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M.. \n \nProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -\n Omessa previsione che l\u0027imputato, anche su proposta del pubblico\n ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa\n alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui\n all\u0027art. 379 cod. pen. \n- Codice penale, art. 168-bis, primo comma. \n\n\r\n(GU n. 36 del 04-09-2024)\n\r\n \n IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO \n \n \n Sezione GIP-GUP \n \n Il Giudice per l\u0027udienza preliminare dott. Francesco Maccagnano, \n visti gli atti del procedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. - n.\n6859/2019 R.G. G.i.p.; \n rilevato che M. D. G. (nato a ... in data ... ) e\u0027 imputato, in\nseno al presente procedimento penale, dei reati di cui agli articoli\n378 e 379 del codice penale, «perche\u0027 aiutava, ad eludere le\ninvestigazioni in ordine ai fatti di cui ai capi che precedono e ad\nassicurarsi il profitto dei reati di cui ai capi A), B), C) ovvero\nl\u0027autovettura ... di colore bianco targata ... di proprieta\u0027 della\n... , omettendo di riferire ai Carabinieri che lo ascoltavano in\nqualita\u0027 di persona informata sui fatti, che aveva accompagnato ... a\nritirare la predetta autovettura e che da allora non aveva visto che\nil ... ne aveva la disponibilita\u0027, in ... 21 maggio 2019»; \n \n Osserva quanto segue: \n \nLe imputazioni elevate in seno al presente procedimento penale \n 1. Preliminarmente, va rilevato che in seno al presente\nprocedimento penale si procede nei confronti di plurimi imputati in\nrelazione a diverse fattispecie di reato: \n sono imputati, innanzitutto, del delitto di cui all\u0027art. 640\ndel codice penale; ai due si imputa di aver indotto in errore la ...\na concedere loro in noleggio un\u0027automobile e di aver fatto cio\u0027\nsoltanto per appropriarsi di detto mezzo; \n i suddetti imputati sono accusati anche del delitto previsto\ndall\u0027art. 646 del codice penale (per essersi appropriati della\nsopramenzionata automobile) e, unitamente a ... , del delitto di cui\nall\u0027art. 648-ter.1, per aver impiegato in un\u0027attivita\u0027 economica il\nprovento del delitti di truffa e di appropriazione indebita\ncontestati ai capi d\u0027imputazione A) e B); \n sono accusati anche di aver simulato il furto dell\u0027automobile\ndi cui sopra, cosi\u0027 commettendo il delitto di cui all\u0027art. 367 del\ncodice penale, e cio\u0027 al fine di consolidare definitivamente il loro\nillecito possesso sulla stessa; \n da ultimo, M. D. G. e\u0027 accusato dei delitti di cui agli\narticoli 378 e 379 del codice penale, per aver aiutato ad eludere le\ninvestigazioni svolte in seno al presente procedimento penale in\nordine ai fatti di cui ai capi di imputazione A), B), C) e D) e ad\nassicurarsi il profitto dei delitti contro il patrimonio contestati\nai capi d\u0027imputazione A), B) e C). \nLa richiesta di messa alla prova formulata nell\u0027interesse\ndell\u0027imputato \n 2. All\u0027udienza del 3 novembre 2023 in difensore di M. D. G. ha\nformulato istanza di messa alla prova a beneficio del proprio\nassistito. \n In data 22 novembre 2023 e\u0027 stata depositata copia della\nrichiesta di «elaborazione di programma trattamentale ex art. 464-bis\ndel codice di procedura penale» rivolta all\u0027UEPE in data 17 novembre\n2023 dal predetto imputato; a tale richiesta e\u0027 stata allegata\ndichiarazione sottoscritta dal Presidente dell\u0027associazione \"...\"\nnella quale si attesta la disponibilita\u0027 del suddetto ente ad\naffidare lo svolgimento di lavori di utilita\u0027 sociale al M. \n All\u0027udienza del 7 dicembre 2023 il difensore del predetto\nimputato ha insistito nella richiesta di rito alternativo di cui\nsopra. \n Successivamente, l\u0027UEPE ha redatto relazione di indagine sociale\ne programma trattamentale in relazione alla persona del M. \nLa ricorrenza dei requisiti sostanziali per l\u0027ammissione dell\u0027odierno\nimputato alla messa alla prova \n 3. In virtu\u0027 degli elementi nella disponibilita\u0027 di questo\nG.u.p., paiono ricorrere tutte le condizioni sostanziali previste\ndall\u0027ordinamento per sospendere il procedimento nei confronti del M.\ncon messa alla prova dello stesso. \n Ed infatti: \n non ricorre la condizione ostativa di cui all\u0027art. 168-bis\ndel codice penale, posto che il M., sino ad oggi, non ha mai\nbeneficiato della sospensione di un procedimento penale per messa\nalla prova; \n come di recente ribadito in Corte costituzionale n. 174/2022,\nin caso di simultaneus processus avente ad oggetto piu\u0027 fatti di\nreato, il giudice puo\u0027 riconoscere il vincolo della continuazione e\ngiungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio di meritevolezza\ndel programma di trattamento redatto dall\u0027UEPE, eventualmente anche\nattraverso l\u0027esercizio dei poteri (integrativi e/o aggiuntivi) in\ntema di condotte riparatorie a favore della persona offesa e di\ncommisurazione dei tempi e modi di espletamento del lavoro di\npubblica utilita\u0027; orbene, nel caso di specie, appare evidente che i\ndue reati di cui al capo d\u0027imputazione E) siano stati commessi in\nesecuzione di un medesimo disegno criminoso; \n non deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento nei\nconfronti del M., non potendosi predicare, sulla base degli elementi\ndi prova nella disponibilita\u0027 di questo G.u.p., l\u0027evidenza\ndell\u0027innocenza di questi in relazione agli addebiti di cui al capo\nd\u0027imputazione E); \n ai sensi dell\u0027art. 133 del codice penale, deve ritenersi che\nil programma trattamentale redatto dall\u0027UEPE sia adeguato; il\nprogramma de quo appare sufficientemente strutturato, comprendendo\nlavori di pubblica utilita\u0027 da svolgersi per due ore giornaliere e\nper due giorni a settimana per conto di un ente che svolge attivita\u0027\ndi protezione civile, un percorso di riflessione critica sulla\nlegalita\u0027 e sulle condotte antigiuridiche oggetto del presente\nprocedimento penale nonche\u0027 la possibilita\u0027 che il M. continui a\nfrequentare una scuola per parrucchieri; \n l\u0027idoneita\u0027 del programma si induce da plurime circostanze,\ntra cui lo stato di incensuratezza del M. e la riferibilita\u0027 a questi\ndi una certa resipiscenza; in sede di indagine sociale, l\u0027imputato ha\nmanifestato rammarico per i suoi comportamenti antigiuridici (nella\nrelativa relazione si legge: «rispetto al reato ascrittogli, il M. ne\nriconosce la gravita\u0027 e di essere stato superficiale nel suo agire»;\n«egli ha dichiarato che il rispetto delle regole della societa\u0027\ncivile il lavoro e la famiglia sono cardini sui quali e\u0027 incentrato\nil suo stile di vita»); \n l\u0027idoneita\u0027 del programma trattamentale puo\u0027 predicarsi anche\nin virtu\u0027 del fatto che l\u0027imputato, oltre ad essere incensurato, e\u0027\nsoggetto scolarizzato e proviene da un contesto socio-familiare\nlontano da ambienti e logiche devianti, «composto dalla coppia\ngenitoriale e da otto figli di eta\u0027 compresa tra quarantacinque e\nventisette anni, dei quali [M.] e\u0027 ultimogenito»; il predetto\nintrattiene con i suoi familiari validi rapporti affettivi e\nfrequenta una scuola per parrucchieri; \n tenuto conto della peculiarita\u0027 delle imputazioni di cui al\ncapo d\u0027imputazione E), il programma trattamentale elaborato dall\u0027UEPE\ndovrebbe avere una durata non inferiore a dieci mesi; \n la struttura personologica del M. e l\u0027incardinamento di\nquesti entro ambienti socio-familiari sani appare tale da consentire\ndi pronosticare che il predetto, in futuro, si asterra\u0027 dal\ncommettere ulteriori reati; \n tenuto conto delle imputazioni elevate nei confronti del M. e\ndella necessita\u0027 che questi intraprenda il piu\u0027 efficace percorso di\nreinserimento possibile. \nSull\u0027impossibilita\u0027 di sospendere ex art. 168-bis del codice penale\nil presente procedimento penale in relazione al reato di cui all\u0027art.\n379 del codice penale. \n 4. L\u0027art. 168-bis del codice penale prevede che «nei procedimenti\nper reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena\nedittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola,\ncongiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche\u0027 per i delitti\nindicati nel comma 2 dell\u0027art. 550 del codice di procedura penale,\nl\u0027imputato, anche su proposta del pubblico ministero, puo\u0027 chiedere\nla sospensione del processo con messa alla prova». \n Pare opportuno rammentare che, in virtu\u0027 dell\u0027entrata in vigore\ndel decreto legislativo n. 150/2022, l\u0027insieme dei reati in relazione\nai quali e\u0027 possibile sospendere un procedimento penale ex art.\n168-bis del codice penale e\u0027 aumentato: detto aumento e\u0027 avvenuto,\nper cosi\u0027 dire, indirettamente, mediante l\u0027estensione del novero di\nfattispecie previsto dall\u0027art. 550, comma II del codice penale. \n Inalterati sono rimasti i limiti previsti al primo comma\ndell\u0027art. 168-bis del codice penale. \n 5. Uno dei reati ascritti all\u0027imputato M. D. G. in seno al\nprocedimento penale n. 3851/2019 R.G.N.R. e\u0027 quello di\nfavoreggiamento personale; detto delitto e\u0027 punito con pena detentiva\nnon superiore, nel massimo, a quattro anni di reclusione; per tale\nfattispecie, risulta possibile sospendere l\u0027anzidetto procedimento ai\nsensi dell\u0027art. 168-bis del codice penale. \n Non puo\u0027 addivenirsi alla medesima conclusione in relazione alla\nfattispecie di favoreggiamento reale ascritta all\u0027imputato, la quale\ne\u0027 punita con pena detentiva massima pari a cinque anni di\nreclusione, superiore al limite di quattro anni previsto dal primo\ncomma della sopracitata disposizione. \nIrragionevolezza dell\u0027esclusione del reato di cui all\u0027art. 379 del\ncodice penale dal novero di fattispecie per cui e\u0027 possibile la\nsospensione del procedimento con messa alla prova dell\u0027imputato \n 6. Al paragrafo 4) della presente ordinanza e\u0027 stato messo in\nevidenza che il novero di reati per cui e\u0027 possibile sospendere il\nprocedimento penale con messa alla prova dell\u0027imputato e\u0027 stato\nesteso, nel 2022, mediante l\u0027ampliamento del novero di fattispecie di\ncui all\u0027art. 550, comma II del codice di procedura penale. \n Cio\u0027 posto, va rammentato che: \n i reati per cui il pubblico ministero puo\u0027 esercitare\nl\u0027azione penale mediante emissione di decreto di citazione diretta a\ngiudizio sono selezionati, da sempre, mediante un criterio\nquantitativo (quello previsto dal primo comma dell\u0027art. 550, comma I\ndel codice di procedura penale) e qualitativo (quello previsto dal\nsecondo comma dell\u0027art. 550, comma II del codice di procedura\npenale); \n il legislatore, storicamente, ha voluto che l\u0027azione penale\nvenisse esercitata mediante citazione diretta a giudizio in relazione\na reati suscettibili d\u0027essere accertati piu\u0027 semplicemente; siffatte\nfattispecie, in linea tendenziale, hanno sempre presentato cornici\nedittali non troppo severe, pur con le dovute eccezioni (si ponga\nmente, in tal proposito, alle fattispecie di furto in abitazione e di\nfurto con strappo); \n il rinvio all\u0027art. 550, comma II del codice penale operato\ndall\u0027art. 168-bis del codice penale puo\u0027 dirsi fondato sulla\npresunzione che i reati per i quali e\u0027 previsto che l\u0027azione penale\nsia esercitata mediante citazione diretta a giudizio siano\ntendenzialmente tra quelli meno gravi previsti dall\u0027ordinamento\npenale e, dunque, tra quelli per cui appare ragionevole offrire\nall\u0027imputato la possibilita\u0027 di sottoporsi a probation: \n Orbene, l\u0027ampliamento del novero di reati di cui all\u0027art. 550,\ncomma II del codice di procedura penale - derivato dall\u0027entrata in\nvigore del decreto legislativo n. 150/2022 - ha scosso il predetto,\nprecario equilibrio. \n Attualmente, infatti, puo\u0027 esercitarsi l\u0027azione penale mediante\ncitazione diretta a giudizio anche in relazione a fattispecie il cui\naccertamento puo\u0027 essere abbastanza complesso, ed in particolare: \n per l\u0027esercizio abusivo di una professione aggravata per chi\ndetermina/dirige l\u0027attivita\u0027 (art. 348, 3° comma, del codice penale); \n per la falsa testimonianza (art. 372 del codice penale); \n per le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati\nall\u0027autorita\u0027 giudiziaria (art. 374-bis del codice penale); \n per intralcio alla giustizia con violenza o minaccia, se il\nfine non e\u0027 conseguito (art. 377, 3° comma, del codice penale); \n per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere\ndichiarazioni mendaci all\u0027autorita\u0027 giudiziaria (art. 377-bis del\ncodice penale); \n per apologia di delitto (art. 414 del codice penale); \n per truffa aggravata (art. 640, 2° comma, del codice penale); \n per frode in assicurazione (art. 642. 1° e 2° comma, del\ncodice penale); \n per alcuni delitti in materia di armi (porto di arma in\nriunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il\ntrasferimento illecito di armi, l\u0027importazione di armi senza licenza\ne la detenzione di armi clandestine) previsti dalla legge 18 aprile\n1975, n. 110 (articoli 4, 4° comma, 10, 3° comma, 12, 5° comma); \n per il delitto di istigazione pubblica, proselitismo e\ninduzione all\u0027utilizzo di stupefacenti (art. 82, comma 1, del testo\nunico stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica\n9 ottobre 1990, n. 309); \n per alcuni delitti previsti dal c.d. codice antimafia\n(inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con\nobbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di\nespatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di\nsoggiorno obbligato, l\u0027elusione della amministrazione giudiziaria dei\nbeni personali, l\u0027omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali\ne la violazione del divieto di svolgere attivita\u0027 di propaganda\nelettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale previsti dal\ncodice antimafia (artt. 75, 2° comma, art. 75-bis, e art. 76, 1°, 5°,\n7° e 8° comma, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); \n per omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5. 1° comma\ne 1° comma bis, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). \n L\u0027introduzione della nuova udienza pre-dibattimentale di cui\nall\u0027art. 554-bis del codice di procedura penale e\u0027 stata ritenuta,\ncon tutta evidenza, un adeguato contrappeso alla mancata celebrazione\ndell\u0027udienza preliminare per fattispecie di reato punite con pene\ntutt\u0027altro che basse e che, in taluni casi, possono portare alla\ncelebrazione di procedimenti penali lunghi e complessi - come, ad\nesempio, per la fattispecie di falsa testimonianza. \n Da tutto quanto sin qui messo in evidenza consegue che oggi e\u0027\npossibile sospendere il procedimento con messa alla prova ex art.\n168-bis del codice penale anche in relazione a fattispecie di reato\ndi particolare gravita\u0027, offensive di beni giuridici di rango\nelevato, tra cui, ad esempio, l\u0027amministrazione della giustizia. \n 7. A parere di questo G.u.p., il ri-assetto del sotto-sistema\nnormativo integrato dagli articoli 168-bis del codice penale e 550,\ncomma II del codice di procedura penale ha portato ad un risultato\nirragionevole, ossia l\u0027esclusione del reato di favoreggiamento reale\ndal novero di reati per cui e\u0027 possibile sospendere il procedimento\ncon messa alla prova dell\u0027imputato. \n 8. Deve rilevarsi che il delitto di falsa testimonianza, ad oggi,\ncostituisce una fattispecie in relazione alla quale e\u0027 possibile la\nmessa alla prova dell\u0027imputato maggiorenne, e cio\u0027 in virtu\u0027 del\nfatto che la fattispecie di cui all\u0027art. 372 del codice penale e\u0027\nespressamente evocata nel novero di fattispecie di cui all\u0027art. 550,\ncomma II del codice di procedura penale. \n Orbene, va osservato che: \n il bene giuridico tutelato dalla disposizione incriminatrice\ndi cui all\u0027art. 372 del codice penale e\u0027, senza alcun dubbio quello\ndell\u0027amministrazione della giustizia; \n la falsa testimonianza e\u0027 punita con pena detentiva da due o\nsei anni di reclusione; \n la falsa testimonianza, a seconda degli specifici contesti\nprocessuali, puo\u0027 indirettamente arrecare danno ad interessi di ogni\ntipo (patrimonio, onorabilita\u0027, diritto alla genitorialita\u0027 et\ncetera) e, nei casi in cui il narrato di un falso testimone porti ad\nuna ingiusta condanna, anche di un bene fondamentale come la liberta\u0027\naltrui, come insegna l\u0027esperienza giudiziaria. \n Cio\u0027 posto, non puo\u0027 fare a meno di osservarsi che: \n la disposizione incriminatrice di cui all\u0027art. 379 del codice\npenale non va di certo a tutelare il generico interesse a che il\ncrimine «non paghi»; essa, esattamente al pari della disposizione di\ncui all\u0027art. 372 del codice penale, va a tutelare il bene\ndell\u0027amministrazione della giustizia e, in particolare,\ndell\u0027attivita\u0027 giudiziaria; in tal senso, in primo luogo, depongono\nle rubriche del titolo e del capo del codice penale entro cui e\u0027\ncollocato l\u0027art. 379 del codice penale; oltretutto, come affermato da\nautorevole dottrina, il legislatore, punendo il favoreggiamento\nreale, ha evidentemente inteso punire condotte idonee a compromettere\nla possibilita\u0027 di procedere al sequestro e/o alla confisca di cose\nche sono il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato; \n la cornice sanzionatoria prevista dall\u0027art. 379 del codice\npenale - pena detentiva da un anno di reclusione e cinque anni di\nreclusione - e\u0027 decisamente piu\u0027 mite di quella prevista dall\u0027art.\n372 del codice penale; \n appare arduo immaginare ipotesi in cui la fattispecie di\nfavoreggiamento reale arrechi un nocumento, attuale o potenziale,\nall\u0027altrui liberta\u0027 personale. \n 9. Breviter: il delitto di falsa testimonianza e quello di\nfavoreggiamento reale proteggono lo stesso bene giuridico\n(l\u0027amministrazione della giustizia, sub specie di attivita\u0027\ngiudiziaria); il primo e\u0027 punito indubitabilmente piu\u0027 gravemente del\nsecondo; inoltre, la fattispecie di cui all\u0027art. 379 del codice\npenale, rispetto a quella di cui all\u0027art. 372 del codice penale, pare\nquantomai meno idonea a ledere diritti e liberta\u0027 fondamentali\ndell\u0027individuo; ciononostante, per la falsa testimonianza e\u0027\nammissibile la sospensione del procedimento per messa alla prova\ndell\u0027imputato mentre per il favoreggiamento reale cio\u0027 non e\u0027\npossibile. \n Orbene, non si comprende quali siano le premesse logiche e\nvaloriali di una simile disparita\u0027: essa non pare in alcun modo\ngiustificabile, se non riconoscendo al legislatore una\ndiscrezionalita\u0027 svincolata da controlli, tale da comportare il\ntrattamento differenziato di situazioni tra loro perfettamente\nomogenee. \n 10. Ad analoga conclusione questo G.u.p. ritiene di poter\naddivenire comparando la fattispecie di favoreggiamento reale con\nquella di cui all\u0027art. 377-bis del codice penale. \n L\u0027«induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere\ndichiarazioni mendaci all\u0027autorita\u0027 giudiziaria», infatti, non\nsoltanto protegge lo stesso bene giuridico protetto dalla\ndisposizione incriminatrice di cui all\u0027art. 379 del codice penale\n(l\u0027amministrazione della giustizia), ma, nei casi di esercizio di\nviolenza o minaccia, si pone a presidio del bene dell\u0027integrita\u0027\npsicofisica. \n Oltretutto, anche il delitto di cui all\u0027art. 377-bis del codice\npenale e\u0027 punito decisamente piu\u0027 gravemente di quello di\nfavoreggiamento reale. \n A lume di tanto, non e\u0027 chiaro per quale motivo per la\nfattispecie da ultimo menzionata sia possibile chiedere la\nsospensione del procedimento con messa alla prova mentre per la\nfattispecie di cui all\u0027art. 379 del codice penale cio\u0027 sia precluso. \n 11. Non puo\u0027 sottacersi che il favoreggiamento reale ed il\nfavoreggiamento personale sono fattispecie strutturalmente simili, ma\nche presentano una decisiva differenza: la commissione del delitto di\ncui all\u0027art. 378 del codice penale e\u0027 potenzialmente idonea a\ncompromettere le sorti di un intero procedimento penale, mentre la\ncommissione del delitto di cui all\u0027art. 379 del codice penale e\u0027\nidonea a compromettere esclusivamente la possibilita\u0027 di addivenire\nal sequestro e/o alla confisca del prezzo, del prodotto o del\nprofitto di un reato. \n A lume di tanto, non pare giustificabile per quale motivo per una\ndelle fattispecie de quibus - quella maggiormente idonea a\ndestabilizzare l\u0027amministrazione della giustizia - possa concedersi\nla sospensione del procedimento con messa alla prova mentre per\nl\u0027altra cio\u0027 non sia possibile. \n Vero e\u0027 che l\u0027art. 379 del codice penale prevede un massimo\nedittale maggiore di quello previsto dall\u0027art. 378 del codice penale\n(in misura di un anno di reclusione); altrettanto vero, tuttavia, e\u0027\nche l\u0027opzione punitiva de qua non pare motivata da specifiche\nragioni; al contempo, non puo\u0027 non risaltare il fatto che entrambe le\nforme di favoreggiamento di cui trattasi sono punite con pena\ndetentiva minima pari ad un anno di reclusione e, dunque, presentano\nun disvalore delineato dal legislatore in modo sostanzialmente\nomogeneo. \nNon manifesta infondatezza della questione di costituzionalita\u0027\ndell\u0027art. 168-bis del codice penale per violazione dei parametri di\ncostituzionalita\u0027, di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione \n 12. Come affermato al § 4 considerato in diritto di Corte\ncostituzionale n. 313/1995 (Pres. Baldassarre, Rel. Vassalli),\n«perche\u0027 sia [...] possibile operare uno scrutinio che direttamente\ninvesta il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore,\ne\u0027 [...] necessario che l\u0027opzione normativa contrasti in modo\nmanifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si\nappalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della\ndiscrezionalita\u0027 che raggiunga una soglia di evidenza tale da\natteggiarsi alla stregua di una figura per cosi\u0027 dire sintomatica di\n\"eccesso di potere\" e, dunque, di sviamento rispetto alle\nattribuzioni che l\u0027ordinamento assegna alla funzione legislativa». \n Orbene, le disparita\u0027 di trattamento evocate supra raggiungono, a\nparere di questo G.u.p., una soglia di evidenza tale da non poter\nessere giustificate, in palese violazione dell\u0027art. 3 della\nCostituzione, disposizione che impone di trattare in maniera omogenea\nsituazioni tra loro assimilabili. \n La disparita\u0027 de qua si pone in contrasto anche con l\u0027art. 27,\ncomma 111 della Costituzione, e cio\u0027 in quanto il complessivo assetto\nsanzionatorio delineato dal legislatore in relazione al delitto di\nfavoreggiamento reale appare segnato da una criticita\u0027 -\nl\u0027impossibilita\u0027 di addivenire alla sospensione del procedimento\npenale con messa alla prova - non razionalmente spiegabile e, dunque,\nidonea a comportare l\u0027irrogazione di pene percepite come ingiuste. \nRilevanza della predetta questione di costituzionalita\u0027 nel giudizio\na quo \n 13. Appare evidente la pregiudizialita\u0027 della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale di cui sopra rispetto al giudizio\ncelebrato nei confronti di M. D. G.: ed infatti, la circostanza che\nl\u0027istituto di cui all\u0027art. 168-bis del codice penale non faccia in\nalcun modo riferimento al reato di favoreggiamento reale non puo\u0027 che\nprecludere all\u0027odierno imputato di chiedere la sospensione del\nprocedimento con messa alla prova in relazione al delitto di cui\nall\u0027art. 379 del codice penale. \nIl petitum \n 14. Questo G.u.p. ben comprende che il legislatore,\nnell\u0027esercizio della sua discrezionalita\u0027, ben puo\u0027 fissare soglie\nqualitative e/o quantitative al fine di delineare il perimetro\napplicativo di cause di estinzione del reato o di cause di non\npunibilita\u0027; a lume di tanto, lo scrivente non ritiene di chiedere a\ncodesto Giudice delle leggi l\u0027espunzione del limite dei «quattro anni\ndi reclusione» previsto dall\u0027art. 168-bis, comma I del codice penale. \n 14.1. L\u0027art. 550, comma II del codice di procedura penale e\u0027\ndisposizione riconducibile al complesso normativo che regola le\nmodalita\u0027 di esercizio dell\u0027azione penale: questo G.u.p. non ritiene\ndi dover chiedere un\u0027«interpolazione» della disposizione de qua\n(mediante introduzione di un richiamo all\u0027art. 379 del codice penale)\nfinalizzata a neutralizzare le disparita\u0027 di trattamento evocate\nsupra, e cio\u0027 in quanto siffatta operazione sarebbe meramente\nmanipolativa, andando ad incidere su di una norma\nprocessual-penalistica che, in se\u0027, non si pone in contrasto con il\ndettato costituzionale. \n 15. A lume di quanto sin qua osservato, deve chiedersi a codesta\nCorte costituzionale di compiere un intervento idoneo ad incidere\nesclusivamente sull\u0027estensione del catalogo di fattispecie penali per\ncui e\u0027 ammissibile la sospensione del procedimento penale per messa\nalla prova dell\u0027imputato. \n In particolare, deve chiedersi di dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 168-bis, comma I, del codice penale - in\nrelazione all\u0027art. 3 e 27 della Costituzione - nella parte in cui la\ndisposizione di cui trattasi non prevede che l\u0027imputato, anche su\nproposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del\nprocesso con messa alla prova in relazione al delitto di\nfavoreggiamento reale di cui all\u0027art. 379 del codice penale. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti della legge n. 87\ndell\u002711 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio\n1948, ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza, \n dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte\ncostituzionale per la risoluzione della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 168-bis, comma I, del codice penale in\nrelazione all\u0027art. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non\nprevede che l\u0027imputato, anche su proposta del pubblico ministero,\npossa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in\nrelazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all\u0027art. 379 del\ncodice penale; \n sospende il procedimento in corso ed ordina l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa\nsia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti. \n Taranto, 22 maggio 2024 \n \n Il giudice per l\u0027udienza preliminare: Maccagnano","elencoNorme":[{"id":"62054","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"168","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78286","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78287","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |