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G.. \n \nOrdinamento penitenziario - Procedimento in  materia  di  liberazione\n  anticipata -  Denunciata  preclusione  della  possibilita\u0027  per  il\n  condannato  di  essere  sottoposto  da  parte  del  magistrato   di\n  sorveglianza  a  una  valutazione  semestrale  della   progressione\n  trattamentale. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento  penitenziario\n  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della\n  liberta\u0027), art. 69-bis, commi 1, 2 e 3. \n\n\r\n(GU n. 40 del 01-10-2025)\n\r\n \n                   UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NUORO \n                    Il Magistrato di sorveglianza \n \n    Visti gli atti relativi al procedimento per la concessione  della\nliberazione anticipata pervenuta il 17 settembre 2024 da G. F.,  nato\na ... (...), il ...,  in  espiazione  pena  dell\u0027ergastolo  (n.  siep\n2242/2023 Procura della Repubblica di  Palermo)  irrevocabile  il  12\nsettembre 2023; decorrenza pena dal 17 agosto 2017; \n \n                               Osserva \n \n    G. espia la pena  detentiva  sopra  indicata  in  relazione  alla\nsentenza n. 6/2021 emessa dalla Corte di  Assise  di  Palermo  del  2\nluglio 2021, confermata dalla sentenza  n.  27/2022  della  Corte  di\nAssise di Appello di Palermo del 23 settembre 2022 definitiva dal  12\nsettembre 2023. L\u0027istante ha intrapreso la detenzione nel  2017  (con\nun periodo di carcerazione negli Stati Uniti d\u0027America). \n    Con ordinanza n. 634/2024 emessa in  data  18  giugno  2024  sono\nstati concessi da questo  magistrato  cinquecentoquaranta  giorni  di\nliberazione anticipata (anni uno mesi sei)  per  i  semestri  dal  17\nagosto 2017 al 17 agosto 2023. \n    Alla data dell\u002711 agosto 2025 risulta che il G.  ha  espiato,  in\nfatto e diritto, anni nove mesi cinque giorni ventiquattro. \n    Nell\u0027odierno procedimento il G.  chiede  la  valutazione  di  tre\nsemestri dal 17 agosto 2023 al 17 febbraio 2024  e  dal  17  febbraio\n2024 al 17 agosto 2024 e dal 17 agosto 2024 al 17 febbraio  2025  per\neventuali giorni centotrentacinque. \n    Si rileva che stando all\u0027attuale previsione  normativa  dell\u0027art.\n69-bis O.P. cosi\u0027 come novellato dal decreto-legge 4 luglio 2024,  n.\n93, convertito in legge 8 agosto  2024,  n.  112,  il  Magistrato  di\nsorveglianza e\u0027 impossibilitato ad effettuare una  valutazione  della\nprogressione  trattamentale  del  detenuto  in  quanto   allo   stato\nl\u0027istanza e\u0027 inammissibile. \n    Infatti la citata  novella  ha  profondamente  modificato  l\u0027art.\n69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata) prevedendo\nal comma 1 che la valutazione della  liberazione  puo\u0027  avvenire  «in\noccasione» di istanza di accesso  alle  misure  alternative  o  altri\nbenefici analoghi (ad esempio in tema di liberazione condizionale  ex\nart. 176 c.p.) e qualora la liberazione  anticipata  sia  «rilevante»\nper il computo di pena espiata e l\u0027istanza puo\u0027 essere  presentata  a\ndecorrere dal termine di novanta giorni antecedenti al  maturare  dei\npresupposti  dell\u0027accesso.  In   questo   caso   il   magistrato   di\nsorveglianza valutera\u0027 tutti i semestri ancora non valutati. \n    Al comma 2 e\u0027 prevista una seconda ipotesi di  valutazione  della\nliberazione anticipata ovvero quella che viene operata novanta giorni\nantecedenti al fine pena in riferimento  ai  semestri  che  non  sono\nstati oggetto di valutazione ai  sensi  del  comma  1  (in  occasione\ndell\u0027istanza di misure alternative) o ai sensi del comma 3. \n    Il comma 3 prevede un\u0027ipotesi residuale di valutazione ovvero  in\ncaso di istanza  del  condannato  il  quale  e\u0027  tenuto,  a  pena  di\ninammissibilita\u0027, ad indicare uno «specifico interesse». \n    Pertanto   la   novella   incidendo   apparentemente   solo   sul\nprocedimento (infatti non viene modificato il comma 1  dell\u0027art.  54)\nin verita\u0027 incide sulla natura stessa  della  liberazione  anticipata\neliminando la  possibilita\u0027  di  una  valutazione  semestrale,  quale\nriconoscimento  della  partecipazione  all\u0027opera   di   rieducazione,\nconsiderandola solo  al  fine  del  «computo»  di  pena  espiata  per\nl\u0027accesso ai benefici o per la fine anticipata della pena o  comunque\nrinviando la valutazione dopo anni di detenzione. \n    Nel caso di specie il  G.  allo  stato  attuale  non  rientra  in\nnessuna delle ipotesi previste dal legislatore. Infatti  il  detenuto\nnon rientra nel comma 1 in quanto l\u0027accesso alla  misura  alternativa\ndella semiliberta\u0027 e\u0027 previsto dopo aver scontato almeno  venti  anni\ndi pena (art. 50, comma 4 O.P) ne\u0027 nella possibilita\u0027  di  richiedere\nun  permesso   premio   in   quanto   l\u0027eventuale   concessione   dei\ncentotrentacinque giorni dell\u0027attuale procedimento non e\u0027 «rilevante»\nperche\u0027 non consentirebbe il raggiungimento  della  soglia  di  dieci\nanni prevista (art. 30-ter, comma 4,  lett.  c)  e  d).  Non  rientra\nnell\u0027ipotesi di cui al comma 2 avendo un «fine pena mai»; ne\u0027 rientra\nnel comma 3 in quanto non  ha  indicato  nell\u0027istanza  un  «interesse\nspecifico». \n    Stando alla previsione normativa cosi\u0027 come novellata,  l\u0027istanza\ndel G. e\u0027 allo stato inammissibile e lo sara\u0027 fino al  raggiungimento\ndella soglia di dieci anni per  richiedere  ad  esempio  un  permesso\npremio e successivamente per almeno sette/otto  anni  per  richiedere\nl\u0027accesso alla semiliberta\u0027 senza alcuna possibilita\u0027  da  parte  del\nmagistrato di  valutare  la  sua  progressione  trattamentale  e  del\ncondannato di  vedersi  riconosciuto  l\u0027effetto  premiale  della  sua\ncondotta. Dato atto della documentazione al fascicolo, il  magistrato\ndi sorveglianza ritiene di dover sollevare questione di  legittimita\u0027\ncostituzionale, in  riferimento  all\u0027art.  3  e  27,  comma  3  della\nCostituzione,  dell\u0027art.  69-bis,  commi  1,  2  e  3  O.P.  che  non\nconsentono la valutazione  semestrale  da  parte  del  magistrato  di\nsorveglianza al fine di accertare che il condannato abbia dato  prova\ndi  partecipazione  all\u0027opera  di  rieducazione   riconoscendo   tale\npartecipazione anche per un suo  piu\u0027  efficace  reinserimento  nella\nsocieta\u0027. In particolare il comma 3 limita grandemente l\u0027accesso alla\nvalutazione   del   magistrato   di    sorveglianza    subordinandolo\nall\u0027espressione di un interesse specifico diverso dagli interessi  di\ncui ai commi 1 e 2. \n    La  questione  appare  rilevante,  poiche\u0027   il   magistrato   di\nsorveglianza se non ricorrono le ipotesi richiamate deve arrestare il\nproprio  esame  della  domanda   e   dichiararne   l\u0027inammissibilita\u0027\nposticipando   l\u0027esame   a   distanza   di   anni.   Cio\u0027    comporta\nun\u0027interruzione della  valutazione  del  percorso  trattamentale  (ad\nesempio la  Casa  circondariale  di  Nuoro  rappresenta  in  sede  di\nrelazione comportamentale nell\u0027odierno procedimento che il G.  ,  pur\nresponsabile di reati gravissimi: «Durante il  periodo  trascorso  in\nquesta sede (dal 10 marzo 2021)  ha  sempre  osservato  una  condotta\nrispettosa e conforme  alle  regole  penitenziarie.  Ha  espresso  da\nsubito la volonta\u0027 di proseguire gli studi e  di  essere  ammesso  al\nlavoro.  Ha  sostenuto  da  privatista  l\u0027esame  di  maturita\u0027  e  ha\nconseguito il diploma di perito agrario. Ha espresso il desiderio  di\niscriversi all\u0027Universita\u0027»). \n    La lettura inequivoca  della  disposizione  normativa  introdotta\nappare  precludere   differenti   interpretazioni   piu\u0027   favorevoli\nall\u0027interessato. \n    Appare   opportuno   sottolineare   che   l\u0027introduzione    della\nliberazione anticipata, con la riforma del  1975,  ha  rappresentato,\ninsieme alle misure  alternative  alla  detenzione  in  carcere,  una\nrivoluzione copernicana rispetto al regolamento del 1931. A tal  fine\nbasta richiamare la relazione di accompagnamento al disegno di  legge\napprovato dal Senato della Repubblica alla Camera dei  deputati  atto\nn. 2624-A ove si legge: «Ma l\u0027elemento piu\u0027 innovativo e qualificante\ndel disegno di legge, quello che costituisce una vera  svolta  e  una\nscelta aperta nella  gestione  penitenziaria.  e\u0027  rappresentato  dal\nsistema delle norme (dall\u0027art. 50 all\u0027articolo 62 del testo trasmesso\ndal Senato) che istituiscono il complesso  delle  misure  alternative\nalla detenzione. Si opera cosi\u0027 la sostituzione, conforme alternative\ndi esecuzione della pena, della detenzione nel carcere come modalita\u0027\nunica e generalizzata per ogni tipo di sanzione e per  ogni  tipo  di\ncondannato (o internato). A tale finalita\u0027 si  indirizzano  le  norme\nsull\u0027affidamento in prova al servizio sociale,  la  semiliberta\u0027,  le\nlicenze, la liberazione anticipata  e  la  liberazione  condizionale.\nTrattasi di benefici che possono essere concessi, previo giudizio  di\nmeritevolezza,  ai  condannati  (o  internati),  in  concorrenza   di\nparticolari  condizioni  di  natura  soggettiva,  quali  l\u0027eta\u0027  e  i\nprecedenti, e di natura oggettiva, quali  la  modesta  entita\u0027  della\ncondanna». \n    In ordine all\u0027inquadramento dogmatico, la dottrina e\u0027  pressoche\u0027\nunanime nel ritenere che la riduzione di pena configura una causa  di\nestinzione parziale della pena.  Strutturato  come  abbuono  di  pena\ndetentiva,  per  brevi  periodi  predeterminati   di   «comportamento\nqualificato», l\u0027istituto rivela una inequivoca natura premiale e  una\naltrettanto  inequivoca  carica  incentivante   verso   atteggiamenti\npartecipativi  del  soggetto  all\u0027azione  rieducativa.  Muovendo   da\npremesse sia di carattere logico, che di  carattere  psicologico  (e\u0027\ntanto piu\u0027 facile ottenere un  comportamento  che  richiede  impegno,\npiu\u0027 questo e\u0027 breve), il legislatore ha ritenuto che l\u0027adesione  del\ndetenuto al  programma  di  rieducazione  avesse  maggiori  spazi  di\nsuccesso prospettando al condannato la possibilita\u0027 di  acquisire  un\nbeneficio  immediato,  correlato  da  un  impegno  di   comportamento\nlimitato nel tempo, e per cio\u0027 stesso piu\u0027  facilmente  rispettabile.\nLa finalizzazione, inoltre di tale meccanismo  ad  un  piu\u0027  efficace\nreinserimento del soggetto nella societa\u0027 configura  l\u0027istituto  come\nmezzo di trattamento progressivo di tale  risocializzante.  La  legge\n663/1986 (c.d legge Gozzini), aumentando la misura del  beneficio  da\nventi a quarantacinque giorni e  sostituendo  l\u0027inciso  «puo\u0027  essere\nconcesso» con «e\u0027 concesso» ha accentuato ancor  di  piu\u0027  la  natura\npremiale e rieducativa dell\u0027istituto. \n    Infatti e\u0027 pacifico che il fulcro dell\u0027istituto sia rappresentato\ndallo  stimolo  che  la  detrazione  comporta  sul  detenuto  per  la\npartecipazione all\u0027opera di rieducazione e per un suo  piu\u0027  efficace\nreinserimento sociale, cosi\u0027 come  espressamente  previsto  dall\u0027art.\n54, comma 1 O.P; corollario di  tale  inquadramento  e\u0027  l\u0027art.  103,\ncomma 2, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  230/00\n«Regolamento  di  esecuzione»  con  il  quale  si  precisa  che  tale\nrequisito  e\u0027  valutato  con  particolare  riferimento   «all\u0027impegno\ndimostrato nel trarre  profitto  dalle  opportunita\u0027  offertegli  nel\ncorso del trattamento e al mantenimento  di  corretti  e  costruttivi\nrapporti con gli operatori, con i compagni,  con  la  famiglia  e  la\ncomunita\u0027 esterna». Da notare che nel 1976 il termine  «rapporti»  ha\nsostituito il precedente «atteggiamenti» al  fine  di  sostituire  la\nvalutazione di un  dato  soggettivo  con  quella  di  dati  oggettivi\nestendendo la valutazione anche ai rapporti con la comunita\u0027  esterna\ne la famiglia. \n    Naturalmente la partecipazione all\u0027opera di rieducazione non puo\u0027\nesaurirsi nella «mera buona condotta» che,  come  sottolineato  dalla\ngiurisprudenza   di   legittimita\u0027,   costituisce   la   norma    del\ncomportamento del detenuto, ma deve esplicarsi in un\u0027adesione  attiva\nalle regole che disciplinano la vita  carceraria  e  agli  interventi\ntrattamentali, formulando il  relativo  giudizio  secondo  i  criteri\nindicati, in via esemplificativa, dal citato art. 103,  comma  2  del\nregolamento. \n    Inoltre   l\u0027attuale    ordinamento    penitenziario    si    basa\nsull\u0027individualizzazione del trattamento in particolare incoraggiando\nle attitudini e valorizzando le  competenze  che  possono  essere  di\nsostegno per  il  reinserimento  sociale  (art.  13  O.P  cosi\u0027  come\nmodificato dal decreto legislativo  n.  123/2018)  e  la  liberazione\nanticipata entra a pieno titolo tra  questi  strumenti.  Pertanto  si\nprevede  una  forte  individualizzazione   del   trattamento   e   di\nrelativizzazione  della  partecipazione  all\u0027opera  di   rieducazione\nsecondo criteri  soggettivi  (personale  capacita\u0027  del  detenuto  di\nrispondere agli stimoli offerti) e  la  valutazione  giudiziale  deve\ntener conto della capacita\u0027 differenziata di ogni  singolo  detenuto,\nper condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale,\npreparazione culturale (Cass. 29 novembre  88,  ;  Cass.  12  gennaio\n1994; Cassazione 6 aprile 1994 ) e oggettivo riferito agli  strumenti\nconcretamente offerti dal singolo istituto. \n    Dunque non e\u0027 possibile intendere  l\u0027istituto  delta  liberazione\nanticipata quale mera riduzione della pena  (in  virtu\u0027  del  vigente\nart. 54, comma 1 O.P) in quanto  anche  strumento  di  valorizzazione\ndegli  sforzi  compiuti  dal  detenuto  per  un  suo  piu\u0027   efficace\nreinserimento sociale, per tale motivo emerge con tutta chiarezza  la\nnecessita\u0027  di  stabilire  la   periodizzazione   della   valutazione\ngiudiziale del percorso rieducativo. \n    E\u0027  noto  che  tale  aspetto  e\u0027  sempre  stato  controverso  fin\ndall\u0027introduzione dell\u0027istituto. Da un lato si e\u0027 sviluppata la  c.d.\nvalutazione  «unitaria  e  globale»  che  richiedeva  la  valutazione\ndell\u0027intero periodo detentivo sofferto dal condannato o  comunque  di\nun periodo sufficientemente lungo. A tale  impostazione,  soprattutto\nsuccessivamente  alla  legge  663/1986,  si  e\u0027  imposto  un  secondo\ncriterio ovvero quello c.d. «atomistico» limitato a ciascun  semestre\nal momento in cui inizia a decorrere la detenzione. La  citata  legge\nn. 633/1986 ha fornito, modificando  l\u0027art.  54  O.P.,  ulteriori  ed\ninequivoci punti a sostegno del criterio atomistico. Il 1° comma  nel\nconfermare che la detrazione di pena «e\u0027 concessa» al condannato  che\n«ha dato prova di partecipazione all\u0027opera di rieducazione»  aggiunge\n«quale riconoscimento di tale  partecipazione»  incentivando  in  tal\nmodo il condannato. In quest\u0027ottica assume un  significato  dirimente\ndella questione esaminata  l\u0027aggiunta  dell\u0027aggettivo  «singolo»  con\ninequivoco  riferimento  ad  «ogni  semestre   di   pena   scontata».\nNonostante  le  modifiche  apportate   dal   legislatore   solo   con\nl\u0027intervento della  Corte  costituzionale  n.  276/1990  il  criterio\nsemestrale si e\u0027 imposto. \n    In  quel  procedimento  con  due  ordinanze,  il   Tribunale   di\nsorveglianza   di   Roma   sollevava   questione   di    legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975,\nn. 354, cosi\u0027 come sostituito dall\u0027art. 18  della  legge  10  ottobre\n1986, n. 663, per incompatibilita\u0027 della interpretazione datane dalla\nCorte di cassazione, con le sentenze 18 agosto 1988 (Sezione feriale)\ne 22 settembre 1988 (Sezione J), rispetto ai parametri  di  cui  agli\narticoli 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della  Costituzione.  In\nquel caso la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio rilevando\nche la valutazione della partecipazione del condannato  all\u0027opera  di\nrieducazione non puo\u0027 essere frazionata  ma  dev\u0027essere  un  giudizio\n«finale», e  percio\u0027  «globale».  Il  Tribunale,  ritenendo  siffatta\ninterpretazione confliggente con i parametri invocati,  sollevava  la\nquestione riferendosi, alla  pressoche\u0027  universale  posizione  della\ndottrina e alla stessa relazione al disegno di legge sull\u0027ordinamento\npenitenziario. \n    La Corte costituzionale con articolata  motivazione  spiega  che:\n«Era stato rilevato, infatti, che la relazione al  disegno  di  legge\naveva chiaramente indicato quale  fosse  la  natura  dell\u0027istituto  e\nquale, di conseguenza,  il  criterio  interpretativo  che  da  quella\nnatura discendeva. La liberazione anticipata e\u0027 istituto nuovo per la\nnostra tradizione giuridica, ed e\u0027  Sfato  inserito  nell\u0027ordinamento\npenitenziario  con  l\u0027intento  di   sollecitare   l\u0027adesione   e   la\npartecipazione all\u0027azione di rieducazione dei soggetti  sottoposti  a\ntrattamento. A tal fine, viene promesso un modesto abbuono  per  ogni\nsemestre di pena detentiva espiata,  durante  il  quale  il  detenuto\nabbia dato prova di volere  concretamente  partecipare  all\u0027opera  di\nrieducazione. Una tale escogitazione non rappresenta affatto-come  si\ne\u0027 ripetuto dalla giurisprudenza di legittimitÃ\u{A0}-la  mera  indicazione\ndi un parametro di calcolo per effettuare la riduzione di pena, ma al\ncontrario sostanzia il punto di forza  dello  strumento  rieducativo,\nche si ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti  della  terapia\ncriminologica ..., se il premio e\u0027 rappresentato da  una  liberazione\ncondizionale o da una semiliberta\u0027 poste temporalmente a distanza  di\nanni, e talvolta di molti anni. Ecco allora lo  strumento  di  grande\nvalore psicologico rappresentato da una sollecitazione che impegna le\nenergie volitive del condannato alla  prospettiva  di  un  premio  da\ncogliere in breve lasso di tempo, purche\u0027 in quel tempo egli riesca a\ndare adesione all\u0027azione rieducativa. Certo, nei  primi  semestri  la\nspinta psicologica sara\u0027 necessariamente eteronoma ... Poi,  via  via\nche, di semestre  in  semestre,  moltiplichera\u0027  i  suoi  sforzi  per\naccumulare benefici l\u0027uno sull\u0027altro,  la  perseveranza  finira\u0027  per\nformare lentamente un comportamento abitudinario, su cui e\u0027 possibile\nlo  sviluppo  di  un  diverso  modo  di  essere,   conseguente   alla\nsoddisfazione per i risultati  raggiunti  e  alla  fiducia  acquisita\nnelle forze del proprio impegno. Ebbene, e\u0027 proprio rispetto a questa\nratio dell\u0027istituto che  la  contraria  interpretazione  della  norma\ndenunziata appare radicalmente incompatibile. Perche\u0027 se  si  dovesse\nriservare ad un  giudizio  lontano.  finale  e  globale,  l\u0027effettiva\nvalutazione della partecipazione semestrale del condannato all\u0027azione\nrieducativa, da  una  parte  ogni  incentivo  psicologico  resterebbe\nfrustrato a causa dell\u0027incertezza che  il  futuro  riserverebbe  agli\nsforzi  adesivi  degli  interessati   e,   dall\u0027altra,   resterebbero\nmaggiormente penalizzati coloro che fin dall\u0027inizio avevano  messo  a\ndisposizione tutta la loro buona  volonta\u0027:  e  cio\u0027  a  causa  della\npossibilita\u0027 che una  cattiva  prova  finale,  per  qualsiasi  motivo\nverificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per\nsemestre. e viceversa una furbesca condotta di  adesione  nell\u0027ultima\nfase abbia ingiustamente a premiare, per l\u0027intera durata della  pena,\ncolui   che   per   anni   s\u0027era   mostrato   refrattario   ad   ogni\npartecipazione». \n    D\u0027altronde la Corte ribadisce che:  «la  norma  pone  proprio  in\ndiretto   rapporto   conseguenziale   il   riconoscimento   di   tale\npartecipazione con «una detrazione di quarantacinque giorni per  ogni\nsingolo semestre di  pena  scontata».  Si  tratta  di  una  relazione\nstrettissima che, oltre ad essere manifestamente sintattica, e\u0027 anche\ntopografica perche\u0027 ha un collegamento immediato nello stesso comma e\nnello stesso inciso... la  legge,  in  altri  termini,  vuol  mettere\nsubito bene in chiaro che  la  riduzione  di  pena  non  ha  gratuito\ncarattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio  allo\nsforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all\u0027opera  diuturna\ndell\u0027Istituzione  che,  mediante  la  rieducazione,   lo   avvia   al\nreinserimento sociale». \n    La lettura che la Corte costituzionale opera con la  sentenza  n.\n276/1990 dell\u0027art. 54, comma I,  e\u0027  tutt\u0027ora  valida  in  quanto  il\nlegislatore non ha modificato  l\u0027art.  54,  comma  1.  Pertanto  deve\nritenersi che la ratio dell\u0027istituto sia rimasta immutata. La  stessa\nCorte con sentenza n. 149/2018 ha ribadito in merito alla liberazione\nanticipata che: «costituisce pero\u0027 un tassello essenziale del vigente\nordinamento  penitenziario  (sentenza  n.  186  del  1995)  e   della\nfilosofia della risocializzazione che ne  sta  alla  base;  filosofia\nche,  a  sua  volta,  costituisce  diretta  attuazione  del  precetto\ncostituzionale di cui all\u0027art. 27, terzo comma, Cost.». \n    Ad  essere  maggiormente  penalizzati  dalla   novella   sono   i\ncondannati a pene lunghe con reati ostativi ovvero proprio coloro che\npiu\u0027 di altri l\u0027ordinamento penitenziario dovrebbe prestare  maggiore\nattenzione. Proprio  coloro  che  si  sono  macchiati  di  gravissimi\ndelitti  per  i  quali  la  pena  non  deve  solo  rappresentare   la\nretribuzione al «male commesso», ma anche e soprattutto strumento  di\nriflessione,  momento  di  valorizzazione  delle  competenze   e   di\nincoraggiamento ad una radicale cambiamento di vita. La  possibilita\u0027\ndi vedersi riconosciuto con sollecitudine  l\u0027impegno  mostrato  nella\n«prospettiva di un premio  da  cogliere  in  breve  lasso  di  tempo,\npurche\u0027  in  quel  tempo  egli  riesca  a  dare  adesione  all\u0027azione\nrieducativa» (Cort. Cost.  27611990).  Si  pensi  all\u0027importanza  del\ncolloquio tra magistrato di sorveglianza e condannato, nel corso  del\nquale, nel vivo confronto, il magistrato ha l\u0027occasione di  spiegare,\nmotivare, ammonire il detenuto in caso  di  rigetto  dell\u0027istanza  di\nliberazione anticipata ovvero esortare al proseguimento del  percorso\nintrapreso con fiducia in caso di accoglimento.  La  novella  se  non\ninterrompe rende questo dialogo fra lo Stato  e  il  condannato  piu\u0027\ndifficoltoso, trasformando la  liberazione  anticipata  da  strumento\nrieducante a mero calcolo aritmetico di detrazione della pena. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e  seguenti,  legge\n11 marzo 1953, n. 87; \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69-bis, commi 1, 2, 3 O.P.  che\nnon consentono la possibilita\u0027 per il condannato ad  una  valutazione\nsemestrale della progressione  trattamentale,  per  violazione  degli\narticoli 3, 27, comma 3, della Costituzione. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale. \n    Sospende il procedimento in corso  sino  all\u0027esito  del  giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di\ntrasmissione degli atti sia notificata alle  parti  in  causa  ed  al\npubblico ministero nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n        Nuoro, 12 agosto 2025 \n \n              Il magistrato di sorveglianza: Bravaccini","elencoNorme":[{"id":"63480","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"63481","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"63482","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"63787","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/07/2024","data_nir":"2024-07-04","numero_legge":"92","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-07-04;92~art5"},{"id":"63788","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"08/08/2024","data_nir":"2024-08-08","numero_legge":"112","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-08;112"}],"elencoParametri":[{"id":"79909","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79910","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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