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Z.. \n \nProcesso penale - Citazione del responsabile civile - Mancata\n previsione, nel caso di responsabilita\u0027 civile derivante\n dall\u0027assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti\n la professione sanitaria, che l\u0027assicuratore della struttura\n sanitaria o sociosanitaria, con il quale quest\u0027ultima ha stipulato\n una polizza ai sensi dell\u0027art. 10, comma 1, della legge n. 24 del\n 2017, possa essere citato nel processo penale a richiesta\n dell\u0027imputato. \n- Codice di procedura penale, art. 83. \n\n\r\n(GU n. 20 del 14-05-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI VERONA \n Sezione penale \n \n Il Tribunale di Verona in composizione monocratica, in persona\ndel giudice Enrico Zuccon, letti gli atti del procedimento penale\nindicato in epigrafe, nei confronti di: \n F. Z., nato a ... il ..., domicilio dichiarato a ..., via\n..., difeso di fiducia dall\u0027avv. Claudio Fiorini del Foro di Verona; \n Imputato del delitto di cui agli articoli 589 e 590-sexies c.p.,\nperche\u0027, quale medico di reparto in servizio presso l\u0027Ospedale ...,\ncagionava la morte di N. F. nato a ... il ... ricoverato il ...\npresso l\u0027U.O. di Chirurgia della stessa struttura con diagnosi di\n«Subbocclusione intestinale da verosimile eteroplasia del colon\ndiscendente» e sottoposto lo stesso giorno del ... ad intervento\nchirurgico di colostomia del colon traverso con accesso laparotomico\ntrasversale (intervento iniziato alle ore ... e terminato alle ore\n... eseguito dal dott. M. C. con l\u0027ausilio del dott. R. P.) per colpa\nconsistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonche\u0027 per colpa\nspecifica non avendo osservato le linee guida che indicano le azioni\nda eseguire nel piu\u0027 breve tempo possibile dopo una diagnosi di shock\nsettico, nello specifico: \n 1. ponendo diagnosi di shock settico solo alle ore ... del\n... laddove la angio TAC effettuata alle ore ... del ... - che\nperaltro avrebbe dovuto estendere all\u0027addome, cio\u0027 che avrebbe\npermesso di rilevare la sofferenza ischemica del colon destro -\nescludendo l\u0027embolia polmonare, gia\u0027 poneva il quadro di uno shock\nsettico; \n 2. attivando il dott. P. P. medico anestesista solo alle ore\n... del ... per una consulenza anestesiologica; \n 3. omettendo di applicare le c.d. «bundles» come prescritto\ndalle linee guida in caso di shock settico ed il c.d. «source\ncontrol»: \n dosaggio e monitoraggio dei lattati; \n esecuzione di emocolture; \n inizio di una terapia antibiotica ad ampio spettro; \n inizio di un reintegro volemico con cristalloidi fino a 30\nml/kg; \n inizio di farmaci vaso pressori se dopo il riempimento\nvolemico il paziente rimane ipoteso; \n non rispettando pienamente nessuno di tali punti: \n una sola EGA (emogasanalisi) e\u0027 stata effettuata alle ...\ndel ... che documentava una acidosi lattica importante e non e\u0027 stata\nripetuta; \n le emoculture non sono state eseguite; \n una terapia antibiotica ad ampio spettro e\u0027 stata eseguita\nsolo la mattina del ... quando gia\u0027 la sera precedente l\u0027angio TAC\naveva escluso un\u0027embolia polmonare; \n non e\u0027 stato prescritto un adeguato reintegro volemico; \n i farmaci vaso pressori (noradrenalina) vennero prescritti\nsolamente il ... alle ore ... cioe\u0027 trenta minuti prima del decesso; \n sicche\u0027 N. F. decedeva il ... alle ore ... a causa di uno\nshock settico con ischemia del colon destro e fascite necrotizzante\nin soggetto affetto da adenocarcinoma stenosante del colon\ndiscendente. \n In ... il ... (data del decesso); \n in cui sono parti civili (costituite all\u0027udienza preliminare del\n10 ottobre 2024): \n T. N., nato a ... il ..., \n M. N., nato a ... il ..., \n C. F., nata a ... il ..., \n tutti difesi dall\u0027avv. Eleonora Danieletto del Foro di\nPadova; \n all\u0027udienza del 28 marzo 2025 ha pronunciato la seguente\nordinanza. \n1. Sintetica esposizione dei fatti \n A seguito di decreto che dispone il giudizio pronunciato dal\ngiudice dell\u0027udienza preliminare del Tribunale di Verona il 10\nottobre 2024, l\u0027imputato F. Z. e\u0027 chiamato a rispondere del delitto\ndi cui agli articoli 589 e 590-sexies c.p., commesso a ... il ...,\nper avere, in qualita\u0027 di medico di reparto in servizio presso\nl\u0027ospedale «...» di ... di ..., provocato per colpa la morte del\npaziente F. N., ivi ricoverato con diagnosi di «subocclusione\nintestinale da verosimile eteroplasia del colon discendente». \n Nello specifico, i profili di colpa ipotizzati a carico\ndell\u0027imputato concernono il non aver operato correttamente nel\ndiagnosticare (in particolare, ritardando la diagnosi) uno shock\nsettico di cui il paziente sarebbe stato affetto e nel non aver posto\nin essere le azioni indicate dalle pertinenti linee guida per le\nipotesi di shock settico. Tali condotte, principalmente omissive,\navrebbero determinato il decesso del paziente F. N., intervenuto il\n..., alle ore ..., a causa di «shock settico con ischemia del colon\ndestro e fascite necrotizzante in soggetto affetto da adenocarcinoma\nstenosante del colon discendente». \n Nel corso dell\u0027udienza preliminare si sono costituiti parti\ncivili nel processo T. N., M. N. e C. F., prossimi congiunti del\npaziente deceduto F. N. . \n Alla prima udienza dibattimentale, del 19 novembre 2024, il\nprocesso e\u0027 stato rinviato sul ruolo dell\u0027odierno giudice, in\nattuazione di provvedimento tabellare di riassegnazione. \n All\u0027udienza del 29 gennaio 2025 il difensore dell\u0027imputato ha\nchiesto la citazione, quale responsabile civile, dell\u0027assicurazione\ndella struttura sanitaria (pubblica) di cui l\u0027imputato e\u0027 (ed era\nanche all\u0027epoca dei fatti) dipendente, chiedendo al giudice di\nsollevare questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83 del\ncodice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che\nl\u0027imputato, nella sua qualita\u0027 di medico c.d. «strutturato», nel caso\ndi responsabilita\u0027 civile derivante dall\u0027assicurazione obbligatoria\nprevista dall\u0027art. 10, comma 1, legge n. 24/2017, possa chiedere la\ncitazione, quale responsabile civile, dell\u0027assicuratore della\nstruttura, affinche\u0027 lo tenga indenne dalle richieste risarcitorie\navanzate dalle parti civili nei suoi confronti. \n A tal fine, il difensore dell\u0027imputato ha precisato (e\ndocumentato) che l\u0027imputato e\u0027 (ed era anche all\u0027epoca dei fatti)\ndipendente a tempo indeterminato dell\u0027Azienda unita\u0027 locale\nsocio-sanitaria (ULSS) n. ... «...», in qualita\u0027 di dirigente medico\nassegnato all\u0027unita\u0027 operativa di Chirurgia dell\u0027ospedale «...» di\n... . Ha altresi\u0027 documentato la stipulazione, ai sensi della legge\nn. 24/2017, di polizze assicurative da parte dall\u0027Azienda per il\ngoverno della sanita\u0027 della Regione del Veneto - Azienda Zero\n(istituita con legge regionale n. 19/2016) per conto di tutte le\naziende sanitarie della Regione del Veneto. \n Il giudice ha rinviato il processo per la decisione sulla\nquestione. \n2. Rilevanza \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 certamente\nrilevante, in quanto il giudizio non puo\u0027 essere definito\nindipendentemente dalla risoluzione della medesima. \n L\u0027imputato, infatti, ha chiesto la citazione, quale responsabile\ncivile, dell\u0027assicuratore dell\u0027azienda sanitaria, S. ... (la\nstipulazione della polizza - da parte di Azienda Zero, per conto di\ntutte le aziende sanitarie della Regione del Veneto - e\u0027 stata\ncomprovata dalla difesa dell\u0027imputato mediante i documenti prodotti\nall\u0027udienza del 29 gennaio 2025). \n L\u0027art. 83 del codice di procedura penale, tuttavia, non consente\nall\u0027imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali\nresponsabili civili, ad eccezione che nelle ipotesi introdotte dalle\nsentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del\n2022, relative rispettivamente al caso della responsabilita\u0027 civile\nderivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per\ncui la legge n. 990/1969 prevede l\u0027assicurazione obbligatoria, e al\ncaso della responsabilita\u0027 civile derivante dall\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 venatoria, per cui la legge n. 157/1992 parimenti\nprevede l\u0027assicurazione obbligatoria. In tali ipotesi, a seguito dei\ncitati interventi del Giudice delle leggi, anche l\u0027imputato puo\u0027\nchiedere ed ottenere la citazione, quale responsabile civile,\ndell\u0027assicuratore. \n L\u0027attuale formulazione dell\u0027art. 83 del codice di procedura\npenale, pertanto, impedisce di accogliere l\u0027istanza dell\u0027imputato,\nnon ricorrendo i casi gia\u0027 oggetto delle citate pronunce di\nincostituzionalita\u0027. Ove fosse invece ritenuta fondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale eccepita dal difensore e sollevata con\nla presente ordinanza, l\u0027imputato sarebbe legittimato a chiedere ed\nottenere la citazione, quale responsabile civile, dell\u0027assicuratore\ndella struttura sanitaria. \n Ne consegue la rilevanza della questione. \n3. Non manifesta infondatezza \n 3.1. Principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in\nmateria di (il)legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83 del codice di\nprocedura penale. \n In punto di non manifesta infondatezza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, si deve anzitutto rilevare che, in forza\ndell\u0027art. 185, 2º comma, c.p., «[o]gni reato, che abbia cagionato un\ndanno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il\ncolpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono\nrispondere per il fatto di lui». E\u0027 su tale previsione che si fonda\nla figura del responsabile civile nel processo penale, ossia il\nsoggetto che, pur non avendo commesso il fatto, e\u0027 tenuto a risarcire\nil danno in solido con l\u0027imputato. \n L\u0027art. 83 del codice di procedura penale consente alla parte\ncivile (ed, eccezionalmente, al pubblico ministero nel caso di cui\nall\u0027art. 77, comma 4, c.p.p.) di richiedere la citazione del\nresponsabile civile nel processo penale, onde ottenerne la condanna\nal risarcimento del danno in solido con l\u0027imputato, nel caso in cui\nquest\u0027ultimo sia ritenuto responsabile del reato ascrittogli. \n La facolta\u0027 di richiedere la citazione del responsabile civile e\u0027\nstata da sempre negata all\u0027imputato (sin dal codice di procedura\npenale del 1865, con opzione confermata nei successivi codici di\nprocedura penale del 1913 e del 1930, fino a giungere al codice\nattualmente vigente), in ragione del carattere strettamente\ncivilistico del rapporto sottostante e della considerazione che la\npresenza nel processo penale del responsabile civile sarebbe uno\nstrumento posto a tutela della parte civile e non tanto\ndell\u0027imputato. \n La Corte costituzionale, con sentenza n. 38 del 1982, infatti,\ncon riferimento alle disposizioni del codice di procedura penale del\n1930 che non consentivano all\u0027imputato di chiedere la citazione del\nresponsabile civile, sostenne che la parte civile si colloca nel\nprocesso penale «in posizione accessoria rispetto alla esigenza\ndell\u0027accertamento dei reati, cui corrisponde l\u0027esercizio del\nmagistero penale»; a sua volta, il responsabile civile e\u0027 un\n«soggetto secondario del rapporto processuale», la cui presenza «e\u0027\ncosi\u0027 collegata ad un oggetto del tutto diverso da quello cui e\u0027\npreordinato il processo penale, di talche\u0027 la regolamentazione\nrelativa, per quanto attiene alla sua citazione razionalmente\nriflette la diversita\u0027 delle situazioni, aderendo al carattere\ndell\u0027azione civile, subordinata alle scelte della parte lesa che puo\u0027\nliberamente rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o\nanche nei confronti del responsabile civile». L\u0027imputato, invece, nel\nprocesso penale non ha «richieste di natura civilistica da avanzare»,\nne\u0027 «pretese da far valere [...] nei confronti del responsabile\ncivile» e, se mai, potra\u0027 rivalersi su quest\u0027ultimo in via di\nregresso. Il Giudice delle leggi escluse, quindi, una violazione del\nprincipio di uguaglianza, il quale «esige che a situazioni eguali si\napplichi una eguale regolamentazione, salvo differenziazioni\nrazionalmente stabilite», poiche\u0027 nel caso in esame la «diversita\u0027 di\ndisciplina» doveva ritenersi «giustificata dalla diversita\u0027 delle\nsituazioni» (punto 2 del Considerato in diritto). \n Dopo l\u0027entrata in vigore dell\u0027attuale codice di procedura penale,\ntuttavia, la Corte costituzionale, in una specifica ipotesi,\nriconobbe la possibilita\u0027 per l\u0027imputato di chiedere la citazione del\nresponsabile civile: si trattava del caso della responsabilita\u0027\ncivile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei\nnatanti (c.d. «responsabilita\u0027 civile automobilistica»), rispetto al\nquale il Giudice delle leggi, con sentenza n. 112 del 1998, dichiaro\u0027\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83 del codice di procedura\npenale nella parte in cui non consentiva all\u0027imputato di chiedere la\ncitazione, quale responsabile civile, dell\u0027assicuratore. Cio\u0027 sulla\nbase dell\u0027ingiustificata disparita\u0027 di trattamento - con conseguente\nviolazione del principio di uguaglianza di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione - che venne ravvisata tra l\u0027imputato assoggettato\nall\u0027azione civile nel processo penale e il convenuto assoggettato\nalla medesima azione in sede civile, il quale ben avrebbe potuto, ai\nsensi dagli articoli 1917, 4º comma, del codice civile e 106 c.p.c.,\nchiamare in garanzia il proprio assicuratore. \n La Corte costituzionale, in quell\u0027occasione, rilevo\u0027 infatti che\n«[l]a posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto\nillecito in autonomo giudizio civile e quella dell\u0027imputato per il\nquale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata\ncostituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale sono\nassolutamente identiche»; di conseguenza, ravviso\u0027 una violazione del\nprincipio di uguaglianza ad opera di un «sistema come quello degli\narticoli 83 e seguenti del codice di procedura penale, per effetto\ndel quale l\u0027assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di\nlegge puo\u0027 entrare nel processo solo in forza di citazione della\nparte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall\u0027art.\n77, [comma] 4) o in forza del proprio intervento volontario»,\nprivando l\u0027imputato «di ogni possibilita\u0027 di coinvolgere nella\npretesa di danno avanzata dalla parte civile il civilmente\nresponsabile» e cosi\u0027 irragionevolmente deviando «dallo schema del\nrapporto processuale civile» (punto 4 del Considerato in diritto). \n Con successive pronunce, la Corte costituzionale chiari\u0027 l\u0027esatta\nportata dei principi enunciati nella sentenza n. 112 del 1998,\nevidenziando anzitutto come la tendenza del codice di procedura\npenale del 1988 fosse quella di «circoscrivere nei limiti della\nessenzialita\u0027 tutte le forme di cumulo processuale, stante la\nmaturata consapevolezza che l\u0027incremento delle regiudicande - specie\nse, come quelle civili, estranee alle finalita\u0027 tipiche del processo\npenale - non possa che aggravarne l\u0027iter; con conseguente perdita di\nsnellezza e celerita\u0027 nelle cadenze e nei tempi di definizione»\n(sent. n. 75 del 2001, punto 2 del Considerato in diritto), anche a\nsalvaguardia del valore della ragionevole durata del processo,\n«oggetto di espressa garanzia costituzionale ad opera dell\u0027art. 111,\nsecondo comma, Cost.» (ord. n. 300 del 2004). \n Si evidenzio\u0027, quindi, che la sentenza n. 112 del 1998 aveva\nposto in rilievo alcuni peculiari aspetti della disciplina\ndell\u0027assicurazione della «responsabilita\u0027 civile automobilistica»,\ntali per cui doveva ravvisarsi «una correlazione tra le posizioni\ncoinvolte di spessore tale da rendere necessariamente omologabile il\ncorrispondente regime ad esse riservato, tanto in sede civile che\nnella ipotesi di esercizio della domanda risarcitoria in sede penale»\n(sent. n. 75 del 2001, punto 3 del Considerato in diritto). \n Detti aspetti erano costituiti: \n dalle circostanze che «il danneggiato per sinistro causato\ndalla circolazione di un veicolo o di un natante ha azione diretta\nper il risarcimento del danno nei confronti dell\u0027assicuratore» e che\n«nel giudizio promosso contro l\u0027assicuratore debba \"essere chiamato\nnel processo anche il responsabile del danno\": cosi\u0027 configurandosi,\nin tale ipotesi, un litisconsorzio necessario»; cio\u0027 che consentiva\ndi ricondurre la «responsabilita\u0027 civile automobilistica» ai casi «ai\nquali si riferisce il secondo comma dell\u0027art. 185 del codice penale»\n(ibidem); \n dalla possibilita\u0027, riconosciuta al danneggiante convenuto in\nsede civile, di chiamare in garanzia l\u0027impresa assicuratrice ai sensi\ndell\u0027art. 106 del codice di procedura civile; tale possibilita\u0027,\ninfatti, evidenziava il «diritto dell\u0027assicurato di vedersi manlevato\ndalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al\ncontrario escluso per l\u0027assicuratore», con il conseguente necessario\n«allineamento - anche in sede penale - dei poteri processuali di\n\"chiamata\" assicurati in sede civile; restando altrimenti\nirragionevolmente sterilizzata la \"effettivita\u0027\" del rapporto di\ngaranzia (nella specie a funzione \"plurima\", in quanto destinato a\nsalvaguardare direttamente tanto la vittima che il danneggiante), in\nvirtu\u0027 delle scelte a tal proposito operate dall\u0027attore-parte civile»\n(ibidem). \n Sostanzialmente, quindi, la Corte costituzionale ravviso\u0027 la\nnecessita\u0027 di riconoscere all\u0027imputato la facolta\u0027 di chiedere la\ncitazione del responsabile civile nei casi di assicurazione\nobbligatoria per cui fosse prevista l\u0027azione diretta del danneggiato\ncontro l\u0027assicuratore (solo in tali ipotesi, infatti, si sarebbe\nrientrati nel paradigma di cui all\u0027art. 185, 2º comma, c.p., con\nriferimento ai soggetti che secondo la legge civile «debbono\nrispondere» per il fatto dell\u0027imputato) e soltanto ove sussistesse un\nrapporto interno di garanzia tra danneggiante-imputato e\nassicuratore-terzo, che consentisse di ravvisare una «funzione\n\"plurima\"» della garanzia, a salvaguardia quindi sia del\ndanneggiato-parte civile sia del danneggiante-imputato. \n In tali ipotesi - e solo in tali ipotesi - si sarebbe dovuta\nritenere irragionevole la mancata previsione della possibilita\u0027 per\nl\u0027imputato di chiedere la citazione, quale responsabile civile,\ndell\u0027assicuratore, posto che l\u0027assicurazione della responsabilita\u0027\ncivile, in tali casi, era prevista dalla legge anche a tutela del\ndanneggiante, ossia dell\u0027imputato stesso. \n Sulla base di tali argomenti, vennero quindi ritenute non fondate\nle questioni di legittimita\u0027 costituzionale volte ad estendere la\npossibilita\u0027 per l\u0027imputato di chiedere la citazione, quale\nresponsabile civile, dell\u0027esercente l\u0027aeromobile ai sensi dell\u0027art.\n878 cod. nav. per i danni provocati dal sinistro cagionato\ndall\u0027imputato (sent. n. 75 del 2001) o dell\u0027ente pubblico-datore di\nlavoro dell\u0027imputato in caso di lesioni personali colpose aggravate\ndalla violazione della normativa in materia di prevenzione degli\ninfortuni sul lavoro (ord. n. 300 del 2004). \n In entrambi i casi, infatti, pur essendo prevista l\u0027azione\ndiretta del danneggiato nei confronti del terzo (esercente\nl\u0027aeromobile o ente pubblico-datore di lavoro), mancava il rapporto\ninterno «di garanzia» tra imputato-danneggiante e terzo responsabile,\nnei termini di cui all\u0027art. 1917 del codice civile: era previsto il\ndiritto di regresso del terzo nei confronti del danneggiante e non il\ncontrario; di conseguenza, la responsabilita\u0027 del terzo svolgeva una\nfunzione di tutela solo nei confronti del danneggiato-parte civile\n(al quale era assicurata una maggiore probabilita\u0027 di ottenere il\nrisarcimento, stante la pluralita\u0027 dei responsabili) e non anche del\ndanneggiante-imputato, che non era in alcun modo «garantito». \n Venne altresi\u0027 ritenuta manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale volta a consentire all\u0027imputato di\ncitare, quale responsabile civile, il «proprio assicuratore della\nresponsabilita\u0027 civile facoltativa» (sempre sent. n. 75 del 2001). In\ntale ipotesi, infatti, sebbene fosse ravvisabile il rapporto di\n«garanzia» a vantaggio dell\u0027imputato-danneggiante, non ricorreva ne\u0027\nl\u0027obbligatorieta\u0027 ex lege del risarcimento («presupposto\noggettivo-sostanziale») ne\u0027 l\u0027azione diretta del danneggiato-parte\ncivile nei confronti dell\u0027assicuratore («presupposto\nsoggettivo-processuale»). Si trattava quindi di una situazione non\nriconducibile al disposto dell\u0027art. 185, 2º comma, c.p., il quale si\nriferisce esclusivamente alle persone (fisiche o giuridiche) che,\nsecondo la legge civile, «debbono rispondere» nei confronti del\ndanneggiato per il fatto dell\u0027imputato. \n Per la stessa ragione, piu\u0027 di recente, e\u0027 stata ritenuta non\nfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83 del\ncodice di procedura penale nella parte in cui non prevede la\ncitazione, a richiesta dell\u0027imputato, dell\u0027assicuratore nei casi di\nassicurazione obbligatoria della responsabilita\u0027 civile derivante\ndall\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 professionale dei notai, prevista dagli\narticoli 19 e 20, legge n. 89/1913. \n Con la sentenza n. 34 del 2018, infatti, la Corte costituzionale,\npur riconoscendo la sussistenza di quella «funzione plurima» del\nrapporto di garanzia, «destinato a salvaguardare direttamente sia la\nvittima, sia il danneggiante», ha rilevato che, nel caso\ndell\u0027assicurazione della responsabilita\u0027 civile derivante\ndall\u0027esercizio dell\u0027attivita\u0027 professionale notarile, «il legislatore\nnon si e\u0027 spinto sino a prevedere la possibilita\u0027 di un\u0027azione\ndiretta del danneggiato nei confronti dell\u0027assicuratore, analoga a\nquella che contraddistingue la responsabilita\u0027 civile\nautomobilistica». Cio\u0027 impedisce di ricondurre tale ipotesi di\nassicurazione al «paradigma del responsabile civile ex lege, quale\ndelineato dall\u0027art. 185, secondo comma, cod. pen.»; una pronuncia\nadditiva nel senso richiesto dal giudice rimettente avrebbe quindi\n«la valenza di innovazione sistematica», che invece e\u0027 «riservata\nalla discrezionalita\u0027 del legislatore» (punti 4 e 5 del Considerato\nin diritto). \n Ancor piu\u0027 recentemente, invece, e\u0027 stata ritenuta fondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83 del codice di\nprocedura penale nella parte in cui non consente all\u0027imputato di\nchiedere la citazione, quale responsabile civile, dell\u0027assicuratore\nnei casi di responsabilita\u0027 civile derivante dall\u0027assicurazione\nobbligatoria prevista per l\u0027attivita\u0027 venatoria dall\u0027art. 12, comma\n8, legge n. 157/1992. \n Nella sentenza n. 159 del 2022, infatti, il Giudice delle leggi\nha rilevato che in tale ipotesi ricorrono tutti i requisiti enucleati\ndalla giurisprudenza costituzionale appena richiamata per ritenere\nsussistente quell\u0027irragionevole disparita\u0027 di trattamento tra «[l]a\nposizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio fatto\nillecito in autonomo giudizio civile e quella dell\u0027imputato per il\nquale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia stata\ncostituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale»,\ngia\u0027 posta a fondamento della sentenza n. 112 del 1998 (a cui la\ncitazione si riferisce). \n In particolare, si e\u0027 anzitutto rilevato che l\u0027assicurazione\ndella responsabilita\u0027 civile derivante dall\u0027attivita\u0027 venatoria e\u0027\nobbligatoria (art. 12, comma 8, legge n. 157/1992); e\u0027 inoltre\nprevista l\u0027azione diretta del danneggiato nei confronti\ndell\u0027assicuratore (art. 12, comma 10, legge n. 157/1992). \n Si rientra, pertanto, nell\u0027ipotesi di responsabilita\u0027 civile ex\nlege di cui all\u0027art. 185, 2º comma, c.p. \n Accertata la riconducibilita\u0027 della fattispecie all\u0027art. 185, 2º\ncomma, c.p., la Corte costituzionale ha ritenuto «indubitabile che\nl\u0027assicurazione obbligatoria della responsabilita\u0027 civile da\nattivita\u0027 venatoria assolva a quella \"funzione plurima\" di garanzia\ncui ha fatto riferimento la sentenza n. 112 del 1998», in quanto\n«essa tutela l\u0027assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle\npretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di\nregresso verso l\u0027assicuratore qualora le abbia soddisfatte; ma tutela\npure le vittime degli incidenti di caccia, garantendo loro, entro i\nlimiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti». La\nratio del regime di assicurazione della responsabilita\u0027 civile\nderivante dall\u0027attivita\u0027 venatoria - ha continuato la Corte - e\u0027\ninfatti «proprio quella di proteggere in maniera effettiva, per\nragioni di sicurezza sociale, i terzi danneggiati, stante l\u0027elevata\npericolosita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 venatoria, esercitata mediante armi da\nfuoco» (sent. n. 159 del 2022, punto 3.1 del Considerato in diritto). \n Quanto all\u0027ulteriore requisito che appariva essere stato espresso\ndalla precedente giurisprudenza costituzionale, ossia la previsione\ndi un litisconsorzio necessario di assicuratore e danneggiante nel\ngiudizio promosso contro il primo, la Corte ha rilevato che, in\nrealta\u0027, al fine di ricondurre la fattispecie alle ipotesi di\nresponsabilita\u0027 civile ex lege di cui all\u0027art. 185, 2º comma, c.p.,\n«il solo elemento realmente indispensabile affinche\u0027 l\u0027assicuratore\ndel danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile e\u0027\nla previsione normativa [...] dell\u0027azione diretta del danneggiato:\nprevisione a fronte della quale, nel caso in cui il fatto illecito\ndell\u0027assicurato integri un\u0027ipotesi di reato, l\u0027assicuratore deve\nconsiderarsi obbligato verso la vittima, in virtu\u0027 di una\ndisposizione della legge civile, a risarcire i danni causati dal\nreato in solido con l\u0027imputato, conformemente allo schema delineato\ndal codice penale» (sent. n. 159 del 2022, punto 3.3 del Considerato\nin diritto). \n Ravvisando, quindi, «la medesima ingiustificata disparita\u0027 di\ntrattamento, tra imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel\nprocesso penale e convenuto con la stessa azione in sede civile, gia\u0027\nriscontrata dalla sentenza n. 112 del 1998» - a fronte della quale\n«l\u0027effettivita\u0027 della duplice funzione di garanzia del rapporto\nassicurativo [...] rischia di rimanere compromessa, secondo la scelta\ndel danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le\nproprie pretese» (ivi, punto 3.6 del Considerato in diritto) - la\nCorte costituzionale ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non\nprevede che, nel caso di responsabilita\u0027 civile derivante\ndall\u0027assicurazione obbligatoria prevista per l\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 venatoria, l\u0027assicuratore possa essere citato nel\nprocesso penale a richiesta dell\u0027imputato. \n 3.2. Applicazione dei menzionati principi al caso di specie \n Cosi\u0027 riassunti i requisiti espressi dalla giurisprudenza\ncostituzionale rispetto alle questioni di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 83 del codice di procedura penale con riferimento alla\nmancata possibilita\u0027 per l\u0027imputato di chiedere la citazione del\nresponsabile civile, si deve rilevare che, nella fattispecie in\nesame, tali requisiti appaiono tutti sussistenti. \n Si procede, infatti, nei confronti di un medico c.d.\n«strutturato», chiamato a rispondere del delitto di omicidio colposo\nin ambito sanitario (articoli 589 e 590-sexies c.p.), il quale ha\nchiesto la citazione quale responsabile civile (essendosi costituiti\nparti civili nel processo i prossimi congiunti del paziente deceduto)\ndell\u0027assicuratore della struttura sanitaria, in presenza di\nun\u0027ipotesi di assicurazione obbligatoria, con previsione dell\u0027azione\ndiretta del danneggiato nei confronti dell\u0027assicuratore e con\nevidente funzione di garanzia sia a favore dell\u0027operatore\nsanitario-danneggiante sia a favore del paziente-danneggiato. \n Onde esplicitare con maggiore chiarezza la sussistenza dei citati\nrequisiti, e\u0027 opportuno ricostruire, pur in sintesi, la normativa\nvigente in materia di responsabilita\u0027 civile (e assicurazione della\nstessa) derivante dall\u0027esercizio delle professioni sanitarie, di cui\nalla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di\nsicurezza delle cure e della persona assistita, nonche\u0027 in materia di\nresponsabilita\u0027 professionale degli esercenti le professioni\nsanitarie». \n Orbene, tale legge prevede che le strutture sanitarie o\nsociosanitarie (nel prosieguo anche «strutture sanitarie»), pubbliche\no private, che, nell\u0027adempimento delle proprie obbligazioni, si\navvalgano dell\u0027opera di esercenti la professione sanitaria (anche se\nscelti dal paziente e anche se non dipendenti delle strutture stesse)\nrispondano delle condotte dolose o colpose di costoro «ai sensi degli\narticoli 1218 e 1228 del codice civile», quindi a titolo di\nresponsabilita\u0027 contrattuale (art. 7, comma 1, legge n. 24/2017). Si\nprevede poi che gli esercenti la professione sanitaria (nel prosieguo\nanche «i professionisti sanitari») che operino all\u0027interno di una\nstruttura e che non abbiano agito nell\u0027adempimento di obbligazioni\ncontrattuali assunte con il paziente rispondano invece del proprio\noperato «ai sensi dell\u0027art. 2043 del codice civile», quindi a titolo\ndi responsabilita\u0027 extracontrattuale (art. 7, comma 3, legge n.\n24/2017). \n La finalita\u0027 della previsione, come riconosciuto anche dalla\nCorte costituzionale, e\u0027 stata quella di «alleggerire la posizione\ndel medico cosiddetto «strutturato», sottraendolo alle conseguenze -\nconsiderate eccessivamente gravose - della responsabilita\u0027 da\ninadempimento contrattuale, precedentemente ipotizzata nei suoi\nconfronti dall\u0027orientamento giurisprudenziale favorevole alla teoria\ndel cosiddetto \"contatto sociale\"» (sent. n. 182 del 2023). \n E\u0027 inoltre prevista la possibilita\u0027 delle strutture sanitarie,\nche abbiano risarcito il danno provocato da professionisti sanitari\nc.d. «strutturati», di rivalersi sui medesimi, ma solo nei casi di\ndolo o di colpa grave e per un importo non superiore - nei casi di\ncolpa grave - al triplo del valore maggiore del reddito\nprofessionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito\nnell\u0027anno di inizio della condotta causa dell\u0027evento o nell\u0027anno\nimmediatamente precedente o successivo (art. 9, commi 1 e 6, legge n.\n24/2017). Analoghi limiti sono previsti con riferimento all\u0027azione di\nresponsabilita\u0027 amministrativa esercitata dal pubblico ministero\npresso la Corte dei conti nei confronti dei professionisti sanitari\nche operino in strutture pubbliche (art. 9, comma 5, legge n.\n24/2017). \n Rispetto a tali differenti responsabilita\u0027, la legge n. 24/2017,\nall\u0027art. 10, prevede diversi obblighi assicurativi, a carico dei\ndiversi soggetti coinvolti. \n In primo luogo, le strutture sanitarie «devono essere provviste\ndi copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la\nresponsabilita\u0027 civile verso terzi e per la responsabilita\u0027 civile»\nanche per i danni cagionati dal personale «a qualunque titolo\noperante presso le strutture», sia in qualita\u0027 di dipendente (c.d.\n\"strutturato\") sia in regime di libera professione intramuraria o in\nregime di convenzione con il servizio sanitario nazionale (art. 10,\ncomma 1, 1º e 2º periodo, legge n. 24/2017). Le strutture, quindi,\noltre che per la responsabilita\u0027 civile derivante da fatto proprio,\ndevono essere necessariamente assicurate anche per la responsabilita\u0027\ncivile derivante da fatto altrui, ossia dall\u0027attivita\u0027 di tutti i\nprofessionisti sanitari che operino al loro interno. Si tratta,\nquindi, in quest\u0027ultimo caso, di un\u0027assicurazione per conto altrui,\nai sensi dell\u0027art. 1891 del codice civile. \n Le strutture sanitarie, inoltre, devono stipulare polizze\nassicurative o adottare altre analoghe misure «per la copertura della\nresponsabilita\u0027 civile verso terzi degli esercenti le professioni\nsanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui\nal comma 3 dell\u0027art. 7» (art. 10, comma 1, 3º periodo, legge n.\n24/2017). Le strutture, pertanto, devono assicurare anche i\nprofessionisti sanitari di cui si avvalgono, per il caso in cui\ncostoro siano chiamati in prima persona a rispondere dei danni\narrecati ai pazienti, ai sensi dell\u0027art. 2043 del codice civile. Tale\nprevisione, tuttavia, da un lato fa salva la possibilita\u0027 di rivalsa\ndi cui all\u0027art. 9, legge n. 24/2017 (con i limiti ivi previsti);\ndall\u0027altro lato, non si applica con riferimento ai professionisti\nsanitari che operino in regime di libera professione («Le\ndisposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in\nrelazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma\n2»). \n In secondo luogo, la legge prevede che per i professionisti\nsanitari che svolgano la propria attivita\u0027 al di fuori delle citate\nstrutture sanitarie o che comunque operino in regime di libera\nprofessione (anche intramuraria) rimanga fermo l\u0027obbligo di\nassicurazione della responsabilita\u0027 civile a tutela del\ncliente-paziente, gia\u0027 previsto da altre disposizioni (art. 10, comma\n2, legge n. 24/2017). \n Infine, i professionisti sanitari operanti «a qualunque titolo»\nnelle strutture sanitarie pubbliche o private sono tenuti a\nstipulare, con oneri a proprio carico, «un\u0027adeguata polizza di\nassicurazione per colpa grave» «[a]l fine di garantire efficacia alle\nazioni di cui all\u0027art. 9 e all\u0027articolo 12, comma 3» (art. 10, comma\n3, legge n. 24/2017), ossia al fine di garantire efficacia alle\nazioni di rivalsa della struttura sanitaria o di responsabilita\u0027\namministrativa promossa dal pubblico ministero presso la Corte dei\nconti (art. 9, legge n. 24/2017), nonche\u0027 all\u0027azione di rivalsa da\nparte dell\u0027assicuratore (art. 12, comma 3, legge n. 24/2017, a sua\nvolta soggetta ai limiti di cui all\u0027art. 9, comma 6, legge n.\n24/2017), nei loro confronti. \n Oltre a tali diverse forme di assicurazione obbligatoria, la\nlegge n. 24/2017 prevede sia la possibilita\u0027 per il danneggiato di\nagire direttamente nei confronti dell\u0027impresa di assicurazione che\npresti la copertura assicurativa alla struttura sanitaria o al\nprofessionista sanitario che operi in regime di libera professione\n(art. 12, comma 1), sia il litisconsorzio necessario -\nrispettivamente della struttura o del professionista sanitario - nel\ngiudizio promosso dal danneggiato contro l\u0027impresa di assicurazione\n(art. 12, comma 4). \n Non e\u0027 prevista un\u0027azione diretta del danneggiato nei confronti\ndell\u0027assicuratore nei casi di assicurazione obbligatoria del\nprofessionista sanitario ai sensi dell\u0027art. 10, comma 3, legge n.\n24/2017, in quanto - come gia\u0027 rilevato - tale assicurazione e\u0027\nstipulata non a copertura della responsabilita\u0027 civile del\nprofessionista medesimo nei confronti dei pazienti, ma al fine di\ngarantire efficacia alle azioni di rivalsa o all\u0027azione di\nresponsabilita\u0027 amministrativa promosse nei suoi confronti. \n L\u0027azione diretta del danneggiato, peraltro, e\u0027 divenuta\npienamente operativa, ai sensi dell\u0027art. 12, comma 6, legge n.\n24/2017, solo dal 16 marzo 2024, con l\u0027entrata in vigore del decreto\ninterministeriale n. 232/2023 (Regolamento recante la determinazione\ndei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture\nsanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le\nprofessioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni\ngenerali di operativita\u0027 delle altre analoghe misure, anche di\nassunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del\nrischio nel caso di subentro contrattuale di un\u0027impresa di\nassicurazione, nonche\u0027 la previsione nel bilancio delle strutture di\nun fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per\ncompetenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati), il\nquale ha determinato - tra l\u0027altro - i requisiti minimi delle polizze\nassicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie nonche\u0027 per\ngli esercenti le professioni sanitarie. \n Cosi\u0027 illustrato il quadro normativo di riferimento, nel caso in\nesame - come anticipato - appaiono sussistere tutti i requisiti\nespressi dalla giurisprudenza costituzionale per ravvisare quella\n«ingiustificata disparita\u0027 di trattamento, tra imputato assoggettato\nad azione risarcitoria nel processo penale e convenuto con la stessa\nazione in sede civile» che ha condotto alle dichiarazioni di\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83 del codice di procedura\npenale di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 112 del\n1998 e 159 del 2022. \n L\u0027imputato - come ricordato piu\u0027 volte - e\u0027 un medico c.d.\n«strutturato», dipendente dell\u0027azienda sanitaria (pubblica) ... di\n..., e ha chiesto la citazione, quale responsabile civile,\ndell\u0027assicuratore di tale azienda sanitaria, ossia S... . \n L\u0027assicurazione, come risulta dai documenti depositati dalla\ndifesa dell\u0027imputato all\u0027udienza del 29 gennaio 2025, e\u0027 prestata\n«per il rischio di responsabilita\u0027 civile derivante ai sensi di legge\nall\u0027azienda/assicurato in relazione allo svolgimento delle attivita\u0027\nistituzionali e competenze previste e/o consentite e/o delegate da\nleggi, regolamenti o altri atti amministrativi - anche interni - e\ndelle attivita\u0027 accessorie, complementari, connesse e collegate,\npreliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa ne\u0027\neccettuata, comprese le attivita\u0027 umanitarie in genere, attivita\u0027\ncomunque e ovunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi,\ncomprese tutte le attivita\u0027 e i servizi che in futuro possano essere\nespletati, anche in forma di consorzi o societa\u0027 miste, anche quelli\ndi carattere tecnico, amministrativo, sociale, culturale e\nassistenziale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono\ncompresi in garanzia l\u0027esercizio di ospedali, comprese le sedi\ndistaccate, ambulatori, di centri per il recupero e l\u0027inserimento\nlavorativo di soggetti con handicap, anche mentali e\ntossicodipendenti, centri di educazione psicomotoria, distretti\nsocio-sanitari ecc.», con la precisazione che «[i]l soggetto il cui\ninteresse e\u0027 tutelato dall\u0027assicurazione e\u0027 pertanto: - L\u0027Azienda; -\nIl direttore generale, anche in qualita\u0027 di legale rappresentante\ndell\u0027Azienda, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il\ndirettore dei Servizi sociali e della funzione territoriale, il\ndirettore scientifico; - I componenti del Comitato etico di ciascuna\nAzienda; - Tutti i dirigenti, i funzionari e i dipendenti della\nAzienda e tutti i soggetti dalla stessa incaricati che, anche se non\ndipendenti, partecipano a qualsiasi titolo alle attivita\u0027 della\nAzienda». \n Si e\u0027 quindi in presenza, in primo luogo, di un\u0027ipotesi di\nassicurazione obbligatoria, prevista dall\u0027art. 10, comma 1, legge n.\n24/2017, il quale impone alle strutture sanitarie di assicurarsi non\nsolo per i danni derivanti da fatto proprio (p. es. per difetti di\norganizzazione), ma anche per i danni derivanti dal fatto altrui\ncostituito dall\u0027esercizio della professione sanitaria da parte dei\nprofessionisti sanitari che operino presso di loro. \n In secondo luogo, e\u0027 prevista dalla legge (art. 12, comma 1,\nlegge n. 24/2017) ed e\u0027 oggi pienamente operativa (dopo l\u0027adozione\ndel regolamento di cui al decreto interministeriale n. 232/2023,\nentrato in vigore il 16 marzo 2024) la possibilita\u0027 di azione diretta\ndel danneggiato nei confronti dell\u0027assicuratore. \n Ricorre, quindi, il caso previsto dall\u0027art. 185, 2º comma, c.p.,\nin quanto l\u0027assicuratore della struttura sanitaria e\u0027 tenuto dalla\nlegge civile a rispondere per il fatto dell\u0027imputato. \n Va peraltro rilevato che, sebbene la sentenza della Corte\ncostituzionale n. 159 del 2022 abbia chiarito che la previsione del\nlitisconsorzio necessario tra assicuratore e responsabile del danno\nnon sia, in realta\u0027, un requisito necessario al fine di ricondurre la\nfattispecie alle ipotesi di responsabilita\u0027 civile ex lege di cui\nall\u0027art. 185, 2º comma, c.p. («il solo elemento realmente\nindispensabile affinche\u0027 l\u0027assicuratore del danneggiante possa essere\nqualificato come responsabile civile e\u0027 la previsione normativa [...]\ndell\u0027azione diretta del danneggiato»: punto 3.3 del Considerato in\ndiritto), in ogni caso la legge n. 24/2017, come illustrato in\nprecedenza, prevede anche tale litisconsorzio necessario (art. 12,\ncomma 4). \n Oltre a cio\u0027, ricorre senza dubbio anche la «funzione plurima» di\ngaranzia gia\u0027 valorizzata nelle sentenze della Corte costituzionale\nn. 112 del 1998 e n. 159 del 2022. E\u0027 infatti evidente come le forme\ndi assicurazione obbligatoria della responsabilita\u0027 civile derivante\ndall\u0027esercizio della professione sanitaria tutelino tanto\nl\u0027assicurato-professionista sanitario (che viene manlevato dalle\npretese risarcitorie del danneggiato, potendo cosi\u0027 esercitare la\nprofessione sanitaria con maggiore serenita\u0027, secondo le finalita\u0027\ndella legge n. 24/2017) quanto il danneggiato-paziente (garantendo a\nquest\u0027ultimo il ristoro dei danni subiti, anche in ragione del\ncarattere «fondamentale» del diritto alla salute, tutelato dall\u0027art.\n32 della Costituzione). \n Appare quindi sussistere un\u0027ingiustificata disparita\u0027 di\ntrattamento - con conseguente violazione del principio di\nuguaglianza, di cui all\u0027art. 3 della Costituzione - tra l\u0027imputato\nassoggettato all\u0027azione risarcitoria nel processo penale (a cui e\u0027\nprecluso, in forza dell\u0027attuale previsione dell\u0027art. 83 del codice di\nprocedura penale, di ottenere la citazione dell\u0027assicuratore della\nstruttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa\nazione in sede civile (che invece puo\u0027 chiamare in garanzia, ai sensi\ndegli articoli 1917, 4º comma, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo\nassicuratore), gia\u0027 riscontrata nelle sentenze n. 112 del 1998 e n.\n159 del 2022 della Corte costituzionale, a fronte della quale\n«l\u0027effettivita\u0027 della duplice funzione di garanzia del rapporto\nassicurativo [...] rischia di rimanere compromessa, secondo la scelta\ndel danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le\nproprie pretese» (cosi\u0027 sent. n. 159 del 2022, punto 3.6 del\nConsiderato in diritto). \n Non puo\u0027 ritenersi un ostacolo alla sussistenza della cennata\ndisparita\u0027 di trattamento il fatto che, nel caso di specie, sia stata\nchiesta la citazione, quale responsabile civile, dell\u0027assicuratore\ndella struttura, ossia di un soggetto che e\u0027 parte di un contratto\nstipulato con una persona (giuridica) diversa dall\u0027imputato (ossia\ncon la struttura sanitaria). \n Si e\u0027 infatti in presenza, come gia\u0027 rilevato, di\nun\u0027assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui all\u0027art.\n1891 del codice civile, in forza del quale la struttura sanitaria\nassume la veste di contraente e il professionista sanitario quella di\nassicurato. \n Cio\u0027 che rileva, ai fini della riconducibilita\u0027 della fattispecie\nal paradigma di cui all\u0027art. 185, 2º comma, c.p., e\u0027 che ricorra il\ncaso di persone (in questa ipotesi, giuridiche) «che, a norma delle\nleggi civili, debbono rispondere» per il fatto dell\u0027imputato. Tale\nsituazione sicuramente si ravvisa nel caso di specie, in cui\nl\u0027assicuratore, pur avendo stipulato il contratto di assicurazione\ncon la struttura sanitaria (contraente), deve rispondere - anche\ndirettamente nei confronti del danneggiato - per il fatto\ndell\u0027imputato-danneggiante (assicurato). Ricorre quindi senza dubbio\nun\u0027ipotesi di responsabilita\u0027 civile ex lege, a nulla rilevando che\nl\u0027imputato non sia parte del rapporto contrattuale tra l\u0027assicuratore\ne la struttura sanitaria. \n Per le ragioni esposte, non puo\u0027 ritenersi manifestamente\ninfondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 83\ndel codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che,\nnel caso di responsabilita\u0027 civile derivante dall\u0027assicurazione\nobbligatoria prevista dall\u0027art. 10, comma 1, legge n. 24/2017,\nl\u0027assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa\nessere citato nel processo penale a richiesta dell\u0027imputato esercente\nla professione sanitaria. \n Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte con riferimento\nalla richiesta, da parte dell\u0027imputato esercente la professione\nsanitaria in regime libero-professionale, di citare quale\nresponsabile civile il proprio assicuratore ai sensi dell\u0027art. 10,\ncomma 2, legge n. 24/2017 (per cui sono ugualmente previste\nl\u0027obbligatorieta\u0027 della copertura assicurativa e l\u0027azione diretta del\ndanneggiato; anche in tal caso, inoltre, l\u0027assicurazione svolge una\n«funzione plurima» di garanzia, a tutela tanto del\npaziente-danneggiato quanto dell\u0027esercente la professione\nsanitaria-danneggiante). Tale questione, tuttavia, non e\u0027 rilevante\nnel caso di specie, il quale si riferisce ad un medico c.d.\n«strutturato», e al piu\u0027 potra\u0027 essere valutata dalla Corte\ncostituzionale ai sensi dell\u0027art. 27, legge n. 87/1953. \n Non si ignora che analoghe questioni, sollevate dal Tribunale di\nAvellino e dal Tribunale di Palermo, sono state dichiarate dalla\nCorte costituzionale l\u0027una inammissibile e l\u0027altra manifestamente\ninammissibile, rispettivamente con sentenza n. 182 del 2023 e con\nordinanza n. 177 del 2024. \n In entrambi i casi, tuttavia, i giudici rimettenti avevano\nrappresentato la richiesta dei rispettivi imputati di citare, quali\nresponsabili civili, i propri assicuratori, senza tuttavia precisare\nse le polizze relative ai professionisti sanitari fossero\nriconducibili all\u0027art. 10, comma 3, legge n. 24/2017 (forma di\nassicurazione certamente obbligatoria, ma relativa alla copertura con\nriferimento alle azioni di rivalsa e di responsabilita\u0027\namministrativa, come tale senza possibilita\u0027 di azione diretta da\nparte del danneggiato-paziente), all\u0027art. 10, comma 2, legge n.\n24/2017 (assicurazione dei professionisti sanitari operanti in regime\nlibero-professionale, con conseguente difetto di rilevanza delle\nquestioni, posto che nei giudizi a quibus si verteva in casi di\nmedici c.d. «strutturati») o, ancora, a polizze liberamente stipulate\ndai professionisti sanitari in assenza di un obbligo di legge (con\nconseguente impossibilita\u0027 di ravvisare l\u0027ipotesi di cui all\u0027art.\n185, 2º comma, c.p.). \n A fronte dell\u0027«inadeguata ricostruzione del quadro normativo di\nriferimento», pertanto, il Giudice delle leggi aveva dichiarato\ninammissibili tali questioni. \n Nel caso di specie, tuttavia, si e\u0027 precisato che l\u0027assicuratore\ndi cui l\u0027imputato ha chiesto la citazione quale responsabile civile\ne\u0027 quello della struttura sanitaria, con il quale quest\u0027ultima ha\nstipulato una polizza ai sensi dell\u0027art. 10, comma 1, legge n.\n24/2017. \n In ragione di quanto illustrato in precedenza, si ritiene\nadeguatamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, nonche\u0027\nindicate le caratteristiche del rapporto che lega assicuratore,\nstruttura sanitaria (contraente) e imputato (assicurato). \n4. Impossibilita\u0027 di operare un\u0027interpretazione costituzionalmente\norientata \n La previsione legislativa censurata, di cui all\u0027art. 83 del\ncodice di procedura penale, non consente di operare interpretazioni\ncostituzionalmente orientate che, a partire dal medesimo testo della\ndisposizione, superino il contrasto con la Costituzione sopra\nevidenziato. D\u0027altronde, in precedenza si e\u0027 sempre reso necessario\nun intervento della Corte costituzionale al fine di consentire\nall\u0027imputato di richiedere, in particolari ipotesi (che si ritengono\nsovrapponibili a quella oggi in esame), la citazione del responsabile\ncivile. \n E\u0027 quindi inevitabile la rimessione della questione alla Corte\ncostituzionale, con sospensione del giudizio in corso. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale\nn. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953, \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione\nall\u0027art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 83 del codice di procedura penale, nella\nparte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita\u0027 civile\nderivante dall\u0027assicurazione obbligatoria prevista dall\u0027art. 10,\ncomma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di\nsicurezza delle cure e della persona assistita, nonche\u0027 in materia di\nresponsabilita\u0027 professionale degli esercenti le professioni\nsanitarie), l\u0027assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria\npossa essere citato nel processo penale a richiesta dell\u0027imputato; \n Dispone l\u0027immediata trasmissione della presente ordinanza alla\nCorte costituzionale; \n Sospende il giudizio in corso; \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027\ncomunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente\ndella Camera dei deputati. \n Ordinanza letta in udienza. \n Verona, 28 marzo 2025 \n \n Il giudice: Zuccon","elencoNorme":[{"id":"62439","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"83","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"79167","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |