GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/206

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/206
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 301
    "total_time" => 0.214557
    "namelookup_time" => 0.000833
    "connect_time" => 0.032665
    "pretransfer_time" => 0.07256
    "size_download" => 27378.0
    "speed_download" => 127934.0
    "starttransfer_time" => 0.072586
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 38340
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 72445
    "connect_time_us" => 32665
    "namelookup_time_us" => 833
    "pretransfer_time_us" => 72560
    "starttransfer_time_us" => 72586
    "total_time_us" => 214557
    "start_time" => 1765352615.3028
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/206"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x15fe8f0)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/206 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Dec 2025 07:43:34 GMT\r\n
      < \r\n
      * 35 data bytes written\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Dec 2025 07:43:34 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"206","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di Milano","localita_autorita":"","data_deposito":"03/09/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"29/10/2025","numero_gazzetta":"44","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"11 marzo 2026","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","stato_fissazione":"2","relatore":"SCIARRONE ALIBRANDI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eProcesso civile – Competenza e giurisdizione – Controversie relative ai contratti di subfornitura nelle attività produttive – Azioni in materia di abuso di dipendenza economica nell’attività di subfornitura tra imprese – Proposizione delle azioni civili di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003 – Ritenuto carattere elastico e indeterminato della nozione di “abuso di dipendenza economica”, potenzialmente concernente, in base alla prospettazione delle parti, differenti rapporti giuridici sostanziali – Irragionevolezza e incompatibilità dell’attribuzione generalizzata della competenza, per tutte le domande che prospettino un abuso di dipendenza economica, alle sezioni specializzate in materia di impresa – Contrasto con la specializzazione ed efficienza di tali sezioni – Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge – Contrasto con i principi di effettività di tutela, efficienza della risposta giurisdizionale e durata ragionevole del processo, sanciti anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Frette srl","prima_controparte":"Manifatture Tessili Salentine srl","altre_parti":"Frette srl","testo_atto":"N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 settembre 2025\n\r\nOrdinanza  del  3  settembre  2025  del  Tribunale  di   Milano   nel\nprocedimento civile promosso da Frette srl contro Manifatture tessili\nsalentine srl. \n \nProcesso civile - Competenza e giurisdizione - Controversie  relative\n  ai contratti di subfornitura nelle attivita\u0027 produttive - Azioni in\n  materia  di  abuso  di  dipendenza  economica   nell\u0027attivita\u0027   di\n  subfornitura tra imprese -  Proposizione  delle  azioni  civili  di\n  fronte alle sezioni specializzate in materia  di  impresa,  di  cui\n  all\u0027art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003. \n- Legge 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della  subfornitura  nelle\n  attivita\u0027 produttive), art. 9, comma 3, seconda frase (recte: terzo\n  periodo), come modificato dall\u0027art. 33, comma 1, lettera c),  della\n  legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale  per  il  mercato  e  la\n  concorrenza 2021). \n\n\r\n(GU n. 44 del 29-10-2025)\n\r\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO \n \n          - Sezione specializzata in materia di impresa A - \n \n    Nel procedimento  iscritto  al  n.r.g.  31869/2024  promosso  da:\nFrette S.r.l. (C.F. 04630610964) contro Manifatture Tessili Salentine\nS.r.l. (C.F. 04592920757). \n    Il giudice dott.ssa Silvia Giani, a  scioglimento  della  riserva\nassunta all\u0027udienza del 15 luglio 2025, ha  pronunciato  la  seguente\nordinanza nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo in epigrafe\nindicata,  in  un  rapporto  prospettato  come  di  subfornitura,  la\nconvenuta opposta ha concluso, inter alia, chiedendo  dichiararsi  la\nnullita\u0027 di diverse clausole del contratto inter partes per abuso  di\ndipendenza economica, ai sensi dell\u0027art. 9, legge n. 192/1998. \n    Scambiate le memorie integrative  di  cui  all\u0027art.  171-ter  del\ncodice di procedura  civile,  alla  prima  udienza,  il  giudice  del\nTribunale di Milano, Sezione VII civile, assegnatario  del  fascicolo\nratione materiae e  in  base  ai  criteri  tabellari,  constatata  la\ndomanda di nullita\u0027 di clausole del  contratto  di  subfornitura  per\nabuso di dipendenza economica e vista la previsione di  cui  all\u0027art.\n9,  comma  3  (seconda  frase),  legge  n.  192/1998,  come  inserito\ndall\u0027art. 33, comma 1, lettera c), della  legge  n.  118/2022  (legge\nannuale per il mercato e la concorrenza 2021) - in  forza  del  quale\n«Le azioni civili esperibili  a  norma  del  presente  articolo  sono\nproposte di fronte alle sezioni specializzate in materia  di  impresa\ndi cui all\u0027art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.  168»  -\nha rimesso il fascicolo al Presidente del  Tribunale  di  Milano,  il\nquale ha rimesso a questa Sezione specializzata in materia di impresa\n-  Sottosezione  A  -  Sezione  XIV   civile   la   trattazione   del\nprocedimento. \n    Tenutasi udienza dinanzi a questa  Presidente,  assegnataria  del\nfascicolo, ed emessa ordinanza di rigetto dell\u0027istanza di provvisoria\nesecutorieta\u0027  del  decreto  ingiuntivo,  avanzata  dalla   convenuta\nopposta ai sensi  dell\u0027art.  648  del  codice  di  procedura  civile,\nritiene questo giudice rilevante e non  manifestamente  infondata  la\nq.l.c. del suddetto  art.  9,  comma  3  (seconda  frase),  legge  n.\n192/1998, come introdotto dall\u0027art. 33, comma 1,  lettera  c),  della\nlegge n. 118/2022, rubricato «Rafforzamento del  contrasto  all\u0027abuso\ndi dipendenza economica», \n \n                        Per i seguenti motivi \n \n    1. Come noto, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono\nstate istituite con decreto  legislativo  n.  168/2003  e  successive\nmodificazioni,  al  fine  di  creare  e  centralizzare  presso   ogni\ndistretto di Corte d\u0027appello le controversie in materia di proprieta\u0027\nintellettuale,  societa\u0027  di  capitali,  appalti   sopra   soglia   e\nantitrust, con differenti e piu\u0027 ampi circondari territoriali in base\nalle materie assegnate (ad  es.,  in  materia  antitrust  le  Sezioni\nspecializzate sono soltanto tre per  l\u0027intero  territorio  nazionale:\nMilano, Roma e Napoli) e per l\u0027eventuale partecipazioni  di  societa\u0027\nestere. \n    2. Con  successive  novelle  e\u0027  stata  attribuita  alle  Sezioni\nspecializzate anche la competenza in materia  di  azioni  collettive,\ntanto risarcitorie/restitutorie quanto inibitorie, sia  nazionali  ex\narticoli 840-bis ss. del codice di procedura civile e, in precedenza,\nex articoli 139 ss. cod. cons., sia europee ex articoli  140-ter  ss.\ncod. cons. \n    3. La ratio delle Sezioni specializzate in materia di imprese  e\u0027\nsempre stata, ab origine e in  ogni  successiva  novella,  quella  di\ngarantire  l\u0027elevata  specializzazione  dei  giudici   addetti   alla\ntrattazione dei fascicoli nelle materie assegnate per legge,  nonche\u0027\nl\u0027efficienza  nella   trattazione,   istruzione   e   decisione   dei\nprocedimenti, trattandosi per lo  piu\u0027  di  procedimenti  di  elevata\ncomplessita\u0027, con numerose parti e  questioni  tecniche  notevolmente\nspecialistiche (basti citare, solo a titolo di esempio e con riguardo\nalle materie trattate da questa Sezione XIV del Tribunale di  Milano,\nle azioni antitrust, stand alone o follow on -  cioe\u0027  susseguenti  a\nprovvedimenti emessi dalle Autorita\u0027 antitrust  o  dalla  Commissione\neuropea in sede di  public  enforcement  -  nonche\u0027  le  controversie\nbrevettuali, specialmente in ambito farmaceutico, oltre alla numerose\nfattispecie di concorrenza sleale interferente; segreti  industriali,\nmarchi, disegni comunitari, ove il giudice se richiesto puo\u0027 emettere\nprovvedimenti per tutti i  territori  dell\u0027Unione  europea,  per  non\nparlare, poi, del frequente ricorso alla tutela  cautelare  d\u0027urgenza\nin materia di IP e  alle  sempre  piu\u0027  numerose  azioni  collettive,\nspecialmente inibitorie anche europee, nelle piu\u0027 disparate materie). \n    4. E\u0027 parimenti noto che l\u0027abuso di dipendenza economica  di  cui\nall\u0027art. 9, legge n. 192/1998 delinea una fattispecie  «transtipica»,\nche puo\u0027 concernere, in base alla prospettazione delle parti, i  piu\u0027\ndiversi  rapporti  giuridici  sostanziali   (subfornitura,   appalto,\nfranchising, servizi  informatici,  ecc.),  normalmente  assegnati  e\nripartiti tra sezioni  del  medesimo  Tribunale  in  base  a  criteri\ntabellari,  oltre  a  seguire  le  ordinarie  regole  di   competenza\nterritoriale, anziche\u0027 concentrarsi presso la  sede  distrettuale  in\ncui si trova la Sezione specializzata in materia di impresa. \n    5. Ed e\u0027 altresi\u0027 noto come la questione  di  competenza  nonche\u0027\nquella tabellare debbano essere risolte in  base  al  criterio  della\nprospettazione, essendo sufficiente che una sola delle parti  delinei\n(non artificiosamente) nelle proprie domande  la  sussistenza  di  un\nabuso di  dipendenza  economica,  ai  sensi  dell\u0027art.  9,  legge  n.\n192/1998, per determinare la competenza  (esclusiva  e  inderogabile)\ndella Sezione specializzata in materia di  impresa,  ai  sensi  dello\nstesso art. 9, comma 3, (seconda  frase),  legge  n.  192/1998,  come\nintrodotta dall\u0027art. 33, comma 1, lettera c), legge n. 118/2022. \n    6. L\u0027attribuzione di competenza operata con legge n. 118/2022 per\ntutte le domande che prospettino un abuso  di  dipendenza  economica,\ntenuto altresi\u0027 conto della natura transtipica di tale istituto  (che\ninvolge i piu\u0027 svariati rapporti giuridici  sottostanti),  appare  in\ncontrasto con la ratio di  specializzazione  e  di  efficienza  delle\nSezioni  specializzate  in  materia  di  impresa,  sin   dalla   loro\nistituzione e in tutte le successive modifiche che ne hanno  ampliato\nle competenze. \n    7. Pur godendo il legislatore, in materia processuale,  di  ampia\ndiscrezionalita\u0027, questa non puo\u0027 essere esercitata in contrasto  con\ni canoni di ragionevolezza e di efficienza previsti dagli articoli  3\ne 111, comma 2, della  Costituzione,  nonche\u0027  in  contrasto  con  lo\nstesso  principio  di  effettivita\u0027  della  tutela   giurisdizionale,\nsancito dall\u0027art. 24, comma  1,  e  dall\u0027art.  111,  comma  1,  della\nCostituzione, oltre che negli articoli 6 e 13 CEDU,  quali  parametri\ninterposti cui la legislazione interna  deve  conformarsi,  ai  sensi\ndell\u0027art. 117, comma 1, della Costituzione. \n    8. Si sono poc\u0027anzi sintetizzate le ragioni  che  hanno  condotto\nall\u0027istituzione delle Sezioni specializzate, inizialmente soltanto in\nmateria di proprieta\u0027 industriale e intellettuale e della concorrenza\nsleale  interferente  in  alcune  grandi  citta\u0027  e,  comunque,   nei\ncapoluoghi di regione (art. 16, legge delega n. 273/2002 e articoli 1\ne 3, decreto legislativo n. 168/2003 nell\u0027originaria  versione),  con\ncompetenze specialistiche, via via estese, tra il  2012  e  il  2023,\nalle controversie in materia antitrust  (mercato  interno  e  mercato\nunico, concentrandole nelle sole  Sezioni  specializzate  di  Milano,\nRoma  e  Napoli),  alle  controversie  concernenti  le  societa\u0027   di\ncapitali, gli appalti di rilevanza comunitaria  (c.d.  appalti  sopra\nsoglia), ai procedimenti collettivi di cui agli articoli 840-bis  ss.\ndel codice di procedura civile e, da ultimo, alle  azioni  di  classe\neuropee, introdotte negli articoli 140-ter ss. cod. cons.,  recependo\nla dir. (UE) 2020/1828 sull\u0027azione  di  classe  europea  con  decreto\nlegislativo n.  28/2023  (v.  i  vigenti  articoli  3  e  4,  decreto\nlegislativo  n.  168/2003,  istitutivo  delle  ridenominate   Sezioni\nspecializzate in materia di impresa). \n    9. L\u0027art. 2 del decreto legislativo n. 168/2003,  ab  origine  ed\nanche nelle successive riscritture, prevede, nei suoi due commi,  che\n«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra\ni magistrati dotati di specifiche competenze. - 2. Ai  giudici  delle\nsezioni specializzate  puo\u0027  essere  assegnata,  rispettivamente  dal\nPresidente  del  tribunale  o  della  Corte   d\u0027appello,   anche   la\ntrattazione di processi diversi, purche\u0027 cio\u0027  non  comporti  ritardo\nnella trattazione e decisione dei giudizi  in  materia  di  impresa»,\nconfermando  de  plano  la  ratio  di  forte  specializzazione  e  di\nefficienza insita nell\u0027istituzione delle  Sezioni  specializzate  che\ngia\u0027 risulta dagli articoli 3 e 4, decreto legislativo  n.  168/2003,\ncon un riguardo ulteriormente accentuato,  attraverso  un\u0027ancor  piu\u0027\nristretta distribuzione e concentrazione territoriale, per la materia\nantitrust e per le controversie che coinvolgano societa\u0027  estere  (v.\nart. 4, decreto legislativo n. 168/2003). \n    10.  A   tale   quadro   di   determinazione   delle   competenze\nspecialistiche  delle  Sezioni  specializzate,  quale  delineato  dal\ndecreto legislativo n.  168/2003,  si  e\u0027  aggiunta  una  previsione,\neccentrica non solo «topograficamente»,  in  quanto  inserita  al  di\nfuori del decreto legislativo n. 168/2003, istitutivo  delle  Sezioni\nspecializzate, ma anche ratione materiae, qual e\u0027 l\u0027art. 9,  comma  3\n(seconda frase), legge n.  192/1998  sulla  subfornitura,  introdotto\nnella disposizione che disciplina l\u0027abuso di dipendenza economica con\nlegge n. 118/2022 (c.d. legge  concorrenza  2021),  attribuendo  alle\nsezioni specializzate in materia di impresa tutte le controversie  in\ncui le parti propongano domande, prospettando un abuso di  dipendenza\neconomica. \n    11. Giova ricordare la  forte  vis  attractiva  della  competenza\ndelle Sezioni specializzate rispetto a tutte le cause connesse, quale\nrisulta  dall\u0027art.  3,  comma  3,  («Le  sezioni  specializzate  sono\naltresi\u0027 competenti per le cause  e  i  procedimenti  che  presentano\nragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2») e dall\u0027art.\n4, comma 1-bis, decreto legislativo n. 168/2003, con  riferimento  al\nlitisconsorzio passivo ex art. 33 del codice di procedura civile. \n    12. La previsione di cui si censura - il detto art.  9,  comma  3\n(seconda frase), legge n. 192/1998, introdotto dall\u0027art. 33, legge n.\n118/2022 - appare irragionevole e incompatibile con le  finalita\u0027  di\nforte specializzazione e di efficienza delle Sezioni specializzate in\nmateria di impresa, attribuendo alle stesse una  serie  indeterminata\ndi controversie  nelle  piu\u0027  disparate  materie,  stante  la  natura\nelastica e  indeterminata  della  nozione  di  «abuso  di  dipendenza\neconomica», che delinea fattispecie transtipiche, afferenti  ai  piu\u0027\ndiversi  rapporti  sostanziali  di  durata  (subfornitura,   appalto,\nfranchising, servizi informatici, vari contratti atipici, ecc.). \n    13. Poiche\u0027, come detto, la determinazione della  competenza  per\nmateria si basa sul  criterio  della  prospettazione  (non  meramente\nartificiosa e strumentale) dei  fatti  posti  a  base  delle  domande\ngiudiziali,  un  tale   criterio   di   competenza,   concettualmente\nindeterminato e indeterminabile  a  priori  e  in  contrasto  con  le\nfinalita\u0027 delle Sezioni specializzate,  non  soltanto  pregiudica  la\nspecializzazione e l\u0027efficienza a fondamento del decreto  legislativo\nn. 168/2003, ma finisce per  favorire  anche  possibili  e  deteriori\npratiche di forum shopping, che appaiono non solo  irragionevoli  nel\ndisposto  normativo,  contrassegnato  da  intrinseca  vaghezza  nella\nstessa scelta lessicale della clausola generale ed elastica in cui si\nrisolve il sintagma «abuso di dipendenza  economica»,  ma  comportano\naltresi\u0027 violazione del principio del giudice naturale  precostituito\nper legge di cui all\u0027art. 25, comma 1, della Costituzione,  che  vale\nnon soltanto per i criteri di giurisdizione e di competenza, ma anche\nper  il  riparto  degli  affari  all\u0027interno  dello  stesso   ufficio\ngiudiziario,  in  base  a  precostituiti,  chiari  e  certi   criteri\ntabellari,  in  irragionevole  deroga  sia  ai  normali  criteri   di\ncompetenza, in senso tanto verticale (per valore e  materia)  quanto,\nsoprattutto,   orizzontale   (per   territorio),   sia   ai   criteri\norganizzativi che assegnano differenti materie alle  diverse  sezioni\ndegli uffici giudiziari, specialmente  i  piu\u0027  grandi,  in  modo  da\nfavorire una forte conoscenza specialistica  ed  esperienziale  delle\nmaterie, maiori causa nel caso delle Sezioni specializzate in materia\ndi  impresa,  con  pregiudizio  proprio  della  specializzazione   ed\nefficienza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, la  cui\nistituzione si fonda su tale ratio legis. \n    14. Anche la Corte europea dei  diritti  dell\u0027uomo  (sentenza  25\nfebbraio 1992, Pfeifer e  Plankel  c.  Austria)  ha  sottolineato  il\ndiritto al giudice naturale precostituito come «a right of  essential\nimportance», la cui determinazione  «cannot  depend  on  the  parties\nalone», attraverso la  mera  prospettazione  di  fatti  astrattamente\nriconducibili alla clausola generale ed  elastica  -  e,  come  tale,\ninevitabilmente generica e vaga - dell\u0027abuso di dipendenza economica,\nin deroga ai normali criteri di competenza e tabellari. \n    15. Oltre a cio\u0027,  gli  stessi  principi  di  effettivita\u0027  della\ntutela,  efficienza   della   risposta   giurisdizionale   e   durata\nragionevole del processo, quali notoriamente sanciti  dagli  articoli\n24 e 111 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione\neuropea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo  e  delle  liberta\u0027\nfondamentali  (ai  quali  il  legislatore  nazionale  e\u0027   tenuto   a\nconformarsi, ai sensi dell\u0027art. 117, comma  1,  della  Costituzione),\nprincipi particolarmente valorizzati per le Sezioni specializzate  in\nmateria di impresa (v., tra tutti, il su trascritto art.  2,  decreto\nlegislativo n. 198/2003), sino ad assurgere a ratio legis della  loro\napposita    istituzione,    appaiono    irragionevolmente     violati\ndall\u0027attribuzione di tutte le cause, nelle piu\u0027 disparate materie, in\ncui alcuna delle parti prospetti un abuso  di  dipendenza  economica,\nformulando anche solo una domanda che, in forza della vis  attractiva\ndella competenza delle Sezioni specializzate in materia  di  impresa,\nattrae anche tutte le altre domande connesse, ai sensi  dell\u0027art.  3,\nult. comma, decreto legislativo n. 168/2003. \n    16. E cio\u0027 e\u0027 esattamente quel che e\u0027  avvenuto  nella  causa  in\nepigrafe indicata, dove il  convenuto  opposto  ha  azionato  in  via\nmonitoria un  credito  su  fattura,  proponendo  poi,  a  seguito  di\nopposizione a decreto ingiuntivo dell\u0027intimata, una serie di  domande\ndi nullita\u0027 delle clausole contrattuali, tra cui quella per abuso  di\ndipendenza economica, determinando in tal modo  la  translatio  della\ncausa alla Sezione specializzata in materia di impresa del  Tribunale\ndi Milano, per il prevalere dell\u0027art. 9,  comma  3  (seconda  frase),\nlegge n. 192/1998 (qui censurato) sui criteri  tabellari  di  riparto\ndegli affari civili. \n    17.  Come  detto,  prima  ancora  che  incidere   sulle   tabelle\ndell\u0027ufficio   giudiziario,   la   competenza   (topograficamente   e\nirragionevolmente)  extravagante  introdotta  nell\u0027art.  9,  comma  3\n(seconda frase), legge n. 192/1998 rispetto alle  materie  attribuite\nalle  Sezioni  specializzate  dall\u0027art.  3,  decreto  legislativo  n.\n168/2003 modifica i normali criteri di riparto della  competenza  per\nvalore e, soprattutto, per  territorio,  convogliando  sulla  Sezione\nspecializzata tutte le cause del distretto (e della regione, ex art 4\n1-bis, decreto legislativo n. 168/2003, in caso di  societa\u0027  estera)\nin cui vengano proposte domande per abuso  di  dipendenza  economica,\nancora una  volta  deteriorando  grandemente  la  specializzazione  e\nl\u0027efficienza di tali Sezioni specializzate, costrette a  confrontarsi\ncon un  amplissimo  plesso  di  variegate  materie,  sol  perche\u0027  e\u0027\nprospettato un «abuso di dipendenza economica». \n    18.  Si  tenga  conto  poi  che   l\u0027attribuzione   alle   sezioni\nspecializzate  dell\u0027impresa  delle  variegate  cause  di   dipendenza\neconomica   incide,   altresi\u0027,   sulla   composizione    dell\u0027organo\ngiudicante, che da monocratico diviene  collegiale,  con  conseguente\npregiudizio   allo   stesso   tempo    della    specializzazione    e\ndell\u0027efficienza, canoni fondanti della ratio istitutiva delle Sezioni\nspecializzate dell\u0027impresa. \n    19. Insomma, la irragionevole modifica e\u0027  destinata  a  incidere\nsia sulla specializzazione che sull\u0027efficienza delle Sezioni  Imprese\ngiacche\u0027: \n        attribuisce alle Sezioni specializzate dell\u0027impresa tutte  le\nmaterie prima ripartite nei grandi tribunali tra le varie sezioni  in\nragione delle specifiche materie  assegnate  e  conseguentemente,  in\nbase a criteri organizzativi di riparto tabellare interno volti  alla\nvalorizzazione della specializzazione  (con  conseguente  pregiudizio\nproprio della specializzazione); \n        modifica i normali criteri di riparto  della  competenza  per\nterritorio, attribuendo alle Sezioni specializzate dell\u0027impresa tutte\nle cause del distretto (e addirittura della regione, ex art 4  1-bis,\ndecreto legislativo n. 168/2003, in caso di societa\u0027 estera)  in  cui\nvengano proposte domande per abuso di dipendenza economica; \n        incide sulla composizione dell\u0027organo  che  decide  le  dette\ncause,  che  da  monocratico  diviene  collegiale  (con   conseguente\ninefficienza che si accompagna alla carenza di  specializzazione  per\nle numerose materie assegnate). \n    20. L\u0027irragionevolezza della scelta operata dal  conditor  legum,\nintroducendo nel 2022 l\u0027art. 9, comma 3  (seconda  frase),  legge  n.\n192/1998  appare,  dunque,  manifesta,  si\u0027  da  integrare   altresi\u0027\nviolazione dell\u0027art. 3 della Costituzione. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visto l\u0027art. 23, legge  n.  87/1953,  ritenuta  rilevante  e  non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027  costituzionale\ndell\u0027art. 9,  comma  3  (seconda  frase),  legge  n.  192/1998,  come\nintrodotto dal decreto legislativo n. 118/2022, per violazione  degli\narticoli 3, 24, 25, 111 e 117, comma 1, in riferimento agli  articoli\n6 e 13 CEDU, cosi\u0027 dispone: \n        rimette alla Corte costituzionale la  suddetta  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale per le ragioni esposte; \n        sospende il processo in epigrafe indicato; \n        dispone le comunicazioni e gli adempimenti di  legge  a  cura\ndella cancelleria. \n          Milano, 1º settembre 2025 \n \n                         Il giudice: Giani","elencoNorme":[{"id":"63800","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"18/06/1998","data_nir":"1998-06-18","numero_legge":"192","descrizionenesso":"come modificato da","legge_articolo":"9","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"terzo periodo","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-18;192~art9"},{"id":"63815","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"05/08/2022","data_nir":"2022-08-05","numero_legge":"118","descrizionenesso":"","legge_articolo":"33","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118~art33"}],"elencoParametri":[{"id":"80078","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80079","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80101","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80080","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80099","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80081","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in particolare","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80100","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80102","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80082","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80083","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80084","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55005","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Frette srl","data_costit_part":"17/11/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]