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S.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 02 luglio 2025\n\r\nOrdinanza del 2 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento\npenale a carico di K. S.. \n \nPatrocinio a spese dello Stato - Condizioni per l\u0027ammissione -\n Presunzione di superamento dei limiti di reddito per l\u0027accesso al\n beneficio per i soggetti gia\u0027 condannati con sentenza definitiva\n per determinati reati - Denunciata previsione che ricomprende\n anchei soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di\n cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi dall\u0027ipotesi di\n cui al comma 5, ove ricorrano le ipotesi aggravate di cui all\u0027art.\n 80, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. \nIn subordine: Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per\n l\u0027ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito per\n l\u0027accesso al beneficio per i soggetti gia\u0027 condannati con sentenza\n definitiva per determinati reati - Denunciata previsione che\n ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva per\n i reati di cui all\u0027art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversi\n dall\u0027ipotesi di cui al comma 5, ove ricorra taluna delle ipotesi\n aggravate di cui all\u0027art. 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R.\n n. 309 del 1990. \nIn ulteriore subordine: Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni\n per l\u0027ammissione - Presunzione di superamento dei limiti di reddito\n per l\u0027accesso al beneficio per i soggetti gia\u0027 condannati con\n sentenza definitiva per determinati reati - Denunciata previsione\n che ricomprende anche i soggetti condannati con sentenza definitiva\n per il reato di cui all\u0027art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del\n 1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all\u0027art.\n 80, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 309 del 1990. \n- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115\n (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in\n materia di spese di giustizia (Testo A)), art. 76, comma 4-bis. \n\n\r\n(GU n. 38 del 17-09-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI FIRENZE \n Prima sezione penale \n \n Il Giudice dott. Franco Attina\u0027, nel procedimento in epigrafe\nindicato a carico di S. K., nato in... il..., sedicente (...),\nelettivamente domiciliato presso l \u0027avv. Ivan Esposito del Foro di\nPrato; \n difeso di fiducia dall\u0027avv. Ivan Esposito del Foro di Prato; \n Parla e comprende la lingua italiana \n \n Imputato \n \n A. del reato di cui all\u0027art. 628, commi 1 e 2 c.p., perche\u0027, per\nprocurarsi un ingiusto profitto, all\u0027interno dell\u0027esercizio\ncommerciale... sito in Firenze via..., dopo avere prelevato dagli\nespositori dell\u0027esercizio cinque capi di abbigliamento del valore\npari ad euro 164,75, occultandoli all\u0027interno di un borsone che\nrecava con se\u0027 ed oltrepassando l\u0027uscita, se ne impossessava, cosi\nsottraendo i predetti beni al legittimo proprietario, mediante\nviolenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, per\nassicurarsene il possesso e per procurarsi l\u0027impunita\u0027, una volta\noltrepassate le casse e l\u0027uscita omettendone il pagamento ed essendo\ninvitato a fermarsi ed a consegnare la merce occultata - consistite\nnel colpire con il gomito al costato l\u0027addetto alla sicurezza...\ncosi\u0027 cagionandogli le lesioni di cui al capo B. \n Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. \n In Firenze, il 21 marzo 2025. \n B. Del reato p. e p. dagli articoli 582, 585 comma 1, 576 n. 1 in\nrelazione all\u0027art. 61 n. 2 c.p., perche\u0027, nell\u0027ambito della condotta\ndi cui al capo A, cagionava a... lesioni del tipo «Trauma contusivo\nemitorace de in aggressione da parte di persona sconosciuta in corso\ndi turno lavorativo» giudicate guaribili in sei giorni. \n Con l\u0027aggravante dell\u0027avere commesso il fatto per eseguire il\nreato di cui al capo A. \n Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. \n In Firenze, il 21 marzo 2025. \n Premesso che: \n in data 21 marzo 2025 S. K. era tratto in arresto dai\nCarabinieri in quasi flagranza di reato per rapina impropria e\nlesioni aggravate (capi d\u0027imputazione sopra riportati); \n all\u0027udienza del 22 marzo 2025 era convalidato l\u0027arresto (non\nera applicata alcuna misura cautelare) ed era instaurato il rito\ndirettissimo; era poi chiesto un termine a difesa e veniva formulata\nriserva di avanzare istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello\nStato da parte dell\u0027imputato; \n il 28 aprile 2025 l\u0027imputato chiedeva, mediante regolare\ndeposito telematico, di essere ammesso al beneficio in parola; \n all\u0027udienza del 22 maggio 2025, il difensore munito di procura\nspeciale chiedeva di procedere con il rito abbreviato; le parti\nillustravano quindi le rispettive conclusioni ed il giudice all\u0027esito\ndella deliberazione pronunciava sentenza, condannando l\u0027imputato per\nil fatto di cui al capo A) previa riqualificazione in termini di\ntentato furto semplice e lo assolveva in relazione al capo\nd\u0027imputazione B); \n occorrendo provvedere sull\u0027istanza di ammissione al Patrocinio\na spese dello Stato a norma dell\u0027art. 96, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 115/2002, poiche\u0027 dal certificato penale emergeva\nuna possibile risultanza ostativa all\u0027ammissione al Patrocinio a\nspese dello Stato. costituita dalla sentenza del Tribunale di Firenze\ndel 19 maggio 2000 (irrevocabile 3 ottobre 2000), era disposta\nl\u0027acquisizione e materialmente acquisita copia della citata sentenza; \n essendo stato il prevenuto destinatario di una sentenza ex art.\n444 c.p.p. definitiva per reati ex art. 73, comma 4, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati anche ai sensi\ndell\u0027art. 80, lettere a) e b), decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990. reati ricompresi tra quelli di cui all\u0027art.\n76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,\ne non avendo egli fornito la «prova contraria» di cui alla sentenza\ndella Corte costituzionale n. 139 del 2010, ai sensi degli articoli\n96 e 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n.\n115/2002 questo giudice dovrebbe rigettare l\u0027istanza di ammissione al\nPatrocinio a spese dello Stato; \n per poter addivenire ad una corretta decisione su detta istanza\nappare, tuttavia, necessario il pronunciamento della Corte\ncostituzionale: risulta, infatti, dubbia la legittimita\u0027\ncostituzionale della citata norma dicui all\u0027art. 76 comma 4-bis,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte io\ncuiricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un reddito\nsuperiore ai limiti previsti -i soggetti condannati con sentenza\ndefinitiva per i reati dicui all\u0027art. 73, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 (escluso il quinto comma) ove ricorrano\nle ipotesi aggravate di cui all\u0027art. 80, comma l, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n \n Osserva \n \n l. Rilevanza della questione. \n 1.1. Dal certificato penale dell\u0027imputato emerge una sentenza di\napplicazione pena su richiesta delle parti pronunciata nei confronti\ndel medesimo - sotto l\u0027alias di C. A. - per alcuni reati in\ncontinuazione di cui all\u0027art. 73, comma 4, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi dell\u0027art. 80, comma\nl, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 (sentenza del Tribunale di Firenze del 19 maggio 2000,\nirrevocabile il 3 ottobre 2000). \n E\u0027 stata acquisita detta sentenza, i cui capi d\u0027imputazione,\nriferiti a C. A. e ad altri soggetti, coimputati o giudicati\nseparatamente, cosi\u0027 recitavano: \n \n Imputati \n \n Unitamente a varie altre persone nei confronti delle quali si\nprocede allo stato separatamente: \n A) del delitto p. e p. dall\u0027art. 74 nn. 1, 2, 3 e 4, decreto\ndel Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione\nfinalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o\npsicotrope), in quanto tra loro e con altre persone non identificate,\nnonche\u0027 con minorenni, tra cui..., ..., ..., per i quali procede\nl\u0027a.g. competente, prevalentemente nel Parco delle Cascine, si\nassociavano - con suddivisione di compiti, ruoli, differenti condotte\ned attivita\u0027 materiali - allo scopo di commettere piu\u0027 delitti tra\nquelli previsti dall\u0027art. 73, commettendo effettivamente quelli di\ncui al capo seguente. In particolare, ... agendo come capi che\npromuovevano, dirigevano ed organizzavano l\u0027associazione, essendo il\nnumero degli associati superiore a dieci, essendovi tra i\npartecipanti numerose persone dedite all\u0027uso di sostanze\nstupefacenti, essendo l\u0027associazione armata quanto meno di coltelli. \n Firenze, dal 4 giugno 1999 al 1° luglio 1999. \n B) del delitto p. e p. dagli articoli 81, 1° e 2° comma, c.p.,\n73 nn. 4 e 6, 80 lett. a), decreto del Presidente della Repubblica 9\nottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico illecito di sostanze\nstupefacenti o psicotrope continuato pluriaggravato), in quanto\ncommettendo piu\u0027 violazioni della medesima disposizione di legge e\ncon piu\u0027 azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in\ntempi diversi, essendo commesso il fatto da piu\u0027 di tre persone in\nconcorso materiale e/o morale tra loro, con azioni e condotte\ndistinte e/o congiunte, alcuni fungendo da vedette, altri consegnando\nla sostanza, altri ricevendo il denaro, altri tenendo i rifornimenti,\naltri fornendo le direttive, venendo in svariati casi consegnata la\nsostanza a persone di eta\u0027 minore, senza l\u0027autorizzazione di cui\nall\u0027art. 17: \n illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi previste\ndall\u0027art. 75, per vendere, quantita\u0027 non precisata non modica, spesso\nin panetti da gr. l00 ciascuno, di hashish, sostanza stupefacente di\ncui alle tabelle II e IV previste dall\u0027art. 14, essendo state\nrinvenute nel sottobosco del Parco delle Cascine, nei pressi delle\ncabine elettriche vicino la staccionata, 2 confezioni di nastro\nadesivo di forma rettangolare di cm. 15×10×l5 idonee a contenere e\npresumibilmente contenenti kg. 1, in data 5 giugno, nonche\u0027 per\nessere stati in possesso di gr. 75,9 rinvenuti nel suddetto Prato in\ndata 14 giugno, gr. 198,15 lasciati da..., minorenne, nello zaino a\npiazzale del Re in data 25 giugno gr. 29,36 rinvenuti in terra in\ndata l° luglio, gr. 34,73 sequestrati ad Abdoul Said in data l°\nluglio; \n offrivano in vendita, tra gli altri, tra cui vari passanti\noccasionali e in plurime occasioni, agli Ufficiali ed Agenti di P.G.,\ndott. ..., Isp. , V.Isp...., Ag. S... la suddetta sostanza; \n vendevano, in plurime occasioni, ad innumerevoli persone, di\ncui molte non identificate ma videofilmate, tra le quali i conducenti\ne passeggeri di svariati ciclomotori ed autovetture di cui veniva\npresa la targa, nonche\u0027 a..., quantita\u0027 imprecisata, modica, della\nstessa sostanza; \n erano in possesso, in occasione dell\u0027arresto o fermo o di\naltro controllo precedente, di varie somme di denaro (in\nparticolare... della somma di L. 250.000 nel giugno..., della somma\ndi L. 3.200.000 in data 25 giugno e di quella sequestrata di L.\n4.300. 000 il 1° luglio,..., che si presentava con abiti sporchi e\nbagnati in occasione del fermo, della somma di L. 327.000 sequestrata\nil 1° luglio, della somma di L. 500.000 sequestrata in data 1°\nluglio, Saad della somma di L. 350.000 in data 1° luglio, tutti della\nsomma di L. 1.532.000 e di 5 dollari, rinvenuti nell\u0027autobus... della\nPolizia Penitenziaria che li trasferiva in carcere in data 2 luglio\n1999, della somma di L. l 050.000 in data 8 luglio, da presumersi\nprovento di pregressa attivita\u0027 di spaccio. \n Con l \u0027aggravante di cui all\u0027art. 80, lett. b) in relazione al\ncaso previsto dal n. 4 del primo comma dell\u0027art. 112 c.p. per... \n Con la recidiva reiterata specifica per ... con l\u0027alias di... \n Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per... \n Con la recidiva specifica infraquinquennale per... \n Con la recidiva reiterata plurima specifica infraquinquennale\nper... con l\u0027alias... \n Con la recidiva specifica infraquinquennale per... con l\u0027alias... \n Con la recidiva generica infraquinquennale per... \n Con la recidiva specifica infraquinquennale per... con l\u0027alias\ndi... \n Con la recidiva reiterata plurima specifica infraquinquennale\nper... anche con l \u0027alias e differenti dati anagrafici. \n Con la recidiva specifica infraquinquennale per... \n Con la recidiva specifica per... con l\u0027alias... \n Con la recidiva reiterata infraquinquennale per... \n Con l \u0027alias \n e con la recidiva specifica infraquinquennale per... \n Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale sotto\nl\u0027alias... nato in...·il... e di... nato a... l\u0027... e di... \n In Firenze dal 4 giugno 1999 al 1° settembre 1999. \n Per quanto qui d\u0027interesse, dalla lettura della sentenza emerge\nche la richiesta di applicazione pena postulava il riconoscimento\ndell\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 74, comma 6, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 in relazione al capo A). Il Tribunale di\nFirenze, in accoglimento della richiesta, cosi\u0027 disponeva:\n«sull\u0027accordo delle parti, con l\u0027attenuante ex art. 74, VI comma,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 nonche\u0027\nattenuanti generiche, attenuanti tutte ritenute prevalenti sulle\naggravanti contestate e sulla recidiva contestata a , ritenuti i\nreati sub A) e B) sotto il vincolo della continuazione e con la\ndiminuente del rito, applica a... e... la pena di anni due di\nreclusione ciascuno e... ed... la pena di anni uno e mesi sei di\nreclusione ciascuno». \n 1.2. L\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115/2002 prescrive che «Per i soggetti gia\u0027 condannati\ncon sententa definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del\ncodice penale, 291-quater del Testo unico di cui al decreto del\nPresidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente\nalle ipotesi aggravate ai sensi dell\u0027art. 80, e 74, comma l, del\nTesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9\nottobre 1990, n. 309, nonche\u0027 per i reati commessi avvalendosi delle\ncondizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di\nagevolare l\u0027attivita\u0027 delle associazioni previste dallo stesso\narticolo, e per i reati commessi in viola: ione delle norme per la\nrepressione dell\u0027evasione in materia di imposte sui redditi e sul\nvalore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si\nritiene superiore ai limiti previsti» (disposizione introdotta\ndall\u0027art. 12-ter, comma l , lett. a), decreto-legge 23 maggio 2008,\nn. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.\n125: mentre, il solo riferimento ai reati commessi in violazione\ndelle norme per la repressione dell\u0027evasione in materia di imposte\nsui redditi e sul valore aggiunto si deve al successivo decreto\nlegislativo 7 marzo 2019. n. 24). \n Sul punto, e\u0027 intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n.\n139 del 2010, con la quale e\u0027 stata dichiarata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 115/2002 «nella parte in cui, stabilendo che per\ni soggetti gia\u0027 condannati con sentenza definitiva per i reati\nindicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti\nprevisti per l\u0027ammissione al patrocino a spese dello Stato, non\nammette la prova contraria». \n In particolare, la Corte affermava che «L\u0027introduzione,\ncostituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina\ndall\u0027ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che\ncontinua dunque ad implicare una inversione dell\u0027onere di documentare\nla ricorrenza dei presupposti reddituali per l\u0027accesso al patrocinio.\nSpettera\u0027 al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo\nstato di «non abbienza», e spettera\u0027 al giudice verificare\nl\u0027attendibilita\u0027 di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario\nstrumento di indagine. Certamente non potra\u0027 essere ritenuta\nsufficiente una semplice auto-certificazione dell\u0027interessato,\nperaltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al\nbeneficio, poiche\u0027 essa non potra\u0027 essere considerata «prova\ncontraria», idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge.\nSara\u0027 necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati\nconcreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro\ne univoco l\u0027effettiva situazione economico-patrimoniale\ndell\u0027imputato». \n 1.3. Al cospetto di tale quadro normativo e a fronte dei\nprecedenti penali dell\u0027istante, in via preliminare si deve osservare\nche, sebbene l\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115/2002 faccia riferimento testuale al solo caso\ndell\u0027intervenuta sentenza penale di condanna irrevocabile, la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 ha ritenuto condivisibilmente che in\ntale nozione vi rientri anche la sentenza di applicazione della pena\nsu richiesta delle parti di cui all\u0027art. 444 c.p.p. (cfr. in tal\nsenso Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816), a mente della\ngenerale equiparazione disposta dall\u0027art. 445, comma l-bis, c.p.p.\n(non incisa, per quanto in questa sede di rilievo, dalla novella del\n2022). \n Inoltre, occorrere interrogarsi in ordine alla portata estintiva\ndegli effetti penali della sentenza di patteggiamento al ricorrere\ndelle condizioni descritte dall\u0027art. 445, comma 2, c.p.p., atteso che\nil richiedente l\u0027ammissione al beneficio non risulta aver commesso\nreati nel quinquennio successivo all\u0027irrevocabilita\u0027 della citata\nsentenza del 19/05/2000. Sul punto. nondimeno, si e\u0027 pronunciata\nrecentemente, con argomentazioni condivisibili, la Suprema Corte,\naffermando - in accordo con i criteri interpretativi tracciati dalle\nSezioni Unite del 1994 (Cass. Pen., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 7) e\ndalla giurisprudenza successiva che di tali criteri ha fatto\napplicazione (si citano, tra le altre, Cass. Pen., Sez. 5 n. 24089\ndel 5 maggio 2022, Cupo. Rv. 283222-01; Sez. 2 n. 994 del 25 novembre\n2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 6 n. 39820 del 30 maggio\n2019, Laghi, Rv. 277064; Sez. l, n. 18233 del 26 marzo 2019,\nColavita. Rv. 275469-01; Sez. 6, n. 37472 del 20 giugno 2017; Sez. 1,\nn. 1063 del 17 dicembre 2008, dep. 2009. Fraticelli, Rv. 243929) -\nche «[...] la preclusione ali \u0027ammissione al beneficio del patrocinio\na spese dello stato connessa alla condanna definitiva in ordine a\ndeterminati reati non sia effetto penale soggetto all\u0027estinzione ai\nsensi dell\u0027art. 445, comma del codice di procedura penale, e che,\npertanto della precedente condanna, sia pure estinta, il giudice\nchiamato a decidere sull\u0027istanza debba tenere conto» e che, quindi.\n«[...] la condanna, ai fini dell\u0027ammissione al beneficio del\npatrocinio a spese dello stato, continua a esplicare i suoi effetti,\nnon potendo essere ricompresa fra gli effetti penali ad essa\nricollegabili la preclusione individuata dall\u0027art. 76, comma 4-bis,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002» (cosi\u0027, Cass.\nPen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4816). \n D\u0027altronde, la stessa Corte costituzionale nella gia\u0027 citata\nsentenza n. 139 del 2010 ha ritenuto che l \u0027estinzione degli effetti\npenali (in quel caso conseguente alla riabilitazione) non rilevi ai\nfini della presunzione di cui all\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 115/2002. \n Pertanto, deve vagliarsi il ricorrere dei presupposti per l\n\u0027attivazione della presunzione (iuris tantum) di cui all\u0027art. 76,\ncomma 4-bis, cit. \n 1.4. E\u0027 necessario compiere distinti rilievi in relazione ai due\ncapi d\u0027imputazione relativi alla sentenza di patteggiamento\nrichiamata e acquisita agli atti. \n 1.4.1 Quanto al capo A). giova evidenziare che. sebbene tale\nsentenza faccia espresso riferimento alla natura attenuante\ndell\u0027ipotesi di cui al comma 6 dell\u0027art. 74 decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/90, la giurisprudenza ormai unanimemente\nriconosce la natura di titolo autonomo di reato quanto ali\n\u0027associazione criminale finalizzata allo spaccio di lieve entita\u0027; e\npertanto, allume di cio\u0027 e in ossequio al dato letterale dell\u0027art.\n76, comma 4-bis, cit. che si limita a richiamare l\u0027art. 74, comma l,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, questo giudice\nritiene che debba applicarsi il regime ordinario per l\u0027ammissione al\nPatrocinio a spese dello Stato, con esclusione dell\u0027operativita\u0027\ndella presunzione di cui al citato comma 4-bis. \n D\u0027altra parte, in materia per molti versi affine, in ragione di\ntale natura autonoma del delitto ex art. 74 comma 6 decreto del\nPresidente della Repubblica 309/1990, la Corte di cassazione (si\nvedano Cass. Sez. 3, n. 27770 dell\u002711 giugno 2015 e Cass. Sez. 6, n.\n6247 dell\u002711 gennaio 2024) ha ad esempio affermato che l \u0027istituto\ndella confisca allargata. applicabile ai delitti ex art. 74, commi l\ne 2 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 - prima in\nragione della previsione diretta da parte dell\u0027art. 12-sexies, comma\n1, decreto-legge n. 306/1992, ora in ragione del combinato disposto\ndegli articoli 240-bis c.p. e 51 comma 3-bis c.p.p. - non si applica\nnel caso di condanna per il reato di associazione per delinquere\nfinalizzata alla commissione di fatti di lieve entita\u0027 di cui\nall\u0027art. 74, comma 6 decreto del Presidente della Repubblica\n309/1990. \n 1.4.2 Quanto, invece, al capo B), pura seguito della sentenza\ndella Corte costituzionale n. 223 del 2022, le ipotesi criminose di\ncui all\u0027art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,\ndiverse da quelle di cui al quinto comma. sono ostative al\nprocedimento ordinario di ammissione al beneficio ove ricorra una\nqualunque delle aggravanti previste dall\u0027art. 80 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/90, dovendo in tal caso operare la\ncitata presunzione di superamento dei limiti reddituali. \n Nella sentenza del 19 maggio 2000 all\u0027imputato non e\u0027 stata\nriconosciuta l\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 (ne\u0027 come ipotesi attenuata,\nne\u0027 come ipotesi autonoma di reato). \n Ne\u0027 il fatto che per il capo A) sia stata riconosciuta l\u0027ipotesi\ndi cui all\u0027art. 74, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990 (associazione costituita per commettere i fatti descritti\ndall\u0027art. 73, comma 5), consente di per se\u0027 di ritenere che per il\ncapo B) sia stata riconosciuta l\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 73, comma 5:\ntale riconoscimento non risulta ne\u0027 dal dispositivo ne\u0027 dalla\nmotivazione della sentenza, per cui in questa sede non ci si puo\u0027\ndiscostare dalla qualificazione giuridica data in sentenza; inoltre,\nastrattamente la costituzione di un\u0027associazione per commettere fatti\ndi spaccio di lieve entita\u0027 di per se\u0027 e\u0027 compatibile con la\nsuccessiva realizzazione di singoli fatti che non siano di lieve\nentita\u0027; infine, si deve rilevare che il citato capo d\u0027 imputazione\ncontempla la detenzione di vari etti di sostanza stupefacente, per\ncui il mancato riconoscimento d eli\u0027 ipotesi di lieve entita\u0027 non\nrisulta eccentrico rispetto agli indirizzi dominanti della\ngiurisprudenza. \n 1.4.3 In definitiva, mentre il citato capo A) non costituisce un\nreato ostativo, l \u0027intervenuta condanna (rectius applicazione pena)\nper il capo B) determina ai sensi dell\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 115/2002 una presunzione di\nsuperamento della soglia di reddito per l\u0027ammissione al Patrocinio a\nspese dello Stato. \n 1.5. Nel caso di specie, nell\u0027istanza di ammissione al Patrocinio\na spese dello Stato del 28.04.2025 l\u0027imputato ha autodichiarato: l)\nun reddito personale «risultante dalla ultima dichiarazione, e\ndeterminato secondo le modalita\u0027 indicate negli articoli 76 (L) e 92\n(L) decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n 115\npari a euro 3.616,22 per anno fiscale 2022 ed euro 4.000,00 per\nl\u0027anno fiscale 2023 ed euro 1.000,00 per anno fiscale 2024 quindi non\nsuperiore al limite previsto dalla legge»; 2) di non convivere con\nalcuno e che pertanto non vi sono altri redditi familiari da\ncomputare ai fini dell\u0027istanza in esame: 3) di non essere titolare di\ndiritti reali su beni immobili e mobili registrati, ne\u0027 in Italia ne\u0027\nall\u0027estero; 4) di essere senza fissa dimora e di avere trascorso\nlunghi periodi di detenzione. Ha allegato inoltre la richiesta\nall\u0027autorita\u0027 consolare della prescritta certificazione circa\neventuali redditi all\u0027estero. \n L\u0027istante ha, pertanto, omesso di fornire la prova contraria che\nsarebbe stata necessaria a seguito della sentenza della Corte\ncostituzionale n. 139 del 2010, limitandosi a presentare la consueta\nautocertificazione e allegando unicamente una certificazione unica e\ndue buste paga del 2022. \n 1.6. Tanto posto, una volta preso atto della citata sentenza del\n19 maggio 2000 (irrevocabile il 3 ottobre 2000) relativa ad un reato\nricompreso nell\u0027elenco di cui all\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 11 5/2002 (nel caso di specie rispetto\nal reato ex art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990 ricorrono ben due circostanze aggravanti ex art. 80), in\nassenza di ogni prova di segno contrario alla presunzione iuris\ntantum prevista dall\u0027 ordinamento, ai sensi dell\u0027art. 96, comma 2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 questo giudice\ndovrebbe respingere l\u0027istanza di ammissione al Patrocinio a spese\ndello Stato. \n 1.7. Si dubita, tuttavia, della legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n.\n115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali\nsi presume un reddito superiore ai limiti previsti - i soggetti\ncondannati con sentenza definitiva per i reati di cui all\u0027art. 73\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 diversi\ndall\u0027ipotesi attenuata del quinto comma, ove ricorrano le ipotesi\naggravate di cui all\u0027art. 80, comma 1, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990. \n 1.8. Se detta questione di legittimita\u0027 fosse accolta, venendo\nmeno la presunzione di un reddito in capo all\u0027imputato superiore alle\nsoglie di legge, l\u0027istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello\nStato, viceversa, potrebbe e dovrebbe essere accolta. La questione in\noggetto pare, pertanto, rilevante ai fini dell\u0027accoglimento o del\nrigetto dell\u0027istanza di ammissione al beneficio. \n 2. La non manifesta infondatezza della questione. \n 2.1. Si dubita della legittimita\u0027 costituzionale della norma di\ncui all\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni\nlegislative e regolamentari in materia di spese di giustizia») nella\nparte in cui ricomprende, tra i soggetti per i quali si presume un\nreddito superiore ai limiti previsti per l\u0027assunzione al Patrocinio a\nspese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per\ni reati di cui all\u0027art. 73, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/ 1990 (nelle ipotesi diverse da quella di cui al quinto comma)\naggravati dalle circostanze previste dall\u0027art. 80, comma l, decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309/1990. \n 2.2. La Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010 ha\ngia\u0027 dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 76, comma\n4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 «nella\nparte in cui, stabilendo che per i soggetti gia\u0027 condannali con\nsentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il\nreddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l\u0027ammissione al\npatrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria». \n A seguito di detta sentenza, dunque, la presunzione introdotta\ncon il decreto-legge n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla\nlegge n. 125/2008, non e\u0027 piu\u0027 assoluta, ma soltanto relativa,\nammettendo una prova contraria da parte dell\u0027interessato. E\u0027 gia\u0027\ndunque venuto meno quell\u0027automatismo insuperabile che maggiormente\nstrideva con i principi costituzionali. \n 2.3. Ciononostante, sebbene il ricorrere nel certificato del\ncasellario giudiziale di condanne irrevocabili per uno dei reati\nindicati dall\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 115/2002 non costituisca piu\u0027 un ostacolo invalicabile\nall\u0027accesso al Patrocinio a spese dello Stato, la delineata\npresunzione iuris tantum rappresenta una significativa limitazione\ndel diritto di difesa al lume della gravosita\u0027 dell\u0027onere probatorio\nposto a carico dell\u0027istante, il quale deve, in ultima analisi,\nsoddisfare la prova di un fatto negativo. \n In virtu\u0027 di tale rilievo, la Corte costituzionale con la\nsentenza n. 223 del 2022, rammentando che «E\u0027 costante nella\ngiurisprudenza di questa Corte l\u0027affermazione del principio secondo\nil quale il diritto dei non abbienti al patrocinio a spese dello\nStato e\u0027 inviolabile nel suo nucleo intangibile, quale strumento\nfondamentale per assicurare l\u0027effettivita\u0027 del diritto di azione e di\ndifesa in giudizio (di recente, sentenze n. 10 del 2022, n. 157 del\n2021 e n. 80 del 2020)», ha dichiarato costituzionalmente illegittimo\nl\u0027art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 115/2002, nella parte in cui comprende nell\u0027 elenco di reati\n«spia» delle ricchezze delittuose anche l\u0027autonoma ipotesi di reato\ndi cui all\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990, quantunque aggravate ai sensi dell\u0027art. 80 del medesimo\nTesto unico. \n 2.4. Si ritiene, nondimeno, che la presunzione, anche solo\nrelativa, dettata dall\u0027art. 76, comma 4-bis per i soggetti condannati\ncon sentenza definitiva per i reati di cui all\u0027art. 73, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990, aggravati ex art. 80, comma\nl, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, violi i\nprincipi di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione. \n 2.5. La disposizione censurata, per come manipolata dai\npronunciamenti della Corte, sancisce una presunzione (vincibile, con\nonere a carico dell\u0027istante) di disponibilita\u0027 di ricchezze\ndelittuose laddove il richiedente l\u0027ammissione al beneficio sia gia\u0027\nstato condannato per le seguenti ipotesi di reato: a) delitto di cui\nall\u0027art. 416-bis c.p.; b) altri reati aggravati dal c.d. metodo\nmafioso o dell\u0027agevolazione mafiosa; c) delitto di cui all\u0027art.\n291-quater decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 (cosi\u0027\ntestualmente, ma invero il riferimento oggi va a quanto trasposto\nnell\u0027art. 86, decreto legislativo n. 141 del 2024): associazione per\ndelinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati; d) reati\ndi cui all\u0027art. 73 (esclusa l\u0027ipotesi del comma 5), decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati ai sensi dell\u0027art.\n80 del medesimo Testo unico; e) delitto di cui all\u0027art. 74, comma l,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; f) reati\ntributari inerenti alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. \n I reati (accertati con sentenza irrevocabile) che fanno scattare\nla presunzione sancita dal comma 4-bis dell\u0027art. 76 cit. sono tutti\naccumunati da un elemento indefettibile che, ad un tempo illumina la\nratio della disposizione e giustifica sul piano della ragionevolezza\nl\u0027imposizione di un cosi\u0027 gravoso onere probatorio a carico\ndell\u0027istante. Fra questi non si giustifica, tuttavia, la presenza dei\nreati ex art. 73 (diversi dall\u0027ipotesi di cui al quinto comma)\naggravati ai sensi dell\u0027art. 80, comma l, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990. \n 2.6. La ratio della norma di cui all\u0027art. 76, comma 4-bis e\u0027,\ninfatti, quella di «evitare che soggetti in possesso di ingenti\nricchezze, acquisite con le attivita\u0027 delittuose [...] indicate,\npossano paradossalmente fruire del beneficio dell\u0027accesso al\npatrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale\n(art. 24, terzo comma), ai «non abbienti». Tale eventualita\u0027 e\u0027 resa\npiu\u0027 concreta dall\u0027estrema difficolta\u0027 di accertare in modo oggettivo\nil reddito proveniente dalle attivita\u0027 delittuose della criminalita\u0027\norganizzata, a causa delle maggiori possibilita\u0027, per i partecipi\ndelle relative associazioni, di avvalersi di coperture soggettive e\ndi strumenti di occultamento delle somme di denaro e dei beni\naccumulati» (cosi\u0027, testualmente, Corte costituzionale, sentenza n.\n139 del 2010; nello stesso senso si veda la piu\u0027 recente sentenza n.\n223 del 2022). \n Se tale e\u0027 l\u0027obiettivo del legislatore, a fronte dei valori di\nrango costituzionale in gioco la disciplina in esame condensa un\n«bilanciamento di due esigenze contrapposte: per un verso, garantire\nla difesa ai non abbienti, in attuazione dell\u0027art. 24, terzo comma,\nCost., e, per un altro, evitare che possa giovarsi del beneficio\ncolui il quale, sebbene formalmente nullatenente, di fatto possieda\nadeguate risorse finanziarie, a volte anche ingenti, derivanti dal\ncompimento di attivita\u0027 criminose» (cfr. Corte costituzionale,\nsentenza n. 223 del 2022). \n Giova rammentare, nondimeno, che «il diritto dei non abbienti al\npatrocinio a spese dello Stato e\u0027 inviolabile nel suo nucleo\nintangibile, quale strumento fondamentale per assicurare l\n\u0027effettivita\u0027 del diritto di azione e di difesa in giudizio (di\nrecente, sentenze n. 10 del 2022, n. 157 del 2021 e n. 80 del 2020)»\n(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 223 del 2022) e che, a sua\nvolta, il diritto di difesa rappresenta un valore supremo, facente\nparte del compendio di valori identificativi, irrinunciabili ed\nirretrattabili dell\u0027ordinamento costituzionale, e come tale valevole\na impedire l\u0027 ingresso di qualunque norma esterna che vi si ponga in\ncontrasto, nonche\u0027 insuscettibile di revisione costituzionale in\npeius (ex multis, si v. Corte costituzionale, sentenza n. 238 del\n2014). In virtu\u0027 di tali rilievi. ogni disposizione di legge che\ntenda a limitare l\u0027accesso al beneficio del Patrocinio a spese dello\nStato ovvero ne renda piu\u0027 gravoso il riconoscimento deve essere\nscrutinata con particolare rigore sul piano della razionalita\u0027\nintrinseca e della proporzione del citato bilanciamento. \n 2.7. Tanto posto preliminarmente, occorre evidenziare come la\nmatrice unitaria dei reati contemplati dall\u0027art. 76, comma 4-bis,\ncit. debba essere rintracciata nella peculiare capacita\u0027 del reato\ncommesso di produrre profitto illecito. Cio\u0027 solo infatti) consente\ndi giustificare l\u0027onere probatorio (particolarmente gravoso) cui\nl\u0027istante e\u0027 assoggettato in deroga al procedimento ordinario di\nammissione al beneficio. Tale profilo di redditivita\u0027 del reato ha\ncarattere indefettibile. Tuttavia, sovente si affianca ad un secondo\nrequisito costituito dalla stabilita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 criminosa\nlucrativa. Quest\u0027ultimo connotato e\u0027 stato particolarmente\nvalorizzato sul piano della giustificazione della norma, dalla Corte\ncostituzionale con le sentenze n. 139 del 2010 e n. 223 del 2022,\npoiche\u0027 rinforza la ragionevolezza della presunzione di\ndisponibilita\u0027 di ricchezze illecite; la stabile dedizione ad\nattivita\u0027 delittuose lucrative rappresenta, con ogni evidenza, un\nulteriore e pregnante indice della disponibilita\u0027 di ricchezze\ncriminose. la quale puo\u0027 legittimamente presumersi iuris tantum al\nfine di non ammettere, un soggetto apparentemente non abbiente al\nbeneficio del Patrocinio a spese dello Stato avente precisa copertura\ncostituzionale (art. 24, comma III, Cost.) e avente intimo nesso di\nstrumentalita\u0027 col diritto inviolabile di difesa. \n Cionondimeno, appare necessario rimarcare con nettezza che la\nrario fondamentale della disposizione si concentra - e non potrebbe\nessere altrimenti - sulla idoneita\u0027 del fatto noto (tipo di reato per\nil quale e\u0027 intervenuta condanna irrevocabile) a far inferire il\nfatto ignoto (la disponibilita\u0027 di ingenti risorse derivanti da\nreato) e quindi sulla spiccata idoneita\u0027 dei reati ostativi a\nprodurre significative ricchezze criminose. Questo elemento\ncostituisce il carattere minimo che ineluttabilmente devono\npresentare i reati che vogliano abitare legittimamente il catalogo di\ncui al comma 4-bis, dell\u0027art. 76 cit.; pertanto, il carattere stabile\ned associativo di alcuni dei reati ivi menzionati non puo\u0027 mai avere\nrilievo autonomo, dovendosi invece tale carattere necessariamente\ninnestare in un contesto criminoso avente di per se\u0027 carattere\nlucrativo. \n Quanto affermato si trae tanto dall\u0027 analisi delle fattispecie iv\ni considerate (specie alla luce del recente intervento del\nlegislatore di cui al decreto legislativo 7 marzo 2019, n. 24, il\nquale. mediante l\u0027art. 3, ha aggiunto talune classi di reati\ntributari alla lista dei c.d. reati ostativi in commento), quanto\ndalla riflessione in ordine ad alcune gravissime fattispecie\ndelittuose che sono escluse dal citato comma 4-bis. \n 2.8. Passando in sintetica rassegna le categorie di reati\ncontemplati dall\u0027art. 76, comma 4-bis, cit., e\u0027 agevole intuire come\ntali reati non abbiano cittadinanza nella disposizione da ultimo\ncitata in virtu\u0027 della loro gravita\u0027, bensi\u0027 in forza della loro\naccentuata capacita\u0027 di generare profitti criminosi. \n 2.9. Quanto ai delitti legati al fenomeno delle organizzazioni\ncriminali, infatti, il comma 4-bis menziona tassativamente le ipotesi\n(i) dell\u0027associazione mafiosa (ex art. 416-bis c.p.), (ii)\ndell\u0027associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di\ntabacchi lavorati (di cui all\u0027art. 291-quater decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 43/1973, oggi trasposta nell\u0027art. 86, decreto\nlegislativo n. 141 del 2024) e (iii) dell\u0027associazione finalizzata al\ntraffico di stupefacenti (ex art. 74, comma 1, t.u. stup.). \n La prima ipotesi si caratterizza (al netto della sua gravita\u0027 e\ndella capacita\u0027 di generare allarme sociale per il severo pericolo\ngenerato rispetto all\u0027ordine pubblico) per la capacita\u0027 di produrre\nproventi delittuosi ingenti, atteso che l \u0027associazione e\u0027 mafiosa\nnon solo quando il c.d. metodo mafioso e\u0027 impiegato al fine di\ncommettere delitti o a turbare il circuito democratico, ma anche\nquando questo e\u0027 utilizzato «per acquisire in modo diretto o\nindiretto la gestione o comunque il controllo di attivita\u0027\neconomiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi\npubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti» (art.\n416-bis, comma III, c.p.). \n La seconda ipotesi rappresenta, ancora, un\u0027associazione per\ndelinquere speciale, caratterizzata dalla capacita\u0027 di introitare\nsignificativi profitti illeciti, giacche\u0027 la fattispecie e\u0027 integrata\nsolo se l\u0027associazione e\u0027 volta a commettere i delitti di cui\nall\u0027art. 84, decreto legislativo n. 141 del 2024 (contrabbando di\ntabacchi) e di cui all\u0027art. 40-bis, decreto legislativo n. 504 del\n1995 (evasione delle accise sui tabacchi); tali reati-scopo sono\nidonei a produrre ricchezze illecite per gli autori degli stessi sia\nin ragione del tipo di fenomeno criminoso in cui si inseriscono, sia\nper l\u0027esistenza di soglie di punibilita\u0027 degli stessi che hanno\nl\u0027effetto di espungere dall\u0027ordinamento penale quelle condotte di\ncontrabbando o evasione (e, dunque, la relativa associazione) delle\naccise di modico rilievo. \n Infine, la terza ipotesi e\u0027 costituita da un\u0027associazione che si\nconnota per la finalita\u0027 di compiere delitti di traffico di\nstupefacenti di cui all\u0027art. 73, diversi dall\u0027ipotesi lieve del\nquinto comma; in coerenza, infatti, con l\u0027autonomia dei titoli di\nreato di cui al comma l e di cui al comma 6 dell\u0027art. 74 (sulla quale\nsi e\u0027 espressa con chiarezza la giurisprudenza di legittimita\u0027: Cass.\nPen., Sez. VI, 19 gennaio 2023. n. l0685; Sez. III, 22 gennaio 2021,\nn. 19150; Sez. III, 6 febbraio 2018, n. 44837, Sez. U., sentenza n.\n34475 del 23 giugno 2011). l\u0027art. 76, comma 4-bis, cit. richiama ai\nfini della presunzione in scrutinio la sola ipotesi di cui all\u0027art.\n74, comma l, t.u. stup., poiche\u0027, con ogni evidenza, solo\nquest\u0027ultima fattispecie manifesta una qualificata idoneita\u0027 a\nprodurre ricchezze delittuose. V\u0027e\u0027 di piu\u0027: il richiamo espresso al\nsolo primo comma dell\u0027art. 74 porta a ritenere che la presunzione\noperi solo con riguardo a chi promuove, costituisce, dirige,\norganizza o finanzia tale associazione, con esclusione dei casi di\nmera partecipazione all\u0027associazione criminale. \n Tanto evidenziato la conclusione secondo cui il comma 4-bis\ndell\u0027art. 76 cit. richiama solo alcune forme di associazione\ncriminale, selezionando le non tanto per la loro grave offensivita\u0027,\nma per la speciale attitudine a generare notevoli proventi criminosi,\ne\u0027 corroborata, tra i vari indici, anche dall\u0027assenza, da una parte,\ndell\u0027ipotesi di cui all\u0027art. 416 c.p. e, dall\u0027altra, delle\nassociazioni sovversive o con finalita\u0027 di terrorismo (articoli 270 e\n270-bis c.p.). L\u0027associazione criminale semplice (art. 416 c.p.),\ninfatti. non sembra essere esclusa in quanto meno grave di quelle\nrichiamate dall\u0027art. 76 cit., bensi\u0027 per l\u0027ampio spettro del fenomeno\nincriminato, che tende a colorarsi in varia modalita\u0027 a seconda del\ntipo di reati-scopo perseguiti dagli associati; questi potrebbero\navere o meno attitudine ad assicurare proventi criminosi. \n Chiarisce, inoltre, che il criterio discretivo non risieda nella\ngravita\u0027 oggettiva del fatto anche l\u0027assenza, nel comma 4-bis,\ndell\u0027art. 76 cit., delle associazioni eversive e con finalita\u0027 di\nterrorismo. Queste ultime, ancorche\u0027 si appalesino come di pari o\nmaggiore gravita\u0027 rispetto a talune delle associazioni richiamate\ndall\u0027art. 76 cit., non trovano spazio nel citato comma 4-bis perche\u0027,\nevidentemente, sono aliene rispetto al fenomeno della produzione di\nricchezze delittuose. \n 2.10. Analizzate le ipotesi riconducibili alla criminalita\u0027\norganizzata, rimangono, tra i reati cd. ostativi, i reati aggravati\nai sensi dell\u0027art. 416-bis.l c.p., i reati tributari e i delitti di\nspaccio non lieve aggravati ai sensi dell\u0027art. 80 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. \n Quanto ai reati connotati dal metodo mafioso o dalla finalita\u0027 di\nagevolare l\u0027associazione mafiosa, possono estendersi le\nargomentazioni espresse in ordine alla capacita\u0027 del metodo mafioso\ndi produrre ricchezze illecite a prescindere dalla tipologia dei\nreati-fine commessi. \n Quanto ai reati fiscali, oltre alla loro eventuale idoneita\u0027 a\nprodurre profitti illeciti ingenti, rileva la loro inerenza a fatti\nespressivi di una diretta capacita\u0027 contributiva, per cui anche\nl\u0027inclusione dei citati reati risulta perfettamente congruente con\nl\u0027espostaratio dell\u0027art. 76 cit. \n Quanto, infine, ai delitti di cui all\u0027art. 73 (esclusa l\u0027ipotesi\ndel comma 5) decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990\naggravati ai sensi dell\u0027art. 80, si profilano seri dubbi di\nlegittimita\u0027 costituzionale, in forza di una pluralita\u0027 di rilievi\nche prendono le mosse da quanto osservato dalla stessa Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 223 del 2022. Nonostante la gravita\u0027\ne la riprovevolezza di tali ipotesi delittuose, infatti, l\u0027inclusione\ndi queste ipotesi pare entrare in patente conflitto con la ratio\ndell\u0027art. 76, comma 4-bis, cit., il cui rispetto e\u0027 essenziale a\ngiustificare, sul terreno del delicato bilanciamento tra principi che\nsi confrontano, la limitazione del diritto di accesso al beneficio di\ncui all\u0027art. 24, comma III, Cost. e, dunque, per estensione, del\ndiritto fondamentale di difesa. \n 2.11. Un primo profilo di irragionevolezza intrinseca della\nscelta legislativa e\u0027 costituito dal chiaro dato per cui le\naggravanti del primo comma dell\u0027art. 80 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 sebbene imprimano al fatto una maggiore\noffensivita\u0027, meritevole di una piu\u0027 aspra sanzione, per nulla\nincidono sul coefficiente di redditivita\u0027 dei delitti di non lieve\nentita\u0027 dell\u0027art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990. \n Si tratta in definitiva, di principi gia\u0027 ricavabili dalla\nprecedente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2022 (cfr.\npar. 12 cons. in dir.). \n La Corte in quell\u0027occasione ha limitato il thema decidendum alle\nipotesi lievi del quinto comma (nel caso all\u0027epoca sottoposto\nall\u0027attenzione della Corte l\u0027imputato era gravato da un precedente\nper due reati ex art. 73, comma 5 decreto del Presidente della\nRepubblica 309/1990 aggravati ai sensi dell\u0027art. 80, lettere a) e g)\ndecreto del Presidente della Repubblica 309/1990) rispetto alle quali\nancor piu\u0027 palese era l\u0027irrazionalita\u0027 dell\u0027opzione legislativa. \n I medesimi argomenti possono tuttavia essere spesi anche con\nriguardo agli altri delitti incriminati dall\u0027art. 73 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990. Questi reati, infatti, nella\nloro unitarieta\u0027 non sono di per se\u0027 stessi idonei a indiziare,\nsecondo l\u0027id quod plerumque accidit, l\u0027ingente disponibilita\u0027 di\nrisorse delittuose. I reati di spaccio, coltivazione e traffico di\nstupefacenti di cui all\u0027art. 73 cit., quando non aggravati\ndall\u0027ingente quantita\u0027 ex art. 80, comma 2, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990, abbracciano una fenomenologia criminale\nche, sebbene sia distinta dal piccolo spaccio al dettaglio, non\nappare affatto connotata dalla produzione di ingenti profitti\ndelittuosi. \n Giova rammentare, in tal senso, che la Suprema Corte, nel\ntentativo di rendere prevedibili le decisioni giudiziali in materia\ndi spaccio lieve e non, ha tracciato in chiave\ndescrittivo-ricognitiva i livelli quantitativi oltre i quali la\ngiurisprudenza di legittimita\u0027 riconosce, generalmente, le ipotesi\ndel primo e del quarto comma in luogo dell\u0027ipotesi lieve del quinto\ncomma (cfr. la ormai nota Cass. Pen., Sez. VI, 3 novembre 2022, n.\n45061). In questa prospettiva, e a titolo esemplificativo, e\u0027 emerso\ncome la giurisprudenza abbia talora ritenuto integrata l\u0027ipotesi\ndell\u0027art. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 a fronte della detenzione di qualche etto di marijuana e\nl\u0027ipotesi dell\u0027art. 73, comma l, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 anche a fronte di quantitativi di cocaina\nampiamente inferiori ai 100 grammi. Si tratta di fenomeni di spaccio\nben distanti dal grande traffico di stupefacenti, sia dal punto\ndell\u0027offensivita\u0027 in concreto, sia in punto di redditivita\u0027 del\nreato. \n Le fattispecie base dell\u0027art. 73, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/90 comprendono quindi anche fatti di spaccio che\nnon rendono ragionevole presumere in capo al relativo autore la\ndisponibilita\u0027 di significative ricchezze criminose. \n 2.12 Le circostanze aggravanti di cui all\u0027art. 80, comma l\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 nulla aggiungono,\nin termini di redditivita\u0027, rispetto alle fattispecie base del reato\n(ma anzi in alcuni casi l\u0027aggravante esclude la redditivita\u0027 del\nreato di spaccio), in manifesto contrasto con la ratio\ngiustificatrice del gravoso regime di cui all\u0027art. 76, comma 4-bis,\ncit. \n Nel caso di specie, ad esempio, l\u0027istante e\u0027 stato condannato in\nrelazione al delitto di cui all\u0027art. 73, comma 4, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990, aggravato per aver commesso\nil fatto avvalendosi di minorenni e per aver ceduto la sostanza anche\na soggetti minorenni. \n Si tratta di elementi circostanziali che certamente aggravano la\ndimensione offensiva del fatto ma che non incidono minimamente sulla\ncapacita\u0027 del fatto delittuoso di produrre maggiori guadagni o\ncomunque su altri profili che possano determinare in capo al relativo\nautore un accumulo di profitti tale da escluderlo in permanenza dal\ngratuito patrocinio. Nessuna massima di comune esperienza porta a\nritenere che colui che ceda sostanze stupefacenti a soggetti\nminorenni (o anche solo detenga sostanze stupefacenti destinate a\nsoggetti minorenni) maturi per cio\u0027 solo un maggior reddito o riesca\nad accumulare maggiori ricchezze, in modo permanente nel tempo,\nrispetto a chi effettui analoghe cessioni nei confronti di soggetti\nmaggiori di eta\u0027. Ne\u0027 colui che abbia in passato venduto sostanze\nstupefacenti a soggetti minorenni puo\u0027 normalmente (tanto meno per il\nsolo fatto di avere effettuato le cessioni nei confronti di soggetti\nminorenni) «avvalersi di coperture soggettive e di strumenti di\noccultamento delle somme di denaro e dei beni accumulati». \n Tale rilievo vale equamente per tutte le ipotesi aggravanti\ndescritte dal primo comma dell\u0027art. 80, il cui richiamo ad opera\ndell\u0027art. 76, comma 4-bis, cit. si pone in contrasto con i principi\ndi ragionevolezza, di uguaglianza e di proporzione nella limitazione\ndei diritti fondamentali (tra cui quelli scolpiti nell\u0027art. 24\nCost.). \n In sostanza, i reati di cui all\u0027art. 73, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 309/1990 non paino idonei a giustificare la\npresunzione (sia pur relativa) che costituisce la ratio dell\u0027art. 76,\ncomma 4-bis, a prescindere dalla sussistenza o meno di taluna delle\naggravanti di cui all\u0027art. 80, comma l, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990. \n In ogni caso, le citate aggravanti non incidono in alcun modo\nsulla redditivita\u0027 del reato; quindi - posto che lo stesso\nlegislatore non ha ritenuto i reati di cui all\u0027art. 73 decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 (pur diversi dall\u0027ipotesi\ndella lieve entita\u0027) idonei a far presumere un reddito superiore alla\nsoglia di legge - non si vede come la circostanza che detti reati\nsiano stati posti in essere avvalendosi di un minore (o di una\npersona dedita all\u0027uso di sostanze stupefacenti) o nei confronti di\nun minore (o in prossimita\u0027 di una scuola o di una caserma) possa, al\ncontrario, giustificare la citata presunzione. \n La norma censurata, per di piu\u0027, presume il superamento del\nlimite reddituale per accedere al beneficio anche quando e\u0027 proprio\nl\u0027integrazione dell\u0027aggravante ad escludere il profitto del reato. La\npresunzione ex art. 76 comma 4-bis cit. opera. infatti, anche quando\nla precedente condanna si riferisce a reati di cui all\u0027art. 73,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 aggravati dalla\nlett. f) dell\u0027art. 80, ossia laddove «l\u0027offerta o la cessione e\u0027\nfinalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona\ntossicodipendente». Si tratta di una ipotesi in cui la sostanza\nstupefacente viene impiegata come merce di scambio per ottenere, da\nparte di un soggetto in condizione di specifica debolezza,\nprestazioni sessuali e non denaro o altra utilita\u0027 di carattere\neconomico. Il delitto cosi\u0027 circostanziato appalesa una spiccata\ngravita\u0027 plurioffensiva, ma si caratterizza proprio per la\ntendenziale esclusione di un profitto economico. \n 2.12. Alla luce di quanto sopraesposto, deve osservarsi come\ntutti i reati dell\u0027art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/90 non manifestino quella spiccata redditivita\u0027 che valga a\ngiustificare, sul piano del bilanciamento tra valori in gioco, la\npresunzione sancita dalla disposizione censurata e, dunque, la\nlimitazione del diritto di accesso al beneficio oggetto di specifica\ngaranzia costituzionale (art. 24, comma III. Cost.). \n L\u0027inclusione nel catalogo dell\u0027art. 76, comma 4-bis dei reati di\ncui all\u0027art. 73 aggravati ex art. 80 decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990 appare, dunque, costituzionalmente illegittima\nnella parte in cui ricomprende anche le aggravanti previste dal primo\ncomma dell\u0027art. 80, le quali descrivono elementi aggravatori idonei\nad incedere non sul profilo della redditivita\u0027 del delitto, ma solo\nsul piano della gravita\u0027 del fatto. La particolare gravita\u0027 o\nodiosita\u0027 di un reato non puo\u0027 pero\u0027 comportare il piu\u0027 difficile\naccesso per il futuro al Patrocinio a spese dello Stato di colui che\nse ne sia reso responsabile, comunque garantito ai non abbienti\ndall\u0027art. 24, comma3 Cost. Si tratterebbe di una compressione del\ndiritto di difesa ex art. 24, comma 2 Cost. rispetto ai successivi\nprocessi, che non troverebbe giustificazione in alcuna ulteriore\nlegittima esigenza e che non puo\u0027 essere legittimamente configurata\nquale sanzione (impropria) per il reato precedentemente commesso. \n La presunzione in scrutinio appare, invece, giustificata solo al\nricorre dell\u0027aggravante dell\u0027ingente quantita\u0027 di cui all\u0027art. 80,\ncomma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990,\ngiacche\u0027 solo questa, appuntandosi sul dato quantitativo (che deve\nessere, appunto, ingente) consente di presumere, salva la prova\ncontraria, che anche il corrispettivo profitto sia stato ingente. \n 2.13. La norma censurata, nella parte in cui include i delitti\naggravati dall\u0027art. 80, comma l, decreto del Presidente della\nRepubblica n. 309/1990, oltre ad essere intrinsecamente irragionevole\nin quanto stabilisce una presunzione non suffragata (ed anzi,\ntalvolta contraddetta) dall\u0027id quod plerumque accidit, finisce per\ngenerare una irragionevole discriminazione sotto plurimi profili. \n La norma, infatti, equipara illogicamente i delitti di spaccio\nconnotati dall\u0027ingente quantita\u0027 ai delitti di spaccio connotati da\nprofili di gravita\u0027 del tutto estranei ai dati, tra di essi connessi,\ndella quantita\u0027 della sostanza e della redditivita\u0027 del reato. Per le\nstesse ragioni discrimina irrazionalmente i condannati per delitti di\nspaccio non lieve commessi avvalendosi di minori (lettera b), da\npersona armata o travisata (lettera d), all\u0027interno o nelle\nprossimita\u0027 di una scuola (lettera g) ovvero negli altri casi di cui\nall\u0027art. 80, comma l, cit., sottoponendoli ad un regime aggravato,\nrispetto ai condannati per delitti di spaccio non lieve, per i quali\nvige il regime ordinario di ammissione al beneficio, nonostante in\nambo le ipotesi la redditivita\u0027 dei reati commessi sia del tutto\nidentica. \n Infine, la disposizione discrimina, sottoponendoli al gravoso\nonere probatorio gia\u0027 descritto, i condannati per singoli fatti di\nspaccio (sebbene aggravati ex primo comma dell\u0027art. 80 cit.),\nconsentendo invece ai partecipanti all\u0027 associazione criminale\nfinalizzata allo spaccio non di lieve entita\u0027 (art. 74, comma 2,\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990) di accedere al\nbeneficio secondo la procedura ordinaria, nonostante il carattere\nstabile dell\u0027associazione suggerisca una piu\u0027 spiccata capacita\u0027 di\nprodurre ingenti ricchezze delittuose. \n 2.14. Per le ragioni suesposte la norma censurata pare porsi in\ncontrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., per avere l\u0027effetto di\nostacolare in modo sproporzionato e irragionevole l\u0027esercizio del\ndiritto di difesa, come specificatamente tutelato, in chiave\nstrumentale, dall\u0027art. 24, comma III, Cost. \n 2.15 La questione e\u0027 sollevata con riguardo all\u0027art. 76, comma\n4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella\nparte in cui ricomprende nell\u0027elenco dei reati ostativi anche le\nipotesi delittuose di cui all\u0027art. 73 (tutte esclusa quella di cui al\nquinto comma) decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990\naggravate ai sensi di una qualunque delle ipotesi di cui all\u0027art. 80,\ncomma l decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. \n Innanzi tutto, la norma appare infatti unitaria sia nel\nricomprendere in detto elenco tutte le ipotesi di cui all\u0027art. 73\n(escluso il quinto comma), sia nel fare riferimento a tutte le\nipotesi aggravate di cui all\u0027art. 80. \n In secondo luogo, il vulnus al principio costituzionale pare\nprofilarsi con modalita\u0027 identiche rispetto a tutte le citate\nipotesi. \n Infine, la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 223 del\n2022 ha preso in considerazione e censurato tutte le ipotesi (di cui\nall\u0027art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.\n30919/90) aggravate ai sensi dell\u0027art. 80, comma l, decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990 e non solo quelle ricorrenti\nnel giudizio a quo (due reati ex art. 73, comma 5 aggravati ai sensi\ndell\u0027art. 80, lettere a) e g), decreto del Presidente della\nRepubblica 309/1990). \n 2.16 Per l\u0027ipotesi in cui la Corte costituzionale dovesse\nritenere il petitum troppo ampio rispetto alla portata dell\u0027attuale\ngiudizio. in via subordinata si chiede che venga dichiarata\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale della norma di cui all\u0027art. 76, comma\n4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella\nparte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un\nreddito superiore ai limiti previsti per l\u0027accesso al Patrocinio a\nspese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per\ni reati di cui all\u0027art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 diversi dall\u0027ipotesi del quinto comma, ove ricorrano le\nipotesi aggravate di cui all\u0027art. 80, comma l, lettere a) e b),\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (e, in ulteriore\nsubordine, nella parte in cui ricomprende i soggetti condannati con\nsentenza definitiva per il reato di cui all\u0027art. 73, comma 4, decreto\ndel Presidente della Repubblica n. 309/1990, ove ricorrano le ipotesi\naggravate di cui all\u0027art. 80, comma l, lettera a) e b) decreto del\nPresidente della Repubblica n. 309/1990). \n 3. Possibilita\u0027 di un\u0027interpretazione conforme. \n Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma\nora censurata agli articoli 3 e 24 della Costituzione, chiaro e\nunivoco essendo il dato letterale. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 Cost. e 23 ss. legge n. 87/1953, \n ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, \n solleva d\u0027 ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale - per\nviolazione degli articoli 3 e 24, commi 2 e 3, della Costituzione -\ndella norma di cui all\u0027art. 76, comma 4-bis, decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui ricomprende - tra i\nsoggetti per i quali si presume un reddito superiore ai limiti\nprevisti per l\u0027accesso al Patrocinio a spese dello Stato - i soggetti\ncondannati con sentenza definitiva per i reati di cui all\u0027art. 73\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 diversi\ndall\u0027ipotesi del quinto comma, ove ricorrano le ipotesi aggravate di\ncui all\u0027art. 80, comma l, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, \n nonche\u0027, in subordine, della norma di cui all\u0027art. 76, comma\n4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella\nparte in cui ricomprende - tra i soggetti per i quali si presume un\nreddito superiore ai limiti previsti per l\u0027accesso al Patrocinio a\nspese dello Stato - i soggetti condannati con sentenza definitiva per\ni reati di cui all\u0027art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990 diversi dall\u0027ipotesi del quinto comma, ove ricorra taluna\ndelle ipotesi aggravate di cui all\u0027art. 80, comma l, lettere a) e b),\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, \n e, in ulteriore subordine, nella parte in cui ricomprende i\nsoggetti condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all\u0027\nart. 73, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n.\n309/1990, ove ricorra taluna delle ipotesi aggravate di cui all\u0027art.\n80, comma l, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica\nn. 309/1990. \n Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione alla Corte costituzionale della\npresente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della\ndocumentazione attestante il perfezionamento delle prescritte\ncomunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. \n Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza all\u0027imputato (elettivamente domiciliato presso l\u0027avv. Ivan\nEsposito del Foro di Prato), al difensore e al Pubblico Ministero,\nnonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Firenze, 1° luglio 2025 \n \n Il Giudice: Attina\u0027","elencoNorme":[{"id":"63436","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dpr","denominaz_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero_legge":"115","descrizionenesso":"","legge_articolo":"76","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"bis","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art76"}],"elencoParametri":[{"id":"79792","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79793","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79794","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
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