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M., nato a ... il ... avverso l\u0027ordinanza del 13 novembre 2023\nemessa dalla Corte di appello di Firenze; \n    Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; \n    Udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D\u0027Arcangelo; \n    Lette le conclusioni  del  pubblico  ministero,  in  persona  del\nsostituto procuratore generale Simone  Perelli,  che  ha  chiesto  il\nrigetto del ricorso; \n    Lette le conclusioni del difensore, avvocato Marco Talini, che ha\ninsistito per l\u0027accoglimento del ricorso. \n \n                          Ritenuto in fatto \n \n    1. La Corte d\u0027appello di Firenze, con l\u0027ordinanza  impugnata,  ha\nrigettato la dichiarazione di  ricusazione  proposta  da  M.  F.  nei\nconfronti dei magistrati del Tribunale di  Firenze,  che,  dopo  aver\nrestituito gli atti al pubblico ministero del Tribunale di Livorno in\ndata 2 maggio 2022, hanno disposto il sequestro  di  prevenzione  nei\nconfronti della parte istante, con decreto emesso in data  11  maggio\n2023, e sono chiamati a decidere sull\u0027applicazione  della  misura  di\nprevenzione patrimoniale della confisca. \n    2. L\u0027avvocato Marco Talini, difensore di Fedele, ricorre  avverso\ntale ordinanza e ne chiede l\u0027annullamento, proponendo un unico motivo\ndi ricorso. \n    2.1. Il difensore premette che: \n        a) il Procuratore della Repubblica  presso  il  Tribunale  di\nLivorno, nel  procedimento  di  prevenzione  iscritto  al  n.  3/2023\nR.G.M.P., con  la  proposta  depositata  in  data  24  gennaio  2022,\nintegrata con atto del 30 marzo 2022, ha richiesto nei  confronti  di\nM. F. l\u0027applicazione della  misura  di  prevenzione  personale  della\nsorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno  e  della\nconfisca, previa adozione del provvedimento cautelare del  sequestro,\ndi  un  consistente  patrimonio,  composto  da  circa  cento   unita\u0027\nimmobiliari, intestate al proposto, alla moglie  e  ai  figli,  e  da\ndisponibilita\u0027  finanziarie  detenute,  per   l\u0027ammontare   di   euro\n5.353.840,00, in Liechtenstein; \n        b) il Tribunale di Firenze, composto dai magistrati  dott.ssa\nSilvia Cipriani, presidente, dott.ssa Silvia Isidori e dott.  Alessio\nInnocenti giudici a latere, con decreto emesso in data 2 maggio 2022,\nha disposto, ai sensi dell\u0027art. 21, comma 2,  decreto  legislativo  6\nsettembre 2011, n.  159,  la  restituzione  degli  atti  al  pubblico\nministero «per la  richiesta  degli  ulteriori  elementi  informativi\nindicati in parte motiva»; \n    Il   tribunale,   in   questo    provvedimento,    ha    rilevato\nl\u0027incompletezza delle indagini e ha inviato il pubblico  ministero  a\nfornire elementi probatori ulteriori. \n        c) il Procuratore della Repubblica  presso  il  Tribunale  di\nLivorno in data  11  novembre  2023  ha  depositato  un  «seguito  di\nproposta di applicazione di  misura  patrimoniale»,  iscritto  al  n.\n4/2022  R.G.M.P.,  nel  quale,  dopo  aver  integrato  gli   elementi\nprobatori addotti relativamente alla valutazione  di  sproporzione  e\naver individuato due ulteriori conti correnti all\u0027estero intestati al\nfiglio del  proposto,  ha  ribadito  le  richieste  gia\u0027  operate  in\nprecedenza; \n        d) il Tribunale di Firenze, nella medesima composizione,  con\ndecreto emesso in data 11 maggio 2023, ha disposto  il  sequestro  di\nprevenzione di tutti i beni mobili e immobili intestati a M. F., alla\nmoglie e ai figli; \n        e) il proposto, con memoria  depositata  in  data  5  ottobre\n2023, ha invitato il Collegio, composto dai predetti  magistrati,  ad\nastenersi dal decidere sulla confisca di prevenzione; \n    L\u0027istante ha posto  a  fondamento  della  propria  richiesta  sia\nl\u0027art. 37, comma 1, lettera b), codice di procedura penale, nel testo\nche  risulta  a  seguito  della   sentenza   additiva   della   Corte\ncostituzionale del 14 luglio 2000, n. 283, in quanto il  Collegio  ha\nprecedentemente espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei\nconfronti del medesimo soggetto nel procedimento  di  prevenzione  n.\n4/2022 R.G.M.P., e, sia l\u0027art. 37, comma 1,  lettera  a),  codice  di\nprocedura penale, in relazione all\u0027art.  36,  comma  1,  lettera  g),\ncodice  di  procedura  penale,  in   quanto   il   collegio   sarebbe\nincompatibile a decidere per aver compiuto atti del procedimento tali\nda pregiudicarne la terzieta\u0027 e l\u0027imparzialita\u0027, e, segnatamente, per\naver adottato il provvedimento di restituzione degli atti  all\u0027organo\nproponente in data 2 maggio 2022; \n    Ad avviso del proposto, infatti, il provvedimento di restituzione\ndegli atti adottato dal tribunale in data 2 maggio  2022,  esprimendo\nampie e analitiche valutazioni di merito, avrebbe  assunto  efficacia\npregiudicante nei confronti degli stessi giudici chiamati a  decidere\nsulla pressoche\u0027 identica proposta successivamente formulata da parte\ndel Procuratore della Repubblica di Livorno. \n        f) il  proposto  ha  rinnovato  la  richiesta  di  astensione\nall\u0027udienza dell\u002711 ottobre 2023; \n        g) il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa in  data  11\nottobre 2023, ha rigettato la richiesta di astensione; \n    Il tribunale, in questo provvedimento, ha rilevato che le Sezioni\nunite della Corte  di  cassazione,  con  sentenza  n.  25951  del  24\nfebbraio 2002, hanno statuito che il motivo di  ricusazione  previsto\ndall\u0027art. 37, comma 1, codice di procedura penale - come risultante a\nseguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 283 del\n2000 - e\u0027 applicabile al procedimento di prevenzione nel caso in  cui\nil giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo\nstesso  fatto  nei  confronti  del   medesimo   soggetto   in   altro\nprocedimento di  prevenzione  o  in  un  giudizio  penale,  ma  hanno\nprecisato  che  la  decisione  sul  sequestro  non  determina  alcuna\nincompatibilita\u0027 a decidere della confisca; \n        h) M. F. in data 11 ottobre  2023  ha  depositato,  ai  sensi\ndell\u0027art.  38,  comma  3,  codice  di  procedura  penale,  presso  la\ncancelleria della Corte  di  appello  di  Firenze,  dichiarazione  di\nricusazione  del  collegio  composto  dai  giudici  dott.ssa   Silvia\nCipriani,  presidente,  dott.ssa  Silvia  Isidori  e  dott.   Alessio\nInnocenti giudici  a  latere,  per  le  medesime  ragioni  giuridiche\nesposte nella richiesta di astensione; \n        i) il proposto, con  memoria  depositata  in  pari  data,  ha\ninoltre eccepito l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 34  codice\ndi procedura penale, in relazione  agli  articoli  20  e  24  decreto\nlegislativo n. 159 del 2011, nella parte in cui non e\u0027  prevista  nel\nprocesso di prevenzione  l\u0027incompatibilita\u0027  del  giudice  che  abbia\ndisposto, ai sensi dell\u0027art. 20, comma 2, decreto legislativo cit. la\nrestituzione  degli   atti   all\u0027organo   proponente,   a   decidere,\nsuccessivamente  all\u0027integrazione  probatoria,   sul   sequestro   o,\ncomunque, sulla confisca. \n    Ad  avviso  del  ricorrente,  la  mancata  previsione   di   tali\nincompatibilita\u0027 contrasta con gli  articoli  24,  111  e  117  della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione all\u0027art. 6 CEDU, 47 Carta dei\ndiritti fondamentali dell\u0027Unione europea, che garantiscono il diritto\ndi difesa in ogni stato e grado del processo e  che  lo  stesso  deve\nnecessariamente svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale; \n        j) la Corte di  appello  di  Firenze,  con  il  provvedimento\nimpugnato, ha rigettato la richiesta di ricusazione. \n    2.2. Il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso,  censura\nla  mancanza  di  motivazione  dell\u0027ordinanza  impugnata  in   ordine\nall\u0027incompatibilita\u0027 dei giudici ricusati a decidere sul sequestro di\nprevenzione dopo aver adottato,  nel  provvedimento  di  restituzione\ndegli atti, valutazioni di merito in relazione alla medesima  persona\ne ai  medesimi  elementi  (la  pericolosita\u0027  generica  negli  stessi\nperiodi temporali e la sproporzione reddituale e patrimoniale). \n    Il difensore rileva che la Corte di  appello  ha  rigettato  come\n«totalmente infondata» la censura proposta e  ha  stigmatizzato  come\n«quantomeno singolare» l\u0027argomento del difensore «laddove si  afferma\nche sarebbe motivo di ricusazione il  provvedimento  che  il  giudice\nadotta sulla base di una espressa previsione normativa». \n    Il  difensore,  tuttavia,  eccepisce  di  non   aver   contestato\nl\u0027illegittimita\u0027 del provvedimento di restituzione atti, adottato dal\ntribunale in conformita\u0027 all\u0027art. 20, comma 2, decreto legislativo n.\n159 del 2011, quanto il fatto che lo stesso collegio, nella  medesima\ncomposizione, dopo aver disposto la restituzione  degli  atti,  possa\ndecidere sulla nuova proposta di misura di  prevenzione  personale  e\npatrimoniale nei confronti della stessa persona. \n    Il  Tribunale  di  Firenze,   infatti,   nel   provvedimento   di\nrestituzione atti, avrebbe espresso penetranti valutazioni sul merito\ndella proposta e avrebbe fornito  specifiche  indicazioni  all\u0027organo\nproponente sugli ulteriori atti  di  indagine  da  compiere,  nonche\u0027\nsull\u0027ulteriore documentazione da  acquisire  perche\u0027  potesse  essere\ndisposto il sequestro. \n    Queste  valutazioni,  essendo  ampiamente   anticipatorie   degli\napprezzamenti di merito che avrebbero dovuto  essere  espressi  nella\ndecisione   sulla   proposta   della   confisca    di    prevenzione,\ndeterminerebbero  l\u0027incompatibilita\u0027  dei   predetti   magistrati   a\ndecidere  in  ordine  al  provvedimento  ablatorio,   richiesto   nei\nconfronti  della  medesima  persona  e  sulla  base  delle   medesime\ncircostanze di fatto, e ne legittimerebbero la ricusazione. \n    Il difensore chiede, dunque, che la Corte di cassazione  dichiari\nla  fondatezza  della   dichiarazione   di   ricusazione   formulata,\nriconoscendo  l\u0027incompatibilita\u0027  a  decidere   sulla   proposta   di\napplicazione delle misure di prevenzione patrimoniale dei giudici che\nin precedenza abbiano disposto la restituzione degli atti al pubblico\nministero, in virtu\u0027 dell\u0027art.  37,  comma  1,  codice  di  procedura\npenale, nel testo che risulta dalla sentenza additiva n. 283 del 2000\ndella Corte costituzionale,  per  come  interpretato  dalla  sentenza\ndelle Sezioni unite n. 25951 del 24 febbraio 2022. \n    3. Con la requisitoria e le  conclusioni  scritte  depositate  in\ndata 25 giugno 2024, il  procuratore  generale,  Simone  Perelli,  ha\nchiesto di rigettare il ricorso. \n    Con memoria depositata in data 25 luglio 2024,  l\u0027avvocato  Marco\nTalini ha insistito per l\u0027accoglimento del ricorso. \n \n                       Considerato in diritto \n \n    1. Il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, censura la\nmotivazione  dell\u0027ordinanza  impugnata  e  chiede  che  la  Corte  di\ncassazione accolga la dichiarazione di ricusazione  dei  giudici  che\nhanno disposto il sequestro e che  sono  chiamati  a  decidere  della\nconfisca di prevenzione dopo  aver  espresso,  nel  provvedimento  di\nrestituzione degli atti al pubblico ministero, valutazioni di  merito\nriferite alla medesima persona e alle medesime circostanze di fatto. \n    2. Dall\u0027esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede  di\nlegittimita\u0027  quando  e\u0027  censurata  una   violazione   della   legge\nprocessuale, ex plurimis: Sez. U, n. 42792 del 31 ottobre 2001,  ...,\nRv. 229092), risulta che il Tribunale  di  Firenze,  investito  della\nproposta di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di M.\nF., ha disposto, con  decreto  emesso  in  data  2  maggio  2022,  la\nrestituzione   degli   atti    all\u0027organo    proponente,    rilevando\nl\u0027incompletezza delle indagini. \n    Il Tribunale di Firenze, nella medesima composizione, con decreto\nemesso in data 3 aprile 2024,  ha  disposto,  in  via  cautelare,  il\nsequestro  di  prevenzione  nei  confronti  del   ricorrente   e   ha\ncontestualmente fissato l\u0027udienza dell\u002711 ottobre 2023, in Camera  di\nconsiglio, per decidere sulla richiesta di applicazione delle  misure\ndi prevenzione personali e patrimoniali. \n    3. L\u0027art. 20, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,\nn. 159 sancisce che «[P]rima di ordinare il sequestro o  disporre  le\nmisure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di  fissare  l\u0027udienza,  il\ntribunale restituisce gli atti all\u0027organo proponente  quando  ritiene\nche  le  indagini  non  siano  complete  e   indica   gli   ulteriori\naccertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la  sussistenza\ndei presupposti di cui al comma 1 per l\u0027applicazione del sequestro  o\ndelle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis». \n    La disposizione, introdotta nella trama  sistematica  del  codice\nantimafia dall\u0027art. 5, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n.  161,\nattribuisce il potere al tribunale, prima che sia  fissata  l\u0027udienza\nin contraddittorio, di disporre la restituzione degli atti all\u0027organo\nproponente  quando  la  proposta  di  applicazione   di   misure   di\nprevenzione patrimoniali sia incompleta sotto il profilo probatorio. \n    Nell\u0027intento  del  legislatore,  dunque,   qualora   il   mancato\naccoglimento  della  proposta  di  applicazione   delle   misure   di\nprevenzione dipenda da lacune  istruttorie,  il  tribunale  non  deve\nrigettare  la  richiesta  di  sequestro  e   fissare   l\u0027udienza   in\ncontraddittorio,  ma,  per  evitare  che  il  proposto,  reso  edotto\ndell\u0027iniziativa cautelare, possa porre in essere atti di  dispersione\no  di  occultamento  dei  propri  beni,  deve  restituire  gli   atti\nall\u0027organo proponente per consentirgli di  integrare  la  piattaforma\nprobatoria. \n    L\u0027esercizio  del  potere  di  restituzione  degli  atti   lascia,\nperaltro, immutato il potere del  tribunale,  riconosciuto  dall\u0027art.\n19, comma 5, decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  di  procedere\nufficiosamente, una volta aperta la fase  in  contraddittorio  e  ove\nritenuto necessario, a indagini  ulteriori  rispetto  a  quelle  gia\u0027\ncompiute dall\u0027organo proponente. \n    4. Nella disciplina vigente il proposto o, comunque, il  soggetto\ninciso dall\u0027applicazione di una misura  di  prevenzione  patrimoniale\nnon puo\u0027 ricusare il giudice che, dopo aver disposto la  restituzione\ndegli atti all\u0027autorita\u0027 proponente ai sensi dell\u0027art. 20,  comma  2,\ndel decreto legislativo n.  159  del  2011,  abbia  adottato  in  via\ncautelare il sequestro e sia chiamato a decidere della confisca. \n    Il legislatore non ha, infatti,  previsto  una  disciplina  delle\ncause di ricusazione applicabili nel processo di prevenzione. \n    4.1. La giurisprudenza di legittimita\u0027, nel silenzio della legge,\nha  ritenuto  applicabili   al   procedimento   di   prevenzione   le\ndisposizioni in tema di incompatibilita\u0027,  astensione  e  ricusazione\ndel giudice dettate dagli articoli 34, comma  1,  35,  36,  comma  1,\nlettera a), b), c),  d),  f),  h)  codice  di  procedura  penale  (ex\nplurimis: Sez. 1. n. 43081 del 27 maggio 2016, ..., Rv. 268666 - 01),\novvero tutte le ipotesi previste  da  tali  disposizioni  in  cui  il\ngiudice  si  trovi  in  una  delle   condizioni   di   «appannamento»\ndell\u0027apparenza di imparzialita\u0027, dovute a cause  extragiudiziarie  o,\ncomunque, esterne al procedimento. \n    4.2. Controversa e\u0027 stata, invece, la possibilita\u0027 di ricusare il\ngiudice chiamato ad applicare le misure di  prevenzione  per  effetto\ndelle valutazioni in precedenza espresse nei confronti  del  medesimo\nsoggetto in sede di cognizione penale o in un altro  procedimento  di\nprevenzione. \n    L\u0027art. 37, comma 1, codice di procedura penale, prevede, infatti,\nla possibilita\u0027 per le parti di ricusare il giudice, oltre che per le\nsituazioni esterne al procedimento previste dall\u0027art.  36,  comma  1,\nlettera a), b), c), d), f), codice di procedura penale, anche  quando\nil giudice si trovi  in  una  delle  situazioni  di  incompatibilita\u0027\nstabilite dall\u0027art. 34 del codice di rito. \n    Un orientamento della giurisprudenza di  legittimita\u0027  ha  negato\ntale  possibilita\u0027  nel  procedimento  di  prevenzione,   in   quanto\nl\u0027attivita\u0027 pregiudicata dalla precedente valutazione di merito  deve\nattenere  alla  responsabilita\u0027  penale  dell\u0027imputato;  il  giudizio\nretrospettivo operato dal giudice della prevenzione non e\u0027,  infatti,\nvolto a ricostruire uno specifico fatto di reato, ma ad accertare  le\ncondotte della persona in funzione della formulazione di una prognosi\ndi pericolosita\u0027 attuale e/o di illecita  accumulazione  patrimoniale\n(Sez. 2, n. 37060 dell\u002711 gennaio 2019, ..., Rv. 277038 - 01; Sez. 6,\nn. 51793 del 13 settembre 2018, ..., Rv. 274576  -  01;  Sez.  5,  n.\n23629 del 19 febbraio 2018, ..., Rv. 273281 - 01; Sez.  1,  n.  43081\ndel 27 maggio 2016, ..., Rv. 268665 - 01; Sez. 1,  n.  15834  del  19\nmarzo 2009, ..., Rv. 243747 - 01), e il procedimento  di  prevenzione\nnon e\u0027 definito da una sentenza, ma da un decreto (Sez.  2,  n.  2821\ndel 2 dicembre 2008, ..., Rv. 242720 - 01; Sez. 6, n.  22960  del  30\ngennaio 2008, ..., Rv. 240363 - 01). \n    Un opposto  orientamento  ha,  invece,  ritenuto  applicabile  al\nprocesso di prevenzione la disciplina delle cause di incompatibilita\u0027\ndel giudice, stante la natura giurisdizionale di questo processo,  la\nvalenza sostanziale di sentenza del decreto che dispone la misura  di\nprevenzione, la sua  incidenza  su  diritti  fondamentali,  quali  la\nliberta\u0027 personale  (di  cui  all\u0027art.  13  della  Costituzione),  la\nliberta\u0027 di circolazione (di cui all\u0027art. 2 del Prot. n. 4 CEDU) e il\ndiritto di proprieta\u0027 e di iniziativa economica (di cui agli articoli\n41 e 42 della Costituzione e 1 Prot. add.  CEDU),  e  la  conseguente\nnecessita\u0027 di garantire, anche in tale  ambito,  l\u0027imparzialita\u0027  del\ngiudice (Sez. 1, n. 4330 del 10 dicembre 2020, ..., Rv. 280753 -  01;\nSez. 6, n. 41975 del 2 aprile 2019, ..., Rv. 277373 - 01; Sez. 5,  n.\n32077 del 24 giugno 2014, ..., Rv. 261643 -  01;  Sez.  6,  n.  15979\ndell\u00278 marzo 2016, ..., Rv. 266533 - 01; Sez.  1,  n.  32494  del  10\nluglio 2015, ..., Rv. 264621 - 01; Sez. 5, n.  3278  del  16  ottobre\n2008, dep. 2009, ..., Rv. 242942 - 01). \n    Le Sezioni unite della  Corte  di  cassazione  hanno  risolto  il\ncontrasto di giurisprudenza, richiamando la sentenza n. 238 del  2000\ndella  Corte  costituzionale,  che  ha  dichiarato   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 37, comma 1,  codice  di  procedura  penale,\nnella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle  parti\nil giudice che, chiamato  a  decidere  sulla  responsabilita\u0027  di  un\nimputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una\nvalutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti  del  medesimo\nsoggetto. \n    In  questa  sentenza  la  Corte  costituzionale,  ha,   peraltro,\nrilevato che, nella precedente pronuncia n. 306 del 1997, pur  avendo\ndichiarato inammissibile la questione di costituzionalita\u0027  proposta,\nha  gia\u0027  avuto  occasione  di  affermare  che  il  pregiudizio   per\nl\u0027imparzialitÃ\u{A0}-neutralita\u0027 del giudice  puo\u0027  verificarsi  anche  nei\nrapporti tra il procedimento penale e quello di  prevenzione,  quando\nla valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede  di\naccertamento dei gravi indizi di colpevolezza,  quale  condizione  di\napplicabilita\u0027 delle misure cautelari. \n    Le  Sezioni  unite  hanno,  dunque,   rilevato   che   la   Corte\ncostituzionale  ha  stabilito  che  le  valutazioni  espresse  in  un\nprecedente giudizio penale  possono  pregiudicare  il  giudice  della\nprevenzione, pur nella diversita\u0027 delle finalita\u0027 e dell\u0027oggetto  del\nprocesso penale di cognizione dal procedimento di prevenzione. \n    La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2000, pertanto,\nnon ha una valenza meramente «unidirezionale», ma «bidirezionale»; la\npronuncia non si limita a sancire l\u0027efficacia «pregiudicante» che  le\nvalutazioni espresse nel processo  di  prevenzione  possono  assumere\nsulla successiva decisione di merito, ma considera anche  l\u0027efficacia\npregiudicante che le valutazioni espresse nel giudizio di merito o di\naltro processo di prevenzione  possono  assumere  sul  giudice  della\nprevenzione. \n    Non vi e\u0027, peraltro, ragione per  la  quale  l\u0027imparzialita\u0027  del\ngiudice debba atteggiarsi diversamente nel  processo  di  prevenzione\ndal processo penale, in quanto l\u0027imparzialita\u0027 e\u0027 tra i naturalia  di\nqualsiasi forma di processo; fallace e\u0027, inoltre, la differenziazione\ntra i procedimenti basata  sulla  ritenuta  diversita\u0027  di  struttura\ndella valutazione giudiziale, di tipo  prognostico  nel  giudizio  di\nprevenzione e di natura cognitiva in  quello  penale,  in  quanto  la\nterzieta\u0027 del giudice deve presiedere a  qualsiasi  procedimento,  in\nquanto precondizione della giurisdizione. \n    Le Sezioni unite hanno, inoltre, precisato che «se il  differente\noggetto dell\u0027accertamento puo\u0027 in astratto  giustificare  l\u0027autonomia\ndei procedimenti (come gia\u0027 riconosciuto da Corte  costituzionale  n.\n275 del 1996), sul piano dell\u0027attivita\u0027 di indagine e di raccolta del\nmateriale investigativo,  perde,  invece,  consistenza  argomentativa\nrispetto  alla  tutela  dei  diritti   fondamentali   delle   diverse\nsituazioni soggettive»; il  difetto  di  imparzialita\u0027  del  giudice,\ninfatti, «comporterebbe inevitabilmente  lo  svuotamento  sostanziale\ndel significato proprio di tutte le regole e le garanzie processuali,\nche si risolverebbero in un mero e facoltativo simulacro». \n    Le  Sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione  hanno,  dunque,\nstatuito che il motivo di ricusazione previsto dall\u0027art. 37, comma 1,\ncodice  di   procedura   penale   -   come   risultante   a   seguito\ndell\u0027intervento additivo effettuato dalla  Corte  costituzionale  con\nsentenza n. 283 del 2000 - e\u0027 applicabile anche  al  procedimento  di\nprevenzione nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso\nvalutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti  del  medesimo\nsoggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale\n(Sez. U, n. 25951 del 24 febbraio 2022, ..., Rv. 283350 - 01). \n    4.3. Il motivo di ricorso devoluto alla cognizione del  Collegio,\ntuttavia, non puo\u0027 essere deciso ricorrendo  alle  statuizioni  della\nsentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale o al principio di\ndiritto enunciato delle Sezioni unite nella sentenza. \n    Queste pronunce, infatti, riguardano fattispecie nelle  quali  la\nvalutazione pregiudicante e\u0027 stata adottata in procedimento  distinto\nda quello pregiudicato o, comunque, pregiudicabile. \n    Nel caso oggetto del presente  ricorso,  invece,  la  valutazione\npregiudicante, che consegue alla restituzione degli  atti  all\u0027organo\nproponente, e\u0027 intervenuta nel medesimo procedimento di  prevenzione,\nsenza alcuna interferenza con precedenti giudizi penali o  con  altri\nprocedimenti di prevenzione. \n    4.4. Nel caso di specie, del  resto,  anche  se  la  proposta  di\napplicazione delle misure  di  prevenzione  depositata  dal  pubblico\nministero dopo la restituzione degli atti reca  un  numero  di  ruolo\ndiverso da quello originario,  il  procedimento  deve  ritenersi  pur\nsempre il medesimo, in  quanto  permangono  identici,  rispetto  alla\nrichiesta originaria, il proposto, la  causa  petendi  e  il  petitum\n(salvo che per la mera aggiunta di due conti  correnti  intestati  al\nfiglio del proposto). \n    La proposta depositata dopo il provvedimento e\u0027, peraltro,  stata\nsignificativamente denominata  dal  pubblico  ministero  «seguito  di\nproposta di applicazione di misura patrimoniale». \n    Il  dato  meramente   formale   dell\u0027iscrizione   di   un   nuovo\nprocedimento, a  fronte  della  riproposizione,  sulla  base  di  una\npiattaforma  probatoria  integrata,  di  una   proposta   pressocche\u0027\nidentica a quella originaria nei propri elementi costitutivi non puo\u0027\nradicare la diversita\u0027 del procedimento di  prevenzione,  in  quanto,\naltrimenti, la garanzia dell\u0027imparzialita\u0027  del  giudice  riceverebbe\nuna  diversa  tutela  a  fronte   delle   determinazioni,   meramente\namministrative, della cancelleria del tribunale. \n    5. L\u0027art. 37, comma 1, codice di procedura  penale,  dunque,  non\nconsente che le valutazioni espresse dal giudice in una fase  diversa\ndel medesimo procedimento di prevenzione, come nel  provvedimento  di\nrestituzione degli atti adottato ai sensi dell\u0027art. 20, comma 2,  del\ndecreto  legislativo  n.  159  del  2011,  possano  fondare  la   sua\nincompatibilita\u0027 a decidere della confisca e  che  il  proposto  o  i\nterzi incisi dalla misura di prevenzione  patrimoniale  in  tal  caso\npossano ricusare i giudici. \n    La disciplina delle misure di prevenzione non contempla, infatti,\ncause di incompatibilita\u0027 interne al primo grado di giudizio. \n    Il Collegio dubita, tuttavia, della  legittimita\u0027  costituzionale\ndi tale mancata  previsione  e  solleva  d\u0027ufficio  la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, comma 1, lettera a), codice\ndi procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa  essere\nricusato  dalle  parti  il  giudice  che,  chiamato  a  decidere  sul\nsequestro  e  sulla  confisca  di  prevenzione,  abbia  disposto  nel\nmedesimo procedimento, ai sensi dell\u0027art. 20, comma  2,  del  decreto\nlegislativo n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all\u0027autorita\u0027\nproponente, per  contrasto  con  gli  articoli  24,  111,  117  della\nCostituzione, quest\u0027ultimo in relazione agli articoli  6  CEDU  e  47\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea. \n    6. La questione di costituzionalita\u0027 proposta  e\u0027  rilevante,  in\nquanto la disposizione censurata deve essere applicata  per  decidere\ndel motivo di ricorso proposto. \n    6.1. Il ricorrente censura, infatti, l\u0027interpretazione  dell\u0027art.\n37 codice di procedura penale  operata  della  Corte  di  appello  di\nFirenze,  volta  a  escludere  in   radice   l\u0027ammissibilita\u0027   della\nricusazione del giudice della prevenzione  che  abbia  in  precedenza\nadottato un  provvedimento  di  restituzione  degli  atti  all\u0027organo\nproponente, ma, per le ragioni  esposte,  solo  l\u0027accoglimento  della\nquestione di costituzionalita\u0027 proposta consentirebbe  di  dichiarare\nla fondatezza del ricorso. \n    6.2. Il dubbio di legittimita\u0027 costituzionale sollevato da questa\nCorte   non   puo\u0027,   peraltro,   essere   risolto   ricorrendo    ad\nun\u0027interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0027art.  37  codice\ndi procedura penale. \n    Secondo  il  costante  orientamento   della   giurisprudenza   di\nlegittimita\u0027, infatti, i motivi di ricusazione del  giudice  sono  da\nritenersi tassativi e non estensibili in via analogica  (Sez.  3,  n.\n42193 del 1° ottobre 2003, ..., Rv. 226693 - 01; Sez. 2, n. 31946 del\n9 aprile 2002, ..., Rv. 222271); parimenti le  disposizioni  relative\nai casi di  incompatibilita\u0027  che  possono  dare  luogo  a  legittime\ndichiarazioni di ricusazione hanno carattere eccezionale e  tassativo\n(ex plurimis: Sez. 6, n. 22960 del 30 gennaio 2008, ..., Rv. 240363 -\n01). \n    Le Sezioni unite della Corte di cassazione, peraltro, sono  state\ninvestite  del  quesito   relativo   all\u0027applicabilita\u0027   dell\u0027intera\ndisciplina delle cause di incompatibilita\u0027 del giudice delineata  dal\ncodice di procedura penale e, dunque, anche dell\u0027ammissibilita\u0027 della\nricusazione  del  giudice  della  prevenzione  nel  caso  in  cui  la\npronuncia pregiudicante sia intervenuta nello stesso procedimento, ai\nsensi dell\u0027art. 34 codice di procedura penale,  richiamato  dall\u0027art.\n36, comma 1, lettera g), codice di procedura penale. \n    Le Sezioni unite, tuttavia, nella sentenza ..., hanno ritenuto la\nquestione di  diritto  non  pertinente  alla  soluzione  del  quesito\nsottoposto alla loro cognizione e, al par.  2.2  del  Considerato  in\ndiritto, hanno rilevato  che  l\u0027ampliamento  del  catalogo  tassativo\ndelle  cause  di  incompatibilita\u0027  del  giudice  della   prevenzione\npotrebbe essere operato  solo  ricorrendo  alla  proposizione  di  un\nincidente di costituzionalita\u0027, ritenuto non rilevante in quel caso. \n    6.3. Non ricorrono, del resto, gli estremi per applicare la causa\ndi ricusazione di cui all\u0027art. 37, comma 1,  lettera  b),  codice  di\nprocedura  penale,   relativa   alla   manifestazione   di   indebito\nconvincimento da parte  del  giudice,  nell\u0027esercizio  delle  proprie\nfunzioni. \n    Il Tribunale di Firenze, infatti, nel  disporre  la  restituzione\ndegli atti  al  pubblico  ministero  ha  legittimamente  rilevato  le\ncarenze probatorie della proposta di  applicazione  delle  misure  di\nprevenzione,   senza   esorbitare   dall\u0027ambito   delle   valutazioni\nconsentite dall\u0027art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 159  del\n2011. \n    Il carattere indebito della manifestazione del convincimento  del\ngiudice richiede, del resto, che l\u0027esternazione venga espressa  senza\nalcuna necessita\u0027 funzionale e al di fuori di ogni  collegamento  con\nl\u0027esercizio  delle   funzioni   esercitate   nella   specifica   fase\nprocedimentale (ex plurimis: Sez. U, n. 41263 del 27 settembre  2005,\nRv. 232067; conf. Sez. 2, n. 26974  del  24  luglio  2020,  ...,  Rv.\n279649 - 01; Sez. 5, n. 3033 del 30 novembre 2017,  dep.  2018,  ...,\nRv. 272274; Sez. 6, n. 43965 del 30 settembre 2015, ... e altro,  Rv.\n264985; Sez. 3, n. 17868 del 17 marzo 2009, ... e altro, Rv. 243713). \n    7.  Ritiene,  inoltre,  il   Collegio   che   la   questione   di\ncostituzionalita\u0027 proposta sia non manifestamente infondata. \n    7.1. Il pregiudizio per  l\u0027imparzialitÃ\u{A0}-neutralita\u0027  del  giudice\npuo\u0027  essere  determinato  anche  dalle  valutazioni   espresse   nel\nprovvedimento di restituzione degli  atti  all\u0027organo  proponente  ai\nsensi dell\u0027art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011. \n    Questo provvedimento puo\u0027,  infatti,  esprimere  una  valutazione\npositiva sul merito della proposta (e, segnatamente, non  solo  sulla\npericolosita\u0027   del   proposto,   ma   anche    sulla    sproporzione\npatrimoniale), che non conduce all\u0027accoglimento  del  sequestro  solo\nper minimali carenze istruttorie, segnalate dal tribunale  all\u0027organo\nproponente. \n    L\u0027apprezzamento di merito svolto dal tribunale nel restituire gli\natti puo\u0027, dunque, essere cosi\u0027  incisivo  da  risolversi,  sotto  il\nprofilo sostanziale, in una sorta di  provvedimento  di  accoglimento\ncondizionato all\u0027integrazione delle lacune probatorie o, comunque, in\nuna anticipazione del futuro  accoglimento,  una  volta  emendate  le\ncarenze riscontrate. \n    Se, dunque, il tribunale  chiamato  a  giudicare  della  proposta\ndell\u0027applicazione della misura di prevenzione e\u0027 composto da alcuni o\nda  tutti  i  giudici  che  hanno  adottato   il   provvedimento   di\nrestituzione degli atti, l\u0027indipendenza del giudice e\u0027 obiettivamente\nvulnerata, in quanto e\u0027 condizionata dalla «forza della  prevenzione»\nossia dalla «tendenza a confermare una decisione  o  a  mantenere  un\natteggiamento gia\u0027 assunto, derivante da valutazioni  che  sia  stato\nprecedentemente chiamato a  svolgere  in  ordine  alla  medesima  res\niudicanda» (Corte costituzionale, sentenza n.  172  del  2023;  Corte\ncostituzionale,  sentenza  n.  64  del  2022,  Corte  costituzionale,\nsentenza n. 306 del 1997). \n    L\u0027identita\u0027 del soggetto e dei presupposti di fatto sui quali  il\ntribunale e\u0027 chiamato a pronunciarsi  (e,  dunque,  dell\u0027oggetto  del\nprocedimento  di  prevenzione)  rende  concreto  il  pregiudizio  per\nl\u0027imparzialita\u0027 del giudice  che  il  provvedimento  di  restituzione\ndegli atti all\u0027organo proponente in tal caso determina. \n    7.2. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 24 del  2019,  ha\naffermato l\u0027esistenza di un  vero  e  proprio  «statuto  di  garanzia\ncostituzionale e convenzionale delle misure di prevenzione, personale\ne patrimoniali». \n    Pur non avendo tali misure carattere sanzionatorio o  repressivo,\nesse incidono pesantemente sui diritti di liberta\u0027 di  movimento,  di\nproprieta\u0027  e   di   iniziativa   economica,   tutelati   a   livello\ncostituzionale e, dunque, «dovranno soggiacere al combinato  disposto\ndelle garanzie cui la Costituzione e la stessa Conv. EDU  subordinano\nla legittimita\u0027 di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra\ncui: [...] «c) la necessita\u0027 che la sua applicazione sia disposta  in\nesito a  un  procedimento  che  -  pur  non  dovendo  necessariamente\nconformarsi  ai  principi  che   la   Costituzione   e   il   diritto\nconvenzionale dettano specificamente per il processo  penale  -  deve\ntuttavia rispettare i  canoni  generali  di  ogni  \"giusto\"  processo\ngarantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, della\nCostituzione, e 6  CEDU,  nel  suo  \"volet  civil\"),  assicurando  in\nparticolare  la   piena   tutela   al   diritto   di   difesa   (art.\n24 della Costituzione) di colui  nei  cui  confronti  la  misura  sia\nrichiesta». \n    La garanzia dell\u0027imparzialita\u0027 e della neutralita\u0027  del  giudice,\ndel resto, costituisce uno dei piu\u0027 rilevanti aspetti  del  principio\ndel giusto processo (ex plurimis: Corte costituzionale,  sentenza  n.\n283 del 2000). \n    La Corte costituzionale ha, infatti, affermato che «il  principio\ndel giudice terzo e imparziale, che in passato la  giurisprudenza  di\nquesta Corte aveva ricavato da altri parametri (artt. 3,  25,  101  e\n108 della Costituzione), ha assunto autonoma rilevanza con  la  legge\ncostituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei  principi  del\ngiusto processo nell\u0027art. 111 della Costituzione), si\u0027 da  costituire\nconnotato   essenziale   e   necessario   dell\u0027esercizio   di    ogni\ngiurisdizione. Si e\u0027 quindi precisato che  «[i]l  processo  in  tanto\npuo\u0027 dirsi \"giusto\"  in  quanto  sia  garantita  l\u0027imparzialita\u0027  del\ngiudice»; e si e\u0027 sottolineato che l\u0027imparzialita\u0027  «non  e\u0027  che  un\naspetto di quel carattere di \"terzieta\u0027\" che connota  nell\u0027essenziale\ntanto la funzione giurisdizionale quanto la  posizione  del  giudice,\ndistinguendola da quella degli altri soggetti pubblici, e  condiziona\nl\u0027effettivita\u0027 del diritto di azione e  difesa  in  giudizio»  (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 179 del 2024). \n    Il diritto fondamentale all\u0027imparzialita\u0027 del giudice trova,  del\nresto, ulteriore ed esplicito riconoscimento sia nell\u0027art.  47  della\nCarta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (che  sancisce  il\n«diritto a un ricorso effettivo e ad  un  giudice  imparziale»),  che\nnell\u0027art. 6, paragrafo 1, CEDU (che stabilisce che «ogni  persona  ha\ndiritto a che la sua causa sia esaminata equamente,  pubblicamente  e\nin un tempo ragionevole, da parte  di  un  tribunale  indipendente  e\nimparziale») e nell\u0027art. 14, par. 1,  del  Patto  internazionale  sui\ndiritti civili e politici del 1966 (secondo cui  «Ogni  individuo  ha\ndiritto  ad  un\u0027equa  e  pubblica  udienza  dinanzi  a  un  tribunale\ncompetente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge»). \n    7.3. La mancata previsione di un causa di ricusazione del giudice\nche abbia disposto la  restituzione  degli  atti,  in  ragione  degli\napprezzamenti di  merito  espressi  in  questo  provvedimento,  lede,\ndunque, il diritto fondamentale del proposto ad un giudice imparziale\ne, al contempo, vulnera il suo diritto di difesa, in quanto  non  gli\nconsente di  attivare  i  rimedi  opponitivi  volti  a  garantire  la\nterzieta\u0027 del giudice. \n    8. La Corte di appello di Firenze ha escluso la fondatezza  della\ndichiarazione di  ricusazione  proposta  dal  ricorrente,  in  quanto\nnessuna incompatibilita\u0027 potrebbe sussistere rispetto alla  decisione\ndi  primo  grado  per  effetto  dell\u0027adozione  di  un   provvedimento\ncautelare, quale quello di sequestro, trattandosi  di  una  decisione\ncomunque attribuita all\u0027unico giudice funzionalmente designato per il\ngrado. \n    Secondo  il  costante  orientamento   della   giurisprudenza   di\nlegittimita\u0027, del resto, non si configura alcuna incompatibilita\u0027, ai\nsensi dell\u0027art. 34 codice  di  procedura  penale,  a  partecipare  al\ngiudizio per l\u0027applicazione della misura di prevenzione  patrimoniale\ndella  confisca  a  carico  del  giudice  che  abbia  precedentemente\nadottato il provvedimento di sequestro, ai sensi dell\u0027art. 20 decreto\nlegislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  dal  momento   che   tale\nprovvedimento ha carattere interinale e provvisorio, o  destinato  ad\nessere sostituito da una pronuncia decisoria finale e non puo\u0027  dirsi\nriferibile ad una  fase  antecedente  ed  autonoma  del  procedimento\n(cosi\u0027 Sez. 6, n. 49254 del 14 ottobre 2016, ..., Rv. 268169 - 01). \n    E\u0027 stata, inoltre, ritenuta manifestamente infondata la questione\ndi legittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  34  codice  di  procedura\npenale, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della\nCostituzione, nella parte in cui  non  prevede  l\u0027incompatibilita\u0027  a\npartecipare al giudizio di prevenzione patrimoniale del  giudice  che\nabbia in precedenza adottato un provvedimento  di  sequestro,  avendo\nquest\u0027ultimo  carattere  interinale  e   provvisorio,   inserito   in\nprocedimento destinato  a  concludersi  in  una  pronuncia  decisoria\nfinale (Sez. 5, sentenza n. 38458 del 18 luglio 2012, ..., Rv. 253570\n- 01; Sez. 1, n. 15684 del 7 febbraio 2002, ..., Rv. 221844 -  01)  e\ntale orientamento e\u0027 stato confermato anche dalle Sezioni  unite  ...\nal § 8.2.1 del Considerato in diritto. \n    8.1. Ritiene,  tuttavia,  il  Collegio  che  questi  principi  di\ndiritto non  siano  pertinenti  alla  soluzione  della  questione  di\ndiritto posta dal ricorrente. \n    La   Corte   costituzionale,   a   piu\u0027   riprese,   ha   escluso\nl\u0027incompatibilita\u0027  a  decidere  il  merito  del  giudice  che  abbia\nprovveduto  in  via  cautelare   nella   stessa   fase,   in   quanto\n«[A)ll\u0027interno di ciascuna delle fasi - intese come sequenze ordinate\ndi atti che possono implicare  apprezzamenti  incidentali,  anche  di\nmerito,  su  quanto  in  esse  risulti,  prodromici  alla   decisione\nconclusiva - va, in ogni caso, preservata l\u0027esigenza di continuita\u0027 e\ndi globalita\u0027, venendosi altrimenti a determinare una  frammentazione\ndel procedimento, che implicherebbe la necessita\u0027 di disporre, per la\nmedesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono  gli\natti da compiere» (Corte costituzionale, sentenza n. 93 del 2024, e i\nprecedenti  ivi  citati,  con  riferimento  alla  incompatibilita\u0027  a\ndecidere sull\u0027opposizione all\u0027archiviazione per particolare  tenuita\u0027\ndel  fatto,  del  giudice  persona  fisica  che  abbia  rigettato  la\nrichiesta di decreto penale  di  condanna,  ritenendo  sussistere  la\nsuddetta causa  di  esclusione  della  punibilita\u0027  e  disponendo  la\nrestituzione degli atti al pubblico ministero). \n    La   giurisprudenza   della   Corte   costituzionale,   tuttavia,\ndistingue, quanto all\u0027insorgenza di  situazioni  di  incompatibilita\u0027\nrilevanti ai  sensi  dell\u0027art.  34  codice  di  procedura  penale,  i\nprovvedimenti cautelari adottati dal giudice nel processo di  merito,\nche hanno valenza meramente endofasica, dai provvedimenti del giudice\ndi restituzione degli atti al pubblico ministero. \n    Questi ultimi,  infatti,  assumono  efficacia  pregiudicante,  in\nquanto la trasmissione degli atti al pubblico ministero determina  la\nregressione del procedimento nella fase delle  indagini  preliminari.\nTanto  e\u0027  accaduto,  ad  esempio,  con  riferimento  al  caso  della\nincompatibilita\u0027 del giudice per le indagini  preliminari  che,  dopo\naver rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata\ncontestazione di una circostanza aggravante disposto la  restituzione\ndegli atti al pubblico ministero, sia chiamato a  pronunciarsi  sulla\nnuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in\nconformita\u0027 ai rilievi  del  giudice  stesso  (Corte  costituzionale,\nsentenza n.  16  del  2022).  Al  caso  della  incompatibilita\u0027  alla\ntrattazione dell\u0027udienza preliminare del giudice che abbia  ordinato,\nall\u0027esito di precedente dibattimento, riguardante il  medesimo  fatto\nstorico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al\npubblico ministero,  a  norma  dell\u0027art.  521,  comma  2,  codice  di\nprocedura penale (Corte costituzionale, sentenza n.  400  del  2008).\nNonche\u0027 al caso della incompatibilita\u0027 alla funzione di giudizio  del\ngiudice che abbia, all\u0027esito di precedente dibattimento,  riguardante\nil medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la\ntrasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell\u0027art.  521,\ncomma 2, codice di procedura penale (Corte  costituzionale,  sentenza\nn. 455 del 1994). \n    Il pubblico ministero, per effetto del provvedimento del  giudice\ndi restituzione degli atti, e\u0027,  dunque,  reintegrato  nelle  proprie\nattribuzioni originarie e  puo\u0027  scegliere  anche  di  archiviare  il\nprocedimento e di non reiterare l\u0027esercizio dell\u0027azione penale. \n    Proprio  da  tale   rilievo   e\u0027   sorta,   appunto,   l\u0027esigenza\ncostituzionale che la nuova udienza preliminare (sentenza n. 400  del\n2008), il nuovo dibattimento (sentenza n. 455 del 1994)  o  la  nuova\nrichiesta di decreto penale (sentenza n. 16 del 2022), per lo  stesso\nfatto storico e nei confronti del medesimo imputato, siano attribuiti\nalla cognizione di un giudice diverso da quello che  ha  disposto  la\nrestituzione degli atti e, dunque, pienamente indipendente e non reso\nsospetto dalla forza della prevenzione. \n    8.2.  Muovendo  da  tali  principi,   deve   rilevarsi   che   la\nrestituzione degli atti disposta ai sensi dell\u0027art. 20, comma 2,  del\ndecreto legislativo n.  159  del  2011,  nel  contesto  del  medesimo\nprocedimento di prevenzione, definisce la fase di  deliberazione  del\ntribunale e determina la riespansione della fase delle indagini. \n    Per effetto del provvedimento di restituzione degli atti, dunque,\nl\u0027organo proponente e\u0027  restituito  nell\u0027integralita\u0027  delle  proprie\nattribuzioni e puo\u0027 anche decidere di archiviare (e, dunque,  di  non\nproseguire) il procedimento di prevenzione. \n    Il deposito della nuova proposta di applicazione della misura  di\nprevenzione apre, infatti, una nuova fase del  medesimo  giudizio  di\nprimo grado, che sebbene  omologa  alla  precedente,  e\u0027  distinta  e\nproprio in questa fase la valutazione «contenutistica»  espressa  nel\nprovvedimento di rigetto della  prima  proposta  esplica  la  propria\nefficacia pregiudicante. \n    La  restituzione  degli  atti  all\u0027organo  proponente  ai   sensi\ndell\u0027art. 20, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011\npresenta, dunque, analogie solo apparenti  con  il  potere  accordato\ndall\u0027art. 421-bis, comma 1, codice di  procedura  penale  al  giudice\ndell\u0027udienza preliminare, quando le  indagini  siano  incomplete,  di\nindicarne ulteriori al pubblico ministero, in quanto, in tal caso  il\nprocesso penale «rimane» pur sempre pendente nella fase  dell\u0027udienza\npreliminare; questa disposizione sancisce, infatti, che  il  giudice,\nnell\u0027ordinanza per l\u0027integrazione delle indagini,  fissa  il  termine\nper il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare  per\nil proseguimento di un giudizio temporaneamente sospeso. \n    La  restituzione  degli  atti  disposta   nel   procedimento   di\nprevenzione  produce,  invece,  effetti  analoghi  a   quelli   delle\n«indagini coatte», disposte, ai sensi dell\u0027art. 409, comma 4,  codice\ndi  procedura  penale,  dal  giudice  per  le  indagini   preliminari\ninvestito della richiesta di archiviazione. \n    Per effetto di tale ordine, infatti, il giudice per  le  indagini\npreliminari non puo\u0027 trattenere gli atti presso  il  proprio  ufficio\n(Sez. 3, n. 2212 del 6 maggio 1991, ..., Rv. 187089 -  01),  ma  deve\nrestituirli al pubblico  ministero,  il  quale  all\u0027esito  dei  nuovi\naccertamenti compiuti potra\u0027 decidere se esercitare  l\u0027azione  penale\n(Sez. 5, n. 1694 del  14  aprile  1999,  ...,  Rv.  213207  -  01)  o\nrichiedere nuovamente l\u0027archiviazione (Sez. 5, n. 611 del 5  febbraio\n1999, ..., Rv. 214601 - 01; Sez. 6, n. 2100 dell\u00278 giugno 1998,  ...,\nRv. 211957 - 01). \n    8.3. Muovendo da tali premesse deve,  dunque,  rilevarsi  che  la\nrestituzione degli atti disposta dal tribunale, chiamato ad applicare\nil  sequestro  e  la  confisca  di  prevenzione,   assume   efficacia\npregiudicante ai  sensi  dell\u0027art.  34  codice  di  procedura  penale\n(richiamato, per il tramite dell\u0027art. 36, comma 1, lettera g), codice\ndi procedura penale, dall\u0027art. 37, comma 1, lettera a), in quanto: \n        le valutazioni espresse  nel  provvedimento  di  restituzione\ndegli atti hanno ad oggetto la medesima res iudicanda  oggetto  della\nsuccessiva proposta; \n        il giudice che restituisce gli  atti  non  solo  conosce,  ma\nvaluta anche gli elementi probatori  e,  dunque,  decide  nel  merito\ndella  misura  di  prevenzione,  sostanzialmente  esprimendosi  sulla\nfondatezza della proposta; \n        il provvedimento di restituzione degli atti, determinando  la\nregressione del  procedimento  di  prevenzione  alla  fase  iniziale,\nreintegra l\u0027organo proponente nelle proprie attribuzioni. \n    9. Alla stregua dei rilievi che precedono,  la  Corte,  ai  sensi\ndell\u0027art. 23, comma 3, della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  dichiara,\nd\u0027ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 37, comma  1,  lettera  a),  in\nrelazione all\u0027art. 36, comma  1,  lettera  g),  codice  di  procedura\npenale, che richiama l\u0027art. 34  codice  di  procedura  penale,  nella\nparte in cui non prevede che possa essere  ricusato  dalle  parti  il\ngiudice che, chiamato a decidere sull\u0027applicazione  della  misura  di\nprevenzione patrimoniale, abbia disposto nel  medesimo  procedimento,\nai sensi dell\u0027art. 20, comma 2, del decreto legislativo  n.  159  del\n2011,  la  restituzione  degli  atti  all\u0027autorita\u0027  proponente,  per\ncontrasto  con  gli  articoli  24,  111,  117   della   Costituzione,\nquest\u0027ultimo in relazione agli articoli 6 CEDU e 47 Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea. \n    In conformita\u0027 all\u0027art. 23, comma 4, della legge 11  marzo  1953,\nn. 87, deve essere disposta l\u0027immediata trasmissione degli atti  alla\nCorte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. \n    La cancelleria provvedera\u0027, inoltre,  a  notificare  la  presente\nordinanza al ricorrente, al Procuratore generale presso la  Corte  di\ncassazione, al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  alla  sua\ncomunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento. \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027  costituzionale  dell\u0027art.  37,  comma  1,   codice   di\nprocedura penale, in riferimento agli articoli 24, 111  e  117  della\nCostituzione. \n    Dispone  l\u0027immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte\ncostituzionale e sospende il giudizio in corso. \n    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia\nnotificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte  di\ncassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata\nai Presidenti delle due camere del Parlamento. \n    Cosi\u0027 deciso il 10 settembre 2024. \n \n                        Il Presidente: Aprile \n \n \n                                Il consigliere estensore: D\u0027Arcangelo","elencoNorme":[{"id":"62244","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"in relazione all\u0027","legge_articolo":"37","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""},{"id":"62245","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"ppn","denominaz_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","data_nir":"","numero_legge":"","descrizionenesso":"","legge_articolo":"36","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. g)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":""}],"elencoParametri":[{"id":"78806","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"24","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78807","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"111","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78808","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78809","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cedu","descriz_costit":"Convenzione per la salvaguardia diritti dell\u0027uomo e libertà fondamentali","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"6","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"78810","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"cue","descriz_costit":"Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"47","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54408","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Fedele Michelangelo","data_costit_part":"03/02/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""}]}}"
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