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Costantino D\u0027Angelo del\nforo di Campobasso; \n procedimento nel quale risulta persona offesa il Comune di C. del\nB., non comparso. \n \n Premesso che \n \n Con decreto del 27 aprile 2023, il G.U.P. presso il Tribunale di\nCampobasso, su richiesta del P.M., disponeva il rinvio a giudizio\ndell\u0027imputato per i reati ascrittigli in imputazione, fissando per la\ncelebrazione del dibattimento dinanzi al Tribunale, in composizione\ncollegiale, l\u0027udienza del 5 luglio 2023. All\u0027udienza del 5 luglio\n2023, data la dichiarazione di assenza dell\u0027imputato all\u0027udienza\npreliminare del 17 gennaio 2023, il Tribunale disponeva procedersi in\nsua assenza. Indi, dichiarato aperto il dibattimento, e ammesse le\nrichieste istruttorie cosi\u0027 come formulate dalle parti, il processo\nveniva aggiornato al 15 novembre 2023. Nelle udienze del 15 novembre\n2023 e del 21 febbraio 2024, faceva il suo corso l\u0027istruttoria\ndibattimentale acquisizione delle prove orali e documentali.\nL\u0027udienza dell\u00278 maggio 2024 veniva rinviata, con sospensione dei\ntermini di prescrizione, stante il legittimo impedimento\ndell\u0027imputato al 2 ottobre 2024. In tale data dichiarata chiusa\nl\u0027istruttoria dibattimentale e formulate le conclusioni delle parti,\nil Tribunale all\u0027esito della Camera di consiglio, differiva la\ndecisione al 4 dicembre 2024 al fine di valutare la legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma 1, lettera b), della legge n.\n114/2024 nella parte in cui dispone l\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 del\ncodice penale. \n Al capo di imputazione, viene contestato all\u0027inputato, la\nviolazione: \n a) del reato p. e p. dagli articoli 81 cpv, 323 del codice\npenale, perche\u0027, con piu\u0027 azioni esecutive di un medesimo disegno\ncriminoso, nella qualita\u0027 di sindaco del Comune di ... e di\nresponsabile del servizio, omettendo di astenersi in presenza di un\ninteresse proprio, con determinazione n. ... del ... approvava le\nrisultanze nella selezione pubblica, in forma semplificata, per la\ncostituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato per\nil profilo professionale di istruttore contabile in cui era inserito,\nal quarto posto, il figlio F. R., il quale veniva successivamente\nassunto con determinazione n. ... del ..., utilizzando la precedente\ngraduatoria cosi come disposto con la delibera di giunta n. ... del\n... a cui il F. E. prendeva parte, procurando in tal modo al F. R. un\ningiusto vantaggio patrimoniale. In C. del B. il ... e il ...; \n b) del reato p. e p. dall\u0027art 323 del codice penale perche\u0027,\nnella qualita\u0027 di sindaco del Comune di C. del B, emettendo il\ndecreto sindacale n. ... del ..., in violazione dell\u0027art 110 del\nTUEL, che prevede espressamente che gli incarichi a contratto devono\nessere conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare in capo\nai soggetti il possesso comprovata esperienza pluriennale, nominava\ndirettamente P. G. quale istruttrice direttiva area amministrativa,\nper un periodo di dodici mesi, essendo la P. anche priva di\ncomprovata esperienza pluriennale avendo espletato soltanto il\npraticantato da avvocato da nove mesi. \n In C. del B. il ... \nRilevanza della questione. \n All\u0027esito dell\u0027istruttoria svolta, al termine della quale le\nparti hanno concluso per l\u0027assoluzione dell\u0027imputato ai sensi\ndell\u0027art. 129, codice di procedura penale perche\u0027 il fatto non e\u0027\nprevisto dalla legge come reato, questo Tribunale e\u0027 chiamato a\nvalutare la responsabilita\u0027 dell\u0027imputato sulla base dell\u0027art. 323\ndel codice penale, su cui l\u0027avvenuta depenalizzazione ad opera\ndell\u0027art. 1, comma 1, lettera b), della 9 agosto 2024, n. 114, incide\ndirettamente. \n Atteso che sulla base di detta depenalizzazione non sarebbe\npossibile pervenire ad una sentenza di condanna e che, in caso di\nun\u0027eventuale declaratoria di incostituzionalita\u0027 della norma\nabrogatrice, si otterrebbero differenti formule assolutorie,\npresumibilmente piu\u0027 favorevoli all\u0027imputato; insiste allo stato un\nserio dubbio cli conformita\u0027 della norma abrogatrice rispetto ai\nprincipi contenuti nella Carta fondamentale. \n Preliminarmente, occorre soffermarsi sugli effetti dell\u0027entrata\nin vigore della legge Nordio. L\u0027art. 1 della legge 9 agosto 2024, n.\n114, con la lettera b), ha abrogato l\u0027art. 323 del codice penale e,\ncon la lettera e), ha sostituito l\u0027art. 346-bis del codice penale,\nrendendo il campo di applicazione piu\u0027 restrittivo causandone una\nabolizione parziale. \n In relazione all\u0027abuso d\u0027ufficio, ci si trova di fronte\nall\u0027abrogazione totale della norma incriminatrice che, cosi\u0027 come\nformulata, non lascia dubbi sul fatto che non si tratti di abrogazio\nsine abolitione. \n La formale abrogazione di una norma incriminatrice, infatti, non\nsempre comporta l\u0027abolizione del reato, poiche\u0027 puo\u0027 accadere che un\ncerto genere di condotte riconducibili alla disposizione abrogata\nconservino rilevanza penale, risultando riconducibili a un\u0027altra\nnorma incriminatrice sebbene di carattere piu\u0027 ampio e generalizzato. \n La diretta conseguenza di quanto esposto e\u0027 che, in caso di\nabolizione totale, sara\u0027 applicabile l\u0027art. 2, comma 2 del codice\npenale; in caso abrogazio sine abolitione, l\u0027art. 2, comma 4, del\ncodice penale, ossia la legge piu\u0027 favorevole al reo. \n Da un\u0027analisi delle norme presenti nel sistema penale, non\nrisulta che la condotta prevista dall\u0027 art. 323 del codice penale\npossa essere inclusa in altra norma di carattere generale. Va in\nquesta sede precisato che l\u0027applicazione dell\u0027art. 323 del codice\npenale era prevista a condizione che il fatto non costituisse «un\npiu\u0027 grave reato». \n Per cui allo stato le condotte delittuose piu\u0027 gravi (come il\npeculato o la turbativa d\u0027asta) non possono essere ritenute norme\ngenerali assorbenti l\u0027abrogato art. 323 del codice penale e del resto\ncontinuano ad esser penalmente rilevanti, non avendo subito alcuna\nvariazione. Lo stesso dicasi per l\u0027art. 328 del codice penale,\nrifiuto di atti d\u0027ufficio, il quale risulta essere attualmente\npenalmente rilevante, ma limita il suo campo di applicazione a\ncondotte meno gravi. \n A cio\u0027 si aggiunga che la sopravvivenza di dette fattispecie\nspeciali rispetto all\u0027art 323 del codice penale, crea un profilo di\nirragionevolezza in quanto si puniscono le condotte specifiche meno\ngravi ma non l\u0027abuso d\u0027ufficio. \n Infine, la mancata previsione nel sistema penale di altra norma\nintrodotta contestualmente all\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 del codice\npenale che, senza soluzione di continuita\u0027, comporti la permanenza\ndella rilevanza penale delle condotte dell\u0027abuso d\u0027ufficio, esclude\nla possibilita\u0027 che si verifichi un\u0027abrogatio sine abolitione. \n Tale vuoto normativo non puo\u0027 dirsi colmato neppure con\nl\u0027introduzione dell\u0027art. 314-bis del codice penale (Indebita\ndestinazione di denaro o cose mobili) ad opera del decreto-legge n.\n92/2024, entrato in vigore prima dell\u0027abrogazione dell\u0027art. 323 del\ncodice penale. \n Invero il precetto in esso affermato determina, senza soluzione\ndi continuita\u0027, la rilevanza penale delle sole condotte di peculato\nper distrazione, prima riconducibili (per giurisprudenza consolidata)\nalla fattispecie dell\u0027abuso d\u0027ufficio e aventi ad oggetto denaro o\ncose mobili, condotte che tuttavia non attengono alla fattispecie di\ncui e\u0027 oggetto l\u0027odierno processo. \n Terminato questo breve excursus, lo scrivente Tribunale ritiene\nverosimile la sussistenza di profili di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n1 della legge 9 agosto 2024, n. 114, lettera b), che ha abrogato\nl\u0027art. 323 del codice penale. \n Come noto, ai sensi dall\u0027art. 1, comma 1, legge Cost. n. l/1948,\nesiste in capo al giudice di merito un vero e proprio obbligo di\nrimessione alla Corte costituzionale, qualora si presentino dubbi di\nlegittimita\u0027 circa le norme applicabili al caso per cui e\u0027 chiamato a\ndecidere, non potendosi adottare, nel caso di specie, una\ninterpretazione costituzionalmente orientata rispetto alla\nfattispecie astratta totalmente abrogata. \n La non manifesta infondatezza della questione, in particolar\nmodo, deriva dal possibile contrasto della norma abrogatrice con gli\narticoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n19 della Convenzione delle Nazioni unite del 2003 contro la\ncorruzione (cd. Convenzione di Merida). \n L\u0027art. 11 della Carta costituzionale consente allo stato italiano\ndi limitare la propria sovranita\u0027 affinche\u0027, in condizioni di parita\u0027\ncon gli altri stati, tale limitazione possa essere finalizzata alla\ncreazione e mantenimento di un organismo sovrastatale che garantisca\nla pace e la giustizia fra tutte le nazioni. A supporto dell\u0027art. 11,\ninterviene poi l\u0027art. 117 con cui, nel sancire la potesta\u0027\nlegislativa dello stato, si afferma che tale potesta\u0027 deve in ogni\ncaso essere rispettosa della Costituzione nonche\u0027 «dei vincoli\nderivanti dall\u0027ordinamento comunitario e dagli obblighi\ninternazionali». \n Tra i vari trattati e le convenzioni sottoscritte dall\u0027Italia\nmerita particolare attenzione, in relazione al caso per cui e\u0027\ngiudizio, la cd. Convenzione di Merida, adottata dall\u0027assemblea\ngenerale dell\u0027ONU con risoluzione n. 584, firmata dallo Stato\nitaliano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge n. 116/2009. \n Tale convenzione risulta essere a tutti gli effetti fonte del\ndiritto internazionale e vincolante per gli stati aderenti e prevede\nl\u0027obbligo di introduzione, qualora non previste nei singoli\nordinamenti, di una varieta\u0027 di ipotesi delittuose correlate con la\ncorruzione, specificando che, benche\u0027 il documento contenga una serie\ndi violazioni basilari (come le concussioni, l\u0027appropriazione\nindebita di fondi pubblici, ma anche gli atti compiuti a sostegno\ndella corruzione, l\u0027ostruzione alla giustizia, il traffico di\ninfluenza e l\u0027occultamento o il riciclaggio dei proventi della\ncorruzione), gli stati possono prevederne ulteriori e piu\u0027\nspecifiche. \n All\u0027art. 19 della convenzione e\u0027 espressamente previsto che:\n«Ciascuno Stato parte esamina l\u0027adozione delle misure legislative e\ndelle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito\npenale, quando l\u0027atto e\u0027 stato commesso intenzionalmente, al fatto\nper un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della\nsua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere,\nnell\u0027esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle\nleggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un\u0027altra\npersona o entita\u0027.»; descrivendo di\u0027 fatto quelle condotte che fino\nall\u0027entrata in vigore della legge n. 114 del 9 agosto 2024 erano\nrecepite nell\u0027alveo dell\u0027art. 323 del codice penale. \n Risulta dunque evidente che, se esiste a livello internazionale\nun obbligo di penalizzazione dell\u0027abuso d\u0027ufficio, la sua abrogazione\nnon puo\u0027 che rappresentare una violazione degli impegni assunti in\nsede di stipula della convenzione. \n Tanto piu\u0027 che, se da un lato gli stati membri devono adattare il\ndiritto interno per conformarlo alle norme sovranazionali, anche\nattraverso l\u0027introduzione di precetti sino a quel momento\ninesistenti, di converso, qualora uno stato gia\u0027 preveda una\nnormativa conforme, il suo impegno deve essere quello di mantenerla\nvigente nell\u0027ordinamento (principio espressamente previsto all\u0027art.\n7, comma 4, della Convenzione: «Ciascuno Stato si adopera,\nconformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno,\nal fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono\nla trasparenza e prevengono i conflitti di interesse»). \n In via conclusiva, ritenuta la questione rilevante e non\nmanifestamente infondata, in virtu\u0027 del combinato disposto dagli\narticoli 23, legge n. 87/1953 e 159 del codice penale, deve ordinarsi\nla sospensione del giudizio in corso nei confronti dell\u0027imputato e la\nconseguente sospensione della prescrizione con riferimento a tutti i\nreati contestati al capo di imputazione non definibili separatamente. \n Deve, infine, disporsi ai sensi dell\u0027art. 23, comma 4, legge n.\n87/1953 l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale, mandandosi la cancelleria per la notificazione\ndella presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,\nnonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati\ne del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione ciel\nfascicolo processuale alla Corte costituzionale. \n\n \n P. Q. M. \n \n Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge\ncostituzionale n. 1/1948 e 23 seguenti della legge n. 87/1953; \n Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale in relazione\nall\u0027art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114\n(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187\ndel 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il 25 agosto 2024), nella\nparte in cui abroga l\u0027art. 323 del codice penale, per violazione\ndegli articoli 97, 11 e 117, comma 1, della Costituzione (in\nrelazione agli obblighi discendenti dagli articoli 7, comma 4, 19 e\n65, comma 1, della Convenzione delle Nazioni unite del 2003 contro la\ncorruzione - cd. Convenzione di Merida - adottata dall\u0027Assemblea\ngenerale dell\u0027ONU 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata\ndallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, oggetto di ratifica ed\nesecuzione in Italia con legge 13 agosto 2009, n. 116). \n Sospende il giudizio in corso nei confronti dell\u0027imputato ed i\ntermini di prescrizione fino alla definizione del giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale. \n Manda alla cancelleria per la notificazione della presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche\u0027 per la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato\ndella Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n Cosi\u0027 deciso in Campobasso, il 26 febbraio 2025 \n \n Il Presidente: Di Dedda \n \n I Giudici: Dei Santi - Barbara","elencoNorme":[{"id":"62414","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79096","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79097","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79098","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79099","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"09/12/2003","articolo":"7","specificaz_art":"par. 4","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79100","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"09/12/2003","articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79101","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"09/12/2003","articolo":"65","specificaz_art":"par. 1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}" ] ] |