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dell’autorità competente – Contrasto con la normativa statale di riferimento – Violazione dei principi fondamentali nella materia di potestà legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Inosservanza dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento europeo, in relazione alla libertà di stabilimento, nonché ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione – Violazione della\u0026nbsp;competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"4462","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"03/07/2024","relatore":"NAVARRETTA","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"4462","stato_fissazione":"2","descrizione_fissazione":"Udienza Pubblica","data_seduta":"03/07/2024","relatore":"NAVARRETTA"}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 5 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 27 febbraio 2024\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027 costituzionale depositato in\ncancelleria il 27 febbraio 2024 (del Presidente del Consiglio dei\nministri). \n \nEnergia - Concessioni di piccole derivazioni d\u0027acqua a scopo\n idroelettrico - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modifica alla\n legge regionale n. 26 del 2004 - Previsione che qualora il\n concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000\n kilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia\n elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione,\n previa istanza del concessionario, e\u0027 allineata al periodo\n incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la\n durata massima trentennale prevista dal regio decreto n. 1775 del\n 1933. \n- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17\n (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilita\u0027 per il\n 2024), art. 3. \n\n\r\n(GU n. 11 del 13-03-2024)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del\nConsiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per\nlegge dall\u0027avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587)\nags_m2@mailcert.avvocaturastato.it fax 06/96514000 presso i cui\nuffici e\u0027 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12. \n \n Contro \n \n La Regione Emilia Romagna, (C.F. 80062590379) in persona del\nPresidente della Giunta pro tempore per la declaratoria di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 3 della legge regionale della Regione\nEmilia-Romagna n. 17/2023, recante «Disposizioni collegate alla legge\nregionale di stabilita\u0027 per l\u0027anno 2024» pubblicata sul BUR Parte\nprima - n. 364 del 28 dicembre 2023, per violazione dell\u0027art. 117,\nprimo comma, Cost. (che impone alle Regioni di esercitare la potesta\u0027\nlegislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\neurounitario, nella fattispecie della direttiva 2006/123 relativa ai\nservizi nel mercato interno, con particolare riferimento all\u0027art. 12,\nparagrafi 1 e 2), nonche\u0027 dell\u0027art. 117, terzo comma Cost. per\nviolazione dei principi fondamentali delle materia fissati dagli\nartt. 21, 28 e 30 RD n. 1775/1933, ed infine dell\u0027art. 117, secondo\ncomma, lett. e), Cost., per violazione della competenza esclusiva\nstatale in materia di tutela della concorrenza, in quanto\nsuscettibile di pregiudicare i principi di proporzionalita\u0027, di\nparita\u0027 di trattamento, di massima partecipazione e trasparenza che\ndevono governare anche le procedure di selezione dei concessionari di\nderivazioni d\u0027acqua a uso idroelettrico. \n L\u0027art. 3 della legge regionale della Regione Emilia-Romagna n.\n17/2023, recante «Disposizioni collegate alla legge regionale di\nstabilita\u0027 per l\u0027anno 2024», (rubricato «Modifica all\u0027art. 10 della\nlegge regionale n. 26/2004») ha inserito nell\u0027articolo 10 della legge\nregionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione\nenergetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)\nil comma 2-bis del seguente tenore testuale: «Qualora il\nconcessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000\nkilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia\nelettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione,\nprevia istanza presentata da parte del concessionario, e\u0027 allineata\nal periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma\nrestando la durata massima trentennale prevista all\u0027articolo 21 del\nregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico\ndelle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici)». \n Detta disposizione interviene dunque nell\u0027ambito delle\nconcessioni di derivazione ad uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt\n(c.d. piccole derivazioni e cioe\u0027 quelle al di sotto della soglia\nfissata dall\u0027art. 6 del RD 1775/1933), consentendo la proroga della\ndurata di tali concessioni, sulla base di una semplice domanda da\nparte del concessionario, in misura pari a quella degli incentivi\nottenuti dal concessionario per la produzione di energia elettrica e\nconnessi alla derivazione, ferma restando la durata massima\ntrentennale prevista dall\u0027art. 21 del regio decreto n. 1775/1933. \n Detta disposizione appare censurabile per i seguenti motivi: \n 1) Violazione dell\u0027art. 117, primo comma, Cost. e dell\u0027art 12\nparagrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel\nmercato interno, nonche\u0027 violazione degli artt. 21, 28 e 30 del RD n.\n1775/1933 disposizioni statali di principio nella materia di\nlegislazione concorrente «produzione, trasporto e distribuzione\nnazionale dell\u0027energia», in relazione all\u0027art. 117, terzo comma Cost. \n Come noto, la materia delle concessioni di piccola derivazione\nidroelettrica, cosi\u0027 come per quelle di grande derivazione, afferisce\nalla potesta\u0027 legislativa concorrente in materia di «produzione,\ntrasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia» i cui principi\nfondamentali, per costante giurisprudenza costituzionale, non\ntollerano eccezioni sull\u0027intero territorio nazionale (Cfr., da\nultimo, Corte costituzionale, Sentenze nn. 14, 69 e 177 del 2018) e\nnel cui ambito i principi fondamentali sono dettati dal succitato\nregio decreto n. 1775/1933 (recante «Testo unico delle disposizioni\ndi legge sulle acque e impianti elettrici»), costituente, per quel\nche occupa, parametro statale interposto e, in specie, dagli artt.\n21, 28 e 30. \n Peraltro, codesta Corte costituzionale ha chiarito in piu\u0027\noccasioni (ex multis, Cfr. Corte Costituzionale, Sentenze nn. 45 del\n2010 e 401 del 2007) che la nozione di «concorrenza» di cui al\nsecondo comma, lettera e), dell\u0027art. 117 Cost. «[...] non puo\u0027 che\nriflettere quella operante in ambito comunitario». \n Secondo quanto previsto dalla succitata normativa interposta\nstatale, la competenza al rilascio dei rinnovi delle concessioni di\npiccola derivazione idroelettrica e\u0027 in capo alle regioni o alle\nprovince, ai sensi degli artt. 28 e 30 del regio decreto n.\n1775/1933. \n In base al combinato disposto degli artt. 28 e 30 sopra\nrichiamati, il rinnovo delle concessioni di piccole derivazioni di\nacqua, con qualunque destinazione, e\u0027 consentito solo previa verifica\nda parte dell\u0027ufficio istruttore dell\u0027effettivo fabbisogno idrico «in\nfunzione delle modifiche dell\u0027estensione della superficie da\nirrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei\nrelativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati». \n La proroga automatica dettata dall\u0027art.3 impugnato esclude in\nradice ogni tipo di controllo da parte dell\u0027Autorita\u0027 competente in\nrelazione alle ricadute sfavorevoli del mantenimento della\nconcessione sul fabbisogno idrico generale e per di piu\u0027 in un\u0027epoca\ncaratterizzata dal susseguirsi di fenomeni siccitosi che impongono un\nattento controllo dell\u0027uso dell\u0027acqua sul territorio. \n Da questo punto di vista la disposizione viola pertanto le norme\ninterposte sopra richiamate, da considerare quali principi statali da\nosservare nella materia di legislazione concorrente della produzione\ndell\u0027energia ex art. 117. Terzo comma Cost. \n Occorre poi osservare che, il suddetto art. 30 consente il\nrinnovo delle concessioni, per una durata che, di regola, in base\nall\u0027art. 21 del medesimo regio decreto, e\u0027 prevista »sino a\ntrent\u0027anni» e, al contempo, stabilisce che, in caso di mancato\nrinnovo, lo Stato ha il diritto di ritenere senza compenso le sole\n«[...] opere costruite nell\u0027alveo, sulle sponde e sulle arginature\ndel corso d\u0027acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad\neseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino\ndell\u0027alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni\nrichieste dal pubblico interesse». \n Pertanto, alla luce della vigente legislazione, tali rinnovi\nvengono rilasciati al concessionario uscente al persistere delle\ncondizioni di pubblico interesse indicate dalla legge. \n Tale disposizione, al contempo, non regola tuttavia ne\u0027 la sorte\ndelle opere realizzate dal concessionario uscente al di fuori dei\nsiti sopra menzionati, ne\u0027 il profilo relativo all\u0027eventuale\nindennizzo spettante al concessionario uscente in considerazione\ndegli investimenti effettuati. \n Differentemente dalla disciplina che regola le grandi derivazioni\nidroelettriche di cui all\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999\n(recante »Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni\nper il mercato interno dell\u0027energia elettrica»), la legislazione\nnazionale non prevede espressamente che i rinnovi per le concessioni\ndi piccole derivazioni d\u0027acqua siano soggetti all\u0027espletamento di\napposite gare ad evidenza pubblica. \n Ciononostante la produzione di energia idroelettrica costituisce\nun\u0027attivita\u0027 economica, ai sensi dell\u0027art. 57 TFUE, a cui sono\napplicabili, in via generale, i principi della liberta\u0027 di\nstabilimento di cui all\u0027art. 49 TFUE e, piu\u0027 specificamente, i\nprincipi della direttiva servizi 2006/123/CE, fra i quali l\u0027art. 12,\nparagrafo 1, della citata direttiva, recepito nel nostro ordinamento\nall\u0027art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 il quale\nprevede che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una\ndeterminata attivita\u0027 sia limitato per via della scarsita\u0027 delle\nrisorse naturali o delle capacita\u0027 tecniche utilizzabili, gli Stati\nmembri applicano una procedura di selezione tra i candidati\npotenziali, che presenti garanzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e\npreveda, in particolare, un\u0027adeguata pubblicita\u0027 dell\u0027avvio della\nprocedura e del suo svolgimento e completamento» precisando, al\nparagrafo 2, che «l\u0027autorizzazione e\u0027 rilasciata per una durata\nlimitata adeguata e non puo\u0027 prevedere la procedura di rinnovo\nautomatico ne\u0027 accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a\npersone che con tale prestatore abbiano particolari legami». \n Tali parametri normativi si attagliano perfettamente anche alla\npeculiare concessione di piccola derivazione in commento essendo\npacifico che l\u0027acqua costituisca ormai, purtroppo, una risorsa\nnaturale scarsa che, nel caso in cui la stessa sia destinata alla\nproduzione di energia elettrica, si presta indubbiamente al suo\nsfruttamento economico. \n Le concessioni del tipo esaminato si qualificano quindi come\nautorizzazioni ad esercitare un\u0027attivita\u0027 economica su un\u0027area\ndemaniale. \n Per quanto riguarda l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art. 49 TFUE a tali\nfattispecie sembra utile rammentare che la Corte di giustizia, sin\ndalla sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324/98, Telaustria e\nTelefonadress, ha chiarito che qualsiasi atto dello Stato che\nstabilisce le condizioni alle quali e\u0027 subordinata la prestazione di\nun\u0027attivita\u0027 economica, sia tenuto a rispettare i principi\nfondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non\ndiscriminazione in base alla nazionalita\u0027 e di parita\u0027 di\ntrattamento, nonche\u0027 l\u0027obbligo di trasparenza che ne deriva. \n Nell\u0027ottica della Corte detto obbligo di trasparenza impone\nall\u0027autorita\u0027 concedente di assicurare, a favore di ogni potenziale\nofferente, un «adeguato livello di pubblicita\u0027» che consenta\nl\u0027apertura del relativo mercato alla concorrenza, nonche\u0027 il\ncontrollo sull\u0027imparzialita\u0027 delle relative procedure di\naggiudicazione. \n La Corte ha inizialmente elaborato tale giurisprudenza per\ndisciplinare quelle commesse pubbliche che, per la loro natura\ngiuridica o per le loro ridotte dimensioni, sono sottratte alle\nregole della concorrenza previste dalla normativa europea in tema di\nappalti pubblici. \n Si puo\u0027, peraltro, ritenere che le ragioni di fondo alla base di\ntale giurisprudenza giustifichino - come, del resto, chiaramente\nconfermato dalla sentenza Promoimpresa del 2016 - la loro\napplicazione ad ogni fattispecie (anche non avente carattere\npuramente negoziale per il diritto interno) che dia luogo a\nprestazione di attivita\u0027 economiche o che comunque costituisca\ncondizione per l\u0027esercizio di dette attivita\u0027. (Cfr. CdS Ad. Plen. n.\n17/2021) \n Detta attivita\u0027 economica puo\u0027 essere d\u0027interesse\ntransfrontaliero, proprio nelle ipotesi normate dall\u0027art. 3 LR n\n.17/2023, nelle quali, ai proventi economici normalmente ritraibili\ndalla produzione dell\u0027energia elettrica, si aggiungono anche quelli\ndegli incentivi statali di regola spalmati su un lungo arco\ntemporale. \n La disposizione di cui all\u0027art. 3 della legge regionale\nEmilia-Romagna n. 17/2023, per come formulata, delinea una specifica\nipotesi di rinnovo tacito che esula dai principi concorrenziali\nsoprarichiamati, consentendo al concessionario uscente a cui, nel\nfrattempo, e\u0027 stato riconosciuto il diritto al percepimento di\nincentivi, di beneficiare di una proroga della concessione\noriginaria, in quanto la durata della stessa verrebbe slegata dal suo\noriginario termine contrattuale, in ragione del necessario\nallineamento al periodo di incentivazione. \n In buona sostanza, viene cosi\u0027 cristallizzato il riconoscimento\nimplicito di un rinnovo, in evidente contrasto con i principi di\npubblicita\u0027, trasparenza e non discriminazione previsti dalla\nnormativa eurounitaria ed in particolare dall\u0027art. 12 della direttiva\nBolkenstein che, secondo la costante giurisprudenza (Cfr., sul punto,\nCassazione, Sentenza n. 20 I del 2018; Consiglio di Stato, Adunanza\nPlenaria, Sentenze nn. 17 e 18 del 2021; Corte di Giustizia, Sentenza\nPromoimpresa e a. C-458/14 e C-67/15), costituisce norma self\nexecuting dell\u0027ordinamento eurounitario, e, come tale, direttamente\napplicabile con conseguente necessita\u0027 di disapplicazione della\nnormativa interna contrastante con essa. \n La Corte di giustizia UE ha infatti statuito che »una proroga ex\nlege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro\nrinnovo automatico, che e\u0027 escluso dai termini stessi dell\u0027art. 12,\nparagrafo 2, della direttiva 2006/123 [...] Inoltre, la proroga\nautomatica (...) non consente di organizzare una procedura di\nselezione [ai sensi dell\u0027art. 12, paragrafo 1, della direttiva»\n(sentenza 14 luglio 2016, causa C-458/14, Promoimpresa, punti 50 e\n51). \n A completamento del suesposto quadro normativo, meritano di\nessere ricordati ulteriori arresti giurisprudenziali che hanno\nevidenziato la criticita\u0027 dei rinnovi, sostanzialmente automatici,\ndelle concessioni. \n Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 13\ndicembre 2018, n. 201, ha disapplicato l\u0027art. 30 del regio decreto n.\n1775/1933, a mente del quale «qualora al termine della concessione\npersistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di\npubblico interesse, al concessionario e\u0027 rinnovata la concessione,\ncon quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e\ndel corso d\u0027acqua si rendessero necessarie». \n Detto Giudice ha infatti affermato che tale disposizione «deve\nessere disapplicata nella parte in cui consente il rinnovo di un\ncontratto di concessione, senza la previa indizione di una procedura,\ntrasparente e conoscibile, che consenta ai terzi che vi hanno\ninteresse di formulare una proposta concorrente, sulla base dei\nprincipi di derivazione comunitaria per i quali, quando\nl\u0027amministrazione attribuisce occasioni di vantaggio a privati in\nrelazione a beni pubblici la cui disponibilita\u0027 sia limitata, deve\nrispettare i principi di non discriminazione e pari trattamento,\ncorollari di quello di concorrenza su cui si basa il Trattato UE». \n La Corte di Cassazione (Sentenza n. 1082 del 16 settembre 2020) e\ncodesta Corte costituzionale (Sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021)\nsono intervenute nello stesso senso su questioni analoghe concernenti\nil rinnovo delle concessioni demaniali marittime. \n In particolare, la Corte di Cassazione, conformemente a quanto\ngia\u0027 ritenuto dal TSAP, ha disposto la disapplicazione della\ndisciplina nazionale per contrasto con l\u0027art. 12 della direttiva\nBolkestein, in quanto norma immediatamente precettiva\ndell\u0027ordinamento eurounitario, precisando che «[...] e\u0027 indubbio,\ndopo la pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 227 del 24\ngiugno 2010), che l\u0027art. 12 della Direttiva Bolkestein e\u0027 self-\nexecuting, cioe\u0027 ha efficacia diretta nell\u0027ordinamento degli Stati\nMembri». \n Con il parere dell\u0027Autorita\u0027 Garante della Concorrenza e del\nMercato n. S4219 in merito alla legge della Provincia Autonoma di\nTrento n. 6/2021, e\u0027 stato evidenziato come il rilascio di piccole\nconcessioni idroelettriche c.d. mini-idro, (con potenza nominale\nmedia dell\u0027impianto fino a 3000 kW), al pari delle concessioni per\nimpianti di maggiore potenza, deve avvenire in «applica[zione di] una\nprocedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti\ngaranzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e preveda, in particolare,\nun\u0027adeguata pubblicita\u0027 dell\u0027avvio della procedura e del suo\nsvolgimento e completamento», in quanto gli enti competenti\nrilasciano un titolo autorizzativo allo svolgimento di un\u0027attivita\u0027\neconomica il cui accesso e\u0027 limitato dalla scarsita\u0027 della risorsa\nnaturale necessaria al suo esercizio. \n Detta Autorita\u0027 e\u0027 pervenuta quindi alla conclusione che\nl\u0027assegnazione o riassegnazione delle concessioni di piccola\nderivazione idroelettrica, in assenza di una procedura selettiva tra\ni vari richiedenti, organizzata nel rispetto degli inderogabili\nprincipi di trasparenza, pubblicita\u0027 e parita\u0027 di accesso, si pone\ninfatti in contrasto con i principi euro-unitari e nazionali a tutela\ne promozione della concorrenza, la cui osservanza condiziona,\ncomunque, la legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027esercizio della\ncompetenza normativa delle Province autonome (e a maggiore anche\nquella delle regioni a statuto ordinario). \n La medesima AGCM con il parere del 31 gennaio 2024 Rif. n. S4867,\nsi e\u0027 pronunciata proprio in merito alla legge regionale della cui\nlegittimita\u0027 si controverte nel presente giudizio, segnalando la\npossibile incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 3 quivi impugnato per\nviolazione dei principi dell\u0027ordinamento euro-unitario in materia di\nassegnazione delle concessioni di derivazioni d\u0027acqua a scopo\nidroelettrico (art. 117, comma 1, Cost.) e per violazione della\ncompetenza statale esclusiva in materia di «concorrenza» (art. 117,\ncomma 2, lettera e) Cost). \n Con la segnalazione AS17223 la medesima AGCM ha, altresi\u0027,\nevidenziato il contrasto con i principi a tutela e promozione della\nconcorrenza e di liberta\u0027 di stabilimento, nonche\u0027 con l\u0027art. 12\ndella direttiva 2006/123/CE, delle normative regionali facenti rinvio\nal procedimento di rinnovo automatico delle concessioni in scadenza,\ndi cui al combinato disposto degli artt. 28 e 30 del regio decreto n.\n1775/1933. \n L\u0027Autorita\u0027 ha costantemente ribadito che, alla scadenza, ogni\nproroga, che non sia meramente funzionale all\u0027espletamento dei\nprocessi competitivi di selezione del nuovo concessionario, contrasti\ncon la disciplina eurounitaria e con i principi di apertura\nconcorrenziale del mercato, traducendosi in un ingiustificato favor\nper il gestore uscente. \n Merita di essere infine richiamata la segnalazione dell\u0027AGCM,\nAS1730 del 22 marzo 2021, contenente «Proposte di riforma\nconcorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la\nconcorrenza - anno 2021», che e\u0027 culminata nell\u0027adozione da parte del\nParlamento della legge n. 118/2022. \n Tale segnalazione ha infatti auspicato l\u0027adozione di una\nprocedura equa, non discriminatoria e trasparente come modalita\u0027\nordinaria di assegnazione delle concessioni, con garanzia di massima\npartecipazione e di parita\u0027 di condizioni. Ha, inoltre, evidenziato\nil problema legato al possibile conflitto di interessi in\nconsiderazione della frequente coincidenza, in capo a regione o\nprovincia autonoma, dei ruoli di legislatore, stazione appaltante e\ngestore uscente. \n Occorre inoltre osservare che, il sacrificio della disciplina\ndella concorrenza operato dal legislatore regionale con la\ndisposizione impugnata, che mira ad allineare la durata della\nconcessione al periodo di incentivazione degli impianti, non appare\nnemmeno controbilanciato dalla tutela di rilevanti interessi pubblici\nquali, ad esempio, la promozione di interventi di risanamento\nambientale, di investimenti funzionali a una migliore conservazione\ndegli invasi (anche per far fronte a eventi siccitosi), nonche\u0027 la\ngaranzia della salvaguardia dei livelli occupazionali. \n Sul punto, si evidenzia che l\u0027esigenza di promuovere investimenti\nnel settore della produzione di energia idroelettrica nel suo\ncomplesso e\u0027 stata debitamente considerata dalla Commissione europea\nin sede di archiviazione della procedura di infrazione n. 2011/20162\n(in tema di mancata messa a gara delle concessioni idroelettriche\nscadute), che, seppur relativa a concessioni di grande derivazione\nidroelettrica, appare estensibile anche al caso delle «piccole»\nconcessioni. \n Appare d\u0027altronde irragionevole la scelta di accordare al\nconcessionario il beneficio della proroga automatica dal momento che\nil regime incentivante, accordato per un tempo eccedente la durata\ndella concessione in corso di efficacia, si riferisce all\u0027impianto e\nnon alla figura del concessionario in quanto tale (tanto che la\nstessa normativa fa riferimento agli incentivi «connessi alla\nderivazione») e, dunque, puo\u0027 al piu\u0027 rappresentare un aspetto\ndell\u0027offerta per l\u0027aggiudicazione della gara bandita per la\nriassegnazione della concessione, non potendosi invece l\u0027ulteriore\nmargine di arricchimento per l\u0027operatore incumbent, che ha gia\u0027\nammortizzato i costi dell\u0027investimento parametrato alla durata\noriginaria della concessione. \n Tutto cio\u0027 premesso, appare evidente che l\u0027art. 3 della legge\nregionale di cui trattasi e\u0027 idoneo a produrre effetti restrittivi\ndella concorrenza nella parte in cui allinea la durata dei contratti\ndi concessione al periodo «incentivante di riconoscimento degli\nincentivi» che il concessionario abbia eventualmente ottenuto per la\nproduzione di energia elettrica connessa alla derivazione. \n Con queste modalita\u0027 la legge regionale dispone, di fatto, una\nproroga delle concessioni esistenti, in violazione dei principi di\nparita\u0027 di trattamento, concorrenza e non discriminazione. \n 2) Violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.,\nper violazione della competenza esclusiva statale in materia di\ntutela della concorrenza. \n L\u0027Art. 3 della LR impugnata nel presente giudizio appare\nillegittimo anche perche\u0027 adottato in violazione delle regole\ncostituzionali di riparto della competenza legislativa tra lo Stato e\nle Regioni e le Provincie Autonome che assegnano unicamente al primo\nil potere di disciplinare la materia di «tutela della concorrenza»,\ndi cui all\u0027art. 117 comma 2, lettera e), Cost.. \n Detta materia, per pacifica giurisprudenza, ha infatti natura\ntrasversale, stante il carattere finalistico della medesima, con\nconseguente possibilita\u0027 di influire su altre materie attribuite alla\ncompetenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni (Cfr.,\nex multis, Corte Costituzionale, Sentenze nn. 93 del 2017, 38 del\n2013, 299 del 2012, 28 del 2014, 16 del 2021 e n. 39 del 2020). \n L\u0027accesso degli operatori economici al mercato dell\u0027energia deve\navvenire in base a condizioni uniformi sul territorio nazionale. \n Spetta dunque solo al legislatore statale definire le regole che\ndisciplinano l\u0027espletamento della gara ad evidenza pubblica per i\ncasi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di\ngrande derivazione d\u0027acqua per uso idroelettrico (C. Cost. sentenze\nn. 1 del 2008 n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n. 401 del 2007) -\nrientrano nella materia «tutela della concorrenza», di competenza\nesclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). \n Ad analoghe conclusioni si puo\u0027 pervenire con riferimento alle\npiccole concessioni idroelettriche. \n\n \n P.Q.M. \n \n Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 3 della legge regionale della Regione\nEmilia-Romagna n. 17/2023, recante «Disposizioni collegate alla legge\nregionale di stabilita\u0027 per l\u0027anno 2024» pubblicata sul BUR Parte\nPrima - N. 364 del 28 dicembre 2023, per violazione dell\u0027art. 117,\nprimo comma, Cost. (che impone alle Regioni di esercitare la potesta\u0027\nlegislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento\neurounitario, nella fattispecie con la direttiva 2006/123 relativa ai\nservizi nel mercato interno, con particolare riferimento all\u0027art. 12,\nparagrafi 1 e 2), nonche\u0027 dell\u0027art. 117, terzo comma Cost. per\nviolazione dei principi fondamentali delle materia fissati dagli\nartt. 21, 28 e 30 RD n. 1775/1933, ed infine dell\u0027art. 117, secondo\ncomma, lett. e), Cost., per violazione della competenza esclusiva\nstatale in materia di tutela della concorrenza, in quanto\nsuscettibile di pregiudicare i principi di proporzionalita\u0027, di\nparita\u0027 di trattamento, di massima partecipazione e trasparenza che\ndevono governare anche le procedure di selezione dei concessionari di\nderivazioni d\u0027acqua a uso idroelettrico. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 21\nfebbraio 2024; \n 2. copia della legge regionale impugnata; \n 3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. \n Con ogni salvezza. \n Roma, 23 febbraio 2024 \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Aiello","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Emilia-Romagna","contenzioso":"","deposito_cost":"02/04/2024"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrer","articolo_legge":"3","data_legge":"28/12/2023","data_nir":"2023-12-28","numero_legge":"17","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","denominazione_nesso":"aggiuntivo del","denominazione_attributo":"","id":"24333","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrer","articolo_legge":"10","data_legge":"23/12/2004","data_nir":"2004-12-23","numero_legge":"26","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione Emilia Romagna","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24345","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"32694","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32692","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32693","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"3","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"32695","tipo_legge":"rd","descrizione_costit":"regio decreto","data":"11/12/1933","data_nir":"1933-12-11","numero_parametro":"1775","articolo_impugnato":"21","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art21"},{"id_parametro":"32697","tipo_legge":"rd","descrizione_costit":"regio decreto","data":"11/12/1933","data_nir":"1933-12-11","numero_parametro":"1775","articolo_impugnato":"28","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art28"},{"id_parametro":"32696","tipo_legge":"rd","descrizione_costit":"regio decreto","data":"11/12/1933","data_nir":"1933-12-11","numero_parametro":"1775","articolo_impugnato":"30","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art30"},{"id_parametro":"32731","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"49","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"32698","tipo_legge":"000074","descrizione_costit":"direttiva UE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"32699","tipo_legge":"000074","descrizione_costit":"direttiva UE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":""}]}}" ] ] |