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Massimo Orlando, a scioglimento della riserva \n Ha pronunciato la seguente: \n \n Ordinanza \n \n 1. Premessa. \n Il 7 marzo 2024 l\u0027avv. Natalia Giuliani in proprio e quale\ndifensore di Bene Antonio ha proposto opposizione ex art. 99 decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 115/2002, deducendo: \n a) di aver chiesto al Consiglio dell\u0027Ordine degli avvocati di\nLivorno l\u0027ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione\nal procedimento di mediazione civile introdotto dal figlio minore\nL. B. ; \n b) che il COA di Livorno aveva accolto l\u0027istanza; \n c) che pero\u0027 il COA di Livorno ha respinto la richiesta di\nliquidazione del compenso, ritenendola «in contrasto con quanto\ndisposto dall\u0027art. 15-quinquies comma 3 decreto legislativo n.\n28/2010, l\u0027istante non e\u0027 un avvocato scelto tra gli iscritti negli\nelenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato\nistituiti presso il consiglio dell\u0027ordine di Livorno». \n Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di sollevare la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 15-quinquies\ndecreto legislativo n. 28/2010, «nella parte in cui limita\nirragionevolmente il diritto del soggetto ammesso al G.P. nei\nprocedimenti di mediazione, alla nomina di un avvocato di sua fiducia\nda scegliersi in via esclusiva tra quelli iscritti presso il\nconsiglio dell\u0027ordine ove ha sede l\u0027organismo di mediazione, nel caso\ndi specie Livorno». \n Il Giudice con decreto del 12 marzo 2024 ha fissato l\u0027udienza e\ndisposto la notifica all\u0027Avvocatura distrettuale e al pubblico\nministero. \n L\u0027Avvocatura si e\u0027 costituita con memoria depositata il 28 marzo\n2024, deducendo: \n a) la carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio, perche\u0027\nl\u0027opposizione riguarda il diniego di liquidazione e non la revoca\ndell\u0027ammissione al patrocinio; \n b) la insussistenza del vizio di incostituzionalita\u0027, perche\u0027\n«il legislatore dispone ampia discrezionalita\u0027 nel disciplinare il\nfunzionamento ed i limiti del patrocinio a spese dello Stato nei due\ndiversi ambiti». \n All\u0027udienza del 9 aprile 2024, sostituita dal deposito di note\nscritte ex art. 127ter cpc, il Giudice si e\u0027 riservato di decidere. \n 2. Carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio \n L\u0027eccezione di carenza di legittimazione attiva di Bene Antonio\ne\u0027 infondata. \n Il provvedimento oggetto della odierna opposizione e\u0027\ndisciplinato dall\u0027art. 15-novies decreto legislativo n. 28/2010,\nperche\u0027 il Consiglio dell\u0027Ordine ha - sia pure implicitamente - dato\natto che non sussistevano i presupposti per l\u0027ammissione e, in\nparticolare, che non era stata rispettata la norma di cui al comma 3\ndell\u0027art. 15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, che impone che\nnel procedimento di mediazione l\u0027ammesso al patrocinio a spese dello\nStato puo\u0027 avvalersi dell\u0027assistenza solo di un avvocato iscritto\nnell\u0027elenco tenuto dal Consiglio dell\u0027Ordine presso il giudice\nterritorialmente competente. \n La questione tuttavia ha scarsa utilita\u0027 pratica, atteso che\nl\u0027opposizione e\u0027 stata proposta dall\u0027avv. Natalia Giuliani anche in\nproprio, soggetto ricorrente nei cui confronti l\u0027Avvocatura non ha\nsollevato alcuna eccezione di difetto di legittimazione attiva. \n 3. Dubbio di legittimita\u0027 costituzionale \n Il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 15-quinquies,\ncomma 3, decreto legislativo n. 28/2100, appare non manifestamente\ninfondato. \n 3.1 Rilevanza \n Per quanto riguarda la rilevanza, va evidenziato che il Consiglio\ndell\u0027Ordine degli Avvocati di Livorno con provvedimento del 13\ndicembre 2023 ha ammesso Bene Antonio al patrocinio a spese dello\nStato per la sua partecipazione al procedimento di mediazione da\nintrodursi davanti «all\u0027Organismo di mediazione media Conciliatio\nS.r.l.». \n L\u0027istanza e\u0027 stata compilata dall\u0027avv. Natalia Giuliani del foro\ndi Pisa. \n Il 26 gennaio 2024 l\u0027avv. Giuliani ha chiesto al Consiglio\ndell\u0027Ordine degli Avvocati di Livorno la liquidazione del compenso,\nesponendo e allegando che le parti si erano conciliate. \n Il 19 febbraio 2024 il Consiglio dell\u0027Ordine degli Avvocati di\nLivorno ha respinto l\u0027istanza perche\u0027 «in contrasto con quanto\ndisposto dall\u0027art. 15 quinquies comma 3 decreto legislativo n.\n28/2010. L\u0027istante non e\u0027 un avvocato scelto tra gli iscritti negli\nelenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,\nistituiti presso il Consiglio dell\u0027Ordine di Livorno». \n Si e\u0027 gia\u0027 osservato che il provvedimento oggetto della odierna\nopposizione e\u0027 disciplinato dall\u0027art. 15-novies decreto legislativo\nn. 28/2010, perche\u0027 il Consiglio dell\u0027Ordine ha - sia pure\nimplicitamente - dato atto che non sussistevano i presupposti per\nl\u0027ammissione e, in particolare, che non era stata rispettata la norma\ndi cui al comma 3 dell\u0027art. 15-quinquies decreto legislativo n.\n28/2010. \n 3.2 Non manifesta infondatezza \n Le disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato nel\nprocedimento di mediazione sono contenute nel capo II-bis del decreto\nlegislativo n. 28/2010, introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre\n2022, n. 149. \n L\u0027iniziativa legislativa e\u0027 stata adottata immediatamente dopo la\npronuncia della sentenza n. 10 del 20 gennaio 2022, con cui la Corte\ncostituzionale ha dichiarato illegittimi, «per violazione degli\narticoli 3, primo e secondo comma, e 24, terzo comma, Cost., gli\narticoli 74, comma 2, e 75, comma 1, testo unico spese di giustizia,\nnella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello\nStato sia applicabile anche all\u0027attivita\u0027 difensiva svolta\nnell\u0027ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel\ncorso degli stessi e\u0027 stato raggiunto un accordo, nonche\u0027 l\u0027art. 83,\ncomma 2, del medesimo t.u., nella parte in cui non prevede che, in\ntali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda\nl\u0027autorita\u0027 giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la\ncontroversia». \n L\u0027art. 15-bis decreto legislativo n. 28/2010 riconosce al\nsoggetto che intende munirsi dell\u0027assistenza di un avvocato, per\npartecipare a un procedimento di mediazione, la possibilita\u0027 di\navvalersi del patrocinio a spese dello Stato, se ha i requisiti\nreddituali previsti dall\u0027art. 15-ter. \n In questa sede rileva l\u0027art. 15-quinquies, che prevede che\nl\u0027istanza di ammissione sia proposta al Consiglio dell\u0027Ordine degli\nAvvocati «del luogo dove ha sede l\u0027organismo di mediazione\ncompetente», cioe\u0027 - ai sensi dell\u0027art. 4, comma 1 - il «luogo del\ngiudice territorialmente competente per la controversia». \n La norma relativa al patrocinio nel procedimento di mediazione\nreplica, in gran parte, le disposizioni previste dal decreto del\nPresidente della Repubblica n. 115/2002 per l\u0027ammissione nel\nprocedimento civile. \n Infatti: \n a) quanto alle fattispecie escluse dal patrocinio, in entrambi\ni procedimenti (civile contenzioso e procedimento di mediazione) il\nlegislatore ha escluso le «cause per cessione di crediti e ragioni\naltrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente\nfatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti» (cfr.,\nrispettivamente, l\u0027art. 124 decreto del Presidente della Repubblica\nn. 115/2002 e l\u0027art. 15-bis, comma 2, decreto legislativo n.\n28/2010); \n b) in entrambi i casi, l\u0027istante deve illustrare «le\nenunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta\ninfondatezza della pretesa che si intende far valere» (cfr.,\nrispettivamente, l\u0027art. 122 decreto del Presidente della Repubblica\nn. 115/2002 e l\u0027art. 15-quater, comma 2, decreto legislativo n.\n28/2010); \n c) la competenza a provvedere sull\u0027istanza di ammissione e\u0027\nattribuita, in entrambi i casi, «al consiglio dell\u0027ordine degli\navvocati del luogo dove ha sede l\u0027organismo di mediazione competente\nindividuato in conformita\u0027 all\u0027art. 4, comma 1» (cfr.,\nrispettivamente, l\u0027art. 124, comma 1, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115/2002 e l\u0027art. 15-quinquies, comma 1, decreto\nlegislativo n. 28/2010). \n L\u0027unico elemento differenziale che caratterizza la disciplina del\npatrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione,\nrispetto alle disposizioni relative al processo civile ordinario, e\u0027\ncontenuto nel comma 3 dell\u0027art. 15-quinquies decreto legislativo n.\n28/2010, che come gia\u0027 riportato - prevede che la parte possa\nscegliere solo un avvocato iscritto negli elenchi del patrocinio\n«istituiti presso i consigli dell\u0027ordine del luogo dove ha sede\nl\u0027organismo di mediazione competente». In sostanza, l\u0027interessato\npuo\u0027 avvalersi esclusivamente di un professionista appartenente\nall\u0027Ordine degli Avvocati presso il giudice competente (art. 4, comma\n1, decreto legislativo n. 28/2010). \n Va premesso che la questione di legittimita\u0027 non puo\u0027 essere\nevitata mediante la ricerca, sempre doverosa per il giudice a quo, di\nun\u0027opzione interpretativa della norma che ne consenta una lettura\ncompatibile con i principi costituzionali. Infatti, una siffatta\ninterpretazione «di salvaguardia» risulta esclusa dal tenore\nletterale della disposizione censurata, che non lascia spazio ad\nalcuna opzione interpretativa alternativa. \n Cio\u0027 posto, la limitazione del potere di scelta del\nprofessionista da cui farsi assistere nel procedimento di mediazione\nappare in contrasto sia con il principio costituzionale di\nuguaglianza (art. 3 Cost.) che con quello che assicura il diritto di\ndifesa (art. 24 Cost.). \n E\u0027 noto che con sentenza n. 394 del 28 luglio 2000 la Corte\ncostituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella\nparte in cui imponeva agli imputati non abbienti di scegliere il\nproprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del\ndistretto di Corte d\u0027Appello in cui ha sede il giudice davanti al\nquale pende il procedimento. La Corte ha infatti affermato che «il\nlegislatore, nella sua discrezionalita\u0027, puo\u0027 stabilire criteri\nrelativi all\u0027ambito territoriale di esercizio della difesa tecnica, a\ntutela non solo della funzionalita\u0027 dell\u0027organizzazione giudiziaria,\nma anche di altri interessi meritevoli di protezione, tra cui non\npossono trascurarsi le esigenze di bilancio dello Stato». \n Va tuttavia osservato che, successivamente alla citata pronuncia\ndella Corte costituzionale, e\u0027 stato emanato il decreto del\nPresidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato\nla legge n. 217/1990 e ha introdotto una disciplina affatto diversa,\nprevedendo, per l\u0027appunto, che la parte ammessa al patrocinio possa\nscegliere di farsi difendere, nei procedimenti giurisdizionali, da\nqualsiasi avvocato iscritto negli appositi elenchi. \n L\u0027esigenza di tutela della stabilita\u0027 finanziaria e\u0027 stata\nsoddisfatta prevedendo, all\u0027art. 82, comma 3, dpr 115/2002, che\nl\u0027avvocato extra districtum non ha diritto al rimborso delle spese e\nindennita\u0027 di trasferta. \n Orbene, questo essendo l\u0027attuale quadro normativo, il dubbio di\nlegittimita\u0027 costituzionale sorge dal fatto che il ripristino di\nquesta limitazione nella scelta del difensore e\u0027 stato operato solo\ncon riferimento al procedimento di mediazione. \n Per quanto riguarda il principio di uguaglianza, e\u0027 noto che,\nsecondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore dispone di\nun\u0027ampia discrezionalita\u0027 nella conformazione degli istituti\nprocessuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o\narbitrarieta\u0027 delle scelte compiute (tra le altre, Corte\ncostituzionale nn. 97/2019, 58/2020 e 222/2023). Ma proprio perche\u0027\nle disposizioni in materia di patrocinio sono esattamente\nsovrapponibili, indipendentemente dal fatto che riguardino il\nprocesso civile o il procedimento di mediazione, appare privo di\nragionevolezza l\u0027obbligo della parte di scegliere un avvocato\niscritto al Consiglio dell\u0027ordine (rectius, iscritto nell\u0027elenco\ntenuto dal detto COA) del luogo in cui ha sede l\u0027organismo di\nmediazione. \n Con l\u0027ulteriore, paradossale, conseguenza che se il procedimento\ndi mediazione fallisce, per la difesa nel successivo processo civile\nla parte puo\u0027 scegliere qualsiasi avvocato iscritto negli elenchi dei\ndifensori per il patrocinio a spese dello Stato, tenuti da qualsiasi\nConsiglio dell\u0027Ordine, senza alcuna limitazione territoriale. Questa\ndispersione di conoscenza rende ancor piu\u0027 evidente la\nirragionevolezza della disposizione di cui al comma 3 dell\u0027art.\n15-quinquies, decreto legislativo n. 28/2010), perche\u0027 il nuovo\ndifensore e\u0027 all\u0027oscuro di tutto cio\u0027 che ha fatto parte del\nprocedimento di mediazione. \n Per quanto riguarda, poi, la non manifesta infondatezza del\ncontrasto della suddetta norma con il principio costituzionale che\ngarantisce il diritto di difesa (art. 24 Cost.), la limitazione del\npotere di scelta del difensore di fiducia comporta una ingiustificata\ncompressione del diritto di difesa. Il carattere di inviolabilita\u0027\nche l\u0027art. 24 Cost espressamente attribuisce al diritto di difesa,\ninfatti, comporta che esso non possa essere compromesso o\ncondizionato da alcuna imposizione, se non e\u0027 strettamente funzionale\na garantire il soggetto che rifiuti di avvalersi di tale diritto\n(come nel caso della difesa d\u0027ufficio: cfr. Corte costituzionale n.\n498/1989). \n In caso di declaratoria di illegittimita\u0027 del comma 3 dell\u0027art.\n15-quinquies decreto legislativo n. 28/2010, si porrebbe il problema\ndi stabilire se al difensore, che assiste la parte nel procedimento\ndi mediazione, e iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto\ndi corte d\u0027appello diverso da quello in cui ha sede l\u0027organismo\nterritorialmente competente, possano essere riconosciute le spese e\nle indennita\u0027 di trasferta previste, per l\u0027attivita\u0027 stragiudiziale,\ndall\u0027art. 27 del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 10\nmarzo 2014. \n Siffatto rimborso e\u0027 escluso a favore dell\u0027avvocato che difende\nin un procedimento giurisdizionale la parte ammessa al patrocinio a\nspese dello Stato (art. 82, comma 3, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115/2002). \n L\u0027eventuale accoglimento della presente questione di legittimita\u0027\ncostituzionale comporterebbe per gli interpreti la necessita\u0027 di\nstabilire se estendere o applicare analogicamente al patrocinio a\nspese dello Stato nel procedimento di mediazione la limitazione\ncontenuta nel citato comma 3 dell\u0027art. 82 decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 115/2002 e, quindi, se al difensore si possano o\nmeno rimborsare le spese e l\u0027indennita\u0027 di trasferta. \n La risposta affermativa a questo interrogativo comporterebbe\nindubbie ricadute in termini finanziari, alle quali pero\u0027 il\nlegislatore puo\u0027 agevolmente ed efficacemente rimediare, estendendo\nl\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art 82, comma 3, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115/2002 anche al procedimento di mediazione. \n Ad ogni modo, questo indubbio risvolto problematico non sembra\npossa avere alcuna influenza sulla decisione della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, perche\u0027 - come si rinviene nella\ngiurisprudenza di codesta Corte - «e\u0027 la garanzia dei diritti\nincomprimibili ad incidere sul bilancio e non l\u0027equilibri di questo a\ncondizionarne la doverosa erogazione» (sentenze nr. 169/2017; nr.\n275/2016; nr. 10/2022. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 15-quinquies, comma 3, del\ndecreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in riferimento agli articoli\n3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che «chi e\u0027 ammesso al\npatrocinio puo\u0027 nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli\nelenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,\nistituiti presso i consigli dell\u0027ordine del luogo dove ha sede\nl\u0027organismo di mediazione competente individuato in conformita\u0027\nall\u0027art. 4, comma 1.». \n Sospende il procedimento in corso; \n Ordina che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento\nsia con urgenza notificato al Presidente del Consiglio dei ministri,\nalle parti e al P.M., comunicato ai Presidenti delle due Camere del\nParlamento e infine trasmesso alla Corte costituzionale, unitamente a\ntutti gli atti del procedimento e alla prova delle suddette\nnotificazioni e comunicazioni. \n Livorno, 22 aprile2024 \n \n Il Giudice: Orlando","elencoNorme":[{"id":"63381","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"04/03/2010","data_nir":"2010-03-04","numero_legge":"28","descrizionenesso":"","legge_articolo":"15","specificaz_art":"quinquies","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art15"}],"elencoParametri":[{"id":"79678","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79679","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54761","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Natalia Giuliani","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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