HTTP Client
1
Total requests
0
HTTP errors
Clients
http_client 1
Requests
| POST | https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/183 | |
|---|---|---|
| Request options | [ "headers" => [ "Content-Type" => "application/json" ] "auth_basic" => [ "corteservizisito" "corteservizisito,2021+1" ] ] |
|
| Response |
200
[ "info" => [ "header_size" => 166 "request_size" => 301 "total_time" => 0.302232 "namelookup_time" => 0.000458 "connect_time" => 0.03252 "pretransfer_time" => 0.077502 "size_download" => 28538.0 "speed_download" => 94496.0 "starttransfer_time" => 0.077528 "primary_ip" => "66.22.43.24" "primary_port" => 443 "local_ip" => "65.108.230.242" "local_port" => 44848 "http_version" => 3 "protocol" => 2 "scheme" => "HTTPS" "appconnect_time_us" => 77410 "connect_time_us" => 32520 "namelookup_time_us" => 458 "pretransfer_time_us" => 77502 "starttransfer_time_us" => 77528 "total_time_us" => 302232 "start_time" => 1765356708.2401 "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/183" "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830 : "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse" : { : CurlHandle {#809 …} : Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …} : -9223372036854775808 } } "debug" => """ * Trying 66.22.43.24...\n * TCP_NODELAY set\n * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n * ALPN, offering h2\n * ALPN, offering http/1.1\n * successfully set certificate verify locations:\n * CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n CApath: none\n * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n * ALPN, server accepted to use h2\n * Server certificate:\n * subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n * start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n * expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n * subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n * issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n * SSL certificate verify ok.\n * Using HTTP2, server supports multi-use\n * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x16f7d50)\n > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/183 HTTP/2\r\n Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n Content-Type: application/json\r\n Accept: */*\r\n Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n Accept-Encoding: gzip\r\n Content-Length: 0\r\n \r\n * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n < HTTP/2 200 \r\n < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n < cache-control: no-cache\r\n < pragma: no-cache\r\n < content-encoding: UTF-8\r\n < date: Wed, 10 Dec 2025 08:51:48 GMT\r\n < \r\n """ ] "response_headers" => [ "HTTP/2 200 " "content-type: application/json;charset=UTF-8" "cache-control: no-cache" "pragma: no-cache" "content-encoding: UTF-8" "date: Wed, 10 Dec 2025 08:51:48 GMT" ] "response_content" => [ "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"183","numero_parte":"1","autorita":"Tribunale di sorveglianza di Sassari","localita_autorita":"","data_deposito":"12/08/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"01/10/2025","numero_gazzetta":"40","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"","descrizione_fissazione":"","stato_fissazione":"","relatore":"","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eOrdinamento penitenziario – Procedimento in materia di\u0026nbsp;liberazione anticipata\u0026nbsp;– Denunciata preclusione della possibilità per il condannato di essere sottoposto da parte del magistrato di sorveglianza a una valutazione semestrale della progressione trattamentale – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.\u003c/p\u003e","prima_parte":"F. G.","altre_parti":"","testo_atto":"N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 agosto 2025\n\r\nOrdinanza del 12 agosto 2025 del Tribunale di sorveglianza di Sassari\nnel procedimento di sorveglianza nei confronti di F. G.. \n \nOrdinamento penitenziario - Procedimento in materia di liberazione\n anticipata - Denunciata preclusione della possibilita\u0027 per il\n condannato di essere sottoposto da parte del magistrato di\n sorveglianza a una valutazione semestrale della progressione\n trattamentale. \n- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento penitenziario\n e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della\n liberta\u0027), art. 69-bis, commi 1, 2 e 3. \n\n\r\n(GU n. 40 del 01-10-2025)\n\r\n \n UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NUORO \n Il Magistrato di sorveglianza \n \n Visti gli atti relativi al procedimento per la concessione della\nliberazione anticipata pervenuta il 17 settembre 2024 da G. F., nato\na ... (...), il ..., in espiazione pena dell\u0027ergastolo (n. siep\n2242/2023 Procura della Repubblica di Palermo) irrevocabile il 12\nsettembre 2023; decorrenza pena dal 17 agosto 2017; \n \n Osserva \n \n G. espia la pena detentiva sopra indicata in relazione alla\nsentenza n. 6/2021 emessa dalla Corte di Assise di Palermo del 2\nluglio 2021, confermata dalla sentenza n. 27/2022 della Corte di\nAssise di Appello di Palermo del 23 settembre 2022 definitiva dal 12\nsettembre 2023. L\u0027istante ha intrapreso la detenzione nel 2017 (con\nun periodo di carcerazione negli Stati Uniti d\u0027America). \n Con ordinanza n. 634/2024 emessa in data 18 giugno 2024 sono\nstati concessi da questo magistrato cinquecentoquaranta giorni di\nliberazione anticipata (anni uno mesi sei) per i semestri dal 17\nagosto 2017 al 17 agosto 2023. \n Alla data dell\u002711 agosto 2025 risulta che il G. ha espiato, in\nfatto e diritto, anni nove mesi cinque giorni ventiquattro. \n Nell\u0027odierno procedimento il G. chiede la valutazione di tre\nsemestri dal 17 agosto 2023 al 17 febbraio 2024 e dal 17 febbraio\n2024 al 17 agosto 2024 e dal 17 agosto 2024 al 17 febbraio 2025 per\neventuali giorni centotrentacinque. \n Si rileva che stando all\u0027attuale previsione normativa dell\u0027art.\n69-bis O.P. cosi\u0027 come novellato dal decreto-legge 4 luglio 2024, n.\n93, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 112, il Magistrato di\nsorveglianza e\u0027 impossibilitato ad effettuare una valutazione della\nprogressione trattamentale del detenuto in quanto allo stato\nl\u0027istanza e\u0027 inammissibile. \n Infatti la citata novella ha profondamente modificato l\u0027art.\n69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata) prevedendo\nal comma 1 che la valutazione della liberazione puo\u0027 avvenire «in\noccasione» di istanza di accesso alle misure alternative o altri\nbenefici analoghi (ad esempio in tema di liberazione condizionale ex\nart. 176 c.p.) e qualora la liberazione anticipata sia «rilevante»\nper il computo di pena espiata e l\u0027istanza puo\u0027 essere presentata a\ndecorrere dal termine di novanta giorni antecedenti al maturare dei\npresupposti dell\u0027accesso. In questo caso il magistrato di\nsorveglianza valutera\u0027 tutti i semestri ancora non valutati. \n Al comma 2 e\u0027 prevista una seconda ipotesi di valutazione della\nliberazione anticipata ovvero quella che viene operata novanta giorni\nantecedenti al fine pena in riferimento ai semestri che non sono\nstati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 (in occasione\ndell\u0027istanza di misure alternative) o ai sensi del comma 3. \n Il comma 3 prevede un\u0027ipotesi residuale di valutazione ovvero in\ncaso di istanza del condannato il quale e\u0027 tenuto, a pena di\ninammissibilita\u0027, ad indicare uno «specifico interesse». \n Pertanto la novella incidendo apparentemente solo sul\nprocedimento (infatti non viene modificato il comma 1 dell\u0027art. 54)\nin verita\u0027 incide sulla natura stessa della liberazione anticipata\neliminando la possibilita\u0027 di una valutazione semestrale, quale\nriconoscimento della partecipazione all\u0027opera di rieducazione,\nconsiderandola solo al fine del «computo» di pena espiata per\nl\u0027accesso ai benefici o per la fine anticipata della pena o comunque\nrinviando la valutazione dopo anni di detenzione. \n Nel caso di specie il G. allo stato attuale non rientra in\nnessuna delle ipotesi previste dal legislatore. Infatti il detenuto\nnon rientra nel comma 1 in quanto l\u0027accesso alla misura alternativa\ndella semiliberta\u0027 e\u0027 previsto dopo aver scontato almeno venti anni\ndi pena (art. 50, comma 4 O.P) ne\u0027 nella possibilita\u0027 di richiedere\nun permesso premio in quanto l\u0027eventuale concessione dei\ncentotrentacinque giorni dell\u0027attuale procedimento non e\u0027 «rilevante»\nperche\u0027 non consentirebbe il raggiungimento della soglia di dieci\nanni prevista (art. 30-ter, comma 4, lett. c) e d). Non rientra\nnell\u0027ipotesi di cui al comma 2 avendo un «fine pena mai»; ne\u0027 rientra\nnel comma 3 in quanto non ha indicato nell\u0027istanza un «interesse\nspecifico». \n Stando alla previsione normativa cosi\u0027 come novellata, l\u0027istanza\ndel G. e\u0027 allo stato inammissibile e lo sara\u0027 fino al raggiungimento\ndella soglia di dieci anni per richiedere ad esempio un permesso\npremio e successivamente per almeno sette/otto anni per richiedere\nl\u0027accesso alla semiliberta\u0027 senza alcuna possibilita\u0027 da parte del\nmagistrato di valutare la sua progressione trattamentale e del\ncondannato di vedersi riconosciuto l\u0027effetto premiale della sua\ncondotta. Dato atto della documentazione al fascicolo, il magistrato\ndi sorveglianza ritiene di dover sollevare questione di legittimita\u0027\ncostituzionale, in riferimento all\u0027art. 3 e 27, comma 3 della\nCostituzione, dell\u0027art. 69-bis, commi 1, 2 e 3 O.P. che non\nconsentono la valutazione semestrale da parte del magistrato di\nsorveglianza al fine di accertare che il condannato abbia dato prova\ndi partecipazione all\u0027opera di rieducazione riconoscendo tale\npartecipazione anche per un suo piu\u0027 efficace reinserimento nella\nsocieta\u0027. In particolare il comma 3 limita grandemente l\u0027accesso alla\nvalutazione del magistrato di sorveglianza subordinandolo\nall\u0027espressione di un interesse specifico diverso dagli interessi di\ncui ai commi 1 e 2. \n La questione appare rilevante, poiche\u0027 il magistrato di\nsorveglianza se non ricorrono le ipotesi richiamate deve arrestare il\nproprio esame della domanda e dichiararne l\u0027inammissibilita\u0027\nposticipando l\u0027esame a distanza di anni. Cio\u0027 comporta\nun\u0027interruzione della valutazione del percorso trattamentale (ad\nesempio la Casa circondariale di Nuoro rappresenta in sede di\nrelazione comportamentale nell\u0027odierno procedimento che il G. , pur\nresponsabile di reati gravissimi: «Durante il periodo trascorso in\nquesta sede (dal 10 marzo 2021) ha sempre osservato una condotta\nrispettosa e conforme alle regole penitenziarie. Ha espresso da\nsubito la volonta\u0027 di proseguire gli studi e di essere ammesso al\nlavoro. Ha sostenuto da privatista l\u0027esame di maturita\u0027 e ha\nconseguito il diploma di perito agrario. Ha espresso il desiderio di\niscriversi all\u0027Universita\u0027»). \n La lettura inequivoca della disposizione normativa introdotta\nappare precludere differenti interpretazioni piu\u0027 favorevoli\nall\u0027interessato. \n Appare opportuno sottolineare che l\u0027introduzione della\nliberazione anticipata, con la riforma del 1975, ha rappresentato,\ninsieme alle misure alternative alla detenzione in carcere, una\nrivoluzione copernicana rispetto al regolamento del 1931. A tal fine\nbasta richiamare la relazione di accompagnamento al disegno di legge\napprovato dal Senato della Repubblica alla Camera dei deputati atto\nn. 2624-A ove si legge: «Ma l\u0027elemento piu\u0027 innovativo e qualificante\ndel disegno di legge, quello che costituisce una vera svolta e una\nscelta aperta nella gestione penitenziaria. e\u0027 rappresentato dal\nsistema delle norme (dall\u0027art. 50 all\u0027articolo 62 del testo trasmesso\ndal Senato) che istituiscono il complesso delle misure alternative\nalla detenzione. Si opera cosi\u0027 la sostituzione, conforme alternative\ndi esecuzione della pena, della detenzione nel carcere come modalita\u0027\nunica e generalizzata per ogni tipo di sanzione e per ogni tipo di\ncondannato (o internato). A tale finalita\u0027 si indirizzano le norme\nsull\u0027affidamento in prova al servizio sociale, la semiliberta\u0027, le\nlicenze, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale.\nTrattasi di benefici che possono essere concessi, previo giudizio di\nmeritevolezza, ai condannati (o internati), in concorrenza di\nparticolari condizioni di natura soggettiva, quali l\u0027eta\u0027 e i\nprecedenti, e di natura oggettiva, quali la modesta entita\u0027 della\ncondanna». \n In ordine all\u0027inquadramento dogmatico, la dottrina e\u0027 pressoche\u0027\nunanime nel ritenere che la riduzione di pena configura una causa di\nestinzione parziale della pena. Strutturato come abbuono di pena\ndetentiva, per brevi periodi predeterminati di «comportamento\nqualificato», l\u0027istituto rivela una inequivoca natura premiale e una\naltrettanto inequivoca carica incentivante verso atteggiamenti\npartecipativi del soggetto all\u0027azione rieducativa. Muovendo da\npremesse sia di carattere logico, che di carattere psicologico (e\u0027\ntanto piu\u0027 facile ottenere un comportamento che richiede impegno,\npiu\u0027 questo e\u0027 breve), il legislatore ha ritenuto che l\u0027adesione del\ndetenuto al programma di rieducazione avesse maggiori spazi di\nsuccesso prospettando al condannato la possibilita\u0027 di acquisire un\nbeneficio immediato, correlato da un impegno di comportamento\nlimitato nel tempo, e per cio\u0027 stesso piu\u0027 facilmente rispettabile.\nLa finalizzazione, inoltre di tale meccanismo ad un piu\u0027 efficace\nreinserimento del soggetto nella societa\u0027 configura l\u0027istituto come\nmezzo di trattamento progressivo di tale risocializzante. La legge\n663/1986 (c.d legge Gozzini), aumentando la misura del beneficio da\nventi a quarantacinque giorni e sostituendo l\u0027inciso «puo\u0027 essere\nconcesso» con «e\u0027 concesso» ha accentuato ancor di piu\u0027 la natura\npremiale e rieducativa dell\u0027istituto. \n Infatti e\u0027 pacifico che il fulcro dell\u0027istituto sia rappresentato\ndallo stimolo che la detrazione comporta sul detenuto per la\npartecipazione all\u0027opera di rieducazione e per un suo piu\u0027 efficace\nreinserimento sociale, cosi\u0027 come espressamente previsto dall\u0027art.\n54, comma 1 O.P; corollario di tale inquadramento e\u0027 l\u0027art. 103,\ncomma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/00\n«Regolamento di esecuzione» con il quale si precisa che tale\nrequisito e\u0027 valutato con particolare riferimento «all\u0027impegno\ndimostrato nel trarre profitto dalle opportunita\u0027 offertegli nel\ncorso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi\nrapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la\ncomunita\u0027 esterna». Da notare che nel 1976 il termine «rapporti» ha\nsostituito il precedente «atteggiamenti» al fine di sostituire la\nvalutazione di un dato soggettivo con quella di dati oggettivi\nestendendo la valutazione anche ai rapporti con la comunita\u0027 esterna\ne la famiglia. \n Naturalmente la partecipazione all\u0027opera di rieducazione non puo\u0027\nesaurirsi nella «mera buona condotta» che, come sottolineato dalla\ngiurisprudenza di legittimita\u0027, costituisce la norma del\ncomportamento del detenuto, ma deve esplicarsi in un\u0027adesione attiva\nalle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi\ntrattamentali, formulando il relativo giudizio secondo i criteri\nindicati, in via esemplificativa, dal citato art. 103, comma 2 del\nregolamento. \n Inoltre l\u0027attuale ordinamento penitenziario si basa\nsull\u0027individualizzazione del trattamento in particolare incoraggiando\nle attitudini e valorizzando le competenze che possono essere di\nsostegno per il reinserimento sociale (art. 13 O.P cosi\u0027 come\nmodificato dal decreto legislativo n. 123/2018) e la liberazione\nanticipata entra a pieno titolo tra questi strumenti. Pertanto si\nprevede una forte individualizzazione del trattamento e di\nrelativizzazione della partecipazione all\u0027opera di rieducazione\nsecondo criteri soggettivi (personale capacita\u0027 del detenuto di\nrispondere agli stimoli offerti) e la valutazione giudiziale deve\ntener conto della capacita\u0027 differenziata di ogni singolo detenuto,\nper condizioni di salute, quoziente intellettivo, estrazione sociale,\npreparazione culturale (Cass. 29 novembre 88, ; Cass. 12 gennaio\n1994; Cassazione 6 aprile 1994 ) e oggettivo riferito agli strumenti\nconcretamente offerti dal singolo istituto. \n Dunque non e\u0027 possibile intendere l\u0027istituto delta liberazione\nanticipata quale mera riduzione della pena (in virtu\u0027 del vigente\nart. 54, comma 1 O.P) in quanto anche strumento di valorizzazione\ndegli sforzi compiuti dal detenuto per un suo piu\u0027 efficace\nreinserimento sociale, per tale motivo emerge con tutta chiarezza la\nnecessita\u0027 di stabilire la periodizzazione della valutazione\ngiudiziale del percorso rieducativo. \n E\u0027 noto che tale aspetto e\u0027 sempre stato controverso fin\ndall\u0027introduzione dell\u0027istituto. Da un lato si e\u0027 sviluppata la c.d.\nvalutazione «unitaria e globale» che richiedeva la valutazione\ndell\u0027intero periodo detentivo sofferto dal condannato o comunque di\nun periodo sufficientemente lungo. A tale impostazione, soprattutto\nsuccessivamente alla legge 663/1986, si e\u0027 imposto un secondo\ncriterio ovvero quello c.d. «atomistico» limitato a ciascun semestre\nal momento in cui inizia a decorrere la detenzione. La citata legge\nn. 633/1986 ha fornito, modificando l\u0027art. 54 O.P., ulteriori ed\ninequivoci punti a sostegno del criterio atomistico. Il 1° comma nel\nconfermare che la detrazione di pena «e\u0027 concessa» al condannato che\n«ha dato prova di partecipazione all\u0027opera di rieducazione» aggiunge\n«quale riconoscimento di tale partecipazione» incentivando in tal\nmodo il condannato. In quest\u0027ottica assume un significato dirimente\ndella questione esaminata l\u0027aggiunta dell\u0027aggettivo «singolo» con\ninequivoco riferimento ad «ogni semestre di pena scontata».\nNonostante le modifiche apportate dal legislatore solo con\nl\u0027intervento della Corte costituzionale n. 276/1990 il criterio\nsemestrale si e\u0027 imposto. \n In quel procedimento con due ordinanze, il Tribunale di\nsorveglianza di Roma sollevava questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 54, comma primo, della legge 26 luglio 1975,\nn. 354, cosi\u0027 come sostituito dall\u0027art. 18 della legge 10 ottobre\n1986, n. 663, per incompatibilita\u0027 della interpretazione datane dalla\nCorte di cassazione, con le sentenze 18 agosto 1988 (Sezione feriale)\ne 22 settembre 1988 (Sezione J), rispetto ai parametri di cui agli\narticoli 3 e 27, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione. In\nquel caso la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio rilevando\nche la valutazione della partecipazione del condannato all\u0027opera di\nrieducazione non puo\u0027 essere frazionata ma dev\u0027essere un giudizio\n«finale», e percio\u0027 «globale». Il Tribunale, ritenendo siffatta\ninterpretazione confliggente con i parametri invocati, sollevava la\nquestione riferendosi, alla pressoche\u0027 universale posizione della\ndottrina e alla stessa relazione al disegno di legge sull\u0027ordinamento\npenitenziario. \n La Corte costituzionale con articolata motivazione spiega che:\n«Era stato rilevato, infatti, che la relazione al disegno di legge\naveva chiaramente indicato quale fosse la natura dell\u0027istituto e\nquale, di conseguenza, il criterio interpretativo che da quella\nnatura discendeva. La liberazione anticipata e\u0027 istituto nuovo per la\nnostra tradizione giuridica, ed e\u0027 Sfato inserito nell\u0027ordinamento\npenitenziario con l\u0027intento di sollecitare l\u0027adesione e la\npartecipazione all\u0027azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a\ntrattamento. A tal fine, viene promesso un modesto abbuono per ogni\nsemestre di pena detentiva espiata, durante il quale il detenuto\nabbia dato prova di volere concretamente partecipare all\u0027opera di\nrieducazione. Una tale escogitazione non rappresenta affatto-come si\ne\u0027 ripetuto dalla giurisprudenza di legittimitÃ\u{A0}-la mera indicazione\ndi un parametro di calcolo per effettuare la riduzione di pena, ma al\ncontrario sostanzia il punto di forza dello strumento rieducativo,\nche si ricollega alle esperienze ed agli insegnamenti della terapia\ncriminologica ..., se il premio e\u0027 rappresentato da una liberazione\ncondizionale o da una semiliberta\u0027 poste temporalmente a distanza di\nanni, e talvolta di molti anni. Ecco allora lo strumento di grande\nvalore psicologico rappresentato da una sollecitazione che impegna le\nenergie volitive del condannato alla prospettiva di un premio da\ncogliere in breve lasso di tempo, purche\u0027 in quel tempo egli riesca a\ndare adesione all\u0027azione rieducativa. Certo, nei primi semestri la\nspinta psicologica sara\u0027 necessariamente eteronoma ... Poi, via via\nche, di semestre in semestre, moltiplichera\u0027 i suoi sforzi per\naccumulare benefici l\u0027uno sull\u0027altro, la perseveranza finira\u0027 per\nformare lentamente un comportamento abitudinario, su cui e\u0027 possibile\nlo sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente alla\nsoddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita\nnelle forze del proprio impegno. Ebbene, e\u0027 proprio rispetto a questa\nratio dell\u0027istituto che la contraria interpretazione della norma\ndenunziata appare radicalmente incompatibile. Perche\u0027 se si dovesse\nriservare ad un giudizio lontano. finale e globale, l\u0027effettiva\nvalutazione della partecipazione semestrale del condannato all\u0027azione\nrieducativa, da una parte ogni incentivo psicologico resterebbe\nfrustrato a causa dell\u0027incertezza che il futuro riserverebbe agli\nsforzi adesivi degli interessati e, dall\u0027altra, resterebbero\nmaggiormente penalizzati coloro che fin dall\u0027inizio avevano messo a\ndisposizione tutta la loro buona volonta\u0027: e cio\u0027 a causa della\npossibilita\u0027 che una cattiva prova finale, per qualsiasi motivo\nverificatasi, abbia a vanificare anni di sforzi compiuti semestre per\nsemestre. e viceversa una furbesca condotta di adesione nell\u0027ultima\nfase abbia ingiustamente a premiare, per l\u0027intera durata della pena,\ncolui che per anni s\u0027era mostrato refrattario ad ogni\npartecipazione». \n D\u0027altronde la Corte ribadisce che: «la norma pone proprio in\ndiretto rapporto conseguenziale il riconoscimento di tale\npartecipazione con «una detrazione di quarantacinque giorni per ogni\nsingolo semestre di pena scontata». Si tratta di una relazione\nstrettissima che, oltre ad essere manifestamente sintattica, e\u0027 anche\ntopografica perche\u0027 ha un collegamento immediato nello stesso comma e\nnello stesso inciso... la legge, in altri termini, vuol mettere\nsubito bene in chiaro che la riduzione di pena non ha gratuito\ncarattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo\nsforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all\u0027opera diuturna\ndell\u0027Istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al\nreinserimento sociale». \n La lettura che la Corte costituzionale opera con la sentenza n.\n276/1990 dell\u0027art. 54, comma I, e\u0027 tutt\u0027ora valida in quanto il\nlegislatore non ha modificato l\u0027art. 54, comma 1. Pertanto deve\nritenersi che la ratio dell\u0027istituto sia rimasta immutata. La stessa\nCorte con sentenza n. 149/2018 ha ribadito in merito alla liberazione\nanticipata che: «costituisce pero\u0027 un tassello essenziale del vigente\nordinamento penitenziario (sentenza n. 186 del 1995) e della\nfilosofia della risocializzazione che ne sta alla base; filosofia\nche, a sua volta, costituisce diretta attuazione del precetto\ncostituzionale di cui all\u0027art. 27, terzo comma, Cost.». \n Ad essere maggiormente penalizzati dalla novella sono i\ncondannati a pene lunghe con reati ostativi ovvero proprio coloro che\npiu\u0027 di altri l\u0027ordinamento penitenziario dovrebbe prestare maggiore\nattenzione. Proprio coloro che si sono macchiati di gravissimi\ndelitti per i quali la pena non deve solo rappresentare la\nretribuzione al «male commesso», ma anche e soprattutto strumento di\nriflessione, momento di valorizzazione delle competenze e di\nincoraggiamento ad una radicale cambiamento di vita. La possibilita\u0027\ndi vedersi riconosciuto con sollecitudine l\u0027impegno mostrato nella\n«prospettiva di un premio da cogliere in breve lasso di tempo,\npurche\u0027 in quel tempo egli riesca a dare adesione all\u0027azione\nrieducativa» (Cort. Cost. 27611990). Si pensi all\u0027importanza del\ncolloquio tra magistrato di sorveglianza e condannato, nel corso del\nquale, nel vivo confronto, il magistrato ha l\u0027occasione di spiegare,\nmotivare, ammonire il detenuto in caso di rigetto dell\u0027istanza di\nliberazione anticipata ovvero esortare al proseguimento del percorso\nintrapreso con fiducia in caso di accoglimento. La novella se non\ninterrompe rende questo dialogo fra lo Stato e il condannato piu\u0027\ndifficoltoso, trasformando la liberazione anticipata da strumento\nrieducante a mero calcolo aritmetico di detrazione della pena. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti, legge\n11 marzo 1953, n. 87; \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 69-bis, commi 1, 2, 3 O.P. che\nnon consentono la possibilita\u0027 per il condannato ad una valutazione\nsemestrale della progressione trattamentale, per violazione degli\narticoli 3, 27, comma 3, della Costituzione. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Sospende il procedimento in corso sino all\u0027esito del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di\ntrasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al\npubblico ministero nonche\u0027 al Presidente del Consiglio dei ministri e\ncomunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. \n Nuoro, 12 agosto 2025 \n \n Il magistrato di sorveglianza: Bravaccini","elencoNorme":[{"id":"63480","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"63481","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"63482","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero_legge":"354","descrizionenesso":"come sostituito dall\u0027","legge_articolo":"69","specificaz_art":"bis","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69"},{"id":"63787","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dl","denominaz_legge":"decreto-legge","data_legge":"04/07/2024","data_nir":"2024-07-04","numero_legge":"92","descrizionenesso":"convertito con modificazioni in","legge_articolo":"5","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2024-07-04;92~art5"},{"id":"63788","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"08/08/2024","data_nir":"2024-08-08","numero_legge":"112","descrizionenesso":"","legge_articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-08;112"}],"elencoParametri":[{"id":"79909","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79910","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"27","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |
|