GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/230

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M. . \n \nFallimento e procedure concorsuali - Codice della crisi  d\u0027impresa  e\n  dell\u0027insolvenza (CCII) - Esdebitazione  -  Creditori  per  fatto  o\n  causa anteriori che non hanno partecipato al concorso -  Previsione\n  che l\u0027esdebitazione opera nei loro  confronti  per  la  sola  parte\n  eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori  di\n  pari  grado  -  Denunciata  inoperativita\u0027  dell\u0027esdebitazione  nei\n  confronti di creditori volontariamente non  insinuati  al  passivo,\n  nel caso in cui i creditori insinuati di  pari  grado  siano  stati\n  integralmente soddisfatti. \n- Decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi\n  d\u0027impresa e dell\u0027insolvenza in attuazione della  legge  19  ottobre\n  2017, n. 155), art. 278, comma 2. \n\n\r\n(GU n. 49 del 03-12-2025)\n\r\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA \n                       Seconda sezione civile \n \n    Il Collegio, composto dai magistrati: \n        Monica Attanasio, Presidente est.; \n        Pier Paolo Lanni, giudice; \n        Luigi Pagliuca, giudice; \n    ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge  11  marzo\n1953, n. 87; \n1. Premessa in fatto. \n    A  seguito  di  istanza  depositata  dalla  sovraindebitata,  con\nsentenza n. 14/2023 del 6 marzo 2023 e\u0027 stata aperta la procedura  di\nliquidazione controllata nei confronti di R. V. M.,  nominando  quale\nliquidatore il gestore della crisi avv. ... \n    Nella relazione predisposta ex art.  269,  comma  2,  CC.II.,  il\ngestore aveva dato atto di un vero indebitamento di complessivi  euro\n166,287,60, di cui euro 154.940,01 nei confronti di Intesa  S.  Paolo\nS.p.a., per un mutuo fondiario originariamente contratto con la Banca\nPopolare di Vicenza, euro 3.942,84 nei  confronti  di  Agenzia  delle\nentrate riscossione, euro 295,00  nei  confronti  del  Comune  di  S.\nGiovanni in Fiore, ed euro 345,94 nei  confronti  di  Solori  S.p.a.,\ntutti per tributi ed accessori, nonche\u0027 euro 3.713,00 per il compenso\ndell\u0027advisor legale avv. ... ed euro 3.416,00 nei confronti  dell\u0027OCC\nVeronese. Nella medesima relazione il gestore aveva altresi\u0027 riferito\nche il mutuo fondiario  era  stipulato  nel  ...,  per  l\u0027acquisto  e\nsistemazione della prima casa, dalla sig.ra M...  insieme  al  marito\nsig. ..., i quali all\u0027epoca lavoravano l\u0027una come commessa e  l\u0027altro\ncome operaio, e le cui retribuzioni erano sufficienti a sostenere  le\nrate del mutuo, tant\u0027e\u0027 che le stesse vennero regolarmente pagate per\ndieci anni; nel ..., tuttavia, il sig. ... abbandono\u0027 la sig.ra M...,\nsparendo totalmente dalla sua vita e lasciandola con il residuo mutuo\nda pagare, si\u0027 che la ricorrente, con tre figli a carico ed  il  solo\nsuo stipendio, non riusci\u0027 piu\u0027 a provvedere al pagamento delle  rate\ndel mutuo, e l\u0027immobile gravato da ipoteca venne pignorato. \n    Una  volta  aperta  la  procedura,  in  data  4  aprile  2023  il\nliquidatore notifico\u0027 la sentenza a  tutti  i  creditori,  assegnando\nloro il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande\ndi ammissione al passivo o di rivendica. \n    Successivamente, nella prima relazione semestrale del  30  giugno\n2023, il  liquidatore  fece  presente  che,  nonostante  la  regolare\nnotificazione  della  sentenza  e,  comunque,  la  sicura  conoscenza\ndell\u0027apertura della liquidazione  controllata  (stante  la  pronuncia\ndell\u0027ordinanza  di  improcedibilita\u0027  resa  il  7  marzo  2023  nella\nprocedura esecutiva n. 272/2021 R.G. pendente presso il Tribunale  di\nVerona nei confronti di R. V. M.), Banca Intesa  S.  Paolo  S.p.A.  e\nSolori S.p.a. non avevano presentato alcuna istanza di ammissione  al\npassivo; il liquidatore, pertanto, predisposto il progetto  di  stato\npassivo includente i soli crediti insinuati, lo comunico\u0027 a  tutti  i\ncreditori  (inclusi  quelli  non  insinuati)   e,   in   assenza   di\nosservazioni, provvide a formare lo stato passivo ed a depositarlo il\n22 settembre 2023 nel fascicolo informatico. \n    In seguito, il liquidatore  predispose  il  progetto  di  riparto\nfinale, con previsione di pagamento integrale di  tutti  i  creditori\ninsinuati, provvedendo anche in questo caso a comunicarlo, in data 27\ndicembre 2023, a tutti i creditori, inclusi quelli non insinuati,  ed\nin  assenza  di  osservazioni  il  giudice  delegato  ne   autorizzo\u0027\nl\u0027esecuzione. \n    In data 2 gennaio 2025 il liquidatore  ha  quindi  presentato  il\nconto finale di gestione, evidenziando la soddisfazione integrale dei\ncreditori  insinuati  e  la  mancata  presentazione  di  domande   di\nammissione al passivo, neppure tardive, da parte di Banca  Intesa  S.\nPaolo S.p.a. e Solori S.p.a.; a fronte della  regolare  comunicazione\nin data 27 gennaio 2025 del  rendiconto  al  debitore  e  a  tutti  i\ncreditori  (inclusi  quelli  non   insinuati)   e   dell\u0027assenza   di\nosservazioni pervenute nel termine all\u0027uopo assegnato,  il  conto  e\u0027\nrisultato approvato. \n    Nelle relazioni  periodiche  ed  in  quella  redatta  al  termine\ndell\u0027attivita\u0027 di liquidazione al precipuo fine di prendere posizione\nin ordine alla sussistenza delle condizioni per l\u0027esdebitazione (come\nprevisto nella sentenza di apertura della procedura), il  liquidatore\nha dato atto che nel corso della procedura la sovraindicata ha sempre\ntenuto un comportamento rispettoso degli  impegni  presi,  rendendosi\ndisponibile per  l\u0027espletamento  di  tutte  le  attivita\u0027  (redazione\ndell\u0027inventario e rilascio  dell\u0027immobile  nel  termine  fissato  dal\ngiudice dell\u0027esecuzione), rendicontando periodicamente e  rispondendo\nprontamente alle richieste degli organi della procedura; la relazione\nsull\u0027esdebitazione e\u0027 stata comunicata il 24 dicembre 2024 a tutti  i\ncreditori (inclusi quelli non insinuati), ed anche questa  volta  non\ne\u0027 pervenuta alcuna osservazione nel termine all\u0027uopo assegnato. \n    Nella relazione finale del  26  febbraio  25  il  liquidatore  ha\nquindi chiesto che venisse pronunciata la chiusura  della  procedura,\nevidenziando,  fra  l\u0027altro,  che:  i)  la  procedura  ha  incamerato\nsufficienti somme per il pagamento integrale  di  tutti  i  creditori\ninsinuati e, all\u0027esito dei pagamenti, dispone di un  attivo  pari  ad\neuro    50.682,21;    ii)    non    sussistono    ragioni    ostative\nall\u0027esdebitazione;  iii)  in  applicazione   dell\u0027art.   278   CC.II,\nl\u0027inesigibilita\u0027  dei   crediti   residui   avrebbe   dovuto   essere\npronunciata al 100% nei confronti di Banca Intesa  S.  Paolo  S.p.a.,\npoiche\u0027 nella procedura non  e\u0027  presente  alcun  creditore  di  pari\ngrado, mentre essa non  potrebbe  operare  nei  confronti  di  Solori\nS.p.a., poiche\u0027 i due creditori di pari grado, Agenzia delle  entrate\ne  Comune  di  S.  Giovanni  in  Fiore,   erano   stati   soddisfatti\ninteramente. \n2.  Legittimazione   ad   attivare   il   giudizio   incidentale   di\ncostituzionalita\u0027. \n    In via preliminare, va osservato come il Collegio -  in  qualita\u0027\ndi giudice della liquidazione controllata e  dell\u0027esdebitazione  (che\ndeve essere pronunciata, anche d\u0027ufficio, in fase di  chiusura  della\nliquidazione controllata) - sia  qualificabile  come  giudice  a  quo\nlegittimato   a   sollevare   in   via   incidentale   questione   di\ncostituzionalita\u0027.  Ed   invero,   la   procedura   di   liquidazione\ncontrollata si caratterizza per essere  una  procedura  giudiziale  e\ncontenziosa, la quale rende configurabile quella fase  di  «giudizio»\nrichiesta  dall\u0027art.  23,  legge  11  marzo  1953,   n.   87   (sulla\nlegittimazione   del    giudice    dell\u0027esdebitazione,    v.    Corte\ncostituzionale  n. 411/2007  che  ha  statuito  l\u0027irrilevanza   della\nquestione  nel  caso  concreto,   presupponendo   implicitamente   la\nlegittimazione del giudice a quo). \n3. Non manifesta infondatezza della questione. \n    L\u0027art. 278 CC.II. prevede che: \n        «1. L\u0027esdebitazione consiste nella liberazione dai  debiti  e\ncomporta  l\u0027inesigibilita\u0027   dal   debitore   dei   crediti   rimasti\ninsoddisfatti nell\u0027ambito di una procedura di liquidazione giudiziale\no di liquidazione controllata. Con l\u0027esdebitazione  vengono  meno  le\ncause di ineleggibilita\u0027 e di decadenza collegate all\u0027apertura  della\nliquidazione giudiziale. \n        2. Nei confronti dei creditori per fatto  o  causa  anteriori\nche non hanno partecipato al concorso l\u0027esdebitazione  opera  per  la\nsola parte  eccedente  la  percentuale  attribuita  nel  concorso  ai\ncreditori di pari grado. \n        3. Possono accedere all\u0027esdebitazione, secondo le  norme  del\npresente capo, tutti i debitori di cui all\u0027art. 1, comma 1. \n        4. Se il debitore e\u0027 una societa\u0027 o altro ente, le condizioni\nstabilite nell\u0027art. 280 devono  sussistere  nei  confronti  dei  soci\nillimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. \n        5. L\u0027esdebitazione della societa\u0027 ha efficacia nei  confronti\ndei soci illimitatamente responsabili. \n        6. Sono salvi i diritti vantanti dai creditori nei  confronti\ndei  coobbligati  e  dei  fideiussori  del  debitore,  nonche\u0027  degli\nobbligati in via di regresso. \n        7. Restano esclusi dall\u0027esdebitazione: \na) gli obblighi di mantenimento e alimentari; \nb)  i  debiti  per  il  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito\nextracontrattuale, nonche\u0027 le sanzioni  penali  e  amministrative  di\ncarattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.». \n    L\u0027esdebitazione e\u0027 l\u0027istituto attraverso il quale il  legislatore\nconsente al debitore di  vedersi  liberato  dai  propri  debiti,  pur\nquando i suoi creditori non siano stati soddisfatti  all\u0027esito  dello\nsvolgimento di una procedura concorsuale di stampo  liquidatorio.  La\nratio deve esserne rinvenuta nella volonta\u0027 di consentire al debitore\ndi ricominciare la propria attivita\u0027 imprenditoriale o  professionale\nsenza essere gravato dai debiti  precedentemente  contratti,  e,  nel\ncaso specifico dei consumatori, di  evitare  che  gli  stessi  cadano\nnella  spirale  di  un  indebitamento  progressivo  ed  irresolubile,\nandando ad aumentare le  fila  dei  soggetti  in  stato  di  poverta\u0027\nassoluta o prossimi a tale stato. Come gia\u0027 evidenziato in passato da\ncodesta Corte, la finalita\u0027 dell\u0027istituto «e\u0027 quella di  \"ricollocare\nutilmente [il debitore] all\u0027interno del sistema economico e  sociale,\nsenza il peso delle  pregresse  esposizioni\"  (sentenza  n.  245  del\n2019)» (sentenza n. 65 del 2022). Nel solco del  diritto  dell\u0027Unione\neuropea,  l\u0027istituto  sacrifica  le  residue  ragioni  creditorie   -\ncomportando una responsabilita\u0027 patrimoniale  limitata  nel  tempo  -\nonde consentire a debitori  non  immeritevoli  una  «ripartenza»  (il\ncosidetto fresh start) (sentenza n. 6/2024). \n    Cio\u0027   posto,   questo   Collegio   dubita   della   legittimita\u0027\ncostituzinale dell\u0027art. 278, comma 2, CC.II., nella parte in cui esso\nconduce ad escludere l\u0027esdebitazione nei confronti di  creditori  che\nnon si siano insinuati al passivo  pur  essendo  stati  informati,  o\nessendo comunque a conoscenza, dell\u0027apertura della  procedura  (d\u0027ora\nin poi definiti come creditori volontariamente  non  insinuati),  nel\ncaso in cui creditori  di  pari  grado  che  abbiano  partecipato  al\nconcorso siano stati  integralmente  soddisfatti;  a  mente  di  tale\ndisposizione, l\u0027esdebitazione puo\u0027, infatti,  operare  «per  la  sola\nparte eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori\ndi pari grado», e quindi nella misura dello zero per cento laddove  i\npredetti  crediti  abbiano  trovato  integrale  soddisfazione   nella\nprocedura. \n    Nello specifico, la questione si pone non solo, come ritenuto dal\nliquidatore,  nei  riguardi  di  Solori  S.p.a.,  per  il  fatto  che\ncreditori partecipanti al concorso, aventi pari grado  rispetto  alla\nmedesima Solori, sono stati interamente  soddisfatti,  ma  anche  nei\nconfronti di Intesa S. Paolo, atteso che, a seguito della vendita  in\nvia coattiva dell\u0027immobile gravato da  ipoteca  e  della  conseguente\ncancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, il credito ipotecario\ndella  Banca,  non   insinuato   al   passivo,   ha   assunto   rango\nchirografario, e nella liquidazione  controllata  della  sig.ra  M...\nanche i crediti chirografari sono stati pagati al 100%. \n    In particolare, il Collegio rimettente ritiene  che  la  suddetta\nprevisione si ponga in contrasto, da un  lato,  con  l\u0027art.  3  della\nCostituzione e, dall\u0027altro lato, con gli  articoli  11  e  117  della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 23 della  direttiva  UE  2019/1023\ndel 20 giugno 2019 (c.d.  direttiva  insolvency),  come  recentemente\ninterpretato dalla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea. \n3.1. Violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n    Innanzitutto,  il  sistema  delineato  dall\u0027art.  278,  comma  2,\nCC.II., ove operante in  un  caso  come  quello  dell\u0027attenzione  del\nCollegio,  appare  frutto  di  una  scelta  legislativa  affetta   da\nirragionevolezza, ed e\u0027 percio\u0027  in  contrasto  con  l\u0027art.  3  della\nCostituzione. Irragionevolezza riscontrabile sia a livello estrinseco\n(se rapportata alle finalita\u0027 e alla struttura dell\u0027esdebitazione). \n    Sotto   il   primo   profilo,   la   sostanziale   inoperativita\u0027\ndell\u0027esdebitazione nei riguardi  dei  creditori  volontariamente  non\ninsinuati  in  ragione  della  soddisfazione  integrale   di   quelli\ninsinuati non appare equiparabile ai casi di esclusione espressamente\nprevisti dalla legge.  Ed  infatti,  l\u0027esclusione  prevista  per  gli\nobblighi di mantenimento e alimentari (art. 278, comma 7, lettera a),\nCC.II.) si giustifica alla luce della tutela  della  famiglia  e  dei\nsoggetti bisognosi, mentre  quella  per  gli  obblighi  derivanti  da\nillecito extracontrattuale e da sanzioni penali e  amministrative  e\u0027\nsorretta dalla natura latu sensu sanzionatoria di queste tipologie di\nresponsabilita\u0027  (con  riferimento  alla  responsabilita\u0027  aquiliana,\nanche sanzionatoria, nel solco  tracciato  da  Cass.  Sez.  Unite  n.\n16601/2017), che  richiede,  inevitabilmente,  la  permanenza  di  un\nprofilo di deterrenza. \n    Sotto il secondo profilo, il  meccanismo  descritto  si  pone  in\nnetto   contrasto   con   le   ragioni   sottese   alla    disciplina\ndell\u0027esdebitazione, quali proclamate  dalla  direttiva  UE  2019/1023\n(cd. direttiva insolvency) e dallo stesso legislatore nazionale  (che\ngia\u0027 nella relazione illustrativa della prima  versione  del  decreto\nlegislativo  n.   14/2019   aveva   richiamato   la   raccomandazione\n2014/135/UE, nella parte in cui evidenzia  l\u0027opportunita\u0027  di  questo\nbeneficio a favore dei soggetti meritevoli). \n    Come osservato nella gia\u0027 citata sentenza n.  6/2024  di  codesta\nCorte, la disciplina dell\u0027esdebitazione introdotta col  Codice  della\ncrisi si pone nel solco del diritto dell\u0027Unione europea, diritto  che\nrinviene i suoi  capisaldi,  da  un  lato,  nella  meritevolezza  del\ndebitore, e, dall\u0027altro,  nell\u0027esigenza  di  garantire  l\u0027accesso  al\nbeneficio in  tempi  ragionevoli  (cfr.  in  particolare  l\u0027art.  21,\nparagrafo 1, della direttiva, secondo  il  quale  «Gli  Stati  membri\nprovvedono affinche\u0027 il periodo  trascorso  il  quale  l\u0027imprenditore\ninsolvente puo\u0027 essere liberato integralmente dai propri  debiti  non\nsia superiore a tre anni a decorrere al piu\u0027 tardi: a)  nel  caso  di\nuna procedura che comprende un piano di rimborso,  dalla  data  della\ndecisione adottata da un\u0027autorita\u0027 giudiziaria o  amministrativa  per\nl\u0027omologazione del piano o dalla data  d\u0027inizio  dell\u0027attuazione  del\npiano; oppure b) nel caso di qualsiasi altra  procedura,  dalla  data\ndella decisione adottata dall\u0027autorita\u0027 giudiziaria o  amministrativa\nper l\u0027apertura della procedura o  dalla  determinazione  della  massa\nfallimentare dell\u0027imprenditore»; cfr. inoltre, i considerando  numeri\n5, 16, 21, 72, 75 e 78 della direttiva). \n    In perfetta aderenza allo spirito della direttiva, il legislatore\nnazionale ha  assoggettato  il  riconoscimento  dell\u0027esdebitazione  a\nrequisiti di natura soggettiva, variamente atteggiati a  seconda  che\nil beneficio consegua all\u0027apertura di una procedura  di  liquidazione\ngiudiziale  o  di  liquidazione   controllata,   ovvero   ancora   al\nprocedimento di esdebitazione dell\u0027incapiente (cfr. gli articoli 280,\n282, comma 2, e 283, comma 7); la decisione sull\u0027esdebitazione  deve,\npoi,  intervenire,  su  istanza  del  debitore   nella   liquidazione\ngiudiziale    e    d\u0027ufficio    nella    liquidazione    controllata,\ncontestualmente alla pronuncia del provvedimento  di  chiusura  della\nprocedura ed in ogni caso decorsi tre anni dalla sua  apertura  (cfr.\ngli articoli 279, 281, commi 1 e 2, e 282 CC.II.). \n    Orbene, nella situazione che si e\u0027 rappresentata  (impossibilita\u0027\ndell\u0027esdebitazione nei confronti  di  creditori  volontariamente  non\ninsinuati  a   causa   dell\u0027integrale   soddisfacimento   di   quelli\ninsinuati), l\u0027inoperativita\u0027 del beneficio finirebbe  col  discendere\nnon  da  un  comportamento  addebitabile  al  debitore,  ma   da   un\ncomportamento, colposo o finanche doloso, di uno o piu\u0027 creditori (in\ndottrina, a proposito dell\u0027analoga disposizione  contenuta  nell\u0027art.\n144 della legge fallimentare, si  era  osservato  come  la  norma  si\nprestasse ad abusi strumentali, giacche\u0027 i creditori, in accordo  fra\nloro, potrebbero presentare poche domande di  ammissione  al  passivo\ncosi\u0027 da aumentare le percentuali  di  soddisfacimento,  delle  quali\ngodrebbero  indirettamente  anche  i  creditori   non   concorrenti);\ninoltre, malgrado la meritevolezza del  debitore,  in  relazione  sia\nalle cause dell\u0027indebitamento che al comportamento tenuto  nel  corso\ndella procedura, egli finirebbe col non poter  fruire  del  beneficio\nall\u0027atto  della  chiusura,  o  comunque  allo  scadere  di  tre  anni\ndall\u0027apertura, ma eventualmente all\u0027esito dell\u0027apertura di una  nuova\nprocedura, e quindi affrontando ulteriori costi, e sempre che il o  i\ncreditori gia\u0027 non insinuatisi in  passato  non  persistano  in  tale\natteggiamento. \n    Ne  deriva  un\u0027intrinseca  irragionevolezza  della   disposizione\ndettata dall\u0027art. 278, comma 2, CC.II, riscontrabile tutte  le  volte\nche «la disciplina positiva si discosti dalla finzione  che  essa  e\u0027\nchiamata a svolgere nel sistema  e  ometta,  quindi,  di  operare  il\ndoveroso  bilanciamento  dei  valori  che   in   concreto   risultano\ncoinvolti»; in tal caso, e\u0027 «la stessa \u0027ragione\u0027 della norma a  venir\nmeno, introducendo una selezione di regime giuridico priva  di  causa\ngiustificativa  e,  dunque,  fondata   su   scelte   arbitrarie   che\nineluttabilmente  perturbano  il  canone   dell\u0027eguaglianza»   (Corte\ncostituzionale n. 89/1996). \n    A  parita\u0027  di  meritevolezza  dei   debitori,   comporta,   poi,\nun\u0027irragiovevole   disparita\u0027   di   trattamento   il    fatto    che\nl\u0027esdebitazione possa operare per alcuni e non invece  per  altri,  a\nseconda che dati creditori si  siano  o  meno  insinuati  al  passivo\nirragionevolezza  che  appare  evidente  se  si  considera   che   il\ntrattamento diversificato non deriverebbe da  cause  imputabili  allo\nstesso  debitore  (e  quindi  alla  sua  condotta,   come   richiesto\ndall\u0027ordinamento sovranazionale  e  interno),  ma  esclusivamente  da\nfattori a lui esterni e, cioe\u0027, ad una scelta totalmente rimessa alla\nvolonta\u0027 del creditore. \n3.2. Violazione  degli  articoli  11  e  117  della  Costituzione  in\nrelazione all\u0027art. 23 della direttiva UE 2019/1023. \n    Il tema del rapporto fra il diritto interno e quello  comunitario\ne\u0027 stato oggetto di una lunga elaborazione della Corte costituzionale\ne delle Corti sovranazionali, che si e\u0027 concluso  con  l\u0027affermazione\ndel principio del primato del diritto dell\u0027Unione europea  (salvo  il\ncaso dei c.d. controlimiti). In particolare, dopo una prima  fase  in\ncui si era ritenuto  che  l\u0027unica  possibilita\u0027  rimessa  al  giudice\nnazionale  fosse  quella  di  sollevare  questione   incidentale   di\ncostituzionalita\u0027 per violazione dell\u0027art. 11 della  Costituzione,  a\npartire dalla sentenza resa nel caso Granital  (Corte  costituzionale\nn. 170/1984) si e\u0027 giunti ad affermare il potere per il giudice a quo\ndi disapplicare direttamente la norma interna in contrasto con  norme\ncomunitarie, purche\u0027 dotate del requisito  dell\u0027efficacia  diretta  e\nlimitatamente  all\u0027ambito  dei   c.d.   rapporti   verticali   (cioe\u0027\nsussistenti fra il privato cittadino  e  lo  Stato  o,  comunque,  un\norgano  ad  esso  riconducibile  per   funzioni   e   poteri),   come\nrecentemente ribadito da Corte costituzionale n. 43/2025. \n    Conseguentemente, per tutti gli  altri  casi  (norme  interne  in\ncontrasto con norme comunitarie non dotate  di  efficacia  diretta  o\ndisciplinanti rapporti orizzontali), il giudice  nazionale  puo\u0027:  a)\ndecidere  il  caso  sottopostogli  in  base   ad   un\u0027interpretazione\ncomunitariamente conforme; b) limitarsi a non applicare la  normativa\ninterna  ritenuta  in  contrasto  con  il  diritto  dell\u0027Unione  (con\nconseguente riespansione  di  altre  norme  interne  o  dei  principi\ngenerali); c) interpellare la Corte di giustizia dell\u0027Unione  europea\nmediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE;  d)  preferibilmente,\nnel rispetto della teoria della c.d. doppia pregiudizialita\u0027 (la  cui\nimportanza e\u0027 stata ribadita, ad esempio, da Corte costituzionale  n.\n15/2024), sollevare questione incidentale di  costituzionalita\u0027,  per\nviolazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione, nella parte in\ncui si  richiede  che  l\u0027esercizio  della  potesta\u0027  legislativa  sia\nesercitato nel rispetto anche dell\u0027ordinamento  comunitario  e  degli\nobblighi internazionali. \n    In   particolare,   per   quanto   riguarda   il   parametro   di\ncostituzionalita\u0027  di  cui  all\u0027art.  117  della   Costituzione,   il\nriferimento  all\u0027«ordinamento»   comunitario,   globalmente   inteso,\ncomporta due conseguenze rilevanti nel caso di specie. \n    In primo luogo, il legislatore nazionale non deve conformarsi  al\nsolo  diritto  positivo,  ma  e\u0027  tenuto  a   rispettare   anche   le\ninterpretazioni  che  di  queste  fonti  vengano   date   dall\u0027organo\ngiurisdizionale  comunitario  e,  cioe\u0027,  la   Corte   di   giustizia\ndell\u0027Unione europea (le cui decisioni fanno parte del  sistema  delle\nfonti comunitarie). In secondo luogo,  i  c.d.  considerando  di  una\ndirettiva,  pur  non  potendo  fungere  da  criterio   interpretativo\nprincipale, possono aiutare il legislatore (in sede  di  formulazione\nlegislativa) o il giudice nazionale (in sede  di  interpretazione)  a\ncogliere la ratio e il significato sottostanti alla parte  precettiva\ndella fonte comunitaria in questione (sul valore dei considerando nel\nmomento interpretativo v. CGUE sentenza del 25 marzo 2021,  Balgarska\nNarodna Banka, C-501/18, richiamata da Cass. n. 5423/2022). \n    Cio\u0027 posto, il Collegio e\u0027 chiamato  a  verificare  se  la  norma\ninterna (nella specie, l\u0027art. 278, comma 2, CC.II.) sia conforme alla\ndirettiva UE 2019/1023, Sia nella sua parte precettiva, sia nella sua\nparte   di   indirizzo   (c.d.   considerando),   come   recentemente\ninterpretata dalla Corte di giustizia dell\u0027Unione europea. \n    Va premesso che, sebbene la  direttiva  insolvency  si  riferisca\nespressamente al solo debitore imprenditore, l\u0027art. 1,  paragrafo  4,\nprevede  la  possibilita\u0027  per  gli   Stati   membri   di   estendere\nl\u0027applicazione delle procedure di esdebitazione  anche  alle  persone\nfisiche  insolventi  diverse  dagli  imprenditori  (come,   peraltro,\nauspicato dal considerando n. 21). \n    In virtu\u0027 di queste previsioni, il legislatore nazionale  non  ha\nlimitato il beneficio alla sola liquidazione  giudiziale,  ma  lo  ha\nreso operante anche nell\u0027ambito della liquidazione controllata. \n    Conseguentemente, deve  ritenersi  che  la  direttiva  insolvency\nquantomeno con  riferimento  all\u0027istituto  dell\u0027esdebitazione  -  sia\napplicabile  anche  al  debitore  insolvente  persona  fisica   (come\nrecentemente affermato da CGUE, Sez. II,  7  novembre  2024,  Agencia\nEstatal de la  Administracion  Tributaria,  C-289/23,  punto  91  «la\ndirettiva  sulla  ristrutturazione  e  sull\u0027insolvenza  deve   essere\ninterpretata nel senso che, quando un legislatore nazionale decide di\nesercitare la facolta\u0027 prevista dall\u0027art. 1, paragrafo  4,  di  detta\ndirettiva ed estende l\u0027applicazione delle  procedure  che  consentono\nun\u0027esdebitazione dei debiti contratti da imprenditori insolventi alle\npersone fisiche insolventi che non sono imprenditori, le  norme  rese\napplicabili  a  tali  persone  fisiche  in  forza  di  una   siffatta\nestensione devono essere conformi alle disposizioni  del  titolo  III\ndella direttiva in parola»). \n    Tanto premesso,  va  osservato  che  fin  dall\u0027esposizione  degli\nobiettivi perseguiti  dalla  direttiva,  il  legislatore  comunitario\ndichiara come uno di  questi  sia  quello  di  voler  garantire  agli\nimprenditori  onesti,  insolventi   o   sovraindebitati,   di   poter\nbeneficiare di una  seconda  opportunita\u0027  mediante  l\u0027esdebitazione,\ndopo  un  ragionevole  periodo  di  tempo  (considerando  n  1).  Pur\nriconoscendo la possibilita\u0027 per i singoli stati membri  di  adottare\nlegislazioni diversificate quanto alla  durata  dei  termini  per  la\nstessa esdebitazione e alle condizioni per l\u0027ammissione al  beneficio\n(considerando  n.  5),   la   direttiva   rappresenta   come   queste\ndifferenziazioni possano  incidere  sulle  scelte  imprenditoriali  o\ndegli investitori nel senso di stabilirsi o investire  in  uno  Stato\nmembro piuttosto che in un altro (considerando numeri 4, 5, 6). \n    Quanto ai requisiti di accesso a questo beneficio, si prevede  la\npossibilita\u0027  di  negarlo  al  ricorrere   di   specifiche   ipotesi,\ndebitamente  motivate  dal   diritto   nazionale.   In   particolare,\n«l\u0027esdebitazione integrale o la cessazione dell\u0027interdizione dopo  un\nperiodo di tempo non superiore a tre anni non sempre e\u0027  appropriata,\npertanto potrebbero dover essere previste deroghe a  tale  norma  che\nsiano  debitamente  giustificate  da  motivi  stabiliti  dal  diritto\nnazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando\nil debitore e\u0027 disonesto o ha agito in malafede...» (considerando  n.\n78), ovvero quando non sono coperti i costi della procedura che porta\nall\u0027esdebitazione (considerando n.  80),  oppure  quando  vi  sia  un\nmotivo  debitamente  giustificato  a  norma  del  diritto   nazionale\n(considerando n. 81). \n    Nella  parte  precettiva  la  direttiva,  dopo   aver   stabilito\nl\u0027obbligo per gli Stati membri di prevedere la  possibilita\u0027  per  il\ndebitore insolvente meritevole di accedere ad  almeno  una  procedura\nche gli consenta, al  piu\u0027  tardi  entro  tre  anni,  l\u0027esdebitazione\nintegrale (combinato disposto degli articoli 20,  paragrafo  1,  art.\n21, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1), contempla una serie  di  deroghe\nalla disciplina dettata dai  precedenti  articoli  da  20  a  22  che\ndebbono o possono essere introdotte o mantenute dagli Stati,  deroghe\nconsistenti in  disposizioni  che,  in  casi  particolari,  negano  o\nlimitano l\u0027accesso all\u0027esdebitazione, o che prevedono la  revoca  del\nbeneficio, o termini piu\u0027 lunghi per  l\u0027esdebitazione  integrale  dai\ndebiti o periodi di interdizione piu\u0027 lunghi (art. 23, paragrafi 1, 2\ne 3), ovvero che escludono l\u0027esdebitazione, o ne limitano  l\u0027accesso,\no stabiliscono periodi piu\u0027  lunghi,  rispetto  ad  alcune  categorie\nspecifiche di debiti (art. 23, paragrafo 4). \n    Con recenti sentenze (sentenza CGUE, Sez.  II,  11  aprile  2024,\nAgencia Estatal de la Administracion Tributaria,  C-687/22;  sentenza\nCGUE, Sez. II, 8 maggio  2024,  Instituto  da  Segurança  Social  IP,\nC-20/23; sentenza CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024, Agencia Estatal  de\nla Administracion Tributaria, C-289/23)  la  Corte  di  giustizia  ha\naffermato: i) il carattere meramente  esemplificativo  degli  elenchi\ncontenuti nell\u0027art. 23, paragrafi 2 e 4, della direttiva  insolvency,\nsulla base di un criterio  letterale  (posto  che  gli  elenchi  sono\nintrodotti dalle locuzioni  «come  nel  caso  di»  e  «ad  esempio»),\noltreche\u0027 sistematico (alla luce dei considerando numeri 78, 80 e  81\ndella direttiva stessa); ii) la necessita\u0027 che eventuali deroghe alla\nnaturale operativita\u0027 dell\u0027esdebitazione diverse da quelle  previste,\nrimesse alla discrezionalita\u0027 del legislatore interno (da  esercitare\nnel pieno rispetto del principio di proporzionalita\u0027), risultino  dal\nprocedimento che  ha  portato  a  questa  esclusione  o  dal  diritto\nnazionale (anche al di fuori della norma di trasposizione, ad esempio\nall\u0027interno   di   una   norma    costituzionale,    legislativa    o\nregolamentare); iii) la necessita\u0027 che tali deroghe siano,  comunque,\nsorrette da una motivazione volta al perseguimento  di  un  interesse\npubblico legittimo (come confermato sempre  dai  considerando  numeri\n78, 80 e 81 della medesima direttiva); iv) l\u0027attribuzione al  giudice\nnazionale del compito di valutare la sussistenza di questo  interesse\npubblico legittimo alla base della motivazione dell\u0027esclusione. \n    Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, a parere del\nCollegio, l\u0027art. 278, comma 2, CC.II., nel  prevedere  l\u0027operativita\u0027\nnella percentuale dello 0% - e, quindi, la sostanziale  esclusione  -\ndell\u0027esdebitazione rispetto a crediti non  volontariamente  insinuati\nqualora i crediti insinuati siano stati soddisfatti al 100%, si  pone\nin  contrasto  con  l\u0027art.  23  della  direttiva   insolvency,   come\ninterpretata  dalle  pronunce  giurisprudenziali  sopra   richiamate,\ngiacche\u0027 tale sostanziale esclusione non e\u0027 riconducibile  ad  alcuna\ndelle ipotesi previste in tale articolo. \n    Tra di esse,  potrebbe  astrattamente  venire  in  considerazione\nsoltanto quella prevista dall\u0027art. 23, paragrafo  2,  lettera  f),  e\ncioe\u0027   la   possibilita\u0027   di   negare    o    limitare    l\u0027accesso\nall\u0027esdebitazione «quando una deroga e\u0027  necessaria  a  garantire  un\nequilibrio tra i diritti del debitore e  i  diritti  di  uno  o  piu\u0027\ncreditori»; tuttavia, questa «garanzia» richiederebbe che i creditori\npartecipino al concorso e che quelli che hanno volontariamente scelto\ndi non farlo non vengano avvantaggiati in ragione di  questa  scelta.\nNeppure puo\u0027 venire in considerazione la facolta\u0027 per il  legislatore\nnazionale  di  prevedere  deroghe  ulteriori,   rispetto   a   quelle\nespressamente elencate nell\u0027art. 23,  giacche\u0027  una  deroga  siffatta\nrisulta priva di giustificazione, sia  nell\u0027ambito  del  complesso  e\nlungo iter che ha portato alla promulgazione del Codice della  crisi,\nsia  tenendo  conto  dei  principi  e  delle  regole  che  compongono\nl\u0027ordinamento nazionale (in cui e\u0027 al contrario  possibile  ravvisare\nindicazioni di segno contrario, come ad es. la  penalizzazione  nella\npartecipazione ai riparti prevista, sia nella liquidazione giudiziale\nche in quella controllata, per i  creditori  che  abbiano  presentato\ndomanda tardiva, ove il ritardo non sia dipeso da causa ad  essi  non\nimputabile, ex artt. 225 e 275, comma 6-bis, CC.II., nonche\u0027, piu\u0027 in\ngenerale,  il  principio  di  buona  fede,  ex   articoli   2   della\nCostituzione  e  1175  del  codice  civile,  ed   il   principio   di\nautoresponsabilita\u0027).  Se  anche  poi  si  volesse  far  riferimento,\nmalgrado la totale diversita\u0027 dell\u0027attuale quadro normativo  rispetto\na quello previgente, alla giustificazione esplicitata nella relazione\nal  decreto  legislativo   n.   5/2006   a   proposito   dell\u0027analoga\ndisposizione contenuta nell\u0027art. 144 legge  fallimentare  -  e  cioe\u0027\nquella di evitare  che  i  creditori  possano  essere  disincentivati\ndall\u0027insinuarsi al passivo a fronte di  una  possibile  esdebitazione\ndel debitore appare  difficile  ravvisare  in  essa  una  motivazione\ndiretta al perseguimento di un interesse pubblico legittimo. \n4. Impossibilita\u0027 di adottare un\u0027interpretazione costituzionalmente o\ncomunitariamente conforme. \n    Nel caso di specie non e\u0027 possibile  adottare  un\u0027interpretazione\nche si conforme alla Costituzione, ne\u0027 alla normativa comunitaria. \n    A tal fine, e\u0027 infatti necessario che la lettera della norma  sia\noscura   oppure   offra   piu\u0027   significati,   tutti   astrattamente\nammissibili,  mentre  l\u0027art.  278,  comma  2,  CC.II.  e\u0027  chiaro  ed\ninequivoco nella sua formulazione, con conseguente impossibilita\u0027  di\nattribuirgli significati che si discostino dalla lettera dalla legge,\nsenza sconfinare dal perimetro dell\u0027attivita\u0027 ermeneutica rimessa  al\ngiudice. \n    Analogamente,  non  e\u0027  possibile   adottare   un\u0027interpretazione\ncomunitariamente orientata. Ed  invero,  come  gia\u0027  evidenziato  nel\nparagrafo precedente, non e\u0027 possibile  sussumere  il  caso  concreto\nall\u0027interno delle categorie espressamente previste dall\u0027art. 23. \n4. Impossibilita\u0027  di  disapplicare  e  inopportunita\u0027  di  sollevare\nrinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. \n    Il Collegio, nel ventaglio di opzioni riconosciute  al  ricorrere\ndi un contrasto  fra  una  norma  interna  e  una  norma  comunitaria\n(sommariamente elencate al  paragrafo  n.  3.2.),  ritiene  di  dover\nsollevare questione incidentale di costituzionalita\u0027. \n    Non risulta percorribile  la  strada  della  disapplicazione.  Ed\ninvero, a  prescindere  da  qualsiasi  considerazione  sul  carattere\nsufficientemente dettagliato della direttiva insolvency, la stessa e\u0027\nvolta  a  disciplinare  rapporti  di  diritto  privato   e,   quindi,\norizzontali; inoltre, gli aspetti pubblicistici  pur  presenti  nella\ndisciplina della crisi di impresa attengono semmai all\u0027apertura della\nprocedura e non all\u0027esdebitazione. \n    La strada del rinvio pregiudiziale  di  cui  all\u0027art.  267  TFUE,\nsebbene astrattamente percorribile, non sembra opportuna.  In  questa\nprospettiva, si condivide la maggior utilita\u0027  del  meccanismo  della\nc.d. doppia pregiudizialita\u0027, nell\u0027ambito di un dialogo rimesso  alle\nCorti superiori (sul punto v., ad esempio,  Corte  costituzionale  n.\n15/2024). \n5. Rilevanza della questione. \n    La questione rimessa all\u0027attenzione della Corte costituzionale e\u0027\nrilevante nel caso di specie, posto che: i)  Banca  Intesa  S.  Paolo\nS.p.a. e Solori S.p.a.,  regolarmente  avvisati  dell\u0027apertura  della\nprocedura e della possibilita\u0027 di presentare domanda di  insinuazione\nal passivo, volontariamente e consapevolmente non  hanno  partecipato\nal concorso; ii) il credito ipotecario di Banca Intesa  S.  Paolo  e\u0027\ndegradato in chirografo, per le ragioni in precedenza  esposte;  iii)\nfra i crediti insinuati vi sono sia crediti chirografari, sia crediti\nprivilegiati di pari grado rispetto a quello  di  Solori  e  tutti  i\ncrediti insinuati sono stati pagati in sede di riparto al  100%;  iv)\nconseguentemente, nei confronti sia di Solori che di Banca Intesa  la\nparte eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori\ndi pari grado e\u0027  pari  a  zero,  si  che  l\u0027esdebitazione  non  puo\u0027\noperare; v) alla luce delle relazioni redatte dal liquidatore, appare\nsussistere il requisito soggettivo  di  meritevolezza  in  capo  alla\nsovraindebitata. \n    Va, infine, evidenziata la rilevanza della  questione  in  questa\nsede,  in  cui  occorre  decidere  in  ordine  alla  concessione  del\nbeneficio in favore della M... contestualmente alla  pronuncia  della\nchiusura della procedura (e non in una eventuale e successiva fase di\nesecuzione forzata instaurata dal creditore insoddisfatto),  giacche\u0027\nl\u0027applicazione  della  norma  censurata   porterebbe   ad   escludere\nl\u0027operativita\u0027 dell\u0027esdebitazione nei confronti di tutti i  creditori\nnon insinuati, con conseguente carenza di interesse della  ricorrente\nad ottenere una pronuncia in  tal  senso  ed  inammissibilita\u0027  della\ndomanda ex art. 100 del codice di procedura civile. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Tribunale di Verona, visti gli articoli 134 della Costituzione\ne 23 legge n. 87/1953: \n        Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   la\nquestione di legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  278,  comma  2,\nCC.II., per contrasto con gli articoli 3, 11 e 117,  comma  1,  della\nCostituzione, in relazione all\u0027art. 23 della direttiva  UE  2019/1023\ndel  20  giugno  2019,  nella   parte   in   cui   rende   inoperante\nl\u0027esdebitazione  nei  confronti  di  creditori  volontariamente   non\ninsinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati  di  pari\ngrado siano stati integralmente soddisfatti; \n        Sospende il  procedimento  in  corso  e  dispone  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale; \n        Manda alla Cancelleria per la comunicazione  alla  ricorrente\ned al liquidatore; \n        Manda alla Cancelleria affinche\u0027 la  presente  ordinanza  sia\nnotificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia  comunicata\nai Presidenti delle camere del Parlamento; \n        Dispone  l\u0027immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte\ncostituzionale. \n        Verona, 18 luglio 2025 \n \n                    Il Presidente est.: Attanasio","elencoNorme":[{"id":"63891","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"12/01/2019","data_nir":"2019-01-12","numero_legge":"14","descrizionenesso":"","legge_articolo":"278","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art278"}],"elencoParametri":[{"id":"80212","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80213","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80214","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80215","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000074","descriz_costit":"direttiva UE","numero_legge":"1023","data_legge":"20/06/2019","articolo":"23","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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