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Mauro D\u0027Urso; \n    A scioglimento della riserva assunta all\u0027udienza  del  28  maggio\n2025; \n    Letti  gli  atti  del   procedimento   penale   provocato   dalla\nopposizione ex art. 410 del codice di procedura penale formulata da: \n        P. C. , persona offesa,  opponente,  con  l\u0027avvocato  Filippo\nFerri del Foro di Milano; \navverso  la  richiesta  di  archiviazione  depositata  dal   pubblico\nministero nei confronti degli indagati: \n        P. P. difeso di fiducia dall\u0027avvocato Mariza Zariani del foro\ndi Verbania; \n        e A. B. difeso di fiducia dall\u0027avvocato Carlo Ruga  Riva  del\nforo di Verbania; \n    Ritenuta sussistente e non manifestamente infondata la  questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale  avente  ad  oggetto  l\u0027art.  410  del\ncodice di procedura penale laddove esso non prevede al  terzo  comma,\nnella ipotesi in  cui  l\u0027opposizione  sia  infondata,  un  regime  di\nristoro delle spese legali sostenute nonche\u0027  di  risarcimento  degli\neventuali maggiori danni sofferti in favore dell\u0027indagato chiamato  a\ndifendersi nel  relativo  procedimento  previsto  dall\u0027art.  409  del\ncodice di procedura penale; \n \n                               Osserva \n \nRilevanza \n    In primo luogo  la  questione,  ove  fondata,  e\u0027  rilevante  nel\npresente  procedimento  per  essere  inammissibile  nel   merito   la\nformulata opposizione alla archiviazione. \n    Valga quanto segue: \n        dall\u0027esame  della  denuncia/querela  depositata  in  data  30\nluglio 2024 da P. C. , proprietaria di una villa  con  giardino  alla\nvia ... nel Comune di ... , si evince come: \nella si sia portata nel Comune montano in data ... per  preparare  la\ncasa per le vacanze degli anziani genitori i quali  avrebbero  dovuto\nraggiungerla in data ...; \nal ...  ella  abbia  verificato  l\u0027impossibilita\u0027  di  accedere  alla\npropria villa per la presenza di una voragine sulla strada pubblica; \nin data ... sarebbe rimasta inevasa una istanza  formulata  sia  pure\nverbalmente al Sindaco avente  ad  oggetto  un  immediato  ripristino\ndell\u0027accesso in sicurezza; \nugualmente inevasa sarebbe rimasta anche la PEC inviata al Sindaco ed\nal Comandante della Polizia locale. Invero il Sindaco rispondeva alla\nmail invitando l\u0027opponente a «dare una mano». \n        Nella querela sono quindi esposti i diversi  tentativi  posti\nin essere dalla querelante per coinvolgere il Comune nella  rimozione\ndegli impedimenti all\u0027accesso alla propria villa i quali, alla  fine,\nsarebbero stati rimossi soltanto da una pattuglia dei  Carabinieri  i\nquali riuscivano a superare il dislivello tra la  strada  pubblica  e\nl\u0027accesso alla proprieta\u0027 «assemblando con  le  pietre  presenti  una\nsorta di rampa». \n        Infine, solo in  data  ...  la  querelante  da\u0027  atto  di  un\nintervento  ad  opera  di  una  ruspa  inviata   dall\u0027amministrazione\ncomunale  che  avrebbe   riempito   con   terriccio   il   dislivello\nall\u0027ingresso del cancello «effettuando comunque un lavoro provvisorio\ned approssimativo». \n        Ha,   quindi   e   conclusivamente,   lamentano    in    capo\nall\u0027amministrazione comunale individuata nel Sindaco e nel Comandante\ndella Polizia locale i reati di omissione di atti di ufficio e quello\ndi violenza privata. \n        Il  pubblico  ministero  ha   chiesto   l\u0027archiviazione   del\nprocedimento fondando  l\u0027insussistenza  delle  fattispecie  criminose\nipotizzate sul fatto noto costituito dal violento nubifragio  che  si\ne\u0027  abbattuto  sul  Comune  di  ...  e   che   ha   visto   impegnata\nl\u0027amministrazione locale in  una  attivita\u0027  di  messa  in  sicurezza\ndell\u0027intero abitato ben piu\u0027 vasta e  complessa  rispetto  all\u0027omesso\nintervento  lamentato  dalla  querelante.  Da  cio\u0027  l\u0027esclusione  di\nqualsivoglia elemento soggettivo idoneo a sorreggere una  ragionevole\naffermazione di responsabilita\u0027 penale dei due indagati. \n        Avverso  la  richiesta  di  archiviazione  la  querelante  ha\nformulato opposizione la quale, recuperata all\u0027esito di  un  giudizio\ndi reclamo, ha potuto essere esaminata nel  contraddittorio  con  gli\nindagati. \n        La difesa dell\u0027opponente, nulla  aggiungendo  ai  fatti  come\nnarrati in  querela  ha,  invero,  chiesto  una  diversa  valutazione\ndell\u0027operato della  amministrazione  sostanzialmente  ridimensionando\nl\u0027impegno di quest\u0027ultima nelle attivita\u0027 di messa  in  sicurezza  in\ncorso  ed  affermando  la  loro  estraneita\u0027  rispetto  alla   azione\nrichiesta. In particolare, ha osservato  la  opponetene,  l\u0027ordinanza\ncontingibile ed urgente n. ...  del  ...  richiamata  negli  atti  di\nindagine a favore della  azione  amministrativa  con  cui  il  Comune\navrebbe inteso fronteggiare l\u0027emergenza non avrebbe riguardato la via\nsulla quale vi e\u0027 l\u0027accesso  alla  propria  villa:  da  qui,  quindi,\nl\u0027assenza di un fattivo impegno del comune nei propri confronti. \n        Si  sono  ritualmente  costituiti  nel  procedimento  sia  il\nSindaco ... sia il Comandante della Polizia locale  riprendendo,  nel\nmerito, le osservazioni del pubblico ministero di  cui  hanno  quindi\nchiesto l\u0027accoglimento. \n        All\u0027esito del contraddittorio, l\u0027opposizione e\u0027  infondata  e\nla richiesta di archiviazione formulata  dal  pubblico  ministero  va\naccolta. \n    Ebbene il dato storico da cui e\u0027 necessario partire e\u0027  il  fatto\ndella alluvione che in data ... ha colpito il Comune di .... \n    Che  si  sia  trattato  di  un  evento  di  eccezionale   portata\ndisastrosa non e\u0027 in discussione (cfr. articoli di giornale tratti da\nfonti aperte e l\u0027impiego di mezzi straordinari messi  a  disposizione\ndai Vigili  del  fuoco  intervenuti  da  tutta  la  Regione  Piemonte\ndocumentata in atti). \n    Tanto e\u0027 vero che ad  esso  e\u0027  conseguita,  tra  le  altre,  una\nordinanza - la n.  ...  del  ...  -  con  la  quale  veniva  disposta\nl\u0027evacuazione di parte della popolazione civile dell\u0027abitato di .... \n    Posto allora come conformemente al principio di offensivita\u0027  che\nfonda il  carattere  residuale  della  iniziativa  penale,  il  tempo\ndell\u0027azione amministrativa ai fini  della  sua  rilevanza  penale  va\nnecessariamente collegato agli interessi che vi sono  sottesi,  nella\nfattispecie del caso concreto, il sia pure legittimo interesse  della\nquerelante a fruire di un agevole passaggio alla  propria  abitazione\nal fine di far godere del clima fresco i propri anziani genitori  era\nevidentemente e grandemente recessivo  rispetto  all\u0027interesse  della\nComunita\u0027 di ... a  vedere  ristabilite  le  condizioni  di  pubblica\nincolumita\u0027  dell\u0027intero  territorio  comunale  attraverso  l\u0027impegno\ndella propria amministrazione. \n    E cosi\u0027, posto che per effetto della  eccezionale  precipitazione\npiovosa sono esondati il torrente ... ed il rio ... in localita\u0027  ...\ne gran parte  dell\u0027abitato  di  ...  e\u0027  stato  invaso  dai  detriti,\nl\u0027amministrazione comunale ha impegnato le proprie risorse  personali\ne stanziato euro 900.000 per i primi lavori di somma urgenza e  messa\nin sicurezza. \n    Rispetto all\u0027interesse generale della collettivita\u0027 non vi  sono,\nquindi, state omissioni da parte dell\u0027amministrazione comunale. \n    Ugualmente a dirsi  anche  rispetto  al  caso  particolare  della\nquerelante per la quale non e\u0027 possibile rinvenire alcuna  omissione:\nlo stesso Sindaco, con la propria risposta  data  via  mail  il  ...,\npreso atto della  diffida  mossagli,  ha  sostanzialmente  dichiarato\nl\u0027impossibilita\u0027 allo stato di rispondere come  richiesto  chiedendo,\nanzi, «una mano». \n    Con il che anche una persona disattenta  prendendo  spunto  dalla\nrichiesta di aiuto disarmata  posta  in  essere  dal  Sindaco  poteva\nprendere contezza e realizzare il disastro attorno a se\u0027. \n    Con il  che  si  e\u0027  manifestata  l\u0027inidoneita\u0027  del  supplemento\nistruttorio richiesto al fine di sondare la fondatezza della  notizia\ndi reato: per la sola estensione dei  danni  subiti  dal  Comune,  di\nnessuna rilevanza e\u0027 il fatto che la primaria attivita\u0027 di  messa  in\nsicurezza non abbia riguardato la piazza del Comune ma altre zone. Un\naccertamento, quindi irrilevante, a cui sarebbero  state  dirette  le\ndomande  fatte  oggetto  del  supplemento   istruttorio   sollecitato\ndall\u0027opponente: sia all\u0027amministratore della ditta  edile  incaricata\ndei primi interventi di somma urgenza sia ai tecnici incaricati della\nrelativa direzione lavori. Diverso sarebbe stato se il Comune  fosse,\ninvece, intervenuto in zone non necessitanti di un intervento urgente\ndi messa in sicurezza per favorire  interventi  secondari  di  minore\nimportanza e, soprattutto, non idonei ad incidere sulla rimozione dei\npericoli di nuovi franamenti. Un  intervento  nel  quale  si  sarebbe\ncertamente annoverato quello richiesto dalla querelante atteso, ancor\ndi piu\u0027, che come risulta dalla  querela  tale  interesse  ha  potuto\nessere soddisfatto sia pure  in  via  precaria  dall\u0027impegno  di  una\npattuglia dei Carabinieri che ha messo qualche pietra a  riempire  il\ndislivello creatosi. \n    Riprendendo, quindi, le motivazioni gia\u0027  espresse  dal  pubblico\nministero  per  fondare  la   richiesta   di   archiviazione,   nella\nfattispecie del caso concreto ne\u0027 vi e\u0027 il dolo di alcuna fattispecie\ncriminosa  tra  quelle  ipotizzate  ne\u0027,  invero,  vi  e\u0027  l\u0027elemento\nmateriale  della  condotta  non   avendo   la   querelante   allegato\nspecificatamente il comportamento che  aliunde  poteva  materialmente\nattendersi nelle date circostanze di tempo e di luogo da parte  degli\norgani dell\u0027amministrazione comunale. \n    Se le considerazioni che precedono portano,  quindi,  a  ritenere\ninfondata l\u0027opposizione coltivata dalla querelante, tale infondatezza\nrende rilevante la questione di costituzionalita\u0027  sollecitata  dalla\ndifesa del Sindaco opposto ... - la quale ha formalmente  chiesto  la\ncondanna  della  opponente  alle  spese  di  lite  e  ai  danni   non\npatrimoniali conseguenti alla mera sottoposizione al procedimento. \nNon manifesta infondatezza \n    Fermo quanto  detto  circa  la  rilevanza,  si  osserva  come  il\nlegislatore  nell\u0027ambito  del  procedimento   di   opposizione   alla\narchiviazione, disciplinato dagli articoli 409 e 410  del  codice  di\nprocedura penale non preveda alcuna forma di ristoro in favore  della\npersona sottoposta alle indagini la quale  sia  stata  costretta  per\neffetto della opposizione  formulata  dal  querelante  a  costituirsi\nnella relativa sede procedimentale, in particolare,  nell\u0027udienza  da\ncelebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio  obbligatorio  di\nun  difensore.  Sia  esso  l\u0027avvocato  nominato  di  fiducia   oppure\nassegnato di ufficio. \n    Sul punto, infatti, si osserva che la giurisprudenza della  Corte\ncostituzionale  gia\u0027  si  e\u0027  espressa   in   ordine   all\u0027estensione\ndell\u0027obbligo di informazione in ordine alla  fissazione  dell\u0027udienza\ncamerale anche nei confronti del difensore della  persona  sottoposta\nalle indagini nonostante il silenzio della lettera della norma  (cfr.\nsentenza della Corte costituzionale n. 418  del  1993).  Da  cio\u0027  ne\nconsegue, quindi, come nel caso di opposizione alla archiviazione, la\npresenza necessaria della difesa tecnica a  favore  dell\u0027indagato  lo\nesponga sempre e  necessariamente  alla  sopportazione  dei  relativi\ncosti. \n    Costi  che,  nell\u0027ipotesi  che  ci  occupa   sono   evidentemente\nprovocati proprio e sostanzialmente dalla  iniziativa  della  persona\noffesa. \n    E\u0027 ben vero che la  legge  non  prevede  un  automatismo  tra  il\ndeposito della opposizione e la fissazione dell\u0027udienza  camerale  da\nparte del giudice per le indagini preliminari. \n    Tuttavia  posto  che  il  controllo  della  ammissibilita\u0027  della\nopposizione da parte del giudice per le indagini  preliminari  assume\nun  contenuto  eminentemente  formale,  la   presentazione   di   una\nopposizione  formalmente  ammissibile  in  quanto  presenti  indagini\nsuppletive «pertinenti» al caso concreto, determina l\u0027insorgere di un\nobbligo da  parte  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  alla\ninstaurazione del procedimento camerale. \n    Sul  punto  e\u0027  d\u0027altra  parte  costante   l\u0027insegnamento   della\ngiurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  secondo  la  quale  nel\ngiudizio  di  ammissibilita\u0027  della  opposizione   le   «ragioni   di\ninammissibilita\u0027 indicate tassativamente dall\u0027art. 410, comma  1  del\ncodice di procedura penale non  sono  suscettibili  di  discrezionali\nestensioni, ne\u0027  possono  consistere  in  valutazioni  anticipate  di\nmerito o in prognosi di fondatezza, senza incorrere nella lesione del\ndiritto della persona offesa all\u0027attivazione del contraddittorio». \n    Da cio\u0027 discende allora la considerazione per cui in  assenza  di\nsostanziale responsabilita\u0027 in capo alla persona offesa, l\u0027iniziativa\ndi quest\u0027ultima trasmodi dal concorrere indirettamente  nella  tutela\ndella obbligatorieta\u0027 dell\u0027azione penale per travalicare i confini di\nuna  azione  meramente  emulativa  che  non   puo\u0027   trovare   tutela\nnell\u0027ordinamento giuridico. \n    Cio\u0027 a maggior ragione laddove si consideri che  una  opposizione\nalla archiviazione puo\u0027 anche essere formulata dalla  persona  offesa\nsenza la assistenza di un avvocato la  cui  presenza,  laddove  fosse\nstata invece prevista come obbligatoria, potrebbe comunque costituire\nun qualche presidio di serieta\u0027 giuridica della iniziativa. \n    Si ritiene che le considerazioni fin qui  svolte  rendano  ex  se\nragione della irragionevolezza della disciplina tratteggiata e  della\nsua violazione dell\u0027art. 24 della Costituzione laddove esso tutela la\neffettivita\u0027 del diritto di difesa. \n    Tuttavia si ritiene ugualmente  rilevante  il  riferimento  fatto\nquale tertium comparationis alla disciplina  prevista  dall\u0027art.  427\ndel codice di procedura penale che  al  secondo  ed  al  terzo  comma\nprevede che «nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne  e\u0027\nfatta domanda, condanna inoltre il querelante  alla  rifusione  delle\nspese sostenute dall\u0027imputato e, se il querelante  si  e\u0027  costituito\nparte civile, anche  di  quelle  sostenute  dal  responsabile  civile\ncitato o  intervenuto.  Quando  ricorrono  giusti  motivi,  le  spese\npossono essere compensate in tutto o in parte». \n    E proprio il riferimento nell\u0027art. 427 del  codice  di  procedura\npenale alle sole ipotesi di reati  procedibili  a  querela  corrobora\nl\u0027affermazione della immanenza nel nostro ordinamento di un principio\nper  cui  alla  affermazione  di  un  diritto  deve   necessariamente\ncorrelarsi una posizione di responsabilita\u0027 posta in capo al titolare\ndi quel diritto. \n    La mancata previsione, quindi, di  una  responsabilita\u0027  in  capo\nalla persona offesa che introduca il procedimento di  opposizione  si\ntraduce allora in una  evidente  asimmetria  di  trattamento  con  la\npersona sottoposta alle indagini che, a sua  volta,  determina  cosi\u0027\nuna irragionevole violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n    Una assenza  di  responsabilita\u0027  che,  proprio  per  non  essere\nprevista dal codice di procedura penale, neppure si ritiene che possa\nessere recuperata in una autonoma domanda civilistica. \n    Nella fattispecie del caso concreto, come piu\u0027  sopra  osservato,\nl\u0027opposizione alla archiviazione richiesta dal pubblico ministero  da\nparte di P. C. e\u0027 stata  coltivata  con  colpa  grave,  ed  essa  nel\nsilenzio della legge esaminata espone concretamente  le  due  persone\nindagate - A. B. e P. P. - al pregiudizio sofferto al proprio diritto\ndi difesa che, allo stato della normativa, non trova possibilita\u0027  di\nristoro. Un pregiudizio che, concretamente,  si  invera  da  un  lato\nquale immediato danno economico  nella  liquidazione  giudiziale  dei\ncompensi come da nota spese depositata  dall\u0027avvocato  Ruga  Riva  e,\ndall\u0027altro lato, nel danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta\nesposizione al procedimento camerale celebratosi. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visto l\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e\nl\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l\u0027art.  159  del  codice\npenale: \n        dichiara  non  manifestamente  infondata  la   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale, per contrarieta\u0027 all\u0027art. 24 ed all\u0027art.\n3 della  Costituzione,  degli  articoli  409  e  410  del  codice  di\nprocedura penale nella parte non prevedono alcuna forma di ristoro in\nfavore della persona indagata per il  caso  di  inammissibilita\u0027  nel\nmerito della opposizione alla archiviazione; \n        ordina, di conseguenza, l\u0027immediata trasmissione  degli  atti\nalla Corte costituzionale; \n        dispone  che  la   presente   ordinanza   sia   integralmente\nnotificata e comunicata alle parti e che sia altresi\u0027  notificata  al\nPresidente del Consiglio dei  ministri  e  comunicata  al  Presidente\ndella  Camera  dei  deputati  e  al  Presidente  del   Senato   della\nRepubblica; \n        dispone la sospensione del procedimento. \n          Verbania, 12 giugno 2025 \n \n                         Il giudice: D\u0027Urso","elencoNorme":[{"id":"63474","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"409","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63475","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"410","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79898","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79899","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54807","num_progressivo":"","nominativo_parte":"A. 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