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T. e altri","altre_parti":"L. T., L. O. e C. C., M. M., V. N., D. C., M. Z., Fondazione Milano Cortina 2026","testo_atto":"N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 novembre 2025\n\r\nOrdinanza del 5 novembre 2025 del Tribunale di Milano nel\nprocedimento penale a carico di L. T. e altri. \n \nReati e pene - Reati contro la pubblica amministrazione - Norma\n interpretativa dell\u0027art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del\n 2020, come convertito - Interpretazione nel senso che le attivita\u0027\n svolte dalla Fondazione \"Milano Cortina 2026\" non sono disciplinate\n da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la\n qualifica di organismo di diritto pubblico. \n- Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 (Disposizioni urgenti per la\n ricostruzione post-calamita\u0027, per interventi di protezione civile e\n per lo svolgimento di grandi eventi internazionali), convertito,\n con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 111, art. 11, in\n relazione agli artt. 353 e 319, 320 e 321 del codice penale. \n\n\r\n(GU n. 52 del 24-12-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO \n Sezione Giudice per le indagini preliminari \n \n Il Giudice a scioglimento della riserva assunta ali udienza del\n17 luglio 2025 nel procedimento a carico di \n 1. T. L. , nato il a e residente a ,\nin - ivi elettivamente domiciliato (cfr. verbale\ninterrogatorio del 17 febbraio 2025), difeso di fiducia dall\u0027Avv.\nGiordano Balossi del Foro di Milano con studio in Milano via San\nFrancesco D\u0027Assisi n. 4. \n 2. N. V. , nato il a e residente a ,\nvia - elettivamente domiciliato presso il difensore di\nfiducia Dioda\u0027 in Milano viale Piave n. 12, difeso di fiducia dagli\nAvv. Nerio Dioda\u0027 del Foro di Milano con studio in Milano in viale\nPiave n. 12 e Elena Vedani del Foro di Milano, in Milano, corso di\nPorta Romana 63 \n 3. Z. M. , nato il a e ivi residente in\nvia - elettivamente domiciliato presso il difensore di\nfiducia, difeso di fiducia dall\u0027Avv. Marco Sangalli del Foro di Lecco\ncon studio in Lecco via Cairoti n. 9/D. \n per reati di cui agli artt. 110, 353 comma 1 e 2, 319 320, 321\nc.p. commessi in , in epoca prossima ed anteriore\nal (giusta iscrizione a mod. 21 in data 13 marzo 2024, in\nrelazione a fatti gia\u0027 oggetto del p.p. mod. 44) \n 4. O. L. nato il a e residente a in\nvia n. , elettivamente domiciliato presso lo studio del\nproprio difensore di fiducia, difeso di fiducia dall\u0027Avv. Grazia\nVolo, del Foro di Roma con studio in Roma, via G.B. Rossi, 32 \n 5. C. C. nato il a , e residente in via \nn. int. elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio\ndifensore, difeso di fiducia dal1\u0027Avv. Grazia Volo del Foro di Roma,\ncon ivi studio in via G.B. De Rossi, 32 \n 6. C. D. nato a , il e residente a ,\nin viale elettivamente domiciliato presso lo studio del\nproprio difensore di fiducia, difeso di fiducia dall\u0027Avv. Giuseppe\nIannaccone del Foro di Milano, con ivi studio in Corso \n 7. M. M. nato a il e residente a \nin , elettivamente domiciliato presso lo studio dei\ndifensori, difeso di fiducia dagli avv.ti Eleonora Ferrari presente e\nClaudia Rovelli del Foro di Lodi con studio in Lodi, C.so Vittorio\nEmanuele II, 12 \n per il reato di cui agli artt. 110, 353 comma 1 e 2 c.p. commessi\nin , in epoca prossima ed anteriore al (giusta\niscrizione a mod. 21 in data 11 marzo 2025). \n persona offesa: \n Fondazione Milano-Cortina 2026 in p.l.r V. A. , domiciliata\nex lege presso lo studio del proprio difensore avv. Paola Severino\ndel Foro di Roma, assistita dall\u0027avv. Paola Severino del Foro di\nRoma. \n \n Osserva \n \n Nei confronti degli indagati sopra indicati e\u0027 stata presentata\nrichiesta di archiviazione, depositata dal pubblico ministero in data\n15 aprile 2025, in relazione ai reati di turbata liberta\u0027 degli\nincanti e di corruzione propria di pubblico ufficiale o incaricato di\npubblico servizio. \n I fatti riguardano le modalita\u0027 di aggiudicazione delle gare\naventi ad oggetto la realizzazione dell\u0027ecosistema digitale dell\u0027ente\npubblico Fondazione Milano Cortina 2026. In esito ad articolate\nindagini - consistite anche in attivita\u0027 di intercettazione e\nconclusesi con atti di perquisizione ed ispezione in data 21/5/2024 -\nsono state ricostruite due gare, indette rispettivamente in\ndata e . La prima si e\u0027 conclusa con l\u0027aggiudicazione\na V. , amministrata da T. L. e successiva cessione del contratto ad\naltra societa\u0027 riferibile al medesimo indagato (Q. ). La seconda\ngara, avente ad oggetto gli stessi servizi, e\u0027 stata aggiudicata a D.\n. Secondo le prospettazioni del pubblico ministero, sia la prima che\nla seconda gara sono state turbate con il contributo collusivo di\npersone preposte all\u0027interno dell\u0027ente alla regolamentazione ed\nassegnazione delle stesse. In relazione alla prima gara sono state\nindividuate dazioni di beni e promesse di utilita\u0027, che hanno fondato\nl\u0027iscrizione di N. , T. e Z. nel registro degli indagati anche per il\ndelitto di corruzione propria. In merito a tale ipotesi di reato, il\npubblico ministero ha ritenuto che la collocazione temporale delle\ndazioni non consentisse di ricondurre dette promesse ed utilita\u0027 ad\nun accordo corruttivo correlato alle turbative di cui si e\u0027 detto. \n La richiesta di archiviazione del pubblico ministero e\u0027, dunque,\ndiversamente articolata, essendosi sostenuto in relazione alla\nfattispecie di corruzione, il mancato raggiungimento della prova\ndell\u0027accordo corruttivo, che non consentirebbe di ritenere integrato\nneanche il meno grave reato di cui all\u0027art. 2635 c.c. Con riferimento\nai delitti di cui all\u0027art. 353 c.p. si e\u0027 invece eccepita, in\nprincipalita\u0027, l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 11 del d.l.\n76/2024 (come modificato dalla legge di conversione n. 111/2024), in\nrelazione agli artt. 3, 77, 97, 101, 102, 112 della Costituzione,\nrichiedendosi solo in via subordinata l\u0027archiviazione, perche\u0027 il\nfatto non e\u0027 piu\u0027 previsto dalla legge come reato. \n Non ritenendo di potere accogliere la richiesta di archiviazione\ndel pubblico ministero, e\u0027 stata fissata udienza ai sensi dell\u0027art.\n409, comma 2. c.p.p., nel corso della quale i difensori degli\nindagati e della persona offesa, alcuni dei quali anche presentando\nmemorie scritte, hanno richiesto valutarsi in termini di\ninammissibilita\u0027 e di manifesta infondatezza la sollevata questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale, insistendo per la conseguente\narchiviazione del procedimento. \n Si ritiene che vi siano, invero, ragioni per dubitare della\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 11 D.L. 11 giugno 2024, n. 76\nconv. con mod. dalla L. 8 agosto 2024, n. 111 (in G.U. 09/08/2024, n.\n186), nella parte in cui, modificando la norma extrapenale di cui\nall\u0027articolo 2, comma 2, del D.L. 11 marzo 2020, n. 16, conv. con\nmodificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31, riduce l\u0027ambito\napplicativo degli art 319, 320, 321 e 353 c.p., per violazione degli\nart. 3, 77, 11 e 117, comma 1, della Costituzione, questi ultimi in\nrelazione agli artt. 2, comma 1 n. 4 della direttiva 2014/24 UE e 2,\n9, 15 e 30 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione\n(Convenzione Merida), adottata dall\u0027Assemblea generale dell\u0027ONU il 31\nottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, ratificata ed eseguita dallo\nStato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116. \n1. Legittimazione a rimettere la questione alla Corte costituzionale \n L\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 prevede\nche la questione, rilevata d\u0027ufficio o sollevata da una delle parti\n«nel corso di un giudizio», ove ritenuta non manifestamente\ninfondata. sia rimessa alla Corte costituzionale per la sua\ndecisione. \n L\u0027espressione «giudizio», con la quale l\u0027Assemblea Costituente ha\ninteso riferirsi genericamente a qualsiasi procedimento civile,\npenale o amministrativo. deve essere disancorata dalle peculiarita\u0027\nproprie del procedimento penale e dunque dalla restrittiva accezione\nprocessualpenalistica, che si riferisce alla sola fase successiva\nall\u0027esercizio dell\u0027azione penale. Cio\u0027 precluderebbe, infatti, un\ncontrollo di legittimita\u0027 sulle leggi, che pure si e\u0027 chiamati ad\napplicare nella fase delle indagini preliminari. \n La Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 2019, ha avuto\noccasione di affermare che il rispetto del principio di\ncostituzionalita\u0027 impone un «allargamento» dei concetti di «giudice»\no di «giudizio», al fine di ammettere scrutini di legittimita\u0027 delle\nleggi che, per altra via, verrebbero preclusi. Si e\u0027 dunque\nriconosciuta la possibilita\u0027 di utilizzare un\u0027accezione di «giudizio»\n- inteso come esercizio di funzioni giudicanti per l\u0027obiettiva\napplicazione della legge da parte di soggetto posto in posizione\nsuper partes - ai soli fini della legittimazione a promuovere\nincidenti di costituzionalita\u0027. cosi\u0027 implicitamente ammettendo che\ntale accezione possa differire da quella ritenuta ad altri fini o\npiu\u0027 in generale. \n Nella medesima ottica alcune pronunce hanno espressamente\nritenuto non significative le peculiarita\u0027 del procedimento speciale\ncivile per l\u0027emanazione di un decreto ingiuntivo (definito in senso\nlato giudizio, seppur sommario; cfr sentenza n. 128 del 2008) e del\nprocedimento per l\u0027emissione del decreto penale di condanna (sentenza\n209/2024). \n La giurisprudenza costituzionale formatasi negli anni ha offerto\ndiversi esempi di pronunce, in cui il giudice delle leggi e\u0027\nintervenuto su questioni rilevate nella fase delle indagini sia dal\ngiudice per le indagini preliminari (cfr ex multis sentenza n. 116\ndel 2023; ordinanza n. 349 del 2002; ordinanza n. 96 del 2014), che\ndal giudice del riesame (sentenza n. 432 del 1992; ordinanza n. 214\ndel 2018). \n Si ravvisa pertanto la propria legittimazione a rimettere la\nquestione alla Corte costituzionale; questione che - per i motivi che\nsaranno esposti di seguito - si reputa rilevante, ammissibile e non\nmanifestamente infondata. \n La valutazione della rilevanza della questione - pur non essendo\ntenuto questo giudicante ad anticipare alcun giudizio di merito - non\npuo\u0027 prescindere da una ricostruzione fattuale dettagliata,\nconsiderata anche l\u0027assenza di una formale imputazione. \n2. Ricostruzione del fatto. \n Si procede a rassegnare gli elementi di segno accusatorio,\nimpregiudicata ogni valutazione di quest\u0027Ufficio sulla loro effettiva\nvalenza probatoria. \n 2.1. La turbativa della prima gara in favore di V. e Q. \n N. V. , in qualita\u0027 di Amministratore delegato della Fondazione\nMilano Cortina 2026 dal al nominando Z. , M. , quale direttore\ntecnico dei servizi digitali («Digital Director» e/o «CTO») - su\nintercessione di T. - ha favorito la successiva assegnazione della\nrealizzazione dell\u0027Ecosistema Digitale Milano Cortina 2026 a due\nsocieta\u0027 amministrate dallo stesso T. (prima V. , e poi Q. ). In\nparticolare, Z. M. si e\u0027 determinato a tale assegnazione\nnell\u0027espletamento del suddetto incarico, svolto dal \nal , ed ha ricevuto, oltre al compenso derivante\ndall\u0027instaurazione del rapporto lavorativo con la Fondazione Milano\nCortina 2026 quantificabile - nel complesso - in circa 865.000 euro\n(lordi), un\u0027autovettura a noleggio per fini personali, pagata da T.\n(per conto della V. ). Le due societa\u0027 (V. , e Q. ) hanno emesso\nfatture nei confronti della Fondazione per complessivi 1.808.646\neuro. \n Detta ricostruzione si fonda sui seguenti elementi di prova,\ncompendiati - in buona parte - nella nota della Guardia di Finanza\ndel 31 gennaio 2025. \n - Prima della formale costituzione della Fondazione Milano\nCortina 2026, avvenuta in data 9 dicembre 2019, la notizia della\nnomina di N. V. quale amministratore delegato di detto ente e\u0027 stata\ncommentata da T. L. (amministratore delegato di V.) nell\u0027ambito di\nconversazioni WhatsApp datate . In esse si fa riferimento al\nsuo rapporto di amicizia con N. , ai contatti appena avuti con\nquest\u0027ultimo, alle iniziative assunte per far ottenere un incarico\nnello stesso ente ad un suo uomo di fiducia (Z. M. ) ed ai vantaggi\neconomici che sarebbero derivati conseguentemente a V., con esplicito\nriferimento ai servizi digitali di cui la stessa si occupa. \n - Prima di tale nomina, T. scrive a N. dimostrando di sapere che\nZ. sarebbe stato impiegato nel suo team (cfr. messaggio WhatsApp di\nT. a N. in data : «Parlato con M. entusiasta di far parte della tua\nsquadra con quel compenso»). \n - Cio\u0027 che si verifica il corrisponde a quanto anticipato nelle\nmenzionate conversazioni WhatsApp: \n si rende nota l\u0027aggiudicazione in favore di V. della gara\navente ad oggetto lo sviluppo dei servizi digitali delle Olimpiadi e\nParalimpiadi di Milano Cortina 2026; \n tra il , e il , V. emette fatture nei confronti di\nFondazione Milano Cortina 2026 per un importo complessivo di euro\n816.859.60; \n Z. e\u0027 effettivamente nominato direttore tecnico dei servizi\ndigitali («Digital Director» e/o «CTO») dal al , inquadrato quale\n«dirigente a tempo pieno e indeterminato», con un compenso lordo\nannuale di euro 865.000,00 e con assegnazione di auto Smart, fin\ndal , pagata direttamente da T . tramite V. per le «cortesie» fatte\n«ultimamente» (cosi\u0027 si esprime in chat lo stesso T. : cfr. p. 27\nnota del 7 marzo 2024) venendo poi investito, in data , dallo\nstesso N. , della delega a stipulare contratti ed effettuare\naffidamenti per conto dell\u0027ente nell\u0027ambito del settore\ntecnologico/digitale. Altro dirigente assunto, dal su chiamata\ndiretta di N. e\u0027 C. D. , Responsabile dell\u0027area Procurement e\nFacilities, come da successiva procura del , a firma di N. (cfr chat\nwhatsapp intercorsa tra i due da dicembre del ed il mese di\nfebbraio : «Ciao D. , in effetti l\u0027agenda mi e\u0027 scappata di\nmano e non riesco ad avere un attimo di break. Ovviamente una persona\ncome te mi sarebbe strautile ... omissis ... Tu nel frattempo inizia\na venire qui ... Come fanno tutti gli altri») \n - il parametro dell\u0027offerta economica piu\u0027 vantaggiosa ai fini\ndell\u0027aggiudicazione della gara (a parita\u0027 di caratteristiche\ntecniche), sostenuto da N. in sede di interrogatorio, trova in atti i\nseguenti elementi di segno contrario: \n Nel corso della perquisizione, svoltasi in data , e\u0027 stato\nrinvenuto all\u0027interno dell\u0027ufficio di N. sito negli spazi aziendali\ndella N. di - societa\u0027 amministrata dallo stesso N. - un «quaderno\nrosso con scritta « » contenente appunti manoscritti. In\ncorrispondenza della data « »(ovverosia) e sotto la dicitura « »,\nal punto «5)», si legge: «ENTRO META\u0027 OTTOBRE GARA WEB (V. ...) APP».\nL\u0027appunto precede quindi la data del capitolato tecnico ( ), che e\u0027\nalla base della procedura di assegnazione, e la data del , in cui\nFondazione ha avviato la procedura, invitando formalmente quattro\ncompetitors (V. B. - B. , e A.) ed estendendo l\u0027invito quattro giorni\ndopo anche a D. e W. , per un totale di sei competitors) su\nindicazione espressa del Comitato Olimpico Internazionale «CIO» (1) ,\ncome indicato nella e-mail in parola (testualmente: «come da\nrichiesta ricevuta dal Comitato Olimpico Internazionale»). Prima di\ntali date, l\u0027allora amministratore delegato di Fondazione aveva gia\u0027\nindividuato tra i suoi appunti il potenziale fornitore dei servizi\ndigitali nella societa\u0027 «V.», risultata - tre mesi dopo - l\u0027effettiva\naggiudicataria della procedura selettiva «gara web». \n Quando, in data , S. F. nell\u0027interesse di B. - uno dei\ndue ultimi competitor - si ritira, per non «avere tutte le capacita\u0027\nrichieste all\u0027interno del Bando», Z. inoltra la stessa comunicazione\na T. (amministratore della societa\u0027 concorrente V. ), commentando\nesplicitamente «Uno in meno». Dal contenuto di una chat WhatsApp\nintervenuta il tra N. e S. F. risulta che a B. sia stata\nrigorosamente preclusa qualsiasi interlocuzione con Fondazione: N.\nscrive a S. di non poter avere «talks» con i fornitori partecipanti a\ngare in corso. \n Ancora in data T. invia a Z. - tramite WhatsApp - uno\nscreen della tabella riportante le quantificazioni economiche\ndell\u0027offerta che la societa\u0027 V. vorrebbe avanzare relativamente ai\ntre lotti oggetto di gara e chiede un parere al riguardo («Che\ndici»), lasciando intendere di avere gia\u0027 contenuto le pretese\neconomiche, sperando di ottenere introiti economici nell\u0027anno\nsuccessivo («confidenti di recuperare altro nel »). Z.\nsuggerisce a T. di modificare i parametri economici, abbassando\nalcuni valori a vantaggio di altri («Certo se posso abbassa app e\nalza web»). T. manifesta perplessita\u0027 («difficile, perche\u0027 poi e\u0027\npoco credibile»). Tali messaggi sono stati rinvenuti nel solo\ndispositivo di T. perche\u0027 verosimilmente eliminati da Z. . L\u0027offerta\npresentata in via ufficiale da V. alla Fondazione in data (con\nprotocollo « » con unito Allegato C denominato «Budget di progetto»\nfirmato digitalmente da T. ) e\u0027 stata poi conforme alle indicazioni\nfornite da Z. a T. (un decremento del prezzo delle «App» che passa da\n80 a 60.000 euro per il lotto 3 ed un incremento del prezzo del «sito\nWeb» che passa da 120 a 150.000 euro per il lotto 1 e da euro 300 a\n310.000 per il lotto 2). Il prezzo complessivo per le forniture\nrichieste e\u0027 pari a 520.000 euro e dunque l\u0027offerta economica\nformulata da T. per V. si rivela la piu\u0027 vantaggiosa per la\nFondazione Milano Cortina 2026. E\u0027 lo stesso Z. che, il , anticipa a\nT. che V. si e\u0027 appena aggiudicata la gara avendo chiuso con N. e C.\nanche gli aspetti economici, aggiungendo:·«ora ti tocca lavorare». Il\ncontratto tra la Fondazione e V. (denominato «Condizioni generali e\nCondizioni speciali per la fornitura di software personalizzati per\nle piattaforme e app della Fondazione Milano Cortina 2026, inclusi i\nservizi di AOM, BUG FIXING e HOSTING») risulta sottoscritto il tra N.\n(firma in originale) e T. (firma digitale) V. (e poi Q. ) alla fine\nhanno emesso fatture per importi addirittura superiori alla offerta\noriginaria di \n R. ha dichiarato, in data 24 e 27 maggio 2024, che la gara e\u0027\nstata aggiudicata, non solo sulla base di una valutazione economica\nma anche tecnica: la parificazione tecnica delle offerte e\u0027 stata\nfrutto di un intervento di Z., il quale ha aumentato i relativi\npunteggi, al fine di ridurre il gap iniziale rispetto all\u0027offerta di\nA. R. e B. D. , (interno ad A.) hanno indicato Z. e C. come autori\nmateriali del disciplinare tecnico di gara e responsabili ultimi\ndella procedura di gara aggiudicata a V. Dall\u0027analisi effettuata dal\nconsulente dott. M. e compendiata nella nota tecnica del 24 giugno\n2024 risulta che in un file excel denominato «Gara Digital -\nEvaluation v5c commenti Max», in corrispondenza di una colonna\ndenominata «Val Proposed», riferibile - secondo R. - a Z. , sono\ninseriti punteggi diversi da quelli assegnati in corrispondenza delle\ncolonne «Val» e «Val 2», compilate da R. e M.. Il divario che vedeva\nA. superare V. di 7.2 punti e\u0027 ridotto a 2.1. dopo l\u0027intervento di Z.\nLa GDF, nella nota del 31 gennaio 2025, ricostruisce la condivisione\ncon un dipendente di V. dei punteggi attribuiti all\u0027offerta tecnica\ndi detta societa\u0027. In particolare, e\u0027 stato individuato un file excel\ndenominato «nico 2 - aggiornato» (suddiviso in tre fogli di lavoro,\nuno per ogni lotto di gara) riportante le valutazioni tecniche dei\ndue competitors (A. e V. ). Tale file e\u0027 stato rinvenuto allegato ad\nun\u0027e-mail inoltrata a Z., da un indirizzo nominalmente riferibile ad\nun dipendente di V., T. N.. E\u0027 stata accertata corrispondenza tra il\ncontenuto di detto file e quello denominato «Gara Digital -\nEvaluation v5c commenti Max» nella parte compilata da R. prima delle\nmodifiche attribuite a Z. M.. \n dopo la e-mail del con la quale Fondazione comunica a V.\nl\u0027esito favorevole della gara, un dipendente di Fondazione (M., che\nscrive per conoscenza anche a R.) ritorna sull\u0027argomento dei criteri\ndi valutazione utilizzati nell\u0027occasione, manifestando alcune\nperplessita\u0027, Z. stronca ogni approfondimento: «mi torna tutto quindi\nok» (cfr nota della GDF del 26 giugno 2024). Nei giorni successivi N.\nriconosce a M. un aumento di stipendio; \n le schede di valutazione non sono state caricate correttamente\nsulla piattaforma di procurement di Fondazione: gli importi degli\nordini a favore d V. Q. appaiono a video con valori inferiori\nrispetto a quelli effettivamente erogati, che vengono visualizzati\nsolo laddove si proceda ad una piu\u0027 approfondita ricerca nella\npiattaforma stessa (cfr nota del 24 giugo 2024 del consulente tecnico\ndott. M.); \n con riferimento alla qualita\u0027 del servizio, dopo circa due mesi\ndall\u0027aggiudicazione della gara, Z. , tramite M. , riceve una\ncomunicazione da M. A., altro dirigente della Fondazione, il quale\nmanifesta critiche e preoccupazione in merito al sito realizzato da\nV. (lotto 1). \n Dalla consulenza tecnica dell\u0027ing. B. emerge come il servizio\ndigitale offerto da V. fosse «essenziale» nelle sue funzioni, sia con\nriferimento al sito (lotto 1) che allo lo sviluppo della App (lotto\n3); cfr. nota del consulente del 15 maggio 2024, gli esiti richiesti\ndalla S. quanto alla presenza della App sui loro rispettivi «store» e\ndichiarazioni rese da F. , Chief games operations officer di\nFONDAZIONE. In particolare, la App non risulta essere mai stata\ncaricata sullo «store» di mentre su quello di risulta che e\u0027 stata\ncaricata in data , pubblicata il , installata dagli\nutenti 3.185 volte, ma disinstallata 1.610 volte. F. (Chief games\noperations officer per Fondazione) ha affermato che «l\u0027applicazione\ne\u0027 stata spenta nell\u0027anno 2022 per mancanza di contenuti», ma il\nconsulente ing. B. paventa l\u0027ipotesi che tale App fosse un mero\napplicativo per richiamare sul cellulare i contenuti gia\u0027 presenti\nsul sito di Fondazione. Neanche lo sviluppo del sito Milano Cortina\nItalia (prestazione oggetto del lotto 2) e\u0027 stato portato a termine,\ncome evidenziato dal consulente dott. M. \n Una e-mail interna del , ritrovata sui dispositivi in\nsequestro e diretta a Z. , documenta doglianze in merito alla non\ncorrispondenza del sito ai reali bisogni dell\u0027ente. \n V. e poi Q. - pur implementando solo quanto previsto dal lotto\n1 - hanno emesso fatture per importi superiori alla offerta\noriginaria di A. \n Una volta messa in liquidazione V. (anche a seguito di quanto\naccertato in altro procedimento penale avente a oggetto frodi\ninformatiche), le subentra - dal la societa\u0027 Q ., costituita\ndallo stesso T. , che ne diviene amministratore unico. In\nparticolare, il V. viene posta in liquidazione volontaria e\ndopo poco piu\u0027 di un anno (il ) e\u0027 soggetta alla procedura di\nconcordato preventivo. Dopo due mesi, il , su carta intestata\nQ. a firma dell\u0027Amministratore delegato T. , viene comunicata la\nprosecuzione del rapporto con la Fondazione senza alcuna\ndiscontinuita\u0027 nell\u0027erogazione dei servizi. Pertanto, il servizio\noggetto della «gara web» risulta riassegnato in continuita\u0027 alla Q. ,\nsocieta\u0027 sorta dall\u0027acquisizione (in affitto) di un ramo d\u0027azienda di\nV. Le fatture sono emesse nei confronti dell\u0027ente da Q. (tra\nil e il e\u0027 stato ricostruito un importo complessivo\ndi euro 991.786,94). \n Le pregresse cointeressenze economiche tra N. , T. e Z. sono\nstate ricostruite attraverso accertamenti patrimoniali e messaggi\nestrapolati dal dispositivo di T. , risalenti fino al\nmaggio-giugno . Sono stati ricostruiti rapporti societari\nintercorsi nel tra N. e T. all\u0027interno della B. , societa\u0027 attiva nel\nsettore del marketing e della pubblicita\u0027, controllata da N. per il\ntramite della N. e da T. per effetto di un aumento del capitale\nsociale che consente, in data , a V. di subentrare nella\ncompagine societaria. Quanto invece a N. e Z. entrambi figurano quali\nsoci fondatori della S. , societa\u0027 attiva nel settore dell\u0027hosting e\ndella fornitura di servizi applicativi (in cui N. deteneva tramite la\nN. una quota pari al 79,25% del capitale sociale). \n 2.2 Il delitto di corruzione \n Sono state ricostruite le utilita\u0027 che T. ha elargito a Z. e N.\nnel periodo relativo all\u0027assegnazione delle commesse aventi ad\noggetto la fornitura di servizi digitali per Fondazione. Ulteriori\nutilita\u0027 o la promessa di alcune di esse sono emerse in favore di N.\ne di sua moglie, da alcune conversazioni intercorse tra Z. e T. ed\nintercettate durante le indagini. \n Questo lo schema riepilogativo della GDF compendiato nella nota\ndel 31 gennaio 2025: \n \n\n \u003ca href\u003d\"/cgi-bin/db2www/arti/arti.mac/report4?cdimg\u003d2025122425C003030003001\"\u003eParte di provvedimento in formato grafico\u003c/a\u003e\n\n \n Gli accertamenti bancari hanno inoltre evidenziato un\ninvestimento azionario di Z., nel mese di novembre, attraverso\nl\u0027acquisto di quote di partecipazione societarie di V. (n. 1715\nazioni al prezzo di euro 4,90 cadauna\u003csup\u003e22\u003c/sup\u003e per un totale di 8.416 euro). \n Tale operazione risulta effettuata il da Z. , otto giorni dopo la\npubblicazione della notizia della nomina di N. nel ruolo di A.D.\ndella FONDAZIONE e un giorno dopo l\u0027invio a T. della foto della\n«prima pietra» ( ). \n Z. ha poi venduto le azioni in due tranche: la prima l\u0027 e\nla seconda il , tre mesi prima della messa in liquidazione\ndi V. (deliberata dal C.d.A. nel mese di ) per complessivi\neuro 2.804,62, maturando una perdita di 5.611,28 euro. \n Le conversazioni intercettate documentano le richieste ricevute\nda T. e Z. da parte di N. \n Nella conversazione n. 486 del 3 intercorsa tra T. e Z. ,\nquest\u0027ultimo - nel riferirsi a N. - affema: «stava arrivando la\nmoglie e son scappato, gli ho detto: «guarda vado, -ride- se incontro\nanche tua moglie non finisce piu\u0027 -ride- ... chissa\u0027 che altro gli\nserve, altri due iPhone, altre due cazzate, non voglio sape\u0027\nniente!». \n N. - nel suo interrogatorio e nella successiva memoria difensiva\n- ha dato rilevanza al passaggio della chat (gia\u0027 richiamata nella\nnota del 17 maggio 2024 con prot. n. 328549) nella quale Z. riporta\nun messaggio di N., risalente al giorno, riguardante la richiesta di\ndue IPhone che intenderebbe pagare (V. No comment. Ciao M. ,\nvediamoci. Mi puoi procurare un 11 pro e un 11 pro Max ovviamente\npagando?) \n Dall\u0027estratto conto del relativo bonifico - prodotto da N. nella\nmemoria difensiva - emerge un pagamento del , collocabile un\nanno dopo ( )\u003csup\u003e24\u003c/sup\u003e ed avente come beneficiario la T., il cui\nrappresentante e\u0027 stato identificato in B. S. P. \n Quest\u0027ultimo il 19 giugno 2024, escusso ad altre sommarie\ninformazioni, ha confermato di aver ricevuto la richiesta da parte di\nZ. di procurargli due IPhone (11 pro e 11 pro Max) il , ma di non\naverli reperiti (B.: «Si tratta della richiesta che mi ha fatto Z. a\nmeta\u0027 del di IPhone 11. Preciso che in quella occasione non ho\nreperito i telefoni richiesti»). \n In atti si rinvengono elementi a sostegno dell\u0027ipotesi che il\ndispositivo IPhone, di cui N. ha provato il pagamento, non sia\nl\u0027unico cellulare procuratogli da Z. \n E\u0027 stata intercettata una conversazione tra Z. e tale Z. M., in\ncui il primo fa esplicito riferimento ad un dispositivo cellulare da\nlui pagato in contanti e destinato a N. (M. : Tu sei sparito ... da\nquando hai trovato er telefono pe\u0027 N. sei sparito; Z. Bah ... guarda\n... trovato ... l\u0027ho pagato cash, quindi figurati ... ; (prog. 1456\ndel ore _\u003csup\u003e25\u003c/sup\u003e ); \n B. S. P. , il 19 giugno 2024, escusso ad altre sommarie\ninformazioni ha dichiarato: «L\u0027unica cosa che mi disse Z. sul conto\ndi N. e\u0027 che quest\u0027ultimo quando gli richiedeva del materiale di\ntelefonia (telefoni, Ipad, ecc.) lui doveva essere celere nel\nrecupero di quanto richiesto. Preciso che N. non e\u0027 mai venuto\nfisicamente presso i miei punti vendita. Posso comunque dire che non\nho emesso nessuna fattura nei confronti della Fondazione Milano\nCortina 2026 a fronte del materiale, che, come vi ho detto, ho\nconsegnato a seguito degli ordini di Z. Ricordo che si trattava di\nbeni di telefonia ed accessori che Z. acquistava per se\u0027, per la sua\nfamiglia, per il suo capo N. o per altri». In merito alla richiesta\ndi cellulari del... ha precisato che pur non essendo riuscito a\nreperire i cellulari, Z. si diceva vessato dalle insistenze di N. per\nreperire quantomeno delle cuffie («Con questa chat dell\u0027... comunico\na Z. di non aver reperito gli IPhone 11 Pro e Pro Max, neanche presso\nun centro Apple. Z. aggiunge «ricordati le cuffie mi sta massacrando\nil mio boss. Posso dire che con «boss» Z. si riferisse a N. (Allegato\nB32: stralcio chat WhatsApp del... tra Z. e B. S. allegata al SIT). \n Il mancato rinvenimento di tracce di pagamenti di detti\ndispositivi e\u0027 spiegato dallo stesso B. con il meccanismo dello\n\"scambio merce\" («A parte i documenti bancari e fiscali che vi ho\nesibito preciso che nella stragrande maggioranza dei casi Z. mi\npagava con la modalita\u0027 scambio merce ovvero in cambio di telefoni di\nultima generazione mi consegnava dei telefoni di qualsivoglia marca,\nprincipalmente ... o ... nuovi ed imballati, a parita\u0027 di\ncontrovalore che io a mia volta ponevo in vendita. L\u0027accordo scambio\nmerce si e\u0027 interrotto quando Z. ha terminato la scorta dell\u0027usato.\nPosso dire che tranne i casi che vi ho tracciato in tutti gli altri\nfornivo a Z. i telefoni o i dispositivi che mi chiedeva in cambio del\nsuo usato che poi ad un certo punto e\u0027 terminato. Parliamo di un\ncentinaio di telefoni. Preciso che i pagamenti avvenuti da Z. con il\nconto della ... siano avvenuti per l\u0027acquisto di telefoni da regalare\no aziendali visto che un telefono base non era certo per un profilo\ncome Z.). B. ha anche fornito un elenco di dispositivi informatici,\ntra i quali telefonini di marca ... e ... (oltre a Tablet e PC)\nricevuti da Z. con la modalita\u0027 dello «scambio merce» dal \nal . \n Nella conversazione di cui al prog. del _\u003csup\u003e26\u003c/sup\u003e ore Z.\n, parlando con T. di un incontro con N. previsto per il ..., fa\nriferimento a beni come personal computer che gli ha fornito\ngratuitamente (T. «senti ma tu invece V. (N. ndt) ti ha chiamato ...\nche cazzo vuole l\u0027 , da noi, il quando cazzo e\u0027»; Z.: «no io so\nche vuole parlare... te l\u0027ho detto, di un po\u0027 di robette tecniche...\nvuole mandare sta mail con il CEO... questo richiede soldi, ma chi\npaga qua?! cioe\u0027 lui fa tutto facile...ma poi chi cazzo lo paga?!\ncioe\u0027 lui pensa di far tutto gratis ... no? pero\u0027 cioe\u0027 ... io i PC\nte li ho recuperati gratis, pero\u0027 non e\u0027 che posso fa tutto gratis) \n T., comparso spontaneamente in data 17 febbraio 2025 per rendere\ninterrogatorio ha giustificato le elargizioni, facendo riferimento ad\nun rapporto di conoscenza risalente nel tempo (Premetto di conoscere\nN. dal quando, uscito da..., ha fondato la societa\u0027 . Dal ... al\n... mi saro\u0027 incontrato con lui personalmente al massimo ... volte.\nRicordo che due o tre mesi prima dell\u0027annuncio ufficiale della sua\nnomina quale AD della Fondazione Milano Cortina 2026 N. mi\npreannuncio\u0027 personalmente che avrebbe potuto essere nominato. Z.\ninvece lo conosco dal ... quando lavoravamo insieme nell\u0027allora anche\nse in un\u0027area diversa dalla mia. Lui poi e\u0027 andato a lavorare in ed\ne\u0027 diventato uno dei collaboratori piu\u0027 stretti di N. Sempre in quel\ncolloquio, appreso della possibilita\u0027 che N. mi aveva rappresentato\ndi diventare AD della Fondazione, gli chiesi se nell\u0027ipotesi avrebbe\nassunto Z. (perche\u0027 ritenevo che N. avrebbe assunto tutta la sua\nsquadra di..., come poteva essere logico). N. in quell\u0027occasione\ndisse che doveva ancora pensarci). \n Per quanto riguarda le singole elargizioni, ha dichiarato: \n «Con tali premesse fattuali posso dire che la ... e\u0027 legata ad\nun\u0027esigenza personale della moglie di Z. e non ha nulla a che vedere\ncon la successiva aggiudicazione della gara da parte di V. . Come\ngia\u0027 detto, conoscevo Z. e ho ritenuto dare seguito a quella che\nritenevo una cortesia nei suoi confronti». \n «Quanto ai due PC invece posso dire che Z., era solito\nchiedermi del materiale informatico per N. ed era ugualmente solito\ndirmi che alla fine ci avrebbe fatto recuperare il costo su altre\ncommesse o piccole attivita\u0027. Almeno una di queste richieste potrebbe\nessere ricondotta alla necessita\u0027 per Fondazione di tenere una\nconferenza stampa per il lancio del nuovo sito di MILANO CORTINA ...\nomissis ... io non so se questi beni Z., li abbia a sua volta\nconsegnati a N. oppure se li sia tenuti per se\u0027». \n «Per quanto riguarda il proiettore, preso atto anche della chat\nche mi avete mostrato e delle immagini preciso che si tratta di un\nsistema in ausilio alle videoconferenze composto da una videocamera e\nda un microfono unidirezionale. Z. mi aveva chiesto questo sistema\nper istallarlo nella sala riunioni di N.. Tuttavia devo precisare che\nquesto sistema, acquistato su ... non e\u0027 mai stato consegnato a Z.\nperche\u0027 attualmente si trova sulla mia scrivania. Preciso altresi\u0027\nche all\u0027inizio della mia collaborazione con N., la Fondazione non\naveva il minimo materiale informatico». \n «Quanto alla vicenda del sito internet della Fondazione N. mi\nchiamo\u0027 nel ... quando era uscito da Fondazione Milano Cortina e\nanche Q, non aveva piu\u0027 legami con Fondazione Milano Cortina. Per\nuna cortesia nei confronti di M ho aderito alla richiesta trattandosi\ndi un sito minimale che avra\u0027 impiegato una mezza giornata lavorativa\nper i miei tecnici». \n «Quanto alla questione dei cellulari, Z. era solito chiedermi\ndei cellulari anche prima che avesse un ruolo in Milano Cortina.\nDurante il periodo in cui V. aveva rapporti con Fondazione Milano\nCortina la richiesta di cellulari per N. sara\u0027 stata solo una, alla\nquale io non ho dato seguito. Non so se poi Z. abbia trovato dei\ncellulari per N. \n 2.3 La turbativa della seconda gara in favore di ... s.r.l.\nSocieta\u0027 Benefit. \n Nel... V. N. viene sostituito nella carica di amministratore\ndelegato da A. V., nominato con decreto del Presidente del Consiglio\ndei ministri del 14 novembre 2022. \n V. ha intrapreso un disegno di generale riassetto organizzativo\ndell\u0027Ente, all\u0027esito del quale avrebbe tuttavia revocato soltanto due\ndei procuratori nominati dal proprio predecessore, ovvero Z. (in\ndata...) e C. L. (in data...), conservando comunque la precedente\nripartizione delle deleghe. \n Nel mese di giugno del 2023 la Fondazione Milano Cortina 2026,\nnonostante la persistenza del rapporto contrattuale con Q.\n(subentrata a V.), avvia una seconda procedura competitiva -\ndenominata «Digital Platform and Services» - volta alla\nriassegnazione della fornitura del servizio di creazione e gestione\ndel sito internet dell\u0027Ente rientrante nel piu\u0027 ampio ecosistema\ndigitale. \n Sotto la direzione di V. A., Amministratore delegato di\nFondazione dal 14 novembre 2022, C. D., Procurement Director di\nFondazione e M. M. Games Technology Director di Fondazione (in\nsostituzione di Z. M.) hanno fornito notizie riservate, durante la\ngara per l\u0027affidamento della Digital Platform, a C. C., «Junior IT\nProject Manager» di D. e O. L., - «strategy Analyst \u0026amp; M\u0026amp;A» di D.\nQuesti ultimi hanno conseguentemente parametrato l\u0027offerta tecnica ed\neconomica per conto di D. che in questo modo si e\u0027 aggiudicata la\nfornitura del servizio. \n Gli accertamenti che hanno consentito di ricostruire le modalita\u0027\ndi condizionamento della gara sono compendiati nella nota del\nconsulente tecnico contabile dott. M. datata 27 gennaio 2025 e\nnell\u0027informativa della GDF datata 4 febbraio 2025. \n Prima dell\u0027avvio della procedura, Fondazione era gia\u0027 in rapporti\neconomici con plurime entita\u0027 del network D. anche estere. Infatti,\nsulla base delle fatture rilevabili in banca dati e dei contratti\nrinvenuti sono emersi rapporti economici attivi con la D. ..., da cui\n- ad oggi - e\u0027 derivato un fatturato pari a euro 14.864.000. Si\ntratta di entrate generate dalla cessione dei diritti di\n«sponsorizzazione», che permettono la commercializzazione degli\nemblemi Olimpici: Fondazione ha concesso a D. - nel ruolo di sponsor\n- i diritti ad utilizzare sul territorio Nazionale per fini\npubblicitari e di marketing i segni distintivi dei giochi olimpici,\nparalimpici, CONI e CIP a fronte di un corrispettivo pattuito in\n21.000.000 euro. \n Parimenti la Fondazione era in rapporti economici passivi con\nentita\u0027 estere ed italiane rientranti nel network D., per servizi\nprofessionali di revisione fiscale, gestionali e strategici. I due\nrapporti contrattuali - di fornitura e sponsorizzazione - erano\ncollegati tra loro in base ad un meccanismo di cessione del credito e\ncompensazione: la D. (fornitrice di Fondazione) trasferiva alla D.\n(sponsor della Fondazione) parte del nascente credito nei confronti\ndella Fondazione per le forniture rese/da rendere e la D. la utilizza\nper compensare parte del corrispettivo dovuto all\u0027ente per la\nsponsorizzazione (7.506.000 euro dei 21.000.000 euro complessivi). \n L\u0027aggiudicazione della gara digital in favore di D. non rientra\nin tali accordi contrattuali, come chiarito dallo stesso O. L. («...\nPreciso che questa collaborazione (creazione e gestione del sito) e\u0027\n\"extra VIK\" e si tratta di una nuova procedura a se\u0027 stante...»). Sia\nO. che C. hanno dichiarato che i loro referenti all\u0027interno di\nFondazione sono stati principalmente C. E M. \n L\u0027intenzione di procedere con una sostituzione del fornitore di\nservizi digitali da parte di Fondazione risale al mese di... del...\nquando presso Fondazione si era - da poco - insediato V. A. (dal...)\nnel ruolo di Amministratore delegato in sostituzione del predecessore\nN. V. Infatti, in data..., D. C. (Procurement \u0026amp; Facility Director di\nFondazione) invia una e-mail a L. O. e a V. G. (di D.), avente ad\noggetto «Sostituzione fornitore ai contratti in essere con Q.».\nContestualmente, si trasmettono i diversi contratti precedenti.\nAncora, in data... C nell\u0027interesse di D... ed in risposta ad una\nspecifica richiesta di F. si impegna a svolgere uno studio di\nfattibilita\u0027 in merito ad un\u0027ipotetica futura migrazione del «sito»,\nbasato sull\u0027architettura informatica dei prodotti forniti da Q. \n In data ... M. avvisa C. che la Fondazione sta per procedere con\nla richiesta di offerte per la realizzazione della «Digital Platform»\ne chiede se cio\u0027 interessa a D. (M. C., come probabilmente gia\u0027 sai,\nstiamo per procedere con l\u0027IREP per la Digital Platform (applicazione\ndi gestione B2C con canali WEB ed APP) delle Winter Olimpic 2026. Ti\ninvio la presente per avere da te la conferma che l\u0027opportunita\u0027 vi\ninteressa e, conferma ulteriore, sul processo da seguire. Immagino\nabbiate gia\u0027 avuto contatti con il procurement corretto? \n Ciao M. C.: Ciao M. confermo!) \n In tali date D. Societa\u0027 Benefit e\u0027 interpellata senza che sia\nstata ancora formalmente avviata la procedura di selezione. \n Il..., l\u0027ente avvia la procedura selettiva finalizzata alla\nriassegnazione dei servizi digitali (Digital Platform and Services).\nIl relativo bando e\u0027 costituito da quarantasette fogli e suddiviso in\ndodici paragrafi. E\u0027 stato verificato ed approvato da R. D. avente\nl\u0027incarico di «IT Analyst» e da A. A. in veste di «Head of IT\nApplications». \n Le societa\u0027 prescelte sono avvisate di procedere con la\nconsultazione del materiale di gara caricato dall\u0027ente sulla\npiattaforma gestionale... (sezione denominata «Questionario» dedicata\nagli acquisti/fornitori). Tra i documenti caricati anche il\ndisciplinare di gara, che contempla due opzioni sulle quali modulare\nle offerte (lo scenario A prevede la realizzazione di una piattaforma\ndigitale da utilizzare fino all\u0027inizio dei Giochi, per poi proseguire\ncon un sistema esterno gestito dal CIO; lo scenario B prevede la\nrealizzazione di una piattaforma digitale da utilizzare fino al\ntermine dei Giochi Olimpici). Sono state poi rinvenute evidenze (chat\ned e-mail) di un terzo scenario noto come «scenario C» - in un primo\nmomento - non contemplato nei documenti di gara e sorto - soltanto -\nnel mese di... a ridosso dell\u0027aggiudicazione avvenuta nel successivo\ndicembre. \n L\u0027iter istruttorio in parola e\u0027 stato gestito in tre fasi\ndenominate «Round 1», «Round 2» e «Round 3», nel corso delle quali\nl\u0027ente ha gradualmente selezionato il numero dei competitors.\nriducendoli da un totale iniziale di nove a quattro, sino ad arrivare\nall\u0027aggiudicazione in favore di D. \n Infatti, il termine ultimo per la presentazione delle offerte\n(...) e\u0027 stato - durante la stessa gara - prorogato, dapprima al...\n(Round 1), poi al... (Round 2) ed infine al... (Round 3). \n Nella nota del 4 febbraio 2025 della G.d.F. e\u0027 descritto l\u0027iter\nistruttorio della gara. \n Il... la Fondazione ha dato il via alla procedura selettiva\nmediante l\u0027invito di nove societa\u0027, tra le quali non risulta Q. da un\ndocumento di Fondazione denominato «Consultazione Digital Platform\nNota Riepilogativa Iter Procedurale» risulta che quattro delle nove\nsocieta\u0027 hanno presentato un\u0027offerta tecnica. Si tratta di... \n D. Tra queste, le offerte migliori da un punto di vista economico\ne tecnico appaiono D. (che ha presentato un\u0027offerta economica di\n2.812.265 euro per lo Scenario A e di 3.558.538 euro per lo Scenario\nB) e J. (che ha presentato la propria offerta economica di 1.870,100\neuro per lo Scenario A e di 3.567.860 euro per lo Scenario B). \n Le offerte economiche presentate da C. C. nell\u0027interesse di D.\nsono - per entita\u0027 - tre le piu\u0027 alte tra quelle formulate dai\nquattro competitors: 2.538.665 euro, per lo Scenario A e di\n4.505.673,50 euro per lo Scenario B. L\u0027offerta economica risulta\nfirmata da C. C. \n Il C. scrive ad O. L. di avere appena ricevuto il materiale per\nla proposizione dell\u0027offerta che non gli appare «coerente con quanto\nconcordato» «Uscita l\u0027RfP (ndr Request for Proposal) per digital\nplatfom; arrivata poco fa, non ho ancora avuto modo di leggerla, ma\nvoi che siete alle Maldive per il ponte ... a parte gli scherzi, la\ncondivido fin d\u0027ora perche\u0027 la modalita\u0027 non mi sembra coerente con\nquanto concordato; ma intanto la leggiamo e poi ne parleremo»). \n Il... A. scrive una e-mail ai dirigenti dell\u0027area Digital e\nProcurement (M. e C.) evidenziando una possibile situazione di\nconflitto di interessi, ritenendo C. in una posizione preferenziale\nrispetto agli altri competitors, avendo accesso a notizie attinenti\nagli aspetti digitali di Fondazione in forza di altro contratto. Non\nrisulta essere stata formalizzata una risposta (Credo dobbiamo fare\nuna valutazione sul conflitto di interesse di D. in quanto lo stesso\nC. sta partecipando con altre persone d... alla stesura del budget di\nGames Technology ed e\u0027 coinvolto nell\u0027IT Demand plan per raccogliere\ne valutare i requisiti software delle funzioni. In questo momento D.\ne\u0027 in possesso di informazioni riservate che gli altri partecipanti\nnon hanno. Non credo sia accettabile questa commistione di ruoli). \n A seguito della ricezione delle offerte, tra... e..., i dirigenti\ndi Fondazione hanno richiesto delle integrazioni alle societa\u0027\nconcorrenti, che hanno fornito chiarimenti in forma scritta\n(implementazioni documentali), partecipato a videochiamate e/o a\nriunioni in presenza. \n Pochi giorni dopo, in data..., R... scrive ad A. una e-mail,\navente il medesimo oggetto della precedente, con cui concorda il\ncontenuto di una comunicazione che intende recapitare all\u0027area\n«Procurement» (ndr. a C.) riguardante, in sintesi, le integrazioni da\nchiedere ai competitors. Nell\u0027occasione precisa che la «soluzione\ntecnica» proposta da D. non e\u0027 risultata «affidabile». R. condivide\ncon A. la «top preferred» delle proposte. D. risulta essere ultima in\ntutte le categorie oggetto di valutazione. \n Da una e-mail del... inviata da B. a R. si rileva il termine per\nla presentazione delle nuove offerte («entro e non oltre le ore...\ndi...»); termine ulteriormente prorogato al... ore... con la\nprevisione del cosiddetto «Round 2». \n L\u0027offerta piu\u0027 vantaggiosa e\u0027 presentata da A. (per lo scenario A\ne per lo scenario B rispettivamente per 2.164.065 euro e 2.813.025\neuro). Ancora una volta l\u0027offerta economica presentata dalla D. alla\nFondazione non e\u0027 tra le piu\u0027 vantaggiose (per lo scenario A risulta\nquantificata in 2.720.905 euro, mentre per lo scenario B risulta pari\na 4.735.433,50 euro). \n Alcune conversazioni intercorse tra C. ed O., tramite WhatsApp -\nsull\u0027andamento della gara digital, documentano lo scambio di\ninformazioni privilegiate che C. riceve da M. \n In particolare, il... dopo la presentazione della seconda offerta\ndi D. C. scrive di essere stato chiamato da M. «mi ha chiamato m...»)\ned informa O. che D. ha ricevuto la preferenza soltanto dall\u0027area\nDigital («IT»), diretta appunto da M. (dice che su gara digital IT ha\nespresso sua preferenza per D... Ma marketing e comunicazione non ci\npossono vedere per questioni del passato). \n Il... R. informa i suoi collaboratori (S., M. e P. S.) di aver\n«finalizzato» il file della «valutazione Tech» inviando una serie di\ne-mail avente ad oggetto «allineamento voti gara digital». Con queste\ne-mail R. espone le motivazioni in merito ai punteggi assegnati a J.,\nD. e D. Con riferimento ad A. il quarto competitor - non si rileva\nnessun commento al di la\u0027 del punteggio assegnato. \n In relazione a D. si evidenzia come il punteggio assegnato (2)\nsia gia\u0027 stato superiore rispetto alla realta\u0027 dell\u0027offerta\npresentata (R...: «A. D. non ce la siamo sentita di dare 1 sui\nfunctional fit, ma abbiano dato 2»). I parametri per la valutazione\ntecnica riguardano l\u0027aspetto funzionale («funct fit», ossia Servizi\ndi comunicazione e marketing, manpower. look \u0026amp; feel, contenuti, Fan\nTeam dal punto di vista strategico e gestionale), l\u0027aspetto non\nfunzionale «Tech fit», con cui si intende software e architettura,\nFan Team dal punto dell\u0027infrastruttura tecnologica e funzionalita\u0027\ntecniche, licenze software), i benefici a lungo termine anche come\nimpatto sociale, economico ed ambientale («Legacy and\nSustainability»), l\u0027esperienza e la capacita\u0027 del fornitore («Vendor\nexperience and capabilities»). \n In allegato alla suddetta e-mail e\u0027 presente un file del tipo\nexcel denominato «Digital Platform - schema di voto» riepilogativo\ndei punteggi «tecnici» assegnati ai quattro competitors alla data\ndel... e cosi\u0027 quotati D.; J.; A e D. D. ha ottenuto la valutazione\ntecnica piu\u0027 bassa rispetto ai tre competitors collocandosi - ancora\nuna volta - in ultima posizione. \n Tali punteggi non sono ancora quelli definitivi poiche\u0027 subiscono\nuna revisione: il punteggio di J. subisce una modifica in aumento\ndello 0,05 percentuale in correlazione alla voce «Legacy and\nSustainability» e passa da 4 a 4,5. \n A questo punto della procedura di gara, e\u0027 D. ad aver presentato\nla migliore offerta sotto l\u0027aspetto tecnico, avendo maturato una\nvalutazione superiore rispetto agli altri tre competitors. \n In data... F. comunica ai competitors che lo scenario oggetto di\nvalutazione sarebbe stato, tra i due indicati ab origine, quello noto\ncon la lettera A. Viene dunque inviata ai quattro competitors una\nrichiesta di implementazione delle offerte economiche aggiornate solo\nper la soluzione A) entro le ore... del... \n In quella stessa data un dipendente di Fondazione B... pubblica\nsulla piattaforma... un file Excel contenente le valutazioni tecniche\ndelle offerte dei quattro competitors. In sintesi, tutti i\ncompetitors hanno avuto modo di accedere a notizie riservate,\nprendendo visione del punteggio assegnato a se\u0027 ed agli altri (foglio\n«voto»); cfr. verbale di sit rese da M. L. e P. M. rispettivamente\nreferenti di J. e D. \n Tale disattenzione ha lasciato una traccia della valutazione\nriservata in quel momento a D., ritenuta meno efficiente degli altri\ncompetitors per non possedere esperienze pregresse nel settore dello\nsport, oltre ad aver presentato un CMS non di qualita\u0027 («non e\u0027 una\ndemo di alta qualita\u0027»). \n L\u0027indomani C. avvisa B. della gravita\u0027 dell\u0027errore («S.\nrichiamami urgente!!! - Hai mandato le valutazioni ai fornitori per\nerrore dalla piattaforma sta scoppiando un casino»). \n Il giorno dopo lo stesso B. comunica ai competitors che si e\u0027\ntrattato di un errore («... per un involontaria non corretta\ndigitazione, in allegato alla comunicazione di ieri \"Richiesta di\nimplementazione offerta economica\" e\u0027 stato inviato un allegato Excel\nche, oltre al foglio palese denominato \"Licenze\", aveva ulteriori\nfogli non immediatamente visibili, che riportano giudizi e\nvalutazioni tecniche, ufficiose, interni, iniziali e parziali, in\nassoluto \"work in progress\" che non rappresentano in nessun modo la\nvalutazione ufficiale di Fondazione delle proposte ricevute, di cui\nsi e\u0027 richiesto peraltro adeguato completamento»). \n Non appena C. ha contezza della valutazione tecnica riservata\nalla sua societa\u0027 si attiva per sanare il distacco dagli altri\ncompetitors. \n E\u0027 avvisato dal dipendente T. lo stesso... («non so se e\u0027 stato\nintenzionale o meno... ma m. ha condiviso tutti i dettagli della\nvotazione tecnica e siamo messi di merda»). \n C. scrive a M., rappresentando che la situazione «e\u0027 di una\ngravita\u0027 elevata» al punto che «mette a rischio la relazione tra D. e\nla fondazione» (Inaccettabili siano pubblicati). Avendo poi anche\nl\u0027aspetto qualitativo della valutazione, direi che sono assolutamente\ninaccettabili anche le valutazioni in se\u0027. D. J. ed A. hanno\nun\u0027esperienza internazionale sullo sport maggiore del partner che si\ne\u0027 aggiudicato le prossime cinque olimpiadi?! La demo sul cms non era\nbuona (abbiamo tutti la registrazione)?!). \n Il personale di Fondazione si attiva immediatamente per fornire\ndelucidazioni solo a D. e non agli altri competitors (C. scrive a F.:\n«Parlato con o. mi sembra che stia cercando un pretesto per attaccare\nM. comunque gli ho dato la versione di cosa e\u0027 realmente accaduto e\nche nulla e\u0027 deciso tant\u0027e\u0027 che abbiamo richiesto un meeting\nlunedi\u0027»). \n Il ... C., al fine di migliorare l\u0027offerta tecnica nella parte\nriferibile alla «esperienza e capacita\u0027 del fornitore», chiede ad O.\ncome fare per raccogliere qualche elemento in relazione al mondo\ndello sport, al fine di implementare la sezione risultata carente. \n O. in risposta, consiglia a C. di rivolgersi a «...», J. R.T. che\nricopre - per conto di D. - «il ruolo di Global Lead Consulting\nPartner (LCP) per il Comitato Olimpico Internazionale» (O. «Vanno\nchiesti anche a Jt»). \n Il giorno seguente, ovvero il..., O. - tramite WhatsApp - invia a\nC. uno screen della chat WhatsApp intercorsa tra lui (O.) e C., da\ncui si evince come quest\u0027ultimo abbia chiesto a B. spiegazioni in\nmerito all\u0027inserimento dell\u0027offerta (tecnica ed economica) sulla\npiattaforma. \n Nel prosieguo della chat del..., C. informa O. che, come\nrichiesto, ha contattato telefonicamente C. il quale gli avrebbe\nriferito di difficolta\u0027 nei rapporti con M. (C. «Siamo al cell.,\nsembriamo amicissimi: addirittura ci vediamo per pranzo next week. Si\nsta sfogando su m...»). \n Il..., dopo la richiesta di implementazione del..., si rilevano\nle nuove offerte economiche presentate dai competitors in gara per lo\nscenario A: J.: 1.300.000 euro; D.: 2.720.905 euro (si rileva anche\nl\u0027offerta per lo scenario B per 4.735.433 euro); A.: 2.772.215 euro;\nD.: 3.565.345 euro (si rileva anche l\u0027offerta per lo scenario B per\n4.302.418 euro). L\u0027offerta piu\u0027 vantaggiosa risulta quella di J.\nmentre D. e\u0027 seconda rispetto agli altri (per lo scenario A). \n Dopo due giorni, ovvero il... si registra una serie significativa\ndi messaggi, sia all\u0027interno di Fondazione ma anche tra Fondazione\n(M...) e D. (C.). \n M. ha trasmesso una e-mail a C. C. e D. P. (anch\u0027esso di D.).\nL\u0027allegato contenuto in tale e-mail e\u0027 denominato «Amendment to\nService Agreement». \n All\u0027interno dello stesso si ipotizza un conflitto di interesse\ntra i servizi, inclusi quelli digitali, forniti dal... «...», (in\nsostanza, D.) e quelli forniti dalle entita\u0027 italiane di D. come\n«...», in forza del contratto di sponsorizzazione sottoscritto nel...\nIn sostanza, tale documento ribadisce che il... ha degli specifici\ndiritti di fornitura che fanno si\u0027 che le entita\u0027 di D. (D. e D.) non\npossano fornire una duplicazione dei medesimi servizi forniti dal...\nin quanto e\u0027 il... ad avere i diritti di esclusiva e, peraltro, le\nentita\u0027 di D. sarebbero in conflitto di interessi sugli stessi. \n Si ravvisano dubbi, quindi, in merito alla possibilita\u0027 che D.\npotesse offrire i servizi relativi alla... in quanto gia\u0027 inclusi tra\nquelli previsti dal progetto P. \n Il conflitto di interessi paventato da M., scatena il commento di\nC. nella chat con O. («M... ha dato di matto, ma proprio fuori di\ntesta Io ci metto tutta la pazienza, ma con lui a bordo e\u0027 davvero\nuna mission impossible: non parla coi suoi, non ha alcuna idea di\nquali sistemi sia necessario deliberare, a noi tratta un giorno bene\n(e male i P.) il giorno dopo al contrario... pensa se arriviamo ai\ngiochi con questo e succede un problema; troppo rischioso gestire la\ncosa con lui in giro»). \n In ogni caso, il... R. invia una e-mail ad A. (e ad altri\ncollaboratori) con quattro files del tipo excel riepilogativi delle\nnuove valutazioni attribuite ai quattro competitors, sulla base di\nnuove integrazioni ricevute dagli offerenti aggiungendo testualmente:\n«...cambiano radicalmente lo scenario a mio avviso...». D., anche\nsotto l\u0027aspetto tecnico, risulta ancora in ultima posizione. \n In ogni caso, uno dei destinatari della e-mail (P.) manifesta\nperplessita\u0027 sulla nuova valutazione riservata a D. («...rimango\npersonalmente sorpreso dalle nuove votazioni... In particolare, poi,\nper D. ...in area sport siti/app web experience di rilievo al\nconsumer, trovo il voto 5 generosamente attribuito... Non solo, anche\na livello di sito web il look \u0026amp; feel lasciava molto a desiderare\nsull\u0027area multimediale e sulla mappa...»). \n Il... (ore...) C. - tramite WhatsApp - scrive al suo\ncollaboratore (T.) al quale evidenzia che i rapporti con M. si sono\ntalmente incrinati, che fara\u0027 del suo meglio «per farlo licenziare»,\nfacendo intendere di avere aderenze con i vertici della Fondazione\n(C.: «Guarda... a, e v stravedono per noi»). \n Il successivo iter istruttorio e\u0027 riassumibile in un flusso di\ne-mail dal... al... indicato dettagliatamente a seguire. \n Il..., M. riceve una mail con oggetto «gara digital» da D. A.,\nche si presenta come «il nuovo direttore dello sviluppo del prodotto\nall\u0027interno della funzione marketing» con la «responsabilita\u0027 di\ncoordinare il Fan Team». L\u0027area marketing e\u0027 retta da D. N. che, per\nconto della Fondazione, tiene i rapporti con il Comitato Olimpico\nInternazionale anche in merito all\u0027andamento della gara digital. Tale\nflusso di e-mail mette in evidenza l\u0027incidenza del CIO nelle vicende\nlegate all\u0027affidamento dei servizi digitali di Fondazione. Il... D.\ninforma D. che in merito alla gara digital e\u0027 intervenuto un\n«aggiornamento delle valutazioni» (si tratta dell\u0027ultima valutazione\ndel 2° Round) e, ancorche\u0027 D. sia ultima, «sembra che ci siano\npressioni per far vincere D. Il... D. sollecita a D. di adoperarsi\nper far concludere la gara («Credo sia diventato opportuno fare\nescalation verso M. e il procurement per spingere la chiusura della\ngara digital»). \n Alcuni giorni prima, il... C. scrive - tramite WhatsApp - ad O.\nper aggiornarlo sulla situazione della gara, anticipando che in\nFondazione abbiano «deciso» il «fornitore digital». \n In data ... Fondazione ha richiesto altresi\u0027 ai partecipanti alla\ngara di quotare un nuovo scenario, lo «Scenario C», entro ...,\npoiche\u0027 CIO ha «richiesto di estendere il nostro supporto su\nspecifiche componenti di servizio ... durante il Games Times, dove il\nsito sara\u0027 migrato sulla piattaforma del 10C». \n Lo stesso giorno M. scrive a C. e gli «suggerisce» di modificare\nil documento di amendment, proponendo di eliminare dal documento il\ntema della Digital Platform, in quanto pare chiarito «(...) che non\ne\u0027 ambito P. (...)». M. (Fondazione) e C. D.) concordano alcuni\nelementi della proposta economica successivamente presentata da D. \n Il ... A. scrive a D. e per conoscenza a R. e D. (e-mail con\noggetto «gara digital») fornendo un aggiornamento in merito alla\n«gara Digital Platform». \n Con la medesima e-mail A. fornisce una sorta di time-line, con\ncui espone «i prossimi passi» che la Fondazione programma di seguire\nper l\u0027aggiudicazione della gara digital, segnando la conclusione\ndell\u0027iter istruttorio. \n Anche il... si registrano flussi di comunicazioni sia all\u0027interno\ndi D. che tra D. e Fondazione. C. scrive (via e-mail) a M. (e O. )\nconfidandogli di essere preoccupato sulla «RFP» presentata per la\n«digital platform» perche\u0027 rifare l\u0027offerta («la miglior offerta\npossibile») in due soli giorni e\u0027 rischioso. C. esordisce dicendogli\ndi agire con «totale spirito di collaborazione». O. inoltra le e-mail\na F. \n Nello stesso giorno C. invia un file audio ad O. con il quale gli\nriferisce quanto comunicatogli da M. - in via preferenziale -\nriguardo alla gara in esame, ovverosia che Fondazione intende\nassegnare i servizi digitali ad un partner (quale D. e\u0027, per il\npregresso contratto di sponsorizzazione) e non ad un fornitore\n(«perche\u0027 vogliono partire subito auspicabilmente con ... a detta sua\n... con un partner ... non con un fornitore»). \n I referenti di due delle societa\u0027 concorrenti di D. ovvero di D.\ne J. Hanno invece dichiarato che, dal momento in cui hanno caricato\nl\u0027offerta tecnica ed economica relativa al terzo round, ovvero dal\n..., nulla e\u0027 stato piu\u0027 comunicato loro da parte di Fondazione, ne\u0027\nhanno avuto interlocuzioni con tale ente. \n All\u0027esito dell\u0027iter istruttorio, le ultime offerte presentate\u003csup\u003e27\u003c/sup\u003e\ndai competitor per il terzo Round (relativo allo scenario C)\nrisultano le seguenti: J. : \u0026#x20ac; 2.249.500 (1.400.000 + 849,500 ); A. :\n2.654.506 euro; D. 2.369.100 euro; D.: 2.916.160 euro. \n L\u0027offerta piu\u0027 vantaggiosa risulta quella di J., mentre D. e\u0027\nquarta rispetto agli altri competitor. \n Il ... C. ed O., dopo aver «sentito C. », commentano in merito\nall\u0027entita\u0027 dell\u0027offerta economica presentata a Fondazione, dovuta al\ncosto delle licenze. \n Nella medesima giornata, via WhatsApp. M. ed A. commentano\nesplicitamente le valutazioni in corso di stesura dei quattro\ncompetitor, soffermandosi sulla circostanza che D. non riesce ancora\na prevalere sugli altri, M., nel confrontare A. con D. si sorprende\nche questa sia ancora ultima, sebbene nel corso del cosiddetto\nsecondo Round 2 il suo punteggio sia stato gia\u0027 incrementato (A. : L\n\u0027avevamo gia\u0027 alzato ... Nel round 2; M. eh si ... e sono sempre\nultimi ? possibile a ... sia meglio ? »). Lo stesso M. propone di\nalzare il punteggio di D., che indica con la sola lettera iniziale\n(M.: se alzassimo leggermente D. ? giusto per evitare polemiche\"). \n Il giorno seguente (il ...) C. ricontatta O. al quale riferisce\ndi aver visto C. , con cui si e\u0027 confrontato sulle licenze. \n Il ... D., avvisa D. (e tra gli altri anche M. A.) - a mezzo\ne-mail con oggetto «gara digital» - che l\u0027area Procurement (retta da\nC.,) e l\u0027area Tech (retta da M. ), in forza di una «presunta»\nprelazione di D. basata sul contratto di sponsorizzazione\ninternazionale, paiono intenzionati ad assegnare la gara a D. , se\nquesta pareggera\u0027 l\u0027offerta economica del miglior proponente (J.). \n Lo stesso giorno, a distanza di meno di un\u0027ora, D. - accortosi di\nessersi sbilanciato un po\u0027 troppo nel suo precedente messaggio - fa\nseguito alla citata e-mail scrivendo ai medesimi destinatari di avere\nusato il termine «presunta prelazione», non perche\u0027 infondata, ma\nperche\u0027 non a sua conoscenza (A scanso di ogni possibile equivoco,\npreciso che il mio virgolettato «presunta» non si referiva\nassolutamente al fatto che la prelazione non esista, ma al fatto che\nnon ne sono a conoscenza e ho semplicemente riportato quanto mi e\u0027\nstato detto in merito alla sua esistenza). \n In data ... in una e-mail C. sottolinea ad alcuni dipendenti di\nD. la necessita\u0027 di ottenere un\u0027offerta finale entro la sera stessa,\naggiungendo che «(...) erano in 4 bidder, 3 hanno risposto con nostra\nstessa architettura e pricing che vi ho mandato.». \n Intanto, nella stessa giornata, M. (Fondazione) si confronta con\nC. \n (D. ) in merito alle rettifiche da eseguire dal punto di vista\neconomico. \n Questa volta e\u0027 M. che chiede a C. di inviargli la «risposta» in\nmerito alla «digital platform» (ciao c... mi confermi che entro oggi\nci date risposta su digital platform ?). \n C. spiega che sta facendo approvare un\u0027offerta molto competitiva\ne per questo ha bisogno di altro tempo (C. : «Ciao M., stiamo\nlavorando ad un\u0027offerta del valore complessivo di 2100k\u0026#x20ac; E\u0027 molto\nsfidante, stiamo chiedendo approvazioni al gotha europeo. La cosa\nbrutta e\u0027 che ci vorra\u0027 qualche giorno; se A. chiama O. magari\ntrovano un accordo anche loro; M. senza licenze salesforce vuol dire\n2.100 + 400; C. : all inclusive...per questo e\u0027 tanto complesso e\nfiniamo che non ho tutti gli ok non posso prendermi il commitmen»).\nM. comunica a quel punto l\u0027offerta economica migliore da superare,\npresentata da J. (M. il paletto e 2,249 con licenza salesforce»). \n Sempre il C. invia ad O. lo screen della chat WhatsApp appena\nintercorsa con M. dal quale ha ricevuto indicazioni sull\u0027entita\u0027\ndell\u0027offerta economica. \n Il ... M. - a mezzo e-mail - scrive a D. e F. e, nel sottolineare\nil recente interessamento in merito alla gara digital di D. A., fa\npresente che al momento la valutazione tecnica non puo\u0027 essere\nmodificata. \n Lo stesso giorno L. O. invia a C. una e-mail in cui precisa: «Noi\nnon crosciamo [conosciamo, n.d.r.] i competitor ma il prezzo target\nche la Fondazione vuole spendere su questo ambito e su cui dobbiamo\nvedere che tipo di investimento siamo in grado di effettuare,\nnell\u0027ambito del rapporto di partnership.». \n E ancora il ... , D. C. A. evidenzia la necessita\u0027 di «(...)\ndiscutere il DRB relativo allo sviluppo della Digital Platform (sito\nweb + Salesforce) per la fondazione Milano Cortina (valore totale\n2.2M) (...)», avente tra i partecipanti, tra gli altri, C. C., L. O.,\nG. L. ed A. M. \n Nelle successive corrispondenze, risulta che nella medesima data\nvi sia stata una call tra C. C., L. O. e G. L. In pari data, C. C.\ninvia una e-mail ad A. M. (con in copia conoscenza, tra gli altri, L.\nO. e G. L.) avente ad oggetto «MiCo - Digital Platform per ratifica\napprovazione», dove lo informa che «come da tuo ok per le vie brevi,\nprocediamo con il progetto digital platform della Fondazione Milano\nCortina. Siamo tutti committed nella logica di investimento nei\nconfronti della Fondazione e di conseguenza riteniamo di poter\ndeliverare un progetto di qualita\u0027, mantenendo un margine del 38% che\nci permetta di coprire i costi e la natura del nostro investimento a\nbeneficio della Fondazione.» \n G. L. chiede conferma che «(...) il GM del 38% relativo a questo\nprogetto, sara\u0027 scorporato dal calcolo del GM% per partner\nresponsabile del job?» perche\u0027 «Non vorrei che una decisione giusta\ndel network, avesse ricadute sui KPI di su 1 singolo partner.»\nConferma ricevuta poi da A. M. \n Il ... , si ha evidenza che i legali di D. stiano predisponendo\nil documento di «Amendment» e che lo stesso debba essere presentato\nai legali della Fondazione prima del C.d.A. del successivo ... \n Tra la fine del mese di novembre e l\u0027inizio del mese ... del ...\nsi rileva uno scambio di e-mail da cui si evince il condizionamento\ndella gara in favore di D. ad opera di M. e C. \n Il ... , M. - a mezzo e-mail - riferisce a C. che «per far\npartire bene il progetto» occorre gestire la «percezione negativa» di\nD. che lo stesso associa principalmente all\u0027area Marketing (ndr D.\nN.) C. all\u0027esito delle interlocuzioni con M. inoltra le e-mail\nriservate a C. scrivendogli «per tua info». \n Nel corso della chat WhatsApp del ... M. dice chiaramente a C.\nche D. A. e\u0027 una «persona chiave da fidelizzare». C. si mostra\ndisponibile, precisando di avere in programma un incontro con lui M.\nscrive «deve fidarsi di noi su soluzioni che proponiamo» ritenendosi\nin squadra con C. (D.). M. prosegue, facendo presente a C. che «per\nessere una squadra ci si deve fidare». \n Il ... , C. chiede esplicitamente a C., - tramite sms - di\ninviargli l\u0027offerta per la gara «con lo sconto», in quanto ha «tutti\ni competitor che chiamano». Subito dopo non si registrano sms di\nrisposta, se non uno del ... quando C. gli scrive «ti richiamo». \n Lo stesso giorno C. invia una e-mail a F. , dalla quale si deduce\nche l\u0027intenzione e\u0027 quella di aggiudicare la gara digital a D. alla\nquale - a differenza degli altri competitors - e\u0027 stato concesso un\nulteriore lasso temporale per definire la quotazione finale\ncomprensiva delle licenze del servizio digitale. \n Nella stessa corrispondenza C. evidenzia che, ad un mese dal\nricevimento delle offerte, non sa cosa rispondere ai solleciti di D.\ne J., le due societa\u0027 risultate sin dal primo Round le migliori\nofferenti nel settore digitale. \n In risposta alla suddetta e-mail F. scrive a C. che occorre\nsbloccare la situazione tramite l\u0027intercessione di O. L. (F. «Ciao\nD., Come detto verbalmente al telefono domani cerchiamo di sbloccare\ntutto con L. O.») \n Il ... C. invia l\u0027offerta tecnica ed economica di D. a C. (e per\nconoscenza a O.) per ricevere indicazioni (C.: Ciao D. Trovi in\nallegato la nostra offerta tecnica, economica). \n Il giorno seguente (il ...) C. dirigente dell\u0027ufficio procurement\nfornisce indicazioni a C. in merito all\u0027offerta tecnica, per\nconsentire aggiustamenti, riservandosi di comunicargli a breve anche\nle osservazioni su quella economica («Gentile C. , stiamo leggendo\nl\u0027offerta sulla quale abbiamo delle rilevazioni da fare in quanto\nnella proposta tecnica sembra che il contenuto sia diverso da quanto\ndefinito nella RFP e da quanto da Voi proposto nella prima\nquotazione. Vi manderemo anche i commenti sulla LOI e sulla Offerta\neconomica»). \n Il ... C. scrive a M. (Fondazione), C. ed O. (D. ). Si tratta di\nuna e-mail avente ad oggetto «Digital Platform», nel cui testo C.\nscrive: «Ti invio in allegato i commenti sulla offerta tecnica, e a\nseguire gli altri». \n In allegato alla mail e\u0027 presente il file con i commenti di C.\nper consentire a C. ed O. di rettificare l\u0027offerta tecnica. \n In merito all\u0027aggiudicazione a D., C. nel corso dell\u0027escussione\ndel 21 maggio 2024, ha precisato che e\u0027 stato C. a comunicargli\nl\u0027entita\u0027 economica della miglior offerta presentata da un altro\ncompetitor, allo scopo di consentirgli di adeguare la propria (di\nD.). \n C. ha precisato la presenza, in tale circostanza, anche di O.,\nper D. e S., per Fondazione («Piu\u0027 in particolare, a ... del ..., la\nFondazione M. dopo aver ricevuto la seconda proposta economica e\ntecnica ci ha comunicato che un nostro competitor (di cui non conosco\nla denominazione) aveva offerto, per lo scenario C, un servizio\nparagonabile a quello offerto da D. ad un prezzo complessivo di 2\nmilioni e 250 mila euro. Nel ribasso delle offerte ricordo che il\nresponsabile degli acquisti della Fondazione M. ovvero C. (e B. e\nforse qualche componente del team Digital di Fondazione) convoco\u0027 O.\ne me (C.) comunicandoci che c\u0027era stata un\u0027offerta di 2 milioni 250\nmila euro. D. appresa la notizia, ha deciso di esercire il proprio\ncontratto di esclusiva abbassando il prezzo complessivo della propria\nofferta a 2 milioni 140 mila euro, ovvero con un ribasso di 110 mila\neuro rispetto all\u0027offerta dell\u0027ignoto competitor». \n All\u0027esito dell\u0027iter istruttorio sopra descritto e\u0027 stata, infine,\nla D. ad aggiudicarsi la gara denominata «Digital Platform and\nServices» per effetto delle informazioni preferenziali ricevute da C.\nd\u0027intesa con M. Si tratta peraltro dello stesso servizio svolto sino\na quel momento dal precedente fornitore (Q. di T.). \n In particolare, J. aveva presentato l\u0027offerta economica piu\u0027\nvantaggiosa per 2.249.500 euro. \n Facendo leva su un inesistente diritto di esclusiva, D. e\u0027 stata\nposta nelle condizioni di presentare un\u0027offerta migliore - concordata\ncon esponenti di Fondazione, preposti alla gara stessa - rispetto\nagli altri competitor con un ribasso di 109.500 euro, aggiudicandosi\nla gara con un\u0027offerta conclusiva di 2.140.000 curo come si rileva,\nper pronto riscontro documentale, anche da una file presente tra le\ne-mail fornite da C in sede di escussione testimoniale del 21 maggio\n2024. \n In un atto interno, datato ... e denominato «Consultazione\nDigital Platform - Nota riepilogativa iter procedurale» i dirigenti\ndi Fondazione, che hanno avuto un ruolo nella definizione della\nprocedura, hanno documentato i motivi che hanno determinato la scelta\ndella aggiudicazione a D. \n In calce si rileva la firma di M. e C. nel ruolo di responsabili\nrispettivamente dell\u0027area Digital e dell\u0027arca Procurement, oltre ad\naltri dirigenti (M., A. F. A. e C. M. ). Queste, in sintesi, le\nmotivazioni addotte: \n L\u0027assenza di qualsiasi vincolo a seguire le regole del\ndisciplinare di\u0027 gara, in ragione di una specifica previsione\ncontemplata nello stesso (La presente consultazione non vincola in\nalcun modo la Fondazione a procedere alla stipula del contratto e la\nFondazione potra\u0027 modificare in tutto o in parte i termini e le\ncondizioni in qualsiasi momento fino all\u0027eventuale stipula del\ncontratto, senza incorrere in alcuna responsabilita\u0027 precontrattuale\no extracontrattuale in genere e senza che i partecipanti possano\navanzare alcuna pretesa, domanda, aspettativa, risarcimento,\nindennizzo o richiesta di sorta. In caso di mancata aggiudicazione\ndel servizio, nulla sara\u0027 dovuto agli offerenti per le spese\nsostenute in relazione alla loro partecipazione). Nello stesso\ndocumento si da\u0027 pero\u0027 atto che «il prezzo offerto e\u0027 risultato\nmigliorativo rispetto a quelli acquisiti nel corso della\nConsultazione», cosi\u0027 riconoscendo una procedura comparativa delle\nofferte presentate dai partecipanti invitati. \n L\u0027asserita sussistenza di un vincolo preferenziale in favore di\nD. facendo richiamo ad altri e differenti contratti stipulati a\nseguito di differenti procedure competitive (Alla luce dei vantaggi\nderivanti dallo sviluppo di soluzioni tecnologiche in ambiti\ncorrelati agli ambiti gia\u0027 coperti dal contratto cosiddetto P. (D. )\nnonche\u0027 in ragione delle previsioni dell\u0027art. 2.3 del contratto di\nconsulenza strategica e gestionale sottoscritto in data (D.) recante\ndiritti di fornitura per un amplissimo spettro di attivita\u0027 in\nmateria technology, la Fondazione ha messo nelle; condizioni il\ngruppo D; di migliorare la propria offerta richiedendo una\nquotazione; inferiore alla migliore offerta relativa allo scenario C,\npresentata da J. \n Per contro, l\u0027elaborato datato 27 gennaio 2025 del consulente\ntecnico contabile del pubblico ministero e l\u0027annotazione della G.d.F.\ndel 4 febbraio 2025 hanno evidenziato come: \n Gli stessi dipendenti di D., impegnati nella stesura della\npremessa che avrebbe accompagnato l\u0027ultima offerta, commentino\nl\u0027assenza - nel contratto di sponsorship tra Fondazione e D. datato\n... e nell\u0027art. 2.3 dell\u0027accordo di fornitura di servizi - di una\nqualsiasi disposizione che riconnetta alla sostenuta clausola di\nesclusivita\u0027 la cosiddetta «last call», in virtu\u0027 della quale D.\navrebbe potuto procedere al ribasso della propria offerta a gara\nconclusa (cfr. corrispondenza intercorsa tra V. G. e V. C. in data\n...); \n durante la complessa e lunga procedura di selezione non sia mai\nemersa traccia, in alcun documento, formale o informale, di diritti\ndi esclusiva, prelazione e/o di ultimo rilancio, ignorati anche dai\ncompetitors. Questi ultimi hanno dichiarato che la conoscenza di un\ntale diritto avrebbe inciso sulla scelta di partecipare alla gara,\nche ha comportato un costo di oltre centomila euro (cfr, verbale di\ns.i.t rese da M. L. e P. M. , referenti rispettivamente di J. e D. ); \n in data ..., nel corso di una conversazione intercettata, lo\nstesso V. , nel commentare con il suo collaboratore F. la scarsa\nqualita\u0027 del servizio offerto da D. , parli di preferenza accordata\nper effetto di una forzatura («abbiam dato una preferenza a loro in\nquanto nostri partner, pur sapendo che magari tecnicamente non\navevano un expertise forte come altri concorrenti pero\u0027 hanno fatto\nil miglior prezzo e son. ... omissis. \n Noi abbiamo forzato la mano...»; cfr. prog. 3222 del ... delle\nore... ). In altra telefonata dichiara che D. e\u0027 una societa\u0027 che e\u0027\nstata imposta a Fondazione dal CIO ( ... noi non abbiamo contattato\nD. per fa sti servizi... i servizi li ha... li ha contrattati; il CIO\ne a noi ce li han imposti; prog. n. 7162 del ... \n Dopo l\u0027aggiudicazione non risulta essere stato formalizzato, alla\ndata del ..., alcun contratto. \n Sono state rinvenute solo bozze che rivelano, a parere del\nconsulente tecnico del pubblico ministero, la difficolta\u0027 di\nrichiamare la clausola di esclusivita\u0027. La gara, come accertato dalle\nsommarie informazioni raccolte dai competitor, alla data del ...\nrisulta essere ancora «aperta» sul portale di procurement di\nFondazione. \n Sono state captate conversazioni che documentano il malcontento\ndi Fondazione per la scarsa qualita\u0027 dei servizi forniti da D. ,\nrisultati carenti, lenti e con bug. \n In particolare, il M. chiama R. B. , dipendente della Fondazione,\n(prog. ... del ... ore ...) per avvisarla che D. e\u0027 ancora un\n«disastro» e palesa il timore di «fare figuracce». \n Il ..., A. A., nel conversare con R. D. (prog. 664 del ...\nore...) commenta l\u0027impossibilita\u0027 di tornare indietro per avere gia\u0027\ninviato disdetta ufficiale a Q. (A. «non ne usciamo...non ne usciamo\ncon sti cazzoni di merda»... \n R. «sono dei cioccolatai sta gente, qui sarebbe da pigliare e\nattaccarli per i piedi...»). \n M. riferisce a D. che il sito presenta plurimi bugs digitali\n(«bacato»); prog. 44 del... ore ... \n C. , nella telefonata di cui al prog. n. 596 del ... delle ore\n..., conversando con un altro dipendente di D. (R. A.), commenta\nl\u0027utilizzo di un applicativo notoriamente scadente «per stare nei\ncosti». \n Dal ... al ... (2) sono stati rilevati una serie di messaggi\nWhatsApp tra C. e P. R. (dipendente di D. e collaboratore di C.\nimpegnato sulla formazione del sito internet) da cui si rilevano\nesplicite dichiarazioni in merito alle criticita\u0027 del sito internet\ndella Fondazione Milano Cortina 2026, cosi\u0027 come gestito da D. (I.\n«non oso immaginare durante i giochi cosa Non succedera\u0027») \n E\u0027 stato stimato un danno patrimoniale per Fondazione ed un\ningiusto vantaggio a D. da valutarsi allo stato in 2.140.000 euro. \n3. La rilevanza della questione \n 3.1. In punto di diritto, giova premettere che - secondo il\nconsolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale - il\npresupposto della rilevanza prescinde dall\u0027utilita\u0027 concreta di cui\nle parti potrebbero beneficiare, giacche\u0027 e\u0027 sufficiente che la\ndisposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la\npronuncia di illegittimita\u0027 costituzionale possa incidere sulle\nmodalita\u0027 di definizione del procedimento principale, anche soltanto\nsotto il profilo del percorso argomentativo che il giudice rimettente\ndeve seguire, senza che occorra la dimostrazione della concreta\ncapacita\u0027 di influire sull\u0027esito del processo, che potrebbe essere\npertanto il medesimo (sent. Corte cost. n. 135/2024, n. 253/20P), n.\n95/2025), con la conseguenza che rileverebbe anche la sola diversa\nqualificazione giuridica del fatto, in relazione alla quale si\ndisponesse eventualmente l\u0027archiviazione, non priva peraltro di\neffetti anche concreti in termini di individuazione delle persone\noffese (cfr Cass, pen., Sez. 6, Sentenza n. 45847 del 14 ottobre 2014\nCc. (dep. 5 novembre 2014) Rv. 260822 - 01, che ha ribadito la natura\nmonoffensiva del delitto di corruzione propria, con conseguente\nindividuazione della persona offesa nella sola pubblica\namministrazione, intesa come «Organizzazione Statuale, oltre - a\nseconda della tipologia concreta di condotta - alla singola e\nspecifica Amministrazione preposta alla tutela del segmento di\norganizzazione statuale leso, compromesso o messo in pericolo dalla\nspecifica condotta contestata»). \n A tal ultimo riguardo, la Corte costituzionale ha avuto modo di\nevidenziare come sia «sufficiente che la norma impugnata sia\napplicabile nel giudizio a quo (come certamente avviene nel caso oggi\nin esame) e, dunque, a determinare effetti su di esso, senza che\nrilevi il \"senso\" di tali effetti per le parti in causa» (sentenza n.\n46 del 2014 e n. 294 del 2011). Si e\u0027 chiarito che il modo in cui il\nsistema normativo reagisca ad una sentenza costituzionale di\naccoglimento esula dai compiti della Corte, essendo piuttosto di\nspettanza del giudice del processo principale, «unico competente a\ndefinire il giudizio da cui prende le mosse l\u0027incidente di\ncostituzionalita\u0027» (sentenza n. 46 del 2014 e n. 28 del 2010). \n Alla stregua di quanto precede, si\u0027 reputa la questione rilevante\ncon riferimento ad entrambe le fattispecie di reato, ancorche\u0027 lo\nstesso pubblico ministero, quanto alla fattispecie corruttiva, ne\nsolleciti in ogni caso l\u0027archiviazione sotto il profilo della\nsussistenza del fatto, sia che lo si voglia qualificare come\ncorruzione tra privati che come corruzione di pubblico ufficiale o\nincaricato di pubblico servizio, non ritenendo sufficientemente\nprovato il nesso tra le utilita\u0027 promesse o elargite e l\u0027atto\ncontrario individuato nella turbativa della prima gara, in ragione\ndella collocazione temporale delle utilita\u0027. \n I dubbi di conformita\u0027 alla Costituzione del decreto-legge\nconvertito con modifiche che ha, con interpretazione autentica,\nsottratto Fondazione Milano Cortina alle norme di diritto pubblico,\nappaiono pregiudiziali e decisivi per valutare la richiesta di\narchiviazione anche in relazione al delitto di corruzione, venendo\nmeno - in caso contrario - la possibilita\u0027 per questo giudicante di\ndecidere autonomamente, giacche\u0027 la soluzione sarebbe obbligata. \n In particolare, per quanto concerne il reato di turbata liberta\u0027\ndegli incanti, la rilevanza della questione si impone con riferimento\nalla natura pubblica, o meglio alla natura di organismo di diritto\npubblico di Fondazione Milano Cortina, non essendo configurabile il\nreato, ove detto ente non fosse stato obbligato a seguire la\nprocedura dell\u0027evidenza pubblica nell\u0027assegnazione dei contratti di\nfornitura di servizi digitali. Con riferimento al delitto di\ncorruzione, la rilevanza correlata all\u0027attribuzione agli indagati N.\ne Z. della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di\npubblico servizio. \n 3.2. La natura pubblica dell\u0027ente rimanda a questioni che hanno\nformato oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza di\nlegittimita\u0027 e del Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. Stato,\nSez. V, sentenza 13 settembre 2021 n. 6272 e Cass. Sez. un., n.\n1482/2022 e 974/2023) che, nel recepire il consolidato orientamento\ndella Corte di Giustizia UE, hanno elaborato un criterio funzionale,\nin base al quale un ente deve essere annoverato nella categoria di\norganismo di diritto pubblico quando persegua scopi di interesse\ngenerale. Una volta verificata la corrispondenza dell\u0027attivita\u0027\neffettivamente svolta ad un interesse generale, deve riconoscersi la\nnatura pubblica dell\u0027ente, anche se tale attivita\u0027 concorra con altre\na scopo di lucro sul mercato concorrenziale. \n Il pubblico ministero ha evidenziato come l\u0027interesse pubblico\nperseguito dalla Fondazione risieda nella organizzazione delle\nOlimpiadi, per la quale e\u0027 stata costituita, nella realizzazione dei\nvalori dello sport in conformita\u0027 con la Carta Olimpica, nelle\niniziative, anche culturali e sociali, volte a conservare e\ntramandare l\u0027eredita\u0027 olimpica. Sono stati posti in risalto, oltre\nall\u0027interesse pubblico sotteso all\u0027attivita\u0027 dell\u0027ente, anche la\nnatura pubblica dei soggetti fondatori di Fondazione e le garanzie\npubbliche agli impegni dalla stessa assunti. \n A fronte di cio\u0027, i pareri dell\u0027Avvocatura di Stato del 24 giugno\n2020, 28 luglio 2020, 16 febbraio 2021 e 16 marzo 2021, allegati\ndalle difese, facendo leva su un passaggio di un risalente precedente\ndella giurisprudenza amministrativa di merito (sentenza del TAR per\nil Piemonte 3 marzo 2004, n. 362 (3) ), enfatizzano invece il dato\nevincibile dall\u0027atto normativo genetico di Fondazione, in base al\nquale l\u0027ente non persegue un fine di lucro ed opera in regime di\ndiritto privato (art. 2 decreto-legge n. 16/2020 convertito in legge\nn. 31/2020). Si e\u0027, in particolare, sostenuto che la Fondazione non\nriceve finanziamenti pubblici, essendo il suo patrimonio, al netto\ndella dotazione iniziale, costituito dai contributi, versamenti,\nentrate e corrispettivi derivanti dalla promozione dell\u0027evento.\nInoltre, il suo scopo sarebbe costituito dall\u0027organizzazione di un\nsingolo evento, non funzionale al soddisfacimento di un interesse di\ncarattere generale, per la cui realizzazione opererebbe, almeno in\nparte, in concorrenza con altri eventi sportivi aventi eguale\nrilevanza. Il prodotto finale sarebbe, infine, offerto sul mercato\ndelle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi. \n La risoluzione della questione non puo\u0027 prescindere da un suo\ncorretto inquadramento. \n L\u0027esigenza di definire la natura pubblica di un ente ha portato\ninizialmente all\u0027adozione di un criterio formalistico che, facendo\nperno sul divieto di costituzione di un ente pubblico «se non per\nlegge», introdotto dall\u0027art. 4, legge 79/1975, ha ancorato tale\nriconoscimento alla stessa attribuzione della qualifica di ente\npubblico ad opera dell\u0027atto normativo istitutivo dell\u0027ente, con la\nconseguente applicazione in blocco di tutto l\u0027assetto ordinamentale\nprevisto per gli enti pubblici. Eppure, la realta\u0027 ha sempre offerto\nesempi di enti che, pur costituiti per effetto di una fonte normativa\nche non li qualificasse nominalmente come soggetti pubblici,\nattribuiva loro la cura di interessi generali e li sottoponeva\ncomunque ad un regime pubblicistico. Cio\u0027 ha alimentato negli anni un\ncostante tentativo della giurisprudenza amministrativa di\nelaborazione di parametri alternativi, come il parametro\ndell\u0027attribuzione alla persona giuridica di «poteri amministrativi»\nin senso tecnico o del rapporto di servizio dell\u0027ente rispetto allo\nStato. Si tratta comunque di indici generali che, per la loro\nstaticita\u0027 ed immutevolezza, si sono rivelati inadeguati, a fronte\ndell\u0027eterogeneita\u0027 dello scenario proposto dalla continua evoluzione\ndell\u0027amministrazione pubblica. Si e\u0027 visto, infatti, come siano stati\nistituiti enti pubblici che, pur non avendo le tradizionali\ncompetenze amministrative, avessero compiti specifici per la cura di\ninteressi pubblici, o come il rapporto di servizio si prestasse ad\nessere diversamente modulato in termini di poteri di nomina o di\ncontrollo degli organi, di direttiva o ancora di finanziamento. \n In sostanza, criteri statici, come quelli che precedono, non\nriescono a spiegare l\u0027attuale assetto ordinamentale, che deve\nrispondere all\u0027esigenza di soddisfare bisogni sempre piu\u0027 complessi\ne, per farlo, si assiste ad un contesto di mutua ibridazione, in cui\nforme giuridiche di diritto privato divengono strumenti per la\nrealizzazione di interessi pubblici e soggetti di diritto pubblico\nsono sottoposti a regimi di diritto privato. La prevalente e piu\u0027\nrecente giurisprudenza amministrativa, recependo quella comunitaria,\nha dunque elaborato un criterio funzionale e dinamico per la\nindividuazione dell\u0027ente pubblico, abbandonando definitivamente la\ntesi formalistica basata sull\u0027esplicita previsione legislativa e\nadottando una nozione cangiante di ente pubblico. Essa rinviene il\nproprio fondamento normativo nell\u0027art. 1 della legge 241/1990 che, al\ncomma 1-bis, sancisce che «la pubblica amministrazione nell\u0027adozione\ndi atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di\ndiritto privato. salvo che la legge disponga altrimenti». Il che\nsignifica che e\u0027 ben possibile che un ente pubblico soggiaccia a\nnorme di diritto pubblico a determinati fini e a norme di diritto\nprivato a talaltri e lo stesso vale, a contrario, per una forma\ngiuridica di diritto privato. \n Del resto, lo stesso art. 22, comma 1, legge 241/1990, nel\nfornire la nozione di «pubblica amministrazione», rimanda a qualsiasi\nsoggetto di diritto pubblico o diritto privato che, limitatamente\nalla loro attivita\u0027 di pubblico interesse disciplinata dal diritto\nnazionale o comunitario, sia assoggettata ad un regime\nprocedimentalizzato, cioe\u0027 quantomeno ai principi del procedimento\namministrativo. \n A determinare la natura pubblica di un ente non e\u0027, quindi, la\nforma: anche un soggetto che ha una forma privatistica puo\u0027 essere\npubblica amministrazione e lo puo\u0027 essere a certi fini e nello\nsvolgimento di determinate attivita\u0027; quindi, se un soggetto svolge\npiu\u0027 attivita\u0027, alcune delle quali totalmente sottoposte al diritto\nprivato, altre invece sottoposte a regole procedimentali, esso e\u0027\npubblica amministrazione solo se e nella misura in cui svolga\nl\u0027attivita\u0027 procedimentalizzata. \n Tale nozione funzionale di ente pubblico e\u0027, comunque, in linea\ncon la previsione dell\u0027art. 4 della legge n. 70/1975, cui si e\u0027 fatto\npoc\u0027anzi cenno e che e\u0027 tuttora vigente. La definizione cangiante di\nente pubblico non puo\u0027, infatti, prescindere dall\u0027esistenza di una\nnorma di legge che sottoponga quell\u0027ente ad un regime pubblicistico,\nda cui derivino - per quello stesso soggetto - doveri e poteri di\nnatura pubblicistica. \n Va, anzi, detto che la teoria funzionale trova la sua genesi\nproprio nella tendenza del legislatore volta a scomporre e\nframmentare la figura dell\u0027ente pubblico, prevedendo una diversa\nmodulazione del concetto di ente pubblico a seconda dell\u0027istituto o\ndel regime giuridico introdotto da quella determinata normativa. Lo\nstesso ordinamento e\u0027 orientato, quindi, verso una nozione cangiante\ndi ente pubblico (anche definito «a geometrie variabili»). La\nconsiderazione di soggetti come «enti pubblici» varia, in\nconclusione, da disciplina a disciplina, potendo uno stesso soggetto\navere natura di ente pubblico rispetto a certi istituti e conservare\nrispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica\n(Cons. Stato, n. 3043/2016, cit.) \n Dopo quanto sin qui detto puo\u0027, dunque, apparire persino\nsuperfluo qualificare un soggetto come «ente pubblico». Il corretto\ninquadramento della questione impone, infatti, di individuare di\nvolta in volta a quale disciplina l\u0027ente sia sottoposto rispetto ad\nuna determinata attivita\u0027, attraverso la ricostruzione dei singoli\nistituti giuridici, come ad esempio con riferimento\nall\u0027applicabilita\u0027 del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. testo\nunico in materia di pubblico impiego), del decreto legislativo n.\n175/2016 (Testo unico in materia di societa\u0027 a partecipazione\npubblica) dell\u0027art. 1, comma 550/562 della legge n. 147/2013 (in\nmateria di vincoli finanziari), della legge n. 190/2012 (in materia\ndi anticorruzione), del decreto legislativo n. 33/2013, dell\u0027art. 1,\ncomma 125, legge n. 124/2017 (obblighi in materia di trasparenza) e,\ninfine, del decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti\npubblici). \n Per quanto qui rileva, dunque, la questione e\u0027 se la disciplina\nlegislativa, antecedente alle modifiche di sospetta\nincostituzionalita\u0027, sottoponesse l\u0027ente in disamina a talune norme\ndi diritto pubblico e segnatamente al regime dell\u0027evidenza pubblica. \n Fondazione «MILANO CORTINA 2026» e\u0027 stata costituita a Milano il\n9 dicembre 2019 con il compito di promuovere e organizzare la\nmanifestazione olimpica, con particolare riguardo alla gestione e\nrealizzazione delle gare e del contesto sportivo. \n L\u0027art. 2, comma 1, decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 attribuisce\nalla Fondazione MILANO CORTINA 2026 la funzione di Comitato\norganizzatore dei giochi olimpici ed in data 11 marzo 2020 - dopo\ncirca tre mesi dalla sua costituzione - il CIO le conferisce\neffettivamente tale funzione. \n Il successivo comma 2 del decreto-legge cit. specifica le\nfinalita\u0027 dell\u0027ente: «svolge tutte le attivita\u0027 di gestione,\norganizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi\nrelativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del\nConsiglio olimpico congiunto, in conformita\u0027 con gli impegni assunti\ndall\u0027Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta\nOlimpica.». In tale disposizione si specifica che non persegue «fine\ndi lucro» ed opera «in regime di diritto privato». Quest\u0027ultima\nprecisazione e\u0027 stata, invero, introdotta in sede di conversione in\nlegge 8 maggio 2020, n. 31. \n L\u0027identita\u0027 dei fondatori dell\u0027ente in esame e\u0027 chiarita sempre\ndal comma 1 dell\u0027art. 2 cit. e dallo statuto dell\u0027ente. Si tratta di\nsoggetti pubblici: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),\nComitato italiano paralimpico, Regione Lombardia, Regione Veneto,\nComune di Milano e Comune di Cortina d\u0027Ampezzo. \n A questi devono aggiungersi, dal 17 gennaio 2023, la Presidenza\ndel Consiglio dei ministri e le Province autonome di Trento e\nBolzano, per effetto dell\u0027art. 34, comma 3, del decreto-legge 9\nagosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti-bis), che ha modificato il richiamato\nart. 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con conseguente\nmodifica dello statuto. \n Sotto l\u0027aspetto organico la Fondazione, come risulta dal suo atto\ncostitutivo, e\u0027 composta dal consiglio di amministrazione, dal\nComitato di gestione (successivamente abolito dallo stesso\ndecreto-legge n. 115/22), dal Collegio sindacale, dal revisore legale\ndei conti. \n Orbene, e\u0027 stata costituita con atto normativo una fondazione,\ncui e\u0027 affidata l\u0027organizzazione dei giochi olimpici. \n Come e\u0027 noto, la fondazione e\u0027 un ente dotato di personalita\u0027\ngiuridica, che si avvale di un patrimonio congruo rispetto allo scopo\ndi utilita\u0027 sociale, cui e\u0027 funzionalmente destinato. L\u0027organo\namministrativo ha, inoltre, una natura «servente», nel senso che e\u0027\nvincolato, nel disporre dei beni della fondazione, al perseguimento\ndello scopo assegnato dal fondatore, sulla base delle indicazioni e\ndei limiti da quest\u0027ultimo fissati nell\u0027atto costitutivo. Il nostro\nsistema giuridico riconosce anche le fondazioni pubbliche: lo Stato,\na determinate condizioni, puo\u0027 avvalersi della fondazione per il\nperseguimento di finalita\u0027 istituzionali. Lo schema della fondazione\nsi presta in modo particolare al perseguimento di tali finalita\u0027,\nanche perche\u0027 gia\u0027 di per se\u0027 contempla, ai sensi dell\u0027art. 25 del\ncodice civile, poteri di vigilanza dell\u0027autorita\u0027 governativa (oggi\nsvolti dalla Prefettura e, ratione materiae dalle regioni e dalle\nprovince autonome) che trovano la loro giustificazione nella stessa\nstruttura dell\u0027ente il quale, a differenza delle associazioni, non ha\nun organo assembleare deputato al controllo generale su quanto\nstabilito dal fondatore. Per fondazioni pubbliche deve\nsostanzialmente intendersi un insieme eterogeneo di enti che, pur\navendo la forma di fondazioni di diritto privato, hanno con le\namministrazioni pubbliche un «contatto qualificato», ulteriore\nrispetto al controllo governativo sopra menzionato, che puo\u0027\nconsistere nella natura pubblica del soggetto fondatore o in un\ncontrollo pubblico, ad esempio attraverso la nomina degli\namministratori o l\u0027erogazione di risorse. Il perseguimento di\nfinalita\u0027 pubbliche attraverso le fondazioni attua una forma\ndecentralizzata di governo, espressione del principio di\nsussidiarieta\u0027 orizzontale di cui all\u0027art. 118, comma 4, della\nCostituzione. \n In virtu\u0027 di questo contatto qualificato con soggetti di diritto\npubblico, la fondazione pubblica - che ha natura cangiante alla\nstregua di qualsiasi altro ente pubblico - puo\u0027 rientrare nell\u0027ambito\ndi applicazione di una determinata normativa di stampo pubblicistico,\nsia che sia costituita nella tradizionale forma codicistica che in\nquella atipica della «fondazione di partecipazione» (forma ibrida che\npresenta caratteristiche che riconducono all\u0027associazione, per la\npartecipazione di piu\u0027 fondatori e/o la formazione progressiva del\npatrimonio, attraverso incrementi della non sufficiente dotazione\npatrimoniale iniziale, per effetto di adesioni successive da parte di\nsoggetti ulteriori rispetto ai fondatori). \n Ritornando a Fondazione Milano Cortina 2026, le sue\ncaratteristiche strutturali evidenziano appunto questo «contatto\nqualificato» con soggetti di diritto pubblico, che non e\u0027 smentito\ndal richiamo alla disciplina privatistica operato dall\u0027atto normativo\ngenetico. \n La fonte normativa primaria che ha istituto la Fondazione non ha\nfatto altro che operare in maniera simmetrica rispetto alle\nrichiamate norme generali che regolano l\u0027operato della pubblica\namministrazione (art. 1, comma 1-bis, e 22, comma 1, legge n.\n241/1990). Essa ha, infatti, sancito la possibilita\u0027 per la\nistituenda fondazione di operare «in regime di diritto privato». Tale\nespressione non aggiunge, invero, nulla di nuovo - come si e\u0027 visto -\nrispetto a quanto valevole per qualsiasi ente pubblico. \n Si tratta dunque di stabilire se e quando Fondazione Milano\nCortina 2026 fosse sottoposta a norme di diritto pubblico e\nsegnatamente - attenendosi solo alla questione che rileva nel caso di\nspecie - alle norme che regolano la procedura dell\u0027evidenza pubblica. \n In proposito, il decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei\ncontratti pubblici) subordina l\u0027applicabilita\u0027 di tale procedura alla\nnatura di «organismo di diritto pubblico» dell\u0027ente contraente, cosi\u0027\ncome definito all\u0027art. 1, comma 1, lettera e) dell\u0027allegato I.1. del\nCCP. Si tratta, invero, di una nozione gia\u0027 contemplata all\u0027art. 3\ndel decreto legislativo n. 50/2016, in vigore all\u0027epoca di parte dei\nfatti di cui e\u0027 procedimento, e rimasta immutata nel nuovo codice\ndegli appalti, in vigore dal 1° aprile 2023 e divenuto pienamente\nefficace dal 1° luglio 2023. \n Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi soggetto,\npersino avente forma societaria, purche\u0027 dotato di capacita\u0027\ngiuridica, istituito per soddisfare esigenze di interesse generale,\nattraverso lo svolgimento di un\u0027attivita\u0027 priva di carattere\nindustriale o commerciale, la cui attivita\u0027 sia finanziata in modo\nmaggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da\naltri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia\nsoggetta al controllo di questi ultimi o, ancora, il cui organo di\namministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri\ndei quali piu\u0027 della meta\u0027 sia designata dallo Stato, dagli enti\npubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Si\ntratta, in sostanza di quegli organismi che, a prescindere dalla loro\nformale qualificazione, operano secondo logiche diverse da quelle di\nun imprenditore privato. \n Occorre, a questo punto, verificare se Fondazione Milano Cortina\n2026 soddisfi tutti e tre i profili costitutivi dell\u0027organismo di\ndiritto pubblico, secondo l\u0027interpretazione piu\u0027 volte ribadita dalla\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, volta a privilegiare un approccio non\nformalistico, ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalita\u0027\ndi azione dell\u0027ente di riferimento (cosi\u0027, anche di recente, Sez. Un.\nciv. n. 8673/2019; Sez. Un. civ. 17567/2019). \n Requisito della personalita\u0027 giuridica \n La personalita\u0027 giuridica le deriva dalla stessa natura di\nfondazione. L\u0027art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 10\nfebbraio 2000, n. 36 espressamente attribuisce personalita\u0027 giuridica\nalla fondazione dal momento del riconoscimento prefettizio, che ne\ndetermina l\u0027iscrizione nel registro delle persone giuridiche. \n Requisito teleologico \n La Fondazione Milano Cortina 2026 persegue uno scopo di interesse\ngenerale e di spessore pubblicistico, essendo finalizzata a\nrealizzare un evento olimpico e paralimpico garantito dallo Stato\nitaliano nel rispetto della legge olimpica. In particolare, svolge\ntutte le attivita\u0027 di gestione, organizzazione, promozione e\ncomunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, «tenuto conto\ndegli indirizzi generali del Consiglio olimpico congiunto», «in\nconformita\u0027 (agli) impegni assunti dall\u0027Italia in sede\ninternazionale», nel rispetto della Carta olimpica. Cura, infine, per\nil tramite del suo presidente (di nomina governativa), al netto delle\nrelazioni con gli organi sovraordinati, «i rapporti con tutte le\naltre istituzioni nazionali e internazionali nel rispetto della\nlegge» e dello statuto. \n Nella stessa nota integrativa al bilancio presentato al 31\ndicembre 2022 si legge che l\u0027evento sara\u0027 in «grado di lasciare una\nprofonda eredita\u0027 al territorio» dello Stato italiano. \n Secondo le difese, Fondazione Milano Cortina 2026 non\npresenterebbe il requisito teleologico richiesto, in quanto\nopererebbe in regime di concorrenza, offrendo beni e servizi sul\nmercato. Inoltre, nello statuto e\u0027 previsto che la sua attivita\u0027 sia\nfinanziata con le risorse ricavate dalla stessa attivita\u0027 di\npromozione dei giochi olimpici. Nei diversi pareri allegati, si fonda\ntale assunto sulla risalente pronuncia del Tribunale amministrativo\nregionale del Piemonte, che con la sentenza 3 marzo 2004, n. 362 si\nespresse sulla natura del TOROC (comitato istituito per\nl\u0027organizzazione dei giochi olimpici del 2006), escludendo il\nperseguimento da parte di detto ente di finalita\u0027 di interesse\ngenerale, dovendosi con cio\u0027 definire «quelle che hanno ad oggetto\nbisogni di interesse parimenti generale», ossia «esigenze dell\u0027intera\ncollettivita\u0027 o di una rilevante fetta della stessa, cui lo Stato\nritiene di dover provvedere direttamente o con riguardo ai quali\nintende mantenere un\u0027influenza determinante». \n In particolare, si ritenne che detto ente non fosse stato creato\nper soddisfare specifiche finalita\u0027 d\u0027interesse generale, giacche\u0027 i\nGiochi olimpici invernali non sarebbero un «servizio pubblico»,\nbensi\u0027 un singolo evento, organizzato da un soggetto che la citta\u0027\nospitante avrebbe dovuto - per obbligo contrattuale e non per compito\nistituzionale - far nascere entro un tempo predeterminato. Secondo\ndetta pronuncia, dirimente sarebbe, «quand\u0027anche si volesse\nravvisare, contrariamente a quanto si e\u0027 fin qui sostenuto, un\ncollegamento con interessi di carattere generale», il difetto\ndell\u0027ulteriore requisito del «carattere non industriale o\ncommerciale» della sua finalita\u0027. La decisione del Tribunale\namministrativo enfatizzo\u0027 l\u0027unicita\u0027 dell\u0027evento sportivo oggetto di\norganizzazione. Si scrisse che l\u0027ammontare dei profitti non\ndipendesse dalla dotazione pubblica, ma dal livello di partecipazione\ndel pubblico e dunque dalla capacita\u0027 dell\u0027ente di procurarsi da solo\nle risorse necessarie al suo funzionamento. Il TOROC avrebbe pertanto\ndovuto operare secondo le logiche imprenditoriali dell\u0027efficienza in\nun contesto di concorrenzialita\u0027 con altri eventi sportivi di pari\nrilevanza mondiale. L\u0027esistenza di una libera concorrenza, si legge\nancora nella pronuncia del T.A.R., doveva essere valutata, non in\nrelazione al singolo evento «rispetto al quale e\u0027 indubitabile che lo\nstesso disponga di un\u0027esclusiva, concordata nell\u0027Host City Contract»,\nma all\u0027intero mercato in cui esistono «validi competitori\nindividuabili negli organizzatori di altri eventi sportivi di pari o\nsimile rilevanza». Lo stesso Tribunale amministrativo regionale del\nPiemonte rimanda, invero, alla giurisprudenza comunitaria, che\ntuttavia - negli anni successivi - e\u0027 profondamente mutata ed ha\navuto modo di precisare la compatibilita\u0027, ai fini del riconoscimento\ndella natura di organismo di diritto pubblico, di «attivita\u0027 volte a\nsoddisfare esigenze di interesse generale» con «altre attivita\u0027 a\nscopo di lucro sul mercato concorrenziale», che dunque possono\nricorrere congiuntamente in capo ad un medesimo ente (sentenza Corte\ndi giustizia UE, Sez. IV, LitSpecMet del 5 ottobre 2017 in C-567/15). \n In particolare, il giudice comunitario afferma che «l\u0027esistenza\ndi una concorrenza articolata non consentirebbe, di per se\u0027, di\nconcludere per la mancanza di un\u0027esigenza di interesse generale\navente carattere non industriale o commerciale», essendo rimesso al\ngiudice di verificare se, al momento dell\u0027aggiudicazione\ndell\u0027appalto, le attivita\u0027 volte al soddisfacimento delle esigenze di\ninteresse generale fossero o meno effettuate in regime di concorrenza\ne di conseguenza se l\u0027ente potesse «lasciarsi guidare da\nconsiderazioni diverse da quelle economiche», ancorche\u0027 nel prosieguo\nil valore delle operazioni interne aventi rilievo pubblicistico\nfossero suscettibili di ridursi, tanto da rappresentare «meno del\n90%, o una parte non essenziale, del fatturato totale della\nsocieta\u0027». \n Tale principio ribadisce invero quanto gia\u0027 sancito dalla\nsentenza Mannesmann del 15 gennaio 1998 in C-44/96 e sentenza ing.\nAigner del 10 aprile 2008 in C-393/06. \n In particolare, come ripreso dalle Sezioni Unite, la sentenza\nMannesmann inauguro\u0027 un filone interpretativo teso ad «estendere la\ndisciplina dei contratti pubblici anche agli appalti posti in essere\ndall\u0027organismo nell\u0027ambito di attivita\u0027 che non rispondano ad\nesigenze di ordine generale. Si tratta della applicazione della c.d.\nteoria del contagio, nata in seno alla sentenza Mannesman, volta ad\nevitare la formazione di zone franche all\u0027interno delle quali si\nrealizzi una indebita elusione della normativa comunitaria, nonche\u0027 a\nperseguire la certezza del diritto, in forza della quale non e\u0027\npossibile scindere i campi di azione di un medesimo ente» (Sez. Un.\nn. 8673/2019). \n Il delineato filone interpretativo e\u0027 stato recepito dalle\nSezioni Unite della Corte di cassazione civile (n. 8673/2019 e n.\n17567/2019) che, a venti anni di distanza dalla richiamata pronuncia\ndel giudice amministrativo, hanno puntualizzato il requisito negativo\ndel «carattere non industriale o commerciale dell\u0027attivita\u0027». E\u0027\nstata ribadita la possibilita\u0027 che l\u0027attivita\u0027 di interesse generale\nnon debba essere svolta in modo esclusivo «potendo il medesimo\nsoggetto svolgere altre attivita\u0027, addirittura con carattere\nprevalente» (Cass., Sez. un., 4 dicembre 2018, n. 8673 - dep. 28\nmarzo 2019, p. 11). Un organismo di diritto pubblico puo\u0027 dunque\noperare anche in un mercato concorrenziale e cio\u0027 non puo\u0027 costituire\nun elemento dirimente, idoneo ad escludere il perseguimento di un\ninteresse generale. Quest\u0027ultimo puo\u0027, infatti, presentare una\npropria e notevole rilevanza economica, tanto da indurre l\u0027ente che\nlo persegue a svolgere attivita\u0027 di impresa. Il criterio\ninterpretativo da seguire deve pertanto essere funzionale e non\nformalistico (Cass., Sez. un. civ. 8673/2019; Cassazione, Sez. un.\nciv., 17567/2019). \n Come si e\u0027 dunque visto, ancor prima della sentenza del Tribunale\namministrativo regionale del Piemonte, era maturata nella\ngiurisprudenza comunitaria la teoria secondo cui la concorrenzialita\u0027\ncostituisse un elemento indiziario superabile (sentenza Mannesmann\ndel 1998). Negli anni successivi gli approdi giurisprudenziali delle\nSezioni Unite hanno evidenziato come si debba ravvisare un\u0027attivita\u0027\nvolta a soddisfare un interesse generale, nel senso di attivita\u0027\n«necessaria affinche\u0027 la pubblica amministrazione possa soddisfare le\nesigenze di interesse generale alle quali e\u0027 chiamata e, in secondo\nluogo, che tale societa\u0027 si lasci guidare da considerazioni diverse\nda quelle economiche». In sostanza, perche\u0027 si sia in presenza di un\norganismo di diritto pubblico, occorre che «la societa\u0027 non fondi la\npropria attivita\u0027 principale su criteri di rendimento, efficacia e\nredditivita\u0027 e che non assuma su di se\u0027 i rischi collegati allo\nsvolgimento di tale attivita\u0027, i quali devono ricadere\nsull\u0027amministrazione controllante» (Cass., Sez. un. civ., 8225/2010). \n Altro aspetto rilevante e\u0027 che «il servizio d\u0027interesse generale»\nnon possa essere «rifiutato per ragioni di convenienza economica»\n(Cass., Sez. un. civ. 8673/2019 e n. 17567/2019). \n Anche la giurisprudenza amministrativa di merito ha fatto propri\ni medesimi principi (sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n.\n964 del 7 febbraio 2020). Nel 2021 il Consiglio di Stato ha ripreso\ntali insegnamenti, peraltro pronunciandosi su un organismo di diritto\npubblico operante nel settore sportivo, alla medesima stregua di\nFondazione Milano Cortina 2026 (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 6272\ndel 13 settembre 2021 e Cass., Sez. un. 974/2023). La pronuncia ha\ncostituto occasione per affermare che il carattere non industriale o\ncommerciale dell\u0027attivita\u0027 non debba essere valutato in base al\ndestinatario della stessa, bensi\u0027 con riferimento «alla natura dei\nbisogni che le prestazioni o i servizi resi dall\u0027ente sono diretti a\nsoddisfare», nel senso che «l\u0027attivita\u0027 dell\u0027ente deve rispondere a\nun interesse primario della collettivita\u0027, come la salute,\nl\u0027ambiente, la sicurezza e cosi\u0027 via», nel senso che e\u0027 «necessario\nche il soggetto si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle\neconomiche», ancorche\u0027 parte della sua operativita\u0027 sia svolta sul\nmercato (v., tra le altre, Cassazione, Sez. un. civ., n. 17567/2019,\ncit.; Consiglio di Stato, Sez. V 12 dicembre 2018, n. 7031; Cons.\nStato. V, 18 dicembre 2017, n. 5930); Cons. Stato, Sez. V, n.\n6272/2021, par. 9.3.1). \n Si e\u0027, dunque, concluso che la qualifica di organismo di diritto\npubblico non possa essere esclusa dal fatto che «l\u0027ente offra\nprestazioni o servizi insieme a soggetti privati in un mercato\nconcorrenziale», costituendo questo solo un indizio, superabile\nattraverso altri elementi significativi che - nell\u0027ambito di un\n«approccio funzionale» - inducano a ritenere che l\u0027azione risponda «a\nun interesse della collettivita\u0027 non industriale o commerciale» e che\nl\u0027ente «non fondi la sua attivita\u0027 principale solo su criteri di\nrendimento, efficacia e redditivita\u0027 e che non assuma su di se\u0027 i\nrischi collegati allo svolgimento dell\u0027attivita\u0027 (i quali devono\nricadere sulla pubblica amministrazione controllante)», con la\nconseguenza che «il servizio d\u0027interesse generale, oggetto\ndell\u0027attivita\u0027, non possa essere rifiutato per mere ragioni di\nconvenienza economica» (da ultimo, Cassazione, Sez. un., 28 marzo\n2019, n. 8673). Diversamente ragionando si consentirebbe ad un\nsoggetto che si avvalga di risorse pubbliche di utilizzare la sua\nveste formale di persona giuridica privata svolgente attivita\u0027 anche\nnel libero mercato per «autoestraniarsi dalle dovute regole di legge\ndell\u0027evidenza pubblica, solo perche\u0027 svolge dal proprio ben diverso\nlato attivita\u0027 che puo\u0027 corrispondere a un\u0027altrui libera attivita\u0027»\n(Cons. Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858; cfr. Cass., Sez. un., 8\nfebbraio 2006, n. 2637; Cons. Stato, Sez. V, n. 6272/2021. par. 9.4). \n Con sentenza del 21 ottobre 2022, n. 8975 la Sez. VII del\nConsiglio di Stato, nel ribadire la irrilevanza del carattere\npreminente dell\u0027attivita\u0027 di interesse generale, ha confermato come\n«l\u0027ente debba qualificarsi come organismo di diritto pubblico pure se\nla soddisfazione di bisogni di interesse generale costituisce solo\nuna parte relativamente poco rilevante delle attivita\u0027 da esso\neffettivamente svolte (in tal senso: Corte di Giustizia UE, 15\ngennaio 1998, in causa C-44/96, «Mannesmann»)». Cio\u0027 che rileva e\u0027\nche «il perseguimento di detta tipologia di bisogno rientri fra i\ncompiti istituzionali dell\u0027organismo di cui si discute, anche senza\ncarattere di preminenza». \n Nel caso di Fondazione l\u0027attivita\u0027 dell\u0027ente e\u0027 disciplinata\ndalla legge, la quale ha affidato ad un soggetto giuridico costituito\nad hoc il perseguimento di un interesse pubblico generale, senza che\nquesti possa rinunciarvi o modificare la sua operativita\u0027 con atti di\nautonomia privata. \n Il valore dello sport e\u0027 riconosciuto dalla nostra Carta\ncostituzionale. Un primo riferimento esplicito fu introdotto nella\nnostra Costituzione dalla legge costituzionale n. 3/2001, che ha\nriformato l\u0027art. 117, nell\u0027ottica di garantire una migliore e piu\u0027\nefficace distribuzione delle competenze interne tra i vari organi\nstatali e territoriali di cui e\u0027 composta l\u0027amministrazione pubblica.\nLo sport e\u0027 espressamente richiamato in termini di «organizzazione\nsportiva», come competenza concorrente dello Stato e delle regioni.\nIl valore dello sport - sia inteso in forma individuale come diritto\ninviolabile della persona, collegato anche al diritto alla salute\ninteso lato sensu come benessere psico-fisico, che in forma\norganizzata come associazionismo sportivo - rinviene da sempre il\nproprio fondamento costituzionale negli articoli 2, 3, 18, 32 della\nCarta costituzionale, sicche\u0027 risponde all\u0027interesse pubblico\nagevolarne la diffusione, attraverso la «rimozione degli ostacoli di\nordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della\npersona umana». In tali norme si rinviene dunque il riconoscimento\nimplicito dello sport come strumento per la tutela della salute,\nmiglioramento della qualita\u0027 della vita e promozione di valori\nsociali, quali la competizione leale, la cooperazione e la\nsolidarieta\u0027; valori essenziali per lo sviluppo della personalita\u0027. \n La legge costituzionale del 26 settembre 2023, n. 1 (nella\nGazzetta Ufficiale 7 ottobre 2023, n. 235), introducendo un ultimo\ncomma all\u0027art. 33 della Costituzione, ha poi definitivamente ed in\nmaniera esplicita riconosciuto «il valore educativo, sociale e di\npromozione del benessere psicofisico dell\u0027attivita\u0027 sportiva in tutte\nle sue forme». \n Il valore dello sport e\u0027 stato dunque sempre costituzionalmente\ngarantito. Da cio\u0027 discende l\u0027impegno della Repubblica ad assicurare\nun sostegno organizzativo e anche finanziario per consentire\nl\u0027effettiva e sempre piu\u0027 ampia partecipazione alla pratica sportiva,\nmediante la diffusione di adeguate infrastrutture, spazi pubblici e\nmanifestazioni ludiche, anche con il coinvolgimento degli enti\nlocali. Il sostegno economico, infine, deve concretizzarsi in risorse\npubbliche dedicate, sgravi fiscali, normative di favore che\nriconoscano lo sport come valore culturale. \n E\u0027 stato poi adottato un ordinamento normativo settoriale in\nmateria di giustizia sportiva (cfr. legge 17 ottobre 2003, n. 280,\nrecante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge\n19 agosto 2003, n. 220, in materia di giustizia sportiva»). \n Il valore sociale e formativo dello sport e\u0027 riconosciuto anche a\nlivello comunitario (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 2\nfebbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport quale «strumento\nper promuovere la pace, la crescita economica, il dialogo\ninterculturale, la salute pubblica, l\u0027integrazione», ove si\n«sottolinea l\u0027importanza di rendere accessibile lo sport a tutti i\ncittadini in diversi contesti, ad esempio a scuola, al lavoro, come\nattivita\u0027 ricreativa o tramite societa\u0027 sportive e associazioni»).\nInfine, la c.d. «Carta olimpica», approvata dal Comitato\ninternazionale olimpico, all\u0027art. 1 afferma il principio in base al\nquale «la pratica dello sport e\u0027 un diritto dell\u0027uomo: ogni individuo\ndeve avere la possibilita\u0027 di praticare sport secondo le proprie\nesigenze». \n In virtu\u0027 di quanto precede, la gia\u0027 richiamata sentenza n.\n6272/2021 della Sezione V del Consiglio di Stato (confermata da\nCassazione, Sez. un., n. 974/2023) riconosce la rilevanza\npubblicistica del settore sportivo e culturale riconducibile a\nbisogni collettivi e, conseguentemente, attribuisce all\u0027istituto di\ncredito sportivo la qualifica di organismo di diritto pubblico,\nproprio alla luce del perseguimento di un interesse generale avente\ncarattere non industriale o commerciale. \n Fondazione Milano Cortina 2026 e\u0027 stata dunque istituita per\nsoddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi\ncarattere non industriale o commerciale, e segnatamente la\nrealizzazione dei valori dello sport in conformita\u0027 con la Carta\nolimpica, attraverso l\u0027organizzazione delle Olimpiadi invernali e\nl\u0027adozione di iniziative, anche culturali e sociali, volte a\nconservare e tramandare l\u0027eredita\u0027 olimpica (ossia tutti quei\nbenefici - in favore di persone, territori e del Movimento olimpico -\ntangibili ed immateriali a lungo termine avviati o accelerati\ndall\u0027ospitare i Giochi olimpici; cfr. doc. del CIO denominato «Legacy\nStrategie Approach 2021-2024 Objectives»). I finanziamenti pubblici e\nla struttura di governance di Fondazione, quale Comitato olimpico\norganizzatore dei giochi, sono pensati dunque per durare anche oltre\ni giochi olimpici del 2026. \n Tali finalita\u0027 risultano, in concreto, esplicitate gia\u0027 nel\ndossier di candidatura della Fondazione: promozione dello sviluppo\nsostenibile, rafforzamento della cooperazione nella regione\nmacroalpina per lo sviluppo a lungo termine di Milano, Cortina e\ndelle regioni. In quella sede si dichiara che la funzione di\norganizzazione dei Giochi e\u0027 «catalizzare» piani di sviluppo a lungo\ntermine riguardanti i comuni e le regioni che ospiteranno i giochi,\nin modo da migliorare i collegamenti e la cooperazione tra regioni\nlimitrofe, potenziando la «capacita\u0027 attrattiva della montagna come\nluogo in cui vivere», in modo da invertire la tendenza allo\nspopolamento ed «apportando numerosi e duraturi benefici sociali».\nAttraverso l\u0027organizzazione dei giochi si intende dare risalto a\nlivello internazionale alla cultura ed alle tradizioni locali per\nincrementare il turismo. Si dichiara l\u0027intento di perseguire\n«numerosi benefici economici, ambientali e sociali che contribuiscano\nal raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle\nNazioni Unite». Tra questi sono espressamente indicati: il\nmiglioramento delle infrastrutture sportive e dei luoghi di\naggregazione sportiva, di allenamento e di competizione; la creazione\ndi aree di rigenerazione ambientale e mentale, che comprendono sette\nscali ferroviari dismessi, tra i quali il sito di Porta Romana\nospitante il Villaggio olimpico. Tali aree saranno riqualificate per\nospitare sette nuovi parchi completati con nuova edilizia\nresidenziale e altri servizi di utilita\u0027 sociale. Si conclude che\n«l\u0027intero progetto di coinvolgimento si svolgera\u0027 all\u0027insegna\ndell\u0027equita\u0027, della trasparenza, dell\u0027apertura, della collaborazione,\ndella responsabilita\u0027 e della responsabilizzazione», attraverso una\n«sinergia tra i benefici economici e i benefici sociali derivanti\ndall\u0027ospitare i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026»\nnell\u0027ottica di «un\u0027eredita\u0027 olimpica sostenibile e di lunga durata»,\nche rappresenta «uno degli impegni centrali dei Giochi olimpici e\nparalimpici invernali Milano Cortina 2026». \n Riferimenti all\u0027interesse pubblico generale perseguito dalla\nFondazione emergono anche dall\u0027«Host City Contract», sottoscritto\ndagli enti pubblici fondatori della Fondazione, con adesione da parte\ndi quest\u0027ultima. \n In esso le parti si impegnano: \n a rispettare le disposizioni della Carta olimpica e del\ncodice etico del Comitato olimpico internazionale e a condurre le\nproprie attivita\u0027 legate all\u0027organizzazione dei Giochi in modo da\npromuovere e valorizzare i principi fondamentali e i valori\ndell\u0027olimpismo, nonche\u0027 lo sviluppo del Movimento olimpico, vietando\nogni forma di discriminazione e tutelando i diritti umani; \n ad astenersi da atti di frode o corruzione, «in modo coerente\ncon eventuali accordi internazionali, leggi e regolamenti applicabili\nnel Paese ospitante e con tutti gli standard anticorruzione\nriconosciuti a livello internazionale applicabili nel Paese\nospitante, anche stabilendo e mantenendo un reporting e una\nconformita\u0027 efficaci»; \n ad operare in conformita\u0027 e promuovere gli standard di buon\ngoverno riconosciuti a livello internazionale applicabili nel Paese\nospitante; \n a svolgere varie attivita\u0027 durante il periodo precedente e\ndurante i Giochi in relazione alla promozione della pace e della\ncomprensione umana attraverso lo sport e la tregua olimpica; \n a svolgere le attivita\u0027 previste, contribuendo agli obiettivi\ndi sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, attraverso la\nelaborazione di un programma di sostenibilita\u0027 completo ed integrato; \n a destinare i ricavi del COG relativi ai Giochi «allo\nsviluppo del Movimento olimpico e promozione dello sport in\nconformita\u0027 con la Carta olimpica». Il Comitato organizzatore dei\nGiochi godra\u0027 del pieno beneficio delle risorse messe a disposizione\ndal CIO o dagli enti controllati dal CIO e non sara\u0027 soggetto o\ninfluenzato da alcuna imposta diretta o indiretta dovuta nel Paese\nospitante in relazione a tali risorse. \n Tale ultimo aspetto conferma che Fondazione, la quale gia\u0027 in\nbase alla sua stessa natura giuridica non puo\u0027 avere finalita\u0027 di\nlucro, e\u0027 obbligata a destinare eventuali ricavi alla realizzazione\ndi interessi generali di rilevanza anche costituzionale. \n In considerazione di tali obblighi, il consiglio di\namministrazione di Fondazione Milano Cortina 2026 ha valutato ed\napprovato la strategia di sostenibilita\u0027, impatto e legacy il 6\naprile 2022, revisionata il 24 ottobre 2023. \n Cio\u0027 posto, se si considera tutta l\u0027attivita\u0027 effettivamente\nsvolta dall\u0027ente per il perseguimento dell\u0027interesse pubblico per il\nquale e\u0027 stato costituito, non vi e\u0027 dubbio che Fondazione ponga in\nessere anche contratti di sponsorizzazione e di licenza di marchio al\nfine di reperire risorse per autofinanziarsi. Cio\u0027 si evince dalla\nstessa nota integrativa al bilancio presentato al 31 dicembre 2023,\nin cui l\u0027ente giustifica la prosecuzione dell\u0027attivita\u0027, nonostante\nle perdite (al 31 dicembre 2022 pari ad euro 54.784.542, al 31\ndicembre 2023 pari ad euro 33.725.504 e complessivamente pari ad euro\n107.800.743). sulla base di un programma di ripianamento del deficit,\nbasato - oltre che sui contributi del CIO e sulle garanzie degli enti\npubblici (di cui meglio si dira\u0027 nel prosieguo) - su operazioni di\nmarketing con soggetti terzi. \n Si tratta di un\u0027attivita\u0027 che, pur commerciale, non soggiace\npropriamente alle logiche del mercato e della concorrenza, atteso che\nlo stesso valore del marchio oggetto del licensing e\u0027 determinato\ndall\u0027esclusiva che collega la Fondazione ai Giochi olimpici, che a\npropria volta attira le varie sponsorizzazioni e partnership. In tale\nultimo caso, sono finanziati dal partner servizi strettamente\nfunzionali alla realizzazione delle finalita\u0027 statutarie. Si\nconsideri, ad esempio, il partenariato con Ferrovie dello Stato\nItaliane, che si e\u0027 impegnata a garantire un potenziamento\ndell\u0027assistenza, soprattutto verso le persone a ridotta mobilita\u0027,\nattraverso un rafforzamento dei presidi e della manutenzione\nordinaria nelle stazioni e sulle principali linee ferroviarie da e\nverso le aree olimpiche e paralimpiche, garantendo trasporti\nefficaci, affidabili e sicuri a tutti i partecipanti e ai residenti,\nanche nell\u0027ottica della promozione del trasporto sostenibile. \n La stessa scelta dello sponsor o del partner, pur essendo\ncomprensibilmente ispirata alla proposta economica piu\u0027 vantaggiosa,\ndeve contemperare detto parametro, in virtu\u0027 delle stesse norme\nstatutarie, quantomeno con la compatibilita\u0027 tra l\u0027oggetto sociale\ndello sponsor ed i valori e l\u0027interesse pubblico generale che la\nFondazione persegue. Va poi considerato che il ricorso da parte\ndell\u0027ente a contratti di sponsorizzazione non ne esclude di per se\u0027\nla natura di organismo di diritto pubblico, posto che lo stesso\ncodice dei contratti pubblici (art. 19, decreto legislativo n.\n50/2016, oggi art. 134, decreto legislativo n. 36/2023 «contratti\ngratuiti e forme speciali di partenariato»), prevedendo per essi solo\ndegli obblighi minimi di pubblicazione, espressamente riconosce che\nun organismo di diritto pubblico possa farvi ricorso. \n Del resto, l\u0027art. 119, testo unico n. 267/2000 espressamente\ncontempla la possibilita\u0027 che comuni, province ed altri enti locali\npossano «stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di\ncollaborazione» al fine di «favorire una migliore qualita\u0027 dei\nservizi prestati», purche\u0027 le iniziative oggetto dei contratti di\nsponsorizzazione siano «dirette al perseguimento di interessi\npubblici», non ricorrano forme di «conflittualita\u0027 tra attivita\u0027\npubblica e privata» e comportino «risparmi di spesa rispetto agli\nstanziamenti disposti». \n Il nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n.\n36/2023), oltre ai gia\u0027 menzionati contratti di sponsorizzazione\nassociati alla realizzazione di specifici lavori, servizi e\nforniture, ha inoltre specificatamente contemplato, all\u0027art. 13,\ncomma 2, anche i contratti di sponsorizzazione disgiunti da\nspecifiche attivita\u0027 pubbliche, che comportino per lo sponsor un\nvantaggio economico, costituito dal ritorno pubblicitario per essere\nassociato a quell\u0027ente pubblico o alle finalita\u0027 da questi perseguite\n(gratuita\u0027 interessata). Risulta, infatti, espressamente prevista\nall\u0027art. 13, comma 2, la possibilita\u0027 per l\u0027amministrazione pubblica\ndi ricorrere ai «contratti attivi», ossia quei «contratti che non\nproducono spesa e da cui deriva un\u0027entrata per la pubblica\namministrazione» (allegato I.1, art. 2, lettera h), i quali possono\nappunto offrire «opportunita\u0027 di guadagno economico anche indiretto»,\nprevedendo in tal caso che l\u0027affidamento - pur se con una gara\ninformale - rispetti in particolare il principio dell\u0027accesso al\nmercato, nel senso che questo tipo di contrattazione, stimolando il\nmercato, debba avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza ed\nimparzialita\u0027 (art. 13, comma 5, in relazione all\u0027art. 3, decreto\nlegislativo n. 36/2023). \n In ogni caso tali operazioni non esauriscono l\u0027attivita\u0027\ndell\u0027ente, in quanto vi e\u0027 tutta la parte operativa costituita\ndall\u0027espletamento della funzione propria di Comitato organizzatore\ndei giochi olimpici, che costituisce la ragione genetica della stessa\nFondazione. A tale ambito si riconducono i contratti mediante i quali\nl\u0027ente si dota degli strumenti necessari per lo svolgimento\ndell\u0027attivita\u0027 organizzativa. Tra questi, i contratti cui si\nriferiscono le collusioni ipotizzate, attraverso i quali la\nFondazione ha aggiudicato l\u0027incarico di realizzazione dell\u0027ecosistema\ndigitale Milano Cortina 2026. Il capitolato tecnico redatto\ndall\u0027ente, che disciplina la fornitura tecnica richiesta, specifica\nle esigenze che la digitalizzazione deve soddisfare e la sua\nimportanza in quanto «supporto delle attivita\u0027 primarie e accessorie\nsvolte dalla Fondazione in funzione dei Giochi, ovverosia le\nolimpiadi e paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026».\nSignificativo sotto il profilo in esame quanto esplicitato dal\ndisciplinare di gara in relazione al lotto 2, denominato progetto\nMilano Cortina Italia. In esso si indica la finalita\u0027 di «lasciare al\nSistema Paese la legacy di una piattaforma moderna per la promozione\nturistico-sportiva, con un\u0027attenzione particolare rivolta al\nterritorio». In tale ottica «i comuni potranno disporre, sin dal\nmomento dell\u0027approvazione, di una valorizzazione con una brand image\nesclusiva, oltre che di un accesso privilegiato alle informazioni,\nagli strumenti e ai programmi di eventi dei Giochi, al ticketing\nprivilegiato e ad uno speciale programma personalizzato di\nmerchandising». \n Il disciplinare di gara, costituito da quattordici articoli,\nintroduce elementi di dettaglio anche in merito ai parametri per\nl\u0027aggiudicazione. Il valore da assegnare ad ogni offerente prevede un\nminimo di uno ed un massimo di cinque. Uno dei parametri di\nvalutazione e\u0027 denominato «Legacy and sustainability» e riguarda\n«aspetti inerenti rispettivamente i benefici a lungo termine\nconseguenti i Giochi olimpici e la valutazione della fattibilita\u0027\nmassimizzando l\u0027impatto positivo sul piano sociale, economico ed\nambientale 31. Una concreta applicazione di tale parametro si\nrinviene in un allegato ad una e-mail inviata da R... ai suoi\ncollaboratori avente un oggetto denominato «allineamento voti gara\ndigital». L\u0027allegato e\u0027 costituito da un file del tipo Excel\ndenominato «Digital Platform - schema di voto» riepilogativo dei\npunteggi «tecnici» assegnati ai quattro competitors alla data del\n.... \n In esso si vede come J... passi - in quella fase - in vantaggio\n(da 4 a 4,5) per un aumento del suo punteggio proprio in relazione\nalla voce «Legacy and sustainability». \n Tale parametro rimanda a quanto sin qui detto in merito al\nperseguimento, da parte dell\u0027ente in esame, di un interesse pubblico\ngenerale; interesse che ispira anche le sue scelte contrattuali, in\nderoga alle logiche imprenditoriali di mercato ispirate alla\nmassimizzazione dei profitti. Costituisce riprova dell\u0027assenza di un\nregime concorrenziale puro anche la previsione - nel richiamato\ndisciplinare di gara - della natura non vincolante dell\u0027atto di\naggiudicazione, con esonero di qualsiasi responsabilita\u0027\nprecontrattuale o extracontrattuale, potendo in qualsiasi momento la\nFondazione recedere dalla stipula del contratto o modificare i\ntermini e le condizioni («tale consultazione non vincola in alcun\nmodo la Fondazione a procedere alla conclusione del contratto, e la\nFondazione potra\u0027 modificare in tutto o in parte i termini e le\ncondizioni in qualsiasi momento fino all\u0027eventuale stipula del\ncontratto, senza incorrere in alcuna responsabilita\u0027 precontrattuale\no extracontrattuale in genere, e senza che i partecipanti possano\navanzare alcuna pretesa, domanda, aspettativa, risarcimento,\nindennizzo o richiesta di qualsiasi tipo. Nel caso in cui il servizio\nnon venga aggiudicato, nulla sara\u0027 dovuto agli offerenti per le spese\nsostenute in relazione alla loro partecipazione»). Si tratta di una\nprevisione che disvela l\u0027assenza di una posizione paritaria tra le\ndue parti contraenti e che costituisce piuttosto espressione della\ncapacita\u0027 negoziale ma anche della posizione autoritativa dell\u0027ente;\nduplicita\u0027 che generalmente si sintetizza proprio nel contratto\npubblico e che costituisce la ratio della stessa procedura\ndell\u0027evidenza pubblica. Quest\u0027ultima, sul piano esterno, tutela la\nlibera concorrenza e la pari opportunita\u0027 tra gli aspiranti a\ncontrarre con l\u0027amministrazione pubblica e, sul piano interno, il\nrispetto del principio del buon andamento, attraverso la scelta del\nmigliore contraente per l\u0027organismo di diritto pubblico. \n Ne\u0027 l\u0027esistenza di una stazione appaltante come la societa\u0027\nInfrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. (SIMICO) puo\u0027\ncostituire un\u0027argomentazione per escludere quanto sin qui detto. Si\ntratta di un\u0027azienda certamente pubblica costituita per progettare e\nattuare - quale centrale di committenza e stazione appaltante - tutte\nle attivita\u0027 di realizzazione delle opere inserite nel «Piano delle\nopere olimpiche», finalizzate allo svolgimento dei XXV Giochi\nolimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano e\nCortina d\u0027Ampezzo del 2026, nel rispetto del decreto-legge dell\u002711\nmarzo 2020, n. 16. \n L\u0027art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16\nespressamente statuisce che «la societa\u0027 opera in coerenza con le\nindicazioni del Comitato organizzatore e con quanto previsto dal\ndecreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione\ndel piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla\nlocalizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali\ndelle opere, all\u0027ordine di priorita\u0027 e ai tempi di ultimazione delle\nstesse, nonche\u0027 alla quantificazione dell\u0027onere economico di ciascuna\nopera e alla relativa copertura finanziaria». \n Il compito di SIMICO S.p.a. e\u0027 dunque quello di realizzare le\nopere olimpiche indicate dai piani approvati dal Governo, in\ncoordinamento con il Comitato organizzatore dei Giochi invernali del\n2026, ossia Fondazione Milano Cortina, la quale ha addirittura il\ncompito di individuare le sedi olimpiche, indipendentemente poi dalla\ncircostanza che le stesse siano effettivamente realizzate dalla\nstazione appaltante SIMICO S.p.a. \n E\u0027 dunque un\u0027azienda pubblica che opera in sinergia con la\nFondazione nel perseguimento - nell\u0027ambito delle rispettive\ncompetenze - di finalita\u0027 riconducibili al medesimo interesse\npubblico generale. \n Requisito della dominanza pubblica \n Per la sussistenza di tale requisito e\u0027 sufficiente che sia\nintegrato anche solo uno degli elementi richiesti alternativamente\ndalla norma. \n Prevalenza del finanziamento di fonte pubblica (tenuto conto\ndell\u0027origine del patrimonio, della composizione del fondo di\ndotazione e di ogni altra fonte di finanziamento). L\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, nel parere del 24 giugno 2020, ha sostenuto che\nFondazione «non riceve finanziamenti pubblici, essendo il suo\npatrimonio, al netto della dotazione iniziale, costituito dai\ncontributi, versamenti, entrate e corrispettivi derivanti dalla\npromozione dell\u0027evento». Tale argomentazione e\u0027 smentita dalle\nconsiderazioni che seguono. \n In primo luogo, occorre considerare che la Fondazione ha una\ndotazione patrimoniale iniziale di 100.000 euro di provenienza\npubblica, giacche\u0027 versata dagli enti pubblici fondatori, ai sensi\ndell\u0027art. 7 dell\u0027atto costitutivo, per consentire l\u0027avvio delle\nattivita\u0027 funzionali all\u0027acquisizione di proprie risorse, mediante\ncontratti e sponsorizzazioni. \n Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri aveva garantito il\nsostegno del Governo alla candidatura Milano-Cortina. La lettera di\ngaranzia inviata, in pari data, dal Presidente del Consiglio al\nPresidente del Comitato olimpico internazionale aveva previsto, fra\nl\u0027altro, che i servizi di competenza statale da mettere a\ndisposizione del Comitato organizzatore sarebbero stati prestati\nsenza oneri a carico di quest\u0027ultimo e che le relative coperture e\nquelle degli eventuali ulteriori oneri sarebbero state oggetto di uno\nspecifico accordo tra il Governo e gli enti territoriali interessati.\nVa poi considerata la convenzione che regola i rapporti tra il\nComitato olimpico internazionale, le citta\u0027 ospitanti ed il Coni\n(Host City Contract). Essa contiene disposizioni che si traducono in\ngaranzie patrimoniali a carico degli enti territoriali fondatori, in\nuno con la garanzia dello Stato, per gli impegni assunti dal Comitato\norganizzatore dei Giochi. \n Il ruolo di garante dello Stato emerge dallo stesso atto\nnormativo istitutivo dell\u0027ente (decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16)\nche, all\u0027art. 4, prevede che «per l\u0027adempimento dell\u0027impegno assunto\ndal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato\nolimpico internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi,\nladdove l\u0027evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o\nvenisse cancellato, e\u0027 concessa, a favore del medesimo Comitato\nolimpico internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare\nmassimo complessivo di euro 58.123.325,71». \n L\u0027impegno cui si riferisce la garanzia statale e\u0027 contenuto nel\nBroadcast Refund Agreement. Nel verbale del Comitato di gestione\ndatato 12 gennaio 2022 emerge come in tale convenzione sia previsto\nin capo alla Fondazione l\u0027obbligo di restituire i contributi che\nverranno ad essa anticipati da parte del CIO per i diritti televisivi\nrelativi ai giochi olimpici, stimati in 452 milioni di dollari USA,\nobbligo che potrebbe essere fatto valere, qualora il CIO dovesse a\nsua volta rifondere ai broadcaster i corrispettivi per la vendita dei\ndiritti televisivi, come nel caso di annullamento o di posticipo dei\nGiochi. \n Il Broadcast Refund Agreement e\u0027 stato firmato dal Governo, dalle\ndue citta\u0027 ospitanti (Comune di Milano, Comune di Cortina), nonche\u0027\ndagli altri due enti locali (Regione Lombardia e Regione Veneto)\nfirmatari dello statuto di Fondazione. Con tale sottoscrizione gli\nenti locali hanno assunto una responsabilita\u0027 solidale con la\nFondazione, che ha costituito condizione necessaria perche\u0027 la\nFondazione potesse ricevere, da parte del Comitato olimpico\ninternazionale, i menzionati contributi, pure previsti dall\u0027Host City\nContract (HCC) a partire da marzo 2022 (art. 9 lettera c) dell\u0027Host\nCity Contract). \n La garanzia degli enti territoriali fondatori si estende fino a\ncoprire l\u0027eventuale deficit di bilancio finale di Fondazione. Tale\ngaranzia e\u0027 richiamata dall\u0027art. 4 dell\u0027Host City Contract. Si e\u0027\ncosi\u0027 introdotto un meccanismo di ripianamento delle perdite che\ngrava esclusivamente sugli enti territoriali fondatori. In\nparticolare, si legge in tale documento che gli enti territoriali\nospitanti e il Comitato nazionale olimpico si obbligano a garantire\nche, entro un mese dalla formazione del Comitato dei giochi olimpici\n(e dunque della Fondazione in esame), questo aderisca all\u0027Host City\nContract in tutti i suoi diritti, obblighi e garanzie, come se fosse\n«parte originaria» del contratto. Tra i suoi obblighi e\u0027 previsto\nche, unitamente agli enti territoriali ospitanti ed al Comitato\nnazionale olimpico, salvo non sia diversamente stabilito, debba\nfornire al Comitato olimpico internazionale e ad altre parti\ninteressate (come ad esempio atleti, media, spettatori) strutture,\nbeni e servizi. Prima del completamento della sua liquidazione, il\nComitato organizzatore dei Giochi deve garantire di avere «adempiuto\na tutti i suoi obblighi finanziari e di altro tipo ai sensi\ndell\u0027HCC». Il rispetto del contratto da parte del Comitato\norganizzatore dei Giochi sara\u0027 garantito dalle citta\u0027 ospitanti e dal\nComitato nazionale olimpico «attraverso la loro proprieta\u0027 del\ncapitale sociale, dei diritti di voto o di qualsiasi altro mezzo di\ncontrollo». Infine, «le citta\u0027 ospitanti, il Comitato olimpico\nnazionale ospitante e il Comitato OG saranno responsabili in solido,\nnella misura indicata ai §4.1 e §4.2 dell\u0027HCC, per tutti gli atti e\nle omissioni di tale entita\u0027 societaria o struttura giuridica». E\u0027\nprevista una responsabilita\u0027 solidale per tutti gli obblighi e\ngaranzie, «siano essi assunti individualmente o collettivamente».\nTale responsabilita\u0027 solidale si applichera\u0027, in particolare, a\n«tutti i danni, costi e responsabilita\u0027 di qualsiasi natura, diretti\no indiretti, che potrebbero derivare dalla loro violazione di\nqualsiasi disposizione dell\u0027HCC», anche con riferimento ad obblighi\ndi indennizzo per danni, perdite ed altre mancanze. \n La valutazione di tale forma di solidarieta\u0027 passiva deve tenere\nconto della totalita\u0027 degli obblighi garantiti, sia contrattuali che\nextracontrattuali, assunti dalla Fondazione nell\u0027espletamento della\nfunzione di organizzazione dei Giochi olimpici. La garanzia pubblica\nha la finalita\u0027 di assicurare l\u0027estinzione di qualsiasi obbligazione\ndel Comitato dei giochi olimpici prima della sua liquidazione. Si\ntratta dunque di una garanzia che va ben oltre il rafforzamento della\nposizione creditoria del C.I.O. (espressione pure utilizzata\ndall\u0027ormai superata pronuncia del Tribunale amministrativo regionale\ndel Piemonte 2004) e realizza una vera e propria modalita\u0027 di\nfinanziamento indiretto dell\u0027ente. Infatti, con normazione regionale,\nsia la Regione Veneto (art. 4, legge regionale 25 novembre 2019, n.\n44) che la Regione Lombardia (legge regionale 6 agosto 2019, n. 15)\nhanno disposto l\u0027accantonamento di somme per il finanziamento dei\nGiochi olimpici e paralimpici, rispettivamente per 55 e 137 milioni\ndi euro. Nella legge regionale della Lombardia, in relazione al\ntitolo dell\u0027accantonamento, si legge espressamente «al fine di\nfornire adeguata garanzia alla copertura di eventuali deficit del\nComitato organizzatore dei Giochi». Del resto, Fondazione ha ottenuto\nlinee di credito con istituti bancari proprio per la solidita\u0027\neconomica che le attribuiscono le garanzie dello Stato e degli enti\nterritoriali. \n In conclusione, occorre tenere in debito conto la natura pubblica\ndella dotazione iniziale della Fondazione, l\u0027anticipazione alla\nmedesima di contributi per effetto della garanzia statale di cui\nall\u0027art. 4, decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, il sollevamento da\nun\u0027azione di ripetizione di tali contributi e da alcuni costi, posti\ninvece a carico di amministrazioni pubbliche, la responsabilita\u0027\nsolidale degli enti territoriali in relazione a qualsiasi obbligo\ncontrattuale o extracontrattuale assunto dalla Fondazione, nonche\u0027\nl\u0027obbligo di copertura da parte dei medesimi di un eventuale deficit\ndella stessa, mediante l\u0027estinzione di ogni suo debito prima della\nliquidazione. Tutto quanto precede concretizza di fatto una forma di\nfinanziamento pubblico nettamente predominante rispetto agli altri\nintroiti derivanti dall\u0027attivita\u0027 della Fondazione. \n Ne\u0027 si vede come la sussistenza del requisito in esame possa\ndipendere dall\u0027effettiva attivazione - nel corso dell\u0027esistenza\ndell\u0027ente - di tali garanzie, che peraltro hanno una incidenza certa\ned immediata in termini di valutazione della sua stabilita\u0027\neconomica. Esse, infatti, consentono alla Fondazione di sottrarsi, in\ncaso di perdite che hanno comportato la riduzione oltre il terzo del\npatrimonio minimo, agli obblighi di immediata ricostituzione di\nquest\u0027ultimo, di trasformazione o di scioglimento dell\u0027ente previsti\ndall\u0027art. 22, comma 5, decreto legislativo n. 117/2017. Inoltre, i\ncontributi del CIO, trattandosi di anticipi, pur non potendo essere\nformalmente contabilizzati in attivo nei bilanci degli esercizi che\nprecedono lo svolgimento dei Giochi olimpici, sono comunque tenuti in\nconsiderazione nella valutazione della capacita\u0027 economica dell\u0027ente.\nL\u0027art. 4.2. dello statuto prevede, infatti, che «la capacita\u0027 della\nFondazione di perseguire il proprio scopo deve essere accertata, a\nprescindere dalla consistenza patrimoniale, in funzione delle\nprevisioni economico-finanziarie pluriennali» progressivamente\napprovate dagli organi della Fondazione, nel rispetto dello statuto e\ndella legge. A tutto cio\u0027 si aggiunge l\u0027intervento operato dal\nGoverno con l\u0027art. 4 del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, che\nha aggiunto all\u0027art. 2 del decreto-legge n. 16/2020 (istitutivo della\nFondazione) il comma 2-ter, in base al quale alle chiusure,\ncessazioni e licenziamenti, in connessione con la fine delle\nattivita\u0027 dell\u0027ente, non si applicano le disposizioni di cui ai commi\nda 224 a 238 dell\u0027art. 1 della legge n. 234/2021 in materia di\nchiusure aziendali e rapporti di lavoro subordinato. E\u0027 stato,\ninfine, con il medesimo intervento normativo d\u0027urgenza istituito un\ncommissario straordinario, quale figura responsabile del processo di\nindirizzo e coordinamento delle attivita\u0027 di organizzazione dei\nGiochi paralimpici, con legittimazione a subentrare nei rapporti\ngiuridici della Fondazione Milano Cortina 2026. Tale figura e\u0027 stata\ndotata di una somma pari ad un massimo di euro 148.880.000 e di euro\n79.362.367 per la realizzazione dei compiti assegnatigli (art. 5,\ndecreto-legge n. 96/2025). \n Come piu\u0027 volte ribadito dalla giurisprudenza, il parametro di\nvalutazione deve privilegiare l\u0027aspetto sostanziale e funzionale, a\ndetrimento di quello formale e strutturale, non potendosi, dunque,\nprescindere dall\u0027esigenza di tutela della par condicio competitorum,\nche costituisce proprio la ratio della procedura dell\u0027evidenza\npubblica. Ne consegue che, per finanziamento pubblico, devono\nintendersi non solo elargizioni dirette da parte dello Stato o di\naltri enti pubblici, ma ogni forma di interferenza economica di\nprovenienza pubblica, che si sostanzia nella introduzione di vantaggi\neconomici anche solo potenziali/eventuali e, tuttavia, in grado di\nelidere quel rischio di impresa che solitamente impone una logica di\nmerito nella valutazione delle offerte (cfr. anche Sezione V,\nConsiglio di Stato, n. 6534 del 19 novembre 2018 e n. 7031 del 12\ndicembre 2018). \n Sottoposta, quanto alla gestione, al controllo dello Stato, enti\npubblici o organismi di diritto pubblico. La presenza di tale\nrequisito potrebbe gia\u0027 affermarsi in considerazione della sua forma\ngiuridica e dunque dell\u0027operativita\u0027 dell\u0027art. 25 del codice civile.\nA cio\u0027 si aggiunga un collegio sindacale, i cui componenti sono\nnominati da enti pubblici (CONI, Comuni di Milano e Cortina\nd\u0027Ampezzo, Regione Lombardia, Regione Veneta, Province autonome di\nTrento e Bolzano). \n Presenti un organo amministrativo, la cui maggioranza sia di\ndesignazione pubblica. \n Il consiglio di amministrazione e\u0027 composto da consiglieri\ndesignati in maggioranza da enti pubblici (CONI, CIO, CIP, Comitato\nolimpico internazionale, Province autonome di Trento e Bolzano,\nComuni di Milano e Cortina d\u0027Ampezzo, Regione Lombardia, Regione\nVeneta e delegato del Governo). L\u0027art. 34 del decreto-legge n.\n115/2022 (conv. in legge n. 142/2022), cui e\u0027 seguita una modifica\ndello statuto dell\u0027ente, ha fissato l\u0027organo amministrativo in\nquattordici componenti ed ha previsto che l\u0027amministratore delegato\nsia nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti gli\nenti locali sopra indicati. \n In conclusione, Fondazione Milano Cortina 2026 riveste la\nqualifica di organismo di diritto pubblico ed in quanto tale e\u0027\nsottoposta alla procedura dell\u0027evidenza pubblica, nel senso che e\u0027\ntenuta a rendere note le ragioni di pubblico interesse che\ngiustificano l\u0027intenzione di contrarre, la scelta della controparte\ncontrattuale e la formazione del consenso. \n I contratti con cui sono stati appaltati i servizi digitali,\ntenuto conto del superamento della soglia di euro 209.000 - prevista\ndall\u0027art. 35, decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti pubblici\ndi forniture e servizi aggiudicati da «amministrazioni sub-centrali»\n(oggi euro 215.00 ex art. 14, decreto legislativo n. 36/2023) -\navrebbero dovuto invero imporre una procedura con pubblicazione di\nbando o avviso di gara. Cio\u0027, peraltro, cambia poco ai fini\ndell\u0027astratta configurabilita\u0027 del reato, posto che e\u0027 stata comunque\nadottata una procedura assimilabile a quella negoziata senza\npubblicazione di cui all\u0027art. 76, decreto legislativo n. 36/2023,\ncertamente sussumibile nella licitazione privata di cui all\u0027art. 353\ndel codice penale. \n La Corte di cassazione ha avuto piu\u0027 volte modo di ribadire che\n«il reato di turbata liberta\u0027 degli incanti e\u0027 configurabile in ogni\nsituazione in cui la pubblica amministrazione procede\nall\u0027individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il\nnomen iuris adottato ed anche in assenza di formalita\u0027, a condizione\nche siano previamente indicati e resi noti i criteri di selezione e\ndi presentazione delle offerte»; Cassazione pen., Sez. 6, sentenza n.\n13124 del 28 gennaio 2008 Cc. (dep. 27 marzo 2008) Rv. 239314 - 01;\nSez. 6, sentenza n. 44829 del 22 settembre 2004 Ud. (dep. 18 novembre\n2004) Rv. 230522 - 01; Sez. 6, sentenza n. 8044 del 21 gennaio 2016\nUd. (dep. 26 febbraio 2016) Rv. 266118 - 01. \n Cio\u0027 che conta e\u0027, infatti, l\u0027esistenza di una «competizione tra\naspiranti, che si svolga sulla base della previa indicazione e\npubblicizzazione dei criteri di selezione e di presentazione delle\nofferte»; Cassazione pen., Sez. 6 -, sentenza n. 6603 del 5 novembre\n2020 Ud. (dep. 19 febbraio 2021) Rv. 280836 - 01. \n Deve conseguentemente escludersi la configurabilita\u0027 di una gara\ne dunque del reato in esame solo quando, «nonostante la pluralita\u0027 di\nsoggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria\nofferta e l\u0027amministrazione conservi piena liberta\u0027 di scegliere\nsecondo criteri di convenienza e di opportunita\u0027 propri della\ncontrattazione tra privati», come quando la pubblica amministrazione\nricorra ad una procedura di selezione interna, basata sulla\n«comparazione dei curricula» in relazione all\u0027oggetto dell\u0027incarico\n(Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 9385) del 13 aprile 2017 Cc. (dep. \n1° marzo 2018) Rv. 272227 - 01; Cass. pen., Sez. 6 - sentenza n. 6603\ndel 5 novembre 2020 Ud. (dep. 19 febbraio 2021) Rv. 280836 - 01). \n E\u0027 dunque sufficiente che sia riscontrabile una competizione in\ncui l\u0027amministrazione pubblica abbia in qualche modo reso noti ai\npartecipanti i criteri di selezione. Si e\u0027 peraltro chiarito che «non\ndeve trattarsi di una semplice autolimitazione da parte della P.A.»,\ndi fronte alla quale i privati avrebbero solo «un interesse di\nfatto», ma questa deve esservi tenuta in base alla normativa\nsull\u0027evidenza pubblica e dunque alla sua natura di organismo di\ndiritto pubblico (Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 8044 del 21 gennaio\n2016 Ud. (dep. 26 febbraio 2016) Rv. 266118-01). \n Nel caso di specie, sulla base delle prospettazioni del Pubblico\nMinistero, entrambi i contratti aventi ad oggetto la fornitura dei\nservizi digitali sono stati preceduti da un capitolato tecnico, in\ncui sono stati indicati i lotti, i requisiti per la partecipazione, i\nparametri che l\u0027ente avrebbe seguito nella valutazione delle offerte\ned il termine per la presentazione delle stesse. Il capitolato e\u0027\nstato trasmesso alle varie societa\u0027 invitate alla presentazione delle\nofferte economiche ed e\u0027 stata poi redatta una tabella di valutazione\nper l\u0027assegnazione dei punteggi alle varie offerte, con\nindividuazione dell\u0027offerta economica piu\u0027 vantaggiosa, seguita dalla\naggiudicazione a V e D (anche se il contratto con quest\u0027ultima\nsocieta\u0027 non e\u0027 stato ancora rinvenuto). \n In particolare, quanto al primo contratto, N V , in qualita\u0027 di\nAmministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 dal al ,\nha sottoscritto in data con T che ha agito in nome e per conto di V ,\nun contratto di fornitura di software personalizzati per le\npiattaforme e app della Fondazione Milano Cortina 2026, inclusi i\nservizi di aom, bug fixing e hosting. Z M ha determinato tale\nassegnazione nell\u0027espletamento dell\u0027incarico di direttore tecnico dei\nservizi digitali («Digital Director», inquadrato come dirigente a\ntempo pieno e indeterminato) dal al ._L\u0027assegnazione dell\u0027appalto e\u0027\nstata preceduta dalla predisposizione di un capitolato tecnico datato\ndella cui redazione si sono occupati Z e C D (altro dirigente,\nresponsabile dell\u0027area Procurement e Facilities). In data Fondazione\nha avviato la procedura, invitando formalmente quattro competitors (V\n, B B R e A) ed estendendo l\u0027invito quattro giorni dopo anche a D e W\n, per un totale di 6 competitors, su indicazione espressa del\nComitato Olimpico Internazionale «CIO». L\u0027offerta economica formulata\nda T per V che secondo l\u0027impianto accusatorio e\u0027 stata fatta sulla\nbase delle indicazioni fomite da Z , il quale per le mansioni svolte\nha avuto accesso alle offerte dei competitors - e\u0027 stata pari a\n520.000 euro ed e\u0027 stata ritenuta l\u0027offerta economica piu\u0027\nvantaggiosa per la Fondazione Milano Cortina 2026. \n Anche in relazione alla seconda fornitura, risulta avviata il una\nprocedura selettiva finalizzata alla riassegnazione dei servizi\ndigitali (Digital Platform and Services), attraverso la\npredisposizione di un bando costituito da quarantasette fogli e\nsuddiviso in 12 paragrafi, approvato da R D , in qualita\u0027 di «IT\nAnalyst» e da A A in veste di «Head of IT Applications. Le nove\nsocieta\u0027 invitate sono state avvisate della possibilita\u0027 di\nconsultare il materiale di gara sulla piattaforma gestionale l-valua.\nTra i documenti caricati anche il disciplinare di gara, che contempla\ndue possibili opzioni sulle quali modulare le offerte. E\u0027 stato\nprevisto un termine ultimo per la presentazione delle offerte ( ),\nprorogato per tre volte, fino al . Quattro delle nove societa\u0027 hanno\npresentato un\u0027offerta tecnica. \n La procedura e\u0027 stata connotata dunque da tre fasi istruttorie\n(denominate «Round 1», «Round 2» e «Round 3»), nel corso delle quali\nl\u0027ente ha gradualmente selezionato il numero dei competitors,\nriducendoli da un totale iniziale di nove a quattro sino ad arrivare\nall\u0027aggiudicazione in favore di D . Anche in questo caso, l\u0027impianto\nprobatorio contempla elementi secondo i quali C ,responsabile\ndell\u0027area procurement e d\u0027intesa con M responsabile dell\u0027area\nDigital, avrebbe comunicato a C e O informazioni sulla migliore\nofferta presentata dai competitors, in modo da consentire loro di\nrettificare_l\u0027offerta tecnica nell\u0027interesse di D , che si aggiudica\nil contratto con un\u0027offerta conclusiva di 2.140.000 euro, operando un\nribasso di 109.500 euro. \n La configurabilita\u0027 del reato e\u0027, quindi, ancorata alla qualifica\ndi organismo di diritto pubblico di Fondazione Milano Cortina 2026,\nposto che - nel caso in cui dovesse ritenersi ente privato - la sua\ncondotta sarebbe penalmente irrilevante, in quanto non sussumibile\nnell\u0027art. 353 c.p., neanche nella forma attenuata di cui al terzo\ncomma. \n Infatti, pur trattandosi di un reato comune, la fattispecie di\ncui al primo comma presuppone che la gara turbata sia indetta da un\nente tenuto al rispetto della procedura dell\u0027evidenza pubblica. \n La circostanza attenuante speciale di cui al terzo comma\ndell\u0027art. 353 c.p., pur contemplando la licitazione per conto di\nprivati, ne limita la rilevanza penale alle sole ipotesi in cui la\ngara sia diretta da un pubblico ufficiale (come, ad esempio, nel caso\ndelle aste private dirette da notai). \n 1.1. La qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di\npubblico servizio \n Come anticipato, con riferimento al delitto di corruzione, la\nrilevanza della questione e\u0027 correlata all\u0027attribuzione agli indagati\nN e Z della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di\npubblico servizio. \n Gli insegnamenti della Corte di cassazione hanno chiarito come le\nqualifiche in esame prescindano dalla connotazione soggettiva\npubblica dell\u0027ente, essendo incentrate sulla natura dell\u0027attivita\u0027\neffettivamente svolta. Sono stati dunque enucleati due requisiti,\nquello teleologico della finalita\u0027 di interesse generale\ndell\u0027attivita\u0027 svolta e quello normativo dell\u0027operativita\u0027 di norme\nimperative che ne regolino lo svolgimento, ponendo stringenti limiti\nall\u0027autonomia privata nell\u0027ottica della salvaguardia del prevalente\ninteresse generale (SS. UU, n. 10086 del 13 luglio 1998 i, Rv.\n211190; Sez. 6, n. 44667 dell\u00278 ottobre 2019, , Rv. 278191). In\nsostanza, si e\u0027 stabilito che e\u0027 ben possibile riconoscere tali\nqualifiche anche se difettano gli indici di pubblicita\u0027 dell\u0027ente\nprevisti dal codice degli appalti, in quanto la nozione di organismo\npubblico assume rilevanza decisiva solo quando si tratti di valutare\nl\u0027osservanza delle disposizioni di legge, che attengono alla scelta\ndei contraenti da parte della pubblica amministrazione, laddove la\nqualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio\npotrebbe ricorrere ad esempio anche nelle societa\u0027 con partecipazione\npubblica di minoranza, purche\u0027 abbia natura pubblica il servizio\ndalle stesse espletato, ai sensi dell\u0027art. 4, comma 2, decreto\nlegislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n.\n22282 del 7 maggio 2024 Ud. (dep. 3 giugno 2024) Rv. 286663 - 01;\nSez. 6, Sentenza n. 22282 del 7 maggio 2024 Ud. (dep. 3 giugno 2024)\nRv. 286663 - 01. \n Ne consegue che, una volta chiarito che Fondazione Milano Cortina\n2026 ha natura di organismo di diritto pubblico e soggiace alle norme\nimperative che regolano la procedura dell\u0027evidenza pubblica, e\u0027\nsufficiente quanto sin qui gia\u0027 detto per dedurne la qualifica di\npubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio in capo ai\nsoggetti che agiscono in tale ambito per l\u0027ente. \n Al predetto criterio di delimitazione esterna, comune ad entrambe\nle qualifiche pubblicistiche, si aggiunge un criterio discretivo\ninterno. La pubblica funzione si distingue dal pubblico servizio per\nla presenza nella prima dei poteri tipici della potesta\u0027\namministrativa, come indicati dal secondo comma dell\u0027art. 357 c.p. La\nqualifica di pubblico ufficiale deve essere, quindi, riconosciuta a\nquei soggetti che, anche se non pubblici dipendenti ma meri privati,\nformano e manifestano la volonta\u0027 della pubblica amministrazione\nnell\u0027ambito di una potesta\u0027 regolata dal diritto pubblico, oppure\nesercitano, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi,\ndisgiuntamente e non cumulativamente considerati. Per poteri\nautoritativi devono intendersi tutte quelle attivita\u0027 che\ncostituiscano manifestazione di un potere pubblico discrezionale nei\nconfronti di un soggetto posto su un piano non paritetico rispetto\nall\u0027autorita\u0027 che rivesta tale potere. La valenza residuale\ndell\u0027incaricato di pubblico servizio si rinviene invece nell\u0027art. 358\nc.p., a tenore del quale rivestono tale qualifica coloro che mancano\ndei poteri tipici della pubblica funzione e tuttavia non svolgano\nsemplici mansioni di ordine, ne\u0027 prestino opere meramente materiali\n(Sez. U, n. 7958 del 27 marzo 1992, Rv. 191171). \n Una recente pronuncia della giurisprudenza di legittimita\u0027 ha\nprecisato che, poiche\u0027 la qualifica di incaricato di pubblico\nservizio e\u0027 connotata dall\u0027assenza di poteri autoritativi o\ncertificativi, puo\u0027 rivestire tale qualifica anche il soggetto che\nnon si ponga in una «posizione di supremazia di tipo pubblicistico e\nadopera, per lo svolgimento dei suoi compiti, «strumenti di diritto\nprivato», purche\u0027 - nel rispetto della puntualizzazione normativa -\nl\u0027attivita\u0027 svolta sia «disciplinata da norme di diritto pubblico e\nda atti autoritativi» (cfr. Sezioni Unite pen. n. 34036 del 16\nottobre 2025 e Sezioni Unite civ. n. 7645 dell\u00271° aprile 2020. \n In considerazione di tutto quanto precede, la qualifica di\npubblico ufficiale deve essere riconosciuta in capo a N V il quale,\nin qualita\u0027 di amministratore delegato della Fondazione Milano\nCortina dal al , ha avuto il potere di formare e\nmanifestare la volonta\u0027 dell\u0027organismo pubblico nell\u0027esercizio di\nattivita\u0027 regolata dal diritto pubblico e segnatamente dal decreto\nlegislativo n. 50/16 allora vigente, tanto e\u0027 vero che e\u0027 stato il\nfirmatario - per conto dell\u0027ente - del contratto concluso il con V e\nche si assume essere - nella corruzione ipotizzata - contrario ai\ndoveri d\u0027ufficio. \n Alle medesime conclusioni deve giungersi per Z , direttore\ntecnico dei servizi digitali, inquadrato come dirigente a tempo pieno\ne indeterminato, al quale viene ascritta la predisposizione del\ncapitolato tecnico, l\u0027invito formale ai sei competitors, la\nsupervisione della fase della valutazione delle offerte e la finale\naggiudicazione. Si tratta di atti autoritativi, in quanto la natura\nanfibia della contrattazione pubblica comporta che, mentre le regole\nprivatistiche subentrano nella fase esecutiva del contratto, la fase\nche concerne la selezione della controparte contrattuale privata e\nche precede la stipula del contratto e\u0027 retta da norme propriamente\npubblicistiche, volte alla tutela della concorrenza e della\nimparzialita\u0027. In tale fase l\u0027amministrazione pubblica non si trova\nsullo stesso piano dell\u0027offerente privato, in quanto e\u0027 libera in\nogni momento di recedere, annullando, revocando, modificando il\nbando, il disciplinare o il capitolato di gara. La stessa\naggiudicazione non vincola l\u0027ente pubblico, il quale puo\u0027 decidere in\nqualsiasi momento, esercitando i suoi poteri di autotutela, di non\naddivenire alla stipula del contratto. Cio\u0027 anche in quanto - per\neffetto dell\u0027inversione procedimentale (oggi espressamente codificata\nall\u0027art. 107, comma 3, d.lgs. 36/23) - i controlli sul contraente\nsono postergati al momento successivo all\u0027aggiudicazione, nel senso\nche - per evitare un inutile dispendio di risorse - l\u0027ente pubblico\npuo\u0027 decidere di valutare prima le offerte, riservando la verifica\ndei requisiti e tutti i controlli del caso al solo aggiudicatario. Ne\nconsegue che le competenze attribuite a Z M sono ascrivibili ad una\npubblica funzione in quanto espressione di un potere autoritativo. \n 3.4. L\u0027incidenza del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 conv.\ncon legge 8 agosto 2024, n. 111 \n Con l\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 11 decreto-legge 11 giugno\n2024, n. 76 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita\u0027\nper interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi\neventi internazionali») si e\u0027 introdotta una norma extrapenale 32\n«L\u0027art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e\u0027\nda intendersi nel senso che le attivita\u0027 svolte dalla Fondazione\n«Milano Cortina 2026» non sono disciplinate da norme di diritto\npubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di\ndiritto pubblico». che, incidendo sulla qualifica di organismo di\ndiritto pubblico della Fondazione «Milano Cortina 2026» e conferendo\na tale ente il potere di operare sul mercato secondo criteri\nimprenditoriali privati ed in regime di concorrenza ha, da un lato,\nescluso per l\u0027ente l\u0027obbligo di ricorrere alla procedura\ndell\u0027evidenza pubblica e, dall\u0027altro, in capo a chi opera per l\u0027ente,\nla qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,\ncon la conseguente impossibilita\u0027 di ravvisare anche solo in\nastratto, nelle condotte asseritamente poste in essere, i reati di\ncorruzione e di turbata liberta\u0027 degli incanti, che postulano,\nrispettivamente, la qualifica pubblicistica in capo a coloro che\nricevono le utilita\u0027 e l\u0027operativita\u0027 della procedura dell\u0027evidenza\npubblica, quanto meno nella forma della gara informale, sussumibile\nnella licitazione privata di cui all\u0027art. 353 c.p. \n La novella ha invero inciso su una norma esterna al precetto\npenale e dunque non ha prodotto neanche una parziale abolitio\ncriminis, bensi\u0027 solo un fenomeno di successione di norme\nextrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie\nrelativi alla qualifica soggettiva pubblicistica dell\u0027ente e degli\nagenti, senza minimamente incidere sulla struttura dei delitti di\ncorruzione e di turbativa d\u0027asta. In sostanza, si e\u0027 prodotto -\nlimitatamente ad un determinato organismo di diritto pubblico - un\neffetto sostitutivo della norma richiamata dall\u0027elemento normativo\n«pubbliche amministrazioni», per conto delle quali l\u0027art. 353 c.p.\nrichiede siano svolte le gare, di cui incrimina la condotta\nimpeditiva, turbativa o di allontanamento degli offerenti. E ancora,\nsi e\u0027 inciso - sempre limitatamente ad un singolo ente - sulla norma\nextrapenale richiamata dagli elementi normativi contenuti negli artt.\n357 e 358 c.p., che si riferiscono alla «pubblica funzione\namministrativa» ed al «pubblico servizio», per qualificare i soggetti\nattivi dell\u0027ipotizzato reato di corruzione. Il che, a differenza di\nquanto si verifica in caso di integrazione di una norma penale in\nbianco, non determina una riduzione dell\u0027area di tipicita\u0027 penale. \n Tale modifica normativa, non univocamente interpretativa, avrebbe\ndunque avuto dubbia incidenza sulle condotte poste in essere\nantecedentemente, quando operava il regime della procedura di\nevidenza pubblica e gli indagati rivestivano la qualifica di pubblici\nufficiali, in quanto non avrebbe mutato il disvalore penale delle\ncondotte (cfr. Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 36317 del 28 ottobre\n2020 Ud. (dep. 17 dicembre 2020) Rv. 280286 - 01; Sez. 6, Sentenza n.\n30227 del 28 settembre 2020 Cc. (dep. 30 ottobre 2020) Rv. 279724 -\n01). A tal riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno\nevidenziato come, in tema di successione di leggi penali, quando la\nmodifica della norma extrapenale non abbia una portata integratrice\ndel precetto penale, essa puo\u0027 escludere la punibilita\u0027 del fatto\nprecedentemente commesso, solo nel caso in cui sia stata prevista\nun\u0027efficacia retroattiva (Sez. U, 27 settembre 2007 (dep. 16 gennaio\n2008), P.g. in proc. Magera, Rv. 238197) \n L\u0027effetto retroattivo di tale novella si e\u0027, senza dubbio,\nprodotto per effetto delle modifiche apportate dalla relativa legge\ndi conversione 8 agosto 2024, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale 9 agosto\n2024, n. 186), in base alle quali l\u0027intervento normativo d\u0027urgenza e\u0027\nqualificato ex post in termini di interpretazione autentica. Si\nriporta di seguito il testo attualmente vigente dell\u0027art. 11 (in\ngrassetto le modifiche riportate in sede di conversione): \n 1. L\u0027art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, si\ninterpreta nel senso che le attivita\u0027 svolte dalla Fondazione «Milano\nCortina 2026» non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e\nche la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto\npubblico. \n 2. La Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in\ncondizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. \n La Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in\ncondizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. \n Sulla base della normativa extrapenale attualmente vigente deve\npertanto escludersi la perdurante rilevanza penale delle condotte di\ncorruzione e turbativa d\u0027asta, che si assumono poste in essere dai\nsopra indicati indagati, in quanto la legge di conversione ha\nchiarito esplicitamente ]a natura di interpretazione autentica della\ndisposizione gia\u0027 contenuta nell\u0027art. 11 del decreto-legge 11 giugno\n2024, n. 76, attribuendo dunque valenza retroattiva a tale norma. \n Per norma interpretativa deve intendersi «quella disposizione che\nsi riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga\nesclusivamente sul significato normativo senza intaccare ed integrare\nil dato testuale» (sentenza Corte cost del 4 aprile 1990, n. 155). \n La giurisprudenza della Consulta ha chiarito che le norme\ninterpretative sono per natura retroattive e che, fatto salvo l\u0027art.\n25, comma 2 C «manca nella Carta costituzionale qualsiasi limitazione\ndi ordine generale a riguardo», trattandosi di «un istituto\ncomunemente ammesso in altri ordinamenti statali che posseggono i\ncaratteri di Stato di diritto e di Stato democratico» (sent. 8 luglio\n1957, n. 118). Negli anni, si e\u0027 consolidato il principio secondo cui\nla legge di interpretazione autentica sia, a tutti gli effetti,\nassimilabile ad una legge innovativa con efficacia retroattiva (sent.\nCorte cost. 10 febbraio 1993, n. 39, sent. 17 novembre 1994, n. 393). \n Tale norma incide, dunque, sulla prosecuzione e sull\u0027esito del\npresente giudizio, atteso che i fatti in esame non sono piu\u0027\nsussumibili nei delitti di cui agli artt. 319, 320, 321 c.p. e 353\nc.p., postulando tali fattispecie incriminatrici, l\u0027una - come\npresupposto necessario della condotta del soggetto attivo della\ncorruzione - la veste giuridica del pubblico ufficiale o\ndell\u0027incaricato di pubblico servizio e l\u0027altra, come presupposto del\nreato di turbativa, lo svolgimento della gara per conto di\nun\u0027Amministrazione pubblica tenuta al rispetto delle procedure\ndell\u0027evidenza pubblica. Ne\u0027 puo\u0027 incidere, sul giudizio di rilevanza,\nla residua configurabilita\u0027 del reato di cui all\u0027art. 2635 del codice\ncivile limitatamente alla condotta originariamente qualificata come\ncorruzione propria. Si richiama a riguardo quanto premesso in diritto\nsul concetto di rilevanza, con riferimento alla sola incidenza sul\npercorso motivazionale, evidenziando peraltro come i possibili esiti\nprevisti dall\u0027art. 409 c.p.p. contemplino. in caso di mancato\naccoglimento della richiesta di archiviazione, sia l\u0027imputazione\ncoatta che l\u0027ordine di ulteriori indagini, anche eventualmente previa\niscrizione di una diversa ipotesi di reato (cfr. Cass. pen, Sez. V.\n44926/21). Devono essere dunque considerate tutte le diverse\nconseguenze giuridiche che deriverebbero dalla eventuale\nderubricazione, sia nella fase delle indagini (sotto il profilo dei\nmezzi esperibili di ricerca della prova e dei provvedimenti cautelari\npersonali e reali adottabili), che nella fase del giudizio (per il\ndiverso trattamento sanzionatorio in termini di pene principali,\naccessorie e misure di sicurezza patrimoniale e la diversa\nindividuazione della persona offesa). Lo stesso Tribunale di Milano\nin sede di riesame, nell\u0027escludere la rilevanza - perche\u0027\n«l\u0027accoglimento della questione non spiegherebbe nel giudizio a quo\neffetti concreti e di natura satisfattiva della pretesa ivi dedotta\n..., ossia la restituzione di quanto in sequestro a Z M (cio\u0027 in cui\nsecondo la giurisprudenza di legittimita\u0027 si sostanzia l\u0027interesse\nall\u0027impugnazione)» - ha comunque evidenziato la natura incidentale\ndel proprio giudizio, che in ogni caso si sarebbe concluso con il\nmantenimento del vincolo reale, ancorche\u0027 ancorato ad un diverso e\nmeno grave reato. Nel relativo passaggio motivazionale definisce\nappunto il differente momento processuale in cui alla questione deve\nessere, invece, riconosciuta rilevanza, in ragione della cognizione\npiena riservata al giudizio principale: «e\u0027 evidente che non si\nesclude la rilevanza del dubbio di legittimita\u0027 costituzionale in\nrelazione all\u0027art. 11 del decreto legge n. 76/24 in fase di indagine\n(si pensi ai provvedimenti cautelari di diversa natura) e anche piu\u0027\nnel giudizio principale (in relazione all\u0027entita\u0027 delle pene\naccessorie); e tuttavia l\u0027interesse rispetto a momenti processuali\ndiversi non integra il presupposto della rilevanza nella prospettiva\npropria del presente giudizio impugnatorio che ha ad oggetto il\nprovvedimento impositivo di una misura cautelare reale in funzione di\nricerca della prova» (ordinanza Tribunale Milano-Sezione XII penale\ndel 10 luglio 2024). \n4. Ammissibilita\u0027 e non manifesta infondatezza della questione. \n 4.1. La valutazione in termini di ammissibilita\u0027 non puo\u0027\nprescindere dal principio della riserva di legge, sancito dall\u0027art.\n25, comma 2, Cost, per effetto del quale sono precluse pronunce della\nCorte costituzionale che determinino effetti sfavorevoli per\nl\u0027imputato, essendo affidate in via esclusiva al legislatore le\nscelte di politica criminale e quindi la decisione circa i fatti a\ncui assegnare rilevanza penale (sentenza della Corte costituzionale\nn. 5 del 2014; sentenza n. 394 del 2006). E\u0027, dunque, impedito alla\nCorte di creare nuove fattispecie o di estendere l\u0027ambito applicativo\ndi quelle esistenti a casi non previsti o non piu\u0027 previsti, o di\naggravare la disciplina sanzionatoria (sentenza n. 8 del 2022; n. 84\ndel 2024; ordinanza n. 29 del 2022; sentenza n. 17 del 2021; n. 37\ndel 2019; n. 46 del 2014; n. 324 del 2008; n. 394 del 2006; 161 del\n2004). \n Sono, pertanto, inammissibili, in linea di principio, le\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale riguardanti norme abrogative\ndi una fattispecie criminosa, giacche\u0027 la declaratoria di\nillegittimita\u0027 costituzionale determinerebbe la reviviscenza della\nnorma incriminatrice abrogata, riservata al solo legislatore (cosi\u0027,\nex plurimis, sentenze n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze n.\n413 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997, sentenze n. 161 del\n2004 e n. 49 del 2002: ordinanze n. 65 del 2008 e n. 164 del 2007). \n La stessa giurisprudenza costituzionale consolidatasi in materia\nha, tuttavia, riconosciuto l\u0027esistenza di eccezioni a tale principio.\nAnche in tali casi non potra\u0027 mai, comunque, derogarsi al «divieto di\napplicazione retroattiva della norma piu\u0027 sfavorevole», pure\nenunciato dal richiamato secondo comma dell\u0027art. 25 C. Ne consegue\nche. pure ricorrendo tali situazioni eccezionali, mai potrebbe essere\napplicata retroattivamente la sentenza di accoglimento della Corte\ncostituzionale a colui che abbia commesso il fatto, mentre era in\nvigore la piu\u0027 favorevole normativa dichiarata incostituzionale, di\ncui pertanto continuera\u0027 a beneficiare. \n In proposito e\u0027 bene chiarire che i fatti di cui e\u0027 procedimento\nsono stati tutti commessi durante la vigenza della normativa piu\u0027\nsevera, sulla quale ha inciso la disposizione normativa della cui\nlegittimita\u0027 costituzionale si discute, di talche\u0027 «l\u0027autore del\nfatto e\u0027 stato posto in condizione di autodeterminarsi «sulla base\ndel pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo»,\nsicche\u0027 l\u0027art. 25, secondo comma, Cost. non osterebbe a una sua\ncondanna» (sentenza n. 394 del 2006 e 95/25). Di recente la Corte ha\navuto modo anche di ribadire la non operativita\u0027 del principio della\ngenerale retroattivita\u0027 della lex mitior, desumibile dall\u0027art. 7\nCEDU, per il tramite dell\u0027art. 117, primo comma. Cost., che puo\u0027\ntrovare applicazione, solo ove «la norma sopravvenuta sia, di per\nse\u0027, costituzionalmente legittima» (sentenze n. 394 del 2006, n. 143\ndel 2018 e n. 95 del 2025). \n Cio\u0027 premesso, si procede a questo punto alla disamina delle\neccezioni ritenute ammissibili dalla giurisprudenza costituzionale e\nche si reputa di ravvisare nel caso di specie, procedendosi\ncontestualmente anche alla valutazione della non manifesta\ninfondatezza. \n 4.2. Ammissibilita\u0027 e non manifesta infondatezza della questione\nin relazione all\u0027art. 3 Cost. \n Un controllo di legittimita\u0027 - ancorche\u0027 produttivo di effetti in\nmalam partem - deve ritenersi ammissibile quando, in violazione del\nprincipio di eguaglianza, il legislatore introduca norme di favore\nche sottraggano «irragionevolmente» all\u0027operativita\u0027 di una norma\nincriminatrice alcune fattispecie riconducibili ad un piu\u0027 ampio\ngenus, ovvero prevedano per le stesse un trattamento sanzionatorio\npiu\u0027 favorevole. Cio\u0027 in quanto, diversamente ragionando, si\ncreerebbero delle «zone franche immuni dal controllo di legittimita\u0027\ncostituzionale». Il parametro per la identificazione della norma\npenale di favore e\u0027 quello della «sottrazione». Occorre, infatti,\nescludere dalla possibilita\u0027 di scrutinio le previsioni normative che\n«delimitano» l\u0027area di operativita\u0027 della norma incriminatrice,\ngiacche\u0027 si traducono in una valutazione legislativa in termini di\nmeritevolenza ovvero di bisogno di pena» e dunque sono espressione di\n«una precisa scelta politico - criminale» che non potrebbe essere\ninvasa da un intervento della Consulta (sentenza n. 161 del 2004).\nDiversa e\u0027, invece, l\u0027ipotesi - che rincorre nel caso di specie - di\nnorme che sottraggano «una certa classe di soggetti o di condotte\nall\u0027ambito di applicazione di altra norma maggiormente comprensiva».\nOve detta sottrazione si risolva in un trattamento privilegiato, si\ne\u0027 in presenza di «norme penali di favore» (sentenze n. 394/2006,\n325/08, 57/2009. 28/2010, 273/2010, 28/2010, 46/2014, 5/2014, 236 del\n2018, n. 143 del 2018, n. 37/19, n. 95/2025). \n La Corte costituzionale, nell\u0027escludere di recente\nl\u0027ammissibilita\u0027 della questione di costituzionalita\u0027 in relazione\nalla norma abrogativa del reato di abuso d\u0027ufficio, ha chiarito come\n- a differenza di quel caso ancorato ad un inammissibile raffronto\ntra la norma censurata ed altre norme incriminatrici vigenti - sia\ninvece possibile un sindacato in malam partem ex art. 3 Cost, che\nfaccia «riespandere» una norma tuttora vigente, la quale ha subito\nuna mera contrazione per effetto di una «norma penale di favore», che\nabbia sottratto, senza alcuna ragione giustificatrice, una categoria\ndi soggetti all\u0027attuazione di una norma penale generale. \n Cio\u0027 in quanto, in tale ultimo caso, la declaratoria di\nillegittimita\u0027 «non vulnera la riserva al legislatore sulle scelte di\ncriminalizzazione, rappresentando una conseguenza dell\u0027automatica\nriespansione della norma generale o comune, dettala dallo stesso\nlegislatore, al caso gia\u0027 oggetto di ingiustificata disciplina\nderogatoria» (sent. n. 95 del 2025). In sostanza, se il principio di\nlegalita\u0027 impedisce alla Consulta di configurare nuove norme penali,\nnon le impedisce «decisioni ablative di norme che sottraggano\ndeterminati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa\ndi una norma comune o comunque piu\u0027 generale, accordando loro un\ntrattamento piu\u0027 benevolo» (sentenza n. 148 del 1983). \n La Corte costituzionale ha avuto, in passato, anche modo di\nprecisare che la nozione di norma penale di favore, e\u0027 «la risultante\ndi giudizio di relazione fra due o piu\u0027 norme compresenti\nnell\u0027ordinamento in un dato momento». Il che si puo\u0027 realizzare per\nil tramite di qualsiasi «istituto» o «mezzo tecnico», come, a titolo\nesemplificativo, «la previsione di una scriminante di una causa di\nnon punibilita\u0027, di una causa di estinzione del reato o della pena,\ndi una circostanza attenuante o di una figura autonoma di reato\npunita in modo piu\u0027 mite» e dunque anche attraverso una norma di\ninterpretazione autentica che incida su una norma extrapenale. In\ntali casi la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione\nresta salva: l\u0027effetto in malam partem non discende dall\u0027introduzione\ndi nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte\ndella Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata\nlesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una\nconseguenza dell\u0027automatica riespansione della norma generale o\ncomune, dettata dallo stesso legislatore. al caso gia\u0027 oggetto di una\nincostituzionale disciplina derogatoria» (sentenza Corte\ncostituzionale n. 394/06). \n L\u0027eccezione non e\u0027 manifestamente infondata. E\u0027 bene premettere\nche l\u0027intervento legislativo che si intende rimettere alla Corte non\nha innovato la nozione normativa di organismo di diritto pubblico,\nneanche sotto il profilo di un\u0027interpretazione diversa da quella\nrecepita dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. \n Attraverso una norma «provvedimentale», dettata ad hoc per\nFondazione Milano Cortina 2026, il legislatore interviene sottraendo\ndetto ente all\u0027operativita\u0027 delle norme imperative pubblicistiche che\nregolano la contrattazione delle amministrazioni pubbliche, nel\nmentre e\u0027 in corso un procedimento penale e segnatamente subito dopo\nla discovery operata dal Pubblico Ministero con l\u0027esecuzione di un\ndecreto di perquisizione ed il deposito degli atti nell\u0027ambito della\nprocedura li riesame. La Consulta ha ribadito la necessita\u0027, in tali\ncasi, di «uno scrutinio di costituzionalita\u0027 stretto, ovvero\nparticolarmente severo», atteso che le leggi-provvedimento\n«contengono previsioni di contenuto particolare e concreto che\nincidono su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera\nlegislativa quanto normalmente affidato all\u0027autorita\u0027 amministrativa.\n...poiche\u0027 in norme siffatte e\u0027 insito il pericolo di un arbitrio,\nconnesso alla potenziale deviazione, in danno di determinati\nsoggetti, dal comune trattamento riservato dalla legge a tutti i\nconsociati» (sent. Corte cost. 168 del 2020). \n La norma - pur autodefinendosi implicitamente interpretativa - ha\ninvero una porta innovativa rispetto a quanto statuito nella norma\ninterpretata. Nella parte che precede si e\u0027 sottolineato, infatti,\ncome la norma genetica dell\u0027ente abbia stabilito, simmetricamente a\nquanto previsto m generale per ogni Pubblica amministrazione\ndall\u0027art. 1, comma 1-bis, legge n. 241/1990, che la Fondazione possa\noperare «in regime di diritto privato». Ecco, quindi, che la norma di\ncui all\u0027art. 11 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, conv. con\nmod. in L. 8 agosto 2024, n. 111 introduce un quid novi rappresentato\ndall\u0027impossibilita\u0027 per l\u0027Ente di svolgere un\u0027attivita\u0027\n«procedimentalizzata», giacche\u0027 il suo operato non e\u0027 mai\ndisciplinato da «norme di diritto pubblico» ed esso «non riveste la\nqualifica di organismo di diritto pubblico». \n Si e\u0027 visto come negli anni le pronunce della Consulta abbiano\nriconosciuto scarsa rilevanza alla verifica dell\u0027effettiva portata\ninterpretativa della norma, riconoscendo indistintamente la\nlegittimita\u0027 dell\u0027efficacia retroattiva sia della norma\ninterpretativa in senso proprio che della norma innovativa\nretroattiva e dunque solo apparentemente interpretativa, come quella\nin esame. Il giudice delle leggi ha, in sostanza, chiarito che in\nquest\u0027ultimo caso non sarebbe individuabile un vizio di legge, ma\nl\u0027attenzione deve essere comunque rivolta all\u0027effettiva\ncorrispondenza del carattere retroattivo della norma ad una\ngiustificazione ragionevole e non in contrasto con altri valori ed\ninteressi costituzionalmente protetti (sent. 14 gennaio 1994, n. 6;\nsent. 12 marzo 2008, n. 74). L\u0027irragionevolezza della retroattivita\u0027\ndella norma, destinata a travolgere giudizi ancora in corso di\ndefinizione, segnala la ricorrenza di una norma penale di favore\nvolta ad introdurre ingiustificati motivi di parita\u0027 o disparita\u0027 di\ntrattamento, anche in spregio della tutela del legittimo affidamento,\ndella coerenza e certezza del diritto e del rispetto delle funzioni\ncostituzionalmente riservate al potere giudiziario (Corte Cost.,\nsent. 14 luglio 2015, n. 150; sent. 16 dicembre 2015, n. 260; sent.\n11 giugno 2010, n. 209). In tale ultima pronuncia il giudice delle\nleggi ha dichiarato l\u0027incostituzionalita\u0027 di\u0027 una disposizione\ninterpretativa in materia urbanistica, che aveva modificato i\npresupposti per la concessione edilizia in sanatoria in modo piu\u0027\nfavorevole a chi avesse commesso un abuso edilizio, precedentemente\nnon sanabile. Nella parte motiva si osserva: «e\u0027 irragionevole che il\nlegislatore provinciale sia intervenuto per rendere retroattivamente\nlegittimo cio\u0027 che era illegittimo, senza che fosse necessario\nrisolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza che il testo delle\nnorme «interpretate» offrisse alcun appiglio semantico nel senso\ndelle rilevanti modifiche introdotte. Con cio\u0027 facendo, non solo si\ne\u0027 leso l\u0027affidamento dei consociali nella stabilita\u0027 della\ndisciplina giuridica delle fattispecie, che viene sconvolta\ndall\u0027ingresso inopinato e immotivato di norme retroattive che\nalterano rapporti pregressi, ma si rende inutile e privo di\neffettivita\u0027 il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere\nla tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive. A tale\nlesione di diritti fondamentali dei cittadini si aggiunge la\nviolazione dell\u0027art. 102 Cost. perche\u0027 le norme censurate incidono\nnegativamente sulle attribuzioni costituzionali dell\u0027autorita\u0027\ngiudiziaria, travolgendo gli effetti di pronunce divenute\nirrevocabili e definendo sostanzialmente, con atto legislativo,\nl\u0027esito di giudizi in corso»). \n Ritornando al caso di specie, la sottrazione di alcune categorie\ndi soggetti all\u0027ambito di applicazione degli artt. 353 e 318 e ss\nc.p. deriva da una norma che - a dispetto della sostanziale natura di\norganismo di diritto pubblico dell\u0027ente e senza modificarne la\nstruttura, le funzioni assegnategli nel perseguimento di un interesse\npubblico generale e la provenienza pubblica del suo finanziamento -\nha arbitrariamente sottratto detto ente all\u0027applicazione di norme di\ndiritto pubblico e, in particolare al regime dell\u0027evidenza pubblica,\nstabilendo che esso possa operare soggiacendo alle sole norme di\ndiritto privato. L\u0027irragionevolezza dell\u0027intervento normativo e\u0027\ntanto piu\u0027 palese se si considerano gli interessi giuridici protetti\ndalla normativa che si e\u0027 resa inoperativa. La procedura\ndell\u0027evidenza pubblica tutela, sul piano esterno, la libera\nconcorrenza e la pari opportunita\u0027 tra gli aspiranti a contr e con\nl\u0027amministrazione pubblica, prevenendo favoritismi e. sul piano\ninterno, il rispetto del principio del buon andamento, attraverso la\nscelta del migliore contraente per l\u0027organismo di diritto pubblico,\nsecondo i parametri dell\u0027efficacia e dell\u0027economicita\u0027, nel senso che\nil perseguimento della finalita\u0027 pubblica deve avvenire in maniera\nefficiente e senza sprechi», attraverso l\u0027adozione dei mezzi piu\u0027\nadatti e meno costosi. \n Fondazione Milano Cortina 2026 - alla medesima stregua degli\naltri organismi di diritto pubblico - non e\u0027 esposta alle conseguenze\ndelle scelte aziendali. perche\u0027 c\u0027e\u0027 un collegamento con la pubblica\namministrazione centrale e territoriale, che ha immobilizzato\ncomponenti finanziarie pubbliche ad un determinato scopo, assicurando\nil ripianamento delle perdite. \n Mentre un\u0027impresa privata agisce con efficienza se raggiunge un\ncerto profitto, per lo Stato o altro ente pubblico il profitto e\u0027\nrappresentato dall\u0027utile sociale. \n L\u0027obbligo della gara e dell\u0027attivita\u0027 procedimentalizzata e\u0027\nfunzionale. dunque, proprio ad evitare che l\u0027ente - se lasciato\nlibero di scegliere - possa alterare il mercato, giacche\u0027 sottratto\nal rischio di impresa e dunque posto nelle condizioni di seguire un\nintento diverso dalla logica di merito concorrenziale. \n La norma che si censura ha, invero, una portata ben piu\u0027 ampia,\nche va oltre il depotenziamento della tutela penale, creando il\nsubstrato per l\u0027inoperativita\u0027 di qualsiasi normativa che possa\nintervenire efficacemente a tutela di detti principi (e tale non puo\u0027\nritenersi neanche la norma che incrimina la corruzione tra privati,\nche mira a proteggere tutt\u0027altro bene giuridico, ne\u0027 tantomeno l\u0027art.\n18, cod. civ., a mente del quale gli amministratori sono responsabili\nverso la fondazione secondo le regole del mandato), creando una\nirragionevole zona franca per i dipendenti di quell\u0027ente i quali - a\ndispetto degli interessi pubblici che sono deputati a gestire e del\nparacadute economico creato dalle garanzie pubbliche di cui l\u0027ente si\navvale - godono di una sostanziale «immunita\u0027», con evidente\ndisparita\u0027 di trattamento rispetto ai dipendenti di una qualsiasi\naltra amministrazione pubblica centrale e sub-centrale. In proposito\ne\u0027 il caso di ricordare che proprio per la tutela della legalita\u0027,\nimparzialita\u0027 e trasparenza dell\u0027azione amministrativa, la\nresponsabilita\u0027 dei funzionari pubblici - di cui l\u0027Amministrazione\nnon puo\u0027 far a meno per operare - e\u0027 sancita a livello costituzionale\n(art. 28 Cost). \n La questione impone una considerazione ulteriore, ancorata al\ncarattere eccezionale della fondazione quale modulo privatistico a\ndisposizione dell\u0027amministrazione pubblica per l\u0027esercizio di\nattivita\u0027 anche economiche; eccezionale perche\u0027, tendenzialmente,\ndovrebbe ricorrersi al modello societario, ove consentito dal TUSP. \n Orbene, per le societa\u0027 partecipate dalle Amministrazioni\npubbliche (ai sensi dell\u0027art. 1, comma 3, legge n. 196/2009) operano\nil divieto di soccorso finanziario, ai sensi dell\u0027art. 14, comma 5,\nTesto Unico sulle Societa\u0027 a Partecipazione Pubblica, ed i vincoli\nfinanziari dettati dall\u0027art. 1, comma da 550 a 562 della legge n.\n147/2013, riferiti piu\u0027 propriamente ad aziende speciali e\nistituzioni partecipate da pubbliche amministrazioni. Tra tali\nvincoli, certamente significativo l\u0027obbligo di messa in liquidazione\nin caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi\nprecedenti (co. 555). Le fondazioni pubbliche sono, quindi, gia\u0027\nsottratte per loro natura sia al divieto di soccorso pubblico che ai\nmenzionati vincoli finanziari. \n Ebbene, Fondazione Milano Cortina - a differenza di quegli enti\ndiversi dalle fondazioni pubbliche, per i quali operano vincoli piu\u0027\nstringenti in materia di soccorso pubblico e di prosecuzione\ndell\u0027attivita\u0027 in caso di perdite - gia\u0027 beneficiava, in quanto\nfondazione, di maggiori agevolazioni e garanzie pubbliche. Per\neffetto dell\u0027intervento normativo che si sta rimettendo al giudice\ndelle leggi ha anche la possibilita\u0027 - a differenze delle altre\nfondazioni pubbliche - di proseguire il suo operato senza quei\ncontrappesi che continuano ad operare per qualsiasi organismo di\ndiritto pubblico e che si\u0027 appalesano viceversa necessari per\ntutelare la stessa P.A garante da scelte anti-economiche e/o da\nintese latamente collusive volte ad alterare il mercato e la libera\nconcorrenza. \n 4.3. Ammissibilita\u0027 e non manifesta infondatezza della questione\nin relazione all\u0027art. 77 Cost. \n Altra eccezione all\u0027enunciato principio di divieto di pronunce in\nmalam partem e\u0027 ammessa quando la censura riguardi «lo scorretto\nesercizio del potere legislativo», come nel caso in cui il Governo\nabbia abrogato mediante decreto - legge una disposizione penale, in\nassenza dei presupposti di necessita\u0027 ed urgenza o il Parlamento non\nabbia rispettato i principi stabiliti dalla Costituzione in materia\ndi conversione dei decreti-legge (sentenza n. 32 del 2014). In tali\ncasi, la dichiarazione di illegittimita\u0027 costituzionale della\ndisposizione abrogativa detennina il ripristino della norma\nincriminatrice, che deve ritenersi «mai validamente abrogata»\n(sentenza n. 5 del 2014). \n Se, infatti, l\u0027esclusione delle pronunce della Corte in malam\npartem e\u0027 preordinata a salvaguardare il monopolio del Parlamento\nsulle scelte di criminalizzazione, sarebbe del tutto incoerente far\ndiscendere tale esclusione da interventi normativi operati da\nsoggetti non legittimati, tra i quali lo stesso Governo (non\nrappresentativo della collettivita\u0027 nazionale), qualora si serva\ndella decretazione d\u0027urgenza, travalicando i limiti\ncostituzionalmente previsti. In tali casi la pronuncia in malam\npartem della Corte, non solo non collide con la previsione dell\u0027art.\n25, secondo comma, Cost., ma ne assicura il rispetto (sentenza Corte\ncostituzionale n. 5 del 2014 e n. 46 del 2014). \n La norma di cui all\u0027art. 11 del d.l. 76 del 2024 e\u0027 inserita in\nun contesto normativo afferente a misure finalizzate alle\nricostruzioni post-calamita\u0027, riferite agli eventi alluvionali che\nhanno colpito le regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, a partire\ndal 1° maggio 2023, e l\u0027evento sismico in Abruzzo nel 2009. In tale\nottica si motiva, sul presupposto della straordinaria necessita\u0027 ed\nurgenza, l\u0027introduzione di misure urgenti in materia di protezione\ncivile, finalizzate a garantire il rafforzamento ed il completamento\ndelle attivita\u0027 correlate alla situazione emergenziale alluvionale,\nmisure funzionali all\u0027erogazione di contributi, a chiarire e\ngarantire le modalita\u0027 di funzionamento degli enti interessati, tra i\nquali gli Uffici speciali per la ricostruzione successiva al sisma e\nl\u0027Agenzia «Italia Meteo» ed a rafforzare le capacita\u0027 amministrative\ndi alcuni di questi. Sono poi inserite nel medesimo decreto anche\nnorme speciali che si riferiscono ad altre calamita\u0027 della medesima\nnatura, che hanno interessato altri territori negli anni precedenti,\ncome l\u0027evento sismico in Sicilia nel 1990, gli eventi sismici\ndell\u0027area dei Campi Flegrei e gli eventi metereologici che dal 2022\nhanno colpito alcune province delle Marche. Se non si considera\nl\u0027art. 12, concernente l\u0027entrata in vigore del decreto-legge, nove\ndei restanti undici articoli contemplano norme funzionali alla\nricostruzione cd alla ripresa a seguito di calamita\u0027 naturali, per le\nquali era stato gia\u0027 dichiarato lo stato emergenziale. Gli art. 10\ned 11 interrompono, quindi, il carattere sintonico delle disposizioni\nche li precedono, in quanto introducono rispettivamente misure di\nsicurezza connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e\ndi Governo, che si sarebbe tenuto a Brindisi nel giugno 2024, e la\nriqualificazione della Fondazione «Milano Cortina 2026». \n Il fatto che nel titolo del decreto-legge vi sia anche un\nrichiamo agli eventi internazionali, non fa di questi ultimi il suo\noggetto principale, giacche\u0027 le relative disposizioni sono confinate\ndistonicamente in soli due articoli dei dodici di cui si compone. \n Ne\u0027 il riferimento alla «complessita\u0027» dell\u0027attivita\u0027 di\norganizzazione dei Giochi Olimpici e paralimpici appare idoneo ad\nintegrare il presupposto della «straordinaria necessita\u0027 ed urgenza»,\nche pure si assume nel preambolo del decreto in esame. \n Sulla base dei parametri interpretativi elaborati nel tempo dalla\ngiurisprudenza costituzionale per enucleare i limiti costituzionali\ndella decretazione d\u0027urgenza, esercita un ruolo cruciale il requisito\ndell\u0027omogeneita\u0027, idoneo a rivelare la sussistenza o meno delle\ncondizioni di validita\u0027 del provvedimento governativo. \n La Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che la certezza\ndel diritto - principio di rilievo costituzionale - esige chiarezza e\ndi univocita\u0027 del tessuto normativo, che si impone ancor di piu\u0027\nnell\u0027ambito della decretazione d\u0027urgenza, considerata la brevita\u0027 del\ntermine entro il quale il Parlamento deve decidere se e con quali\nemendamenti approvare la legge di conversione del decreto-legge. Un\ncontenuto disorganico ed eterogeneo del testo da convertire preclude\nun esame nel merito e una discussione parlamentare effettivi. ln\nsostanza, l\u0027esiguita\u0027 del termine previsto per l\u0027approvazione esige,\naffinche\u0027 sia rispettata la funzione legislativa del Parlamento, che\nl\u0027oggetto da normare sia circoscritto ed omogeneo. Diversamente\nragionando «il decreto-legge si tramuta in un improprio disegno di\nlegge ad urgenza garantita», in cui si trasfondono le cosiddette\n«norme intruse», ossia le piu\u0027 disparate disposizioni, non\nriconducibili ad una finalita\u0027 unitaria, caratterizzanti «una\nlegislazione frammentata, spesso incoerente, di problematica\ninterpretazione, che aggrava il fenomeno dell\u0027incertezza del diritto»\ne «sacrifica in modo costituzionalmente intollerabile il ruolo\nattribuito al Parlamento nel procedimento legislativo» (sent. Corte\ncost. del 2024 n. 146, del 2023, n. 151). \n Pur non richiedendosi che il decreto-legge abbia ad oggetto una\ncircoscritta e determinata materia, le sue disposizioni devono avere\n«un\u0027intrinseca coerenza» o sotto il profilo «oggettivo/materiale»,\nnel senso che devono essere accomunate dalla natura unitaria delle\nfattispecie disciplinate, o «dal punto di vista funzionale e\nfinalistico», nel senso che devono tendere ad una «finalita\u0027 comune»,\nossia essere animate dall\u0027intento di fronteggiare una situazione\nstraordinaria che, seppur complessa e variegata tanto da richiedere\nanche interventi in materie diverse, sia riconducibile ad un medesimo\ngenus. Ne consegue che, quando la norma censurata si presenta, in\nevidenza, estranea alla materia disciplinata dalle altre disposizioni\ncontenute nel decreto-legge, deve in cio\u0027 ravvisarsi «un indice\nsintomatico della manifesta carenza del requisito della\nstraordinarieta\u0027 del caso di necessita\u0027 e di urgenza» (sent. Corte\ncost. del 2024 n. 146; del 2023, n. 113). \n Naturalmente, il difetto genetico dei requisiti di straordinaria\nnecessita\u0027 ed urgenza previsti dall\u0027art. 77 Cost. si estende alla\nlegge di conversione, che non e\u0027 in grado di sanare il difetto di\nlegittimita\u0027 originario (sent. Corte cost. del 2022, n. 8). \n 4.4. Ammissibilita\u0027 e non manifesta infondatezza della questione\nin relazione agli artt. 117 e 11 Cost. \n Un ulteriore controllo di legittimita\u0027 costituzionale con\npotenziali effetti peggiorativi rispetto alla disciplina dichiarata\nillegittima e\u0027 unanimemente ammesso dalla giurisprudenza\ncostituzionale, ove la questione riguardi la contrarieta\u0027 ad obblighi\nsovranazionali e dunque la violazione degli artt. 11 o 117, primo\ncomma, Cost., limitatamente a quelle tipologie di condotte che non\npossono essere lasciate impunite, laddove specifiche norme\ncomunitarie o di trattati internazionali prevedano in capo agli Stati\nmembri un obbligo di incriminazione (sentenze n. 28 del 2010, n.\n37/19 e n. 95/25). Il rispetto del principio di legalita\u0027 in materia\npenale e\u0027, in questo caso, assicurato dal coinvolgimento del\nParlamento nel procedimento di ratifica delle convenzioni\ninternazionali. \n\n Un\u0027ulteriore precisazione si impone con riferimento alla norma\ncostituzionale che si assume violata in casi del genere. La\nviolazione di obblighi di diritto internazionale pattizio rileva,\ninvero, solo con riferimento all\u0027art. 117, comma 1, C, mentre la\nviolazione di obblighi derivanti dal diritto unionale assume\nrilevanza sia ai sensi dell\u0027art. 11 C. che dello stesso art. 117 C.\ngiacche\u0027 il dato testuale di tale ultima norma equipara i «vincoli\nderivanti dall\u0027ordinamento comunitario» agli «obblighi\ninternazionali». Una legge nazionale che violi tali obblighi e\u0027\ncostituzionalmente illegittima. L\u0027intervento della Corte\ncostituzionale puo\u0027 essere evitato solo nel caso in cui si verta in\nmateria di diritto dell\u0027Unione europea dotato di effetto diretto, in\nrelazione al quale e\u0027 previsto il potere disapplicativo del giudice a\nquo. \n Cio\u0027 posto, ritiene questo giudicante che la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale non sia manifestamente infondata, in\nrelazione agli artt. 11 e 117 C, per essere, la norma che si rimette\nallo scrutinio della Corte costituzionale, in contrasto con la\ndirettiva comunitaria 2014/24 UE. \n Giova premettere che le leggi che, dal 2016 ad oggi, si sono\navvicendate nella regolamentazione dei contratti della Pubblica\namministrazione sono la risultanza di normative nazionali di\nrecepimento di direttive comunitarie non immediatamente esecutive. \n Infatti, a seguito dell\u0027intervento del legislatore europeo, e\u0027\nstata approvata la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, con la quale\ne\u0027 stato conferita al Governo la delega a recepire le Direttive n.\n2014/23/UE, n. 2014/24 e n. 2014/25, rispettivamente in materia di\naggiudicazione di contratti di concessione, appalti pubblici e\nprocedure d\u0027appalto in settori speciali. Il decreto legislativo 18\naprile 2016, n. 50, che ha dato attuazione a detta legge delega, e\u0027\nstato per lungo tempo il codice degli appalti. Nel giugno del 2021 e\u0027\nstato approvato dalla Commissione Europea il Piano Nazionale di\nRipresa e Resilienza (PNRR) che contempla il programma del governo\nitaliano per la gestione dei fondi pervenuti per risanare le perdite\ncausate dalla pandemia e rilanciare l\u0027economia. La riforma per la\n«semplificazione in materia di contratti pubblici» e\u0027 uno degli\nobiettivi contemplati in detto piano, che ha avuto inizio con la\nlegge delega n. 78/22, con la quale il Governo e\u0027 stato delegato ad\nadottare uno o piu\u0027 decreti legislativi in materia di contratti\npubblici, «anche al fine di adeguarla al diritto europeo ed ai\nprincipi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e\ndelle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali». Il decreto\nlegislativo 31 marzo 2023, n. 36 rappresenta il principale decreto\nattuativo che riordina, in conformita\u0027 della normativa europea, la\ndisciplina dei contratti pubblici. Alcune previsioni, come ad esempio\ni contratti sottosoglia di rilevanza transfrontaliera, addirittura\nsuperano il livello minimo di regolazione previsto dalla normativa\nunitaria (cosiddetto gold plating). Cio\u0027 non riguarda pero\u0027 la\nnozione di «organismo di diritto pubblico», che rappresenta una\ncostante imposta dal legislatore comunitario a partire dal 2004 per\ndefinire gli enti che devono essere sottoposti a normativa\npubblicistica nella procedura di contrattazione. \n In sostanza, la nozione di organismo pubblico - contemplata\nnell\u0027art. 3, comma 1, lett. d), decreto legislativo 18 aprile 2016,\nn. 50 e poi confluita negli artt. 13, comma 6 e 1, comma 1, lett. e),\nall. I.1 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - non e\u0027 altro che\nil recepimento pedissequo della medesima definizione con la quale,\ndapprima gli art. 2 della direttiva 2004/17/CE e 1, comma 9 della\ndirettiva 2004/18/CE e, successivamente, l\u0027art. 2, comma 1 n. 4 della\ndirettiva 2014/24 UE, attualmente vigente, hanno stabilito l\u0027ambito\ndi operativita\u0027 della procedura dell\u0027evidenza pubblica. \n Orbene, l\u0027intervento normativo della cui legittimita\u0027 si discute\nesclude l\u0027attribuzione della qualifica di organismo di diritto\npubblico all\u0027ente Fondazione Milano Cortina 2026, nonostante la\nsussistenza dei requisiti previsti dalla direttiva unionale 2014/24 e\ndunque in violazione della stessa, con incidenza in un procedimento\nche ha ad oggetto fattispecie penali fondate su detta nozione\nextrapenale, una delle quali (la corruzione) anche oggetto di uno\nspecifico obbligo sovranazionale di penalizzazione (sentenza n.\n37/19). \n Nessun contrasto con il principio di legalita\u0027 in materia penale\nsi verifica quando una norma sovranazionale imponga un obbligo di\ncriminalizzazione, cioe\u0027 vincoli il legislatore nazionale a\nintrodurre o mantenere nel proprio ordinamento una legge penale che\nincrimini una data tipologia di condotta. Occorre, tuttavia, la\nspecifica previsione di un obbligo di criminalizzazione, non essendo\nsufficiente un mero obbligo di «considerare» l\u0027introduzione di una\nfattispecie di reato (sentenza n. 95/25). \n Per il delitto di corruzione tale obbligo e\u0027 espressamente\nprevisto dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione,\nadottata dall\u0027assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31\nottobre 2003 (nota come convenzione di Merida), ratificata con legge\nnazionale del 3 agosto 2009, n. 116. \n L\u0027art. 15 della Convenzione di Merida impone espressamente a\nciascuno Stato Parte di adottare «le misure legislative e le altre\nmisure necessarie per conferire il carattere di illecito penale»\nall\u0027accordo corruttivo avente ad oggetto l\u0027intenzionale promessa,\nofferta, concessione ad un pubblico ufficiale, direttamente od\nindirettamente, di un indebito vantaggio, per se stesso o per\nun\u0027altra persona o entita\u0027, affinche\u0027 compia o si astenga dal\ncompiere un atto nell\u0027esercizio delle sue funzioni ufficiali;\nvantaggio sollecitato o accettato dal pubblico ufficiale. \n Risulta dunque previsto uno specifico obbligo di incriminazione,\ncui il legislatore italiano ha adempiuto con la previsione degli\nartt. 318 e ss c.p. \n Da detta norma pattizia e\u0027 implicitamente desumibile anche il\ndivieto di regressione (obbligo di «stand still», traducibile\nletteralmente come «stare fermo»), peraltro confermato dagli stessi\nobiettivi ispiratori della convenzione, enunciati nel suo preambolo,\nin cui la corruzione e\u0027 menzionata come fonte di preoccupazione, in\nquanto considerata minaccia «per la stabilita\u0027 e la sicurezza delle\nsocieta\u0027, minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori\netici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo\nstato di diritto». \n Il divieto assoluto di regressione non puo\u0027 essere riferito alla\nsola abrogazione secca della norma incriminatrice, ma a tutti quegli\ninterventi normativi che, in qualche modo, restringano l\u0027operativita\u0027\ndella fattispecie incriminatrice e vi sottraggano fatti che sarebbero\naltrimenti sussumibili nella previsione sovranazionale. Se cosi\u0027 non\nfosse, si incentiverebbero interventi nominativi che, eludendo il\ndivieto di abrogazione, attraverso abrogazioni tacite,\nleggi-provvedimento o delimitative, svuoterebbero di fatto la portata\nincriminatrice della norma nazionale, creando - senza limiti - zone\ndi irrilevanza penale, che il nostro Stato si e\u0027 invece impegnato a\nsanzionare penalmente. Lo stesso accordo enuncia, nella parte\nintroduttiva, che l\u0027approccio - per prevenire e combattere\nefficacemente la corruzione - deve essere «globale e\nmultidisciplinare», attribuendo con cio\u0027 rilevanza anche alle norme\nextrapenali che incidono sulla procedura amministrativa. \n Il carattere assoluto e generale del divieto di regressione e\u0027\nconfermato dalla previsione contenuta nell\u0027art. 30 della convenzione\ndelle Nazioni Unite che contempla esclusivamente la possibilita\u0027 per\nuno Stato Parte di riconoscere l\u0027immunita\u0027 o privilegi\ngiurisdizionali» ai propri pubblici ufficiali, purche\u0027 cio\u0027 sia\ngiustificato dal proprio «sistema giuridico» e dai propri «principi\ncostituzionali». \n Si e\u0027 visto come la norma provvedimentale che si rimette alla\nCorte sia invece in contrasto con i nostri principi costituzionali,\nalcuni dei quali espressamente richiamati nella stessa convenzione,\nche all\u0027art. 9 invita gli Stati a prendere «le misure necessarie per\ncreare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che\nsiano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi\nper l\u0027assunzione delle decisioni e che siano efficaci, inter alia,\nper prevenire la corruzione». Nel preambolo sono altresi\u0027 richiamati\n«i principi di buona gestione degli affari pubblici e dei beni\npubblici, di equita\u0027, di responsabilita\u0027 e di uguaglianza dinnanzi\nalla legge e la necessita\u0027 di salvaguardare l\u0027integrita\u0027 e di\nfavorire la cultura del rifiuto della corruzione». \n A cio\u0027 deve aggiungersi che la qualifica di organismo pubblico,\nsulla quale incide la norma provvedimentale in esame, e\u0027\nespressamente richiamata dalla stessa convenzione di Merida per\nspecificare la qualifica propria del pubblico ufficiale nel delitto\ndi corruzione. In proposito, espressamente si indica, all\u0027art. 2, che\npuo\u0027 essere tale «qualsiasi persona che eserciti una pubblica\nfunzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa». \n Significativa sulla rilevanza di qualsiasi forma di regressione\nrispetto ad un obbligo di incriminazione sovranazionale e\u0027 la\npronuncia della Corte costituzionale n. 28/2010, con cui si e\u0027\ndichiarata l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 183, comma 1,\nlettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia\ndi sottoprodotti, nella parte in cui contemplava le ceneri di pirite,\nche dunque non avrebbero potuto mai qualificarsi come «rifiuti»,\nanche se il produttore se ne fosse disfatto (contrariamente a quanto\nstatuito dalla direttiva 75/442/CEE), con conseguente\ninapplicabilita\u0027 delle norme incriminatrici di cui alla parte quarta\ndel medesimo decreto legislativo. \n Pur non ricorrendo un\u0027ipotesi di abrogazione della norma\nincriminatrice in materia di rifiuti, con una nozione extrapenale\nentrata a far parte della norma incriminatrice era stata, dunque,\nsottratta alla sua operativita\u0027 una specifica tipologia di rifiuto.\nAnche in quel caso si verteva in materia di reato per il quale era\nprevisto un obbligo di incriminazione sovranazionale, in virtu\u0027 della\ndirettiva comunitaria 19 novembre 2008, n. 99. Analogamente al caso\ndi cui e\u0027 procedimento, vi fu un intervento normativo (art. 183,\ncomma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152/2006) che,\nincidendo su un elemento normativo della fattispecie penale\n(sottoprodotto non qualificabile come rifiuto) e violando una\npreesistente direttiva comunitaria (n. 75/442) - che invece obbligava\na considerare in taluni casi anche la pirite di ferro come rifiuto -\naveva sottratto taluni rifiuti all\u0027ambito di operativita\u0027 delle norme\nincriminatrici di cui agli artt. 256 e 257 dello stesso decreto\nlegislativo n. 152/2006. \n L\u0027intervento della Corte fu motivato con riferimento alla\nnecessita\u0027 di non lasciare impunite «alcune tipologie di condotte per\nle quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che\ndeterminerebbe una violazione del diritto dell\u0027Unione europea, che\nl\u0027Italia e\u0027 tenuta a rispettare in virtu\u0027 degli artt. 11 e 117, primo\ncomma, Cost.». \n\n(1) Comitato Olimpico Internazionale - in francese Comite\u0027\n International Olympique (sigla CIO e IOC), con sede a Losanna\n (Svizzera) - Maison Olympique n. 1007. \n\n(2) Allegato D25 - B22: stralcio chat WhatsApp tra C. e P. dal ...\n al... (Fonte: contraddittorio D. poi sottoposta a sequestro il 13\n gennaio 2025). \n\n(3) quand\u0027anche si volesse ravvisare, contrariamente a quanto si e\u0027\n fin qui sostenuto, un collegamento con interessi di carattere\n generale, l\u0027attivita\u0027 svolta dal (...)- a giudizio del Collegio -\n difetterebbe comunque dell\u0027ulteriore requisito indispensabile per\n ricondurlo alla categoria degli organismi di diritto pubblico,\n cioe\u0027 il «carattere non industriale o commerciale» delle sue\n finalita\u0027 dal momento che «il Comitato non agisce in una\n situazione priva di concorrenza». \n\n \n P.Q.M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale\nn. 1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953 ritenuta la questione rilevante e\nnon manifestamente infondata, solleva questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 11 decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 conv.\ncon mod. dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, in relazione agli artt.\n353 e 319, 320, 321 c.p., per violazione degli artt. 3 e 77, nonche\u0027\ndegli artt. 11, 117, comma 1, della Costituzione, questi ultimi in\nrelazione agli obblighi discendenti dall\u0027art. 2, comma 1 n. 4 della\ndirettiva 2014/24 UE nonche\u0027 dagli artt. 2, 9, 15 e 30 della\nConvenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata\ndall\u0027assemblea generale dell\u0027ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione\nn. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, ratificata\ncon legge 3 agosto 2009, n. 116. \n Sospende il giudizio in corso nei confronti degli indagati e i\nrelativi termini di prescrizione fino alla data di definizione del\ngiudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale con restituzione\ndegli atti al giudice procedente. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale. \n Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti e la\nnotificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio\ndei ministri, nonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti della Camera\ndei deputati e del Senato della Repubblica. \n Dispone che la Cancelleria trasmetta alla Corte Costituzionale\ngli atti del presente giudizio con la prova delle avvenute\nnotificazioni e comunicazioni. \n Milano, 5 novembre 2025 \n \n Il Giudice: Nobile","elencoNorme":[{"id":"63930","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"11/06/2024","data_nir":"2024-06-11","numero_legge":"76","descrizionenesso":"convertito con modificazioni 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