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5; 6; 7; 8; 9; 10 e 13, in particolare, comma 2.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); legge 24 gennaio 2025, n. 11, artt. 1, [2,] 3, 4 [, 6] e 7.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, nelle more dell’attuazione della legge n. 11 del 2025, istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e della piena operatività del consorzio previsto da tale legge per la gestione del Parco – Abrogazione dell’art. 12 della legge regionale n. 79 del 2019 – Ricorso del Governo – Denunciata abrogazione delle norme recanti la copertura finanziaria del concorso regionale alle spese per il finanziamento della gestione della laguna – Omessa previsione di strumenti alternativi di finanziamento – Violazione del principio di copertura finanziaria.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n. 27, art. 13, comma 1, abrogativo dell’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Costituzione, art. 81, terzo comma; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 19, comma 1.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, nelle more dell’attuazione della legge n. 11 del 2025, istitutiva del Parco ambientale della laguna di Orbetello, e della piena operatività del consorzio previsto da tale legge per la gestione del Parco – Competenze regionali – Attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di aggiornare gli indirizzi per l\u0027esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, in funzione della conservazione e valorizzazione dell\u0027integrità fisica del sistema lagunare, anche sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico e delle proposte della Cabina di regia – Competenze del Comune di Orbetello – Omessa espressa inclusione di tutti i Comuni su cui ad oggi insiste il bene ambientale – Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna – Omessa previsione dell’assicurazione, a livello locale, di forme di confronto politico-istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna – Previsione che la copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione del programma delle attività grava sulle risorse proprie del Comune – Disposizioni transitorie riguardanti la cessazione, a decorrere dal pieno esordio funzionale del consorzio, degli effetti dell’accordo per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 -2026 – Norma finanziaria – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione, successivamente alla cessazione della gestione emergenziale, di un nuovo regime provvisorio di tutela su un bene la cui protezione spetta in via esclusiva allo Stato – Sovrapposizione e contrasto con le previsioni della legge statale n. 11 del 2025 che affida la gestione della laguna a un Consorzio pubblico nazionale con partecipazione diretta dei livelli territoriali interessati – Omessa previsione della partecipazione statale agli organismi regionali e attribuzione di competenze e funzioni senza previsione della partecipazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Denunciata compromissione dell’unitarietà ed efficacia dell’azione di tutela ambientale – Denunciata carenza di transitorietà della disciplina sostanzialmente idonea a ostacolare la tempestiva operatività delle previsioni statali – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e- Legge della Regione Toscana 20 maggio 2025, n. 27, artt. 2, comma 2; 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3, comma 1; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 5; 6; 7; 8;\n 9; 10; 11, comma 2, lettera a); 12, commi 1 e 3; e 13. \n\n\r\n(GU n. 36 del 03-09-2025)\n\r\n Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del\nConsiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e\u0027\ndomiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 (telefax n.\n06.96.51.40.00 - indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),\ngiusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione\ndel 24 luglio 2025 ricorrente; \n Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta\nregionale in carica; \n Per la declaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4,\ncommi 3, 4, 5, 6 e 7; degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 nonche\u0027\ndell\u0027art. 2, comma 2; dell\u0027art. 3, comma 1; dell\u0027art. 4, comma 1,\nnella parte in cui non finalizza esplicitamente l\u0027ivi disciplinato\nprogramma delle attivita\u0027 all\u0027assicurazione, a livello locale, del\nnecessario confronto politico-istituzionale tra la regione e gli enti\ntitolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello e del comma 2\nnella parte in cui esclude maggiori oneri per la regione; dell\u0027art.\n11, comma 2, lettera a); dell\u0027art. 12, commi 1 e 3, della legge\nRegione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR n. 32 del\n30 maggio 2025, recante «Norme per il coordinamento delle funzioni\namministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la\ngestione della laguna di Orbetello» per violazione degli articoli\n117, 2 comma, lettera s) e 81, 3 comma della Costituzione in\nrelazione agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7 della legge 24 gennaio\n2025, n. 11. \n Con la legge 24 gennaio 2025, n. 11, e\u0027 stata disposta la\ncessazione della gestione commissariale della Laguna, l\u0027istituzione\ndel Parco ambientale della Laguna di Orbetello e la disciplina della\ngestione dell\u0027area attraverso un consorzio pubblico, partecipato da\nenti espressamente indicati, quali il Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto,\nil Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario, cosi\u0027 facendo\ncessare la gestione commissariale della Laguna (art. 1). \n L\u0027art. 3 della citata legge n. 11/2025, al primo comma,\nstabilisce che il consorzio «svolge attivita\u0027 a supporto dei compiti\nistituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti,\ncon particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura\n2000 e delle aree protette ubicate all\u0027interno del Parco ambientale\ndella Laguna di Orbetello». \n L\u0027art. 4, comma 1, prevede che «1. Entro centocinquanta giorni\ndalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto,\nprevia intesa con gli altri enti consorziati, approva lo statuto del\nconsorzio»; l\u0027art. 7 dispone che l\u0027amministratore unico del consorzio\ne\u0027 nominato con decreto del Ministro dell\u0027ambiente e della sicurezza\nenergetica, sempre d\u0027intesa con la Regione Toscana e sentiti gli\naltri enti consorziati. \n La disciplina nazionale e\u0027 entrata in vigore dal 26 febbraio 2025\ned e\u0027 destinata ad essere attuata secondo tempistiche parzialmente\ndettate da apposite disposizioni, tra cui, in particolare, il citato\nart. 4 che fissa il termine ordinatorio di centocinquanta giorni per\nl\u0027adozione dello statuto del consorzio. \n La legge n. 11/2025, adottata nell\u0027esercizio della competenza\nlegislativa esclusiva statale ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera s), della Costituzione, in materia di tutela dell\u0027ambiente e\ndell\u0027ecosistema, ha individuato un punto di equilibrio tra diversi\ninteressi garantiti dalla Costituzione, tanto statali quanto\nregionali (nonche\u0027 locali). \n Facendo perno sul principio di leale collaborazione e sul\nprincipio di prevalenza di materia, essa opera un bilanciamento delle\ndiverse competenze che trova la propria collocazione nel\ncoordinamento dei diversi livelli di Governo. \n Il sistema delineato dal legislatore statale prevede una gestione\ncoordinata dell\u0027area protetta, seppur esplicitamente al di fuori del\n«sistema» tracciato dalla legge n. 394 del 1991, senza costruzione di\nuna rigida suddivisione di funzioni e compiti, essendo la tutela\ndell\u0027ambiente un fine condiviso fra Stato e regione. \n Con la legge n. 27 del 20 maggio 2025 rubricata «Norme per il\ncoordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la\nsalvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello» il\nlegislatore toscano, nelle more di attuazione della suddetta legge\nstatale n. 11/2025, ha introdotto una disciplina provvisoria per la\ngestione e la tutela della Laguna di Orbetello, prevedendo\nl\u0027istituzione di organismi regionali e di apposita attivita\u0027\nprogrammatoria. \n La sopraggiunta legge regionale n. 27/2025 eccede le competenze\nlegislative attribuite alla regione e presenta profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale. \n Tale legge e\u0027, pertanto, impugnata per i seguenti motivi di \n \n Diritto \n \n1. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7;\ndegli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 secondo comma della legge\nRegione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR n. 32 del\n30 maggio 2025, recante «Norme per il coordinamento delle funzioni\namministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la\ngestione della laguna di Orbetello» per violazione degli articoli\n117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in relazione agli\narticoli 1, 3, 4 e 7 della legge 24 gennaio 2025, n. 11 (norme\ninterposte). \n L\u0027art. 4 dell\u0027impugnata legge regionale stabilisce che: \n 1. Il programma delle attivita\u0027 per la gestione ordinaria e\nstraordinaria della laguna di Orbetello, di seguito denominato\n«programma delle attivita\u0027», prevede attivita\u0027 ed interventi\nnecessari ad assicurare le condizioni di sicurezza del sistema\nlagunare e a prevenire fenomeni anossici, in conformita\u0027 agli\nindirizzi e alle misure di cui, rispettivamente, all\u0027art. 2, comma 1,\nlettere a) e d); \n 2. La regione concorre al finanziamento del programma delle\nattivita\u0027 di cui al comma 1 nella misura massima delle risorse\npreviste dall\u0027art. 12, comma 2, lettere a) e c). La copertura di\neventuali maggiori oneri e\u0027 assicurata dalle risorse proprie del\ncomune nonche\u0027 da ulteriori risorse pubbliche, ivi compresi i\nfinanziamenti derivanti dalla partecipazione a specifici bandi e\nprogetti regionali, statali ed europei; \n 3. Il comma 3 prevede la durata annuale del programma e ne\nindica le attivita\u0027 con le relative finalita\u0027. (1) \n I successivi commi 4, 5, 6 e 7 disciplinano termini e modalita\u0027\nper la predisposizione, l\u0027approvazione e l\u0027aggiornamento del\nprogramma. (2) \n L\u0027art. 5 dell\u0027impugnata legge regionale prevede l\u0027istituzione di\nun Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la salvaguardia della\nlaguna di Orbetello con funzioni consultive in materia di gestione e\ntutela dell\u0027ambiente lagunare; tale organo si esprime, con\nvalutazioni di natura esclusivamente tecnico-scientifica, a supporto\ndel Comune di Orbetello, della Giunta regionale e della cabina di\nregia e su richiesta dei medesimi. \n L\u0027art. 6 disciplina la costituzione e il funzionamento del\npredetto Comitato. \n L\u0027art. 7 istituisce la «Cabina di regia istituzionale per la\ngestione integrata della laguna di Orbetello», e ne disciplina la\ncomposizione, i compiti e le modalita\u0027 di funzionamento. (3) \n L\u0027art. 8 dispone che entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta\nregionale trasmette alla commissione consiliare competente una\nrelazione sugli esiti del monitoraggio ambientale del sistema\nlagunare di cui all\u0027art. 2, comma 1, lettera c), effettuato nell\u0027anno\nprecedente». \n L\u0027art. 9 disciplina i poteri sostitutivi della regione di cui\nall\u0027art. 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88,\nnelle more della piena operativita\u0027 del consorzio di cui alla legge\nn. 11/2025. \n L\u0027art. 10 contiene la disciplina di prima applicazione della\nlegge, stabilendo i termini della convocazione della Cabina di regia;\nper l\u0027approvazione degli indirizzi di cui all\u0027art. 2, comma1, lettera\na); per la predisposizione della proposta di programma e la verifica\ndella sua coerenza con gli indirizzi e le misure regionali di cui,\nrispettivamente, ai sensi dell\u0027art. 2, comma 1, lettere a) e d); per\nl\u0027approvazione dello schema di accordo relativo alla definizione di\nmodi e tempi relativi a: 1) presa in carico, da parte del comune,\ndelle attivita\u0027 gestionali svolte dalla regione in forza dell\u0027accordo\ndi programma per la gestione integrata della laguna di Orbetello\nannualita\u0027 2024 - 2026, e per il subentro del comune medesimo nei\nconnessi rapporti giuridici pendenti, attivi e passivi, attivati\ndalla regione in applicazione del medesimo accordo; 2) presa in\ncarico nel patrimonio mobiliare del comune dei beni strumentali e\ndelle attrezzature acquistate dalla regione, funzionali alla gestione\ndella laguna; 3 per il trasferimento delle risorse regionali gia\u0027\nimpegnate, e non ancora liquidate, a copertura dei rapporti giuridici\ndi cui al punto 1. (4) \n L\u0027art. 13 secondo comma della legge regionale abroga, a decorrere\ndalla piena operativita\u0027 del consorzio di cui alla legge n. 11/2025,\ngli articoli 5, 6 e 7 della stessa legge regionale, nonche\u0027, a\nseguito della costituzione degli organi del consorzio medesimo,\nprevede la decadenza dei componenti del CTS e della Cabina di regia\nistituzionale. \n Come emerge dalla normativa sopra richiamata, il legislatore\nregionale - pur dichiarando l\u0027intento di garantire la prosecuzione\ndelle iniziative assunte dalla regione per il sistema ambientale\nlagunare, a seguito della cessazione della gestione emergenziale e in\nattuazione della legge regionale n. 77/2021, con l\u0027obiettivo di\nevitare un potenziale «vuoto di tutela amministrativa» - ha in\nrealta\u0027 introdotto un nuovo regime provvisorio su un bene la cui\ntutela spetta in via esclusiva allo Stato. Tale regime si\ncaratterizza per l\u0027istituzione di nuovi organismi regionali e per\nl\u0027attribuzione di competenze e funzioni, senza la partecipazione del\nMinistero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, e perseguendo\ndi fatto non tanto una continuita\u0027 amministrativa quanto una\nriorganizzazione autonoma della gestione. \n L\u0027istituzione degli organismi regionali e la definizione delle\nloro funzioni, cosi\u0027 come la previsione della loro cessazione e\ndecadenza, si sovrappongono alle previsioni della legge statale n.\n11/2025, che affida la gestione della Laguna a un consorzio pubblico\nnazionale, con partecipazione diretta dei livelli territoriali\ninteressati. Tale assetto riproduce, in larga misura, i modelli gia\u0027\nconsolidati dalla legge quadro sulle aree protette (legge n.\n394/1991), ispirati alla cooperazione interistituzionale. \n Il sistema delineato dalla legge regionale impugnata, fondato su\norganismi e funzioni sprovvisti di partecipazione statale,\ncompromette l\u0027unitarieta\u0027 e l\u0027efficacia dell\u0027azione di tutela\nambientale, materia attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi\ndell\u0027art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. \n Il regime transitorio previsto dalla legge regionale non ha una\ndurata predeterminata, ne\u0027 risulta comunque limitato nel tempo. La\nsua efficacia e\u0027 prevista genericamente «nelle more dell\u0027attuazione\ndella legge n. 11/2025», cioe\u0027 fino a quando il nuovo Consorzio\nnazionale non sara\u0027 pienamente operativo. Tuttavia, tale operativita\u0027\ne\u0027 a sua volta subordinata all\u0027approvazione dello statuto del\nconsorzio, che rappresenta il primo passaggio necessario. Appare\nevidente che i tempi per l\u0027avvio della fase transitoria non paiono\nessere stato congeniati per essere particolarmente spediti. Come si\ndesume dall\u0027art. 10, i termini previsti riflettono una scelta\nnormativa, da parte del legislatore regionale, orientata a\nprivilegiare un\u0027attuazione progressiva e dall\u0027orizzonte temporale\nampio, con una proiezione dell\u0027efficacia della disciplina regionale\nche, secondo quanto emerge dall\u0027art. 12, puo\u0027 spingersi fino al 2027\ne oltre. \n In conclusione, tale disciplina si rivela transitoria solo\nformalmente, ma e\u0027 nella sostanza idonea a ostacolare la tempestiva\noperativita\u0027 del nuovo assetto amministrativo previsto dalla legge\nstatale n. 11/2025, che comunque prevede, con adeguate garanzie\nprocedurali, il coinvolgimento e degli enti consorziati, come\nstabilito dagli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, della medesima\nlegge, in tema di adozione dello statuto e nomina dell\u0027amministratore\nunico del consorzio. \n Al riguardo, appare opportuno richiamare la giurisprudenza di\ncodesta Corte costituzionale ha affermato che «La potesta\u0027\nlegislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s),\ndella Costituzione risponde, del resto, a ineludibili esigenze di\nprotezione di un bene unitario e di valore primario quale e\u0027\nl\u0027ambiente (sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che\nrisulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla regione la\nfacolta\u0027 di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente\nterritoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di\nadeguatezza compiuta dal legislatore statale con l\u0027individuazione del\nlivello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)». (5) \n Tali principi sono stati successivamente confermati da codesta\nCorte costituzionale (6) che ha richiamato la propria giurisprudenza\nsulla materia, affermando che «questa Corte, da un lato, non ha\nescluso «la titolarita\u0027 in capo alle Regioni di competenze\nlegislative su materie (governo del territorio, tutela della salute,\necc.) per le quali [...] assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002)»\n(sentenza n. 536 del 2002) la protezione dell\u0027ambiente. Da un altro\nlato, ha chiarito in che termini la competenza legislativa statale\nesclusiva in materia di tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema opera\nquale limite all\u0027esercizio delle competenze legislative regionali e\nin che misura queste ultime possono invece dispiegarsi, andando a\nlambire la tutela ambientale. In particolare, questa Corte ha\naffermato che le disposizioni legislative statali «\"fungono da limite\nalla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei\nsettori di loro competenza, [nel senso che] ad esse [e\u0027] consentito\nsoltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela\nambientale, senza pero\u0027 compromettere il punto di equilibrio tra\nesigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello\nStato (sentenze n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del\n2009)\" \"(sentenza n. 300 del 2013)\" (sentenza n. 197 del 2014)». \n La legge regionale si pone in netto contrasto con tali principi:\ninfatti istituisce organismi ed assegna loro importanti funzioni gia\u0027\nin precedenza attribuite all\u0027ente statale ad hoc istituito dall\u0027art.\n1 della legge n. 11/2025, di poco precedente, peraltro con previsione\ndi un\u0027ampia partecipazione, procedimentale e organizzativa, della\nstessa Regione Toscana, oltre che degli enti locali interessati. (7) \n Per i motivi esposti, l\u0027art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7; gli articoli\n5, 6; 7, 8, 9, 10 e 13 della legge della Regione Toscana n. 27 del\n2025 sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con l\u0027art.\n117, 2 comma, lettera s) della Costituzione, prevedendo una\ndisciplina che si sovrappone con quella della legge statale n.\n11/2025 ed in particolare con gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 7. \n2. Illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 13, primo comma della\nlegge Regione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR n.\n32 del 30 maggio 2025, recante «Norme per il coordinamento delle\nfunzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per\nla gestione della laguna di Orbetello» per violazione dell\u0027art. 81,\nterzo comma della Costituzione (copertura finanziaria) e della norma\ninterposta di cui all\u0027art. 19, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n.\n196. \n L\u0027art. 13, primo comma della legge regionale oggetto di\nimpugnazione abroga l\u0027art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2019,\nn. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di\nstabilita\u0027 per l\u0027anno 2020), che prevedeva la copertura finanziaria\ndelle spese di funzionamento del consorzio fino al 2027. \n Con tale abrogazione, viene meno il presidio finanziario per le\nattivita\u0027 gestionali della Laguna di Orbetello, determinando una\nviolazione del principio di copertura delle leggi di spesa sancito\ndall\u0027art. 81, comma 3, della Costituzione. \n La norma abrogata, infatti, conteneva disposizioni precise per il\nfinanziamento della gestione della Laguna. La nuova legge regionale,\neliminando integralmente quella previsione, non provvede, nel\ncontempo, a sostituirla con strumenti alternativi di finanziamento\nche assicurino la prosecuzione delle attivita\u0027 previste, ponendosi\ncosi\u0027 in contrasto evidente con il parametro costituzionale sopra\nrichiamato. \n E\u0027 chiaro che l\u0027amministrazione della Laguna di Orbetello\ncomporta costi a carico del bilancio regionale. \n Cio\u0027 rappresenta una violazione delle regole contabili fissate\ndalla legislazione statale - in particolare, dell\u0027art. 19, comma 1,\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita\u0027 e finanza\npubblica) - che funge da parametro interposto ai fini del rispetto\ndell\u0027art. 81 Cost. \n Pertanto, si rileva una diretta violazione dell\u0027art. 81, comma 3,\ndella Carta costituzionale. \n Codesta Corte costituzionale ha piu\u0027 volte affermato che «i\nprincipi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia\ndi \"coordinamento della finanza pubblica\" - funzionali anche ad\nassicurare il rispetto del parametro dell\u0027unita\u0027 economica della\nRepubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del\n2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) -\nsono applicabili anche alle regioni a statuto speciale ed alle\nProvince autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del\n2008, n. 169 del 2007). Cio\u0027 in riferimento alla necessita\u0027 di\npreservare l\u0027equilibrio economico-finanziario del complesso delle\namministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali\n(articoli 81, 119 e 120 della Costituzione) e ai vincoli derivanti\ndall\u0027appartenenza dell\u0027Italia all\u0027Unione europea (articoli 11 e 117,\nprimo comma, della Costituzione): equilibrio e vincoli oggi ancor\npiu\u0027 pregnanti - da cui consegue la conferma dell\u0027estensione alle\nautonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza\npubblica - nel quadro delineato dall\u0027art. 2, comma 1, della legge\ncostituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all\u0027art. 97\ndella Costituzione, richiama, come gia\u0027 osservato, il complesso delle\npubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con\nl\u0027ordinamento dell\u0027Unione europea, l\u0027equilibrio dei bilanci e la\nsostenibilita\u0027 del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)» (8) . \n L\u0027obbligo di garantire la copertura degli oneri derivanti dalle\nleggi regionali costituisce un presidio imprescindibile per la tutela\ndegli equilibri di finanza pubblica. Come affermato dalla Corte,\n«opera direttamente, a prescindere dall\u0027esistenza di norme\ninterposte, sostanziandosi in una vera e propria clausola generale in\ngrado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti\nperturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. Pertanto, il\nsindacato di costituzionalita\u0027 sulle modalita\u0027 di copertura\nfinanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto\ncostituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso,\nnel volgere del tempo». (9) \n Secondo un orientamento consolidato di codesta Corte, inoltre, la\ndeterminazione della spesa da parte del legislatore deve rispettare\nrequisiti di chiarezza, coerenza e solidita\u0027, che costituiscono il\nnucleo precettivo dell\u0027art. 81 della Costituzione. Requisiti che non\npossono essere elusi neppure a livello regionale, come affermato\nnella seguente massima: \n «ragion per cui la copertura di nuove spese deve essere\ncredibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale e in\nequilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in\nesercizi futuri» (10) , poiche\u0027 «il principio della previa copertura\ndella spesa in sede legislativa e\u0027 inderogabile, ai sensi dell\u0027art.\n81, quarto comma, della Costituzione. Da esso deriva la necessita\u0027\ndella corretta redazione del bilancio di previsione, la cui\narticolazione ed approvazione e\u0027 riservata al Consiglio regionale e\nnon puo\u0027 essere demandata - per specifiche azioni attinenti alla\nsalvaguardia degli equilibri del bilancio - agli organi di gestione\nin sede diversa e in un momento successivo da quello\nindefettibilmente previsto dall\u0027art. 81, quarto comma, della\nCostituzione.». (11) \n Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che la legge\nregionale impugnata non ha rispettato gli adempimenti essenziali\nprevisti per assicurare una corretta copertura della spesa,\ncollocandosi dunque in contrasto con l\u0027art. 81, comma 3, della\nCostituzione, e con la norma interposta di cui all\u0027art. 19, comma 1,\ndella legge 31 dicembre 2009, n. 196. \n S\u0027impone, pertanto la declaratoria di illegittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 12 citato per violazione delle disposizioni\nconcernenti la copertura finanziaria di leggi che comportano spesa a\ncarico dell\u0027ente. \n3. Illegittimita\u0027 costituzionale della legge Regione Toscana della\nlegge Regione Toscana n. 27 del 20 maggio 2025 pubblicata sul BUR n.\n32 del 30 maggio 2025, recante «Norme per il coordinamento delle\nfunzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per\nla gestione della laguna di Orbetello» ed in particolare dell\u0027art. 2,\ncomma 2; dell\u0027art. 3, comma 1; dell\u0027art. 4, comma 1, nella parte in\ncui non finalizza esplicitamente l\u0027ivi disciplinato programma delle\nattivita\u0027 all\u0027assicurazione, a livello locale, del necessario\nconfronto politico-istituzionale tra la regione e gli enti titolari\ndi funzioni afferenti alla laguna di Orbetello e del comma 2 nella\nparte in cui esclude maggiori oneri per la regione; dell\u0027art. 11,\ncomma 2, lettera a) ; dell\u0027art. 12, commi 1 e 3, per violazione degli\narticoli 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione in\nrelazione agli articoli 1, 3, 4 e 7 della legge 24 gennaio 2025, n.\n11 (norme interposte). \n Le medesime ragioni esposte nel primo motivo possono mutuarsi\nanche per le ulteriori disposizioni, meglio infra identificate che\nrisultano parzialmente illegittime, per la violazione dell\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera s), della Costituzione nonche\u0027 delle norme\ninterposte di cui agli articoli, 1, 3, 4 e 7 della legge 24 gennaio\n2025, n. 11. \n Nel dettaglio: \n l\u0027art. 2, comma 2, per illegittimita\u0027 derivata degli articoli\n5 e 7, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale aggiorna\ngli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), anche sulla base delle\nindicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all\u0027art. 5 e\ndelle proposte della Cabina di regia di cui all\u0027art. 7; \n l\u0027art. 3, nella parte in cui, pur attenendo alle «funzioni\nche afferiscono alla laguna di Orbetello, conferite dalla\nlegislazione nazionale e attribuite dalla normativa regionale», non\ninclude esplicitamente tutti i Comuni su cui gia\u0027 ad oggi insiste il\npredetto bene ambientale (fermo restando comunque il compito di\nindividuare con esattezza il perimetro del Parco, assegnato dall\u0027art.\n4 della legge n. 11 del 2025 allo statuto del consorzio); \n l\u0027art. 4, comma 1, nella parte in cui non finalizza\nesplicitamente l\u0027ivi disciplinato programma delle attivita\u0027\nall\u0027assicurazione, a livello locale, del necessario confronto\npolitico-istituzionale tra la regione e gli enti titolari di funzioni\nafferenti alla laguna di Orbetello; \n l\u0027art. 4, comma 2, e l\u0027art. 12, comma 3, nella parte in cui\nescludono che la copertura di eventuali maggiori oneri gravi sulle\nrisorse proprie della regione e in generale degli enti consorziati\n(in proporzioni che compete comunque allo statuto del consorzio\nstabilire, secondo l\u0027art. 4 della legge n. 11 del 2025), ma soltanto\nsul livello comunale; \n l\u0027art. 11, nella parte in cui dispone, a decorrere dal pieno\nesordio funzionale del consorzio, la cessazione degli effetti\ndell\u0027accordo per la gestione integrata della laguna di Orbetello\nannualita\u0027 2024 - 2026 di cui all\u0027art. 10, comma 4, lettera b) della\nstessa regionale; \n l\u0027art. 12, comma 1, costituente una mera appendice del\nprecedente art. 6 che disciplina la costituzione e il funzionamento\ndel Comitato tecnico scientifico. \n Invero, come si e\u0027 illustrato nel primo motivo di ricorso, il\nsistema delineato dal legislatore regionale, si sovrappone, per un\ntempo non puntualmente definito, a quello realizzato dal legislatore\nstatale con la citata legge n. 11/2025, improntato sul principio di\nleale collaborazione e su quello di prevalenza della materia, nonche\u0027\nsul bilanciamento delle diverse competenze che trova la propria\ncollocazione nel coordinamento dei diversi livelli di Governo. \n Anche la normativa regionale con il presente motivo impugnata e\u0027\ncostituzionalmente illegittima in quanto introduce un sistema\nprovvisorio su un bene la cui tutela spetta in via esclusiva allo\nStato. Tale regime si caratterizza - come detto - per l\u0027istituzione\ndi nuovi organismi regionali e per l\u0027attribuzione di competenze e\nfunzioni, senza la partecipazione del Ministero dell\u0027ambiente e della\nsicurezza energetica, e perseguendo di fatto non tanto una\ncontinuita\u0027 amministrativa quanto una riorganizzazione autonoma della\ngestione senza, per altro, includere tutti i comuni interessati\nall\u0027area lagunare. \n Anche in questo caso, l\u0027istituzione degli organismi regionali, la\ndefinizione delle loro funzioni, cosi\u0027 come la previsione della loro\ncessazione e decadenza, si sovrappongono alle previsioni della legge\nstatale n. 11/2025, che affida, come detto, la gestione della Laguna\na un Consorzio pubblico nazionale, con partecipazione diretta dei\nlivelli territoriali interessati. \n In definitiva, anche tale disciplina rivela le medesime\ncriticita\u0027 illustrate nel primo motivo: la previsione di una fase\ntransitoria solo formale, quando, invece, nella sostanza viene\ndefinito un sistema idoneo a sovrapporsi e quindi ostacolare la\ntempestiva operativita\u0027 del nuovo assetto amministrativo previsto\ndalla legge statale n. 11/2025. \n Lo si ribadisce: la legislazione statale, prevede, con adeguate\ngaranzie procedurali, il coinvolgimento e degli enti consorziati nel\ncomplesso sistema di gestione dell\u0027area. \n Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrano i\npresupposti per l\u0027impugnativa, davanti alla Corte costituzionale, ex\nart. 127 della Costituzione, della legge in esame, con particolare\nriferimento. \n\n(1) La disposizione prevede: «il programma delle attivita\u0027 a durata\n annuale comprende attivita\u0027 finalizzate: a) al mantenimento in\n efficienza degli impianti di ossigenazione e del sistema di\n pompaggio per lo scambio tra laguna e mare e per la circolazione\n delle acque interne alla laguna; b) alla riduzione della\n produzione di biomasse algali; c) alla limitazione degli apporti\n nell\u0027ambiente lagunare di sostanze inquinanti o comunque\n nutrienti». \n\n(2) Le disposizioni prevedono: «4. Entro il 31 ottobre di ogni anno,\n il Comune predispone, anche sulla base delle indicazioni espresse\n dalla Cabina di regia, la proposta di programma delle attivita\u0027 e\n la trasmette alla Giunta regionale. Entro i successivi sessanta\n giorni la Giunta regionale si esprime, con parere vincolante, in\n merito alla verifica della coerenza del programma con gli\n indirizzi e le misure regionali di cui all\u0027articolo 2, comma 1,\n lettere a) e d). 5. Contestualmente all\u0027espressione del parere di\n cui al comma 4, la Giunta regionale, sulla base della proposta\n del programma di attivita\u0027, determina l\u0027ammontare del contributo\n regionale annuale di cui all\u0027articolo 2, comma 1, lettera b),\n definendone le modalita\u0027 di erogazione e di rendicontazione. 6.\n Il programma e\u0027 approvato dal Comune entro il 15 febbraio\n successivo, in conformita\u0027 al parere di cui al comma 4. 7. Ove\n necessario, il programma puo\u0027 essere aggiornato, anche per\n stralci, sulla base delle eventuali indicazioni della Cabina di\n regia. In tal caso la proposta di aggiornamento e\u0027 trasmessa alla\n Giunta regionale per le verifiche di cui al comma 4». \n\n(3) La norma prevede: «1. Per assicurare a livello locale il\n necessario confronto politico istituzionale tra la regione e gli\n enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello, e\u0027\n istituita presso la Giunta regionale una Cabina di regia\n istituzionale per la gestione integrata della laguna di\n Orbetello, di seguito denominata \"Cabina di regia\" composta: a)\n dal Presidente della Giunta regionale, o dall\u0027assessore da lui\n delegato, che la presiede; b) dall\u0027assessore regionale competente\n in materia di ambiente e di protezione civile; c) dagli altri\n assessori regionali competenti in materia; d) dal Sindaco del\n Comune di Orbetello, o da suo delegato; e) dal Sindaco del Comune\n di Monte Argentario, o da suo delegato. 2. La Cabina di regia, in\n particolare: a) opera quale sede di coordinamento ed integrazione\n interistituzionale per la definizione di strategie di intervento\n condivise finalizzate a prevenire e fronteggiare situazioni di\n criticita\u0027 ambientale riguardanti il sistema lagunare, nonche\u0027\n per la valutazione, in raccordo con il sistema della protezione\n civile, dell\u0027evoluzione della situazione di criticita\u0027 ai fini\n dell\u0027individuazione delle azioni emergenziali piu\u0027 idonee al\n livello di gravita\u0027, definendone anche le relative tempistiche;\n b) svolge attivita\u0027 consultive e di impulso per l\u0027individuazione\n di misure efficaci volte al perseguimento degli obiettivi di\n salvaguardia e valorizzazione della laguna; c) si esprime, su\n richiesta del Comune, in ordine agli interventi e alle attivita\u0027\n di carattere straordinario da inserire nella proposta di\n programma annuale di cui all\u0027articolo 4, e nei relativi eventuali\n aggiornamenti formulando osservazioni e proposte di integrazione.\n 3. La Cabina di regia e\u0027 convocata dal Presidente della Giunta\n regionale, o dall\u0027assessore da lui delegato, almeno una volta\n l\u0027anno, anche su richiesta degli altri componenti, nonche\u0027 al\n verificarsi di eventi straordinari suscettibili di determinare un\n rischio ambientale per il sistema lagunare. 4. Alle sedute della\n Cabina di regia, possono essere invitati a partecipare, senza\n diritto di voto, i responsabili o loro delegati delle strutture\n tecniche competenti della regione, dei comuni rappresentati, del\n consorzio di bonifica competente per territorio, nonche\u0027 i\n componenti del CTS competenti per materia. 5. Per la\n partecipazione alla Cabina di regia non e\u0027 prevista la\n corresponsione di alcuna indennita\u0027, ne\u0027 rimborso spese». \n\n(4) 1. La Cabina di regia di cui all\u0027articolo 7 e\u0027 convocata in prima\n seduta dal Presidente della Giunta regionale, o dall\u0027assessore da\n lui delegato, entro venti giorni dall\u0027entrata in vigore della\n presente legge. 2. In sede di prima applicazione gli indirizzi di\n cui all\u0027articolo 2, comma 1, lettera a), sono approvati dalla\n Giunta regionale entro sessanta giorni dall\u0027entrata in vigore\n della presente legge. 3. Il Comune, entro sessanta giorni\n dall\u0027adozione degli indirizzi di cui al comma 2, sottopone alla\n Giunta regionale una proposta di programma delle attivita\u0027. Tale\n programma, predisposto sulla base delle indicazioni espresse\n dalla Cabina di regia, convocata ai sensi del comma 1, tiene\n conto della programmazione degli interventi gia\u0027 adottata prima\n dell\u0027entrata in vigore della presente legge. 4. Entro i\n successivi sessanta giorni la Giunta regionale: a) si esprime,\n con parere vincolante, in merito alla verifica della coerenza del\n programma delle attivita\u0027 con gli indirizzi e le misure regionali\n di cui, rispettivamente, ai sensi dell\u0027articolo 2, comma 1,\n lettere a) e d); b) approva, lo schema di accordo, per la\n definizione di modi e tempi: 1) per la presa in carico, da parte\n del Comune, delle attivita\u0027 gestionali svolte dalla regione in\n forza dell\u0027accordo di programma per la gestione integrata della\n laguna di Orbetello annualita\u0027 2024 - 2026, stipulato ai sensi\n dell\u0027articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme\n in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso\n ai documenti amministrativi), nonche\u0027 per il subentro del Comune\n medesimo nei connessi rapporti giuridici pendenti, attivi e\n passivi, attivati dalla regione in applicazione del medesimo\n accordo; 2) per la presa in carico nel patrimonio mobiliare del\n Comune dei beni strumentali e delle attrezzature acquistate dalla\n regione, funzionali alla gestione della laguna; 3) per il\n trasferimento delle risorse regionali gia\u0027 impegnate, e non\n ancora liquidate, a copertura dei rapporti giuridici di cui 5.\n Entro quindici giorni dall\u0027adozione della deliberazione di cui al\n comma 4, il Comune approva il programma delle attivita\u0027 e\n sottoscrive l\u0027accordo di cui alla lettera b) del medesimo comma.\n 6. In caso di inadempimento o ritardo del Comune\n nell\u0027approvazione del programma delle attivita\u0027 e nella\n sottoscrizione dell\u0027accordo di cui al comma 4, lettera b), la\n regione esercita i poteri sostitutivi di cui all\u0027articolo 6,\n comma 2, della l.r. 88/1998. 7. In caso di inerzia o ritardo del\n Comune nella messa in atto degli interventi previsti nel\n programma della attivita\u0027, il Presidente della Giunta regionale\n esercita i poteri sostitutivi di cui all\u0027articolo 9, comma 2. \n\n(5) Cfr. Corte cost. sentenza n. 2 del 2024. \n\n(6) Cfr. Corte cost. sentenza n. 16 del 2024. \n\n(7) Si tratta, come visto, degli articoli 2 (Organi del consorzio), 3\n (Attivita\u0027 del consorzio), 6 (Comitato tecnico scientifico) e 7\n (Amministratore unico). \n\n(8) Cfr. Corte costituzionale n. 39 del 2014; Vedi anche Corte\n costituzionale n. 235 del 2020; Corte costituzionale n. 147 del\n 2018, Corte costituzionale n. 181 del 2013 \n\n(9) Cfr. Corte costituzionale, n. 244 del 2020. \n\n(10) Cfr. Corte costituzionale 17 marzo 2010, n. 100. \n\n(11) Cosi\u0027 Corte cost. 19 luglio 2012, n. 192. \n\n \n P.Q.M. \n \n Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia\ndichiarare costituzionalmente illegittima le censurate norma della\nlegge regionale Toscana n. 27/2025, per i motivi illustrati nel\npresente ricorso. \n Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositeranno: \n 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 24\nluglio 2025; \n 2. legge regionale Toscana n. 27/2025. \n Roma, 29 luglio 2025 \n \n Il Vice Avvocato Generale: Guida \n \n \n L\u0027Avvocato dello Stato: Rocchitta","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Toscana","contenzioso":"","deposito_cost":"03/09/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrto","articolo_legge":"2","data_legge":"20/05/2025","data_nir":"2025-05-20","numero_legge":"27","comma":"2","denominazione_legge":"legge della Regione 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