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S. . \n \nOrdinamento penitenziario - Procedimento in  materia  di  liberazione\n  anticipata - Modifiche normative ad opera del decreto-legge  n.  92\n  del 2024, come convertito - Denunciata previsione che il condannato\n  puo\u0027 formulare istanza di liberazione anticipata solo quando  abbia\n  indicato espressamente nell\u0027istanza, a  pena  di  inammissibilita\u0027,\n  uno specifico interesse diverso da quello di cui ai  commi  1  e  2\n  dell\u0027art. 69-bis della legge n. 354 del 1975. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento  penitenziario\n  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della\n  liberta\u0027), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall\u0027art. 5, comma\n  3, del decreto-legge 4 luglio   2024,  n.  92  (Misure  urgenti  in\n  materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di  personale\n  del Ministero della giustizia civile e penale e  di  personale  del\n  Ministero della giustizia), convertito,  con  modificazioni,  nella\n  legge 8 agosto 2024, n. 112. \n\n\r\n(GU n. 42 del 15-10-2025)\n\r\n \n                            IL TRIBUNALE \n \n    Il giorno 17 luglio 2025 in Firenze si e\u0027 riunito  in  Camera  di\nconsiglio nelle persone dei componenti: \n        dott. Marcello Bortolato, Presidente; \n        dott.ssa Giuditta Merli, giudice relatore; \n        dott.ssa Rosa Manfredi, esperta; \n        dott.ssa Mary Luca, esperta; \n    e, sentito il sost. Procuratore Generale che ha  espresso  parere\nconforme, ha emesso la seguente; \n \n                              Ordinanza \n \n    nel procedimento ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n.  354  in\nmateria di reclamo su liberazione anticipata  presentato  da  S.  M.,\nnato a ..., il ..., detenuto presso la Casa circondariale di ...  con\nfine pena al 1° gennaio 2028, in espiazione della pena di  anni  4  e\ngiorni 5 di reclusione, residua di quella di  anni  5  e  mesi  4  di\nreclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Firenze del\n14 luglio 2020, in riforma della sentenza del giudice per le indagini\npreliminari del Tribunale di Firenze del 10 maggio 2018, irrevocabile\nil 23 giugno 2021; \n \n                               Motivi \n \n    S. M., detenuto dal 28 dicembre 2023, reclama avverso l\u0027ordinanza\nn.  2024/4118  del  19  dicembre  2024  con  cui  il  magistrato   di\nsorveglianza di Firenze  ha  dichiarato  inammissibile  l\u0027istanza  di\nliberazione anticipata avanzata dallo stesso  perche\u0027  non  corredata\ndall\u0027indicazione di uno  specifico  interesse,  come  previsto  dalla\nnuova formulazione dell\u0027art 54 della legge 26 luglio  1975,  n.  354,\nmodificato con decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 entrato  in  vigore\nil 5 luglio 2024 e convertito in legge con legge 8  agosto  2024,  n.\n112. \n    Il  condannato  si  duole  del  provvedimento  e,  a  mezzo   del\nDifensore, deduce di  avere  avanzato  in  precedenza  un\u0027istanza  di\naffidamento in prova al servizio sociale, respinta dal  Tribunale  di\nsorveglianza, e di  essere  intenzionato  a  presentarne  una  nuova,\nprecisando di avere maturato sei semestri di liberazione anticipata. \n    L\u0027istanza di liberazione anticipata presentata dal  difensore  di\nS. elenca i periodi espiati e gli istituti in cui e\u0027 stato ristretto,\nanche in custodia cautelare in carcere, e il luogo in  cui  e\u0027  stato\nsottoposto agli arresti domiciliari. \n    L\u0027istanza  non  e\u0027  collegata  ad  alcuna  richiesta  di   misura\nalternativa ne\u0027 e\u0027 indicato uno specifico interesse  alla  decisione.\nIl precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza e\u0027 stato di\ninammissibilita\u0027 per mancato completamento dell\u0027anno di  osservazione\ned ora l\u0027affidamento in prova e\u0027  ammissibile.  Non  mancano  inoltre\nmeno di 90 giorni al maturare del tennine di conclusione della  pena.\nPertanto, in base a un\u0027interpretazione letterale  della  disposizione\nnormativa, l\u0027istanza  dovrebbe  essere  dichiarata  inammissibile  ai\nsensi dell\u0027art. 69-bis, comma 3 o.p. \n    Questo Tribunale dubita della costituzionalita\u0027 della norma cosi\u0027\ncome modificata con la novella del 2024. \n    Il testo del nuovo art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354\nsanziona con l\u0027inammissibilita\u0027 la mancata deduzione di uno specifico\ninteresse  nell\u0027istanza  diretta   all\u0027ottenimento   del   beneficio,\nbeneficio che, altrimenti, deve essere valutato d\u0027ufficio in soli due\ncasi: 1) in occasione di istanze di benefici penitenziari (quando  la\nriduzione di pena rilevi ai fini  dell\u0027ammissibilita\u0027  del  beneficio\nrichiesto); 2) in prossimita\u0027 del fine  pena  «virtuale»,  ovverossia\nquando residuano 90 giorni alla data di conclusione della  pena  come\nindicata dalla Procura nell\u0027ordine di esecuzione, detraendo tutte  le\nriduzioni concedibili in base all\u0027entita\u0027 della pena espiata.  Questa\ndata e\u0027 indicata accanto al fine pena «reale», ovverosia alla data di\nconclusione della pena ove non vengano riconosciute le riduzioni  per\nliberazione anticipata. \n    Innanzitutto, la questione e\u0027 rilevante in quanto la norma e\u0027  di\ndiretta applicazione nel procedimento in oggetto. \n    Il condannato  e\u0027  infatti  detenuto  dal  28  dicembre  2023  in\nespiazione della pena di anni 4 e giorni  5  reclusione,  residua  di\nquella di anni 5 e mesi 4 reclusione inflitta con sentenza  Corte  di\nappello Firenze del 14 luglio 2020, in riforma della sentenza giudice\nper le indagini preliminari Tribunale Firenze  del  10  maggio  2018,\nirrevocabile dal 23 giugno 2021. La condanna e\u0027  stata  inflitta  per\nreati di cessione di sostanze stupefacenti a persona minore di eta\u0027 e\nviolenza sessuale di gruppo su minore commessi nel ...  a  ...  .  Il\ndetenuto ha chiesto il riconoscimento  della  riduzione  di  pena  in\nrelazione a sei semestri di pena ma in realta\u0027 i semestri sono cinque\ne dovrebbero essere ricostruiti come segue: 2 gennaio 2018 - 2 luglio\n2018; 2 luglio 2018 - 2 gennaio 2019; 2 gennaio 2019 - 26 giugno 2019\ne 28 novembre 2023 - 3 dicembre 2023; 3  dicembre  2023  -  3  giugno\n2024; 3 giugno 2024 - 3 dicembre 2024. \n    Il  condannato   ha   gia\u0027   espiato   l\u0027anno   di   osservazione\ncriminologica richiesto dall\u0027art 4-bis, comma 1-quater o.p. e mancano\nmeno di tre anni al fine  pena,  ragion  per  cui  gia\u0027  potrebbe  in\nastratto avere accesso  sia  all\u0027affidamento  in  prova  al  servizio\nsociale  sia  alla  semiliberta\u0027,  di  talche\u0027  la  questione   della\nriduzione  di   pena   ex   art.   54 o.p.   non   rileva   ai   fini\ndell\u0027ammissibilita\u0027 delle misure. Si  consideri  altresi\u0027  che  anche\nladdove la pena residua, a seguito di concessione  della  liberazione\nanticipata, si riducesse  ad  anni  2,  la  misura  della  detenzione\ndomiciliare sarebbe comunque inammissibile stante la natura  ostativa\ndel reato (violenza sessuale di  gruppo).  In  definitiva,  sotto  il\nprofilo  della  rilevanza,  non  avendo  il  reclamante  dedotto  uno\nspecifico interesse all\u0027ottenimento  del  beneficio,  la  domanda  in\napplicazione della disposizione di legge dovrebbe  essere  dichiarata\ninammissibile e pertanto andrebbe  confermato  il  provvedimento  del\ngiudice  di  prime  cure  qui  impugnato.  Nel  caso   viceversa   di\ndichiarazione  di  incostituzionalita\u0027,  la  richiesta  non  verrebbe\ncolpita  dalla  sanzione  dell\u0027inammissibilita\u0027  e  dovrebbe   essere\nvalutata nel merito. \n    Il Tribunale ritiene  di  sollevare  d\u0027ufficio  la  questione  di\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma  in  esame  in  quanto  non\nmanifestamente infondata. \n    L\u0027istituto della liberazione anticipata e\u0027  presente  nel  nostro\nordinamento  penitenziario  fin  dall\u0027originario   testo.   Esso   e\u0027\ncollocato nel Capo VI, del Titolo I della legge 26  luglio  1975,  n.\n354,  dedicato  alle  misure  alternative  alla  detenzione  (e  alla\nremissione  del  debito),  inserito  nel  titolo   sul   «Trattamento\npenitenziario», della cui natura dunque partecipa espressamente. Esso\nsi ricollega alle esperienze ed  agli  insegnamenti  della  «terapia»\ncriminologica secondo cui la promessa di un «abbuono»  di  pena  ogni\nsei  mesi  avrebbe   l\u0027effetto   di   sollecitare   l\u0027adesione   alla\npartecipazione all\u0027azione di rieducazione. In  origine  il  beneficio\nconsisteva nella riduzione di 20 giorni per ciascun semestre di  pena\ndetentiva scontata e poteva essere concesso al condannato che  avesse\n«dato prova di partecipazione all\u0027opera di rieducazione ai  fini  del\nsuo piu\u0027 efficace reinserimento nella societa\u0027». \n    La concessione del beneficio era di competenza del  Tribunale  ex\nart. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354 ed avveniva alla conclusione  di\nun  procedimento  in  Camera  di  consiglio  in  udienza  partecipata\ndall\u0027interessato, oltre che dalla Procura generale e  dal  difensore,\ncon provvedimento ricorribile in Cassazione. \n    Con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 la riduzione di pena  veniva\naumentata a quarantacinque giorni «per ogni singolo semestre di  pena\nscontata». Restava la procedura a contraddittorio pieno, con  udienza\nin cui poteva essere discussa e valutata la condotta del  richiedente\nper ciascun semestre. \n    La strutturazione del procedimento, ferma la  sostanza,  cambiava\nradicalmente con la legge 19 dicembre 2002, n. 277,  che  introduceva\nl\u0027art  69-bis  rubricato  «Procedimento  in  materia  di  liberazione\nanticipata». Non solo si trasferisce la competenza dal  Tribunale  al\nmagistrato di sorveglianza, ma viene meno  anche  il  contraddittorio\nperche\u0027 la decisione e\u0027 «adottata in Camera  di  consiglio  senza  la\npresenza delle parti»,  previo  parere  del  pubblico  ministero.  Si\nprevede, inoltre. la possibilita\u0027 di impugnazione in primo  grado  al\nTribunale e, ovviamente, il  ricorso  per  Cassazione.  Viene  quindi\nsensibilmente ridotto il carico di lavoro del Tribunale ma a  scapito\ndella cognizione piena sui fatti (il condannato non e\u0027 ammesso a dire\nla sua o a giustificare i propri comportamenti, cosi\u0027 come la Procura\ne\u0027 chiamata solo ad esprimere  il  proprio  parere  su  un  fascicolo\ninevitabilmente incompleto e «di parte») dato che la decisione  viene\ntrasferita in capo al giudice  monocratico,  con  un  contraddittorio\neventuale e differito solo alla fase del reclamo al Collegio. \n    Su detta procedura si innesta il decreto-legge 4 luglio 2024,  n.\n92, convertito in  legge  con  legge  8  agosto  2024,  n.  112,  che\n«stravolge» l\u0027intero meccanismo: la decisione rimane  monocratica  ma\ne\u0027 prevalentemente «d\u0027ufficio», salva la deduzione di uno  «specifico\ninteresse»  da  parte  del  richiedente  (che  la  stessa   relazione\naccompagnatoria  del  provvedimento  individua  per  lo  piu\u0027   nella\npossibilita\u0027 di un utile «scorporo» dei reati ostativi), e  senza  il\npreventivo parere della Procura (o la decorrenza di  quindici  giorni\ndalla richiesta, come espressamente previsto dal  vecchio  testo  del\ncomma  2  dell\u0027art  69-bis  legge  26  luglio  1975,  n.   354).   La\ndisposizione sostanziale non cambia e l\u0027istituto di  cui  all\u0027art  54\ncontinua a far parte del Capo dedicato alle  misure  alternative,  ad\nessere  «semestralizzato»  ed  a   richiedere   come   requisito   la\npartecipazione all\u0027opera di rieducazione. La norma tuttavia introduce\nun meccanismo «alla rovescia»: non si configura piu\u0027  la  liberazione\nanticipata come un premio» quanto invece la mancata concessione  come\nuna «punizione», invertendo la funzione  propulsiva  ed  incentivante\ndel beneficio, vietando al giudice (salva l\u0027ipotesi eccezionale dello\n«specifico interesse» di cui al comma 3)  una  valutazione  periodica\ndel condannato e della sua progressione trattamentale, senza  poterne\norientare la condotta attraverso il riconoscimento del beneficio  con\nragionevoli scansioni temporali. \n    La nuova formulazione dell\u0027art 69-bis legge 26  luglio  1975,  n.\n354 arreca un sensibile vulnus alla funzione rieducativa  della  pena\nperche\u0027 non consente al condannato di  comprendere  il  valore  o  il\ndisvalore  dei  propri  comportamenti  attraverso  la  lettura  della\nmotivazione dei  provvedimenti  del  giudice  adottati  semestre  per\nsemestre e quindi di intendere se la pena abbia in concreto svolto la\nsua principale funzione. \n    Cosi\u0027 come congegnato, l\u0027istituto priva il condannato di uno  dei\npochi  poteri  di  «autorieducazione»  a  diretta  disposizione   per\norientare e indirizzare i  propri  comportamenti  e  rende  opaco  il\nsistema. L\u0027interessato potra\u0027 trovarsi a  espiare  anche  lunghissimi\nperiodi di pena senza aver certezza sulla durata della propria  pena,\nche potra\u0027 definirsi solo molto tempo dopo. \n    Il primo parametro che si  ritiene  violato  e\u0027  pertanto  quello\ndell\u0027art. 27 della Costituzione. \n    Il nuovo meccanismo normativo  nuoce  alla  funzione  rieducativa\ndella  pena  laddove  preclude  fin  da  subito  al  condannato  ogni\nincentivo  alla  prestazione  di  una  concreta  adesione   all\u0027opera\nrieducativa (per lui sacrificante soprattutto nelle fasi iniziali del\ntrattamento), se il  «premio»  viene  rimesso  a  benefici  collocati\ntemporalmente a distanza di anni. \n    La Corte costituzionale, con  la  sentenza  n.  276/1990  del  29\nnovembre 1989, ha gia\u0027 affrontato il tema della natura del  beneficio\nin esame, sottolineandone il grande valore psicologico costituito  da\nuna sollecitazione che impegna le «energie  volitive  del  condannato\nalla prospettiva di un premio da cogliere in breve  lasso  di  tempo,\npurche\u0027  in  quel  tempo  egli  riesca  a  dare  adesione  all\u0027azione\nrieducativa» (Considerato in diritto n. 3). \n    La Corte, nella sentenza citata,  ha  affrontato  il  tema  della\nvalutazione «atomistica» o «globale», che allora si poneva  meramente\na livello giurisprudenziale, ribadendo a chiare lettere che la scelta\ndel  legislatore   (che   aveva   chiaramente   privilegiato   quella\n«atomistica», limitandola peraltro ad un periodo di tempo - 6 mesi  -\nassolutamente  ragionevole  poiche\u0027  tale  da  dare  credibilita\u0027  al\ncomportamento avuto dal condannato  nel  corso  di  esso,  come  gia\u0027\ndapprima rilevato da Corte costituzionale, sentenza 28  aprile  1983,\nn. 137) rivelava la natura tutt\u0027altro che pietistica o paternalistica\ndel beneficio, quanto piuttosto la caratteristica vera di un «premio»\nallo sforzo che il condannato fa  per  adeguarsi  giorno  per  giorno\nall\u0027opera dell\u0027istituzione, rivolta,  mediante  la  rieducazione,  al\nreinserimento sociale (v. Considerato in diritto n.  4).  Un  diverso\nmeccanismo,  quale  quello  attuale,  che  impone   una   valutazione\n«globale» solo al ricorrere di alcune  limitate  scansioni  temporali\n(accesso ai benefici o fine della pena) o ad un  dimostrabile  e  non\ndefinito   «interesse   specifico»,   finisce   per   scoraggiare   e\ndisincentivare ogni buon proposito. \n    Ritiene  in  altre  parole  questo  Tribunale   che   la   scelta\n«atomistica» e il rifiuto di una valutazione «globale» delle condotte\ndi adesione all\u0027azione rieducativa, in cui il semestre  si  riduca  a\nmero parametro di calcolo, si pone in contrasto con l\u0027art.  27  della\nCostituzione  in  quanto  annulla  ogni  funzione   sollecitante   ed\nincentivante dell\u0027istituto ed azzera, sotto il profilo criminologico,\nogni incentivo psicologico. E\u0027 infatti solo una delibazione immediata\ne comunque continuativa da  parte  del  magistrato  di  sorveglianza,\ntendenzialmente  prossima  al  singolo  semestre,  a  svolgere  detta\nfunzione. La liberazione anticipata  e\u0027  istituto  tipicamente  volto\nalla «progressione» trattamentale  che  in  tal  modo  oggi,  con  il\nrecupero del solo computo «algebrico» del semestre, viene  totalmente\nfrustrata. \n    Il secondo parametro costituzionale violato  e\u0027  l\u0027art.  3  della\nCostituzione  sotto  il  profilo  della   irragionevolezza   di   una\ndisposizione normativa che, pur azzerando  la  funzione  incentivante\ndel beneficio, mantiene il criterio  di  computo  semestrale.  Se  la\nvalutazione deve essere tendenzialmente  unica  e  «globale»  non  si\ncomprende perche\u0027 debba essere mantenuto il parametro di  calcolo  di\n45 giorni per  ciascun  semestre,  quando  e\u0027  viceversa  proprio  la\nstrettissima relazione tra la quantita\u0027 della riduzione  e  il  breve\nperiodo di riferimento che fonda la natura incentivante e  «premiale»\ndell\u0027istituto, in una considerazione  «atomistica»  e  non  «globale»\ndella partecipazione del condannato all\u0027azione rieducativa. \n    L\u0027ultimo  parametro  con   il   quale   la   norma,   della   cui\ncostituzionalita\u0027 si discute, si pone in contrasto e\u0027 l\u0027art. 24 della\nCostituzione. \n    Va considerato che  nella  valutazione  sulla  concedibilita\u0027  di\nqualunque   beneficio   penitenziario   (pennesso   premio,    lavoro\nall\u0027esterno ex art. 21 o.p.) o  misura  alternativa  (affidamento  in\nprova,  semiliberta\u0027,  detenzione   domiciliare)   non   e\u0027   affatto\nindifferente, nell\u0027ambito di quella discrezionalita\u0027 che  e\u0027  propria\ndella  magistratura  di   sorveglianza   che   vi   sovrintende,   la\nconsiderazione del quantum di pena residuo. \n    Se e\u0027 ben vero che  i  benefici  e  le  misure  alternative  alla\ndetenzione vengono concessi sulla base di requisiti di legge,  soglie\ntemporali di ammissibilita\u0027 e valutazioni di merito effettuate  dagli\noperatori del trattamento, e\u0027 altrettanto  vero  che  il  margine  di\napprezzabilita\u0027 rimesso alla magistratura di sorveglianza attiene  in\nultima analisi da un lato alla «meritevolezza» in se\u0027  (che  consegue\nad un giudizio globale sulla persona) e, dall\u0027altro, ad una  prognosi\ndi reinserimento e di assenza di pericolosita\u0027 in relazione ai  quali\ne\u0027 tutt\u0027affatto indifferente il residuo di  pena  ancora  da  espiare\nche, laddove opportunamente ridotto proprio grazie  alla  valutazione\nconseguente  alla  liberazione  anticipata,  puo\u0027  dunque  di   fatto\ninfluire sulla decisione. Anche nel caso dell\u0027odierno reclamante,  al\nquale gia\u0027 e\u0027 stata respinta un\u0027istanza di affidamento in prova e che\nnon ha ottenuto  la  valutazione  di  ben  5  semestri,  non  sarebbe\nirrilevante, al momento della  reiterazione  dell\u0027istanza  di  misura\nalternativa, presentare un fine pena (attualmente al  2028)  di  gran\nlunga inferiore ove i 5 semestri venissero tutti concessi  (225  gg).\nPrecludere pertanto anche in questi casi al condannato  di  domandare\nla riduzione di pena, in quanto non collegata all\u0027ottenimento di  uno\nspecifico  beneficio  (gia\u0027  ampiamente   ammissibile)   e   non   in\nprossimita\u0027 del  fine  della  pena.  nell\u0027impossibilita\u0027  di  dedurre\ninoltre uno «specifico» interesse, si  risolve  in  una  lesione  del\nproprio diritto di difesa privando il  richiedente  di  un  ulteriore\nstrumento di valutazione da portare a conoscenza del  giudice  e  che\ninerisce al dato «oggettivo» di una pena residua maggiormente ridotta\nrispetto a quella risultante dalla propria posizione giuridica.  Deve\nin  definitiva  essere  consentito  al  condannato  di  chiedere   la\nriduzione di pena anche solo allo scopo di «presentarsi» al  giudice,\nai fini dell\u0027ottenimento di una misura alternativa o di  un  permesso\npremio, con una pena residua ben inferiore a quella attuale. \n    Il secondo profilo, sempre sub specie art. 24 della Costituzione,\nriguarda l\u0027impossibilita\u0027  di  agire  in  giudizio  per  ottenere  il\nriconoscimento di un proprio diritto (la  valutazione  dei  semestre)\nuna volta che tale diritto sia  maturato  col  decorso  del  semestre\nstesso. Ridotta la «semestralizzazione» a mero parametro di  calcolo,\nresta conculcato il diritto ad azionare in giudizio  una  valutazione\nsul proprio comportamento (che e\u0027 alla base  del  riconoscimento  del\nbeneficio) anche ove il periodo di valutazione minimo, che la  stessa\nlegge richiede, si sia concluso magari da molto tempo.  Va  osservato\ninfine come una delibazione  negativa  da  parte  del  magistrato  di\nsorveglianza prossima al semestre consenta, attraverso  lo  strumento\ndel reclamo, un immediato contraddittorio, con facolta\u0027 di illustrare\ne provare nella quasi immediatezza le  proprie  ragioni  senza  dover\nattendere una valutazione «globale» finale allorquando le facolta\u0027 di\nprova   contraria   o   di   controdeduzione    inevitabilmente    si\naffievoliscono col decorso del tempo (si pensi ad es. alle pene molto\nlunghe o alla pena dell\u0027ergastolo a fronte del rigetto di un semestre\nattinto da un\u0027infrazione disciplinare assai risalente). \n    Per tutte  queste  ragioni  ad  avviso  di  questo  Tribunale  di\nsorveglianza vi e\u0027 contrasto tra l\u0027art. 69-bis,  comma  3,  legge  26\nluglio 1975, n. 354, come modificato con decreto-legge 4 luglio 2024,\nn. 92 convertito in legge con legge 8  agosto  2024,  n.  112,  nella\nparte in  cui  consente  al  condannato  di  formulare  l\u0027istanza  di\nliberazione  anticipata  solo  quando  abbia  indicato  espressamente\nnell\u0027istanza, a pena di  inammissibilita\u0027,  uno  specifico  interesse\ndiverso da quello di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.  \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 e  seguenti  della\nlegge 11 marzo 1957, n. 87; \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art 69-bis, comma 3, legge 26 luglio\n1975, n. 354, come modificato con decreto-legge 4 luglio 2024, n.  92\nconvertito nella legge 8 agosto 2024, n.  112,  nella  parte  in  cui\nconsente  al  condannato  di  formulare  l\u0027istanza   di   liberazione\nanticipata solo quando abbia indicato espressamente  nell\u0027istanza,  a\npena di inammissibilita\u0027, uno specifico interesse diverso  da  quello\ndi cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo; \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale; \n    Sospende il procedimento in corso  sino  all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  di\ntrasmissione degli atti sia notificata alle  parti  in  causa  ed  al\nProcuratore generale della Repubblica presso la Corte di  appello  di\nFirenze nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n      Cosi\u0027 deciso in Firenze il 17 luglio 2025 \n \n                      Il Presidente: Bortolato \n \n \n                                      Il Magistrato estensore: Merli","elencoNorme":[{"id":"63592","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027art.","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"63801","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/07/2024","data_nir":"2024-07-04","numero_legge":"92","descrizionenesso":"convertito in","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-07-04;92~art5"},{"id":"63802","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"08/08/2024","data_nir":"2024-08-08","numero_legge":"112","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-08;112"}],"elencoParametri":[{"id":"79947","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79948","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79949","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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