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Alterazione del libero mercato - Lesione del principio di tutela della concorrenza, espressione del principio della parità di trattamento – Violazione della libertà di iniziativa economica privata – Norma integrante una legge-provvedimento che, in surroga del potere giurisdizionale, ha convalidato gli atti di accertamento emessi dalla società in questione, in luogo della aggiudicataria, interferendo nella risoluzione del giudizio pendente – Lesione della riserva delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario – Violazione degli obblighi internazionali sul diritto a un equo processo, come declinati dalla CEDU – Lesione del giusto processo - Violazione della tutela dell’affidamento – Intervento modificativo disomogeneo rispetto al resto della disciplina contenuta nel decreto-legge n. 202 del 2024, non essendo rivolto alla proroga di un termine, ma a modificare in modo sostanziale il regime delle gare di aggiudicazione di appalti pubblici e quello di gestione degli albi dei soggetti legittimati a parteciparvi – Assenza di correlazione tra decreto-legge e legge di conversione.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Francesco Liccardo","prima_controparte":"Municipia spa","altre_parti":"Comune di Napoli, Municipia spa, Liccardo Francesco","testo_atto":"N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 18 giugno 2025 della Corte di giustizia  tributaria  di\nprimo grado di Napoli sul  ricorso  proposto  da  Francesco  Liccardo\ncontro Municipia spa. \n \nTributi - Imposta municipale propria (IMU) - Societa\u0027  di  scopo,  di\n  cui all\u0027art. 194 del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al\n  d.lgs. n. 36 del 2023, o di progetto, di cui al previgente art. 184\n  del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016,\n  costituite per svolgere attivita\u0027 di accertamento e di  riscossione\n  o attivita\u0027 di supporto ad esse propedeutiche - Previsione  che  le\n  disposizioni di cui agli artt. 52, comma 5, lettera b), numero  1),\n  e 53, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 si interpretano nel senso\n  che tali societa\u0027 non sono iscritte nell\u0027albo di  cui  all\u0027art.  53\n  del   medesimo   decreto   legislativo,   laddove    la    societa\u0027\n  aggiudicataria del bando di gara per l\u0027affidamento del servizio  di\n  accertamento e di riscossione  delle  entrate  degli  enti  locali,\n  socia della stessa societa\u0027 di scopo,  risulti  gia\u0027  iscritta  nel\n  predetto albo - Previsione  che  gli  atti  di  accertamento  e  di\n  riscossione emessi dalle societa\u0027  di  scopo  sono  da  considerare\n  legittimi in quanto emessi in luogo  dell\u0027aggiudicatario,  comunque\n  tenuto a garantire in solido l\u0027adempimento di tutte le  prestazioni\n  erogate direttamente dalle predette societa\u0027. \n- Decreto-legge 27 dicembre 2024, n.  202  (Disposizioni  urgenti  in\n  materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella\n  legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 3, comma 14-septies. \n\n\r\n(GU n. 42 del 15-10-2025)\n\r\n \n                    CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA \n                      DI PRIMO GRADO DI NAPOLI \n \n \n                             Sezione 29 \n \n    Riunita in udienza il 9 giugno 2025 alle ore 9:00 in composizione\nmonocratica: Ferrara Ettore, giudice monocratico  in  data  9  giugno\n2025 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso  n.  23074/2024\ndepositato il 27 novembre  2024  proposto  da  Francesco  Liccardo  -\nLCCFNC69M20F839B difeso da Fabrizio  Rimetti  -  RMTFRZ71E26F839I  ed\nelettivamente domiciliato  presso  avv.fabriziorimetti@pec.it  contro\nMunicipia Spa - 01973900838 difeso da Fabio Russo -  RSSFBA73D22B963I\ned elettivamente domiciliato presso ferconsulting@pec.it \n    Avente ad oggetto l\u0027impugnazione di: \n      avviso di accertamento n. 516241741 IMU 2019; \n      avviso di accertamento n. 516242592 IMU 2020; \n      avviso di accertamento n. 516241319 IMU 2021; \n      avviso di accertamento n. 516243128 IMU 2022; \na seguito di discussione in pubblica udienza e visto  il  dispositivo\nn. 10561/2025 depositato il 12 giugno 2025. \n \n                     Elementi in fatto e diritto \n \n    Premesso che con ricorso alla Corte di  Giustizia  Tributaria  di\nPrimo Grado di Napoli Francesco Liccardo ha tempestivamente impugnato\nnei  confronti   di   Napoli   Obiettivo   Valore   S.r.l.   societa\u0027\nconcessionaria per l\u0027accertamento e la  riscossione  dei  tributi  di\ncompetenza del Comune  di  Napoli,  quattro  avvisi  di  accertamento\nnotificatigli    per    l\u0027omesso/parziale    versamento     dell\u0027Imu,\nrispettivamente per gli anni 2019, 2020,  2021  e  2022.  A  sostegno\ndell\u0027impugnazione ha dedotto il ricorrente: 1) la nullita\u0027 degli atti\nimpositivi emessi dalla Concessionaria, per violazione della  vigente\ndisciplina in tema  di  pubbliche  concessioni,  con  riferimento  al\ncontratto di concessione per le entrate comunali intervenuto in  data\n5 giugno 2023 tra il Comune di  Napoli  e  la  societa\u0027  di  Progetto\nNapoli Obiettivo Valore, a seguito di aggiudicazione della  gara  per\nla scelta della Concessionaria preventivamente disposta dal Comune in\nfavore della societa\u0027 Municipia S.p.a. e successiva  costituzione  in\ndata 17 aprile 2023 da parte dell\u0027aggiudicataria, ai sensi  dell\u0027art.\n184 del codice dei contratto pubblici, di una  societa\u0027  di  Progetto\ndenominata Napoli Obiettivo Valore  S.r.l.  per  lo  svolgimento  del\nservizio. In proposito ha in particolare eccepito  il  ricorrente  la\ncarenza di legittimazione all\u0027esercizio del potere di accertamento da\nparte della Napoli Obiettivo Valore S.r.l. in quanto  societa\u0027  priva\ndei requisiti soggettivi, finanziari ed  organizzativi  previsti  dal\nD.M.  289/2000  per  essere  qualificata  agente  della  riscossione,\nnonche\u0027 priva della relativa abilitazione ministeriale, senza  che  i\nrequisiti  carenti  potessero  ritenersi  mutuabili  dalla   societa\u0027\naggiudicataria (Municipia S.p.a.)  a  cio\u0027  costituendo  ostacolo  il\ndisposto dell\u0027art. 184, comma 3 citato, il quale prevede che in  caso\ndi costituzione da  parte  dell\u0027aggiudicataria  della  gara,  di  una\nsocieta\u0027 di Progetto per  la  gestione  del  servizio  appaltato,  il\nsubingresso e la sostituzione  avvenga  a  titolo  originario,  senza\nalcun fenomeno di cessione del contratto, mentre gia\u0027  il  precedente\ncomma 2  dispone  che  i  lavori  e  le  attivita\u0027  devono  ritenersi\nrealizzati e prestati in  proprio  dalla  societa\u0027  di  Progetto.  2)\nl\u0027inesistenza della notifica degli atti  impugnati,  realizzatasi  in\ndata 24 agosto 2024 a seguito di ritiro di essi dal luogo  ove  erano\nstati  depositati,  in  quanto  avvenuta  tramite  operatore  postale\nprivato Integraa del tutto carente della licenza  speciale  richiesta\ndalla  legge.  Ha   concluso   pertanto   il   ricorrente   chiedendo\nl\u0027annullamento dell\u0027atto impugnato, con vittoria di spese. \n    Che nel giudizio cosi\u0027  introdotto  si  e\u0027  costituita  Municipia\nS.p.a.  depositando   copie   degli   avvisi   di   accertamento   in\ncontestazione recanti, diversamente da quanto risultante dalle  copie\ndegli  atti  depositati  dalla   ricorrente,   in   alto   a   destra\nl\u0027indicazione quale Ente emittente di Municipia S.p.a. (in aggiunta a\nquella risultante in alto  a  sinistra  di  Napoli  Obiettivo  Valore\nS.r.l.) e soprattutto a pag. 1 l\u0027indicazione nell\u0027ultimo  rigo  della\nmotivazione della premessa, del fatto che «Con contratto  di  servizi\ndel 7 agosto 2024 le attivita\u0027  di  accertamento  e  riscossione  dei\ntributi locali  oggetto  del  contratto  di  concessione  sono  stati\naffidati  alla  societa\u0027  Municipia  S.p.a.  socio  unico  di  Napoli\nObiettivo Valore S.r.l. ai sensi dell\u0027art. 184, comma 2  del  decreto\nlegislativo n. 50 del 18 aprile 2016». \n    Con la memoria di costituzione la  resistente  ha  contestato  la\nfondatezza del ricorso, e  cosi\u0027  in  particolare  dell\u0027eccezione  di\ncontroparte di  cui  al  primo  motivo  di  doglianza,  rilevando  in\nproposito che: «I dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da\nparte della Napoli Obiettivo Valore (NOV) quale societa\u0027 di  progetto\n(il cui socio unico e\u0027 Municipia S.p.a., assegnataria del servizio  e\nregolarmente iscritta all\u0027albo  allo  svolgimento  del  servizio  per\nconto del Comune) per non essere a sua volta  iscritta  all\u0027albo  dei\nconcessionari ex art. 53, decreto legislativo n. 446/1997 e che hanno\ndeterminato il rinvio pregiudiziale alla Corte Suprema di  Cassazione\nex  art.  363-bis  del  codice  di  procedura  civile,   sono   stati\ndefinitivamente  chiariti  dallo   stesso   legislatore   a   seguito\ndell\u0027emanazione della legge interpretativa del 21 febbraio  2025,  n.\n15, entrata in vigore il 25 febbraio 2025 (GU Serie  Generale  n.  45\ndel 24 febbraio 2025) la quale, in sede di conversione in legge,  del\nDecreto legge 27 dicembre  2024,  n.  202,  ha  introdotto  il  comma\n14-septies, art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini\nnormativi  (25G00024).  Tale   norma   ha   definito,   chiarendo   e\nristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli  articoli\n52, comma 5, lettera b), numero  1),  e  53,  comma  1,  del  decreto\nlegislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno\nuniformarsi i regolamenti, quello  dell\u0027iscrizione  all\u0027albo  di  cui\nall\u0027articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di  accertamento\ne riscossione e\u0027 affidato a terzi senza far riferimento alle societa\u0027\ndi progetto previste dall\u0027art. 184, decreto legislativo  n.  50/2016.\nEssa, intervenendo in una situazione di incertezza  interpretativa  e\ndi contrasto di orientamenti da parte della stessa  CGT  di  I  grado\nrimettente,  si  e\u0027  uniformata  alla   prassi   ed   ai   precedenti\norientamenti    maggioritari    giurisprudenziali     amministrativi,\nriconoscendo espressamente la mancanza di tale obbligo  in  relazione\nalle societa\u0027 di progetto  previste  dall\u0027art.  184  del  codice  dei\ncontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.\n50, che svolgono attivita\u0027 di accertamento  e  di  riscossione  o  di\nsupporto ad esse propedeutiche, laddove  la  societa\u0027  aggiudicataria\ndel bando di gara per l\u0027affidamento del servizio di accertamento e di\nriscossione delle entrate  degli  enti  locali,  socia  della  stessa\nsocieta\u0027 di scopo, risulti gia\u0027 iscritta nel predetto albo». \n    Per  effetto  della  norma  interpretativa  di  cui  innanzi,  ha\nproseguito la resistente, la Suprema Corte di Cassazione,  dopo  aver\ndiscusso e deciso la questione oggetto del  rinvio  pregiudiziale  di\ncui  innanzi  all\u0027udienza  del  22  gennaio  2025,   a   seguito   di\nriconvocazione del Collegio per la camera di consiglio del  13  marzo\n2025, ha poi emesso la sentenza n. 14335 dep. Il 20 marzo 2025 con la\nquale ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale operato  in\naltro procedimento tributario dalla Corte di Giustizia Tributaria  di\nPrimo Grado di Napoli, avente ad oggetto proprio la  questione  della\nlegittimazione  di  Napoli  Obiettivo  Valore.   Nella   memoria   di\ncostituzione  ha  altresi\u0027  nel  merito  ulteriormente   dedotto   la\nresistente che la NOV e\u0027 societa\u0027 di  progetto  partecipata  al  100%\ndalla Municipia S.p.a. (aggiudicataria del servizio  ai  sensi  degli\nartt. 52 e 53, decreto  legislativo  n.  446/1997  e  art.  1,  commi\n748-915, legge n. 162/2019), e che la normativa applicabile  al  caso\ndi specie, e cosi\u0027 in particolare l\u0027art. 184 del decreto  legislativo\nn. 50/2016  non  imporrebbe,  il  requisito  di  qualificazione  alla\nsocieta\u0027  di  progetto  costituita  unilateralmente  dalla   societa\u0027\naggiudicataria,  in  quanto  societa\u0027  interamente   partecipata   da\nquest\u0027ultima nei cui rapporti giuridici subentra per  adempiere  agli\nobblighi ed alle funzioni pubbliche previste  senza  sostituirsi.  La\nsocieta\u0027 aggiudicataria, socio  unico  della  societa\u0027  di  progetto,\nsvolge attraverso la stessa le proprie funzioni, creando una  formula\nnon  dissimile  dalle  societa\u0027  in   house   providing   interamente\npartecipate dall\u0027ente pubblico  territoriale  il  quale  sulla  prima\nesercita il c.d. controllo analogo. Il  testo  unico  in  materia  di\nsocieta\u0027 a partecipazione pubblica  definisce  il  controllo  analogo\n(art. 2, c. 1) come «la situazione in cui l\u0027amministrazione  esercita\nsu una societa\u0027 un controllo analogo a quello esercitato  sui  propri\nservizi, esercitando un\u0027influenza determinante  sia  sugli  obiettivi\nstrategici  che  sulle   decisioni   significative   della   societa\u0027\ncontrollata. Tale controllo  puo\u0027  anche  essere  esercitato  da  una\npersona giuridica diversa, a sua volta controllata allo  stesso  modo\ndall\u0027amministrazione partecipante». Ed in  tal  senso  deporrebbe  la\ngiurisprudenza del C.d. S. (sent. sez. V, 18 aprile 2023  n.  3886  e\nsentenza  n.  4469/2016,),   risultando   inoltre   l\u0027interpretazione\ndell\u0027art. 184 cit. cosi\u0027  come  innanzi  proposta,  confermata  dalla\nstessa Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli con  le\nsentenze n. 6325/2024 e 61112/2024 (rectius: 6112/204). \n    Che alle deduzioni della resistente ha  quindi  replicato  a  sua\nvolta il ricorrente  deducendo  la  non  conformita\u0027  agli  originali\n(emessi in data  14  maggio  2024  dalla  concessionaria  NOV,  e  in\ngiacenza postale per la notifica sin dal 26 luglio 2024) delle  copie\ndegli avvisi  di  accertamento  depositati  dalla  controparte,  come\ndesumibile dal  riferimento  in  esse  contenuto  ad  un  accordo  di\nservizio intervenuto solo in data 7 agosto 2024, nonche\u0027 dalla  firma\nin calce  del  legale  rappresentante  di  Municipia  S.p.a.  Achille\nMoretti il quale alle date di emissione degli atti e delle successive\nnotifiche, non poteva averli sottoscritto come legale  rappresentante\ndi quella societa\u0027 posto che la procura speciale  gli  sarebbe  stata\nrilasciata solo con atto in data 4 settembre 2024, onde  altresi\u0027  la\ncontumacia nel giudizio di Napoli Obiettivo Valore. \n    Ha  in  ogni  caso  eccepito  il  contribuente   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge n. 15/2025 per  violazione  dell\u0027art.  101\nCostituzione. Ad avviso  del  contribuente  infatti:  «La  legge  che\nprecede  non  ha  natura   di   interpretazione   autentica   ma   di\nlegge-provvedimento. Infatti il dispositivo convertito in  legge  non\nsi e\u0027  limitato  a  formulare  la  interpretazione  delle  cosiddette\nsocieta\u0027 di scopo come previste dal pregresso  codice  degli  appalti\npubblici del 2016 e in base alla riforma del 1° luglio  2023,  ma  ha\nformulato una postilla finale,  di  carattere  concreto,  non  avente\nnatura generale ed astratta, con cui,  una  volta  per  tutte  ed  in\nsurroga del potere giurisdizionale, emana una  atto  di  accertamento\ndella  validita\u0027  degli  atti  esattivi  emessi  dalle  societa\u0027   in\nquestione \"in luogo\" degli aggiudicatari che, in ogni caso, sarebbero\ntenuti a garantire in solido con il loro patrimonio.  Nella  sentenza\nCass. 7945/2025,  tenuto  conto  delle  conclusioni  del  Procuratore\nGenerale, del tutto conformi al provvedimento di rinvio da parte  del\ngiudice tributario di merito, appare evidente che senza  l\u0027intervento\ndella  legge  n.  15/2025  il  ricorso  era   destinato   al   sicuro\naccoglimento, tanto cio\u0027 e\u0027 vero che le parti convenute si erano gia\u0027\ncautelate, in tal senso, in anticipo, con l\u0027accordo rimediale  del  7\nagosto 2024. In ordine alle  leggi-provvedimento,  la  giurisprudenza\ndella Corte costituzionale, partendo dal principio che non  e\u0027  stata\ncodificata  la  cd.  riserva  di  amministrazione,  ne  riconosce  la\nammissibilita\u0027, ma solo entro i  limiti  circoscritti  specifici  del\nrispetto della funzione giurisdizionale quanto a giudicato e  giudizi\nin corso, e dei limiti generali  che  attengono  ai  connotati  della\nragionevolezza   e   non   arbitrarieta\u0027.   Nella    casistica,    le\nleggi-provvedimento non sono mai giunte sino al punto di incidere  su\ndi un numero determinato di persone, con  una  disposizione  di  tipo\ngiustiziale. Si possono ricordare per i casi di leggi-  provvedimento\nritenute ammissibili, tutte in materia di atti urbanistici generali o\ndi  atti  di  esproprio  (Piano  urbanistico  Territoriale  -   Corte\nCostituzionale      529/1995;      piano       faunistico       Corte\ncostituzionale 248/1995;  procedimento  di  esproprio  per   pubblica\nutilita\u0027 di grandi opere infrastrutturali in  condizioni  di  urgenza\nCorte  costituzionale).  Quanto   alle   leggi   interpretative,   la\ngiurisprudenza  della   Corte   costituzionale   si   attesta   sulla\napplicazione dei  medesimi  principi  di  ammissibilita\u0027.  Cosi\u0027,  la\ndecisione Corte costituzionale n. 155/1990 clamorosamente  richiamata\ndalla controparte ha statuito che detta legge non puo\u0027 essere diretta\nintenzionalmente ad incidere sui giudizi  in  corso.  Ancora  meglio,\nCorte costituzionale 424/1993 ha chiarito che la legge interpretativa\ne\u0027 tale quando il  sopravvenire  della  norma  interpretante  non  fa\nvenire meno la norma interpretata, ma l\u0027una e l\u0027altra si saldano  tra\nloro dando luogo ad un precetto  normativo  unitario.  In  modo  piu\u0027\napprofondito Corte costituzionale 311/1995 ha statuito che  la  legge\ndi interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le  e\u0027\npropria: quella di chiarire il senso delle norme preesistenti, sia al\nfine di eliminare incertezze  interpretative,  sia  di  rimediare  ad\ninterpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica\ndel  diritto  perseguita  dal  legislatore.   Tra   i   principi   di\nragionevolezza, prosegue la decisione, oltre a quello consistente nel\ndivieto di introdurre  ingiustificate  disparita\u0027  di  trattamento  e\ndella tutela dell\u0027affidamento,  quale  connaturato  corollario  dello\nStato di Diritto, vi e\u0027 il rispetto delle funzioni costituzionalmente\nriservate al potere giudiziario. Pure Corte  costituzionale  480/1992\nchiarisce   che   la   scelta   ermeneutica   imposta   dalla   norma\ninterpretativa debba rientrare tra le possibili varianti di senso del\ntesto   interpretato,   cioe\u0027   stabilisca   un    significato    che\nragionevolmente poteva essere ascritto  alla  legge  anteriore.  Cio\u0027\npremesso, non vi era alcuna via interpretativa dell\u0027art.  184  codice\nappalti  pubblici  in  base  al  quale  si  potesse   sostenere   che\nl\u0027aggiudicatario  dell\u0027accertamento  e  della   riscossione   potesse\ncostituire una societa\u0027 di progetto non iscritta al relativo  albo  e\nnon munita  dei  requisiti  soggettivi  di  qualificazione,  da  fare\nsubentrare a titolo originario come aggiudicatario  e  concessionario\nal posto suo. Cio\u0027 in quanto, il  primo  principio  di  certezza  nei\nprocedimenti di evidenza  pubblica  e\u0027  che  il  soggetto  ammesso  a\npartecipare perche\u0027 munito dei requisiti  e  che  poi  sia  risultato\nvittorioso, deve provvedere all\u0027adempimento, senza la possibilita\u0027 di\nprocedere  all\u0027aggiramento  della  gara  e  dei  requisiti   mediante\noperazioni  finanziarie  di  esternalizzazione  o   di   sostituzione\nmediata. Ne\u0027 vi era divergenza  di  vedute  sotto  il  profilo  della\ngiurisprudenza come si puo\u0027 evincere dalla perfetta  concordanza  tra\nla ordinanza di rimessione  alla  Suprema  Corte  ed  il  parere  del\nProcuratore Generale. Per queste ragioni, la legge n. 15/2025,  nella\nparte in cui stabilisce, una volta per tutte, la validita\u0027 degli atti\nimpositivi emana una regola di giudizio  nei  processi  pendenti,  al\nposto dell\u0027apprezzamento e del libero convincimento  dei  giudici  ex\nart. 101 Costituzione, provocando, per definizione  la  sconfitta  di\nogni  lite  in  corso,  per  cui  tiene  luogo  di  una  sentenza  di\naccertamento, la cui pronuncia e\u0027 invece riservata dalla Costituzione\nall\u0027Ordine Giudiziario. Per tutte le conseguenze  che  precedono,  la\nlegge n. 15/2025 e\u0027 intenzionalmente diretta ad  incidere  sorte  dei\ngiudizi in corso, circostanza questa  che  poteva  essere  certamente\nesclusa solo nel caso di carenza della clausola giustiziale finale di\ndichiarazione legislatoria di validita\u0027, in ogni caso, di  tutti  gli\natti impositivi». \n    Poiche\u0027 detta questione di legittimita\u0027 costituzionale  appare  a\ngiudizio della difesa del contribuente direttamente risolutoria della\nlite, come gia\u0027 accaduto nel giudizio di rinvio in via  pregiudiziale\ntrattato dalla Corte di Cassazione, «sia che la legge n. 15/2025  sia\nqualificata   come   legge-provvedimento   che    come    legge    di\ninterpretazione»  ha  chiesto  la   difesa   rimettere   alla   Corte\ncostituzionale  ogni  valutazione   in   ordine   alla   legittimita\u0027\ndell\u0027indicata norma. \n    Che per la trattazione del ricorso e\u0027 stata fissata l\u0027udienza del\ngiorno 9 giugno 2025 dinanzi alla Corte in composizione monocratica; \n \n                               Osserva \n \n    Dalla premessa degli avvisi di accertamento impugnati emerge  che\nil Comune di Napoli con  determina  in  data  23  settembre  2022  ha\nindetto   una   gara   per   l\u0027affidamento   in   concessione   della\n«Progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  una   infrastruttura\ntecnologica per l\u0027ente e la cittadinanza e dei  servizi  di  gestione\ndelle entrate tributarie ed extratributarie del  Comune  di  Napoli»,\nprevedendo tra l\u0027altro l\u0027affidamento in concessione  delle  attivita\u0027\ndi accertamento IMU e Tari. Con successiva determina  del  Comune  in\ndata 20 marzo 2023 l\u0027Ente ha disposto l\u0027aggiudicazione della gara  in\nfavore della societa\u0027 privata Municipia S.p.a.  con  sede  legale  in\nTrento (TN) alla via Adriano Olivetti n. 7. L\u0027aggiudicataria,  a  sua\nvolta, in applicazione dell\u0027art. 25, comma 1 del Disciplinare di gara\ne  dell\u0027art.  184  del  codice  degli  appalti  e  delle  concessioni\npubbliche (decreto legislativo n. 50/2016, ratione temporis  vigente,\nin quanto successivamente abrogato a decorrere dal 1° luglio 2023  da\nparte del nuovo codice di cui al decreto legislativo n. 36/2023),  ha\npoi costituito in data 17 aprile 2023 una apposita societa\u0027  (S.r.l.)\nc.d. di progetto denominata  Napoli  Obiettivo  Valore,  della  quale\nMunicipia era socio unico con potere di controllo e di coordinamento,\nla  quale  nelle  intenzioni   dell\u0027aggiudicataria   avrebbe   dovuto\nritenersi subentrata a titolo  originario  nella  medesima  posizione\ndell\u0027aggiudicataria stessa, divenendo concessionaria del servizio. La\nsocieta\u0027 di capitale subentrante ha infine stipulato con il Comune di\nNapoli, nella qualita\u0027 di concessionario e per effetto delle  vicende\ncontrattuali di cui innanzi, contratto di concessione per le  entrate\ncomunali, in data 5 giugno 2023. \n    Impregiudicata ogni decisione  in  ordine  alle  conseguenze  dei\ndiversi contenuti delle copie degli atti impositivi depositati  dalle\nparti costituite, resta il fatto che In esecuzione di quel  contratto\nsono stati emessi i quattro  avvisi  di  accertamento  impugnati  dal\ncontribuente dei quali il ricorrente eccepisce  la  nullita\u0027  perche\u0027\nposti in essere da soggetto carente  del  potere  di  accertamento  e\nriscossione  in  quanto  non  munito  della  prescritta  abilitazione\nministeriale,  la   quale,   unitamente   ai   requisiti   soggettivi\npresupposti, non sarebbe da ritenersi mutuabile dalla societa\u0027  madre\nin ragione del divieto risultante dal comma 3, dell\u0027art. 184 il quale\nprevede che  il  subingresso  e  la  sostituzione  avvenga  a  titolo\noriginario, senza alcun fenomeno di cessione del contratto. \n    Alla contestazione del contribuente ha  replicato  la  resistente\ninvocando a sostegno dell\u0027infondatezza del ricorso innanzi  tutto  il\ndisposto dell\u0027art. 3, comma 14-septies del decreto-legge n.  202/2024\nintrodotto con la legge di conversione n. 15/2025, secondo il  quale:\n«Per l\u0027anno 2025, il termine del 31 marzo, di  cui  all\u0027articolo  12,\ncomma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto  del  Ministro\ndell\u0027economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, e\u0027 prorogato al\n30 settembre  2025.  Al  fine  di  adeguare  la  disciplina  relativa\nall\u0027albo di cui all\u0027articolo 53 del decreto legislativo  15  dicembre\n1997, n. 446, anche alla normativa dell\u0027Unione  europea  direttamente\napplicabile, si procede alla revisione  del  regolamento  di  cui  al\ndecreto del Ministro dell\u0027economia e delle finanze 13 aprile 2022, n.\n101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni  dalla  data\ndi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.\nA tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera\nb), numero 1), e 53, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  446  del\n1997,  conformemente   alla   disciplina   recata   dalla   normativa\ndell\u0027Unione europea direttamente  applicabile,  si  interpretano  nel\nsenso che le societa\u0027 di scopo, di cui all\u0027articolo  194  del  codice\ndei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,\nn. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo  184  del  codice\ndei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,\nn. 50,  costituite  per  svolgere  attivita\u0027  di  accertamento  e  di\nriscossione o attivita\u0027 di supporto ad esse propedeutiche,  non  sono\niscritte nell\u0027albo di cui all\u0027articolo 53 del decreto legislativo  n.\n446 del 1997, laddove la societa\u0027 aggiudicataria del  bando  di  gara\nper l\u0027affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle\nentrate degli enti locali, socia  della  stessa  societa\u0027  di  scopo,\nrisulti gia\u0027 iscritta nel predetto albo. Gli atti di  accertamento  e\ndi riscossione emessi dalle societa\u0027 di scopo di  cui  al  precedente\nperiodo sono da considerare  legittimi  in  quanto  emessi  in  luogo\ndell\u0027aggiudicatario,  comunque   tenuto   a   garantire   in   solido\nl\u0027adempimento di tutte  le  prestazioni  erogate  direttamente  dalle\npredette societa\u0027». \n    Ha altresi\u0027 dedotto la resistente ragioni di merito che avrebbero\ndovuto, a suo giudizio, indipendentemente dalla norma  interpretativa\nsopravvenuta, indurre a ritenere non richiesta  per  le  societa\u0027  di\nprogetto l\u0027iscrizione all\u0027Albo di cui all\u0027art. 53, comma  1,  decreto\nlegislativo n.  446/1997  e  il  possesso  dei  requisiti  soggettivi\nnecessari ai fini di quella iscrizione. \n    Orbene   ritiene   il   Giudicante   che    la    questione    di\ncostituzionalita\u0027 della norma  sopravvenuta,  posta  dal  ricorrente,\ndebba ritenersi non manifestamente infondata e sicuramente  rilevante\nai fini  della  decisione,  dovendosi  conseguentemente  disporre  la\nsospensione del presente procedimento e la rimessione dalla questione\nalla Corte costituzionale. \n    1. Sotto il profilo della rilevanza osserva il Giudicante che per\nle  ragioni  che  saranno  innanzi  piu\u0027  diffusamente  esposte,   la\ndefinizione   del   presente   giudizio   non    possa    prescindere\ndall\u0027applicazione della nuova norma. Ed infatti,  come  gia\u0027  innanzi\nriferito, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha  disposto  in\nprecedenza e in altro procedimento,  il  rinvio  pregiudiziale  degli\natti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell\u0027art. 363-bis del  codice\ndi procedura civile, per la risoluzione della seguente  questione  di\ndiritto: «Dica la Corte di  Cassazione  se,  in  materia  tributaria,\nsecondo la lettura costituzionalmente  orientata  dell\u0027art.  184  del\ndecreto  legislativo  n.  50/2016   (codice   degli   appalti),   sia\nvalidamente ed efficacemente costituita una  \"societa\u0027  di  progetto\"\navente ad  oggetto  l\u0027accertamento  e  la  riscossione  fiscale,  non\niscritta (perche\u0027 impossibilitata a  farlo)  sia  nell\u0027albo  previsto\ndall\u0027art. 53, decreto legislativo n.  446/1997,  che  nella  relativa\nsezione separata dell\u0027art. 1, comma 805 della legge 27 dicembre 2019,\nn. 160, sul presupposto che essa mutui dalla societa\u0027  aggiudicataria\n(iscritta  nell\u0027albo  predetto  e  socia  unica  della  societa\u0027   di\nProgetto) i requisiti prescritti  dalla  legge.»  Al  riguardo,  come\nriportato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza conclusiva\ndel  procedimento  di  rinvio:  «Il  giudizio  dinanzi   al   giudice\nremittente ha ad oggetto  il  ricorso  proposto  da  un  contribuente\navverso avviso di accertamento  per  Imu  2018  notificatogli  il  27\ndicembre 2023 da Napoli Obiettivo Valore  S.r.l.  Avviso  di  cui  il\nricorrente  assume  la  nullita\u0027  insanabile   perche\u0027   quest\u0027ultima\nsocieta\u0027, com\u0027e\u0027 pacifico in causa,  non  e\u0027  soggetto  iscritto  ne\u0027\nnell\u0027albo di cui all\u0027art. 53, decreto legislativo 15  dicembre  1997,\nn.  446  (soggetti  abilitati  alla  concessione  di   attivita\u0027   di\naccertamento e riscossione dei  tributi  locali)  ne\u0027  nella  sezione\nseparata dell\u0027albo  introdotta  dall\u0027art.  1,  comma  805,  legge  27\ndicembre 2019, n. 160 (soggetti che svolgono esclusivamente attivita\u0027\ndi supporto a quelle di accertamento e riscossione). Mentre il Comune\ndi Napoli si  e\u0027  costituito  per  eccepire  il  proprio  difetto  di\nlegittimazione passiva in ordine alle attivita\u0027  in  oggetto,  Napoli\nObiettivo Valore S.r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso  osservando\nche: - essa e\u0027 concessionaria del Comune per contratto n. 86720 del 5\ngiugno 2023, in veste di \"societa\u0027 di progetto\" costituita,  ex  art.\n184 decreto legislativo n. 50/2016 ed art. 25.1 Disciplinare di gara,\nda Municipia S.p.a., quest\u0027ultima debitamente  iscritta  all\u0027albo  in\nquestione, suo socio unico nonche\u0027 aggiudicataria della gara  indetta\ndal Comune di  Napoli  per  la  concessione  del  servizio  (delibera\ndirigenziale 20 settembre 2022); - ai sensi  dell\u0027art.  6,  comma  1,\nlett. a), b), c) del  citato  contratto,  essa  aveva  specificamente\ndichiarato  di  essere  stata  costituita  ex   art.   184,   decreto\nlegislativo  n.  50/2016,  di  avere  un  capitale   sociale   di   \u0026#x20ac;\n1.387.062,00 \"interamente detenuto dall\u0027aggiudicatario che risulta in\npossesso  di  tutti  i  requisiti  di  partecipazione  ed  esecuzione\nprevisti dalla legge e dalla Documentazione  di  gara,  ivi  compresa\nl\u0027iscrizione all\u0027Albo dei concessionari per  la  riscossione  di  cui\nall\u0027art. 53, comma 1, decreto legislativo  n.  446  del  15  dicembre\n1997\", e di provvedere alla \"erogazione dei servizi di gestione delle\nentrate di cui al successivo art. 23 in  virtu\u0027  dell\u0027iscrizione  del\nproprio socio  unico  al  relativo  Albo  dei  Concessionari  per  la\nriscossione di cui al  citato  decreto  legislativo  n.  446/1997  e,\npertanto, garantisce la propria legittimazione attiva a emettere  gli\natti adottati in esecuzione della presente Convenzione\" Nel porre  il\nquesito, la Corte di Giustizia Tributaria ha  dato  atto,  oltre  che\ndella  novita\u0027  e  rilevanza  della  questione,   anche   della   sua\ncomplessita\u0027  interpretativa,  potendosi  individuare  in   proposito\nalmeno due opposti indirizzi  ricostruttivi  dell\u0027art.  184,  decreto\nlegislativo n. 50/2016: - il primo,  secondo  cui  l\u0027atto  impositivo\nemesso da Napoli Obiettivo Valore S.r.l. sarebbe  valido  perche\u0027  la\nsocieta\u0027 di progetto beneficerebbe (subentrando automaticamente ed ex\nlege nella  concessione  aggiudicata  al  socio  unico)  di  tutti  i\nrequisiti  posseduti  da  quest\u0027ultimo,  compreso  quello  della  sua\niscrizione all\u0027albo; - il  secondo,  secondo  cui  l\u0027atto  impositivo\nsarebbe  invece  invalido  perche\u0027  emanato  in  carenza  di  potere,\ndovendosi per varie ragioni escludere che  la  societa\u0027  di  progetto\npossa avvalersi dei requisiti propri della  societa\u0027  aggiudicataria,\nanche se suo  socio  unico  (capitale  sociale  della  concessionaria\ninferiore a quello previsto ex art. 1, comma 807, legge n. 160/19  ed\nex art. 6, D.M. 101/22, e conseguente  minore  garanzia  patrimoniale\nper  l\u0027ente  concedente;  non  del   tutto   coincidente   sfera   di\nresponsabilita\u0027 della societa\u0027 aggiudicataria da un lato e di  quella\ndi progetto dall\u0027altro; ratio legis volta ad attribuire rilevanza  ai\nsoli  requisiti  posseduti  direttamente,  non  indirettamente,   dai\nconcessionari; sottrazione della societa\u0027 di progetto, in quanto  non\niscritta,  ai  poteri  istruttori  e  di  vigilanza  del   MEF,   con\npregiudizio delle esigenze di trasparenza e legalita\u0027  dell\u0027attivita\u0027\ndi accertamento e riscossione). \n    Tanto premesso, questo Giudice,  nel  condividere  pienamente  la\nricostruzione della problematica esposta dal  Giudice  remittente  in\nquella sede, con riferimento al quadro  normativo  preesistente  alla\nmodifica di cui alla legge n.  15/2025,  ritiene  doversi  senz\u0027altro\naderire alla seconda opzione interpretativa esposta da quel  Giudice,\nnulla consentendo di attribuire  alla  norma,  nella  sua  originaria\nformulazione, il contenuto «estensivo»  che  si  vorrebbe  trarre  da\nessa, in favore delle societa\u0027 di Progetto, vertendosi oltre tutto in\ntema di affidamento di  poteri  pubblici  di  particolare  rilevanza,\ntanto  da  richiedere  speciali  garanzie  patrimoniali   in   favore\ndell\u0027Ente concedente, e penetranti poteri istruttori e  di  vigilanza\nda parte del MEF che verrebbero elusi se si ammettesse il subingresso\ndella societa\u0027 di  Progetto  non  iscritta  all\u0027Albo  previsto  dalla\nlegge, con evidente  pregiudizio  delle  esigenze  di  trasparenza  e\nlegalita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 di accertamento. \n    Ed  invero  in  nessuna  delle  norme  che  vengono  in   rilievo\nnell\u0027esame della controversia (v. art. 184,  decreto  legislativo  n.\n50/2016; artt. 52 e 53, decreto  legislativo  n.  446/1997;  D.M.  13\naprile 2022, n. 101) si legge mai  che  l\u0027iscrizione  all\u0027Albo  e  il\npossesso dei relativi requisiti soggettivi da  parte  della  societa\u0027\naggiudicataria della gara indetta per l\u0027affidamento della concessione\ndel servizio pubblico, possa poi riverberarsi sulla condizione  della\nsocieta\u0027  di  Progetto  all\u0027uopo  costituita  dalla   aggiudicataria,\nlegittimandone l\u0027attivita\u0027 svolta  in  esecuzione  della  concessione\nstessa a prescindere dalla personale e diretta iscrizione all\u0027Albo. \n    Ne\u0027 risulta prevista la persistenza della garanzia della societa\u0027\naggiudicataria anche dopo la  costituzione  e  il  subingresso  della\nsocieta\u0027  di  Progetto,  o  altra  circostanza  dalla   quale   possa\nlegittimamente  dedursi  l\u0027effetto  estensivo  della  norma   innanzi\nevidenziato. \n    Inoltre neanche risulterebbe chiaro come il  MEF  avrebbe  potuto\nesercitare i controlli di sua competenza sulla societa\u0027 di progetto o\ndi scopo  appositamente  costituita  dall\u0027aggiudicataria  originaria,\nqualora  si  volesse  ritenere  consentito  da  quella  normativa  il\nsubentro  della  nuova  societa\u0027  all\u0027altra,  senza  pretenderne   la\npreliminare iscrizione all\u0027Albo. \n    Viceversa  in  senso  decisamente  contrario  alla   tesi   della\nresistente  sembra  deporre  l\u0027art.  184  del  Codice  dei  contratti\npubblici laddove, nel disciplinare appunto l\u0027ipotesi di  costituzione\nda parte dell\u0027aggiudicataria della gara, di una societa\u0027 di  Progetto\nper la gestione del servizio oggetto della  concessione  aggiudicata,\nal comma 2 espressamente prevede che «La  societa\u0027  cosi\u0027  costituita\ndiventa la concessionaria subentrando  nel  rapporto  di  concessione\nall\u0027aggiudicataria.», e al successivo comma 3 ulteriormente ribadisce\nche «Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non  costituisce\ncessione  del  contratto,  la  societa\u0027  di   progetto   diventa   la\nconcessionaria a titolo originario e sostituisce l\u0027aggiudicataria  in\ntutti i rapporti con  l\u0027amministrazione  concedente».  Nel  prevedere\nespressamente  per  la  societa\u0027   di   progetto   la   qualita\u0027   di\n«concessionaria a titolo originario» del servizio  appaltato,  sembra\ndi tutta evidenza il chiaro intento  del  legislatore  di  pretendere\nanche  dalla  societa\u0027  di  progetto  il  possesso  dei  requisiti  e\nl\u0027iscrizione all\u0027Albo previsto dalla legge, e non piuttosto implicita\nla volonta\u0027 di consentire alla societa\u0027 di Progetto di avvalersi solo\ndi  riflesso  (per  c.d.  «mutuazione  a  specchio»)   di   requisiti\nsoggettivi di altra e diversa societa\u0027 che la  societa\u0027  di  Progetto\nabbia costituito, secondo, una tesi assolutamente originale e mai  in\nprecedenza proposta da alcuno. \n    Ne\u0027 in contrario senso puo\u0027 valere il richiamo  della  resistente\nalla giurisprudenza del C.d.S. posto che  la  sentenza  n.  3886/2023\naffronta il diverso caso  della  modifica  nella  costituzione  della\nsocieta\u0027 aggiudicataria, ed e\u0027 con riferimento a quella  ipotesi  che\nafferma «la naturale coincidenza soggettiva  tra  l\u0027aggiudicatario  -\nche ha prestato anche i requisiti di qualificazione -  e  il  socio»;\nmentre solo  incidentalmente  affronta  il  tema  della  societa\u0027  di\nProgetto, a tal proposito fornendo argomento per  sostenere  l\u0027esatto\ncontrario di quanto asserito dalla  difesa  della  resistente,  avuto\nriguardo a quanto in quella sentenza si legge in ordine al fatto  che\nil ricorso alla societa\u0027 di Progetto  «.non  puo\u0027  tuttavia  divenire\nstrumento per superare o eludere i  presidi  posti  dalla  normativa,\nanche europea, a  tutela  della  concorrenza  e  della  qualita\u0027  dei\nservizi pubblici (in tal senso cfr. Cons.  Stato,  III,  15  novembre\n2017, n. 5294)». Cosi\u0027 che in definitiva quando  il  C.d.S.  in  essa\nafferma che come «una volta che i soci abbiano costituito la societa\u0027\ndi progetto, e questa sia  subentrata  nel  rapporto  di  concessione\nall\u0027aggiudicatario,  diventando  concessionaria  a  legittimo  titolo\nderivato, qualsiasi altro soggetto terzo e\u0027 estraneo al  rapporto  di\nconcessione» (Cons. Stato, n.  5294  del  2017,  cit.,  che  prosegue\nponendo in risalto «la stretta delimitazione dei  soggetti  esecutori\nall\u0027area dei  soli  soci»,  come  desumibile  anche  dal  regime  del\nsub-appalto ex art. 174, decreto legislativo n. 50  del  2016),  allo\nstesso modo,  non  puo\u0027  con  una  costituzione  «esternalizzante»  -\nconnotata, cioe\u0027, dalla  sottoscrizione  della  quasi  totalita\u0027  del\ncapitale della societa\u0027 di progetto da parte di un soggetto  estraneo\n- ammettersi nella  sostanza  la  rimodulazione  dell\u0027affidamento  in\nfavore di soggetti (chiamati peraltro ad attivita\u0027 esecutive) diversi\ndagli aggiudicatari che hanno prestato i requisiti di  qualificazione\n(cfr., in tal senso, anche il parere dell\u0027Anac prot. n. 25211 di  cui\nall\u0027adunanza del 26 marzo 2019, in atti)», sembra  a  questo  Giudice\nnon essersi affatto sostenuto  che  la  societa\u0027  di  progetto  possa\nbeneficiare    dei    requisiti    di    qualificazione     posseduti\ndall\u0027aggiudicataria, bensi\u0027 l\u0027esatto contrario, e cioe\u0027 la necessita\u0027\nche la c.d. costituzione esternalizzante non possa prescindere  dalla\npresenza  nella  societa\u0027  di  Progetto  dei   requisiti   soggettivi\nrichiesti dalla legge per l\u0027iscrizione all\u0027Albo. \n    Quanto poi alla sentenza  C.d.S.  n.  4469/2016  pure  richiamata\ndalla difesa della resistente, il richiamo appare non  pertinente  in\nquanto relativa a  vicenda  disciplinata  dal  vecchio  codice  degli\nappalti, prima  della  riforma  di  cui  al  decreto  legislativo  n.\n50/2016, con l\u0027introduzione del relativo art. 184. \n    E del resto in senso  conforme  all\u0027interpretazione  delle  norme\ninnanzi proposta significativamente ha concluso il P.G.  della  Corte\ndi Cassazione nel giudizio di rinvio pregiudiziale  ex  art.  363-bis\ncodice di procedura civile definito con la sentenza n.  7495  del  20\nmarzo  2025,  concludendo  la  sua  requisitoria  scritta   chiedendo\nl\u0027affermazione del seguente principio  di  diritto:  «il  modello  di\nsocieta\u0027 di progetto configurato  dagli  artt.  183-184  del  decreto\nlegislativo n. 50/2016  non  consente  il  trasferimento  dei  poteri\npubblicistici di  accertamento  e  riscossione  dei  tributi  ad  una\nsocieta\u0027 di progetto che non e\u0027 iscritta (ed  e\u0027  impossibilita\u0027  per\nlegge  ad  iscriversi)  nell\u0027albo  di  cui   all\u0027art.   53,   decreto\nlegislativo n. 446/1997, ne\u0027 nella relativa sezione separata  di  cui\nall\u0027art. 1, comma 805, legge n. 160/2019 e che abbia come socio unico\nla societa\u0027 aggiudicataria  della  gara,  regolarmente  iscritta  nei\npredetti albi». «Come rilevato dal giudice  remittente  -  scrive  il\npubblico ministero - Napoli Obiettivo Valore S.r.l.  ha  un  capitale\nsociale di \u0026#x20ac; 1.387.062,00 e,  quindi,  inferiore  alla  soglia  di  \u0026#x20ac;\n5.000.000,00 che, ai sensi  della  predetta  normativa,  deve  essere\nversata  in  contanti  o  per  il  tramite  polizza  assicurativa   o\nfideiussione bancaria, ai fini dell\u0027iscrizione nell\u0027albo».  Peraltro,\n«appare evidente - afferma il pm - come sia  normativamente  previsto\nuno  stretto  collegamento  economico  funzionale  tra  societa\u0027   di\nprogetto e soci». Ossia,  tra  Nov  e  Municipia.  Tuttavia,  per  il\nmagistrato requirente cio\u0027  «non  comporta»  alcuna  «confusione  tra\npatrimoni ne\u0027 fa  sorgere  una  solidarieta\u0027  passiva  per  tutte  le\nobbligazioni assunte dalla societa\u0027 progetto». Infatti,  stando  alla\nrequisitoria, Municipia S.p.a. risponderebbe in solido con Nov  «solo\ned esclusivamente nei limiti e nell\u0027eventualita\u0027 che vi sia stato  un\nversamento di  prezzo  in  corso  d\u0027opera  da  parte  della  pubblica\namministrazione». Ma,  non  «gia\u0027  in  via  generale  della  regolare\nesecuzione del contratto, ne\u0027 dei pregiudizi potenzialmente derivanti\nall\u0027Ente concedente e/o  ai  singoli  contribuenti  a  causa  di  una\nesecuzione   non   corretta   dell\u0027attivita\u0027   di   accertamento    e\nriscossione». \n    D\u0027altronde, come piu\u0027 innanzi ulteriormente si dira\u0027, in  passato\ne prima della legge n. 15/2025, non si e\u0027  mai  dubitato,  sul  piano\nermeneutico e  con  riferimento  al  chiaro  disposto  dell\u0027art.  53,\ndecreto legislativo n. 446/1997,  che  i  poteri  di  accertamento  e\nriscossione dei tributi potessero essere  affidati  esclusivamente  a\nsoggetti iscritti all\u0027Albo in quella norma contemplato, cosi\u0027 che  in\ndefinitiva  la  questione  relativa  alla  legittimita\u0027   del   comma\n14-septies dell\u0027art. 3, legge citata riveste valore decisivo ai  fini\ndella risoluzione della controversia in esame. Ne\u0027 in senso contrario\npuo\u0027 valere il richiamo della difesa della resistente  alle  sentenze\nn. 6112/2024 e n 6325/2024 di questa stessa Corte, posto che la prima\nha  risolto  la  controversia  senza  assolutamente   affrontare   la\nquestione  della  legittimazione  della  Concessionaria,  mentre   la\nseconda  risulta  supportata  sul  punto  da  una  motivazione   solo\napparente, e che comunque in nessun modo si fa carico di  esporre  la\nratio decidendi sottesa alla decisione assunta. \n    Piuttosto in senso conforme alla interpretazione innanzi proposta\nben puo\u0027 valere il richiamo a quanto autorevolmente  affermato  dalla\nCorte di Cassazione con la sentenza. n. 35338/2022  in  tema  di  RTI\ncostituito tra Equitalia, Municipia e Ottogas, con riferimento quindi\na una situazione societaria molto simile a  quella  conseguente  alla\ncostituzione di una societa\u0027 di Progetto da parte dell\u0027aggiudicataria\ndella gara  svoltasi  per  l\u0027affidamento  della  concessione  per  la\ngestione del servizio  di  accertamento  e  riscossione  dei  tributi\ncomunali. \n    Cosi\u0027 che, conclusivamente sul punto, sembra  di  tutta  evidenza\nche la definizione del  presente  giudizio  richiede  necessariamente\nl\u0027applicazione dell\u0027art. 3, comma  14-septies  del  decreto-legge  n.\n202/2024 come modificato con la legge n. 15/2025; e cio\u0027 senza che la\nrilevanza della nuova norma possa escludersi, come pure sostenuto  da\nqualche commentatore, per  l\u0027esclusivo  riferimento  contenuto  nella\nseconda parte della disposizione alle sole «societa\u0027 di scopo» e  non\nanche alle «societa\u0027  di  progetto».  Ed  infatti  un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata della norma consente in questo  caso  di\ndesumere  in  maniera  chiara  ed  inequivocabile  la  volonta\u0027   del\nlegislatore di  trattare  conformemente  le  societa\u0027  in  questione,\nescludendo  per  entrambe  la  necessita\u0027  dell\u0027autonoma   iscrizione\nall\u0027Albo  in  caso  di  iscrizione  della  societa\u0027   originariamente\naggiudicatasi la gara, cosi\u0027 che l\u0027apparente disarmonia che si coglie\nnel confronto tra la prima e  la  seconda  parte  della  disposizione\nrisulta essere solo il frutto di una cattiva tecnica  legislativa,  e\nnon l\u0027espressione di una volonta\u0027 volta a limitare alle sole societa\u0027\ndi scopo gli effetti previsti nella seconda parte della norma. \n    2. Cio\u0027 detto in ordine alla rilevanza della nuova norma,  rileva\nil giudicante che essa e\u0027 stata subito oggetto di molteplici  censure\nsotto il profilo della  sua  costituzionalita\u0027,  alcune  delle  quali\nritenute non condivisibili da questo Giudice:  cosi\u0027  in  particolare\nper quanto relativo alla asserita indeterminatezza e incertezza della\ndisposizione, oltre che per il generico rinvio alla disciplina recata\ndalla normativa europea, anche per effetto della previsione  in  essa\ncontenuta della revisione del Regolamento di cui al D.M. n.  101/2022\n(Ministero dell\u0027economia e delle finanze) da attuarsi con Regolamento\nda emanarsi nel successivo termine di  180  giorni.  Ed  infatti  ne\u0027\nl\u0027uno   ne\u0027   l\u0027altro   aspetto   appaiono   idonei    ad    incidere\nsull\u0027operativita\u0027  e  efficacia,  medio  tempore,   del   Regolamento\nattualmente  ancora  in  vigore,  ne\u0027  possono  ritenersi  idonei   a\ncostituire   di    per    se\u0027    soli    ostacolo    all\u0027applicazione\ndell\u0027interpretazione proposta dal legislatore nella prima  parte,  se\nnon fosse per i diversi profili di cui di seguito si dira\u0027. \n    Viceversa ritiene il Giudicante doversi ritenere la non manifesta\ninfondatezza  della  questione  di  costituzionalita\u0027  sollevata  dal\ncontribuente,  meritevole  peraltro  di  essere   estesa   ad   altri\n\"parametri\"  non  espressamente  richiamati  negli  atti   difensivi,\npotendosi ritenere il contrasto del piu\u0027 volte  cit.  art.  3,  comma\n14-septies del decreto mille proroghe, con gli artt. 3, 77,  101/102,\n111, 117 della Costituzione, anche con riferimento alla previsione di\ncui all\u0027art. 6 CEDU. \n    E cio\u0027 sotto tre distinti profili: \n      a) Per l\u0027erronea attribuzione alla nuova  norma  di  un  valore\nmeramente interpretativo, a fronte di un contenuto che appare  invece\ninnovativo-retroattivo, con conseguente violazione dei  limiti  posti\ndalla Costituzione all\u0027emanazione di norme di legge retroattive; \n      b) Per la natura di  legge-provvedimento  che  la  nuova  norma\nassume per effetto della previsione contenuta nell\u0027ultima parte della\ndisposizione circa la legittimita\u0027 degli atti di  accertamento  e  di\nriscossione emessi dalla societa\u0027 di Progetto; \n      c) Per lo strumento normativo adottato per  l\u0027emanazione  della\nnuova norma. \n    2/a. Ed invero al riguardo deve innanzi tutto osservarsi  che  la\ndisposizione  di  cui  al  cit.  art.   3,   comma   14-septies   del\ndecreto-legge 27 dicembre  2024,  n.  202  (convertito  in  Legge  21\nfebbraio 2025, n. 15), presenta  profili  di  incostituzionalita\u0027  in\nquanto autodefinita dal legislatore come norma interpretativa («...le\ndisposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero  1,\ne  53,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997...si\ninterpretano nel senso che...»),  con  effetto  retroattivo  (...«Gli\natti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa\u0027 di  scopo\ndi cui al precedente periodo sono da considerarsi legittimi in quanto\nemessi in luogo dell\u0027aggiudicatario...»). \n    Orbene non e\u0027 in dubbio certamente l\u0027ammissibilita\u0027  in  astratto\ndi leggi  interpretative.  In  proposito  piuttosto  e\u0027  il  caso  di\nricordare che come dalla Corte costituzionale piu\u0027 volte ribadito (v.\nsentenza n. 480/1992, e n. 311/1995), di recente anche  con  sentenza\n11 gennaio 2024, n. 4:  «Secondo  la  consolidata  giurisprudenza  di\nquesta Corte, \"la disposizione di interpretazione autentica e\u0027 quella\nche, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore,  esprime,\nanche  nella  sostanza,  un   significato   appartenente   a   quelli\nriconducibili  alla  previsione  interpretata  secondo  gli  ordinari\ncriteri dell\u0027interpretazione della legge\" (sentenza n. 133 del 2020).\nDiversamente,   nel   caso   in    cui    \"la    disposizione,    pur\nautoqualificantesi  interpretativa,  attribuisce  alla   disposizione\ninterpretata un significato nuovo, non  rientrante  tra  quelli  gia\u0027\nestraibili dal testo originario della disposizione medesima, essa  e\u0027\ninnovativa con efficacia retroattiva (sentenze n. 61 5 del  2022,  n.\n133 del 2020, n. 209 del 2010 e n. 155 del 1990)\" (v. sentenza n. 104\ndel 2022).» \n    In proposito sempre la Corte  costituzionale  ha  anche  piu\u0027  di\nrecente confermato che «...al di la\u0027 della autoqualificazione, di per\nse\u0027   non   vincolante,   e   dell\u0027accertamento   di   un   contrasto\ngiurisprudenziale    formatosi     sulla     disposizione     oggetto\ndell\u0027interpretazione  autentica,  anch\u0027esso  non  dirimente  (tra  le\ntante, sentenze n. 4 del 2024, n. 104 e n. 61 del 2022,  n.  133  del\n2020) - la  natura  interpretativa  va  riconosciuta  solo  a  quelle\ndisposizioni «che hanno il fine obiettivo di  chiarire  il  senso  di\nnorme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno  dei  sensi\nfra  quelli  ritenuti  ragionevolmente   riconducibili   alla   norma\ninterpretata, allo scopo di imporre a chi e\u0027 tenuto ad  applicare  la\ndisposizione considerata un determinato significato normativo» (cosi\u0027\nla sentenza n. 73 del 2017,  richiamata  dalla  sentenza  n.  70  del\n2020)» (cosi\u0027. Corte costituzionale sent. n. 77/2024; cfr.  sent.  n.\n70/2024). \n    Orbene, per le ragioni tutte ampiamente esposte a proposito della\nrilevanza  della   questione   di   costituzionalita\u0027   della   norma\nsopravvenuta sembra assolutamente da  escludere  che  il  significato\nattribuito dall\u0027art. 3 comma 14-septies,  decreto-legge  n.  202/2024\nalle disposizioni di cui agli articoli 52 e 53 del  decreto-legge  n.\n446/1997 possa effettivamente ritenersi riconducibile alla previsione\ndelle suddette norme, interpretate secondo comuni canoni ermeneutici,\nsia  pure  doverosamente  alla  luce  di  una  lettura  delle   norme\ncostituzionalmente orientata. Cosi\u0027  che,  in  definitiva,  la  nuova\nnorma appare, nonostante la terminologia  adottata  dal  legislatore,\nnon gia\u0027 una norma di «interpretazione autentica»,  bensi\u0027  piuttosto\nuna norma innovativa con  efficacia  retroattiva,  con  la  quale  il\nlegislatore ha  inteso  dettare  nuove  regole  per  le  societa\u0027  di\nprogetto o di scopo previste dal codice dei contratti, per abilitarle\nall\u0027esercizio delle attivita\u0027 oggetto della concessione  aggiudicata,\nin virtu\u0027 della mera mutuazione dei requisiti prescritti dalla  legge\nper la partecipazione alla gara prevista per l\u0027aggiudicazione. \n    Al riguardo peraltro e\u0027 un dato di  fatto  incontrovertibile  che\nmai  in  passato  si  e\u0027  dubitato,  sul  piano  ermeneutico  e   con\nriferimento al chiaro disposto dell\u0027art. 53, decreto  legislativo  n.\n446/1997, che i poteri di  accertamento  e  riscossione  dei  tributi\npotessero essere  affidati  esclusivamente  a  soggetti  direttamente\niscritti all\u0027Albo in quella norma contemplato. \n    Le conclusioni innanzi esposte fanno  fortemente  dubitare  della\ncostituzionalita\u0027  della  nuova  norma,  in   tal   senso   deponendo\ninequivocabilmente   la    giurisprudenza    della    stessa    Corte\ncostituzionale. \n    Ed   infatti,   come   espressamente   affermato   dalla    Corte\ncostituzionale con la sentenza n. 4 del l\u002711 gennaio 2024: \n      «8. Una volta esclusa la natura  autenticamente  interpretativa\ndella disposizione, dinanzi  a  leggi  aventi  efficacia  retroattiva\nquesta Corte e\u0027 chiamata ad esercitare uno scrutinio  particolarmente\nrigoroso: cio\u0027 in ragione della centralita\u0027 che assume  il  principio\ndi non retroattivita\u0027 della legge, «inteso quale fondamentale  valore\ndi civilta\u0027  giuridica,  non  solo  nella  materia  penale  (art.  25\nCostituzione), ma anche in altri settori  dell\u0027ordinamento  (sentenze\nn. 174 del 2019, n. 73 del 2017, n. 260 del 2015 e n. 170  del  2013»\n(sentenza n. 145 del 2022). \n    Il controllo di costituzionalita\u0027 diviene ancor  piu\u0027  stringente\nqualora l\u0027intervento legislativo retroattivo incida su giudizi ancora\nin corso, specialmente nel caso in cui  sia  coinvolta  nel  processo\nun\u0027amministrazione pubblica. Infatti, tanto i principi costituzionali\nrelativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale,\nquanto   i   principi   concernenti   l\u0027effettivita\u0027   della   tutela\ngiurisdizionale e la parita\u0027 delle parti in giudizio, impediscono  al\nlegislatore di risolvere, con legge,  specifiche  controversie  e  di\ndeterminare, per questa via,  uno  sbilanciamento  tra  le  posizioni\ndelle parti coinvolte nel giudizio (tra le altre, sentenze n.  201  e\nn. 46 del 2021, n. 12 del 2018 e n. 191 del 2014). \n    8.1.- Con riguardo al sindacato di costituzionalita\u0027 delle  leggi\nretroattive incidenti su giudizi in  corso,  ha  assunto  un  rilievo\nsempre piu\u0027 decisivo la giurisprudenza della Corte EDU (tra le altre,\nsentenze 24 giugno 2014, Aziebda agricola Silverfunghi  Sas  e  altri\ncontro Italia, paragrafo 76; 25 marzo 2014, Blasucci e  altri  contro\nItalia, paragrafo 47;  14  gennaio  2014,  Montalto  e  altri  contro\nItalia, paragrafo 47). Cio\u0027 in virtu\u0027 della « funzione interpretativa\neminente che gli  Stati  contraenti  hanno  riconosciuto  alla  Corte\neuropea» (sentenza n. 348 del 2007). \n    Come  chiarito  da  questa  Corte,  infatti,  nel  sindacato   di\ncostituzionalita\u0027 delle leggi retroattive si e\u0027 ormai pervenuti  alla\ncostruzione di  una  «solida  sinergia  fra  principi  costituzionali\ninterni e principi contenuti nella CEDU», che consente di leggere  in\nstretto coordinamento i parametri interni  con  quelli  convenzionali\n«al  fine  di  massimizzarne  l\u0027espansione   in   un   \"rapporto   di\nintegrazione reciproca\"» (sentenza n. 145 del 2022). \n    Sulla  base  di  tale  sinergia,   questa   Corte   e\u0027   chiamata\ninnanzitutto a verificare se l\u0027intervento legislativo retroattivo sia\neffettivamente  preordinato  a  condizionare   l\u0027esito   di   giudizi\npendenti.  A  tal  fine,  assumono  rilievo  -  sulla  scorta   della\ngiurisprudenza  della  Corte  EDU  -   alcuni   «elementi,   ritenuti\nsintomatici  dell\u0027uso  distorto   della   funzione   legislativa»   e\nriferibili principalmente al «metodo e alla  tempistica  seguiti  dal\nlegislatore» (cosi\u0027, sentenza n. 12 del  2018;  nello  stesso  senso,\nsentenze n.  145  del  2022  e  n.  174  del  2019).  Occorre  dunque\neffettuare una verifica  di  legittimita\u0027  costituzionale  che  -  in\nmaniera  non  dissimile  dal   sindacato   sull\u0027eccesso   di   potere\namministrativo mediante l\u0027impiego di figure sintomatiche  -  assicuri\nuna particolare estensione e intensita\u0027 del  controllo  sul  corretto\nuso del potere legislativo. \n    8.2.- Tra gli elementi sintomatici dell\u0027uso distorto  del  potere\nlegislativo, appare innanzitutto significativo il fatto che «lo Stato\no l\u0027amministrazione  pubblica»  siano  «parti  di  un  processo  gia\u0027\nradicato» e che l\u0027intervento  legislativo  si  collochi  «a  notevole\ndistanza  dall\u0027entrata  in  vigore  delle  disposizioni  oggetto   di\ninterpretazione autentica» (sentenza n. 174 del 2019)... \n    8.3.- E\u0027 altresi\u0027 rilevante, come elemento sintomatico, il  fatto\nche - lo si e\u0027 anticipato supra, al punto 7.2.2.  -  la  disposizione\ncensurata,  pur  essendosi  «auto-qualificata»  come  interpretativa,\nabbia in realta\u0027 introdotto un significato che non si poteva in alcun\nmodo evincere dal testo dell\u0027art. 7, comma 1,  del  decreto-legge  n.\n384 del 1992, come convertito... \n    8.4.-  Ma,  soprattutto,  risulta  decisivo  il  fatto   che   il\nlegislatore abbia adottato la disposizione censurata per superare  un\norientamento giurisprudenziale  consolidato,  al  fine  specifico  di\nincidere   su   giudizi   ancora   pendenti   in   cui   era    parte\nl\u0027amministrazione pubblica..». \n    Negli stessi sensi sempre la Corte  costituzionale  con  la  gia\u0027\ncitata sentenza n. 77/2024 ha ulteriormente ribadito che: \n      «6.1 Va preliminarmente rammentato, su un piano piu\u0027  generale,\nche - al di la\u0027 della autoqualificazione, di per se\u0027 non  vincolante,\ne dell\u0027accertamento di un contrasto giurisprudenziale formatosi sulla\ndisposizione oggetto dell\u0027interpretazione  autentica,  anch\u0027esso  non\ndirimente (tra le tante, sentenze n. 4 del 2024, n. 104 e n.  61  del\n2022, n. 133 del 2020) - la  natura  interpretativa  va  riconosciuta\nsolo a quelle disposizioni «che hanno il fine obiettivo  di  chiarire\nil senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno\ndei sensi fra  quelli  ritenuti  ragionevolmente  riconducibili  alla\nnorma interpretata,  allo  scopo  di  imporre  a  chi  e\u0027  tenuto  ad\napplicare la  disposizione  considerata  un  determinato  significato\nnormativo» (cosi\u0027 la  sentenza  n.  73  del  2017,  richiamata  dalla\nsentenza n. 70 del 2020). \n    Cio\u0027  premesso,  questa  Corte  ha  piu\u0027  volte   affermato   «la\n\"sostanziale indifferenza,  quanto  allo  scrutinio  di  legittimita\u0027\ncostituzionale,  della  distinzione  tra  norme  di   interpretazione\nautentica - retroattive, salva una  diversa  volonta\u0027  in  tal  senso\nesplicitata dal legislatore stesso - e norme innovative con efficacia\nretroattiva\" (sentenza n. 73 del 2017; nonche\u0027, da  ultimo,  sentenza\nn. 108 del 2019)» (sentenza n. 70 del 2020);  arrivando  a  ritenerne\n«la possibile assimilazione, quanto agli  esiti  dello  scrutinio  di\nlegittimita\u0027 costituzionale» (sentenza n. 108 del 2019). \n    A tal fine, la detta distinzione rileva, al  piu\u0027,  perche\u0027  «\"la\npalese erroneita\u0027 di  tale  auto-qualificazione  puo\u0027  costituire  un\nindice,  sia  pure  non  dirimente,  della   irragionevolezza   della\ndisposizione impugnata\" (sentenza n. 73 del 2017; ex plurimis,  anche\nsentenze n. 103 del 2013 e n. 41  del  2011)»  (sentenza  n.  70  del\n2020). \n    6.2.- Nello  scrutinio  di  legittimita\u0027  costituzionale,  questa\nCorte ha piu\u0027 volte ricordato la centralita\u0027 che assume il  principio\ndi non retroattivita\u0027 della legge, inteso quale  fondamentale  valore\ndi civilta\u0027 giuridica (tra le piu\u0027 recenti, sentenze n. 4  del  2024,\nn. 145 del 2022, n. 174 del 2019 e n. 73 del 2017). \n    Ne consegue che, di fronte a una norma avente comunque  efficacia\nretroattiva - che pure deve considerarsi, al di fuori  della  materia\npenale, frutto del legittimo esercizio discrezionale del  potere  del\nlegislatore   -,   e\u0027   necessario   procedere   ad   uno   scrutinio\nparticolarmente rigoroso. \n    Tale scrutinio diviene  ancor  piu\u0027  stringente  se  l\u0027intervento\nlegislativo retroattivo incide su giudizi ancora in corso, tanto piu\u0027\nse in essi sia coinvolta un\u0027amministrazione pubblica. Infatti, «tanto\ni principi costituzionali relativi ai rapporti tra potere legislativo\ne   potere   giurisdizionale,   quanto   i    principi    concernenti\nl\u0027effettivita\u0027 della tutela giurisdizionale e la parita\u0027 delle  parti\nin giudizio, impediscono al  legislatore  di  risolvere,  con  legge,\nspecifiche  controversie  e  di  determinare,  per  questa  via,  uno\nsbilanciamento tra le posizioni delle parti  coinvolte  nel  giudizio\n(tra le altre, sentenze n. 201 e n. 46 del 2021, n. 12 del 2018 e  n.\n191 del 2014)» (sentenza n. 4 del 2024). \n    Relativamente  al  sindacato  di  costituzionalita\u0027  delle  leggi\nretroattive incidenti su giudizi in corso, ancora di recente e\u0027 stato\nrammentato il rilievo assunto dalla giurisprudenza della  Corte  EDU,\naffermandosi  che  in  tale  ambito  si  e\u0027  ormai   pervenuti   alla\ncostruzione di  una  «solida  sinergia  fra  principi  costituzionali\ninterni e principi contenuti nella CEDU», che consente di leggere  in\nstretto coordinamento i parametri interni  con  quelli  convenzionali\n«al  fine  di  massimizzarne  l\u0027espansione   in   un   \"rapporto   di\nintegrazione reciproca\"» (sentenza n. 145 del 2022, richiamata  dalla\nsentenza n. 4 del 2024). \n    6.3.- Tanto premesso, per svolgere tale rigoroso  controllo  sono\nstati individuati una serie di elementi sintomatici dell\u0027uso distorto\ndella funzione legislativa. \n    Tra questi, in particolare, per quanto qui di interesse, emergono\nl\u0027errata e artificiosa autoqualificazione della norma come  norma  di\ninterpretazione autentica e,  soprattutto,  la  chiara  finalita\u0027  di\nincidere sull\u0027esito di giudizi pendenti. Finalita\u0027, quest\u0027ultima, che\nsi  puo\u0027  evincere  da  metodo  e  tempistica   dell\u0027intervento   del\nlegislatore (sentenze n. 4 del 2024, n. 145 del 2022, n. 174 del 2019\ne n.  12  del  2018)  -  per  esempio,  la  distanza  dell\u0027intervento\nlegislativo rispetto all\u0027entrata in vigore delle disposizioni oggetto\ndi interpretazione autentica (sentenze n. 4 del 2024  e  n.  174  del\n2019) - e si puo\u0027 ricavare dai lavori preparatori (sentenze n. 4  del\n2024 e n. 145 del 2022). \n    Infine,  in  quest\u0027opera  di  rigoroso  scrutinio  e\u0027  necessario\nvalutare se l\u0027intervento legislativo trovi una possibile  ragionevole\ngiustificazione «nell\u0027esigenza di tutelare principi, diritti  e  beni\ncostituzionali». Anche alla luce  della  giurisprudenza  della  Corte\nEDU,  «solo  imperative  ragioni  di   interesse   generale   possono\nconsentire un\u0027interferenza del legislatore su  giudizi  in  corso;  i\nprincipi dello stato di diritto e del giusto processo  impongono  che\ntali ragioni \"siano trattate con il massimo  grado  di  circospezione\npossibile\" (sentenza 14 febbraio 2012, Arras contro Italia, paragrafo\n48)» (sentenza n. 4 del 2024). \n    Come da ultimo ricordato da questa Corte nella piu\u0027 volte  citata\nsentenza n. 4 del 2024,  la  Corte  EDU  ha  perimetrato  in  maniera\nrigorosa  e  restrittiva  tale  nozione  di  «imperative  ragioni  di\ninteresse generale», ravvisando la compatibilita\u0027 con l\u0027art.  6  CEDU\ndi «alcuni interventi legislativi retroattivi incidenti su giudizi in\ncorso,  la\u0027  dove  \"i  soggetti   ricorrenti   avevano   tentato   di\napprofittare dei difetti  tecnici  della  legislazione  (sentenza  23\nottobre 1997, National \u0026amp;  Provincial  Building  Society  e  Yorkshire\nBuilding Society  contro  Regno  Unito,  paragrafo  112),  o  avevano\ncercato  di  ottenere  vantaggi  da  una  lacuna  della  legislazione\nmedesima, cui l\u0027ingerenza del  legislatore  mirava  a  porre  rimedio\n(sentenza del 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie\nX, Blanche  de  Castille  e  altri  contro  Francia,  paragrafo  69)\"\n(sentenza  n.  145  del  2022)»,  o,  ancora,  quando   «l\u0027intervento\nlegislativo retroattivo mirava a risolvere una serie  piu\u0027  ampia  di\nconflitti  conseguenti  alla  riunificazione  tedesca,  al  fine   di\n\"assicurare in modo duraturo la pace  e  la  sicurezza  giuridica  in\nGermania\" (20 febbraio 2003, ForrerNiedenthal c. Germania,  paragrafo\n64)». \n    Piu\u0027 in generale, in tale opera di perimetrazione,  al  di  fuori\ndella nozione di «imperative ragioni di interesse  generale»  sono  i\nsoli motivi di carattere meramente finanziario, volti a contenere  la\nspesa pubblica, come chiarito tanto  dalla  Corte  EDU  (sentenza  29\nmarzo 2006, Scordino e altri contro Italia, paragrafo  132;  sentenza\n11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia, paragrafo  37),  quanto  da\nquesta stessa Corte, la quale ha  espressamente  affermato  che  «[i]\nsoli motivi finanziari, volti a  contenere  la  spesa  pubblica  o  a\nreperire risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a\ngiustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi  sui\ngiudizi in corso (sentenze n. 174 e n. 108 del 2019,  e  n.  170  del\n2013)» (sentenza n. 145 del 2022)\". \n    Orbene,  tutti  i   suddetti   elementi   sintomatici   risultano\nsussistere nel caso in esame, posto che: \n      1)  Per  le  ragioni  innanzi  ampiamente  esposte  \"errata   e\nartificiosa\" deve ritenersi l\u0027autoqualificazione della norma in  essa\ncontenuta; \n      2) L \u0027Amministrazione pubblica, in persona dell\u0027Ente impositore\nnonche\u0027 attraverso il Concessionario chiamato ad esercitarne i poteri\ndi accertamento, era parte del processo promosso dinanzi  alla  Corte\ndi Cassazione a seguito del rinvio pregiudiziale di cui si e\u0027  detto,\ned e\u0027 tuttora parte dei numerosissimi procedimenti  radicati  dinanzi\nalla   Giurisdizione   tributaria   nei   quali   e\u0027   coinvolta   la\nConcessionaria Napoli Obiettivo Valore, compreso il  procedimento  in\nesame in questa sede; \n      3) L\u0027intervento normativo in questione si colloca a distanza di\noltre 27 anni dall\u0027entrata in vigore delle norme oggetto di  asserita\ninterpretazione autentica; \n      4) L\u0027interpretazione delle norme fornita dal legislatore appare\nattribuire ad  esse  un  significato  che  non  poteva  assolutamente\nevincersi dal loro tenore letterale,  come  ampiamente  gia\u0027  innanzi\nmotivato in tema di rilevanza della questione di costituzionalita\u0027 in\nesame; \n      5) La disposizione sopravvenuta risulta funzionale  a  superare\nun orientamento giurisprudenziale  consolidato  (v.  Cass.  sent.  n.\n35338/2022 in tema di  RTI  costituito  tra  Equitalia,  Municipia  e\nOttogas), tra l\u0027altro condiviso dal Ministero delle Finanze (v.  ris.\nMin. n. 4/DF del 13 aprile 2021) e dall\u0027ANAC  (v,  parere  149/2022),\nsecondo il quale  l\u0027iscrizione  all\u0027Albo  e\u0027  stato  sempre  ritenuto\nindispensabile  ai  fini  della  legittimazione  del  Concessionario;\ninoltre per la tempistica delle vicende innanzi riassunte, in  quanto\noggetto di un  emendamento  frettolosamente  inserito  in  quel  gran\ncontenitore costituito  dal  c.d.  Decreto  mille  proroghe  come  da\nconsuetudine approvato dal Governo a fine anno (con  le  perplessita\u0027\ndelle  quali  innanzi  piu\u0027   diffusamente   si   dira\u0027   in   ordine\nall\u0027osservanza  dei  limiti  di  cui  all\u0027art.  77,  comma  2   della\nCostituzione, che sembrano imporre necessariamente la sussistenza  di\nun «nesso di interrelazione funzionale» tra la legge di conversione e\nil decreto-legge  sottostante:  v.  Corte  costituzionale.  sent.  n.\n245/2022), nell\u0027intervallo di tempo intercorso tra la discussione del\nricorso presso la Corte  di  Cassazione  (22  gennaio  2025)  per  la\ndefinizione  della  questione  pregiudiziale  posta  dalla  Corte  di\nGiustizia Tributaria di primo grado di Napoli, e la  decisione  della\nstessa Corte (intervenuta il  13  marzo  2025  con  la  sentenza  poi\ndepositata il successivo 20 marzo), si presta ad essere  interpretato\ncome ispirato esclusivamente  dall\u0027esigenza  di  tutelare  i  crediti\ndell\u0027Amministrazione Pubblica nei confronti  dei  contribuenti  e  in\ndanno di  questi  ultimi.  La  qual  cosa  sembra  trovare  ulteriore\nconferma ed implicita ammissione proprio nella  clausola  finale  del\ncit. art. 14-septies, laddove il legislatore, dopo  aver  fornito  la\nsua interpretazione della normativa  preesistente,  si  e\u0027  spinto  a\nsancire espressamente la «legittimita\u0027» degli atti di accertamento  e\ndi riscossione emessi dalle societa\u0027 di progetto  o  di  scopo  anche\nprima dell\u0027approvazione della nuova norma, in tal  modo  manifestando\nil chiaro ed univoco intento di influenzare l\u0027esito  dei  giudizi  in\ncorso. \n    Ne\u0027 infine l\u0027intervento normativo attuato puo\u0027 ritenersi nel caso\nin esame giustificato dall\u0027esigenza di tutelare principi,  diritti  e\nbeni costituzionali, posto che «come ha chiarito la Corte  EDU,  solo\nimperative  ragioni  di   interesse   generale   possono   consentire\nun\u0027interferenza del legislatore su giudizi in corso; i principi dello\nstato di diritto e del giusto processo  impongono  che  tali  ragioni\n\"siano trattate con il  massimo  grado  di  circospezione  possibile\"\n(sentenza 14 febbraio  2012,  Arras  contro  Italia,  paragrafo  48)\"\n(cosi\u0027  Corte  costituzionale  sent.  n.  4/2024   cit.);   dovendosi\nescludere,  come  ancora  una  volta  chiarito  dalla  CEDU  che   le\nconsiderazioni finanziarie possano, da sole  \"autorizzare  il  potere\nlegislativo  a  sostituirsi  al  giudice  nella   definizione   delle\ncontroversie» (CEDU, sentenza 29 marzo 2006, Scordino e altri  contro\nItalia, paragrafo 132; sentenza 11 aprile 2006, Cabourdin c. Francia,\nparagrafo 37)\"; In tal senso, come nella stessa  sentenza  n.  4/2024\nribadito, consolidata risultando anche la giurisprudenza della  Corte\ncostituzionale, avendo essa affermato che \"in linea di  principio  «i\nsoli motivi finanziari, volti a  contenere  la  spesa  pubblica  o  a\nreperire risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a\ngiustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi  sui\ngiudizi in corso» (sentenze nn. 174 e 108  del  2019,  n.  170/2013)»\n(sentenza n. 145 del 2022).\" (cosi\u0027 ancora sent, 4/2024 cit.) \n    A tutto quanto sin qui osservato  deve  aggiungersi  il  rilievo,\nnella  prospettiva  di   incostituzionalita\u0027   innanzi   evidenziata,\ndell\u0027evidente contrasto della norma in esame anche  con  il  disposto\ndell\u0027art.  117,  comma  2,  Costituzione  per  quanto  relativo  alla\ncostituzionalizzazione del principio  di  tutela  della  concorrenza,\nanche in quanto espressione del principio di parita\u0027  di  trattamento\ninsito nell\u0027art.  3  della  stessa  Costituzione,  oltre  che  per  i\nriflessi sulla liberta\u0027 di iniziativa economica di  cui  all\u0027art.  41\nCostituzione. \n    A questo proposito deve  invero  preliminarmente  rilevarsi  come\nl\u0027analisi della giurisprudenza costituzionale nel decennio  2001-2011\noffra elementi per affermare che la norma di cui all\u0027art. 117,  comma\n2, lett. e) Costituzione introdotta con la riforma del Titolo V della\nCarta Costituzionale, e\u0027 stata  prevalentemente  utilizzata,  com\u0027era\nnaturale, per dirimere conflitti di competenze tra Stato  e  Regioni;\nma in sempre piu\u0027 frequenti occasioni ha dato spunto alla  Corte  per\nriconoscere in essa l\u0027affermazione di  un  principio  sostanziale  di\nlibera concorrenza, da ritenersi a  questo  punto  costituzionalmente\ntutelato: cosi\u0027 che in definitiva essa  non  configura  soltanto  una\nc.d. «norma di competenza», bensi\u0027 una norma «di principio»  a  tutti\ngli effetti. \n    In tal senso di recente la stessa  Corte  costituzionale  con  la\nsentenza n. 4/2022 ha affermato che: \n      «Questa Corte e\u0027 costante  nell\u0027affermare  che  la  nozione  di\n«concorrenza» di cui al secondo  comma,  lettera  e),  dell\u0027art.  117\nCostituzione «non puo\u0027  non  riflettere  quella  operante  in  ambito\neuropeo (sentenze n. 83 del 2018, n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del\n2010). Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di  tutela\nin senso proprio, intese a contrastare gli  atti  e  i  comportamenti\ndelle imprese che incidono negativamente sull\u0027assetto  concorrenziale\ndei mercati,  sia  le  misure  legislative  di  promozione,  volte  a\neliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione  della  capacita\u0027\nimprenditoriale e della competizione tra  imprese  (concorrenza  \"nel\nmercato\"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che\nassicurino la piu\u0027 ampia apertura del mercato a tutti  gli  operatori\neconomici  (concorrenza  \"per  il  mercato\").   In   questa   seconda\naccezione,  attraverso  la  \"tutela   della   concorrenza\",   vengono\nperseguite finalita\u0027 di ampliamento dell\u0027area di  libera  scelta  dei\ncittadini e delle imprese, queste ultime  anche  quali  fruitrici,  a\nloro volta, di beni e di servizi (sentenze n. 299 del 2012 e  n.  401\ndel 2007)» (sentenza n. 137 del 2018). \n    Sulla scorta di tale nozione di tutela della concorrenza «per  il\nmercato», questa Corte ha altresi\u0027 affermato che «la disciplina delle\nprocedure  di  gara,  la  regolamentazione  della  qualificazione   e\nselezione dei concorrenti,  delle  procedure  di  affidamento  e  dei\ncriteri di aggiudicazione [...] mirano a garantire che le medesime si\nsvolgano nel rispetto delle  regole  concorrenziali  e  dei  principi\ncomunitari  della  libera  circolazione  delle  merci,  della  libera\nprestazione dei servizi, della liberta\u0027 di stabilimento, nonche\u0027  dei\nprincipi costituzionali  di  trasparenza  e  parita\u0027  di  trattamento\n(sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del  2008)»,  sicche\u0027  tali\ndiscipline, in quanto «volte  a  consentire  la  piena  apertura  del\nmercato nel settore  degli  appalti,  sono  riconducibili  all\u0027ambito\ndella  tutela  della  concorrenza,  di   esclusiva   competenza   del\nlegislatore statale (sentenze n. 401 del  2007,  n.  345  del  2004)»\n(sentenza n. 186 del 2010; nello stesso  senso,  sentenze  n.  2  del\n2014, n. 259 del 2013 e  n.  339  del  2011),  costituendo  esse  uno\nstrumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza  in\nmodo uniforme sull\u0027intero territorio nazionale (sentenze  n.  39  del\n2020, n. 28 del 2014, n. 339 del 2011, n. 1 del 2008  e  n.  401  del\n2007).». \n    Orbene, valorizzando quanto in  ordine  al  principio  di  tutela\ndella concorrenza affermato dalla Corte costituzionale, peraltro  con\nspecifico riferimento alle procedure di gara per l\u0027aggiudicazione  di\nconcessioni per la gestione di servizi pubblici,  emerge  con  palese\nevidenza il contrasto dell\u0027art. 3, comma 14-septies, legge n. 15/2025\nanche con  il  suddetto  principio,  in  considerazione  del  «doppio\nregime» che esso prevede per  la  partecipazione  alla  gara,  per  i\nsoggetti «partecipati» da societa\u0027 iscritte all\u0027Albo, e societa\u0027  non\npartecipate. \n    Ed invero l\u0027art. 52, decreto legislativo n.  446/1997  come  gia\u0027\ninnanzi evidenziato prevede che  l\u0027attivita\u0027  di  accertamento  e  di\nriscossione delle entrate degli enti  locali  possa  essere  affidata\ndagli Enti a terzi nel rispetto della normativa  europea,  mentre  il\nsuccessivo art. 53 disciplina  l\u0027Albo  dei  soggetti  abilitati  allo\nsvolgimento di quelle attivita\u0027, prevedendone  la  tenuta  presso  il\nMinistero delle finanze e disponendo che allo stesso  Ministro  delle\nfinanze compete definire con  proprio  decreto  «le  condizioni  e  i\nrequisiti per  l\u0027iscrizione  nell\u0027albo,  al  fine  di  assicurare  il\npossesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari,  la  sussistenza\ndi  sufficienti  requisiti   morali   e   l\u0027assenza   di   cause   di\nincompatibilita\u0027 da parte degli iscritti..». \n    In  attuazione  delle  indicate   disposizioni   attualmente   le\ncondizioni e i requisiti di cui innanzi  risultano  disciplinati  con\nD.M. 13 aprile 2022, n. 101 che prevede all\u0027art. 10 che: \n      «L\u0027iscrizione nell\u0027albo e\u0027  subordinata  al  riconoscimento  da\nparte della Commissione nei confronti degli organi  societari  e  dei\nsoci delle  societa\u0027  dei  prescritti  requisiti  di  onorabilita\u0027  e\nprofessionalita\u0027 e dell\u0027assenza di cause di incompatibilita\u0027  di  cui\nagli  articoli  8  e  9,  nonche\u0027,  nei  confronti  delle   societa\u0027,\ndell\u0027idoneita\u0027 finanziaria, tecnica  e  organizzativa  alla  gestione\ndelle attivita\u0027 di liquidazione e di accertamento dei  tributi  e  di\nquelle di riscossione dei tributi  e  di  altre  entrate  degli  enti\nlocali  di  cui  agli  articoli  6  e  7.  L\u0027iscrizione  e\u0027  altresi\u0027\nsubordinata alla verifica della sussistenza  delle  dichiarazioni  di\ncui all\u0027articolo 5.». \n    Con l\u0027art. 3, comma 14-septies cit.  il  legislatore,  disponendo\nche: «le societa\u0027 di scopo, di cui all\u0027articolo 194  del  codice  dei\ncontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.\n36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del  codice  dei\ncontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.\n50,  costituite  per  svolgere  attivita\u0027  di   accertamento   e   di\nriscossione o attivita\u0027 di supporto ad esse propedeutiche,  non  sono\niscritte nell\u0027albo di cui all\u0027articolo 53 del decreto legislativo  n.\n446 del 1997, laddove la societa\u0027 aggiudicataria del  bando  di  gara\nper l\u0027affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle\nentrate degli enti locali, socia  della  stessa  societa\u0027  di  scopo,\nrisulti gia\u0027 iscritta nel predetto albo»  ha  consentito,  con  norma\ninnovativa  retroattiva  (per  le  ragioni  innanzi  esposte),  e  in\nviolazione quindi anche del principio di affidamento, che le societa\u0027\ndi progetto partecipate da altra  societa\u0027  precedentemente  iscritta\nall\u0027Albo,   possano   risultare   aggiudicatarie   della   gara   per\nl\u0027affidamento del servizio pubblico prescindendo dalla loro diretta e\npersonale  iscrizione  all\u0027Albo  e   dal   possesso   dei   requisiti\nfinanziari, tecnici e di onorabilita\u0027 e professionalita\u0027 di cui  agli\nartt. 6,7,8 del D.M. citato, mentre a quelle  non  partecipate  sara\u0027\npreclusa la partecipazione alla gara se  non  autonomamente  iscritte\nall\u0027Albo. Con il risultato  peraltro  niente  affatto  irrilevante  e\nassolutamente irrazionale, che con questo sistema, mentre le societa\u0027\ngia\u0027  iscritte  all\u0027Albo  potranno  continuare  a  giovarsi  di  quel\nrequisito soggettivo per  partecipare  ed  aggiudicarsi  altre  gare,\nsalvo  poi  trasferire  gli  effetti  dell\u0027aggiudicazione  ad   altra\nsocieta\u0027 di progetto, da esse partecipata e appositamente  costituita\nper l\u0027effettivo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 oggetto della concessione,\nviceversa questa possibilita\u0027 restera\u0027 definitivamente preclusa  alle\nsocieta\u0027  prive  di  quel  requisito  soggettivo,   con   inevitabili\nconseguenze negative sul libero mercato e  evidente  alterazione  del\nprincipio di parita\u0027 e di libera concorrenza. \n    2/b.  Sotto  altro  e  diverso  profilo  risulta  tutt\u0027altro  che\nmanifestamente infondata la tesi secondo la quale, come eccepito  dal\nricorrente,  la  norma   in   esame   appare   integrare   una   c.d.\nlegge-provvedimento giacche\u0027 con essa il legislatore, laddove dispone\nche: «Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa\u0027\ndi scopo di cui al precedente periodo sono da  considerare  legittimi\nin quanto emessi in  luogo  dell\u0027aggiudicatario,  comunque  tenuto  a\ngarantire in solido l\u0027adempimento di  tutte  le  prestazioni  erogate\ndirettamente dalle predette societa\u0027», non si e\u0027 limitato a formulare\nuna interpretazione della pregressa normativa in tema di societa\u0027  di\nprogetto o di scopo, ma ha altresi\u0027 dettato una disposizione  finale,\nnon avente natura generale ed astratta bensi\u0027 di carattere  concreto,\ncon cui, in surroga del potere  giurisdizionale,  ha  sostanzialmente\nconvalidato  gli  atti  di  accertamento  emessi  dalla  societa\u0027  in\nquestione «in luogo» dell\u0027aggiudicataria Municipia S.p.a. in tal modo\ninterferendo nella  risoluzione,  oltre  che  del  giudizio  pendente\ndinanzi alla Corte di Cassazione del quale si e\u0027  innanzi  ampiamente\ndetto,  altresi\u0027  di  centinaia  di  giudizi  pendenti  dinanzi  alla\nGiurisdizione Tributaria, compreso quello in esame. \n    Orbene in ordine alla legittimita\u0027 delle leggi provvedimento  non\nvi e\u0027  dubbio  che  la  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,\npartendo dal principio  che  nel  nostro  ordinamento  non  e\u0027  stata\ncodificata  la  cd.  riserva  di  amministrazione,  ne  riconosce  la\nammissibilita\u0027, ma solo entro i limiti circoscritti specifici, tra  i\nquali  va  ricompreso   «il   rispetto   del   limite   generale   di\nragionevolezza che ridonda nel divieto di  introdurre  ingiustificate\ndisparita\u0027   di    trattamento..;    la    tutela    dell\u0027affidamento\nlegittimamente sorto nei soggetti..; e  il  rispetto  delle  funzioni\ncostituzionalmente riservate  al  potere  giudiziario»  (cosi\u0027  Corte\ncostituzionale sent. 311/1995). \n    La violazione degli indicati limiti  implica  inevitabilmente  il\ncontrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione. \n    Ma quel che in questa sede preme maggiormente evidenziare e\u0027  che\nquando si fa a questo proposito riferimento al limite della «funzione\ngiurisdizionale»,    e\u0027    evidente    il    richiamo    ai    valori\ncostituzionalizzati all\u0027art. 101 e  ss.  Costituzione  che  devolvono\nalla Magistratura il compito dell\u0027Amministrazione della Giustizia, ed\nin virtu\u0027 di tale limite deve ritenersi illegittima non solo la legge\nprovvedimento il cui contenuto violi o eluda un giudicato,  ma  anche\nquella che interviene recependo o convalidando un atto amministrativo\nsub iudice, qualora questa scelta non sia giustificata da ragioni  di\nordine  superiore.  In  tal  senso  chiaro   ed   inequivocabile   e\u0027\nl\u0027insegnamento  che  si  trae  gia\u0027  dalla   sentenza   della   Corte\ncostituzionale n. 155/1990, ed ancor piu\u0027 quanto dalla  stessa  Corte\ncostituzionale ribadito con la sentenza  n.  311/1995  in  precedenza\nrichiamata. \n    E questo e\u0027 quanto inequivocabilmente verificatosi  nel  caso  di\nspecie  avuto  riguardo  al  contenzioso  assai   vasto   e   diffuso\nnotoriamente  generatosi  in  relazione  all\u0027attivita\u0027  svolta  dalla\nsocieta\u0027 Napoli Obiettivo  Valore  (come  rilevato  anche  dal  Primo\nPresidente della Corte di Cassazione nel decreto del 23  luglio  2024\ncon  il  quale  ha  dichiarato  ammissibile   il   ricorso   in   via\npregiudiziale ex art. 363-bis del codice di  procedura  civile),  del\nquale  anche  il  presente  procedimento  e\u0027   espressione,   nonche\u0027\nconsiderato anche quanto  verificatosi  con  la  stessa  sentenza  n.\n7945/2025  della  Corte  di  Cassazione,  pronunciata  a  seguito  di\nriconvocazione  del  Collegio   in   data   13   marzo   2025   (dopo\nl\u0027approvazione della nuova norma.)  successivamente  alla  camera  di\nconsiglio tenutasi in coda all\u0027udienza di discussione il  22  gennaio\n2025, tanto piu\u0027 se si tien conto  delle  conclusioni  alla  suddetta\nudienza rassegnate dal  P.G.  e  delle  evidenti  ragioni  che  hanno\ndeterminato la necessita\u0027 della riconvocazione del  Collegio.  E  non\nsara\u0027 un caso se, per quanto  a  conoscenza  di  questo  Giudice,  le\nleggi-provvedimento approvate in passato dal  nostro  Parlamento  non\nsono mai giunte sino al punto di incidere su di un numero determinato\ndi persone, con una disposizione dal contenuto cosi\u0027 marcatamente  di\ntipo giustiziale (si vedano in proposito gli esempi  riportati  nella\nmemoria  difensiva  del  ricorrente,  richiamandosi  tutti  casi   di\nleggi-provvedimento  ritenute  ammissibili   in   materia   di   atti\nurbanistici generali  o  di  atti  di  esproprio:  Piano  urbanistico\nTerritoriale - Corte costituzionale 529/1995; piano faunistico  Corte\ncostituzionale 248/1995). \n    Onde, anche per le esposte  considerazioni,  il  contrasto  della\nnorma in esame con gli artt. 3, 101/102, 111 Costituzionale. \n    2/c Sotto un ultimo non meno grave profilo palese risulta infine,\na giudizio di questo giudicante, l\u0027incostituzionalita\u0027 della norma in\nquestione, con riferimento al parametro di  cui  all\u0027artt.  77  della\nCostituzione, atteso che  il  decreto-legge  n.  202/2024  contenente\ndisposizioni urgenti in materia di termini  normativi  ha  subito  in\nsede di conversione, proprio con l\u0027introduzione all\u0027art. 3 del  comma\n14-septies,  un  intervento  modificativo  assolutamente  disomogeneo\nrispetto al resto della disciplina contenuta nel decreto-legge. \n    Come  piu\u0027  volte  affermato  nella  giurisprudenza  della  Corte\ncostituzionale, tra l\u0027altro con la  sentenza  n.  245/2022:  «...  la\nlegge di conversione deve avere un contenuto omogeneo  a  quello  del\ndecreto-legge,  poiche\u0027  l\u0027art.  77,  secondo   comma,   Costituzione\nstabilisce   un   nesso   di   interrelazione   funzionale   tra   il\ndecreto-legge, che e\u0027 adottato dal Governo in  casi  straordinari  di\nnecessita\u0027  e  urgenza,  e  la   legge   di   conversione,   che   e\u0027\ncaratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare  rispetto\na quello ordinario (sentenza n. 22 del 2012).  Poiche\u0027  la  legge  di\nconversione riveste i  caratteri  di  una  fonte  \"funzionalizzata  e\nspecializzata\" o \"a competenza tipica\" (ex plurimis, sentenza  n.  32\ndel 2014), il  decreto-legge  e\u0027  quindi  a  emendabilita\u0027  limitata,\nessendone consentita la modifica, in sede  di  conversione,  soltanto\nattraverso disposizioni che siano ricollegabili, dal punto  di  vista\nmateriale o da quello finalistico (ex plurimis,  sentenza  n.  8  del\n2022), a quelle in esso  originariamente  contemplate.  La  legge  di\nconversione, in altre parole, non puo\u0027 aprirsi a qualsiasi  contenuto\nulteriore,  «essenzialmente  per  evitare  che   il   relativo   iter\nprocedimentale semplificato, previsto dai  regolamenti  parlamentari,\npossa essere sfruttato per scopi estranei a quelli  che  giustificano\nil decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto\nparlamentare» (sentenza n. 226 del 2019). 2.1.- Tale  conclusione  e\u0027\nstata confermata anche in riferimento a provvedimenti governativi  ab\norigine  a  contenuto  plurimo,  precisandosi  che   ogni   ulteriore\ndisposizione introdotta in sede di conversione deve essere  collegata\na uno dei contenuti gia\u0027 disciplinati dal decreto-legge, ovvero  alla\nsua ratio dominante (ex plurimis, sentenza n. 32 del 2014). 2.2.-  La\ngiurisprudenza  di  questa  Corte  ha  altresi\u0027  precisato   che   la\nviolazione dell\u0027art. 77, secondo comma, Costituzione si verifica solo\nquando  le  disposizioni  aggiunte  in  sede  di  conversione   siano\ntotalmente  «estranee»  o  addirittura  «intruse»,  cioe\u0027   tali   da\ninterrompere ogni correlazione tra il decreto-legge  e  la  legge  di\nconversione (sentenza n. 251 del 2014), rimarcando che solo la palese\nestraneita\u0027  delle  norme  impugnate  rispetto  all\u0027oggetto  e   alle\nfinalita\u0027 del decreto-legge (sentenza n.  22  del  2012),  oppure  la\n«evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le\ndisposizioni  incorporate  nella  legge  di  conversione   e   quelle\ndell\u0027originario decreto-legge» (sentenza n. 154  del  2015),  possono\ninficiare di per  se\u0027  la  legittimita\u0027  costituzionale  della  norma\nintrodotta con la legge di conversione (sentenze n. 247 e n. 226  del\n2019)». \n    E tali principi sono stati  ulteriormente  ribaditi  dalla  Corte\ncostituzionale anche piu\u0027 recentemente, con le sentenze n. 139 e  146\ndel 2024. \n    Orbene se si esamina il contenuto originario del decreto-legge n.\n202/2024  si  coglie  con  tutta  evidenza  che  ne\u0027  (per   la   sua\ngenericita\u0027) il titolo del Decreto («Disposizioni urgenti in  materia\ndi termini normativi») ne\u0027 l\u0027articolato, che specificava  in  maniera\ndistinta in base alle competenze di ciascun Ministero, quali  fossero\ni termini da prorogare, presentava disposizione  alcuna  che  potesse\nritenersi collegata al Regolamento di cui al D.M. 13 aprile 2022,  n.\n101, e tanto meno alle previsioni degli artt. 52  e  53  del  decreto\nlegislativo  n.  446/1997,   l\u0027uno   e   le   altre   incise   invece\ndall\u0027emendamento successivamente approvato  dal  Parlamento,  che  ha\ntrovato  espressione  nell\u0027art.  3  comma   14-septies,   del   tutto\ninnovativamente intervenuto pertanto ad arricchire il testo normativo\noriginario. Per la  qual  cosa  non  sembra  potersi  negare  che  il\ncontenuto dell\u0027emendamento risulti totalmente estraneo  al  contenuto\ndell\u0027originario decreto-legge perche\u0027 «in nessun modo collegato a uno\ndei  contenuti  gia\u0027  disciplinati  dal  decreto-legge»,   cosi\u0027   da\n«interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e  la  legge  di\nconversione». Ed e\u0027 di particolare importanza rilevare che i principi\naffermati dalla Corte costituzionale con  la  sentenza  n.  245/2022,\nsono  stati  enunciati  proprio  con  riferimento   a   provvedimento\ngovernativo «ab origine a  contenuto  plurimo»,  quale  appunto  deve\nconsiderarsi il c.d. decreto milleproroghe,  un  provvedimento  cioe\u0027\nche, come osservato dalla stessa Corte,  integra  «una  tipologia  di\ndecreto-legge connotata  dalla  ratio  unitaria  di  intervenire  con\nurgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso  per\ninteressi ritenuti rilevanti dal Governo e dal  Parlamento..»,  cosi\u0027\nche corretto sembra dedurne che non e\u0027 certamente sufficiente la mera\nesigenza  di  proroga  di  ulteriori  termini   rispetto   a   quelli\noriginariamente  contemplati   nel   decreto-legge   a   giustificare\nl\u0027estensione del contenuto di esso con nuove disposizioni  introdotte\nin sede di conversione. \n    Tanto doverosamente osservato deve concludersi  doversi  ritenere\ntutt\u0027altro che manifestamente infondata l\u0027opinione secondo la  quale,\napplicandosi al caso di specie i principi di cui innanzi, ne discende\nineluttabilmente l\u0027incostituzionalita\u0027 della legge di conversione per\nviolazione dell\u0027art. 77 Costituzione. La  qual  cosa  peraltro  sara\u0027\ntanto piu\u0027 vera ed evidente se si condividera\u0027 la tesi del  contenuto\n«innovativo», e non  meramente  interpretativo,  della  nuova  norma,\ncosi\u0027  come  innanzi   sostenuta,   che   consente   di   configurare\nl\u0027emendamento in questione come rivolto non solo alla mera proroga di\nun termine, ma a modificare in maniera sostanziale  il  regime  delle\ngare di aggiudicazione degli appalti pubblici, e quello  di  gestione\ndegli Albi dei soggetti legittimati a parteciparvi. \n    3. Alla stregua  delle  considerazioni  tutte  che  precedono  ne\nconsegue  conclusivamente  che  rilevante  per  la  definizione   del\nprocedimento in esame, e non manifestamente infondata deve  ritenersi\nla questione di  costituzionalita\u0027  dell\u0027art.  3,  comma  14-septies,\ndecreto-legge 27 dicembre  2024,  n.  202,  convertito  in  legge  21\nfebbraio 2025, n. 15, con riferimento ai parametri  costituiti  dagli\nartt. 3, 77,  101/102,  111  e  117  della  Costituzione,  anche  con\nriferimento alla previsione di cui all\u0027art.  6  CEDU,  cosi\u0027  che  si\nimpone il rinvio della questione alla  Corte  costituzionale  per  la\ndelibazione di sua competenza, ai sensi degli artt. 134, Costituzione\ne 23, legge 11 marzo 1953, n.  87  con  conseguente  sospensione  del\nprocesso di merito. \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    La Corte in composizione monocratica, ritenuta  rilevante  e  non\nmanifestamente infondata la questione di costituzionalita\u0027  dell\u0027art.\n3 c. 14-septies, decreto-legge 27 dicembre 2024, n.  202,  convertito\ncon  modificazioni  nella  legge  21  febbraio  2025,  n.   15,   con\nriferimento ai parametri costituiti dagli artt. 3, 77, 101/102, 111 e\n117, commi 1 e 2 della Costituzione, anche con riferimento all\u0027art. 6\nCEDU, nei termini di cui in motivazione, dispone la  sospensione  del\ngiudizio  e  ordina   la   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale  per  la  risoluzione  della  rilevata  questione   di\ncostituzionalita\u0027. \n    Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza venga\nnotificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e  del\nSenato della Repubblica. \n \n                         Il Giudice: 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