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Omar\nChessa    (c.f.:    CHSMRO70E30I452L,    fax:    0706062418,     PEC:\nochessa@pec.it),   dal   prof.    avv.    Antonio    Saitta    (c.f.:\nSTTNTN63M13F158C;           fax:           0706062418,           PEC:\nantonio.saitta@certmail-cnf.it), del libero  Foro,  dall\u0027Avv.  Mattia\nPani    (c.f.:     PNAMTT74P02B354J;     fax     0706062418;     PEC:\nmapani@pec.regione.sardegna.it) e dall\u0027avv. Alessandra  Putzu  (c.f.:\nPTZLSN73B41F979D;          fax:           070/6062418;           PEC:\naputzu@pec.regione.sardegna.it)      dell\u0027Avvocatura       dell\u0027ente,\nelettivamente domiciliata presso l\u0027Ufficio  di  rappresentanza  della\nRegione Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24 e  presso  gli  indirizzi\nPEC dei nominati difensori, ricorrente, \n    contro: \n        lo Stato e per esso contro la Presidenza  del  Consiglio  dei\nministri,  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio  pro-tempore,\nrappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, \n        e  il  Tribunale  di  Cagliari,  in  persona  del  Presidente\npro-tempore, ai sensi dell\u0027art. 27, comma 2, delle norme  integrative\ndella Corte costituzionale del 22 luglio 2021, \n        e il Ministero della giustizia, nella  persona  del  Ministro\npro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura  generale\ndello Stato, ai sensi dell\u0027art. 27, comma 2, delle norme  integrative\ndella Corte costituzionale del 22 luglio 2021, \n    per la dichiarazione che, ai sensi  degli  articoli  24,  secondo\ncomma, 97 secondo e terzo comma, 102 primo comma,  104  primo  comma,\n111 primo e secondo comma, 113 ultimo comma, 116  primo  comma,  118,\nprimo comma, 122 primo comma, nonche\u0027 art. 6 C.E.D.U. in  riferimento\nall\u0027art. 117, primo comma, Cost., e  degli  articoli  6  e  15  dello\nStatuto di autonomia  della  Regione  Sardegna,  anche  in  combinato\ndisposto con gli articoli 1 e 22 della legge statutaria regionale  12\nnovembre 2013, n. 1, dell\u0027art. 19 dello Statuto speciale e  dell\u0027art.\n17 del regolamento del consiglio regionale sardo, nonche\u0027 dell\u0027art. 6\ndel decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale, decreto\ndel Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n.  250,  non  spetta\nallo Stato, e  per  esso  al  Tribunale  di  Cagliari  stabilire  con\nsentenza 28 maggio 2025, n. 848 (all. 3), emessa  a  conclusione  del\ngiudizio R.G. n. 477/2025, promosso dalla  sig.ra  Alessandra  Todde,\nPresidente    della    Regione     autonoma     Sardegna,     avverso\nl\u0027ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale\npresso la Corte d\u0027appello di Cagliari adottata il 20 dicembre 2024  e\nnotificata il 3 gennaio 2025  che  «l\u0027accertamento  della  violazione\ndelle norme in materia di spese elettorali» compiuto  nella  predetta\nsentenza «rimane  insindacabile  dal  consiglio  regionale,  [quando]\nquest\u0027ultimo assumera\u0027 le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo\nfermo quanto accertato in questa sede». \n    e per l\u0027effetto annullare in parte qua, la sentenza del Tribunale\ndi Cagliari 28 maggio 2025, n. 848. \n \n                                Fatto \n \n    1. In esito alle elezioni per il rinnovo  degli  organi  elettivi\ndella Regione autonoma della Sardegna del  24-25  febbraio  2024,  e\u0027\nrisultata eletta alla carica di Presidente della regione la  dott.ssa\nAlessandra  Todde,  giusto  atto  di  proclamazione  del   20   marzo\nsuccessivo. \n    2.  Il  3  gennaio  2025,  il  Collegio  regionale  di   garanzia\nelettorale presso la Corte d\u0027appello di  Cagliari  ha  notificato  al\nPresidente     del     consiglio     regionale     della     Sardegna\nun\u0027«ordinanza/ingiunzione in ordine all\u0027adozione del provvedimento di\ndecadenza» dell\u0027ing. Alessandra  Todde  dalla  carica  di  Presidente\ndella Regione Sardegna (all. 4). \n    Nella suddetta «ordinanza/ingiunzione», a seguito della  verifica\ndella dichiarazione  e  del  rendiconto  depositati  dalla  candidata\nAlessandra Todde, \"esaminati gli atti  prodotti,  vista  la  delibera\nadottata nella seduta del 12 novembre 2024 e considerata la decisione\nadottata dalla maggioranza del Collegio, nel corso della  seduta  del\n16 novembre 2024 - secondo la  quale  il  candidato  alla  presidenza\ndella regione non sarebbe sottoposto ad alcun limite di spesa per  la\npropria campagna elettorale in virtu\u0027 dell\u0027insussistenza di una norma\nche lo preveda - si e\u0027 proceduto alla  notifica  delle  contestazioni\n... formulate come di seguito riportate: \n        1) la depositata dichiarazione di spesa e di  rendiconto  non\ne\u0027 conforme a quanto sancito dall\u0027art. 7, comma  6,  della  legge  n.\n515/1993, come richiamato dall\u0027art. 3, comma 1 della legge  regionale\nSardegna n. 1/1994 ... - si e\u0027 contestata la violazione dell\u0027art.  7,\ncomma 6, legge n. 515/93, come richiamato dall\u0027art. 3, comma 1  della\nlegge regionale Sardegna n. 1/94; \n        2) non risulta essere stato nominato il  mandatario,  la  cui\nnomina deve ritenersi obbligatoria ai  sensi  dell\u0027art.  7,  comma  3\ndella legge n. 515/1993, come richiamato dall\u0027art. 3, comma  1  della\nlegge regionale Sardegna  n.  1/1994:  ...  -  si  e\u0027  contestata  la\nviolazione dell\u0027art. 7, comma 3, legge  n.  515/93,  come  richiamato\ndall\u0027art. 3, comma 1 della legge regionale Sardegna n. 1/94; \n        3) non risulta essere stato aperto un conto corrente dedicato\nesclusivamente alla raccolta dei fondi ai sensi dell\u0027art. 7, comma 4,\ndella legge n. 515/1993, come richiamato dall\u0027art. 3, comma 1,  della\nlegge regionale Sardegna  n.  1/1994:  ...  -  si  e\u0027  contestata  la\nviolazione dell\u0027art.  7,  comma  4,  legge  515/93,  come  richiamato\ndall\u0027art. 3, comma 1 della legge regionale Sardegna n. 1/1994; \n        4)  non  risulta  l\u0027assegnazione  e  la  sottoscrizione   del\nrendiconto da parte del mandatario che avrebbe dovuto essere nominato\nai sensi dell\u0027art. 7, commi 4 e  6  della  legge  n.  515/1993,  come\nrichiamato dall\u0027art. 3, comma 1 della  legge  Regionale  Sardegna  n.\n1/1994: ... - si e\u0027 contestata la violazione dell\u0027art. 7, commi  4  e\n6, legge n. 515/1993, come richiamati  dall\u0027art.  3,  comma  1  della\nlegge regionale Sardegna n. 1/94; \n        5) non  e\u0027  stato  prodotto  l\u0027estratto  del  conto  corrente\nbancario o postale, come previsto dall\u0027art. 7, comma 6,  della  legge\nn. 515/1993,  come  richiamato  dall\u0027art.  3,  comma  1  della  legge\nregionale Sardegna n. 1/1994: ... - si e\u0027  contestata  la  violazione\ndell\u0027art. 7, comma 6, legge n. 515/93, come richiamato  dall\u0027art.  5,\ncomma 3 della legge regionale Sardegna n. 1/94; \n        6) non risultano dalla lista movimenti bancari  i  nominativi\ndei soggetti che  hanno  erogato  i  finanziamenti  per  la  campagna\nelettorale come  previsto  dall\u0027art.  7,  comma  6,  della  legge  n.\n515/1993, come richiamato dall\u0027art. 3, comma 1 della legge  regionale\nSardegna n. 1/1994: ... - si e\u0027 contestata la violazione dell\u0027art. 7,\ncomma 6, della legge n. 515/1993, come richiamato dall\u0027art. 3,  comma\n1 della legge regionale Sardegna n. 1/1994 e qualora i  finanziamenti\ndovessero risultare da societa\u0027, anche l\u0027art. 4, comma 3, della legge\nn. 659/1981 in combinato disposto con l\u0027art. 7, comma 2, della  legge\nn. 195/1974; \n        7) non risulta su quale conto  corrente  siano  confluite  le\nsomme  indicate  nell\u0027elenco   operazioni   Paypal   prodotto   dalla\ncandidata, ai sensi dell\u0027art. 7, commi 3 e 4 della legge n. 515/1993,\ncome richiamato dall\u0027art. 3, comma 1 della legge  regionale  Sardegna\nn. 1/1994: ... - si e\u0027 contestata la violazione dell\u0027art. 7, comma 4,\nlegge n. 515/93, come richiamato dall\u0027art. 3,  comma  1  della  legge\nregionale Sardegna n. 1/94; \n    Rilevato che la  candidata  Todde  Alessandra,  a  seguito  delle\ncontestazioni effettuate, ha proceduto al deposito di una memoria  ex\nart. 14 comma IV legge regionale n. 515/93,  con  relativi  allegati,\n... con la quale ha formalizzato le proprie osservazioni in relazione\nappunto, alle varie contestazioni formulate nei suoi confronti; ...\". \n    Il collegio ha osservato, altresi\u0027, che  «non  e\u0027  stato  affatto\ncontestato alla Todde il  mancato  deposito  della  dichiarazione  di\nspesa e rendiconto - come previsto dall\u0027art. 15, comma 8, della legge\nrichiamata (diffida e termine di  15  giorni,  come  specificatamente\nrichiesto  dalla  norma)  -  ma  l\u0027anomalia   derivante   dalla   non\nconformita\u0027 della dichiarazione di spesa e rendiconto da  lei  stessa\npresentata» (cfr. settima riga dell\u0027ultimo  capoverso  della  pag.  5\ndell\u0027ordinanza ingiunzione). \n    Premesso quanto sopra, il collegio ha  concluso,  per  quanto  di\ninteresse nel  presente  giudizio,  che  «alla  luce  delle  rilevate\nirregolarita\u0027 e violazioni delle norme penali inerenti il deposito di\ndichiarazioni contrastanti e delle anomalie rilevate - come suesposto\n- si impone la  trasmissione  di  copia  degli  atti  succitati  alla\nProcura della Repubblica in sede per quanto di eventuale  competenza,\nnonche\u0027 la comminazione  delle  sanzioni  amministrative  e,  infine,\nstante  l\u0027accertata  violazione  delle  norme  che  disciplinano   la\ncampagna elettorale, la decadenza dalla carica del candidato eletto e\ntrasmissione del provvedimento al Presidente del Consiglio  Regionale\nper la procedura di competenza come previsto dall\u0027art. 15,  comma  7,\nlegge 515/93» (pag. 5, ultimo capoverso). \n    Inoltre, sulla base delle riportate contestazioni, il Collegio di\ngaranzia elettorale ha comminato a carico della Presidente  Todde  la\nsanzione amministrativa di  40.000,00  euro  e  «tenuto  conto  delle\nviolazioni  della  normativa,  cosi\u0027  come  suindicate   dispone   la\ntrasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al  Presidente  del\nconsiglio  regionale  per  quanto  di  sua   competenza   in   ordine\nall\u0027adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla\ncarica di Presidente della Regione Sardegna ...». \n    3.  Alla  luce  di  tale  provvedimento  -  che,  per  quanto  di\ninteresse, «impone» al  consiglio  regionale  sardo  di  adottare  il\nprovvedimento di decadenza  della  dott.ssa  Todde  dalla  carica  di\nPresidente della regione - la regione ha proposto dinanzi  a  codesta\necc.ma Corte ricorso per conflitto di attribuzioni tra enti (R.G.  n.\n2/2025) che sara\u0027 chiamato per  la  discussione  nell\u0027udienza  del  9\nluglio p.v. \n    4. Frattanto, la dott.ssa Todde ha proposto dinanzi al  Tribunale\ndi  Cagliari  un  ricorso  ai  sensi  dell\u0027art.  281-decies   c.p.c.,\ndell\u0027art. 22, decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150  e  della\nlegge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale ha chiesto di dichiarare\n«nullo, annullabile e/o comunque nessuna giuridica  efficacia  e  per\nl\u0027effetto revocare il provvedimento emesso dal Collegio regionale  di\ngaranzia  elettorale  in  data  20  dicembre  2024,   notificato   il\nsuccessivo 3 gennaio 2025, per le  richiamate  violazioni  di  legge,\nnonche\u0027 per difetto  di  attribuzione,  e  in  ogni  caso  in  quanto\ncontraddittoriamente motivato con riguardo alla prospettata decadenza\ndel Presidente Alessandra  Todde,  sia  in  relazione  alla  sanzione\npecuniaria di euro 40.000 disposta  nei  confronti  della  stessa  da\nricondurre, in via di mero subordine, al minimo edittale previsto dal\ncomma 11 dell\u0027art. 15 della legge 515/1993». In tale giudizio, sia la\nRegione Sardegna che il consiglio regionale sono  rimasti  del  tutto\nestranei perche\u0027 non  intimati  ne\u0027  hanno  svolto  alcuna  forma  di\nintervento. \n    5. Con sentenza 28 maggio 2025, n. 848, il Tribunale, in apertura\ndella parte motivazionale  della  pronuncia,  ha  affermato  che  «il\nperimetro della [sua, n.d.r.] cognizione e\u0027  definito  dalle  domande\ndella stessa ricorrente e consiste nell\u0027accertamento  negativo  della\nsussistenza delle violazioni comportanti la decadenza e l\u0027irrogazione\ndella   sanzione   pecuniaria,   comprendendo   non    solo    l\u0027atto\namministrativo in se\u0027, ma tutto il rapporto sottostante», sicche\u0027 «la\ncognizione del  Tribunale  [...]  estendendosi  all\u0027intero  rapporto,\ndovra\u0027 necessariamente riguardare anche il tema della mancata o  meno\npresentazione del rendiconto da parte della ricorrente» (pag. 42). \n    In esito al giudizio,  il  Tribunale  ha  ritenuto,  quanto  alle\nsanzioni pecuniarie applicate  dal  Collegio  regionale  di  garanzia\nelettorale, che «le violazioni  contestate  alla  ricorrente  con  il\nprovvedimento   impugnato,   sono   risultate   tutte   sussistenti»,\nconfermandone  l\u0027importo.  Per  quanto  concerne  la  sanzione  della\ndecadenza, invece,  ha  osservato  e  dichiarato  quanto  segue:  «al\nriguardo, preliminarmente, si rileva che il provvedimento  contestato\nnon ha  disposto  la  decadenza,  ma,  ritenendo  che  le  violazioni\naccertate   comportassero   detta   conseguenza,   ha   disposto   la\ntrasmissione degli atti al Presidente del consiglio regionale. \n    Deve confermarsi in questa sede che non rientra nella  competenza\ndel Collegio di garanzia  ne\u0027  in  quella  del  Tribunale  adito  per\nl\u0027impugnazione  dell\u0027ordinanza-ingiunzione,  pronunciare  l\u0027eventuale\ndecadenza della ricorrente. \n    La competenza e\u0027 rimessa dalla legge al consiglio regionale. \n    All\u0027organo  amministrativo  di   controllo   e   poi   a   quello\ngiurisdizionale, che non intende esondare  dall\u0027alveo  delle  proprie\ncompetenze, e\u0027 rimesso esclusivamente l\u0027accertamento della violazione\ndelle norme in materia di spese elettorali. \n    Effettuato detto vaglio, che rimane insindacabile  dal  consiglio\nregionale,  quest\u0027ultimo  assumera\u0027  le  sue   determinazioni   sulla\ndecadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede. \n    Null\u0027altro si deve quindi dire sul punto» (enfasi aggiunta) \n    6. E\u0027 evidente che con tale decisione il Tribunale di Cagliari, e\nquindi lo Stato, nella parte in cui ha affermato che  «l\u0027accertamento\ndella  violazione  delle  norme  in  materia  di  spese   elettorali»\neffettuato in sentenza «rimane insindacabile dal consiglio regionale»\ne che quest\u0027ultimo assumera\u0027 le sue decisioni sulla  decadenza  della\nPresidente Todde «tenendo fermo  quanto  accertato  in  questa  sede»\ndetermina     un\u0027inaccettabile     invasione     delle     competenze\ncostituzionalmente  proprie  della  Regione  Sardegna,  e  per   essa\nesercitate dal consiglio regionale, sicche\u0027 non resta che proporre il\npresente ricorso per conflitto di attribuzioni ex art.  134  Cost.  e\nart. 39, legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti \n \n                               Motivi \n \na) Premessa sull\u0027oggetto del presente giudizio. \n    Occorre  premettere  all\u0027illustrazione  dei  singoli  motivi   di\nimpugnazione che in questa sede non si intende censurare  nel  merito\nla decisione del Tribunale cagliaritano in ordine alla  fondatezza  o\nmeno delle doglianze dedotte in  quella  sede  dall\u0027attrice.  Non  e\u0027\nquesta, ovviamente la sede, ne\u0027 la Regione Sardegna  ha  interesse  a\nfarlo. Qui occorre semplicemente contestare  la  sentenza  in  parola\nnella parte in cui, pur  riconoscendo  la  competenza  del  consiglio\nregionale sardo a delibare la sussistenza di ipotesi di  decadenza  a\ncarico della dott.ssa Todde dalla carica di Presidente della regione,\nha statuito che per l\u0027organo rappresentativo della comunita\u0027  «rimane\ninsindacabile» quanto stabilito in materia dal medesimo Tribunale nel\ngiudizio de quo  e  che  il  Consiglio  dovra\u0027  assumere  le  proprie\n«determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo  quanto  accertato  in\nquesta sede». \n    Dinanzi a codesta ecc.ma  Corte  rileva  soltanto  questa  palese\ninvasione   di   attribuzioni    della    sfera    di    attribuzioni\ncostituzionalmente garantita alla regione ricorrente  compiuta  dallo\nStato, ad opera del Tribunale di Cagliari. \nb) Il quadro normativo di riferimento. \n    Premessa  la  condizione  di  speciale  autonomia  della  Regione\nSardegna a norma dell\u0027art. 116, primo comma, Cost., l\u0027art. 122, primo\ncomma. Cost. stabilisce che  «il  sistema  d\u0027elezione  e  i  casi  di\nineleggibilita\u0027 e di incompatibilita\u0027 del Presidente  e  degli  altri\ncomponenti della giunta regionale nonche\u0027 dei  consiglieri  regionali\nsono disciplinati con legge della regione  nei  limiti  dei  principi\nfondamentali stabiliti con legge  della  Repubblica,  che  stabilisce\nanche la durata degli organi elettivi». \n    L\u0027art. 15 dello  Statuto  di  autonomia  speciale  della  Regione\nSardegna dispone che «in armonia con la  Costituzione  e  i  principi\ndell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica  e  con  l\u0027osservanza  di\nquanto disposto dal presente titolo, la  legge  regionale,  approvata\ndal  consiglio  regionale  con  la  maggioranza  assoluta  dei   suoi\ncomponenti,  determina  [...]  i  casi  di   ineleggibilita\u0027   e   di\nincompatibilita\u0027 con le predette cariche [di Presidente, assessore  e\nconsigliere regionale, n.d.r.]. \n    L\u0027art. 19  dello  Statuto  prevede,  altresi\u0027  che  il  consiglio\nregionale si dota di  un  proprio  regolamento  interno  approvato  a\nmaggioranza assoluta dei  suoi  membri.  Tale  regolamento  (all.  5)\ndisciplina le competenze consiliari in ordine all\u0027«esame delle  cause\ndi   ineleggibilita\u0027   e   di   incompatibilita\u0027,   comprese   quelle\nsopravvenute  nel  corso  della  legislatura»,  contribuendo  a  dare\nattuazione, in relazione alle attivita\u0027 consiliari,  alla  competenza\ndella  regione  sull\u0027ineleggibilita\u0027  dei  consiglieri  regionali   e\nassegnando alla giunta  delle  elezioni  la  competenza  a  formulare\ndinanzi  all\u0027assemblea  le  eventuali  proposte  di   decadenza   dei\nconsiglieri (art. 17, comma). \n    Secondo l\u0027art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  19\nmaggio 1949, n. 250, il consiglio regionale dichiara la decadenza dei\n«membri della giunta regionale che vengano a trovarsi  in  una  delle\ncondizioni di incompatibilita\u0027 previste dallo statuto speciale per la\nSardegna relativamente alla funzione di consigliere regionale». \n    L\u0027art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1, dispone che\n«alle altre violazioni delle norme recate  dalla  presente  legge  si\napplicano le corrispondenti sanzioni previste dai commi 5, 7,  8,  9,\n10, 11, 12, 14 e 15 dell\u0027art. 15 della legge  n.  515  del  1993.  La\ncomunicazione di cui al comma 10 dell\u0027art. 15 della legge n. 515  del\n1993 e\u0027  indirizzata  al  Presidente  del  consiglio  regionale,  che\npronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento». \nc)  Sulla  natura  amministrativa  della  competenza  consiliare   di\naccertare le cause di ineleggibilita\u0027  e  decadenza  dei  consiglieri\nregionali. \n    La competenza del consiglio regionale in ordine  all\u0027accertamento\ndelle cause di ineleggibilita\u0027 (e di incompatibilita\u0027) a  carico  dei\nconsiglieri regionali e,  quindi,  di  dichiararne  la  decadenza  ha\nnatura sicuramente amministrativa. \n    Codesta ecc.ma Corte, sin dalla  sentenza  n.  66  del  1964,  ha\naffermato, nonche\u0027 confermato «nella sentenza  n.  115  del  1972,  e\nribadito nella sentenza n. 113 del 1993, che le norme  legislative  e\ndei regolamenti interni le quali parlano di un \"giudizio  definitivo\"\ndelle assemblee elettive regionali sulla verifica dei poteri e  sulle\ncontestazioni e i reclami elettorali vanno intese, conformemente alla\nCostituzione,  come   riferite   alla   fase   \"amministrativa\"   del\ncontenzioso elettorale» (C. cost., sentenza n. 29 del  2003,  proprio\nin riferimento alla Regione Sardegna;  nello  stesso  senso,  per  la\nRegione Siciliana, gia\u0027 Corte costituzionale n. 115 del 1972). \n    Pertanto, poiche\u0027 la Regione Sardegna  e\u0027  dotata  di  competenza\nlegislativa  in   materia,   ne   consegue   la   relativa   potesta\u0027\namministrativa   in   ordine   all\u0027accertamento   delle   cause    di\nineleggibilita\u0027  e  incompatibilita\u0027  delle  quali  ha   il   Governo\nnormativo.  Per  pacifica  giurisprudenza  costituzionale,   infatti,\nsoprattutto in riferimento alle regioni ad autonomia speciale vige il\nprincipio   del   parallelismo   tra   attribuzioni   legislative   e\namministrative (cfr. Corte costituzionale  sentenze  numeri  236  del\n2004, 175 del 2006, 238 del 2007, 9 del 2013, 215 del 2019),  sicche\u0027\nla   competenza   a   delibare   le   cause    di    ineleggibilita\u0027,\nincompatibilita\u0027 e decadenza prevista dalla legge (in primis ex, art.\n15 dello Statuto) e\u0027 sicuramente regionale per specifica attribuzione\ncostituzionale e statutaria. \nd) Sulla portata lesiva della sentenza del Tribunale di Cagliari,  n.\n848  del  2025.  Violazione  delle  competenze  amministrative  della\nRegione Sardegna. Sul «cattivo esercizio» del potere  giudiziario  da\nparte della sentenza n.  848/2025  e  il  «tono  costituzionale»  del\nconflitto. \n    d.1. La pronuncia del giudice cagliaritano, pur  riconoscendo  la\ncompetenza del consiglio regionale  sardo  a  delibare  la  decadenza\ndella Presidente Todde, pretende di vincolarne  le  future  attivita\u0027\nquanto  ad  accertamento  dei   fatti   rilevanti   ai   fini   delle\ncontestazioni   mosse   e   alla   loro   qualificazione   giuridica,\ndeterminando  cosi\u0027  un\u0027evidente  interferenza   sulle   attribuzioni\namministrative  del  consiglio  regionale  e,  percio\u0027,  sulla  sfera\ncostituzionale di competenza della regione ricorrente. \n    E\u0027 opportuno richiamare il principio enunciato nella sentenza  di\ncodesta ecc.ma Corte n. 110  del  1970  e  concordemente  seguito  in\nsuccessive pronunce (cfr. sentenze numeri 211 del 1972, 178 del 1973,\n289 del 1974, 75 del 1977, 183 del 1981, 70 del 1985, 285 del  1990),\nsecondo cui «nulla vieta che  un  conflitto  di  attribuzione  tragga\norigine da un  atto  giurisdizionale,  se  ed  in  quanto  si  deduca\nderivarne una invasione della competenza costituzionalmente garantita\nalla  regione:  la  figura  dei  conflitti  di  attribuzione  non  si\nrestringe alla sola ipotesi di contestazione circa l\u0027appartenenza del\nmedesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per\nse\u0027, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall\u0027illegittimo\nesercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di\nattribuzioni costituzionalmente assegnate all\u0027altro soggetto». \n    Preliminarmente e onde evitare equivoci, va chiarito che qui  non\nsi vuole certo sostenere che i casi di  ineleggibilita\u0027  e  decadenza\ndei consiglieri regionali siano una materia sottratta alla cognizione\ndegli organi giurisdizionali dello Stato, per essere affidati in  via\ndefinitiva alle deliberazioni del consiglio regionale. Sul punto  non\nlascia adito a dubbi la sentenza n. 29 del 2003, resa in occasione di\nun conflitto di attribuzioni tra enti che ha  riguardato  proprio  la\nRegione Sardegna e il consiglio regionale sardo  in  particolare:  in\nquesta pronuncia si afferma con nettezza  che  «non  sussiste  alcuna\nnorma   o   principio   costituzionale   da   cui   possa   ricavarsi\nl\u0027attribuzione ai Consigli regionali,  anche  di  regioni  a  statuto\nspeciale, del giudizio definitivo sui titoli di ammissione  dei  loro\ncomponenti  e  sulle  cause  sopraggiunte  di  ineleggibilita\u0027  e  di\nincompatibilita\u0027, cosi\u0027 da sottrarre tale materia  alla  sfera  della\ngiurisdizione». Non pare dunque dubbio che  eventuali  determinazioni\nfuture  del  consiglio  regionale   in   ordine   alle   ipotesi   di\nineleggibilita\u0027 e decadenza di Alessandra Todde siano sottoponibili a\nsindacato  giudiziale,   se   impugnate   dinanzi   ad   un\u0027autorita\u0027\ngiurisdizionale. \n    Sarebbe  invece  improprio  che  il  sindacato  consiliare  fosse\ncondizionato dalle decisioni preventivamente  assunte  da  un  organo\ngiurisdizionale come nel caso di specie. Il  Tribunale  cagliaritano,\ninfatti,  non  ha   ripercorso   l\u0027iter   logico-giuridico   di   una\ndeliberazione consiliare, rilevandone i vizi dopo  aver  sentito  nel\ncontraddittorio processuale le ragioni della  difesa  consiliare.  Il\nsuo  intervento  non  si  e\u0027  prodotto  «a  valle»  di   un\u0027attivita\u0027\nconsiliare  e  avendo  avuto  come  oggetto   di   giudizio   proprio\nquest\u0027attivita\u0027. Al contrario, si colloca «a  monte»,  prima  che  il\nconsiglio operi il proprio vaglio: avanza,  infatti,  la  pretesa  di\nindirizzare, con una sentenza resa in un processo civile inter alios,\nl\u0027attivita\u0027  amministrativa  futura  dell\u0027assemblea   rappresentativa\nregionale, vincolandola previamente a  quanto  gia\u0027  accertato  nella\nsentenza e con cio\u0027  coartando  sul  nascere  l\u0027attivita\u0027  consiliare\nfutura di accertamento e qualificazione giuridica dei fatti. \n    Peraltro, il  ragionamento  svolto  in  sentenza  e\u0027  palesemente\ncontraddittorio - e lesivo delle attribuzioni consiliari  \u0026#x05ab;-  laddove\nafferma che la competenza a dichiarare  l\u0027eventuale  decadenza  della\nPres. Todde e\u0027 del consiglio regionale («deve confermarsi  in  questa\nsede che non rientra nella competenza del Collegio di garanzia ne\u0027 in\nquella  del  Tribunale  adito   per   l\u0027impugnazione   dell\u0027ordinanza\ningiunzione, pronunciare l\u0027eventuale decadenza della  ricorrente.  La\ncompetenza e\u0027 rimessa dalla legge al consiglio regionale»: pag.  65),\nper poi, subito  dopo,  negare  al  consiglio  stesso  il  potere  di\naccertare i fatti e di attribuire  loro  la  corretta  qualificazione\ngiuridica («all\u0027organo amministrativo di controllo  e  poi  a  quello\ngiurisdizionale, che non intende esondare  dall\u0027alveo  delle  proprie\ncompetenze, e\u0027 rimesso esclusivamente l\u0027accertamento della violazione\ndelle norme in materia di spese elettorali. Effettuato detto  vaglio,\nche  rimane  insindacabile  dal  consiglio  regionale,   quest\u0027ultimo\nassumera\u0027 le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto\naccertato in questa sede»: pag. 65 della sentenza). \n    Infatti, se il consiglio regionale ha (come  sicuramente  ha)  il\npotere-dovere di deliberare  sulla  decadenza  del  Presidente  della\nRegione, allo stesso organo non si puo\u0027 negare la plena  cognitio  in\nordine all\u0027accertamento dei fatti e alla loro  qualificazione,  senza\nsubire alcun vincolo o condizionamento dall\u0027esterno,  tanto  piu\u0027  se\nderivante da una sentenza pronunciata inter alios a conclusione di un\nprocesso rispetto al quale la regione e\u0027 rimasta del tutto estranea. \n    d.2. Quanto  al  «tono  costituzionale»  del  conflitto,  con  la\nsentenza n. 848 del Tribunale di Cagliari si e\u0027 realizzato un  tipico\ncaso  di  «cattivo  esercizio»  o  «sviamento  del  potere»,  che  ha\nindebitamente interferito nella «sfera di competenza  costituzionale»\ndella Regione Sardegna, realizzando con cio\u0027 la  fattispecie  di  cui\nall\u0027art. 39, comma 1, della legge statale n. 87 del 1953, a mente del\nquale puo\u0027 produrre ricorso  davanti  alla  Corte  costituzionale  la\n«Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa  da  un\natto dello Stato». \n    Infatti, con la sentenza in discussione al consiglio regionale e\u0027\nindebitamente imposto di basare la verifica  dei  titoli  di  accesso\ndella Pres. Todde alla carica di consigliere (pur se da  tale  ultima\ncarica  se  ne  differenzia  come  rappresentato  nel  prosieguo  del\nricorso) su quanto accertato  dall\u0027atto  giurisdizionale  statale  in\noggetto, con la volonta\u0027 di predeterminare l\u0027esito del  giudizio  del\nconsiglio sin dalla fase istruttoria. \n    Merita considerare al riguardo che la sentenza n. 332 del 2011 di\ncodesta  ecc.ma  Corte  ricorda  che  per   costante   giurisprudenza\n«costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di\nattribuzione qualsiasi comportamento  significante,  imputabile  allo\nStato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna\ne che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto\n\"ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa  di  esercitare\nuna  data  competenza,  il  cui  svolgimento  possa  determinare  una\ninvasione  nella  altrui  sfera  di  attribuzioni  o,  comunque,  una\nmenomazione altrettanto attuale delle possibilita\u0027 di esercizio della\nmedesima\"» (ex plurimis, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994  e\nn. 771 del 1988). \n    Cio\u0027 premesso, non pare  dubbio  che  la  decisione  del  giudice\ncagliaritano, manifestando la volonta\u0027 che il consiglio regionale  si\nattenga a quanto da esso stabilito in riferimento a un  giudizio  del\nquale il consiglio non era parte, esprime, per  usare  le  parole  di\nquesta ecc.ma Corte, «in modo chiaro  ed  inequivoco  la  pretesa  di\nesercitare una data competenza, il cui svolgimento possa  determinare\nuna invasione nella altrui sfera di  attribuzioni  o,  comunque,  una\nmenomazione altrettanto attuale delle possibilita\u0027 di esercizio della\nmedesima». In altre parole, la pronuncia del Tribunale  cagliaritano,\npur  non  potendo  avere  la  competenza  di  vincolare   le   future\ndeterminazioni consiliari, muove evidentemente dal  convincimento  di\npoter esercitare  detto  potere,  con  cio\u0027  pretendendo  di  guidare\nl\u0027esercizio della competenza consiliare senza averne titolo. \n    Vale la pena di riportare un passo  di  autorevole  dottrina,  la\nquale ha efficacemente spiegato  che  «si  ha  materia  di  conflitto\ncostituzionale non quando si denuncia un tipo qualsiasi di vizio  del\ncontenuto d\u0027un atto, ma solo quando il vizio dell\u0027atto, in se\u0027 e  per\nse\u0027 e indipendentemente dal contenuto, costituisce una lesione  della\nposizione costituzionale del ricorrente». In  particolare,  «si  deve\nsottolineare l\u0027espressione in se\u0027 e di per se\u0027. Per aprire la via  al\nconflitto non basta, anzi non rileva, che l\u0027atto  sia  per  qualunque\nmotivo invalido; e\u0027 necessario, e  sufficiente,  ch\u0027esso  esprima  la\npretesa (illegittima) d\u0027un\u0027intromissione in un campo che non spetta a\nchi l\u0027ha  posto  in  essere.  In  ipotesi,  dal  contenuto  dell\u0027atto\npotrebbe anche non derivare alcun effetto concreto e negativo per chi\nlo subisce. Il conflitto si giustifica comunque in quanto l\u0027atto  che\nne da\u0027 motivo esprime la pretesa d\u0027istituire un rapporto indebito  di\nsoggezione  o,  comunque,  di   condizionamento   tra   poteri»   (G.\nZagrebelsky, V.  Marceno\u0027,  Giustizia  costituzionale,  II,  Bologna,\n2007, 284). \n    Cio\u0027 attesta il sicuro «tono  costituzionale»  della  menomazione\nlamentata perche\u0027 «per conferire tono costituzionale a  un  conflitto\nserve essenzialmente prospettare l\u0027esercizio effettivo di un  potere,\nnon avente base  legale,  in  concreto  incidente  sulle  prerogative\ncostituzionali della ricorrente» (sentenze n. 259 del 2019, n. 260  e\nn. 104 del 2016). Non pare dubbio che nel caso di specie  ricorra  la\nmenomazione della sfera di attribuzioni regionali per  come  definita\nda norme di rango costituzionale. \n    Come precisato dal giudice costituzionale, vanno «distinti i casi\nin cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo, da  quelli\nin cui l\u0027atto e\u0027 viziato per contrasto con le  norme  attributive  di\ncompetenza costituzionale» (sentenza n. 10 del 2017). \n    Nel caso di specie, pertanto, l\u0027atto del  Tribunale  di  Cagliari\nnon e\u0027 solo invalido in se\u0027, in quanto  difforme  dalle  disposizioni\nlegislative vigenti e in contrasto con norme di rango costituzionale,\nma lo e\u0027 anche per se\u0027, poiche\u0027 esprime, per l\u0027appunto, la volonta\u0027 e\nla  pretesa  di  imporre  al  consiglio  regionale  di  adottare   il\nprovvedimento decadenziale  secondo  le  linee  predeterminate  nella\nsentenza, cosi\u0027 interferendo nella sfera di competenza  riservata  al\nconsiglio regionale sulla delibazione delle cause di  ineleggibilita\u0027\ne incompatibilita\u0027 (cfr. quanto dedotto  al  superiore  punto  c)  in\nviolazione di non pochi parametri costituzionali, come si illustrera\u0027\nnei paragrafi successivi. \nA. Non spettanza allo Stato del potere di vincolare le decisioni  del\nconsiglio regionale della Regione Sardegna in  materia  di  decadenza\ndella  dott.ssa  Alessandra  Todde,  Presidente  e   componente   del\nconsiglio regionale a quanto deciso dal Tribunale di Cagliari con  la\nsentenza n. 848 del 2025. \n    Preliminarmente  occorre  contestare  la  pretesa  dello   Stato,\nmanifestata in modo inequivoco  con  la  sentenza  del  Tribunale  di\nCagliari n. 848 del 2025, di vincolare il consiglio  regionale  della\nSardegna al «vaglio, che rimane insindacabile dal consiglio regionale\n[quando]  quest\u0027ultimo  assumera\u0027   le   sue   determinazioni   sulla\ndecadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede». \n    A.1 Sulla violazione degli articoli 24 secondo comma e 111, primo\ne secondo comma, della Costituzione e dell\u0027art.  2909  c.c.,  nonche\u0027\ndell\u0027art. 6 della C.E.D.U., in riferimento all\u0027art. 117, primo  comma\nCost. \n    Il Tribunale di Cagliari ha affermato un  vincolo  a  carico  del\nconsiglio  regionale  sardo  nell\u0027esercizio  delle  attribuzioni   di\nquest\u0027ultimo, vincolo discendente dal contenuto dalla sentenza n. 848\nemessa a conclusione di un giudizio al quale la Regione  Sardegna  (e\nil consiglio regionale) sono rimasti del tutto estranei. \n    L\u0027art. 111, della Costituzione dispone, nei primi due commi,  che\n«la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla\nlegge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le  parti,  in\ncondizioni di parita\u0027 davanti a giudice terzo e imparziale», sancendo\ncosi\u0027 il principio costituzionale  fondamentale  del  contraddittorio\nprocessuale quale elemento essenziale del «giusto processo». \n    Inoltre, a norma dell\u0027art.  6  della  C.E.D.U.  da  valere  quale\nparametro in quanto richiamato dall\u0027art.  117,  primo  comma,  Cost.,\n«ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata  equamente,\npubblicamente  ed  entro  un  termine  ragionevole  da  un  tribunale\nindipendente  e  imparziale,  costituito  per  legge,  il  quale  sia\nchiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e  doveri\ndi carattere civile» \n    Tali principi, a loro volta, trovano fondamento  nel  diritto  di\ndifesa ex art. 24 Cost. e svolgimento nell\u0027art. 2909 c.c.,  il  quale\nnel disporre che «l\u0027accertamento contenuto nella sentenza passata  in\ngiudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi\ncausa», non enuncia soltanto il  principio  della  res  iudicata,  ma\nsancisce altresi\u0027 che la sentenza non dispiega  i  suoi  effetti  nei\nconfronti dei terzi (res inter  alios  iudicata  tertio  neque  nocet\nneque prodest). In  altre  parole,  poiche\u0027  l\u0027accertamento  disposto\ndalla sentenza «fa stato tra le parti», vincolando soltanto le  parti\ndel processo, ne segue che non puo\u0027 sortire effetti nei confronti  di\nsoggetti che non abbiano partecipato al  giudizio.  E\u0027  un  principio\nelementare di civilta\u0027 giuridica che chi non ha potuto far valere  le\nproprie ragioni  nel  contraddittorio  processuale  non  puo\u0027  essere\nriguardato da una pronuncia giurisdizionale. \n    Orbene, nel caso di specie va  rimarcato  che  ne\u0027  il  consiglio\nregionale sardo ne\u0027 qualsiasi altro organo regionale  era  parte  del\ngiudizio svoltosi dinanzi al  tribunale  cagliaritano,  sicche\u0027  deve\nescludersi che il c.d. «vaglio  insindacabile»  operato  dalla  detta\npronuncia  possa  intimare  alcunche\u0027  al  consiglio.  La   contraria\nstatuizione contenuta in sentenza  viola,  pertanto,  le  prerogative\ngarantite  della  Regione  Sardegna  nell\u0027esercizio   delle   proprie\nfunzioni costituzionalmente attribuite e garantire. \n    A.2 Sulla violazione del principio costituzionale di  separazione\ntra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa quale  risulta\ndal combinato disposto degli articoli 24, secondo comma, 97, primo  e\nsecondo comma, 102, primo comma, 104,  primo  comma,  e  113,  ultimo\ncomma, della Costituzione. \n    Va anche ribadito che le attivita\u0027 consiliari di  accertamento  e\nqualificazione giuridica dei  fatti  dal  cui  verificarsi  dipendono\neffetti quali l\u0027ineleggibilita\u0027, l\u0027incompatibilita\u0027  e  la  decadenza\ndei consiglieri regionali, hanno natura propriamente  amministrativa,\navendo carattere esecutivo di norme legislative, statali e regionali,\nnonche\u0027 di norme regolamentari interne (cfr. Corte costituzionale  n.\n66 del 1964, n. 115 del 1972, n. 113 del 1993, n. 29 del 2003). \n    Come sopra accennato, il novero  delle  fonti  che  attribuiscono\nquesta funzione ai consigli regionali e\u0027, percio\u0027 ampio. \n    Viene anzitutto in rilievo l\u0027art. 5,  comma  terzo,  della  legge\nregionale  27  gennaio  1994,  n.  1,  il  quale  dispone   che   «la\ncomunicazione di cui al comma 10 dell\u0027articolo 15 della legge n.  515\ndel 1993 e\u0027 indirizzata al Presidente del  consiglio  regionale,  che\npronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento». \n    Puo\u0027 eccepirsi che tale disposizione e l\u0027intera legge  n.  1/1994\nsiano abrogati dall\u0027art. 22, comma secondo,  della  legge  statutaria\nelettorale n. 1 del 2013, secondo cui «in materia di  ineleggibilita\u0027\ne incompatibilita\u0027, fino all\u0027approvazione di una disciplina regionale\nai sensi dell\u0027art. 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a\nquanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali».\nMa in tal caso troverebbe  comunque  applicazione  l\u0027art.  15,  comma\ndieci, della legge statale 10 dicembre 1993,  n.  515,  a  mente  del\nquale «al termine  della  dichiarazione  di  decadenza,  il  Collegio\nregionale di garanzia elettorale da\u0027 comunicazione  dell\u0027accertamento\ndefinitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e  9  al  Presidente\ndella Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia  la\ndecadenza ai sensi del proprio regolamento». Tale  disposizione  deve\nleggersi in combinato disposto con l\u0027art. 4, lettera g), della  legge\nstatale 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove  norme  per  la  elezione  dei\nconsigli delle regioni a statuto ordinario), che rinvia  allo  stesso\nart. 15, comma 10, della legge n. 515/1993, con la  variazione  pero\u0027\nche  deve  intendersi  «sostituito  al  Presidente  della  Camera  di\nappartenenza il Presidente del consiglio regionale». \n    A tutto cio\u0027 deve aggiungersi l\u0027art. 6 del decreto legislativo di\nattuazione dello  Statuto  speciale,  decreto  del  Presidente  della\nRepubblica  19  maggio  1949,  n.  250,  il  quale  con  riguardo  ai\nconsiglieri regionali dispone che «la decadenza  e\u0027  pronunziata  dal\nconsiglio». Sul punto, insomma, non possono esserci dubbi. Del resto,\nlo stesso Tribunale civile di Cagliari muove dal presupposto  che  al\nconsiglio regionale sardo sia attribuito dal legislatore  il  compito\namministrativo  di  pronunziarsi  sulla  decadenza  dei   consiglieri\nregionali. \n    Cio\u0027 premesso e trattandosi di attivita\u0027 amministrativa,  seppure\nsvolta dal Consiglio anziche\u0027 dall\u0027esecutivo regionale, rimane  fermo\nche essa  ricada  nell\u0027orbita  di  applicazione  degli  articoli  24,\nsecondo comma, 97, secondo e terzo  comma,  102,  primo  comma,  104,\nprimo comma, e 113,  ultimo  comma,  della  Costituzione,  dalla  cui\nconsiderazione combinata emergono due distinti profili del  principio\nche   regola   il   rapporto   tra   attivita\u0027    amministrativa    e\ngiurisdizionale. Per il primo  profilo,  le  funzioni  amministrative\nsono  certamente  soggette  al  controllo  del   potere   giudiziario\nindipendente, quale esplicazione del piu\u0027  generale  principio  dello\n«Stato di diritto». Per il secondo profilo, invece, le due  attivita\u0027\npubbliche, amministrativa e  giurisdizionali,  debbono  svolgersi  in\nregime di separatezza, in modo tale che  la  funzione  amministrativa\nnon ridondi in funzione giurisdizionale e, quel  che  piu\u0027  conta  ai\nfini del caso di  specie,  la  funzione  giurisdizionale  non  invada\nl\u0027ambito riservato alla funzione amministrativa. Orbene, per costante\norientamento   di   codesta   ecc.ma   Corte   il   detto   principio\ncostituzionale di separazione e\u0027 sicuramente un parametro  invocabile\nnella sede del conflitto di attribuzione tra enti. \n    Uno dei leading cases in materia e\u0027 la sentenza n. 70  del  1985,\nla quale afferma recisamente che deve essere contestata «in radice la\nspettanza ad organi giudiziari del potere di [...] di porre in essere\nuna  interferenza  nelle  attivita\u0027   amministrative   di   spettanza\nregionale,  mediante  interventi   di   stimolo,   partecipazione   e\ncodeterminazione dei relativi procedimenti».  Sottolineando  in  modo\nnetto la parametricita\u0027 del suddetto «principio di separazione» anche\nin occasione dei giudizi  per  conflitto  di  attribuzione  (sia  tra\npoteri che tra enti), la sentenza n. 70 del 1985 aggiunge inoltre che\n«e\u0027 indubbio che, nel sistema costituzionale, funzione amministrativa\ne funzione giurisdizionale  sono  concepite  e  devono  svolgersi  in\nposizione di reciproca separazione (artt. 97, primo e  secondo  comma\n[oggi, art. 97, secondo e terzo comma,  n.d.r.],  102,  primo  comma,\n104, primo comma, 113, ultimo comma)»,  sicche\u0027  e\u0027  escluso  che  le\nautorita\u0027 giudiziarie ordinarie «possano contrapporsi  o  sovrapporsi\nalle autorita\u0027 amministrative». \n    Ma quel che piu\u0027 rileva  ai  fini  del  caso  oggetto  di  questo\nricorso e\u0027 che  per  l\u0027orientamento  manifestato  da  codesta  ecc.ma\nCorte, sempre con la sentenza n. 70/1985, «deve negarsi che spetti ad\norgani giudiziari  dettare  le  linee  dell\u0027indirizzo  amministrativo\nregionale, in cio\u0027 sostituendosi  agli  organi  regionali  competenti\nnella determinazione sia degli strumenti di intervento che dei  tempi\ne modi di attuazione di tale indirizzo  ed  addirittura  prescrivendo\ngli  atti  specifici  che  si  ritiene   debbano   essere   adottati.\nDeterminazioni  di  tal  genere  esulano  certamente  dall\u0027ambito  di\nlegittimo  esercizio   dei   poteri   giurisdizionali,   atteso   che\nl\u0027ordinamento non attribuisce ad organi giudiziari poteri di  stimolo\ndell\u0027azione amministrativa o  di  partecipazione  o  codeterminazione\ndell\u0027indirizzo  amministrativo;  ed   esse   sono   suscettibili   di\ninvalidazione, oltre che  con  gli  appositi  strumenti  processuali,\nanche con quello del conflitto di attribuzione. La carenza di  potere\ngiurisdizionale  si   traduce   infatti,   qui,   in   un\u0027alterazione\ndell\u0027ordine costituzionale delle competenze, posto che la pretesa  di\nesercitare  poteri  siffatti  comporta  l\u0027invasione  della  sfera  di\nautonomia costituzionalmente riservata alla regione». \n    La  pronuncia  di  codesta  ecc.ma  Corte  appena  ricordata  (la\nsentenza n. 70 del  1985)  non  e\u0027  un  precedente  isolato,  essendo\npreceduto dalle sentenze numeri 150/1981 e 69/1985, per  trovare  poi\nulteriore conferma specialmente nelle sentenze n. 283/1986,  99/1991.\nNell\u0027ultima,  in  particolare,  si  precisa  che  sia  nei  conflitti\ninterorganici che in quelli intersoggettivi, ossia  «per  entrambi  i\ntipi di conflitto, la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la  quale,\ndecidendo su conflitti sollevati  contro  provvedimenti  del  giudice\nordinario sia dal Presidente del Consiglio dei ministri  (numeri  150\ndel 1981 e 283 del 1986) che dalle regioni (n. 70 del 1985), ha avuto\ncura  di  sottolineare  come  con  i  conflitti   si   assumesse,   e\nfondatamente, che il  giudice  aveva  preteso,  di  volta  in  volta,\nesercitare un potere regolamentare del Governo o di un  Ministro  (n.\n150 del 1981), o una  funzione  di  indirizzo  della  legislazione  o\ndell\u0027amministrazione regionale (n. 70  del  1985),  o  un  potere  di\nordinanza di necessita\u0027 (n. 283 del 1986), vale a dire  un  potere  o\nuna funzione non riconducibile all\u0027esercizio della giurisdizione come\nfunzione di tutela giurisdizionale»; e che «l\u0027atto o il comportamento\ninvasivo denunciabile con l\u0027uno o l\u0027altro  tipo  di  conflitto  [...]\ndeve concretare mediante atti non consentiti  ad  alcun  giudice  una\ninterferenza  nell\u0027azione  amministrativa   idonea   a   condizionare\nl\u0027attribuzione che in quell\u0027azione si esprime e si svolge». \n    E\u0027 di tutta evidenza che le affermazioni contenute nella sentenza\ndel Tribunale di Cagliari  n.  848  del  2025,  oggetto  dell\u0027odierno\nricorso, ricadano nella  suddetta  regola  di  divieto  enucleata  da\ncodesta ecc.ma Corte alla luce degli articoli 24, secondo comma,  97,\nprimo e secondo comma, 102, primo comma, 104,  primo  comma,  e  113,\nultimo comma, della Costituzione i quali  fondano  la  distinzione  e\nl\u0027autonomia tra l\u0027esercizio della funzione  amministrativa  e  quella\ngiurisdizionale come puntualmente illustrato da codesta ecc.ma  Corte\ncon la richiamata sentenza n. 70 del 1985. Difatti,  la  pretesa  del\ngiudice cagliaritano che il suo vaglio sia tenuto «insindacabile» dal\nConsiglio, che pertanto, secondo il monito del Tribunale di Cagliari,\n«assumera\u0027 le  sue  determinazioni  sulla  decadenza,  tenendo  fermo\nquanto accertato in questa sede» (cioe\u0027, nella sentenza n. 848/2025),\nnega  il  suddetto  principio  costituzionale  di   separazione   tra\namministrazione e giurisdizione,  poiche\u0027  esprime  -  per  usare  le\nchiare parole di  codesta  ecc.ma  Corte  (sent.  n.  70/1985)  -  la\nvolonta\u0027  di  «dettare   le   linee   dell\u0027indirizzo   amministrativo\nregionale»,   palesando    «una    interferenza    nelle    attivita\u0027\namministrative   di   spettanza   regionale»,   con   «un\u0027alterazione\ndell\u0027ordine costituzionale delle competenze, posto che la pretesa  di\nesercitare  poteri  siffatti  comporta  l\u0027invasione  della  sfera  di\nautonomia costituzionalmente riservata alla regione». \n    A.3. Sulla violazione dell\u0027art. 15 dello Statuto  speciale  della\nSardegna. \n    Il tono costituzionale di questo  conflitto  si  evince  altresi\u0027\ndall\u0027evocazione di altri parametri costituzionali. \n    Infatti, e\u0027 violato pure l\u0027art. 15 dello Statuto speciale  sardo,\nnella parte in cui riserva al legislatore regionale la disciplina dei\ncasi  d\u0027ineleggibilita\u0027.  Avanzando  la  pretesa  di  indirizzare   e\nvincolare preventivamente il  consiglio  regionale  ad  attivita\u0027  di\naccertamento giudiziale svoltesi prima della deliberazione consiliare\nsul caso  d\u0027ineleggibilita\u0027  e  senza  che  sia  percio\u0027  intervenuta\nl\u0027impugnazione di alcun atto  consiliare,  la  sentenza  oggetto  del\nricorso ha evidentemente  stravolto  l\u0027ordine  procedimentale  e  dei\nrapporti tra poteri per come disciplinato dal  legislatore  regionale\nriservatario, in attuazione dell\u0027art. 15 dello Statuto,  ovvero  (nel\ncaso si ritenesse non piu\u0027 vigente la legislazione sarda  sul  punto)\nper come disciplinato dal  legislatore  statale  cui  il  legislatore\nregionale riservatario fa rinvio (si veda l\u0027art. 22,  comma  secondo,\ndella legge statutaria n. 1/2013 e quanto gia\u0027 illustrato sopra). \n    A.4. Sulla violazione dell\u0027art. 19 dello Statuto  speciale  della\nSardegna. \n    Nel caso alla mano e\u0027  indirettamente  violato  anche  l\u0027art.  19\ndello Statuto, che riserva al consiglio la competenza ad adottare  il\nproprio  Regolamento  interno.  Tale  regolamento   disciplina,   tra\nl\u0027altro, le competenze consiliari in ordine all\u0027«esame delle cause di\nineleggibilita\u0027 e di incompatibilita\u0027, comprese  quelle  sopravvenute\nnel corso della legislatura» (art. 17  del  regolamento  consiliare),\ncontribuendo  a  dare  attuazione,  in   relazione   alle   attivita\u0027\nconsiliari, alla competenza della  Regione  sull\u0027ineleggibilita\u0027  dei\nconsiglieri regionali e assegnando  alla  giunta  delle  elezioni  la\ncompetenza a formulare dinanzi all\u0027assemblea le eventuali proposte di\ndecadenza dei consiglieri (art. 17, comma 3). \n    Ebbene, dalla suddetta disposizione si evince chiaramente che  le\nattivita\u0027  giuntali  e  assembleari  di  esame  e  proposta   debbono\nsvolgersi  in  maniera  «libera»,  ossia   procedendo   ad   autonome\nvalutazioni dei fatti e della loro qualificazione giuridica, pur  nel\nrispetto doveroso della legge, sicche\u0027 costituisce una chiara lesione\ndi tali prerogative (fondate direttamente nel regolamento  interno  e\nindirettamente  nello  Statuto)  la  pretesa  di   condizionarne   lo\nsvolgimento e predeterminarne l\u0027esito. \n    A.5. Sulla violazione dell\u0027art.  6  del  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica 19 maggio  1949,  n.  250  (decreto  legislativo  di\nattuazione dello Statuto speciale sardo). \n    Deve altresi\u0027 considerarsi che, come ribadito dalla  sentenza  n.\n263 del 2005 di codesta ecc.ma Corte, anche le  norme  di  attuazione\ndegli Statuti speciali  possono  essere  invocate  a  fondamento  del\nconflitto: «la consolidata giurisprudenza di questa  Corte  [...]  ha\nritenuto che, al pari delle  norme  statutarie,  anche  le  norme  di\nattuazione dello statuto speciale  [...]  possono  essere  utilizzate\ncome parametro del giudizio di costituzionalita\u0027  (cfr.  sentenze  n.\n36, n. 356 e n. 366 del 1992, n. 165 del 1994, n. 458  del  1995,  n.\n520 del 2000, n. 334 e n. 419 del 2001 e n. 28 e n. 267 del 2003)». \n    Nel caso di specie viene in particolare rilievo il primo  decreto\nlegislativo di attuazione dello  Statuto  speciale  sardo,  cioe\u0027  il\ndecreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949,  n.  250,  il\ncui art. 6 dispone che «decadono dalla carica i membri  della  giunta\nregionale  che  vengano  a  trovarsi  in  una  delle  condizioni   di\nincompatibilita\u0027  previste  dallo  statuto  speciale  della  Sardegna\nrelativamente alla funzione  di  Consigliere  regionale»  e  che  «la\ndecadenza e\u0027  pronunziata  dal  consiglio».  Tale  disposizione,  pur\nformulata espressamente con riguardo ai casi di incompatibilita\u0027  del\nconsigliere regionale che fosse anche membro della  giunta  (come  e\u0027\ncertamente il caso del Presidente di regione  nell\u0027assetto  vigente),\ne\u0027 espressivo e confermativo della competenza consiliare  in  materia\ndi ineleggibilita\u0027  e  incompatibilita\u0027  e,  quindi,  trova  altresi\u0027\napplicazione in tutti i casi di ineleggibilita\u0027, tenuto conto che \"il\npiu\u0027 contiene il meno» e che sarebbe quantomeno assurdo che la  norma\ndi  attuazione  attribuisse  al  consiglio   regionale   il   compito\n(amministrativo)  di  accertare  e   sanzionare   soltanto   i   casi\nd\u0027incompatibilita\u0027, lasciando i piu\u0027 gravi casi di ineleggibilita\u0027  e\nincandidabilita\u0027 senza alcun rimedio attivabile in sede consiliare. \n    E\u0027 vero che la sentenza  n.  848/2025  del  giudice  cagliaritano\nriconosce formalmente la suddetta  competenza  consiliare  in  ordine\nalla decadenza dei consiglieri. E tuttavia, non  sembra  riconoscerla\nsostanzialmente   laddove   qualifica   il   proprio   vaglio    come\ninsindacabile dal consiglio e laddove asserisce che le determinazioni\nconsiliari dovranno tenere fermo quanto in essa accertato. \nB. Non spettanza allo Stato, sotto un diverso profilo, del potere  di\nvincolare le decisioni del consiglio regionale della Regione Sardegna\nin materia di decadenza della dott.ssa Alessandra Todde, Presidente e\ncomponente del consiglio regionale a quanto deciso dal  Tribunale  di\nCagliari con la sentenza n. 848 del 2025. \n    B.1. Senza recesso dalla precedente assorbente censura, per  mero\nscrupolo  di  completezza  difensiva  -  e  senza  che   cio\u0027   possa\nconfigurare una surrettizia impugnazione  della  contestata  sentenza\ndel Tribunale cagliaritano n. 848 del 2025 - occorre dedurre anche la\nseguente ulteriore doglianza sul merito del vincolo giuridico che  il\nTribunale ha  ritenuto  di  dover  imporre  a  carico  del  consiglio\nregionale sardo. Si tratta, pertanto, di una censura da valere in via\nsubordinata al mancato accoglimento di quella dedotta  al  precedente\npunto A. \n    B.2. Il Tribunale ha affermato di essere  giudice  non  dell\u0027atto\n(l\u0027ordinanza del Collegio regionale di garanzia del 3  gennaio  2025)\nbensi\u0027  del  rapporto  (il  perimetro  della   cognizione   «consiste\nnell\u0027accertamento  negativo  della   sussistenza   delle   violazioni\ncomportanti la decadenza e l\u0027irrogazione della  sanzione  pecuniaria,\ncomprendendo non solo l\u0027atto  amministrativo  in  se\u0027,  ma  tutto  il\nrapporto  sottostante»,  pag.  42;  «come  gia\u0027  detto,  il  presente\ngiudizio si caratterizza quale giudizio sul  rapporto  e,  in  quanto\ntale, coinvolge ed attinge direttamente  ai  presupposti  sostanziali\nper l\u0027irrogazione delle sanzioni», pag. 57). \n    Pertanto, al capo 12 della sentenza (pagg. 57  ss.)  ha  ritenuto\nnel  senso  che  la  dott.ssa  Todde  avrebbe  omesso  del  tutto  di\npresentare la dichiarazione ex art. 7, comma 6, legge n. 515  e  art.\n2, primo comma, n. 3 della legge 5  luglio  1982,  n.  441.  Da  tale\nassunto, invero non contestato dal Collegio regionale di garanzia, ha\ndedotto che troverebbe  applicazione  a  carico  dell\u0027interessata  il\ncomma 8 dell\u0027art. 15, della legge n. 515 del 1993, il  quale  prevede\nla sanzione della decadenza. \n    In questa sede non interessa se tale capo di sentenza  sia  stato\npronunciato   ultra   petita   perche\u0027   cio\u0027   costituira\u0027   oggetto\ndell\u0027eventuale impugnazione proposta da chi di interesse  nella  sede\npropria. Cio\u0027 che rileva dinanzi  a  codesta  ecc.ma  Corte  e\u0027  che,\nsecondo quanto affermato dal Tribunale, quando il consiglio regionale\ndovra\u0027 delibare l\u0027eventuale decadenza della  Presidente  Todde  dalla\ncarica, dovra\u0027 «tener fermo quanto accertato  in  questa  sede»  che,\nperaltro,  «rimane  insindacabile  dal  consiglio»  (pag.  65   della\nsentenza). Tuttavia, anche il  contenuto  dell\u0027accertamento  compiuto\ndal   Tribunale   e\u0027   intrinsecamente   lesivo   delle    competenze\ncostituzionalmente attribuite alla regione  quanto  a  determinazione\ndelle cause di ineleggibilita\u0027 e incompatibilita\u0027 (ex art.  15  dello\nStatuto). \n    Doveroso, pertanto, censurare il cattivo Governo che il Tribunale\nha fatto del proprio potere giurisdizionale, vincolando il  consiglio\nregionale ad applicare statuizioni in contrasto con la  legge  e  con\nnorme  di  rango  costituzionale,   cosi\u0027   ledendo   le   competenze\ncostituzionalmente garantite della regione ricorrente. \n    B.2. Lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla\nRegione Sardegna  per  l\u0027erroneita\u0027  del  presupposto  interpretativo\nsecondo cui la legge regionale n. 1 del 1994 si riferisce, oltre  che\nai consiglieri regionali elettivi,  pure  al  Presidente  di  regione\nricorrente eletto a suffragio universale e diretto. \n    B.2.1. Deve, infatti, escludersi la legittima possibilita\u0027 che la\ndisciplina dei rendiconti elettorali prevista dalla legge n. 515  del\n1993,  richiamata  dalla  legge  regionale  n.  1   del   1994,   sia\ncorrettamente interpretabile come se si riferisse anche al Presidente\ndi regione. \n    Va primariamente ricordato che all\u0027epoca  di  entrata  in  vigore\ndella legge regionale n. 1 del 1994, il  previgente  art.  36,  comma\nprimo,  dello  Statuto   speciale   della   Sardegna,   cioe\u0027   nella\nformulazione  precedente  la  novella   introdotta   con   la   legge\ncostituzionale n. 2 del 2001,  disponeva  che  «il  Presidente  della\ngiunta regionale [fosse] eletto dal consiglio regionale  fra  i  suoi\ncomponenti subito dopo la  nomina  del  Presidente  del  Consiglio  e\ndell\u0027Ufficio di Presidenza». La disciplina del  1994,  pertanto,  non\ncontemplava ne\u0027 poteva evidentemente  contemplare  l\u0027ipotesi  che  il\nPresidente  di  regione  fosse  una  carica  direttamente,   anziche\u0027\nindirettamente,  elettiva  con  tutto   quel   che   avrebbe   dovuto\nconseguirne  in  ordine   alla   disciplina   delle   rendicontazioni\nelettorali. \n    In secondo luogo, va tenuto presente che, a seguito della novita\u0027\ncostituita dall\u0027elezione diretta del  Presidente  di  regione,  quale\nrisulta dalla  disciplina  transitoriamente  stabilita  dall\u0027art.  3,\ncomma secondo, della legge costituzionale n. 2 del 2001  (disciplina,\ncom\u0027e\u0027 noto, ancora vigente), la posizione e lo status  presidenziale\nsi  differenziano  non  poco  da  quello  dei  «comuni»   consiglieri\nregionali. Difatti, va rimarcato che il Presidente non e\u0027 consigliere\nregionale elettivo, cioe\u0027 un consigliere che tale diventa  in  virtu\u0027\ndell\u0027elezione  consiliare  in  una   delle   diverse   circoscrizioni\nterritoriali della  Sardegna  in  cui  si  articola  la  competizione\nelettorale per l\u0027attribuzione ordinaria\" dei seggi,  essendo  infatti\nConsigliere regionale di diritto perche\u0027  eletto  in  capo  ad  altro\norgano, e cioe\u0027 in capo all\u0027organo monocratico denominato «Presidente\ndella regione» che concorre su una circoscrizione  unica  comprensiva\ndell\u0027intero  territorio  regionale  in  competizione  con  gli  altri\ncandidati  alla  medesima  carica  di   Presidente.   E\u0027,   pertanto,\nconsigliere di diritto in forza dell\u0027art. 3,  comma  3,  della  legge\ncostituzionale n. 2 del 2001, il quale  dispone  che  «il  Presidente\ndella Regione fa parte del consiglio regionale». \n    In terzo luogo, e quale conseguenza del  rilievo  precedente,  va\nsottolineato che per il Presidente vige un sistema  di  elezione  che\ne\u0027, evidentemente, diverso da quello dei consiglieri regionali  sotto\ndiversi profili:  dalle  modalita\u0027  di  espressione  del  voto,  alla\ndelimitazione dell\u0027ambito spaziale  della  candidatura  (che  infatti\ncoincide con l\u0027intero territorio regionale e non con  circoscrizioni,\ncioe\u0027 con porzioni limitate del territorio  regionale),  dall\u0027assenza\ndel voto di preferenza individuale a proprio favore  in  competizione\ncon gli altri (comuni)  candidati  al  consiglio  regionale  e  dalla\ndiversita\u0027 dello stesso modulo di accettazione della candidatura che,\nperaltro,  espressamente  prevede  di  dichiarare  «di  non   essersi\npresentato quale candidato  alla  carica  di  consigliere  regionale»\n(all. 6). \n    Cio\u0027  avvalora  l\u0027interpretazione  secondo  cui   la   disciplina\nregionale sulla rendicontazione delle spese elettorali, risalente  al\n1994 e pensata con riguardo ai consiglieri elettivi (categoria  della\nquale faceva parte anche il Presidente  di  regione  nella  forma  di\nGoverno a tendenza assembleare allora vigente), non  possa  ritenersi\napplicabile pure al caso del  Presidente  elettivo  (nella  forma  di\nGoverno vigente oggi),  perlomeno  nella  parte  in  cui  assegna  al\nCollegio di garanzia elettorale il potere di comminare al  Presidente\nla sanzione della decadenza. \n    B.2.2. Peraltro, e contrariamente a quanto erroneamente  ritenuto\ndal Tribunale di Cagliari, la legge  regionale  n.  1/1994  non  puo\u0027\ntrovare  applicazione  al  candidato  eletto  alla  Presidenza  della\nregione  anche  per  espresso  disposto  dell\u0027art.  22  della   legge\nstatutaria n. 1 del 12 novembre 2013. \n    Infatti, l\u0027art. 15 dello Statuto per la Regione  Sardegna  rinvia\nall\u0027emanazione di una legge statutaria rinforzata  la  determinazione\ndei casi di ineleggibilita\u0027 e di incompatibilita\u0027 con le  cariche  di\nPresidente, Consigliere e componente della giunta. \n    Sulle menzionate materie, l\u0027art. 22  della  legge  Statutaria  n.\n1/2013 dispone che «in materia di ineleggibilita\u0027 e incompatibilita\u0027,\nfino all\u0027approvazione di una disciplina regionale ai sensi  dell\u0027art.\n15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre  a  quanto  previsto\ndallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali». \n    E\u0027 evidente che, se,  fino  all\u0027approvazione  di  una  disciplina\nregionale ai sensi dell\u0027art. 15  dello  Statuto  speciale  (con  cio\u0027\nintendendosi una legge regionale futura), i casi  di  ineleggibilita\u0027\nsono  demandati  e  rimessi  alle  sole  leggi  statali,  al  sistema\nelettorale delineato dalla legge statutaria n. 1/2013 non si  applica\nla (pregressa) legge regionale n. 1/1994. \n    Invero,  la  legge  statale  n.  515/1993,  ove   pure   ritenuta\nastrattamente applicabile alla Regione Sardegna, all\u0027art. 20, dispone\nche «per  le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al  Parlamento\neuropeo e per le  elezioni  dei  consigli  delle  regioni  a  statuto\nordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto  speciale\ne ... si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le\nrelative sanzioni previste nell\u0027art. 15 e le disposizioni di cui agli\narticoli 17, 18 e 19 della presente legge». \n    Ne discende, con ogni evidenza, che  l\u0027art.  7,  comma  6,  della\nmedesima legge 515/1993, la cui violazione e\u0027  stata  contestata  dal\nTribunale con la sentenza in discussione  al  candidato  eletto  alla\ncarica  di  Presidente  della  regione,  e  le  conseguenti  sanzioni\npreviste dall\u0027art. 15, comma VIII,  decadenza  inclusa,  non  possono\nessere riferiti  applicabili  al  sistema  elettorale  della  Regione\nSardegna perche\u0027 non menzionato dall\u0027art. 20 tra  quelle  applicabili\nalle regioni speciali. \n    Di conseguenza, diversamente da quanto disposto in  sentenza  dal\nTribunale cagliaritano, per espressa previsione degli articoli  15  e\n35 dello Statuto, nonche\u0027 dell\u0027art. 1 e, soprattutto, 22 della  legge\nstatutaria n. 1 del 12 novembre 2013, al  candidato  alla  carica  di\nPresidente della regione non si applicano  gli  articoli  3  [«1.  Si\napplicano nelle elezioni per  il  consiglio  regionale  le  norme  in\nmateria di pubblicita\u0027 e controllo delle spese elettorali recate  dai\ncommi 2, 3, 4, 6 e 7 dell\u0027art. 7 e dagli articoli  8,  11,  12  e  14\ndella legge n. 515 del 1993»] e 5 [«3. Alle  altre  violazioni  delle\nnorme recate dalla presente  legge  si  applicano  le  corrispondenti\nsanzioni previste dai commi 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 dell\u0027art.\n15 della legge n. 515 del 1993. La comunicazione di cui al  comma  10\ndell\u0027art. 15 della legge n. 515 del 1993 e\u0027 indirizzata al Presidente\ndel consiglio regionale, che pronuncia  la  decadenza  ai  sensi  del\nproprio regolamento»] della legge regionale n. 1/1994 e, in generale,\nnon si applica l\u0027intera legge regionale. \n    B.2.3. Il Tribunale si pone  il  tema  dell\u0027applicabilita\u0027  della\nlegge n. 515 alle elezioni regionali sarde dopo la novella statutaria\napportata dalla legge cost. n. 2 del 2001 e conclude per la  piena  e\nintegrale applicabilita\u0027 della legge statale perche\u0027 l\u0027art. 22, comma\n2, della legge statutaria n.  1  del  2013,  nell\u0027affermare  che  «in\nmateria di ineleggibilita\u0027 e incompatibilita\u0027, fino  all\u0027approvazione\ndi una disciplina regionale  ai  sensi  dell\u0027art.  15  dello  Statuto\nspeciale per la  Sardegna,  oltre  a  quanto  previsto  dallo  stesso\nStatuto, si applicano le  leggi  statali»  non  «richiama  un  previo\ngiudizio  di  compatibilita\u0027  per  l\u0027applicazione  della   disciplina\nstatale in materia di ineleggibilita\u0027  e  incompatibilita\u0027;  giudizio\ninvece espressamente previsto  dal  comma  precedente  con  esclusivo\nriguardo alla \"organizzazione amministrativa del procedimento e delle\nvotazioni per l\u0027elezione del Presidente della Regione e del consiglio\nregionale\"» (pag. 44 s.). \n    L\u0027assunto e\u0027 errato perche\u0027  non  puo\u0027  esserci  dubbio  che  sia\nsempre doveroso operare un preliminare giudizio di compatibilita\u0027 per\nindividuare quali siano le norme  effettivamente  vigenti  a  seguito\ndella successione nel tempo di altre  norme  presupposte  alle  prime\n(nel caso  alla  mano  discutendosi,  addirittura,  della  permanente\napplicabilita\u0027 di norma legislative, statali e regionali,  previgenti\nrispetto ad una radicale riforma statutaria, ivi inclusi la forma  di\nGoverno regionale e il sistema elettorale). Come dimostrato sopra  al\npunto B.2.2., a seguito della novella dello Statuto e dell\u0027emanazione\ndella legge statutaria n. 1  del  2013,  e\u0027  mutato  l\u0027intero  quadro\nnormativo in materia. \n    Il Tribunale, invece, afferma anche la piena  compatibilita\u0027  del\ncombinato tra la legge n. 515 del 1993 e la legge regionale n. 1  del\n1994, pur a seguito delle riforme statutarie, della forma di  Governo\ndel 2001, della legge statuaria nonche\u0027 della  legge  elettorale,  in\nriferimento specifico a chi si candida alla carica di  Presidente  (e\nsolo, ope legis a quella di consigliere regionale) (cap. 8.2.,  pagg.\n47  ss.),  intendendo  vincolare  il  consiglio  regionale   a   tali\nconclusioni interpretative. \n    Il ragionamento del Tribunale e\u0027 errato  anche  su  questo  punto\nperche\u0027 non tiene conto della specificita\u0027 del sistema elettorale  e,\nquindi, della candidatura alla Presidenza della regione per la  quale\nl\u0027elezione in consiglio regionale (al  pari  di  quella  del  secondo\ncandidato piu\u0027 votato nella corsa alla Presidenza) e\u0027 un mero effetto\ndi diritto, segue regole  del  tutto  diverse  rispetto  ai  (comuni,\nverrebbe da dire) candidati all\u0027organo consiliare:  basti  osservare,\nche il candidato Presidente  non  e\u0027  tenuto  ad  acquisire  voti  di\npreferenza personali ed e\u0027 candidato di diritto in un Collegio  unico\nregionale e in riferimento a tutte le liste della  coalizione  a  suo\nsostegno a differenza del singolo candidato a  consigliere  che  puo\u0027\ncompetere in una sola delle otto circoscrizioni in cui  e\u0027  suddiviso\nil  territorio  regionale;  e  senza  dimenticare  quanto   gia\u0027   in\nprecedenza anticipato ossia la  radicale  diversita\u0027  del  modulo  di\nadesione alla candidatura (con annessa formula  dichiarativa  per  il\ncandidato Presidente «di non essersi presentato quale candidato  alla\ncarica di consigliere regionale»). \n    Pertanto, a questa figura  non  si  possono  applicare  norme  (a\npartire dalla legge n. 515 del  1993)  pensate  e  strutturate  sulla\nfigura astratta di un soggetto candidato in un solo collegio  (e  non\nnell\u0027intera  regione),  interessato  all\u0027acquisizione  di   voti   di\npreferenza personali, inserito in una lista di partito (e non a  capo\ndi una coalizione). \n    Infine, prendendo in esame i caratteri  della  vigente  forma  di\nGoverno della Regione Sardegna, si rivela ancor piu\u0027  chiaramente  la\nragione per cui occorre interpretare la  legge  regionale  n.  1/1994\ncome se non si riferisse al Presidente di regione elettivo e  perche\u0027\nuna diversa interpretazione (quale quella che fa da presupposto  alla\npronuncia del giudice cagliaritano) implicherebbe necessariamente  la\nlesione della  «sfera  di  competenza  costituzionale»  degli  organi\nregionali di Governo, come s\u0027illustrera\u0027 dappresso. \n    La forma di Governo sarda, come e\u0027 noto, si basa  sul  meccanismo\ndel simul stabunt simul cadent disciplinato dagli articoli  15  e  35\ndello Statuto speciale, per come novellati dall\u0027art.  3  della  legge\ncostituzionale n. 2 del 2001. In particolare, l\u0027art. 15 dello Statuto\nsardo dispone che «le dimissioni contestuali  della  maggioranza  dei\ncomponenti il consiglio  regionale  comportano  lo  scioglimento  del\nConsiglio stesso e l\u0027elezione contestuale del nuovo Consiglio  e  del\nPresidente  della  regione  se  eletto  a  suffragio  universale».  A\nseguire,  l\u0027art.  35,  comma  secondo,  dello  Statuto  prevede   che\n«l\u0027approvazione  della  mozione  di  sfiducia   nei   confronti   del\nPresidente della regione eletto a  suffragio  universale  e  diretto,\nnonche\u0027  la  rimozione,  l\u0027impedimento  permanente,  la  morte  o  le\ndimissioni dello stesso comportano le dimissioni della  giunta  e  lo\nscioglimento  del  consiglio   regionale».   Come   risulta   palese,\nl\u0027elezione e la dissoluzione dei  due  organi,  il  Presidente  e  il\nConsiglio, e\u0027 sempre contestuale: o stanno assieme o cadono  assieme,\nappunto. Di conseguenza, le vicende  che  determinano  l\u0027interruzione\ndel mandato di un organo producono automaticamente il venir meno pure\ndell\u0027altro. In particolare, le  ipotesi  dissolutorie,  espressamente\ntipizzate da disposizioni di rango costituzionale, sono le  seguenti:\nsfiducia consiliare,  morte,  impedimento  permanente,  dimissioni  e\nrimozione del Presidente. A questo elenco, come  si  e\u0027  detto,  deve\naggiungersi l\u0027ipotesi delle dimissioni contestuali della  maggioranza\ndei componenti il consiglio regionale (art. 15 St. Sardegna). \n    Cio\u0027 premesso, appare da escludere che il Tribunale  di  Cagliari\nabbia il potere, in questa sede e in queste forme,  di  comminare  la\nsanzione della decadenza a carico del Presidente di regione  elettivo\ne di determinare con cio\u0027  l\u0027automatico  scioglimento  del  consiglio\nregionale, ponendo un vincolo interpretativo della legge a carico del\nconsiglio regionale. Poiche\u0027 le ipotesi di dissoluzione degli  organi\nregionali di direzione  politica  sono  tassativamente  stabilite  da\nnorme  costituzionali  e  poiche\u0027  implicano  deroghe  al   principio\ndemocratico  di   sovranita\u0027   popolare,   esse   sono   di   stretta\ninterpretazione, sicche\u0027 il legislatore non  potrebbe  legittimamente\nintrodurre nuove  ipotesi  in  assenza  di  esplicita  autorizzazione\ncostituzionale.  Ne  segue  l\u0027ulteriore  conseguenza  che  la   legge\nregionale n. 1 del 1994, in  virtu\u0027  del  canone  di  interpretazione\ncostituzionalmente conforme (su cui si veda il dictum della  sentenza\nn. 356 del 1996 di codesta ecc.ma Corte, secondo cui «le leggi non si\ndichiarano costituzionalmente illegittime perche\u0027 e\u0027 possibile  darne\ninterpretazioni  incostituzionali  (e  qualche  giudice  ritenga   di\ndarne),   ma   perche\u0027   e\u0027   impossibile    darne    interpretazioni\ncostituzionali»), deve armonizzarsi col sistema costituzionale e  non\npuo\u0027 interpretarsi come se attribuisse al Tribunale  cagliaritano  il\npotere di azionare il dispositivo del simul stabunt simul cadent, che\nsta alla base della forma di Governo regionale.  Se  ne  deve  dunque\nconcludere  che  il  Tribunale  di  Cagliari  non   puo\u0027   accertare,\ningiungere, imporre o anche solo proporre la decadenza del Presidente\ndi regione elettivo, con cio\u0027 disponendo indirettamente  l\u0027automatica\ndissoluzione  del  Consiglio.  La  sua  competenza   deve   ritenersi\ncircoscritta  alle  cause  di  decadenza  che   colpiscono   i   soli\nconsiglieri regionali elettivi,  con  esclusione  del  Presidente  di\nregione/consigliere di diritto. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Per tutte le suddette ragioni, appare evidente che  il  Tribunale\ndi Cagliari, nel dichiarare che il proprio «vaglio» delle  violazioni\ndi legge contestate alla Pres. Todde «rimane  insindacabile»  per  il\nconsiglio regionale  sardo  e  che  «quest\u0027ultimo  assumera\u0027  le  sue\ndeterminazioni sulla decadenza, tenendo  fermo  quanto  accertato  in\nquesta sede» interferisce gravemente  nell\u0027esercizio  delle  funzioni\namministrative costituzionalmente garantite al consiglio regionale in\nmateria di verifica della sussistenza di ipotesi di ineleggibilita\u0027 e\ndi decadenza dei consiglieri regionali, direttamente attribuite  alla\nregione sarda dalle norme sopra richiamate. \n    Quanto sopra premesso e ritenuto, \n    Si chiede: \n        che  codesta  ecc.ma  Corte,  in  accoglimento  del  presente\nricorso voglia dichiarare che non spetta allo Stato  e  per  esso  al\nTribunale di Cagliari stabilire con sentenza 28 maggio 2025, n.  848,\nemessa a conclusione del giudizio R.G. n.  477/2025,  promosso  dalla\ndott.ssa  Alessandra  Todde,  Presidente   della   Regione   autonoma\nSardegna, avverso l\u0027ordinanza-ingiunzione del Collegio  regionale  di\ngaranzia elettorale presso la Corte d\u0027appello di Cagliari adottata il\n20 dicembre 2024 e notificata il 3 gennaio  2025  che  l\u0027accertamento\ndella violazione delle norme in materia di spese elettorali» compiuto\nnella  predetta  sentenza   «rimane   insindacabile   dal   consiglio\nregionale, [quando]  quest\u0027ultimo  assumera\u0027  le  sue  determinazioni\nsulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede» e per\nl\u0027effetto annullare in  parte  qua,  la  sentenza  del  Tribunale  di\nCagliari 28 maggio 2025, n. 848. \n          Cagliari-Roma, 26 giugno 2025 \n \n      Gli avvocati: prof. Chessa - prof. Saitta - Pani - Putzu","elencoResistenti":[{"descrizione_tipologia":"Presidente del Consiglio dei ministri","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"23932/25","flag_cost_fuori_termine":"No"},{"descrizione_tipologia":"Tribunale di Cagliari","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"","flag_cost_fuori_termine":"No"},{"descrizione_tipologia":"Ministro della Giustizia","indirizzo_avvocato":"","numero_contenzioso":"23932/25","flag_cost_fuori_termine":"No"}],"elencoAtti":[{"descrizione_tipo_atto":"Sentenza","autorita_atto":"Tribunale","localita":"Cagliari","numero_atto":"848","data_atto":"28/05/2025","nesso":"","articolo":"","specificaz_articolo":"","comma":"","specificaz_comma":""}],"elencoParametri":[{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"24","comma":"2","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"97","comma":"2","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"97","comma":"3","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"102","comma":"1","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"104","comma":"1","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"111","comma":"1","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"111","comma":"2","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"113","comma":"3","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"116","comma":"3","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"118","comma":"1","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Costituzione","numero":"","articolo_impugnato":"122","comma":"1","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Statuto speciale per la Sardegna","numero":"","articolo_impugnato":"6","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Statuto speciale per la Sardegna","numero":"","articolo_impugnato":"15","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Statuto speciale per la Sardegna","numero":"","articolo_impugnato":"19","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero":"","articolo_impugnato":"6","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data":"19/05/1949","numero":"250","articolo_impugnato":"6","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna","data":"12/11/2013","numero":"1","articolo_impugnato":"1","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna","data":"12/11/2013","numero":"1","articolo_impugnato":"22","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"codice civile","numero":"","articolo_impugnato":"2909","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""},{"descrizione_tipo_legge":"Regolamento del Consiglio regionale della Sardegna","numero":"","articolo_impugnato":"17","comma":"","specificaz_articolo":"","specificaz_comma":""}]}}"
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