0027  di  trattamento  e   che   rischia   di\ncompromettere il perseguimento dell\u0027obiettivo di tutela  ex  art.  9,\ncomma 2 della Costituzione che si pone la Repubblica  vulnerando,  al\ncontempo, il buon andamento dell\u0027amministrazione ex art. 97, comma 2,\ndella Costituzione (inteso dalla giurisprudenza  costituzionale  come\nparametro di legittimita\u0027 delle scelte discrezionali  effettuate  dal\nlegislatore nella  organizzazione  degli  apparati  e  dell\u0027attivita\u0027\namministrativa che impone anche  di  valutare  l\u0027impatto  complessivo\ndelle stesse sull\u0027operato della macchina amministrativa - cosi\u0027 Corte\ncostituzionale n. 183  del  2008  e,  rispetto  alla  disciplina  dei\nsingoli poteri amministrativi e dei relativi  procedimenti,  sentenze\nn. 40 e n. 135 del 1998, n. 300 del 2000). \n    Cio\u0027 in quanto il secondo periodo del comma  4-bis  dell\u0027art.  65\ndel decreto legislativo  n.  42  del  2004,  nella  sua  formulazione\nletterale, preclude all\u0027amministrazione la possibilita\u0027 di avviare il\nprocedimento ex art. 13 del decreto legislativo n. 42  del  2004  (e,\nquindi,  per  cio\u0027  che  piu\u0027  interessa  nell\u0027ottica  della   tutela\ndell\u0027integrita\u0027 del patrimonio storico-artistico  della  Nazione,  di\nimpedire l\u0027uscita dell\u0027opera dal territorio della Repubblica  facendo\nscattare il divieto di cui al  comma  1  dell\u0027art.  65)  per  ragione\ndiversa da quella dell\u0027eccezionale interesse ogni qual volta, venendo\nin rilievo opere di cui al precedente comma 4  (cioe\u0027  «cose  di  cui\nall\u0027art. 11, comma 1, lettera d)» ovvero, come nel caso  che  occupa,\n«cose che presentino interesse culturale, siano opera di  autore  non\npiu\u0027 vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta  anni,  il\ncui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le  cose\ndi cui all\u0027allegato A, lettera B, numero  1»),  sia  applicabile  (ed\navviato) il procedimento semplificato di cui al primo  periodo  dello\nstesso comma 4-bis dell\u0027art. 65 del decreto  legislativo  n.  42  del\n2004 (id est la presentazione di una dichiarazione ai sensi del testo\nunico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre\n2000,  n.  445  in  luogo  del  previo  rilascio  di   autorizzazione\nall\u0027uscita dal territorio della Repubblica). \n    La  manifesta  irragionevolezza  della  disciplina  normativa  in\nparola emerge, in particolare, dal confronto con altri segmenti della\ndisciplina  posta  dal  decreto  legislativo  n.  42  del   2004   e,\nsegnatamente, con il disposto tanto dell\u0027art. 13, comma  1  (a  mente\ndel quale «La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne\nforma oggetto, dell\u0027interesse  richiesto  dall\u0027art.  10,  comma  3»),\nquanto dell\u0027art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del  2004\n(il  quale  stabilisce,  in  generale,  che  «E\u0027   vietata   l\u0027uscita\ndefinitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali  mobili\nindicati nell\u0027art. 10, commi 1, 2 e 3»). \n    Le disposizioni da ultimo evocate, infatti, operano  un  richiamo\nonnicomprensivo al comma 3 dell\u0027art. 10  senza  enucleare  un  regime\ndifferenziato per la fattispecie di cui alla sua lettera d-bis). \n    Del resto, non v\u0027e\u0027 ragione alcuna per la  quale,  a  fronte  del\nmedesimo concreto valore  del  bene,  il  suo  regime  di  tutela  (e\nsegnatamente  la  possibilita\u0027  che  venga  dichiarato  di  interesse\nculturale con conseguente divieto di uscita definitiva dal territorio\ndello Stato) dipenda esclusivamente dalla circostanza se sia stata  o\nmeno attivato il procedimento semplificato ex comma  4-bis  dell\u0027art.\n65 del decreto legislativo n. 42 del 2004. \n    Siffatto assetto regolatorio da\u0027, cosi\u0027,  luogo  a  storture  non\nsanabili: \n        la  medesima  res  la   quale   prima   dell\u0027intrapresa   del\nprocedimento semplificato di uscita definitiva dal territorio avrebbe\npotuto essere dichiarata di interesse  culturale  per  una  qualsiasi\ndelle fattispecie di cui al comma 3  dell\u0027art.  10  (con  conseguente\ndivieto di uscita definitiva dal territorio della Repubblica ex  art.\n65, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004), non puo\u0027 essere\ndichiarata  di  interesse  culturale  in  sede  di  controllo   sulla\nautodichiarazione resa dall\u0027interessato, se non per il caso ex  comma\n3, lettera d-bis) del medesimo art. 3; \n        il regime di  tutela  della  res  finisce  con  il  dipendere\n(divenendo meno intenso) dall\u0027iniziativa assunta  dall\u0027interessato  e\nfinisce, quindi, nella sostanziale disponibilita\u0027 di quest\u0027ultimo; \n        la novella apportata dalla legge n. 124 del 2017 travalica la\nsua finalita\u0027 di semplificazione procedimentale  (quale  pure  emerge\ndalla relazione di accompagnamento al  d.d.l.  S  2085  poi  sfociato\nnella legge n. 124 del  2017)  per  divenire  strumento  di  parziale\nliberalizzazione  del  settore  a  detrimento   del   primario   bene\ncostituzionale della integrita\u0027 ex art. 9, comma 1 e comma  2,  della\nCostituzione del patrimonio storico e artistico della Nazione. \n    11.3 Non sussistono, infine, margini per esperire un tentativo di\ninterpretazione conforme a Costituzione della disciplina di legge. \n    In particolare, non si puo\u0027 mancare di osservare  che  il  chiaro\ntenore letterale dell\u0027art. 65, comma 4-bis, del  decreto  legislativo\nn. 42 del 2004, operando un rinvio espresso solo alla lettera  d-bis)\ndell\u0027art. 10, comma 3, del medesimo decreto non consente una  diversa\nlettura che ne estenda l\u0027operativita\u0027 alle altre ipotesi  di  cui  al\ncomma 3 dell\u0027art. 10. \n    Ne\u0027 sembra che sia possibile superare le aporie sopra evidenziate\nritenendo che il secondo periodo del comma  4-bis  dell\u0027art.  65  sia\nnorma sulla sola competenza inserita dal legislatore per derogare  al\ndisposto del comma 6, secondo periodo, dell\u0027art. 14  (ad  avviso  del\nquale «Per le cose di cui all\u0027art. 10, comma 3,  lettera  d-bis),  la\ndichiarazione  e\u0027  adottata  dal  competente  organo   centrale   del\nMinistero») individuando nel  «competente  ufficio  di  esportazione»\nquello cui  spetta  l\u0027avvio  del  procedimento  di  dichiarazione  di\ninteresse culturale. E, infatti, siffatta lettura, prospettata  dalla\nsezione  con  ordinanza  n.  2779  del  19  luglio  2024  pur   nella\nsommarieta\u0027 che caratterizza la  cognizione  della  vicenda  in  sede\ncautelare,  si  scontra,  da  un  lato,  con   la   circostanza   che\nl\u0027intrapresa  del  procedimento  ex  art.  14  risulta   strettamente\nagganciata («qualora reputi che le cose possano rientrare ...»)  alla\nsussistenza dell\u0027ipotesi di eccezionale interesse ex art.  10,  comma\n3,  lettera  d-bis)   e,   dall\u0027altro,   con   la   circostanza   che\nl\u0027individuazione  dell\u0027«ufficio  esportazione»  come  competente  e\u0027,\naltresi\u0027, accompagnata dalla  previsione  di  uno  specifico  termine\nprocedimentale («sessanta giorni dalla data  di  presentazione  della\ndichiarazione»)  con  finalita\u0027  acceleratoria  rispetto   a   quello\ngenerale (fissato in centoventi giorni stabilito ex art. 14, comma 5,\ndel decreto legislativo n. 42 del 2004 con l\u0027allegato 1  del  decreto\ndel Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2010, n.  231).\nQuest\u0027ultimo rilievo sembra, infatti, impedire la  praticabilita\u0027  di\nsoluzioni ortopediche pienamente soddisfacenti perche\u0027 condurrebbe ad\nun approdo parimenti irragionevole in cui la  piu\u0027  delicata  tra  le\nfattispecie ex comma 3 dell\u0027art. 10 del decreto legislativo n. 42 del\n2004 (quella, appunto, di  cui  alla  lettera  d-bis)  finirebbe  con\nl\u0027essere  assoggettata  ad  una  disciplina  speciale  che   comprime\nsignificativamente, rispetto a  quella  generale,  i  tempi  d\u0027azione\ndell\u0027amministrazione. \n    12. In  conclusione,  riservata  ogni  ulteriore  statuizione  di\nmerito   all\u0027esito   dell\u0027incidente   di    costituzionalita\u0027,    non\ndefinitivamente pronunciandosi sul primo motivo dell\u0027appello: \n        va dichiarata rilevante e  non  manifestamente  infondata  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale,  indicata  in  motivazione,\ndell\u0027art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del  decreto  legislativo\nn. 42 del 2004 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9, comma  1\ne comma 2, 97, comma 2, della Costituzione; \n        va sospeso, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo  1953,\nn. 87 il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla  Corte\ncostituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato  incidente   di\ncostituzionalita\u0027. \n    12.1 La decisione sulle spese  di  lite  e\u0027  del  pari  riservata\nall\u0027esito del giudizio di costituzionalita\u0027 in sede di statuizione di\nmerito. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) non\ndefinitivamente pronunciando sull\u0027appello come in epigrafe proposto: \n        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale,  indicata  in  motivazione,\ndell\u0027art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del  decreto  legislativo\nn. 42 del 2004 per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 9, comma  1\ne comma 2, 97, comma 2, della Costituzione; \n        sospende, per l\u0027effetto, ai sensi dell\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, il presente  giudizio  previa  trasmissione  degli\natti alla Corte costituzionale  per  la  risoluzione  del  suindicato\nincidente di costituzionalita\u0027; \n        rinvia ogni ulteriore statuizione  di  merito  all\u0027esito  del\ngiudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; \n        ordina  che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la\npresente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al\nPresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche\u0027   comunicata   ai\nPresidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; \n        spese riservate al definitivo. \n    Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  19\ndicembre 2024 con l\u0027intervento dei magistrati: \n        Hadrian Simonetti, Presidente; \n        Giordano Lamberti, consigliere; \n        Davide Ponte, consigliere; \n        Giovanni Gallone, consigliere, estensore; \n        Roberta Ravasio, consigliere. \n \n                      Il Presidente: Simonetti \n \n \n                        L\u0027Estensore: Gallone","elencoNorme":[{"id":"62269","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","data_nir":"2004-01-22","numero_legge":"42","descrizionenesso":"aggiunto dalla","legge_articolo":"65","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"bis, secondo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art65"},{"id":"62274","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"04/08/2017","data_nir":"2017-08-04","numero_legge":"124","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"175","specificaz_comma":"lett. g),  n. 3)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"78873","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78874","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78875","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78876","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54463","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Matteo Lampertico srl","data_costit_part":"03/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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