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R., A. A. e E. G.. \n \nReati e pene -  Favoreggiamento  della  prostituzione  -  Trattamento\n  sanzionatorio - Previsione della  reclusione  da  due  a  sei  anni\n  anziche\u0027 fino a sei anni - In subordine: mancata  previsione  della\n  possibilita\u0027 di attenuare il trattamento sanzionatorio per  i  casi\n  di lieve entita\u0027. \n- Legge 20 febbraio 1958, n. 75  (Abolizione  della  regolamentazione\n  della  prostituzione  e  lotta   contro   lo   sfruttamento   della\n  prostituzione altrui), art. 3, primo comma, numero 8). \n\n\r\n(GU n. 5 del 29-01-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI BOLOGNA \n                        Sezione prima penale \n \n    Il Tribunale, in composizione collegiale, composta  dai  seguenti\nmagistrati: \n        dott. Massimiliano Cenni, presidente; \n        dott. Claudia Gualtieri, giudice; \n        dott. Ines Rigoli, giudice, \nnel proc. pen. n. 4514/22 r.g. dib. - 2809/22  r.g.n.r.  indicato  in\nepigrafe a carico di V. R., E. G. e A. A. generalizzati in atti,  del\nreato di favoreggiamento della prostituzione di cui all\u0027art. 3, comma\n1, n. 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75; \n    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto di  seguito\npiu\u0027 approfonditamente esposto, in applicazione  degli  articoli  134\ndella Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23\nlegge 11 marzo 1953, n. 87, ha pronunciato la presente ordinanza; \n    1.  Il  Tribunale  dubita   della   legittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 3, comma 1, n. 8) della legge  20  febbraio  1958,  n.  75,\nnella parte in cui commina la pena della reclusione  «da  due  a  sei\nanni» anziche\u0027  «fino  a  sei  anni»  o,  comunque,  non  prevede  la\npossibilita\u0027 di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi  di\nminore   gravita\u0027,   determinando   l\u0027applicazione   di   un   regime\nsanzionatorio   irragionevole   e   sproporzionato   rispetto    alle\ncircostanze di fatto del caso  concreto  nonche\u0027  alle  finalita\u0027  di\ntutela della dignita\u0027 della persona sottese alla fattispecie. \n    2. Gli imputati sono stati tratti a giudizio per  rispondere  del\ndelitto di favoreggiamento della prostituzione previsto dall\u0027art.  3,\ncomma 1, n. 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75, che punisce,  con\nla pena della reclusione da due a sei anni,  «chiunque  in  qualsiasi\nmodo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui». \n    Al sig. G. viene contestato di  aver  favorito  la  prostituzione\ndella sig.ra V. C. con una pluralita\u0027 di azioni  distinte,  esecutive\ndi un medesimo disegno criminoso, consistite nell\u0027aver stipulato  con\nla  stessa  un  contratto  di  lavoro,  in  realta\u0027   simulato,   per\nconsentirle di ottenere il rilascio (o il rinnovo)  del  permesso  di\nsoggiorno nonche\u0027 nell\u0027averla accompagnata sui luoghi ove era  solita\nprostituirsi, premurandosi, poi, di  riaccompagnarla  presso  la  sua\nabitazione di residenza. \n    Al sig. R. viene contestato di aver favorito la prostituzione  di\ntre ragazze (V. O., D. Q. e D. M.),  con  una  pluralita\u0027  di  azioni\nesecutive del medesimo disegno criminoso, consistite nello  stipulare\nil contratto di locazione di un appartamento, poi  ceduto  ad  O.  V.\naffinche\u0027 la stessa  vi  potesse  esercitare  la  prostituzione,  nel\ncontrarre matrimonio simulato  con  D.  Q.,  cosi\u0027  consentendole  di\nottenere il rilascio del permesso di soggiorno, nonche\u0027 accompagnando\nabitualmente la Q. e La D. sui luoghi ove erano solite  prostituirsi,\nriaccompagnandole poi presso le rispettive abitazioni di residenza. \n    Al sig. A. viene contestato di aver favorito la prostituzione  di\ndue ragazze (L. S. e E. T.), con una pluralita\u0027 di  azioni  esecutive\ndel  medesimo  disegno  criminoso,  consistite  nello  stipulare   il\ncontratto di locazione di un appartamento, poi ceduto in uso alla  T.\naffinche\u0027 vi  potesse  esercitare  la  prostituzione,  nel  contrarre\nmatrimonio simulato con L. S., cosi\u0027  consentendole  di  ottenere  il\nrilascio  del  permesso  di  soggiorno,   nonche\u0027   nell\u0027accompagnare\nabitualmente la L. sui luoghi del meretrico,  premurandosi,  poi,  di\nriaccompagnarla presso la sua rispettiva abitazione di residenza. \n    Coinvolgendo le condotte di questi ultimi due  imputati  piu\u0027  di\nuna ragazza (rispettivamente due e tre), per esse e\u0027 contestata anche\nl\u0027aggravante di cui all\u0027art.  4,  comma  1,  n.  7)  della  legge  n.\n75/1958, che prevede un raddoppio del trattamento  sanzionatorio  per\nle ipotesi in cui il fatto risulti commesso ai danni di piu\u0027 persone. \n    3.  In  punto  di  rilevanza  della  questione,  e\u0027   sufficiente\nosservare che a tutti e tre gli  imputati  e\u0027  contestata,  sia  pure\nunitamente ad altre,  la  condotta  consistita  nell\u0027accompagnare  le\nragazze nei luoghi  di  meretricio,  la  quale  assume  nel  contesto\ndell\u0027imputazione un ruolo centrale. \n    Il servizio di trasporto che caratterizza tutte e tre i  capi  di\nimputazione veniva  eseguito  dagli  imputati  in  assenza  di  alcun\ncompenso e su richiesta esplicita delle ragazze, le quali  chiedevano\nloro la cortesia di poter fruire di un passaggio e di evitare, cosi\u0027,\ndi dover prendere i mezzi pubblici. \n    Peraltro, e\u0027 emerso che  uno  degli  imputati,  G.,  si  mostrava\nspesso contrario al fatto che la sig. C. (della quale e\u0027 accusato  di\naver favorito la prostituzione) si  prostituisse  e,  essendo  i  due\nlegati  da  una  relazione  sentimentale,  le  manifestava  in   piu\u0027\noccasioni la propria  gelosia,  cercando  di  dissuaderla  dall\u0027avere\nrapporti sessuali con altre persone e dallo svolgere tale  attivita\u0027.\nLitigavano frequentemente  per  questi  motivi  e  lui  acconsentiva,\nquindi, ad accompagnarla nei luoghi in cui era  solita  prostituirsi,\ncosi\u0027 come dal medico o in ogni altro posto in cui  dovesse  recarsi,\nper ragioni essenzialmente riconducibili al loro rapporto personale. \n    Ne\u0027 pare errato considerare, con  riguardo  a  tutti  e  tre  gli\nimputati, che le loro condotte, oltre ad essere state animate  da  un\nintento solidaristico, aspiravano a tutelare le persone offese  sotto\nil  profilo  sia  della  loro  sicurezza  personale,   evitando   che\nrimanessero sole per strada nei luoghi in cui si svolgeva l\u0027attivita\u0027\ndi prostituzione. \n    Una valutazione globale del caso concreto, che tenga conto  delle\nmodalita\u0027 esecutive, dei mezzi  utilizzati  e  dell\u0027intensita\u0027  della\nlesione del bene giuridico protetto, pur non consentendo di formulare\nun giudizio di atipicita\u0027 della condotta in ragione dell\u0027ampiezza del\ndato normativo e del diritto vivente che su di esso  si  e\u0027  formato,\nrivela la possibilita\u0027 di  considerare  tali  fatti  come  di  minore\ngravita\u0027. \n    Sotto il profilo della  tipicita\u0027  della  condotta,  infatti,  la\ngiurisprudenza  e\u0027  assolutamente   costante   nell\u0027interpretare   la\nfattispecie in senso piuttosto ampio, ritenendo  che:  «Il  reato  di\nfavoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni  forma  di\ninterposizione agevolativi e con qualunque attivita\u0027 che sia idonea a\nprocurare piu\u0027 facili condizioni per  l\u0027esercizio  del  meretricio  e\nvenga posta in essere dall\u0027agente con la consapevolezza di facilitare\nl\u0027altrui attivita\u0027 di prostituzione, senza  che  abbia  rilevanza  il\nmovente od il fine di tale condotta» (Cass. pen., sez. 3, Sentenza n.\n15502/2019). \n    Vi sono plurime decisioni che riconducono  in  maniera  netta  la\ncondotta degli imputati,  consistita  nell\u0027accompagnare  abitualmente\nuna o piu\u0027 donne nel luogo in cui esse  esercitavano  il  meretricio,\nall\u0027ipotesi di favoreggiamento (si v., ex multis, Cassazione  penale,\nSez. 3, n. 11575 del 4 febbraio 2009 ud., dep. 17 marzo 2009, in Ced.\nCassazione Rv. 243121 - 01; Cassazione pen., Sez. 3, n. 15502 del  15\nfebbraio 2019 ud., dep. 9 aprile 2019, in Ced. Cassazione Rv.  275843\n- 01; Cassazione pen., sez. 3, n. 54205/2018). \n    La rilevanza della condotta sul  piano  oggettivo  viene  esclusa\nunicamente nel caso in cui l\u0027agente  sia  un  cliente  che,  dopo  la\nconsumazione  del  rapporto,  riaccompagni  la  donna  nel  luogo  di\nesercizio della prostituzione, con cio\u0027 creando  plurime  difficolta\u0027\nsul piano dell\u0027accertamento dei fatti. In  questo  caso,  secondo  la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 difetterebbe la posizione di terzieta\u0027\ndel favoreggiatore  rispetto  agli  attori  necessari  (prostituta  e\ncliente) e l\u0027attivita\u0027  di  intermediazione  tra  offerta  e  domanda\ndiretta a realizzare il  futuro  accordo  relativo  alla  prestazione\nsessuale (Cass. pen., sez. 3, sentenza n. 36392 del  18  maggio  2011\nud., dep. 7 ottobre 2011, in Ced. Cassazione Rv. 251232 - 01). Al  di\nla\u0027 di tali requisiti oggettivi, tale condotta accessoria al rapporto\nsessuale mercenario non appare  meritevole  di  sanzione  perche\u0027  e\u0027\nantitetica rispetto alla ratio dell\u0027incriminazione,  essendo  animata\nda un sentimento di cortesia e di rispetto della prostituta  e  della\nsua stessa dignita\u0027. \n    Avendo il legislatore parificato, sotto il profilo sanzionatorio,\nle condotte di favoreggiamento e di sfruttamento,  la  giurisprudenza\nha, poi, ricondotto alla seconda fattispecie i casi in  cui  l\u0027agente\nrisulti aver tratto un indebito vantaggio economico dall\u0027attivita\u0027 di\nprostituzione, anche a seguito di spontanea  iniziativa  di  cessione\ndel ricavato da parte della stessa prostituta (Cass.  pen.,  sez.  3,\nsentenza n. 15502 del 15 febbraio 2019 ud., dep. 9  aprile  2019,  in\nCed. Cassazione Rv. 275843 - 01). \n    Il fatto che la distinzione tra le due ipotesi  -  pur  incidendo\nsulle dinamiche dell\u0027istruttoria dibattimentale -  non  trovi  alcuna\nricaduta sul piano delle conseguenze sanzionatorie,  imbrigliando  il\ngiudizio entro il  medesimo  quadro  punitivo,  determina,  in  tutta\nevidenza, un primo squilibrio, peraltro sottolineato dagli interpreti\npiu\u0027 autorevoli sin dall\u0027introduzione della fattispecie. \n    Appare, poi, irragionevole che non  vi  sia  la  possibilita\u0027  di\ngraduare la risposta  sanzionatoria  rispetto  a  condotte  che,  pur\navendo avuto  l\u0027inevitabile  conseguenza  di  agevolare,  anche  solo\ntemporaneamente, la prostituzione, siano espressione di un\u0027istanza di\ntutela nei confronti della persona individualmente e  volontariamente\ncoinvolta in tale attivita\u0027. \n    L\u0027ampiezza della  littera  legis  e  la  stabilita\u0027  del  diritto\nvivente   non   consentono,   dunque,   di   operare   una    diversa\ninterpretazione, anche in ragione dei principi ermeneutici sviluppati\ndalle sentenze n. 141 e 278 del 2019 della Corte  costituzionale,  di\ncui si dira\u0027 oltre. \n    L\u0027irragionevolezza di un cosi\u0027 gravoso trattamento  sanzionatorio\nnon puo\u0027, poi, considerarsi mitigata dalla possibilita\u0027 di  applicare\nle diminuzioni di pena conseguenti  ad  eventuali  attenuanti,  anche\ngeneriche, o ancora di  ritenere  il  fatto  non  punibile  ai  sensi\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale (per vero non applicabile in caso\ndi comportamenti abituali  o  reiterati),  ovvero  di  accedere  alla\nsospensione condizionale della pena o comunque a pene sostitutive  di\ncarattere non detentivo. \n    In primo luogo, in  ossequio  alla  ricostruzione  fatta  propria\ndalla Corte costituzionale, l\u0027attribuzione alla fattispecie de qua di\nun ruolo di presidio della dignita\u0027 della persona, ossia di  un  bene\nindisponibile, impedisce di poter attribuire rilevanza,  ad  esempio,\nalla sussistenza o meno di un consenso (o financo  di  una  richiesta\ncome nel caso di specie), delle persone coinvolte  nell\u0027attivita\u0027  di\nfavoreggiamento  attraverso  l\u0027ipotesi  del  concorso  doloso   della\npersona offesa (art. 62, comma 1,  n.  5)  del  codice  penale.  Cio\u0027\npregiudica, quindi, un ulteriore strumento di  possibile  mitigazione\ndella risposta sanzionatoria per quei casi in cui  l\u0027interazione  tra\nl\u0027agente e la  prostituta  arreca  a  quest\u0027ultima  un  vantaggio  o,\ncomunque, le assicura una forma di tutela. \n    Quanto alle circostanze attenuanti  generiche,  come  piu\u0027  volte\nribadito dalla Corte costituzionale, esse non hanno  la  funzione  di\nriequilibrare  un  trattamento   sanzionatorio   gia\u0027   in   partenza\nsproporzionato rispetto alle esigenze di tutela del bene giuridico ma\nsolo quella di  consentire  al  giudice  di  attribuire  rilevanza  a\nspecifiche e puntuali caratteristiche del singolo  fatto  o  del  suo\nautore, «senza che, invece, il  giudice  sia  di  fatto  costretto  a\nriconoscere  le  attenuanti  generiche  al  solo  scopo  di   evitare\nl\u0027irrogazione di una  pena  sproporzionata,  altrimenti  imposta  dal\nminimo  edittale,  in  relazione  all\u0027esiguo  disvalore   del   fatto\nconcreto» (Corte cost. n. 197 del 2023, n. 63 del  2022,  n.  46  del\n2024). \n    Il  medesimo   principio   e\u0027   stato   applicato   dalla   Corte\ncostituzionale con riguardo alla possibilita\u0027 di invocare  l\u0027istituto\ndi cui al 131-bis c.p., volto ad accertare la meritevolezza di punire\ndeterminati fatti che, pur avendo superato la soglia di offensivita\u0027,\nappaiono immeritevoli di sanzione  sotto  il  profilo  dell\u0027effettivo\n«bisogno di pena». \n    Peraltro, con riferimento alla fattispecie in esame, rileva anche\nil fatto che la giurisprudenza  considera  il  favoreggiamento  della\nprostituzione come un\u0027ipotesi di reato eventualmente abituale, che si\npuo\u0027, cioe\u0027, configurare tanto  in  un\u0027unica  condotta  quanto  nella\nreiterazione di piu\u0027 azioni omogenee le quali, pur costituendo di per\nse\u0027 reato se considerate isolatamente, danno vita ad un  unico  reato\n(Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 364 del 17 settembre 2019 ud.,  dep.\n9 gennaio 2020, in Ced. Cassazione Rv. 278392 - 04). Tale profilo  di\n«potenziale abitualita\u0027» - oltre a rafforzare la  necessita\u0027  che  vi\nsia uno strumento effettivo sul piano della dosimetria  sanzionatoria\nche  consenta  di  differenziare  condotte  dotate  di  una   diversa\n«intensita\u0027 temporale» - restringe, evidentemente,  le  potenzialita\u0027\napplicative dell\u0027istituto di cui all\u0027art. 131-bis c.p. \n    Inoltre, occorre tenere presente  che  la  cornice  edittale  del\nreato impedisce l\u0027accesso all\u0027istituto della sospensione del processo\ncon messa alla prova (art. 168-bis c.p.), che postula  l\u0027applicazione\ndi una pena non superiore nel massimo a quattro  anni,  senza  tenere\nconto delle circostanze del reato. Tale richiesta e\u0027 stata, peraltro,\nformulata dalla difesa del sig. G.  e  rigettata  dal  Tribunale  con\nordinanza del 17 gennaio 2023 proprio per queste ragioni. \n    4. Sempre sul piano  della  rilevanza,  appare,  poi,  necessario\nconsiderare che l\u0027art. 4 della legge  citata  prevede  una  serie  di\ncircostanze aggravanti ad effetto speciale che,  nel  determinare  un\nraddoppio  secco  della  pena,  appaiono  espressione  di  un  rigore\nsanzionatorio che appare incompatibile con i principi  costituzionali\nche informano l\u0027illecito penale. \n    Tra queste vi e\u0027, appunto,  quella,  contestata  nell\u0027ipotesi  in\nesame ai sig.ri R. e A., relativa al  caso  in  cui  la  condotta  di\nfavoreggiamento  abbia  coinvolto  piu\u0027  persone  (art.  4,  n.   7);\ncircostanza che ha natura oggettiva  e  che  comporta  un  automatico\nraddoppio della pena. \n    Le  considerazioni  che  seguono   sono,   quindi,   rivolte   ad\nevidenziare la rilevanza della questione con riguardo alla  posizione\nspecifica del sig. R. il quale, per aver accompagnato due ragazze nei\nluoghi ove queste erano solite prostituirsi, dovrebbe  essere  punito\ncon una pena rientrante nella cornice edittale  raddoppiata  rispetto\nalla fattispecie base e che, quindi, dovra\u0027 attestarsi tra un  minimo\ndi quattro fino ad un massimo di dodici anni di reclusione. \n    Al netto  dell\u0027abitualita\u0027  della  condotta,  la  fissazione  del\nminimo edittale in due anni di reclusione  per  la  fattispecie  base\npreclude di fatto al sig. R. - a differenza degli altri imputati - la\npossibilita\u0027 di utilizzare lo strumento dell\u0027art. 131-bis del  codice\npenale in ragione del raddoppio derivante, appunto, dall\u0027applicazione\ndell\u0027aggravante in esame. \n    Ne\u0027 vi sono strumenti che consentano di contrastare  o  mitigare,\nsulla base di  altri  indici  fattuali  meritevoli  di  apprezzamento\n(come, ad  esempio,  l\u0027occasionalita\u0027  delle  condotte  o  la  scarsa\nincidenza di queste sulla sfera personale  dei  soggetti  coinvolti),\nl\u0027automatismo sanzionatorio della circostanza in questione. \n    La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha,  invero,  chiarito  che  la\ncircostanza aggravante in parola costituisce una deroga agli istituti\ndella continuazione e del concorso formale di reati, in quanto  rende\nunico il fatto commesso mediante  piu\u0027  condotte  in  danno  di  piu\u0027\npersone, prescindendo dalla simultaneita\u0027 della  loro  prostituzione,\nessendo sufficiente che l\u0027attivita\u0027 sia esplicata  o  contestualmente\nnei confronti di due o piu\u0027 persone, ovvero in successione  temporale\nnei riguardi di una o dell\u0027altra; ne consegue che tale circostanza e\u0027\ncompatibile con la continuazione solo  in  presenza  di  piu\u0027  fatti,\nciascuno  dei  quali  commesso  in  danno  di   piu\u0027   persone,   che\ncostituiscano autonomi reati ai sensi dell\u0027art. 3, legge  n.  75  del\n1958, ovvero nel caso di rapporti  intersoggettivi  distinti,  quando\nalla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento o\nsfruttamento della prostituzione di piu\u0027 persone segua la commissione\ndi altre condotte analoghe (Cass. pen., sez. 3, sentenza n. 20847 del\n13 febbraio 2020 ud., dep. 15 luglio 2020, in  Ced.  Cassazione,  Rv.\n279705 - 01). \n    Tale  scelta  legislativa  -  oltre  ad  aver   determinato   uno\nspostamento in avanti del termine prescrizionale, che viene, infatti,\nindividuato dal diritto vivente con riferimento all\u0027ultima condotta -\nporta con se\u0027 un aggravamento del trattamento sanzionatorio  rispetto\nalla regola generale perche\u0027 impone di applicare un  raddoppio  secco\nanziche\u0027  il  regime  dell\u0027aumento  fino  al  triplo  proprio   della\ndisciplina di cui all\u0027art. 81 c.p., indipendentemente  dall\u0027effettivo\nnumero di prostitute coinvolte. \n    Cio\u0027 ha un effetto inesorabilmente e  ingiustificatamente  severo\nnel caso in cui la condotta commessa «ai danni di  piu\u0027  persone»  ne\ncoinvolga solo due. \n    Occorre, poi, richiamare anche  per  la  posizione  del  sig.  R.\nquanto gia\u0027  detto  con  riferimento  all\u0027irrilevanza  dell\u0027eventuale\napplicabilita\u0027 delle circostanze attenuanti generiche per  l\u0027invocato\nsindacato di proporzionalita\u0027 della pena. \n    5.  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione,\noccorre ricordare che la latitudine applicativa della disposizione di\ncui all\u0027art. 3, comma n. 1), n. 8 e\u0027 stata recentemente sottoposta al\nvaglio  della  Corte  costituzionale,   rilevandone   un   potenziale\ncontrasto con gli articoli 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della\nCostituzione «nella parte in cui configura come  illecito  penale  il\nreclutamento    ed    il    favoreggiamento    della    prostituzione\nvolontariamente e consapevolmente  esercitata».  In  particolare,  la\nCorte d\u0027appello di Bari dubito\u0027 della legittimita\u0027 della  fattispecie\nde qua in ragione del fatto che, nell\u0027attuale  contesto  storico,  vi\nsono forme di prostituzione che non  presuppongono  alcuna  forma  di\ncoartazione della volonta\u0027 e  che  appaiono,  piuttosto,  espressione\ndella liberta\u0027 di autodeterminazione sessuale della persona e che, in\nquanto  tali,  dovrebbero  essere  ritenute  protette  dal   disposto\ndell\u0027art.  2  della   Costituzione.   Tale   liberta\u0027,   di\u0027   natura\nintrinsecamente «relazionale», risulterebbe, percio\u0027, compromessa  da\ndisposizioni che sanzionino penalmente attivita\u0027 di terzi che - senza\nincidere sull\u0027autodeterminazione  della  persona  -  si  limitino  ad\nagevolare la sua attivita\u0027. \n    Con sentenza n. 141/2019, la Corte costituzionale  ha  dichiarato\ninfondate le questioni rilevando, in  primo  luogo,  l\u0027impossibilita\u0027\nontologica  di   qualificare   la   prostituzione   come   forma   di\nauto-affermazione personale, ritenendo trattarsi, piuttosto,  di  una\nforma di attivita\u0027 economica soggetta,  in  quanto  tale,  ai  limiti\ndella sicurezza,  della  liberta\u0027  e  della  dignita\u0027  umana  di  cui\nall\u0027art.  41  della  Costituzione.  In  quest\u0027ottica,  la  Corte   ha\nriconosciuto  alla  fattispecie  di  favoreggiamento  in  esame   una\nfunzione di presidio della dignita\u0027 umana, reputando, quindi, che  la\nprostituzione,   anche   pienamente    volontaria,    possa    essere\nlegittimamente considerata dal legislatore un\u0027attivita\u0027 che degrada e\nsvilisce l\u0027individuo, in quanto riduce la  sfera  piu\u0027  intima  della\ncorporeita\u0027 a livello di merce a disposizione del cliente. \n    Cosi\u0027  facendo,  la  Corte  ha,  quindi,  avallato  quel   filone\ninterpretativo secondo il quale  il  bene  giuridico  tutelato  dalla\nlegge n. 75/1958 non andrebbe individuato ne\u0027 nella morale  pubblica,\nne\u0027 nella liberta\u0027 di autodeterminazione sessuale, dovendo  piuttosto\nfarsi riferimento alla dignita\u0027 della persona, che, per  sua  natura,\nnon  e\u0027  suscettibile  di  disposizione  neppure  da  parte  del  suo\ntitolare. \n    Sulla base di questa ricostruzione, ha, poi, affidato al  giudice\ndel merito il compito di selezionare - sulla base  del  principio  di\noffensivita\u0027 - le  condotte  prive  di  rilevanza  penale  in  quanto\nsprovviste di ogni potenzialita\u0027 lesiva. \n    L\u0027applicazione  di  tale  visione  binaria  (offensivita\u0027  -  non\noffensivita\u0027 del fatto) ad una fattispecie di cosi\u0027 ampia  latitudine\napplicativi rischia, pero\u0027, di determinare  -  secondo  il  Tribunale\nrimettente  -  una  violazione  degli  articoli  3,  13  e  27  della\nCostituzione sotto il profilo, in particolare, della proporzionalita\u0027\ndel trattamento sanzionatorio. \n    Occorre,  infatti,  rilevare  che  difettano  all\u0027interno   della\nprevisione de qua strumenti che - una volta superato il vaglio minimo\ndi  offensivita\u0027   -   consentano   di   calibrare   le   conseguenze\nsanzionatorie  al  reale  disvalore  del  fatto.   Cio\u0027   soprattutto\nconsiderando  che,  gia\u0027  sul  piano  astratto,  il  legislatore   ha\nricompreso  all\u0027interno  della  stessa   ipotesi   le   condotte   di\nfavoreggiamento e di sfruttamento, dotate di una palese differenza in\ntermini di capacita\u0027 lesiva della dignita\u0027 personale. Proprio a voler\nragionare sul piano della dignita\u0027  della  persona,  nel  caso  dello\nsfruttamento di fatto vi e\u0027 un  duplice  mercimonio  del  corpo:  una\nprima volta nei confronti del cliente  per  il  compimento  dell\u0027atto\nsessuale  ed  una  seconda  volta  a  favore  del  soggetto  che   si\navvantaggia indebitamente dei profitti conseguiti dalla prostituta. \n    Parificare tale condotta a quella di chi si limita, ad esempio, a\ndare un passaggio alla prostituta per evitare alla stessa di  sostare\npiu\u0027 a lungo nel luogo di meretricio o a doversi esporre  a  pericoli\nnel muoversi da sola o con mezzi pubblici  determina,  evidentemente,\nuna violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0027art.  3  della\nCostituzione che  porta  con  se\u0027  un  pregiudizio  per  la  funzione\nrieducativa della pena dell\u0027art. 27 della Costituzione. \n    Non e\u0027, infatti, possibile  negare  che  la  seconda  ipotesi,  a\ndifferenza della  prima,  possa  risultare  sorretta  da  un  intento\nsolidaristico o che, comunque, possa esser accompagnata da un effetto\nprotettivo nei confronti della persona, della sua incolumita\u0027 e della\nsua dignita\u0027. \n    Peraltro,  la  differenza  concettuale  tra   favoreggiamento   e\nsfruttamento emerge in piu\u0027 punti all\u0027interno del nostro ordinamento. \n    Emblematico e\u0027, ad esempio, l\u0027ambito dei  reati  di  immigrazione\nclandestina,   nei   quali   il   legislatore   ha    previsto    una\nfattispecie-base  di  favoreggiamento  (art.  12,   comma   1,   t.u.\nimmigrazione) e un\u0027ipotesi aggravata (art. 12, comma 3-ter, t.u.) che\ndetermina un aumento da  un  terzo  alla  meta\u0027  della  pena  per  le\ncondotte che risultino sorrette  dal  dolo  specifico  di  trarne  un\nprofitto, anche indiretto. Aldila\u0027 dell\u0027entita\u0027 delle pene  edittali,\nda  tale  disciplina  emerge,  evidentemente,   anche   una   diversa\nvalutazione del legislatore, con una  conseguente  gradualita\u0027  delle\nsanzioni irrogate, a seconda  che  la  condotta  favoreggiatrice  sia\nispirata da finalita\u0027 lucrative  o  meno,  con  un  trattamento  piu\u0027\nfavorevole in questo secondo caso; mentre una simile distinzione  non\nviene  recepita  in  tema  di   sfruttamento   della   prostituzione,\nparificando    cosi\u0027,    in    maniera     irragionevole,     ipotesi\nsignificativamente differenti. \n    D\u0027altronde,  va  sottolineato  come  nel  caso  dell\u0027immigrazione\nclandestina la condotta di favoreggiamento acceda ad un comportamento\ngia\u0027 di per se\u0027 illecito, elemento che, invece, difetta  radicalmente\nnell\u0027agevolazione della prostituzione, dove, per espressa scelta  del\nlegislatore, non vi e\u0027  alcuna  punizione  per  il  soggetto  che  si\nprostituisce, ne\u0027 per il fruitore della prestazione.  Ancora,  sempre\nper  sottolineare  l\u0027anomalia  nella  regolazione   del   trattamento\nsanzionatorio della norma in esame, si puo\u0027 notare come nel caso  del\nfavoreggiamento  dell\u0027immigrazione  che  riguardi  piu\u0027  persone  sia\nnecessario, per far scattare un aggravamento di pena,  che  vi  siano\nnon solo due, ma piu\u0027 di cinque persone coinvolte (art. 12, comma  3,\nlettera a, t.u. immigrazione). \n    Se, quindi, appare doversi riconoscere e riservare al legislatore\npiena  discrezionalita\u0027  nel  tracciare  il  confine  tra  lecito   e\nillecito, e\u0027 anche evidente che l\u0027impiego di tale monopolio non  puo\u0027\nsfociare nella previsione di sanzioni che, nella  loro  applicazione,\nsi  rivelino  sproporzionate  rispetto  alla  gravita\u0027  del  fatto  e\ndisfunzionali  rispetto  agli  obiettivi  di  tutela  che  le   hanno\nispirate. \n    Appare, poi, significativo  che  sia  proprio  il  confronto  con\nl\u0027ipotesi «generale» di  favoreggiamento  di  cui  all\u0027art.  378  del\ncodice penale ad evidenziare un\u0027evidente sproporzione del trattamento\nsanzionatorio  prescelto  per   il   reato   oggetto   del   presente\nprocedimento. La fattispecie di cui all\u0027art. 378  del  codice  penale\npunisce, infatti, con una pena significativamente minore  (reclusione\nfino a quattro anni) una condotta dotata di un disvalore  sicuramente\nsuperiore a quello proprio del favoreggiamento  della  prostituzione,\nnon foss\u0027altro per il fatto che ha ad oggetto  un  comportamento  che\naccede ad una condotta punibile dell\u0027autore  principale,  mentre  nel\ncaso di specie, il contegno della prostituta non e\u0027 punibile. \n    Peraltro, oltre alla sproporzione  interna  alla  fattispecie  in\nesame, data dalla parificazione di ipotesi dotate di  caratteristiche\nalquanto  differenti   sul   piano   criminale   (favoreggiamento   e\nsfruttamento), occorre rilevare  come  il  trattamento  sanzionatorio\nappaia anche sproporzionato rispetto  a  quello  riservato  ad  altre\nipotesi di reato, dotate di un\u0027indiscussa maggiore lesivita\u0027 sotto il\nprofilo della tutela dell\u0027individuo. \n    Pur essendo difficile individuare  un  tertium  comparationis  in\nfattispecie parimenti incidenti  sulla  dignita\u0027  della  persona,  si\npuo\u0027,  ad  esempio,  considerare  che,  anche  applicando  il  minimo\nedittale  di   due   anni,   l\u0027ipotesi   di   favoreggiamento   della\nprostituzione viene ad essere punita al pari della violenza  sessuale\ndi lieve entita\u0027 (art. 609-bis, comma 3, c.p.), che  si  caratterizza\nper  un\u0027intrusione  nella  sfera   intima   della   persona   neppure\nparagonabile a quella in esame. \n    Ancora,  cercando  qualche  riferimento   tra   le   ipotesi   di\nagevolazione, si puo\u0027 rilevare che la pena  per  il  reato  in  esame\nrisulta superiore, ad esempio, a quella riservata alla fattispecie di\nistigazione a commettere tortura (art.  3-ter  c.p.,  punita  con  la\nreclusione da sei mesi a tre anni), nonche\u0027, addirittura, parificato,\nsotto il profilo del minimo edittale (quattro  anni  di  reclusione),\nnel caso del favoreggiamento aggravato, proprio a quello  di  tortura\n(art. 613-bis c.p.). \n    Per tutti questi profili, si ritiene che la disposizione in esame\nvioli i principi di personalita\u0027 della responsabilita\u0027 penale e della\nfinalita\u0027 rieducativa della pena, sanciti rispettivamente  dai  commi\nprimo e  terzo  dell\u0027art.  27  della  Costituzione:  la  sproporzione\nderivante dalla costruzione di siffatta cornice  edittale  pregiudica\nla  possibilita\u0027  di  operare   una   concreta   e   individualizzata\nmodulazione  della  pena   e,   percio\u0027,   squalifica   la   funzione\nrieducativa, posto che una pena sproporzionata verrebbe percepita dal\ncondannato come ingiusta. \n    La particolare severita\u0027 del trattamento sanzionatorio impedisce,\ndunque, di irrogare una pena congrua rispetto al caso concreto  e  la\nrende irragionevolmente sproporzionata  rispetto  alle  finalita\u0027  di\ntutela della dignita\u0027 della persona sottese alla fattispecie. \n    Per porre rimedio a situazioni similari, la Corte  costituzionale\ne\u0027 recentemente intervenuta sulla dosimetria sanzionatoria  di  varie\nfattispecie, introducendo, la\u0027 dove mancante, la possibilita\u0027 per  il\ngiudice di riconoscere un\u0027attenuazione del trattamento  sanzionatorio\nper le ipotesi di minore gravita\u0027 (Corte costituzionale  n.  120  del\n2023, n. 86 del 2024; n. 91 del 2024) o  incidendo  direttamente  sul\nminimo edittale della pena (Cort costituzionale n. 46 del 2024). \n    Nella perimetrazione del sindacato di legittimita\u0027 costituzionale\nsulla   «proporzionalita\u0027   intrinseca   della   pena»    la    Corte\ncostituzionale ha, infatti, da tempo riconosciuto particolare rilievo\na quelle  ipotesi  caratterizzate,  come  quella  in  esame,  da  una\nnotevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una vasta gamma di\ncondotte dal diversificato disvalore, riconoscendo in  tali  casi  la\nnecessita\u0027   di   introdurre   delle    «valvole    di    sicurezza»,\nalternativamente   individuate   nei   rimedi,   sopra    menzionati,\ndell\u0027introduzione di una circostanza attenuante o  dell\u0027ablazione  di\nun  minimo  edittale  considerato  irragionevole,   con   contestuale\nriespansione della regola generale di cui all\u0027art. 23 c.p. \n    Entrambi  gli  invocati  interventi  sulla  fattispecie  di   cui\nall\u0027art. 3 della legge n. 75/1958 inciderebbero, evidentemente, anche\nsul trattamento sanzionatorio proprio dell\u0027aggravante di cui all\u0027art.\n4. n. 7) della medesima legge, elidendo la censurata sproporzione che\nessa  attualmente  determina.  Infatti,  nel   caso   di   intervento\n«correttivo» sul minimo edittale di pena, anche  il  raddoppio  della\nstessa   ne   risulterebbe   proporzionalmente    mitigato;    mentre\nl\u0027introduzione  di  un\u0027attenuante  per  il  fatto  di  lieve  entita\u0027\nconsentirebbe al giudice di bilanciare la stessa  con  la  contestata\naggravante.  \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23 della legge n. 53 del 1987, dichiara rilevante  e\nnon   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 3, comma 1, n. 8) della  legge  20  febbraio\n1958, n. 75, relativamente alla  condotta  di  favoreggiamento  della\nprostituzione, nella parte in cui commina la  pena  della  reclusione\n«da due a sei anni» anziche\u0027 «fino a sei anni» o, in subordine, nella\nparte in cui non prevede la possibilita\u0027 di attenuare il  trattamento\nsanzionatorio per i casi  di  lieve  entita\u0027,  per  contrasto  con  i\nprincipi di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 della Costituzione)  e\ndi proporzionalita\u0027 della sanzione penale (articoli 3,  27,  comma  3\ndella Costituzione). \n    Sospende il giudizio in corso e dispone l\u0027immediata  trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria. \n    Visto l\u0027art. 159, comma 1, n. 2) c.p., sospende  il  corso  della\nprescrizione. \n    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del\nConsiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti  delle  Camere\ndel Parlamento. \n        Cosi\u0027 deciso in Bologna il 17 dicembre 2024 \n \n                        Il Presidente: Cenni \n \n \n                                        I Giudici: Gualtieri - Rigoli","elencoNorme":[{"id":"62258","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"20/02/1958","data_nir":"1958-02-20","numero_legge":"75","descrizionenesso":"","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"n. 8)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art3"}],"elencoParametri":[{"id":"78833","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78834","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54342","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A. 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