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M.","altre_parti":"Fedele Michelangelo","testo_atto":"N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 dicembre 2024\n\r\nOrdinanza del 4 dicembre 2024 della Corte di cassazione nel\nprocedimento penale a carico di M. F. . \n \nProcesso penale - Ricusazione del giudice - Mancata previsione che\n possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a\n decidere sull\u0027applicazione della misura di prevenzione\n patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi\n dell\u0027art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione\n degli atti all\u0027autorita\u0027 proponente. \n- Codice di procedura penale, art. 37, comma 1 [, lettera a)], in\n relazione all\u0027art. 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice. \n\n\r\n(GU n. 3 del 15-01-2025)\n\r\n \n LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE \n Sesta sezione penale \n \n Composta da: \n Ercole Aprile, Presidente; \n Paola Di Nicola Travaglini; \n Debora Tripiccione; \n Paolo Di Geronimo; \n Fabrizio D\u0027Arcangelo, relatore; \n Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da\n... F. M., nato a ... il ... avverso l\u0027ordinanza del 13 novembre 2023\nemessa dalla Corte di appello di Firenze; \n Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; \n Udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D\u0027Arcangelo; \n Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del\nsostituto procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto il\nrigetto del ricorso; \n Lette le conclusioni del difensore, avvocato Marco Talini, che ha\ninsistito per l\u0027accoglimento del ricorso. \n \n Ritenuto in fatto \n \n 1. La Corte d\u0027appello di Firenze, con l\u0027ordinanza impugnata, ha\nrigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da M. F. nei\nconfronti dei magistrati del Tribunale di Firenze, che, dopo aver\nrestituito gli atti al pubblico ministero del Tribunale di Livorno in\ndata 2 maggio 2022, hanno disposto il sequestro di prevenzione nei\nconfronti della parte istante, con decreto emesso in data 11 maggio\n2023, e sono chiamati a decidere sull\u0027applicazione della misura di\nprevenzione patrimoniale della confisca. \n 2. L\u0027avvocato Marco Talini, difensore di Fedele, ricorre avverso\ntale ordinanza e ne chiede l\u0027annullamento, proponendo un unico motivo\ndi ricorso. \n 2.1. Il difensore premette che: \n a) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di\nLivorno, nel procedimento di prevenzione iscritto al n. 3/2023\nR.G.M.P., con la proposta depositata in data 24 gennaio 2022,\nintegrata con atto del 30 marzo 2022, ha richiesto nei confronti di\nM. F. l\u0027applicazione della misura di prevenzione personale della\nsorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno e della\nconfisca, previa adozione del provvedimento cautelare del sequestro,\ndi un consistente patrimonio, composto da circa cento unita\u0027\nimmobiliari, intestate al proposto, alla moglie e ai figli, e da\ndisponibilita\u0027 finanziarie detenute, per l\u0027ammontare di euro\n5.353.840,00, in Liechtenstein; \n b) il Tribunale di Firenze, composto dai magistrati dott.ssa\nSilvia Cipriani, presidente, dott.ssa Silvia Isidori e dott. Alessio\nInnocenti giudici a latere, con decreto emesso in data 2 maggio 2022,\nha disposto, ai sensi dell\u0027art. 21, comma 2, decreto legislativo 6\nsettembre 2011, n. 159, la restituzione degli atti al pubblico\nministero «per la richiesta degli ulteriori elementi informativi\nindicati in parte motiva»; \n Il tribunale, in questo provvedimento, ha rilevato\nl\u0027incompletezza delle indagini e ha inviato il pubblico ministero a\nfornire elementi probatori ulteriori. \n c) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di\nLivorno in data 11 novembre 2023 ha depositato un «seguito di\nproposta di applicazione di misura patrimoniale», iscritto al n.\n4/2022 R.G.M.P., nel quale, dopo aver integrato gli elementi\nprobatori addotti relativamente alla valutazione di sproporzione e\naver individuato due ulteriori conti correnti all\u0027estero intestati al\nfiglio del proposto, ha ribadito le richieste gia\u0027 operate in\nprecedenza; \n d) il Tribunale di Firenze, nella medesima composizione, con\ndecreto emesso in data 11 maggio 2023, ha disposto il sequestro di\nprevenzione di tutti i beni mobili e immobili intestati a M. F., alla\nmoglie e ai figli; \n e) il proposto, con memoria depositata in data 5 ottobre\n2023, ha invitato il Collegio, composto dai predetti magistrati, ad\nastenersi dal decidere sulla confisca di prevenzione; \n L\u0027istante ha posto a fondamento della propria richiesta sia\nl\u0027art. 37, comma 1, lettera b), codice di procedura penale, nel testo\nche risulta a seguito della sentenza additiva della Corte\ncostituzionale del 14 luglio 2000, n. 283, in quanto il Collegio ha\nprecedentemente espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei\nconfronti del medesimo soggetto nel procedimento di prevenzione n.\n4/2022 R.G.M.P., e, sia l\u0027art. 37, comma 1, lettera a), codice di\nprocedura penale, in relazione all\u0027art. 36, comma 1, lettera g),\ncodice di procedura penale, in quanto il collegio sarebbe\nincompatibile a decidere per aver compiuto atti del procedimento tali\nda pregiudicarne la terzieta\u0027 e l\u0027imparzialita\u0027, e, segnatamente, per\naver adottato il provvedimento di restituzione degli atti all\u0027organo\nproponente in data 2 maggio 2022; \n Ad avviso del proposto, infatti, il provvedimento di restituzione\ndegli atti adottato dal tribunale in data 2 maggio 2022, esprimendo\nampie e analitiche valutazioni di merito, avrebbe assunto efficacia\npregiudicante nei confronti degli stessi giudici chiamati a decidere\nsulla pressoche\u0027 identica proposta successivamente formulata da parte\ndel Procuratore della Repubblica di Livorno. \n f) il proposto ha rinnovato la richiesta di astensione\nall\u0027udienza dell\u002711 ottobre 2023; \n g) il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in data 11\nottobre 2023, ha rigettato la richiesta di astensione; \n Il tribunale, in questo provvedimento, ha rilevato che le Sezioni\nunite della Corte di cassazione, con sentenza n. 25951 del 24\nfebbraio 2002, hanno statuito che il motivo di ricusazione previsto\ndall\u0027art. 37, comma 1, codice di procedura penale - come risultante a\nseguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 283 del\n2000 - e\u0027 applicabile al procedimento di prevenzione nel caso in cui\nil giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo\nstesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro\nprocedimento di prevenzione o in un giudizio penale, ma hanno\nprecisato che la decisione sul sequestro non determina alcuna\nincompatibilita\u0027 a decidere della confisca; \n h) M. F. in data 11 ottobre 2023 ha depositato, ai sensi\ndell\u0027art. 38, comma 3, codice di procedura penale, presso la\ncancelleria della Corte di appello di Firenze, dichiarazione di\nricusazione del collegio composto dai giudici dott.ssa Silvia\nCipriani, presidente, dott.ssa Silvia Isidori e dott. Alessio\nInnocenti giudici a latere, per le medesime ragioni giuridiche\nesposte nella richiesta di astensione; \n i) il proposto, con memoria depositata in pari data, ha\ninoltre eccepito l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34 codice\ndi procedura penale, in relazione agli articoli 20 e 24 decreto\nlegislativo n. 159 del 2011, nella parte in cui non e\u0027 prevista nel\nprocesso di prevenzione l\u0027incompatibilita\u0027 del giudice che abbia\ndisposto, ai sensi dell\u0027art. 20, comma 2, decreto legislativo cit. la\nrestituzione degli atti all\u0027organo proponente, a decidere,\nsuccessivamente all\u0027integrazione probatoria, sul sequestro o,\ncomunque, sulla confisca. \n Ad avviso del ricorrente, la mancata previsione di tali\nincompatibilita\u0027 contrasta con gli articoli 24, 111 e 117 della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6 CEDU, 47 Carta dei\ndiritti fondamentali dell\u0027Unione europea, che garantiscono il diritto\ndi difesa in ogni stato e grado del processo e che lo stesso deve\nnecessariamente svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale; \n j) la Corte di appello di Firenze, con il provvedimento\nimpugnato, ha rigettato la richiesta di ricusazione. \n 2.2. Il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, censura\nla mancanza di motivazione dell\u0027ordinanza impugnata in ordine\nall\u0027incompatibilita\u0027 dei giudici ricusati a decidere sul sequestro di\nprevenzione dopo aver adottato, nel provvedimento di restituzione\ndegli atti, valutazioni di merito in relazione alla medesima persona\ne ai medesimi elementi (la pericolosita\u0027 generica negli stessi\nperiodi temporali e la sproporzione reddituale e patrimoniale). \n Il difensore rileva che la Corte di appello ha rigettato come\n«totalmente infondata» la censura proposta e ha stigmatizzato come\n«quantomeno singolare» l\u0027argomento del difensore «laddove si afferma\nche sarebbe motivo di ricusazione il provvedimento che il giudice\nadotta sulla base di una espressa previsione normativa». \n Il difensore, tuttavia, eccepisce di non aver contestato\nl\u0027illegittimita\u0027 del provvedimento di restituzione atti, adottato dal\ntribunale in conformita\u0027 all\u0027art. 20, comma 2, decreto legislativo n.\n159 del 2011, quanto il fatto che lo stesso collegio, nella medesima\ncomposizione, dopo aver disposto la restituzione degli atti, possa\ndecidere sulla nuova proposta di misura di prevenzione personale e\npatrimoniale nei confronti della stessa persona. \n Il Tribunale di Firenze, infatti, nel provvedimento di\nrestituzione atti, avrebbe espresso penetranti valutazioni sul merito\ndella proposta e avrebbe fornito specifiche indicazioni all\u0027organo\nproponente sugli ulteriori atti di indagine da compiere, nonche\u0027\nsull\u0027ulteriore documentazione da acquisire perche\u0027 potesse essere\ndisposto il sequestro. \n Queste valutazioni, essendo ampiamente anticipatorie degli\napprezzamenti di merito che avrebbero dovuto essere espressi nella\ndecisione sulla proposta della confisca di prevenzione,\ndeterminerebbero l\u0027incompatibilita\u0027 dei predetti magistrati a\ndecidere in ordine al provvedimento ablatorio, richiesto nei\nconfronti della medesima persona e sulla base delle medesime\ncircostanze di fatto, e ne legittimerebbero la ricusazione. \n Il difensore chiede, dunque, che la Corte di cassazione dichiari\nla fondatezza della dichiarazione di ricusazione formulata,\nriconoscendo l\u0027incompatibilita\u0027 a decidere sulla proposta di\napplicazione delle misure di prevenzione patrimoniale dei giudici che\nin precedenza abbiano disposto la restituzione degli atti al pubblico\nministero, in virtu\u0027 dell\u0027art. 37, comma 1, codice di procedura\npenale, nel testo che risulta dalla sentenza additiva n. 283 del 2000\ndella Corte costituzionale, per come interpretato dalla sentenza\ndelle Sezioni unite n. 25951 del 24 febbraio 2022. \n 3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in\ndata 25 giugno 2024, il procuratore generale, Simone Perelli, ha\nchiesto di rigettare il ricorso. \n Con memoria depositata in data 25 luglio 2024, l\u0027avvocato Marco\nTalini ha insistito per l\u0027accoglimento del ricorso. \n \n Considerato in diritto \n \n 1. Il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, censura la\nmotivazione dell\u0027ordinanza impugnata e chiede che la Corte di\ncassazione accolga la dichiarazione di ricusazione dei giudici che\nhanno disposto il sequestro e che sono chiamati a decidere della\nconfisca di prevenzione dopo aver espresso, nel provvedimento di\nrestituzione degli atti al pubblico ministero, valutazioni di merito\nriferite alla medesima persona e alle medesime circostanze di fatto. \n 2. Dall\u0027esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di\nlegittimita\u0027 quando e\u0027 censurata una violazione della legge\nprocessuale, ex plurimis: Sez. U, n. 42792 del 31 ottobre 2001, ...,\nRv. 229092), risulta che il Tribunale di Firenze, investito della\nproposta di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di M.\nF., ha disposto, con decreto emesso in data 2 maggio 2022, la\nrestituzione degli atti all\u0027organo proponente, rilevando\nl\u0027incompletezza delle indagini. \n Il Tribunale di Firenze, nella medesima composizione, con decreto\nemesso in data 3 aprile 2024, ha disposto, in via cautelare, il\nsequestro di prevenzione nei confronti del ricorrente e ha\ncontestualmente fissato l\u0027udienza dell\u002711 ottobre 2023, in Camera di\nconsiglio, per decidere sulla richiesta di applicazione delle misure\ndi prevenzione personali e patrimoniali. \n 3. L\u0027art. 20, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011,\nn. 159 sancisce che «[P]rima di ordinare il sequestro o disporre le\nmisure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l\u0027udienza, il\ntribunale restituisce gli atti all\u0027organo proponente quando ritiene\nche le indagini non siano complete e indica gli ulteriori\naccertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza\ndei presupposti di cui al comma 1 per l\u0027applicazione del sequestro o\ndelle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis». \n La disposizione, introdotta nella trama sistematica del codice\nantimafia dall\u0027art. 5, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161,\nattribuisce il potere al tribunale, prima che sia fissata l\u0027udienza\nin contraddittorio, di disporre la restituzione degli atti all\u0027organo\nproponente quando la proposta di applicazione di misure di\nprevenzione patrimoniali sia incompleta sotto il profilo probatorio. \n Nell\u0027intento del legislatore, dunque, qualora il mancato\naccoglimento della proposta di applicazione delle misure di\nprevenzione dipenda da lacune istruttorie, il tribunale non deve\nrigettare la richiesta di sequestro e fissare l\u0027udienza in\ncontraddittorio, ma, per evitare che il proposto, reso edotto\ndell\u0027iniziativa cautelare, possa porre in essere atti di dispersione\no di occultamento dei propri beni, deve restituire gli atti\nall\u0027organo proponente per consentirgli di integrare la piattaforma\nprobatoria. \n L\u0027esercizio del potere di restituzione degli atti lascia,\nperaltro, immutato il potere del tribunale, riconosciuto dall\u0027art.\n19, comma 5, decreto legislativo n. 159 del 2011, di procedere\nufficiosamente, una volta aperta la fase in contraddittorio e ove\nritenuto necessario, a indagini ulteriori rispetto a quelle gia\u0027\ncompiute dall\u0027organo proponente. \n 4. Nella disciplina vigente il proposto o, comunque, il soggetto\ninciso dall\u0027applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale\nnon puo\u0027 ricusare il giudice che, dopo aver disposto la restituzione\ndegli atti all\u0027autorita\u0027 proponente ai sensi dell\u0027art. 20, comma 2,\ndel decreto legislativo n. 159 del 2011, abbia adottato in via\ncautelare il sequestro e sia chiamato a decidere della confisca. \n Il legislatore non ha, infatti, previsto una disciplina delle\ncause di ricusazione applicabili nel processo di prevenzione. \n 4.1. La giurisprudenza di legittimita\u0027, nel silenzio della legge,\nha ritenuto applicabili al procedimento di prevenzione le\ndisposizioni in tema di incompatibilita\u0027, astensione e ricusazione\ndel giudice dettate dagli articoli 34, comma 1, 35, 36, comma 1,\nlettera a), b), c), d), f), h) codice di procedura penale (ex\nplurimis: Sez. 1. n. 43081 del 27 maggio 2016, ..., Rv. 268666 - 01),\novvero tutte le ipotesi previste da tali disposizioni in cui il\ngiudice si trovi in una delle condizioni di «appannamento»\ndell\u0027apparenza di imparzialita\u0027, dovute a cause extragiudiziarie o,\ncomunque, esterne al procedimento. \n 4.2. Controversa e\u0027 stata, invece, la possibilita\u0027 di ricusare il\ngiudice chiamato ad applicare le misure di prevenzione per effetto\ndelle valutazioni in precedenza espresse nei confronti del medesimo\nsoggetto in sede di cognizione penale o in un altro procedimento di\nprevenzione. \n L\u0027art. 37, comma 1, codice di procedura penale, prevede, infatti,\nla possibilita\u0027 per le parti di ricusare il giudice, oltre che per le\nsituazioni esterne al procedimento previste dall\u0027art. 36, comma 1,\nlettera a), b), c), d), f), codice di procedura penale, anche quando\nil giudice si trovi in una delle situazioni di incompatibilita\u0027\nstabilite dall\u0027art. 34 del codice di rito. \n Un orientamento della giurisprudenza di legittimita\u0027 ha negato\ntale possibilita\u0027 nel procedimento di prevenzione, in quanto\nl\u0027attivita\u0027 pregiudicata dalla precedente valutazione di merito deve\nattenere alla responsabilita\u0027 penale dell\u0027imputato; il giudizio\nretrospettivo operato dal giudice della prevenzione non e\u0027, infatti,\nvolto a ricostruire uno specifico fatto di reato, ma ad accertare le\ncondotte della persona in funzione della formulazione di una prognosi\ndi pericolosita\u0027 attuale e/o di illecita accumulazione patrimoniale\n(Sez. 2, n. 37060 dell\u002711 gennaio 2019, ..., Rv. 277038 - 01; Sez. 6,\nn. 51793 del 13 settembre 2018, ..., Rv. 274576 - 01; Sez. 5, n.\n23629 del 19 febbraio 2018, ..., Rv. 273281 - 01; Sez. 1, n. 43081\ndel 27 maggio 2016, ..., Rv. 268665 - 01; Sez. 1, n. 15834 del 19\nmarzo 2009, ..., Rv. 243747 - 01), e il procedimento di prevenzione\nnon e\u0027 definito da una sentenza, ma da un decreto (Sez. 2, n. 2821\ndel 2 dicembre 2008, ..., Rv. 242720 - 01; Sez. 6, n. 22960 del 30\ngennaio 2008, ..., Rv. 240363 - 01). \n Un opposto orientamento ha, invece, ritenuto applicabile al\nprocesso di prevenzione la disciplina delle cause di incompatibilita\u0027\ndel giudice, stante la natura giurisdizionale di questo processo, la\nvalenza sostanziale di sentenza del decreto che dispone la misura di\nprevenzione, la sua incidenza su diritti fondamentali, quali la\nliberta\u0027 personale (di cui all\u0027art. 13 della Costituzione), la\nliberta\u0027 di circolazione (di cui all\u0027art. 2 del Prot. n. 4 CEDU) e il\ndiritto di proprieta\u0027 e di iniziativa economica (di cui agli articoli\n41 e 42 della Costituzione e 1 Prot. add. CEDU), e la conseguente\nnecessita\u0027 di garantire, anche in tale ambito, l\u0027imparzialita\u0027 del\ngiudice (Sez. 1, n. 4330 del 10 dicembre 2020, ..., Rv. 280753 - 01;\nSez. 6, n. 41975 del 2 aprile 2019, ..., Rv. 277373 - 01; Sez. 5, n.\n32077 del 24 giugno 2014, ..., Rv. 261643 - 01; Sez. 6, n. 15979\ndell\u00278 marzo 2016, ..., Rv. 266533 - 01; Sez. 1, n. 32494 del 10\nluglio 2015, ..., Rv. 264621 - 01; Sez. 5, n. 3278 del 16 ottobre\n2008, dep. 2009, ..., Rv. 242942 - 01). \n Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno risolto il\ncontrasto di giurisprudenza, richiamando la sentenza n. 238 del 2000\ndella Corte costituzionale, che ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 37, comma 1, codice di procedura penale,\nnella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti\nil giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita\u0027 di un\nimputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una\nvalutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo\nsoggetto. \n In questa sentenza la Corte costituzionale, ha, peraltro,\nrilevato che, nella precedente pronuncia n. 306 del 1997, pur avendo\ndichiarato inammissibile la questione di costituzionalita\u0027 proposta,\nha gia\u0027 avuto occasione di affermare che il pregiudizio per\nl\u0027imparzialitÃ\u{A0}-neutralita\u0027 del giudice puo\u0027 verificarsi anche nei\nrapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, quando\nla valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di\naccertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di\napplicabilita\u0027 delle misure cautelari. \n Le Sezioni unite hanno, dunque, rilevato che la Corte\ncostituzionale ha stabilito che le valutazioni espresse in un\nprecedente giudizio penale possono pregiudicare il giudice della\nprevenzione, pur nella diversita\u0027 delle finalita\u0027 e dell\u0027oggetto del\nprocesso penale di cognizione dal procedimento di prevenzione. \n La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2000, pertanto,\nnon ha una valenza meramente «unidirezionale», ma «bidirezionale»; la\npronuncia non si limita a sancire l\u0027efficacia «pregiudicante» che le\nvalutazioni espresse nel processo di prevenzione possono assumere\nsulla successiva decisione di merito, ma considera anche l\u0027efficacia\npregiudicante che le valutazioni espresse nel giudizio di merito o di\naltro processo di prevenzione possono assumere sul giudice della\nprevenzione. \n Non vi e\u0027, peraltro, ragione per la quale l\u0027imparzialita\u0027 del\ngiudice debba atteggiarsi diversamente nel processo di prevenzione\ndal processo penale, in quanto l\u0027imparzialita\u0027 e\u0027 tra i naturalia di\nqualsiasi forma di processo; fallace e\u0027, inoltre, la differenziazione\ntra i procedimenti basata sulla ritenuta diversita\u0027 di struttura\ndella valutazione giudiziale, di tipo prognostico nel giudizio di\nprevenzione e di natura cognitiva in quello penale, in quanto la\nterzieta\u0027 del giudice deve presiedere a qualsiasi procedimento, in\nquanto precondizione della giurisdizione. \n Le Sezioni unite hanno, inoltre, precisato che «se il differente\noggetto dell\u0027accertamento puo\u0027 in astratto giustificare l\u0027autonomia\ndei procedimenti (come gia\u0027 riconosciuto da Corte costituzionale n.\n275 del 1996), sul piano dell\u0027attivita\u0027 di indagine e di raccolta del\nmateriale investigativo, perde, invece, consistenza argomentativa\nrispetto alla tutela dei diritti fondamentali delle diverse\nsituazioni soggettive»; il difetto di imparzialita\u0027 del giudice,\ninfatti, «comporterebbe inevitabilmente lo svuotamento sostanziale\ndel significato proprio di tutte le regole e le garanzie processuali,\nche si risolverebbero in un mero e facoltativo simulacro». \n Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno, dunque,\nstatuito che il motivo di ricusazione previsto dall\u0027art. 37, comma 1,\ncodice di procedura penale - come risultante a seguito\ndell\u0027intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con\nsentenza n. 283 del 2000 - e\u0027 applicabile anche al procedimento di\nprevenzione nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso\nvalutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo\nsoggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale\n(Sez. U, n. 25951 del 24 febbraio 2022, ..., Rv. 283350 - 01). \n 4.3. Il motivo di ricorso devoluto alla cognizione del Collegio,\ntuttavia, non puo\u0027 essere deciso ricorrendo alle statuizioni della\nsentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale o al principio di\ndiritto enunciato delle Sezioni unite nella sentenza. \n Queste pronunce, infatti, riguardano fattispecie nelle quali la\nvalutazione pregiudicante e\u0027 stata adottata in procedimento distinto\nda quello pregiudicato o, comunque, pregiudicabile. \n Nel caso oggetto del presente ricorso, invece, la valutazione\npregiudicante, che consegue alla restituzione degli atti all\u0027organo\nproponente, e\u0027 intervenuta nel medesimo procedimento di prevenzione,\nsenza alcuna interferenza con precedenti giudizi penali o con altri\nprocedimenti di prevenzione. \n 4.4. Nel caso di specie, del resto, anche se la proposta di\napplicazione delle misure di prevenzione depositata dal pubblico\nministero dopo la restituzione degli atti reca un numero di ruolo\ndiverso da quello originario, il procedimento deve ritenersi pur\nsempre il medesimo, in quanto permangono identici, rispetto alla\nrichiesta originaria, il proposto, la causa petendi e il petitum\n(salvo che per la mera aggiunta di due conti correnti intestati al\nfiglio del proposto). \n La proposta depositata dopo il provvedimento e\u0027, peraltro, stata\nsignificativamente denominata dal pubblico ministero «seguito di\nproposta di applicazione di misura patrimoniale». \n Il dato meramente formale dell\u0027iscrizione di un nuovo\nprocedimento, a fronte della riproposizione, sulla base di una\npiattaforma probatoria integrata, di una proposta pressocche\u0027\nidentica a quella originaria nei propri elementi costitutivi non puo\u0027\nradicare la diversita\u0027 del procedimento di prevenzione, in quanto,\naltrimenti, la garanzia dell\u0027imparzialita\u0027 del giudice riceverebbe\nuna diversa tutela a fronte delle determinazioni, meramente\namministrative, della cancelleria del tribunale. \n 5. L\u0027art. 37, comma 1, codice di procedura penale, dunque, non\nconsente che le valutazioni espresse dal giudice in una fase diversa\ndel medesimo procedimento di prevenzione, come nel provvedimento di\nrestituzione degli atti adottato ai sensi dell\u0027art. 20, comma 2, del\ndecreto legislativo n. 159 del 2011, possano fondare la sua\nincompatibilita\u0027 a decidere della confisca e che il proposto o i\nterzi incisi dalla misura di prevenzione patrimoniale in tal caso\npossano ricusare i giudici. \n La disciplina delle misure di prevenzione non contempla, infatti,\ncause di incompatibilita\u0027 interne al primo grado di giudizio. \n Il Collegio dubita, tuttavia, della legittimita\u0027 costituzionale\ndi tale mancata previsione e solleva d\u0027ufficio la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, comma 1, lettera a), codice\ndi procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere\nricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sul\nsequestro e sulla confisca di prevenzione, abbia disposto nel\nmedesimo procedimento, ai sensi dell\u0027art. 20, comma 2, del decreto\nlegislativo n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all\u0027autorita\u0027\nproponente, per contrasto con gli articoli 24, 111, 117 della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione agli articoli 6 CEDU e 47\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea. \n 6. La questione di costituzionalita\u0027 proposta e\u0027 rilevante, in\nquanto la disposizione censurata deve essere applicata per decidere\ndel motivo di ricorso proposto. \n 6.1. Il ricorrente censura, infatti, l\u0027interpretazione dell\u0027art.\n37 codice di procedura penale operata della Corte di appello di\nFirenze, volta a escludere in radice l\u0027ammissibilita\u0027 della\nricusazione del giudice della prevenzione che abbia in precedenza\nadottato un provvedimento di restituzione degli atti all\u0027organo\nproponente, ma, per le ragioni esposte, solo l\u0027accoglimento della\nquestione di costituzionalita\u0027 proposta consentirebbe di dichiarare\nla fondatezza del ricorso. \n 6.2. Il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale sollevato da questa\nCorte non puo\u0027, peraltro, essere risolto ricorrendo ad\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art. 37 codice\ndi procedura penale. \n Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, infatti, i motivi di ricusazione del giudice sono da\nritenersi tassativi e non estensibili in via analogica (Sez. 3, n.\n42193 del 1° ottobre 2003, ..., Rv. 226693 - 01; Sez. 2, n. 31946 del\n9 aprile 2002, ..., Rv. 222271); parimenti le disposizioni relative\nai casi di incompatibilita\u0027 che possono dare luogo a legittime\ndichiarazioni di ricusazione hanno carattere eccezionale e tassativo\n(ex plurimis: Sez. 6, n. 22960 del 30 gennaio 2008, ..., Rv. 240363 -\n01). \n Le Sezioni unite della Corte di cassazione, peraltro, sono state\ninvestite del quesito relativo all\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027intera\ndisciplina delle cause di incompatibilita\u0027 del giudice delineata dal\ncodice di procedura penale e, dunque, anche dell\u0027ammissibilita\u0027 della\nricusazione del giudice della prevenzione nel caso in cui la\npronuncia pregiudicante sia intervenuta nello stesso procedimento, ai\nsensi dell\u0027art. 34 codice di procedura penale, richiamato dall\u0027art.\n36, comma 1, lettera g), codice di procedura penale. \n Le Sezioni unite, tuttavia, nella sentenza ..., hanno ritenuto la\nquestione di diritto non pertinente alla soluzione del quesito\nsottoposto alla loro cognizione e, al par. 2.2 del Considerato in\ndiritto, hanno rilevato che l\u0027ampliamento del catalogo tassativo\ndelle cause di incompatibilita\u0027 del giudice della prevenzione\npotrebbe essere operato solo ricorrendo alla proposizione di un\nincidente di costituzionalita\u0027, ritenuto non rilevante in quel caso. \n 6.3. Non ricorrono, del resto, gli estremi per applicare la causa\ndi ricusazione di cui all\u0027art. 37, comma 1, lettera b), codice di\nprocedura penale, relativa alla manifestazione di indebito\nconvincimento da parte del giudice, nell\u0027esercizio delle proprie\nfunzioni. \n Il Tribunale di Firenze, infatti, nel disporre la restituzione\ndegli atti al pubblico ministero ha legittimamente rilevato le\ncarenze probatorie della proposta di applicazione delle misure di\nprevenzione, senza esorbitare dall\u0027ambito delle valutazioni\nconsentite dall\u0027art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del\n2011. \n Il carattere indebito della manifestazione del convincimento del\ngiudice richiede, del resto, che l\u0027esternazione venga espressa senza\nalcuna necessita\u0027 funzionale e al di fuori di ogni collegamento con\nl\u0027esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase\nprocedimentale (ex plurimis: Sez. U, n. 41263 del 27 settembre 2005,\nRv. 232067; conf. Sez. 2, n. 26974 del 24 luglio 2020, ..., Rv.\n279649 - 01; Sez. 5, n. 3033 del 30 novembre 2017, dep. 2018, ...,\nRv. 272274; Sez. 6, n. 43965 del 30 settembre 2015, ... e altro, Rv.\n264985; Sez. 3, n. 17868 del 17 marzo 2009, ... e altro, Rv. 243713). \n 7. Ritiene, inoltre, il Collegio che la questione di\ncostituzionalita\u0027 proposta sia non manifestamente infondata. \n 7.1. Il pregiudizio per l\u0027imparzialitÃ\u{A0}-neutralita\u0027 del giudice\npuo\u0027 essere determinato anche dalle valutazioni espresse nel\nprovvedimento di restituzione degli atti all\u0027organo proponente ai\nsensi dell\u0027art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011. \n Questo provvedimento puo\u0027, infatti, esprimere una valutazione\npositiva sul merito della proposta (e, segnatamente, non solo sulla\npericolosita\u0027 del proposto, ma anche sulla sproporzione\npatrimoniale), che non conduce all\u0027accoglimento del sequestro solo\nper minimali carenze istruttorie, segnalate dal tribunale all\u0027organo\nproponente. \n L\u0027apprezzamento di merito svolto dal tribunale nel restituire gli\natti puo\u0027, dunque, essere cosi\u0027 incisivo da risolversi, sotto il\nprofilo sostanziale, in una sorta di provvedimento di accoglimento\ncondizionato all\u0027integrazione delle lacune probatorie o, comunque, in\nuna anticipazione del futuro accoglimento, una volta emendate le\ncarenze riscontrate. \n Se, dunque, il tribunale chiamato a giudicare della proposta\ndell\u0027applicazione della misura di prevenzione e\u0027 composto da alcuni o\nda tutti i giudici che hanno adottato il provvedimento di\nrestituzione degli atti, l\u0027indipendenza del giudice e\u0027 obiettivamente\nvulnerata, in quanto e\u0027 condizionata dalla «forza della prevenzione»\nossia dalla «tendenza a confermare una decisione o a mantenere un\natteggiamento gia\u0027 assunto, derivante da valutazioni che sia stato\nprecedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res\niudicanda» (Corte costituzionale, sentenza n. 172 del 2023; Corte\ncostituzionale, sentenza n. 64 del 2022, Corte costituzionale,\nsentenza n. 306 del 1997). \n L\u0027identita\u0027 del soggetto e dei presupposti di fatto sui quali il\ntribunale e\u0027 chiamato a pronunciarsi (e, dunque, dell\u0027oggetto del\nprocedimento di prevenzione) rende concreto il pregiudizio per\nl\u0027imparzialita\u0027 del giudice che il provvedimento di restituzione\ndegli atti all\u0027organo proponente in tal caso determina. \n 7.2. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del 2019, ha\naffermato l\u0027esistenza di un vero e proprio «statuto di garanzia\ncostituzionale e convenzionale delle misure di prevenzione, personale\ne patrimoniali». \n Pur non avendo tali misure carattere sanzionatorio o repressivo,\nesse incidono pesantemente sui diritti di liberta\u0027 di movimento, di\nproprieta\u0027 e di iniziativa economica, tutelati a livello\ncostituzionale e, dunque, «dovranno soggiacere al combinato disposto\ndelle garanzie cui la Costituzione e la stessa Conv. EDU subordinano\nla legittimita\u0027 di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra\ncui: [...] «c) la necessita\u0027 che la sua applicazione sia disposta in\nesito a un procedimento che - pur non dovendo necessariamente\nconformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto\nconvenzionale dettano specificamente per il processo penale - deve\ntuttavia rispettare i canoni generali di ogni \"giusto\" processo\ngarantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, della\nCostituzione, e 6 CEDU, nel suo \"volet civil\"), assicurando in\nparticolare la piena tutela al diritto di difesa (art.\n24 della Costituzione) di colui nei cui confronti la misura sia\nrichiesta». \n La garanzia dell\u0027imparzialita\u0027 e della neutralita\u0027 del giudice,\ndel resto, costituisce uno dei piu\u0027 rilevanti aspetti del principio\ndel giusto processo (ex plurimis: Corte costituzionale, sentenza n.\n283 del 2000). \n La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che «il principio\ndel giudice terzo e imparziale, che in passato la giurisprudenza di\nquesta Corte aveva ricavato da altri parametri (artt. 3, 25, 101 e\n108 della Costituzione), ha assunto autonoma rilevanza con la legge\ncostituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del\ngiusto processo nell\u0027art. 111 della Costituzione), si\u0027 da costituire\nconnotato essenziale e necessario dell\u0027esercizio di ogni\ngiurisdizione. Si e\u0027 quindi precisato che «[i]l processo in tanto\npuo\u0027 dirsi \"giusto\" in quanto sia garantita l\u0027imparzialita\u0027 del\ngiudice»; e si e\u0027 sottolineato che l\u0027imparzialita\u0027 «non e\u0027 che un\naspetto di quel carattere di \"terzieta\u0027\" che connota nell\u0027essenziale\ntanto la funzione giurisdizionale quanto la posizione del giudice,\ndistinguendola da quella degli altri soggetti pubblici, e condiziona\nl\u0027effettivita\u0027 del diritto di azione e difesa in giudizio» (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 179 del 2024). \n Il diritto fondamentale all\u0027imparzialita\u0027 del giudice trova, del\nresto, ulteriore ed esplicito riconoscimento sia nell\u0027art. 47 della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (che sancisce il\n«diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale»), che\nnell\u0027art. 6, paragrafo 1, CEDU (che stabilisce che «ogni persona ha\ndiritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e\nin un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e\nimparziale») e nell\u0027art. 14, par. 1, del Patto internazionale sui\ndiritti civili e politici del 1966 (secondo cui «Ogni individuo ha\ndiritto ad un\u0027equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale\ncompetente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge»). \n 7.3. La mancata previsione di un causa di ricusazione del giudice\nche abbia disposto la restituzione degli atti, in ragione degli\napprezzamenti di merito espressi in questo provvedimento, lede,\ndunque, il diritto fondamentale del proposto ad un giudice imparziale\ne, al contempo, vulnera il suo diritto di difesa, in quanto non gli\nconsente di attivare i rimedi opponitivi volti a garantire la\nterzieta\u0027 del giudice. \n 8. La Corte di appello di Firenze ha escluso la fondatezza della\ndichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente, in quanto\nnessuna incompatibilita\u0027 potrebbe sussistere rispetto alla decisione\ndi primo grado per effetto dell\u0027adozione di un provvedimento\ncautelare, quale quello di sequestro, trattandosi di una decisione\ncomunque attribuita all\u0027unico giudice funzionalmente designato per il\ngrado. \n Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di\nlegittimita\u0027, del resto, non si configura alcuna incompatibilita\u0027, ai\nsensi dell\u0027art. 34 codice di procedura penale, a partecipare al\ngiudizio per l\u0027applicazione della misura di prevenzione patrimoniale\ndella confisca a carico del giudice che abbia precedentemente\nadottato il provvedimento di sequestro, ai sensi dell\u0027art. 20 decreto\nlegislativo 6 settembre 2011, n. 159, dal momento che tale\nprovvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o destinato ad\nessere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non puo\u0027 dirsi\nriferibile ad una fase antecedente ed autonoma del procedimento\n(cosi\u0027 Sez. 6, n. 49254 del 14 ottobre 2016, ..., Rv. 268169 - 01). \n E\u0027 stata, inoltre, ritenuta manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34 codice di procedura\npenale, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della\nCostituzione, nella parte in cui non prevede l\u0027incompatibilita\u0027 a\npartecipare al giudizio di prevenzione patrimoniale del giudice che\nabbia in precedenza adottato un provvedimento di sequestro, avendo\nquest\u0027ultimo carattere interinale e provvisorio, inserito in\nprocedimento destinato a concludersi in una pronuncia decisoria\nfinale (Sez. 5, sentenza n. 38458 del 18 luglio 2012, ..., Rv. 253570\n- 01; Sez. 1, n. 15684 del 7 febbraio 2002, ..., Rv. 221844 - 01) e\ntale orientamento e\u0027 stato confermato anche dalle Sezioni unite ...\nal § 8.2.1 del Considerato in diritto. \n 8.1. Ritiene, tuttavia, il Collegio che questi principi di\ndiritto non siano pertinenti alla soluzione della questione di\ndiritto posta dal ricorrente. \n La Corte costituzionale, a piu\u0027 riprese, ha escluso\nl\u0027incompatibilita\u0027 a decidere il merito del giudice che abbia\nprovveduto in via cautelare nella stessa fase, in quanto\n«[A)ll\u0027interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate\ndi atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di\nmerito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione\nconclusiva - va, in ogni caso, preservata l\u0027esigenza di continuita\u0027 e\ndi globalita\u0027, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione\ndel procedimento, che implicherebbe la necessita\u0027 di disporre, per la\nmedesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli\natti da compiere» (Corte costituzionale, sentenza n. 93 del 2024, e i\nprecedenti ivi citati, con riferimento alla incompatibilita\u0027 a\ndecidere sull\u0027opposizione all\u0027archiviazione per particolare tenuita\u0027\ndel fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la\nrichiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la\nsuddetta causa di esclusione della punibilita\u0027 e disponendo la\nrestituzione degli atti al pubblico ministero). \n La giurisprudenza della Corte costituzionale, tuttavia,\ndistingue, quanto all\u0027insorgenza di situazioni di incompatibilita\u0027\nrilevanti ai sensi dell\u0027art. 34 codice di procedura penale, i\nprovvedimenti cautelari adottati dal giudice nel processo di merito,\nche hanno valenza meramente endofasica, dai provvedimenti del giudice\ndi restituzione degli atti al pubblico ministero. \n Questi ultimi, infatti, assumono efficacia pregiudicante, in\nquanto la trasmissione degli atti al pubblico ministero determina la\nregressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari.\nTanto e\u0027 accaduto, ad esempio, con riferimento al caso della\nincompatibilita\u0027 del giudice per le indagini preliminari che, dopo\naver rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata\ncontestazione di una circostanza aggravante disposto la restituzione\ndegli atti al pubblico ministero, sia chiamato a pronunciarsi sulla\nnuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in\nconformita\u0027 ai rilievi del giudice stesso (Corte costituzionale,\nsentenza n. 16 del 2022). Al caso della incompatibilita\u0027 alla\ntrattazione dell\u0027udienza preliminare del giudice che abbia ordinato,\nall\u0027esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto\nstorico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al\npubblico ministero, a norma dell\u0027art. 521, comma 2, codice di\nprocedura penale (Corte costituzionale, sentenza n. 400 del 2008).\nNonche\u0027 al caso della incompatibilita\u0027 alla funzione di giudizio del\ngiudice che abbia, all\u0027esito di precedente dibattimento, riguardante\nil medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la\ntrasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell\u0027art. 521,\ncomma 2, codice di procedura penale (Corte costituzionale, sentenza\nn. 455 del 1994). \n Il pubblico ministero, per effetto del provvedimento del giudice\ndi restituzione degli atti, e\u0027, dunque, reintegrato nelle proprie\nattribuzioni originarie e puo\u0027 scegliere anche di archiviare il\nprocedimento e di non reiterare l\u0027esercizio dell\u0027azione penale. \n Proprio da tale rilievo e\u0027 sorta, appunto, l\u0027esigenza\ncostituzionale che la nuova udienza preliminare (sentenza n. 400 del\n2008), il nuovo dibattimento (sentenza n. 455 del 1994) o la nuova\nrichiesta di decreto penale (sentenza n. 16 del 2022), per lo stesso\nfatto storico e nei confronti del medesimo imputato, siano attribuiti\nalla cognizione di un giudice diverso da quello che ha disposto la\nrestituzione degli atti e, dunque, pienamente indipendente e non reso\nsospetto dalla forza della prevenzione. \n 8.2. Muovendo da tali principi, deve rilevarsi che la\nrestituzione degli atti disposta ai sensi dell\u0027art. 20, comma 2, del\ndecreto legislativo n. 159 del 2011, nel contesto del medesimo\nprocedimento di prevenzione, definisce la fase di deliberazione del\ntribunale e determina la riespansione della fase delle indagini. \n Per effetto del provvedimento di restituzione degli atti, dunque,\nl\u0027organo proponente e\u0027 restituito nell\u0027integralita\u0027 delle proprie\nattribuzioni e puo\u0027 anche decidere di archiviare (e, dunque, di non\nproseguire) il procedimento di prevenzione. \n Il deposito della nuova proposta di applicazione della misura di\nprevenzione apre, infatti, una nuova fase del medesimo giudizio di\nprimo grado, che sebbene omologa alla precedente, e\u0027 distinta e\nproprio in questa fase la valutazione «contenutistica» espressa nel\nprovvedimento di rigetto della prima proposta esplica la propria\nefficacia pregiudicante. \n La restituzione degli atti all\u0027organo proponente ai sensi\ndell\u0027art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011\npresenta, dunque, analogie solo apparenti con il potere accordato\ndall\u0027art. 421-bis, comma 1, codice di procedura penale al giudice\ndell\u0027udienza preliminare, quando le indagini siano incomplete, di\nindicarne ulteriori al pubblico ministero, in quanto, in tal caso il\nprocesso penale «rimane» pur sempre pendente nella fase dell\u0027udienza\npreliminare; questa disposizione sancisce, infatti, che il giudice,\nnell\u0027ordinanza per l\u0027integrazione delle indagini, fissa il termine\nper il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare per\nil proseguimento di un giudizio temporaneamente sospeso. \n La restituzione degli atti disposta nel procedimento di\nprevenzione produce, invece, effetti analoghi a quelli delle\n«indagini coatte», disposte, ai sensi dell\u0027art. 409, comma 4, codice\ndi procedura penale, dal giudice per le indagini preliminari\ninvestito della richiesta di archiviazione. \n Per effetto di tale ordine, infatti, il giudice per le indagini\npreliminari non puo\u0027 trattenere gli atti presso il proprio ufficio\n(Sez. 3, n. 2212 del 6 maggio 1991, ..., Rv. 187089 - 01), ma deve\nrestituirli al pubblico ministero, il quale all\u0027esito dei nuovi\naccertamenti compiuti potra\u0027 decidere se esercitare l\u0027azione penale\n(Sez. 5, n. 1694 del 14 aprile 1999, ..., Rv. 213207 - 01) o\nrichiedere nuovamente l\u0027archiviazione (Sez. 5, n. 611 del 5 febbraio\n1999, ..., Rv. 214601 - 01; Sez. 6, n. 2100 dell\u00278 giugno 1998, ...,\nRv. 211957 - 01). \n 8.3. Muovendo da tali premesse deve, dunque, rilevarsi che la\nrestituzione degli atti disposta dal tribunale, chiamato ad applicare\nil sequestro e la confisca di prevenzione, assume efficacia\npregiudicante ai sensi dell\u0027art. 34 codice di procedura penale\n(richiamato, per il tramite dell\u0027art. 36, comma 1, lettera g), codice\ndi procedura penale, dall\u0027art. 37, comma 1, lettera a), in quanto: \n le valutazioni espresse nel provvedimento di restituzione\ndegli atti hanno ad oggetto la medesima res iudicanda oggetto della\nsuccessiva proposta; \n il giudice che restituisce gli atti non solo conosce, ma\nvaluta anche gli elementi probatori e, dunque, decide nel merito\ndella misura di prevenzione, sostanzialmente esprimendosi sulla\nfondatezza della proposta; \n il provvedimento di restituzione degli atti, determinando la\nregressione del procedimento di prevenzione alla fase iniziale,\nreintegra l\u0027organo proponente nelle proprie attribuzioni. \n 9. Alla stregua dei rilievi che precedono, la Corte, ai sensi\ndell\u0027art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara,\nd\u0027ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, comma 1, lettera a), in\nrelazione all\u0027art. 36, comma 1, lettera g), codice di procedura\npenale, che richiama l\u0027art. 34 codice di procedura penale, nella\nparte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il\ngiudice che, chiamato a decidere sull\u0027applicazione della misura di\nprevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento,\nai sensi dell\u0027art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del\n2011, la restituzione degli atti all\u0027autorita\u0027 proponente, per\ncontrasto con gli articoli 24, 111, 117 della Costituzione,\nquest\u0027ultimo in relazione agli articoli 6 CEDU e 47 Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea. \n In conformita\u0027 all\u0027art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953,\nn. 87, deve essere disposta l\u0027immediata trasmissione degli atti alla\nCorte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. \n La cancelleria provvedera\u0027, inoltre, a notificare la presente\nordinanza al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla sua\ncomunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento. \n\n \n P.Q.M. \n \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, comma 1, codice di\nprocedura penale, in riferimento agli articoli 24, 111 e 117 della\nCostituzione. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso. \n Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia\nnotificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle due camere del Parlamento. \n Cosi\u0027 deciso il 10 settembre 2024. \n \n Il Presidente: Aprile \n \n \n Il consigliere estensore: D\u0027Arcangelo","elencoNorme":[{"id":"62244","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"in relazione all\u0027","legge_articolo":"37","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62245","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"36","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. g)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78806","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78807","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78808","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78809","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78810","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"47","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54408","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Fedele Michelangelo","data_costit_part":"03/02/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |