GET https://cc.strategiedigitali.net/scheda-ordinanza/2025/67

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F.. \n \nReati e pene - Abrogazione dell\u0027art. 323  del  codice  penale  (Abuso\n  d\u0027ufficio). \n- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al  codice\n  di  procedura  penale,  all\u0027ordinamento  giudiziario  e  al  codice\n  dell\u0027ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b). \n\n\r\n(GU n. 17 del 23-04-2025)\n\r\n \n                       TRIBUNALE DI CAMPOBASSO \n \n    II Tribunale di Campobasso in composizione  collegiale,  composto\ndai signori magistrati: \n        dott. Enrico Di Dedda, Presidente; \n        dott.ssa Federica Adele Dei Santi, Giudice; \n        dott. Tommaso Barbara, Giudice; \n    Nel procedimento nei confronti di: F. E.,  nato  a  ...  il  ...,\nresidente ed elettivamente domiciliato in ... alla via  ...,  libero,\npresente; \n    assistito e difeso di fiducia dall\u0027avv. Costantino  D\u0027Angelo  del\nforo di Campobasso; \n    procedimento nel quale risulta persona offesa il Comune di C. del\nB., non comparso. \n \n                            Premesso che \n \n    Con decreto del 27 aprile 2023, il G.U.P. presso il Tribunale  di\nCampobasso, su richiesta del P.M., disponeva  il  rinvio  a  giudizio\ndell\u0027imputato per i reati ascrittigli in imputazione, fissando per la\ncelebrazione del dibattimento dinanzi al Tribunale,  in  composizione\ncollegiale, l\u0027udienza del 5 luglio 2023.  All\u0027udienza  del  5  luglio\n2023, data la  dichiarazione  di  assenza  dell\u0027imputato  all\u0027udienza\npreliminare del 17 gennaio 2023, il Tribunale disponeva procedersi in\nsua assenza. Indi, dichiarato aperto il dibattimento,  e  ammesse  le\nrichieste istruttorie cosi\u0027 come formulate dalle parti,  il  processo\nveniva aggiornato al 15 novembre 2023. Nelle udienze del 15  novembre\n2023 e del 21  febbraio  2024,  faceva  il  suo  corso  l\u0027istruttoria\ndibattimentale  acquisizione  delle  prove   orali   e   documentali.\nL\u0027udienza dell\u00278 maggio 2024 veniva  rinviata,  con  sospensione  dei\ntermini   di   prescrizione,   stante   il   legittimo    impedimento\ndell\u0027imputato al 2 ottobre  2024.  In  tale  data  dichiarata  chiusa\nl\u0027istruttoria dibattimentale e formulate le conclusioni delle  parti,\nil Tribunale  all\u0027esito  della  Camera  di  consiglio,  differiva  la\ndecisione al 4 dicembre 2024 al  fine  di  valutare  la  legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, comma  1,  lettera  b),  della  legge  n.\n114/2024 nella parte in cui dispone l\u0027abrogazione dell\u0027art.  323  del\ncodice penale. \n    Al  capo  di  imputazione,  viene  contestato  all\u0027inputato,   la\nviolazione: \n        a) del reato p. e p. dagli articoli 81 cpv,  323  del  codice\npenale, perche\u0027, con piu\u0027 azioni esecutive  di  un  medesimo  disegno\ncriminoso,  nella  qualita\u0027  di  sindaco  del  Comune  di  ...  e  di\nresponsabile del servizio, omettendo di astenersi in presenza  di  un\ninteresse proprio, con determinazione n. ...  del  ...  approvava  le\nrisultanze nella selezione pubblica, in forma  semplificata,  per  la\ncostituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato per\nil profilo professionale di istruttore contabile in cui era inserito,\nal quarto posto, il figlio F. R.,  il  quale  veniva  successivamente\nassunto con determinazione n. ... del ..., utilizzando la  precedente\ngraduatoria cosi come disposto con la delibera di giunta n.  ...  del\n... a cui il F. E. prendeva parte, procurando in tal modo al F. R. un\ningiusto vantaggio patrimoniale. In C. del B. il ... e il ...; \n        b) del reato p. e p. dall\u0027art 323 del codice penale  perche\u0027,\nnella qualita\u0027 di sindaco del  Comune  di  C.  del  B,  emettendo  il\ndecreto sindacale n. ... del ...,  in  violazione  dell\u0027art  110  del\nTUEL, che prevede espressamente che gli incarichi a contratto  devono\nessere conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare in capo\nai soggetti il possesso comprovata esperienza  pluriennale,  nominava\ndirettamente P. G. quale istruttrice direttiva  area  amministrativa,\nper un  periodo  di  dodici  mesi,  essendo  la  P.  anche  priva  di\ncomprovata  esperienza  pluriennale  avendo  espletato  soltanto   il\npraticantato da avvocato da nove mesi. \n    In C. del B. il ... \nRilevanza della questione. \n    All\u0027esito dell\u0027istruttoria svolta,  al  termine  della  quale  le\nparti  hanno  concluso  per  l\u0027assoluzione  dell\u0027imputato  ai   sensi\ndell\u0027art. 129, codice di procedura penale perche\u0027  il  fatto  non  e\u0027\nprevisto dalla legge come  reato,  questo  Tribunale  e\u0027  chiamato  a\nvalutare la responsabilita\u0027 dell\u0027imputato sulla  base  dell\u0027art.  323\ndel codice  penale,  su  cui  l\u0027avvenuta  depenalizzazione  ad  opera\ndell\u0027art. 1, comma 1, lettera b), della 9 agosto 2024, n. 114, incide\ndirettamente. \n    Atteso che sulla  base  di  detta  depenalizzazione  non  sarebbe\npossibile pervenire ad una sentenza di condanna e  che,  in  caso  di\nun\u0027eventuale  declaratoria   di   incostituzionalita\u0027   della   norma\nabrogatrice,  si   otterrebbero   differenti   formule   assolutorie,\npresumibilmente piu\u0027 favorevoli all\u0027imputato; insiste allo  stato  un\nserio dubbio cli conformita\u0027  della  norma  abrogatrice  rispetto  ai\nprincipi contenuti nella Carta fondamentale. \n    Preliminarmente, occorre soffermarsi sugli  effetti  dell\u0027entrata\nin vigore della legge Nordio. L\u0027art. 1 della legge 9 agosto 2024,  n.\n114, con la lettera b), ha abrogato l\u0027art. 323 del codice  penale  e,\ncon la lettera e), ha sostituito l\u0027art. 346-bis  del  codice  penale,\nrendendo il campo di applicazione  piu\u0027  restrittivo  causandone  una\nabolizione parziale. \n    In  relazione  all\u0027abuso  d\u0027ufficio,  ci  si  trova   di   fronte\nall\u0027abrogazione totale della norma  incriminatrice  che,  cosi\u0027  come\nformulata, non lascia dubbi sul fatto che non si tratti di  abrogazio\nsine abolitione. \n    La formale abrogazione di una norma incriminatrice, infatti,  non\nsempre comporta l\u0027abolizione del reato, poiche\u0027 puo\u0027 accadere che  un\ncerto genere di condotte  riconducibili  alla  disposizione  abrogata\nconservino rilevanza  penale,  risultando  riconducibili  a  un\u0027altra\nnorma incriminatrice sebbene di carattere piu\u0027 ampio e generalizzato. \n    La diretta conseguenza di quanto  esposto  e\u0027  che,  in  caso  di\nabolizione totale, sara\u0027 applicabile l\u0027art. 2,  comma  2  del  codice\npenale; in caso abrogazio sine abolitione, l\u0027art.  2,  comma  4,  del\ncodice penale, ossia la legge piu\u0027 favorevole al reo. \n    Da un\u0027analisi  delle  norme  presenti  nel  sistema  penale,  non\nrisulta che la condotta prevista dall\u0027 art.  323  del  codice  penale\npossa essere inclusa in altra norma  di  carattere  generale.  Va  in\nquesta sede precisato che l\u0027applicazione  dell\u0027art.  323  del  codice\npenale era prevista a condizione che il  fatto  non  costituisse  «un\npiu\u0027 grave reato». \n    Per cui allo stato le condotte delittuose  piu\u0027  gravi  (come  il\npeculato o la turbativa d\u0027asta) non  possono  essere  ritenute  norme\ngenerali assorbenti l\u0027abrogato art. 323 del codice penale e del resto\ncontinuano ad esser penalmente rilevanti, non  avendo  subito  alcuna\nvariazione. Lo stesso  dicasi  per  l\u0027art.  328  del  codice  penale,\nrifiuto di  atti  d\u0027ufficio,  il  quale  risulta  essere  attualmente\npenalmente rilevante, ma  limita  il  suo  campo  di  applicazione  a\ncondotte meno gravi. \n    A cio\u0027 si aggiunga che  la  sopravvivenza  di  dette  fattispecie\nspeciali rispetto all\u0027art 323 del codice penale, crea un  profilo  di\nirragionevolezza in quanto si puniscono le condotte  specifiche  meno\ngravi ma non l\u0027abuso d\u0027ufficio. \n    Infine, la mancata previsione nel sistema penale di  altra  norma\nintrodotta contestualmente all\u0027abrogazione dell\u0027art. 323  del  codice\npenale che, senza soluzione di continuita\u0027,  comporti  la  permanenza\ndella rilevanza penale delle condotte dell\u0027abuso  d\u0027ufficio,  esclude\nla possibilita\u0027 che si verifichi un\u0027abrogatio sine abolitione. \n    Tale  vuoto  normativo  non  puo\u0027  dirsi  colmato   neppure   con\nl\u0027introduzione  dell\u0027art.  314-bis  del   codice   penale   (Indebita\ndestinazione di denaro o cose mobili) ad opera del  decreto-legge  n.\n92/2024, entrato in vigore prima dell\u0027abrogazione dell\u0027art.  323  del\ncodice penale. \n    Invero il precetto in esso affermato determina,  senza  soluzione\ndi continuita\u0027, la rilevanza penale delle sole condotte  di  peculato\nper distrazione, prima riconducibili (per giurisprudenza consolidata)\nalla fattispecie dell\u0027abuso d\u0027ufficio e aventi ad  oggetto  denaro  o\ncose mobili, condotte che tuttavia non attengono alla fattispecie  di\ncui e\u0027 oggetto l\u0027odierno processo. \n    Terminato questo breve excursus, lo scrivente  Tribunale  ritiene\nverosimile la sussistenza di profili di incostituzionalita\u0027 dell\u0027art.\n1 della legge 9 agosto 2024, n. 114,  lettera  b),  che  ha  abrogato\nl\u0027art. 323 del codice penale. \n    Come noto, ai sensi dall\u0027art. 1, comma 1, legge Cost. n.  l/1948,\nesiste in capo al giudice di merito un  vero  e  proprio  obbligo  di\nrimessione alla Corte costituzionale, qualora si presentino dubbi  di\nlegittimita\u0027 circa le norme applicabili al caso per cui e\u0027 chiamato a\ndecidere,  non  potendosi  adottare,  nel   caso   di   specie,   una\ninterpretazione   costituzionalmente    orientata    rispetto    alla\nfattispecie astratta totalmente abrogata. \n    La non manifesta  infondatezza  della  questione,  in  particolar\nmodo, deriva dal possibile contrasto della norma abrogatrice con  gli\narticoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all\u0027art.\n19  della  Convenzione  delle  Nazioni  unite  del  2003  contro   la\ncorruzione (cd. Convenzione di Merida). \n    L\u0027art. 11 della Carta costituzionale consente allo stato italiano\ndi limitare la propria sovranita\u0027 affinche\u0027, in condizioni di parita\u0027\ncon gli altri stati, tale limitazione possa essere  finalizzata  alla\ncreazione e mantenimento di un organismo sovrastatale che  garantisca\nla pace e la giustizia fra tutte le nazioni. A supporto dell\u0027art. 11,\ninterviene  poi  l\u0027art.  117  con  cui,  nel  sancire   la   potesta\u0027\nlegislativa dello stato, si afferma che tale potesta\u0027  deve  in  ogni\ncaso  essere  rispettosa  della  Costituzione  nonche\u0027  «dei  vincoli\nderivanti   dall\u0027ordinamento    comunitario    e    dagli    obblighi\ninternazionali». \n    Tra i vari trattati e  le  convenzioni  sottoscritte  dall\u0027Italia\nmerita particolare attenzione,  in  relazione  al  caso  per  cui  e\u0027\ngiudizio, la  cd.  Convenzione  di  Merida,  adottata  dall\u0027assemblea\ngenerale  dell\u0027ONU  con  risoluzione  n.  584,  firmata  dallo  Stato\nitaliano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge n. 116/2009. \n    Tale convenzione risulta essere a tutti  gli  effetti  fonte  del\ndiritto internazionale e vincolante per gli stati aderenti e  prevede\nl\u0027obbligo  di  introduzione,  qualora  non   previste   nei   singoli\nordinamenti, di una varieta\u0027 di ipotesi delittuose correlate  con  la\ncorruzione, specificando che, benche\u0027 il documento contenga una serie\ndi  violazioni  basilari  (come  le   concussioni,   l\u0027appropriazione\nindebita di fondi pubblici, ma anche gli  atti  compiuti  a  sostegno\ndella  corruzione,  l\u0027ostruzione  alla  giustizia,  il  traffico   di\ninfluenza e  l\u0027occultamento  o  il  riciclaggio  dei  proventi  della\ncorruzione),  gli  stati  possono   prevederne   ulteriori   e   piu\u0027\nspecifiche. \n    All\u0027art. 19 della  convenzione  e\u0027  espressamente  previsto  che:\n«Ciascuno Stato parte esamina l\u0027adozione delle misure  legislative  e\ndelle altre misure necessarie per conferire il carattere di  illecito\npenale, quando l\u0027atto e\u0027 stato commesso  intenzionalmente,  al  fatto\nper un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni  o  della\nsua posizione,  ossia  di  compiere  o  di  astenersi  dal  compiere,\nnell\u0027esercizio delle proprie funzioni, un atto  in  violazione  delle\nleggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un\u0027altra\npersona o entita\u0027.»; descrivendo di\u0027 fatto quelle condotte  che  fino\nall\u0027entrata in vigore della legge n. 114  del  9  agosto  2024  erano\nrecepite nell\u0027alveo dell\u0027art. 323 del codice penale. \n    Risulta dunque evidente che, se esiste a  livello  internazionale\nun obbligo di penalizzazione dell\u0027abuso d\u0027ufficio, la sua abrogazione\nnon puo\u0027 che rappresentare una violazione degli  impegni  assunti  in\nsede di stipula della convenzione. \n    Tanto piu\u0027 che, se da un lato gli stati membri devono adattare il\ndiritto interno per  conformarlo  alle  norme  sovranazionali,  anche\nattraverso  l\u0027introduzione  di   precetti   sino   a   quel   momento\ninesistenti,  di  converso,  qualora  uno  stato  gia\u0027  preveda   una\nnormativa conforme, il suo impegno deve essere quello  di  mantenerla\nvigente nell\u0027ordinamento (principio espressamente  previsto  all\u0027art.\n7,  comma  4,  della  Convenzione:  «Ciascuno   Stato   si   adopera,\nconformemente ai principi fondamentali del proprio  diritto  interno,\nal fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono\nla trasparenza e prevengono i conflitti di interesse»). \n    In  via  conclusiva,  ritenuta  la  questione  rilevante  e   non\nmanifestamente infondata, in  virtu\u0027  del  combinato  disposto  dagli\narticoli 23, legge n. 87/1953 e 159 del codice penale, deve ordinarsi\nla sospensione del giudizio in corso nei confronti dell\u0027imputato e la\nconseguente sospensione della prescrizione con riferimento a tutti  i\nreati contestati al capo di imputazione non definibili separatamente. \n    Deve, infine, disporsi ai sensi dell\u0027art. 23, comma 4,  legge  n.\n87/1953 l\u0027immediata trasmissione degli  atti  del  procedimento  alla\nCorte costituzionale, mandandosi la cancelleria per la  notificazione\ndella presente ordinanza al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,\nnonche\u0027 per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati\ne del Senato della Repubblica e per la successiva  trasmissione  ciel\nfascicolo processuale alla Corte costituzionale. \n\n \n                               P. Q. M. \n \n    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge\ncostituzionale n. 1/1948 e 23 seguenti della legge n. 87/1953; \n    Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata; \n    Solleva questione di  legittimita\u0027  costituzionale  in  relazione\nall\u0027art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto  2024,  n.  114\n(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187\ndel 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il  25  agosto  2024),  nella\nparte in cui abroga l\u0027art. 323  del  codice  penale,  per  violazione\ndegli articoli  97,  11  e  117,  comma  1,  della  Costituzione  (in\nrelazione agli obblighi discendenti dagli articoli 7, comma 4,  19  e\n65, comma 1, della Convenzione delle Nazioni unite del 2003 contro la\ncorruzione - cd. Convenzione  di  Merida  -  adottata  dall\u0027Assemblea\ngenerale dell\u0027ONU 31 ottobre 2003, con risoluzione n.  58/4,  firmata\ndallo Stato italiano il 9  dicembre  2003,  oggetto  di  ratifica  ed\nesecuzione in Italia con legge 13 agosto 2009, n. 116). \n    Sospende il giudizio in corso nei confronti  dell\u0027imputato  ed  i\ntermini  di  prescrizione  fino   alla   definizione   del   giudizio\nincidentale di legittimita\u0027 costituzionale. \n    Dispone l\u0027immediata trasmissione degli atti del procedimento alla\nCorte costituzionale. \n    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente\nordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche\u0027  per  la\ncomunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato\ndella Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo\nprocessuale alla Corte costituzionale. \n        Cosi\u0027 deciso in Campobasso, il 26 febbraio 2025 \n \n                       Il Presidente: Di Dedda \n \n                                       I Giudici: Dei Santi - Barbara","elencoNorme":[{"id":"62414","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"09/08/2024","data_nir":"2024-08-09","numero_legge":"114","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. b)","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-08-09;114~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"79096","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"11","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79097","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79098","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79099","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"09/12/2003","articolo":"7","specificaz_art":"par. 4","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79100","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"09/12/2003","articolo":"19","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""},{"id":"79101","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"ConONU","descriz_costit":"Convenzione ONU contro la corruzione del 2003","numero_legge":"","data_legge":"09/12/2003","articolo":"65","specificaz_art":"par. 1","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[]}}"
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