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    "{"dtoRicorso":{"anno":"2025","numero":"14","numero_parte":"2","data_gazzetta":"02/04/2025","numero_gazzetta":"14","data_notifica":"10/03/2025","oggetto_lungo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana – Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo – Previsione che, ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l\u0027utilizzo delle unità immobiliari per le previste attività è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d\u0027uso da residenziale a turistico-ricettiva – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che prevede il potere comunale di stabilire una percentuale inferiore al 40 per cento della capacità ricettiva, senza alcun criterio di commisurazione predeterminato per legge, dando luogo ad applicazioni arbitrarie e immotivate – Lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Lesione della libertà di impresa, esposta al rischio di limitazioni territoriali non giustificate da ragioni di pubblico interesse o di utilità sociale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 22, comma 6.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 41.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Impresa e imprenditore – Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che l\u0027esercizio delle attività ricettive è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d\u0027uso turistico-ricettiva – Previsione che l\u0027attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d\u0027epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell\u0027art.\u0026nbsp;2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell\u0027ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura – Previsione che gli affittacamere,\u0026nbsp;i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d’epoca possono esser gestiti unicamente in forma imprenditoriale – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – Previsione che\u0026nbsp;la disciplina di cui all\u0027art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d\u0027uso residenziale sia turistico-ricettiva – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che non consentendo più sul territorio toscano l’esercizio in forma non imprenditoriale delle predette strutture ricettive, limita la possibilità per i proprietari di immobili di godere del proprio diritto dominicale – Irragionevole discriminazione tra i proprietari che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 61 del 2024 esercitavano dette attività in forma non imprenditoriale e che possono continuare a farlo secondo la legge previgente e coloro i quali intendono per la prima volta avvalersi di tale facoltà in epoca successiva, ai quali è preclusa\u0026nbsp;– Prescrizione che, escludendo gli immobili destinati a uso residenziale dall’esercizio delle attività ricettive, risulta illogica e incoerente con le caratteristiche di civile abitazione di questo tipo di ricettività, come definita dalla stessa legge regionale n. 61 del 2024 – Limitazione alla gestione delle strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio che,\u0026nbsp;non potendo superare il numero di camere e al capacità ricettiva di una singola struttura, risulta irragionevole e sproporzionata – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione della proprietà privata, come regolata dal codice civile – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Violazione della libertà di impresa, in assenza di esigenze imperative di interesse generale che possano giustificare delle restrizioni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45 e 144.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, 41, 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e); codice civile, art. 832.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Locazione – Norme della Regione Toscana – Criteri e limiti per lo svolgimento dell\u0027attività di locazione turistica breve – Previsione che consente ai comuni a più alta densità turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare con proprio regolamento zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale – Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un\u0027offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine – Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l’altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell\u0027impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che stabilisce un penetrante regime amministrativo per l’esercizio dell’attività di locazione breve, lesivo dei diritti dominicali dei proprietari immobiliari che difficilmente traggono un reddito dai propri beni, mediante la concessione in godimento a terzi per scopi turistici – Previsione che si fa illegittimamente interprete di interessi pubblici, ascrivibili alla materia dei beni culturali, riservati all’esclusiva potestà legislativa statale – Previsione di una potestà normativa secondaria non prevista come principio fondamentale della materia in alcuna legge statale di settore – Introduzione di criteri per l’esercizio della potestà regolamentare dei comuni, distonici rispetto all’obiettivo principale della legge di garantire la disponibilità di un numero adeguato di alloggi a prezzo accessibile – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia dell’ordinamento civile – Violazione della proprietà privata, come disciplinata dal codice civile.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 59.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); codice civile, art. 832; decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Agenzie di viaggi – Norme della Regione Toscana\u0026nbsp;– Requisiti e obblighi per l\u0027esercizio dell\u0027attività – Previsione che il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia – Ricorso del Governo – Denunciata disposizione che viola la normativa statale interposta che fissa i requisiti professionali a livello nazionale e non prevede alcun vincolo di esclusività in capo al direttore tecnico – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Introduzione di limitazioni valide solo sul suolo regionale, determinanti una disparità di trattamento rispetto agli operatori di altre regioni dove non è previsto alcun vincolo di esclusività con l’agenzia – Pericolo di frammentazione di tale professione a livello regionale – Violazione dei principi in materia di concorrenza riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, art. 76, comma 4.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e terzo; decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 20; decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021, n. 1432.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Accompagnatore turistico – Previsione che è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l\u0027attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell\u0027ambito di competenza delle guide turistiche – Requisiti previsti per lo svolgimento – Previsione di corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione – Modalità e contenuti di tali corsi – Previsione che il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l\u0027indicazione dei relativi prezzi – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività – Previsione che è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale – Individuazione con regolamento delle articolazioni della professione – Requisiti per l’esercizio della professione di guida ambientale – Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale\u0026nbsp;– Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalità di accesso e contenuti - Obblighi professionali – Pubblicità dei prezzi delle prestazioni professionali – Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla Regione – Divieto di prosecuzione dell’attività in caso di perdita di uno dei requisiti dell’attività – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che prevede l’introduzione ex novo e in assenza di una disciplina statale di riferimento, delle figure professionali dell’accompagnatore turistico, della guida ambientale nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie e del divieto di prosecuzione delle relative attività – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Disposizioni che, delineando una regolamentazione applicabile solo al proprio ambito territoriale di riferimento, è suscettibile di impedire od ostacolare l’esercizio della medesima attività da parte di operatori residenti nel territorio di altre regioni – Violazione dei principi in materia di concorrenza riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109 e 110.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione artt. 3, comma secondo, e 117, commi primo, secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), e terzo; decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, art. 6, Allegato 1; decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, art. 1, comma 3.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell\u0027attività di maestro di sci – Istituzione dell’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana tale professione – Previsione che si intende esercizio stabile della professione l\u0027attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell\u0027offerta delle proprie prestazioni – Suddivisione dell’albo per specialità nelle sezioni di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci di snowboard – Requisiti per l\u0027iscrizione all\u0027albo – Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione – Modalità di accesso e contenuti dei corsi – Determinazione con deliberazione della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del numero delle ore e delle modalità di accesso dei maestri di sci di altre regioni e Stati – Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all\u0027iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all\u0027art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l\u0027esercizio stabile della professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all\u0027Unione europea è subordinato alla iscrizione nell\u0027albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana – Effettuazione dell’iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d\u0027intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello Stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all\u0027art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 – Previsione che l\u0027esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell\u0027art. 348 del codice penale – Disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci – Sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci – Previsione che la prosecuzione dell\u0027attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l\u0027interessato perda uno dei requisiti richiesti per l\u0027esercizio dell\u0027attività e in tal caso viene ritirata la tessera di riconoscimento – Ricorso del Governo – Denunciata previsione ripetitiva del contenuto della disposizione statale relativa alla definizione della figura professionale – Contrasto con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale alla legge regionale non è consentito di ripetere quanto già stabilito da una normativa nazionale – Disciplina regionale che suddividendo l’albo in diverse specialità, parcellizza la figura professionale definita dal legislatore statale in modo unitario – Disposizioni che illegittimamente stabiliscono che i corsi di qualificazione propedeutici all’iscrizione all’albo regionale riguardano la “singola specialità” – Previsione dei requisiti di accesso all’albo regionale non perfettamente coincidenti con quelli fissati dal legislatore statale e ostacolanti il trasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all’altro – Disciplina regionale relativa ai corsi di qualificazione in contrasto con i principi dettati dalla normativa di riferimento in materia – Ulteriore contrasto con la normativa nazionale che individua nel Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorità competente a ricevere le domande per il riconoscimento delle qualifiche professionali degli appartenenti a paesi extra UE – Disposizioni regionali che, in spregio a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ripetono, in materia di esercizio abusivo della professione e in relazione alla disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci, quanto già stabilità da una legge statale – Introduzione di un doppio sistema sanzionatorio che si cumula alla sanzione penale – Contrasto con il meccanismo di prevalenza previsto dalla normativa nazionale di riferimento – Contrasto con la normativa interposta che accorda al consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci tutte le funzioni attinenti, tra l’altro, alla tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull’esercizio della professione, l’applicazione delle sanzioni disciplinari – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni – Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 3, secondo comma, e 117, commi primo, secondo, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo; legge 8 marzo 1991, n. 81, artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 13.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eTurismo – Professioni – Norme della Regione Toscana – Prevista definizione dell\u0027attività di guida alpina – Albo professionale regionale delle guide alpine – Previsione che è da intendersi esercizio stabile della professione l\u0027attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell\u0027offerta delle proprie prestazioni – Requisiti per l\u0027iscrizione – Guide alpine di altre regioni e stati – Previsione che le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l\u0027iscrizione nell\u0027albo professionale regionale delle guide alpine di tale regione – Previsione che l\u0027iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all\u0027Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell\u0027equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza – Collegio regionale delle guide alpine –Sanzioni disciplinari e amministrative – Divieto del comune di prosecuzione dell\u0027attività professionale di guida alpina, qualora l\u0027interessato perda uno dei requisiti richiesti per l\u0027esercizio dell\u0027attività – Ricorso del Governo – Denunciate previsioni che, in spregio a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ripetono, si sovrappongono o contrastano con quanto già stabilità da una legge statale di riferimento – Ulteriore conflitto con la legge statale interposta disciplinante il trasferimento e l’aggregazione temporanea delle guide alpine – Contrasto con il d.lgs. n. 206 del 2007 che individua nel Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri l’autorità competente per il riconoscimento della qualifiche professionali degli appartenenti ai Paesi extra UE – Disciplina regionale sulla perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività che confligge con la normativa statale interposta che accorda al direttivo del Consiglio regionale delle guide il potere di inibire la prosecuzione della professione – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza – Invasione della potestà legislativa statale esclusiva in materia penale attesa l’introduzione di un doppio binario sanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine – Lesione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di professioni.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, artt.125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo; legge 2 gennaio 1989, n.6, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17; decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4521","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"08/10/2025","relatore":"SANDULLI M. A.","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4521","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"08/10/2025","relatore":"PITRUZZELLA"},{"numero_parte":"2","id_seduta":"4521","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"08/10/2025","relatore":"SANDULLI M. A."}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 10 marzo 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 10  marzo  2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nTurismo - Impresa e imprenditore -  Norme  della  Regione  Toscana  -\n  Previsione che gli alberghi possono associare  nella  gestione,  in\n  aumento della propria capacita\u0027 ricettiva e nei limiti del  40  per\n  cento della medesima,  salvo  che  il  comune  non  stabilisca  una\n  percentuale inferiore, unita\u0027 immobiliari residenziali  nella  loro\n  disponibilita\u0027, ubicate entro duecento  metri,  misurati  nel  piu\u0027\n  breve  percorso  pedonale  possibile,  dalla  struttura   medesima,\n  purche\u0027 sia garantita l\u0027unitarieta\u0027 della gestione, l\u0027utilizzo  dei\n  servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di\n  sicurezza analoghi al livello  di  classificazione  dell\u0027albergo  -\n  Previsione che, ferma  restando  la  possibilita\u0027  di  mantenere  i\n  requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case  di\n  civile abitazione,  l\u0027utilizzo  delle  unita\u0027  immobiliari  per  le\n  previste  attivita\u0027  e\u0027  consentito  previo  mutamento,   ai   fini\n  urbanistici,   della   destinazione   d\u0027uso   da   residenziale   a\n  turistico-ricettiva. \nTurismo - Impresa e imprenditore -  Norme  della  Regione  Toscana  -\n  Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche  della\n  civile abitazione -  Previsione  che  l\u0027esercizio  delle  attivita\u0027\n  ricettive  e\u0027  consentito  esclusivamente  in  immobili  e   unita\u0027\n  immobiliari  aventi,  ai  fini  urbanistici,   destinazione   d\u0027uso\n  turistico-ricettiva - Previsione che l\u0027attivita\u0027 di  affittacamere,\n  o di bed and breakfast, o di residenza d\u0027epoca svolta da uno stesso\n  soggetto, o da societa\u0027 controllate o collegate ai sensi  dell\u0027art.\n  2359 del codice civile riferibili al medesimo,  in  piu\u0027  strutture\n  ricettive nell\u0027ambito  del  medesimo  edificio  non  puo\u0027  comunque\n  superare il numero di  camere  e  la  capacita\u0027  ricettiva  di  una\n  singola struttura - Previsione che gli  affittacamere,  i  bed  and\n  breakfast, le case  e  appartamenti  per  vacanze  e  le  residenze\n  d\u0027epoca possono essere gestiti unicamente in forma  imprenditoriale\n  -  Disposizioni  transitorie  in  materia  di  strutture  ricettive\n  extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione  -\n  Previsione che la disciplina di cui all\u0027art.  41,  comma  3,  della\n  legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1°  luglio\n  2026 e che fino  a  tale  data  le  abitazioni  utilizzate  per  le\n  attivita\u0027 di cui  al  medesimo  art.  41  possono  avere,  ai  fini\n  urbanistici,    sia    destinazione    d\u0027uso    residenziale    sia\n  turistico-ricettiva. \nTurismo - Locazione - Norme della Regione Toscana - Criteri e  limiti\n  per lo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 di locazione  turistica  breve  -\n  Previsione che consente ai comuni a piu\u0027 alta densita\u0027 turistica  e\n  ai capoluoghi di provincia di individuare, con proprio regolamento,\n  zone o aree in cui definire  criteri  e  limiti  specifici  per  lo\n  svolgimento, per finalita\u0027 turistiche, delle attivita\u0027 di locazione\n  breve esercitate anche in forma imprenditoriale  -  Previsione  che\n  tali criteri e limiti sono dettati nel  rispetto  dei  principi  di\n  stretta necessita\u0027, proporzionalita\u0027 e non discriminazione  e  sono\n  individuati al fine di perseguire la corretta  fruizione  turistica\n  del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del\n  tessuto  sociale  e  per  garantire   un\u0027offerta   sufficiente   ed\n  economicamente accessibile di alloggi destinati  alla  locazione  a\n  lungo termine - Previsione, che i medesimi criteri  sono  definiti,\n  tra l\u0027altro, tenendo conto di ogni altro  elemento  utile  ai  fini\n  della  valutazione  dell\u0027impatto,  diretto   o   indiretto,   della\n  diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilita\u0027 di alloggi  a\n  prezzo  accessibile  e  sulla  residenzialita\u0027,  anche  in  termini\n  qualitativi. \nTurismo - Agenzie di viaggi - Norme della Regione Toscana - Requisiti\n  e obblighi per  l\u0027esercizio  dell\u0027attivita\u0027  -  Previsione  che  il\n  direttore tecnico deve prestare la propria attivita\u0027 lavorativa con\n  carattere di continuita\u0027 ed esclusivita\u0027 in una sola agenzia. \nTurismo - Professioni - Norme della Regione Toscana -  Accompagnatore\n  turistico - Previsione che e\u0027  accompagnatore  turistico  chi,  per\n  professione, accompagna singole persone o  gruppi  durante  viaggi,\n  attraverso  il  territorio   nazionale   o   estero,   per   curare\n  l\u0027attuazione dei programmi di  viaggio  e  assicurare  i  necessari\n  servizi  di  assistenza  per  tutta   la   sua   durata,   fornendo\n  significative informazioni di interesse  turistico  sulle  zone  di\n  transito,  al  di  fuori  dell\u0027ambito  di  competenza  delle  guide\n  turistiche - Requisiti previsti per lo svolgimento - Previsione  di\n  corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione  -\n  Modalita\u0027 e contenuti di tali corsi - Previsione che  il  materiale\n  pubblicitario e informativo delle prestazioni  professionali  degli\n  accompagnatori turistici contiene l\u0027indicazione dei relativi prezzi\n  -  Sanzioni  amministrative  in  caso  di  assenza  dei   requisiti\n  stabiliti dalla regione - Divieto di prosecuzione dell\u0027attivita\u0027 in\n  caso di perdita di uno dei requisiti  dell\u0027attivita\u0027  -  Previsione\n  che e\u0027 guida ambientale chi, per  professione,  accompagna  persone\n  singole o gruppi  assicurando  la  necessaria  assistenza  tecnica,\n  nella visita di ambienti naturali,  anche  antropizzati,  di  musei\n  eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i\n  rapporti ecologici,  il  legame  con  la  storia  e  le  tradizioni\n  culturali, le attrattive paesaggistiche,  e  di  fornire,  inoltre,\n  elementi di educazione ambientale - Individuazione con  regolamento\n  delle articolazioni della professione - Requisiti  per  l\u0027esercizio\n  della professione di guida ambientale - Rapporti con le professioni\n  di guida alpina e di guida del parco o  della  riserva  naturale  -\n  Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalita\u0027  di\n  accesso e contenuti -  Obblighi  professionali  -  Pubblicita\u0027  dei\n  prezzi delle prestazioni professionali - Sanzioni amministrative in\n  caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla regione - Divieto  di\n  prosecuzione dell\u0027attivita\u0027 in caso di perdita di uno dei requisiti\n  dell\u0027attivita\u0027. \nTurismo - Professioni  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Prevista\n  definizione  dell\u0027attivita\u0027  di  maestro  di  sci   -   Istituzione\n  dell\u0027albo professionale regionale dei maestri  di  sci,  nel  quale\n  sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in  modo  stabile  in\n  Toscana tale professione -  Previsione  che  si  intende  esercizio\n  stabile della professione l\u0027attivita\u0027 svolta dal maestro di sci che\n  ha un recapito  in  Toscana  ai  fini  dell\u0027offerta  delle  proprie\n  prestazioni - Suddivisione dell\u0027albo per specialita\u0027 nelle  sezioni\n  di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri  di  sci\n  di snowboard - Requisiti  per  l\u0027iscrizione  all\u0027albo  -  Corsi  di\n  qualificazione, aggiornamento  e specializzazione  -  Modalita\u0027  di\n  accesso e contenuti dei corsi -  Determinazione  con  deliberazione\n  della Giunta regionale delle materie oggetto  di  tali  corsi,  del\n  numero delle ore e delle modalita\u0027 di accesso dei maestri di sci di\n  altre regioni e Stati - Previsione che il  Collegio  regionale  dei\n  maestri di sci provvede  all\u0027iscrizione  dopo  aver  verificato  la\n  permanenza dei requisiti di cui all\u0027art. 113 della legge  regionale\n  n.  61  del  2024  -  Previsione  che  l\u0027esercizio  stabile   della\n  professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all\u0027Unione\n  europea e\u0027  subordinato  alla  iscrizione  nell\u0027albo  del  Collegio\n  regionale  dei  maestri  di  sci  della  Toscana  -   Effettuazione\n  dell\u0027iscrizione  a  seguito  di  riconoscimento,  da  parte   della\n  Federazione italiana sport  invernali,  d\u0027intesa  con  il  Collegio\n  nazionale  dei  maestri  di  sci,  della  equivalenza  del   titolo\n  professionale acquisito nello Stato  di  provenienza,  di  verifica\n  della reciprocita\u0027 di trattamento e della sussistenza dei requisiti\n  soggettivi di cui all\u0027art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024\n  - Previsione che l\u0027esercizio abusivo della professione  di  maestro\n  di sci e\u0027 punito  ai  sensi  dell\u0027art.  348  del  codice  penale  -\n  Disciplina del Collegio regionale dei maestri  di  sci  -  Sanzione\n  amministrativa per l\u0027esercizio abusivo della professione di maestro\n  di  sci   -   Previsione   che   la   prosecuzione   dell\u0027attivita\u0027\n  professionale di maestro di  sci  e\u0027  vietata  dal  comune  qualora\n  l\u0027interessato perda uno dei  requisiti  richiesti  per  l\u0027esercizio\n  dell\u0027attivita\u0027  e  in  tal  caso  viene  ritirata  la  tessera   di\n  riconoscimento. \nTurismo - Professioni  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Prevista\n  definizione dell\u0027attivita\u0027  di  guida  alpina  -Albo  professionale\n  regionale delle guide alpine -  Previsione  che  e\u0027  da  intendersi\n  esercizio stabile della professione l\u0027attivita\u0027 svolta dalla  guida\n  alpina avente un recapito, anche stagionale,  in  Toscana  ai  fini\n  dell\u0027offerta delle proprie prestazioni - Requisiti per l\u0027iscrizione\n  - Guide alpine di altre regioni e Stati - Previsione che  le  guide\n  alpine gia\u0027 iscritte negli albi  di  altre  regioni  che  intendono\n  esercitare stabilmente  la  professione  anche  in  Toscana  devono\n  richiedere l\u0027iscrizione  nell\u0027albo  professionale  regionale  delle\n  guide alpine di tale regione - Previsione che l\u0027iscrizione,  per  i\n  cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all\u0027Unione   europea,   e\u0027\n  subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle\n  guide alpine dell\u0027equivalenza del titolo rilasciato nello Stato  di\n  provenienza - Collegio regionale  delle  guide  alpine  -  Sanzioni\n  disciplinari e amministrative - Divieto del comune di  prosecuzione\n  dell\u0027attivita\u0027 professionale di guida alpina, qualora l\u0027interessato\n  perda uno dei requisiti richiesti per l\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027. \n- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024 n. 61 (Testo unico del\n  turismo), artt. 22, comma 6; 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44;  45;  59;\n  76, comma 4; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106;\n  107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116;  117;  118;  123;\n  124; 125; 126; 127; 130; 131; 134; 136; 137 e 144. \n\n\r\n(GU n. 14 del 02-04-2025)\n\r\n    Ricorso  ex  art. 127  della  Costituzione. Il   Presidente   del\nConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso per  mandato  ex  lege\ndall\u0027Avvocatura  generale  dello  Stato,  (c.f.   80224030587),   fax\n06/96514000 - pec  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  presso  i  cui\nuffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 - ricorrente; \n    contro: \n        Regione Toscana,  in  persona  del  presidente  della  giunta\nregionale pro tempore (cod. fisc. 01386030488),  nella  sua  sede  in\nFirenze, Palazzo Strozzi  Sacrati  -  Piazza  Duomo,  10  -  50122  -\nFirenze, regionetoscana@postacert.toscana.it - resistente; \n \n       per la declaratoria della illegittimita\u0027 costituzionale \n \n    Giusta deliberazione del Consiglio  dei  ministri  assunta  nella\nseduta del giorno 7 marzo 2025, degli articoli 22, comma 6; 41, commi\n3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59; 76, comma 4; articoli  95,  96,  97,\n98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e 110; 111,\n112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124;  125,  126,  127,  130,\n131, 134, 136 e 137 della legge della  Regione  Toscana  31  dicembre\n2024, n. 61 pubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data  8  gennaio\n2025, recante «Testo unico del turismo». \n    Le norme della legge regionale, recanti  la  disciplina  in  modo\norganico del sistema turistico  regionale,  ad  avviso  del  Governo,\npresentando diversi profili di illegittimita\u0027 costituzionale,  devono\nessere impugnate per i seguenti: \n \n                               Motivi \n \n1) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22, comma 6,  della  legge\ndella Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, per  violazione  degli\narticoli 3 e 41 della Costituzione. \n    L\u0027art. 22, comma 6, prevede che «Gli alberghi  possono  associare\nnella gestione, in aumento della propria capacita\u0027  ricettiva  e  nei\nlimiti del 40 per cento della  medesima,  salvo  che  il  comune  non\nstabilisca una percentuale inferiore, unita\u0027 immobiliari residenziali\nnella loro disponibilita\u0027, ubicate entro duecento metri, misurati nel\npiu\u0027 breve percorso pedonale  possibile,  dalla  struttura  medesima,\npurche\u0027 sia garantita l\u0027unitarieta\u0027 della  gestione,  l\u0027utilizzo  dei\nservizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi  e  di\nsicurezza analoghi al livello di classificazione dell\u0027albergo.  Ferma\nrestando la possibilita\u0027  di  mantenere  i  requisiti  strutturali  e\nigienico-sanitari  previsti  per  le  case  di   civile   abitazione,\nl\u0027utilizzo delle unita\u0027  immobiliari  per  le  attivita\u0027  di  cui  al\npresente comma e\u0027 consentito previo mutamento, ai  fini  urbanistici,\ndella destinazione d\u0027uso da residenziale a turistico-ricettiva». \n    La disposizione non risulta in linea con l\u0027esigenza di  garantire\nil rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalita\u0027 sottesi\nall\u0027art. 3 della Costituzione, dal momento che il potere comunale  di\nstabilire una percentuale inferiore al 40 per cento  della  capacita\u0027\nricettiva  non  e\u0027  riferito  ad  alcun  criterio  di  commisurazione\npredeterminato per legge e puo\u0027, quindi, dare luogo  ad  applicazioni\narbitrarie e immotivate. \n    Risulta dunque incisa la liberta\u0027  d\u0027impresa  degli  albergatori,\ntutelata dall\u0027art. 41  della  Costituzione  rispetto  alla  quale  la\npossibilita\u0027 di incrementare la capacita\u0027 ricettiva  dell\u0027azienda  e\u0027\nfunzionale. \n    La liberta\u0027 d\u0027impresa e\u0027 dunque esposta al rischio di limitazioni\nterritoriali non giustificate da reali ragioni di interesse pubblico,\nnon essendo chiaro su quali basi ciascun comune possa  comprimere  il\ndiritto  ad  aumentare  la  propria  capacita\u0027  ricettiva   sino   ad\nannullarlo integralmente. \n    La sussistenza della violazione  degli  articoli  3  e  41  della\nCostituzione emerge alla stregua dei principi  piu\u0027  volte  enunciati\ndalla giurisprudenza costituzionale. \n    L\u0027iniziativa economica  privata,  come  enuncia  il  primo  comma\ndell\u0027art.  41  della  Costituzione,  e\u0027  oggetto  di   una   liberta\u0027\ngarantita, nella cui protezione si esprime, quale principio  generale\ndi ispirazione liberista,  la  tutela  costituzionale  dell\u0027attivita\u0027\nd\u0027impresa, pur nel rispetto dell\u0027«utilita\u0027 sociale» con cui non  puo\u0027\nessere in contrasto (secondo comma dell\u0027art. 41). In simmetria con il\nparametro interno, la liberta\u0027 di impresa -  da  leggere  oggi  anche\nalla luce dei  Trattati  e,  in  generale,  del  diritto  dell\u0027Unione\neuropea (sentenza n. 218  del  2021)  -  e\u0027  riconosciuta,  altresi\u0027,\ndall\u0027art.  16  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell\u0027Unione\neuropea,  proclamata  a  Nizza  il  7  dicembre  2000  e  adattata  a\nStrasburgo il 12 dicembre 2007 (CDFUE). \n    Le possibili limitazioni di tale liberta\u0027 devono, innanzi  tutto,\navere una base legale, stante «la regola della riserva di  legge  nel\ncampo delle private liberta\u0027  nella  materia  economica,  comprensive\ndella liberta\u0027 di iniziativa» (sentenza n. 40 del 1964);  regola  per\ncui le «determinazioni della legge [...] possono essere diverse anche\ndi contenuto, a seconda della natura dell\u0027attivita\u0027 economica e della\nutilita\u0027 sociale da perseguire ma non possono mai mancare del  tutto»\n(sentenza n. 388 del 1992). \n    Inoltre, il  bilanciamento  tra  lo  svolgimento  dell\u0027iniziativa\neconomica  privata  e  la  salvaguardia  dell\u0027utilita\u0027  sociale  deve\nrispondere,  in  ogni  caso,  ai   principi   di   ragionevolezza   e\nproporzionalita\u0027 (art. 3, primo comma della Costituzione). \n    Si tratta di una «complessa operazione di bilanciamento»  per  la\nquale vengono in  evidenza  «il  contesto  sociale  ed  economico  di\nriferimento», «le esigenze generali del mercato in cui si realizza la\nliberta\u0027  di  impresa»,  nonche\u0027  «le  legittime  aspettative   degli\noperatori» (sentenza n. 218 del 2021). Nel rispetto di tali  principi\nnon  e\u0027  configurabile  una  lesione  della   liberta\u0027   d\u0027iniziativa\neconomica ove l\u0027apposizione di  limiti  di  ordine  generale  al  suo\nesercizio corrisponda all\u0027utilita\u0027 sociale. Se e\u0027 vero,  quindi,  che\nla liberta\u0027 di impresa  puo\u0027  essere  limitata  in  ragione  di  tale\nbilanciamento, tuttavia, come  ha  piu\u0027  volte  sottolineato  codesta\nCorte, per un verso, l\u0027individuazione dell\u0027utilita\u0027 sociale non  deve\nessere arbitraria e, per un altro, gli interventi del legislatore non\npossono perseguirla con misure palesemente  incongrue  (ex  plurimis,\nsentenze n. 85 del 2020, n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017,  n.\n203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247 e n. 152 del 2010 e n.  167  del\n2009). \n    Nella fattispecie, come anticipato, il citato art. 22,  comma  6,\nsi pone in contrasto con gli articoli  3  e  41  della  Costituzione,\natteso  che  il  legislatore  attribuisce  ai  comuni  il  potere  di\nintrodurre trattamenti ingiustificati non in linea con  il  principio\ndi proporzionalita\u0027 - ragionevolezza  e  a  detrimento  della  tutela\ndella  liberta\u0027  d\u0027iniziativa  economica,  esposta  concretamente   a\nrischio  in  assenza  di  ragioni  di  utilita\u0027  sociale.  Il  potere\nattribuito ai comuni di fissare una percentuale inferiore  al  limite\nprevisto  dalla  legge  regionale  per  l\u0027aumento   della   capacita\u0027\nricettiva alberghiera si  pone,  infatti,  quale  misura  palesemente\nincongrua  e  in  ogni  caso  tale   da   «condizionare   le   scelte\nimprenditoriali in grado cosi\u0027 elevato da indurre sostanzialmente  la\nfunzionalizzazione dell\u0027attivita\u0027 economica [...], sacrificandone  le\nopzioni di fondo o restringendone  in  rigidi  confini  lo  spazio  e\nl\u0027oggetto delle stesse scelte organizzative»  (sentenza  n.  548  del\n1990). \n2) Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 41, commi 3 e 4,  42,\n43, 44,45 e 144 della legge della Regione Toscana 31  dicembre  2024,\nn. 61, per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lettera\n1) della Costituzione, in relazione all\u0027art. 832 del codice civile. \n    Gli articoli 41, commi 3 e  4,  42,  43,  44,45  e  144,  dettano\ndisposizioni in materia di strutture ricettive extra-alberghiere  con\nle caratteristiche della civile abitazione. \n    In  particolare,  l\u0027art.  41,  comma  3,  cit.   stabilisce   che\nl\u0027esercizio delle attivita\u0027 di affittacamere, bed and breakfast, case\ne  appartamenti  per  vacanze  e  residenze  d\u0027epoca  «e\u0027  consentito\nesclusivamente in immobili  e  unita\u0027  immobiliari  aventi,  ai  fini\nurbanistici,  destinazione  d\u0027uso  turistico-ricettiva»,   con   cio\u0027\nescludendo quelli aventi destinazione d\u0027uso  residenziale.  Soggiunge\nil comma 4 che l\u0027attivita\u0027 di affittacamere, bed and breakfast  o  di\nresidenza d\u0027epoca «svolta da  uno  stesso  soggetto,  o  da  societa\u0027\ncontrollate o collegate ai sensi dell\u0027art.  2359  del  codice  civile\nriferibili al medesimo, in piu\u0027 strutture ricettive  nell\u0027ambito  del\nmedesimo edificio non puo\u0027 comunque superare il numero di camere e la\ncapacita\u0027 ricettiva di una singola struttura». \n    I successivi articoli 42, 43, 44 e 45, poi, prevedono  per  tutte\nle suddette strutture ricettive non alberghiere  (1)  ,  la  gestione\nunicamente  «in  forma  imprenditoriale»,  escludendo  cosi\u0027  che  in\nToscana  possa  svolgersi  attivita\u0027  di   affittacamere,   bed   and\nbreakfast, case e appartamenti per vacanze  e  residenze  d\u0027epoca  in\nforma non imprenditoriale. \n    In via  transitoria,  poi,  l\u0027art.  144,  comma  3,  della  legge\nregionale impugnata stabilisce che le previsioni del citato art.  41,\ncomma 3, in materia di destinazione d\u0027uso, si applicano  a  far  data\ndal 1° luglio 2026. \n    Il  complesso  delle   sopra   riportate   disposizioni   risulta\ngravemente lesivo della competenza legislativa esclusiva  statale  in\nmateria di ordinamento civile, di cui agli articoli  42,  comma  2  e\n117, comma 2, lettera 1) della Costituzione, posto che la  proprieta\u0027\nprivata e\u0027 riconosciuta e garantita dalla legge «che ne  determina  i\nmodi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo  di  assicurarne\nla funzione sociale [...]». La scelta, radicale e incomprensibile, di\nnon consentire piu\u0027 sul territorio toscano l\u0027esercizio in  forma  non\nimprenditoriale delle attivita\u0027 di affittacamere, bed and  breakfast,\ncase e appartamenti per vacanze e residenze d\u0027epoca limita fortemente\nla possibilita\u0027 per i (soli) proprietari di immobili della regione di\ngodere  appieno  del  proprio  diritto  dominicale,  concedendone  il\ngodimento a terzi per finalita\u0027 turistiche, come invece  avviene  nel\nresto d\u0027Italia. \n    Oltretutto, il contenuto del diritto di proprieta\u0027,  tra  cui  la\nscelta di sfruttare economicamente le  potenzialita\u0027  offerte  da  un\nbene anche in forma non imprenditoriale, rientra pacificamente  nella\nmateria dell\u0027ordinamento civile, posto  che  l\u0027art.  832  del  codice\ncivile stabilisce in termini generali che il proprietario «ha diritto\ndi godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo,  entro  i\nlimiti e con l\u0027osservanza degli obblighi  stabiliti  dall\u0027ordinamento\ngiuridico». \n    Il concetto di limitazioni al diritto dominicale,  sotteso  tanto\nall\u0027art. 42 della Costituzione che all\u0027art. 832  del  codice  civile,\ntuttavia, non appare compatibile con le  previsioni  contenute  negli\narticoli 42, 43,44 e 45,  che  prescrivono,  per  tutte  le  suddette\nstrutture  ricettive   aventi   le   caratteristiche   della   civile\nabitazione, la sola gestione «in forma imprenditoriale».  Si  tratta,\ninfatti,  di  una  restrizione  legale  non  collegata  ne\u0027  ad   una\npeculiarita\u0027  del  territorio  toscano  rispetto   al   resto   della\nRepubblica, ne\u0027 ad esigenze di pubblico interesse volte a  conformare\nin modo cosi\u0027 rigido la  proprieta\u0027  immobiliare  rispetto  alla  sua\nfunzione sociale. \n    Al contrario, in modo del tutto sproporzionato  e  irragionevole,\ndette previsioni hanno per oggetto di deprivare un\u0027amplia  platea  di\nproprietari fondiari della possibilita\u0027 di ritrarre  un  reddito  dai\nloro beni e, addirittura, per effetto di ostacolare la produzione  di\nun gettito  tributario  per  tali  attivita\u0027,  non  essendovi  alcuna\ncertezza in merito al fatto che gli immobili in  questione  sarebbero\naltrettanto utilmente valorizzabili. Ad  aggravare  tale  situazione,\nviene poi introdotta un\u0027irragionevole discriminazione operata in sede\ndi disposizioni transitorie tra  i  proprietari  che,  alla  data  di\nentrata in vigore della legge, esercitavano dette attivita\u0027 in  forma\nnon imprenditoriale, che possono continuare a  farlo  in  conformita\u0027\nalla legislazione previgente, e coloro i quali intendono per la prima\nvolta avvalersi di tale facolta\u0027 dominicale in epoca  successiva,  ai\nquali e\u0027 preclusa. \n    Per cio\u0027  che  riguarda  l\u0027esclusione  della  destinazione  d\u0027uso\nresidenziale (art. 41, comma  3),  la  relativa  prescrizione  appare\nmanifestamente  illogica  e   incoerente   con   le   caratteristiche\nfondamentali di questo tipo di ricettivita\u0027 per come  definita  dalla\nstessa legge regionale in oggetto. Infatti, se le strutture ricettive\nsi qualificano per il fatto di avere «le caratteristiche della civile\nabitazione» non si comprende  poi  per  quale  obiettiva  ragione  di\ninteresse pubblico esse debbano avere una differente destinazione dal\npunto  di  vista  urbanistico  e  non  possano,  cioe\u0027,  averne   una\nresidenziale. Si tratta di disposizione non in linea con il principio\ndi ragionevolezza e che lede l\u0027esercizio del diritto dominicale; essa\nnon risponde ad esigenze imperative di interesse generale che possono\ngiustificare  restrizioni   alla   liberta\u0027   di   organizzazione   e\nsvolgimento dell\u0027attivita\u0027 di impresa. \n    L\u0027art. 144,  comma  3  delinea  un\u0027irragionevole  discriminazione\natteso  che  la  citata  disposizione  transitoria  distingue  -  per\nindividuare l\u0027ambito di applicazione temporale -  tra  i  proprietari\nche, alla data di entrata in vigore dell\u0027art. 41, comma 3 (31  luglio\n2026), esercitavano le attivita\u0027  etra-alberghiera  con  destinazione\nd\u0027uso residenziale sia turistico ricettiva, che possono continuare  a\nfarlo in conformita\u0027  alla  legislazione  urbanistica  previgente,  e\ncoloro i quali  intendono  per  la  prima  volta  avvalersi  di  tale\nfacolta\u0027 in epoca successiva, ai quali e\u0027 preclusa. \n    Da ultimo, anche la limitazione contenuta nell\u0027art. 41, comma  4,\nalla gestione di tali strutture nell\u0027ambito  del  medesimo  edificio,\nche «non puo\u0027 comunque superare il numero di camere  e  la  capacita\u0027\nricettiva  di  una  singola  struttura»,  e\u0027  del  tutto   priva   di\nragionevolezza; inoltre, non solo lede il diritto  dominicale  ma  si\npone anche in aperto contrasto, al pari della precedente disposizione\ncitata, con la liberta\u0027 di iniziativa economica, di cui  all\u0027art.  41\ndella Costituzione, posto che preclude alla  ricettivita\u0027  svolta  in\nforma  imprenditoriale   la   possibilita\u0027   di   trovare   l\u0027assetto\norganizzativo e dimensionale ritenuto piu\u0027 confacente alla produzione\ndi ricchezza.. \n    Per tutte le ragioni sopra esposte, gli articoli 41, commi 3 e 4,\n42, 43, 44, 45 e 144, presentano evidenti profili  di  illegittimita\u0027\ncostituzionale per violazione degli articoli 3, 41, 42, 117, comma 2,\nlettera 1) della Costituzione, in relazione all\u0027art. 832  del  codice\ncivile, perche\u0027, oltre ad essere gravemente lesive  della  competenza\nesclusiva in materia di ordinamento civile,  introducono  limitazioni\nirragionevoli  e  sproporzionate  al  diritto  del  proprietario   di\ndisporre del proprio immobile concedendone il godimento a  terzi  per\nfini turistici, oltre che alla liberta\u0027 d\u0027intrapresa. \n3) Illegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  59  della  legge  della\nRegione Toscana  31  dicembre  2024,  n.  61,  per  violazione  degli\narticoli 3, 117, secondo comma, lettere l) ed s) della  Costituzione,\nin relazione all\u0027art. 832 del codice civile. \n    L\u0027art.  59  prevede  criteri  e   limiti   per   lo   svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 di locazione turistica breve, consentendo ai comuni  a\npiu\u0027  alta  densita\u0027  turistica  e  ai  capoluoghi  di  provincia  di\nindividuare, con proprio regolamento «zone o  aree  in  cui  definire\ncriteri  e  limiti  specifici  per  lo  svolgimento,  per   finalita\u0027\nturistiche, delle attivita\u0027 di locazione breve di cui all\u0027articolo 4,\ncomma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50  [...]  esercitate\nanche in forma imprenditoriale». \n    La detta disposizione prosegue, precisando che «2. I criteri e  i\nlimiti di cui al comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  di  stretta\nnecessita, proporzionalita\u0027 e non discriminazione,  sono  individuati\nal fine di perseguire la corretta fruizione turistica del  patrimonio\nstorico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale,\nnonche\u0027  di  garantire  un\u0027offerta  sufficiente   ed   economicamente\naccessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Tali\ncriteri, in riferimento alla zona o area interessata,  sono  definiti\ntenendo conto, in particolare: a) del rapporto tra il numero di posti\nletto nelle unita\u0027 immobiliari ad uso abitativo oggetto di  locazione\nbreve e la popolazione residente;  b)  della  distribuzione  e  della\ncapacita\u0027  ricettiva  delle  strutture   ricettive   alberghiere   ed\nextralberghiere; c) delle  caratteristiche  del  tessuto  urbano;  d)\ndella  necessita\u0027   di   tutelare,   anche   con   riferimento   alla\nsostenibilita\u0027 ambientale, il valore archeologico, storico, artistico\ne paesaggistico; e) della necessita\u0027 di garantire che il servizio  di\naccoglienza sia effettuato con elevati standard  qualitativi;  f)  di\nogni altro elemento utile ai  fini  della  valutazione  dell\u0027impatto,\ndiretto o indiretto, della diffusione  delle  locazioni  brevi  sulla\ndisponibilita\u0027   di   alloggi   a   prezzo   accessibile   e    sulla\nresidenzialita\u0027, anche in termini  qualitativi.  3.  I  criteri  e  i\nlimiti di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto al comma 2,\npossono  consistere,  in  particolare:  a)  nella  limitazione,   per\ndeterminate  zone  omogenee,  dello  svolgimento  dell\u0027attivita\u0027   di\nlocazione breve; b) nell\u0027individuazione di uno specifico rapporto che\ndeve sussistere fra  superficie  dell\u0027immobile  e  numero  di  ospiti\nammessi; c) nella definizione di requisiti e standard di qualita\u0027 che\ngli  immobili  adibiti  a  locazione  breve  devono   possedere   con\nriferimento, in particolare,  all\u0027accessibilita\u0027  degli  spazi,  agli\nstandard igienico-sanitari, al decoro degli  ambienti,  nonche\u0027  alla\npresenza di servizi  di  connettivita\u0027.  4.  Nei  comuni  dotati  del\nregolamento  di  cui  al  comma  1,  l\u0027esercizio  dell\u0027attivita\u0027   di\nlocazione breve, per le zone o aree interessate,  e\u0027  subordinato  al\nrilascio al locatore di un\u0027autorizzazione di durata quinquennale  per\nciascuna unita\u0027 immobiliare che si intende  locare.  Il  comune  puo\u0027\nstabilire un limite massimo di autorizzazioni  per  determinate  zone\nomogenee. 5. La richiesta di autorizzazione contiene gli elementi che\ncostituiscono oggetto della comunicazione di cui all\u0027art. 60 o  della\nSCIA di cui all\u0027art. 61. Il rilascio dell\u0027autorizzazione  esonera  il\nrichiedente dagli adempimenti  previsti  dai  medesimi  articoli.  6.\nResta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve  di\nuna  porzione  dell\u0027unita  immobiliare  in  cui  il  locatore  ha  la\nresidenza, nonche\u0027 di un singolo locale  all\u0027interno  della  medesima\nunita\u0027 immobiliare. 7. I comuni, nell\u0027ambito del regolamento  di  cui\nal comma 1, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare\nun\u0027attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dal presente\narticolo.  Tali  disposizioni,  in  fase  di  prima  attuazione   del\nregolamento, escludono dall\u0027applicazione dei medesimi limiti, per  un\nperiodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque  anni,  gli\nimmobili e le unita\u0027 immobiliari gia\u0027 destinati, nel corso  dell\u0027anno\n2024, all\u0027attivita\u0027 di locazione breve, in conformita\u0027 alla normativa\nvigente». \n    La disposizione  impugnata  e\u0027  palesemente  lesiva  innanzitutto\ndella  competenza  legislativa  statale  esclusiva  in   materia   di\nordinamento  civile  in  quanto,  in  disparte  la  descrizione   dei\npresupposti  per  l\u0027introduzione  a  livello  locale  di  un   simile\npenetrante regime amministrativo per  l\u0027esercizio  dell\u0027attivita\u0027  di\nlocazione  breve,  finisce  per  consentire   limitazioni   su   base\nmicro-territoriale   dei   diritti   dominicali    dei    proprietari\nimmobiliari, ai quali puo\u0027 essere radicalmente precluso o puo\u0027 essere\nreso estremamente difficoltoso ritrarre un reddito  dai  propri  beni\nconcedendone il godimento a terzi per scopi turistici. \n    Inoltre, l\u0027art. 59, citato si fa illegittimamente  interprete  di\ninteressi pubblici che l\u0027art. 117, secondo comma,  lettera  s)  della\nCostituzione riserva all\u0027esclusiva potesta\u0027 legislativa statale, come\ne\u0027 per la tutela  dei  beni  culturali,  tale  essendo  il  senso  da\nattribuire  all\u0027espressione   «corretta   fruizione   turistica   del\npatrimonio storico, artistico e culturale» richiamata dalla  medesima\ndisposizione regionale. \n    Il tutto per tacere del fatto che la  stessa  potesta\u0027  normativa\nsecondaria, pur essendo ascrivibile ai poteri afferenti alla  materia\ndel Governo  del  territorio,  come  tale  devoluta  alla  competenza\nlegislativa   concorrente   dall\u0027art.   117,   terzo   comma    della\nCostituzione, non  e\u0027  prevista  come  principio  fondamentale  della\nmateria in alcuna legge statale di settore, dato che ne\u0027  il  decreto\nlegislativo 18 agosto 2000, n. 267, ne\u0027  il  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  neppure  il  decreto\nlegislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  consentono  in  alcun  modo  ai\ncomuni di intervenire sullo specifico fenomeno delle locazioni  brevi\nad uso turistico negli stringenti  termini  prefigurati  dalla  legge\nregionale toscana. \n    Inoltre,  nel  merito  dei  criteri  in  concreto  enucleati,  la\ndisposizione appare anche gravemente  contraddittoria  perche\u0027  quale\ngiustificazione per l\u0027introduzione di detta specifica potesta\u0027 locale\ndi Governo del territorio  -  che  come  detto  e\u0027  sconosciuta  alla\nlegislazione statale, che  dovrebbe  invece  darle  un  fondamento  -\nindica la finalita\u0027 di «preservazione  del  tessuto  sociale»  e  «di\ngarantire un\u0027offerta sufficiente  ed  economicamente  accessibile  di\nalloggi destinati alla locazione a lungo termine»;  nondimeno,  nella\nconcreta declinazione dei relativi criteri, si limita a fare generico\nriferimento a «ogni altro elemento utile ai  fini  della  valutazione\ndell\u0027impatto, diretto o indiretto, della diffusione  delle  locazioni\nbrevi sulla disponibilita\u0027 di alloggi a prezzo  accessibile  e  sulla\nresidenzialita\u0027, anche in termini qualitativi». \n    In altri termini, i mezzi predisposti per  raggiungere  lo  scopo\nnon  sono  coerenti  con  gli  obiettivi  dichiarati,  posto  che  la\n«distribuzione  e  ...  [la]  capacita\u0027  ricettiva  delle   strutture\nricettive alberghiere ed extraalberghiere», «le  caratteristiche  del\ntessuto urbano», la «necessita\u0027 di tutelare,  anche  con  riferimento\nalla sostenibilita\u0027  ambientale,  il  valore  archeologico,  storico,\nartistico e paesaggistico» e  la  «necessita\u0027  di  garantire  che  il\nservizio  di  accoglienza  sia  effettuato   con   elevati   standard\nqualitativi», indicate quali criteri per l\u0027esercizio  della  potesta\u0027\nregolamentare dei comuni, non hanno alcuna attinenza con  il  diverso\ntema, proclamato come centrale, della garanzia  della  disponibilita\u0027\ndi un numero adeguato di alloggi a prezzo accessibile. \n    In conclusione l\u0027art. 59 della legge in oggetto  presenta  palesi\nprofili  di  illegittimita\u0027  costituzionale  per   violazione   degli\narticoli 3, 117, secondo comma, lettere l) ed s) della  Costituzione,\nin relazione all\u0027art. 832 del codice  civile,  perche\u0027  introduce  un\nregime amministrativo limitativo  del  diritto  del  proprietario  di\ndisporre del proprio immobile concedendone il godimento a  terzi  per\nfini turistici, al dichiarato scopo di  tutelare  interessi  pubblici\ndevoluti all\u0027esclusiva competenza statale, attraverso una potesta\u0027 di\nGoverno del territorio sconosciuta ai principi generali della materia\nsanciti da fonti statali e al fine di perseguire obiettivi dichiarati\ndistonici rispetto ai mezzi a cio\u0027 predisposti. \n4) Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 76, comma  4  della  legge\ndella  Regione  Toscana  31  dicembre  2024,  n.  61  per  violazione\ndell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione  all\u0027art.\n20 del decreto legislativo n. 79 del 2011 quale  norma  interposta  e\ndell\u0027art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. \n    Giova muovere da una premessa di  carattere  generale  in  merito\nalle numerose disposizioni contenute nei Titoli VI e VIII della legge\nregionale  riguardanti,  rispettivamente  le  agenzie  di  viaggio  e\nturismo e le professioni turistiche. \n    Le   disposizioni   che   saranno   di   seguito   specificamente\nindividuate,   presentano   plurimi   profili    di    illegittimita\u0027\ncostituzionale comuni a tutte le disposizioni che saranno di  seguito\nillustrate. \n    Si tratta di disposizioni meramente ripetitive di norme contenute\nin leggi statali; cio\u0027, in violazione  del  consolidato  orientamento\ndella  giurisprudenza  costituzionale,  secondo   cui   «alla   legge\nregionale non e\u0027 consentito ripetere quanto  gia\u0027  stabilito  da  una\nlegge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche\u0027  n.  57  del\n2007)» (Corte costituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). \n    In altri casi, si tratta di disposizioni recanti  una  disciplina\ndistonica o comunque non pienamente corrispondente  a  quella  recata\ndalle leggi statali ovvero si tratta di disposizioni che  introducono\nnuove figure professionali;  cio\u0027,  in  violazione  dei  principi  in\nmateria di concorrenza, la cui  tutela  e\u0027  riservata  alla  potesta\u0027\nlegislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0027art. 117, secondo  comma,\nlettera e) della  Costituzione  e  dell\u0027art.  117,  terzo  comma,  in\nmateria di riparto di competenze  tra  Stato  e  regioni  in  materia\ndisciplina delle professioni.  A  tal  ultimo  riguardo,  secondo  il\nconsolidato  orientamento  del  giudice  delle  leggi,  «la  potesta\u0027\nlegislativa regionale nella materia concorrente  delle  \"professioni\"\ndeve rispettare  il  principio  secondo  cui  l\u0027individuazione  delle\nfigure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti,  e\u0027\nriservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,\nrientrando nella competenza delle regioni  la  disciplina  di  quegli\naspetti che presentano uno  specifico  collegamento  con  la  realta\u0027\nregionale;  e  che  tale  principio,  al  di  la\u0027  della  particolare\nattuazione ad opera dei  singoli  precetti  normativi,  si  configura\n[...] quale limite  di  ordine  generale,  invalicabile  dalla  legge\nregionale, da cio\u0027 derivando che non e\u0027 nei poteri delle regioni  dar\nvita a nuove figure professionali\" (sentenza n.  98  del  2013,  come\nrichiamata dalla sentenza n. 209 del 2020)» (Corte costituzionale, 23\ngiugno 2023, n. 127). \n    Ne\u0027  sembra,  sul  piano  tecnico,  che  la  circostanza  che  il\nlegislatore regionale abbia utilizzato, nell\u0027istituire  nuove  figure\nprofessionale, la locuzione «nelle more della  definizione  da  parte\ndello Stato del relativo  profilo  professionale»,  prospettando  una\nsorta di cedevolezza della disciplina regionale  in  presenza  di  un\nintervento da parte del legislatore nazionale, possa, ex se,  rendere\ncostituzionalmente legittima l\u0027iniziativa del legislatore  regionale.\nInfatti, la c.d. «cedevolezza invertita» (che, come  noto,  opera  al\ncontrario rispetto al suo normale funzionamento, quello ossia in base\nal quale lo Stato,  onde  evitare  vuoti  normativi  nell\u0027ordinamento\ngiuridico e dunque allo scopo di scongiurare il  pericolo  di  lacune\nnormative nel sistema, disciplina ambiti  riservati  alla  competenza\nregionale sino a quando  le  Regioni  non  interverranno  con  propri\nprovvedimenti) e\u0027 stata ammessa dalla  Corte  costituzionale  con  le\nnote sentenze n. 1 del 2019 e  n.  222  del  2020  esclusivamente  in\nrelazione  a  situazioni  nelle  quali   si   intreccino   quantomeno\ncompetenze statali  e  regionali,  riconoscendo  in  tale  caso  alle\nregioni  la   possibilita\u0027   di   intervenire   e   di   disciplinare\nprovvisoriamente ed eccezionalmente la materia, in  caso  di  inerzia\nstatale  e  fino  all\u0027adozione  delle  relativa  disciplina  statale.\nOrbene, in relazione alla materia  delle  professioni,  il  principio\ndella c.d. cedevolezza invertita non e\u0027 in alcun modo predicabile  in\nquanto ontologicamente incompatibile con l\u0027esigenza di assicurare, in\ncaso di istituzione di nuove  figure  professionali,  una  disciplina\nunitaria  funzionale  ad  assicurare   la   concorrenza   sull\u0027intero\nterritorio nazionale, ad evitare indebite discriminazioni  legate  ad\nambiti territoriali infra statuali e a garantire il  pieno  esercizio\ndella libera prestazione di servizi e della liberta\u0027 di  stabilimento\ndi  cui  agli  articoli  49  e  56  del  Trattato  sul  funzionamento\ndell\u0027Unione europea nonche\u0027 il conseguimento degli obiettivi  di  cui\nalla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (relativa ai  servizi\nnel mercato interno) e alla direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE\n(relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). \n    A cio\u0027 aggiungasi che, diversamente  opinando,  l\u0027istituzione  di\nuna nuova figura professionale,  con  l\u0027individuazione  dei  relativi\nprofili e dei  titoli  abilitanti,  verrebbe  rimessa  all\u0027iniziativa\ndelle Regioni e non anche dello Stato (come  ripetutamente  affermato\ndal giudice delle leggi)  cui  spetta  invece  in  via  esclusiva  il\ncompito di verificare se una determina attivita\u0027 abbia il contenuto e\ni connotati necessari per essere qualificata come una professione. In\ntal  senso,  l\u0027assenza  di  una   disciplina   statale   recante   la\npositivizzazione di una determinata attivita\u0027 come  una  professione,\nlungi dal potersi qualificare come una mera inerzia legittimante  (in\nipotesi)  l\u0027assunzione  di  iniziative  legislative  da  parte  delle\nsingole regioni, ben puo\u0027 qualificarsi come volonta\u0027 del  legislatore\nstatale di non intervenire, con  conseguente  impossibilita\u0027  per  il\nlegislatore regionale di superare o di sostituirsi alla stessa. \n    Tanto evidenziato in termini  generali,  con  specifico  riguardo\nalle singole  disposizioni  della  legge  regionale  in  oggetto,  si\nprocede ora ad esaminare, con il presente motivo, le disposizioni del\ntitolo VI oggetto che sono oggetto di censura. \n    Per quanto riguarda le norme contenute nel titolo VI della  legge\nin esame, recante la disciplina delle «Agenzie di viaggio e turismo»,\nl\u0027art.  76  regola  i  requisiti  e  gli  obblighi  per   l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 delle agenzie di viaggio e turismo. \n    Nel  dettaglio,  l\u0027art.  76  prevede   che:   «1.   Il   titolare\ndell\u0027agenzia  di  viaggio  e  il   suo   rappresentante,   ai   sensi\ndell\u0027articolo 8 del regio decreto 773/1931, devono essere in possesso\ndei requisiti previsti dagli articoli 11  e  92  del  medesimo  regio\ndecreto 773/1931. 2. In caso di societa\u0027 o di organismo collettivo, i\nrequisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per  i\nquali e\u0027 previsto l\u0027accertamento antimafia ai sensi dell\u0027art. 85  del\nd.lgs.  159/2011.  3.  Il  titolare  di  agenzia  di  viaggio  o   il\nrappresentante legale in  caso  di  societa\u0027  o,  in  loro  vece,  il\npreposto, deve  essere  in  possesso  dell\u0027abilitazione  a  direttore\ntecnico di agenzia di viaggio. 4. Il direttore tecnico deve  prestare\nla propria attivita\u0027  lavorativa  con  carattere  di  continuita\u0027  ed\nesclusivita\u0027 in una sola agenzia.  5.  Le  agenzie  di  viaggio  sono\ntenute a stipulare polizze assicurative di responsabilita\u0027  civile  a\nfavore del viaggiatore, ai sensi dell\u0027art. 47, comma 1, dell\u0027allegato\n1 al d.lgs. 79/2011. 6. Le agenzie di viaggio sono tenute  a  fornire\nidonea garanzia per i casi  di  insolvenza  o  fallimento,  ai  sensi\ndell\u0027art. 47, commi 2 e 3, dell\u0027allegato  1  al  d.lgs.  79/2011.  7.\nL\u0027attivita\u0027 di agenzia di viaggio e\u0027 svolta in un locale idoneo,  nel\nrispetto della normativa vigente in materia di edilizia,  urbanistica\ne di destinazione d\u0027uso, che in caso di vendita diretta  al  pubblico\ndeve essere aperto al pubblico.». \n    Ai sensi dell\u0027art. 76, comma 4, il direttore tecnico dell\u0027agenzia\ndi  viaggio  deve  prestare  la  propria  attivita\u0027  lavorativa   con\ncarattere di continuita\u0027 ed esclusivita\u0027 per una sola agenzia. \n    Al riguardo,  si  osserva  preliminarmente  che,  come  noto,  la\nprofessione di «Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo»  e\u0027\ncontemplata dall\u0027art. 20 del c.d. «Codice del turismo», approvato con\ndecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, secondo cui: «Con  decreto\ndel Presidente del Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato\nsono fissati  i  requisiti  professionali  a  livello  nazionale  dei\ndirettori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo,  previa  intesa\ncon la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni\ne le Province autonome di Trento e di Bolzano». \n    Con decreto ministeriale n.  1432  del  2021,  il  Ministero  del\nturismo e\u0027, quindi, intervento a  dettare  i  requisiti  richiesti  a\nlivello nazionale per l\u0027esercizio  della  professione  dei  direttori\ntecnici delle agenzie di viaggio e  turismo,  senza  prevedere  alcun\nvincolo di esclusivita\u0027 in capo agli stessi. \n    Conseguentemente, la disposizione introdotta all\u0027art. 76, comma 4\ndella legge regionale in esame, travalica anzitutto  i  limiti  della\ncompetenza  legislativa   concorrente   attribuita   al   legislatore\nregionale ai sensi dell\u0027art. 117, comma  terzo,  della  Costituzione,\nche colloca le «professioni»  tra  le  materie  oggetto  di  potesta\u0027\nlegislativa concorrente. \n    In questa materia, infatti, spetta allo Stato la  determinazione,\nper via legislativa, dei principi fondamentali, mentre  alle  regioni\ncompete la determinazione della disciplina di dettaglio. \n    La consolidata giurisprudenza Corte costituzionale ha piu\u0027  volte\nriconosciuto che «la potesta\u0027  legislativa  regionale  nella  materia\nconcorrente delle professioni deve rispettare  il  principio  secondo\ncui l\u0027individuazione  delle  figure  professionali,  con  i  relativi\nprofili e titoli abilitanti,  e\u0027  riservata,  per  il  suo  carattere\nnecessariamente unitario, allo  Stato,  rientrando  nella  competenza\ndelle regioni la disciplina di  quegli  aspetti  che  presentano  uno\nspecifico collegamento con la realta\u0027 regionale. Tale  principio,  al\ndi la\u0027 della particolare attuazione ad  opera  dei  singoli  precetti\nnormativi, si configura infatti  quale  limite  di  ordine  generale,\ninvalicabile dalla legge regionale. Da cio\u0027 deriva  che  non  e\u0027  nei\npoteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza\nn. 153 del 2006, nonche\u0027, ex plurimis sentenze n. 57 del 2007, n. 424\ndel 2006 e n. 300 del 2010)» (Corte costituzionale, 23  giugno  2023,\nn. 127; cfr. altresi\u0027 Corte costituzionale n. 178/2014). \n    La  disposizione  regionale,  altresi\u0027,   nell\u0027introdurre   delle\nlimitazioni  valide  soltanto  sul  suolo  regionale,  determina  una\ndisparita\u0027  di  trattamento  tra  gli  operatori  del   settore   che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 nella regione Toscana e  quelli  che,  invece,\noperano in altre regioni nelle quali non e\u0027 previsto alcun vicolo  di\nesclusivita\u0027, con effetti negativi anche in  termini  di  rischio  di\nframmentazione,  a  livello  regionale,  della  disciplina  di   tale\nprofessione, con conseguente violazione dei principi  in  materia  di\nconcorrenza, la cui tutela e\u0027  riservata  alla  potesta\u0027  legislativa\nesclusiva statale ai sensi dell\u0027art.  117,  primo  e  comma  secondo,\nlettera e) della Costituzione. \n    Alla luce delle considerazioni che precedono, l\u0027art. 76, comma  4\ndella legge regionale in oggetto e\u0027  in  contrasto  con  l\u0027art.  117,\nterzo comma, della Costituzione in relazione all\u0027art. 20 del  decreto\nlegislativo n. 79 del 2011 quale norma interposta e con  l\u0027art.  117,\nprimo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione. \n5) Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 95, 96, 97,  98,  99,\n100, 101, 102,  103,  104,  105,  106,  107,  108,  109,  e  110  per\nviolazione  dell\u0027art.  117,  terzo  comma,  della   Costituzione   in\nrelazione all\u0027art. 6 dell\u0027Allegato 1 al decreto legislativo n. 79 del\n2011 e all\u0027art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio  2006,\nn. 30 quali norme interposte e dell\u0027art. 117, primo e secondo  comma,\nlettera e), della Costituzione Il titolo VIII  reca  disposizioni  in\nmateria di «professioni turistiche» che risultano presentare  plurimi\ncomuni profili di illegittimita\u0027 costituzionale. In  particolare,  il\nCapo II (artt. 95-101) e il Capo III (art. 102-110) del  titolo  VIII\ndisciplinano, rispettivamente, la  figura  del  c.d.  «Accompagnatore\nturistico» e della «Guida ambientale». \n    Con riferimento alla figura del c.d.  «Accompagnatore  turistico»\nsi indicano di seguito le disposizioni della legge regionale  oggetto\ndi censura. \n    L\u0027art.  95,  al  comma  1,  stabilisce  che:  «Nell\u0027ambito  della\ndefinizione  delle  professioni  turistiche   di   cui   all\u0027art.   6\ndell\u0027allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e nelle more della  definizione  da\nparte  dello   Stato   del   relativo   profilo   professionale,   e\u0027\naccompagnatore turistico chi,  per  professione,  accompagna  singole\npersone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o\nestero, per curare l\u0027attuazione dei programmi di viaggio e assicurare\ni necessari servizi di assistenza per tutta la sua  durata,  fornendo\nsignificative informazioni  di  interesse  turistico  sulle  zone  di\ntransito,  al  di  fuori  dell\u0027ambito  di  competenza   delle   guide\nturistiche.» mentre al comma 2, prevede che: «Non sono soggetti  alle\ndisposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di  viaggio\nnell\u0027esercizio della propria attivita\u0027 lavorativa». \n    Vengono, poi, disciplinati  i  requisiti  per  l\u0027esercizio  della\nprofessione  di  accompagnatore  turistico  (art.  96),  i  corsi  di\nqualificazione  riconosciuti  dalla  regione  (articoli  97-98),   la\npubblicita\u0027 dei prezzi (art. 99), le sanzioni amministrative in  caso\ndi esercizio della stessa in assenza dei  requisiti  stabiliti  dalla\nregione (art. 100) e il divieto  di  prosecuzione  dell\u0027attivita\u0027  in\ncaso di perdita di uno dei requisiti dell\u0027attivita\u0027 (art. 101). \n    Quanto alla figura della c.d.  «Guida  ambientale»,  l\u0027art.  102,\ncomma 1, della legge  regionale  fornisce  la  seguente  definizione:\n«Nell\u0027ambito della definizione delle professioni  turistiche  di  cui\nall\u0027art. 6 dell\u0027allegato 1 al  d.lgs.  79/2011  e  nelle  more  della\ndefinizione da parte dello Stato del relativo profilo  professionale,\ne\u0027 guida ambientale chi, per professione, accompagna persone  singole\no gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica,  nella  visita\ndi ambienti naturali, anche antropizzati, di  musei  eco  ambientali,\nallo  scopo  di  illustrarne  gli  elementi,  le  caratteristiche,  i\nrapporti  ecologici,  il  legame  con  la  storia  e  le   tradizioni\nculturali, le  attrattive  paesaggistiche,  e  di  fornire,  inoltre,\nelementi di  educazione  ambientale.  Sono  esclusi  i  percorsi  che\nrichiedono   comunque   l\u0027uso   di   attrezzature   e   di   tecniche\nalpinistiche». \n    L\u0027art. 102, comma 2,  rinvia  ad  un  regolamento  regionale  «le\narticolazioni della professione». \n    Vengono  poi  disciplinati  i  requisiti  per  l\u0027esercizio  della\nprofessione di  guida  ambientale  (art.  103),  i  rapporti  con  le\nprofessioni di guida alpina e di guida  del  parco  o  della  riserva\nnaturale (art. 104), i corsi  di  qualificazione  e  specializzazione\nriconosciuti  dalla  regione  (articoli  105  e  106),  gli  obblighi\nprofessionali (art. 107) e la pubblicita\u0027 dei prezzi  (art.  108)  le\nsanzioni amministrative in caso di esercizio della stessa in  assenza\ndei requisiti stabiliti dalla regione (art. 109110). \n    Tanto premesso, le dette disposizioni della legge regionale,  nel\nmomento in cui hanno previsto l\u0027introduzione, ex novo e,  in  assenza\ndi una disciplina statale di riferimento, delle figure  professionali\ndell\u0027accompagnatore turistico e della guida ambientale, si pongono in\ncontrasto con l\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione, che colloca\nle «professioni» tra  le  materie  oggetto  di  potesta\u0027  legislativa\nconcorrente. \n    Come gia\u0027 evidenziato spetta allo Stato  la  determinazione,  per\nvia legislativa,  dei  principi  fondamentali,  mentre  alle  regioni\ncompete la determinazione della disciplina di dettaglio. \n    In altri termini, la potesta\u0027 legislativa regionale  si  esercita\nsulle professioni individuate  e  definite  dalla  normativa  statale\n(art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2  febbraio  2006,  n.  30,\nrecante norme in tema di ricognizione dei  principi  fondamentali  in\nmateria di professioni, ai sensi dell\u0027art. 1  della  legge  5  giugno\n2003, n. 131, secondo  cui  «La  potesta\u0027  legislativa  regionale  si\nesercita sulle professioni individuate  e  definite  dalla  normativa\nstatale»). \n    Al riguardo, la  Corte  costituzionale  ha  precisato  che:  «non\nspetta  alla  legge  regionale  ne\u0027  creare  nuove  professioni,  ne\u0027\nintrodurre diversificazioni in seno  all\u0027unica  figura  professionale\ndisciplinata dalla legge dello Stato (sentenza n. 328 del 2009), ne\u0027,\ninfine, assegnare tali compiti all\u0027amministrazione  regionale,  e  in\nparticolare alla Giunta (sentenze n. 93 del 2008, n. 449  del  2006).\nInfatti,  la  potesta\u0027  legislativa  regionale  si   esercita   sulle\nprofessioni individuate e definite dalla normativa statale  (art.  1,\ncomma 3, del decreto legislativo 2  febbraio  2006,  n.  30,  recante\nnorme in tema di ricognizione dei principi fondamentali in materia di\nprofessioni, ai sensi dell\u0027art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131)»\n(Corte costituzionale, 22 luglio 2011, n. 230). \n    Le  disposizioni   della   legge   regionale   sopra   menzionate\nintroducono  la  nuova   figura   professionale   dell\u0027accompagnatore\nturistico e della guida ambientale di cui vengono definiti,  tra  gli\naltri, i requisiti di accesso alle professioni, cosi\u0027 travalicando  i\nlimiti  della  competenza   legislativa   concorrente   attribuitagli\ndall\u0027art.  117,  comma  terzo,  della  Costituzione.  Il  legislatore\nregionale non puo\u0027 introdurre nuove figure professionali  in  assenza\ndella preventiva individuazione delle stesse da parte del legislatore\nstatale. \n    Va  sul  punto  evidenziato  che  in   materia   di   professioni\nturistiche,  il  legislatore  nazionale  si  limita  a   dettare   la\ndefinizione generale delle professioni turistiche, avendo  provveduto\na tipizzare soltanto alcune  delle  professioni  riconducibile  nella\ndefinizione di cui all\u0027art. 6 dell\u0027allegato 1 al decreto  legislativo\nn. 79/2011 (recante il «Codice della normativa  statale  in  tema  di\nordinamento e mercato del turismo, a norma dell\u0027art. 14  della  legge\n28  novembre  2005,  n.  246,  nonche\u0027  attuazione  della   direttiva\n2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta\u0027,  contratti\nrelativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di\nrivendita e di scambio») a  mente  del  quale  «1.  Sono  professioni\nturistiche quelle attivita\u0027, aventi  ad  oggetto  la  prestazione  di\nservizi di promozione dell\u0027attivita\u0027 turistica,  nonche\u0027  servizi  di\nospitalita\u0027,  assistenza,  accompagnamento   e   guida,   diretti   a\nconsentire ai turisti la  migliore  fruizione  del  viaggio  e  della\nvacanza,  anche  sotto  il  profilo  della  conoscenza   dei   luoghi\nvisitati.». \n    Con  specifico  riguardo  alla   disciplina   delle   professioni\nturistiche,    la    Corte     costituzionale,     nel     dichiarare\ncostituzionalmente illegittima una legge regionale che istitutiva  la\nfigura  dello  «animatore  turistico»,  ha   precisato   che   «...la\ngiurisprudenza della Corte e\u0027 ferma nel senso che compete allo  Stato\nl\u0027individuazione dei profili professionali e dei requisiti  necessari\nper il relativo  esercizio.  Tali  principi  sono  validi  anche  con\nriguardo alle professioni turistiche. In tal  senso,  esplicitamente,\nla recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito  che  «l\u0027attribuzione\ndella materia delle \"professioni\" alla competenza dello  Stato  [...]\nprescinde dal settore nel quale l\u0027attivita\u0027 professionale si  esplica\ne corrisponde all\u0027esigenza  di  una  disciplina  uniforme  sul  piano\nnazionale che sia coerente  anche  con  i  principi  dell\u0027ordinamento\ncomunitario. Nel caso in esame, la prima delle  due  norme  regionali\ncensurate, nel descriverne i  connotati  distintivi,  istituisce  una\nnuova professione di \"animatore turistico\",  secondo  la  definizione\nsopra  indicata,  che  non  trova  alcun  riscontro   nella   vigente\nlegislazione nazionale, ne\u0027 in particolare nella legge 29 marzo 2001,\nn. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la  quale,\nall\u0027art. 7, comma 5, definisce  \"professioni  turistiche  quelle  che\norganizzano  e  forniscono  servizi  di   promozione   dell\u0027attivita\u0027\nturistica,    nonche\u0027    servizi    di    assistenza,    accoglienza,\naccompagnamento e guida dei turisti...\"»  (Corte  costituzionale,  29\nottobre 2009, n. 271). \n    Il legislatore regionale, cosi\u0027 facendo, introduce  altresi\u0027  una\nframmentazione,  a  livello  regionale,  della  disciplina  di   tali\nprofessioni, con conseguente violazione dei principi  in  materia  di\nconcorrenza, la cui tutela e\u0027 riservata in ogni  caso  alla  potesta\u0027\nlegislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0027art. 117, primo  e  comma\nsecondo, lettera e) della Costituzione. \n    Inoltre, gli articoli 100, 101, 109 e 110 della legge  regionale,\nnella parte in cui prevedono le sanzioni amministrative pecuniarie  e\nil divieto di prosecuzione  dell\u0027attivita\u0027,  incorrono  nei  vizi  di\nillegittimita\u0027  costituzionale  gia\u0027   denunciati   atteso   che   il\nlegislatore regionale, non potendo introdurre una siffatta disciplina\nin materia di  professioni  turistiche  (accompagnatore  turistico  e\nguida ambientale) per le ragioni gia\u0027  esposte,  non  avrebbe  potuto\nintrodurre le ivi descritte sanzioni amministrative. \n    Al riguardo, si richiamano i principi fissati da codesta Corte la\nquale  ha  evidenziato  che  la  competenza  a   prevedere   sanzioni\namministrative, ancorche\u0027  non  costituisca  materia  a  se\u0027  stante,\n«accede alle materie sostanziali» (sentenza  n.  12  del  2004)  alle\nquali le sanzioni si riferiscono, spettando dunque la loro previsione\nall\u0027ente «nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la  cui\ninosservanza costituisce l\u0027atto sanzionabile (ex multis, sentenze  n.\n90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005  e  n.  12  del  2004)»\n(sentenza n. 148 del 2018, punto 5.1.  del  Considerato  in  diritto;\nnello stesso senso,  sentenza  n.  121  del  2018,  punto  16.2.  del\nConsiderato in diritto). \n    Nella fattispecie, come  sopra  si  e\u0027  evidenziato,  la  materia\nsostanziale delle professioni e\u0027 riservata al legislatore statale che\nne definisce i principi (e, nella fattispecie,  i  comportamenti  che\nmeritano di essere sanzionati), non  potendo  dunque  il  legislatore\nregionale invadere, anche sotto tale profilo, la relativa  competenza\nin materia. \n    Peraltro,  nel  richiamare  sopra  evidenziato  in  ordine   alla\nframmentazione contenuta a livello regionale, della disciplina  delle\nprofessioni  di  accompagnatore  turistico  e   guida   alpina,   con\nconseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui\ntutela e\u0027 riservata alla potesta\u0027 legislativa  esclusiva  statale  ai\nsensi dell\u0027art. 117, primo e comma secondo, lettera e) della Cost, la\nprevisioni   di   sanzioni   amministrative   a   livello   regionale\nrelativamente  a  tale  materia,  incorre  parimenti  nei   vizi   di\nillegittimita\u0027 costituzionale. \n    L\u0027art. 103, al comma 3, inoltre prevede  che  «l\u0027esercizio  della\nprofessione di guida ambientale da parte di  lavoratori  autonomi  e\u0027\nsoggetto a SCIA (Segnalazione certificata di  inizio  attivita\u0027),  da\npresentarsi al SUAP competente per il territorio in  cui  si  intende\noperare». Analoga disposizione e\u0027 contenuta nell\u0027art.  96,  comma  3,\ncon riferimento all\u0027accompagnatore turistico. \n    Il successivo art. 104, al comma 2: dispone poi che «le guide del\nparco o della riserva naturale gia\u0027 abilitate ai  sensi  della  legge\nregionale  49/1995  possono  continuare  a   esercitare   l\u0027attivita\u0027\nesclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza»). \n    Dette norme limitano  la  possibilita\u0027  di  operare  fuori  dalla\nregione, in contrasto con il dettato  della  recente  sentenza  della\nCorte  costituzionale  n.  192/2024   la   quale   ha   ulteriormente\nconsolidato il principio per cui l\u0027individuazione  delle  professioni\nnon puo\u0027 essere frammentata su base regionale e  confermando  in  tal\nmodo  la  necessita\u0027  di  un  coordinamento  unitario  per  garantire\nl\u0027uniformita\u0027 del mercato e la  tutela  dell\u0027interesse  pubblico  (un\nassetto normativo, cioe\u0027, volto, tra le altre cose, a  garantire  sia\nil pieno diritto alla libera prestazione di servizi e  alla  liberta\u0027\ndi stabilimento, di cui agli  articoli  49  e  56  del  Trattato  sul\nfunzionamento  dell\u0027Unione  europea  sia   il   conseguimento   degli\nobiettivi di cui alla direttiva  12  dicembre  2006,  n.  2006/123/CE\n(relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno)  e  alla  direttiva  7\nsettembre 2005, n. 2005/36/CE (sul  riconoscimento  delle  qualifiche\nprofessionali) La disciplina introdotta  dal  legislatore  regionale,\nnel delineare  una  regolamentazione  applicabile  esclusivamente  al\nproprio  ambito  territoriale  di  riferimento,  e\u0027  suscettibile  di\nimpedire e/o ostacolare l\u0027esercizio della medesima attivita\u0027 da parte\ndi  operatori  residenti  nel  territorio  di  altre   regioni,   con\nconseguente violazione dei principi in materia di concorrenza, la cui\ntutela e\u0027 riservata alla potesta\u0027 legislativa  esclusiva  statale  ai\nsensi dell\u0027art. 117, comma secondo, lettera e) della Costituzione. \n    Ne\u0027  emerge  un  particolare  collegamento  tra  le  disposizioni\ncensurate e le peculiari esigenze della realta\u0027 territoriale  cui  la\nlegge regionale si  rivolge,  e  in  relazione  alle  quali  potrebbe\nesclusivamente giustificarsi un intervento legislativo  di  dettaglio\nnella materia delle professioni da  parte  della  regione  (cfr.  sul\npunto Corte costituzionale, 4 aprile 2006 n.  153  e  id.  22  luglio\n2011, n. 230). \n    Alla luce delle considerazioni che precedono,  gli  articoli  95,\n96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,  109,  e\n110  della  legge  regionale  in  oggetto  appaiono  censurabili  per\ncontrasto con l\u0027art. 117, comma terzo della Costituzione e con l\u0027art.\n117, primo comma della  Costituzione,  che  impone  il  rispetto  del\ndiritto europeo, con l\u0027articolo 117 secondo comma, lettera e),  della\nCostituzione, in materia di tutela della concorrenza e con  l\u0027art.  6\ndell\u0027allegato 1 al decreto legislativo n. 79  del  2011  quale  norma\ninterposta. \n6) Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 111, 112,  113,  114,\n115, 116, 117, 118, 123 e 124 della legge della  Regione  Toscana  31\ndicembre 2024, n. 61 per violazione dell\u0027art. 117, comma terzo, della\nCostituzione e dell\u0027art. 117, primo comma e  secondo  comma,  lettera\nl), della Costituzione in relazione alla legge n. 81/1991 quale norma\ninterposta (artt. 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 e 13). \n    Il  capo  IV  del  titolo  VIII  della  legge   regionale   detta\ndisposizioni con riguardo alla figura professionale  del  maestro  di\nsci che, per le argomentazioni gia\u0027 sopra esposte (e che si intendono\nqui integralmente richiamate), travalica  anzitutto  i  limiti  della\ncompetenza  legislativa   concorrente   attribuita   al   legislatore\nregionale ai sensi dell\u0027art. 117, comma  terzo,  della  Costituzione,\nche colloca le «professioni»  tra  le  materie  oggetto  di  potesta\u0027\nlegislativa concorrente. \n    Il legislatore ha fissato, a livello statale, la  disciplina  dei\nmaestri di sci nell\u0027ambito della legge  n.  81/1991  che  fissa,  per\nl\u0027appunto, i principi fondamentali per la legislazione delle  regioni\nin materia di ordinamento della professione di maestro di sci. \n    L\u0027art. 111 fornisce una  definizione  del  profilo  professionale\nsulla base di quella gia\u0027 fornita dall\u0027art. 2 della legge n. 81/1991.\nLa norma, ripetitiva del contenuto della disposizione  statale  circa\nla definizione della figura professionale, e\u0027 inficiata da  un  vizio\ndi  legittimita\u0027  costituzionale  in   quanto,   per   giurisprudenza\nconsolidata del giudice delle leggi, «alla  legge  regionale  non  e\u0027\nconsentito ripetere  quanto  gia\u0027  stabilito  da  una  legge  statale\n(sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche\u0027 n. 57  del  2007)»  (Corte\ncostituzionale, 29 ottobre 2009, n. 271). \n    L\u0027art. 112 istituisce l\u0027albo professionale regionale dei  maestri\ndi sci e prevede che siano tenuti ad iscriversi all\u0027albo regionale  i\nmaestri di  sci  «che  esercitano  in  modo  stabile  in  Toscana  la\nprofessione», intendendosi per tali coloro che hanno «un recapito  in\nToscana ai fini dell\u0027offerta delle proprie prestazioni». Si  prevede,\ninoltre, che l\u0027albo sia «suddiviso, per specialita\u0027,  nelle  seguenti\nsezioni: a) maestri di sci alpino; b) maestri di  sci  di  fondo;  c)\nmaestri di sci di  snowboard».  Al  riguardo  si  evidenzia  che,  in\nmateria di regolamentazione delle  professioni,  gli  albi  regionali\npossono svolgere «funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e\ndi aggiornamento ... dovendo intendersi riferiti a  professioni  gia\u0027\nriconosciute dalla legge statale» (Corte  costituzionale  29  ottobre\n2009, n. 271 e Id. 23 giugno 2023, n. 127). \n    Nel caso di specie, sebbene sia la legge statale a prevedere  gli\nalbi regionali dei maestri di sci (art. 3, della legge  n.  81/1991),\nil legislatore toscano e\u0027  andato  oltre  le  proprie  competenze  in\nmateria.  Anzitutto,   a   fronte   di   un   profilo   professionale\ncompiutamente definito dalla disciplina statale, la  legge  regionale\nnon puo\u0027 prevedere la suddivisione dell\u0027albo in diverse «specialita\u0027»\ntali  da  parcellizzare  la   figura   professionale   definita   dal\nlegislatore  statale  in  modo  unitario.  Il  legislatore   statale,\ndifatti, si limita a prevedere  che  «Le  regioni  possono  istituire\ncorsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci» (art. 10, L.\nn. 81/1991) e non autorizza certo le regioni a  prevedere  specifiche\nsezioni dell\u0027albo regionale tali  da  differenziare  al  suo  interno\nl\u0027unitaria categoria professionale. \n    Alla  luce   delle   considerazioni   che   precedono,   appaiono\ncostituzionalmente illegittime le previsioni dall\u0027art. 112, comma  3,\nche prevedono tre sezioni dell\u0027albo regionale nonche\u0027  le  previsioni\ndell\u0027art. 114, comma 3, e 115, comma 3, che prevedono che i corsi  di\nqualificazione   propedeutici   all\u0027iscrizione   all\u0027albo   regionale\nriguardino la «singola specialita\u0027». \n    L\u0027art. 113  stabilisce  i  requisiti  per  ottenere  l\u0027iscrizione\nall\u0027albo,  appare  anch\u0027esso  inficiato  da  vizi   di   legittimita\u0027\ncostituzionale. \n    Secondo la pacifica giurisprudenza costituzionale  «L\u0027indicazione\ndi specifici requisiti per l\u0027esercizio delle professioni, anche se in\nparte coincidenti con quelli gia\u0027 stabiliti dalla normativa  statale,\nviola la competenza statale, risolvendosi in una  indebita  ingerenza\nin un settore (quello  della  disciplina  dei  titoli  necessari  per\nl\u0027esercizio di una professione), costituente  principio  fondamentale\ndella materia e,  quindi,  di  competenza  statale,  ai  sensi  anche\ndell\u0027art. 4, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  30  del  2006»\n(sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007) (Corte costituzionale, 29\nottobre 2009, n. 271). \n    Peraltro, i requisiti di accesso all\u0027albo regionale previsti  dal\nlegislatore regionale non coincidono perfettamente  con  quelli  gia\u0027\nfissati dal legislatore statale. \n    L\u0027art. 4 della legge n. 81/1991,  difatti,  prevede  al  riguardo\nquanto segue: \n        «Possono essere iscritti all\u0027albo dei maestri di  sci  coloro\nche siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con  le\nmodalita\u0027 di cui all\u0027art. 6, nonche\u0027 dei seguenti requisiti: \na) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita\u0027\neconomica europea; \nb) maggiore eta\u0027; \nc) [abrogato]; \nd) possesso del diploma di scuola dell\u0027obbligo; \ne) non aver riportato condanne penali che comportino  l\u0027interdizione,\nanche temporanea, dall\u0027esercizio della professione, salvo che non sia\nintervenuta la riabilitazione». \n    Di contro, l\u0027art. 113 della legge regionale in oggetto prevede  i\nseguenti requisiti di iscrizione all\u0027albo regionale  dei  maestri  di\nsci: «a) idoneita\u0027 psico-fisica attestata da  certificato  rilasciato\ndall\u0027azienda unita\u0027 sanitaria locale  del  Comune  di  residenza;  b)\nassolvimento dell\u0027obbligo scolastico;  c)  assenza  di  condanne  con\nsentenza passata in giudicato che  comportino  l\u0027interdizione,  anche\ntemporanea,  dall\u0027esercizio  della   professione,   salvo   che   sia\nintervenuta la riabilitazione o che siano  decorsi  cinque  anni  dal\ngiorno in cui la pena e\u0027 stata scontata o che, con  sentenza  passata\nin giudicato, sia stata concessa la  sospensione  condizionale  della\npena; d) abilitazione  all\u0027esercizio  della  professione,  conseguita\nmediante la frequenza dei corsi di  qualificazione  professionale  di\ncui all\u0027art. 114 e il superamento dei relativi esami». \n    Pertanto, la legge regionale prevede il requisito  dell\u0027idoneita\u0027\npsicofisica che la legge statale allo stato non prevede piu\u0027. \n    Anche  con  riferimento  al  requisito  relativo  all\u0027assenza  di\ncondanne penali, il legislatore regionale interviene in modo difforme\nrispetto alla disciplina statale. \n    A differenza di  quanto  disposto  dalla  legge  n.  81/1991,  il\nlegislatore regionale prevede la possibilita\u0027 di iscriversi  all\u0027albo\nove siano decorsi cinque anni dal giorno in  cui  la  pena  e\u0027  stata\nscontata. Inoltre,  il  legislatore  regionale  fa  riferimento  alla\npossibilita\u0027 di iscriversi all\u0027albo in presenza  di  una  sospensione\ncondizionale della pena,  cosi\u0027  intervenendo  sulla  disciplina,  di\ncompetenza  statale,  degli  effetti  sulle   pene   accessorie   del\nprovvedimento di sospensione condizionale della pena (disciplina allo\nstato contenuta all\u0027art. 166 del codice di procedura  penale  che,  a\nseguito della modificazione ad opera della legge n. 19/1990,  prevede\nche la sospensione condizionale delle pene accessorie  e\u0027  di  regola\neffetto della sospensione condizionale della pena principale). \n    La previsione, da parte del legislatore regionale,  di  specifici\nrequisiti di iscrizione all\u0027albo  regionale  si  pone,  pertanto,  in\ncontrasto con i principi fondamentali della  materia  previsti  dagli\narticoli 3, 4 e 5 della legge n. 81/1991,  ostacolando  oltremodo  il\ntrasferimento dei maestri di sci da un albo regionale all\u0027altro. \n    L\u0027art. 5 della legge n.  81/1991,  difatti,  stabilisce  che  «Le\ncondizioni per il trasferimento da un  albo  professionale  regionale\nall\u0027altro, nonche\u0027 per l\u0027autorizzazione all\u0027esercizio  temporaneo  in\nregioni diverse da quelle di  iscrizione  all\u0027albo  sono  determinate\ndalle leggi regionali, le quali  non  possono  porre  prescrizioni  e\nlimitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e  da  rendere\nil trasferimento piu\u0027 gravoso rispetto ai requisiti fissati  per  chi\nrichiede l\u0027iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4». \n    Da quanto detto,  discende  altresi\u0027  l\u0027illegittimita\u0027  dell\u0027art.\n116, commi, 2 e 7, della legge regionale laddove richiama i requisiti\ndi cui all\u0027art. 113 ai fini dell\u0027iscrizione nell\u0027albo  regionale  dei\nmaestri di sci  gia\u0027  iscritti  negli  albi  professionali  di  altre\nregioni ovvero per l\u0027esercizio stabile della professione da parte  di\nmaestri provenienti da paesi non UE. \n    Anche  in  tal  caso,  il  legislatore   regionale,   richiamando\nl\u0027applicazione  di  requisiti  diversi  da  quelli   previsti   dalla\ndisciplina  nazionale,  ostacola  l\u0027iscrizione  dei  maestri  di  sci\nnell\u0027albo regionale in violazione  dei  principi  fondamentali  della\nmateria posti dalla legge statale. \n    Oltre che con riguardo ai profili gia\u0027 menzionati, la  disciplina\nregionale relativa ai corsi di qualificazioni (art. 115) si  pone  in\ncontrasto con i principi della materia,  dettati  dall\u0027art.  7  della\nlegge n. 81/1991 che dispone che «I  corsi  hanno  durata  minima  di\nnovanta giorni effettivi  di  insegnamento  e  prevedono  i  seguenti\ninsegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche;  didattica;  pericoli\ndella  montagna;  orientamento  topografico,   ambiente   montano   e\nconoscenza  del  territorio  regionale  di  competenza;  nozioni   di\nmedicina e pronto soccorso; diritti,  doveri  e  responsabilita\u0027  del\nmaestro; leggi e regolamenti professionali». \n    Di  contro,  l\u0027art.  115  della  legge   regionale   demanda   la\ndefinizione della durata oraria e  delle  materie  dei  corsi  a  una\ndeliberazione della giunta regionale (la disposizione stabilisce  che\n\u0026#x05bf;«Con  deliberazione  della  giunta  regionale  sono  determinate  le\nmaterie oggetto dei corsi di cui all\u0027art. 114, il numero delle ore  e\nle modalita\u0027 di accesso. Le materie e gli argomenti  dei  corsi  sono\ndeterminati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche»). \n    Per quanto riguarda l\u0027art. 116 della legge regionale, i commi 7 e\n8  di  tale  articolo,  subordinano  l\u0027esercizio  stabile  e   quello\noccasionale della professione da parte dei maestri di  sci  di  Stati\nnon UE al rispetto della condizione di reciprocita\u0027 del  trattamento.\nSi tratta di materia gia\u0027 disciplinata dal legislatore statale che ha\nstabilito che «Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli\nindicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati,\nl\u0027autorizzazione  all\u0027esercizio  della  professione  e\u0027   subordinata\nall\u0027applicazione  di  quanto   previsto   dal   testo   unico   delle\ndisposizioni concernenti  la  disciplina  dell\u0027immigrazione  e  norme\nsulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25\nluglio 1998, n. 286» (art. 12, comma 3, della legge n. 81/1991). \n    In materia, e\u0027 intervenuto  il  decreto  legislativo  9  novembre\n2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa\nal  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,  nonche\u0027  della\ndirettiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera\ncircolazione delle persone a  seguito  dell\u0027adesione  di  Bulgaria  e\nRomania»,  il  quale  all\u0027art.  5   prevede   che:   «Ai   fini   del\nriconoscimento di cui al titolo II e al titolo III,  capi  II  e  IV,\nsono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni  e\na prendere le decisioni: a) la Presidenza del Consiglio dei  ministri\nUfficio per lo sport,  per  tutte  le  attivita\u0027  che  riguardano  il\nsettore  sportivo  e  per  quelle  esercitate  con  la  qualifica  di\nprofessionista sportivo, ad accezione di quelle di cui  alla  lettera\nl-septies), nonche\u0027 per le professioni di cui alla  legge  2  gennaio\n1989, n. 6». \n    La disposizione nazionale individua, quindi, nel Dipartimento per\nlo sport della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  l\u0027autorita\u0027\ncompetente  a  ricevere  le  domande  per  il  riconoscimento   delle\nqualifiche  professionali  degli  appartenenti  a  Paesi  extra   UE,\ncontrariamente a  quanto  previsto  dal  legislatore  regionale,  che\ninvece rimette il  riconoscimento  alla  Federazione  italiana  sport\ninvernali, d\u0027intesa con il Collegio nazionale  dei  maestri  di  sci,\nprevia richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei  maestri  di\nsci della Regione Toscana. \n    L\u0027art. 117 della legge regionale prevede che «L\u0027esercizio abusivo\ndella professione di maestro di sci e\u0027 punito ai sensi  dell\u0027articolo\n348 del codice penale». \n    Sebbene si tratti di disposizione che  rinvia  all\u0027art.  348  del\ncodice penale, la stessa e\u0027 costituzionalmente illegittima  invadendo\nla competenza legislativa esclusiva statale in materia penale di  cui\nall\u0027art. 117, primo comma, lettera l) posto che, come gia\u0027 osservato,\n«alla  legge  regionale  non  e\u0027  consentito  ripetere  quanto   gia\u0027\nstabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e  n.  424  del  2006\nnonche\u0027 n. 57 del 2007)» (Corte costituzionale, 29 ottobre  2009,  n.\n271). Difatti, la previsione introdotta  dalla  legge  regionale  non\npuo\u0027 che creare confusione nelle  fonti  dirette  a  disciplinare  la\nmateria,  confusione  che  non  potrebbe  che  aumentare  laddove  il\nlegislatore statale dovesse in  futuro  modificare  la  norma  penale\nincriminatrice  o  individuare  per  la  stessa  una  diversa   sedes\nmateriae. \n    L\u0027art. 118 disciplina il collegio regionale dei maestri di sci. \n    Le previsioni ivi contenute sono perlopiu\u0027 ripetitive  di  quanto\ngia\u0027 previsto dall\u0027art. 13 della legge n. 81/1991 seppure con  alcune\ndifformita\u0027 in relazione alla composizione del collegio regionale che\nnon e\u0027 del tutto coincidente con l\u0027analoga previsione di cui all\u0027art.\n13, comma 1, della legge n. 81 sopra menzionata. Anche in  tal  caso,\npertanto,  la  legge   regionale   interviene   su   questioni   gia\u0027\ndisciplinate dalla legge statale di principio. \n    L\u0027art. 123 della legge  regionale  introduce  un  doppio  binario\nsanzionatorio in materia di sanzioni ai maestri  di  sci,  stabilendo\nche «1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalle  norme  penali,  e\u0027\nsoggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.000,00  a\neuro 12.000,00: \n        a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di\nsci senza essere iscritto all\u0027albo regionale di cui all\u0027art. 112; \n        b) il maestro di sci di  uno  stato  non  membro  dell\u0027Unione\neuropea che esercita temporaneamente l\u0027attivita\u0027 senza aver  ottenuto\nil preventivo nulla osta di cui all\u0027art. 116, comma 8. 2. E\u0027 soggetto\nalla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  600,00  a  euro\n3.000,00  il  maestro  di  sci  che  contravviene  alla  disposizione\ndell\u0027art. 120, comma 3. La sanzione e\u0027  raddoppiata  nell\u0027ipotesi  in\ncui contravvenga a  tale  disposizione  una  scuola  di  sci.  3.  E\u0027\nsoggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  200,00  a\neuro 1.200,00: a) il maestro di sci iscritto ad  albo  regionale  che\nesercita temporaneamente l\u0027attivita\u0027 senza aver  provveduto  a  darne\npreventiva comunicazione ai sensi  dell\u0027art.  116,  comma  3;  b)  il\nmaestro di sci o le scuole di sci che violano l\u0027art. 120, commi  1  e\n2. 4. L\u0027esercizio abusivo di  scuole  di  sci,  comunque  denominate,\ncomporta la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  1.600,00  a\neuro 9.600,00. 5. In caso di reiterazione di una delle violazioni  di\ncui al  presente  articolo  nei  due  anni  successivi,  le  relative\nsanzioni pecuniarie sono raddoppiate.». \n    Il legislatore regionale costruisce una  sanzione  amministrativa\nper l\u0027esercizio abusivo della professione di maestro di sci destinata\na cumularsi alla sanzione penale, invadendo la competenza legislativa\nstatale in materia di ordinamento penale di cui all\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera l) della Costituzione. \n    Ancorche\u0027 l\u0027eventuale interferenza degli illeciti  amministrativi\nregionali  e  delle  relative  sanzioni  con  i  reati  previsti  dal\nlegislatore  statale  non  determina   di   per   se\u0027,   secondo   la\ngiurisprudenza di  questa  Corte,  una  violazione  della  competenza\nlegislativa statale in materia di ordinamento penale, nel caso in cui\nuno stesso fatto sia punito tanto da una disposizione  penale  quanto\nda una  disposizione  amministrativa  regionale,  trova  applicazione\nl\u0027art. 9, secondo  comma,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689\n(Modifiche al sistema penale), a tenore del quale «quando uno  stesso\nfatto e\u0027 punito da una disposizione  penale  e  da  una  disposizione\nregionale o delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che\npreveda una sanzione amministrativa,  si  applica  in  ogni  caso  la\ndisposizione penale, salvo che quest\u0027ultima sia applicabile  solo  in\nmancanza di altre disposizioni penali». \n    Tale disposizione fa si\u0027 che la sanzione amministrativa possa  in\nconcreto essere irrogata solo quando il fatto non integri,  al  tempo\nstesso, un reato: il che esclude che la  disciplina  regionale  possa\ninvadere o erodere «la sfera  di  operativita\u0027  della  norma  penale,\ntrovando applicazione soltanto  in  via  residuale,  in  relazione  a\ncondotte non penalmente sanzionate» (sentenza n. 121 del 2018,  punto\n16.3. del Considerato in diritto, relativamente  a  una  disposizione\nche  sanzionava  come  illecito   amministrativo   una   ipotesi   di\ndanneggiamento di segnaletica stradale,  potenzialmente  interferente\ncon il delitto di danneggiamento previsto dal codice penale; nonche\u0027,\nnello stesso senso,  sentenza  n.  201  del  2021,  punto  10.1.  del\nConsiderato in diritto). \n    La  peculiarita\u0027  della  disciplina   regionale   impugnata   dal\nPresidente del Consiglio, pero\u0027, nella previsione, all\u0027art.  123,  e\u0027\nuna disposizione che deroga al meccanismo di cui all\u0027art. 9,  secondo\ncomma, della legge n. 689 del 1981. \n    La clausola «fermo restando quanto previsto dalle  norme  penali»\ncon cui si apre  il  comma  1  dell\u0027art.  123  risulta,  in  effetti,\nstrettamente affine ad altre formule  con  le  quali  il  legislatore\nstatale e\u0027  solito  prevedere  sanzioni  amministrative  destinate  a\ncumularsi  alle  corrispondenti  sanzioni  penali  previste  per   il\nmedesimo fatto (si v. a titolo di esempio «[s]alve le sanzioni penali\nquando il fatto costituisce reato»: articoli 187-bis  e  187-ter  del\ndecreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  «Testo  unico\ndelle disposizioni in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai\nsensi degli articoli 8 e 21 della legge  6  febbraio  1996,  n.  52»;\n«[f]erme le sanzioni penali applicabili»: art. 174-bis della legge 22\naprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto  d\u0027autore  e  di\naltri diritti connessi al suo esercizio»). \n    Il legislatore regionale ha  introdotto  rispetto  alle  sanzioni\namministrative  ivi  previste   un   regime   di   «doppio   binario»\nsanzionatorio rispetto al regime penale stabilito dalla  legge  dello\nStato, applicabile ai medesimi fatti illeciti. Esito, questo, che  si\nsarebbe potuto evitare ove  la  legge  regionale  non  avesse  invece\ndettato alcuna disposizione circa il possibile concorso tra  illecito\namministrativo e reato (applicandosi in tal caso la  regola  generale\ndi cui all\u0027art. 9, secondo comma,  della  legge  n.  689  del  1981),\novvero   avesse   espressamente   disposto   l\u0027applicabilita\u0027   della\ndisciplina regionale con la formula «salvo che il  fatto  costituisca\nreato» o una equivalente. \n    L\u0027introduzione di un\u0027eccezione al meccanismo della prevalenza, in\nciascun caso concreto,  della  legge  penale  statale  rispetto  alla\ndisciplina regionale si traduce in una deroga ad una  disposizione  -\nl\u0027art. 9 della legge n. 689 del  1981  -  che  non  puo\u0027  che  essere\nconsiderata  espressiva  della  competenza  legislativa  statale   in\nmateria di ordinamento penale. E\u0027 proprio tale disposizione, infatti,\nche detta la regola fondamentale che stabilisce, in maniera  uniforme\nper  l\u0027intero  ordinamento  giuridico  nazionale,  le  condizioni  di\napplicabilita\u0027  della  legge  penale  allorche\u0027  il  suo  ambito   si\nintersechi  con  quello  coperto  da  leggi  che  prevedono  illeciti\namministrativi, configurati dalla stessa  legge  dello  Stato  (primo\ncomma) o da leggi regionali (secondo comma). \n    E cio\u0027 a maggior ragione in un contesto ordinamentale come quello\nodierno, nel quale le esigenze di tutela del diritto  al  ne  bis  in\nidem di cui e\u0027  titolare  l\u0027autore  dell\u0027illecito  rischierebbero  di\nparalizzare la stessa azione penale, nell\u0027ipotesi in cui l\u0027inflizione\ndella sanzione amministrativa preceda lo stesso  procedimento  penale\nper un fatto previsto, assieme, quale illecito  amministrativo  dalla\nlegge regionale e quale reato dalla legge statale. \n    Il vulnus alla competenza legislativa statale ora evidenziato  in\nmateria di ordinamento penale puo\u0027 dunque essere  eliminato  mediante\nl\u0027ablazione, nell\u0027art.  123,  dell\u0027inciso  iniziale  «fermo  restando\nquanto previsto dalle norme penali»: ablazione che determina, in  via\nautomatica, la riespansione della regola generale di cui all\u0027art.  9,\nsecondo  comma,  della  legge  n.  689  del  1981,  con   conseguente\nriconduzione della disciplina sanzionatoria  regionale  censurata  ad\nuno schema di rapporto con la legge penale  piu\u0027  volte  riconosciuto\ncostituzionalmente legittimo dalla giurisprudenza  di  codesta  Corte\n(cfr. Corte costituzionale, sentenza 121/2023). \n    L\u0027art. 124 della legge regionale  dispone  che  «La  prosecuzione\ndell\u0027attivita\u0027 professionale di maestro di sci e\u0027 vietata dal  comune\nqualora  l\u0027interessato  perda  uno  dei   requisiti   richiesti   per\nl\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027. In tal caso e\u0027  ritirata  la  tessera  di\nriconoscimento». \n    La norma si pone in contrasto  con  le  previsioni  dell\u0027art.  13\ndella legge n. 81/1991 che  attribuisce  al  Collegio  regionale  dei\nmaestri di sci, e in particolare al consiglio  direttivo,  «tutte  le\nfunzioni»  concernenti,  tra   l\u0027altro,   «la   tenuta   degli   albi\nprofessionali,  la  vigilanza   sull\u0027esercizio   della   professione,\nl\u0027applicazione delle sanzioni disciplinari». \n    Alla luce delle considerazioni che precedono, si rappresenta che,\ngli articoli 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123 e 124  della\nlegge regionale in oggetto appaiono  censurabili  per  contrasto  con\nl\u0027art. 117, comma terzo della Costituzione e con  l\u0027art.  117,  primo\ncomma e secondo comma, lettera l), della  Costituzione  in  relazione\nalla legge n. 81/1991 quale norma interposta (artt. 2, 3,  4,  5,  7,\n10, 12 e 13). \n    7) Illegittimita\u0027 costituzionale degli articoli  125,  126,  127,\n130, 131, 134, 136  e  137  della  legge  della  Regione  Toscana  31\ndicembre 2024, n. 61 per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, della\nCostituzione e dell\u0027art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e)\ned l), della Costituzione e  con  la  legge  n.  6/1989  quale  norma\ninterposta (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17). \n    Il Capo V del titolo VIII  della  legge  regionale  contiene  una\ndisciplina in materia di guide  alpine  per  le  argomentazioni  gia\u0027\nsopra esposte (e che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate),\ntravalica anzitutto i limiti della competenza legislativa concorrente\nattribuita al legislatore regionale ai  sensi  dell\u0027art.  117,  comma\nterzo, della  Costituzione,  che  colloca  le  «professioni»  tra  le\nmaterie oggetto di potesta\u0027 legislativa concorrente.  In  ogni  caso,\ncome gia\u0027 sopra si  e\u0027  evidenziato,  la  disciplina  introdotta  dal\nlegislatore regionale, nel delineare una regolamentazione applicabile\nesclusivamente al proprio  ambito  territoriale  di  riferimento,  e\u0027\nsuscettibile di impedire e/o ostacolare, come si vedra\u0027,  l\u0027esercizio\ndella  medesima  attivita\u0027  da  parte  di  operatori  residenti   nel\nterritorio di altre regioni o per cittadini residenti  in  stati  non\nappartenenti all\u0027UE,  con  conseguente  violazione  dei  principi  in\nmateria di concorrenza, la cui  tutela  e\u0027  riservata  alla  potesta\u0027\nlegislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0027art. 117, comma  secondo,\nlettera e) della Costituzione. \n    Il legislatore ha fissato, a livello statale, la disciplina delle\nguide alpine  nell\u0027ambito  della  legge  n.  6/1989  che  fissa,  per\nl\u0027appunto, i principi fondamentali per la legislazione  regionale  in\nmateria di ordinamento della professione di guida alpina. \n    L\u0027art. 125 della legge regionale che definisce l\u0027attivita\u0027  della\nguida alpina e\u0027 pressoche\u0027 ripetitivo del contenuto degli articoli  2\ne 3 della legge n. 6/1989 che stabilisce i principi fondamentali  per\nla legislazione regionale in materia di ordinamento della professione\ndi guida alpina. Detto art.  125,  ripetendo  quanto  gia\u0027  stabilito\ndalla legge statale, per le ragioni gia\u0027  in  precedenza  esposte  in\npunto  di  norme  regionali  ripetitive  di  quelle  statali,  appare\ninficiato da vizi di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Gli articoli  126  e  127  della  legge  regionale  disciplinano,\nsovrapponendosi alla  legge  statale  sopra  citata,  rispettivamente\nl\u0027albo regionale delle guide alpine e i  requisiti  per  l\u0027iscrizione\nallo stesso. \n    Anche nel  presente  caso,  analogamente  a  quanto  gia\u0027  si  e\u0027\nosservato per le previsioni in materia di maestri di  sci,  la  norma\nregionale riprende il contenuto della legge n. 6/1989 ma  con  alcune\ndifferenze, soprattutto per quanto attiene ai requisiti di iscrizione\nall\u0027albo, non risultando  del  tutto  coincidenti  le  previsioni  al\nriguardo previste dall\u0027art. 5 della legge statale  e  quelle  di  cui\nall\u0027art. 127 della legge regionale. \n    Gli articoli 126 e  127,  pertanto,  appaiono  costituzionalmente\nillegittimi, cosi\u0027 come l\u0027art. 130, comma 2, che fa  rinvio  all\u0027art.\n127 ai fini dell\u0027iscrizione all\u0027albo regionale delle guide alpine  di\naltre regioni. \n    L\u0027art. 130 della legge regionale prevede  al  comma  1,  che  «Le\nguide alpine gia\u0027 iscritte negli albi di altre regioni che  intendono\nesercitare  stabilmente  la  professione  anche  in  Toscana   devono\nrichiedere l\u0027iscrizione nell\u0027albo professionale regionale delle guide\nalpine della Toscana». \n    L\u0027art. 126,  comma  3,  fornisce  una  definizione  di  esercizio\nstabile dalla professione affermando che «E\u0027 da intendersi  esercizio\nstabile della  professione  l\u0027attivita\u0027  svolta  dalla  guida  alpina\navente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell\u0027offerta\ndelle proprie prestazioni». \n    Il combinato disposto dell\u0027art. 130, comma 1,  e  126,  comma  3,\nrisulta costituzionalmente illegittimo ponendosi in contrasto con  il\nprincipio fissato dalla legge statale in base al quale  «L\u0027iscrizione\nall\u0027albo professionale delle  guide  alpine-maestri  di  alpinismo  o\ndegli aspiranti guida di  una  regione  abilita  all\u0027esercizio  della\nprofessione in tutto il territorio nazionale» (art. 4, comma 3, legge\nn. 6/1989). \n    Inoltre,  la  nozione  di  esercizio  stabile  della  professione\nfornita dalla legge regionale (art. 126,  comma  3)  non  corrisponde\nperaltro del tutto a quanto previsto  dall\u0027art.  4,  comma  5,  della\nlegge n. 6/1989 secondo la quale «E\u0027  considerato  esercizio  stabile\ndella professione, ai fini di  quanto  previsto  dai  commi  2  e  4,\nl\u0027attivita\u0027  svolta  dalla  guida  alpina-maestro  di   alpinismo   o\ndall\u0027aspirante guida che abbia un  recapito,  anche  stagionale,  nel\nterritorio della regione interessata, ovvero che  in  essa  offra  le\nproprie prestazioni ai clienti». \n    La disciplina regionale contenuta nell\u0027art. 126,  comma  3  prima\ncitato si limita a stabilire che  l\u0027esercizio  stabile  possa  essere\nriconosciuto solo ove l\u0027attivita\u0027 svolta dalla guida alpina - maestro\ndi alpinismo o dall\u0027aspirante guida - abbia un  recapito  stagionale,\nin Toscana, ai fini dell\u0027esercizio delle proprie  prestazioni,  senza\nattribuire rilievo al dato effettivo, invece disciplinato nella legge\nstatale, di svolgimento di un\u0027attivita\u0027 di prestazione dell\u0027attivita\u0027\ndi guida alpina nel territorio a prescindere dal recapito. \n    Le norme regionali e, segnatamente, l\u0027art.  130,  comma  3  nella\nmisura in cui stabilisce che «L\u0027esercizio, della professione da parte\ndi guide  alpine  che  provengono  dall\u0027estero  o  da  altre  regioni\nitaliane e che  accompagnano  i  loro  clienti,  non  e\u0027  subordinato\nall\u0027iscrizione all\u0027albo» contrastano, altresi\u0027, con l\u0027art.  6,  della\nlegge n. 6/1989 che disciplina il «trasferimento» e la  «aggregazione\ntemporanea»  delle  guide  alpine,  ivi  prevedendo  inter  alia,  la\npossibilita\u0027 per la guida alpina iscritta all\u0027albo di una regione  di\ntrasferirsi  presso  l\u0027albo  di  altra  regione  a   condizione   che\nl\u0027interessato abbia la propria residenza o  il  proprio  domicilio  o\nstabile dimora in un comune della regione medesima. \n    La legge  statale,  pertanto,  prevede  che  ciascuna  guida  sia\niscritta all\u0027albo di una sola regione e che tale  iscrizione  abilita\nall\u0027esercizio della professione in  tutto  il  territorio  nazionale,\nsalvo quanto previsto dall\u0027art. 6, comma 3, della legge n. 6/1989 per\nl\u0027attivita\u0027 presso le scuole di  alpinismo  o  sci-alpinismo  per  le\nquali e\u0027  consentita  l\u0027aggregazione  temporanea  ai  relativi  albi,\nconservando l\u0027iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza. \n    Concludendo su tale disciplina, analogamente alle  considerazioni\ngia\u0027 svolte in tema di riconoscimento delle qualifiche  professionali\ndi maestro di sci provenienti da Paesi extra UE, l\u0027art.  130,  quarto\ncomma della legge regionale si pone  in  contrasto  con  l\u0027art.  117,\nprimo e secondo comma lettera e) in relazione alle previsioni di  cui\nall\u0027art. 5 del citato  decreto  legislativo  n.  206  del  2007,  che\nindividua  nel  Dipartimento  per  lo  sport  della  Presidenza   del\nConsiglio dei ministri l\u0027autorita\u0027 competente per  il  riconoscimento\ndelle qualifiche professionali degli appartenenti ai Paesi extra UE. \n    La legge regionale, ancorche\u0027 consenta l\u0027iscrizione negli albi di\ncittadini  non  appartenenti  all\u0027Unione  europea,   subordina   tale\niscrizione al riconoscimento da parte del  Collegio  nazionale  delle\nGuida alpine  di  cui  all\u0027art.  15  della  legge  6/1989,  ancorche\u0027\nl\u0027Autorita\u0027 competente per il riconoscimento dei  titoli,  a  livello\nnazionale, sia  individuata  nel  Dipartimento  per  lo  sport  della\nPresidenza del Consiglio dei ministri. \n    Gli articoli  131  e  134  della  legge  regionale,  disciplinano\nrispettivamente  il  Collegio  regionale  delle  guide  alpine  e  le\nsanzioni disciplinari con disposizioni  pressoche\u0027  ripetitive  degli\narticoli  13,  14  e  17  della  legge  n.  6/1989  e,  pertanto,  e\u0027\ncostituzionalmente illegittime. \n    L\u0027art. 136 della legge  regionale  introduce  un  doppio  binario\nsanzionatorio in materia di sanzioni alle guide alpine, in  tal  modo\nincorrendo nella violazione dell\u0027art. 117, secondo comma  lettera  l)\nper le ragioni gia\u0027 ampiamente  dedotte  in  relazione  all\u0027art.  123\ndella legge regionale impugnata che, per ragioni di sinteticita\u0027,  si\nintendono integralmente richiamate nell\u0027ambito del presente motivo. \n    In relazione all\u0027art. 137, ove e\u0027 stabilito che il  Comune  possa\nvietare  la  prosecuzione  delle  attivita\u0027   nell\u0027ipotesi   in   cui\nl\u0027interessato perda i requisiti per l\u0027esercizio di attivita\u0027 di guida\nalpina,   sussistono   i   medesimi   profili    di    illegittimita\u0027\ncostituzionale  gia\u0027  esposti   con   riguardo   all\u0027art.   124.   In\nparticolare, la suddetta  disposizione  diverge  dall\u0027art.  14  della\nlegge n. 6/1989 che attribuisce, infatti, al direttivo  del  Collegio\nregionale delle guide le seguenti competenze: «a) svolgere  tutte  le\nfunzioni concernenti  la  tenuta  degli  albi  professionali  nonche\u0027\nl\u0027iscrizione nei medesimi e il  rinnovo  della  stessa;  b)  vigilare\nsull\u0027osservanza, da parte dei componenti del collegio,  delle  regole\ndella  deontologia  professionale,  nonche\u0027  applicare  le   sanzioni\ndisciplinari previste dall\u0027art. 17».  Nell\u0027ambito  di  tali  funzioni\nrientra il potere di  vigilanza  sui  requisiti  per  lo  svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 di guida  alpina  e,  conseguentemente  il  potere  di\ninibire la prosecuzione della professione. \n    Alla luce delle suesposte  considerazioni,  si  ritiene  che  gli\narticoli 125, 126,  127,  130,  131,  134,  136  e  137  della  legge\nregionale incorrano nella  violazione  dell\u0027art.  117,  comma  terzo,\ndella Costituzione e dell\u0027art. 117,  primo  comma  e  secondo  comma,\nlettera e), della Costituzione e con la legge n. 6/1989  quale  norma\ninterposta (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 e 17). \n    Per quanto evidenziato, la legge  regionale,  relativamente  alle\ndisposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell\u0027art.\n127 della Costituzione. \n    Per tutte le esposte ragioni, il  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri, come sopra rappresentato e difeso \n\n(1) Affittacamere (art. 42); Bed and  breakfast  (art.  43);  Case  e\n    appartamenti per vacanze (art. 44) e Residenze d\u0027epoca (art. 45) \n\n \n                              Conclude \n \n    Affinche\u0027 la Corte costituzionale voglia accogliere  il  presente\nricorso e per l\u0027effetto dichiarare costituzionalmente illegittimi gli\narticoli 22, comma 6; 41, commi 3 e 4, 42, 43, 44, 45 e 144; 59;  76,\ncomma 4; articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,  104,  105,\n106, 107, 108, 109, e 110; 111, 112, 113, 114, 115,  116,  117,  118,\n123 e 124; 125, 126, 127, 130, 131, 134, 136 e 137 della legge  della\nRegione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61  pubblicata  nel  BUR  n.  2,\nparte prima, in  data  8  gennaio  2025,  recante  «Testo  unico  del\nturismo» per le ragioni esposte in relazione a ciascun motivo. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n        1. Attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del\n7 marzo 2025 di  impugnativa  della  legge  regionale,  con  allegata\nrelazione; \n        2. Legge della Regione  Toscana  31  dicembre  2024,  n.  61,\npubblicata nel BUR n. 2, parte prima, in data 8 gennaio 2025, recante\n«Testo unico del turismo». \n          Roma, 10 marzo 2025 \n \n                   L\u0027Avvocato dello Stato: Santini \n \n \n                        Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"17/04/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"22","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero_legge":"61","comma":"6","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24778","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"41","data_legge":"31/12/2024","data_nir":"2024-12-31","numero_legge":"61","comma":"3","denominazione_legge":"legge della Regione 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