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Enti indicati nell\u0027elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall\u0027ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica” – Denunciata disciplina che illegittimamente limita la cognizione riservata alla Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT, in spregio ai principi costituzionali e comunitari in materia di tutela dei diritti e dei conti pubblici – Novella legislativa che priva i soggetti indicati negli elenchi ISTAT della tutela giurisdizionale, cosiddetta costitutiva, basata sul ricorso alla Corte dei conti in sezioni riunite – Contrasto con la legge costituzionale n. 1 del 2012 che disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni,\u0026nbsp;tra l’altro, le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica – Lesione delle garanzie costituzionali poste a presidio dell’indipendenza della magistratura speciale – Violazione del principio di ragionevolezza – Disciplina che, da un lato, comprime le utilità ottenibili attraverso la tutela giurisdizionale, in relazione all’inclusione nell’Elenco ISTAT e dall’altro lato, esclude la tutela costitutiva\u0026nbsp;– Legislatore che ha sostituito la propria valutazione, sulla riconducibilità degli enti inclusi nell’elenco allegato al decreto-legge n. 137 del 2020 tra quelli che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, a quella espressa dalla Corte dei conti con sentenze passate in giudicato – Interferenza nell’autonomia del potere giurisdizionale – Inserimento, in fase di conversione, di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto-legge emanato nel contesto dell’emergenza pandemica – Mancanza del necessario nesso logico giuridico tra decreto-legge e legge di conversione.\u003c/p\u003e","prima_parte":"Invimit spa","altre_parti":"Procuratore generale della Corte dei conti","testo_atto":"N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 21 marzo 2025 della Corte dei conti, Sezioni riunite in\nsede giurisdizionale in speciale composizione, sul ricorso proposto\nda Invimit Spa contro Istituto nazionale di statistica - Istat e\nMinistero dell\u0027economia e delle finanze. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica - Finanza pubblica - Enti indicati\n nell\u0027elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come\n convertito, concorrenti, in quanto unita\u0027, alla determinazione dei\n saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle\n amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema\n europeo dei conti nazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC\n 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e\n del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali enti si\n applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei\n bilanci e sostenibilita\u0027 del debito delle amministrazioni\n pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge\n n. 243 del 2012, nonche\u0027 quelle in materia di obblighi di\n comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di\n finanza pubblica - Previsione che all\u0027art. 11, comma 6, lettera b),\n del codice della giustizia contabile, di cui all\u0027Allegato 1 al\n decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: \"operata\n dall\u0027ISTAT\" sono aggiunte le seguenti: \"ai soli fini\n dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\n spesa pubblica\". \n- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in\n materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle\n imprese, giustizia e sicurezza, connesse all\u0027emergenza\n epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella\n legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. \n\n\r\n(GU n. 17 del 23-04-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n \n Sezioni riunite in sede giurisdizionale \n \n in speciale composizione \n \n Composta dai signori magistrati: \n Giovanni Coppola - Presidente; \n Gaetano Berretta - consigliere relatore; \n Nicola Ruggiero - consigliere; \n Maria Cristina Razzano - consigliere; \n Francesco Sucameli - consigliere; \n Giovanni Guida - consigliere; \n Marco Randolfi - consigliere estensore; \n ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.\n841/SR/RIS del registro di segreteria, proposto, ai sensi dell\u0027art.\n11, comma 6, lettera b, e 123 ss. del decreto legislativo n. 174 del\n2016, dalla societa\u0027 «Investimenti Immobiliari Italiani - Invimit -\nSGR S.p.a.», in persona dell\u0027amministratore delegato e legale\nrappresentante pro tempore, dott.ssa Giovanna Della Posta,\nrappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dagli\navv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari,\nelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma - corso\nVittorio Emanuele II, n. 284 - indirizzo pec\ndamianolipani@pec.lipani.it \n contro l\u0027Istituto nazionale di statistica - Istat, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede\nistituzionale in Roma - via dei Portoghesi, n. 12 - e\u0027 domiciliato,\nnonche\u0027 nei confronti: \n della Procura generale della Corte dei conti; \n del Ministero dell\u0027economia e delle finanze, rappresentato e\ndifeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede\nistituzionale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, e\u0027\ndomiciliato; \n per l\u0027accertamento, previa sospensione degli effetti\ndell\u0027iscrizione, dell\u0027insussistenza dei presupposti di fatto e di\ndiritto per la qualificazione della societa\u0027 nel Settore S.13,\npubbliche amministrazioni, del Sistema europeo dei conti SEC.2010 e,\nconseguentemente, per l\u0027inclusione della societa\u0027 nell\u0027elenco delle\namministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato\nindividuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, elaborato e\nannualmente aggiornato dall\u0027Istat, e per il conseguente annullamento\nin parte qua dell\u0027elenco da ultimo aggiornato per il 2024, pubblicato\nnella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -\nn. 225 del 26 settembre 2023, nonche\u0027 - ove occorrer possa - per il\n2023 pubblicato nella Serie generale n. 229 del 30 settembre 2022 e\nper il 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica\nitaliana - Serie generale - n. 234 del 30 settembre 2021, nonche\u0027 per\nl\u0027annullamento degli ulteriori elenchi medio tempore pubblicati; \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Viste le memorie depositate dalle parti; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Uditi nell\u0027udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il\nrelatore, Cons. Gaetano Beretta, i difensori di parte ricorrente, in\npersona dell\u0027avv. Jacopo Polinari, l\u0027avv. dello Stato Pietro Garofoli\nper l\u0027Istat e il pubblico ministero, nella persona del vice\nProcuratore generale Luigi D\u0027Angelo, come specificato nel verbale; \n Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n Fatto \n \n 1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie\ngenerale - n. 225 del 26 settembre 2023, e\u0027 stato pubblicato l\u0027elenco\ndelle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico\nconsolidato individuate ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31\ndicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,\nelaborato e annualmente aggiornato da Istat, contenente anche per\nl\u0027anno 2024 Invimit SGR S.p.a. \n 2. Invimit e\u0027 una societa\u0027 di gestione del risparmio (autorizzata\na fornire il servizio di gestione collettiva del risparmio con\nprovvedimento di Banca d\u0027Italia dell\u00278 ottobre 2013 ed e\u0027 iscritta al\nn. 305 dell\u0027albo delle SGR) di «diritto singolare» costituita ai\nsensi dell\u0027art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il cui\natto costitutivo e\u0027 riconducibile al decreto del Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze (di seguito anche solo «MEF») del 19\nmarzo 2013. \n Come indicato nel ricorso introduttivo, lo status di «societa\u0027 in\ncontrollo pubblico» e\u0027 pacifico sulla base di plurime circostanze.\nInfatti, la societa\u0027 e\u0027 partecipata interamente dal MEF, che ne e\u0027\nsocio unico; tanto la legge istitutiva, quanto lo statuto sociale non\nconsentono la circolazione delle azioni (salva la possibilita\u0027 -\nnormativamente prevista, ma allo stato inattuata - di trasferirle a\ntitolo gratuito all\u0027Agenzia del demanio); la societa\u0027 e\u0027 soggetta al\ncontrollo della Corte dei conti ai sensi del decreto del Presidente\ndel Consiglio dei ministri 7 gennaio 2014, n. 74196 e trova la sua\ndisciplina - salve le deroghe ivi previste - nel decreto legislativo\nn. 175 del 2016, recante «Testo unico in materia di societa\u0027 a\npartecipazione pubblica». \n Peraltro, nonostante il controllo pubblico, la societa\u0027 afferma\ndi non essere un organismo in house; di non essere soggetta a\ndirezione e coordinamento da parte del MEF (escluso ex lege) e di non\nappartenere ad un gruppo societario. Cio\u0027 in quanto la societa\u0027\navrebbe come compito istituzionale quello di operare - come peraltro\nindicato nel sito istituzionale della societa\u0027 - in ottica e con\nlogiche di mercato al fine di cogliere le opportunita\u0027 derivanti dal\nprocesso di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico\nattraverso la istituzione, organizzazione e gestione di fondi di\ninvestimento alternativi (FIA) immobiliari, secondo quanto previsto\ndagli articoli 33, 33-bis e 33-ter della legge istitutiva. \n Invero, Invimit non sarebbe in alcun modo distinguibile da ogni\naltra SGR che opera sul mercato, non avendo avuto precipui vincoli\ndal legislatore, operando sul mercato svolgendo la sua attivita\u0027\ncommerciale di prestazione del servizio di gestione collettiva del\nrisparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. \n A titolo esemplificativo della propria attivita\u0027 di mercato,\nastrattamente replicabile, il ricorso introduttivo, tra gli altri\nmotivi, riporta il collocamento sul mercato (degli investitori\nprivati) di tutte le quote del comparto «Convivio» del Fondo i3\nDante, fondo di investimento alternativo immobiliare multi-comparto\nriservato di tipo chiuso. \n Dopo ampia esposizione delle caratteristiche di mercato nel quale\nla societa\u0027 si trova ad operare ed una succinta esposizione dei\npropri precedenti ricorsi, evidenziando che, con ordinanza delle\nSezioni riunite n. 10/2021/RIS del 3 agosto 2021, era stato sospeso\nil giudizio nell\u0027attesa della decisione della Corte di giustizia\ndella Comunita\u0027 europea, investita - con le note ordinanze n. 5/2021\ne 6/2021 - della questione pregiudiziale relativa alla compatibilita\u0027\ndell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020 (per l\u0027anno 2022 e\n2023 l\u0027Istat aveva espressamente dato conto della citata sospensione,\nmotivo per cui la societa\u0027 avrebbe ritenuto di non avere interesse\nnella proposizione di autonomo ricorso anche per quegli anni), la\nsocieta\u0027 procede ad esporre i propri motivi di ricorso. \n Con primo motivo di ricorso, Invimit ha eccepito: «violazione,\nfalsa applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento\neuropeo e del Consiglio dell\u0027unione europea; violazione, falsa\napplicazione dell\u0027art. 1, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 2009,\nn. 196; violazione, falsa applicazione dell\u0027art. 3 della legge 7\nagosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria;\ndifetto di motivazione; difetto di presupposti; illogicita\u0027 e\nirragionevolezza; travisamento». In base a tale motivo di ricorso, in\nestrema sintesi, la ricorrente riterrebbe di appartenere non gia\u0027\nalle «amministrazioni pubbliche» (S.13), dovendosi invece al piu\u0027\ninquadrare tra gli «ausiliari finanziari» (S.126) dediti alla\nproduzione di beni e servizi destinabili alla vendita. Con altro\nmotivo di ricorso, Invimit, ricostruendo l\u0027impatto della decisione\ndella CGUE del 13 luglio 2023, ha proposto una questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale relativamente all\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 che ha confermato la giurisdizione della\nCorte dei conti in materia di elenchi Istat «ai soli fini\ndell\u0027applicazione della normativa nazionale sul contenimento della\nspesa pubblica», per contrasto, sotto un primo profilo, con gli\narticoli 24,111 e 113 della Costituzione, nonche\u0027, sotto altro\nprofilo, con gli articoli 24,101,104 e 111 della Costituzione. Da\nultimo, viene formulata una istanza cautelare di sospensione per il\ncaso di auspicata rimessione della controversia alla Corte\ncostituzionale, articolando alcuni motivi a supporto del periculum in\nmora e rinviando a quanto gia\u0027 esposto per quanto riguarda il fumus\nboni juris. \n 2.1 A seguito di pubblicazione del nuovo elenco Istat per l\u0027anno\n2025, Invimit ha proposto ulteriore ricorso, valevole anche come\nmotivi aggiunti nel presente giudizio, eccependo: \n a) nullita\u0027 degli elenchi impugnati per violazione e/o\nelusione del giudicato cautelare emesso precedentemente dalle Sezioni\nriunite; \n b) violazione, falsa applicazione del regolamento (UE) n.\n549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell\u0027Unione europea;\nviolazione, falsa applicazione dell\u0027art. 1, commi 1 e 2, della legge\n31 dicembre 2009, n. 196; violazione, falsa applicazione dell\u0027art. 3\ndella legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di\nistruttoria; difetto di motivazione; difetto di presupposti;\nillogicita\u0027 e irragionevolezza; travisamento; \n c) anche a seguito della sentenza n. 30220 del 25 novembre\n2024 pronunciata dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, la\nricorrente ripropone, arricchendola, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n.137/2020. \n 3. Avverso tale ricorso si e\u0027 costituita l\u0027Avvocatura generale\ndello Stato per conto dell\u0027Istat eccependo: in via preliminare, la\nnatura annuale dell\u0027elenco impugnato e la conseguente\ninammissibilita\u0027 del ricorso proposto per gli anni precedenti e\nsuccessivi a quello direttamente oggetto di impugnazione; in via\npregiudiziale, l\u0027assenza di qualsivoglia vulnus di tutela e la\nconseguente piena conformita\u0027 costituzionale della norma recata\ndall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020; nel merito,\nl\u0027infondatezza della richiesta attorea, chiedendone il rigetto. \n 4. Si e\u0027 costituita anche la Procura generale presso la Corte dei\nconti che, in via pregiudiziale, chiede di sollevare la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale con riferimento all\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 e affrontando il merito della controversia,\nchiede il rigetto integrale del ricorso. \n In particolare, ad avviso della Procura, la pronuncia della Corte\ndi giustizia dell\u0027Unione europea, sentenza n. 563/2023, depositata il\n13 luglio 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell\u0027Unione\neuropea C-321 dell\u002711 settembre 2023, con numero di documento\n62021CA0363, nel rinviare al legislatore nazionale le modalita\u0027 di\ntutela azionabili avverso l\u0027inclusione nell\u0027elenco Istat e al\nconseguente assoggettamento alla disciplina euro unitaria conseguente\nal regolamento n. 549/2013, lungi dal risolvere i problemi\napplicativi connessi alla norma di cui all\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 ne abbia, in realta\u0027, confermato\nl\u0027attualita\u0027 e la non manifesta infondatezza della questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale. \n 5. All\u0027udienza del 4 dicembre 2024, dopo l\u0027esposizione del\nrelatore, interviene il difensore di Invimit, avv. Jacopo Polinari,\nil quale effettua una lunga analisi della sentenza n. 30220 della\nCassazione ed evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla\ncitata sentenza della Corte di cassazione, l\u0027attivita\u0027 di\nricognizione effettuata da parte dell\u0027Istat rappresenta il tipico\ncaso di attivita\u0027 vincolata e non discrezionale. Non esiste una\npluralita\u0027 di opzioni tra cui scegliere discrezionalmente da parte di\nIstat, prosegue il legale, bensi\u0027 vi e\u0027 la mera ricognizione circa la\nsussistenza di determinati criteri per attribuire o meno lo status\npubblico all\u0027ente sottoposto a verifica. D\u0027altro canto, diversamente\nopinando, e dunque applicando le norme della legge n. 241/1990\nall\u0027attivita\u0027 dell\u0027Istat, si andrebbe incontro alla sostanziale\nparalisi della stessa attivita\u0027 ricognitiva poiche\u0027 l\u0027Istat sarebbe\ntenuto, per ciascuna annualita\u0027, a notificare l\u0027apertura del\nprocedimento a ciascuno degli organismi gia\u0027 iscritti all\u0027elenco\nnonche\u0027 a tutti coloro potenzialmente passibili di iscrizione,\navviare successivamente l\u0027istruttoria e dunque applicare tutte le\nnorme contenute nella citata legge sul procedimento amministrativo,\nrendendo di fatto quasi impossibile la redazione stessa dell\u0027elenco.\nProseguendo nelle sue difese, viene evidenziato che il secondo vulnus\ndel ragionamento delle Sezioni unite, riguarderebbe l\u0027approccio delle\nmedesime al tema del riparto di giurisdizione per blocchi di materie,\napproccio che secondo Invimit risalirebbe agli anni \u002780, tanto e\u0027\nvero che, si afferma, le sentenze della Corte costituzionale\nrichiamate dalle Sezioni unite sono tutte precedenti alla sentenza n.\n204 del 2004 che ha superato il riparto di giurisdizione per blocchi\ndi materie. Quest\u0027ultima sentenza, afferma l\u0027avvocato, contiene un\nprincipio giuridico molto importante e molto chiaro: il riparto di\ngiurisdizione e\u0027 stabilito in Costituzione, il legislatore puo\u0027\nintervenire derogando all\u0027assetto costituzionale soltanto in casi\nparticolari ove le ragioni di concentrazione della tutela prevalgano\ne pertanto si ritenga opportuno unire due domande innanzi allo stesso\ngiudice anziche\u0027 scinderle e proporle dinanzi a due diverse Corti. Il\ncaso in esame, osserva il difensore, apparterrebbe proprio a questa\ncategoria e le ragioni di concentrazione ed effettivita\u0027 della tutela\nimporrebbero, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di\ncassazione, di unificare la giurisdizione innanzi ad un solo giudice,\nnel caso specifico la Corte dei conti. L\u0027art. 103, 2° comma, della\nCostituzione assegna infatti alla Corte dei conti una giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027, afferma il legale. Diverse sentenze delle\nCorte costituzionale - da ultimo la sentenza n. 46 del 1996 -\nstabiliscono al riguardo che il legislatore non puo\u0027 attribuire la\ngiurisdizione di alcuni settori della contabilita\u0027 pubblica ad altro\ngiudice che non sia quello contabile, appunto, bensi\u0027 puo\u0027 stabilire\ndiscrezionalmente, ovvero esercitando le proprie funzioni attraverso\nscelte politiche, quali siano le materie di contabilita\u0027 pubblica. Da\ntale scelta deriva poi l\u0027attribuzione della giurisdizione. Sottolinea\nil legale che vi sono diversi esempi di materie, prevalentemente\nattinenti alla responsabilita\u0027 per danno erariale, che il legislatore\nha di fatto sottratto alla giurisdizione della Corte dei conti\nqualificandole come non appartenenti alla materia della contabilita\u0027\npubblica. Al contrario, nel caso in esame, non e\u0027 mai stato in\ndiscussione, anzi e\u0027 stato positivamente affermato, che gli elenchi\nIstat di cui e\u0027 causa appartengano alla materia della contabilita\u0027\npubblica. Pertanto, affermare la giurisdizione del giudice\namministrativo in tale materia costituirebbe, a detta del legale, una\ncontraddizione con l\u0027art. 103, 2° comma, e 113 della Costituzione. \n Infine, l\u0027avvocato di parte ricorrente sottolinea che l\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020 e\u0027 una norma che non ha\nalcuna valenza sistemica, non aveva lo scopo di restituire la\ngiurisdizione al giudice amministrativo, bensi\u0027 nasceva con uno scopo\nmolto puntuale, di carattere contabile. \n 5.1 Viene quindi data la parola all\u0027Avvocato dello Stato che, per\nconto dell\u0027Istat, nel chiedere il rigetto del ricorso, evidenzia che\nl\u0027interesse sotteso ai ricorsi presentati dagli odierni ricorrenti\nsia rivolto non tanto a verificare l\u0027efficacia e la veridicita\u0027\ndell\u0027attivita\u0027 statistica effettuata dall\u0027Istat, quanto piuttosto a\nnon vedersi applicate le norme sul contenimento della spesa pubblica\nche il legislatore ha ritenuto di ancorare all\u0027iscrizione al suddetto\nelenco. Il legislatore ha mantenuto la giurisdizione\nsull\u0027applicazione delle norme di contabilita\u0027 pubblica in capo alla\nCorte dei conti, lasciando invece al giudice amministrativo la\ngiurisdizione per quel che riguarda la validita\u0027 dell\u0027atto in se\u0027,\nche resta di natura amministrativa. Le Sezioni unite, prosegue il\nlegale, nella sentenza in discussione non ritengono irragionevole la\ndivisione della giurisdizione poiche\u0027 l\u0027iscrizione nell\u0027elenco ha\nricadute dirette sulla nozione anche euro-unitaria di pubblica\namministrazione e di soggettivita\u0027 pubblica. Dal momento che il\ngiudice della pubblica amministrazione e\u0027 il Tribunale amministrativo\nregionale, non e\u0027 irragionevole, prosegue l\u0027avvocato ripercorrendo le\nmotivazioni delle Sezioni unite, riconoscere la giurisdizione\nsull\u0027iscrizione nell\u0027elenco Istat al giudice amministrativo,\nlasciando invece alla Corte dei conti, giudice dei conti pubblici, la\ngiurisdizione in materia di applicazione delle norme di contabilita\u0027\npubblica. \n 5.2 Interviene anche la Procura generale che pone in luce un\nprimo profilo di irragionevolezza ascrivibile alle argomentazioni\ndella piu\u0027 volte citata sentenza delle Sezioni unite n. 30220/2024\nconsistenti nell\u0027impostare i due giudizi, quello contabile e quello\namministrativo, autonomi e non comunicanti. Secondo le SSUU il\ngiudice amministrativo avrebbe giurisdizione sul SEC2010, quindi\nsulla disciplina euro-unitaria, mentre la Corte dei conti avrebbe la\ngiurisdizione sull\u0027applicazione della normativa interna circa il\ncontenimento della spesa pubblica. Vengono citati anche casi in cui\nl\u0027ordinamento riconosce una definizione cangiante e mutevole di\npubblica amministrazione, tale per cui una societa\u0027 privata puo\u0027\nessere qualificata come pubblica amministrazione sotto certi profili,\nmantenendo la natura di soggetto privato. Tale distinzione, pero\u0027,\nnel caso di specie, puo\u0027 essere valida da un punto di vista teorico,\nma da un punto di vista pratico i due giudizi sono e sarebbero\ninterconnessi e pienamente comunicanti. Cio\u0027 in quanto l\u0027applicazione\ndelle norme interne sul contenimento della spesa pubblica, come e\u0027\nstato ricordato, e\u0027 ancorata alla iscrizione all\u0027elenco Istat e\nquindi alla qualificazione dell\u0027ente come pubblica amministrazione.\nPertanto, da un punto di vista processuale, la distinzione fra i due\ngiudizi risulta impossibile da applicare in concreto. Il procuratore\npropone alcuni esempi concreti, ad esempio ipotizzando lo scenario di\nun doppio ricorso promosso da un ente iscritto all\u0027elenco: a fronte\ndi un giudizio incardinato dinanzi al giudice amministrativo, il\nprocuratore ritiene che il secondo giudizio, incardinato nell\u0027ipotesi\ndinanzi alla Corte dei conti, andrebbe sospeso ex art. 295 codice di\nprocedura civile o 116 codice civile poiche\u0027 vi sarebbe una causa\npregiudiziale volta ad accertare correttezza della qualificazione\npubblica che e\u0027 alla base dell\u0027applicazione delle norme interne di\ncontenimento della spesa. Ancora, se in pendenza del giudizio innanzi\nalla Corte dei conti intervenisse un giudicato del Tribunale\namministrativo regionale riguardo l\u0027iscrizione all\u0027elenco Istat, il\ngiudizio dinanzi alla Corte dei conti dovrebbe essere dichiarato\ncessato per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con\nil conseguente ed ovvio dispendio inutile di tempo, mezzi ed energie.\nAncora, prosegue la Procura, ipotizzando il caso in cui il Tribunale\namministrativo regionale accogliesse il ricorso, la Corte dei conti\nnon potrebbe che accogliere a propria volta il ricorso e disapplicare\nla normativa interna, venendo a mancare l\u0027aggancio per l\u0027attribuzione\ndegli oneri e degli adempimenti di spending review. Considerato\nquanto esposto, il procuratore auspica che una pronuncia della Corte\ncostituzionale possa dirimere i dubbi e fare chiarezza sui profili\nmenzionati. Quanto alle conclusioni, la Procura si riporta agli atti. \n 5.3 In conclusione, in una breve replica, il difensore di\nInvimit, tiene a sottolineare che il giudice della pubblica\namministrazione non sempre e\u0027 il Tribunale amministrativo regionale.\nNonostante le Sezioni unite sembrino affermare proprio questo, in\nrealta\u0027 da ultimo la gia\u0027 citata sentenza n. 204 del 2004 della Corte\ncostituzionale statuisce in modo molto chiaro che il giudice\namministrativo e\u0027 giudice di quella situazione giuridica soggettiva\ndenominata interesse legittimo. Circa la tutela cautelare e la\nultrattivita\u0027 della ordinanza cautelare, si precisa che il concetto\nruota attorno alla definizione dello status; pertanto, se\nl\u0027inclusione nell\u0027elenco accerta uno status e tale status viene\ninvece negato dal giudice, anche solo sospendendone l\u0027accertamento in\nvia cautelare, la parte ricorrente ritiene contrario all\u0027art. 24\ndella Costituzione - che punta ad assicurare una effettiva tutela dei\ndiritti - che si debba ogni anno effettuare ricorso autonomo, per\nottenere la pronuncia di accertamento di tale status di anno in anno.\nAnche in ragione di cio\u0027, secondo la difesa di Invimit, stante la\nvigenza dell\u0027ordinanza cautelare emessa nel 2021, non vi sarebbe\nstata nemmeno la necessita\u0027 di impugnare gli elenchi medio tempore\npubblicati. E\u0027 stata una scelta della difesa in ottica puramente\ncautelativa. \n \n Diritto \n \n6. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con gli articoli 3, 25, 102,\n103, 108 e 111 della Costituzione, nonche\u0027 dell\u0027art. 5, comma 1,\nlettera a), legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. \n 6.1 In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.\n137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della\nsalute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», e\u0027 stato inserito\nl\u0027art. 23-quater disciplinante «Unita\u0027 ulteriori che concorrono alla\ndeterminazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico\nconsolidato delle amministrazioni pubbliche». \n In base a tale articolo, nel primo comma viene previsto che «agli\nenti indicati nell\u0027elenco 1 annesso al presente decreto, in quanto\nunita\u0027 che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti\nnazionali e regionali nell\u0027Unione europea (SEC 2010), di cui al\nregolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,\ndel 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di\nfinanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni\nin materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita\u0027 del debito\ndelle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli\narticoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche\u0027 quelle\nin materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni\nrilevanti in materia di finanza pubblica». \n Particolarmente rilevante, ai fini della decisione del giudizio\npromosso da Invimit, e\u0027 il secondo comma di detto articolo in base al\nquale «all\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia\ncontabile, di cui all\u0027allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto\n2016, n. 174, dopo le parole: \"operata dall\u0027ISTAT\" sono aggiunte le\nseguenti: \", ai soli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale\nsul contenimento della spesa pubblica\"». \n La novella del 2020 pone una chiara limitazione della\ngiurisdizione in materia di elenchi Istat, espressamente attribuita\nalla Corte dei conti dal legislatore in un primo momento con l\u0027art.\n1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e,\nsuccessivamente, con l\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della\ngiustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174/2016. \n Con tale norma del 2012 e\u0027 stato previsto che «avverso gli atti\ndi ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente\ndall\u0027Istat ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre\n2009, n. 196, e\u0027 ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei\nconti, in speciale composizione, ai sensi dell\u0027art. 103, secondo\ncomma, della Costituzione» e, per l\u0027effetto, e\u0027 stata abrogata la\nprecedente competenza giurisdizionale dei Tribunale amministrativo\nregionale e del Consiglio di Stato in materia. \n Sulla esatta portata della norma del 2020 e sui suoi eventuali\neffetti, rinviando a quanto si dira\u0027 nei punti che seguono circa la\nnon manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, appare a questo giudice chiara la rilevanza\ndell\u0027ipotizzato sindacato di costituzionalita\u0027 all\u0027ill.mo Giudice\ndelle leggi, posto che il ricorso in discussione e\u0027 stato proposto da\nInvimit espressamente ai fini dell\u0027annullamento della sua iscrizione\nnell\u0027elenco Istat delle unita\u0027 istituzionali appartenenti al settore\ndelle amministrazioni pubbliche. E\u0027 quindi evidente che, al fine di\nrispondere alla domanda di giustizia avanzata dal ricorrente, debbano\nessere conosciute le esatte implicazioni connesse alla novellata\nformulazione dell\u0027art. 11, comma 6, lettera b), del codice della\ngiustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174/2016. \n 6.2 Il disegno del legislatore del 2012 era sufficientemente\nchiaro, nel senso di voler attribuire una cognizione piena alla Corte\ndei conti di una materia che presenta risvolti plurimi, non solo di\nrilievo ai fini del contenimento della finanza pubblica, ma anche e\nprima ancora di fondamentale importanza per determinare il perimetro\ndi riferimento del conto economico consolidato dello Stato, rilevante\nai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica e ai fini\ndella corretta applicazione del regolamento UE 549/2013 che\nistituisce il Sistema europeo dei conti 2010 (c.d. «SEC 2010» che\nrappresenta il sistema dell\u0027Unione europea compatibile a livello\ninternazionale delle norme contabili che possono essere utilizzate\nper fornire una descrizione sistematica e dettagliata di\nun\u0027economia). \n In tal senso, la tutela «costitutiva» rivendicata dai ricorrenti\nper decidere del loro status di soggetti appartenenti alle unita\u0027\nistituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni\npubbliche, non richiede solo e soltanto valutazioni di tipo\namministrativo e procedimentale, ma richiede anche e soprattutto una\nvalutazione di tipo giuscontabile. Non a caso il legislatore del\n2012, nell\u0027escludere l\u0027attribuzione della giurisdizione sulla materia\nfino ad allora riconosciuta ai Tribunali amministrativi regionali, ha\ninteso attribuirla alla Corte dei conti ai sensi dell\u0027art. 103 della\nCostituzione (richiamato espressamente nella norma). \n Cio\u0027 in quanto la valutazione relativa ai soggetti appartenenti\nal settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, ancorche\u0027\nnon necessariamente coincidente con la qualifica di pubblica\namministrazione e con la correlata attribuzione di pubblici poteri,\npuo\u0027 riguardare soggetti che assumono un rilievo «pubblicistico» nel\nsistema europeo dei conti in funzione della natura delle fonti di\nfinanziamento, venendo in rilievo la loro eventuale dipendenza dalle\npubbliche finanze oppure la loro autonoma capacita\u0027 di vivere ed\noperare nel libero mercato. \n In tale prospettiva, la legge italiana di contabilita\u0027 n.\n196/2009 ha espressamente attribuito rilievo all\u0027elenco predisposto\nannualmente dall\u0027Istat, sulla base di criteri statistico-economici e\na seguito di continui confronti con le autorita\u0027 statistiche europee,\nin applicazione del Sistema europeo dei conti (regolamento UE) del\nParlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) e della\nguida metodologica ed operativa fornita dal Manual on Government\nDeficit and Debt - Implementation of ESA 2010 (MGDD). \n Dispone infatti l\u0027art. 1, comma 2, della citata legge n. 196/2009\nche «gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell\u0027elenco\noggetto del comunicato dell\u0027Istituto nazionale di statistica (ISTAT)\nin data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta\nUfficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche\u0027 a decorrere\ndall\u0027anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal\npredetto istituto nell\u0027elenco oggetto del comunicato del medesimo\nistituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella\nGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi\naggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati\nsulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti\ndell\u0027Unione europea, le autorita\u0027 indipendenti e, comunque, le\namministrazioni di cui all\u0027art. 1, comma 2, del decreto legislativo\n30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni». \n La scelta di fornire applicazione ai regolamenti UE sulla base\ndel criterio del rinvio all\u0027elenco Istat ha consentito al nostro\nPaese di dare piena attuazione alle regole contabili e ai vincoli di\nfinanza pubblica approvati in sede europea: cio\u0027 sulla base di regole\neminentemente tecniche, in applicazione del su ricordato Sistema\neuropeo dei conti (regolamento n. 549/2013, SEC 2010) e del citato\nManual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010\n(MGDD). \n Tali parametri di valutazione, come anche rilevato dalla parte\nricorrente, sono vincolanti e non richiedono alcuna discrezionalita\u0027\namministrativa implicando, al piu\u0027, una discrezionalita\u0027 di tipo\ntecnico, che non lascia spazi a valutazioni tra plurime alternative,\nma fornisce una unica soluzione «obbligata» ed «imposta» dal rispetto\ndi regole scientifiche di natura statistico-economica. \n In tal senso quindi, la limitazione della cognizione riservata\nalla Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni\npubbliche operata dall\u0027Istat «ai soli fini dell\u0027applicazione della\nnormativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica» appare\nillegittima e nettamente contrastante con i principi costituzionali e\ncomunitari in materia di tutela dei diritti e dei conti pubblici. \n In particolare, la novella verrebbe a privare i soggetti inclusi\nnegli elenchi Istat della tutela c.d. «costitutiva», vedendosi in\nquesta maniera attribuito uno status assegnato in applicazione del\nregolamento UE n. 549/2013 e della relativa nota metodologica senza\npoter attivare una valida tutela giurisdizionale. \n Cio\u0027, in quanto la novella del 2020 non appare in alcun modo aver\nvoluto attribuire espressamente la tutela costitutiva ad altro organo\ngiurisdizionale. \n 6.3. A tale ultimo riguardo, vanno ricordate le chiarissime\naffermazioni della sentenza costituzionale n. 7/2020, che richiama a\nsua volta la sentenza n. 13 del 2012: «secondo la costante\ngiurisprudenza costituzionale, il fenomeno della reviviscenza di\nnorme abrogate \"non opera in via generale e automatica e puo\u0027 essere\nammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate\"». \n Nella stessa direzione, ha avuto modo di esprimersi nuovamente la\nCorte costituzionale con la recente sentenza n. 185/2024 che ha\nriconosciuto i limitati ambiti all\u0027interno dei quali puo\u0027 operare la\nreviviscenza di norme abrogate. Secondo la citata sentenza, «la\nespressa reviviscenza ex nunc di disposizioni di legge abrogate e\u0027\nuna tecnica normativa non consueta, ma in se\u0027 non illegittima nel\nsenso che il legislatore, in questo caso regionale, recepisce per\nrelationem il contenuto delle disposizioni abrogate riproducendolo in\ntal modo in nuove disposizioni. La reviviscenza sottolinea la\ntestuale identita\u0027 di vecchie e nuove disposizioni, ma che rimangono\ncomunque ben distinte». In tal modo, quindi, il Giudice delle leggi\nha avuto modo di riconoscere l\u0027operativita\u0027 della reviviscenza di\nnorme di legge abrogate solamente qualora sia una nuova legge a\nprevederla e, in ogni caso, senza possibilita\u0027 che tale espressa\nreviviscenza possa operare retroattivamente. \n Il principio della riserva di legge sull\u0027ordinamento giudiziario,\nal fine di garantire e riaffermare l\u0027indipendenza della magistratura\nda altri poteri dello Stato (in particolare da quello esecutivo) e\nper tutelare sia i giudici ordinari sia quelli speciali, trova\nnell\u0027art. 108 della Costituzione la sua compiuta formulazione per cui\n«le norme sull\u0027ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono\nstabilite con legge. La legge assicura l\u0027indipendenza dei giudici\ndelle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse,\ne degli estranei che partecipano all\u0027amministrazione della\ngiustizia». \n 6.4 Alla luce della riserva di legge espressamente richiesta\ndalla Costituzione per delimitare le materie e garantire\nl\u0027indipendente esercizio delle funzioni di cui agli articoli 102 (per\nla magistratura ordinaria) e 103 (per le magistrature speciali -\nConsiglio di Stato e Corte dei conti), appare quanto mai singolare la\nlettura fornita della Corte di cassazione con la propria sentenza n.\n30220/2024. \n Con la citata sentenza n. 30220, la Cassazione a Sezioni unite\nricostruisce i passi delle Sezioni riunite della Corte dei conti,\ndopo la sentenza della Corte di giustizia europea, le quali avevano\ndisapplicato l\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020, che\nlimita la giurisdizione della Corte «ai soli fini dell\u0027applicazione\ndella normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica».\nTale disapplicazione era stata motivata dalla affermata\nincompatibilita\u0027 della norma con il diritto europeo, in particolare\ncon i principi di effettivita\u0027 ed equivalenza richiamati dalla CGUE\nnella sentenza del 13 luglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21). \n Quest\u0027ultima decisione era stata impugnata dal MEF e dall\u0027Istat,\nsull\u0027asserita considerazione che la giurisdizione sulla legittimita\u0027\ndell\u0027inclusione nell\u0027elenco Istat spettasse al giudice\namministrativo, lasciando alla Corte dei conti il controllo sui soli\nprofili di contenimento della spesa pubblica. \n Sull\u0027effettiva possibilita\u0027 di separazione di tali profili di\ntutela, va detto che anche la Corte di cassazione, nel suo articolato\nragionamento, mostra qualche contraddizione, facendo comunque\nriferimento al consolidato principio di «autosufficienza del\nricorso», per cui non vi e\u0027 necessita\u0027 di procedere ad una\nduplicazione di azioni avverso il medesimo fatto lesivo di posizioni\nindividuali, anche se non ritiene rilevante il non secondario rischio\ndi un contrasto di giudicati. \n Un punto fondamentale affermato dalla Corte di cassazione attiene\npoi alla qualificazione dell\u0027atto impugnato: «occorre rilevare, in\nvia generale, che l\u0027inclusione nell\u0027elenco Istat ha natura\nprovvedimentale, cui si contrappone, in capo agli enti coinvolti, una\nsituazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, ambito che,\nin quanto tale, ai sensi dell\u0027art. 7 c.p.a., e\u0027 riferibile alla\ngiurisdizione amministrativa» facendo riferimento alla circostanza\nche: «anteriormente all\u0027intervento operato con l\u0027art. 1, comma 169,\nlegge n. 228 del 2012 (che ha previsto il ricorso alle Sezioni\nriunite della Corte dei conti), il relativo contenzioso era\npacificamente instaurabile innanzi al giudice amministrativo» (par.\n15), con la conseguenza che a fronte della «contrazione» dell\u0027ambito\ndella giurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in\nquanto «si deve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la\ngiurisdizione del giudice amministrativo» (par 15.3). \n 6.5 L\u0027impostazione seguita dalla Cassazione citata non appare\nconvincente. Invero, prima del Giudice di legittimita\u0027, aveva avuto\nmodo di esprimersi la Corte di giustizia UE, nella pronuncia del 13\nluglio 2023 (cause C-363/21 e C-364/21), riaffermando i noti principi\nper cui agli Stati membri e\u0027 riconosciuta una certa discrezionalita\u0027\nnell\u0027organizzazione delle proprie competenze giurisdizionali, purche\u0027\nsia garantito che i diritti degli interessati trovino una tutela\nadeguata, piena ed efficace, soprattutto in situazioni che incidano\nsu obblighi di bilancio pubblico (principio di effettivita\u0027), e che\nil sistema giurisdizionale fornisca agli interessati gli stessi\nstandard di tutela applicabili a situazioni analoghe di diritto\ninterno, evitando disparita\u0027 o trattamenti di sfavore (principio di\nequivalenza). \n Alla luce di tali principi enunciati dalla Corte di giustizia, la\nCassazione ha ritenuto di integrare, in via pretoria, il vuoto di\ntutela lasciato dall\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020 e,\nritornando alla situazione antecedente alla novella legislativa del\n2012 che ha, nei fatti, abrogato la giurisdizione amministrativa in\nmateria, ha affermato che la norma del 2020 «nel circoscrivere la\ngiurisdizione della Corte dei conti ai profili di spending review,\nnon pregiudica tale diritto, poiche\u0027 il giudice amministrativo e\u0027\nchiamato a occuparsi di tutte le altre questioni legate alla\nlegittimita\u0027 degli atti amministrativi». \n 6.6 Come si e\u0027 anticipato, la posizione della Corte di cassazione\nnon appare convincente. Oltre a quanto gia\u0027 detto circa la necessita\u0027\ndi una riserva di legge espressa in materia di giurisdizione e alla\nnon reviviscenza di norme abrogate, la riconducibilita\u0027 della\ncompetenza della Corte dei conti a conoscere (anche) dello status\nconseguente all\u0027inserimento nell\u0027elenco Istat discende direttamente\ndagli art. 100, comma 2, e art. 103, comma 2 della Costituzione,\nnonche\u0027 dall\u0027art. 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile\n2012, n. 1 (riguardante le verifiche, preventive e consuntive, sugli\nandamenti di finanza pubblica). \n Al riguardo, vale la pena di ricordare che la legge\ncostituzionale introduttiva del principio del pareggio di bilancio\nnella Carta costituzionale, e\u0027 stata emanata proprio in\nconsiderazione dei patti e dei trattati elaborati in seno all\u0027Unione\neuropea, a cui l\u0027Italia ha sempre aderito sin dalla loro fase\ngenetica. In tal senso, la riforma costituzionale del 2012 ha inteso\ndare esplicita applicazione alla riforma del «Patto di stabilita\u0027 e\ncrescita» di cui si stava in quel momento discutendo in ambito\neuropeo e che, il 2 marzo 2012, porto\u0027 alla formale adozione del\n«Trattato sulla stabilita\u0027, coordinamento e governance nell\u0027unione\neconomica e monetaria «(conosciuto come fiscal compact, letteralmente\n«patto di bilancio»). \n Le verifiche sui saldi di bilancio, attualmente svolte dalla\nCorte dei conti attraverso il conto consolidato del bilancio in\nvirtu\u0027 delle competenze riconosciute dagli articoli 100 e 103 della\nCostituzione, assolvono anche alla funzione di verifica degli\nequilibri europei e, prima ancora che dei saldi finali di bilancio,\nriguardano la corretta perimetrazione soggettiva di tale conto che,\ngiova ribadirlo, in virtu\u0027 del rinvio operato dalla legge n. 196/2009\ncoincide con l\u0027elenco elaborato dall\u0027ISTAT sulla base dei piu\u0027 volte\nricordati regolamento (UE) n. 549/2013 e Manual on Government Deficit\nand Debt. \n Invero, allo stato attuale, e\u0027 assolutamente impossibile\nprocedere ad una scissione di valutazioni circa l\u0027attribuzione dello\nstatus organismo appartenente all\u0027elenco delle amministrazioni\npubbliche, rilevante ai fini del conto consolidato del bilancio\nnazionale ed effetti relativi all\u0027applicazione delle norme sul\ncontenimento della finanza pubblica, in quanto, per effetto del\nrinvio operato dalla legge n. 196/2009 agli elenchi Istat,\ndall\u0027inclusione nell\u0027elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale\ndiscende automaticamente l\u0027assoggettamento alla disciplina\nvincolistica recata dalla normativa finanziaria. \n Diversamente ragionando, si dovrebbe ammettere (come sembrerebbe\naver fatto la citata Corte di cassazione) la coesistenza di una\ngiurisdizione speciale ed esclusiva in materia di contabilita\u0027\npubblica assegnata alla Corte dei conti e al contempo di una\ngiurisdizione concorrente, anch\u0027essa speciale, di tipo generale e che\ndiventa principale e temporalmente antecedente, ed eventualmente\nassorbente sulla base di parametri di giudizio che (prescindendo da\nogni valutazione tecnica circa l\u0027affidabilita\u0027 e regolarita\u0027 degli\nschemi di bilancio adottati e dei saldi di finanza pubblica in essi\nrappresentati) sono incentrati sui vizi tipici dell\u0027atto\namministrativo riconducibili alla incompetenza, all\u0027eccesso di potere\ned alla violazione di legge. \n7. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con gli articoli 24, 101,\n104, 111 e 113 della Costituzione. Nel proprio ricorso introduttivo,\ne poi nella discussione orale, la ricorrente ha esposto una questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale che, sia pure in una prospettiva\ndiversa da quella sin qui esposta, va ritenuta non manifestamente\ninfondata ed anch\u0027essa rilevante ai fini della decisione. \n Sotto un primo profilo, anche a seguito dell\u0027impatto della\ndecisione della CGUE del 13 luglio 2023, la norma contenuta nell\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020 che ha confermato la\ngiurisdizione della Corte dei conti in materia di elenchi Istat «ai\nsoli fini dell\u0027applicazione della normativa nazionale sul\ncontenimento della spesa pubblica», viene in contrasto,\nprincipalmente, con gli articoli 24,111 e 113 della Costituzione. \n Invero, le limitazioni alla tutela giurisdizionale che l\u0027art.\n23-quater del decreto-legge n. 137/2020 determina comportano la\nviolazione dei parametri di cui agli articoli 24, 111 e 113 della\nCostituzione poiche\u0027, da un lato, comprimono le utilita\u0027 ottenibili\nattraverso la tutela giurisdizionale in relazione all\u0027inclusione\nnell\u0027elenco Istat e, dall\u0027altro lato, escludono la tutela costitutiva\ngarantita dall\u0027art. 113 della Costituzione. \n Infatti, l\u0027attivita\u0027 di ricognizione delle unita\u0027 istituzionali\nfacenti capo al settore S.13 si basa su profili di natura\neminentemente contabile, mentre le categorie giuridiche hanno un\nruolo del tutto marginale (se non addirittura nullo) nel processo di\ncatalogazione. \n Cio\u0027, in quanto le caratteristiche del rapporto negoziale che\nlega l\u0027unita\u0027 istituzionale ad altra unita\u0027 istituzionale rientrante\nnel settore S.13 (e, quindi, alla pubblica amministrazione) hanno\nrilievo solo in quanto a loro volta possono essere considerati\nindicatori della riconducibilita\u0027, sul piano contabile, della prima\nal medesimo settore della seconda. Ora, se questo e\u0027 l\u0027oggetto della\nverifica che Istat deve compiere (e non vi e\u0027 dubbio che sia questo)\ne\u0027 evidente che la relativa attivita\u0027 sia del tutto priva\ndell\u0027elemento della discrezionalita\u0027 (per l\u0027appunto, attivita\u0027 di\nmera ricognizione, di natura squisitamente tecnica), che\ntradizionalmente identifica e delimita l\u0027ambito della giurisdizione\namministrativa sia rispetto alla giurisdizione ordinaria, sia\nrispetto alla giurisdizione contabile. \n E\u0027 forte il richiamo, da tenere ben presente, al terzo comma\ndell\u0027art. 113 della Costituzione che detta un principio spesso\ntrascurato, ma assolutamente cogente: spetta al legislatore indicare\nse e a quale giudice competa il potere di conoscere della tutela\ncostitutiva rispetto agli atti della pubblica amministrazione,\nattraverso l\u0027annullamento. \n Sotto altro profilo, va altresi\u0027 censurato il primo comma\ndell\u0027art. 23-quater che si pone chiaramente in contrasto con gli\narticoli 24, 101,104 e 111 della Costituzione poiche\u0027 il legislatore,\ncosi\u0027 facendo, ha sostituito la propria valutazione sulla\nriconducibilita\u0027 degli enti inclusi nell\u0027elenco allegato al\ndecreto-legge tra quelli che concorrono alla determinazione dei saldi\ndi finanza pubblica del conto economico consolidato delle\namministrazioni pubbliche a quella espressa dalla Corte dei conti con\nsentenze passate in giudicato determinando, per l\u0027effetto,\nun\u0027inammissibile interferenza nell\u0027autonomia del potere\ngiurisdizionale. \n8. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge n. 137/2020 per contrasto con gli articoli 76 e 77\ndella Costituzione. \n Infine, si evidenzia il contrasto della norma novellata con gli\narticoli 76 e 77, commi 2 e 3, secondo periodo, della Costituzione\nper l\u0027eterogeneita\u0027 del suo contenuto rispetto al decreto da\nconvertire. \n Sul punto, vale la pena di ricordare che la modifica dell\u0027art. 11\ndel Codice giustizia contabile, infatti, e\u0027 stata veicolata dall\u0027art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante\n«ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno\nai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse\nall\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19», reiterativo della\ndisciplina dettata dall\u0027art. 5, comma 2, del decreto-legge 23\nnovembre 2020, n. 154/2020, recante «Misure finanziarie urgenti\nconnesse all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19» abrogata dall\u0027art.\n1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con\nmodifiche, del citato decreto-legge n. 137/2020. \n Nel ricordare che «ai sensi del secondo comma dell\u0027art. 77 della\nCostituzione, i presupposti per l\u0027esercizio senza delega della\npotesta\u0027 legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge\nnella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per\nla materia o per lo scopo» (in tal senso, ex multis, sentenza\ncostituzionale n. 22/2012), in questa sede vale la pena di\nevidenziare che sia la prima stesura della norma contenuta nel\ndecreto-legge n. 154/2020 e sia la medesima versione riproposta in\nsede di conversione del decreto-legge n. 137/2020 avevano un evidente\ne chiaro intento di limitare la giurisdizione della Corte dei conti\nma senza, peraltro, avere un qualsivoglia nesso con l\u0027emergenza\ndeterminata dalla pandemia scaturita dalla diffusione del COVID-19. \n Cosi\u0027 facendo, in sede di conversione del decreto-legge n.\n137/2020 si e\u0027 proceduto con l\u0027inserimento di norme eterogenee\nall\u0027oggetto o alla finalita\u0027 del decreto Covid, spezzando il legame\nlogico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell\u0027urgenza\ndel provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, di\ncui alla norma costituzionale citata. \n In tal modo, oltre a violare i parametri di buona tecnica\nlegislativa individuati dall\u0027art. 15, comma 3, della legge 23 agosto\n1988, n. 400, secondo cui «i decreti devono contenere misure di\nimmediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico,\nomogeneo e corrispondente al titolo», si e\u0027 proceduto ad un uso\nimproprio e non consentito del particolare potere, di natura\neccezionale, attribuito dalla Costituzione al Governo. \n Infatti, come evidenziato nella sentenza n. 22/2012 cit., «il\npresupposto del \"caso\" straordinario di necessita\u0027 e urgenza inerisce\nsempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario,\natto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e\ndifferenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della\ncondizione di validita\u0027 prescritta dalla Costituzione si pone in\ncontrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo\nurgente ed il \"caso\" che lo ha reso necessario, trasformando il\ndecreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera\ncasualita\u0027 temporale». \n Ne consegue, quindi, un ulteriore profilo di illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge n. 137/2020,\nattinente alla fase genetica del procedimento formativo della legge\ndi conversione di un decreto-legge emanato nel contesto\ndell\u0027emergenza pandemica e che nulla ha a che vedere con l\u0027entrata a\nregime di una norma limitativa della competenza della Corte dei conti\na conosce dell\u0027esatta delimitazione soggettiva del conto economico\nconsolidato del bilancio come prescritto dalle cogenti norme\neuro-unitarie piu\u0027 volte innanzi ricordate. \n 9. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va\npertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 134\ndella Costituzione, dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio\n1948, n. 1, e dell\u0027art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23-quater del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (inserito dalla legge di\nconversione 18 dicembre 2020, n. 176). \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in\nspeciale composizione, non definitivamente pronunciando sul ricorso\nin epigrafe: \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nrelazione agli articoli 3, 25, 102, 103, 108 e 111 della\nCostituzione, nonche\u0027 dell\u0027art. 5, comma 1, lettera a), legge\ncostituzionale 20 aprile 2012, n. 1, la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020,\nn. 137 (inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n.\n176); \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nrelazione agli articoli 24, 101, 104, 111 e 113 della Costituzione,\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale del medesimo art.\n23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; \n dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in\nrelazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione, la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale del sopramenzionato art. 23-quater del\ndecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; \n dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la\nimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. \n Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera\ndei deputati. Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore\nstatuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese. \n Cosi\u0027 deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4\ndicembre 2024. \n \n Il Presidente: Coppola \n \n L\u0027estensore: Randolfi","elencoNorme":[{"id":"62419","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"28/10/2020","data_nir":"2020-10-28","numero_legge":"137","descrizionenesso":"introdotti 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