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Modifiche alla l.r. 61/2024), art. 2. \n\n\r\n(GU n. 15 del 09-04-2025)\n\r\n \n Ricorso ex art. 127 della Costituzione \n \n Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso\nper mandato ex lege dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, (c.f.\n80224030587), fax 06/96514000 - pec\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ha domicilio\nin Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente \n Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta\nregionale pro tempore (cod. fisc. 01386030488), nella sua sede in\nFirenze, Palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo n. 10 - 50122\nFirenze, regionetoscana@postacert.toscana.it - resistente \n per la declaratoria della illegittimita\u0027 costituzionale giusta\ndeliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del\ngiorno 7 marzo 2025, dell\u0027art. 2 della legge della Regione Toscana 17\ngennaio 2025, n. 7 pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7\ndel 22 gennaio 2025, recante «Disposizioni correttiva in materia di\nrifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast.\nModifiche alla legge regionale n. 61/2024 (1) ». \n Si riporta di seguito la disposizione della legge regionale\nimpugnata che cosi\u0027 dispone: \n Art. 2 (Disposizioni transitorie in materia di strutture\nricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile\nabitazione. Modifiche all\u0027art. 144 della legge regionale n. 61/2024).\n- «1. All\u0027inizio del comma 2 dell\u0027art. 144 della legge regionale n.\n61/2024 sono inserite le seguenti parole: \"Fino alla data del 31\ndicembre 2025\"». \n L\u0027art. 2 della legge regionale impugnata modifica l\u0027art. 144,\ncomma 2 della legge regionale Toscana n. 61/2024 che ha dettato in\nmateria turistico ricettiva il regime transitorio per coloro che\ngestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o\nbed\u0026amp;breakfast nell\u0027ambito del medesimo edificio. \n La citata disposizione che, ad avviso del Governo presenta\ndiversi profili di illegittimita\u0027 costituzionale, deve essere\nimpugnata per i seguenti: \n \n Motivi \n \n Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2 della legge della\nRegione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7 per violazione degli articoli\n3, 41, 42, 117, comma 2, lett. l), Costituzione, in relazione\nall\u0027art. 832 del codice civile. \n L\u0027art. 2 della legge regionale impugnata modifica l\u0027art. 144,\nsecondo comma della legge regionale n. 61/2024 recante «Testo unico\ndel turismo» laddove ha stabilito che «Coloro che gestiscono in forma\nimprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast\nnell\u0027ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore\ndella presente legge possono continuare ad esercitare tale attivita\u0027\nnel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della\nlegge regionale n. 86/2016». \n Con la novella introdotta dalla legge regionale impugnata la\ndisposizione viene integrata con l\u0027indicazione di un termine di\nvigenza del regime transitorio «fino alla data del 31 dicembre 2025». \n La disposizione va censurata in quanto alla luce della menzionata\nintegrazione la possibilita\u0027 di esercitare in forma imprenditoriale\ndue esercizi di affittacamere e/o bed\u0026amp;breakfast nell\u0027ambito del\nmedesimo edificio - nel rispetto delle disposizioni della legge\nregionale Toscana n. 86/2016 \n (2) - viene limitata fino al 31 dicembre 2025, rendendo di\nconseguenza obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026,\nl\u0027adeguamento alla nuova disciplina recata dalla disciplina regionale\nToscana n. 61 del 2024 (3) . \n La disposizione impugnata risulta dunque gravemente lesiva della\ncompetenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento\ncivile, di cui agli articoli 42, comma 2 e 117, comma 2, lett. l),\nCostituzione, posto che la proprieta\u0027 privata e\u0027 riconosciuta e\ngarantita dalla legge «che ne determina i modi di acquisto, di\ngodimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale\n[...]». La scelta, radicale e incomprensibile, di limitare\nl\u0027applicabilita\u0027 della previgente disciplina di cui alla legge\nregionale n. 86 del 2016 sino al 31 dicembre 2025, introduce\nlimitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprieta\u0027,\ninibendo ai proprietari la possibilita\u0027 di disporre del proprio\nimmobile, concedendone il godimento a terzi per fini turistici. \n Il contenuto del diritto di proprieta\u0027, tra cui la scelta di\nsfruttare economicamente le potenzialita\u0027 offerte da un bene rientra\npacificamente nella materia dell\u0027ordinamento civile, posto che l\u0027art.\n832 del codice civile stabilisce in termini generali che il\nproprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose in modo\npieno ed esclusivo, entro i limiti e con l\u0027osservanza degli obblighi\nstabiliti dall\u0027ordinamento giuridico». \n L\u0027art. 2 delinea inoltre un\u0027irragionevole discriminazione e\ndifetta di ragionevolezza atteso che la citata disposizione fissa la\ndata del 31 dicembre 2025 per l\u0027applicazione del regime previgente di\ncui alla legge regionale n. 86/2016 (che consentiva a coloro che\nsvolgevano l\u0027attivita\u0027 in forma imprenditoriale di b\u0026amp;b e degli\naffittacamere nell\u0027ambito del medesimo edificio, di gestire al\nmassimo due attivita\u0027), imponendo dunque a decorrere dal 1° gennaio\n2026 l\u0027applicabilita\u0027 delle limitazioni contenute nell\u0027art. 41, comma\n4 della legge regionale n. 61 del 2024 alla gestione di tali\nstrutture nell\u0027ambito del medesimo edificio, che «non puo\u0027 comunque\nsuperare il numero di camere e la capacita\u0027 ricettiva di una singola\nstruttura»; disposizione che, come evidenziato nel ricorso ex art.\n127 della Costituzione proposto dal Presidente del Consiglio dei\nministri, risulta del tutto priva di ragionevolezza. \n Il succedersi di plurime e frammentarie modifiche legislative del\nmedesimo testo normativo rende la legislazione di difficile\nintellegibilita\u0027 per i cittadini e gli operatori giuridici,\ndeterminando il denunciato deficit di ragionevolezza, anche alla luce\ndelle ricadute concrete sugli operatori economici del settore\nturistico - ricettivo e, segnatamente, sul diritto di proprieta\u0027 per\ncome sopra delineato. \n Infine, la disposizione censurata lede non solo il diritto\ndominicale ma si pone anche in aperto contrasto con la liberta\u0027 di\niniziativa economica, di cui all\u0027art. 41 della Costituzione, posto\nche, nel fissare i limiti di applicabilita\u0027 alla previgente\ndisciplina, preclude alla ricettivita\u0027 svolta in forma\nimprenditoriale la possibilita\u0027 di trovare l\u0027assetto organizzativo e\ndimensionale ritenuto piu\u0027 confacente alla produzione di ricchezza. \n Per tutte le ragioni sopra esposte, l\u0027art. 2 della legge\nregionale impugnata, nella parte in cui modifica il termine di\nvigenza del regime transitorio di cui all\u0027art. 144, comma 2 della\nlegge regionale n. 61 del 2024, presenta evidenti profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale per violazione degli articoli 3, 41,\n42, 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n832 del codice civile, perche\u0027, oltre ad essere gravemente lesive\ndella competenza esclusiva in materia di ordinamento civile,\nintroduce limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto del\nproprietario di disporre del proprio immobile, oltre che alla\nliberta\u0027 di iniziativa economica. \n Per quanto evidenziato, la legge regionale, relativamente alla\ndisposizione sopra indicata, deve essere impugnata ai sensi dell\u0027art.\n127 della Costituzione. \n \n__________ \n\n(1) Legge 31 dicembre 2024, n. 61 impugnata dal Presidente del\n Consiglio dei ministri con ricorso iscritto al n. REG. RIC n.\n 14/2025. \n\n(2) Legge regionale in forza della quale veniva stabilito: -\n nell\u0027art. 55, comma 3 che: «L\u0027attivita\u0027 di affittacamere svolta\n in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non\n puo\u0027 gestire piu\u0027 di due esercizi di affittacamere nell\u0027ambito\n del medesimo edificio»; - nell\u0027art. 56, comma 3 che «L\u0027attivita\u0027\n di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che\n uno stesso soggetto non puo\u0027 gestire piu\u0027 di due esercizi di bed\n and breakfast nell\u0027ambito del medesimo edificio» \n\n(3) Ove e\u0027 previsto, all\u0027art. 44, comma 4 che «L\u0027attivita\u0027 di\n affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d\u0027epoca\n svolta da uno stesso soggetto, o da societa\u0027 controllate o\n collegate ai sensi dell\u0027art. 2359 del codice civile riferibili al\n medesimo, in piu\u0027 strutture ricettive nell\u0027ambito del medesimo\n edificio non puo\u0027 comunque superare il numero di camere e la\n capacita\u0027 ricettiva di una singola struttura». \n\n \n P.Q.M. \n \n Per tutte le esposte ragioni, il Presidente del Consiglio dei\nministri, come sopra rappresentato e difeso conclude affinche\u0027 la\nCorte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per\nl\u0027effetto dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2\ndella legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7, pubblicata\nnel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 del 22 gennaio 2025, recante\n«Disposizioni correttiva in materia di rifugi escursionistici e di\naffittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla legge regionale n.\n61/2024» per le ragioni esposte nei motivi. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n 1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del\n7 marzo 2025 di impugnativa della legge regionale, con allegata\nrelazione; \n 2. legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7,\npubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale n. 7 in data 22 gennaio\n2025, recante «Disposizioni correttiva in materia di rifugi\nescursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche\nalla legge regionale n. 61/2024». \n Roma, 20 marzo 2025 \n \n Vice avvocato generale dello Stato: Mangia \n \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Santini","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"22/04/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"2","data_legge":"17/01/2025","data_nir":"2025-01-17","numero_legge":"7","comma":"","denominazione_legge":"legge della Regione Toscana","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24830","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33404","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"3","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33405","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"41","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33406","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"42","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33407","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33408","tipo_legge":"cc","descrizione_costit":"codice civile","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"832","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""}]}}" ] ] |