GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/31

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/31
Request options
[
  "headers" => [
    "Content-Type" => "application/json"
  ]
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 166
    "request_size" => 300
    "total_time" => 0.24433
    "namelookup_time" => 0.00049
    "connect_time" => 0.031232
    "pretransfer_time" => 0.068634
    "size_download" => 66060.0
    "speed_download" => 270737.0
    "starttransfer_time" => 0.06865
    "primary_ip" => "66.22.43.24"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "65.108.230.242"
    "local_port" => 35384
    "http_version" => 3
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 68570
    "connect_time_us" => 31232
    "namelookup_time_us" => 490
    "pretransfer_time_us" => 68634
    "starttransfer_time_us" => 68650
    "total_time_us" => 244330
    "start_time" => 1757483590.0227
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/31"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#830
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#809 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#797 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 66.22.43.24...\n
      * TCP_NODELAY set\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (66.22.43.24) port 443 (#0)\n
      * ALPN, offering h2\n
      * ALPN, offering http/1.1\n
      * successfully set certificate verify locations:\n
      *   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt\n
        CApath: none\n
      * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384\n
      * ALPN, server accepted to use h2\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Nov 19 00:00:00 2024 GMT\n
      *  expire date: Dec 20 23:59:59 2025 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * Using HTTP2, server supports multi-use\n
      * Connection state changed (HTTP/2 confirmed)\n
      * Copying HTTP/2 data in stream buffer to connection buffer after upgrade: len=0\n
      * Using Stream ID: 1 (easy handle 0x2736bf0)\n
      > POST /servizisito/rest/atti/schedaOrdinanza/2025/31 HTTP/2\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Content-Type: application/json\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      \r\n
      * Connection state changed (MAX_CONCURRENT_STREAMS == 128)!\n
      < HTTP/2 200 \r\n
      < content-type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < cache-control: no-cache\r\n
      < pragma: no-cache\r\n
      < content-encoding: UTF-8\r\n
      < date: Wed, 10 Sep 2025 05:53:10 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/2 200 "
    "content-type: application/json;charset=UTF-8"
    "cache-control: no-cache"
    "pragma: no-cache"
    "content-encoding: UTF-8"
    "date: Wed, 10 Sep 2025 05:53:10 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoOrdinanza":{"anno":"2025","numero":"31","numero_parte":"1","autorita":"Corte dei conti","localita_autorita":"","data_deposito":"15/01/2025","data_emissione":"","data_gazzetta":"26/02/2025","numero_gazzetta":"9","anno_decisione":"","numero_decisione":"","data_seduta":"22 settembre 2025","descrizione_fissazione":"Camera di Consiglio","stato_fissazione":"2","relatore":"D\u0027ALBERTI","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eBilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Umbria – Agenzia regionale per la protezione dell\u0027ambiente (ARPA) – Finanziamento – Previsione di un trasferimento di risorse del fondo sanitario riferibile, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall’Agenzia – Conferma, nelle previsioni autorizzatorie del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, dell’applicazione di questa forma di finanziamento per l’esercizio finanziario 2023 – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – Lesione del diritto alla salute – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – Lesione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici e della sostenibilità della spesa.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Regione Umbria","altre_parti":"Procura generale Corte dei conti","testo_atto":"N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2025\n\r\nOrdinanza del 15 gennaio 2025 della Corte dei conti nel  giudizio  di\nparificazione  del  rendiconto  generale  della  Regione  Umbria  per\nl\u0027esercizio finanziario 2023. \n \nBilancio e contabilita\u0027 pubblica  -  Norme  della  Regione  Umbria  -\n  Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell\u0027ambiente   (ARPA)   -\n  Finanziamento - Previsione di un trasferimento di risorse del fondo\n  sanitario  riferibile,  indistintamente,  a   tutte   le   funzioni\n  esercitate dall\u0027Agenzia - Conferma, nelle previsioni autorizzatorie\n  del   bilancio   di   previsione   per   il   triennio   2023-2025,\n  dell\u0027applicazione di questa forma di finanziamento per  l\u0027esercizio\n  finanziario 2023. \n- Legge della Regione  Umbria  6  marzo  1998,  n.  9  (\"Norme  sulla\n  istituzione e disciplina dell\u0027Agenzia regionale per  la  protezione\n  dell\u0027ambiente (A.R.P.A.)\"), art. 16, comma 1, nel testo antecedente\n  a quello sostituito dall\u0027art. 16, comma 1, lettera k), della  legge\n  regionale 1° agosto 2024,  n.  12  (Assestamento  del  Bilancio  di\n  previsione della Regione Umbria 2024-2026 con  modifiche  di  leggi\n  regionali); legge della Regione Umbria  21  dicembre  2022,  n.  18\n  (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), art. 1. \n\n\r\n(GU n. 9 del 26-02-2025)\n\r\n \n                         LA CORTE DEI CONTI \n             Sezione regionale di controllo per l\u0027Umbria \n \n    composta dai magistrati \n        Antonello Colosimo, Presidente - relatore; \n        Luigi Francesco De Leverano, consigliere - relatore; \n        Annalaura Leoni, primo referendario - relatore; \n        Costantino Nassis, referendario; \n        Antonino Geraci, referendario - relatore, \n    ha  pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di\nparificazione  del  rendiconto  generale  della  Regione  Umbria  per\nl\u0027esercizio finanziario 2023 e dei conti ad esso  allegati  per  come\napprovato dalla giunta regionale con delibera n. 716  del  18  luglio\n2024 e trasmesso dalla Presidente della Regione Umbria in pari data; \n    Visti gli articoli 81,  97,  100,  secondo  comma,  103,  secondo\ncomma, 111, 117, 119 e 134 della Costituzione, nonche\u0027 gli articoli 1\ndella legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge  11\nmarzo 1953, n. 87; \n    Vista la legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3,  recante\nmodifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; \n    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131,  recante  disposizioni  per\nl\u0027adeguamento   dell\u0027ordinamento   della   Repubblica   alla    legge\ncostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; \n    Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; \n    Vista  la  legge  rinforzata  24  dicembre  2012,  n.   243,   in\nparticolare, gli articoli 9, 10, 12 e 20; \n    Visto il testo unico delle leggi sull\u0027ordinamento della Corte dei\nconti, approvato  con  regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214  e\nsuccessive modificazioni e integrazioni; \n    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  recante  disposizioni  in\nmateria di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; \n    Visto il  regolamento  per  l\u0027organizzazione  delle  funzioni  di\ncontrollo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite  con\nla deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni; \n    Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di\narmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle\nregioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli\narticoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; \n    Visto  il  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   recante\ndisposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti\nterritoriali, nonche\u0027 ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone\nterremotate nel maggio 2012,  convertito,  con  modificazioni,  dalla\nlegge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare il comma 5 dell\u0027art.\n1, a  mente  del  quale  il  rendiconto  generale  della  regione  e\u0027\nparificato dalla sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei\nconti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui  al\nregio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; \n    Vista la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2000, n.  13,  di\ndisciplina   generale    della    programmazione,    del    bilancio,\ndell\u0027ordinamento contabile e dei controlli interni della regione; \n    Visto lo statuto della Regione dell\u0027Umbria  approvato  con  legge\nregionale 16  aprile  2005,  n.  21  e  successive  modificazioni  ed\nintegrazioni; \n    Viste la legge della Regione Umbria  21  dicembre  2022,  n.  18,\n«Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025»  e  la  legge\ndella Regione Umbria 2  agosto  2023,  n.  9,  di  «Assestamento  del\nbilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025  con  modifiche\ndi leggi regionali»; \n    Visti  il  «Bilancio   finanziario   gestionale   di   previsione\n2023-2025»  (ex  art.  39,  comma  10,  del  decreto  legislativo  n.\n118/2011), approvato con D.G.R. n. 1351 del 21 dicembre  2022,  e  il\n«Bilancio finanziario gestionale di previsione  2023-2025  assestato»\napprovato con D.G.R. n. 809 del 2 agosto 2023; \n    Visto il disegno  di  legge  avente  per  oggetto  il  rendiconto\ngenerale per  l\u0027esercizio  finanziario  2023  della  Regione  Umbria,\napprovato con D.G.R. n. 453 del 17  maggio  2024  e  rettificato  con\nD.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 e con D.G.R. n.  652  del  9  luglio\n2024; \n    Viste le note istruttorie  trasmesse  ed  i  correlati  riscontri\npervenuti dalla giunta regionale; \n    Viste le note di questa Sezione n. 1714 e n. 1715 del  21  giugno\n2024, con le quali e\u0027 stata inviata, rispettivamente alla  regione  e\nalla Procura regionale della Corte dei conti, la minuta di relazione,\nallo  stato  dell\u0027istruttoria,   contenente   le   osservazioni   dei\nmagistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria  e\npatrimoniale della regione nell\u0027esercizio 2023; \n    Visti le precisazioni e i chiarimenti alle osservazioni contenute\nnella minuta di relazione, resi  dalla  regione  con  nota  prot.  n.\n0150344 del 27 giugno 2024, successivamente  integrata  con  nota  n.\n0155375 del 3 luglio 2024; \n    Vista la deliberazione della Sezione  n.  115/2024/PARI  adottata\nall\u0027esito della nell\u0027adunanza camerale per il contraddittorio  del  4\nluglio 2024, con la quale e\u0027 stato assegnato termine alle  parti  per\ndepositare memorie conclusive sull\u0027oggetto del giudizio; \n    Viste la memoria presentata dalla  Regione  Umbria  con  nota  n.\n0159295 dell\u00278 luglio 2024 e la requisitoria della Procura  regionale\nper l\u0027Umbria inviata in pari data; \n    Vista la D.G.R. n. 678 dell\u002711  luglio  2024,  con  la  quale  la\nGiunta regionale ha  ritirato  il  disegno  di  legge  di  rendiconto\ngenerale dell\u0027Amministrazione regionale per  l\u0027esercizio  finanziario\n2023 approvato con delibera del 17 maggio 2014, n. 453; \n    Vista la decisione n. 116/2024/PARI  con  la  quale  la  Sezione,\nall\u0027esito dell\u0027udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato «non luogo a\nprovvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente  ad  oggetto\nlo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l\u0027esercizio\n2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni»; \n    Vista la D.G.R. n. 716 del 18 luglio 2024, con la quale la Giunta\nregionale ha approvato il disegno di legge «predisposto in esecuzione\ndi quanto disposto con D.G.R. n. 678 dell\u002711 luglio /2024» avente per\noggetto  «Rendiconto  generale  dell\u0027amministrazione  regionale   per\nl\u0027esercizio finanziario 2023», la «Relazione» che lo accompagna  e  i\ndocumenti a cio\u0027 correlati; \n    Vista l\u0027ulteriore attivita\u0027 istruttoria espletata dalla Sezione; \n    Vista la nota di questa Sezione n. 2555 del  24  settembre  2024,\ncon la quale e\u0027 stata  trasmessa  alle  parti,  Procura  regionale  e\nRegione Umbria, la minuta di relazione, allo stato  dell\u0027istruttoria,\ncontenente  le  osservazioni  dei  magistrati  relatori  sui  singoli\naspetti della  gestione  finanziaria  e  patrimoniale  dell\u0027esercizio\n2023; \n    Vista la nota prot. n. 0217934 del  30  settembre  2024,  con  la\nquale  la  regione  ha  formulato  precisazioni  e  chiarimenti  alle\nosservazioni   di   cui   alla   predetta   minuta   di    relazione,\nsuccessivamente integrata con nota n. 0218025 di pari data; \n    Valutati gli esiti  dell\u0027attivita\u0027  istruttoria  in  ordine  alla\nverifica  delle  poste  finanziarie  e  patrimoniali  contenute   nel\nrendiconto generale della regione e nei conti ad esso allegati; \n    Vista la deliberazione di questa Sezione n. 135/2024/PARI, con la\nquale si e\u0027 dato atto della definizione del contraddittorio all\u0027esito\ndell\u0027adunanza camerale del 3 ottobre 2024; \n    Visto il decreto n.  3  del  3  ottobre  2024  con  il  quale  il\nPresidente della Sezione regionale di controllo ha fissato  l\u0027udienza\nper il  giudizio  di  parificazione  del  rendiconto  generale  della\nRegione Umbria - esercizio finanziario 2023, per il giorno 11 ottobre\n2024; \n    Vista la requisitoria del pubblico ministero del 10 ottobre  2024\nrecante la richiesta di rimessione della  questione  di  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 16, primo comma, legge regionale  n.  9/1998\nnel testo, applicabile ratione  temporis,  anteriore  alle  modifiche\napportatevi con legge regionale 12/2024 e,  comunque,  di  esclusione\ndalle  poste   passive   del   perimetro   sanitario   dell\u0027esercizio\ndell\u0027importo di euro 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490 S e,  per\nl\u0027effetto, di diniego di parificazione del rendiconto generale  della\nRegione Umbria  relativo  all\u0027esercizio  2023,  nei  termini  in  cui\nformulato; \n    Uditi, alla pubblica udienza dell\u002711 ottobre  2024:  i  relatori,\nPresidente  Antonello  Colosimo,  Consigliere  Luigi   Francesco   De\nLeverano, primo referendario Annalaura Leoni e referendario  Antonino\nGeraci;  il  pubblico  ministero,  nella  persona   del   Procuratore\nregionale f.f., Cons.  Antongiulio  Martina  e  la  Presidente  della\nGiunta regionale, Donatella Tesei; con  l\u0027assistenza  della  dott.ssa\nAntonella Castellani, in qualita\u0027 di Segretario verbalizzante; \n    Vista la decisione 147/2024/PARI di pari data  con  la  quale  il\nCollegio ha parificato il rendiconto generale  della  Regione  Umbria\nper l\u0027esercizio 2023 ad  eccezione  del  capitolo  di  spesa  2490  e\nconseguenti effetti, in relazione al quale ha  sospeso  il  giudizio,\nrinviando  a  separato  provvedimento  la  proposizione,   ai   sensi\ndell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei termini di cui  in\nmotivazione, della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n16 della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998,  n.  9,  nel  testo\nantecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1°  agosto\n2024, n. 12, e disposizioni correlate; \n \n                          Premesso in fatto \n \n    1. In data 17 maggio 2024 questa Sezione regionale  di  controllo\nha ricevuto il disegno di legge di rendiconto generale della  Regione\nUmbria per l\u0027esercizio finanziario 2023  -  approvato  in  pari  data\ndalla Giunta regionale con D.G.R. n. 453 e  successivamente  emendato\ncon D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 e con D.G.R. n. 652 del 9 luglio\n2024 - trasmesso  per  consentire  lo  svolgimento  del  giudizio  di\nparificazione, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di\ncui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come previsto dall\u0027art.\n1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con\nmodificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. \n    1.1. La Sezione ha, pertanto,  svolto  i  dovuti  approfondimenti\nistruttori  sulla   legittimita\u0027   e   regolarita\u0027   della   gestione\nnell\u0027esercizio, per poi trasmettere, con note prot. n. 1714 e n. 1715\ndel 21 giugno 2024,  rispettivamente  alla  regione  e  alla  Procura\nregionale, la minuta di relazione, allo stato degli atti,  contenente\ngli esiti delle indagini e le osservazioni  dei  magistrati  relatori\nsui  singoli  aspetti  della  gestione  finanziaria  e   patrimoniale\nregionale dell\u0027esercizio 2023, in merito alle  quali  la  regione  ha\nformulato precisazioni e reso chiarimenti (nota prot. n. 0150344  del\n27 giugno 2024, successivamente integrata con nota n. 0155375  del  3\nluglio 2024, nonche\u0027  documentazione  trasmessa  con  note  prot.  n.\n0156846 e n. 0156854 del 4 luglio 2024). \n    1.2. Nel corso della adunanza  camerale  per  il  contraddittorio\norale con la Procura regionale e la  Regione  Umbria  svoltasi  il  4\nluglio 2024, l\u0027organo requirente ha espresso  dubbi  in  merito  alla\nlegittimita\u0027 del finanziamento delle funzioni dell\u0027Agenzia  regionale\nper la protezione dell\u0027ambiente (A.R.P.A.) dell\u0027Umbria, pari ad  euro\n14.213.516,19, disposto ai sensi dell\u0027art. 16 della legge regionale 6\nmarzo 1998, n. 9, a valere su risorse del Fondo sanitario  nazionale,\nin considerazione dei principi espressi  dalla  Corte  costituzionale\ncon pronuncia n. 1/2024. \n    Con deliberazione n. 115/2024/PARI,  il  Collegio  ha,  pertanto,\nassegnato  termine  alle  parti  per  depositare  memorie  conclusive\nsull\u0027oggetto del giudizio e, con nota prot.  n.  1849  del  6  luglio\n2024,  il  Magistrato  istruttore  ha  posto,  quindi,  alla  regione\nulteriori  specifici  quesiti  in  merito  alle   risorse   destinate\nnell\u0027esercizio 2023 al finanziamento annuale dell\u0027A.R.P.A. umbra. \n    La regione ha formulato le proprie  considerazioni  con  nota  n.\n0159295 dell\u00278 luglio 2024; la Procura  regionale,  con  requisitoria\ndepositata in pari data e trasmessa alla regione con  nota  prot.  n.\n1862, ha concluso chiedendo alla Sezione di  sollevare  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16  della  legge  regionale  n.\n9/1998 - per contrasto con l\u0027art.  117,  secondo  comma,  lettera  e)\nCost. avuto riguardo alla norma interposta di cui all\u0027art. 20 decreto\nlegislativo 118/2011, con gli articoli 117, secondo comma, lettera m)\ne 32 Cost. nonche\u0027 con gli articoli 81, sesto comma, 97 e 119,  primo\ncomma,  Cost.  -  e,  comunque,  di  escludere  l\u0027importo   di   euro\n14.213.516,19 di cui al capitolo 02490  S  dal  perimetro  sanitario,\nrideterminando conseguentemente il disavanzo da  recuperare  ex  art.\n42, commi 1 e  12,  del  decreto  legislativo  n.  118/2011,  e,  per\nl\u0027effetto, di negare la parificazione del rendiconto  generale  della\nRegione Umbria  relativo  all\u0027esercizio  2023,  nei  termini  in  cui\nformulato. \n    2. Con deliberazione  n.  678  dell\u002711  luglio  2024,  avente  ad\noggetto  «Rendiconto  generale  dell\u0027amministrazione  regionale   per\nl\u0027esercizio finanziario 2023. Determinazioni», la  Giunta  regionale,\npreso  atto  dei  contenuti  della  deliberazione  della  Sezione  n.\n115/2024/PARI e del verbale allegato  alla  medesima,  nonche\u0027  delle\nsuccessive note della Sezione n. 1849 del 6 luglio  2024  e  n.  1862\ndell\u00278 luglio 2024, inerenti all\u0027utilizzazione  del  capitolo  2490_S\ndel bilancio regionale 2023 per il finanziamento delle  attivita\u0027  di\nARPA Umbria, nonche\u0027 delle memorie conclusive tramesse  dalla  stessa\nregione  l\u00278  luglio  2024,  ha  ritirato  il  disegno  di  legge  di\nRendiconto generale dell\u0027amministrazione  regionale  per  l\u0027esercizio\nfinanziario 2023  approvato,  dando  mandato  ai  propri  servizi  di\npredisporne  una  nuova  versione   «prevedendo   un   accantonamento\ncautelativo e prudenziale di  euro  14.213.516,19  nelle  more  della\npredisposizione delle modifiche da apportare all\u0027art. 16 della  legge\nregionale n. 9/1998 anche a seguito del confronto e  delle  eventuali\nosservazioni della Corte dei conti e del comunicato della  Conferenza\ndelle regioni dell\u002711 luglio in ordine alle  iniziative  che  saranno\nassunte dalla  medesima,  a  livello  nazionale,  relativamente  alle\nmodalita\u0027 di finanziamento delle Agenzie regionali». \n    2.1.  La  Sezione,  pertanto,  con  decisione  n.  116/2024/PARI,\nall\u0027esito dell\u0027udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato «non luogo a\nprovvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente  ad  oggetto\nlo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l\u0027esercizio\n2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni». \n    3. Il disegno di legge avente ad oggetto il «Rendiconto  generale\ndell\u0027amministrazione regionale per l\u0027esercizio finanziario  2023»  e\u0027\nstato, quindi, nuovamente approvato con  deliberazione  della  Giunta\nregionale n. 716 del 18 luglio 2024, presentato in pari data a questa\nSezione con nota n. 0168229. \n    Dai dati di rendiconto emergeva (rectius, veniva confermato)  che\nla Regione Umbria avesse disposto, ai sensi dell\u0027art. 16 della  legge\nregionale  n.  9/1998,  un  trasferimento  di   risorse   all\u0027Agenzia\nregionale per la protezione dell\u0027ambiente (A.R.P.A.),  pari  ad  euro\n14.213.516,19, come  risultante  dalle  movimentazioni  del  capitolo\ndella parte spesa del  rendiconto  per  l\u0027esercizio  2023  n.  2490_S\n(intestato  «art.  20,  comma  2  -  Spese   per   il   finanziamento\ndell\u0027attivita\u0027 dell\u0027Agenzia regionale per la protezione dell\u0027ambiente\n(A.R.P.A.) - art. 16, legge regionale 6 marzo 1998, n. 9»), a  valere\nsu risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN). \n    Risultava, inoltre, valorizzato un (nuovo) accantonamento  al  31\ndicembre 2023 per  «rischi  copertura  art.  16  legge  regionale  n.\n9/1998» dell\u0027importo di euro 14.213.516,19, corrispondente alla quota\ndel finanziamento erogato nel corso del 2023 all\u0027A.R.P.A.,  disposto,\nai sensi dell\u0027art. 16, comma 1, della legge reg. n. 9/1998, a  valere\nsulle risorse del FSN. \n    L\u0027accantonamento risulta essere stato destinato,  secondo  quanto\nriportato nella Relazione sulla gestione, «a far fronte all\u0027eventuale\nrischio di copertura con fondi regionali  del  finanziamento  erogato\nnell\u0027esercizio 2023»; in tale documento si rappresenta, inoltre,  che\n«a seguito della sentenza della  Corte  costituzionale  n.  1  del  4\ngennaio 2024  con  la  quale  e\u0027  stata  dichiarata  l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 90,  comma  10  della  legge  della  Regione\nSiciliana n. 6/2001,  che,  analogamente  alla  norma  della  Regione\nUmbria, dispone l\u0027assegnazione alla propria  ARPA  di  una  quota  di\nfinanziamento  ordinario  annuale  a  carico  del   Fondo   sanitario\nregionale, la Giunta regionale  ha  ritenuto  opportuno,  nelle  more\ndella  predisposizione  delle  modifiche  da  apportare  alla   legge\nregionale n. 9/1998 e delle iniziative che saranno assunte a  livello\nnazionale  dalla  Conferenza  delle   regioni,   relativamente   alle\nmodalita\u0027 di finanziamento delle ARPA, procedere ad un accantonamento\ncautelativo nel Rendiconto di una  somma  pari  all\u0027intera  quota  di\nFondo sanitario regionale erogato ad ARPA nell\u0027esercizio 2023». \n    4. Parallelamente, con legge regionale  1°  agosto  2024,  n.  12\n«Assestamento  del  Bilancio  di  previsione  della  Regione   Umbria\n2024-2026  con  modifiche  di  leggi  regionali»,  venivano  disposte\nmodificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, tra  le  quali\nl\u0027integrale sostituzione dell\u0027art. 16. \n    5. All\u0027esito degli  ulteriori  accertamenti  istruttori  disposti\ndalla Sezione, con nota n. 2555  del  24  settembre  2024,  e\u0027  stata\ntrasmessa alle parti, Procura regionale e Regione  Umbria,  la  nuova\nminuta  di  relazione,  allo  stato   degli   atti,   contenente   le\nosservazioni  dei  magistrati  relatori  sui  singoli  aspetti  della\ngestione finanziaria e patrimoniale dell\u0027esercizio 2023. \n    In particolare, veniva sottoposta nuovamente  al  contraddittorio\ndelle parti la questione relativa alla rilevanza nella fattispecie di\nquanto affermato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 1/2024\n- ed in  particolare,  pertanto,  della  conformita\u0027  a  Costituzione\ndell\u0027art. 16 della legge  regionale  n.  9/1998  -  alla  luce  degli\nelementi emersi all\u0027esito degli approfondimenti istruttori disposti e\ndel contraddittorio cartolare. \n    La regione ha formulato le  proprie  (ulteriori)  controdeduzioni\ncon memorie del 30 settembre 2024 (nota prot. n.  0217934,  integrata\ncon nota n. 0218025). \n    5.1. Nell\u0027adunanza del 3 ottobre 2024  le  parti  hanno,  quindi,\nespresso  le  proprie  considerazioni  in  merito  agli  esiti  degli\naccertamenti effettuati. La regione ha trasmesso  ulteriori  note  in\ndata 3 ottobre 2024 (prot. n. 0221264)  e  in  data  8  ottobre  2024\n(prot.  n.  0224155),  sostenendo,  con   deduzioni   in   fatto   ed\nargomentazioni in punto di diritto, la sostanziale finalizzazione del\nfinanziamento  disposto  ai  sensi  della  richiamata  normativa   al\nsoddisfacimento di esigenze riconducibili ai  livelli  essenziali  di\nassistenza. \n    La Procura regionale ha depositato requisitoria scritta  in  data\n10  ottobre  2024  (prot.  n.  131),  rinnovando  conclusivamente  le\nmedesime richieste gia\u0027 formulate con l\u0027atto depositato in  occasione\ndell\u0027udienza del 12 luglio 2024. \n    6. Con decisione 147/2024/PARI, il cui dispositivo e\u0027 stato letto\nall\u0027esito dell\u0027udienza pubblica dell\u002711 ottobre 2024, il Collegio  ha\nparificato  il  rendiconto  generale   della   Regione   Umbria   per\nl\u0027esercizio 2023 ad eccezione  del  capitolo  di  spesa  2490  e  dei\nconseguenti effetti, in relazione al quale ha  sospeso  il  giudizio,\nper sollevare, con  la  presente  separata  ordinanza,  questione  di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16 della  legge  della  Regione\nUmbria 6 marzo 1998, n.  9,  nel  testo  antecedente  alle  modifiche\napportate dalla legge regionale  1°  agosto  2024,  n.  12,  e  delle\ndisposizioni correlate. \n \n                       Considerato in diritto \n \n    7. Il Collegio assume di poter  considerare  ormai  acquisita  la\nlegittimazione delle Sezioni regionali di controllo della  Corte  dei\nconti a sollevare questioni di  legittimita\u0027  costituzionale  in  via\nincidentale di leggi che le stesse si trovino ad applicare nel  corso\ndel giudizio di  parificazione  del  rendiconto  delle  regioni,  per\nmotivi che  abbiano  una  incidenza  -  diretta  o  mediata  -  sugli\nequilibri di bilancio (da ultimo Corte costituzionale n. 120/2024; n.\n39/2024),  anche  in  relazione  a  parametri  ulteriori  e   diversi\ndall\u0027art. 81 della Costituzione, ivi compresi quelli  attinenti  alla\ndefinizione del riparto di competenze tra Stato  e  Regioni,  qualora\nl\u0027accertamento  della  relativa  lesione   da   parte   della   norma\nlegittimante la spesa si rifletta, in  ultimo,  sugli  effetti  -  in\ntermini di parificabilita\u0027 o meno di una singola  posta  contabile  -\ndel  sindacato  reso  in  sede  di  parifica  (in  questo  senso,  in\nparticolare, Corte costituzionale n. 196/2018 e n. 138/2019). \n    8. L\u0027art. 16 della legge regionale  umbra  6  marzo  1998,  n.  9\nregola  il  finanziamento  delle  funzioni  esercitate   dall\u0027Agenzia\nregionale per la  protezione  dell\u0027ambiente  (A.R.P.A.)  dell\u0027Umbria,\nistituita e disciplinata dalla stessa legge regionale,  adottata  per\ndare applicazione alle disposizioni statali di  riorganizzazione  dei\ncontrolli ambientali  intervenute  a  seguito  dell\u0027abrogazione,  con\nreferendum del 18 aprile 1993, di alcune disposizioni della legge  23\ndicembre 1978, n. 833, che affidavano alle unita\u0027 sanitarie locali  i\ncontrolli  in  materia  ambientale,  funzioni  esercitate  tramite  i\npresidi multizonali di prevenzione. \n    8.1. Piu\u0027 precisamente, l\u0027art. 03 del  decreto-legge  4  dicembre\n1993, n. 496, introdotto in sede di conversione con legge 21  gennaio\n1994, n. 61,  ha  previsto  l\u0027attribuzione  dello  svolgimento  delle\nattivita\u0027 tecnico-scientifiche per  la  protezione  dell\u0027ambiente  di\ninteresse  regionale  e  delle  ulteriori   attivita\u0027   tecniche   di\nprevenzione, di vigilanza e di  controllo  ambientale,  eventualmente\nindividuate dalle regioni e dalle Province autonome di  Trento  e  di\nBolzano, ad agenzie da istituirsi con leggi regionali o  provinciali,\ncon  attribuzione  alle  medesime  o  alle   relative   articolazioni\nterritoriali  delle  funzioni,  del  personale,  dei  beni  mobili  e\nimmobili,  delle  attrezzature  e  della  dotazione  finanziaria  dei\npresidi  multizonali   di   prevenzione,   nonche\u0027   del   personale,\ndell\u0027attrezzatura e della dotazione  finanziaria  dei  servizi  delle\nunita\u0027 sanitarie locali adibiti alle  attivita\u0027  tecnico-scientifiche\nper la protezione dell\u0027ambiente; e\u0027 stato consentito anche l\u0027utilizzo\ndi personale gia\u0027  in  organico  presso  le  regioni  o  presso  enti\nfinanziati con risorse regionali, con corrispondente riduzione  degli\norganici regionali, dei relativi oneri e dei trasferimenti  destinati\nagli enti, finanziati  con  risorse  regionali,  di  provenienza  del\npersonale dell\u0027Agenzia. \n    La normativa statale ha espressamente escluso (art. 03, comma  2)\nche  dall\u0027istituzione  delle  Agenzie  regionali  derivassero   oneri\naggiuntivi per le regioni. \n    8.2. La legge regionale  dell\u0027Umbria  6  marzo  1998,  n.  9  ha,\npertanto, istituito (art. 1) l\u0027Agenzia regionale  per  la  protezione\ndell\u0027ambiente  (A.R.P.A.)   dell\u0027Umbria,   dotata   di   personalita\u0027\ngiuridica pubblica,  autonomia  tecnico-giuridica,  amministrativa  e\ncontabile e sottoposta alla vigilanza  della  Giunta  regionale,  con\ncompiti di  consulenza  e  di  supporto  tecnico-scientifico  per  le\nattivita\u0027 pubbliche e private di cui all\u0027art. 1 del  decreto-legge  4\ndicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21  gennaio  1994,  n.\n61, ulteriormente specificati all\u0027art. 2. \n    8.2.1. All\u0027art. 16, rubricato «Norma  finanziaria»,  sono  state,\nquindi,  definite  le   modalita\u0027   di   finanziamento   dell\u0027Agenzia\nneoistituita. \n    In particolare, il legislatore regionale ha previsto, in  termini\ngenerali, che «In attesa della determinazione da  parte  dello  Stato\ndella  quota  del  fondo  sanitario   nazionale   da   destinare   al\nfinanziamento delle agenzie regionali per la  protezione  ambientale,\nagli oneri derivanti dall\u0027attuazione della presente legge» la regione\nfacesse fronte «mediante l\u0027istituzione del capitolo 2490 nella  parte\nspesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l\u0027esercizio\nfinanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il  capitolo\ndel bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per  il\nmedesimo esercizio, e\u0027 ridotto di pari importo» (comma 1). \n    E\u0027 stato, poi,  stabilito  che  ulteriori  risorse  del  bilancio\nregionale  determinate  dalla  Giunta  regionale  e  provenienti   da\necotasse, nonche\u0027 da fondi comunitari  e  statali  fossero  assegnate\nall\u0027A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attivita\u0027 di competenza\n(comma 2). \n    Conclusivamente, come chiarito dall\u0027art. 15, comma 2, le  risorse\nfinanziarie  dell\u0027A.R.P.A.  risultavano  costituite  dalla  dotazione\nfinanziaria annualmente assegnata dalla regione, di cui all\u0027art.  16,\ndai proventi  derivanti  dalle  attivita\u0027  svolte  sulla  base  delle\nconvenzioni con gli enti locali (art. 3, commi 2 e 3) e con le Unita\u0027\nsanitarie locali, (art.  4,  comma  3),  nonche\u0027  dalle  entrate  per\nprestazioni a favore di terzi (art. 12, comma 2). \n    8.3. Il legislatore statale e\u0027 nuovamente intervenuto in  materia\ncon legge 28  giugno  2016,  n.  132,  di  «Istituzione  del  Sistema\nnazionale  a  rete  per  la  protezione  dell\u0027ambiente  e  disciplina\ndell\u0027Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale»,\nregolando  specificamente  anche  ruolo  e  funzioni  delle   Agenzie\nregionali all\u0027interno del sistema nazionale,  pur  sempre  demandando\nalla normativa regionale la definizione di struttura,  funzionamento,\nfinanziamento e pianificazione delle attivita\u0027 delle stesse (art. 7).\nIn particolare, le agenzie sono  chiamate  a  svolgere  le  attivita\u0027\nistituzionali tecniche  e  di  controllo  obbligatorie  necessarie  a\ngarantire il raggiungimento nei territori  di  rispettiva  competenza\ndei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA),\nche, applicazione in materia ambientale dei LEP  (art.  2,  comma  1,\nlettera e), costituiscono il livello  minimo  omogeneo  in  tutto  il\nterritorio nazionale per le attivita\u0027 declinate dall\u0027art. 3 «Funzioni\ndel Sistema nazionale», che quest\u0027ultimo e\u0027 tenuto a garantire «anche\nai fini del perseguimento degli obiettivi di  prevenzione  collettiva\nprevisti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria» (art. 9); la\ndefinizione  dei  LEPTA  e  dei  criteri  di  finanziamento  per   il\nraggiungimento  dei  medesimi  e\u0027  stata  demandata  a  decreto   del\nPresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  allo  stato  non   ancora\nintervenuto. \n    8.4.  La  Regione  Umbria  ha  adeguato  la  normativa  regionale\nall\u0027impianto definito dalla  legge  n.  132/2016  con  un  articolato\nintervento di modifica della legge regionale n. 9/1998,  operato  con\nlegge regionale 16 luglio 2020, n. 7. All\u0027esito,  risulta  confermato\nil  modello  di  finanziamento  delle   funzioni   dell\u0027Agenzia;   in\nparticolare, alcuna modifica e\u0027 stata  apportata  in  tale  occasione\nall\u0027art. 16. \n    8.5. Come anticipato,  il  legislatore  regionale  e\u0027  nuovamente\nintervenuto in materia con la legge regionale 1° agosto 2024, n.  12,\nnella pendenza del giudizio di parificazione del rendiconto 2023,  in\nparticolare  modificando  il  testo  dell\u0027art.  16  che,  nel   testo\nattualmente vigente, prevede che «1.  Il  finanziamento  degli  oneri\nderivanti dall\u0027attuazione della presente legge e\u0027 assicurato nel modo\nseguente:  a)  per  tutte  le  funzioni  e  le  attivita\u0027,  associate\ndirettamente  e  indirettamente  alla  prevenzione  collettiva  e  al\ncontrollo dei rischi sanitari,  alla  tutela  della  salute  e  della\nsicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate all\u0027erogazione\ndei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria\n(LEA), mediante una quota del Fondo sanitario  regionale  determinata\nannualmente, in ragione degli obiettivi definiti  nel  Piano  di  cui\nall\u0027art.  1-bis,  comma  3,  fino   all\u0027importo   massimo   di   euro\n14.213.516,19 disponibile alla Missione 13, Programma 01,  Titolo  1,\ndel Bilancio regionale di previsione; b)  per  il  finanziamento  del\ncontributo di cui al comma 2, lettera  b)  del  precedente  art.  15,\nquantificato in euro 100.000,00 per il triennio 2024- 2026,  mediante\nle risorse disponibili della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, del\nBilancio di previsione 2024-2026. \n    2. La regione e\u0027 altresi\u0027 autorizzata  a  conferire  all\u0027A.R.P.A.\nulteriori risorse, nell\u0027ambito della vigente legislazione  regionale,\nper lo svolgimento di attivita\u0027 e/o progetti specifici. \n    3. Per gli anni successivi il contributo  di  cui  al  precedente\ncomma 1, lettera b)  e\u0027  determinato  annualmente  con  la  legge  di\nbilancio, ai sensi dell\u0027art. 38, comma 1 del decreto  legislativo  23\ngiugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei\nsistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli\nenti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della\nlegge 5 maggio 2009, n. 42)». \n    Conformemente, l\u0027art. 15, comma 2, ora stabilisce che  «2.  Nelle\nmore  della  definizione  da  parte  dello  Stato  dei   criteri   di\nfinanziamento  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la   protezione\ndell\u0027ambiente  di  cui  alla  legge  n.   132/2016   ,   le   entrate\ndell\u0027A.R.P.A. sono costituite da: a) una quota  del  Fondo  sanitario\nregionale ad essa destinata annualmente dalla regione, determinata in\nrelazione  agli  obiettivi  dei  livelli  delle   prestazioni   LEPTA\nriconducibili ai livelli essenziali  di  assistenza  sanitaria  (LEA)\ndefiniti nel Piano di cui all\u0027art. 1-bis, comma 3; b)  un  contributo\nannuale attribuito dalla  regione  per  l\u0027espletamento  di  ulteriori\nattivita\u0027 non  riconducibili  ai  LEA  assegnate  all\u0027A.R.P.A.  dalla\nregione stessa; c)  ulteriori  risorse  regionali  determinate  dalla\nGiunta  regionale  e  provenienti  da  ecotassa,  nonche\u0027  da   fondi\ncomunitari e statali, per lo svolgimento di  attivita\u0027  e/o  progetti\nspecifici commissionati dalla regione all\u0027Agenzia; d)  gli  eventuali\nfinanziamenti destinati all\u0027A.R.P.A. dalle  province,  dai  comuni  e\ndalle aziende sanitarie sulla base delle convenzioni di cui  all\u0027art.\n3, commi 2 e 3 e all\u0027art. 4, comma 3; e) i proventi  per  prestazioni\nfornite ad altri enti pubblici o a  privati  compatibilmente  con  le\nproprie finalita\u0027 istituzionali; f) finanziamenti statali  aggiuntivi\nper specifiche finalita\u0027; g) finanziamenti  dell\u0027Unione  europea  per\nprogetti specifici;  h)  lasciti  e  donazioni;  i)  le  rendite  dal\npatrimonio; l) ogni altra entrata acquisita in conformita\u0027 alle norme\nche ne disciplinano l\u0027attivita\u0027». \n    9. Dalla ricostruzione del  quadro  normativo  deriva,  pertanto,\nche, attraverso quanto disposto dall\u0027art. 16  della  legge  regionale\numbra  n.  9/1998  -  nella  formulazione  antecedente  alle  recenti\nmodifiche apportate con legge regionale n. 12/2024 -  il  legislatore\nregionale  abbia  delineato  le  modalita\u0027  di  finanziamento   della\nA.R.P.A. umbra  consentendo,  in  particolare,  un  trasferimento  di\nrisorse  del  fondo  sanitario  indistinto   -   «in   attesa   della\ndeterminazione da parte dello Stato della quota del  fondo  sanitario\nnazionale da destinare al finanziamento delle agenzie  regionali  per\nla  protezione  ambientale»  (cosi\u0027  art.  16,  comma  1)   -   volte\nindistintamente a  sostenere  gli  «oneri  derivanti  dall\u0027attuazione\ndella presente legge», e, pertanto,  genericamente  tutti  i  compiti\nassegnati all\u0027Agenzia; cio\u0027 (i) istituendo  il  capitolo  2490  nella\nparte spesa del  bilancio  regionale  e  (ii)  iscrivendovi  risorse,\nquantificate per l\u0027esercizio in corso, reperite  attraverso  la  pari\nriduzione degli importi assegnati al capitolo del bilancio  regionale\nrelativo al fondo sanitario nazionale.  Tale  meccanismo  ha  trovato\nconferma attraverso  l\u0027applicazione  della  citata  disposizione  nei\nsuccessivi esercizi, ivi compreso l\u0027esercizio 2023, in ragione  delle\nprevisioni  autorizzatorie  contenute  nella  legge  di  bilancio  di\nprevisione (per l\u0027esercizio d\u0027interesse, art. 1, legge  regionale  21\ndicembre  2022,  n.  18)  e,   conseguentemente,   delle   specifiche\nindicazioni contenute nel correlato bilancio  finanziario  gestionale\ndi previsione adottato ai sensi dell\u0027art. 39, comma 10,  del  decreto\nlegislativo n. 118/2011 (nella fattispecie, D.G.R.  n.  1351  del  21\ndicembre 2022). \n    Al delineato modello generale  di  finanziamento  si  affianca  -\nquale eccezione alla regola - la previsione del comma  2  del  citato\nart. 16,  che  prevede  la  destinazione  di  ulteriori  risorse  del\nbilancio regionale determinate dalla Giunta regionale  e  provenienti\nda  ecotasse,  fondi  comunitari  e  statali,  allo  svolgimento   di\nspecifiche attivita\u0027 di competenza dell\u0027A.R.P.A. \n    L\u0027impianto trova, quindi, conferma nell\u0027art. 15, comma  2,  della\nlegge regionale n.  9/1998,  che  riepiloga  le  risorse  finanziarie\ndell\u0027Agenzia,  costituite  dalla  dotazione  finanziaria  annualmente\nassegnata dalla regione, di cui all\u0027art. 16, e dai proventi derivanti\ndalle attivita\u0027 svolte sulla base delle convenzioni con enti  locali,\nASL e altri soggetti pubblici e privati. \n    10. Con sentenza 23 novembre 2023-4 gennaio 2024, n. 1, la  Corte\ncostituzionale  -  nel  dichiarare  l\u0027illegittimita\u0027   costituzionale\ndell\u0027art. 90, comma 10, legge regionale  siciliana  n.  6/2001,  come\nsostituito dall\u0027art.  58,  comma  2,  legge  regionale  siciliana  n.\n9/2015, che  prevedeva  che  tutte  le  spese  per  il  funzionamento\nall\u0027A.R.P.A.  siciliana  potessero  trovare  copertura,  in   maniera\nindistinta,  nel  Fondo  sanitario  regionale  -   ha   ritenuto   la\ndisposizione censurata violativa dei principi fondamentali in materia\ndi armonizzazione dei  bilanci  pubblici,  in  relazione  alla  norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del  decreto  legislativo  n.  118  del\n2011, nonche\u0027 chiarito che quest\u0027ultima  disposizione  richiede  alle\nRegioni   di   garantire,   nell\u0027ambito   del   bilancio,   un\u0027esatta\nperimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento\ndel  proprio  servizio  sanitario  regionale,  stabilendo  cosi\u0027   le\ncondizioni indefettibili nella  individuazione  e  allocazione  delle\nrisorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine  di\nevitare opacita\u0027 contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati\nalla garanzia dei LEA. Il citato art. 90, comma 10, non  distingueva,\ninvero, tra spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti  ai\nLEA e quelle destinate a prestazioni di natura  non  sanitaria,  come\ntali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. \n    Ed, invero, l\u0027art.  20,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.\n118/2011, impone alle regioni, nell\u0027ambito  del  bilancio  regionale,\nl\u0027esatta perimetrazione delle entrate  e  delle  uscite  relative  al\nfinanziamento del proprio servizio sanitario regionale,  al  fine  di\nconsentire la confrontabilita\u0027 immediata fra le entrate  e  le  spese\nsanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli\natti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard  e\ndi individuazione delle correlate  fonti  di  finanziamento,  nonche\u0027\nun\u0027agevole verifica delle ulteriori risorse  rese  disponibili  dalle\nregioni  per  il  finanziamento  del  medesimo   servizio   sanitario\nregionale  per  l\u0027esercizio  in  corso.  Come  chiarito  dalla  Corte\ncostituzionale, nella  richiamata  pronuncia,  «per  conseguire  tale\nobiettivo,  nello  stesso  comma  1  si   prescrive   l\u0027adozione   di\nun\u0027articolazione di capitoli di bilancio che  consenta  di  garantire\n«separata evidenza» delle grandezze ivi  tipizzate,  la  prima  delle\nquali,  nella  Sezione  A)  \"[e]ntrate\"  (lettera   a),   indica   il\n\"finanziamento sanitario ordinario corrente  quale  derivante»  dalle\nrichiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera  a)\ndella Sezione B) \"[s]pesa\",  la  \"spesa  sanitaria  corrente  per  il\nfinanziamento dei  LEA  [...]\".  Per  il  perimetro  sanitario  cosi\u0027\nportato ad evidenza, sono poi  fissate  specifiche  regole  contabili\nche, come enuncia il successivo comma  2,  sono  volte  a  \"garantire\neffettivita\u0027 al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria\"». \n    Nei  propri  precedenti,  dalla  stessa  richiamati,   e\u0027   stato\nsegnalato che il citato art. 20 «\"stabilisce condizioni indefettibili\nnella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai  livelli\nessenziali delle prestazioni\", da cui scaturisce \"l\u0027impossibilita\u0027 di\ndestinare risorse correnti, specificamente allocate in  bilancio  per\nil finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma\ndiverse da quelle quantificate per la copertura  di  questi  ultimi\"»\n(sentenza n. 132 del 2021); la norma  interposta  e\u0027  stata  ritenuta\n«specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa\n(Trasparenza dei conti sanitari e  finalizzazione  delle  risorse  al\nfinanziamento dei singoli  servizi  sanitari  regionali),  a  evitare\nopacita\u0027 contabili e indebite distrazioni dei  fondi  destinati  alla\ngaranzia dei LEA» (sentenza n. 233 del 2022). \n    Analogo schema risulta seguito dall\u0027art. 16, comma 1, della legge\nregionale umbra n. 9/1998, che,  pertanto,  il  Collegio  ritiene  si\nponga anch\u0027esso in contrasto con l\u0027art. 117, secondo  comma,  lettera\ne), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all\u0027art. 20  del\ndecreto legislativo n. 118 del 2011, in via sopravvenuta, essendo  il\ntesto normativo  antecedente  non  solo  al  decreto  legislativo  n.\n118/2011, ma anche alla riforma costituzionale  del  2001;  la  norma\nregionale, invero, non introduce -  ne\u0027  avrebbe  potuto,  quando  fu\nadottata - alcuna correlazione tra il trasferimento  di  risorse  del\nfondo sanitario all\u0027A.R.P.A. e l\u0027erogazione di servizi  afferenti  ai\nLEA  e,  pertanto,  altera  la  struttura  del  perimetro   sanitario\nprescritto dal citato art. 20, vanificando, cosi\u0027, gli  obiettivi  di\narmonizzazione  contabile  che  la  disposizione  normativa   statale\npersegue, dando contenuto al parametro costituzionale. \n    Ne\u0027 il Collegio ha ritenuto dissuasive  le  ampie  argomentazioni\nfornite  dall\u0027Amministrazione  regionale,  volte  a  dimostrare   una\nsostanziale coincidenza tra il perseguimento istituzionale dei  LEPTA\n- peraltro, allo stato, ancora privi di completa  attuazione,  stante\nla mancata adozione degli atti di definizione degli  stessi  -  e  la\nrealizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni di\nprevenzione  della  salute  collettiva  che  le  A.R.P.A.  si  vedono\nintestate, che giustificherebbero l\u0027assegnazione  delle  risorse  del\nFSR. \n    La regione ha, invero, sostenuto, gia\u0027  nelle  prime  difese,  la\nsostanziale finalizzazione del finanziamento disposto ai sensi  della\nrichiamata normativa al soddisfacimento di esigenze riconducibili  ai\nlivelli essenziali di assistenza.  L\u0027amministrazione  ha  inteso,  in\nparticolare,  valorizzare  la  stretta  correlazione  tra  la  stessa\nistituzione delle A.R.P.A. e l\u0027esercizio di funzioni sanitarie  e  la\nascrivibilita\u0027  dei  compiti  assegnati  alle   stesse   al   settore\nsanitario, di ricerca, di indagine e di  prevenzione,  in  ottica  di\nprevenzione  per  la  salute;  in  particolare,  e\u0027  stata  segnalata\nl\u0027integrazione tra le prestazioni  rese  dal  sistema  di  protezione\nambientale e la prevenzione collettiva e la sanita\u0027 pubblica previste\nquali LEA - ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento degli  stessi\n-  al  cui  perseguimento  le   A.R.P.A.   concorrerebbero   mediante\nl\u0027espletamento  delle  proprie  attivita\u0027   istituzionali   conferite\ndall\u0027art. 3 della legge n. 132/2016, declinate attraverso il Catalogo\ndei servizi e rese uniformi a livello nazionale attraverso i  livelli\nessenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). \n    In sintesi,  la  regione  ha,  da  un  lato,  confermato  che  il\nfinanziamento delle funzioni dell\u0027A.R.P.A. avvenga in principal  modo\ned in via generalizzata  attraverso  l\u0027attribuzione  di  risorse  del\nFondo sanitario indistinto; ha cercato, pero\u0027, di dimostrare  che  le\nattivita\u0027  svolte  dall\u0027Agenzia  non  possano  ritenersi  globalmente\nestranee a finalita\u0027 pertinenti con l\u0027utilizzo di  risorse  afferenti\nal perimetro sanitario. A tali fini ha  fornito  prospetti  elaborati\nsulla base dei dati contabili dell\u0027Agenzia  che  riconducono  risorse\nanche superiori all\u0027intero ammontare del finanziamento a  carico  del\nFondo sanitario all\u0027erogazione di  LEPTA  sostanzialmente  ricondotti\ndalla regione ai LEA. \n    Sul punto si ritiene dirimente il  richiamo  alle  considerazioni\nespresse dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia n.  1/2024\ne,  soprattutto,  nella  precedente  pronuncia   n.   172/2018,   ove\nchiaramente si afferma che «le funzioni spettanti all\u0027ARPA sono  solo\nin minima parte riconducibili a funzioni sanitarie  stricto  sensu  e\n[...], anche alla luce dei principi  posti  dalla  recente  legge  28\ngiugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per  la\nprotezione dell\u0027ambiente e disciplina dell\u0027Istituto superiore per  la\nprotezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento,  di\nqualificazione  e  di  controllo  delle   agenzie   ambientali   deve\nconsiderarsi nettamente distinto da quello  degli  enti  del  settore\nsanitario». \n    La  Sezione,  anche  in  considerazione  di  quanto   chiaramente\naffermato dalla Corte costituzionale, non  esclude,  conclusivamente,\nche l\u0027A.R.P.A. Umbria, attraverso le risorse del FSR che  le  vengono\nattribuite, possa svolgere - ed in effetti svolga -  anche  attivita\u0027\ncorrelate all\u0027erogazione dei  LEA,  in  particolare  di  «Prevenzione\ncollettiva e Sanita\u0027 pubblica»; la garanzia delle attivita\u0027 a  queste\nultime riferibili rimane, comunque, compito  del  Servizio  sanitario\nnazionale, come chiaramente indicato dal decreto del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri 12 gennaio  2017,  ma  gia\u0027  ricavabile  dagli\narticoli 7-bis e  ss.  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  che,\ninfatti, contempla forme  di  coordinamento  con  le  A.R.P.A.  (art.\n7-quinquies) per l\u0027integrazione tra politiche sanitarie  e  politiche\nambientali,  richiamate  dallo  stesso  decreto  del  Presidente  del\nConsiglio dei  ministri  del  2017  con  specifico  riferimento  agli\ninterventi di tutela della salute e della  sicurezza  degli  ambienti\naperti  e  confinati.  Si  ritiene,  pertanto,  che  tale   eventuale\npartecipazione all\u0027assicurazione dei livelli essenziali di assistenza\ncome innanzi specificati  non  possa  considerarsi  permeare  in  via\ngenerale  tutto  l\u0027operato  dell\u0027Agenzia,  si\u0027  da  giustificare   un\nindistinto finanziamento delle sue  funzioni  attraverso  risorse  da\ndestinare ai LEA, comprendendo anche quelle attivita\u0027 non  riferibili\nai medesimi. \n    Al descritto profilo di  non  conformita\u0027  a  Costituzione  della\nnorma  di  finanziamento  dell\u0027A.R.P.A.  umbra  -  che  pur  potrebbe\nesaurire ogni ragionamento circa la non  manifesta  infondatezza  dei\ndubbi di costituzionalita\u0027 sorti al Collegio  rimettente,  in  quanto\nfavorevolmente scrutinato, come detto, in fattispecie che si  ritiene\nsostanzialmente coincidente,  nella  richiamata  sentenza  n.  1/2024\ndella Corte costituzionale - si affiancano, a giudizio della Sezione,\nulteriori  censure  di  incostituzionalita\u0027,  che   strettamente   si\ncorrelano alle considerazioni gia\u0027 esposte, in una lettura di sistema\ndelle disposizioni costituzionali e  interposte  che  sostanziano  la\ntutela e la garanzia del diritto alla salute attraverso il  principio\ndi equilibrio di bilancio; temi in parte rappresentati anche in  sede\ndi rimessione delle questioni esitate nella citata  pronuncia  1/2024\n(Corte dei conti, SS. RR. Siciliane ordinanza n. 2/2023), su  cui  la\nCorte  non  ha  ritenuto   necessario   soffermarsi,   qualificandole\nassorbite, e che, pertanto, si valorizzano e ripropongono  a  corredo\ndegli argomenti gia\u0027 sviluppati. \n    Si prospetta la violazione dell\u0027art. 117, secondo comma,  lettera\nm), che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato  la\n«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti\ni diritti civili e sociali» -  tra  i  quali  e\u0027  da  annoverarsi  il\ndiritto alla salute, tutelato dall\u0027art. 32 Cost. - «che devono essere\ngarantiti su tutto il territorio nazionale», anch\u0027essa, peraltro,  da\ncorrelarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011,  in\nparticolare  l\u0027art.  20,  che,  attraverso  regole  di   trasparenza,\nesprimono  e  impongono  un  vincolo  tra  risorse  e  finalita\u0027   da\nperseguire quale modalita\u0027 contabile  finalizzata  alla  effettivita\u0027\ndel  finanziamento  ed  alla  conseguente  garanzia   dei   LEA;   la\ndestinazione a generico favore  del  funzionamento  dell\u0027A.R.P.A.  di\nrisorse del perimetro sanitario e\u0027, in ultima  analisi,  suscettibile\ndi pregiudicare l\u0027effettiva erogazione dei  LEA,  minando  la  stessa\ntutela  del  diritto  alla  salute  (fondamentale,  come  di  recente\nribadito  dalla  Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  195/2024),\ndistraendo ad altri fini risorse destinate alla sua garanzia. \n    Si ritiene, poi, concretizzata la violazione degli  articoli  81,\n97,  primo  comma,  e  119,  primo  comma,  Cost,  posti  a  garanzia\ndell\u0027equilibrio di bilancio e della sostenibilita\u0027 della spesa,  dato\nl\u0027ampliamente  della  capacita\u0027  di  spesa  ordinaria,   che   deriva\ndall\u0027aver destinato risorse riservate ai LEA a finalita\u0027 estranee  al\nperimetro,  che  la  regione  avrebbe  dovuto  soddisfare  attraverso\nrisorse ordinarie di bilancio. \n    Ne\u0027  puo\u0027  ritenersi  possibile  fornire  alla  disposizione  una\nlettura che la riconduca all\u0027interno del  compatibile  con  il  testo\ncostituzionale, salvi l\u0027esondazione dal perimetro interpretativo e un\nnon ammissibile sconfinamento in attivita\u0027 di manipolazione del testo\nnormativo. La  disposizione,  invero,  nulla  prevede  (ne\u0027,  invero,\navrebbe potuto prevedere, non essendo stata oggetto di interventi  di\nmodifica  a  fronte  del  mutato  quadro  costituzionale,   salvo   i\nrecentissimi operati nel 2024) che possa consentirne una lettura  che\ncorreli il suddetto finanziamento al  perseguimento  dei  LEA  o  che\ncomunque rinvii ad attivita\u0027 programmatorie e di rendicontazione  che\ndiano fondamento e consentano di ritenere rispettato il parametro  di\ntrasparenza  incarnato  dall\u0027art.  20  del  decreto  legislativo   n.\n118/2011. \n    11. La questione della conformita\u0027 a Costituzione  dell\u0027art.  16,\ncomma  1,  della  legge  regionale  n.  9/1998  e   delle   correlate\ndisposizioni   che   ne   hanno   confermato   l\u0027applicazione   anche\nnell\u0027esercizio  finanziario   2023,   ritenuta   non   manifestamente\ninfondata per le ragioni esposte, assume, a  giudizio  del  Collegio,\nspecifica rilevanza nel  giudizio  di  parificazione  del  rendiconto\ngenerale della Regione Umbria per tale esercizio. \n    La Sezione ha potuto, invero,  accertare  che  tali  disposizioni\nrappresentano il fondamento  normativo  sulla  scorta  del  quale  la\nregione nell\u0027esercizio di riferimento ha disposto un trasferimento di\neuro 14.213.516,19 a valere su risorse del Fondo sanitario,  volte  a\nsostenere,  come  illustrato,  in  via  generale  e   indistinta   lo\nsvolgimento delle funzioni assegnate all\u0027A.R.P.A. \n    Ove, pertanto, il vaglio di costituzionalita\u0027 delle  disposizioni\ncensurate si concludesse in termini conformi a quanto prospettato dal\nCollegio, con conseguente rimozione delle  medesime  dall\u0027ordinamento\ngiuridico,  la  Sezione  dovrebbe   accertare,   quale   conseguenza,\nl\u0027illegittimita\u0027 della spesa  disposta  dalla  regione  a  favore  di\nA.R.P.A. a valere su risorse del FSR  e  priva  di  correlazione  con\nl\u0027erogazione dei LEA, con conseguente esclusione dalle poste  passive\ndel  perimetro  sanitario   dell\u0027esercizio   dell\u0027importo   di   euro\n14.213.516,19 di cui al capitolo 02490_S; il  saldo  di  quest\u0027ultimo\nregistrerebbe, pertanto, un risultato positivo, essendo  maggiore  il\ntotale  delle  entrate  vincolate  rispetto  al  totale  delle  spese\nlegittimamente in esso computabili e per lo stesso  importo  andrebbe\ndunque ricalcolata in aumento la parte  vincolata  del  risultato  di\namministrazione,  ai  sensi  dell\u0027art.  42,  comma  1,  del   decreto\nlegislativo n. 118 del 2011 (Corte cost., sentenza n. 233/2022). \n    Dagli  accertamenti  istruttori,  il  Collegio  non  ha  ritenuto\npossibile desumere - per escludere l\u0027eventuale rilevanza in  concreto\ndella censura - la sussistenza  di  alcuna  effettiva  predeterminata\ncorrelazione tra il conferimento di risorse del FSR  all\u0027A.R.P.A.  ed\nil perseguimento dei livelli essenziali di assistenza,  ne\u0027  cio\u0027  e\u0027\napparso dimostrato in sede di rendicontazione. \n    Al contrario, il Piano integrato di  attivita\u0027  e  organizzazione\n(PIAO) 2023/2025 predisposto dall\u0027Agenzia, riferendosi alle fonti  di\nfinanziamento dell\u0027Agenzia, chiarisce che la quota del  FSR  ricevuta\nsia da destinarsi «alle attivita\u0027 istituzionali obbligatorie»  e  che\nrappresenti il 94% del totale dei contributi ricevuti per l\u0027attivita\u0027\nistituzionale,  pari  ad  euro  15.081.248,00,  come  desumibile  dal\nbilancio preventivo economico 2023-2025, adottato con D.D.G.  n.  546\ndel 28 dicembre 2022, ovvero  di  risorse  «essenzialmente  destinate\nalla copertura dei costi di funzionamento dell\u0027Agenzia». \n    Dall\u0027esame dei dati  di  bilancio  consuntivo  dell\u0027A.R.P.A.  per\nl\u0027esercizio  2023  -  adottato  con  determinazione  del  Commissario\nstraordinario  n.  343  del  31  luglio  2024,  il  cui  procedimento\nd\u0027approvazione da parte della regione e\u0027  risultato  ancora  pendente\nalla data dell\u0027odierno giudizio - e\u0027 stato possibile riscontrare  che\ni contributi in conto esercizio riferibili a risorse del FSR per euro\n14.213.516,19 hanno rappresentato il 79% del valore della produzione,\npari in totale ad euro 17.992.703,75; pertanto, anche a consuntivo e\u0027\nrisultato confermato quanto rilevato in sede di programmazione, circa\nla generica destinazione delle  dette  risorse  al  funzionamento  di\nA.R.P.A. \n    11.1. Il Collegio ritiene di dover  escludere  che  la  rilevanza\ndella questione a fini decisori possa essere elisa  dalla  previsione\nin sede di  rendiconto  di  un  accantonamento  di  importo  pari  al\ntrasferimento di risorse del FSR disposto a favore dell\u0027A.R.P.A., che\nla regione ha  cautelativamente  previsto  al  fine  di  «far  fronte\nall\u0027eventuale  rischio  di  copertura   con   fondi   regionali   del\nfinanziamento erogato nell\u0027esercizio 2023». \n    L\u0027accantonamento  incide  sulla   quantificazione   della   parte\ndisponibile   (negativa)   del    risultato    di    amministrazione,\nincrementando il disavanzo per un importo pari  al  trasferimento  di\nrisorse del Fondo sanitario ad A.R.P.A., in termini  che  rendono  il\nsaldo apparentemente equivalente a quello che si sarebbe  determinato\nove il trasferimento  non  fosse  mai  stato  disposto  e,  pertanto,\nl\u0027illegittimita\u0027 in concreto non perpetrata. \n    Gli effetti contabili che il Collegio ha illustrato,  consistenti\nnella non corretta costruzione del  perimetro  sanitario,  risultano,\nd\u0027altro canto, nei fatti realizzati e la corretta via per  consentire\nl\u0027effettiva  ricostituzione  del  medesimo,  ponendo  nel  nulla  gli\neffetti del trasferimento, e\u0027, come  visto,  la  rideterminazione  in\naumento della parte vincolata del risultato di  amministrazione,  per\neffetto del saldo positivo del perimetro, che, pero\u0027,  presuppone  la\nprevia  dichiarazione  d\u0027incostituzionalita\u0027  della  norma  di  legge\nregionale  legittimante,  al  momento,  l\u0027erogazione  delle  risorse.\nL\u0027accantonamento,     peraltro,     potrebbe     essere      liberato\ndall\u0027amministrazione, ove questa  accerti  che  le  condizioni  della\nvalorizzazione  non  siano  piu\u0027   sussistenti   (art.   46   decreto\nlegislativo n. 118/2011). Nella fattispecie la regione ha subordinato\ntale valorizzazione al ricorrere di peculiari  ragioni,  riconoscendo\nun  rischio  di  eventuale  copertura   con   fondi   regionali   del\nfinanziamento  erogato  all\u0027A.R.P.A.  nel  2023,  «nelle  more  della\npredisposizione delle modifiche da apportare alla legge regionale  n.\n9/1998 e delle iniziative che saranno  assunte  a  livello  nazionale\ndalla Conferenza  delle  regioni,  relativamente  alle  modalita\u0027  di\nfinanziamento delle ARPA» - queste ultime  intervenute  nel  mese  di\nluglio 2024, come riferito dalla regione  -  riconducendo,  pertanto,\nl\u0027esigenza di  un  accantonamento  cautelativo  a  due  eventi  medio\ntempore verificatisi e che, si nota, non avrebbero potuto incidere (e\nnon  hanno  in  effetti  inciso)  sull\u0027effettivo  concretizzarsi  del\nrischio paventato. L\u0027esigenza di prudenza, invero,  potrebbe  trovare\ngiustificazione essenzialmente a fronte  del  potenziale  diniego  di\nparifica del capitolo di spesa n.  2490_S,  che  la  Sezione  ritiene\noperabile solo all\u0027esito  del  giudizio  di  costituzionalita\u0027  delle\ndisposizioni legittimanti il trasferimento. \n    11.2. Irrilevanti si ritiene  debbano,  infine,  considerarsi  le\nmodifiche apportate all\u0027art. 16 della legge regionale n. 9/1998 dalla\nlegge regionale 1° agosto 2024, n. 12, entrate in vigore il 3  agosto\n2024 e, pertanto, prive di influenza sulla gestione e  sui  risultati\ndell\u0027esercizio finanziario 2023. In disparte ogni  considerazione  in\nmerito alla conformita\u0027  costituzionale  delle  medesime,  la  stessa\nnovella legislativa pare confermativa  dell\u0027intenzione  regionale  di\nemendare il testo normativo vigente dei vizi che si  intendono  nella\npresente sede segnalare.  \n\n \n                                P.Q.M. \n \n    La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l\u0027Umbria \n    visti l\u0027art. 134 Cost., l\u0027art. 1  della  legge  costituzionale  9\nfebbraio 1948, n. 1 e l\u0027art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.  87,\nsolleva questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16,  comma\n1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998,  n.  9,  nel  testo\nantecedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Umbria\n1° agosto 2024, n. 12, nonche\u0027 dell\u0027art. 1 della legge della  Regione\nUmbria 21 dicembre 2022, n. 18, «Bilancio di previsione della Regione\nUmbria 2023-2025», nella parte in cui ha confermato l\u0027applicazione di\ntale  disposizione  anche   nell\u0027esercizio   finanziario   2023,   in\nriferimento alle seguenti  disposizioni:  art.  117,  secondo  comma,\nlettera e); art. 117, secondo comma, lettera m) e 32  Cost;  articoli\n81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione; \n    Sospende  il  giudizio  sul  capitolo  di  spesa  2490_S  e   sui\nconseguenti effetti sul rendiconto generale della Regione Umbria  per\nl\u0027esercizio finanziario 2023; \n    Dispone \n        la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per\nl\u0027esame della questione; \n        la notifica della presente ordinanza, a cura della Segreteria\ndella Sezione, alla Presidente della Regione Umbria  e  alla  Procura\nregionale della Corte dei conti per l\u0027Umbria, nella qualita\u0027 di parti\ndel giudizio di parificazione, nonche\u0027 la comunicazione al Presidente\ndell\u0027Assemblea legislativa della Regione Umbria. \n    Cosi\u0027 deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno  11\nottobre 2024. \n \n                       Il Presidente: Colosimo \n \n \n                                       Il Magistrato estensore: Leoni","elencoNorme":[{"id":"62328","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrum","denominaz_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"06/03/1998","data_nir":"1998-03-06","numero_legge":"9","descrizionenesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62329","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrum","denominaz_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"01/08/2024","data_nir":"2024-08-01","numero_legge":"12","descrizionenesso":"","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. k)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62334","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrum","denominaz_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"21/12/2022","data_nir":"2022-12-21","numero_legge":"18","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"78938","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78939","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78940","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78941","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.e)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78942","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.m)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78943","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"119","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78962","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"118","data_legge":"23/06/2011","articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;118~art20","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54483","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procura generale Corte dei conti","data_costit_part":"17/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""}]}}"
  ]
]