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Si applica l’art. 58.” – In via conseguenziale, denunciata previsione, la quale non dispone dopo le parole “la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva”, le parole “o nella detenzione domiciliare sostitutiva” – Disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all’art. 71 della legge n. 689 del 1981 che, in caso di mancato pagamento entro il termine della pena pecuniaria per condotta colpevole del condannato, consente al magistrato di sorveglianza di sostituire la stessa scegliendo tra la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva – Assetto normativo che, per analoghe ipotesi di insolvenza, risulta irragionevole, non essendo consentito al magistrato di sorveglianza una valutazione del caso concreto, imponendo una sola misura sostitutiva possibile – Lesione al principio di uguaglianza sostanziale – Disallineamento tra due discipline che ha l’irragionevole effetto di sanzionare più gravemente l’inadempimento di una pena pecuniaria tout court rispetto a quello di una pena pecuniaria originariamente detentiva, determinando l’incarcerazione dell’inadempiente, senza alternativa – Violazione della libertà personale – Contrasto con il principio di rieducazione della pena che, in virtù di tale automatismo applicativo, risulta sproporzionata e ingiusta per chi la subisce.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"D.A. D.N.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2025\n\r\nOrdinanza del 16 aprile 2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna\nnel procedimento di sorveglianza nei confronti di D.A. D.N.. \n \nReati e pene - Pene sostitutive - Mancato pagamento della pena\n pecuniaria entro il termine di cui all\u0027art. 660, comma 3, cod.\n proc. pen. indicato nell\u0027ordine di esecuzione - Denunciata norma\n che non prevede dopo le parole \"ne comporta la conversione nella\n semiliberta\u0027 sostitutiva\" le parole \"o nella detenzione domiciliare\n sostitutiva. Si applica l\u0027art. 58.\" - In via conseguenziale,\n denunciata previsione, la quale non dispone dopo le parole \"la pena\n pecuniaria sara\u0027 convertita nella semiliberta\u0027 sostitutiva\", le\n parole \"o nella detenzione domiciliare sostitutiva\". \n- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), art.\n 102; Codice di procedura penale, art. 660, comma 3. \n\n\r\n(GU n. 21 del 21-05-2025)\n\r\n \n UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA \n \n Visti gli atti relativi alla domanda di conversione della pena\npecuniaria ex art. 660 del codice di procedura penale proposta dalla\nProcura della Repubblica presso il Tribunale di Forli\u0027 il 16 luglio\n2024 nei confronti di D.N. D.A., nato a ... il ..., ivi residente in\nvia ... in relazione alla pena pecuniaria di euro 1.840 di ammenda di\ncui al decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di\nForli\u0027 il 31 ottobre 2023, esecutivo il 19 dicembre 2023; \n \n Il caso \n \n Con decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di\nForli\u0027 il 31 ottobre 2023, esecutivo il 19 dicembre 2023 D.N. D.A. e\u0027\nstato condannato alla pena pecuniaria di euro 1.840 di ammenda per\nreato ex art. 4 legge n. 110/1975 commesso a ... il ... \n La Procura della Repubblica di Forli\u0027 con provvedimento SIEP\n20010/2024 del 6 febbraio 2024 ha emesso ai sensi del novello art.\n660 del codice di procedura penale ordine di esecuzione della pena\npecuniaria, ingiungendo alla persona il pagamento entro novanta\ngiorni e fornendo all\u0027interessato tutti gli avvisi di legge previsti\ndal comma 3 dell\u0027art. 660 del codice di procedura penale; in\nparticolare, gli avvertimenti in punto di conversione della pena\npecuniaria, rappresentando al condannato la facolta\u0027 di richiedere\nentro venti giorni la rateizzazione. \n L\u0027ordine di esecuzione era notificato al difensore ed al\ncondannato l\u00278 febbraio 2024. \n Pertanto, il termine per il pagamento della pena pecuniaria\nrisulta scaduto l\u00278 maggio 2024 senza che l\u0027ingiunto abbia\nprovveduto. \n Accertato il mancato pagamento e l\u0027assenza di richieste di\nrateizzazione nel termine di legge, la Procura di Forli\u0027 ha dunque\ntrasmesso gli atti a questo Ufficio il 16 luglio 2024 ai sensi\ndell\u0027art. 660 del codice di procedura penale per procedere alla\nconversione della pena pecuniaria. \n Veniva svolta attivita\u0027 istruttoria onde verificare se il\ncondannato versasse in condizioni di insolvibilita\u0027 ovvero di\ninsolvenza, demandandosi accertamenti alla Questura di Forli\u0027/Cesena\nsulle attuali condizioni economiche del condannato. \n In data 22 novembre 2024 giungeva rapporto da parte della\nQuestura di Forli\u0027/Cesena e in data 18 marzo 2025 la chiesta\nintegrazione istruttoria sui redditi con verbale di dichiarazioni\nresa dal D.N. in cui la persona affermava di percepire redditi netti\nmensili di 1.400 euro circa e di essere disponibile a svolgere lavoro\nsostitutivo, con riferimento al quale tuttavia non faceva pervenire\nnel termine indicato di quindici giorni la scelta dell\u0027ente presso il\nquale svolgerlo all\u0027Ufficio di Sorveglianza. \n Come rilevato con recente ordinanza di questo Ufficio a data 31\nmarzo 2025, emessa nel procedimento n. SIUIS 2024/10525, con la quale\nveniva proposta analoga questione di legittimita\u0027 costituzionale -\nseppur in termini parzialmente diversi - l\u0027attuale assetto normativo\nimporrebbe a questa autorita\u0027 giudiziaria di procedere alla\nconversione della pena pecuniaria, applicata quale pena principale e\nvolontariamente non pagata, nella misura della semiliberta\u0027\nsostitutiva ai sensi dell\u0027art. 102 legge n. 689/1981 da eseguirsi in\ncarcere, essendo emerso dagli atti che il mancato adempimento e\u0027\ndipeso non gia\u0027 da una condizione di insolvibilita\u0027 contingente,\nbensi\u0027 da insolvenza volontaria da parte del condannato. \n La persona, infatti, dispone di redditi da lavoro dipendente\nadeguati e sufficienti al pagamento della pena pecuniaria, sia in\nunica soluzione, sebbene con un certo aggravio, sia in forma\nrateizzata (se gli venisse concesso il numero massimo di sessanta\nrate, il condannato si troverebbe a pagare la somma di 30 euro\nmensili, piu\u0027 che sostenibile considerato lo stipendio mensile,\nl\u0027alloggio concesso in locazione ai genitori presso il quale al\nmomento dimora, l\u0027assenza di ulteriori e diversi oneri o debiti). \n Tuttavia, la normativa, allo stato attuale, non consente al\nmagistrato di sorveglianza di disporre una ratealizzazione del\npagamento, posto che D.N. e\u0027 decaduto da tale possibilita\u0027, non\navendo proposto istanza in questo senso alla Procura di Forli\u0027\nsecondo le scansioni procedimentali previste dall\u0027art. 660 del codice\ndi procedura penale ne\u0027 formalizzato tale richiesta agli organi della\nQuestura. \n A questo punto, dunque, non potrebbe che prendersi atto\ndell\u0027insolvenza e provvedere ai sensi degli articoli 660, commi 3, 9\ndel codice di procedura penale e 102 legge n. 689/1981 alla\nconversione della pena pecuniaria non pagata nella sanzione della\nsemiliberta\u0027 sostitutiva per giorni sette, secondo il criterio di\nragguaglio per cui un giorno di semiliberta\u0027 sostitutiva corrisponde\na 250,00 euro di pena pecuniaria. \n \n La questione di legittimita\u0027 costituzionale \n \n Sembra esservi una irragionevole disparita\u0027 di trattamento, con\nviolazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all\u0027art.\n3, comma 2, della Costituzione insita nel sistema di conversione\nrisultante dagli articoli 660 del codice di procedura penale, 71 e\n102 legge n. 689/1981 poiche\u0027 il condannato al pagamento di pena\npecuniaria originaria in caso di insolvenza, ha unicamente la\npossibilita\u0027 di vedere la pena pecuniaria convertita in semiliberta\u0027\nsostitutiva mentre il condannato a pena pecuniaria sostitutiva di\npena detentiva puo\u0027 beneficiare dell\u0027alternativa conversione in\nsemiliberta\u0027 sostitutiva o detenzione domiciliare sostitutiva. \n La scelta normativa tratta in modo differente condizioni di fatto\ne di diritto del tutto assimilabili, con ritenuta violazione del\nprincipio di uguaglianza sostanziale di cui all\u0027 art. 3, comma 2,\ndella Costituzione e ricadute rilevanti in materia di liberta\u0027\npersonale. \n In questi termini, la norma si segnala per profili di dubbia\ncostituzionalita\u0027, che si ritengono non emendabili in via ermeneutica\ne che, anche ai fini di una applicazione uniforme, possono essere\nsuperati esclusivamente mediante un intervento della Corte\ncostituzionale. \n Con decreto legislativo n. 150/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia)\nil Governo in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 avente\nad oggetto «Delega al Governo per l\u0027efficienza del processo penale\nnonche\u0027 in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la\ncelere definizione dei procedimenti giudiziari» (Gazzetta Ufficiale\nn. 237 del 4 ottobre 2021), ha, tra gli altri significativi\ninterventi, ridisegnato la materia dell\u0027esecuzione delle pene\npecuniarie. \n La ratio dell\u0027intervento riformatore e\u0027 ben delineata dalla legge\ndelega all\u0027art. 1, comma 16 (1) , ove si esplicita il fine di\ngarantire effettivita\u0027 al sistema sanzionatorio nel suo complesso,\nrazionalizzando la materia, introducendo procedure rapide\nnell\u0027esazione di quanto dovuto dal condannato allo Stato. \n Invero, i dati circa l\u0027esecuzione concreta delle pene pecuniarie,\nriportati negli atti preparatori e nella relazione illustrativa al\ndecreto legislativo (2) , apparivano sconfortanti, evidenziando la\ndiffusa ineffettivita\u0027 del sistema sanzionatorio pecuniario, non solo\nnei confronti del condannato che non fosse nelle condizioni di\nprovvedere al pagamento della pena pecuniaria ma anche di coloro che\navrebbero potuto essere solvibili. Costoro, infatti, omettendo il\npagamento potevano accedere a forme di rateizzazione ovvero di\nconversione della sanzione ai sensi dell\u0027art. 660 del codice di\nprocedura penale con conseguenze sanzionatorie giudicate dal\nlegislatore particolarmente blande e dal minimo valore coercitivo e\nquindi general preventivo. \n A cio\u0027 si aggiunga che nel sistema previgente la pena pecuniaria\nera considerata un mero credito dello Stato verso il condannato, la\ncui riscossione avveniva in via prioritaria mediante ruolo. Tale\ncircostanza che aveva condotto dapprima all\u0027attribuzione di\ncompetenze per il recupero delle somme dovute agli uffici recupero\ncrediti degli uffici giudiziari e, da ultimo, con legge 18 giugno\n2009, n. 69, cui si deve l\u0027introduzione dell\u0027art. 227-ter del decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 115/2002, a mente del quale la\nriscossione mediante ruolo era attivata senza che fosse previamente\nnotificato dall\u0027U.R.C. l\u0027invito al pagamento, devolvendo l\u0027intera\nmateria agli agenti incaricati della riscossione, con lungaggini\nprocedurali che il piu\u0027 delle volte esitavano nella prescrizione\ndella pena pecuniaria ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice\npenale. \n Solo a fronte dell\u0027esito negativo di tale procedura, dunque,\nl\u0027U.R.C. trasmetteva gli atti alla Procura segnalando la mancata\nriscossione della pena pecuniaria; l\u0027autorita\u0027 requirente, a questo\npunto, trasmetteva gli atti al magistrato di sorveglianza per la\nconversione ex art. 660 del codice di procedura penale. \n Questi, da ultimo, era tenuto a svolgere accertamenti sulle\ncondizioni economiche dell\u0027interessato, spesso a distanza di anni dai\nfatti e dalla notifica della cartella di pagamento, incorrendo in\ndifficolta\u0027 nel reperire il condannato e potendo disporre la\nconversione solo previo accertamento della insolvibilita\u0027 del\ncondannato; nelle ipotesi di insolvenza, infatti, il magistrato di\nsorveglianza avrebbe dovuto ritrasmettere gli atti alla Procura ed\nalle autorita\u0027 competenti per la riscossione coattiva del credito. \n Attivita\u0027 che, statisticamente, si traduceva in un continuo\ninseguire senza esito chi si sottraeva al pagamento. \n La riforma ha anzitutto determinato l\u0027assegnazione alle Procure\ndi una competenza funzionale prima appannaggio degli uffici recupero\ncrediti e dei concessionari dei servizi di riscossione\n(Equitalia-Agenzia delle entrate), che vede gli organi requirenti\npromotori di un procedimento che inizia con un ordine di esecuzione\nanche per le pene pecuniarie. \n Altra innovazione e\u0027 rappresentata da un radicale ripensamento\ndel meccanismo di conversione che risulta imperniato sulle distinte\nnozioni di insolvibilita\u0027 ed insolvenza. \n Le nuove norme hanno tipizzato i concetti di insolvenza, per\nindicare il mancato pagamento colpevole, e di insolvibilita\u0027, per\nindicare il mancato pagamento incolpevole, descrivendo due\nfattispecie che la legge oggi definisce come strettamente alternative\ned a cui associa esiti diversi in sede di conversione. \n L\u0027art. 660 del codice di procedura penale infatti prevede al\ncomma terzo che l\u0027ordine di esecuzione della Procura contenga\n«l\u0027avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sara\u0027 convertita nella\nsemiliberta\u0027 sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilita\u0027, nel\nlavoro di pubblica utilita\u0027 sostitutivo o nella detenzione\ndomiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della\nlegge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita\nuna pena pecuniaria sostitutiva, nella semiliberta\u0027 sostitutiva o\nnella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di\naccertata insolvibilita\u0027, nel lavoro di pubblica utilita\u0027 sostitutivo\no nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell\u0027art. 71\ndella legge 24 novembre 1981, n. 689. L\u0027ordine di esecuzione\ncontiene, inoltre, l\u0027avviso al condannato che, quando non e\u0027 gia\u0027\nstato disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, entro\nventi giorni, puo\u0027 depositare presso la segreteria del pubblico\nministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai\nsensi dell\u0027art. 133-ter del codice penale». \n I commi da sette a dieci, invece, stabiliscono che: \n «7. Quando accerta il mancato pagamento della pena\npecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine\nindicato nell\u0027ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette\ngli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione\nai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n.\n689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai\nsensi dell\u0027art. 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni\ncaso, se il pagamento della pena pecuniaria e\u0027 stato disposto in rate\nmensili, e\u0027 convertita la parte non ancora pagata. \n 8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria,\nanche sostitutiva, e\u0027 disciplinato dall\u0027art. 667, comma 4. Per la\nconversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e\n103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto\ncompatibile, l\u0027art. 545-bis, comma 2. \n 9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione\ndella pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della\ncondizione di insolvenza ovvero di insolvibilita\u0027 del condannato. A\ntal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o\ndella residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il\ncondannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se\nnecessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia\ngiudiziaria. \n 10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria e\u0027\ndovuto a insolvibilita\u0027, il condannato puo\u0027 chiedere al magistrato di\nsorveglianza il differimento della conversione per un tempo non\nsuperiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di\ninsolvibilita\u0027 perdura. Ai fini della estinzione della pena\npecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo\ndurante il quale la conversione e\u0027 stata differita.». \n L\u0027art. 660 del codice di procedura penale espressamente indica\nche la pena pecuniaria non pagata si converte in una pena sostitutiva\nsecondo le modalita\u0027 di conversione stabilite agli articoli 102 e 103\nlegge n. 689/1981 per le pene pecuniarie e all\u0027art. 71 legge n.\n689/1981 per le pene pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi. \n Ai sensi dell\u0027art. 102 legge n. 689/1981, rubricato «Conversione\ndelle pene pecuniarie principali per mancato pagamento», laddove la\npersona non provveda al pagamento della pena pecuniaria entro il\ntermine indicato nell\u0027ordine di esecuzione, la pena pecuniaria non\npagata si converte in semiliberta\u0027 sostitutiva per la durata massima\ndi quattro anni, se la pena convertita e\u0027 quella della multa, o due\nanni, se la pena convertita e\u0027 quella dell\u0027ammenda. \n Laddove la sentenza abbia disposto il pagamento rateale, la\ncondanna ha luogo per la sola parte residua. \n Da ultimo, si prevede che dopo l\u0027inizio dell\u0027esecuzione della\npena convertita il condannato puo\u0027 in qualsiasi momento far cessare\nla semiliberta\u0027, pagando la pena residua e, in questo caso, puo\u0027\nessere ammesso nuovamente al pagamento rateale ex art. 133-ter del\ncodice penale. \n Trattandosi di inadempimento colpevole, la conversione si\nrealizza per legge con la pena sostitutiva massima, vale a dire la\nsemiliberta\u0027 sostitutiva da eseguirsi in carcere, secondo i criteri\ndi cui all\u0027art. 135 del codice penale (250,00 euro per giorno di pena\ndetentiva) per un massimo di quattro anni, se la pena e\u0027 quella della\nmulta, ovvero due anni, se la pena e\u0027 quella dell\u0027ammenda. \n E\u0027 evidente la ratio che ha ispirato la scelta di prevedere, per\nl\u0027insolvenza una pena sostitutiva restrittiva che realizza una forma\ndi espiazione propriamente di tipo carcerario: rappresentare\nconseguenze particolarmente gravose quali la detenzione inframuraria\ncome sanzione per il mancato pagamento da parte di chi pur potendo\npagare non vi provveda, ottenendo auspicabilmente l\u0027adempimento\nspontaneo da parte del condannato. Si tratta di una scelta chiara e\nche segue le linee guida espresse nella relazione gia\u0027 citata. \n L\u0027art. 103 legge n. 689/1981, tuttavia, rubricato espressamente\nMancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilita\u0027 del\ncondannato, invece, trova applicazione «Quando le condizioni\neconomiche patrimoniali del condannato al momento dell\u0027esecuzione\nrendono impossibile il pagamento della multa o dell\u0027ammenda entro il\ntermine di cui all\u0027art. 660 del codice di procedura penale indicato\nnell\u0027ordine di esecuzione [...]», condizioni al ricorrere delle quali\nsi realizza la diversa fattispecie della insolvibilita\u0027: la persona\ncondannata versa in condizioni economiche che le rendono impossibile\nil pagamento, ma trattasi di un inadempimento incolpevole. \n La pena pecuniaria non pagata per insolvibilita\u0027 si converte, ai\nsensi dell\u0027art. 103 legge n. 689/1981 in via principale nel lavoro di\npubblica utilita\u0027 sostitutivo ex art. 56-bis legge n. 689/1981 e,\nsolo in caso di opposizione del condannato, nella detenzione\ndomiciliare sostitutiva di cui all\u0027art. 56 legge n. 689/1981. \n Dunque, cio\u0027 che giustifica, in questo meccanismo, l\u0027imposizione\ndi una misura restrittiva della liberta\u0027 personale in luogo di una\nmeramente limitativa non e\u0027, pero\u0027, la mera insolvibilita\u0027, bensi\u0027 la\ncongiunta ricorrenza di insolvibilita\u0027 e opposizione al lavoro, in\ncui l\u0027elemento discretivo e\u0027 dato dalla volonta\u0027 del condannato. \n Solo il concorso della volonta\u0027 del condannato, dunque, consente\nl\u0027inflizione di una misura restrittiva della liberta\u0027 personale in\nluogo di quella limitativa, secondo una gradazione degli interessi\nche attribuisce al condannato la disponibilita\u0027 dei propri diritti. \n Se questa e\u0027 la disciplina prevista per la conversione delle pene\noriginariamente pecuniarie (articoli 102 e 103 legge n. 689/1981 come\nnovellati), la riforma ha poi previsto meccanismi di conversione\nparzialmente diversi nel caso in cui il mancato pagamento riguardi\nnon gia\u0027 una pena pecuniaria principale, ma una pena pecuniaria\nsostitutiva di pena detentiva. \n La disciplina e\u0027 gia\u0027 richiamata sinteticamente nell\u0027art. 660,\ncomma 3 del codice di procedura penale succitato, ma e\u0027 piu\u0027\nspecificatamente dettagliata all\u0027art. 71 legge n. 689/1981. \n La norma, infatti, stabilisce al comma primo che alle pene\npecuniarie sostitutive di pena detentiva si applica l\u0027art. 660 del\ncodice di procedura penale, in ossequio al principio generale di cui\nall\u0027art. 57 legge n. 689/1981 che vede la pena pecuniaria sostitutiva\nparificata ad ogni effetto di legge alla pena pecuniaria originaria. \n Il comma secondo dell\u0027art. 660 del codice di procedura penale,\ninvece, prevede tra l\u0027altro che nel caso di mancato pagamento alla\nscadenza della pena pecuniaria sostitutiva, la stessa e\u0027 revocata e\nconvertita in semiliberta\u0027 sostitutiva o detenzione domiciliare\nsostitutiva. \n Se e\u0027 stato disposto il pagamento rateale, la revoca e la\nconversione operano a partire dal mancato pagamento di una rata e\nsolo limitatamente alla pena pecuniaria residua. \n Il comma terzo, invece, prevede che laddove le condizioni\neconomiche del condannato al momento dell\u0027esecuzione rendano\nimpossibile il pagamento entro la scadenza indicata nell\u0027ordine di\nesecuzione della procura, la pena pecuniaria sostitutiva e\u0027 revocata\ne si converte nel lavoro di pubblica utilita\u0027 sostitutivo solo ove la\npersona non vi si opponga, venendo viceversa convertita in detenzione\ndomiciliare sostitutiva. \n La norma, da ultimo, richiama l\u0027ultimo periodo del comma\nprecedente in punto di rateizzazione. \n Dalla disamina condotta sulla normativa complessiva puo\u0027\ncogliersi la differente disciplina rimediale tracciata dal\nlegislatore per le diverse ipotesi di insolvenza e insolvibilita\u0027,\ndistinguendo, dunque, tra mancato pagamento colpevole e mancato\npagamento incolpevole. \n Il nuovo sistema, come visto, nell\u0027ottica di garantire\neffettivita\u0027 ed efficacia deterrente rispetto al mancato pagamento,\ne\u0027 ben piu\u0027 rigido non solo nel sanzionare il condannato inadempiente\ncon la conversione, ma anche nel fissare precise scansioni temporali\nin cui viene in rilievo il giudizio sulla insolvenza o\ninsolvibilita\u0027, ancorate al termine di pagamento fissato dalla\nProcura, nonche\u0027 nel restringere le ipotesi in cui e\u0027 consentito dare\nspazio alla valutazione/rivalutazione delle condizioni economiche\ndell\u0027interessato per l\u0027accesso agli istituti del differimento e della\nrateizzazione rispetto alle diverse condizioni di insolvibilita\u0027 o\ninsolvenza. \n In generale, si assume, vi e\u0027 un evidente favor dell\u0027ordinamento\nper la riscossione della pena pecuniaria, che assegna alla procedura\ndi conversione il ruolo di extrema ratio del sistema. \n La rateizzazione e\u0027 disciplinata all\u0027art. 133-ter del codice\npenale e viene concepita quale beneficio che consente di agevolare\nl\u0027adempimento dell\u0027obbligazione di pagamento, adeguando la pretesa di\nriscossione dello Stato alle condizioni economiche della persona le\nconcrete modalita\u0027 esecutive della sanzione, dilazionandole nel\ntempo. \n In assenza di istanza di rateizzazione, o in caso di decadenza\ndal beneficio, e a fronte del mancato pagamento nel termine, il\nmagistrato di sorveglianza a norma del comma 9 dell\u0027art. 660 del\ncodice di procedura penale effettuera\u0027 le verifiche per stabilire se\nl\u0027inadempimento dipende da una condizione di insolvenza o di\ninsolvibilita\u0027. \n Laddove ravvisi che il condannato non abbia provveduto al\npagamento perche\u0027 insolvibile, potra\u0027 disporre il differimento della\nconversione per un massimo di un anno, ai sensi dell\u0027art. 660, comma\n10, del codice di procedura penale; oppure procedere alla conversione\nai sensi dell\u0027art. 103 legge n. 689/1981 o del terzo comma dell\u0027art.\n71 legge n. 689/1981. \n Ma, se il magistrato accerta una condizione di solvibilita\u0027,\nessendo il condannato nelle condizioni di pagare, anche eventualmente\naccedendo alla rateizzazione da cui e\u0027 decaduto o che non ha chiesto,\nla norma offre come sola alternativa la conversione della pena\npecuniaria e l\u0027inizio dell\u0027esecuzione della pena sostitutiva\nconvertita. \n Cio\u0027 perche\u0027 a questo punto della procedura la persona risultata\nnon insolvibile sara\u0027 gia\u0027 stata messa nelle condizioni di provvedere\nal pagamento rateale: infatti, o il condannato era stato ammesso al\nbeneficio dal giudice di merito e vi e\u0027 decaduto; ovvero, pur a\nfronte degli avvertimenti contenuti nell\u0027ordine di esecuzione, non ha\navanzato richiesta di rateizzazione nei termini. \n In entrambi i casi la persona non ha adempiuto colpevolmente o\nnon si e\u0027 attivata in modo negligente, rendendosi passibile di un\nrimprovero che legittima la conversione ai sensi dell\u0027art. 102 legge\nn. 689/1981. \n Egli, in altre parole, avra\u0027 esaurito le proprie chances\naffinche\u0027 l\u0027ordinamento valuti le sue condizioni economiche\nagevolandolo nei pagamenti, meritando l\u0027avvio dell\u0027esecuzione della\npena sostitutiva. \n E\u0027 evidente lo spirito che ha animato il legislatore in questo\nsenso: il metus del carcere per ottenere il pagamento spontaneo delle\npene pecuniarie, siano esse originarie o sostitutive. \n Tuttavia, le perplessita\u0027 di compatibilita\u0027 con l\u0027assetto\ncostituzionale che tutela la liberta\u0027 personale e l\u0027uguaglianza\nsostanziale risultano rilevanti al punto da far dubitare, sotto certi\nprofili, della legittimita\u0027 di questa opzione normativa, sotto il\nprofilo della sua proporzionalita\u0027 e coerenza con gli obiettivi\ndeflattivi della popolazione carceraria fatti anch\u0027essi propri dalla\nriforma che introduce le sanzioni sostitutive. \n Nel sistema delineato dal legislatore si realizza una radicale\ndiscrasia tra i meccanismi di conversione previsti per le pene\npecuniarie originarie e quelli previsti per le pene pecuniarie\nsostitutive delle pene detentive brevi. \n Le due discipline sono del tutto omologhe in caso di\ninsolvibilita\u0027 prevedendo tanto l\u0027art. 103 legge n. 689/1981 quanto\nl\u0027art. 71, comma 3, legge n. 689/1981 la prioritaria conversione\ndella pena pecuniaria non pagata nel lavoro di pubblica utilita\u0027\nsostitutivo e, solo a fronte di opposizione del condannato,\nl\u0027applicazione detenzione domiciliare sostitutiva. \n Viceversa, in caso di insolvenza le norme di riferimento\nprevedono esiti parzialmente difformi. \n L\u0027art. 102 legge n. 689/1981, infatti, stabilisce che in caso di\nmancato pagamento colpevole la pena pecuniaria originaria (come nel\ncaso di specie) si converta nella semiliberta\u0027 sostitutiva,\nprevedendo un\u0027unica modalita\u0027 di esecuzione possibile. \n L\u0027art. 71 legge n. 689/1981, invece, prevede che il mancato\npagamento della pena pecuniaria sostitutiva entro il termine consente\nal magistrato di sorveglianza di sostituire la stessa scegliendo\nalternativamente tra la semiliberta\u0027 sostitutiva e la detenzione\ndomiciliare sostitutiva. \n In entrambi i casi, la conversione origina da un medesimo fatto:\nil mancato pagamento della pena pecuniaria per condotta colpevole del\ncondannato. \n Circostanza che costituzionalmente richiede l\u0027assoggettamento\ndelle due fattispecie alla medesima disciplina, cosi\u0027 come previsto\nnel caso di insolvibilita\u0027. \n L\u0027attuale differente assetto normativo per analoghe ipotesi di\ninsolvenza, infatti, pare arrecare un rilevante vulnus al principio\ndi uguaglianza sostanziale di cui all\u0027art. 3, comma 2, della\nCostituzione, connotandosi in termini di irragionevolezza per la\ndisparita\u0027 di trattamento che ne consegue, poiche\u0027 la normativa nel\nsuo complesso non consente al magistrato di sorveglianza una\nvalutazione del caso concreto, imponendo una sola misura sostitutiva\npossibile. \n Lo stesso legislatore prevede una disciplina comune laddove il\nmancato pagamento derivi da insolvibilita\u0027 agli articoli 103, comma\n3, legge n. 689/1981 e 71, comma 3, legge n. 689/1981. \n L\u0027elemento discretivo e differenziale della disciplina si\nrinviene solo con riferimento alla ipotesi della insolvenza. \n Occorre, a questo punto, verificare se l\u0027opzione normativa sia\nsorretta da una ratio adeguata che consenta di valutare in termini di\nragionevolezza questa differenziazione. \n Potrebbe essere il genus della misura da convertire ad aver\nguidato la scelta legislativa nell\u0027uno e nell\u0027altro caso. \n Alla base di questa differenziazione si potrebbe cogliere l\u0027idea\nche mentre le pene pecuniarie originarie di solito accedono a reati\ngravi quale sanzione principale, la pena pecuniaria sostitutiva\nrappresenterebbe, secondo la prospettiva assunta dal legislatore la\npiu\u0027 mite risposta che l\u0027ordinamento offre ad una sanzione detentiva\ncontenuta entro l\u0027anno e, in ipotesi, cio\u0027 evidenzierebbe tale misura\ncome statisticamente applicabile a delitti di minore gravita\u0027. \n Si tratta, tuttavia, di argomenti che, invero, appaiono\nirragionevoli. \n Quanto alla tesi per cui la pena pecuniaria originaria sarebbe\nespressiva di maggiore pericolosita\u0027 sociale, giova evidenziare che\nnel sistema sanzionatorio classico, la pena pecuniaria e\u0027 sempre\nconsiderata meno afflittiva della pena detentiva e, nell\u0027ambito di\nuna condanna, puo\u0027 presentarsi in aggiunta alla pena detentiva. \n In questo senso, sostenere che le pene pecuniarie sostitutive di\npene detentive brevi siano la piu\u0027 mite risposta dell\u0027ordinamento\nalla violazione della legge penale appare, quantomeno, frutto di una\nlettura semplicistica del sistema complessivo di esecuzione penale. \n Non puo\u0027 dubitarsi che rispetto ad una pena originariamente\ndetentiva, reclusione o arresto, passibile di conversione in pena\npecuniaria, una pena originariamente pecuniaria quale la multa e, a\nfortiori, l\u0027ammenda, sia sempre da intendersi come sanzione\npenalmente piu\u0027 mite. \n Cio\u0027 in considerazione del fatto che se l\u0027una vede tramutata la\npropria natura da detentiva a pecuniaria in forza di una valutazione\nconcreta operata dal giudice, l\u0027altra e\u0027 gia\u0027 stata in astratto\nselezionata dal legislatore come pena adeguata alla gravita\u0027 di quel\nfatto, nel senso che tipicamente lo stesso non richiede il presidio\ndi sanzioni di tipo coercitivo, sulla base di una valutazione di\npolitica criminale e di tutela dei beni giuridici operata dal\nlegislatore. \n E\u0027 dunque sul piano della tipizzazione normativa che l\u0027asserita\nmaggiore gravita\u0027 della pena pecuniaria originaria rispetto alla pena\npecuniaria sostitutiva di pena detentiva risulta un argomento non\nconvincente e che non puo\u0027 assumersi ragionevolmente alla base del\ndiverso regime giuridico delineato. \n Non dovrebbe potersi validamente stabilire una differente\ndisciplina per situazioni di fatto e di diritto del tutto analoghe,\nprevedendo che a fronte di un medesimo comportamento colpevole del\ncondannato per il mancato pagamento di pena pecuniaria (originaria o\nsostitutiva che sia) nell\u0027un caso possa darsi luogo solo ad\napplicazione della semiliberta\u0027 sostitutiva, mentre nell\u0027altro sia\nconsentito al giudice di scegliere la misura piu\u0027 adeguata tra la\nsemiliberta\u0027 sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva. \n Cio\u0027 appare ancor piu\u0027 irrazionale laddove si consideri che e\u0027 lo\nstesso legislatore delegato a stabilire, all\u0027art. 57 ultimo comma\nlegge n. 689/1981 che «la pena pecuniaria si considera sempre come\ntale, anche se sostitutiva della pena detentiva», cosi\u0027 indicando che\nai fini della esecuzione penale l\u0027originarieta\u0027 o meno della pena\npecuniaria non ne muta la natura, che e\u0027 la medesima, dunque anche i\nrimedi in caso d\u0027inadempimento, colpevole o incolpevole, devono\nessere rispettivamente gli stessi, per evitare disparita\u0027 di\ntrattamento di situazioni esattamente sovrapponibili. \n Quindi si vuole qui ribadire che il rimedio differenziato in\nipotesi di inadempimento colpevole della pena pecuniaria originaria,\nche determina la conversione nella sola semiliberta\u0027 sostitutiva, e\ndi inadempimento colpevole della pena pecuniaria sostitutiva, che\ndetermina la conversione nelle alternative detenzione domiciliare\nsostitutiva o semiliberta\u0027 sostitutiva, secondo la discrezionalita\u0027\ndel magistrato di sorveglianza contrasta con il principio di\nuguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione). \n L\u0027assunto e\u0027 tanto piu\u0027 vero e rilevante in quanto il magistrato\ndi sorveglianza, laddove abbia a disposizione una alternativa,\norientera\u0027 la propria discrezionalita\u0027 verso l\u0027applicazione in via\npreferenziale della detenzione domiciliare sostitutiva, poiche\u0027\nimplicante il minor sacrificio possibile della liberta\u0027 personale del\ncondannato che abbia un idoneo domicilio, divenendo l\u0027applicazione\ndella semiliberta\u0027 sostitutiva - in questi casi e giustamente per\nquanto si e\u0027 sopra argomentato - rimedio del tutto residuale,\napplicabile ad esempio nei casi ove il condannato non abbia domicilio\nidoneo. \n Ed allora si presenta lampante l\u0027irragionevole conseguenza che\nderiva, nel caso sottoposto a questo giudice ed in molti altri che si\npresenteranno (tendenzialmente in procedimenti iscritti dal 2024 in\navanti per fatti commessi dal 2023 in poi poiche\u0027 le nuove norme in\nquestione, costituendo una disciplina deteriore rispetto a quelle\nprecedentemente in vigore, si applicano solo a partire dalla loro\nentrata in vigore e non per fatti commessi antecedentemente), nel\ndover sottoporre il condannato a sette giorni di semiliberta\u0027\nsostitutiva di pena pecuniaria da eseguirsi in carcere (e non a sette\ngiorni di detenzione domiciliare sostitutiva - poiche\u0027 alternativa\nnon prevista dalla legge -) nella ipotesi che occupa di mancato\npagamento colpevole di pena pecuniaria originaria. \n Preme considerare che l\u0027applicazione della semiliberta\u0027\nsostitutiva per un cosi\u0027 breve periodo di tempo pone problemi pure\nsul piano pratico, per il sovraffollamento degli istituti di pena,\nanche nelle sezioni dedicate ai semiliberi, con necessita\u0027 di\nredigere programmi di trattamento da parte degli operatori per\nperiodi, appunto, cosi\u0027 brevi di espiazione. \n In estrema sintesi si osserva che il disallineamento tra le due\ndiscipline ha l\u0027effetto irragionevole di sanzionare piu\u0027 gravemente\nl\u0027inadempimento di una pena pecuniaria tout court rispetto a quello\ndi una pena pecuniaria originariamente detentiva, determinando la\nincarcerazione dell\u0027inadempiente, senza prevedere alternativa, in\ncontrasto con gli articoli 13, 3 e 27 della Costituzione. \n Non consentire poi al magistrato di sorveglianza di gradare ed\nindividualizzare il trattamento sanzionatorio, precludendo in radice\nla scelta tra la misura piu\u0027 grave e quella meno afflittiva di tipo\ndomiciliare, espone inoltre il sistema al rischio di sanzionare\ntroppo. \n E una pena sproporzionata e\u0027, in vero, una pena difficilmente\npercepibile come giusta da chi la subisce, il che impedisce al\ncondannato di compiere quel percorso interiore di accettazione della\ncondanna e della sanzione necessario alla realizzazione della\nfunzione general e special preventiva. \n La conversione, dunque, e\u0027 un procedimento per far espiare una\npena pecuniaria non pagata ma e\u0027 altresi\u0027, rispetto all\u0027insolvenza,\nun meccanismo sanzionatorio che, quantomeno rispetto alle pene\npecuniarie originarie, ai sensi dell\u0027art. 102 legge n. 689/1981, si\npresenta allo stato attuale del tutto rigido, risolvendosi in un\nautomatismo applicativo sproporzionato e, in ultima analisi, ingiusto\nper la persona. \n Poiche\u0027 la medesima condizione di insolvenza e\u0027 stata assunta dal\nlegislatore, nel medesimo corpus normativo, ai fini di prevedere una\ndisciplina che consente di modulare la risposta ordinamentale tra un\nmassimo ed un minimo di afflizione della liberta\u0027 personale in\nipotesi di pene pecuniarie sostitutive, non si vedono ragioni per non\nestendere quest\u0027ultima opzione anche nell\u0027art. 102 legge n. 689/1981\nper le pene pecuniarie originarie. \n A parere della scrivente, dunque, l\u0027attuale disciplina incorre in\nuna evidente incostituzionalita\u0027, potendo essere dichiarato l\u0027art.\n102 legge n. 689/1981 incostituzionale nella parte in cui non prevede\ndopo le parole «ne comporta la conversione nella semiliberta\u0027\nsostitutiva» le parole «o nella detenzione domiciliare sostitutiva.\nSi applica l\u0027art. 58» si\u0027 come stabilito nell\u0027art. 71 legge n.\n689/1981 (nonche\u0027, in via conseguenziale, dichiarando\nincostituzionale l\u0027art. 660, comma 3, del codice di procedura penale\nnella parte in cui disciplina gli avvisi al condannato, nella parte\nin cui non prevede dopo le parole «nella semiliberta\u0027 sostitutiva» le\nparole «o nella detenzione domiciliare sostitutiva»). \n La questione qui posta e\u0027 certamente rilevante nel caso di\nspecie, posto che D.N. si trova esattamente nella condizione\ndescritta dall\u0027art. 102 legge n. 689/1981: egli, pur avendo ricevuto\ngli avvisi da parte della Procura, non ha provveduto al pagamento\ndella pena pecuniaria principale ne\u0027 ha richiesto la rateizzazione\ndella stessa entro i termini previsti dalla nuova disciplina ne\u0027 ha\nfatto pervenire all\u0027Ufficio nei termini la scelta dell\u0027ente presso il\nquale prestare lavoro sostitutivo. \n E\u0027, dunque, decaduto dalla possibilita\u0027 di consentire a questo\nmagistrato di procedere alla rateizzazione, che potrebbe ben\nconsentirgli di provvedere al pagamento secondo modalita\u0027 meno\ngravose. \n Eppure, e\u0027 persona che lavora stabilmente e che percepisce\nredditi da lavoro dipendente di circa 1.400 euro mensili in assenza\ndi ulteriori debiti/oneri. \n A fronte di questa condizione, questo giudice sarebbe costretto\ndalla disciplina attuale a convertire la pena in semiliberta\u0027\nsostitutiva, determinando la carcerazione del condannato. \n E, solo una volta incarcerato, ed a semiliberta\u0027 in corso, egli\npotra\u0027 far valere l\u0027eventuale richiesta di pagamento rateale. \n Laddove la Corte accogliesse la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, nel presente procedimento si potrebbe scegliere tra\nsemiliberta\u0027 sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva. \n E cio\u0027 attiene alla rilevanza della questione rispetto al caso\nconcreto di cui trattasi. \n La questione, inoltre, per quanto su esposto, appare non\nmanifestamente infondata e non emendabile mediante interpretazioni\ncostituzionalmente orientate. \n Invero, il dato normativo testuale non lascia margine per un\nesito diverso da quello di applicare la semiliberta\u0027 sostitutiva\nall\u0027ipotesi dell\u0027insolvenza rispetto a pena pecuniaria principale. \n A fronte di queste considerazioni, si ritiene di dover sospendere\nil procedimento al fine di sollevare la questione di\ncostituzionalita\u0027 suesposta. \n\n(1) Art. 1, comma 16 della legge delega: «Nell\u0027esercizio della delega\n di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al\n codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata\n legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di\n restituire effettivita\u0027 alla stessa, sono adottati nel rispetto\n dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare e\n semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;\n b) rivedere, secondo criteri di equita\u0027, efficienza ed\n effettivita\u0027, i meccanismi e la procedura di conversione della\n pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o\n insolvibilita\u0027 del condannato; c) prevedere procedure\n amministrative efficaci, che assicurino l\u0027effettiva riscossione\n della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato\n pagamento». \n\n(2) Cfr. «Decreto legislativo recante attuazione della legge 27\n settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l\u0027efficienza\n del processo penale nonche\u0027 in materia di giustizia riparativa e\n disposizioni per la celere definizione dei procedimenti\n giudiziari - Relazione illustrativa» pubblicata in Gazzetta\n Ufficiale, Serie generale n. 245 del 19 ottobre 2022 - Suppl.\n Straordinario n. 5. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva\nnei termini indicati in parte motiva, questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 102 legge n. 689/1981 per violazione\ndell\u0027art. 3, comma 2, della Costituzione in relazione all\u0027art. 13 ed\nall\u0027art. 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non\nprevede dopo le parole «ne comporta la conversione nella semiliberta\u0027\nsostitutiva» le parole «o nella detenzione domiciliare sostitutiva.\nSi applica l\u0027art. 58.», nonche\u0027, in via consequenziale, questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 660, comma 3, del codice di\nprocedura penale nella parte in cui non prevede dopo le parole «la\npena pecuniaria sara\u0027 convertita nella semiliberta\u0027 sostitutiva» le\nparole «o nella detenzione domiciliare sostitutiva». \n Sospende il giudizio in corso sino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano\nimmediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente\nordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico\nministero, nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri, e che\nsia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Bologna, 14 aprile 2025 \n \n Il magistrato di sorveglianza: De Maria","elencoNorme":[{"id":"62460","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura 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