GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2024/248

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E.. \n \nReati e pene - Concorso  di  circostanze  aggravanti  e  attenuanti -\n  Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui  all\u0027art.\n  62-bis cod. pen. sulla  recidiva  reiterata  di  cui  all\u0027art.  99,\n  quarto comma, cod. pen. \n- Codice penale, art. 69, quarto comma, come sostituito  dall\u0027art.  3\n  della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice  penale  e\n  alla legge 26  luglio  1975,  n.  354,  in  materia  di  attenuanti\n  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio   di   comparazione   delle\n  circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). \n\n\r\n(GU n. 4 del 22-01-2025)\n\r\n \n                    TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA \n                        Ufficio G.I.P./G.U.P. \n \n    Il Giudice dell\u0027Udienza preliminare, dottor  Luca  Agostini,  nel\nprocedimento penale  iscritto  ai  numeri  di  cui  in  epigrafe  nei\nconfronti di E. Y.M.T.M.,  nato  il  ...  in  ...;  difeso  d\u0027ufficio\ndall\u0027avvocata Maria  Tangari  del  foro  di  Parma;  in  cui  risulta\nimputato per il delitto previsto e punito dall\u0027art. 628, primo comma,\ndel codice  penale  «perche\u0027,  al  fine  di  procurarsi  un  ingiusto\nprofitto, mediante violenza alla persona consistita nel  colpire  con\nun pugno all\u0027occhio destro ...  impiegato  come  commesso  presso  il\nnegozio di alimentari \"...\" di via ...,  che  voleva  impedirgli  che\nprelevasse dall\u0027esercizio commerciale una bottiglia  di  birra  senza\npagarla  nell\u0027immediatezza,  si  portava  dietro  alla  cassa  e   si\nimpossessava di due bottiglie di  liquore  marca  \"Alexandrion\",  del\nvalore complessivo di circa 7-8 euro,  una  delle  quali  gli  cadeva\ndalle mani e si rompeva, sottraendole presso il  negozio  suddetto  e\ndandosi alla fuga. \n    In ..., il ... \n    Con  la  recidiva  reiterata,  specifica   e   infraquinquennale»\nall\u0027esito  della  discussione  delle  parti   nel   rito   abbreviato\ncondizionato, ha emesso mediante lettura del dispositivo la  seguente\nordinanza; \n    Rilevato che il 21 febbraio 2024 il pubblico ministero chiese  E.\nY.M.T.M., come in atti generalizzato, fosse rinviato a  giudizio  per\nil delitto ascrittogli e sopra riportato; all\u0027udienza del  giorno  11\ngiugno 2024 l\u0027imputato chiese personalmente di accedere  al  giudizio\nabbreviato, ammesso il quale la  discussione  delle  parti  ha  avuto\nluogo oggi,  dopo  l\u0027esame  dell\u0027E.;  i  fatti  oggetto  di  processo\nrisultano provati dagli atti di indagine, dai quali emerge che: \n        verso le ... del ... E. Y.M.T.M. entro\u0027 nel minimarket «  ...\n», sito in via ... a ..., prese una bottiglia di birra e disse a ...,\ndipendente del negozio, che l\u0027avrebbe pagata in seguito  poiche\u0027  non\naveva denaro con se\u0027; \n        il ... rifiuto\u0027 pero\u0027 di fare credito  all\u0027E.  e  riprese  la\nbottiglia; \n        l\u0027imputato,  allora,  colpi\u0027  il  commesso   con   un   pugno\nsull\u0027occhio destro, poi aggiro\u0027 il bancone dove si trovava la  cassa,\nafferro\u0027 due bottiglie di liquore «Alexandrion\" e tento\u0027 di scappare,\nma inciampo\u0027 e nel cadere ne ruppe una,  ferendosi  una  mano  con  i\ncocci; \n        infine, E.  Y.M.T.M.  usci\u0027  dal  negozio  portando  con  se\u0027\nl\u0027altra bottiglia di «Alexandrion» e sferro\u0027 un  pugno  alla  vetrata\nesterna; \n        dopo quasi mezz\u0027ora ... vide  l\u0027E.  passare  lungo  via  ...,\ndall\u0027altro lato della strada rispetto al suo negozio, e  un  passante\nindico\u0027   l\u0027imputato   ai   Carabinieri,   che   lo   fermarono,   lo\nidentificarono e constatarono che effettivamente presentava un taglio\na una mano; \n    la tesi dell\u0027imputato, in  base  alla  quale  avrebbe  urtato  lo\nscaffale sul quale erano esposti in vendita  i  liquori  e  sarebbero\nquindi cadute alcune bottiglie perche\u0027 spinto dal commesso, e\u0027  priva\ndi riscontri e non vale a confutare le accuse a suo carico.  Infatti,\nnon consta che ... avesse motivi per calunniare E. Y.M.T.M., dato che\nera un cliente affezionato e regolarmente pagante sino al ...,  senza\ncontare  che  la  persona  offesa  non  ha  cercato  minimamente   di\naggravarne la posizione, ad esempio adducendo di aver patito un danno\neconomico ben maggiore o che l\u0027avesse percosso piu\u0027 volte; \n    la difesa ha prodotto prove concernenti la  situazione  personale\ndell\u0027imputato, ospitato presso una comunita\u0027 all\u0027epoca  dei  fatti  e\nsino alla primavera del ..., nonche\u0027 il suo tentativo di risarcire il\ndanno procurato a ...,  offrendogli  150,00  euro,  come  da  lettera\nraccomandata ricevuta il ...; \n    Ritenuto che \n        sia condivisibile la qualificazione del reato in  termini  di\nrapina,  poiche\u0027  l\u0027imputato   malmeno\u0027   la   persona   offesa   per\nimpadronirsi di una bottiglia  di  liquore  esposta  in  vendita  nel\nsuddetto minimarket; \n        sussista altresi\u0027 la contestata recidiva reiterata, specifica\ned infraquinquennale, giacche\u0027 E. Y.M.T.M.  risulta  gravato  da  due\nprecedenti condanne: la prima, emessa dal Tribunale  in  composizione\nmonocratica di Piacenza il 25 ottobre 2018 (irrevocabile  in  data  8\ngennaio  2019)  anche  per  il  delitto  di  resistenza  a   pubblico\nufficiale; la seconda, emessa ai sensi degli articoli 444 e  seguenti\ndel codice di procedura penale dal Giudice  dell\u0027Udienza  preliminare\ndel Tribunale di Piacenza il  3  maggio  2019  (irrevocabile  dal  20\ngiugno 2019), concernente i  reati  di  rapina  aggravata  e  lesioni\npersonali. Detto precedente specifico risale a meno  di  cinque  anni\nprima dei fatti oggetto di questo processo,  che  risultano  omogenei\nanche al delitto di cui all\u0027art. 337 del codice penale, al quale sono\naccomunati dal richiedere l\u0027esercizio di  violenza  o  minaccia  alla\npersona   ed   appaiono   percio\u0027   manifestazione   dell\u0027accresciuta\npericolosita\u0027 sociale e della piu\u0027 accentuata  colpevolezza  dell\u0027E.,\npoiche\u0027  egli  e\u0027  rimasto  del  tutto   sordo   ai   severi   moniti\nripetutamente rivoltigli dall\u0027ordinamento (1) ; \n        l\u0027offerta di cui si\u0027 e\u0027 detto non risulta tale  da  integrare\nl\u0027attenuante di cui all\u0027art. 62, n. 6, del codice penale, perche\u0027 non\ne\u0027 stata accettata dalla persona offesa e  comunque,  a  tutto  voler\nconcedere, la somma di 150,00 euro non puo\u0027 reputarsi sufficiente per\nrisarcire integralmente il danno morale patito da ..., considerato il\ntrauma anche psicologico derivante dall\u0027aggressione subita; \n        tuttavia, lo sforzo profuso dall\u0027imputato vada valorizzato ai\nfini  del  riconoscimento  delle  circostanze  attenuanti  generiche,\npoiche\u0027 appare senz\u0027altro proporzionato alle sue scarsissime  risorse\neconomiche, dato che, a quanto consta, egli e\u0027 privo  di  occupazione\nlavorativa e non e\u0027  titolare  di  beni  di  sorta,  ma,  anzi,  deve\nricorrere all\u0027ausilio di enti caritatevoli per sostentarsi, presso  i\nquali  svolge  un\u0027attivita\u0027  di  volontariato  (2)  ,  che   peraltro\ncostituisce prosecuzione del percorso di risocializzazione che mira a\nportarlo a una piena autonomia intrapreso almeno dal ...,  quando  fu\nospitato dalla Comunita\u0027 ..., dove rimase sino al ...  -  dapprima  a\ntitolo di misura alternativa alla detenzione e poi su base volontaria\n-, e tutt\u0027ora  in  atto  presso  l\u0027associazione  ...,  nonostante  le\ndifficolta\u0027 dovute alla mancanza di regolare permesso di soggiorno; \n        il giudizio di bilanciamento ai sensi dell\u0027art. 69 del codice\npenale nel caso di specie dovrebbe condurre a  dichiarare  prevalenti\nle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, al fine\ndi adeguare la pena alla concreta gravita\u0027 oggettiva e soggettiva dei\nfatti; \n        invero, anche qualora la pena detentiva minima di anni cinque\ndi reclusione venisse ridotta di un  terzo  in  virtu\u0027  della  scelta\nprocessuale, giungerebbe ad anni tre e mesi quattro di  reclusione  e\nrisulterebbe comunque sproporzionata in se\u0027  rispetto  alla  concreta\noffensivita\u0027 del fatto, nella sua dimensione obiettiva e  soggettiva,\nalla luce degli indici sopra citati a  fondamento  delle  circostanze\nattenuanti generiche,  che  dovrebbero  comportarne  una  diminuzione\nrispetto al minimo edittale. L\u0027effetto  mitigatore  dell\u0027art.  62-bis\ndel codice penale e\u0027 pero\u0027 precluso dall\u0027art. 69, quarto  comma,  del\ncodice penale, che non lascia adito a un\u0027interpretazione adeguatrice,\nvisto il suo chiaro tenore letterale, tant\u0027e\u0027 vero  che  proprio  per\ntale ragione e\u0027 gia\u0027 stato ripetutamente oggetto di  declaratorie  di\nillegittimita\u0027 costituzionale; \n        il divieto di prevalenza delle  attenuanti  di  cui  all\u0027art.\n62-bis del codice penale presenti  profili  di  irragionevolezza,  in\ncontrasto con l\u0027art. 3 della Costituzione, nella misura in cui: \n            a) disincentiva l\u0027imputato recidivo reiterato dal cercare\ndi  risarcire,  anche  solo  parzialmente,  la  persona  offesa,  con\nindiretto pregiudizio per quest\u0027ultima, o dal tenere  successivamente\nal reato un comportamento che ne manifesti il genuino pentimento e la\nvolonta\u0027 di reinserimento sociale, dal  momento  che  il  trattamento\nsanzionatorio non potrebbe in ogni caso  scendere  al  di  sotto  dei\ncinque anni di reclusione e 927,00 euro di multa; \n            b) impedisce di tenere in  debito  conto  cambi  di  vita\ndell\u0027imputato  tali  da   incidere,   mitigandola,   sulla   maggiore\ncolpevolezza e pericolosita\u0027 sociale dimostrata con la  ricaduta  nel\ndelitto,   che   finirebbe   con   l\u0027assumere,   nel   processo    di\nindividualizzazione della pena, una rilevanza del tutto preponderante\nrispetto alla gravita\u0027 del fatto concreto, sebbene il sistema  penale\nsia orientato alla «colpevolezza per il fatto» e non gia\u0027 alla «colpa\nd\u0027autore»  o   alla   mera   neutralizzazione   della   pericolosita\u0027\nindividuale; \n            c)  comporta  l\u0027applicazione  dello  stesso   trattamento\nsanzionatorio a condotte dal disvalore diverso. \n            Infatti, la casistica offre numerosi esempi di fatti che,\nvalutati nel loro complesso, risultano di  gravita\u0027  piu\u0027  contenuta,\nanche in virtu\u0027 di elementi  che  intervengono  successivamente  alla\ncommissione del  reato  di  rapina  e  sintomatici  di  una  positiva\nevoluzione in atto  della  personalita\u0027  del  condannato  o  comunque\ninerenti alla persona  dell\u0027autore,  indicativi  di  una  sua  minore\npericolosita\u0027 o tali da renderla meno meritevole e bisognosa di pena,\nperche\u0027 in condizioni economiche o sociali particolarmente  disagiate\n(3) , come nella fattispecie. \n            Ebbene, il privilegio accordato alla  recidiva  reiterata\ndall\u0027art. 69, ultimo comma, del codice penale vincola il giudicante a\ntrattare suddette situazioni in modo deteriore rispetto a  quella  di\nchi commetta un reato di maggiore gravita\u0027 in termini di  lesione  al\npatrimonio e/o alla liberta\u0027 personale  e  possa,  pero\u0027,  fruire  di\nun\u0027attenuazione  del  regime  sanzionatorio  perche\u0027  incensurato   o\nrecidivo non reiterato; \n        il divieto  di  prevalenza  sulla  recidiva  reiterata  posto\ndall\u0027art. 69, quarto comma, del codice penale violi  altresi\u0027  l\u0027art.\n27, terzo  comma,  della  Costituzione,  poiche\u0027  enfatizza  in  modo\nabnorme il ruolo della recidiva, sino a vanificare la  valenza  della\ncondotta susseguente  al  reato  sotto  il  profilo  del  trattamento\nsanzionatorio,  circoscrivendola  alla  sola   neutralizzazione   del\nrilevante aumento di pena previsto dall\u0027art. 99,  quarto  comma,  del\ncodice  penale,  dato  che  impedisce  che  possa   determinare   una\ndiminuzione della pena base. Ed invero, come gia\u0027 riconosciuto  dalla\nConsulta, l\u0027obiettivo della  rieducazione  del  condannato  non  puo\u0027\nessere efficacemente perseguito negando valore a  quei  comportamenti\nche manifestano una riconsiderazione critica del  proprio  operato  e\nl\u0027accettazione di quei valori  di  ordinata  e  pacifica  convivenza,\nnella quale si esprime l\u0027oggetto della rieducazione (4) ; \n        in definitiva,  la  disposizione  in  questa  sede  censurata\ndetermini una drastica e ingiustificata limitazione  del  potere  del\ngiudice di  calibrare  la  pena  al  disvalore  effettivo  del  fatto\ncompiuto,  elidendo  sistematicamente  l\u0027effetto  calmierante   delle\ncircostanze attenuanti ricadenti nella  previsione  di  cui  all\u0027art.\n62-bis del codice penale; \n__________ \n\n(1) Sui presupposti per il riconoscimento della recidiva ci  si  deve\n    rifare a Cass. Pen. , Sez. Un. , 27 maggio  2010,  n.  35738,  in\n    C.E.D. Cass., Rv. 247838 - 01, onde evitare  che  la  stessa  si\u0027\n    risolva in uno status del soggetto  automaticamente  dedotto  dal\n    riscontro formale risultanze del casellario giudiziale,  anziche\u0027\n    in una circostanza aggravante  legata  alle  caratteristiche  del\n    fatto. \n\n(2) In tale senso cfr., ex plurimis, Cass. Pen.: Sez. II, 13 febbraio\n    2024, n. 10400, in C.E.D. Cass., non mass., 3 mot. dir.; Sez. VI,\n    27 giugno 2013, n. 34522, in C.E.D. Cass., Rv. 256134 - 01. \n\n(3) V. Corte costituzionale, 30 ottobre 2023, sentenza n. 197,  5.2.3\n    considerato in diritto. \n\n(4) V. Corte costituzionale, 7 giugno 2011, sentenza n. 183,  6  -  7\n    considerato in diritto. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli articoli 134 e 137 della Costituzione,  1  della  legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e seguenti della  legge  11\nmarzo 1953, n. 87; \n    Promuove d\u0027ufficio, per violazione degli articoli 3  e  27  della\nCostituzione, questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.  69,\nquarto comma, del codice penale, come sostituito  dall\u0027art.  3  della\nlegge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede il  divieto\ndi prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all\u0027art. 62-bis del\ncodice penale sulla recidiva reiterata ai sensi dell\u0027art. 99,  quarto\ncomma, del codice penale. \n    Sospende il giudizio in corso. \n    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  a  cura  della\ncancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata  ai\nPresidenti  delle  Camere  e  all\u0027esito  sia  trasmessa  alla   Corte\ncostituzionale insieme al fascicolo processuale e  alla  prova  delle\navvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. \n    Da\u0027 atto, anche ai fini dell\u0027art. 23, quarto comma,  della  legge\n11 marzo 1953, n. 87, che la presente ordinanza  e\u0027  stata  letta  in\nudienza e che pertanto deve intendersi notificata a coloro che sono o\ndevono considerarsi presenti ai sensi dell\u0027art. 148,  secondo  comma,\ndel codice di procedura penale. \n        Parma, 8 ottobre 2024 \n \n            Il giudice dell\u0027Udienza preliminare: Agostini","elencoNorme":[{"id":"62254","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"cp","denominaz_legge":"codice penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027","legge_articolo":"69","specificaz_art":"","comma":"4","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62262","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"05/12/2005","data_nir":"2005-12-05","numero_legge":"251","descrizionenesso":"","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art3"}],"elencoParametri":[{"id":"78827","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78828","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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