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nei confronti della Regione\nSardegna, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione\ndi illegittimita\u0027 costituzionale della legge n. 2 della Regione\nSardegna del 31 gennaio 2025 pubblicata nel Bollettino Ufficiale\nRegionale n. 7 del 3 febbraio 2025 recante: «Modifiche all\u0027art. 1\ndella legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza\nprimaria». \n Legge n. 2 della Regione Sardegna del 31 gennaio 2025 pubblicata\nnel Bollettino Ufficiale Regionale n. 7 del 3 febbraio 2025 recante:\n«Modifiche all\u0027art. 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia\ndi assistenza primaria» presenta profili di illegittimita\u0027\ncostituzionale; come da delibera del Consiglio dei ministri in data\n28 marzo 2025 viene pertanto proposto il presente ricorso ex art. 127\nCost. per i seguenti motivi. \n \n Motivi \n \n L\u0027art. 1, comma 1 della legge della Regione Sardegna n. 2 del\n2025 presenta profili di illegittimita\u0027 costituzionale laddove\nmodifica il comma 2-ter, secondo periodo, dell\u0027art. 1 della legge\nregionale 5 maggio 2023, n. 5 (recante «Disposizioni urgenti in\nmateria di assistenza primaria»), introdotto dall\u0027art. 1, comma 1,\ndella legge della Regione Sardegna n. 12 del 2024 - sul quale e\u0027\nattualmente pendente un giudizio di legittimita\u0027 costituzionale\ndinanzi a codesta Corte costituzionale (n. ricorso 39/2024, udienza\n21 maggio 2025). \n In particolare, il citato art. 1, comma 2-ter, secondo periodo,\ndella legge regionale n. 5/23 prevede la possibilita\u0027 di richiamare\nin servizio i medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti\naziendali di assistenza primaria e continuita\u0027 assistenziale, senza\nescludere i medici di medicina generale per i quali, invece, l\u0027art.\n21, comma 1, lettera j) dell\u0027Accordo collettivo nazionale (ACN) dei\nmedici di medicina generale (MMG) preclude espressamente il rientro\nin servizio se pensionati. \n La norma in esame recata dalla legge 2/25 - sostituendo le parole\n«sino al 31 dicembre 2024» con le seguenti «sino all\u0027espletamento\ndelle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza\nprimaria e continuita\u0027 assistenziale e comunque entro e non oltre il\n30 giugno 2025», proroga gli effetti della disposizione senza\nincidere sul contenuto della fattispecie e presenta, quindi, i\nmedesimi profili di illegittimita\u0027 costituzionale contestati avverso\nl\u0027art. 1, comma 1 della legge regionale n. 12/2024. \n Anche la norma in esame, dunque, eccede dalle competenze\nstatutarie della Regione Sardegna di cui agli articoli 3, 4 e 5 della\nlegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la\nSardegna) e, ponendosi in contrasto con la normativa statale di\nriferimento, nonche\u0027 con l\u0027art. 21, comma 1, lettera j), dell\u0027Accordo\ncollettivo nazionale (ACN) dei medici di medicina generale (MMG) del\n4 aprile 2024, quali norme interposte, viola la competenza statale\nesclusiva in materia di «ordinamento civile» di cui all\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera I) della Costituzione, per le ragioni di\nseguito specificate. \n Come sopra accennato, si rappresenta preliminarmente che gia\u0027\nsull\u0027art. 1, comma 1 della legge della Regione Sardegna n. 12 del\n2024, laddove introduce il comma 2-ter, secondo periodo,\naggiungendolo all\u0027art. 1 della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5,\ne\u0027 attualmente pendente il citato giudizio di legittimita\u0027\ncostituzionale dinanzi a codesta Corte costituzionale. \n Detta norma e\u0027 stata impugnata in quanto, eccedendo dalle\ncompetenze statutarie della Regione Sardegna di cui agli articoli 3,\n4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto\nspeciale per la Sardegna) e, ponendosi in contrasto con la normativa\nstatale di riferimento nonche\u0027 con l\u0027art. 21, comma 1, lettera j),\ndell\u0027accordo collettivo nazionale (ACN) dei medici di medicina\ngenerale del 4 aprile 2024, quali norme interposte, si pone in\nviolazione della competenza statale esclusiva in materia di\n«ordinamento civile» di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera I)\ndella Costituzione, per le ragioni di seguito sinteticamente\nriprodotte. \n Nello specifico, l\u0027art. 1, comma 2-ter, primo periodo, della\nlegge 5 del 2023, come introdotto dall\u0027art. 1, comma 1, della legge\nregionale n. 12/2024 prevede che le Aziende sanitarie locali possano\nfornire i ricettari di cui all\u0027art. 50 del decreto-legge 30 settembre\n2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre\n2003, n. 326, a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di\nassistenza primaria e continuita\u0027 assistenziale. \n Il secondo periodo del medesimo comma, gia\u0027 oggetto di\nimpugnativa, in particolare, prevede la possibilita\u0027 di richiamare in\nservizio i medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti\naziendali di assistenza primaria e continuita\u0027 assistenziale, senza\nescludere i medici di medicina generale per i quali, invece, l\u0027art.\n21, comma 1, lettera J) dell\u0027ACN dei medici di medicina generale\npreclude espressamente il rientro in servizio se pensionati. \n La disposizione regionale, quindi, realizza un\u0027ingerenza nella\nsfera di competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento\ncivile» e, dunque, una violazione dell\u0027art. 117, secondo comma\nlettera I) della Costituzione. \n L\u0027art. 1 della legge ora in esame non introduce misure correttive\nche consentano di prospettare la cessazione della materia del\ncontendere per ius superveniens, ma, anzi, proroga - sino alle nuove\nprocedure di assegnazione delle sedi primarie e comunque entro e non\noltre il 30 giugno 2025 - l\u0027autorizzazione concessa dalle ASL\nall\u0027utilizzo del ricettario di cui all\u0027art. 50 del decreto-legge n.\n269 del 2003 a tutti i medici impegnati nei processi aziendali di\nassistenza primaria e continuita\u0027 assistenziale, nonche\u0027 ai medici in\nquiescenza che abbiano aderito anche con contratti libero\nprofessionali. \n In altri termini, la modifica introdotta dal legislatore\nregionale con la legge attualmente in esame si limita a intervenire,\nprorogandolo, sull\u0027ambito temporale di applicazione della\nfattispecie, che rimane, tuttavia, immutata nel contenuto\nsostanziale. \n A legislazione vigente, quindi, continua ad essere consentito al\nmedico di medicina generale gia\u0027 in quiescenza di aderire al progetto\nassistenziale attivato dalla ASL, di disporre del ricettario di cui\nall\u0027art. 50 citato e di riprendere, di fatto, funzioni analoghe - per\nnatura e per strumenti impiegati- a quelle che aveva prima del\npensionamento, in tal modo ponendosi in contrasto con l\u0027art. 21,\ncomma 1, lettera J) dell\u0027ACN dei MMG che pone il divieto nei seguenti\ntermini: «Ai sensi del punto 6, comma 3, dell\u0027art. 48 della legge 23\ndicembre 1978, n. 833 e dell\u0027art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre\n1991, n. 412, e\u0027 incompatibile con lo svolgimento delle attivita\u0027\npreviste dal presente Accordo il medico che: [ ...]. \n j) fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla\nnormativa vigente. Tale incompatibilita\u0027 non opera nei confronti dei\nmedici che beneficiano delle sole prestazioni delle \u0027quote A e B» del\nfondo di previdenza generale dell\u0027ENPAM o che fruiscano dell\u0027Anticipo\ndella prestazione previdenziale (APP), di cui all\u0027Allegato 5 del\npresente Accordo». \n Ne\u0027 i medici di medicina generale (MMG) ormai in pensione possono\nessere annoverati tra le categorie di medici in quiescenza che, ai\nsensi dell\u0027art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020,\npossono essere richiamati in servizio per far fronte alle esigenze\ndel Servizio sanitario nazionale e ai quali l\u0027art. 1, comma 2 ter, 5\nprimo periodo, della legge n. 5 del 2023 prevede che possa essere\nfornito il ricettario di cui al citato art. 50 del decreto-legge\n269/2003. Ed infatti, l\u0027art. 2-bis, comma 5, del decreto legge n.\n18/2020 consente di richiamare in servizio dalla quiescenza solo il\npersonale dipendente del Servizio sanitario nazionale, riferendosi\ntestualmente ai «dirigenti medici, veterinari e sanitari [ ... ]». \n Diversamente, il medico di medicina generale, anche ante\npensionamento, ha con il Servizio sanitario nazionale un rapporto non\ndi dipendenza ma di natura libero professionale. \n In questi termini si e\u0027 espressa la Corte di cassazione che ha,\ncon orientamento consolidato, affermato che il rapporto convenzionale\ndei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico\ndi lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica\namministrazione (Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 21\nottobre 2025, n. 20344; Sezione lavoro, sentenza 8 aprile 2008, n.\n9142). \n In definitiva, se per coloro che erano dipendenti del Servizio\nsanitario nazionale la possibilita\u0027 di rientrare dalla quiescenza con\nincarichi di lavoro autonomo e\u0027 espressamente contemplata dalla\nnormativa statale (art. 2-bis, comma 5, DL n. 18 del 2020), detta\npossibilita\u0027 e\u0027, invece, preclusa per i medici di medicina generale\ndall\u0027ACN del 2024 proprio in ragione dell\u0027autonomia professionale che\ncaratterizza il rapporto di lavoro del MMG in regime di convenzione\ncon il Servizio sanitario nazionale. \n Del resto, quando il legislatore ha inteso riferirsi alla\ngeneralita\u0027 dei medici lo ha fatto con formule ampie ed\nomnicomprensive: a titolo esemplificativo, si segnala che se, da un\nlato, nell\u0027ambito della disciplina derogatoria e speciale dettata\ndall\u0027art. 2-bis, comma 5, del DL n. 18 del 2020 ha testualmente\nrichiamato «dirigenti medici, veterinari e sanitari ( ... )»,\ndiversamente nell\u0027ambito della disciplina posta dall\u0027art. 50 decreto\nlegislativo n. 269/2003 - che pure viene in rilievo nel caso in esame\n- ha genericamente riconosciuto che i ricettari possono essere\nconsegnati dalla Regione «a tutti i medici del Servizio sanitario\nnazionale abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni.». \n La disposizione regionale, in definitiva, ha invaso la sfera di\ncompetenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento\ncivile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del\nrapporto di lavoro del MMG, materia riservata al legislatore statale\ne da quest\u0027ultimo demandata alla contrattazione collettiva. \n Il legislatore statale, infatti, ha demandato la disciplina del\nrapporto di lavoro del personale medico di medicina generale in\nregime di convenzione, alla negoziazione collettiva, con un\nprocedimento che si rifa\u0027 ai modelli previsti per la contrattazione\ncollettiva dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme\ngenerali sull\u0027ordinamento del lavoro alle dipendenze delle\namministrazioni pubbliche») per il personale della pubblica\namministrazione il cui rapporto e\u0027 stato privatizzato. \n La disciplina del rapporto di lavoro in oggetto e\u0027 stata\nconfigurata, gia\u0027 con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione\ndel servizio sanitario nazionale), in termini di necessaria\nuniformita\u0027 sul territorio nazionale, assicurata attraverso la piena\nconformita\u0027 delle convenzioni alle previsioni dettate dagli accordi\ncollettivi. \n Il comma 1 dell\u0027art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 ha\npoi ribadito e precisato che il rapporto tra il Servizio sanitario\nnazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera\nscelta e\u0027 disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale\nconformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le\norganizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in\ncampo nazionale. \n Infine, l\u0027art. 2-nonies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81\n(«Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la\nsalute pubblica»), convertito, con modificazioni, dalla legge 26\nmaggio 2004, n. 138, ha confermato la struttura di regolazione del\ncontratto del personale sanitario a rapporto convenzionale, che viene\ngarantito, su tutto il territorio nazionale, da convenzioni conformi\nagli accordi collettivi nazionali. Detti accordi sono conclusi\nsecondo un procedimento di contrattazione collettiva definito in sede\ndi Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le\nProvince Autonome di Trento e di Bolzano. \n Cosi\u0027 perimetrato il contesto normativo di riferimento, quindi,\nnon puo\u0027 mettersi in dubbio che la disciplina di riferimento nel caso\ndi specie sia rappresentata dalle disposizioni dell\u0027ACN. \n A tal proposito, gia\u0027 con la sentenza n. 186 del 2016 codesta\nCorte costituzionale ha affermato che la contrattazione collettiva\nnazionale del settore, che si esprime nell\u0027accordo collettivo,\nfondata sulle previsioni delle norme statali precedentemente\nillustrate, «e\u0027 certamente parte dell\u0027ordinamento civile», in quanto\n«si inserisce nel peculiare sistema integrato delle fonti cui la\nlegge statale pone un forte presidio per garantire la necessaria\nuniformita\u0027». \n E\u0027 proprio l\u0027esigenza di una uniforme disciplina dei rapporti\nconvenzionali dei medici con il Servizio sanitario nazionale che\nrichiede l\u0027armonica integrazione della normativa statale con la\ncontrattazione collettiva nazionale, evidenziando i limiti della\nstessa, anche alla luce del riparto di competenze tra Stato e Regioni\nsancito dall\u0027art. 117 della Costituzione. \n La disciplina del rapporto di lavoro dei medici di continuita\u0027\nassistenziale, riconducibile a tale materia, necessita di una\nuniforme regolamentazione su tutto il territorio nazionale, al fine\ndi garantire la conformita\u0027 del rapporto di lavoro alle prescrizioni\ndella legislazione statale ed a quanto previsto dagli accordi\ncollettivi di settore. \n Infine, per quanto sopra esposto si ritiene che l\u0027intervento in\nesame non possa essere qualificato quale misura organizzativa del SSR\n«attuata mediante il ricorso a contratti libero professionali,\nadottata nel rispetto delle norme statali applicabili»\nconfigurandosi, piuttosto, come un intervento in deroga alle\ndisposizioni dell\u0027ACN che si pone come imprescindibile fonte di\ndisciplina nel caso in esame. \n Giova, da ultimo, sottolineare che non e\u0027 possibile superare i\ndedotti profili di incostituzionalita\u0027 ricorrendo ad una\ninterpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art. 1 della legge\nde qua, in quanto essi derivano non dall\u0027assenza di un richiamo\ntestuale dell\u0027art. 21, comma 1 lettera J) dell\u0027ACN, quanto piuttosto\ndal contrasto che sussiste tra detta norma e quanto previsto\ndall\u0027art. 1 della legge regionale in esame, che, prorogando\nl\u0027efficacia della disposizione, continua a violare i divieti posti\ndalla contrattazione collettiva di settore. \n Al riguardo, si segnala che, anche se la giurisprudenza\ncostituzionale ha chiarito che una disposizione non puo\u0027 essere\ndichiarata incostituzionale quando le si possa attribuire «almeno un\nsignificato» secundum constitutionem, la censura di\nincostituzionalita\u0027 non puo\u0027 essere evitata accedendo ad una\ninterpretazione che attribuisce alla norma un significato «anti\nletterale» (Corte cost., 27 luglio 1992, n. 368). \n Tanto premesso, la violazione della norma interposta di cui al\ncitato art. 21, concreta una violazione della competenza statale\nesclusiva di cui all\u0027art. 117 cost., lettera I) in materia di\nordinamento civile. \n In conclusione, l\u0027art. 1 comma 1, della legge della Regione\nSardegna n. 2 del 2025 laddove modifica il comma 2-ter, secondo\nperiodo, dell\u0027art. 1 della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5,\nintrodotto dall\u0027art. 1, comma 1 della legge della Regione Sardegna n.\n12 del 2024, eccedendo dalle competenze statutarie della Regione\nSardegna (artt. 3,4 e 5 legge costituzionale n. 3 del 1948) e\nponendosi in contrasto con le norme interposte costituite dalla\nricordata normativa statale di riferimento e dal citato art. 21\ndell\u0027ACN, viola la competenza esclusiva statale in materia di\nordinamento civile di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera I)\nCost., per invasione del perimetro riservato alla contrattazione\ncollettiva. \n Per tali motivi, dunque, la predetta disposizione viene con il\npresente ricorso impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi\ndell\u0027art. 127 Cost., come da attestazione della delibera del\nConsiglio dei ministri in data 28 marzo 2025 che si deposita,\nunitamente alla proposta di impugnativa. \n\n \n P.Q.M. \n \n Si conclude affinche\u0027 sia dichiarata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale, nei sensi sopra esposti, dell\u0027art. 1 della legge n. 2\ndella Regione Sardegna del 31 gennaio 2025 pubblicata nel Bollettino\nUfficiale Regionale n. 7 del 3 febbraio 2025 recante: «Modifiche\nall\u0027art. 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di\nassistenza primaria». \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno i\nseguenti atti e documenti: \n 1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del\nConsiglio dei ministri della determinazione di impugnare la legge\ndella Regione Sardegna in epigrafe secondo i termini e per le\nmotivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli\naffari regionali e le autonomie; \n 2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel\nBollettino ufficiale della Regione Sardegna. \n Con riserva di illustrare ulteriormente e sviluppare in prosieguo\ni motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie. \n Roma, 1° aprile 2025 \n \n Il vice avvocato generale: De Giovanni","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione autonoma della Sardegna","contenzioso":"","deposito_cost":"07/05/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrsa","articolo_legge":"1","data_legge":"31/01/2025","data_nir":"2025-01-31","numero_legge":"2","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","denominazione_nesso":"modificativo 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