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(riparazione del danno e ravvedimento operoso) sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – Violazione del principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e","prima_parte":"G.S.","altre_parti":"Giuseppa Sesta","testo_atto":"N. 157 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 giugno 2025\n\r\nOrdinanza  dell\u002711  giugno  2025  del   Tribunale   di   Ragusa   nel\nprocedimento penale a carico di G. S.. \n \nReati e pene - Concorso di  circostanze  aggravanti  e  attenuanti  -\n  Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui  all\u0027art.\n  62, numero 6, cod. pen. sulla recidiva reiterata  di  cui  all\u0027art.\n  99, quarto comma, cod. pen. \n- Codice penale, art. 69, quarto comma. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI RAGUSA \n                           Sezione penale \n \n    Il  Tribunale  di  Ragusa,  in  composizione  monocratica,  nella\npersona  del  giudice   onorario   dott.ssa   Laura   Ghidotti,   nel\nprocedimento penale  iscritto  ai  numeri  di  cui  in  epigrafe  nei\nconfronti di: \n        S. G., nata ad Agrigento il  [...],  assistita  e  difesa  di\nfiducia dall\u0027avv. Alfonso Abate del Foro di Catania; \n    in cui risulta imputata: \n        del delitto p. e p. dagli articoli 81, 624-bis e 61 n. 5  del\ncodice penale perche\u0027, con piu\u0027 azioni esecutive del medesimo disegno\ncriminoso, al fine di procurarsi un ingiusto  profitto,  dapprima  si\npresentava  presso  l\u0027abitazione  dei  coniugi   B.   G.   (di   anni\nsettantadue) e G. G.  (di  anni  settantadue  ed  invalido  al  100%)\ndichiarando di essere  stata  delegata  dalla  chiesa  rivolgendo  ai\npredetti delle domande in ordine alla loro  situazione  familiare  al\nfine di fare ottenere alla coppia un sussidio da  parte  del  comune.\nDopo qualche ora si ripresentava  presso  l\u0027abitazione  delle  pp.oo.\nchiedendo alla signora B. di esibirle una  banconota  da  euro  50,00\nperche\u0027 aveva necessita\u0027 di annotare il numero seriale  da  riportare\nsulla domanda del sussidio. Successivamente chiedeva alla signora  B.\ndi prendere un\u0027altra banconota da euro 50,00 ed avendo intuito che il\ndenaro era custodito in camera da letto, invitava i coniugi a recarsi\nin quest\u0027ultima stanza facendo sdraiare il signor  G.  sul  letto,  a\npancia in giu\u0027, imponendo alla B. di stare accanto  al  marito.  Dopo\nqualche attimo la coppia notava che S. G. si stava  impossessando  di\neuro 3.500,00 in banconote di vario taglio custodite  all\u0027interno  di\nuna cassapanca che si trovava nella  stanza  da  letto,  occultandole\nsotto  un  quaderno  che  aveva  tra  le  mani,  riuscendo   poi   ad\nallontanarsi dall\u0027abitazione a bordo di un\u0027autovettura [...]  targata\n[...] che era parcheggiata nelle immediate vicinanze. \n    Con l\u0027aggravante di  aver  commesso  il  fatto  approfittando  di\ncircostanze di tempo,  luogo  o  di  persona,  anche  in  riferimento\nall\u0027eta\u0027, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. \n    In [...] il [...]. \n    Con la recidiva reiterata specifica. \n    All\u0027esito della discussione delle parti, nel rito abbreviato,  ha\nemesso mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza. \n    La difesa dell\u0027imputata S.  G.,  in  epigrafe  generalizzata,  al\ntermine della discussione, ha chiesto al giudice, in via  principale,\nai sensi dell\u0027art. 23 della legge n. 87 del  1953,  di  sollevare  la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma IV,  del\ncodice penale nella parte in cui prevede  il  divieto  di  prevalenza\ndella circostanza attenuante di cui all\u0027art.  62,  n.  6  del  codice\npenale sulla recidiva di cui all\u0027art. 99, comma IV del codice  penale\nper contrasto  con  gli  articoli  3,  27,  comma  III  e  111  della\nCostituzione. \n    Ritiene  il  Tribunale   che   la   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 69, comma 4, del codice penale, in relazione\nagli articoli 3, 27, comma III e 111 della Costituzione sia rilevante\ne non manifestamente infondata per  le  ragioni  che  di  seguito  si\nespongono. \n1. Sintesi delle attivita\u0027 processuali. \n    Con provvedimento del 5  novembre  2020,  il  pubblico  ministero\nchiamava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Ragusa, in composizione\nmonocratica, la signora S. G. per rispondere del reato  di  cui  alla\nsuindicata imputazione. \n    Alla prima udienza dibattimentale fissata all\u002711  febbraio  2021,\nvista la disposta variazione tabellare  per  trasferimento  ad  altra\nsede  del  magistrato  assegnatario,  il  processo  veniva   rinviato\nall\u0027udienza del 19 maggio 2021 in occasione della  quale,  stante  la\nsussistenza di  legittimo  impedimento  del  difensore,  il  processo\nveniva ulteriormente rinviato. \n    Alla successiva udienza del  16  giugno  2021,  su  richiesta  di\nrinvio formulata della difesa volta a valutare l\u0027accesso ad  un  rito\nalternativo e  consentire  all\u0027imputata  il  risarcimento  del  danno\npatito dalle persone offese, il processo veniva rinviato. \n    All\u0027udienza del 1° marzo 2022, disposta a  seguito  di  ulteriori\nrinvii, la difesa, munita di procura speciale,  depositava  richiesta\ndi applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del\ncodice di procedura penale; la formulata richiesta  veniva  rigettata\ndal magistrato titolare del  procedimento,  il  quale  dichiarava  di\nastenersi disponendo la trasmissione degli  atti  al  Presidente  del\nTribunale per  le  consequenziali  valutazioni.  All\u0027udienza  del  26\naprile 2022 veniva data lettura del provvedimento presidenziale e  il\nprocesso veniva rinviato sul  ruolo  di  altro  giudice  con  udienza\nfissata al 30  marzo  2023  nell\u0027ambito  della  quale,  a  causa  del\nlegittimo impedimento del difensore a presenziare, il processo veniva\nrinviato. \n    All\u0027udienza del 14  marzo  2024,  successiva  a  due  rinvii  del\nprocesso disposti alle udienze del 28 settembre 2023 e  del  7  marzo\n2024, l\u0027imputata veniva ammessa al rito abbreviato condizionato  alla\nproduzione di dichiarazioni scritte rilasciate dalla signora S. G.  e\nalla prova del risarcimento del danno in favore delle persone offese,\ndi cui si dira\u0027 oltre. \n    All\u0027udienza del 30 gennaio 2025,  vista  la  disposta  variazione\ntabellare,  il  processo   veniva   rinviato   dinnanzi   all\u0027odierno\ngiudicante con udienza fissata al 26 marzo 2025. \n    All\u0027udienza dell\u002711 giugno 2025, previa rinnovazione  degli  atti\nmediante lettura, il processo veniva discusso nel merito. \n    Quindi, all\u0027esito della discussione delle parti, veniva emessa la\npresente ordinanza. \n2. Sulla rilevanza della questione. \n    2.1. Il fatto. \n    Secondo quanto denunciato, la signora B. G. e il  signor  G.  G.,\nconiugi, entrambi all\u0027epoca dei fatti settantaduenni, in  data  [...]\nricevevano  presso  la  loro  residenza  la  signora  S.  G.,  allora\nsettantenne, la quale  si  presentava  in  veste  di  delegata  della\nChiesa. La signora  S.  G.,  quindi,  chiedeva  alla  signora  B.  di\nporgerle delle banconote da euro 50 al fine di  annotarne  il  codice\nseriale sulla richiesta di sussidio, sussidio che  effettivamente  la\npersona offesa  aveva  richiesto  qualche  giorno  prima  ai  servizi\nsociali. In tal modo, la signora S. G. prendeva conoscenza del  luogo\nin cui i coniugi detenevano in casa il contante e, per  tale  motivo,\nchiedeva alla B. di recarsi in camera da letto con il marito  ove  lo\navrebbe sottoposto ad un controllo medico. \n    Il signor G., invalido al 100%  e  con  il  catetere  installato,\nveniva fatto stendere prono sul letto. \n    In tale occasione la signora S. G., esortando i coniugi a restare\nin quella posizione, prelevava da una cassapanca del denaro e cercava\ndi nasconderlo sotto al quaderno che teneva in mano. Tale circostanza\nveniva notata dalla signora B. la quale  chiedeva  aiuto  al  marito,\nancora steso sul letto, il quale  tentava  di  afferrare  l\u0027imputata;\nquesta, pero\u0027, guadagnava facilmente la fuga impossessandosi  di  una\nsomma pari ad euro 3.500,00, sottratta ai coniugi G./B. \n    Il racconto della  persona  offesa  trova  piena  conferma  nelle\nimmagini  estrapolate  dal  circuito  di  videosorveglianza  servente\nl\u0027abitazione delle persone offese, immagini acquisite e visionate dai\nmilitari in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Pozzallo. \n    La signora  S.  G.  veniva  riconosciuta  dalle  persone  offese,\nsottoposte a procedura di individuazione. \n    Dagli  accertamenti  effettuati   presso   l\u0027ACI   emergeva   che\nl\u0027autovettura [...] targata [...]  a  bordo  della  quale  l\u0027imputata\nfuggiva risultava intestata alla signora S. G. \n    Sulla scorta  di  tali  risultanze,  si  ritiene  attendibile  il\nracconto della persona offesa cosi\u0027  come  confermato  e  corroborato\ndalle emergenze successive. \n    Risulta   accertata   la    condotta    dell\u0027odierna    imputata,\ncorrettamente inquadrata nel delitto  di  cui  all\u0027art.  624-bis  del\ncodice penale. \n    2.2.  Il  riconoscimento  della  circostanza  attenuante  di  cui\nall\u0027art. 62, n. 6 del codice penale. \n    Ricorrono  i  presupposti   per   riconoscere   all\u0027imputata   la\ncircostanza attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 6  del  codice  penale.\nTale attenuante e\u0027 prevista nel caso in  cui  l\u0027imputato,  prima  del\ngiudizio,  abbia  interamente   riparato   il   danno   mediante   il\nrisarcimento dello stesso o mediante restituzioni. \n    La signora S. G. ha ammesso  la  propria  responsabilita\u0027  ed  ha\nintegralmente  risarcito  le  persone  offese  del  danno   cagionato\nmediante corresponsione della somma pari ad euro  3.500,00  ossia  lo\nstesso importo sottratto il [...]. \n    L\u0027integrale risarcimento risulta essere avvenuto tra il 2021 e il\n2022 e quindi prima dell\u0027ammissione dell\u0027imputata al rito  abbreviato\ncondizionato in occasione dell\u0027udienza del 14 marzo 2024. Sul  punto,\nla Corte di cassazione, Sezione V, sentenza n. 8581  del  15  gennaio\n2025, ha chiarito che: «Ai fini  del  riconoscimento  dell\u0027attenuante\ndella riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione, nel\ncaso di giudizio abbreviato, la riparazione deve avvenire  prima  che\nsia pronunciata l\u0027ordinanza di ammissione al rito». \n    Valutati  tutti  questi  elementi,  si  ritiene  ravvisabile   il\npresupposto per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui\nall\u0027art. 62, n. 6 del codice penale. \n    2.3. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche  di\ncui all\u0027art. 62-bis del codice penale. \n    Per le medesime ragioni, e in luogo del comportamento processuale\ndell\u0027imputata, la  quale  si  e\u0027  assunta  la  responsabilita\u0027  della\ncondotta contestata ed ha per iscritto  formulato  scuse  e  mostrato\npentimento per l\u0027azione delittuosa posta in  essere,  si  ritiene  di\nriconoscere a favore della signora S. G.  le  circostanze  attenuanti\ngeneriche di cui all\u0027art. 62-bis del codice penale, anche al fine  di\ncommisurare  la  pena  all\u0027entita\u0027  del  fatto,  le  cui  conseguenze\ndannose, perlomeno  dal  punto  di  vista  patrimoniale,  sono  state\nintegralmente eliminate. \n    2.4. Il riconoscimento della recidiva reiterata  e  specifica  di\ncui all\u0027art. 99, comma 4 del codice penale. \n    Alla signora S. G. viene contestata l\u0027aggravante  della  recidiva\nreiterata e specifica ai sensi  dell\u0027art.  99,  comma  4  del  codice\npenale. \n    Dal punto di vista  formale  la  recidiva  risulta  correttamente\ncontestata. \n    Infatti, risultano  a  carico  dell\u0027odierna  imputata  molteplici\ncondanne, dichiarate irrevocabili, anche  per  reati  della  medesima\nindole  di  quello  per  cui  si  procede  in   seno   all\u0027epigrafato\nprocedimento penale. \n    Cio\u0027  detto,  si  ritengono   sussistenti   i   presupposti   per\nl\u0027applicazione sostanziale della recidiva contestata. \n    L\u0027imputata ha, difatti, riportato gravi condanne per  delitti  di\nfurto,  anche  tentato,  rapina,  ricettazione   e   truffa   nonche\u0027\ndetenzione e spendita di monete falsificate. \n    Sulla scorta di cio\u0027, si ritiene che la condotta  contestata  nel\nprocedimento da cui trae origine l\u0027odierna questione di  legittimita\u0027\nnon  possa  inquadrarsi  alla  stregua  di   una   isolata   ricaduta\ndell\u0027imputata a delinquere, nonostante il lasso di  tempo  intercorso\ntra l\u0027ultima condanna  dichiarata  irrevocabile  il  tempus  commissi\ndelicti del reato in questione, quanto piuttosto ad espressione di un\nabituale  comportamento  delinquenziale  indicativo  di   una   certa\npericolosita\u0027 della stessa. \n    2.5. Il riconoscimento della contestata circostanza aggravante di\ncui all\u0027art. 61, n. 5 del codice penale. \n    La Cassazione, Sezione  2,  con  la  sentenza  n.  16017/2023  ha\nribadito che ii fini della configurabilita\u0027  dell\u0027aggravante  di  cui\nall\u0027art. 61, n. 5 del codice penale, l\u0027eta\u0027  avanzata  della  persona\noffesa non realizza una presunzione assoluta di minorata  difesa  per\nla ridotta capacita\u0027 di resistenza, dovendosi  valutare,  invece,  la\nricorrenza di situazioni che denotano la  particolare  vulnerabilita\u0027\ndella vittima dalla quale l\u0027agente trae consapevolmente vantaggio. La\nSuprema Corte  ha  indicato  il  principio  prendendo  in  esame  una\nfattispecie relativa a una tentata truffa in danno di  una  donna  di\nsettantatre\u0027 anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la  decisione\ncon la quale, in ragione della vigile  attenzione  reattiva  prestata\ndalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili\nall\u0027identificazione dell\u0027agente,  e\u0027  stata  esclusa  la  sussistenza\ndell\u0027aggravante. \n    Nel  caso  di  specie  sia  le  persone  offese,  sia  l\u0027imputata\nrisultano  essere  coetanei  e  dall\u0027esame  degli  atti  allegati  al\nfascicolo risulta che la persona offesa G.  G.  abbia  dimostrato  un\nbuon grado di reattivita\u0027 che ha consentito dapprima  di  tentare  di\nbloccare la fuga dalla camera  da  letto  senza  successo  e  poi  di\ninseguire l\u0027imputata fuori dall\u0027abitazione e da  ultimo  di  chiedere\naiuto alle  Forze  dell\u0027ordine  e  fornire  una  attenta  descrizione\ndell\u0027imputata. \n    2.6. Il bilanciamento di cui all\u0027art. 69 del  codice  penale,  il\ndivieto di prevalenza  di  cui  al  comma  4  e  la  rilevanza  della\nquestione. \n    Con sentenza n. 141 dell\u002711 luglio 2023 questa Corte ha  ritenuto\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69,  comma  IV  del  codice\npenale nella parte in cui prevede  il  divieto  di  prevalenza  della\ncircostanza attenuante di cui all\u0027art. 62, n.  4  del  codice  penale\nsulla recidiva di cui all\u0027art. 99, comma IV del codice penale. \n    Orbene, ritiene questo decidente,  in  cio\u0027  concordando  con  la\ndifesa dell\u0027imputato, che non  risulti  manifestamente  infondata  la\nquestione  relativa  al  contrasto  della  disposizione  oggetto   di\nattenzione, potendosi nel caso di specie ritenere  una  irragionevole\ndisparita\u0027 di trattamento tra l\u0027autore di un reato patrimoniale a cui\npuo\u0027 riconoscersi l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 62, n.  4  del  codice\npenale rispetto all\u0027imputata S. G. a cui questo giudice ritiene possa\nconcedersi l\u0027attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 6  del  codice  penale\nper avere risarcito integralmente il danno patrimoniale patito  dalle\npersone offese. \n    Invero, nell\u0027ipotesi oggi ammessa  dall\u0027art.  69,  comma  IV  del\ncodice penale, nel caso di  equivalenza  la  pena  deve  individuarsi\nnella cornice edittale tra quattro e sette anni di reclusione  e  con\nla multa da euro 927,00 a euro 1.500,00. Potendosi ritenere,  invece,\nla prevalenza, all\u0027esito  del  bilanciamento,  delle  due  attenuanti\nriconosciute (62-bis del codice penale e 62, n. 6 del codice  penale)\nrispetto alla sussistente recidiva ex art. 99, comma  IV  del  codice\npenale la pena da infliggersi risulterebbe nel minimo  pari  ad  anni\ndue e mesi otto di reclusione  ed  euro  618  di  multa,  oltre  alla\ndiminuente per il rito prescelto. \n    Ne  consegue  che  il  divieto  di  soccombenza  della   recidiva\ncontestata rispetto alla circostanza attenuante di cui  all\u0027art.  62,\nn.  6  del  codice  penale  viola  il  principio   della   necessaria\nproporzione  della  pena   rispetto   all\u0027offensivita\u0027   del   fatto,\nattraverso un\u0027abnorme enfatizzazione della recidiva. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della\nlegge n. 87/1953 e 1 della legge costituzionale n. 1/1948; \n    Dispone rilevandosi  non  manifestamente  infondata  la  relativa\nquestione, la trasmissione degli  atti  del  presente  giudizio  alla\nCorte  costituzionale,  per  la  risoluzione   della   questione   di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69, comma IV del codice  penale\nper la violazione  degli  articoli  3,  27  comma  III  e  111  della\nCostituzione nella parte in cui  prevede  il  divieto  di  prevalenza\ndella circostanza attenuante di cui all\u0027art.  62,  n.  6  del  codice\npenale sulla recidiva ex art. 99, comma IV del codice penale; \n    Dispone la sospensione del presente  procedimento  e  l\u0027immediata\nremissione degli atti alla Corte costituzionale; \n    Dispone che a cura della cancelleria la  presente  ordinanza  sia\nnotificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  che  della\nstessa si dia comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e\ndel Senato della Repubblica italiana. \n        Ragusa, 11 giugno 2025 \n \n                  Il Giudice monocratico: Ghidotti","elencoNorme":[{"id":"63378","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79675","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79676","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79677","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54847","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Giuseppa Sesta","data_costit_part":"15/09/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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