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R.","altre_parti":"A. A., E. G.","testo_atto":"N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 2024\n\r\nOrdinanza del 17 dicembre 2024 del Tribunale di Bologna nel\nprocedimento penale a carico di V. R., A. A. e E. G.. \n \nReati e pene - Favoreggiamento della prostituzione - Trattamento\n sanzionatorio - Previsione della reclusione da due a sei anni\n anziche\u0027 fino a sei anni - In subordine: mancata previsione della\n possibilita\u0027 di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi\n di lieve entita\u0027. \n- Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione\n della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della\n prostituzione altrui), art. 3, primo comma, numero 8). \n\n\r\n(GU n. 5 del 29-01-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI BOLOGNA \n Sezione prima penale \n \n Il Tribunale, in composizione collegiale, composta dai seguenti\nmagistrati: \n dott. Massimiliano Cenni, presidente; \n dott. Claudia Gualtieri, giudice; \n dott. Ines Rigoli, giudice, \nnel proc. pen. n. 4514/22 r.g. dib. - 2809/22 r.g.n.r. indicato in\nepigrafe a carico di V. R., E. G. e A. A. generalizzati in atti, del\nreato di favoreggiamento della prostituzione di cui all\u0027art. 3, comma\n1, n. 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75; \n Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto di seguito\npiu\u0027 approfonditamente esposto, in applicazione degli articoli 134\ndella Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23\nlegge 11 marzo 1953, n. 87, ha pronunciato la presente ordinanza; \n 1. Il Tribunale dubita della legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 3, comma 1, n. 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75,\nnella parte in cui commina la pena della reclusione «da due a sei\nanni» anziche\u0027 «fino a sei anni» o, comunque, non prevede la\npossibilita\u0027 di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di\nminore gravita\u0027, determinando l\u0027applicazione di un regime\nsanzionatorio irragionevole e sproporzionato rispetto alle\ncircostanze di fatto del caso concreto nonche\u0027 alle finalita\u0027 di\ntutela della dignita\u0027 della persona sottese alla fattispecie. \n 2. Gli imputati sono stati tratti a giudizio per rispondere del\ndelitto di favoreggiamento della prostituzione previsto dall\u0027art. 3,\ncomma 1, n. 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75, che punisce, con\nla pena della reclusione da due a sei anni, «chiunque in qualsiasi\nmodo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui». \n Al sig. G. viene contestato di aver favorito la prostituzione\ndella sig.ra V. C. con una pluralita\u0027 di azioni distinte, esecutive\ndi un medesimo disegno criminoso, consistite nell\u0027aver stipulato con\nla stessa un contratto di lavoro, in realta\u0027 simulato, per\nconsentirle di ottenere il rilascio (o il rinnovo) del permesso di\nsoggiorno nonche\u0027 nell\u0027averla accompagnata sui luoghi ove era solita\nprostituirsi, premurandosi, poi, di riaccompagnarla presso la sua\nabitazione di residenza. \n Al sig. R. viene contestato di aver favorito la prostituzione di\ntre ragazze (V. O., D. Q. e D. M.), con una pluralita\u0027 di azioni\nesecutive del medesimo disegno criminoso, consistite nello stipulare\nil contratto di locazione di un appartamento, poi ceduto ad O. V.\naffinche\u0027 la stessa vi potesse esercitare la prostituzione, nel\ncontrarre matrimonio simulato con D. Q., cosi\u0027 consentendole di\nottenere il rilascio del permesso di soggiorno, nonche\u0027 accompagnando\nabitualmente la Q. e La D. sui luoghi ove erano solite prostituirsi,\nriaccompagnandole poi presso le rispettive abitazioni di residenza. \n Al sig. A. viene contestato di aver favorito la prostituzione di\ndue ragazze (L. S. e E. T.), con una pluralita\u0027 di azioni esecutive\ndel medesimo disegno criminoso, consistite nello stipulare il\ncontratto di locazione di un appartamento, poi ceduto in uso alla T.\naffinche\u0027 vi potesse esercitare la prostituzione, nel contrarre\nmatrimonio simulato con L. S., cosi\u0027 consentendole di ottenere il\nrilascio del permesso di soggiorno, nonche\u0027 nell\u0027accompagnare\nabitualmente la L. sui luoghi del meretrico, premurandosi, poi, di\nriaccompagnarla presso la sua rispettiva abitazione di residenza. \n Coinvolgendo le condotte di questi ultimi due imputati piu\u0027 di\nuna ragazza (rispettivamente due e tre), per esse e\u0027 contestata anche\nl\u0027aggravante di cui all\u0027art. 4, comma 1, n. 7) della legge n.\n75/1958, che prevede un raddoppio del trattamento sanzionatorio per\nle ipotesi in cui il fatto risulti commesso ai danni di piu\u0027 persone. \n 3. In punto di rilevanza della questione, e\u0027 sufficiente\nosservare che a tutti e tre gli imputati e\u0027 contestata, sia pure\nunitamente ad altre, la condotta consistita nell\u0027accompagnare le\nragazze nei luoghi di meretricio, la quale assume nel contesto\ndell\u0027imputazione un ruolo centrale. \n Il servizio di trasporto che caratterizza tutte e tre i capi di\nimputazione veniva eseguito dagli imputati in assenza di alcun\ncompenso e su richiesta esplicita delle ragazze, le quali chiedevano\nloro la cortesia di poter fruire di un passaggio e di evitare, cosi\u0027,\ndi dover prendere i mezzi pubblici. \n Peraltro, e\u0027 emerso che uno degli imputati, G., si mostrava\nspesso contrario al fatto che la sig. C. (della quale e\u0027 accusato di\naver favorito la prostituzione) si prostituisse e, essendo i due\nlegati da una relazione sentimentale, le manifestava in piu\u0027\noccasioni la propria gelosia, cercando di dissuaderla dall\u0027avere\nrapporti sessuali con altre persone e dallo svolgere tale attivita\u0027.\nLitigavano frequentemente per questi motivi e lui acconsentiva,\nquindi, ad accompagnarla nei luoghi in cui era solita prostituirsi,\ncosi\u0027 come dal medico o in ogni altro posto in cui dovesse recarsi,\nper ragioni essenzialmente riconducibili al loro rapporto personale. \n Ne\u0027 pare errato considerare, con riguardo a tutti e tre gli\nimputati, che le loro condotte, oltre ad essere state animate da un\nintento solidaristico, aspiravano a tutelare le persone offese sotto\nil profilo sia della loro sicurezza personale, evitando che\nrimanessero sole per strada nei luoghi in cui si svolgeva l\u0027attivita\u0027\ndi prostituzione. \n Una valutazione globale del caso concreto, che tenga conto delle\nmodalita\u0027 esecutive, dei mezzi utilizzati e dell\u0027intensita\u0027 della\nlesione del bene giuridico protetto, pur non consentendo di formulare\nun giudizio di atipicita\u0027 della condotta in ragione dell\u0027ampiezza del\ndato normativo e del diritto vivente che su di esso si e\u0027 formato,\nrivela la possibilita\u0027 di considerare tali fatti come di minore\ngravita\u0027. \n Sotto il profilo della tipicita\u0027 della condotta, infatti, la\ngiurisprudenza e\u0027 assolutamente costante nell\u0027interpretare la\nfattispecie in senso piuttosto ampio, ritenendo che: «Il reato di\nfavoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di\ninterposizione agevolativi e con qualunque attivita\u0027 che sia idonea a\nprocurare piu\u0027 facili condizioni per l\u0027esercizio del meretricio e\nvenga posta in essere dall\u0027agente con la consapevolezza di facilitare\nl\u0027altrui attivita\u0027 di prostituzione, senza che abbia rilevanza il\nmovente od il fine di tale condotta» (Cass. pen., sez. 3, Sentenza n.\n15502/2019). \n Vi sono plurime decisioni che riconducono in maniera netta la\ncondotta degli imputati, consistita nell\u0027accompagnare abitualmente\nuna o piu\u0027 donne nel luogo in cui esse esercitavano il meretricio,\nall\u0027ipotesi di favoreggiamento (si v., ex multis, Cassazione penale,\nSez. 3, n. 11575 del 4 febbraio 2009 ud., dep. 17 marzo 2009, in Ced.\nCassazione Rv. 243121 - 01; Cassazione pen., Sez. 3, n. 15502 del 15\nfebbraio 2019 ud., dep. 9 aprile 2019, in Ced. Cassazione Rv. 275843\n- 01; Cassazione pen., sez. 3, n. 54205/2018). \n La rilevanza della condotta sul piano oggettivo viene esclusa\nunicamente nel caso in cui l\u0027agente sia un cliente che, dopo la\nconsumazione del rapporto, riaccompagni la donna nel luogo di\nesercizio della prostituzione, con cio\u0027 creando plurime difficolta\u0027\nsul piano dell\u0027accertamento dei fatti. In questo caso, secondo la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 difetterebbe la posizione di terzieta\u0027\ndel favoreggiatore rispetto agli attori necessari (prostituta e\ncliente) e l\u0027attivita\u0027 di intermediazione tra offerta e domanda\ndiretta a realizzare il futuro accordo relativo alla prestazione\nsessuale (Cass. pen., sez. 3, sentenza n. 36392 del 18 maggio 2011\nud., dep. 7 ottobre 2011, in Ced. Cassazione Rv. 251232 - 01). Al di\nla\u0027 di tali requisiti oggettivi, tale condotta accessoria al rapporto\nsessuale mercenario non appare meritevole di sanzione perche\u0027 e\u0027\nantitetica rispetto alla ratio dell\u0027incriminazione, essendo animata\nda un sentimento di cortesia e di rispetto della prostituta e della\nsua stessa dignita\u0027. \n Avendo il legislatore parificato, sotto il profilo sanzionatorio,\nle condotte di favoreggiamento e di sfruttamento, la giurisprudenza\nha, poi, ricondotto alla seconda fattispecie i casi in cui l\u0027agente\nrisulti aver tratto un indebito vantaggio economico dall\u0027attivita\u0027 di\nprostituzione, anche a seguito di spontanea iniziativa di cessione\ndel ricavato da parte della stessa prostituta (Cass. pen., sez. 3,\nsentenza n. 15502 del 15 febbraio 2019 ud., dep. 9 aprile 2019, in\nCed. Cassazione Rv. 275843 - 01). \n Il fatto che la distinzione tra le due ipotesi - pur incidendo\nsulle dinamiche dell\u0027istruttoria dibattimentale - non trovi alcuna\nricaduta sul piano delle conseguenze sanzionatorie, imbrigliando il\ngiudizio entro il medesimo quadro punitivo, determina, in tutta\nevidenza, un primo squilibrio, peraltro sottolineato dagli interpreti\npiu\u0027 autorevoli sin dall\u0027introduzione della fattispecie. \n Appare, poi, irragionevole che non vi sia la possibilita\u0027 di\ngraduare la risposta sanzionatoria rispetto a condotte che, pur\navendo avuto l\u0027inevitabile conseguenza di agevolare, anche solo\ntemporaneamente, la prostituzione, siano espressione di un\u0027istanza di\ntutela nei confronti della persona individualmente e volontariamente\ncoinvolta in tale attivita\u0027. \n L\u0027ampiezza della littera legis e la stabilita\u0027 del diritto\nvivente non consentono, dunque, di operare una diversa\ninterpretazione, anche in ragione dei principi ermeneutici sviluppati\ndalle sentenze n. 141 e 278 del 2019 della Corte costituzionale, di\ncui si dira\u0027 oltre. \n L\u0027irragionevolezza di un cosi\u0027 gravoso trattamento sanzionatorio\nnon puo\u0027, poi, considerarsi mitigata dalla possibilita\u0027 di applicare\nle diminuzioni di pena conseguenti ad eventuali attenuanti, anche\ngeneriche, o ancora di ritenere il fatto non punibile ai sensi\ndell\u0027art. 131-bis del codice penale (per vero non applicabile in caso\ndi comportamenti abituali o reiterati), ovvero di accedere alla\nsospensione condizionale della pena o comunque a pene sostitutive di\ncarattere non detentivo. \n In primo luogo, in ossequio alla ricostruzione fatta propria\ndalla Corte costituzionale, l\u0027attribuzione alla fattispecie de qua di\nun ruolo di presidio della dignita\u0027 della persona, ossia di un bene\nindisponibile, impedisce di poter attribuire rilevanza, ad esempio,\nalla sussistenza o meno di un consenso (o financo di una richiesta\ncome nel caso di specie), delle persone coinvolte nell\u0027attivita\u0027 di\nfavoreggiamento attraverso l\u0027ipotesi del concorso doloso della\npersona offesa (art. 62, comma 1, n. 5) del codice penale. Cio\u0027\npregiudica, quindi, un ulteriore strumento di possibile mitigazione\ndella risposta sanzionatoria per quei casi in cui l\u0027interazione tra\nl\u0027agente e la prostituta arreca a quest\u0027ultima un vantaggio o,\ncomunque, le assicura una forma di tutela. \n Quanto alle circostanze attenuanti generiche, come piu\u0027 volte\nribadito dalla Corte costituzionale, esse non hanno la funzione di\nriequilibrare un trattamento sanzionatorio gia\u0027 in partenza\nsproporzionato rispetto alle esigenze di tutela del bene giuridico ma\nsolo quella di consentire al giudice di attribuire rilevanza a\nspecifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto o del suo\nautore, «senza che, invece, il giudice sia di fatto costretto a\nriconoscere le attenuanti generiche al solo scopo di evitare\nl\u0027irrogazione di una pena sproporzionata, altrimenti imposta dal\nminimo edittale, in relazione all\u0027esiguo disvalore del fatto\nconcreto» (Corte cost. n. 197 del 2023, n. 63 del 2022, n. 46 del\n2024). \n Il medesimo principio e\u0027 stato applicato dalla Corte\ncostituzionale con riguardo alla possibilita\u0027 di invocare l\u0027istituto\ndi cui al 131-bis c.p., volto ad accertare la meritevolezza di punire\ndeterminati fatti che, pur avendo superato la soglia di offensivita\u0027,\nappaiono immeritevoli di sanzione sotto il profilo dell\u0027effettivo\n«bisogno di pena». \n Peraltro, con riferimento alla fattispecie in esame, rileva anche\nil fatto che la giurisprudenza considera il favoreggiamento della\nprostituzione come un\u0027ipotesi di reato eventualmente abituale, che si\npuo\u0027, cioe\u0027, configurare tanto in un\u0027unica condotta quanto nella\nreiterazione di piu\u0027 azioni omogenee le quali, pur costituendo di per\nse\u0027 reato se considerate isolatamente, danno vita ad un unico reato\n(Cass. pen., Sez. 3, sentenza n. 364 del 17 settembre 2019 ud., dep.\n9 gennaio 2020, in Ced. Cassazione Rv. 278392 - 04). Tale profilo di\n«potenziale abitualita\u0027» - oltre a rafforzare la necessita\u0027 che vi\nsia uno strumento effettivo sul piano della dosimetria sanzionatoria\nche consenta di differenziare condotte dotate di una diversa\n«intensita\u0027 temporale» - restringe, evidentemente, le potenzialita\u0027\napplicative dell\u0027istituto di cui all\u0027art. 131-bis c.p. \n Inoltre, occorre tenere presente che la cornice edittale del\nreato impedisce l\u0027accesso all\u0027istituto della sospensione del processo\ncon messa alla prova (art. 168-bis c.p.), che postula l\u0027applicazione\ndi una pena non superiore nel massimo a quattro anni, senza tenere\nconto delle circostanze del reato. Tale richiesta e\u0027 stata, peraltro,\nformulata dalla difesa del sig. G. e rigettata dal Tribunale con\nordinanza del 17 gennaio 2023 proprio per queste ragioni. \n 4. Sempre sul piano della rilevanza, appare, poi, necessario\nconsiderare che l\u0027art. 4 della legge citata prevede una serie di\ncircostanze aggravanti ad effetto speciale che, nel determinare un\nraddoppio secco della pena, appaiono espressione di un rigore\nsanzionatorio che appare incompatibile con i principi costituzionali\nche informano l\u0027illecito penale. \n Tra queste vi e\u0027, appunto, quella, contestata nell\u0027ipotesi in\nesame ai sig.ri R. e A., relativa al caso in cui la condotta di\nfavoreggiamento abbia coinvolto piu\u0027 persone (art. 4, n. 7);\ncircostanza che ha natura oggettiva e che comporta un automatico\nraddoppio della pena. \n Le considerazioni che seguono sono, quindi, rivolte ad\nevidenziare la rilevanza della questione con riguardo alla posizione\nspecifica del sig. R. il quale, per aver accompagnato due ragazze nei\nluoghi ove queste erano solite prostituirsi, dovrebbe essere punito\ncon una pena rientrante nella cornice edittale raddoppiata rispetto\nalla fattispecie base e che, quindi, dovra\u0027 attestarsi tra un minimo\ndi quattro fino ad un massimo di dodici anni di reclusione. \n Al netto dell\u0027abitualita\u0027 della condotta, la fissazione del\nminimo edittale in due anni di reclusione per la fattispecie base\npreclude di fatto al sig. R. - a differenza degli altri imputati - la\npossibilita\u0027 di utilizzare lo strumento dell\u0027art. 131-bis del codice\npenale in ragione del raddoppio derivante, appunto, dall\u0027applicazione\ndell\u0027aggravante in esame. \n Ne\u0027 vi sono strumenti che consentano di contrastare o mitigare,\nsulla base di altri indici fattuali meritevoli di apprezzamento\n(come, ad esempio, l\u0027occasionalita\u0027 delle condotte o la scarsa\nincidenza di queste sulla sfera personale dei soggetti coinvolti),\nl\u0027automatismo sanzionatorio della circostanza in questione. \n La giurisprudenza di legittimita\u0027 ha, invero, chiarito che la\ncircostanza aggravante in parola costituisce una deroga agli istituti\ndella continuazione e del concorso formale di reati, in quanto rende\nunico il fatto commesso mediante piu\u0027 condotte in danno di piu\u0027\npersone, prescindendo dalla simultaneita\u0027 della loro prostituzione,\nessendo sufficiente che l\u0027attivita\u0027 sia esplicata o contestualmente\nnei confronti di due o piu\u0027 persone, ovvero in successione temporale\nnei riguardi di una o dell\u0027altra; ne consegue che tale circostanza e\u0027\ncompatibile con la continuazione solo in presenza di piu\u0027 fatti,\nciascuno dei quali commesso in danno di piu\u0027 persone, che\ncostituiscano autonomi reati ai sensi dell\u0027art. 3, legge n. 75 del\n1958, ovvero nel caso di rapporti intersoggettivi distinti, quando\nalla cessazione di plurimi episodi di contemporaneo favoreggiamento o\nsfruttamento della prostituzione di piu\u0027 persone segua la commissione\ndi altre condotte analoghe (Cass. pen., sez. 3, sentenza n. 20847 del\n13 febbraio 2020 ud., dep. 15 luglio 2020, in Ced. Cassazione, Rv.\n279705 - 01). \n Tale scelta legislativa - oltre ad aver determinato uno\nspostamento in avanti del termine prescrizionale, che viene, infatti,\nindividuato dal diritto vivente con riferimento all\u0027ultima condotta -\nporta con se\u0027 un aggravamento del trattamento sanzionatorio rispetto\nalla regola generale perche\u0027 impone di applicare un raddoppio secco\nanziche\u0027 il regime dell\u0027aumento fino al triplo proprio della\ndisciplina di cui all\u0027art. 81 c.p., indipendentemente dall\u0027effettivo\nnumero di prostitute coinvolte. \n Cio\u0027 ha un effetto inesorabilmente e ingiustificatamente severo\nnel caso in cui la condotta commessa «ai danni di piu\u0027 persone» ne\ncoinvolga solo due. \n Occorre, poi, richiamare anche per la posizione del sig. R.\nquanto gia\u0027 detto con riferimento all\u0027irrilevanza dell\u0027eventuale\napplicabilita\u0027 delle circostanze attenuanti generiche per l\u0027invocato\nsindacato di proporzionalita\u0027 della pena. \n 5. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione,\noccorre ricordare che la latitudine applicativa della disposizione di\ncui all\u0027art. 3, comma n. 1), n. 8 e\u0027 stata recentemente sottoposta al\nvaglio della Corte costituzionale, rilevandone un potenziale\ncontrasto con gli articoli 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della\nCostituzione «nella parte in cui configura come illecito penale il\nreclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione\nvolontariamente e consapevolmente esercitata». In particolare, la\nCorte d\u0027appello di Bari dubito\u0027 della legittimita\u0027 della fattispecie\nde qua in ragione del fatto che, nell\u0027attuale contesto storico, vi\nsono forme di prostituzione che non presuppongono alcuna forma di\ncoartazione della volonta\u0027 e che appaiono, piuttosto, espressione\ndella liberta\u0027 di autodeterminazione sessuale della persona e che, in\nquanto tali, dovrebbero essere ritenute protette dal disposto\ndell\u0027art. 2 della Costituzione. Tale liberta\u0027, di\u0027 natura\nintrinsecamente «relazionale», risulterebbe, percio\u0027, compromessa da\ndisposizioni che sanzionino penalmente attivita\u0027 di terzi che - senza\nincidere sull\u0027autodeterminazione della persona - si limitino ad\nagevolare la sua attivita\u0027. \n Con sentenza n. 141/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato\ninfondate le questioni rilevando, in primo luogo, l\u0027impossibilita\u0027\nontologica di qualificare la prostituzione come forma di\nauto-affermazione personale, ritenendo trattarsi, piuttosto, di una\nforma di attivita\u0027 economica soggetta, in quanto tale, ai limiti\ndella sicurezza, della liberta\u0027 e della dignita\u0027 umana di cui\nall\u0027art. 41 della Costituzione. In quest\u0027ottica, la Corte ha\nriconosciuto alla fattispecie di favoreggiamento in esame una\nfunzione di presidio della dignita\u0027 umana, reputando, quindi, che la\nprostituzione, anche pienamente volontaria, possa essere\nlegittimamente considerata dal legislatore un\u0027attivita\u0027 che degrada e\nsvilisce l\u0027individuo, in quanto riduce la sfera piu\u0027 intima della\ncorporeita\u0027 a livello di merce a disposizione del cliente. \n Cosi\u0027 facendo, la Corte ha, quindi, avallato quel filone\ninterpretativo secondo il quale il bene giuridico tutelato dalla\nlegge n. 75/1958 non andrebbe individuato ne\u0027 nella morale pubblica,\nne\u0027 nella liberta\u0027 di autodeterminazione sessuale, dovendo piuttosto\nfarsi riferimento alla dignita\u0027 della persona, che, per sua natura,\nnon e\u0027 suscettibile di disposizione neppure da parte del suo\ntitolare. \n Sulla base di questa ricostruzione, ha, poi, affidato al giudice\ndel merito il compito di selezionare - sulla base del principio di\noffensivita\u0027 - le condotte prive di rilevanza penale in quanto\nsprovviste di ogni potenzialita\u0027 lesiva. \n L\u0027applicazione di tale visione binaria (offensivita\u0027 - non\noffensivita\u0027 del fatto) ad una fattispecie di cosi\u0027 ampia latitudine\napplicativi rischia, pero\u0027, di determinare - secondo il Tribunale\nrimettente - una violazione degli articoli 3, 13 e 27 della\nCostituzione sotto il profilo, in particolare, della proporzionalita\u0027\ndel trattamento sanzionatorio. \n Occorre, infatti, rilevare che difettano all\u0027interno della\nprevisione de qua strumenti che - una volta superato il vaglio minimo\ndi offensivita\u0027 - consentano di calibrare le conseguenze\nsanzionatorie al reale disvalore del fatto. Cio\u0027 soprattutto\nconsiderando che, gia\u0027 sul piano astratto, il legislatore ha\nricompreso all\u0027interno della stessa ipotesi le condotte di\nfavoreggiamento e di sfruttamento, dotate di una palese differenza in\ntermini di capacita\u0027 lesiva della dignita\u0027 personale. Proprio a voler\nragionare sul piano della dignita\u0027 della persona, nel caso dello\nsfruttamento di fatto vi e\u0027 un duplice mercimonio del corpo: una\nprima volta nei confronti del cliente per il compimento dell\u0027atto\nsessuale ed una seconda volta a favore del soggetto che si\navvantaggia indebitamente dei profitti conseguiti dalla prostituta. \n Parificare tale condotta a quella di chi si limita, ad esempio, a\ndare un passaggio alla prostituta per evitare alla stessa di sostare\npiu\u0027 a lungo nel luogo di meretricio o a doversi esporre a pericoli\nnel muoversi da sola o con mezzi pubblici determina, evidentemente,\nuna violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione che porta con se\u0027 un pregiudizio per la funzione\nrieducativa della pena dell\u0027art. 27 della Costituzione. \n Non e\u0027, infatti, possibile negare che la seconda ipotesi, a\ndifferenza della prima, possa risultare sorretta da un intento\nsolidaristico o che, comunque, possa esser accompagnata da un effetto\nprotettivo nei confronti della persona, della sua incolumita\u0027 e della\nsua dignita\u0027. \n Peraltro, la differenza concettuale tra favoreggiamento e\nsfruttamento emerge in piu\u0027 punti all\u0027interno del nostro ordinamento. \n Emblematico e\u0027, ad esempio, l\u0027ambito dei reati di immigrazione\nclandestina, nei quali il legislatore ha previsto una\nfattispecie-base di favoreggiamento (art. 12, comma 1, t.u.\nimmigrazione) e un\u0027ipotesi aggravata (art. 12, comma 3-ter, t.u.) che\ndetermina un aumento da un terzo alla meta\u0027 della pena per le\ncondotte che risultino sorrette dal dolo specifico di trarne un\nprofitto, anche indiretto. Aldila\u0027 dell\u0027entita\u0027 delle pene edittali,\nda tale disciplina emerge, evidentemente, anche una diversa\nvalutazione del legislatore, con una conseguente gradualita\u0027 delle\nsanzioni irrogate, a seconda che la condotta favoreggiatrice sia\nispirata da finalita\u0027 lucrative o meno, con un trattamento piu\u0027\nfavorevole in questo secondo caso; mentre una simile distinzione non\nviene recepita in tema di sfruttamento della prostituzione,\nparificando cosi\u0027, in maniera irragionevole, ipotesi\nsignificativamente differenti. \n D\u0027altronde, va sottolineato come nel caso dell\u0027immigrazione\nclandestina la condotta di favoreggiamento acceda ad un comportamento\ngia\u0027 di per se\u0027 illecito, elemento che, invece, difetta radicalmente\nnell\u0027agevolazione della prostituzione, dove, per espressa scelta del\nlegislatore, non vi e\u0027 alcuna punizione per il soggetto che si\nprostituisce, ne\u0027 per il fruitore della prestazione. Ancora, sempre\nper sottolineare l\u0027anomalia nella regolazione del trattamento\nsanzionatorio della norma in esame, si puo\u0027 notare come nel caso del\nfavoreggiamento dell\u0027immigrazione che riguardi piu\u0027 persone sia\nnecessario, per far scattare un aggravamento di pena, che vi siano\nnon solo due, ma piu\u0027 di cinque persone coinvolte (art. 12, comma 3,\nlettera a, t.u. immigrazione). \n Se, quindi, appare doversi riconoscere e riservare al legislatore\npiena discrezionalita\u0027 nel tracciare il confine tra lecito e\nillecito, e\u0027 anche evidente che l\u0027impiego di tale monopolio non puo\u0027\nsfociare nella previsione di sanzioni che, nella loro applicazione,\nsi rivelino sproporzionate rispetto alla gravita\u0027 del fatto e\ndisfunzionali rispetto agli obiettivi di tutela che le hanno\nispirate. \n Appare, poi, significativo che sia proprio il confronto con\nl\u0027ipotesi «generale» di favoreggiamento di cui all\u0027art. 378 del\ncodice penale ad evidenziare un\u0027evidente sproporzione del trattamento\nsanzionatorio prescelto per il reato oggetto del presente\nprocedimento. La fattispecie di cui all\u0027art. 378 del codice penale\npunisce, infatti, con una pena significativamente minore (reclusione\nfino a quattro anni) una condotta dotata di un disvalore sicuramente\nsuperiore a quello proprio del favoreggiamento della prostituzione,\nnon foss\u0027altro per il fatto che ha ad oggetto un comportamento che\naccede ad una condotta punibile dell\u0027autore principale, mentre nel\ncaso di specie, il contegno della prostituta non e\u0027 punibile. \n Peraltro, oltre alla sproporzione interna alla fattispecie in\nesame, data dalla parificazione di ipotesi dotate di caratteristiche\nalquanto differenti sul piano criminale (favoreggiamento e\nsfruttamento), occorre rilevare come il trattamento sanzionatorio\nappaia anche sproporzionato rispetto a quello riservato ad altre\nipotesi di reato, dotate di un\u0027indiscussa maggiore lesivita\u0027 sotto il\nprofilo della tutela dell\u0027individuo. \n Pur essendo difficile individuare un tertium comparationis in\nfattispecie parimenti incidenti sulla dignita\u0027 della persona, si\npuo\u0027, ad esempio, considerare che, anche applicando il minimo\nedittale di due anni, l\u0027ipotesi di favoreggiamento della\nprostituzione viene ad essere punita al pari della violenza sessuale\ndi lieve entita\u0027 (art. 609-bis, comma 3, c.p.), che si caratterizza\nper un\u0027intrusione nella sfera intima della persona neppure\nparagonabile a quella in esame. \n Ancora, cercando qualche riferimento tra le ipotesi di\nagevolazione, si puo\u0027 rilevare che la pena per il reato in esame\nrisulta superiore, ad esempio, a quella riservata alla fattispecie di\nistigazione a commettere tortura (art. 3-ter c.p., punita con la\nreclusione da sei mesi a tre anni), nonche\u0027, addirittura, parificato,\nsotto il profilo del minimo edittale (quattro anni di reclusione),\nnel caso del favoreggiamento aggravato, proprio a quello di tortura\n(art. 613-bis c.p.). \n Per tutti questi profili, si ritiene che la disposizione in esame\nvioli i principi di personalita\u0027 della responsabilita\u0027 penale e della\nfinalita\u0027 rieducativa della pena, sanciti rispettivamente dai commi\nprimo e terzo dell\u0027art. 27 della Costituzione: la sproporzione\nderivante dalla costruzione di siffatta cornice edittale pregiudica\nla possibilita\u0027 di operare una concreta e individualizzata\nmodulazione della pena e, percio\u0027, squalifica la funzione\nrieducativa, posto che una pena sproporzionata verrebbe percepita dal\ncondannato come ingiusta. \n La particolare severita\u0027 del trattamento sanzionatorio impedisce,\ndunque, di irrogare una pena congrua rispetto al caso concreto e la\nrende irragionevolmente sproporzionata rispetto alle finalita\u0027 di\ntutela della dignita\u0027 della persona sottese alla fattispecie. \n Per porre rimedio a situazioni similari, la Corte costituzionale\ne\u0027 recentemente intervenuta sulla dosimetria sanzionatoria di varie\nfattispecie, introducendo, la\u0027 dove mancante, la possibilita\u0027 per il\ngiudice di riconoscere un\u0027attenuazione del trattamento sanzionatorio\nper le ipotesi di minore gravita\u0027 (Corte costituzionale n. 120 del\n2023, n. 86 del 2024; n. 91 del 2024) o incidendo direttamente sul\nminimo edittale della pena (Cort costituzionale n. 46 del 2024). \n Nella perimetrazione del sindacato di legittimita\u0027 costituzionale\nsulla «proporzionalita\u0027 intrinseca della pena» la Corte\ncostituzionale ha, infatti, da tempo riconosciuto particolare rilievo\na quelle ipotesi caratterizzate, come quella in esame, da una\nnotevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una vasta gamma di\ncondotte dal diversificato disvalore, riconoscendo in tali casi la\nnecessita\u0027 di introdurre delle «valvole di sicurezza»,\nalternativamente individuate nei rimedi, sopra menzionati,\ndell\u0027introduzione di una circostanza attenuante o dell\u0027ablazione di\nun minimo edittale considerato irragionevole, con contestuale\nriespansione della regola generale di cui all\u0027art. 23 c.p. \n Entrambi gli invocati interventi sulla fattispecie di cui\nall\u0027art. 3 della legge n. 75/1958 inciderebbero, evidentemente, anche\nsul trattamento sanzionatorio proprio dell\u0027aggravante di cui all\u0027art.\n4. n. 7) della medesima legge, elidendo la censurata sproporzione che\nessa attualmente determina. Infatti, nel caso di intervento\n«correttivo» sul minimo edittale di pena, anche il raddoppio della\nstessa ne risulterebbe proporzionalmente mitigato; mentre\nl\u0027introduzione di un\u0027attenuante per il fatto di lieve entita\u0027\nconsentirebbe al giudice di bilanciare la stessa con la contestata\naggravante. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge n. 53 del 1987, dichiara rilevante e\nnon manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 3, comma 1, n. 8) della legge 20 febbraio\n1958, n. 75, relativamente alla condotta di favoreggiamento della\nprostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione\n«da due a sei anni» anziche\u0027 «fino a sei anni» o, in subordine, nella\nparte in cui non prevede la possibilita\u0027 di attenuare il trattamento\nsanzionatorio per i casi di lieve entita\u0027, per contrasto con i\nprincipi di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e\ndi proporzionalita\u0027 della sanzione penale (articoli 3, 27, comma 3\ndella Costituzione). \n Sospende il giudizio in corso e dispone l\u0027immediata trasmissione\ndegli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria. \n Visto l\u0027art. 159, comma 1, n. 2) c.p., sospende il corso della\nprescrizione. \n Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del\nConsiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere\ndel Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Bologna il 17 dicembre 2024 \n \n Il Presidente: Cenni \n \n \n I Giudici: Gualtieri - Rigoli","elencoNorme":[{"id":"62258","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"20/02/1958","data_nir":"1958-02-20","numero_legge":"75","descrizionenesso":"","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"n. 8)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art3"}],"elencoParametri":[{"id":"78833","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78834","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54342","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A. 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