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S. . \n \nOrdinamento penitenziario - Procedimento in materia di liberazione\n anticipata - Modifiche normative ad opera del decreto-legge n. 92\n del 2024, come convertito - Denunciata previsione che il condannato\n puo\u0027 formulare istanza di liberazione anticipata solo quando abbia\n indicato espressamente nell\u0027istanza, a pena di inammissibilita\u0027,\n uno specifico interesse diverso da quello di cui ai commi 1 e 2\n dell\u0027art. 69-bis della legge n. 354 del 1975. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento penitenziario\n e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della\n liberta\u0027), art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall\u0027art. 5, comma\n 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in\n materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale\n del Ministero della giustizia civile e penale e di personale del\n Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella\n legge 8 agosto 2024, n. 112. \n\n\r\n(GU n. 42 del 15-10-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE \n \n Il giorno 17 luglio 2025 in Firenze si e\u0027 riunito in Camera di\nconsiglio nelle persone dei componenti: \n dott. Marcello Bortolato, Presidente; \n dott.ssa Giuditta Merli, giudice relatore; \n dott.ssa Rosa Manfredi, esperta; \n dott.ssa Mary Luca, esperta; \n e, sentito il sost. Procuratore Generale che ha espresso parere\nconforme, ha emesso la seguente; \n \n Ordinanza \n \n nel procedimento ex art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 in\nmateria di reclamo su liberazione anticipata presentato da S. M.,\nnato a ..., il ..., detenuto presso la Casa circondariale di ... con\nfine pena al 1° gennaio 2028, in espiazione della pena di anni 4 e\ngiorni 5 di reclusione, residua di quella di anni 5 e mesi 4 di\nreclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Firenze del\n14 luglio 2020, in riforma della sentenza del giudice per le indagini\npreliminari del Tribunale di Firenze del 10 maggio 2018, irrevocabile\nil 23 giugno 2021; \n \n Motivi \n \n S. M., detenuto dal 28 dicembre 2023, reclama avverso l\u0027ordinanza\nn. 2024/4118 del 19 dicembre 2024 con cui il magistrato di\nsorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l\u0027istanza di\nliberazione anticipata avanzata dallo stesso perche\u0027 non corredata\ndall\u0027indicazione di uno specifico interesse, come previsto dalla\nnuova formulazione dell\u0027art 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354,\nmodificato con decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 entrato in vigore\nil 5 luglio 2024 e convertito in legge con legge 8 agosto 2024, n.\n112. \n Il condannato si duole del provvedimento e, a mezzo del\nDifensore, deduce di avere avanzato in precedenza un\u0027istanza di\naffidamento in prova al servizio sociale, respinta dal Tribunale di\nsorveglianza, e di essere intenzionato a presentarne una nuova,\nprecisando di avere maturato sei semestri di liberazione anticipata. \n L\u0027istanza di liberazione anticipata presentata dal difensore di\nS. elenca i periodi espiati e gli istituti in cui e\u0027 stato ristretto,\nanche in custodia cautelare in carcere, e il luogo in cui e\u0027 stato\nsottoposto agli arresti domiciliari. \n L\u0027istanza non e\u0027 collegata ad alcuna richiesta di misura\nalternativa ne\u0027 e\u0027 indicato uno specifico interesse alla decisione.\nIl precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza e\u0027 stato di\ninammissibilita\u0027 per mancato completamento dell\u0027anno di osservazione\ned ora l\u0027affidamento in prova e\u0027 ammissibile. Non mancano inoltre\nmeno di 90 giorni al maturare del tennine di conclusione della pena.\nPertanto, in base a un\u0027interpretazione letterale della disposizione\nnormativa, l\u0027istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile ai\nsensi dell\u0027art. 69-bis, comma 3 o.p. \n Questo Tribunale dubita della costituzionalita\u0027 della norma cosi\u0027\ncome modificata con la novella del 2024. \n Il testo del nuovo art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354\nsanziona con l\u0027inammissibilita\u0027 la mancata deduzione di uno specifico\ninteresse nell\u0027istanza diretta all\u0027ottenimento del beneficio,\nbeneficio che, altrimenti, deve essere valutato d\u0027ufficio in soli due\ncasi: 1) in occasione di istanze di benefici penitenziari (quando la\nriduzione di pena rilevi ai fini dell\u0027ammissibilita\u0027 del beneficio\nrichiesto); 2) in prossimita\u0027 del fine pena «virtuale», ovverossia\nquando residuano 90 giorni alla data di conclusione della pena come\nindicata dalla Procura nell\u0027ordine di esecuzione, detraendo tutte le\nriduzioni concedibili in base all\u0027entita\u0027 della pena espiata. Questa\ndata e\u0027 indicata accanto al fine pena «reale», ovverosia alla data di\nconclusione della pena ove non vengano riconosciute le riduzioni per\nliberazione anticipata. \n Innanzitutto, la questione e\u0027 rilevante in quanto la norma e\u0027 di\ndiretta applicazione nel procedimento in oggetto. \n Il condannato e\u0027 infatti detenuto dal 28 dicembre 2023 in\nespiazione della pena di anni 4 e giorni 5 reclusione, residua di\nquella di anni 5 e mesi 4 reclusione inflitta con sentenza Corte di\nappello Firenze del 14 luglio 2020, in riforma della sentenza giudice\nper le indagini preliminari Tribunale Firenze del 10 maggio 2018,\nirrevocabile dal 23 giugno 2021. La condanna e\u0027 stata inflitta per\nreati di cessione di sostanze stupefacenti a persona minore di eta\u0027 e\nviolenza sessuale di gruppo su minore commessi nel ... a ... . Il\ndetenuto ha chiesto il riconoscimento della riduzione di pena in\nrelazione a sei semestri di pena ma in realta\u0027 i semestri sono cinque\ne dovrebbero essere ricostruiti come segue: 2 gennaio 2018 - 2 luglio\n2018; 2 luglio 2018 - 2 gennaio 2019; 2 gennaio 2019 - 26 giugno 2019\ne 28 novembre 2023 - 3 dicembre 2023; 3 dicembre 2023 - 3 giugno\n2024; 3 giugno 2024 - 3 dicembre 2024. \n Il condannato ha gia\u0027 espiato l\u0027anno di osservazione\ncriminologica richiesto dall\u0027art 4-bis, comma 1-quater o.p. e mancano\nmeno di tre anni al fine pena, ragion per cui gia\u0027 potrebbe in\nastratto avere accesso sia all\u0027affidamento in prova al servizio\nsociale sia alla semiliberta\u0027, di talche\u0027 la questione della\nriduzione di pena ex art. 54 o.p. non rileva ai fini\ndell\u0027ammissibilita\u0027 delle misure. Si consideri altresi\u0027 che anche\nladdove la pena residua, a seguito di concessione della liberazione\nanticipata, si riducesse ad anni 2, la misura della detenzione\ndomiciliare sarebbe comunque inammissibile stante la natura ostativa\ndel reato (violenza sessuale di gruppo). In definitiva, sotto il\nprofilo della rilevanza, non avendo il reclamante dedotto uno\nspecifico interesse all\u0027ottenimento del beneficio, la domanda in\napplicazione della disposizione di legge dovrebbe essere dichiarata\ninammissibile e pertanto andrebbe confermato il provvedimento del\ngiudice di prime cure qui impugnato. Nel caso viceversa di\ndichiarazione di incostituzionalita\u0027, la richiesta non verrebbe\ncolpita dalla sanzione dell\u0027inammissibilita\u0027 e dovrebbe essere\nvalutata nel merito. \n Il Tribunale ritiene di sollevare d\u0027ufficio la questione di\nillegittimita\u0027 costituzionale della norma in esame in quanto non\nmanifestamente infondata. \n L\u0027istituto della liberazione anticipata e\u0027 presente nel nostro\nordinamento penitenziario fin dall\u0027originario testo. Esso e\u0027\ncollocato nel Capo VI, del Titolo I della legge 26 luglio 1975, n.\n354, dedicato alle misure alternative alla detenzione (e alla\nremissione del debito), inserito nel titolo sul «Trattamento\npenitenziario», della cui natura dunque partecipa espressamente. Esso\nsi ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti della «terapia»\ncriminologica secondo cui la promessa di un «abbuono» di pena ogni\nsei mesi avrebbe l\u0027effetto di sollecitare l\u0027adesione alla\npartecipazione all\u0027azione di rieducazione. In origine il beneficio\nconsisteva nella riduzione di 20 giorni per ciascun semestre di pena\ndetentiva scontata e poteva essere concesso al condannato che avesse\n«dato prova di partecipazione all\u0027opera di rieducazione ai fini del\nsuo piu\u0027 efficace reinserimento nella societa\u0027». \n La concessione del beneficio era di competenza del Tribunale ex\nart. 70 legge 26 luglio 1975, n. 354 ed avveniva alla conclusione di\nun procedimento in Camera di consiglio in udienza partecipata\ndall\u0027interessato, oltre che dalla Procura generale e dal difensore,\ncon provvedimento ricorribile in Cassazione. \n Con la legge 10 ottobre 1986, n. 663 la riduzione di pena veniva\naumentata a quarantacinque giorni «per ogni singolo semestre di pena\nscontata». Restava la procedura a contraddittorio pieno, con udienza\nin cui poteva essere discussa e valutata la condotta del richiedente\nper ciascun semestre. \n La strutturazione del procedimento, ferma la sostanza, cambiava\nradicalmente con la legge 19 dicembre 2002, n. 277, che introduceva\nl\u0027art 69-bis rubricato «Procedimento in materia di liberazione\nanticipata». Non solo si trasferisce la competenza dal Tribunale al\nmagistrato di sorveglianza, ma viene meno anche il contraddittorio\nperche\u0027 la decisione e\u0027 «adottata in Camera di consiglio senza la\npresenza delle parti», previo parere del pubblico ministero. Si\nprevede, inoltre. la possibilita\u0027 di impugnazione in primo grado al\nTribunale e, ovviamente, il ricorso per Cassazione. Viene quindi\nsensibilmente ridotto il carico di lavoro del Tribunale ma a scapito\ndella cognizione piena sui fatti (il condannato non e\u0027 ammesso a dire\nla sua o a giustificare i propri comportamenti, cosi\u0027 come la Procura\ne\u0027 chiamata solo ad esprimere il proprio parere su un fascicolo\ninevitabilmente incompleto e «di parte») dato che la decisione viene\ntrasferita in capo al giudice monocratico, con un contraddittorio\neventuale e differito solo alla fase del reclamo al Collegio. \n Su detta procedura si innesta il decreto-legge 4 luglio 2024, n.\n92, convertito in legge con legge 8 agosto 2024, n. 112, che\n«stravolge» l\u0027intero meccanismo: la decisione rimane monocratica ma\ne\u0027 prevalentemente «d\u0027ufficio», salva la deduzione di uno «specifico\ninteresse» da parte del richiedente (che la stessa relazione\naccompagnatoria del provvedimento individua per lo piu\u0027 nella\npossibilita\u0027 di un utile «scorporo» dei reati ostativi), e senza il\npreventivo parere della Procura (o la decorrenza di quindici giorni\ndalla richiesta, come espressamente previsto dal vecchio testo del\ncomma 2 dell\u0027art 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354). La\ndisposizione sostanziale non cambia e l\u0027istituto di cui all\u0027art 54\ncontinua a far parte del Capo dedicato alle misure alternative, ad\nessere «semestralizzato» ed a richiedere come requisito la\npartecipazione all\u0027opera di rieducazione. La norma tuttavia introduce\nun meccanismo «alla rovescia»: non si configura piu\u0027 la liberazione\nanticipata come un premio» quanto invece la mancata concessione come\nuna «punizione», invertendo la funzione propulsiva ed incentivante\ndel beneficio, vietando al giudice (salva l\u0027ipotesi eccezionale dello\n«specifico interesse» di cui al comma 3) una valutazione periodica\ndel condannato e della sua progressione trattamentale, senza poterne\norientare la condotta attraverso il riconoscimento del beneficio con\nragionevoli scansioni temporali. \n La nuova formulazione dell\u0027art 69-bis legge 26 luglio 1975, n.\n354 arreca un sensibile vulnus alla funzione rieducativa della pena\nperche\u0027 non consente al condannato di comprendere il valore o il\ndisvalore dei propri comportamenti attraverso la lettura della\nmotivazione dei provvedimenti del giudice adottati semestre per\nsemestre e quindi di intendere se la pena abbia in concreto svolto la\nsua principale funzione. \n Cosi\u0027 come congegnato, l\u0027istituto priva il condannato di uno dei\npochi poteri di «autorieducazione» a diretta disposizione per\norientare e indirizzare i propri comportamenti e rende opaco il\nsistema. L\u0027interessato potra\u0027 trovarsi a espiare anche lunghissimi\nperiodi di pena senza aver certezza sulla durata della propria pena,\nche potra\u0027 definirsi solo molto tempo dopo. \n Il primo parametro che si ritiene violato e\u0027 pertanto quello\ndell\u0027art. 27 della Costituzione. \n Il nuovo meccanismo normativo nuoce alla funzione rieducativa\ndella pena laddove preclude fin da subito al condannato ogni\nincentivo alla prestazione di una concreta adesione all\u0027opera\nrieducativa (per lui sacrificante soprattutto nelle fasi iniziali del\ntrattamento), se il «premio» viene rimesso a benefici collocati\ntemporalmente a distanza di anni. \n La Corte costituzionale, con la sentenza n. 276/1990 del 29\nnovembre 1989, ha gia\u0027 affrontato il tema della natura del beneficio\nin esame, sottolineandone il grande valore psicologico costituito da\nuna sollecitazione che impegna le «energie volitive del condannato\nalla prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo,\npurche\u0027 in quel tempo egli riesca a dare adesione all\u0027azione\nrieducativa» (Considerato in diritto n. 3). \n La Corte, nella sentenza citata, ha affrontato il tema della\nvalutazione «atomistica» o «globale», che allora si poneva meramente\na livello giurisprudenziale, ribadendo a chiare lettere che la scelta\ndel legislatore (che aveva chiaramente privilegiato quella\n«atomistica», limitandola peraltro ad un periodo di tempo - 6 mesi -\nassolutamente ragionevole poiche\u0027 tale da dare credibilita\u0027 al\ncomportamento avuto dal condannato nel corso di esso, come gia\u0027\ndapprima rilevato da Corte costituzionale, sentenza 28 aprile 1983,\nn. 137) rivelava la natura tutt\u0027altro che pietistica o paternalistica\ndel beneficio, quanto piuttosto la caratteristica vera di un «premio»\nallo sforzo che il condannato fa per adeguarsi giorno per giorno\nall\u0027opera dell\u0027istituzione, rivolta, mediante la rieducazione, al\nreinserimento sociale (v. Considerato in diritto n. 4). Un diverso\nmeccanismo, quale quello attuale, che impone una valutazione\n«globale» solo al ricorrere di alcune limitate scansioni temporali\n(accesso ai benefici o fine della pena) o ad un dimostrabile e non\ndefinito «interesse specifico», finisce per scoraggiare e\ndisincentivare ogni buon proposito. \n Ritiene in altre parole questo Tribunale che la scelta\n«atomistica» e il rifiuto di una valutazione «globale» delle condotte\ndi adesione all\u0027azione rieducativa, in cui il semestre si riduca a\nmero parametro di calcolo, si pone in contrasto con l\u0027art. 27 della\nCostituzione in quanto annulla ogni funzione sollecitante ed\nincentivante dell\u0027istituto ed azzera, sotto il profilo criminologico,\nogni incentivo psicologico. E\u0027 infatti solo una delibazione immediata\ne comunque continuativa da parte del magistrato di sorveglianza,\ntendenzialmente prossima al singolo semestre, a svolgere detta\nfunzione. La liberazione anticipata e\u0027 istituto tipicamente volto\nalla «progressione» trattamentale che in tal modo oggi, con il\nrecupero del solo computo «algebrico» del semestre, viene totalmente\nfrustrata. \n Il secondo parametro costituzionale violato e\u0027 l\u0027art. 3 della\nCostituzione sotto il profilo della irragionevolezza di una\ndisposizione normativa che, pur azzerando la funzione incentivante\ndel beneficio, mantiene il criterio di computo semestrale. Se la\nvalutazione deve essere tendenzialmente unica e «globale» non si\ncomprende perche\u0027 debba essere mantenuto il parametro di calcolo di\n45 giorni per ciascun semestre, quando e\u0027 viceversa proprio la\nstrettissima relazione tra la quantita\u0027 della riduzione e il breve\nperiodo di riferimento che fonda la natura incentivante e «premiale»\ndell\u0027istituto, in una considerazione «atomistica» e non «globale»\ndella partecipazione del condannato all\u0027azione rieducativa. \n L\u0027ultimo parametro con il quale la norma, della cui\ncostituzionalita\u0027 si discute, si pone in contrasto e\u0027 l\u0027art. 24 della\nCostituzione. \n Va considerato che nella valutazione sulla concedibilita\u0027 di\nqualunque beneficio penitenziario (pennesso premio, lavoro\nall\u0027esterno ex art. 21 o.p.) o misura alternativa (affidamento in\nprova, semiliberta\u0027, detenzione domiciliare) non e\u0027 affatto\nindifferente, nell\u0027ambito di quella discrezionalita\u0027 che e\u0027 propria\ndella magistratura di sorveglianza che vi sovrintende, la\nconsiderazione del quantum di pena residuo. \n Se e\u0027 ben vero che i benefici e le misure alternative alla\ndetenzione vengono concessi sulla base di requisiti di legge, soglie\ntemporali di ammissibilita\u0027 e valutazioni di merito effettuate dagli\noperatori del trattamento, e\u0027 altrettanto vero che il margine di\napprezzabilita\u0027 rimesso alla magistratura di sorveglianza attiene in\nultima analisi da un lato alla «meritevolezza» in se\u0027 (che consegue\nad un giudizio globale sulla persona) e, dall\u0027altro, ad una prognosi\ndi reinserimento e di assenza di pericolosita\u0027 in relazione ai quali\ne\u0027 tutt\u0027affatto indifferente il residuo di pena ancora da espiare\nche, laddove opportunamente ridotto proprio grazie alla valutazione\nconseguente alla liberazione anticipata, puo\u0027 dunque di fatto\ninfluire sulla decisione. Anche nel caso dell\u0027odierno reclamante, al\nquale gia\u0027 e\u0027 stata respinta un\u0027istanza di affidamento in prova e che\nnon ha ottenuto la valutazione di ben 5 semestri, non sarebbe\nirrilevante, al momento della reiterazione dell\u0027istanza di misura\nalternativa, presentare un fine pena (attualmente al 2028) di gran\nlunga inferiore ove i 5 semestri venissero tutti concessi (225 gg).\nPrecludere pertanto anche in questi casi al condannato di domandare\nla riduzione di pena, in quanto non collegata all\u0027ottenimento di uno\nspecifico beneficio (gia\u0027 ampiamente ammissibile) e non in\nprossimita\u0027 del fine della pena. nell\u0027impossibilita\u0027 di dedurre\ninoltre uno «specifico» interesse, si risolve in una lesione del\nproprio diritto di difesa privando il richiedente di un ulteriore\nstrumento di valutazione da portare a conoscenza del giudice e che\ninerisce al dato «oggettivo» di una pena residua maggiormente ridotta\nrispetto a quella risultante dalla propria posizione giuridica. Deve\nin definitiva essere consentito al condannato di chiedere la\nriduzione di pena anche solo allo scopo di «presentarsi» al giudice,\nai fini dell\u0027ottenimento di una misura alternativa o di un permesso\npremio, con una pena residua ben inferiore a quella attuale. \n Il secondo profilo, sempre sub specie art. 24 della Costituzione,\nriguarda l\u0027impossibilita\u0027 di agire in giudizio per ottenere il\nriconoscimento di un proprio diritto (la valutazione dei semestre)\nuna volta che tale diritto sia maturato col decorso del semestre\nstesso. Ridotta la «semestralizzazione» a mero parametro di calcolo,\nresta conculcato il diritto ad azionare in giudizio una valutazione\nsul proprio comportamento (che e\u0027 alla base del riconoscimento del\nbeneficio) anche ove il periodo di valutazione minimo, che la stessa\nlegge richiede, si sia concluso magari da molto tempo. Va osservato\ninfine come una delibazione negativa da parte del magistrato di\nsorveglianza prossima al semestre consenta, attraverso lo strumento\ndel reclamo, un immediato contraddittorio, con facolta\u0027 di illustrare\ne provare nella quasi immediatezza le proprie ragioni senza dover\nattendere una valutazione «globale» finale allorquando le facolta\u0027 di\nprova contraria o di controdeduzione inevitabilmente si\naffievoliscono col decorso del tempo (si pensi ad es. alle pene molto\nlunghe o alla pena dell\u0027ergastolo a fronte del rigetto di un semestre\nattinto da un\u0027infrazione disciplinare assai risalente). \n Per tutte queste ragioni ad avviso di questo Tribunale di\nsorveglianza vi e\u0027 contrasto tra l\u0027art. 69-bis, comma 3, legge 26\nluglio 1975, n. 354, come modificato con decreto-legge 4 luglio 2024,\nn. 92 convertito in legge con legge 8 agosto 2024, n. 112, nella\nparte in cui consente al condannato di formulare l\u0027istanza di\nliberazione anticipata solo quando abbia indicato espressamente\nnell\u0027istanza, a pena di inammissibilita\u0027, uno specifico interesse\ndiverso da quello di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 e seguenti della\nlegge 11 marzo 1957, n. 87; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art 69-bis, comma 3, legge 26 luglio\n1975, n. 354, come modificato con decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92\nconvertito nella legge 8 agosto 2024, n. 112, nella parte in cui\nconsente al condannato di formulare l\u0027istanza di liberazione\nanticipata solo quando abbia indicato espressamente nell\u0027istanza, a\npena di inammissibilita\u0027, uno specifico interesse diverso da quello\ndi cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale; \n Sospende il procedimento in corso sino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale; \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza di\ntrasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al\nProcuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di\nFirenze nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata\nai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Firenze il 17 luglio 2025 \n \n Il Presidente: Bortolato \n \n \n Il Magistrato estensore: Merli","elencoNorme":[{"id":"63592","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027art.","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"63801","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/07/2024","data_nir":"2024-07-04","numero_legge":"92","descrizionenesso":"convertito in","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-07-04;92~art5"},{"id":"63802","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"08/08/2024","data_nir":"2024-08-08","numero_legge":"112","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-08;112"}],"elencoParametri":[{"id":"79947","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79948","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79949","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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