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legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18\n (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), art. 1. \n\n\r\n(GU n. 9 del 26-02-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n Sezione regionale di controllo per l\u0027Umbria \n \n composta dai magistrati \n Antonello Colosimo, Presidente - relatore; \n Luigi Francesco De Leverano, consigliere - relatore; \n Annalaura Leoni, primo referendario - relatore; \n Costantino Nassis, referendario; \n Antonino Geraci, referendario - relatore, \n ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di\nparificazione del rendiconto generale della Regione Umbria per\nl\u0027esercizio finanziario 2023 e dei conti ad esso allegati per come\napprovato dalla giunta regionale con delibera n. 716 del 18 luglio\n2024 e trasmesso dalla Presidente della Regione Umbria in pari data; \n Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 103, secondo\ncomma, 111, 117, 119 e 134 della Costituzione, nonche\u0027 gli articoli 1\ndella legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87; \n Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante\nmodifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; \n Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per\nl\u0027adeguamento dell\u0027ordinamento della Repubblica alla legge\ncostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; \n Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; \n Vista la legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, in\nparticolare, gli articoli 9, 10, 12 e 20; \n Visto il testo unico delle leggi sull\u0027ordinamento della Corte dei\nconti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni; \n Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in\nmateria di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; \n Visto il regolamento per l\u0027organizzazione delle funzioni di\ncontrollo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con\nla deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni; \n Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di\narmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle\nregioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli\narticoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; \n Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante\ndisposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti\nterritoriali, nonche\u0027 ulteriori disposizioni in favore delle zone\nterremotate nel maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla\nlegge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare il comma 5 dell\u0027art.\n1, a mente del quale il rendiconto generale della regione e\u0027\nparificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei\nconti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al\nregio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; \n Vista la legge della Regione Umbria 28 febbraio 2000, n. 13, di\ndisciplina generale della programmazione, del bilancio,\ndell\u0027ordinamento contabile e dei controlli interni della regione; \n Visto lo statuto della Regione dell\u0027Umbria approvato con legge\nregionale 16 aprile 2005, n. 21 e successive modificazioni ed\nintegrazioni; \n Viste la legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18,\n«Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025» e la legge\ndella Regione Umbria 2 agosto 2023, n. 9, di «Assestamento del\nbilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche\ndi leggi regionali»; \n Visti il «Bilancio finanziario gestionale di previsione\n2023-2025» (ex art. 39, comma 10, del decreto legislativo n.\n118/2011), approvato con D.G.R. n. 1351 del 21 dicembre 2022, e il\n«Bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025 assestato»\napprovato con D.G.R. n. 809 del 2 agosto 2023; \n Visto il disegno di legge avente per oggetto il rendiconto\ngenerale per l\u0027esercizio finanziario 2023 della Regione Umbria,\napprovato con D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024 e rettificato con\nD.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 e con D.G.R. n. 652 del 9 luglio\n2024; \n Viste le note istruttorie trasmesse ed i correlati riscontri\npervenuti dalla giunta regionale; \n Viste le note di questa Sezione n. 1714 e n. 1715 del 21 giugno\n2024, con le quali e\u0027 stata inviata, rispettivamente alla regione e\nalla Procura regionale della Corte dei conti, la minuta di relazione,\nallo stato dell\u0027istruttoria, contenente le osservazioni dei\nmagistrati relatori sui singoli aspetti della gestione finanziaria e\npatrimoniale della regione nell\u0027esercizio 2023; \n Visti le precisazioni e i chiarimenti alle osservazioni contenute\nnella minuta di relazione, resi dalla regione con nota prot. n.\n0150344 del 27 giugno 2024, successivamente integrata con nota n.\n0155375 del 3 luglio 2024; \n Vista la deliberazione della Sezione n. 115/2024/PARI adottata\nall\u0027esito della nell\u0027adunanza camerale per il contraddittorio del 4\nluglio 2024, con la quale e\u0027 stato assegnato termine alle parti per\ndepositare memorie conclusive sull\u0027oggetto del giudizio; \n Viste la memoria presentata dalla Regione Umbria con nota n.\n0159295 dell\u00278 luglio 2024 e la requisitoria della Procura regionale\nper l\u0027Umbria inviata in pari data; \n Vista la D.G.R. n. 678 dell\u002711 luglio 2024, con la quale la\nGiunta regionale ha ritirato il disegno di legge di rendiconto\ngenerale dell\u0027Amministrazione regionale per l\u0027esercizio finanziario\n2023 approvato con delibera del 17 maggio 2014, n. 453; \n Vista la decisione n. 116/2024/PARI con la quale la Sezione,\nall\u0027esito dell\u0027udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato «non luogo a\nprovvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente ad oggetto\nlo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l\u0027esercizio\n2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni»; \n Vista la D.G.R. n. 716 del 18 luglio 2024, con la quale la Giunta\nregionale ha approvato il disegno di legge «predisposto in esecuzione\ndi quanto disposto con D.G.R. n. 678 dell\u002711 luglio /2024» avente per\noggetto «Rendiconto generale dell\u0027amministrazione regionale per\nl\u0027esercizio finanziario 2023», la «Relazione» che lo accompagna e i\ndocumenti a cio\u0027 correlati; \n Vista l\u0027ulteriore attivita\u0027 istruttoria espletata dalla Sezione; \n Vista la nota di questa Sezione n. 2555 del 24 settembre 2024,\ncon la quale e\u0027 stata trasmessa alle parti, Procura regionale e\nRegione Umbria, la minuta di relazione, allo stato dell\u0027istruttoria,\ncontenente le osservazioni dei magistrati relatori sui singoli\naspetti della gestione finanziaria e patrimoniale dell\u0027esercizio\n2023; \n Vista la nota prot. n. 0217934 del 30 settembre 2024, con la\nquale la regione ha formulato precisazioni e chiarimenti alle\nosservazioni di cui alla predetta minuta di relazione,\nsuccessivamente integrata con nota n. 0218025 di pari data; \n Valutati gli esiti dell\u0027attivita\u0027 istruttoria in ordine alla\nverifica delle poste finanziarie e patrimoniali contenute nel\nrendiconto generale della regione e nei conti ad esso allegati; \n Vista la deliberazione di questa Sezione n. 135/2024/PARI, con la\nquale si e\u0027 dato atto della definizione del contraddittorio all\u0027esito\ndell\u0027adunanza camerale del 3 ottobre 2024; \n Visto il decreto n. 3 del 3 ottobre 2024 con il quale il\nPresidente della Sezione regionale di controllo ha fissato l\u0027udienza\nper il giudizio di parificazione del rendiconto generale della\nRegione Umbria - esercizio finanziario 2023, per il giorno 11 ottobre\n2024; \n Vista la requisitoria del pubblico ministero del 10 ottobre 2024\nrecante la richiesta di rimessione della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 16, primo comma, legge regionale n. 9/1998\nnel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche\napportatevi con legge regionale 12/2024 e, comunque, di esclusione\ndalle poste passive del perimetro sanitario dell\u0027esercizio\ndell\u0027importo di euro 14.213.516,19 di cui al capitolo 02490 S e, per\nl\u0027effetto, di diniego di parificazione del rendiconto generale della\nRegione Umbria relativo all\u0027esercizio 2023, nei termini in cui\nformulato; \n Uditi, alla pubblica udienza dell\u002711 ottobre 2024: i relatori,\nPresidente Antonello Colosimo, Consigliere Luigi Francesco De\nLeverano, primo referendario Annalaura Leoni e referendario Antonino\nGeraci; il pubblico ministero, nella persona del Procuratore\nregionale f.f., Cons. Antongiulio Martina e la Presidente della\nGiunta regionale, Donatella Tesei; con l\u0027assistenza della dott.ssa\nAntonella Castellani, in qualita\u0027 di Segretario verbalizzante; \n Vista la decisione 147/2024/PARI di pari data con la quale il\nCollegio ha parificato il rendiconto generale della Regione Umbria\nper l\u0027esercizio 2023 ad eccezione del capitolo di spesa 2490 e\nconseguenti effetti, in relazione al quale ha sospeso il giudizio,\nrinviando a separato provvedimento la proposizione, ai sensi\ndell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei termini di cui in\nmotivazione, della questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art.\n16 della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo\nantecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale 1° agosto\n2024, n. 12, e disposizioni correlate; \n \n Premesso in fatto \n \n 1. In data 17 maggio 2024 questa Sezione regionale di controllo\nha ricevuto il disegno di legge di rendiconto generale della Regione\nUmbria per l\u0027esercizio finanziario 2023 - approvato in pari data\ndalla Giunta regionale con D.G.R. n. 453 e successivamente emendato\ncon D.G.R. n. 554 del 12 giugno 2024 e con D.G.R. n. 652 del 9 luglio\n2024 - trasmesso per consentire lo svolgimento del giudizio di\nparificazione, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di\ncui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, come previsto dall\u0027art.\n1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con\nmodificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. \n 1.1. La Sezione ha, pertanto, svolto i dovuti approfondimenti\nistruttori sulla legittimita\u0027 e regolarita\u0027 della gestione\nnell\u0027esercizio, per poi trasmettere, con note prot. n. 1714 e n. 1715\ndel 21 giugno 2024, rispettivamente alla regione e alla Procura\nregionale, la minuta di relazione, allo stato degli atti, contenente\ngli esiti delle indagini e le osservazioni dei magistrati relatori\nsui singoli aspetti della gestione finanziaria e patrimoniale\nregionale dell\u0027esercizio 2023, in merito alle quali la regione ha\nformulato precisazioni e reso chiarimenti (nota prot. n. 0150344 del\n27 giugno 2024, successivamente integrata con nota n. 0155375 del 3\nluglio 2024, nonche\u0027 documentazione trasmessa con note prot. n.\n0156846 e n. 0156854 del 4 luglio 2024). \n 1.2. Nel corso della adunanza camerale per il contraddittorio\norale con la Procura regionale e la Regione Umbria svoltasi il 4\nluglio 2024, l\u0027organo requirente ha espresso dubbi in merito alla\nlegittimita\u0027 del finanziamento delle funzioni dell\u0027Agenzia regionale\nper la protezione dell\u0027ambiente (A.R.P.A.) dell\u0027Umbria, pari ad euro\n14.213.516,19, disposto ai sensi dell\u0027art. 16 della legge regionale 6\nmarzo 1998, n. 9, a valere su risorse del Fondo sanitario nazionale,\nin considerazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale\ncon pronuncia n. 1/2024. \n Con deliberazione n. 115/2024/PARI, il Collegio ha, pertanto,\nassegnato termine alle parti per depositare memorie conclusive\nsull\u0027oggetto del giudizio e, con nota prot. n. 1849 del 6 luglio\n2024, il Magistrato istruttore ha posto, quindi, alla regione\nulteriori specifici quesiti in merito alle risorse destinate\nnell\u0027esercizio 2023 al finanziamento annuale dell\u0027A.R.P.A. umbra. \n La regione ha formulato le proprie considerazioni con nota n.\n0159295 dell\u00278 luglio 2024; la Procura regionale, con requisitoria\ndepositata in pari data e trasmessa alla regione con nota prot. n.\n1862, ha concluso chiedendo alla Sezione di sollevare questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16 della legge regionale n.\n9/1998 - per contrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera e)\nCost. avuto riguardo alla norma interposta di cui all\u0027art. 20 decreto\nlegislativo 118/2011, con gli articoli 117, secondo comma, lettera m)\ne 32 Cost. nonche\u0027 con gli articoli 81, sesto comma, 97 e 119, primo\ncomma, Cost. - e, comunque, di escludere l\u0027importo di euro\n14.213.516,19 di cui al capitolo 02490 S dal perimetro sanitario,\nrideterminando conseguentemente il disavanzo da recuperare ex art.\n42, commi 1 e 12, del decreto legislativo n. 118/2011, e, per\nl\u0027effetto, di negare la parificazione del rendiconto generale della\nRegione Umbria relativo all\u0027esercizio 2023, nei termini in cui\nformulato. \n 2. Con deliberazione n. 678 dell\u002711 luglio 2024, avente ad\noggetto «Rendiconto generale dell\u0027amministrazione regionale per\nl\u0027esercizio finanziario 2023. Determinazioni», la Giunta regionale,\npreso atto dei contenuti della deliberazione della Sezione n.\n115/2024/PARI e del verbale allegato alla medesima, nonche\u0027 delle\nsuccessive note della Sezione n. 1849 del 6 luglio 2024 e n. 1862\ndell\u00278 luglio 2024, inerenti all\u0027utilizzazione del capitolo 2490_S\ndel bilancio regionale 2023 per il finanziamento delle attivita\u0027 di\nARPA Umbria, nonche\u0027 delle memorie conclusive tramesse dalla stessa\nregione l\u00278 luglio 2024, ha ritirato il disegno di legge di\nRendiconto generale dell\u0027amministrazione regionale per l\u0027esercizio\nfinanziario 2023 approvato, dando mandato ai propri servizi di\npredisporne una nuova versione «prevedendo un accantonamento\ncautelativo e prudenziale di euro 14.213.516,19 nelle more della\npredisposizione delle modifiche da apportare all\u0027art. 16 della legge\nregionale n. 9/1998 anche a seguito del confronto e delle eventuali\nosservazioni della Corte dei conti e del comunicato della Conferenza\ndelle regioni dell\u002711 luglio in ordine alle iniziative che saranno\nassunte dalla medesima, a livello nazionale, relativamente alle\nmodalita\u0027 di finanziamento delle Agenzie regionali». \n 2.1. La Sezione, pertanto, con decisione n. 116/2024/PARI,\nall\u0027esito dell\u0027udienza del 12 luglio 2024, ha dichiarato «non luogo a\nprovvedere, in ordine alla decisione di parifica, avente ad oggetto\nlo schema di Rendiconto generale della Regione Umbria per l\u0027esercizio\n2023 originariamente approvato con D.G.R. n. 453 del 17 maggio 2024 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni». \n 3. Il disegno di legge avente ad oggetto il «Rendiconto generale\ndell\u0027amministrazione regionale per l\u0027esercizio finanziario 2023» e\u0027\nstato, quindi, nuovamente approvato con deliberazione della Giunta\nregionale n. 716 del 18 luglio 2024, presentato in pari data a questa\nSezione con nota n. 0168229. \n Dai dati di rendiconto emergeva (rectius, veniva confermato) che\nla Regione Umbria avesse disposto, ai sensi dell\u0027art. 16 della legge\nregionale n. 9/1998, un trasferimento di risorse all\u0027Agenzia\nregionale per la protezione dell\u0027ambiente (A.R.P.A.), pari ad euro\n14.213.516,19, come risultante dalle movimentazioni del capitolo\ndella parte spesa del rendiconto per l\u0027esercizio 2023 n. 2490_S\n(intestato «art. 20, comma 2 - Spese per il finanziamento\ndell\u0027attivita\u0027 dell\u0027Agenzia regionale per la protezione dell\u0027ambiente\n(A.R.P.A.) - art. 16, legge regionale 6 marzo 1998, n. 9»), a valere\nsu risorse del Fondo sanitario nazionale (FSN). \n Risultava, inoltre, valorizzato un (nuovo) accantonamento al 31\ndicembre 2023 per «rischi copertura art. 16 legge regionale n.\n9/1998» dell\u0027importo di euro 14.213.516,19, corrispondente alla quota\ndel finanziamento erogato nel corso del 2023 all\u0027A.R.P.A., disposto,\nai sensi dell\u0027art. 16, comma 1, della legge reg. n. 9/1998, a valere\nsulle risorse del FSN. \n L\u0027accantonamento risulta essere stato destinato, secondo quanto\nriportato nella Relazione sulla gestione, «a far fronte all\u0027eventuale\nrischio di copertura con fondi regionali del finanziamento erogato\nnell\u0027esercizio 2023»; in tale documento si rappresenta, inoltre, che\n«a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 4\ngennaio 2024 con la quale e\u0027 stata dichiarata l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 90, comma 10 della legge della Regione\nSiciliana n. 6/2001, che, analogamente alla norma della Regione\nUmbria, dispone l\u0027assegnazione alla propria ARPA di una quota di\nfinanziamento ordinario annuale a carico del Fondo sanitario\nregionale, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, nelle more\ndella predisposizione delle modifiche da apportare alla legge\nregionale n. 9/1998 e delle iniziative che saranno assunte a livello\nnazionale dalla Conferenza delle regioni, relativamente alle\nmodalita\u0027 di finanziamento delle ARPA, procedere ad un accantonamento\ncautelativo nel Rendiconto di una somma pari all\u0027intera quota di\nFondo sanitario regionale erogato ad ARPA nell\u0027esercizio 2023». \n 4. Parallelamente, con legge regionale 1° agosto 2024, n. 12\n«Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria\n2024-2026 con modifiche di leggi regionali», venivano disposte\nmodificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, tra le quali\nl\u0027integrale sostituzione dell\u0027art. 16. \n 5. All\u0027esito degli ulteriori accertamenti istruttori disposti\ndalla Sezione, con nota n. 2555 del 24 settembre 2024, e\u0027 stata\ntrasmessa alle parti, Procura regionale e Regione Umbria, la nuova\nminuta di relazione, allo stato degli atti, contenente le\nosservazioni dei magistrati relatori sui singoli aspetti della\ngestione finanziaria e patrimoniale dell\u0027esercizio 2023. \n In particolare, veniva sottoposta nuovamente al contraddittorio\ndelle parti la questione relativa alla rilevanza nella fattispecie di\nquanto affermato dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 1/2024\n- ed in particolare, pertanto, della conformita\u0027 a Costituzione\ndell\u0027art. 16 della legge regionale n. 9/1998 - alla luce degli\nelementi emersi all\u0027esito degli approfondimenti istruttori disposti e\ndel contraddittorio cartolare. \n La regione ha formulato le proprie (ulteriori) controdeduzioni\ncon memorie del 30 settembre 2024 (nota prot. n. 0217934, integrata\ncon nota n. 0218025). \n 5.1. Nell\u0027adunanza del 3 ottobre 2024 le parti hanno, quindi,\nespresso le proprie considerazioni in merito agli esiti degli\naccertamenti effettuati. La regione ha trasmesso ulteriori note in\ndata 3 ottobre 2024 (prot. n. 0221264) e in data 8 ottobre 2024\n(prot. n. 0224155), sostenendo, con deduzioni in fatto ed\nargomentazioni in punto di diritto, la sostanziale finalizzazione del\nfinanziamento disposto ai sensi della richiamata normativa al\nsoddisfacimento di esigenze riconducibili ai livelli essenziali di\nassistenza. \n La Procura regionale ha depositato requisitoria scritta in data\n10 ottobre 2024 (prot. n. 131), rinnovando conclusivamente le\nmedesime richieste gia\u0027 formulate con l\u0027atto depositato in occasione\ndell\u0027udienza del 12 luglio 2024. \n 6. Con decisione 147/2024/PARI, il cui dispositivo e\u0027 stato letto\nall\u0027esito dell\u0027udienza pubblica dell\u002711 ottobre 2024, il Collegio ha\nparificato il rendiconto generale della Regione Umbria per\nl\u0027esercizio 2023 ad eccezione del capitolo di spesa 2490 e dei\nconseguenti effetti, in relazione al quale ha sospeso il giudizio,\nper sollevare, con la presente separata ordinanza, questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16 della legge della Regione\nUmbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo antecedente alle modifiche\napportate dalla legge regionale 1° agosto 2024, n. 12, e delle\ndisposizioni correlate. \n \n Considerato in diritto \n \n 7. Il Collegio assume di poter considerare ormai acquisita la\nlegittimazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei\nconti a sollevare questioni di legittimita\u0027 costituzionale in via\nincidentale di leggi che le stesse si trovino ad applicare nel corso\ndel giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni, per\nmotivi che abbiano una incidenza - diretta o mediata - sugli\nequilibri di bilancio (da ultimo Corte costituzionale n. 120/2024; n.\n39/2024), anche in relazione a parametri ulteriori e diversi\ndall\u0027art. 81 della Costituzione, ivi compresi quelli attinenti alla\ndefinizione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, qualora\nl\u0027accertamento della relativa lesione da parte della norma\nlegittimante la spesa si rifletta, in ultimo, sugli effetti - in\ntermini di parificabilita\u0027 o meno di una singola posta contabile -\ndel sindacato reso in sede di parifica (in questo senso, in\nparticolare, Corte costituzionale n. 196/2018 e n. 138/2019). \n 8. L\u0027art. 16 della legge regionale umbra 6 marzo 1998, n. 9\nregola il finanziamento delle funzioni esercitate dall\u0027Agenzia\nregionale per la protezione dell\u0027ambiente (A.R.P.A.) dell\u0027Umbria,\nistituita e disciplinata dalla stessa legge regionale, adottata per\ndare applicazione alle disposizioni statali di riorganizzazione dei\ncontrolli ambientali intervenute a seguito dell\u0027abrogazione, con\nreferendum del 18 aprile 1993, di alcune disposizioni della legge 23\ndicembre 1978, n. 833, che affidavano alle unita\u0027 sanitarie locali i\ncontrolli in materia ambientale, funzioni esercitate tramite i\npresidi multizonali di prevenzione. \n 8.1. Piu\u0027 precisamente, l\u0027art. 03 del decreto-legge 4 dicembre\n1993, n. 496, introdotto in sede di conversione con legge 21 gennaio\n1994, n. 61, ha previsto l\u0027attribuzione dello svolgimento delle\nattivita\u0027 tecnico-scientifiche per la protezione dell\u0027ambiente di\ninteresse regionale e delle ulteriori attivita\u0027 tecniche di\nprevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente\nindividuate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di\nBolzano, ad agenzie da istituirsi con leggi regionali o provinciali,\ncon attribuzione alle medesime o alle relative articolazioni\nterritoriali delle funzioni, del personale, dei beni mobili e\nimmobili, delle attrezzature e della dotazione finanziaria dei\npresidi multizonali di prevenzione, nonche\u0027 del personale,\ndell\u0027attrezzatura e della dotazione finanziaria dei servizi delle\nunita\u0027 sanitarie locali adibiti alle attivita\u0027 tecnico-scientifiche\nper la protezione dell\u0027ambiente; e\u0027 stato consentito anche l\u0027utilizzo\ndi personale gia\u0027 in organico presso le regioni o presso enti\nfinanziati con risorse regionali, con corrispondente riduzione degli\norganici regionali, dei relativi oneri e dei trasferimenti destinati\nagli enti, finanziati con risorse regionali, di provenienza del\npersonale dell\u0027Agenzia. \n La normativa statale ha espressamente escluso (art. 03, comma 2)\nche dall\u0027istituzione delle Agenzie regionali derivassero oneri\naggiuntivi per le regioni. \n 8.2. La legge regionale dell\u0027Umbria 6 marzo 1998, n. 9 ha,\npertanto, istituito (art. 1) l\u0027Agenzia regionale per la protezione\ndell\u0027ambiente (A.R.P.A.) dell\u0027Umbria, dotata di personalita\u0027\ngiuridica pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e\ncontabile e sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con\ncompiti di consulenza e di supporto tecnico-scientifico per le\nattivita\u0027 pubbliche e private di cui all\u0027art. 1 del decreto-legge 4\ndicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21 gennaio 1994, n.\n61, ulteriormente specificati all\u0027art. 2. \n 8.2.1. All\u0027art. 16, rubricato «Norma finanziaria», sono state,\nquindi, definite le modalita\u0027 di finanziamento dell\u0027Agenzia\nneoistituita. \n In particolare, il legislatore regionale ha previsto, in termini\ngenerali, che «In attesa della determinazione da parte dello Stato\ndella quota del fondo sanitario nazionale da destinare al\nfinanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale,\nagli oneri derivanti dall\u0027attuazione della presente legge» la regione\nfacesse fronte «mediante l\u0027istituzione del capitolo 2490 nella parte\nspesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l\u0027esercizio\nfinanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo\ndel bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il\nmedesimo esercizio, e\u0027 ridotto di pari importo» (comma 1). \n E\u0027 stato, poi, stabilito che ulteriori risorse del bilancio\nregionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da\necotasse, nonche\u0027 da fondi comunitari e statali fossero assegnate\nall\u0027A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attivita\u0027 di competenza\n(comma 2). \n Conclusivamente, come chiarito dall\u0027art. 15, comma 2, le risorse\nfinanziarie dell\u0027A.R.P.A. risultavano costituite dalla dotazione\nfinanziaria annualmente assegnata dalla regione, di cui all\u0027art. 16,\ndai proventi derivanti dalle attivita\u0027 svolte sulla base delle\nconvenzioni con gli enti locali (art. 3, commi 2 e 3) e con le Unita\u0027\nsanitarie locali, (art. 4, comma 3), nonche\u0027 dalle entrate per\nprestazioni a favore di terzi (art. 12, comma 2). \n 8.3. Il legislatore statale e\u0027 nuovamente intervenuto in materia\ncon legge 28 giugno 2016, n. 132, di «Istituzione del Sistema\nnazionale a rete per la protezione dell\u0027ambiente e disciplina\ndell\u0027Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»,\nregolando specificamente anche ruolo e funzioni delle Agenzie\nregionali all\u0027interno del sistema nazionale, pur sempre demandando\nalla normativa regionale la definizione di struttura, funzionamento,\nfinanziamento e pianificazione delle attivita\u0027 delle stesse (art. 7).\nIn particolare, le agenzie sono chiamate a svolgere le attivita\u0027\nistituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a\ngarantire il raggiungimento nei territori di rispettiva competenza\ndei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA),\nche, applicazione in materia ambientale dei LEP (art. 2, comma 1,\nlettera e), costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il\nterritorio nazionale per le attivita\u0027 declinate dall\u0027art. 3 «Funzioni\ndel Sistema nazionale», che quest\u0027ultimo e\u0027 tenuto a garantire «anche\nai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva\nprevisti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria» (art. 9); la\ndefinizione dei LEPTA e dei criteri di finanziamento per il\nraggiungimento dei medesimi e\u0027 stata demandata a decreto del\nPresidente del Consiglio dei ministri, allo stato non ancora\nintervenuto. \n 8.4. La Regione Umbria ha adeguato la normativa regionale\nall\u0027impianto definito dalla legge n. 132/2016 con un articolato\nintervento di modifica della legge regionale n. 9/1998, operato con\nlegge regionale 16 luglio 2020, n. 7. All\u0027esito, risulta confermato\nil modello di finanziamento delle funzioni dell\u0027Agenzia; in\nparticolare, alcuna modifica e\u0027 stata apportata in tale occasione\nall\u0027art. 16. \n 8.5. Come anticipato, il legislatore regionale e\u0027 nuovamente\nintervenuto in materia con la legge regionale 1° agosto 2024, n. 12,\nnella pendenza del giudizio di parificazione del rendiconto 2023, in\nparticolare modificando il testo dell\u0027art. 16 che, nel testo\nattualmente vigente, prevede che «1. Il finanziamento degli oneri\nderivanti dall\u0027attuazione della presente legge e\u0027 assicurato nel modo\nseguente: a) per tutte le funzioni e le attivita\u0027, associate\ndirettamente e indirettamente alla prevenzione collettiva e al\ncontrollo dei rischi sanitari, alla tutela della salute e della\nsicurezza degli ambienti aperti e confinati, correlate all\u0027erogazione\ndei LEPTA riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria\n(LEA), mediante una quota del Fondo sanitario regionale determinata\nannualmente, in ragione degli obiettivi definiti nel Piano di cui\nall\u0027art. 1-bis, comma 3, fino all\u0027importo massimo di euro\n14.213.516,19 disponibile alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1,\ndel Bilancio regionale di previsione; b) per il finanziamento del\ncontributo di cui al comma 2, lettera b) del precedente art. 15,\nquantificato in euro 100.000,00 per il triennio 2024- 2026, mediante\nle risorse disponibili della Missione 09, Programma 02, Titolo 1, del\nBilancio di previsione 2024-2026. \n 2. La regione e\u0027 altresi\u0027 autorizzata a conferire all\u0027A.R.P.A.\nulteriori risorse, nell\u0027ambito della vigente legislazione regionale,\nper lo svolgimento di attivita\u0027 e/o progetti specifici. \n 3. Per gli anni successivi il contributo di cui al precedente\ncomma 1, lettera b) e\u0027 determinato annualmente con la legge di\nbilancio, ai sensi dell\u0027art. 38, comma 1 del decreto legislativo 23\ngiugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei\nsistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli\nenti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della\nlegge 5 maggio 2009, n. 42)». \n Conformemente, l\u0027art. 15, comma 2, ora stabilisce che «2. Nelle\nmore della definizione da parte dello Stato dei criteri di\nfinanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione\ndell\u0027ambiente di cui alla legge n. 132/2016 , le entrate\ndell\u0027A.R.P.A. sono costituite da: a) una quota del Fondo sanitario\nregionale ad essa destinata annualmente dalla regione, determinata in\nrelazione agli obiettivi dei livelli delle prestazioni LEPTA\nriconducibili ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)\ndefiniti nel Piano di cui all\u0027art. 1-bis, comma 3; b) un contributo\nannuale attribuito dalla regione per l\u0027espletamento di ulteriori\nattivita\u0027 non riconducibili ai LEA assegnate all\u0027A.R.P.A. dalla\nregione stessa; c) ulteriori risorse regionali determinate dalla\nGiunta regionale e provenienti da ecotassa, nonche\u0027 da fondi\ncomunitari e statali, per lo svolgimento di attivita\u0027 e/o progetti\nspecifici commissionati dalla regione all\u0027Agenzia; d) gli eventuali\nfinanziamenti destinati all\u0027A.R.P.A. dalle province, dai comuni e\ndalle aziende sanitarie sulla base delle convenzioni di cui all\u0027art.\n3, commi 2 e 3 e all\u0027art. 4, comma 3; e) i proventi per prestazioni\nfornite ad altri enti pubblici o a privati compatibilmente con le\nproprie finalita\u0027 istituzionali; f) finanziamenti statali aggiuntivi\nper specifiche finalita\u0027; g) finanziamenti dell\u0027Unione europea per\nprogetti specifici; h) lasciti e donazioni; i) le rendite dal\npatrimonio; l) ogni altra entrata acquisita in conformita\u0027 alle norme\nche ne disciplinano l\u0027attivita\u0027». \n 9. Dalla ricostruzione del quadro normativo deriva, pertanto,\nche, attraverso quanto disposto dall\u0027art. 16 della legge regionale\numbra n. 9/1998 - nella formulazione antecedente alle recenti\nmodifiche apportate con legge regionale n. 12/2024 - il legislatore\nregionale abbia delineato le modalita\u0027 di finanziamento della\nA.R.P.A. umbra consentendo, in particolare, un trasferimento di\nrisorse del fondo sanitario indistinto - «in attesa della\ndeterminazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario\nnazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per\nla protezione ambientale» (cosi\u0027 art. 16, comma 1) - volte\nindistintamente a sostenere gli «oneri derivanti dall\u0027attuazione\ndella presente legge», e, pertanto, genericamente tutti i compiti\nassegnati all\u0027Agenzia; cio\u0027 (i) istituendo il capitolo 2490 nella\nparte spesa del bilancio regionale e (ii) iscrivendovi risorse,\nquantificate per l\u0027esercizio in corso, reperite attraverso la pari\nriduzione degli importi assegnati al capitolo del bilancio regionale\nrelativo al fondo sanitario nazionale. Tale meccanismo ha trovato\nconferma attraverso l\u0027applicazione della citata disposizione nei\nsuccessivi esercizi, ivi compreso l\u0027esercizio 2023, in ragione delle\nprevisioni autorizzatorie contenute nella legge di bilancio di\nprevisione (per l\u0027esercizio d\u0027interesse, art. 1, legge regionale 21\ndicembre 2022, n. 18) e, conseguentemente, delle specifiche\nindicazioni contenute nel correlato bilancio finanziario gestionale\ndi previsione adottato ai sensi dell\u0027art. 39, comma 10, del decreto\nlegislativo n. 118/2011 (nella fattispecie, D.G.R. n. 1351 del 21\ndicembre 2022). \n Al delineato modello generale di finanziamento si affianca -\nquale eccezione alla regola - la previsione del comma 2 del citato\nart. 16, che prevede la destinazione di ulteriori risorse del\nbilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti\nda ecotasse, fondi comunitari e statali, allo svolgimento di\nspecifiche attivita\u0027 di competenza dell\u0027A.R.P.A. \n L\u0027impianto trova, quindi, conferma nell\u0027art. 15, comma 2, della\nlegge regionale n. 9/1998, che riepiloga le risorse finanziarie\ndell\u0027Agenzia, costituite dalla dotazione finanziaria annualmente\nassegnata dalla regione, di cui all\u0027art. 16, e dai proventi derivanti\ndalle attivita\u0027 svolte sulla base delle convenzioni con enti locali,\nASL e altri soggetti pubblici e privati. \n 10. Con sentenza 23 novembre 2023-4 gennaio 2024, n. 1, la Corte\ncostituzionale - nel dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 90, comma 10, legge regionale siciliana n. 6/2001, come\nsostituito dall\u0027art. 58, comma 2, legge regionale siciliana n.\n9/2015, che prevedeva che tutte le spese per il funzionamento\nall\u0027A.R.P.A. siciliana potessero trovare copertura, in maniera\nindistinta, nel Fondo sanitario regionale - ha ritenuto la\ndisposizione censurata violativa dei principi fondamentali in materia\ndi armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma\ninterposta di cui all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 118 del\n2011, nonche\u0027 chiarito che quest\u0027ultima disposizione richiede alle\nRegioni di garantire, nell\u0027ambito del bilancio, un\u0027esatta\nperimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento\ndel proprio servizio sanitario regionale, stabilendo cosi\u0027 le\ncondizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle\nrisorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di\nevitare opacita\u0027 contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati\nalla garanzia dei LEA. Il citato art. 90, comma 10, non distingueva,\ninvero, tra spese necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai\nLEA e quelle destinate a prestazioni di natura non sanitaria, come\ntali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. \n Ed, invero, l\u0027art. 20, comma 1, del decreto legislativo n.\n118/2011, impone alle regioni, nell\u0027ambito del bilancio regionale,\nl\u0027esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al\nfinanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di\nconsentire la confrontabilita\u0027 immediata fra le entrate e le spese\nsanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli\natti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e\ndi individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonche\u0027\nun\u0027agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle\nregioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario\nregionale per l\u0027esercizio in corso. Come chiarito dalla Corte\ncostituzionale, nella richiamata pronuncia, «per conseguire tale\nobiettivo, nello stesso comma 1 si prescrive l\u0027adozione di\nun\u0027articolazione di capitoli di bilancio che consenta di garantire\n«separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle\nquali, nella Sezione A) \"[e]ntrate\" (lettera a), indica il\n\"finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle\nrichiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a)\ndella Sezione B) \"[s]pesa\", la \"spesa sanitaria corrente per il\nfinanziamento dei LEA [...]\". Per il perimetro sanitario cosi\u0027\nportato ad evidenza, sono poi fissate specifiche regole contabili\nche, come enuncia il successivo comma 2, sono volte a \"garantire\neffettivita\u0027 al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria\"». \n Nei propri precedenti, dalla stessa richiamati, e\u0027 stato\nsegnalato che il citato art. 20 «\"stabilisce condizioni indefettibili\nnella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli\nessenziali delle prestazioni\", da cui scaturisce \"l\u0027impossibilita\u0027 di\ndestinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per\nil finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma\ndiverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi\"»\n(sentenza n. 132 del 2021); la norma interposta e\u0027 stata ritenuta\n«specificamente funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa\n(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al\nfinanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare\nopacita\u0027 contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla\ngaranzia dei LEA» (sentenza n. 233 del 2022). \n Analogo schema risulta seguito dall\u0027art. 16, comma 1, della legge\nregionale umbra n. 9/1998, che, pertanto, il Collegio ritiene si\nponga anch\u0027esso in contrasto con l\u0027art. 117, secondo comma, lettera\ne), Cost., in relazione alla norma interposta di cui all\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 118 del 2011, in via sopravvenuta, essendo il\ntesto normativo antecedente non solo al decreto legislativo n.\n118/2011, ma anche alla riforma costituzionale del 2001; la norma\nregionale, invero, non introduce - ne\u0027 avrebbe potuto, quando fu\nadottata - alcuna correlazione tra il trasferimento di risorse del\nfondo sanitario all\u0027A.R.P.A. e l\u0027erogazione di servizi afferenti ai\nLEA e, pertanto, altera la struttura del perimetro sanitario\nprescritto dal citato art. 20, vanificando, cosi\u0027, gli obiettivi di\narmonizzazione contabile che la disposizione normativa statale\npersegue, dando contenuto al parametro costituzionale. \n Ne\u0027 il Collegio ha ritenuto dissuasive le ampie argomentazioni\nfornite dall\u0027Amministrazione regionale, volte a dimostrare una\nsostanziale coincidenza tra il perseguimento istituzionale dei LEPTA\n- peraltro, allo stato, ancora privi di completa attuazione, stante\nla mancata adozione degli atti di definizione degli stessi - e la\nrealizzazione dei LEA, attraverso la valorizzazione delle funzioni di\nprevenzione della salute collettiva che le A.R.P.A. si vedono\nintestate, che giustificherebbero l\u0027assegnazione delle risorse del\nFSR. \n La regione ha, invero, sostenuto, gia\u0027 nelle prime difese, la\nsostanziale finalizzazione del finanziamento disposto ai sensi della\nrichiamata normativa al soddisfacimento di esigenze riconducibili ai\nlivelli essenziali di assistenza. L\u0027amministrazione ha inteso, in\nparticolare, valorizzare la stretta correlazione tra la stessa\nistituzione delle A.R.P.A. e l\u0027esercizio di funzioni sanitarie e la\nascrivibilita\u0027 dei compiti assegnati alle stesse al settore\nsanitario, di ricerca, di indagine e di prevenzione, in ottica di\nprevenzione per la salute; in particolare, e\u0027 stata segnalata\nl\u0027integrazione tra le prestazioni rese dal sistema di protezione\nambientale e la prevenzione collettiva e la sanita\u0027 pubblica previste\nquali LEA - ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei\nministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento degli stessi\n- al cui perseguimento le A.R.P.A. concorrerebbero mediante\nl\u0027espletamento delle proprie attivita\u0027 istituzionali conferite\ndall\u0027art. 3 della legge n. 132/2016, declinate attraverso il Catalogo\ndei servizi e rese uniformi a livello nazionale attraverso i livelli\nessenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). \n In sintesi, la regione ha, da un lato, confermato che il\nfinanziamento delle funzioni dell\u0027A.R.P.A. avvenga in principal modo\ned in via generalizzata attraverso l\u0027attribuzione di risorse del\nFondo sanitario indistinto; ha cercato, pero\u0027, di dimostrare che le\nattivita\u0027 svolte dall\u0027Agenzia non possano ritenersi globalmente\nestranee a finalita\u0027 pertinenti con l\u0027utilizzo di risorse afferenti\nal perimetro sanitario. A tali fini ha fornito prospetti elaborati\nsulla base dei dati contabili dell\u0027Agenzia che riconducono risorse\nanche superiori all\u0027intero ammontare del finanziamento a carico del\nFondo sanitario all\u0027erogazione di LEPTA sostanzialmente ricondotti\ndalla regione ai LEA. \n Sul punto si ritiene dirimente il richiamo alle considerazioni\nespresse dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia n. 1/2024\ne, soprattutto, nella precedente pronuncia n. 172/2018, ove\nchiaramente si afferma che «le funzioni spettanti all\u0027ARPA sono solo\nin minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e\n[...], anche alla luce dei principi posti dalla recente legge 28\ngiugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la\nprotezione dell\u0027ambiente e disciplina dell\u0027Istituto superiore per la\nprotezione e la ricerca ambientale), il sistema di finanziamento, di\nqualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve\nconsiderarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore\nsanitario». \n La Sezione, anche in considerazione di quanto chiaramente\naffermato dalla Corte costituzionale, non esclude, conclusivamente,\nche l\u0027A.R.P.A. Umbria, attraverso le risorse del FSR che le vengono\nattribuite, possa svolgere - ed in effetti svolga - anche attivita\u0027\ncorrelate all\u0027erogazione dei LEA, in particolare di «Prevenzione\ncollettiva e Sanita\u0027 pubblica»; la garanzia delle attivita\u0027 a queste\nultime riferibili rimane, comunque, compito del Servizio sanitario\nnazionale, come chiaramente indicato dal decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri 12 gennaio 2017, ma gia\u0027 ricavabile dagli\narticoli 7-bis e ss. del decreto legislativo n. 502/1992, che,\ninfatti, contempla forme di coordinamento con le A.R.P.A. (art.\n7-quinquies) per l\u0027integrazione tra politiche sanitarie e politiche\nambientali, richiamate dallo stesso decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri del 2017 con specifico riferimento agli\ninterventi di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti\naperti e confinati. Si ritiene, pertanto, che tale eventuale\npartecipazione all\u0027assicurazione dei livelli essenziali di assistenza\ncome innanzi specificati non possa considerarsi permeare in via\ngenerale tutto l\u0027operato dell\u0027Agenzia, si\u0027 da giustificare un\nindistinto finanziamento delle sue funzioni attraverso risorse da\ndestinare ai LEA, comprendendo anche quelle attivita\u0027 non riferibili\nai medesimi. \n Al descritto profilo di non conformita\u0027 a Costituzione della\nnorma di finanziamento dell\u0027A.R.P.A. umbra - che pur potrebbe\nesaurire ogni ragionamento circa la non manifesta infondatezza dei\ndubbi di costituzionalita\u0027 sorti al Collegio rimettente, in quanto\nfavorevolmente scrutinato, come detto, in fattispecie che si ritiene\nsostanzialmente coincidente, nella richiamata sentenza n. 1/2024\ndella Corte costituzionale - si affiancano, a giudizio della Sezione,\nulteriori censure di incostituzionalita\u0027, che strettamente si\ncorrelano alle considerazioni gia\u0027 esposte, in una lettura di sistema\ndelle disposizioni costituzionali e interposte che sostanziano la\ntutela e la garanzia del diritto alla salute attraverso il principio\ndi equilibrio di bilancio; temi in parte rappresentati anche in sede\ndi rimessione delle questioni esitate nella citata pronuncia 1/2024\n(Corte dei conti, SS. RR. Siciliane ordinanza n. 2/2023), su cui la\nCorte non ha ritenuto necessario soffermarsi, qualificandole\nassorbite, e che, pertanto, si valorizzano e ripropongono a corredo\ndegli argomenti gia\u0027 sviluppati. \n Si prospetta la violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera\nm), che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la\n«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti\ni diritti civili e sociali» - tra i quali e\u0027 da annoverarsi il\ndiritto alla salute, tutelato dall\u0027art. 32 Cost. - «che devono essere\ngarantiti su tutto il territorio nazionale», anch\u0027essa, peraltro, da\ncorrelarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, in\nparticolare l\u0027art. 20, che, attraverso regole di trasparenza,\nesprimono e impongono un vincolo tra risorse e finalita\u0027 da\nperseguire quale modalita\u0027 contabile finalizzata alla effettivita\u0027\ndel finanziamento ed alla conseguente garanzia dei LEA; la\ndestinazione a generico favore del funzionamento dell\u0027A.R.P.A. di\nrisorse del perimetro sanitario e\u0027, in ultima analisi, suscettibile\ndi pregiudicare l\u0027effettiva erogazione dei LEA, minando la stessa\ntutela del diritto alla salute (fondamentale, come di recente\nribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 195/2024),\ndistraendo ad altri fini risorse destinate alla sua garanzia. \n Si ritiene, poi, concretizzata la violazione degli articoli 81,\n97, primo comma, e 119, primo comma, Cost, posti a garanzia\ndell\u0027equilibrio di bilancio e della sostenibilita\u0027 della spesa, dato\nl\u0027ampliamente della capacita\u0027 di spesa ordinaria, che deriva\ndall\u0027aver destinato risorse riservate ai LEA a finalita\u0027 estranee al\nperimetro, che la regione avrebbe dovuto soddisfare attraverso\nrisorse ordinarie di bilancio. \n Ne\u0027 puo\u0027 ritenersi possibile fornire alla disposizione una\nlettura che la riconduca all\u0027interno del compatibile con il testo\ncostituzionale, salvi l\u0027esondazione dal perimetro interpretativo e un\nnon ammissibile sconfinamento in attivita\u0027 di manipolazione del testo\nnormativo. La disposizione, invero, nulla prevede (ne\u0027, invero,\navrebbe potuto prevedere, non essendo stata oggetto di interventi di\nmodifica a fronte del mutato quadro costituzionale, salvo i\nrecentissimi operati nel 2024) che possa consentirne una lettura che\ncorreli il suddetto finanziamento al perseguimento dei LEA o che\ncomunque rinvii ad attivita\u0027 programmatorie e di rendicontazione che\ndiano fondamento e consentano di ritenere rispettato il parametro di\ntrasparenza incarnato dall\u0027art. 20 del decreto legislativo n.\n118/2011. \n 11. La questione della conformita\u0027 a Costituzione dell\u0027art. 16,\ncomma 1, della legge regionale n. 9/1998 e delle correlate\ndisposizioni che ne hanno confermato l\u0027applicazione anche\nnell\u0027esercizio finanziario 2023, ritenuta non manifestamente\ninfondata per le ragioni esposte, assume, a giudizio del Collegio,\nspecifica rilevanza nel giudizio di parificazione del rendiconto\ngenerale della Regione Umbria per tale esercizio. \n La Sezione ha potuto, invero, accertare che tali disposizioni\nrappresentano il fondamento normativo sulla scorta del quale la\nregione nell\u0027esercizio di riferimento ha disposto un trasferimento di\neuro 14.213.516,19 a valere su risorse del Fondo sanitario, volte a\nsostenere, come illustrato, in via generale e indistinta lo\nsvolgimento delle funzioni assegnate all\u0027A.R.P.A. \n Ove, pertanto, il vaglio di costituzionalita\u0027 delle disposizioni\ncensurate si concludesse in termini conformi a quanto prospettato dal\nCollegio, con conseguente rimozione delle medesime dall\u0027ordinamento\ngiuridico, la Sezione dovrebbe accertare, quale conseguenza,\nl\u0027illegittimita\u0027 della spesa disposta dalla regione a favore di\nA.R.P.A. a valere su risorse del FSR e priva di correlazione con\nl\u0027erogazione dei LEA, con conseguente esclusione dalle poste passive\ndel perimetro sanitario dell\u0027esercizio dell\u0027importo di euro\n14.213.516,19 di cui al capitolo 02490_S; il saldo di quest\u0027ultimo\nregistrerebbe, pertanto, un risultato positivo, essendo maggiore il\ntotale delle entrate vincolate rispetto al totale delle spese\nlegittimamente in esso computabili e per lo stesso importo andrebbe\ndunque ricalcolata in aumento la parte vincolata del risultato di\namministrazione, ai sensi dell\u0027art. 42, comma 1, del decreto\nlegislativo n. 118 del 2011 (Corte cost., sentenza n. 233/2022). \n Dagli accertamenti istruttori, il Collegio non ha ritenuto\npossibile desumere - per escludere l\u0027eventuale rilevanza in concreto\ndella censura - la sussistenza di alcuna effettiva predeterminata\ncorrelazione tra il conferimento di risorse del FSR all\u0027A.R.P.A. ed\nil perseguimento dei livelli essenziali di assistenza, ne\u0027 cio\u0027 e\u0027\napparso dimostrato in sede di rendicontazione. \n Al contrario, il Piano integrato di attivita\u0027 e organizzazione\n(PIAO) 2023/2025 predisposto dall\u0027Agenzia, riferendosi alle fonti di\nfinanziamento dell\u0027Agenzia, chiarisce che la quota del FSR ricevuta\nsia da destinarsi «alle attivita\u0027 istituzionali obbligatorie» e che\nrappresenti il 94% del totale dei contributi ricevuti per l\u0027attivita\u0027\nistituzionale, pari ad euro 15.081.248,00, come desumibile dal\nbilancio preventivo economico 2023-2025, adottato con D.D.G. n. 546\ndel 28 dicembre 2022, ovvero di risorse «essenzialmente destinate\nalla copertura dei costi di funzionamento dell\u0027Agenzia». \n Dall\u0027esame dei dati di bilancio consuntivo dell\u0027A.R.P.A. per\nl\u0027esercizio 2023 - adottato con determinazione del Commissario\nstraordinario n. 343 del 31 luglio 2024, il cui procedimento\nd\u0027approvazione da parte della regione e\u0027 risultato ancora pendente\nalla data dell\u0027odierno giudizio - e\u0027 stato possibile riscontrare che\ni contributi in conto esercizio riferibili a risorse del FSR per euro\n14.213.516,19 hanno rappresentato il 79% del valore della produzione,\npari in totale ad euro 17.992.703,75; pertanto, anche a consuntivo e\u0027\nrisultato confermato quanto rilevato in sede di programmazione, circa\nla generica destinazione delle dette risorse al funzionamento di\nA.R.P.A. \n 11.1. Il Collegio ritiene di dover escludere che la rilevanza\ndella questione a fini decisori possa essere elisa dalla previsione\nin sede di rendiconto di un accantonamento di importo pari al\ntrasferimento di risorse del FSR disposto a favore dell\u0027A.R.P.A., che\nla regione ha cautelativamente previsto al fine di «far fronte\nall\u0027eventuale rischio di copertura con fondi regionali del\nfinanziamento erogato nell\u0027esercizio 2023». \n L\u0027accantonamento incide sulla quantificazione della parte\ndisponibile (negativa) del risultato di amministrazione,\nincrementando il disavanzo per un importo pari al trasferimento di\nrisorse del Fondo sanitario ad A.R.P.A., in termini che rendono il\nsaldo apparentemente equivalente a quello che si sarebbe determinato\nove il trasferimento non fosse mai stato disposto e, pertanto,\nl\u0027illegittimita\u0027 in concreto non perpetrata. \n Gli effetti contabili che il Collegio ha illustrato, consistenti\nnella non corretta costruzione del perimetro sanitario, risultano,\nd\u0027altro canto, nei fatti realizzati e la corretta via per consentire\nl\u0027effettiva ricostituzione del medesimo, ponendo nel nulla gli\neffetti del trasferimento, e\u0027, come visto, la rideterminazione in\naumento della parte vincolata del risultato di amministrazione, per\neffetto del saldo positivo del perimetro, che, pero\u0027, presuppone la\nprevia dichiarazione d\u0027incostituzionalita\u0027 della norma di legge\nregionale legittimante, al momento, l\u0027erogazione delle risorse.\nL\u0027accantonamento, peraltro, potrebbe essere liberato\ndall\u0027amministrazione, ove questa accerti che le condizioni della\nvalorizzazione non siano piu\u0027 sussistenti (art. 46 decreto\nlegislativo n. 118/2011). Nella fattispecie la regione ha subordinato\ntale valorizzazione al ricorrere di peculiari ragioni, riconoscendo\nun rischio di eventuale copertura con fondi regionali del\nfinanziamento erogato all\u0027A.R.P.A. nel 2023, «nelle more della\npredisposizione delle modifiche da apportare alla legge regionale n.\n9/1998 e delle iniziative che saranno assunte a livello nazionale\ndalla Conferenza delle regioni, relativamente alle modalita\u0027 di\nfinanziamento delle ARPA» - queste ultime intervenute nel mese di\nluglio 2024, come riferito dalla regione - riconducendo, pertanto,\nl\u0027esigenza di un accantonamento cautelativo a due eventi medio\ntempore verificatisi e che, si nota, non avrebbero potuto incidere (e\nnon hanno in effetti inciso) sull\u0027effettivo concretizzarsi del\nrischio paventato. L\u0027esigenza di prudenza, invero, potrebbe trovare\ngiustificazione essenzialmente a fronte del potenziale diniego di\nparifica del capitolo di spesa n. 2490_S, che la Sezione ritiene\noperabile solo all\u0027esito del giudizio di costituzionalita\u0027 delle\ndisposizioni legittimanti il trasferimento. \n 11.2. Irrilevanti si ritiene debbano, infine, considerarsi le\nmodifiche apportate all\u0027art. 16 della legge regionale n. 9/1998 dalla\nlegge regionale 1° agosto 2024, n. 12, entrate in vigore il 3 agosto\n2024 e, pertanto, prive di influenza sulla gestione e sui risultati\ndell\u0027esercizio finanziario 2023. In disparte ogni considerazione in\nmerito alla conformita\u0027 costituzionale delle medesime, la stessa\nnovella legislativa pare confermativa dell\u0027intenzione regionale di\nemendare il testo normativo vigente dei vizi che si intendono nella\npresente sede segnalare. \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l\u0027Umbria \n visti l\u0027art. 134 Cost., l\u0027art. 1 della legge costituzionale 9\nfebbraio 1948, n. 1 e l\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,\nsolleva questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 16, comma\n1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, nel testo\nantecedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Umbria\n1° agosto 2024, n. 12, nonche\u0027 dell\u0027art. 1 della legge della Regione\nUmbria 21 dicembre 2022, n. 18, «Bilancio di previsione della Regione\nUmbria 2023-2025», nella parte in cui ha confermato l\u0027applicazione di\ntale disposizione anche nell\u0027esercizio finanziario 2023, in\nriferimento alle seguenti disposizioni: art. 117, secondo comma,\nlettera e); art. 117, secondo comma, lettera m) e 32 Cost; articoli\n81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Costituzione; \n Sospende il giudizio sul capitolo di spesa 2490_S e sui\nconseguenti effetti sul rendiconto generale della Regione Umbria per\nl\u0027esercizio finanziario 2023; \n Dispone \n la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per\nl\u0027esame della questione; \n la notifica della presente ordinanza, a cura della Segreteria\ndella Sezione, alla Presidente della Regione Umbria e alla Procura\nregionale della Corte dei conti per l\u0027Umbria, nella qualita\u0027 di parti\ndel giudizio di parificazione, nonche\u0027 la comunicazione al Presidente\ndell\u0027Assemblea legislativa della Regione Umbria. \n Cosi\u0027 deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 11\nottobre 2024. \n \n Il Presidente: Colosimo \n \n \n Il Magistrato estensore: Leoni","elencoNorme":[{"id":"62328","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrum","denominaz_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"06/03/1998","data_nir":"1998-03-06","numero_legge":"9","descrizionenesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62329","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrum","denominaz_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"01/08/2024","data_nir":"2024-08-01","numero_legge":"12","descrizionenesso":"","legge_articolo":"16","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. k)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62334","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrum","denominaz_legge":"legge della Regione Umbria","data_legge":"21/12/2022","data_nir":"2022-12-21","numero_legge":"18","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"78938","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"32","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78939","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78940","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78941","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.e)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78942","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett.m)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78943","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"119","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"78962","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"118","data_legge":"23/06/2011","articolo":"20","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;118~art20","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54483","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procura generale Corte dei conti","data_costit_part":"17/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""}]}}" ] ] |