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P.. \n \nReati e pene - Abrogazione dell\u0027art. 323  del  codice  penale  (Abuso\n  d\u0027ufficio). \n- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al  codice\n  di  procedura  penale,  all\u0027ordinamento  giudiziario  e  al  codice\n  dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b). \n\n\r\n(GU n. 24 del 11-06-2025)\n\r\n \n                        TRIBUNALE DI SIRACUSA \n \n \n           Sezione del giudice per le indagini preliminari \n                     e dell\u0027udienza preliminare \n \n    Il Giudice dell\u0027udienza preliminare dott.ssa Tiziana Carrubba, in\nesito all\u0027udienza preliminare del 12 dicembre 2024; \n \n                               Osserva \n \n    Premessa \n    Il  Pubblico  Ministero  ha  presentato  richiesta  di  rinvio  a\ngiudizio nei confronti  degli  odierni  imputati  per  i  reati  loro\nrispettivamente  ascritti  come  da  capi  d\u0027imputazione  di  seguito\nriportati. In esito alla richiesta di  rinvio  a  giudizio  e\u0027  stata\nfissata l\u0027udienza preliminare che  si  e\u0027  sviluppata  nel  corso  di\ndiverse udienze. \n    Nelle more, e\u0027 intervenuta l\u0027abrogazione espressa  dell\u0027art.  323\ndel codice penale disposta dall\u0027art. 1, comma 1, lett. B) della legge\n9 agosto 2014, n. 114. \n    La questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027abrogazione  del\ndelitto d. cui all\u0027art. 323 del  codice  penale,  gia\u0027  sollevata  da\ndiversi giudici in altri processi, e\u0027 stata affrontata dal  P.M.  nel\ncorso della discussione in sede di  udienza  preliminare,  come  mera\nsollecitazione al giudice, senza articolare specifiche richieste. \n    Il  decidente,   ritenendo   la   questione   rilevante   e   non\nmanifestamente infondata propone l\u0027incidente di costituzionalita\u0027 nei\ntermini e per le ragioni che seguono. \n \n                      Rilevanza della questione \n \n    Le imputazioni. \n    I delitti di cui all\u0027art. 323  del  codice  penale  costituiscono\nsoltanto alcune delle imputazioni oggetto di richiesta  di  rinvio  a\ngiudizio, inserendosi in un piu\u0027 ampio conte to processuale che  vede\nimputati del delitto di induzione a dare o promettere utilita\u0027  e  di\naltri delitti, piu\u0027 soggetti,  pubblici  ufficiali  e  incaricati  di\npubblico  servizio,  a  vario  titolo  coinvolti  in   attivita\u0027   di\nformazione di false concessioni per l\u0027uso di cappelle gentilizie  del\ncimitero di , in assenza  delle  procedure  di  evidenza  pubblica  a\ndietro pagamento di somme di denaro. Per tali  imputazioni  e\u0027  stata\ndisposta la separazione ex art. 18,  lett.  b)  codice  di  procedura\npenale e si e\u0027 separatamente proceduto con emissione del decreto  che\ndispone il giudizio. \n    Tra le  contestazioni  contenute  nella  richiesta  di  rinvio  a\ngiudizio, sono ricomprese  alcune  ipotesi  di  abuso  d\u0027ufficio,  di\nseguito riportate per esteso segnatamente: a carico di M, F e  P;  il\ncapo 5, il capo 7, il capo 12, il capo 17; a carico dei soli M e F il\ncapo 30 e il capo 34. \n    5. del delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 81 cpv.  110  e  323\ncodice penale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027,\ncon il fine - per M, e F. - di eseguire il delitto di cui al capo  1,\nin violazione del combinato disposto degli artt. 83 e 88, decreto del\nPresidente della  Repubblica  n.  285/1990,  che  stabilisce  che  le\nestumulazioni straordinarie per la traslazione  di  cadaveri  da  una\nsepoltura all\u0027altra siano effettuate  su  disposizione  del  Sindaco,\ntraslavano la salma  del  piccolo  dalla  precedente  sepoltura  alla\nCappella gentilizia c.d. ex , nonche\u0027 le salme  dei  congiunti  della\nfamiglia  verso  l\u0027ossario  comune   in   mancanza   del   prescritto\nprovvedimento autorizzativo, procurando  ai  coniugi  ,  un  ingiusto\nprofitto consistito nel mancato pagamento del contributo comunale per\nestumulazione e traslazione del cadavere. \n    In fra il e \n    7. del delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 110 e 323 del codice\npenale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027, con il\nfine - per M, e F - di eseguire il delitto  di  cui  al  capo  1,  in\nviolazione del combinato disposto degli artt. 83 e  88,  decreto  del\nPresidente della  Repubblica  n.  285/1990,  che  stabilisce  che  le\nestumulazioni straordinarie per la traslazione  di  cadaveri  da  una\nsepoltura all\u0027altra siano effettuare  su  disposizione  del  Sindaco,\ntraslavano le salme custodite all\u0027interno della cappella  cimiteriale\nc.d. provvedimento autorizzativo, procurando ai coniugi  in  mancanza\ndel prescritto un ingiusto profitto consistito nel mancato  pagamento\ndel contributo comunale per estumulazione e traslazione del cadavere. \n    In fra in data successiva e prossima al \n    12. del delitto p. e p. dagli artt. 61,  n.  2,  110  e  323  del\ncodice penale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027,\ncon il fine - per M e F - di eseguire il delitto di cui al capo 8, in\nviolazione del combinalo disposto degli artt. 83 e  88,  decreto  del\nPresidente della  Repubblica  n.  285/1990,  che  stabilisce  che  le\nestumulazioni straordinarie per la traslazione  di  cadaveri  da  una\nsepoltura all\u0027altra siano effettuate  su  disposizione  del  Sindaco,\ntraslavano le salme custodite all\u0027interno della cappella  cimiteriale\nc.d. ex  in  mancanza  del  prescritto  provvedimento  autorizzativo.\nprocurando a un ingiusto profitto consistito  nel  mancato  pagamento\ndel contributo comunale per estumulazione e traslazione del cadavere. \n    In fra in data successiva e prossima al \n    17. del delitto p. e p. dagli artt. 61,  n.  2,  110  e  323  del\ncodice penale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027,\ncon il fine di eseguire il delitto di cui al capo 13,  in  violazione\ndel combinato disposto degli artt. 83 e 88,  decreto  del  Presidente\ndella Repubblica n. 285/1990, che  stabilisce  che  le  estumulazioni\nstraordinarie  per  la  traslazione  di  cadaveri  da  una  sepoltura\nall\u0027altra siano effettuate su disposizione del Sindaco, traslavano le\nsalme  custodite  all\u0027interno  del  monumento  con  due   loculi   in\nprecedenza  concesso  alla  famiglia  in  mancanza   del   prescritto\nprovvedimento  autorizzativo,  procurando  a  un  ingiusto   profitto\nconsistito  nel  mancato  pagamento  del  contributo   comunale   per\nestumulazione e traslazione del cadavere. \n    In fra in data successiva e prossima al \n    30. del delitto p. e p. dagli artt. 61,  n.  2,  110  e  323  del\ncodice penale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027,\ncon il fine - per M, e F - di eseguire il delitto di cui al capo  29,\nin violazione del combinato disposto degli artt. 83 e 88, decreto del\nPresidente della  Repubblica  n.  285/1990,  che  stabilisce  che  le\nestumulazioni straordinarie per la traslazione  di  cadaveri  da  una\nsepoltura all\u0027altra siano effettuate  su  disposizione  del  Sindaco,\ntraslavano le salme custodite all\u0027interno della cappella  cimiteriale\nex , sita nel settore ,  in  mancanza  del  prescritto  provvedimento\nautorizzativo. procurando  a  un  ingiusto  profitto  consistito  nel\nmancato  pagamento  del  contributo  comunale  per  estumulazione   e\ntraslazione del cadavere. \n    In il \n    34. del delitto p. e p. dagli artt. 61,  n.  2,  110  e  323  del\ncodice penale perche\u0027 in concorso fra loro e nelle suddette qualita\u0027,\ncon il fine - per M e F. - di eseguire il delitto di cui al capo  34,\nin violazione del combinato disposto degli artt. 83 e 88, decreto del\nPresidente della  Repubblica  n.  285/1990,  che  stabilisce  che  le\nestumulazioni straordinarie per la traslazione  di  cadaveri  da  una\nsepoltura all\u0027altra siano effettuate  su  disposizione  del  Sindaco,\ntraslavano la salma custodita all\u0027interno della cappella  cimiteriale\nex sita nel settore·, lotto in mancanza del prescritto  provvedimento\nautorizzativo, procurando  a  un  ingiusto  profitto  consistito  nel\nmancalo  pagamento  del  contributo  comunale  per  estumulazione   e\ntraslazione del cadavere. \n    In il \n    Per nessuno dei reati in contestazione e\u0027 maturato il termine  di\nprescrizione  ne\u0027  e\u0027  prospettabile   una   diversa   qualificazione\ngiuridica dei fatti,  astrattamente  sussumibili  esclusivamente  nel\nquadro della fattispecie oggi abrogata. \n    Si versa infatti nel  caso  di  abrogazione  con  abolizione  del\nreato, atteso  che  i  fatti  ricompresi  nella  norma  abrogata  non\npossono, nel caso concreto, essere ricondotti  ad  altra  fattispecie\nincriminatrice. Altrimenti detto, non vi sono nell\u0027ordinamento penale\nvigente fattispecie generali rispetto all\u0027abuso  d\u0027ufficio,  divenute\napplicabili dopo l\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 del codice penale e  non\ne\u0027   prospettabile,   nel   presente   giudizio   una   modificazione\ndell\u0027imputazione ne\u0027 l\u0027attribuzione  di  una  diversa  qualificazione\ngiuridica. \n    Tutte le ipotesi di abuso d\u0027ufficio oggetto  di  imputazione  nel\npresente processo  sono  costruite  contestando:  la  violazione  del\ncombinato disposto degli artt. 83 e 88, decreto del Presidente  della\nRepubblica  n.  285/1990  che   stabilisce   che   le   estumulazioni\nstraordinarie di cadaveri da una sepoltura all\u0027altra siano effettuate\nsu disposizione del sindaco; la condotta di  traslazione  di  diverse\nsalme  seppellite  nel  cimitero  di  in  mancanza   del   prescritto\nprovvedimento autorizzativo; il conseguimento di un ingiusto profitto\nconsistito nel mancato pagamento del contributo comunale  dovuto  (da\nparte  dei  soggetti  cui  erano  destinate  le   false   concessioni\ncimiteriali) per estumulazione e traslazione dei cadaveri. \n    La sede processuale dell\u0027udienza preliminare impone al giudice il\nvaglio dell\u0027ipotesi accusatoria alla luce  dell\u0027intervenuta  abolitio\ncriminis legislativa con esito potenziale della decisione nei termini\ndi una sentenza di proscioglimento per  ex  art.  425,  comma  1  del\ncodice di procedura penale; ne deriva l\u0027impossibilita\u0027 da  parte  del\ngiudice dell\u0027udienza  preliminare  di  accedere  ad  una  valutazione\nfondata sull\u0027applicazione della regola di giudizio  di  cui  all\u0027art.\n425, comma 3 del codice  penale  ossia  al  giudizio  prognostico  di\nragionevole  previsione  di  condanna  che   aprirebbe   la   strada,\nalternativamente,  ad  una  sentenza  di  proscioglimento  con  detta\nformula  (ferma  restando  la  possibilita\u0027  di  una   formula   piu\u0027\nfavorevole) ovvero al decreto che dispone il giudizio con  successivo\nvaglio dibattimentale. \n    La prospettata questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 allora\ncertamente rilevante nel presente processo, ponendosi,  nella  catena\ndelle  questioni  oggetto  di  valutazione,  la  necessita\u0027  di  fare\napplicazione dell\u0027art. 1 dall\u0027art. 1, comma 1, lett. B) della legge 9\nagosto 2024, n. 114 che  si  colloca  quale  antecedente  logicamente\nnecessario della decisione. \n    Appare dunque evidente  che  il  giudizio  spettante  al  Gup  e\u0027\ndirettamente ed imprescindibilmente condizionato  dalla  norma  della\ncui legittimita\u0027 costituzionale si dubita. \n    Va  inoltre  sottolineato  in  punto  di  rilevanza   l\u0027ulteriore\naspetto,  specificamente  legato  all\u0027attuale  momento   processuale,\novvero   all\u0027esito   dell\u0027udienza   preliminare,   significando   che\nl\u0027eventuale sentenza di non luogo a procedere per  abolitio  criminis\nspiegherebbe pienamente il proprio effetto preclusivo rispetto ad  un\nsuccessivo giudizio anche nel caso di  accoglimento  da  parte  della\nCorte costituzionale della questione di  legittimita\u0027  costituzionale\ngia\u0027 sollevata in diverse sedi processuali. \n \n                           Ammissibilita\u0027 \n \n    Il  preliminare  vaglio  di  ammissibilita\u0027  della  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale come prospettata e\u0027 direttamente connesso\nal potenziale esito di  una  pronuncia  di  incostituzionalita\u0027  che,\nespungendo dall\u0027ordinamento giuridico una fattispecie  abrogativa  di\nuna  norma  incriminatrice,  sortirebbe  l\u0027effetto,  di  riespansione\ndell\u0027area del penalmente rilevante attraverso la  reviviscenza  della\nnorma abrogata, con evidenti conseguenze in malam partem per tutti  i\npotenziali destinatari di essa ivi compresi gli imputati nel presente\nprocesso. \n    Sul punto, il decidente  ritiene  condivisibili  le  osservazioni\nsvolte nelle  ordinanze  di  rimessione  di  identica  questione  dai\ngiudici a quo Tribunale di Firenze,  Gup  di  Firenze,  Tribunale  di\nBusto Arsizio, Tribunale di Locri, Tribunale di Teramo, Tribunale  di\nCatania premettendo che si ritiene di circoscrivere la  questione  di\nlegittimita\u0027  costituzionale  al  ritenuto  contrasto   della   norma\nabrogativa  dell\u0027abuso  d\u0027ufficio  con  un   obbligo   internazionale\nrilevante ex artt. 11 e 117 Costituzione. \n    In  sintesi,  si  richiamano  i  plurimi  arresti   della   Corte\ncostituzionale che, a determinate, stringenti condizioni, ammette  lo\nscrutinio di costituzionalita\u0027 di norme penali con effetto  in  malam\npartem, distinguendo in particolare tra  norme  penali  di  favore  e\nnorme penali favorevoli, ammettendolo le prime (ossia per  norme  che\nstabiliscono, per determinati  soggetti  o  ipotesi,  un  trattamento\npenalistico    favorevole    rispetto    a    quello    riconducibile\nall\u0027applicazione di norme generali o  comuni).  Tale  conclusione  e\u0027\nmotivata dall\u0027esigenza di evitare  la  creazione  di  «zone  franche»\ndell\u0027ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalita\u0027,  entro\nle quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da  ogni\nregola (Sentenza Corte costituzionale 394 del 2006). \n    La Corte costituzionale ha ritenuto, in via generale, a se stessa\npreclusa l\u0027operazione volta a ripristinare, a seguito di giudizio  di\ncostituzionalita\u0027 una norma abrogata, per contrasto  con  la  riserva\nassoluta di legge di cui all\u0027art. 25 della Costituzione;  ha  ammesso\ntuttavia, contestualmente, l\u0027esistenza di determinate situazioni  che\nconsentono il controllo di costituzionalita\u0027 con  potenziali  effetti\nin malam partem; e segnatamente (Sentenza 37/2019): \n      quando a essere censurato e\u0027 lo scorretto esercizio del  potere\nlegislativo da parte dei Consigli  regionali,  ai  quali  non  spetta\nneutralizzare le scelte di criminalizzazione compiute dal legislatore\nnazionale (sentenza n.  46  del  2014,  e  ulteriori  precedenti  ivi\ncitati); \n      da parte del  Governo,  che  abbia  abrogato  mediante  decreto\nlegislativo una disposizione penale, senza a cio\u0027 essere  autorizzato\ndalla legge delega (sentenza n. 5 del 2014); ovvero  anche  da  parte\ndello  stesso  Parlamento.  che  non  abbia  rispettato  i   principi\nstabiliti  dalla  Costituzione  in   materia   di   conversione   dei\ndecreti-legge (sentenza n. 32 del 2014). In tali ipotesi, qualora  la\ndisposizione dichiarata incostituzionale  sia  una  disposizione  che\nsemplicemente abrogava una norma  incriminatrice  preesistente  (come\nnel caso deciso dalla sentenza n. 5 del 2014),  la  dichiarazione  di\nillegittimita\u0027 costituzionale della prima non potra\u0027  che  comportare\nil ripristino della seconda, in effetti mai (validamente) abrogata. \n      quando  l\u0027effetto  peggiorativo   si   configuri   come   «mera\nconseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem  di  una  norma\nprocessuale»,  derivante  «dall\u0027eliminazione  di  una  previsione   a\ncarattere derogatorio di una disciplina generale»  (sentenza  n.  236\ndel 2018). \n      ove si assuma la contrarieta\u0027 della  disposizione  censurata  a\nobblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell\u0027art. 11  o  dell\u0027art.\n117, primo comma, Costituzione. \n    Situazione quest\u0027ultima prospettata, come si dira\u0027 oltre, con  la\npresente ordinanza. \n    Il principio sopra richiamato e\u0027 stato espressamente ribadito con\nriferimento alle norme comunitarie in tema di  direttiva  comunitaria\nin materia di rifiuti con la  sentenza  n.  28  del  2010  avente  ad\noggetto l\u0027art. 183, comma 1,  lett.  N  del  decreto  legislativo  n.\n152/2006 che escludeva dalla disciplina dei  rifiuti  le  «ceneri  di\npirite». La norma, contraria al diritto comunitario, e\u0027 stata  poi  a\nsua volta abrogata con l\u0027effetto  ripristinare  la  rilevanza  penale\ndelle  condotte  gia\u0027  depenalizzate.  La  Corte  costituzionale   ha\nstabilito  l\u0027incompatibilita\u0027  della  disposizione  censurata  con  a\nnormativa comunitaria; ha riconosciuto la natura non  self  executing\ndella   direttiva   comunitaria   ammettendo    il    controllo    di\ncostituzionalita\u0027 attraverso l\u0027art.  117  Costituzione;  ha  statuito\npositivamente  in  ordine   alla   rilevanza   della   questione   di\ncostituzionalita\u0027  (anche   nel   caso   in   cui   il   divieto   di\nirretroattivita\u0027 avesse dovuto imporre al giudice remittente di dover\napplicare la norma dichiarata illegittima, favor rei, nel processo  a\nquo. In altre pronunce (Corte costituzionale n. 98 del 1997 e n.  294\ndel 2011) la Consulta ha precisato  che  «e\u0027  totalmente  ininfluente\nsull\u0027ammissibilita\u0027  della  questione  il  \"senso\"  degli   ipotetici\neffetti che  potrebbero  derivare  per  le  parti  in  causa  da  una\npronuncia sulla costituzionalita\u0027 delle leggi». \n    Ancora  ai  fini  della  valutazione  di   ammissibilita\u0027   della\nquestione si rileva  infine  l\u0027impossibilita\u0027  di  un\u0027interpretazione\nalternativa, costituzionalmente  orientata,  della  norma  della  cui\nlegittimita\u0027 costituzionale si dubita, opzione preclusa nel  caso  di\nspecie, dalla natura della norma medesima.  meramente  abrogativa  di\npreesistente fattispecie di reato. \n \n                     Non manifesta infondatezza \n \n    Il decidente ritiene non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale del citato art. 1, legge n. 114/2024  per\ncontrasto con gli artt. 11 e  117  della  Costituzione  in  relazione\nall\u0027art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro  la\ncorruzione (cd. Convenzione di Merida). \n    Va ricordato che la Convenzione di Merida e\u0027 stata adottata dalla\nAssemblea generale dell\u0027ONU il 31 ottobre  2003  con  risoluzione  n.\n58/4; e\u0027 stata sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre  2003,\nratificata e resa esecutiva in Italia con legge del 3 agosto 2009, n.\n116. \n    La  natura  della  Convenzione  e\u0027  quella  tipica  dei  trattati\ninternazionali ed e\u0027 dunque vincolante per gli Stati contraenti sulla\nscorta della norma consuetudinaria cogente pacta sunt servanda e  del\nprincipio codificato nella Convenzione di Vienna del 23  maggio  1969\nsul diritto dei trattati, all\u0027art. 26. \n    La   Convenzione   contempla   veri   e   propri   obblighi    di\ncriminalizzazione.  variamente  articolati,  richiedendo  agli  Stati\ncontraenti di approntare forme di tutela penale in relazione ad  atti\ndi corruzione, qualora non  siano  gia\u0027  previste  dagli  ordinamenti\ninterni. Le indicazioni convenzionali prescindono  dal  nomen  jiuris\ndei  singoli  reati  riguardando  espressamente  non   solo   ipotesi\ncorruttive in senso stretto  ma  anche  i  cosiddetti  reati  spia  o\nostacolo e, per quanto di immediato interesse ai fini della  presente\nquestione di costituzionalita\u0027, anche  fatti  certamente  sussumibili\nentro il modello normativo dell\u0027abuso d\u0027ufficio. \n    E\u0027 infatti la stessa Convenzione ad attribuire rilevanza (al fine\ndella sottoposizione delle relative condotte a sanzione  penale)  non\nsolo alle forme consuete e consolidate (basic) di  corruzione,  quali\nconcussione, appropriazione di fondi pubblici ma anche  ad  ulteriori\ncondotte  di  supporto  alla  corruzione  quali   l\u0027ostruzione   alla\ngiustizia, il traffico di influenza e l\u0027occultamento o il riciclaggio\ndei proventi della corruzione. \n    Cio\u0027 detto, rilievo peculiare ai fini della presente decisione va\nascritto all\u0027art. 19 della Convenzione, plasticamente riferibile alla\nfattispecie dell\u0027abuso d\u0027ufficio descritta dall\u0027abrogato art. 323 del\ncodice penale,  ove  prescrive:  «Each  State  Party  shall  consider\nadopting such legislative and other measures as may be  necessary  to\nestablish as a criminal offence, when  committed  intentionally,  the\nabuse of functions or  position,  that  is,  the  performance  of  or\nfailure to perform  an  act,  in  violation  of  laws,  by  a  public\nofficialin the discharge of his or her functions, for the purpose  of\nobtaining an undue advantage for himself or herself or for another  8\nperson or entity» (nella traduzione italiana, allegata alla legge  di\nautorizzazione alla ratifica ed  esecuzione,  la  disposizione  viene\ncosi\u0027 riportata: «Articolo 19 Abuso d\u0027ufficio. Ciascuno  Stato  Parte\nesamina l\u0027adozione delle misure  legislative  e  delle  altre  misure\nnecessarie per conferire il  carattere  di  illecito  penale.  quando\nl\u0027atto e\u0027 stato commesso intenzionalmente, al fimo  per  un  pubblico\nufficiale di abusare delle proprie funzioni o  della  sua  posizione,\nossia di compiere o di astenersi dal compiere.  nell\u0027esercizio  delle\nproprie funzioni, un atto  in  violazione  delle  leggi  al  fine  di\nottenere un indebito vantaggio per  se\u0027  o  per  un\u0027altra  persona  o\nentita\u0027»). \n    L\u0027abrogato art. 323 del  codice  penale,  nella  formulazione  da\nultimo  adottata  dal  legislatore  del  2020,  prevedeva.  ponendosi\npienamente  in  linea  con  la  convenzione,  la  figura   dell\u0027abuso\nd\u0027ufficio, declinato in termini del  tutto  sovrapponibili  al  testo\ndell\u0027art. 19 della Convenzione quanto meno per la  figura  dell\u0027abuso\n«di vantaggio». Si pone dunque  la  questione  se  l\u0027abrogazione  del\ndelitto di abuso d\u0027ufficio contrasti con un vero e proprio obbligo di\npenalizzazione imposto dall\u0027art. 19 della Convenzione di Merida e se,\nin ogni caso, la sopravvenuta abrogazione dell\u0027abuso d\u0027ufficio. reato\npreesistente in Italia rispetto alla  Convenzione  di  Merida,  possa\nintegrare comunque  una  violazione  del  diritto  internazionale  e,\nquindi, sia prospettabile  il  contrasto  con  l\u0027art.  117,  comma  l\nCostituzione. \n    In linea con le altre  ordinanze  di  rimessione  si  ritiene  in\nproposito che la Convenzione di Merida sancisca  un  vero  e  proprio\nobbligo in  capo  agli  Stati  che  gia\u0027  la  prevedessero  nel  loro\nordinamento interno di mantenere in  vita  la  fattispecie  di  abuso\nd\u0027ufficio. Obbligo trasgredito dal legislatore italiano con l\u0027art. 1,\nlegge n. 114/2024 e dunque in  contrasto  con  gli  artt.  11  e  117\nCostituzione. L\u0027art.  19  della  convenzione  utilizza  l\u0027espressione\n«Each State Party shall consider  adopting»  (dovra\u0027  considerare  di\nadottare)  espressione  la  cui  interpretazione  sembra   collocarsi\nnell\u0027ambito  dell\u0027obbligo   di   penalizzazione   e   non   di   mera\nraccomandazione come gia\u0027 rilevato dal giudice di Firenze, atteso che\nla «Legislative guide for the implementation of  the  United  Nations\nConvention  against  corruption»,   -   che   costituisce   atto   di\n«interpretazione autentica» della Convenzione - ai punti ai punti  11\ne  12  chiarisce  che  l\u0027espressione  indicata  nell\u0027art.  19   della\nConvenzione di Merida, con riferimento all\u0027abuso  d\u0027ufficio,  colloca\ntale  previsione  non  nell\u0027ambito  delle  semplici  raccomandazioni,\nbensi\u0027 delle disposizioni aventi carattere obbligatorio. \n    Il profilo  convenzionale  che  viene  qui  in  rilievo  riguarda\ntuttavia non tanto, l\u0027obbligo di penalizzazione per gli stati che non\ncontemplino una norma incriminatrice delle condotte rilevati ai sensi\ndell\u0027art. 19 quanto piuttosto  l\u0027obbligo  di  non  abrogazione  delle\nfattispecie di abuso  d\u0027ufficio  esistenti,  palesemente  trasgredito\ndall\u0027art. 1 della legge n. 114/2024. \n    Va infatti ricordato  che  lo  Stato  italiano  ha  aderito  alla\nConvenzione di Merida nel  2003,  quando  l\u0027ordinamento  penale  gia\u0027\ncontemplava una fattispecie di abuso  d\u0027ufficio  del  tutto  conforme\nalle prescrizioni convenzionali, poi modificata in  sede  legislativa\nnel 2020 riducendo e circoscrivendo il profilo  della  violazione  di\nlegge ma  restando  pienamente  nel  solco  delle  indicazioni  della\nConvenzione  di  Merida.  E  allora,  la   sopravvenuta   abrogazione\ndell\u0027abuso d\u0027ufficio, reato preesistente rispetto alla Convenzione di\nMerida, integra la violazione di un trattato internazionale e  quindi\ndella Costituzione attraverso il meccanismo di cui agli art. 11 e 117\nCostituzione concordando il  decidente  con  la  ricostruzione  della\nquestione nei termini per cui nell\u0027ipotesi in cui un ordinamento  che\nha   sottoscritto   la   convenzione   preveda   gia\u0027,   al   momento\ndell\u0027assunzione di  un  obbligo  internazionale,  una  norma  interna\nconforme a quella internazionale, gravi  sullo  Stato  contraente  un\nobbligo di non abrogazione. \n    Si richiamano sul punto le osservazioni formulate  dal  Tribunale\ndi Firenze con l\u0027ordinanza di rimessione del 3 ottobre 2024:  «appare\ndel tutto logico... ritenere che  le  indicazioni  discendenti  dalla\nConvenzione di Merida vadano declinate  diversamente  a  seconda  del\nfatto che lo Stato aderente abbia o meno gia\u0027  adottato  nel  proprio\nordinamento la fattispecie di abuso d\u0027ufficio, in modo che laddove lo\nStato  contraente  non  abbia   introdotto   la   fattispecie   prima\ndell\u0027adesione alla Convenzione di Merida,  sara\u0027  tenuto  a  valutare\nconcretamente e seriamente la  sua  introduzione  in  conformita\u0027  al\nproprio diritto interno, dovendo compiere uno sforzo reale per vedere\nse essa sia compatibile con  il  proprio  ordinamento  giuridico;  di\ntalche\u0027, laddove tale compatibilita\u0027 sussista, lo  Stato  contraente,\nonde   intenda   adeguarsi    all\u0027obbligo    internazionale,    sara\u0027\nragionevolmente tenuto ad introdurlo, mentre lo Stato contraente che,\ninvece, come l\u0027Italia, abbia gia\u0027  introdotto  la  fattispecie  prima\ndell\u0027adesione alla Convenzione di Merida e che  abbia,  dunque.  gia\u0027\npositivamente valutato la conformita\u0027 della fattispecie  rispetto  al\nproprio diritto interno - dovendo mantenere e  rafforzare  i  sistemi\nche favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di  interesse\n(art. 7, comma 4, Convenzione di Merida) - per adeguarsi  all\u0027obbligo\ninternazionale di cui all\u0027art. 19, sara\u0027 tenuto  a  non  abrogare  la\nfattispecie gia\u0027 vigente». \n    L\u0027abrogazione di una norma penale il cui mantenimento e\u0027 previsto\nin termini di obbligo (ma la medesima conclusione si prospetta  anche\nqualora si considerasse configurabile una mera raccomandazione) da un\ntrattato internazionale cui e\u0027 stata  prestata  adesione  appare  del\ntutto  in  contrasto  con  i  principi  di  ragionevolezza,   cardine\ndell\u0027ordinamento interno  anche  costituzionale,  e  di  buona  fede,\ncriterio quest\u0027ultimo espressamente  richiamato  dall\u0027art.  31  della\nConvenzione di Vienna in tema di interpretazione dei trattati  («Art.\n31 Regola generale per l\u0027interpretazione. 1. Un trattato deve  essere\ninterpretato in buona fede in base al senso comune da  attribuire  ai\ntermini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e\ndel suo scopo»). Si richiamano altresi\u0027 a  completamento  del  quadro\ndegli obblighi assunti con la sottoscrizione  e  successiva  ratifica\ndella Convenzione di Merida, l\u0027art. 7, comma 4 della Convenzione («4.\nCiascuno stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del\nproprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e  rafforzare\ni sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti  di\ninteresse») e, in termini generali, l\u0027art.  65  (Art.  65  Attuazione\ndella  Convenzione  1.  Ciascuno  Stato  Parte   adotta   le   misure\nnecessarie,  comprese  misure  legislative  ed   amministrative,   in\nconformita\u0027 con i principi fondamentali del suo ditino  interno,  per\nassicurare l\u0027esecuzione dei suoi obblighi  ai  sensi  della  presente\nConvenzione. 2.  Ciascuno  Stato  Parte  puo\u0027  adottare  misure  piu\u0027\nstrette o severe di quelle previste  dalla  presente  Convenzione  al\nfine di prevenire e combattere la corruzione»). \n    Si ritiene, per quanto sopra indicato. che sia non manifestamente\ninfondata  la  questione  di   costituzionalita\u0027   relativamente   al\ncontrasto con la Costituzione dell\u0027art. 1, comma 1,  lett.  b)  della\nlegge 9 agosto 2024, n. 114 nella parte in cui abroga il reato di cui\nall\u0027art. 323 del codice penale per violazione degli artt. 11  e  117,\ncomma 1 Costituzione, in relazione agli artt. 7, comma 4,  19  e  65,\ncomma 1, della Convenzione delle Nazioni Unite  del  2003  contro  la\ncorruzione (cd. Convenzione di Merida). \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Visti gli artt. 134 Costituzione, 1 Legge Costituzione 1/1948, 23\ne  ss.  L.  n.  87/1953,  ritenuta  la  questione  rilevante  e   non\nmanifestamente   infondata,   solleva   questione   di   legittimita\u0027\ncostituzionale in relazione all\u0027art. 1, comma 1, lett. B) della legge\n9 agosto 2024, n. 114, nella parte  in  cui  abroga  l\u0027art.  323  del\ncodice  penale,  per  violazione  degli  artt.   11   e   117   della\nCostituzione. \n    Sospende l\u0027udienza preliminare in corso per gli imputati M F , F.\nM , P G , per i reati loro ascritti ai capi 5, 7, 12,  17,  30  e  34\ncome contestati nella richiesta di rinvio a giudizio  del  22  maggio\n2024. \n    Sospende i termini di  prescrizione  fino  alla  definizione  del\ngiudizio innanzi alla Corte costituzionale  cui  dispone  l\u0027immediata\ntrasmissione degli atti. \n    Dispone,  a  cura  della  Cancelleria,  la  notificazione   della\npresente ordinanza al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  la\nnotificazione ai Presidenti della Camera dei Deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica. \n    Cosi\u0027 deciso in Siracusa, 12 dicembre 2024. \n \n            Il Giudice dell\u0027udienza preliminare: Carrubba","elencoNorme":[{"id":"62510","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79327","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79328","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"in relazione a","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79329","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"7","specificaz_art":"paragrafo 4","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79330","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79331","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"65","specificaz_art":"paragrafo 1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54636","num_progressivo":"","nominativo_parte":"M. 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