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solo i primi esentati dalla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici – Violazione del principio di uguaglianza – Previsione di un trattamento deteriore per le società in house rispetto a quello applicabile agli enti locali che hanno mantenuto una gestione interna dei servizi, che penalizza ingiustificatamente tale scelta organizzativa, anche quando essa rappresenti la scelta più razionale ed efficiente – Lesione del principio di buon andamento – Disparità di trattamento tra soggetti parimenti preordinati all’attuazione\u0026nbsp;dell’interesse pubblico, senza una giustificazione razionale e coerente con i principi dell’ordinamento – Violazione del principio di ragionevolezza.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Soelia spa","prima_controparte":"Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. spa","altre_parti":"Ministero delle imprese e del made in Italy, Soelia Spa","testo_atto":"N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2025\n\r\nOrdinanza del 26 maggio 2025 del Consiglio di Stato sul ricorso\nproposto da Soelia spa contro Gestore dei servizi energetici - G.S.E.\nspa e Ministero delle imprese e del made in Italy. \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Interventi sulle\n tariffe incentivanti per l\u0027elettricita\u0027 prodotta da tali impianti -\n Deroga alle disposizioni di rimodulazione delle tariffe in senso\n peggiorativo, di cui ai commi da 3 a 6 dell\u0027art. 26 del\n decreto-legge n. 91 del 2014, come convertito, prevista a favore\n degli impianti i cui soggetti responsabili erano, all\u0027entrata in\n vigore della legge di conversione, enti locali o scuole - Mancata\n previsione che tale deroga si applica, alle medesime condizioni,\n anche agli impianti i cui soggetti responsabili sono societa\u0027 in\n house costituite da enti locali. \n- Legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 22-bis (recte: decreto-legge\n 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l\u0027apertura dei\n cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la\n digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica,\n l\u0027emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle\n attivita\u0027 produttive), convertito, con modificazioni, nella legge\n 11 novembre 2014, n. 164, art. 22-bis). \n\n\r\n(GU n. 26 del 25-06-2025)\n\r\n \n IL CONSIGLIO DI STATO \n in sede giurisdizionale (Sezione seconda) \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 3716 del 2023, proposto da Soelia S.p.a., in\npersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa\ndall\u0027avvocato Cesare Mainardis, con domicilio digitale come da Pec da\nregistri di giustizia; \n Contro Gestore dei servizi energetici - G.S.E. S.p.a., Ministero\ndelle imprese e del made in Italy, non costituiti in giudizio; \n Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo\nregionale per il Lazio, sezione terza, n. 13186 del 17 ottobre 2022,\nresa tra le parti; \n Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visti l\u0027art. 134 della Costituzione, l\u0027art. 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87, \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 1° aprile 2025 il\nconsigliere Luca Emanuele Ricci; \n \n Fatto \n \n 1. L\u0027appellante Soelia e\u0027 una societa\u0027 in house integralmente\npartecipata dal Comune di Argenta, che gestisce per conto dell\u0027ente\ncontrollante una serie di servizi pubblici locali. \n 1.1. In data 18 dicembre 2012, essa ha stipulato con il Gestore\ndei servizi energetici (G.S.E.), ai sensi dell\u0027art. 7 del decreto\nlegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del decreto ministeriale 5\nmaggio 2011, una convenzione pluriennale per il riconoscimento della\ntariffa incentivante per l\u0027energia elettrica prodotta da conversione\nfotovoltaica presso l\u0027impianto denominato «fotovoltaico993\n_soelia_argenta», di potenza nominale pari a 993,60 kW. \n 2. Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale\nLazio e affidato ad undici motivi, la societa\u0027 ha domandato\nl\u0027annullamento di una serie di provvedimenti (decreti del Ministero\ndello sviluppo economico e note operative del G.S.E.) attuativi del\nsopravvenuto art. 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91\n(convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116). \n 2.1. La citata disposizione di legge, infatti, ha modificato le\nmodalita\u0027 di liquidazione degli incentivi sull\u0027energia elettrica\nprodotta da impianti solari fotovoltaici (comma 2) e, con riferimento\nagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW - qual e\u0027 quello\ndella societa\u0027 appellante - ha rimodulato in senso peggiorativo la\ntariffa incentivante gia\u0027 riconosciuta (comma 3), salva l\u0027opzione per\nuna riduzione dell\u0027incentivo in atto (comma 7). \n 3. Nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale\namministrativo regionale Lazio ha rimesso alla Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea, ai sensi dell\u0027art. 267 del T.F.U.E., una\nquestione pregiudiziale inerente alla compatibilita\u0027 della citata\nnormativa nazionale con il diritto eurounitario (sezione III,\nordinanza 7 febbraio 2020, n. 1662), sospendendo il giudizio fino\nalla sua definizione. \n 4. Con ordinanza del 1° marzo 2022, C-608/20, C-611/20, C-595/19,\nC-512/19, C-306/19, la Corte di giustizia ha ritenuto che il diritto\neuropeo non osti ad una normativa nazionale che prevede la riduzione\no il rinvio del pagamento degli incentivi per l\u0027energia prodotta\ndagli impianti solari fotovoltaici, incentivi in precedenza concessi\nmediante decisioni amministrative e confermati da apposite\nconvenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una\nsocieta\u0027 pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi gia\u0027\nprevisti, ma non ancora dovuti. \n 5. Preso atto di tale pronuncia, con memoria del 2 settembre\n2022, la societa\u0027 ricorrente ha espressamente rinunciato a tutti i\nmotivi proposti, ad eccezione di quello - articolato al punto n. 3.7\ndell\u0027originario ricorso - volto a dedurre l\u0027illegittimita\u0027 dei\nprovvedimenti impugnati, in via derivata «dall\u0027illegittimita\u0027\ndell\u0027art 22-bis della legge n. 164/2014 nella parte in cui non\naccomuna la ricorrente Soelia S.p.a. nella disciplina riservata ad\n\"enti locali\" e \"scuole\"». \n 6. Con sentenza della sezione III, n. 13186 del 17 ottobre 2022,\nil Tribunale amministrativo regionale Lazio ha respinto il ricorso,\nrilevando l\u0027infondatezza del motivo non rinunciato. \n 7. La societa\u0027 ha proposto appello avverso la predetta sentenza. \n 7.1. Con un unico motivo di appello («Violazione dell\u0027art. 3\ndella Costituzione, dell\u0027art. 14 delle Preleggi al codice civile,\ndell\u0027art. 22-bis della legge n. 164/2014 come interpretato dalla\nCorte costituzionale (sentenza n. 16/2017). Erroneita\u0027 ed ingiustizia\ndella sentenza impugnata. Conseguente fondatezza del motivo n. 3.7.\ndel Ricorso originario»), la societa\u0027 ripropone la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22-bis della legge n. 164/2014,\nnella parte in cui esclude dalla deroga ivi prevista a favore di\n«enti locali» e «scuole», le societa\u0027 in house costituite da detti\nenti. \n 8. Non si sono costituite le amministrazioni intimate. \n 9. L\u0027appellante ha depositato memorie in data 27 febbraio e 11\nmarzo 2025. \n 10. Il giudizio e\u0027 stato trattenuto in decisione all\u0027udienza\npubblica del 1° aprile 2025. \n \n Diritto \n \n 1. In base all\u0027art. 22-bis della legge 11 novembre 2014, n. 164\n(di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133), «le\ndisposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell\u0027art. 26 del decreto-legge\n24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11\nagosto 2014, n. 116, non si applicano agli impianti i cui soggetti\nresponsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta\nlegge di conversione, enti locali o scuole». \n 1.1. La disposizione reca una deroga al regime di rimodulazione\ndegli incentivi per l\u0027energia prodotta dagli impianti solari\nfotovoltaici, introdotto dall\u0027art. 26 del decreto-legge n. 91/2014, a\nbeneficio esclusivo di ben determinate categorie di soggetti, ovvero\n«enti locali» o «scuole». \n 2. Secondo la societa\u0027 appellante, l\u0027art. 22-bis citato,\nnell\u0027escludere dal proprio campo applicativo le societa\u0027 in house\ncostituite da enti locali (categoria soggettiva cui essa stessa -\ninteramente partecipata dal Comune di Argenta e deputata allo\nsvolgimento di servizi pubblici locali, cfr. la visura prodotta sub\ndoc. 3 - e\u0027 riconducibile), violerebbe l\u0027art. 3 della Costituzione,\ndando origine ad una ingiustificata differenziazione di disciplina\ntra situazioni giuridiche omogenee. \n 2.2. Infatti, mentre gli enti locali che abbiano avviato progetti\ndi risparmio energetico possono continuare a beneficiare degli\nincentivi gia\u0027 riconosciuti, a condizioni invariate fino alla loro\nnaturale scadenza, le societa\u0027 in house costituite dai primi\nsubiscono gli effetti della rimodulazione delle tariffe incentivanti,\ndisposta dall\u0027art. 26, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 91/2014\n(convertito in legge n. 116/2014). \n 2.3. Ritiene l\u0027appellante che tale differenziazione non possa\ntrovare giustificazione nella natura privatistica delle societa\u0027 in\nhouse. Queste, infatti, oltre a costituire una mera articolazione\ninterna dell\u0027ente locale, da cui si distinguono solo formalmente,\npartecipano del medesimo interesse pubblico facente capo a tale ente,\nche costituisce la ratio della disciplina derogatoria, come\nricostruita da Corte costituzionale, 24 gennaio 2017, n. 16. \n 2.4. L\u0027appellante chiede, pertanto - ove non sia possibile\noperare un\u0027interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata\ndella disposizione, nel senso di includere tra gli «enti locali»\nanche le societa\u0027 in house costituite da detti enti - di sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22-bis della legge\n11 novembre 2014, n. 164. \n 3. Preliminarmente, il Collegio ritiene non praticabile\nl\u0027interpretazione estensiva sopra prospettata. \n 3.1. Non vi e\u0027 dubbio, infatti, che le societa\u0027 in house siano\nentita\u0027 formalmente distinte dagli enti locali che le costituiscono,\nessendo dotate di autonoma soggettivita\u0027 giuridica e costituite in\nforma societaria. Esse, dunque, non ricadono all\u0027interno della\ndizione «enti locali», nemmeno nella sua piu\u0027 lata estensione\nsemantica. \n 3.2. Neppure e\u0027 praticabile il ricorso all\u0027analogia, trattandosi\ndi disposizione che reca un\u0027espressa eccezione a quanto statuito da\naltro, coevo, intervento legislativo ed e\u0027 quindi insuscettibile di\napplicazione «oltre i casi e i tempi in ess[a] considerati» (art. 14\ndelle disposizioni sulla legge in generale). \n 4. Cio\u0027 premesso, il Collegio ritiene rilevante e non\nmanifestamente infondata la questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 22-bis della legge 11 novembre 2014, n. 164, prospettata\ndall\u0027appellante, per le ragioni di seguito esposte. \nI. Sulla rilevanza. \n 5. Sussiste, ad avviso del Collegio, il requisito della\nrilevanza, non potendo il giudizio essere definito «indipendentemente\ndalla risoluzione della questione di legittimita\u0027» (art. 23, comma 2,\nlegge n. 87/1953) dell\u0027art. 22-bis della legge n. 164/2014. Infatti: \n a) la disposizione e\u0027 invocata - previa sua interpretazione\nestensiva o rimessione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027 - quale\nparametro normativo dello scrutinio di legittimita\u0027 dei provvedimenti\nimpugnati (par. 3.7 del ricorso di primo grado), richiesto dalla\nsocieta\u0027 appellante; \n b) la societa\u0027 rientra tra i soggetti destinatari della\nrimodulazione degli incentivi di cui all\u0027art. 26, comma 3, del\ndecreto-legge n. 91/2014 (conv. in legge n. 116/2014), essendo\nresponsabile di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a\n993,60 kW, al quale e\u0027 stata riconosciuta la tariffa incentivante\n(cfr. la convenzione con il G.S.E., depositata sub doc. 5 del\ngiudizio di primo grado); \n c) ove, pertanto, si applicasse l\u0027art. 22-bis della legge n.\n164/2014, la societa\u0027 continuerebbe a beneficiare delle piu\u0027\nfavorevole disciplina degli incentivi, senza subire la rimodulazione\nintrodotta dal decreto-legge n. 91/2014. \nII. Sulla non manifesta infondatezza. \n 6. Il Tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22-bis della legge n.\n164/2014, rispetto agli articoli 3 e 97 della Costituzione. \n 7. La violazione dell\u0027art. 3 della Costituzione emerge, in primo\nluogo, sotto il profilo della disparita\u0027 di trattamento tra enti\nlocali e societa\u0027 in house da questi costituite, solo i primi essendo\nesentati dalla rimodulazione «in peius» delle tariffe incentivanti\nper l\u0027energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. \n 7.1. E\u0027 opportuno premettere che, con la sentenza del 24 gennaio\n2017, n. 16, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le\nquestioni di costituzionalita\u0027 sollevate in relazione alle\ndisposizioni (art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91 del 2014)\nche hanno previsto la suddetta rimodulazione. \n 7.2. In quell\u0027occasione, la Corte ha ritenuto che l\u0027intervento\nlegislativo fosse giustificato dalla necessita\u0027 di garantire la\nsostenibilita\u0027 delle politiche di supporto alle energie rinnovabili,\nin un contesto in cui l\u0027incrementata remunerativita\u0027 degli\ninvestimenti sul fotovoltaico e l\u0027elevato impatto economico, specie\nsugli utenti finali, degli incentivi imponevano un riequilibrio del\nsistema. Sulla base di tali rilievi, la Corte ha escluso ogni\nviolazione dei principi di ragionevolezza e di legittimo affidamento,\nritenendo altresi\u0027 non configurabile una disparita\u0027 di trattamento\ntra operatori economici privati e i soggetti («enti locali» e\n«scuole») esentati dalla rimodulazione in forza della norma di cui si\ndiscute, «stante l\u0027evidente non omogeneita\u0027 delle categorie di\nsoggetti cosi\u0027 comparate, e le ragioni di rispondenza a pubblico\ninteresse della deroga in favore di enti e scuole». \n 7.3. Ponendo, invece, a confronto enti locali e societa\u0027 in house\nda essi costituite non pare sussistere l\u0027elemento di disomogeneita\u0027\nevocato dalla Corte. Al contrario, puo\u0027 rinvenirsi tra le due\ncategorie una evidente contiguita\u0027 istituzionale e funzionale, oltre\nad una sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti.\nInfatti: \n a) le societa\u0027 in house - secondo la definizione legislativa\noggi recata dall\u0027art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo\n19 agosto 2016, n. 175 - sono le societa\u0027 «sulle quali\nun\u0027amministrazione esercita il controllo analogo o piu\u0027\namministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle\nquali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di\ncui all\u0027art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito\ndell\u0027attivita\u0027 prevalente di cui all\u0027art. 16, comma 3»; \n b) esse si contraddistinguono, dunque, per essere sottoposte\nad un controllo dell\u0027amministrazione «analogo a quello esercitato sui\npropri servizi, esercitando un\u0027influenza determinante sia sugli\nobiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa\u0027\ncontrollata» (art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo\ncit.), per essere interamente partecipate dagli enti che le\ncostituiscono (salva l\u0027ipotesi, del tutto marginale, di\npartecipazione «prescritta da norme di legge e che avvenga in forme\nche non comportino controllo o potere di veto, ne\u0027 l\u0027esercizio di\nun\u0027influenza determinante sulla societa\u0027 controllata«, art. 16, comma\n1, decreto legislativo cit.), nonche\u0027 per il fatto di generare «oltre\nl\u0027ottanta per cento del loro fatturato ... nello svolgimento dei\ncompiti a esse affidati dall\u0027ente pubblico o dagli enti pubblici\nsoci» (art. 16, comma 3, decreto legislativo cit.). \n c) a fronte di tali caratteristiche - elaborate a partire\ndalla nota sentenza della Corte di giustizia «Teckal» del 18 novembre\n1999 (in causa C-107/98), la consolidata giurisprudenza\namministrativa ritiene che la societa\u0027 in house, benche\u0027 dotata di\nautonoma personalita\u0027 giuridica, presenti «connotazioni tali da\ngiustificare la sua equiparazione ad un \"ufficio interno\" dell\u0027ente\npubblico che l\u0027ha costituita, una sorta di longa manus; non sussiste\ntra l\u0027ente e la societa\u0027 un rapporto di alterita\u0027 sostanziale, ma\nsolo formale» (Cons. Stato, sezione I, parere 21 marzo 2019, n. 883;\nin termini anche sezione III, 25 febbraio 2020, n. 1385; sezione VI,\n26 maggio 2015, n. 2660); \n d) anche secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione\n- a partire dalla nota Cassazione civ., sezione un. , 25 novembre\n2013, n. 26283 - tale modello organizzativo «non pare [...] in grado\ndi collocarsi come un\u0027entita\u0027 posta al di fuori dell\u0027ente pubblico,\nil quale ne dispone come di una propria articolazione interna. E\u0027\nstato osservato, infatti, che essa non e\u0027 altro che una longa manus\ndella pubblica amministrazione, al punto che l\u0027affidamento pubblico\nmediante in house contract neppure consente veramente di configurare\nun rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte costituzionale n.\n46/13, cit.); di talche\u0027 \"l\u0027ente in house non puo\u0027 ritenersi terzo\nrispetto all\u0027amministrazione controllante ma deve considerarsi come\nuno dei servizi propri dell\u0027amministrazione stessa\" (cosi\u0027 Consiglio\ndi Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.). Il velo che normalmente nasconde\nil socio dietro la societa\u0027 e\u0027 dunque squarciato: la distinzione tra\nsocio (pubblico) e societa\u0027 (in house) non si realizza piu\u0027 in\ntermini di alterita\u0027 soggettiva. L\u0027uso del vocabolo societa\u0027 qui\nserve solo allora a significare che, ove manchino piu\u0027 specifiche\ndisposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va\ndesunto dal modello societario; ma di una societa\u0027 di capitali,\nintesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo\ncentro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse\nsuo proprio, non e\u0027 piu\u0027 possibile parlare». \n 7.4. Per tali ragioni, l\u0027assimilazione di disciplina tra societa\u0027\nin house e amministrazioni pubbliche - prescindendo, in questa sede,\ndalle questioni relative alla possibilita\u0027 di ricevere affidamenti\ndiretti senza gara - e\u0027 gia\u0027 riconosciuta in molteplici e rilevanti\nambiti disciplinari, quali: \n a) l\u0027attribuzione alla giurisdizione contabile delle domande\ndi risarcimento del danno al patrimonio sociale, trattandosi di danno\nerariale (cfr. Cassazione civile, sezione un., 1° ottobre 2021, n.\n26738) «la configurabilita\u0027 di una societa\u0027 a partecipazione pubblica\ncome societa\u0027 in house, giustificandone l\u0027assimilazione ad\nun\u0027articolazione organizzativa interna dell\u0027ente pubblico titolare\ndella partecipazione sociale, cui e\u0027 immanente il rapporto di\nservizio tra quest\u0027ultimo e gli amministratori o i dipendenti della\nsocieta\u0027, comporta il superamento della distinzione tra le rispettive\nsfere giuridiche e patrimoniali, consentendo di qualificare come\ndanno erariale, cioe\u0027 come pregiudizio arrecato direttamente al socio\npubblico, quello subito dal patrimonio della societa\u0027 per effetto\ndella mala gestio degli amministratori o dei dipendenti»); \n b) le modalita\u0027 di reclutamento del personale, che secondo\nl\u0027art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016 (e gia\u0027 prima, per\neffetto dell\u0027art. 18 del decreto-legge n. 112/2008, conv. in legge n.\n133/2008) deve avvenire «nel rispetto dei principi, anche di\nderivazione europea, di trasparenza, pubblicita\u0027 e imparzialita\u0027 e\ndei principi di cui all\u0027art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30\nmarzo 2001, n. 165» (comma 2), a pena di nullita\u0027 dei contratti\nstipulati (comma 4). Pur non trattandosi di vere e proprie procedure\npubblicistiche, l\u0027introduzione di vincoli al reclutamento del\npersonale muove dalla necessita\u0027 di «mettere un freno a situazioni di\nscarsa considerazione delle risorse pubbliche», quali sono quelle\ngestite dalle societa\u0027 in house (Cass. civ., sezione un. , ordinanza\n3 luglio 2023, n. 18749); \n c) la piena accessibilita\u0027 degli atti relativi all\u0027attivita\u0027\ndi pubblico interesse svolta dalla societa\u0027 in house, ai sensi\ndell\u0027art. 22, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.\n241/1990 (Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo,\nsezione I, 4 maggio 2023, n. 1498; Tribunale amministrativo regionale\nVeneto, sezione I, ordinanza 7 luglio 2022, n. 114); \n d) l\u0027applicabilita\u0027 alle societa\u0027 in house del regime di\nprorogatio degli organi sociali, di cui al decreto-legge 16 maggio\n1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio\n1994, n. 444 (art. 15, decreto legislativo n. 175/2016); \n e) la qualificazione in termini di incaricato di pubblico\nservizio del legale rappresentante di una societa\u0027 in house (Cass.\npen, sezione VI, 3 luglio 2017, n. 39350) con conseguente\napplicazione della disciplina penalistica propria dei reati contro la\npubblica amministrazione (ex multis, Cassazione pen, sezione VI, 13\ngiugno 2019, n. 38260). \n 7.5. Come risulta dalla sopra riportata - benche\u0027 non esaustiva -\nelencazione, i principali elementi che giustificano l\u0027assimilazione\ndelle societa\u0027 in house alle amministrazioni si individuano, da un\nlato, nella natura delle attivita\u0027 da esse svolte, funzionalmente\norientate al perseguimento dell\u0027interesse generale facente capo\nall\u0027ente controllante; dall\u0027altro, nell\u0027utilizzo e nella gestione di\nrisorse pubbliche, stante la sostanziale coincidenza patrimoniale tra\nla societa\u0027 partecipata e l\u0027ente pubblico (o gli enti pubblici) di\nriferimento. \n 7.6. Entrambi questi profili, ad avviso del Collegio,\nmiliterebbero a favore di una parificazione del trattamento di\nsocieta\u0027 in house ed enti locali in punto di regime degli incentivi\nenergetici. La ratio della deroga di cui all\u0027art. 22-bis della legge\nn. 164/2014, espressamente identificata nella tutela dell\u0027interesse\npubblico di cui sono portatori «enti locali» e «scuole», infatti, si\nrinviene in egual misura anche con riferimento alle societa\u0027 in house\ncostituite dagli enti locali, le quali operano per conto\ndell\u0027amministrazione controllante nello svolgimento di servizi di\ninteresse generale. \n 7.7. Al contempo, poiche\u0027 la rimodulazione delle tariffe\nincentivanti incide direttamente sulla remunerazione\ndell\u0027investimento effettuato, e tale investimento e\u0027 sostenuto, sia\nnel caso degli enti locali sia in quello delle societa\u0027 in house\ncostituite dai primi, con risorse interamente pubbliche, nemmeno\nsotto il profilo della salvaguardia dell\u0027equilibrio\neconomico-finanziario degli enti considerati dalla norma si rinviene\nalcuna ragione giustificabile per assoggettare le societa\u0027 in house a\nun trattamento deteriore. \n 8. L\u0027art. 22-bis della legge n. 164/2014 appare, altresi\u0027, in\ncontrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, sotto il\nprofilo della ragionevolezza intrinseca della scelta legislativa,\nanche in rapporto con il principio di buon andamento\ndell\u0027amministrazione. \n 8.1. Il suddetto principio, infatti, impone ai soggetti pubblici\ndi operare secondo canoni di efficienza, economicita\u0027 e razionale\nallocazione delle risorse. In tale prospettiva, la costituzione di\nuna societa\u0027 in house per la gestione di servizi pubblici rappresenta\nper l\u0027ente locale una legittima espressione della propria autonomia\namministrativa e organizzativa, utile al perseguimento dei predetti\nobiettivi. La previsione di un trattamento deteriore - seppur nel\nparticolare ambito di cui trattasi - per le societa\u0027 in house,\nrispetto a quello applicabile agli enti locali che abbiano mantenuto\nuna gestione interna dei servizi, finisce per penalizzare\ningiustificatamente (e indirettamente scoraggiare) tale scelta\norganizzativa, anche quando essa rappresenti l\u0027opzione piu\u0027 razionale\ned efficiente, in contrasto con il principio di buon andamento. \n 8.2. Per altro profilo, l\u0027impossibilita\u0027 di riferire la deroga\nprevista per gli enti locali alle loro societa\u0027 in house finisce per\nessere ancorata ad un mero dato «formale» - la distinta soggettivita\u0027\ngiuridica - che non riflette una reale diversita\u0027 di funzioni,\nfinalita\u0027 o interessi perseguiti. In tal modo, il legislatore tratta\ndiversamente soggetti parimenti preordinati all\u0027attuazione\ndell\u0027interesse pubblico, in assenza di una giustificazione\nragionevole e coerente con i principi dell\u0027ordinamento. Se e\u0027 vero,\ncome riconosciuto dalla stessa Corte nella sentenza n. 16/2017, che\nla deroga trova fondamento nell\u0027interesse pubblico facente capo ad\nenti locali e scuole, non si comprende perche\u0027 tale interesse possa\nessere riferito solo agli enti locali in via diretta ed immediata, e\nnon possa essere ugualmente riscontrato quando gli stessi enti\nabbiano scelto di erogare servizi mediante una propria societa\u0027 in\nhouse. La limitazione ai primi della deroga risulta, dunque,\nintrinsecamente irragionevole. \n 8.3. Nella medesima pronuncia, peraltro, la Corte ha affermato\nche non puo\u0027 sussistere disparita\u0027 di trattamento tra i soggetti\ncontemplati dall\u0027art. 22-bis e la generalita\u0027 degli operatori, in\nquanto le categorie considerate dal legislatore (enti locali e\nscuole) non sarebbero omogenee agli operatori economici comuni. La\nsocieta\u0027 in house non rientra pero\u0027 nel novero degli operatori\neconomici privati: essa e\u0027 un soggetto formalmente distinto ma\nfunzionalmente interno all\u0027amministrazione. L\u0027effetto dell\u0027esclusione\ndalla deroga e\u0027 dunque quello di assimilare le societa\u0027 in house a\noperatori privati, in contraddizione con il quadro normativo e\ngiurisprudenziale che ne riconosce la natura sostanzialmente\npubblica. \n 9. Alla stregua dei rilievi fin qui svolti, questo Giudice\nritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22-bis della legge 11 novembre\n2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n.\n133, nella parte in cui non prevede che la deroga alle disposizioni\ndi cui ai commi da 3 a 6 dell\u0027art. 26 del decreto-legge 24 giugno\n2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto\n2014, n. 116), prevista a favore degli impianti «i cui soggetti\nresponsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta\nlegge di conversione, enti locali o scuole», si applichi, alle\nmedesime condizioni, anche agli impianti i cui soggetti responsabili\nsiano societa\u0027 in house costituite da enti locali. \n 9.1. Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell\u0027art. 23 della\nlegge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la\ntrasmissione degli atti alla Corte costituzionale, secondo le\nmodalita\u0027 indicate in dispositivo. \n 9.2. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della\npronuncia della Corte costituzionale decorrera\u0027 il termine perentorio\ndi sei mesi per la riassunzione del giudizio. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda),\nnon definitivamente pronunciando sull\u0027appello, come in epigrafe\nproposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 22-bis della legge\n11 novembre 2014, n. 164 (di conversione del decreto-legge 12\nsettembre 2014, n. 133), nei termini e per le ragioni di cui in\nmotivazione. \n Sospende, per l\u0027effetto, il presente giudizio fino alla\ndefinizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia\nnotificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei\nministri, nonche\u0027 comunicata ai Presidenti delle due Camere del\nParlamento. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1°\naprile 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Oberdan Forlenza, Presidente; \n Giovanni Sabbato, consigliere; \n Cecilia Altavista, consigliere; \n Francesco Guarracino, consigliere; \n Luca Emanuele Ricci, consigliere, estensore. \n \n Il Presidente: Forlenza \n \n \n L\u0027estensore: Ricci","elencoNorme":[{"id":"62675","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"12/09/2014","data_nir":"2014-09-12","numero_legge":"133","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"22","specificaz_art":"bis","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-09-12;133~art22"},{"id":"62676","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"11/11/2014","data_nir":"2014-11-11","numero_legge":"164","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79399","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79400","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54666","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ministero delle imprese e del made in Italy","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""},{"id":"54757","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Soelia Spa","data_costit_part":"14/07/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |