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Andrea Salvatore Romito, \n letti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di: \n M. F. , nata il ... a ... , residente a ... , in ... e difesa\ndi fiducia dagli avv.ti Francesca Re del foro di Roma e Francesco di\nPaola del foro di Lagonegro; \n F. V. , nata il ... a ... , residente a ... , in ... e difesa\ndi fiducia dagli avv.ti Rocco Berardo e Francesca Re del foro di\nRoma; \n C. M. , nato il ... a ... , ivi residente in via ... e difeso\ndi fiducia dall\u0027avv.ta Filomena Gallo del foro di Roma; \n indagati per il reato di cui agli articoli 110, 580 del codice\npenale; \n esaminata la richiesta di archiviazione datata 13 febbraio 2023;\nsentite le parti nel contesto camerale del 29 marzo 2023; \n ha reso la seguente ordinanza. \n Questo Giudice ritiene opportuno sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 580 del codice penale,\nlimitatamente alle parole «tenuta in vita da trattamenti di sostegno\nvitale» - ponendosi le stesse in contrasto con gli articoli 2, 3, 13,\n32 secondo comma e 117, primo comma, Cost., quest\u0027ultimo in\nriferimento all\u0027art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei\ndiritti dell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali - e ravvisando nella\nparte di norma segnalata, il concreto pericolo di una arbitrarieta\u0027\napplicativa e di un pregiudizio lesivo del principio di eguaglianza\nin relazione a casi di pazienti affetti da patologie gravissime che\nnon implichino, tuttavia, il necessario ricorso a trattamenti di\nsostegno vitale. \nSulla rilevanza della questione. \n Ai fini di una compiuta e appagante illustrazione della rilevanza\ndella questione dedotta pare doveroso operare una sintetica e\npreliminare ricognizione degli sviluppi fattuali della vicenda in\nesame. \n P. R. era un\u0027anziana signora affetta da anni da una forma\navanzata di parkinsonismo da paralisi sopranucleare progressiva, una\npatologia neurodegenerativa appartenente al gruppo delle c.d.\ntaupatie (v. all. 6). \n Il parkinsonismo si sostanzia in una patologia\ncronico-degenerativa del sistema nervoso centrale, ad eziologia non\nancora chiarita, che non si giova di specifiche terapie; l\u0027evoluzione\ndella variante «tau», inoltre, si mostra ancor piu\u0027 rapida e\naggressiva, interessando inizialmente il solo aspetto motorio e - nel\ntempo - anche quello cognitivo. Il paziente che ne e\u0027 portatore\nassiste alla progressiva paralisi della muscolatura volontaria,\nconservando di contro l\u0027operativita\u0027 delle attivita\u0027 cardiache e\nrespiratorie: cio\u0027 comporta la riduzione - fino alla totale scomparsa\n- delle capacita\u0027 comunicative, trovandosi l\u0027infermo impedito sia\nnell\u0027articolazione della parola sia nei gesti espressivi del volto e\ndel corpo nella loro globalita\u0027. \n La diagnosi di detta patologia a carico della R. e\u0027 assai datata:\ni primi sintomi comparivano gia\u0027 nel ..., ma solo tre anni dopo si\nimponevano con veemenza tale da rendere necessaria una visita\nneurologica che, all\u0027esito di una tac con mezzo di contrasto,\nvalidava anche strumentalmente la valutazione gia\u0027 supposta. \n La repentina involuzione propria della citata variante involgeva\nanche la specifica condizione clinica della R. tanto che nel ...,\nl\u0027apposita commissione medico-legale della ASL di Bologna -\ndefinitivamente riconoscendo la paziente quale «portatore di handicap\nin situazione di gravita\u0027» - non disponeva neppure un\u0027ulteriore\nvisita di controllo, di fatto escludendo qualsivoglia possibilita\u0027 di\nrecupero. \n Come anticipato, l\u0027affezione in discorso non risponde a\nparticolari terapie; invero, farmaco assunto con regolarita\u0027 dalla\ndonna era il «Madopar», il quale - lungi dal modificare o rallentare\nl\u0027evoluzione della malattia o dall\u0027incidere sulla prognosi, che\nrimane infausta a prescindere dal suo impiego - si limitava a ridurre\ni tremori e le rigidita\u0027 degli arti. \n Ad ogni modo, l\u0027aspetto piu\u0027 penoso e condizionante concerneva la\nrestrittiva limitazione nei movimenti, dovendo la R. - di necessita\u0027\nfare ricorso all\u0027ausilio di terzi per ogni sua basilare occorrenza. \n Essa, infatti, pur essendo ancora abile alla masticazione (in\nprevalenza di cibi semisolidi), non era piu\u0027 in grado di portarseli\nda bocca da se\u0027; parimenti, manteneva la continenza delle feci e\ndelle urine, ma non poteva alla scopo recarsi in bagno in autonomia\nne\u0027 tantomeno svolgere le funzione igieniche complementari all\u0027atto;\nallo stesso modo, fino a pochi mesi prima del decesso riusciva a\nspostarsi per pochi metri con un deambulatone, ma non era in\npossibilita\u0027 di raggiungerlo in autonomia ne\u0027 di assicurarsene\nstabilmente la conduzione. \n Nondimeno - per quel che in questa sede piu\u0027 rileva - la R.\nveniva sottoposta a specifiche osservazioni neurologiche e\npsichiatriche, al dichiarato scopo di addivenire ad una fondata stima\ncirca la sua capacita\u0027 di autodeterminazione, in ordine ad\nun\u0027eventuale richiesta di accesso alla tecnica del suicidio\nmedicalmente assistito. \n Dal parere tecnico neurologico e neuropsicologico redatto dal\nprof. A. S. (v. all. 2) emergeva con evidenza come, sul piano\ncognitivo, pur con le difficolta\u0027 di valutazione connesse ai deficit\nmotori e manuali, la paziente apparisse «conservata nel rendimento\ncognitivo globale, nella comprensione dei compiti e nelle prove che\nsottostanno la capacita\u0027 decisionale». \n Il parere metteva ancora in luce come le capacita\u0027 di\nespressione, ancorche\u0027 ridotte dalla compromissione motoria,\npermettessero tuttavia, mediante modalita\u0027 ad hoc (verbali e non), di\napprezzare «i contenuti del pensiero e del ragionamento» della\npaziente, sino a ritenere che il quadro neurologico e cognitivo della\nstessa fosse compatibile con una conservata capacita\u0027 di\nautodeterminazione. \n A fornire interessanti spunti di riflessione e\u0027 poi la relazione\npsichiatrica affidata al prof. R. A. (v. all. 3), dove si legge come\nil colloquio con la paziente si fosse sovente interrotto per il\nsopraggiungere di un gemito cantilenante e iterativo, con comparsa di\ninsofferenza, rabbia e frustrazione «per il non poter dar corso, in\nforma verbale adeguata, ai propri vissuti e sentimenti». \n Dal punto di vista psichico veniva rilevato come non emergessero\ndisturbi del contenuto del pensiero ne\u0027 errori psicosensoriali; di\ncontro, si imponeva con chiarezza come ella, da sempre attiva e\nsportiva, proponesse nell\u0027occasione «una sofferenza lacerante nel\nsentirsi ingabbiata e ingessata» in un corpo che non le consentiva\npiu\u0027 autonomia alcuna. \n Ancora, veniva sottolineato come l\u0027umore della donna apparisse\nimprontato ad una demoralizzazione e ad un «marcato avvilimento»,\ncoerenti alla «corretta percezione della propria grave situazione\nfisica». \n Dirimenti, infine, le conclusioni del professionista. \n Anzitutto, la R. veniva definita lucida, vigile, orientata nel\ntempo, nello spazio e «nei confronti della propria persona»; il suo\nstato emotivo era inoltre definito come «congruo» alla corretta\npercezione che la donna aveva della sua malattia e della prognosi\nfutura. \n Infatti - gia\u0027 rispetto all\u0027attualita\u0027 di quel momento - la\npaziente proponeva una chiara incapacita\u0027 a sopportare ancora a lungo\ncio\u0027 che alla stessa appariva come un calvario esistenziale e in\nrelazione a cui, in un momento di particolare affiato esistenziale,\n«riusciva a verbalizzare la frase \"stanca e\u0027 dire poco\" accompagnata\nda una mimica improntata a dolore e angoscia». \n Infine, si sottolineava come la donna esprimesse lucidamente la\nscelta, «autonoma e ben radicata nella progettualita\u0027», di non\nesporre se\u0027 stessa, e di riflesso i suoi familiari, ad una vita tanto\nsofferta quanto inutile. \n «Tale volonta\u0027 - si legge nelle ultime battute - appare libera,\nconsapevole, non influenza dai farmaci che assume, e si pone in linea\ncoerente con un proprio sentire, che pone la dignita\u0027 della persona\nal centro delle proprie scelte». \n Del resto, il tenore fermo della scelta consapevole della R.\ntraspare chiaro dalle sue stesse parole, affidate alla penna della\nfiglia (v. all. 5), dove la stessa si definisce «una donna dal forte\ntemperamento, diverso dalle sue coetanee», che ha vissuto «tenendo\nsempre le redini di ogni [sua] scelta». \n L\u0027«incattivirsi dell\u0027affaticamento corporeo» - si legge - aveva\ncostretto la figlia e «care persone vicine alla famiglia» a\nsostenerla nelle semplici attivita\u0027 quotidiane («Questo si\u0027, aspetto\nmortificante ed umiliante»), si\u0027 da indurla alla scelta ultima,\n«dolorosa e motivata da una incrollabile volonta\u0027». \n Cosi\u0027 ricostruita la situazione clinica della R. , la vicenda in\noggetto muove quindi le premesse dalla richiesta di aiuto che la\nstessa faceva pervenire al C. nel ... \n La signora, infatti, aveva fermamente espresso la volonta\u0027 di\ncongedarsi dalla vita nel modo che ella riteneva piu\u0027 dignitoso per\nse\u0027 stessa, autosomministrandosi un farmaco letale secondo le note\nprocedure previste dalla normativa .... . \n A seguito dell\u0027esito positivo del percorso avviato dalla donna\npresso la clinica svizzera « ... », nel ... la donna prendeva\nnuovamente contatti con l\u0027indagato, esortandolo ad aiutarla a\nraggiungere la ... cosi\u0027 da salvaguardare i suoi familiari da\neventuali conseguenze legali. \n Il C. incontrava quindi la signora il ... presso la sua\nabitazione, cosi\u0027 prendendo coscienza della totale e continua\ndipendenza della R. da terze persone nonche\u0027 della consapevolezza\ndella stessa di non essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno\nvitale come individuati dalla storica sentenza n. 242/2019 della\nCorte costituzionale. \n Il 6 febbraio la M. ritirava un apposito veicolo per il trasporto\ndi persone con disabilita\u0027, precedentemente prenotato e pagato\ndall\u0027associazione « ... » di cui il C. e\u0027 legale rappresentante;\ndopodiche\u0027, insieme alla F. , accompagnavano la R. sino alla\ncittadina ... di \n Nei giorni successivi si susseguivano due diversi colloqui con il\nmedico competente, volti a verificare la perdurante volonta\u0027 di\nscelta della donna in ordine all\u0027autosomministrazione del farmaco\nletale, entrambi conclusosi con esito positivo. \n Veniva, infine, stabilito che, a causa di alcuni spasmi alla\nmandibola, la R. non avrebbe potuto autosomministrarsi il medicinale\nper via orale e, dunque, era proposta l\u0027alternativa della pompa ad\ninfusione, attivabile dalla donna stessa tramite un pulsante. \n La vicenda si concludeva, dunque, ... - si legge\nnell\u0027autodenuncia presentata dagli indagati - «nel giro di pochissimi\nsecondi, in quanto la sig. P. premeva immediatamente il pulsante». \n Cio\u0027 premesso, e\u0027 ormai opinione ampiamente condivisa quella\nsecondo cui a ciascuno spetta il fondamentale diritto di scegliere se\ne come curarsi, il quale include anche quello di rifiutare le cure,\npure laddove si pongano come indispensabili alla sopravvivenza. \n Il diritto di interrompere queste ultime presuppone una procedura\nfinalizzata alla verifica della fermezza del rifiuto, oggi\ndisciplinata dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219. \n In particolare, la legge citata riconosce a ogni persona capace\ndi agire il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento\nsanitario, ancorche\u0027 necessario alla propria sopravvivenza,\nricomprendendo nella relativa nozione anche i trattamenti di\nidratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5). \n L\u0027esercizio di tale diritto viene inquadrato nel contesto della\nc.d. alleanza terapeutica tra medico e paziente, che la legge punta a\nvalorizzare: si tratta, invero, di una relazione «che si basa sul\nconsenso informato, nel quale si incontrano l\u0027autonomia decisionale\ndel paziente e la competenza, l\u0027autonomia professionale e la\nresponsabilita\u0027 del medico», e che puo\u0027 coinvolgere, «se il paziente\nlo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell\u0027unione civile o\nil convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo»\n(art. 1, comma 2). \n Nella specie e\u0027 stabilito che, ove il paziente manifesti\nl\u0027intento di rifiutare o interrompere trattamenti necessari alla\npropria sopravvivenza, il medico debba prospettargli le conseguenze\ndella sua decisione e le possibili alternative, e promuovere «ogni\nazione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei\nservizi di assistenza psicologica» tutto cio\u0027 ferma restando la\npossibilita\u0027 per il paziente di mutare in qualsiasi momento la\npropria volonta\u0027 (art. 1, comma 5). \n In ogni caso, il medico e\u0027 tenuto a rispettare la volonta\u0027\nespressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di\nrinunciare al medesimo, rimanendo «in conseguenza di cio\u0027 [...]\nesente da responsabilita\u0027 civile o penale» (art. 1, comma 6). \n Inoltre, integrando le previsioni della legge 15 marzo 2010, n.\n38, la legge del 2017 prevede che la richiesta di sospensione dei\ntrattamenti sanitari possa essere combinata alla richiesta di terapie\npalliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente (art.\n2, comma 1). \n Sul punto, la Corte costituzionale con la storica sentenza 25\nsettembre 2019, n. 242 ha ritenuto legittima (rectius: non punibile\nper l\u0027esercizio di un diritto fondamentale) la condotta di aiuto al\nsuicidio del malato, purche\u0027 si tratti di «una persona a) affetta da\nuna patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche\npsicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia c)\ntenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d)\ncapace di prendere decisioni libere e consapevoli». \n L\u0027art. 580 del codice penale, pertanto, e\u0027 stato dichiarato\nincostituzionale «nella parte in cui non esclude la punibilita\u0027 di\nchi, con le modalita\u0027 previste dagli articoli 1 e 2, legge 22\ndicembre 2017, n. 219 - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla\npubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della\nRepubblica, con modalita\u0027 equivalenti nei sensi di cui motivazione -,\nagevola l\u0027esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e\nliberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti\ndi sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di\nsofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma\npienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre\nche tali condizioni e le modalita\u0027 di esecuzione siano state\nverificate da una struttura pubblica del servizio sanitario\nnazionale, previo parere del comitato etico territorialmente\ncompetente». \n La pronuncia costituiva il naturale coronario dell\u0027ordinanza n.\n207/2018, con cui la Corte - pur ritenendo legittima l\u0027incriminazione\ndell\u0027aiuto al suicidio, in quanto funzionale alla tutela del diritto\nalla vita - aveva tuttavia osservato che, in particolari situazioni,\nl\u0027assoluto divieto di aiuto al suicidio limita la liberta\u0027 di\nautodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese\nquelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, senza che tale\nlimitazione possa ritenersi preordinata alla tutela della vita o di\naltro interesse costituzionalmente apprezzabile. \n Il paziente e\u0027 costretto a subire «un processo piu\u0027 lento, in\nipotesi non corrispondente alla propria visione della dignita\u0027 nel\nmorire, e piu\u0027 carica di sofferenze per le persone che gli sono\ncare»; cio\u0027 comporta - concludeva la Corte - una lesione della\ndignita\u0027 umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di\nuguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3\nCost.). \n In realta\u0027, preso atto del vulnus costituzionale insito\nnell\u0027omnicomprensiva penalizzazione dell\u0027aiuto al suicidio, la\nConsulta aveva scelto di esortare il legislatore a prendere posizione\nin proposito, cosi\u0027 da poter valutare l\u0027eventuale proposizione di una\nlegge che regolasse la materia in conformita\u0027 alle segnalate esigenze\ndi tutela; dinanzi al silenzio del legislatore, tuttavia, la Corte\ncostituzionale non ha potuto far altro che dichiarare la parziale\nillegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 580 del codice penale. \n La vicenda che ha impegnato il Giudice delle leggi e\u0027 quella di\nun malato che non sarebbe in grado di lasciarsi morire dignitosamente\nattraverso un mero rifiuto di cure, in quanto le terapie salvavita in\nquestione non sono tali che la loro sospensione realizzi la morte\nimmediata, bensi\u0027 un prolungamento indesiderato ed innaturale\ndell\u0027esistenza. \n In proposito, e\u0027 ammessa una rinuncia terapeutica radicale o una\nterapia del dolore con sedazione profonda continua che accompagna il\nmalato fino alla fine; tuttavia, dinanzi a patologia non terminali\nquesta soluzione appare inadatta (del resto, la stessa sedazione\nprofonda continuativa e\u0027 usualmente destinata alle ipotesi in cui il\nmalato sia in fase terminale). \n La pronuncia - come detto - fa leva sulla normativa attuale, per\nla quale il medico puo\u0027, con il consenso del paziente, soltanto\nricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione\nalla terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie e i\ntrattamenti sanitari, mentre non consente allo stesso di mettere a\ndisposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte\ntrattamenti diretti a determinarne la morte. \n Di guisa che - si argomenta - il divieto assoluto di aiuto al\nsuicidio finisce per limitare ingiustificatamente ed\nirragionevolmente la liberta\u0027 di autodeterminazione del malato nella\nscelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle\nsofferenze, imponendogli un\u0027unica modalita\u0027 per congedarsi dalla\nvita. \n Tuttavia - come correttamente evidenziato dalla pervenuta\nrichiesta di atto abdicativo - la vicenda di cui ci si occupa non\nsembra immediatamente risolvibile evocando i principi della sentenza\nin discorso, per l\u0027assorbente, pacifico rilievo della mancanza del\nrequisito di cui supra al punto c), «giacche\u0027 la signora era affetta\nda una patologia irreversibile che, pero\u0027, non implicava l\u0027utilizzo\ndi mezzi di trattamento di sostegno vitale, essendo il mantenimento\nin vita, pur nelle acclarate, ingravescenti condizioni, non\ncondizionato da tali metodiche». \n E\u0027, pertanto, proprio sul presupposto per cui il paziente deve\nessere tenuto in vita da mezzi artificiali che questo Giudice ritiene\nla necessita\u0027 di un piu\u0027 approfondito vaglio. \n In proposito, soccorrono le considerazioni sviluppate dalla Corte\ndi assise di Massa del 27 luglio 2020, con cui sono stati assolti gli\nimputati C. M. e S. W. del reato di cui all\u0027art. 580 codice penale in\nrelazione al suicidio assistito di D. T. \n Nell\u0027occasione, era stata esclusa la sussistenza sia di condotte\ndi rafforzamento o istigazione morale sia di agevolazione materiale,\npur in un contesto in cui difettava il requisito di cui alla lettera\nc), posto che il paziente era affetto da una grave patologia\nirreversibile (la sclerosi multipla) che gli provocava dolori non\nlenibili (il cui parziale rimedio era la somministrazione di\nantidolorifici a dosaggi sempre maggiori, con rischio per la sua\nvita), ma non era dipendente da trattamenti medici necessari per la\nsopravvivenza (quali idratazione, alimentazione artificiale o\nemotrasfusione). \n Invero D. T. , pur versando in condizioni di malattia grave e\nirreversibile sovrapponibili a quelle dell\u0027A. , non era tenuto in\nvita da un respiratore artificiale o da altri macchinari, bensi\u0027\nsupportato unicamente da presidi farmacologici, cosicche\u0027 -secondo\nuna diffusa opinione - non avrebbe soddisfatto il requisito\ndell\u0027essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. \n Nondimeno, l\u0027organo giudicante ha ritenuto sussistenti i\npresupposti per l\u0027applicazione dei principi espressi dalla sentenza\nn. 242/2019, accogliendone una dirompente interpretazione estensiva. \n Nella specie, si e\u0027 affermato come sarebbe errato interpretare\nla regola iuris formulata dalla Corte costituzionale alla luce della\nvicenda concreta in cui ha trovato origine; di contro, il punto di\nriferimento alla base della declaratoria di illegittimita\u0027 dell\u0027art.\n580 del codice penale sarebbe piuttosto la disciplina di cui alla\nlegge n. 219/2017, nella parte in cui riconosce al paziente il\ndiritto di rifiutare e interrompere qualsiasi «trattamento\nsanitario». \n Secondo la Corte d\u0027assise, dunque, tale locuzione di portata\ngenerale sarebbe idonea a ricomprendere «ogni intervento realizzato\ncon terapie farmaceutiche o con l\u0027assistenza di personale medico o\nparamedico o con l\u0027ausilio di macchinari medici». \n Due, in particolare, gli aspetti di dipendenza del T\n... valorizzati nell\u0027occasione (definiti, in motivazione, come un\n«trattamento assistenziale», ancora una volta, incompatibile con la\nsopravvivenza). \n Un primo fronte di dipendenza era dato dall\u0027apporto\nfarmacologico: la stabilita\u0027 del paziente si reggeva, invero, su di\nun precario equilibrio nel dosaggio di farmaci antidolorifici (la cui\nriduzione avrebbe peggiorato la funzione respiratoria) e\nantipertensivi (senza i quali si sarebbe prodotto uno scompenso\ncardiaco). \n Il secondo aspetto di asservimento era ricondotto alla\ncompromissione delle funzioni intestinali nell\u0027ultimo periodo di\nvita: poiche\u0027, infatti, la progressiva paralisi della muscolatura\naveva prodotto una stipsi cronica, si erano resi necessari interventi\nperiodici di evacuazione manuale volti ad evitare occlusioni\npotenzialmente fatali. \n Del resto, non e\u0027 questo l\u0027unico sentiero che la Corte d\u0027assise\nritiene percorribile per sussumere la vicenda in oggetto nell\u0027ipotesi\ndi non punibilita\u0027, lumeggiando la possibilita\u0027 di giungere al\nmedesimo risultato conclusivo mediante un\u0027analogica applicazione\ndella stessa, sull\u0027assunto che questa - poiche\u0027 scriminante e\ndestinata ad operare in bonam partem, oltre che scevra di natura\neccezionale - si sottrarrebbe al divieto di analogia. \n Di guisa che - stante l\u0027identita\u0027 di ratio, alla luce\ndell\u0027omogeneita\u0027 delle situazioni sostanziali - la liceita\u0027\ndell\u0027aiuto al suicidio prestato a chi versa in condizione di\ndipendenza da trattamenti sanitari potrebbe parimenti affermarsi\nladdove a beneficiarne siano pazienti che necessitano dell\u0027assistenza\ncontinua di terzi nello svolgimento delle piu\u0027 basilari attivita\u0027\nbiologiche. \n Secondo tale lettura, dunque, la nozione di «trattamento di\nsostegno vitale» dovrebbe essere intesa in senso estensivo, come\ncomprensiva anche di quei trattamenti di tipo farmacologico,\ninterrotti quali si verificherebbe la morte del malato anche se in\nmaniera non rapida. \n Del resto, conforto illuminante di lettura puo\u0027 trarsi anche\ndalla sentenza della Corte di assise di Genova del 28 aprile 2021 -\nconfermativa di quella sopra citata della Corte di assise di Massa -\ndove si legge che «il lapidario divieto di aiutare taluno a\nprocurarsi la morte, in un periodo storico risalente in cui lo scopo\nunico era tutelare ad ogni costo la vita intesa come bene sociale, va\nconiugato col diritto ad una vita dignitosa e col diritto al rifiuto\ndi trattamenti terapeutici a fronte di una malattia che abbia esito\ncertamente infausto, a conclusione di un percorso altrettanto certo\ndi dolore acutissimo e senza fine». \n Cio\u0027 che ha indotto il Giudice di seconde cure a ritenere che\n«legittima era l\u0027aspirazione alla conclusione della vita, lecito era\nil suicidio assistito, poiche\u0027 frutto dell\u0027autodeterminazione del\nmalato a congedarsi da una esistenza che non era piu\u0027 in grado di\napprezzare, divenuta esclusivamente indicibile sofferenza». \n In definitiva, appare evidente come la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale che si prospetta sia connotata dall\u0027esistenza dalla\nprima delle due condizioni di ammissibilita\u0027 richieste dalla legge\nper l\u0027accesso al giudizio della Corte. \n Come e\u0027 noto, la rilevanza e\u0027 strettamente correlata alla natura\nincidentale del giudizio in discorso, riguardando la stessa una\ndisposizione di legge la cui applicazione si impone come ineludibile\nai fini della decisione del procedimento in corso. \n Questo Giudice, invero, determinandosi in ordine alla richiesta\ndi archiviazione in atti, sarebbe tenuto ad applicare il disposto di\ncui all\u0027art. 580 del codice penale nella sua globalita\u0027 e, dunque,\nanche nella parte in cui richiede che la condotta di agevolazione\ndebba essere realizzata nei confronti di persona «tenuta in vita da\ntrattamenti di sostegno vitale». \n Ai fini del presente giudizio, l\u0027applicazione di tale frammento\ndi norma e\u0027 dirimente: per un verso, la circostanza che la R non\nfosse tenuta in vita da un trattamento di sostegno vitale rigidamente\ninteso determinerebbe - allo stato - il rigetto dell\u0027istanza\narchiviativa, necessariamente aprendo la via del rinvio a giudizio;\nper altro verso, l\u0027eventuale declaratoria di illegittimita\u0027\ncostituzionale della parte indicata di norma consentirebbe di\nsussumere le condotte degli indagati nell\u0027area di non punibilita\u0027\ndell\u0027art. 580 del codice penale gia\u0027 tracciata dalla sentenza n.\n242/2019. \nSulla non manifesta infondatezza della questione \n Quanto alla seconda delle condizioni di ammissibilita\u0027 per\nl\u0027accesso al giudizio della Corte, occorre preliminarmente operare\nalcune precisazioni. \n E\u0027 noto, infatti, come la Corte costituzionale richieda sempre\npiu\u0027 frequentemente che, prima di promuovere una questione di\nlegittimita\u0027, il Giudice a quo debba svolgere ogni tentativo diretto\na verificare se il dubbio di costituzionalita\u0027 della disposizione\npossa essere superato per via interpretativa, ricercando, tra piu\u0027\npossibili interpretazioni, quella che consenta di renderla non in\ncontrasto con la Carta fondamentale. \n Si fa riferimento al c.d. obbligo di interpretazione conforme a\nCostituzione: secondo la Corte, infatti, «in linea di principio, le\nleggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche\u0027 e\u0027\npossibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perche\u0027 e\u0027\nimpossibile darne interpretazioni costituzionali» (sentenza n.\n356/1996, con un\u0027affermazione poi costantemente ripresa in diverse\naltre pronunce). \n Ebbene, nel caso di specie il «sufficiente sforzo ermeneutico»\nrichiesto dalla giurisprudenza costituzionale e cui questo Giudice e\u0027\nchiamato a confrontarsi non pare trovare adeguata soddisfazione nelle\nragioni indicate dalla Difesa degli indagati ne\u0027 nelle\nargomentazioni, sia pur acutissime, addotte dall\u0027organo d\u0027accusa. \n La lettura del dettato normativo, come risultante dall\u0027intervento\ndella sentenza n. 242/2019 e nella sua attuale formulazione, pare\nancora porre la condizione dell\u0027essere «tenuto in vita a mezzo di\ntrattamenti di sostegno vitale» come impeditiva del ricomprendervi\nanche la somministrazione di farmaci non immediatamente «salvavita». \n Vero e\u0027, infatti, che le considerazioni sviluppate dalla Corte di\nassise di Massa prima, e da quella di Genova poi, costituiscono un\ndirompente approdo della giurisprudenza di merito sul punto, del\nquale non puo\u0027 non tenersi conto; nondimeno, l\u0027elevato rango degli\ninteressi beni giuridici in rilievo, unitamente alla specificita\u0027\ndella materia, inducono questo giudicante a desistere da qualsivoglia\ndefatigante lettura costituzionalmente orientata, di contro\nravvisando la possibilita\u0027 di un miglior profitto in un autorevole\nintervento della Corte. \n Cio\u0027 premesso, ci si accinge ora a vagliare gli individuati\nprofili di dubitanza. \n Il primo aspetto cui porre l\u0027accento concerne il ritenuto\ntrattamento discriminatorio tra differenti tipologie di persone\nmalate. \n Un soggetto corrotto nelle proprie condizioni vitali -\nliberamente ed autonomamente determinatosi a porre fine alla propria\nesistenza, pienamente capace di prendere decisioni libere e\nconsapevoli, nonche\u0027 afflitto da malattia irreversibile fonte di\ngravi sofferenze fisiche o psicologiche eppure non tenuto in vita da\ntrattamenti di sostegno vitale stricto sensu intesi - si ritiene\npossa versare in una situazione di patologia irreversibile\nclinicamente accertabile altrettanto dolorosa al pari di altro malato\nche si avvale di tali trattamenti. \n Il requisito dei trattamenti di sostegno vitale, invero, non\ncontribuisce in alcun modo a misurare la capacita\u0027 di intendere e di\nvolere, la liberta\u0027 ed autonomia di scelta o le sofferenze fisiche o\npsicologiche dei soggetti malati, risultando altresi\u0027 irrilevante al\nfine di dimostrare la sussistenza di una patologia e della sua\nirreversibilita\u0027. \n Esso, dunque, si pone quale del tutto indifferente rispetto ad\nesigenze di tutela della vita della persona malata da abusi o\ncirconvenzioni, ne\u0027 e\u0027 funzionale a proteggere il malato psichiatrico\no colui che si sia determinato in maniera avventata a porre fine alla\nsua vita in ragione di condizioni patologiche passeggere: l\u0027oggettiva\npresenza di una patologia seria, concretamente verificabile, infatti,\ne\u0027 gia\u0027 pienamente assicurata dal requisito della malattia\nirreversibile nonche\u0027 da quello delle sofferenze fisiche o\npsicologiche gravi. \n Pertanto, il dubbio di costituzionalita\u0027 si sostanzia in questo:\nin presenza di tutti gli altri requisiti di cui si e\u0027 detto, solo le\npersone malate che si trovino a doversi avvalere di un presidio\nmedico o di un trattamento farmacologico di sostegno ad un organo\nvitale possono, sulla base dell\u0027art. 580 del codice penale,\nlegittimamente usufruire dell\u0027aiuto al suicidio nel nostro Paese; di\ncontro, agli altri infermi e\u0027 precluso ricorrere, nei tempi e nei\nmodi prescelti, a tale pratica, dovendo di necessita\u0027 affrontare\nl\u0027attesa del peggioramento delle condizioni patologiche di cui\nsoffrono e potendo congedarsi dalla vita con l\u0027ausilio medico solo a\nseguito della sopraggiunta dipendenza da un trattamento di sostegno\nvitale. \n La necessita\u0027 della sussistenza di tale requisito, affinche\u0027\nl\u0027aiuto a congedarsi dalla vita in modo dignitoso non sia penalmente\npunibile, si ritiene del tutto arbitrario, dando di conseguenza vita\nad una oggettiva discriminazione tra persone malate, con conseguente\nlesione del principio di eguaglianza di cui all\u0027art. 3 della\nCostituzione. \n A sostegno, non puo\u0027 non richiamarsi l\u0027autorevole parere reso dal\nComitato nazionale di bioetica il 18 luglio 2019 in materia di\nsuicidio medicalmente assistito. \n Il Comitato, senza soffermarsi sulla nozione di «trattamento di\nsostegno vitale» che, peraltro, risulta privo di definizione nello\nstesso ambito medico, ha affermato che dovrebbe trattarsi di una\n«condizione aggiuntiva, solo eventuale»; ritenerla necessaria,\nviceversa, creerebbe una discriminazione irragionevole e\nincostituzionale fra quanti sono mantenuti in vita artificialmente e\nquanti, pur affetti da patologia anche gravissima e con forti\nsofferenze, non lo sono o non lo sono ancora». \n A ben vedere, il Comitato nell\u0027occasione si spinge addirittura\noltre, arrivando a sostenere che «si imporrebbe a questi ultimi di\naccettare un trattamento anche molto invasivo, come nutrizione e\nidratazione artificiali o ventilazione meccanica, al solo scopo di\npoter richiedere l\u0027assistenza al suicidio, prospettando in questo\nmodo un trattamento sanitario obbligatorio senza alcun motivo\nragionevole». \n E ben vero che il contenuto dei diritti primari e fondamentali\nnon e\u0027 privo di limiti. \n Come chiarito dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza\nn. 75/1996, l\u0027art. 2 della Costituzione, «nell\u0027affermare i diritti\ninviolabili dell\u0027uomo e i doveri inderogabili di solidarieta\u0027\npolitica, economica e sociale, non puo\u0027 escludere che a carico dei\ncittadini siano poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese\nnecessarie dalla tutela dell\u0027ordine sociale», anche se i diritti\nconnotati dall\u0027inviolabilita\u0027, «essendo intangibili nel loro\ncontenuto di valore», possono essere «unicamente disciplinati da\nleggi generali, che possono limitarli soltanto al fine di realizzare\naltri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali»\n(sent. n. 23571988). \n Dette restrizioni si rendono necessarie poiche\u0027 «i diritti\nprimari e fondamentali dell\u0027uomo diverrebbero illusori per tutti, se\nciascuno potesse esercitarli fuori dell\u0027ambito della legge, della\ncivile regolamentazione, del costume corrente, per cui tali diritti\ndevono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile\nconvivenza» (sent. n. 168/1971); tuttavia, la regola da seguire\nperche\u0027 tali limiti siano ammissibili deve sempre essere quella della\n«necessarieta\u0027 e ragionevolezza della limitazione» (sent. n.\n141/1996). \n Particolarmente significativa sul punto, infine, e\u0027 anche la\nsentenza n. 143/2013 della Corte costituzionale, nella quale si e\u0027\nevidenziato come «nelle operazioni di bilanciamento non puo\u0027 esservi\nun decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa\nriscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse\ndi pari rango». \n In sintesi, dunque, si ritiene che la tutela della liberta\u0027 di\navvalersi di un aiuto a porre fine alla propria vita in modo\ndignitoso, nelle condizioni di sofferenza e malattia di cui si e\u0027\ndetto, appare sacrificata senza alcun corrispettivo, in termini di\ninnalzamento di altri diritti costituzionali. \n Il secondo aspetto su cui si ritiene di porre l\u0027attenzione\ninvolge la violazione del principio personalista di cui all\u0027art. 2\ndella Costituzione, unitamente alla liberta\u0027 di autodeterminazione in\nordine alla scelta di cure mediche. \n La necessita\u0027 della sussistenza dei trattamenti di sostegno\nvitale, invero, affinche\u0027 le condotte di aiuto al suicidio possano\nessere ritenute non punibili, si pone in contrasto con il principio\npersonalista, con l\u0027inviolabilita\u0027 della liberta\u0027 personale di cui\nall\u0027art. 13 della Costituzione, nonche\u0027 della liberta\u0027 di\nautodeterminazione con specifico riguardo alle cure mediche di cui al\ndettato congiunto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. \n Secondo il principio personalista l\u0027organizzazione sociale deve\ntendere all\u0027obiettivo assolutamente primario di favorire «lo sviluppo\ndi ogni singola persona umana» (sent. n. 167/1999), sviluppo che non\nsi puo\u0027 arrestare al momento delle scelte di fine vita e di\nliberazione dal dolore causato da una malattia irreversibile da parte\ndi chi ne e\u0027 afflitto. \n Ebbene, l\u0027art. 2, unitamente agli articoli 13 e 32, secondo comma\ndella Costituzione, tutela appunto la liberta\u0027 di autodeterminazione\nin ambito terapeutico (sent. n. 438/2008), la quale si estende sino\nad abbracciare, all\u0027interno di un rapporto medicalizzato, la scelta\ndi congedarsi dalla vita nel caso di malattia irreversibile che\nprovoca gravi sofferenze fisiche o psicologiche, ferma restando la\npiena capacita\u0027 di intendere e di volere e la liberta\u0027 ed autonomia\ndella scelta stessa (sent. n. 242/2019). \n Conseguentemente, la rilevanza penale delle condotte di\nagevolazione come quelle degli indagati, cosi\u0027 come risultante\ndall\u0027attuale formulazione dall\u0027art. 580 del codice penale, nella\nparte in cui prevede il requisito dei trattamenti di sostegno vitale,\nsi pone in netto contrasto con l\u0027esercizio di tale liberta\u0027. \n Per effetto della sanzione penale in capo agli agevolatori,\ninvero, e\u0027 precluso ad ammalati nelle medesime condizioni della R ...\ndi avvalersi di un aiuto esterno in una scelta tanto drammatica,\nvenendo anzi imposto di proseguire nel calvario delle loro sofferenze\ne a rassegnarsi all\u0027evoluzione della. malattia, che trasforma la loro\nvita in una drammatica sopravvivenza. \n In definitiva, la scelta di congedarsi dalla vita in simili\nfrangenti si pone quale essenziale e incoercibile modalita\u0027 di\naffermazione della propria personalita\u0027, su cui l\u0027individuo deve\npotersi liberamente autodeterminare. \n Sul punto, dunque, le difficolta\u0027 che affiorano sembrano\nriconducibili ad una problematica di fondo: la stessa previsione del\nrequisito del trattamento di sostegno vitale. \n Alla luce dell\u0027attuale tessuto normativo, per quanto la si\nestenda, infatti, ogni possibile interpretazione correttiva dovra\u0027\ncontinuare a richiedere che il paziente sia sottoposto ad una qualche\nforma di trattamento, e cio\u0027 appare contraddittorio rispetto alla\nfinalita\u0027 di tutela dei diritti fondamentali che la Corte\ncostituzionale afferma. di voler perseguire con la non punibilita\u0027\ndei terzi che prestano il proprio apporto nella scelta suicidaria\naltrui. \n Rispetto a tale finalita\u0027, invero, tale requisito sembra privo di\neffettiva capacita\u0027 selettiva. \n Il diritto dell\u0027individuo di scegliere il percorso medico per\nliberarsi dalle sofferenze nonche\u0027 quello di sottrarsi ad un decorso\nlento e ritenuto lesivo del proprio modo di intendere il concetto di\ndignita\u0027 informano esigenze di tutela - a sommesso parere di questo\nGiudice - che dovrebbero dirsi slegate dalla circostanza che lo\nstesso paziente sia sottoposto ad un qualche trattamento. \n Cio\u0027 che sembra realmente dirimente e\u0027 piuttosto il concetto\nstesso di «malattia», e non il trattamento che questa riceve, che\npotra\u0027 semmai rilevare come indice della gravita\u0027 o dello stadio di\navanzamento della patologia. \n Del resto, attualmente esiste un preciso addentellato normativo\nper ritenere irragionevole continuare a pretendere che il paziente\nsia sottoposto ad un trattamento: si tratta del gia\u0027 citato art. 1,\ncomma 5, della legge n. 219/2017, che riconosce al paziente il\ndiritto di rifiutare, sin dall\u0027inizio, «qualsiasi» trattamento\nsanitario, anche di sostegno vitale (sia in senso stretto sia in\nsenso lato), compresa la terapia del dolore; con la contraddizione\nper cui, allo stato, per accedere al suicidio assistito, un paziente\nche avesse da sempre rifiutato qualsiasi cura dovrebbe prima chiedere\ndi essere sottoposto ad un trattamento per poi rinunciarvi. \n Non si esclude che, mediante il requisito in oggetto, si sia\nvoluta esprimere una diversa esigenza di disciplina, cioe\u0027 riservare\nil suicidio assistito soltanto a pazienti ormai prossimi al decesso\nper cause naturali o comunque la cui malattia, ex se, porterebbe ad\nun esito letale. Tuttavia, anche a voler mantenere una tale logica\nlimitativa, sarebbe forse piu\u0027 congruo inserire un requisito\nulteriore e diverso, in ogni caso espungendo un vincolo - peraltro un\nunicum a livello internazionale nella disciplina del suicidio\nassistito - che di fatto espone al rischio delle segnalate\ningiustizie sostanziali. \n\n \n P.Q.M. \n \n Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta\ninfondatezza della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n580 del codice penale, limitatamente alle parole «tenuta in vita da\ntrattamenti di sostegno vitale» - ponendosi le stesse in contrasto\ncon gli articoli 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma\ndella Costituzione, quest\u0027ultimo in riferimento all\u0027art. 8 della\nConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle\nliberta\u0027 fondamentali - e ravvisando nella parte di norma segnalata\nil concreto pericolo di una arbitrarieta\u0027 applicativa e di un\npregiudizio lesivo del principio di eguaglianza in relazione a casi\ndi pazienti affetti da patologie gravissime che non implichino,\ntuttavia, il necessario ricorso a trattamenti di sostegno vitale; \n Sospende il presente procedimento a carico di M. F. F. V. e C.\nM.; \n Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale\naffinche\u0027, ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 580 del codice penale nella\nparte indicata; \n Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente\ndel Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due\nCamere del Parlamento. \n Bologna, 29 settembre 2025 \n \n Il Giudice: Romito","elencoNorme":[{"id":"63847","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"580","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"80175","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80176","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80177","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"13","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80178","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80179","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80180","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"55055","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS","data_costit_part":"05/12/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"AC","descrizione_tipologia_parte":"","sigla_parte":""},{"id":"54978","num_progressivo":"","nominativo_parte":"F. 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