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K.","prima_controparte":"Ministero della Salute","altre_parti":"Regione Lazio, Asl Roma 1","testo_atto":"N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 2025\n\r\nOrdinanza dell\u002711 settembre 2025 del Tribunale amministrativo\nregionale per il Lazio sul ricorso proposto da A. K. contro Ministero\ndella salute, Regione Lazio e Asl Roma 1. \n \nIstruzione - Maternita\u0027 e infanzia - Formazione specifica in medicina\n generale - Previsione che gli impedimenti temporanei superiori ai\n quaranta giorni lavorativi consecutivi, peraltro, anche per\n gravidanza, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che\n l\u0027intera sua durata non e\u0027 ridotta a causa di tale sospensione -\n Mancata previsione della retroattivita\u0027 degli effetti giuridici del\n diploma di formazione in medicina generale alla data di naturale\n scadenza originaria del triennio formativo. \n- Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della\n direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e\n di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri\n titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE\n che modificano la direttiva 93/16/CE), art. 24, comma 5. \n\n\r\n(GU n. 44 del 29-10-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n (Sezione Terza Quater) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 13112 del 2024, integrato da motivi aggiunti,\nproposto da A. K., rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele\nCacciotti, Pierpaolo Cacciotti, Gabriella De Michele, con domicilio\ndigitale come da PEC da Registri di Giustizia; \n contro Ministero della salute, in persona del legale\nrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura\nGenerale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei\nPortoghesi n. 12; \n Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentato e difeso dall\u0027avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio\neletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; \n nei confronti Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di Giustizia; \n \n Per l\u0027annullamento \n \n con l\u0027atto introduttivo del giudizio: \n della nota in data..., con cui si respinge sostanzialmente la\ndomanda di ammissione con riserva della ricorrente all\u0027esame finale\ndel corso di formazione specifica in medicina generale, nonche\u0027 per\nl\u0027ammissione con riserva al predetto esame e per il riconoscimento\ndel diritto alla retrodatazione del convenzionamento a tempo\nindeterminato, a fini di pari trattamento della ricorrente rispetto\nagli altri iscritti al medesimo corso. \n Con i motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2024: \n del diniego di ammissione della ricorrente all\u0027esame finale del\nCorso di Specializzazione... (Regione Lazio - Registro Ufficiale\ndel...). \n Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della\nsalute, della Regione Lazio e dell\u0027Azienda Sanitaria Locale Roma 1; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la\ndott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale. \n 1. - I fatti di causa. \n 1.1 La ricorrente, dott.ssa in medicina e iscritta al... corso\ntriennale di formazione specifica in Medicina generale... bandito\ndalla Regione Lazio, con l\u0027atto introduttivo del giudizio ha chiesto\nl\u0027annullamento della nota del... con la quale la Regione le ha negato\ndi essere ammessa con riserva a sostenere l\u0027esame finale, fissato\nnella sessione ordinaria del... per il rilascio del relativo diploma\ndi formazione specifica in medicina generale, in quanto priva del\nrequisito di frequenza complessiva del corso pari a trentasei mesi. \n In particolare la ricorrente risulta aver iniziato la frequenza\ndel ridetto corso in data... e averla sospesa dal... al... per\nastensione facoltativa sempre per maternita\u0027 e dal... al... per\nastensione facoltativa sempre per maternita\u0027. Pertanto, avendo il\ncorso una durata triennale e dovendo il relativo periodo di\nsospensione essere recuperato, la data di ultimazione della frequenza\nrisultava di fatto posticipata a..., anziche\u0027 a... per cui la\ndottoressa non veniva inclusa nell\u0027elenco dei corsisti ammessi alla\nsessione ordinaria dell\u0027esame finale calendarizzata per il... \n Tuttavia, onde poter comunque conseguire il relativo diploma\nentro il mese di..., la dott.ssa ha chiesto alla Regione Lazio in\ndata... di essere ammessa con riserva a sostenere l\u0027esame finale\nnella sessione ordinaria, con recupero successivo della rimanente\nattivita\u0027 di frequenza. Tanto al fine di non rientrare nel campo di\napplicazione della nuova disciplina di cui all\u0027Accordo Collettivo\nNazionale del 4 aprile 2024 che per i medici di medicina generale ha\nprevisto l\u0027istituzione di un ruolo unico di assistenza primaria con\ninserimento obbligatorio - sia pure a determinate condizioni - per i\nmedici specializzati in medicina generale dopo il 1° gennaio 2025. \n 1.2 Con successivi motivi aggiunti depositati il 9 dicembre 2024,\nla ricorrente ha chiesto, formulando altresi\u0027 istanza di misura\ncautelare monocratica, l\u0027annullamento del provvedimento del... con\ncui la Regione Lazio ha nuovamente respinto l\u0027ulteriore istanza\nformulata dalla ricorrente in data... «di essere ammessa con riserva\nall\u0027esame finale del Corso di Specializzazione MMG... fissato per i\ngiorni..., fatta salva la disponibilita\u0027 a svolgere attivita\u0027\nsupplementare per completare il periodo di durata naturale del corso,\novvero, in via subordinata, di retrodatazione del convenzionamento a\ntempo determinato, ove l\u0027interessata fosse costretta ad attendere la\nsuccessiva sessione d\u0027esame». \n La Regione con tale nota, oltre a ribadire la necessita\u0027 del\nrecupero del periodo di formazione per i mesi sospesi, ha negato la\nretrodatazione (al...) degli effetti dell\u0027esame da sostenere\nsuccessivamente «in quanto fattispecie che configurerebbe un falso in\natto pubblico». \n Sostiene parte ricorrente l\u0027illegittimita\u0027 del diniego per\nviolazione di legge ed eccesso di potere sia perche\u0027 la stessa\navrebbe comunque completato tutta l\u0027attivita\u0027 didattica del percorso\nformativo, residuando soltanto la necessita\u0027 di recuperare la\nfrequenza per il periodo sospeso, sia perche\u0027 adottato in violazione\ndell\u0027art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51 (Testo unico\ndelle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della\nmaternita\u0027 e dell\u0027infanzia) e del decreto legislativo 25 gennaio\n2010, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle\npari opportunita\u0027 tra uomo e donna) che vietano ogni forma di\ndisparita\u0027 di trattamento tra uomo e donna, in particolare in ragione\ndella gravidanza. \n 1.3 Con decreto presidenziale del 10 dicembre 2024, n. 5662\nl\u0027istanza cautelare monocratica e\u0027 stata accolta. \n 1.4 Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero\ndella Salute, l\u0027Azienda sanitaria locale (ASL) Roma 1 e la Regione\nLazio. \n Nelle loro memorie la Regione e la ASL Roma 1 hanno sostenuto la\npiena legittimita\u0027 degli atti impugnati in quanto costituenti\napplicazione dell\u0027art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e\nsuccessive modifiche e integrazioni. \n Il Ministero della salute ha eccepito in via preliminare il\nproprio difetto di legittimazione passiva, avendo il ricorso a\noggetto solo provvedimenti di competenza della Regione Lazio, e nel\nmerito l\u0027infondatezza del ricorso. \n 1.5 Con memoria di replica dell\u002711 gennaio 2025 parte ricorrente\nha rappresentato di essere stata ammessa a sostenere con riserva\nl\u0027esame in data... in seguito all\u0027accoglimento della misura cautelare\nmonocratica e di averlo superato. \n 1.6 All\u0027esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2025\nl\u0027istanza cautelare e\u0027 stata respinta con ordinanza del 17 gennaio\n2025, n. 322, confermata anche in sede di appello con ordinanza del\nConsiglio di Stato, sez. III, del 28 febbraio 2025, n. 788. \n 1.7 Da ultimo, con memoria del 24 maggio 2025, parte ricorrente\nha rappresentato di avere, nelle more, proseguito la frequenza con\ncompletamento dei trentasei mesi di corso il... e di aver sostenuto e\nsuperato l\u0027esame finale nella sessione straordinaria del... Ha\nspecificato parte ricorrente di avere ormai interesse al ricorso nei\nsoli limiti della questione posta con riferimento alla retrodatazione\ndel diploma finale, insistendo a tal fine per un\u0027interpretazione\ncostituzionalmente orientata dell\u0027art. 24, comma 5, del decreto\nlegislativo n. 368 del 1999 che possa elidere la discriminazione che\ndiversamente verrebbe a determinarsi a danno delle donne le quali in\nragione della propria gravidanza si trovano a dover sospendere la\nfrequenza dei corsi in questione e a sostenere l\u0027esame finale solo\nuna volta recuperato il periodo di sospensione. \n 1.8 Alla pubblica udienza del 24 giugno 2025 la causa e\u0027 stata\ntrattenuta in decisione. \n 2. - La rilevanza della questione. \n 2.1 Occorre premettere che l\u0027interesse al ricorso e\u0027 ormai\nlimitato, come dichiarato dalla difesa della ricorrente nella memoria\ndel 24 maggio 2025, esclusivamente alla questione controversa\nattinente alla legittimita\u0027 della decorrenza degli effetti giuridici\ndel superamento dell\u0027esame finale del corso triennale di formazione\nspecifica in medicina generale... sostenuto dalla stessa nella\nsessione straordinaria del... \n 2.2 L\u0027Amministrazione nel disporre la necessita\u0027 del recupero\ndella frequenza del periodo di formazione sospeso e negare la\nretroattivita\u0027 degli effetti del diploma ha fatto applicazione del\ndisposto di cui all\u0027art. 24, comma 5, del decreto legislativo 17\nagosto 1999, n. 368, che cosi\u0027 recita: «Gli impedimenti temporanei\nsuperiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio\nmilitare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,\nfermo restando che l\u0027intera sua durata non e\u0027 ridotta a causa delle\nsuddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di\ntutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204,\ne successive modificazioni, nonche\u0027 quelle sull\u0027adempimento del\nservizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e\nsuccessive modificazioni.» \n E\u0027 opinione del Tribunale amministrativo regionale che sia\nrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, rilevata d\u0027ufficio, della richiamata disposizione di\ncui all\u0027art. 24 comma 5 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n.\n368, nella parte in cui nel disporre che l\u0027assenza per gravidanza\nsuperiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi sospende il\nperiodo di formazione e che l\u0027intera durata della formazione fissata\n- in combinato disposto con il primo comma, nella durata di tre anni\nnon e\u0027 ridotta, non prevede tuttavia la retroattivita\u0027 degli effetti\ngiuridici del diploma di formazione in medicina generale alla data\ndella naturale scadenza originaria del triennio formativo (ossia alla\ndata della sessione ordinaria d\u0027esame). \n In tal modo alla sospensione del periodo di formazione in ragione\ndella gravidanza consegue necessariamente la posticipazione del\nconseguimento del titolo e della produzione degli effetti ad esso\nriconducibili. \n 2.3 La rilevanza della questione discende dal fatto che l\u0027assenza\ndella previsione della retroattivita\u0027 degli effetti dell\u0027esame finale\nalla naturale scadenza del corso triennale (nel caso di specie:\nsessione ordinaria di...), anziche\u0027 alla data di superamento\neffettivo dell\u0027esame (nel caso di specie: sessione straordinaria\ndi...), comporta l\u0027applicazione alla ricorrente di una disciplina del\nrapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale (di\ncui all\u0027Accordo Collettivo Nazionale del 4 aprile 2024), che - a\nprescindere da valutazioni sulla maggiore o minore gravosita\u0027 -\ncomunque si caratterizza per essere diversa da quella applicata ai\ncolleghi di corso della ricorrente che, non avendo dovuto\ninterrompere la frequenza per via di una gravidanza, hanno potuto\nconseguire il relativo diploma entro... \n Inoltre nel caso di specie, avendo potuto la ricorrente avere\naccesso al conferimento dell\u0027incarico temporaneo di medico di\nmedicina generale (determinazione dirigenziale della ASL Roma 1 n...\ndel...) per l\u0027assistenza primaria, in applicazione dell\u0027art. 33,\ncomma 4 dell\u0027Accordo collettivo nazionale (ACN) 28 aprile 2022 che\nrinvia dell\u0027art. 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.\n135 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.\n12 e all\u0027art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, la\nposticipazione del conseguimento del titolo di formazione, senza la\nprevisione della retroattivita\u0027 degli effetti dello stesso, determina\naltresi\u0027 la posticipazione a... della trasformazione dell\u0027incarico a\ntempo indeterminato. \n 2.4 La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si\npresta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del\nricorso, con conseguente diniego della retroattivita\u0027 degli effetti\ndel titolo conseguito dalla ricorrente solo in data... \n La praticabilita\u0027 di una lettura costituzionalmente orientata\ndella disposizione di cui al comma 5, dell\u0027art. 24, del decreto\nlegislativo 17 agosto 1999, n. 36, pure invocata dalla ricorrente,\nosta con il dato letterale della disposizione che non prevede la\nretroattivita\u0027 degli effetti del diploma conseguito dopo il periodo\ndi recupero una volta completata la frequenza di trentasei mesi di\ncorso e ottenuto il giudizio finale formulato dalla Commissione al\ntermine del triennio (art. 29 del decreto legislativo n. 368 del\n1999). La retrodatazione, essendo difatti un istituto «eccezionale»,\nrichiede per la sua applicazione una espressa previsione legislativa\n(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 211 del 2023 che richiama:\nConsiglio di Stato, Sez. II, sentenze 29 agosto 2022, n. 7498, e 22\nluglio 2022, n. 6463; sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7504; TAR Lazio,\nsez. I-quater, 29 maggio 2023, n. 9056, e 7 maggio 2019, n. 5723),\nnon potendosi come fa parte ricorrente - desumersi dal mero richiamo\ncontenuto nella disposizione in questione al rispetto delle\ndisciplina normativa a tutela della maternita\u0027 («Restano ferme le\ndisposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge\n30 dicembre 1971, n. 1204...»). \n Una diversa lettura forzerebbe inammissibilmente il dato\nnormativo, poiche\u0027 questo costituisce il limite cui deve arrestarsi\nanche l\u0027interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo essere\nsollevato l\u0027incidente di costituzionalita\u0027 ogni qual volta l\u0027opzione\nermeneutica supposta conforme alla Costituzione sia incongrua\nrispetto al tenore letterale della norma stessa (Cass., SS.UU., 1°\ngiugno 2021, n. 15177, e 22 marzo 2019, n. 8230, con richiamo a Corte\nCostituzionale, sentenze n. 78 del 2012, n. 49 del 2015, n. 36 del\n2016 e n. 82 del 2017). \n 3. - La non manifesta infondatezza della questione. \n 3.1 La formazione specifica in medicina generale e\u0027 stata\ndisciplinata dalla direttiva comunitaria 86/457/CEE, successivamente\ntrasfusa nella direttiva 93/16/CEE, come modificata dalle successive\ndirettive 2001/19/CE, 2005/36/CE e 2013/55/UE, onde garantire la\nlibera circolazione dei professionisti dell\u0027area sanitaria\nall\u0027interno dell\u0027Unione europea, fondata sul reciproco riconoscimento\ndei titoli di formazione. \n La normativa comunitaria e\u0027 stata recepita e attuata\nnell\u0027ordinamento nazionale rispettivamente dal decreto legislativo 8\nagosto 1991, n. 256, (che ha recepito la direttiva 86/457/CEE) e dal\ndecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (che ha recepito la\ndirettiva 93/16/CEE), come successivamente modificato e integrato. \n A norma dell\u0027art. 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999 il\ndiploma di formazione specifica in medicina generale si consegue a\nseguito di un corso di formazione specifica in medicina generale\ndella durata di tre anni, riservato ai laureati in medicina e\nchirurgia, abilitati all\u0027esercizio professionale (comma 1). Il corso\ncomporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della\nfrequenza alle attivita\u0027 didattiche teoriche e pratiche e si conclude\ncon il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da\nparte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello\npredisposto con decreto del Ministro della salute (comma 2). \n L\u0027articolazione del corso di formazione per un totale di almeno\n4800 ore, di cui 2/3 rivolti all\u0027attivita\u0027 formativa di natura\npratica, nonche\u0027 gli obiettivi didattici, le metodologie di\ninsegnamento-apprendimento e i programmi delle attivita\u0027 teoriche e\npratiche sono demandati ex art. 26 del decreto legislativo n. 368 del\n1999 a un decreto del Ministro della salute. \n Con il decreto ministeriale 7 marzo 2006, recante «Principi\nfondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione\nspecifica in medicina generale», sono stati dettati i criteri unitari\nper l\u0027organizzazione e l\u0027attivazione da parte delle regioni e dalle\nProvince autonome dei predetti corsi. \n 3.2 La necessita\u0027 di unitarieta\u0027 e omogeneita\u0027 della disciplina\ndei corsi in questione porta a ritenere, in via incidentale in questa\nsede, l\u0027infondatezza della eccezione sollevata in via preliminare dal\nMinistero della salute circa il proprio difetto di legittimazione\npassiva, sussistendo l\u0027interesse, anche solo quale controinteressato,\na difendere la legittimita\u0027 di un provvedimento che, per quanto\nadottato dalla Regione, costituisce tuttavia attuazione della\nrichiamata presupposta disciplina avente carattere nazionale. \n 3.3 Ai fini che qui rilevano, l\u0027art. 24 del decreto legislativo\nn. 368 del 1999 dispone che il diploma di formazione specifica in\nmedicina generale «si consegue a seguito di un corso di formazione\nspecifica in medicina generale della durata di tre anni...»,\ncomportando «un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo\ndella frequenza alle attivita\u0027 didattiche teoriche e pratiche, da\nsvolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e\ndegli enti competenti...». \n Il richiamato comma 5 del medesimo art. 24 stabilisce che «Gli\nimpedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi\nconsecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono\nil periodo di formazione, fermo restando che l\u0027intera sua durata non\ne\u0027 ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le\ndisposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge\n30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche\u0027 quelle\nsull\u0027adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre\n1986, n. 958, e successive modificazioni.» \n 3.4 Rileva il Collegio come il rinvio alla normativa a tutela\ndella gravidanza debba intendersi nel senso che sono garantiti ai\ncorsisti i diritti di cui alla disciplina in materia, tra cui\nl\u0027astensione obbligatoria dal lavoro per le condizioni della\ngravidanza, ai sensi dell\u0027art. 17, comma 2, lettera a), del decreto\nlegislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni\nlegislative in materia di tutela e sostegno della maternita\u0027 e della\npaternita\u0027, a norma dell\u0027art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),\ntrattandosi peraltro di corso di formazione che prevede un\u0027attivita\u0027\npratica da svolgersi in ambiente ospedaliero e che dunque richiede\nl\u0027applicazione di tutte le cautele previste per le lavoratrici\nconnesse alla gravidanza. \n Pertanto il richiamo a impedimenti temporanei superiori ai\nquaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza contenuto nella\ndisposizione censurata deve intendersi riferito agli istituti\ndisciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2001, che pone il\ndivieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti\nla data presunta del parto - ovvero, ove il parto avvenga oltre tale\ndata, anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e la\ndata effettiva del parto - nonche\u0027 durante i tre mesi dopo il parto\n(art. 16, comma 1, lettere a), b) e c) ). E\u0027 inoltre prevista\nl\u0027interdizione anticipata dal lavoro, di cui all\u0027art. 17, comma 2,\ndello stesso decreto legislativo n. 151 del 2001, che prevede per le\nlavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione\ndal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo obbligatorio\nper maternita\u0027, in caso di gravi o particolari motivi, valutati dal\nservizio ispettivo del Ministero del lavoro, avvalendosi dei\ncompetenti organi del Servizio sanitario nazionale. \n Il decreto legislativo n. 151 del 2001 contempla poi ulteriori\nistituti a tutela della maternita\u0027 e della paternita\u0027, tra cui un\nperiodo di astensione facoltativa. \n Nel caso di specie occorre rilevare che, anche solo limitando la\nrilevanza della questione al periodo di «congedo di maternita\u0027» pari\na cinque mesi, si sarebbe determinato lo slittamento del\ncompletamento del corso nel 2025 anziche\u0027 ad ottobre 2024. \n 3.5 La disposizione di cui al comma 5 dell\u0027art. 24 del decreto\nlegislativo n. 368 del 1999, dunque, al fine di garantire il diritto\ndella donna in maternita\u0027 di concludere il percorso di formazione e\nconseguire il diploma di medico di medicina generale, riconosce la\npossibilita\u0027 di recuperare il periodo di formazione sospeso e di\npoter sostenere l\u0027esame finale in sessioni straordinarie. La norma\nappare volta a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di\ntutela della maternita\u0027 e al contempo ad evitare che il godimento di\ntali diritti si rifletta in danno delle donne corsiste che si trovino\nin ragione della gravidanza nella condizione di dover interrompere la\nfrequenza del corso di formazione. \n Tuttavia un meccanismo di recupero di tal genere (vincolato alla\nnecessaria durata della frequenza protratta per un periodo di\ntrentasei mesi senza possibilita\u0027 di altre forme di integrazione\ndell\u0027attivita\u0027 sospesa) che non preveda al contempo la retrodatazione\ndel diploma di formazione alla data della naturale scadenza del\ncorso, finisce per un verso con il lasciare irrisolto un elemento di\ndifferenziazione rispetto ai colleghi corsisti uomini per i quali non\nsi pone l\u0027obbligo di astensione nei periodi di congedo per maternita\u0027\n(art. 16, decreto legislativo n. 151 del 2001) e per altro verso per\nprevedere comunque un trattamento meno favorevole e discriminatorio\nin ragione della maternita\u0027. \n 3.6 Sorge pertanto il dubbio del contrasto dell\u0027art. 24, comma 5,\ndel decreto legislativo n. 368 del 1999 con i principi costituzionali\nvolti a evitare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso e a\ngarantire la parita\u0027 di trattamento tra uomo e donna, nonche\u0027 con i\nprincipi a tutela della maternita\u0027 e della famiglia piu\u0027 volte\naffermati con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, ma che\nappaiono estensibili anche ad altri settori in cui si esplica lo\nsviluppo della persona umana come l\u0027attivita\u0027 formativa propedeutica\nallo svolgimento di un\u0027attivita\u0027 lavorativa, come nel caso di specie. \n A questo riguardo, va sottolineato che alla progressiva\naffermazione dei principi di non discriminazione e di parita\u0027 di\ntrattamento tra uomo e donna, anche in ambito lavorativo, si e\u0027\naccompagnato il divieto di «qualsiasi trattamento meno favorevole\nriservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al\ncongedo per maternita\u0027» (art. 2, paragrafo 2, lettera c), della\ndirettiva n. 2006/54/CE) e di qualsiasi discriminazione diretta o\nindiretta fondata sul sesso per quanto attiene, non solo all\u0027accesso\nal lavoro, ma anche alla formazione professionale (art. 14, lettere\na) e b), della direttiva citata). I principi posti da questa\ndirettiva sono stati recepiti nel nostro ordinamento dal decreto\nlegislativo 25 gennaio 2010, n. 5, (Attuazione della direttiva\n2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita\u0027 e della\nparita\u0027 di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e\nimpiego), che ha ricompreso nell\u0027ambito applicativo del divieto di\ndiscriminazioni dirette e indirette, di cui all\u0027art. 25 del decreto\nlegislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunita\u0027\ntra uomo e donna, a norma dell\u0027art. 6 della legge 28 novembre 2005,\nn. 246), «ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di\ngravidanza, nonche\u0027 di maternita\u0027 o paternita\u0027, anche adottive,\novvero in ragione della titolarita\u0027 e dell\u0027esercizio dei relativi\ndiritti». \n 3.7 La norma in esame appare in contrasto con i parametri\ncostituzionali di cui all\u0027art. 3 della Costituzione, che assicura la\nparita\u0027 tra uomini e donne, all\u0027art. 31 della Costituzione, che\nqualifica compito della Repubblica l\u0027agevolazione della formazione\ndella famiglia e la protezione della maternita\u0027, all\u0027art. 32 della\nCostituzione che tutela la salute e all\u0027art. 37 della Costituzione\nche impone la fissazione di condizioni di lavoro per la donna\ncompatibili con l\u0027adempimento della sua funzione familiare. \n 3.8 Sul piano dell\u0027eguaglianza tra cittadini (art. 3 della\nCostituzione) la disposizione di legge censurata consente un effetto\ndistorsivo e penalizzante per la donna rispetto ai colleghi di sesso\nmaschile poiche\u0027, a parita\u0027 di inizio del corso di formazione, la\nsospensione della frequenza determinata da ragioni di maternita\u0027\ncomporta la posticipazione del conseguimento del relativo titolo,\nesponendosi al dubbio di non garantire l\u0027uguaglianza e la parita\u0027 di\ntrattamento tra uomo e donna anche con riferimento all\u0027accesso al\nlavoro e di discriminare le donne a causa della maternita\u0027. Tanto\nappare ancor piu\u0027 evidente se si ha riguardo al periodo di «congedo\ndi maternita\u0027» di cui all\u0027art. 16 del decreto legislativo n. 151 del\n2001 durante il quale vi e\u0027 il divieto di adibire la donna al lavoro\ne che, in virtu\u0027 del richiamo contenuto nella stessa norma ivi\ncensurata, trova applicazione anche per il corso di formazione in\nquestione. \n Conseguendone una condizione di difformita\u0027 di trattamento tra i\ncorsisti uomini e le corsiste donne, laddove solo per queste ultime\nalla sospensione del corso per «congedo di maternita\u0027» consegua\nnecessariamente la posticipazione dell\u0027esame finale con successiva\ndecorrenza degli effetti del titolo finale e decorrenza dell\u0027accesso\nalla professione. \n 3.9 Con riferimento agli articoli 31, 32 e 37 della Costituzione\nla disciplina in questione, pur affermando il rispetto della\nnormativa a tutela della gravidanza, tuttavia finisce con lo\nscoraggiare il godimento dei relativi diritti poiche\u0027 la\nposticipazione dell\u0027esame finale del corso determina altresi\u0027 la\nposticipazione del conseguimento del relativo titolo con effetti\nsulla decorrenza della carriera professionale della donna e nel caso\ndi specie con effetti anche in termini di diversa disciplina della\nprofessione cui il corso da\u0027 accesso. \n Come ha avuto piu\u0027 volte modi di affermare la Corte\ncostituzionale, a proposito della disciplina sulla tutela della\nmaternita\u0027 introdotta con la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, la\ngamma dei valori costituzionali perseguiti dal legislatore risulta\nampliata. \n «Con la nuova normativa si sviluppa ulteriormente la coscienza\ndella funzione sociale della maternita\u0027, del valore dell\u0027inserimento\ndella donna nel lavoro, e quindi della necessita\u0027 di interventi della\nsocieta\u0027 volti a tutelare la maternita\u0027 stessa. Assieme alla tutela\ndella salute e della condizione della madre, tuttavia, emerge con\ndecisione proprio in quella legge (ma si pensi, nello stesso torno di\ntempo, anche alla prestazione assicurata dalla legge 6 dicembre 1971\nn. 1044, sulla istituzione di asili nido con il concorso dello Stato)\nanche la considerazione degli interessi del bambino, che appare\ndestinatario concorrente, quando non prevalente ed esclusivo, di\nsignificative previsioni nella legge stessa rinvenibili. Potrebbe\nanzi dirsi che, in sostanza, oggetto della protezione nella fase\nsuccessiva al parto diviene, al di la\u0027 dei casi di specifica ed\nesclusiva considerazione della salute della madre in connessione al\nparto stesso, il rapporto madre - bambino, visto sotto il profilo\ndella attiva ed assidua partecipazione della prima allo sviluppo\nfisico e psichico del figlio.» (cosi\u0027 Corte costituzionale, sentenza\nn. 1 del 1987) \n Se dunque con gli istituti di cui all\u0027attuale decreto legislativo\nn. 151 del 2001 il legislatore mira a tutelare da un lato la\nsicurezza e la salute (art. 32 della Costituzione) delle lavoratrici\nnel periodo anteriore e successivo al parto, e per altri versi ad\napprestare la migliore tutela all\u0027interesse del minore (articoli 31 e\n37 della Costituzione) che assume carattere assoluto o, comunque,\npreminente (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 285 del 2010), il\nloro mancato godimento - scoraggiato dagli effetti negativi che, come\nnel caso di specie, possono conseguirne in termini di differimento\ndella carriera professionale - finisce col negare l\u0027effettivita\u0027 di\ntale tutela. \n Vi e\u0027 dunque un sostanziale rischio di menomazione non solo della\ntutela della salute della donna in gravidanza, ma degli stessi\ndiritti del minore a godere di una speciale protezione e a vedersi\ngarantita la relazione fisiologica e affettiva con la madre\nnecessaria per un sano sviluppo della propria persona. \n 3.10 La Corte costituzionale, sia pure con riferimento a una\nquestione parzialmente differente riguardante le vincitrici del\nconcorso a vice Ispettore assenti al corso di formazione a causa\ndella maternita\u0027, con la sentenza n. 211 del 2023 ha ritenuto difatti\nche «L\u0027art. 3 della Costituzione e\u0027 violato poiche\u0027 la piena\nrealizzazione del diritto fondamentale alla parita\u0027 di trattamento\ntra uomini e donne non risulta adeguatamente garantita dal solo\nriconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione\norganizzato in una data successiva e incerta, non essendo\nl\u0027amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze\nprestabilite. Il ritardo nell\u0027immissione in ruolo si riflette nella\ndiscriminazione delle vincitrici assenti dal corso in considerazione\ndella maternita\u0027 rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso.\nNe\u0027 puo\u0027 considerarsi rispettato dalle disposizioni censurate il\nprincipio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il\npregiudizio derivante dalla negazione del diritto di essere\ntempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri vincitori del\nmedesimo concorso. \n Al contempo, questa disciplina viola i principi di cui agli\narticoli 31 e 37 della Costituzione, che tutelano la maternita\u0027 e,\ncon essa, l\u0027interesse primario dei minori. La giurisprudenza di\nquesta Corte ha da tempo riconosciuto che «gli istituti nati a\nsalvaguardia della maternita\u0027 non hanno piu\u0027, come in passato, il\nfine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono\ndestinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore,\nche va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni piu\u0027\npropriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di\ncarattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua\npersonalita\u0027» (sentenza n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze\nn. 385 del 2005 e n. 179 del 1993). \n Parimenti con la sentenza n. 200 del 2020 la Corte aveva avuto\nmodo di affermare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, comma\n2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 che comprometteva di fatto\nl\u0027assunzione dei candidati che si trovavano nel periodo\ncorrispondente all\u0027interdizione anticipata dal lavoro e\nall\u0027astensione obbligatoria per maternita\u0027 per «insanabile contrasto\ncon i principi costituzionali che tutelano l\u0027interesse primario dei\nminori. I principi gia\u0027 espressi da questa Corte, relativamente al\ndivieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza e alla\nmaternita\u0027, nonche\u0027 alla cura del bambino, intesa come valorizzazione\ndi un peculiare legame affettivo e relazionale (sentenza n. 158 del\n2018, che richiama le sentenze n. 61 del 1991 e n. 423 del 1995).» \n 4. - Conclusioni. \n 4.1 Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai\nsensi dell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli atti alla\nCorte costituzionale, affinche\u0027 decida della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale che, con la presente ordinanza,\nincidentalmente si pone. \n Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e\ndi comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini\nindicati nel dispositivo. \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza\nQuater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 24, comma 5, del\ndecreto legislativo n. 368 del 1999 per contrasto con gli articoli 3,\n31, 32 e 37 della Costituzione. \n Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla\ndefinizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimita\u0027\ncostituzionale. \n Dispone altresi\u0027 l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera\ndei Deputati. \n Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all\u0027art. 52,\ncommi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e\nall\u0027art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del\nParlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all\u0027art.\n2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come\nmodificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla\nSegreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del\npresente provvedimento, all\u0027oscuramento delle generalita\u0027 nonche\u0027 di\nqualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di\npersone comunque ivi citate. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24\ngiugno 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Maria Cristina Quiligotti, Presidente; \n Francesca Ferrazzoli, Primo referendario; \n Silvia Piemonte, Primo referendario, estensore. \n \n Il Presidente: Quiligotti \n \n L\u0027estensore: Piemonte","elencoNorme":[{"id":"63810","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"17/08/1999","data_nir":"1999-08-17","numero_legge":"368","descrizionenesso":"","legge_articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368~art24"}],"elencoParametri":[{"id":"80092","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80093","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"31","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80094","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80095","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"37","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80122","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000001","descriz_costit":"direttiva CE","numero_legge":"54","data_legge":"05/07/2006","articolo":"2","specificaz_art":"par. 2","comma":"","specificaz_comma":"lett. c)","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80123","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000001","descriz_costit":"direttiva CE","numero_legge":"54","data_legge":"05/07/2006","articolo":"14","specificaz_art":"par. 1","comma":"","specificaz_comma":"lett. a) e b)","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"80121","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"5","data_legge":"25/01/2010","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;5","unique_identifier":""},{"id":"80120","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"198","data_legge":"11/04/2006","articolo":"25","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;198~art25","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54904","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Regione Lazio","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54905","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Asl Roma 1","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |
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