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M.. \n \nProcesso penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -\n  Reati di cui all\u0027art. 73, comma 5,  del  d.P.R.  n.  309  del  1990\n  (reati di \"piccolo spaccio\") - Mancato inserimento nel  novero  dei\n  reati di cui all\u0027art. 550, comma 2, lettera  c),  cod.  proc.  pen.\n  (casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della  possibilita\u0027\n  di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. \n- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi  in  materia\n  di   disciplina   degli   stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,\n  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di\n  tossicodipendenza), art. 73, comma 5,  in  combinato  disposto  con\n  l\u0027art. 168-bis del codice penale e con l\u0027art. 550, comma 2, lettera\n  c), del codice di procedura penale. \n\n\r\n(GU n. 49 del 03-12-2025)\n\r\n \n                         TRIBUNALE DI BOLOGNA \n                        Sezione G.I.P./G.U.P. \n \n    Il Giudice, dott. Andrea Salvatore Romito, nel procedimento sopra\nindicato a carico di M. S. ,  nato  a  ...  il  ...,  dichiaratamente\ndomiciliato presso la residenza anagrafica di ...  via  ...  n.  ...;\ndifeso di fiducia dall\u0027avv. Ettore  Grenci  del  foro  di  Bologna  e\nindagato per i delitti di cui  all\u0027allegato  «A»,  costituente  parte\nintegrante del presente provvedimento; \n    ha reso la seguente ordinanza. \n    Le  indagini  preliminari  interessavano  un  episodio  criminoso\nsussumibile nella fattispecie di cui all\u0027art. 73,  comma  5,  decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, occorso in\ndata ..., quando gli operanti, a seguito di perquisizione personale e\nlocale  nei  confronti  del  prevenuto,  rinvenivano,  dapprima,   un\ninvolucro contenente 41,39 grammi di sostanza stupefacente  del  tipo\nhashish e, successivamente, due involucri contenenti  rispettivamente\n19 e 5 grammi del medesimo narcotico. \n    Con istanza presentata  in  data  9  ottobre  2024  il  difensore\nchiedeva l\u0027ammissione dell\u0027assistito al  rito  speciale  della  messa\nalla prova previa sospensione del procedimento  instaurato  nei  suoi\nconfronti,  ex  articoli  168-bis  codice  penale  e  464-bis  codice\nprocedura  penale,  eccependo   contestualmente   la   questione   di\nlegittimita\u0027  costituzionale  avverso  gli  articoli  168-bis  codice\npenale e 550 codice procedura penale nella parte  in  cui  precludono\nl\u0027accesso al rito alternativo in relazione al reato addebitato. \n    Il pubblico ministero presentava mediante comunicazione datata  9\nottobre  2024  il   proprio   parere   contrario   all\u0027ammissibilita\u0027\ndell\u0027incidente di legittimita\u0027 costituzionale ritenendo la  questione\ninfondata. \n    Il Tribunale, convenendo solo parzialmente con le  determinazioni\nsostenute dalla difesa dell\u0027indagato, solleva  d\u0027ufficio  l\u0027incidente\ndi  legittimita\u0027  costituzionale  disponendo   la   sospensione   del\nprocedimento e la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale,\nsulla base delle ragioni che si espongono. \n    Mette conto, innanzitutto, evidenziare la significativa rilevanza\nche  attiene  la  questione  sottoposta  al  vaglio  di  legittimita\u0027\ncostituzionale, considerate la natura e  le  conseguenze  processuali\ndell\u0027istituto in questione. Invero, esso non  soltanto  permette  una\nrapida e  anticipata  risoluzione  delle  controversie  penalistiche,\ncollocandosi nel novero degli strumenti processuali orientati da  una\nprospettiva  deflattiva,  ma   offre   altresi\u0027   al   prevenuto   la\npossibilita\u0027 di conseguire l\u0027estinzione del reato addebitatogli,  ove\nsi attesti l\u0027esito positivo  del  periodo  dedicato  alla  probation,\nscongiurando, dunque, l\u0027ipotesi di una pronuncia di condanna. \n    Parallelamente, la messa alla prova, esigendo il rispetto  di  un\nprogramma di lavori di pubblica utilita\u0027 da  realizzarsi  all\u0027esterno\ndelle  mura  carcerarie,  stimola  la  celere   risocializzazione   e\nreintegrazione  nella  societa\u0027   del   soggetto   che   vi   acceda,\nprediligendo misure meno afflittive, ma ugualmente efficaci, rispetto\na quelle limitative della propria liberta\u0027 personale, in ossequio del\nprecetto costituzionale di cui all\u0027art. 27, comma 3,  espressivo  del\nprincipio della finalita\u0027 rieducativa della pena. \n    Tanto premesso, il  combinato  disposto  dagli  articoli  168-bis\ncodice penale e 464-bis  e  ss.  codice  procedura  penale,  fissa  i\nparametri soggettivi ed oggettivi  ai  fini  dell\u0027applicabilita\u0027  del\nrito speciale. \n    Ai sensi dell\u0027art. 464-quater del codice di procedura  penale  il\nGiudice  deve  preventivamente  valutare   sia   l\u0027insussistenza   di\ncondizioni tali da accreditare una futura sentenza di proscioglimento\nnei confronti dell\u0027imputato, sia  che  questi  rinunci  a  commettere\nulteriori reati. Declinando nella fattispecie concreta i  presupposti\nprescritti dalla norma, la sentenza di condanna si presta  ad  essere\nl\u0027esito  processuale  piu\u0027  probabile,  poste  le  risultanze   delle\nindagini  preliminari,  corroborate  dalle  perquisizioni  effettuate\ndalla  p.g.,  all\u0027esito   delle   quali   si   rinvenivano   sostanze\nstupefacenti, la cui  proprieta\u0027  era  riconducibile  proprio  al  M.\nCiononostante,   attesa   la   giovanissima   eta\u0027   del    medesimo,\nl\u0027incensuratezza,  il  contegno  serbato  nel  corso   dell\u0027attivita\u0027\nperquisitiva (segnatamente, il ragazzo consegnava volontariamente  il\ncorpo del reato senza alcuna forma di resistenza) e la salubrita\u0027 del\nconteso sociale entro cui  la  sua  personalita\u0027  si  estrinseca,  e\u0027\nragionevole pronosticare una sua futura astensione dalla consumazione\ndi nuovi reati.  Di  talche\u0027  si  ritengono  soddisfatti  entrambi  i\nrequisiti soggettivi richiesti dall\u0027art. 464-quater codice  procedura\npenale. \n    Le  criticita\u0027  riscontrate,  tuttavia,  attengono   al   profilo\nmeramente oggettivo dell\u0027istituto in esame. \n    Meglio argomentando, attraverso il decreto-legge n.  123  del  20\nmarzo 2023, convertito con la legge n. 159 del 13 novembre  2023,  il\nGoverno e\u0027 intervenuto anche sulla disciplina del comma  5  dell\u0027art.\n73, decreto del Presidente della  Repubblica n.  309  del  9  ottobre\n1990, emendando la cornice edittale nella quale veniva inquadrato  il\nreato mediante incremento della  pena  massima,  da quattro  a cinque\nanni di reclusione. La modifica non risulta scevra  di  ripercussioni\nprocessuali, in quanto il reato  in  esame  diviene,  per  un  verso,\npremessa idonea all\u0027eventuale  applicazione  della  misura  cautelare\npersonale in carcere, ma, contestualmente, incompatibile con i limiti\nimposti dall\u0027art. 168-bis  codice  penale,  il  quale  include  nella\npropria sfera di operativita\u0027 esclusivamente i reati punibili con «la\nsola pena edittale pecuniaria o con la pena  edittale  detentiva  non\nsuperiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta  o  alternativa\nalla pena pecuniaria». \n    Il segmento normativo interessato dalla questione di legittimita\u0027\ncostituzionale concerne il  testo  dell\u0027art.  550,  comma  2,  codice\nprocedura penale, il quale non contiene, nel novero delle fattispecie\ndelittuose tassativamente elencate, alcun riferimento  al  reato  per\ncui  si  procede.  Una  simile  pretermissione,  tuttavia,  impedisce\nl\u0027operativita\u0027 del rito speciale della messa alla prova, nella misura\nin cui il precetto menzionato rappresenta  un\u0027espressa  eccezione  ai\nparametri contemplati dall\u0027art. 168-bis codice penale. \n    Cio\u0027  premesso,  stante  la  pregiudizialita\u0027   della   questione\nrispetto alla trattazione del processo e alla decisione  nel  merito,\nsi reputa soddisfatto il requisito della rilevanza dell\u0027incidente, ai\nfini dell\u0027ammissibilita\u0027 del vaglio di costituzionalita\u0027. \n    Quanto,  invece,  alla  manifesta  fondatezza  della   questione,\noccorre impiegare ulteriori riflessioni. \n    Preliminarmente, la difesa ravvisa una  violazione  dell\u0027art.  77\nCost. nell\u0027adozione del  decreto-legge  n.  123,  noto  come  decreto\nCaivano,   finalizzato   a   soddisfare   specifiche   esigenze    di\nrivalorizzazione di contesti sociali contrassegnati dalla persistente\nproliferazione della criminalita\u0027 giovanile,  soprattutto  di  minore\neta\u0027. \n    Le criticita\u0027 sollevate, tuttavia,  non  si  dimostrano  tali  da\nsuperare  il  vaglio   della   non   manifesta   infondatezza.   Piu\u0027\nprecisamente, la difesa lamenta l\u0027assenza  di  qualsiasi  profilo  di\nnecessita\u0027  e  urgenza,  condizioni  valide  a  legittimare  l\u0027azione\nlegiferativa appannaggio del Governo ai sensi dell\u0027art. 77, comma  2,\nCost., asserendo, inoltre, l\u0027incoerenza della previsione specifica di\ncui all\u0027art. 4, comma 3, rispetto alle contingenze che inducevano  ad\nemanare il decreto. \n    Benche\u0027 il ricorrente suffraghi le  proprie  argomentazioni  alla\nluce della pronuncia n. 22/2012 della Corte  adita,  quale  vademecum\nsugli approcci interpretativi da assumersi in sede di valutazione dei\nrequisiti della  legislazione  d\u0027urgenza,  nel  caso  in  specie  ben\npossono profilarsi sia l\u0027omogeneita\u0027 che l\u0027urgenza  delle  previsioni\ncontenute nel decreto  citato,  attesa  la  ratio  che  orientava  il\nprovvedimento. Invero, l\u0027obiettivo dichiarato  risiede  nell\u0027adozione\ndi politiche criminali dirette a contenere  un  fenomeno  diffuso  in\nnumerose realta\u0027 distribuite sul territorio nazionale e rappresentato\ndalla devianza minorile. Tale fine verrebbe perseguito  anche  grazie\nall\u0027inasprimento  delle  pene  inflitte  per  quei   reati   ritenuti\nstrettamente connessi alle attivita\u0027 illecite perpetrate nei contesti\nsociali abitati dai  piu\u0027  giovani.  La  decisione  di  aggravare  la\nrisposta sanzionatoria, peraltro, viene espressamente annunciata  dal\nlegislatore  nel  preambolo  al   testo   normativo   («Ritenuta   la\nstraordinaria  necessita\u0027  ed  urgenza,   in   considerazione   delle\ncaratteristiche di maggiore pericolosita\u0027 e lesivita\u0027  acquisite  nei\ntempi recenti dalla criminalita\u0027 minorile, di approntare una risposta\nsanzionatoria ed altresi\u0027 dissuasiva, che mantenga  l\u0027attenzione  per\nla specificita\u0027 della  condizione  dell\u0027autore  di  reato  minorenne,\nintervenendo sui presupposti di applicabilita\u0027 delle misure cautelari\ned  altresi\u0027  prevedendo  un  procedimento  anticipato,   idoneo   al\nreinserimento e alla  rieducazione  del  minore  autore  di  condotte\ncriminose»; e,  ancora,  «Ritenuta  la  straordinaria  necessita\u0027  ed\nurgenza  di  intervenire  approntando  una  piu\u0027  incisiva   risposta\nsanzionatoria, correlandola all\u0027intera durata dell\u0027obbligo scolastico\nstesso  nonche\u0027  prevedendo  misure  disincentivanti  l\u0027elusione  nei\nconfronti degli esercenti la responsabilita\u0027 genitoriale»). \n    Giungendo al punctum dolens della questione, il comma 3 dell\u0027art.\n4, intervenendo sulle pene stabilite dall\u0027art. 73, il quale  sanziona\nl\u0027attivita\u0027 di produzione, di traffico e di  detenzione  illecita  di\nsostanze stupefacenti o  psicotrope  considerata  di  lieve  entita\u0027,\naderisce   ad   un   univoco   progetto   sanzionatorio   volto    al\nridimensionamento  di  reati,  ancorche\u0027  dal  carattere  eterogeneo,\naccomunati dalla diffusione proprio nelle realta\u0027 sociali oggetto  di\ntutela. \n    Pertanto, non e\u0027 evincibile dal dato testuale una  degenerazione,\ncosi\u0027 come delineata dalla Consulta, dei presupposti intrinseci  alla\nnatura del decreto-legge, non potendosi ravvisare in maniera evidente\nla  «carenza  del  requisito  della  straordinarieta\u0027  del  caso   di\nnecessita e d\u0027urgenza di provvedere»  e  «la  \"evidente  estraneita\u0027\"\ndella norma censurata rispetto alla  materia  disciplinata  da  altre\ndisposizioni del decreto-legge in cui e\u0027 inserita». \n    Diversamente, questo Tribunale ritiene fondata  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale con  riferimento  alle  violazioni  degli\narticoli 3 e 27 della Costituzione. \n    In  prima  battuta,  merita  prendere  le  mosse  dalla   recente\nevoluzione legislativa  che  ha  interessato  l\u0027art.  550  del codice\nprocedura  penale,  modificato  dalla  cd.  riforma   «Cartabia»   e,\nsuccessivamente, dal decreto «Caivano». Se la prima  ha  ampliato  il\nnovero dei  reati  suscettibili  di  citazione  diretta  a  giudizio,\nrendendoli compatibili con il rito speciale della messa  alla  prova,\naltrettanto non e\u0027 avvenuto a seguito del secondo intervento. \n    L\u0027ottica in cui si e\u0027 posto  il  legislatore  del  2022,  invero,\nrispecchiava la  volonta\u0027  di  alleggerire  il  carico  sanzionatorio\nrelativo a una serie di illeciti penali percepiti di  minore  allarme\nsociale e caratterizzati dal piu\u0027 modesto disvalore penale. \n    Ciononostante, il decreto-legge non  ha  assicurato  un  uniforme\ntrattamento  processuale  e  sanzionatorio  a  situazioni  giuridiche\nanaloghe. Infatti, non menzionando il rinnovato art. 73, comma 5, nel\ntesto dell\u0027art. 550, comma 2, codice procedura penale,  esso  diverge\ndalla precedente legislazione la quale, invece, giungeva ad ammettere\nai  lavori  di  pubblica  utilita\u0027  anche  coloro  ai  quali   veniva\naddebitato il reato di cui all\u0027art. 82  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990,  rubricato  «Istigazione,\nproselitismo e induzione al reato di persona minore». \n    La  questione  sollevata  dalla  difesa   trova   ragione   nella\ncomparazione effettuata tra i beni giuridici sottesi agli articoli 82\ne  73,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,\ndiscendendone una manifesta violazione del fondamentale principio  di\nuguaglianza e ragionevolezza, garantito dall\u0027art. 3 Cost.. \n    Ebbene, stando alla lettera della norma e\u0027 possibile inferire  la\nnatura affine dei beni  presidiati,  atteso  che  il  primo  precetto\npunisce «chiunque pubblicamente istiga all\u0027uso illecito  di  sostanze\nstupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita\u0027\ndi proselitismo per tale uso delle predette sostanze,  ovvero  induce\nuna persona all\u0027uso medesimo», mentre il  secondo  sanziona  chiunque\nproduca, traffichi o detenga illecitamente  sostanze  stupefacenti  o\npsicotrope.  Di  guisa  che  entrambi  si  prefiggono  lo  scopo   di\ndisincentivare  la  diffusione  di  sostanze  nocive  per  la  salute\npsicofisica umana, di diminuirne quanto possibile la  circolazione  e\ndi scongiurarne l\u0027istigazione o il proselitismo. Non solo, ma  e\u0027  di\nimmediato riscontro come la fattispecie criminosa di cui all\u0027art.  82\ncostituisca una pratica di maggiore allarme sociale e di  piu\u0027  grave\nentita\u0027, perseguendo essa le condotte dirette ad ampliare  la  platea\ndedita all\u0027utilizzo delle sostanze psicotrope. Cio\u0027  che  ne  deriva,\ndunque, e\u0027 un paradossale regime piu\u0027 favorevole in capo al  soggetto\naccusato di un piu\u0027 grave delitto, essendo concedibile a quest\u0027ultimo\nil periodo  di  probation.  Di  contro,  al  prevenuto  a  cui  venga\naddebitato  un  illecito  caratterizzato  dalla  lieve  entita\u0027  (con\nriferimento alle modalita\u0027 esecutive ovvero all\u0027oggetto del reato) e\u0027\npreclusa l\u0027esperibilita\u0027 di tale soluzione  processuale.  Un  assetto\ncosi\u0027  delineato,  pertanto,  e\u0027  idoneo  a  provocare  una  evidente\ndisparita\u0027  di  trattamento,   tale   da   pregiudicare   i   diritti\nfondamentali dei soggetti coinvolti. \n    In conclusione,  non  sono  individuabili,  malgrado  uno  sforzo\ninterpretativo, ragionevoli  giustificazioni  che  avvalorino  questa\nscelta di politica criminale, essendo possibile avanzare soltanto una\nspiegazione congetturale che ricada sulla mera carenza di  un  vaglio\npiu\u0027  approfondito  da  parte  del   legislatore   in   merito   alle\nripercussioni giuridiche di tale aggravio sanzionatorio,  ispirato  a\nlogiche generalpreventive. \n    In  secondo  luogo,  strettamente  connesso   al   principio   di\nuguaglianza e di ragionevolezza e\u0027  il  carattere  rieducativo  della\npena. Il comma 3 dell\u0027art. 27 Cost., invero, sancisce la finalita\u0027  a\ncui deve tendere la risposta penale  dell\u0027ordinamento  nei  confronti\ndel prevenuto, garantendo al medesimo la possibilita\u0027 di maturare  un\npercorso  riabilitativo  e  risocializzante,  che  gli  permetta   di\nraggiungere una consapevole resipiscenza dei propri errori e  che  lo\ninduca, in futuro, ad astenersi dai motivi a delinquere. \n    L\u0027irragionevole preclusione del diritto di accedere  alla  misura\ndella messa alla prova, istituto prettamente finalizzato a  stimolare\nla progressiva reintegrazione del  soggetto  nella  societa\u0027  civile,\ncostituisce  una  infrazione  altrettanto   evidente   dei   precetti\ncostituzionali. A tal proposito, non si conviene con le  osservazioni\npuntualizzate dal pubblico ministero, il  quale  reputa  le  sanzioni\nsostitutive, ex art. 20-bis  codice  penale,  e  l\u0027archiviazione  per\nparticolare tenuita\u0027 del fatto vicende processuali egualmente  idonee\na tutelare il ricorrente, posta la loro attuale compatibilita\u0027 con il\nregime sanzionatorio previsto per il reato di cui all\u0027art. 73,  comma\n5. \n    Emerge, a tal riguardo, la palese difformita\u0027  strutturale  degli\nistituti   menzionati   rispetto   al   meccanismo   sospensivo   del\nprocedimento di cui all\u0027art. 168-bis codice  penale,  alla  luce  dei\ndifferenti effetti  giuridici  che  si  riverberano  sulla  posizione\ngiuridica  del  prevenuto.  Invero,  l\u0027imputato,  avvalendosi   della\nsospensione  del  processo  con  messa  alla  prova,   non   soltanto\nusufruirebbe dell\u0027opportunita\u0027 di condurre uno stile di  vita  quanto\npiu\u0027 confacente  alle  proprie  inclinazioni  e  arricchente  per  la\npropria personalita\u0027, ma, in caso di positivo esito della  probation,\nbeneficerebbe  altresi\u0027  dell\u0027estinzione  del  reato,  vantaggio  non\ncontemplato per le pene  sostitutive  e,  tantomeno,  in  seguito  al\nprovvedimento di archiviazione ex art. 131-bis codice penale. \n    In conclusione, la percorribilita\u0027 di altri istituti  processuali\nnon  reintegrerebbe  i  diritti  compromessi  dal  riformato  assetto\nnormativo che esclude l\u0027accesso alla messa alla prova,  nella  misura\nin  cui  essa  costituisce  uno  strumento  rispondente  a  finalita\u0027\nrieducative. \n    Tanto argomentato, si ritiene che dal  combinato  disposto  degli\narticoli 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.  309\ndel 9 ottobre 1990, 168-bis codice penale e 550, comma 2, lettera c),\ncodice procedura penale si configuri una violazione dei  precetti  di\ncui agli  articoli  3  e  27  Cost.,  posti  a  tutela  dei  principi\nfondamentali  ai  quali  aderisce  il  diritto  penale,  non  essendo\nriscontrabile altra soluzione  costituzionalmente  conforme  che  non\nconduca a pratiche trasgressive dei canoni ermeneutici  stabiliti  in\npunto di interpretazione della legge, poiche\u0027 la  questione  inerisce\nesclusivamente ai parametri oggettivi della normativa in  esame,  non\nammettendosi,   pertanto,   margini   di   discrezionalita\u0027   o    di\ninterpretabilita\u0027. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 ss. della legge 11\nnovembre del 1953, n. 87; \n    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale - per violazione degli articoli 3  e  27,\ncomma 3, della Costituzione - delle norme di cui  agli  articoli  73,\ncomma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre\n1990, 168-bis del codice penale e 550 del codice di procedura penale,\nnella parte  in  cui  quest\u0027ultima  non  prevede,  alla  lettera  c),\nl\u0027inserimento della fattispecie di cui all\u0027art. 73, comma 5,  decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990; \n    sospende il procedimento in  corso,  ed  i  relativi  termini  di\nprescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di\nlegittimita\u0027 costituzionale; \n    dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della\ndocumentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; \n    manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza alla Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale  alla   Corte   costituzionale;   e,   ancora,   per   la\ncomunicazione al difensore e al pubblico ministero. \n        Bologna, 10 dicembre 2024 \n \n                         Il Giudice: Romito \n \n \n                               ------ \n \n \n                                                           Allegato A \n    Indagato \n    A) Per il delitto p. e p. dall\u0027art. 73, commi 4 e 5, decreto  del\nPresidente   della   Repubblica   n.   309/1990;    perche\u0027,    senza\nl\u0027autorizzazione di cui all\u0027art. 17 del medesimo decreto, al fine  di\nfarne cessione  a  terzi,  deteneva  diversi  frammenti  di  sostanza\nstupefacente del tipo Hashish dal peso netto totale di gr 69,0041, di\ncui gr 35,447  di  principio  attivo,  pari  al  51,37%  del  totale,\ncorrispondente a n. 1417,9 dosi medie singole, cosi\u0027 suddivisi: \n        un involucro di carta forno contenente gr 41,39  di  sostanza\nstupefacente del tipo Hashish, nascosto all\u0027interno delle mutande; \n        un involucro di carta forno contenente  gr  4,7  di  sostanza\nstupefacente   del   tipo   Hashish,   che   lo   stesso   consegnava\nspontaneamente agli agenti; \n        un involucro di carta forno contenente gr 19,00  di  sostanza\nstupefacente del tipo Hashish,  nascosto  dentro  un  cassetto  della\nscrivania nella propria camera da letto; \n        un involucro di carta forno contenente gr  5,00  di  sostanza\nstupefacente del tipo Hashish,  nascosto  dentro  un  cassetto  della\nscrivania nella propria camera da letto; \n        la destinazione alla cessione a terzi veniva dimostrata dalla\nquantita\u0027 della sostanza, dalla  suddivisione  e  confezionamento  in\ndiversi involucri di carta forno, dal ritrovamento  di  materiale  di\nconfezionamento, di un bilancino digitale  di  precisione  sporco  di\nresidui di sostanza stupefacente di tipo Hashish e di denaro contante\nper un totale di 1230 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio;\ne dalle circostanze in cui M. veniva fermato, ovvero poco  dopo  aver\nceduto una dose di sostanza stupefacente a F. \n    Fatto accertato in via ... e in ... in ..., il ... \n    B) Per il delitto p. e p. dagli articoli 81,  secondo  comma  del\ncodice penale - 73,  commi  4  e  5,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica n. 309/1990,  perche\u0027,  con  una  pluralita\u0027  di  condotte\nesecutive di un medesimo disegno criminoso, cedeva a ... diverse dosi\ndi  sostanza  stupefacente  di  tipo  Hashish,  in  cinque   distinte\noccasioni - in data ... cedeva una dose dal peso netto di gr 1,29, di\ncui gr 0,638 di principio attivo pari al 49,22%  e  corrispondente  a\n25,5 dosi medie singole; in altre due occasioni cedeva 2 grammi  alla\nvolta per un valore di 20  euro  a  cessione,  mentre  in  altre  due\noccasioni cedeva 1 grammo alla volta per  un  valore  di  10  euro  a\ncessione - lungo l\u0027arco temporale di circa due/tre  mesi  antecedenti\nal ... \n    Fatto commesso in data anteriore e prossima alla data dell\u0027ultima\ncessione avvenuta il ... , tra ... e ...","elencoNorme":[{"id":"63884","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/10/1990","data_nir":"1990-10-09","numero_legge":"309","descrizionenesso":"in combinato disposto con gli artt.","legge_articolo":"73","specificaz_art":"","comma":"5","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:1990-10-09;309~art73"},{"id":"63882","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"168","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"63883","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"550","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett. c)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80192","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80193","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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