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A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024 - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge regionale – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee – Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024, ivi compreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale – Raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole – Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un\u0027intesa con la Regione – Previsione che qualora l\u0027istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un\u0027area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l\u0027area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale n. 35 del 1995 – Denunciate disposizioni che contrastano con i principi stabiliti dalla legge statale di riferimento e con le norme fondamentali di riforma economico–sociale che, per espressa previsione statutaria, si impongono anche alle Regioni ad autonomia speciale –– Violazione dei principi fondamentali posti dallo stato nella materia di legislazione concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – Previsione di un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree individuate dalla normativa regionale come non idonee, che confligge con la normativa interposta nonché con il principio di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, come dedotto dalla disciplina europea di riferimento – Contrasto con il principio europeo di integrazione ambientale funzionale a ridurre le pressioni sull’ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e a raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici – Incidenza della normativa regionale sul raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello europeo – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Violazione del principio di proporzionalità, per mancato bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti che comporta il sacrificio di uno di essi in misura eccessiva – Incondizionato sacrificio del principio dello sviluppo sostenibile, lesivo della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi – Lesione del principio di ragionevolezza – Normativa regionale che ha imposto l’indiscriminata applicazione del nuovo regime a tutti gli operatori – Violazione dei principi di uguaglianza, certezza del diritto, del legittimo affidamento nonché del diritto di libertà di iniziativa economica – Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento atteso l’impatto della suddetta normativa su procedimenti già definiti che osta a qualsiasi possibilità di realizzare in sede amministrativa l’opportuno bilanciamento degli interessi in gioco – Previsione che consente ai comuni interessati di proporre un’istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all’interno d un’area individuata come non idonea, dando luogo a una conferenza in conferenza di servizi nella quale è prevista l’unanimità ai fini della realizzazione dell’intervento e l’inapplicabilità del silenzio-assenso – Legge regionale che, recando un livello inferiore di tutela rispetto a quello garantito dalla legge statale, viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali – Istituzione di un procedimento diverso anche in aree soggette a tutela culturale o paesaggistica per le quali la normativa statale fissa un procedimento apposito da parte dell’apposita sopraintendenza – Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali .\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Sorgenia Renewables srl","prima_controparte":"Ministero dell\u0027Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell\u0027Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero della Cultura ed altri 1","altre_parti":"Sorgenia Renewables srl, Regione autonoma della Sardegna","testo_atto":"N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2025\n\r\nOrdinanza del 26 maggio 2025 del Tribunale amministrativo regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da Sorgenia Renewables srl contro\nMinistero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica e altri. \n \nEnergia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della\n Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l\u0027individuazione di\n aree e superfici idonee e non idonee all\u0027installazione di impianti\n a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che si applica a\n tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le\n superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in\n corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza\n regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato\n una modifica irreversibile dello stato dei luoghi - Previsione che\n e\u0027 vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle\n rispettive aree non idonee, come individuate dagli allegati A, B,\n C, D, E e dai commi 9 e 11 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20\n del 2024 - Previsione che tale divieto si applica anche agli\n impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di\n valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e\u0027 in\n corso al momento dell\u0027entrata in vigore della medesima legge\n regionale - Previsione che non puo\u0027 essere dato corso alle istanze\n di autorizzazione che, pur presentate prima dell\u0027entrata in vigore\n della legge regionale n. 20 del 2024, risultino in contrasto con\n essa e ne pregiudichino l\u0027attuazione - Previsione che i\n provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque\n denominati gia\u0027 emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti\n nelle aree non idonee, sono privi di efficacia - Previsione che\n sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che\n hanno gia\u0027 comportato una modificazione irreversibile dello stato\n dei luoghi - Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada\n su un areale ricompreso, sia nelle aree definite idonee, sia nelle\n aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneita\u0027 -\n Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento\n relativi ad impianti realizzati in data antecedente all\u0027entrata in\n vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee -\n Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento\n della superficie lorda occupata, nonche\u0027, nel caso di impianti\n eolici, un aumento dell\u0027altezza totale dell\u0027impianto, intesa come\n la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo\n impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del\n comma 6 dell\u0027art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024, ivi\n compreso il rispetto dell\u0027art. 109 delle norme di attuazione del\n Piano paesaggistico regionale - Raggiungimento degli obiettivi di\n transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di\n contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarita\u0027\n storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni\n agricole - Previsione che i comuni hanno facolta\u0027 di proporre\n un\u0027istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un\n accumulo FER all\u0027interno di un\u0027area individuata come non idonea,\n finalizzata al raggiungimento di un\u0027intesa con la Regione -\n Previsione che qualora l\u0027istanza abbia ad oggetto un impianto FER\n ricadente in un\u0027area mineraria dismessa di proprieta\u0027 regionale o\n di enti interamente controllati dalla Regione, l\u0027area medesima e\u0027\n trasferita in proprieta\u0027 ai comuni che ne facciano richiesta ai\n sensi della legge regionale n. 35 del 1995. \n- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti\n per l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\n all\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\n rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti\n autorizzativi) artt. 1, commi 2, 5, 7, 8; 3 e Allegati A, B, C, D\n ed E. \n\n\r\n(GU n. 37 del 10-09-2025)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n \n \n (Sezione Terza) \n \n Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso\nnumero di registro generale 2049 del 2025, proposto da Sorgenia\nRenewables S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio\nTodarello, Claudia Sarrocco, Giacomo Guglielmini, Maria Chiara Berra,\ncon domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e\ndomicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via\nCicerone n. 44; \n contro: \n Ministero dell\u0027ambiente e della sicurezza energetica,\nMinistero dell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle\nforeste, Ministero della cultura, in persona del legale\nrappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall\u0027Avvocatura\ngenerale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei\nPortoghesi n. 12; \n Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale\nrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati\nMattia Pani, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di Giustizia; \n per l\u0027annullamento: \n del provvedimento RAS AOO 09-01-00 prot. Uscita n. 55854 del\n9 dicembre 2024 della Direzione generale dell\u0027industria, Servizio\nenergia ed economia verde, Assessorato dell\u0027industria della Regione\nAutonoma della Sardegna, di archiviazione dell\u0027istanza di\nautorizzazione unica presentata da Sorgenia Renewables S.r.l. per un\nprogetto di impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,80 MW e\nrelative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Iglesias -\ncodice SUAPEE n. 681707 - codice rintracciabilita\u0027 e-distribuzione:\n358292005 - Rif. Pratica n. 586; \n di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque\nconnesso, anche non noto, ivi espressamente inclusi: \n il preavviso di rigetto comunicato dalla Regione Sardegna con\nprovvedimento prot. n. 36844 del 6 agosto 2024; \n la richiesta di regolarizzazione/preavviso di rigetto\ncomunicato dalla Regione Sardegna con provvedimento prot. 30914 del\n1° luglio 2024; \n la comunicazione della Regione Sardegna, Assessorato enti\nlocali, Finanze e Urbanistica, Servizio Demanio e Patrimonio, prot.\n41787 del 7 agosto 2024; \n in parte qua, il decreto ministeriale 21 giugno 2024 (c.d.\n«decreto aree idonee»). \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero\ndell\u0027ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero\ndell\u0027agricoltura, della sovranita\u0027 alimentare e delle foreste, del\nMinistero della cultura e della Regione Autonoma della Sardegna; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott.\nMarco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel\nverbale; \n Visto l\u0027art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; \n Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. \n \n Fatto \n \n 1. Il 6 novembre 2023, la ricorrente ha presentato alla Regione\nSardegna un\u0027istanza di autorizzazione unica ai sensi dell\u0027art. 12 del\ndecreto legislativo n. 387/2003, per un impianto fotovoltaico di\npotenza pari a 8,80 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nel\nComune di Iglesias. \n 2. Il progetto prevede la collocazione dell\u0027impianto fotovoltaico\nsu un terreno di proprieta\u0027 privata - ricadente in area idonea ai\nsensi dell\u0027art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1) e c-quater, decreto\nlegislativo n. 199/2021 - su cui la Societa\u0027 ha acquisito\npreliminarmente il diritto di superficie, mentre le opere connesse\ninteressano alcune aree demaniali, come specificato nell\u0027istanza\nstessa. \n 3. Trascorsi tre mesi dalla presentazione dell\u0027istanza - quando\ncioe\u0027 il procedimento doveva intendersi gia\u0027 avviato ai sensi\ndell\u0027art. 14.4 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 - conmail\ndel 20 febbraio 24 la Societa\u0027 ha chiesto informazioni sullo stato\ndella procedura, cui l\u0027assessorato ha risposto rappresentando che la\nstessa era «in attesa di essere presa in carico da parte dei tecnici\nistruttori». Con ulteriore sollecito dell\u00278 marzo 2024, la ricorrente\nha chiesto alla regione di provvedere nel minor tempo possibile, e\ncomunque entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ad\navviare il procedimento per l\u0027ottenimento dell\u0027AU e di convocare\nConferenza dei Servizi decisoria prima del giorno 30 aprile 2024,\nsenza ottenere alcun riscontro. Tuttavia, con nota del 16 aprile\n2024, nel chiedere conferma a e-distribuzione del persistere delle\ncondizioni di fattibilita\u0027 e realizzabilita\u0027 della soluzione tecnica\nminima indicata nel preventivo di connessione, accettato da Sorgenia,\nla Regione ha dato atto che l\u0027istanza di AU era «in corso di\nistruttoria». \n 4. Dopo quasi 8 mesi dalla data di presentazione dell\u0027istanza di\nAU, il 1° luglio 2024, con nota prot. 30914, la Regione, in sede di\npreliminare verifica istruttoria, ha comunicato alla ricorrente di\naver rilevato alcune lacune documentali e ha richiesto delle\nintegrazioni onde valutare la procedibilita\u0027 della domanda. Nella\nmedesima nota, la Regione ha chiesto alla Societa\u0027 di provvedere alla\nregolarizzazione della domanda entro il termine perentorio di 10\ngiorni dalla ricezione della richiesta, pena il rigetto dell\u0027istanza. \n 5. La ricorrente ha quindi provveduto a produrre la\ndocumentazione e a fornire chiarimenti, presentando altresi\u0027 istanza\ndi concessione presso il Servizio Demanio e Patrimonio regionale\navente ad oggetto il tratto dell\u0027elettrodotto di connessione\ndell\u0027impianto che attraversa il corso d\u0027acqua Riu Su Spurgu. \n 6. Nondimeno, con comunicazione del 6 agosto 2024 la Regione ha\ntrasmesso a Sorgenia il preavviso di rigetto dell\u0027istanza di\nautorizzazione unica, rilevando la carenza di un requisito di\nprocedibilita\u0027 e di ammissibilita\u0027 dell\u0027istanza, costituito dal nulla\nosta/concessione demaniale per il cavidotto che interferisce con il\nreticolo idrografico Rio Su Spurgu. A tale nota ha fatto seguito,\nnonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, il\nprovvedimento del 9 dicembre 2024 con cui l\u0027Amministrazione ha\narchiviato l\u0027istanza per la ritenuta carenza «del requisito\nessenziale relativo al titolo di disponibilita\u0027 delle aree in assenza\ndella concessione demaniale ovvero del nulla osta al suo rilascio»,\nnonche\u0027 in ragione dei profili ostativi derivanti dall\u0027art. 5 del\ndecreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 e dalla legge regionale 5\ndicembre 2024, n. 20. \n 7. La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso,\narticolando le seguenti censure: \n I) «Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 12 del decreto\nlegislativo n. 387/2003, dei paragrafi 13 e 14 del decreto\nministeriale 10 settembre 2010 e dell\u0027art. 9 della D.G.R. n. 3/25 del\n23 gennaio 2018; articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 199/2021\n- Violazione, falsa 9 applicazione degli articoli 1, commi 2, 3,\n10-bis e 14-bis della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per\ntravisamento dei presupposti, illogicita\u0027 e contraddittorieta\u0027 fra\natti della stessa amministrazione, sviamento e ingiustizia manifesta.\nViolazione del principio di non aggravamento del procedimento.\nViolazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione. Violazione\ndella normativa euro unitaria in tema di promozione delle energie\nrinnovabili (direttive 2024/2413UE, 2018/2001UE, 2009/28 CE e 2001/77\nCE; regolamento n. 2022/2577 UE)». Gli atti impugnati sarebbero\nillegittimi in quanto, ai sensi del punto 14.4 delle linee guida FER,\nl\u0027istanza di Sorgenia avrebbe dovuto ritenersi procedibile quanto\nmeno dal 21 novembre 2023; \n II) «Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 12 del decreto\nlegislativo n. 387/2003 e dei paragrafi 13 e 14 del decreto\nministeriale 10 settembre 2010. Violazione dell\u0027art. 1, comma 2,\ndella legge n. 241/1990 di non aggravamento del procedimento. Eccesso\ndi potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di\nfatto, sviamento e contraddittorieta\u0027. Violazione del principio del\ngiusto procedimento. Violazione degli art. 3, 41, 97 e 117 della\nCostituzione. Violazione della normativa euro unitaria in tema di\npromozione delle energie rinnovabili (direttive 2024/2413UE,\n2018/2001UE, 2009/28CE e 2001/77CE; regolamento 2022/2577 UE)».\nUlteriore motivo di illegittimita\u0027 dovrebbe rinvenirsi nel fatto che\nil nulla osta o la concessione non costituirebbero condizione di\nammissibilita\u0027/procedibilita\u0027 della domanda, in quanto essi non\nrientrerebbero tra i requisiti minimi di procedibilita\u0027 elencati al\npunto 13.1 delle linee guida FER e all\u0027art. 7 delle linee guida\nregionali. La giurisprudenza avrebbe, infatti, chiarito che la\ndisponibilita\u0027 delle aree e\u0027 requisito indispensabile e contenuto\nminimo dell\u0027istanza di AU per cio\u0027 che concerne l\u0027area di impianto\n(visto che per il FTV non e\u0027 possibile procedere ad esproprio),\nmentre non lo sarebbe per le opere connesse; \n III) «Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 20 nella sua\ninterezza e nei suoi commi 1 e 8 del decreto legislativo n. 199/2021.\nViolazione dell\u0027art. 5, comma 2, del decreto legge 15 maggio 2024, n.\n63. Violazione degli articoli 3, 41, 97 e 117 della Costituzione.\nViolazione della normativa euro unitaria in tema di promozione delle\nenergie rinnovabili (direttive 2024/2413UE, 2018/2001UE, 2009/28 CE e\n2001/77 CE; regolamento 2022/2577 UE). Eccesso di potere per\ntravisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e\ncontraddittorieta\u0027». Il decreto legge agricoltura esclude dal divieto\nda esso previsto per l\u0027installazione di impianti fotovoltaici con\nmoduli collocati a terra in area agricola i progetti «per i quali,\nalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata\navviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di\nvalutazione ambientale, necessarie all\u0027ottenimento dei titoli per la\ncostruzione e l\u0027esercizio degli impianti e delle relative opere\nconnesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi».\nNel caso di specie, dovendo il procedimento ritenersi avviato sin dal\nnovembre 2023, l\u0027iniziativa della ricorrente ricadrebbe nella deroga\nsopra citata, con la conseguenza che non si applicherebbe il divieto\nin parola; \n IV) «Illegittimita\u0027 del decreto ministeriale 21 giugno 2024\n(decreto ministeriale Aree Idonee) per violazione dell\u0027art. 20 del\ndecreto legislativo n. 199/2021 (con particolare riguardo al\ncombinato disposto dei commi 1 e 8); Eccesso di potere per\nirragionevolezza, perplessita\u0027 e carenza dei presupposti; Violazione\ndegli articoli 3, 9, 41 e 97 della Costituzione». Oltre il decreto\nlegge agricoltura, nel provvedimento impugnato la Regione ha\nrichiamato anche la legge regionale n. 20/2024 del 5 dicembre 2024,\nper rilevare che l\u0027istanza della ricorrente non sarebbe comunque\naccoglibile in virtu\u0027 di quanto disposto con la suddetta legge\nregionale, che non fa salve le aree idonee di cui all\u0027art. 20, comma\n8 del decreto legislativo n. 199/2021, in asserita applicazione di\nquanto disposto dal decreto ministeriale 21 giugno 2024. Ebbene,\nladdove detto decreto ministeriale dovesse ritenersi consentire alle\nregioni la possibilita\u0027 di non «tener conto» delle aree idonee\npreviste ex lege dall\u0027art. 20, comma 8 del decreto legislativo n.\n199/2021 esso si rivelerebbe illegittimo. Il decreto ministeriale\nsarebbe, altresi\u0027, illegittimo ove, nella parte in cui definisce le\naree non idonee come «incompatibili» con la realizzazione di impianti\nrinnovabili, dovesse interpretarsi nel senso che le aree non idonee\nsono aree vietate all\u0027installazione degli impianti FER; \n V) «Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed\nin particolare dell\u0027art. 3 e dell\u0027art. 10-bis della legge n.\n241/1990. Violazione dell\u0027art. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di\npotere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto,\nsviamento, difetto di istruttoria». Il provvedimento di archiviazione\nsarebbe anche illegittimo in quanto si fonda su motivi ostativi non\npreannunciati nel preavviso di rigetto, in violazione dell\u0027art.\n10-bis legge n. 241/1990. \n 8. La ricorrente ha, inoltre, lamentato: \n a) l\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 5, comma 1, del decreto\nlegge 15 maggio 2024, n. 63, che introduce il comma 1-bis all\u0027art. 20\ndel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 1999, per violazione\ndegli articoli 77, 117, comma 1, e 9 della Costituzione. La\nprevisione, infatti, in primo luogo sarebbe stata introdotta per via\ndi un decreto legge in carenza del presupposto della straordinaria\nnecessita\u0027 e urgenza, trattandosi di disposizione disomogenea\nrispetto alla restante disciplina contenuta del decreto-legge\nAgricoltura. Sarebbe violato, inoltre, l\u0027art. 117, comma 1, della\nCostituzione. per contrarieta\u0027 ai principi derivanti dall\u0027ordinamento\neurounitario ed internazionale, in quanto fissare in modo\naprioristico e generale un divieto di installazione di impianti\nfotovoltaici in terreni agricoli, considerando anche la vasta\nincidenza che, nell\u0027insieme dei terreni agricoli, rivestono quelli\nsostanzialmente inutilizzati ed incolti, si porrebbe in contrasto con\ngli obiettivi, di matrice eurounionale, di diffusione massima delle\nenergie rinnovabili (direttive 2024/2413UE, 2018/2001UE, 2009/28 CE e\n2001/77 CE; regolamento 2022/2577 UE), oltre che, sul piano\ninternazionale, del protocollo di Kyoto dell\u002711 dicembre 1997 e\ndell\u0027accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 (al proposito si vedano\nCorte costituzionale n. 275/2012; n. 13/2014; n. 77/2022). Infine, il\ndivieto si porrebbe in contrasto con l\u0027art. 9 della Costituzione, in\nquanto pregiudicherebbe il superamento degli impianti a combustibile\nfossile, i quali incidono negativamente sulla sostenibilita\u0027\nambientale e climatica, ledendo anche «l\u0027interesse delle future\ngenerazioni» al raggiungimento di obiettivi sostenibili sotto il\nprofilo energetico e dell\u0027inquinamento; \n b) l\u0027incostituzionalita\u0027 della legge regionale Sardegna 5\ndicembre 2024, n. 20, per «Violazione dell\u0027art. 117, commi 1 e 3\ndella Costituzione, per il tramite della violazione del decreto\nlegislativo n. 199/2021 e, in particolare, dell\u0027art. 20 di\nquest\u0027ultimo, oltre del decreto ministeriale 21 giugno 2024, del\ndecreto ministeriale 10 settembre 2010 e del decreto legislativo n.\n190/2024. Violazione degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale\nn. 3 del 26 febbraio 1948 e del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 480 del 22 maggio 1975. Violazione degli articoli 3, 9,\n41 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi contenuti nelle\ndirettive comunitarie 2018/2001 e 2023/2413»: \n b.1) sarebbe, in primo luogo, illegittima la previsione di\nretroattivita\u0027 del divieto di realizzare impianti FER in aree non\nidonee, di cui all\u0027art. 1, comma 5, della legge, che si porrebbe in\ncontrasto con l\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021\nladdove stabilisce l\u0027applicazione transitoria delle aree idonee ex\nlege ivi individuate «sino alla individuazione delle aree idonee\nsulla base dei criteri e delle modalita\u0027 stabiliti dai decreti di cui\nal comma 1» e quindi, nel caso specifico, sino alla individuazione\noperata dalla legge regionale n. 20/2024. Se la legge statale ha\ndisposto un regime transitorio valevole fino alla individuazione\ndelle aree idonee da parte delle regioni, non potrebbe poi\nconsentirsi a queste ultime di legiferare in violazione di tale\ndisciplina, ponendola nel nulla, con un effetto abrogativo della\nstessa. Sarebbe violata anche la disposizione del comma 1 dell\u0027art.\n20 del decreto legislativo n. 199/2021, laddove lo stesso prescrive\nche nello stabilire i criteri per l\u0027individuazione delle aree idonee\ni decreti ministeriali attuativi devono tener «conto delle aree\nidonee ai sensi del comma 8». La retroattivita\u0027 della legge regionale\nnon troverebbe adeguata giustificazione sul piano della\nragionevolezza e sarebbe da censurare in quanto lesiva del legittimo\naffidamento del singolo sulla certezza del diritto, degli articoli 3\ne 41 della Costituzione, oltre che l\u0027art. 97, nella misura cui e\u0027\nleso l\u0027affidamento che gli imprenditori hanno riposto nell\u0027assetto\nnormativo come delineato dalla legge statale, oltre che della\nliberta\u0027 di iniziativa economica degli stessi, frustrata\ndall\u0027intervento del legislatore regionale. Sarebbero altresi\u0027 violati\nanche l\u0027art. 9 della Costituzione, nella misura in cui la forte\nincisione limitativa che dalle norme regionali deriva allo sviluppo\ndelle rinnovabili pregiudica gli obiettivi di tutela dell\u0027ambiente\nconnessi all\u0027incremento della produzione di energia da queste fonti,\ncome anche i principi comunitari di cui alle direttive n. 2018/2001 e\nn. 2023/2413 UE - e quindi dell\u0027art. 117, comma 1 - di massima\ndiffusione e sviluppo delle energie rinnovabili; \n b.2) incostituzionale sarebbe la previsione di divieto di\nrealizzare impianti FER nelle aree idonee individuate ex lege\ndall\u0027art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. Non\nsarebbe, infatti, possibile derogare al contenuto minimo delle aree\nidonee legislativamente previsto, come si dedurrebbe dall\u0027art. 20,\ncomma 1-bis del decreto legislativo n. 199/2021. Tale norma, infatti,\nnel prevedere il divieto di realizzare impianti fotovoltaici in area\nagricola, fa espressamente salve le aree agricole incluse in alcune\ndelle aree idonee previste ex lege dal successivo comma 8, il che\nconfermerebbe che per il legislatore statale le aree idonee ex lege\npreviste non siano derogabili dalle regioni (salvo che per le aree di\ncui all\u0027art. 20, comma 8, lettera c-ter, n. 1) e lettera c-quater),\naltrimenti non sarebbe comprensibile una deroga al principio ivi\nstabilito che riguarda proprio tali aree, anche se agricole. Sotto\ntale profilo, quindi, la legge regionale sarda viola anche il comma\n1-bis dell\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021. Peraltro, la\nlegge regionale Sardegna, nella misura in cui ha tratto la propria\npotesta\u0027 legislativa dal disposto del decreto ministeriale 21 giugno\n2024, sarebbe altresi\u0027 costituzionalmente illegittima in quanto al\nmomento della sua adozione, il 5 dicembre 2024, il d.m. era sospeso\nper effetto delle pronunce cautelari del Consiglio di Stato sui\nricorsi promossi avverso il suddetto decreto; \n b.3) la legge sarda sarebbe incostituzionale anche perche\u0027\nstravolgerebbe la ratio della previsione di legge statale di cui la\nstessa e\u0027 attuazione. La legge, infatti, perseguirebbe il fine\nprioritario di individuare le aree non idonee, anziche\u0027 quelle\nidonee, come previsto dal decreto legislativo n. 199/2021, ivi\nriconducendovi la quasi totalita\u0027 del territorio regionale e\nlasciando solo il residuo 2% alle aree idonee (confinate alle poche\naree degradate di cui all\u0027allegato F della legge); \n b.4) illegittimo sarebbe il divieto incondizionato di\nrealizzare impianti in area non idonea, in quanto il concetto di area\nnon idonea dovrebbe essere declinato come semplice prevalutazione di\nincompatibilita\u0027, da valutare nel caso concreto. Nel sistema statale,\ninfatti, l\u0027area inidonea costituisce il contraltare dell\u0027area idonea.\nQuest\u0027ultima e\u0027 un\u0027area di semplificazione procedimentale e di\naccelerazione. L\u0027area non idonea, specularmente, e\u0027 un\u0027area dove\nl\u0027amministrazione ha preventivamente valutato la sussistenza di\ncaratteristiche territoriali che fanno propendere per una\ninidoneita\u0027. Tale prevalutazione andrebbe, pero\u0027, valutata caso per\ncaso, nell\u0027ambito di una attivita\u0027 procedimentale ulteriore, in\nrelazione al progetto specifico e alla porzione dell\u0027area interessata\ndal progetto, nell\u0027ambito della piu\u0027 vasta zona inidonea; \n c) l\u0027incostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 20, comma 4, del decreto\nlegislativo n. 199/2021 per violazione degli articoli 24 e 97 della\nCostituzione. L\u0027art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199/2021\ndispone che, una volta emanati i decreti ministeriali che indicano i\ncriteri per l\u0027individuazione delle aree idonee, le regioni vi\nprovvedano con legge regionale. Tale previsione sarebbe affetta da\nincostituzionalita\u0027, laddove individua la «legge» e non un\nprovvedimento amministrativo quale strumento per attuare il sistema\ndelle aree idonee, in quanto la riconduzione di un\u0027attivita\u0027\nsostanzialmente provvedimentale al procedimento legislativo non\nconsentirebbe ai privati di adire la tutela giurisdizionale diretta,\nresiduando per gli stessi solo la possibilita\u0027 di richiedere al\nGiudice di sollevare la questione della legittimita\u0027 della legge. Del\npari, risulterebbe violato l\u0027art. 97 della Costituzione, in quanto\ntale assetto minerebbe i principi di buon andamento e imparzialita\u0027\ndella PA che trovano attuazione anche nella interazione tra esercizio\ndel potere e controllo di legittimita\u0027 e nel contrappeso che\nquest\u0027ultimo rappresenta rispetto all\u0027esercizio di una potesta\u0027 che,\ndi fatto, e\u0027 provvedimentale, sebbene ammantata della forza di legge. \n 9. Si e\u0027 costituita la Regione autonoma della Sardegna, eccependo\npreliminarmente il difetto di competenza territoriale di questo\nTribunale. L\u0027impugnato decreto ministeriale 11 giugno 2024, infatti,\nnon sarebbe annoverato tra i motivi che sorreggono il principale atto\ngravato da controparte, concernente la nota di archiviazione\ndell\u0027Assessorato regionale dell\u0027industria, servizio energia e\neconomia verde n. 55854 del 9 dicembre 2024 (doc. n. 1 di parte\nricorrente). Tale archiviazione sarebbe fondamentalmente motivata dal\nfatto che l\u0027istanza di autorizzazione unica presentata dalla Sorgenia\nRenewables S.r.l. e\u0027 priva di un elemento (ritenuto) essenziale ai\nfini della sua disamina, ossia la dimostrazione della disponibilita\u0027\ndei suoli - nel caso di specie, demaniali - su cui ubicare le opere\ndi connessione dell\u0027impianto fotovoltaico per cui e\u0027 causa. Gli altri\nmotivi menzionati nel suddetto provvedimento di archiviazione si\nriferiscono al divieto di realizzazione di impianti fotovoltaici in\naree agricole di cui all\u0027art. 5 del decreto legge n. 63/2024, nonche\u0027\nall\u0027analogo divieto derivante dalla sopravvenuta vigenza della legge\nregionale n. 20 del 5 dicembre 2024. Tale legge regionale e\u0027 stata\napprovata in attuazione del decreto legislativo n. 199/2021, sulla\nscorta dei criteri dettati dal succitato decreto ministeriale 21\ngiugno 2024, il quale, tuttavia, non avrebbe diretta applicazione nel\ncaso di specie. Infatti, una volta che la Regione, in ossequio\nall\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, individua con\npropria legge le aree idonee e non idonee ad ospitare impianti di\nproduzione di energia a fonti rinnovabili (FER), sebbene cio\u0027 avvenga\nalla luce del citato decreto ministeriale, quest\u0027ultimo, ove ritenuto\nviolato, al limite potrebbe fungere da parametro interposto per la\nproposizione di una eventuale questione legittimita\u0027 costituzionale\ndella legge regionale. Pertanto, la competenza a decidere il ricorso\nin epigrafe apparterrebbe al TAR Sardegna. \n 10. Nel merito, la disponibilita\u0027 delle aree demaniali andrebbe\ndimostrata prima della presentazione della domanda di AU. Se e\u0027 pur\nvero infatti che il comma 4-bis dell\u0027art. 12 del decreto legislativo\nn. 387/2003 per gli impianti fotovoltaici e a biomassa prevede che la\ndisponibilita\u0027 del suolo possa essere dimostrata «nel corso del\nprocedimento, e comunque prima dell\u0027autorizzazione», dall\u0027altra parte\nl\u0027art. 65, comma 5, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha\ndisposto che «Il comma 4-bis dell\u0027art. 12 del decreto legislativo 29\ndicembre 2003, n. 387 (...) deve intendersi riferito esclusivamente\nalla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in 4\naree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici\ncomunali». Tale linea interpretativa sarebbe confermata anche\ndall\u0027art. 13.1, lettera c), delle linee guida nazionali sulle\nautorizzazioni FER (decreto ministeriale 10 settembre 2010), che\nindividua tra i contenuti minimi dell\u0027istanza di autorizzazione unica\n«la documentazione da cui risulti la disponibilita\u0027 dell\u0027area su cui\nrealizzare l\u0027impianto e delle opere connesse», nonche\u0027 dall\u0027art. 7\ndelle «linee guida per l\u0027autorizzazione unica ai sensi dell\u0027art. 12\ndel decreto legislativo n. 387 del 2003» di cui all\u0027Allegato A della\ndeliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 3/25 del 23\ngennaio 2018. \n 11. Aggiunge la Regione che nell\u0027ambito della procedura\nautorizzatoria per impianti FER seguita dall\u0027Amministrazione\nregionale sarda la dimostrazione della predetta disponibilita\u0027 si\nconsegue presentando preventivamente la richiesta di nulla osta\ndell\u0027ufficio preposto alla cura del demanio regionale. Detto nulla\nosta e\u0027 emesso dalla Direzione generale enti locali-Servizio demanio\ne patrimonio della Regione previa attivazione di una fase\nendoprocedimentale, esterna alla conferenza di servizi, in cui il\nsuddetto Servizio demanio e patrimonio si confronta con gli organi\ntecnici ai quali e\u0027 demandata la cura e gestione dei beni demaniali.\nUna volta valutata la sussistenza dei presupposti oggettivi e\nsoggettivi per ritenere ammissibile la richiesta del privato, con\nriguardo alla tutela del preminente interesse pubblico nonche\u0027 alla\nproficua utilizzazione del bene demaniale che viene sottratto all\u0027uso\ncollettivo, viene concesso il nulla osta, che confluisce poi nella\nconferenza di servizi relativa al procedimento di AU. Ad esito della\nconferenza, ottenuto il titolo autorizzatorio, il competente Servizio\ndemanio e patrimonio potra\u0027 quindi rilasciare la concessione\ndemaniale vera e propria. \n 12. Una conferma circa la necessita\u0027 della previa acquisizione\ndel titolo di disponibilita\u0027 dovrebbe peraltro trarsi dalla\ndisciplina di cui al decreto legislativo n. 190 del 25 novembre 2024,\nil cui art. 9, al comma 3, statuisce che «Il proponente allega\nall\u0027istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati\nprogettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle\nautorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e\nassensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di\nimpatto ambientale, paesaggistica e culturale, e per gli eventuali\nespropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi,\n...omissis... Inoltre, allega la documentazione da cui risulti la\ndisponibilita\u0027 dell\u0027area su cui realizzare l\u0027impianto e le opere\nconnesse, ivi comprese le aree demaniali». \n 13. Nel caso di specie, la Societa\u0027 ricorrente al momento della\npresentazione della domanda di AU non aveva presentato istanza di\nnulla osta e/o di concessione demaniale per l\u0027utilizzo delle aree su\ncui ricadono le opere connesse all\u0027impianto di proprio interesse, e\ncio\u0027 pur essendo consapevole della necessita\u0027 di tale titolo\nabilitativo. Onde ottenere la disponibilita\u0027 dei tali aree e\u0027 stato\nattivato apposito endoprocedimento del quale, come rimarcato dalla\nricorrente, si fa richiamo anche nel modulo di domanda. Tale\nendoprocedimento ha coinvolto in prima battuta il Consorzio bonifica\nSardegna meridionale, che ha evidenziato diverse interferenze del\nprogetto con opere di irrigazione, e la conseguente necessita\u0027 di\nintegrazioni necessarie poter rilasciare il nulla osta (propedeutico\nal provvedimento concessorio vero e proprio). La domanda di parte\nricorrente e\u0027 stata dunque archiviata per mancanza della\ndimostrazione del possesso della concessione, o, quantomeno, del\nnulla osta relativo all\u0027occupazione di terreni in cui edificare le\nopere connesse all\u0027impianto. \n 14. I motivi di impugnazione relativi al decreto ministeriale 21\ngiugno 2024 non rileverebberonel caso che oggi ci occupa. Per cio\u0027\nche attiene, invece all\u0027applicabilita\u0027 alla fattispecie in esame\ndell\u0027art. 5 del decreto legge n. 63/2024 - che ha introdotto il comma\n1-bis all\u0027art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 - e della legge\nregionale n. 20/2024 di individuazione delle aree idonee e non idonee\nad ospitare impianti FER, detti provvedimenti legislativi sarebbero\ncitati nel provvedimento di archiviazione impugnato solo come\n«ulteriori elementi ostativi» alla realizzazione del progetto\nproposto. 3.1 Ad ogni buon conto, le leggi regionali, una volta\napprovate, si reggerebbero da sole e noverebbero la fonte inerente\nsia al decreto legislativo n. 199/2021 che (a maggior ragione) al\ndecreto ministeriale 21 giugno 2024, le quali, entrambe, potrebbero\nin ipotesi assurgere a parametri interposti in sede di promovimento\ndi una questione di legittimita\u0027 costituzionale delle stesse. La\nlegge regionale sarda n. 20/2024 ha dato attuazione alla ridetta\nnormativa nazionale qualificando, tra le altre fattispecie, le zone\nurbanistiche omogenee «E» (agricole) come inidonee alla realizzazione\ndi impianti fotovoltaici. La stessa si applica anche agli impianti\nper i quali al momento della sua entrata in vigore sono in corso i\nprocedimenti autorizzativi nonche\u0027 per quelli autorizzati che non\nabbiano determinato una modifica irreversibile dei luoghi (art. 1,\ncomma 2, legge regionale n. 20/2024). \n 15. In merito, la difesa regionale adduce che la Regione Sardegna\ngode di competenza legislativa esclusiva - e, per il principio del\nparallelismo (art. 117, settimo comma, della Costituzione e art. 6\ndello Statuto speciale per la Sardegna), anche quella amministrativa\n- in particolare, nella materia della tutela e pianificazione\npaesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica\nn. 480/1975 e della relativa costante interpretazione sul punto\nfornita dalla Corte costituzionale, e nelle materie dell\u0027urbanistica\ne dell\u0027agricoltura e foreste, ai sensi dell\u0027art. 3 del proprio\nstatuto speciale (legge costituzionale n. 3/1948). La Sardegna\ndispone anche di competenza concorrente nella materia della\n«produzione e distribuzione dell\u0027energia elettrica» ai sensi\ndell\u0027art. 4 del proprio Statuto speciale, parificabile, nel combinato\ndisposto dell\u0027art. 117, terzo comma della Costituzione e dell\u0027art.\n10, legge costituzionale n. 3/2001, a quella concorrente della\n«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0027energia» di cui\ngodono le regioni «ordinarie» ai sensi del terzo comma dell\u0027art. 117\ndella Costituzione. (cfr. sent. Corte costituzionale n. 383/2005,\npunto 14 del Considerato in diritto). In tale settore il legislatore\nstatale ha il compito di tratteggiare i principi della materia, nel\nrispetto degli obblighi derivanti dall\u0027ordinamento eurounitario.\nSpetterebbe invece alle regioni, entro la cornice dei suddetti\nprincipi, governare e pianificare il proprio territorio identificando\nle zone in cui sara\u0027 o meno possibile costruire impianti di\nproduzione di energia da fonti rinnovabili; e cio\u0027 anche in virtu\u0027\ndel principio di sussidiarieta\u0027 di cui all\u0027art. 118 della\nCostituzione. Che ai fini della «mappatura» del territorio si debba\nintervenire con legge regionale e\u0027 previsto, peraltro, esplicitamente\ndall\u0027art. 20, comma 4, decreto legislativo n. 199/2021, che\ndisciplina in modo congiunto sia le aree idonee che quelle non\nidonee, come si evince dalla rubrica del medesimo art. 20\n(«Disciplina per l\u0027individuazione di superfici e aree idonee per\nl\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili»). Pertanto, se e\u0027\npacifico che le aree idonee siano catalogate con legge, lo stesso\nvarrebbe, anche solo per mera «sottrazione», pure per quelle non\nidonee. \n 16. La legge regionale sarebbe anche legittima nella parte in cui\nprevede che nelle aree non idonee e\u0027 vietato realizzare le tipologie\ndi impianti FER come specificate negli allegati alla legge medesima.\nIl decreto ministeriale 21 giugno 2024 definisce infatti le aree non\nidonee come «incompatibili con l\u0027installazione di specifiche\ntipologie di impianti» (art. 1, comma 2, lettera b): il termine\n«incompatibili» non potrebbe intendere altro che «impedimento». \n 17. Le amministrazioni statali si sono costituite adducendo la\npropria estraneita\u0027 alla presente controversia. \n 18. Con le memorie presentate in vista dell\u0027udienza le parti\nhanno ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie ragioni. \n 19. All\u0027udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa e\u0027 stata\ntrattenuta in decisione. \n \n Diritto \n \n 20. Il giudizio puo\u0027 essere definito solo parzialmente, essendo\nrilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale sollevate in relazione alle disposizioni della legge\ndella Regione autonoma della Sardegna n. 20/2024. \n 21. Va preliminarmente rigettata l\u0027eccezione di incompetenza\nterritoriale sollevata dalla difesa regionale. Va infatti rilevato\nche ai sensi dell\u0027art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza\nterritoriale relativa al provvedimento da cui deriva l\u0027interesse a\nricorrere attrae a se\u0027 anche quella relativa agli atti presupposti\ndallo stesso provvedimento, «tranne che si tratti di atti normativi o\ngenerali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri\ndi attribuzione della competenza». A quest\u0027ultimo riguardo e\u0027 stato\nprecisato che «in ipotesi di impugnazione di atti generali o\nnormativi, insieme agli atti applicativi o conseguenziali, la\ncompetenza territoriale per l\u0027intera controversia va attribuita al\ngiudice cui spetta la cognizione dell\u0027atto generale o normativo»\n(Cons. St., III, ord. 25 ottobre 2017, n. 4930). \n 22. Ai fini della determinazione della competenza come sopra\nindividuata non puo\u0027 avere alcuna rilevanza la circostanza che il\nprovvedimento applicativo rechi una pluralita\u0027 di motivazioni in tesi\nautonomamente in grado di reggere la determinazione adottata. La\nvalutazione dell\u0027incidenza dell\u0027impugnazione dell\u0027atto generale e dei\nrelativi motivi nell\u0027economia del gravame costituisce, infatti, una\nvalutazione di merito che, come tale, e\u0027 comunque successiva alla\nquestione della competenza. \n 23. Neppure potrebbe ritenersi che, una volta intervenuta la\nlegge regionale, le disposizioni del decreto ministeriale\nperderebbero autonoma rilevanza, potendo al piu\u0027 fungere da parametro\ninterposto nel giudizio di costituzionalita\u0027 della legge regionale. A\nprescindere dalla circostanza che anche tale valutazione deve essere\ncompiuta dal giudice competente, va rilevato che nella misura in cui\nla legge regionale costituisca espressione di scelte consentite o\nimposte dalla disciplina ministeriale, che si traducano in un\npregiudizio per i destinatari degli atti applicativi, sussiste\nsenz\u0027altro l\u0027interesse del soggetto leso dalle relative previsioni a\nsollecitarne il controllo giurisdizionale e a eventualmente ottenerne\nl\u0027annullamento, anche agli effetti conformativi. In caso contrario,\nd\u0027altra parte, verrebbe a configurarsi un segmento di attivita\u0027\namministrativa del tutto sottratto al controllo giurisdizionale, in\nquanto l\u0027operatore che si ritenga leso da tali previsioni non\npotrebbe far valere le proprie ragioni con l\u0027immediata impugnazione\ndell\u0027atto generale non ancora concretamente lesivo (v., diffusamente,\nTAR Lazio - Roma, III, 13 maggio 2025, n. 9155, punti 1.2.8 ss.),\nmentre, una volta che la disciplina da esso dettata abbia ricevuto\napplicazione per il tramite della legge regionale, secondo la tesi\npropugnata dalla Regione essa non potrebbe piu\u0027 costituire oggetto di\nautonoma censura, prospettiva che non puo\u0027 in nessun modo essere\ncondivisa, traducendosi in un patente vulnus del diritto alla tutela\ngiurisdizionale. Da cio\u0027 deriva anche che non puo\u0027 essere condivisa\nla prospettata estraneita\u0027 delle amministrazioni centrali intimate\nrispetto alla presente controversia, costituendo il decreto\nministeriale 21 giugno 2024 oggetto del giudizio e risultando,\npertanto, correttamente incardinato il medesimo anche nei loro\nconfronti. \n 24. Passando all\u0027esame del merito, va anzitutto rigettato il\nquinto motivo, con il quale si deduce la violazione dell\u0027art. 10-bis\ndella legge n. 241/1990 in ragione dell\u0027indicazione, nel\nprovvedimento di archiviazione, di motivi ostativi non indicati nel\npreavviso di rigetto. \n 25. Sul punto, va infatti osservato che i motivi ostativi\nulteriori consistono nel richiamo alla disciplina cogente di legge la\ncui applicabilita\u0027 renderebbe del tutto vincolata l\u0027attivita\u0027\namministrativa. Trova applicazione, pertanto, l\u0027art. 21-octies, comma\n2, primo periodo, della legge n. 241/1990, secondo cui «Non e\u0027\nannullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul\nprocedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura\nvincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto\ndispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto\nadottato». Non rileva la previsione dell\u0027ultimo periodo del citato\ncomma 2, che ha invece riguardo alla diversa fattispecie di cui al\nsecondo periodo. \n 26. Il primo motivo e\u0027 fondato. \n 27. Il paragrafo 14.4 delle linee guida di cui al decreto\nministeriale 10 settembre 2010, nel disciplinare il procedimento per\nl\u0027autorizzazione unica, stabilisce che «Entro 15 giorni dalla\npresentazione dell\u0027istanza, l\u0027Amministrazione competente, verificata\nla completezza formale della documentazione, comunica al richiedente\nl\u0027avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n.\n241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero\ncomunica la improcedibilita\u0027 dell\u0027istanza per carenza della\ndocumentazione prescritta; in tal caso il procedimento puo\u0027 essere\navviato solo alla data di ricevimento dell\u0027istanza completa.\nTrascorso detto termine senza che l\u0027amministrazione abbia comunicato\nl\u0027improcedibilita\u0027, il procedimento si intende avviato». \n 28. Come la giurisprudenza ha gia\u0027 chiarito, tale previsione\nintegra una forma di «silenzio-assenso» operante (esclusivamente)\n«sul piano della procedibilita\u0027 dell\u0027istanza, quale misura volta a\ndeterminare un\u0027accelerazione procedimentale e a favorire un esame nel\nmerito delle relative richieste» (Cons. St., IV, 22 gennaio 2025, n.\n466). La suddetta lettura e\u0027, del resto, l\u0027unica che consenta di\nattribuire un significato alla previsione per cui la mancata\ncomunicazione dell\u0027improcedibilita\u0027 entro il termine di 15 giorni\ndetermina l\u0027avvio del procedimento. Se la norma dovesse leggersi nel\nsenso che il procedimento non potrebbe comunque considerarsi avviato\nove, anche dopo la scadenza del termine, l\u0027Amministrazione rilevi\ncarenze documentali, la richiamata disposizione perderebbe, infatti,\nogni utilita\u0027. \n 29. Consegue da quanto sopra che, trascorso il termine di 15\ngiorni dalla presentazione dell\u0027istanza, e quindi a decorrere dal 22\nnovembre 2023, il procedimento avrebbe dovuto considerarsi avviato,\ncon la conseguenza che l\u0027Amministrazione non avrebbe mai potuto\ndisporne l\u0027archiviazione per carenze documentali, essendo piuttosto\nonerata di esercitare i poteri istruttori di cui al paragrafo 14.11\ndelle linee guida. \n 30. Anche il secondo motivo e\u0027 fondato. \n 31. Va premesso che ai fini del decidere non assume alcuna\nrilevanza la disciplina prevista dall\u0027art. 10 del decreto legislativo\n25 novembre 2024, n. 190, non applicabile ratione temporis in ragione\ndi quanto disposto dall\u0027art. 15, comma 2, del suddetto decreto. \n 32. Cio\u0027 posto, ai sensi dell\u0027art. 12, comma 4-bis, del decreto\nlegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, «Per la realizzazione di\nimpianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e\ngli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per\nimpianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita\u0027 e le\nprocedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve\ndimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima\ndell\u0027autorizzazione, la disponibilita\u0027 del suolo su cui realizzare\nl\u0027impianto. Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo\nperiodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di\nautorizzazione di cui al comma 3, puo\u0027 richiedere la dichiarazione di\npubblica utilita\u0027 e l\u0027apposizione del vincolo preordinato\nall\u0027esproprio delle aree interessate dalla realizzazione\ndell\u0027impianto e delle opere connesse». \n 33. E\u0027 poi intervenuto l\u0027art. 65, comma 5, del decreto-legge 24\ngennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24\nmarzo 2012, n. 27), il quale, allorquando l\u0027art. 12, comma 4-bis\ncitato contemplava solo la disposizione di cui al primo periodo, ha\n«chiarito» che «Il comma 4-bis dell\u0027art. 12 del decreto legislativo\n29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall\u0027art. 27, comma 42, della\nlegge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente\nalla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree\nclassificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici\ncomunali». \n 34. Al di la\u0027 del possibile corto-circuito interpretativo\ngenerato dalla successiva interpolazione del medesimo comma 4-bis ad\nopera dell\u0027art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.\n50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.\n91), che ha introdotto il secondo periodo (e che, ove riferito agli\n«impianti diversi da quelli di cui al primo periodo» assunti secondo\nl\u0027interpretazione di cui al decreto legge n. 1/2012, comprenderebbe\nanche gli impianti fotovoltaici), dal suddetto intervento si e\u0027\ntratta comunque (soltanto) la conclusione che, «se poteva ammettersi\nche la disponibilita\u0027 dell\u0027area (ossia non necessariamente la\nproprieta\u0027 ma comunque un titolo idoneo al suo utilizzo) potesse\ncomunque intervenire nel corso del procedimento, la disposizione\nsuddetta ha escluso tale \"favor\" per gli impianti fotovoltaici»\n(Cons. St., IV, 26 ottobre 2016, n. 4538), senza pertanto che venisse\nmeno la possibilita\u0027, del resto pacificamente riconosciuta, che per\nl\u0027acquisizione della disponibilita\u0027 delle aree su cui realizzare le\nopere connesse potesse farsi luogo alla richiesta di dichiarazione di\npubblica utilita\u0027 e all\u0027esproprio. \n 35. Consegue da quanto sopra che, rispetto alla disponibilita\u0027\ndei terreni necessari per la realizzazione delle opere connesse, in\nnulla i progetti relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici\ndifferiscono rispetto alla generalita\u0027 degli altri impianti FER. Le\nlinee guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (par.\n13.1, lettere c) e d)) prevedono infatti invariabilmente, quale\ndocumentazione da produrre in allegato all\u0027istanza, quella da cui\nrisulti la disponibilita\u0027 dell\u0027area su cui realizzare le opere\nconnesse, salva la possibilita\u0027 di ricorrere al procedimento\nespropriativo. \n 36. Da tali previsioni non sembra, tuttavia, doversi desumere che\nove tale disponibilita\u0027 passi per la concessione di superfici o di\nrisorse pubbliche, detto titolo debba anche essere acquisito\nanteriormente al procedimento unico e non possa, invece, ivi\nconfluire, rinvenendosi previsioni che, al contrario, attestano che\ncio\u0027 e\u0027 ben possibile. \n 37. Tanto era previsto dall\u0027art. 12, comma 3, decreto legislativo\nn. 387/2003 per gli impianti off-shore, ivi precisandosi che\n«l\u0027autorizzazione e\u0027 rilasciata dal Ministero della transizione\necologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della\nmobilita\u0027 sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all\u0027attivita\u0027\ndi pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari\ne forestali, nell\u0027ambito del provvedimento adottato a seguito del\nprocedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della\nconcessione d\u0027uso del demanio marittimo». \n 38. Le medesime linee guida, al paragrafo 13.1 lettera e), per\ngli impianti idroelettrici richiedono, quale documentazione da\nprodurre a corredo dell\u0027istanza, la concessione di derivazione\nd\u0027acqua per uso idroelettrico «qualora sia stata gia\u0027 acquisita» e\ncontemplano altresi\u0027, tra gli atti di assenso che confluiscono nel\nprocedimento unico, «il mutamento di destinazione d\u0027uso temporaneo o\ndefinitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n.\n1766 del 1927 e successive modificazioni», ricondotto dalla\ngiurisprudenza all\u0027ambito proprio dei procedimenti di concessione dei\nbeni demaniali (cfr. TAR Veneto, I, 9 aprile 2025, n. 514) e in\nrelazione al quale si pongono le medesime esigenze di trasparenza,\npubblicita\u0027, imparzialita\u0027 e concorrenza che caratterizzano l\u0027ambito\nconcessorio (cfr. Cons. St., IV, 26 marzo 2013, n. 16989; TAR Veneto,\nn. 514/25 cit.). \n 39. Le stesse argomentazioni spese dall\u0027Amministrazione regionale\nper giustificare il diverso avviso sostenuto presentano profili di\nambiguita\u0027 difficilmente superabili, anzitutto laddove si afferma che\n«la dimostrazione della predetta disponibilita\u0027 si consegue\npresentando preventivamente la richiesta di nulla osta dell\u0027ufficio\npreposto alla cura del demanio regionale» (ove quindi parrebbe\nsufficiente aver presentato l\u0027istanza) e, soprattutto, laddove si\nconfigura l\u0027acquisizione del nulla-osta propedeutico alla concessione\ncome «una fase endoprocedimentale», ove il nulla-osta «confluisce poi\nnella conferenza di servizi relativa al procedimento di AU». \n 40. Consegue da quanto sopra che, nel regime vigente\nanteriormente all\u0027entrata in vigore del decreto legislativo n.\n190/2024, ove ai fini della disponibilita\u0027 dei terreni su cui\nrealizzare le opere connesse sia necessario un titolo concessorio, e\u0027\nsenz\u0027altro possibile che la relativa acquisizione avvenga nel\ncontesto del procedimento unico, senza che la mancanza di un previo\nnulla-osta possa costituire un motivo di improcedibilita\u0027\ndell\u0027istanza. \n 41. Anche il terzo motivo merita positivo apprezzamento in\nragione di quanto osservato con riferimento al primo mezzo. Il\nprocedimento, infatti, doveva intendersi gia\u0027 avviato alla data del\n22 novembre 2023, sicche\u0027 era pienamente applicabile l\u0027art. 5, comma\n2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101), ai sensi del\nquale il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli\ncollocati a terra in zone classificate agricole non si applica ai\nprogetti «per i quali, alla data di entrata in vigore del presente\ndecreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative,\ncomprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all\u0027ottenimento\ndei titoli per la costruzione e l\u0027esercizio degli impianti e delle\nrelative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei\ntitoli medesimi». Ne deriva anche il difetto di rilevanza delle\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale sollevate dalla parte\nricorrente rispetto alla predetta disciplina, che non risulta\napplicabile al progetto di cui e\u0027 causa. \n 42. Tutto quanto sopra non e\u0027 peraltro sufficiente ai fini\ndell\u0027annullamento del provvedimento di archiviazione, che e\u0027\nulteriormente sorretto dal richiamo alle previsioni di cui alla legge\ndella Regione autonoma della Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, che\nannovera l\u0027area di impianto tra quelle non idonee e che introduce un\ndivieto di realizzazione degli impianti FER in aree non idonee\napplicabile «anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura\nautorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o\nstatale, e\u0027 in corso al momento dell\u0027entrata in vigore» della legge\n(art. 1, comma 5). \n 43. Occorre a questo punto prioritariamente esaminare le censure\nportate dalla ricorrente avverso il decreto ministeriale 21 giugno\n2024, con il quale l\u0027Autorita\u0027 ministeriale ha individuato i criteri\nper l\u0027individuazione, da parte delle regioni e delle Province\nautonome, delle aree idonee e non idonee. \n 44. E\u0027 infondata la doglianza con la quale si lamenta che, avendo\nl\u0027art. 1, comma 1, lettera b), definito le aree «non idonee» come\n«incompatibili» con la realizzazione di impianti rinnovabili, da cio\u0027\nconsegua l\u0027impossibilita\u0027 di realizzare progetti nelle aree suddette. \n 45. Come la Sezione ha gia\u0027 chiarito (cfr. sentenza n. 9155/2025,\npar. 1.2.5), «proprio sulla scorta delle scelte compiute [...] con\nl\u0027adozione del gravato decreto ministeriale - e condivise con gli\nenti territoriali - emerge come, contrariamente a quanto sostenuto\ndalle societa\u0027 ricorrenti, nel complessivo nuovo impianto normativo e\nregolamentare sia sostanzialmente rimasta inalterata, quanto a natura\ne finalita\u0027, la portata precettiva del concetto di \"area non idonea\"\nrispetto a quanto previsto dal paragrafo 17 e dall\u0027Allegato 3 delle\nlinee guida del 2010, non traducendosi, ora come allora, in una\npreclusione assoluta alla realizzazione di impianti FER, ed essendo\nsolo funzionale ad indicare la sussistenza di \"una elevata\nprobabilita\u0027 di esito negativo delle valutazioni, in sede di\nautorizzazione\"». \n 46. Da cio\u0027 consegue anche la manifesta infondatezza delle\nquestioni di legittimita\u0027 costituzionale sollevate dalla parte\nricorrente rispetto all\u0027art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.\n199/2021, laddove individua la «legge» e non un provvedimento\namministrativo quale strumento per attuare il sistema delle aree\nidonee. \n 47. Al riguardo, occorre ricordare anzitutto che, secondo la\npacifica giurisprudenza costituzionale, «in linea di principio la\ntutela giudiziaria non viene meno per il trasferimento del\ncontenzioso alla giurisdizione costituzionale» (Corte costituzionale,\nsentenza 23 giugno 2020, n. 116). \n 48. In secondo luogo, dalla sopra ricordata ricostruzione del\nconcetto di area non idonea emerge che le previsioni della legge\nregionale sul punto non conducono all\u0027individuazione di aree vietate,\nbensi\u0027 di aree caratterizzate da «una elevata probabilita\u0027 di esito\nnegativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione», con la\nconseguenza che e\u0027 sempre necessario confermare, «nell\u0027ambito di\nsingoli procedimenti» (cfr. l\u0027art. 20, comma 7, decreto legislativo\nn. 199/2021), la non idoneita\u0027 dell\u0027area in relazione alle specifiche\ncaratteristiche dell\u0027iniziativa proposta e dei territori interessati. \n 49. Ne deriva che, per un verso, le scelte compiute in sede\nlegislativa non pregiudicano, di per se\u0027, l\u0027interesse dell\u0027operatore\nche intenda avviare un progetto in area non idonea e, per altro\naverso, l\u0027eventuale diniego di autorizzazione consegue in ogni caso a\nuna valutazione condotta dall\u0027amministrazione censurabile innanzi al\ngiudice amministrativo, il quale peraltro potra\u0027 anche, ove\nrilevanti, rimettere alla Corte costituzionale eventuali questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale che afferiscano alla disciplina di rango\nlegislativo. \n 50. Non si configura, pertanto, alcuna violazione dell\u0027art. 24\ndella Costituzione, essendo in ogni caso assicurato un completo\ncontrollo di legittimita\u0027 dell\u0027azione amministrativa, fermo restando\nil sindacato di costituzionalita\u0027 delle leggi e degli atti aventi\nforza di legge nei termini consueti. \n 51. Neppure e\u0027 predicabile alcun vulnus all\u0027art. 97 della\nCostituzione, posto che dal sistema come sopra delineato emerge come\nnon sia in alcun modo venuta meno la ponderazione degli interessi\nrimessa all\u0027amministrazione, sia pure sulla base dei criteri generali\nstabili dalla legge regionale e, prima ancora, dal decreto\nministeriale. \n 52. Il quarto motivo e\u0027, invece, fondato nella parte in cui\ncensura il decreto ministeriale 21 giugno 2024 ove consente alle\nregioni la possibilita\u0027 di non «tener conto» delle aree idonee\npreviste ex lege dall\u0027art. 20, comma 8 del decreto legislativo n.\n199/2021. Come la Sezione ha gia\u0027 rilevato (cfr. la sentenza n.\n9155/2025 cit., part. 8.2), la disciplina ministeriale e\u0027 sul punto\n«insufficiente a salvaguardare [le iniziative gia\u0027 intraprese,\nn.d.r.] dalle sopravvenienze normative che, in seguito all\u0027adozione\ndelle leggi regionali, potrebbero mutare la qualificazione delle aree\nsu cui sono localizzati gli impianti per i quali risultano in corso i\nprocedimenti di autorizzazione, al momento dell\u0027adozione del decreto\nministeriale del 21 giugno 2024. La concessione della suddetta\nfacolta\u0027, infatti, non assicura il mantenimento della qualificazione\ndi area idonea operata medio tempore dalla legge e, dunque, non puo\u0027\ncostituire una valida misura di salvaguardia delle iniziative in\ncorso, tenuto conto del fatto che le stesse, in base al combinato\ndisposto dell\u0027art. 20, comma 8, e 22, del decreto legislativo n.\n199/2021 hanno avuto accesso alle agevolazioni e accelerazioni\nprocedimentali previste con la introduzione del regime delle aree\nidonee». \n 53. Va, pertanto, annullato l\u0027art. 7, comma 2, lettera c), del\ndecreto ministeriale 21 giugno 2024, con l\u0027obbligo per\nl\u0027Amministrazione di rideterminarsi sul punto ai sensi e nei termini\ndi cui alla richiamata sentenza n. 9155/2025. \n 54. Tutto quanto sopra non conduce, allo stato, all\u0027annullamento\ndel provvedimento di archiviazione del procedimento. Vi ostano,\ninfatti, le disposizioni della legge della Regione autonoma della\nSardegna n. 20/2024, che hanno sostanzialmente introdotto un divieto\ndi realizzazione di impianti FER in area non idonea, applicabile\nanche ai progetti con procedimenti avviati. \n 55. Il Collegio ritiene, peraltro, rilevanti e non manifestamente\ninfondate, nei termini di seguito precisati, le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale sollevate dalla parte ricorrente in\nordine a tale disciplina, in particolare quanto alla previsione per\ncui «e\u0027 vietata la realizzazione di impianti ricadenti nelle ... aree\nnon idonee ... individuate dagli allegati A, B, C, D, E», sia in\nquanto introduce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti\nFER in area non idonea, sia in quanto e\u0027 resa applicabile anche agli\nimpianti la cui procedura autorizzativa e\u0027 in corso al momento\ndell\u0027entrata in vigore della legge. \n 56. Ad avviso del Collegio va, in particolare, rimessa al\ngiudizio della Corte costituzionale la valutazione di legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche\u0027\ndegli allegati A, B, C, D ed E della legge citata, per contrasto con\ngli articoli 3, 9, 41, 11, 97, 117 della Costituzione, nonche\u0027 con\nl\u0027art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 e gli articoli 3 e 4\ndella legge costituzionale n. 3/1948, anche in relazione ai principi\nespressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento (UE)\n2018/1999, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413, nonche\u0027\ndal regolamento (UE) 2021/1119. \n Sulla rilevanza delle questioni di legittimita\u0027 costituzionale\ndegli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche\u0027 degli allegati A,\nB, C, D ed E della legge della Regione Autonoma della Sardegna n.\n20/2024 con riferimento agli articoli 3, 9, 41, 11, 97, 117 della\nCostituzione, nonche\u0027 all\u0027art. 10 della legge costituzionale n.\n3/2001 e agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948. \n 57. Le aree non idonee come individuate dalla legge della Regione\nSardegna n. 20/2024 si sovrappongono all\u0027area del progetto proposto\ndalla ricorrente, gia\u0027 collocato in area idonea ai sensi dell\u0027art.\n20, comma 8, lettera c-ter, n. 1) e c-quater, del decreto legislativo\nn. 199/2021. Sulla base del combinato disposto dell\u0027art. 1, commi 2,\n5 e 7, il predetto progetto non potrebbe essere ulteriormente\ncoltivato, in quanto la finanche parziale collocazione in area non\nidonea determina, ai sensi del citato comma 7, l\u0027applicazione del\ncomma 5, secondo cui «E\u0027 vietata la realizzazione degli impianti\nricadenti nelle rispettive aree non idonee». \n 58. A fronte di tale risultato, la disciplina prevista dall\u0027art.\n7, comma 2, lettera c), del decreto impugnato, laddove si limita a\nconsentire alle regioni la mera «possibilita\u0027 di fare salve le aree\nidonee di cui all\u0027art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre\n2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente\ndecreto», rivela tutta la sua insufficienza, nonche\u0027 il contrasto\nfrontale con il criterio di delega di cui all\u0027art. 5, comma 1,\nlettera a), n. 1), della legge delega n. 53/2021, ai sensi della\nquale la disciplina di cui al decreto ministeriale avrebbe dovuto\n«prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso\nche risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti\npreesistenti». \n 59. L\u0027annullamento del predetto decreto non consente, peraltro,\nl\u0027annullamento (anche) del provvedimento di archiviazione, che e\u0027\nretto dalle disposizioni della legge regionale. In mancanza della\ndeclaratoria di illegittimita\u0027 costituzionale della predetta legge,\nil Collegio sarebbe pertanto tenuto al rigetto della domanda, essendo\nl\u0027esito del procedimento del tutto vincolato. \n 60. Viceversa, nel caso in cui la legge regionale venisse\ndichiarata incostituzionale, il Collegio potra\u0027 procedere\nall\u0027annullamento del provvedimento di archiviazione, che risulterebbe\nviziato in via derivata dall\u0027illegittimita\u0027 riscontrata in ordine\nalla carente disciplina transitoria prevista dal decreto\nministeriale. Da qui la rilevanza delle questioni di seguito\nillustrate ai fini del presente giudizio. \n Sulla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche\u0027\ndegli allegati A, B, C, D ed E della legge della Regione Autonoma\ndella Sardegna n. 20/2024 con riferimento agli articoli 3, 9, 11, 41,\n97, 117 della Costituzione, nonche\u0027 all\u0027art. 10 della legge\ncostituzionale n. 3/2001 e agli articoli 3 e 4 della legge\ncostituzionale n. 3/1948. \n 61. La disciplina statutaria assegna alla Regione autonoma\nSardegna la competenza primaria in materia di «edilizia e\nurbanistica» (art. 3, lettera f), nonche\u0027 la correlata «competenza\npaesaggistica» ai sensi dell\u0027art. 6 del decreto del Presidente della\nRepubblica n. 480 del 1975. L\u0027art. 4, lettera e), prevede la\ncompetenza concorrente nella materia «produzione, trasporto e\ndistribuzione nazionale dell\u0027energia elettrica», da esercitarsi nel\nlimite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. \n 62. La legge regionale n. 20/2024 costituisce «legge di Governo\ndel territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico»\n(art. 1, comma 2). Tuttavia, nella misura in cui essa ha ad oggetto\nprecipuo «l\u0027individuazione di aree e superfici idonee e non idonee\nall\u0027installazione e promozione di impianti a fonti di energia\nrinnovabile (FER)», e\u0027 da ritenersi che afferisca prevalentemente\nalla competenza statutaria in materia di «produzione e distribuzione\ndell\u0027energia elettrica» (art. 4, lettera e), dello statuto speciale). \n 63. Peraltro, pur al cospetto di un intreccio di competenze, esse\n- quella primaria di tutela del paesaggio e di edilizia ed\nurbanistica e quella concorrente in materia di energia elettrica -\ndevono comunque esercitarsi «In armonia con la Costituzione e i\nprincipi dell\u0027ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto\ndegli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche\u0027\ndelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della\nRepubblica», oltreche\u0027, per quanto riguarda la competenza\nconcorrente, nel limite «dei principi stabiliti dalle leggi dello\nStato», ai sensi dei medesimi articoli 3 e 4 dello Statuto. \n 64. Nel caso in esame, le disposizioni di cui alla legge\nregionale n. 20/2024 contrastano con i principi stabiliti dalla legge\nstatale e dalle norme fondamentali di riforma economico - sociale che\nsi impongono anche alle Regione ad autonomia speciale per l\u0027espressa\nprevisione statutaria. \n 65. Occorre al riguardo previamente richiamare il quadro\nnormativo unionale. \n 66. L\u0027art. 3, par. 5, TUE, stabilisce che «Nelle relazioni con il\nresto del mondo l\u0027Unione afferma e promuove i suoi valori e\ninteressi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini» A tal\nfine essa «Contribuisce [...] allo sviluppo sostenibile della Terra». \n 67. L\u0027art. 6, par. 1, TUE precisa che «L\u0027Unione riconosce i\ndiritti, le liberta\u0027 e i principi sanciti nella Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12\ndicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei\ntrattati». Ai sensi dell\u0027art. 37 della Carta, «Un livello elevato di\ntutela dell\u0027ambiente e il miglioramento della sua qualita\u0027 devono\nessere integrati nelle politiche dell\u0027Unione e garantiti\nconformemente al principio dello sviluppo sostenibile». \n 68. L\u0027art. 11 TFUE esprime la medesima esigenza sancendo che «Le\nesigenze connesse con la tutela dell\u0027ambiente devono essere integrate\nnella definizione e nell\u0027attuazione delle politiche e azioni\ndell\u0027Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo\nsviluppo sostenibile» (c.d. principio di integrazione). \n 69. Secondo l\u0027art. 191 TFUE, «La politica dell\u0027Unione in materia\nambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: \n salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita\u0027\ndell\u0027ambiente; \n protezione della salute umana; \n utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; \n promozione sul piano internazionale di misure destinate a\nrisolvere i problemi dell\u0027ambiente a livello regionale o mondiale e,\nin particolare, a combattere i cambiamenti climatici. \n 2. La politica dell\u0027Unione in materia ambientale mira a un\nelevato livello di tutela, tenendo conto della diversita\u0027 delle\nsituazioni nelle varie regioni dell\u0027Unione. Essa e\u0027 fondata sui\nprincipi della precauzione e dell\u0027azione preventiva, sul principio\ndella correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati\nall\u0027ambiente, nonche\u0027 sul principio \"chi inquina paga\"». \n 70. Ai sensi dell\u0027art. 192, par. 1, TFUE, «Il Parlamento europeo\ne il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa\nordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e\ndel Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono\nessere intraprese dall\u0027Unione per realizzare gli obiettivi dell\u0027art.\n191». \n 71. L\u0027art. 194 TFUE stabilisce, a sua volta, che «Nel quadro\ndell\u0027instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo\nconto dell\u0027esigenza di preservare e migliorare l\u0027ambiente, la\npolitica dell\u0027Unione nel settore dell\u0027energia e\u0027 intesa, in uno\nspirito di solidarieta\u0027 tra Stati membri, a [...] promuovere il\nrisparmio energetico, l\u0027efficienza energetica e lo sviluppo di\nenergie nuove e rinnovabili». \n 72. Protezione dell\u0027ambiente e promozione delle c.d. energie\nrinnovabili costituiscono, pertanto, politiche interdipendenti. Come\nsi ricava dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, l\u0027uso di\nfonti di energia rinnovabili per la produzione di elettricita\u0027 e\u0027\nutile alla tutela dell\u0027ambiente in quanto contribuisce alla riduzione\ndelle emissioni di gas a effetto serra che compaiono tra le\nprincipali cause dei cambiamenti climatici che l\u0027Unione europea e i\nsuoi Stati membri si sono impegnati a contrastare. L\u0027incremento della\nquota di rinnovabili costituisce, in particolare, uno degli elementi\nportanti del pacchetto di misure richieste per ridurre tali emissioni\ne conformarsi al protocollo di Kyoto, alla convenzione quadro delle\nNazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonche\u0027 agli altri impegni\nassunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle\nemissioni dei gas a effetto serra. Cio\u0027, peraltro, e\u0027 funzionale\nanche alla tutela della salute e della vita delle persone e degli\nanimali, nonche\u0027 alla preservazione dei vegetali (cfr. le sentenze 1\nluglio 2014, C- 573/12, 78 ss., e 13 marzo 2001, C-379/98, 73 ss.). \n 73. La Corte di giustizia ha peraltro precisato che l\u0027art. 191\nTFUE si limita a definire gli obiettivi generali dell\u0027Unione in\nmateria ambientale, mentre l\u0027art. 192 TFUE affida al Parlamento\neuropeo e al Consiglio dell\u0027Unione europea il compito di decidere le\nazioni da avviare al fine del raggiungimento di detti obiettivi. Di\nconseguenza, l\u0027art. 191 TFUE non puo\u0027 essere invocato in quanto tale\ndai privati al fine di escludere l\u0027applicazione di una normativa\nnazionale emanata in una materia rientrante nella politica ambientale\nquando non sia applicabile nessuna normativa dell\u0027Unione adottata in\nbase all\u0027art. 192 TFUE; viceversa, l\u0027art. 191 TFUE assume rilevanza\nallorquando esso trovi attuazione nel diritto derivato (cfr. CGUE,\nsentenza 4 marzo 2015, C-534/13, 39 ss.). \n 74. Disposizioni sulla promozione dell\u0027energia elettrica da fonti\nenergetiche rinnovabili, adottate sulla base dell\u0027art. 175 TCE (ora\n192 TFUE), sono state introdotte gia\u0027 con la direttiva 2001/77/CE del\nParlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 e,\nsuccessivamente, con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e\ndel Consiglio del 23 aprile 2009. \n 75. Con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del\nConsiglio dell\u002711 dicembre 2018 si e\u0027 proceduto alla rifusione e alla\nmodifica delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/28/CE. Nel\ndettare la relativa disciplina e\u0027 stato considerato, tra l\u0027altro,\nche: \n \"[...] \n (2) Ai sensi dell\u0027art. 194, paragrafo 1, del trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea (TFUE), la promozione delle forme\ndi energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della\npolitica energetica dell\u0027Unione. Tale obiettivo e\u0027 perseguito dalla\npresente direttiva. Il maggiore ricorso all\u0027energia da fonti\nrinnovabili o all\u0027energia rinnovabile costituisce una parte\nimportante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le\nemissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni\ndell\u0027Unione nel quadro dell\u0027accordo di Parigi del 2015 sui\ncambiamenti climatici, a seguito della 21ª Conferenza delle parti\ndella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti\nclimatici (« accordo di Parigi»), e il quadro per le politiche\ndell\u0027energia e del clima all\u0027orizzonte 2030, compreso l\u0027obiettivo\nvincolante dell\u0027Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40%\nrispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L\u0027obiettivo vincolante in\nmateria di energie rinnovabili a livello dell\u0027Unione per il 2030 e i\ncontributi degli Stati membri a tale obiettivo, comprese le quote di\nriferimento in relazione ai rispettivi obiettivi nazionali generali\nper il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per\nla politica energetica e ambientale dell\u0027Unione [...]. \n (3) Il maggiore ricorso all\u0027energia da fonti rinnovabili puo\u0027\nsvolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la\nsicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire\nun\u0027energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo\ntecnologico e l\u0027innovazione, oltre alla leadership tecnologica e\nindustriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e\nsanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo\nregionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o\nnei territori a bassa densita\u0027 demografica o soggetti a parziale\ndeindustrializzazione. \n (4) In particolare, la riduzione del consumo energetico, i\nmaggiori progressi tecnologici, gli incentivi all\u0027uso e alla\ndiffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie\nenergeticamente efficienti e la promozione dell\u0027utilizzo di energia\nrinnovabile nei settori dell\u0027energia elettrica, del riscaldamento e\ndel raffrescamento, cosi\u0027 come in quello dei trasporti sono strumenti\nmolto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica per\nridurre le emissioni a effetto serra nell\u0027Unione e la sua dipendenza\nenergetica. \n (5) La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo\nper la promozione dell\u0027utilizzo di energia da fonti rinnovabili che\nfissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia\nrinnovabile nel consumo energetico e nel settore dei trasporti da\nraggiungere entro il 2020. La comunicazione della Commissione del 22\ngennaio 2014, intitolata «Quadro per le politiche dell\u0027energia e del\nclima per il periodo dal 2020 al 2030» ha definito un quadro per le\nfuture politiche dell\u0027Unione nei settori dell\u0027energia e del clima e\nha promosso un\u0027intesa comune sulle modalita\u0027 per sviluppare dette\npolitiche dopo il 2020. La Commissione ha proposto come obiettivo\ndell\u0027Unione una quota di energie rinnovabili consumate nell\u0027Unione\npari ad almeno il 27% entro il 2030. Tale proposta e\u0027 stata sostenuta\ndal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, le\nquali indicano che gli Stati membri dovrebbero poter fissare i propri\nobiettivi nazionali piu\u0027 ambiziosi, per realizzare i contributi\nall\u0027obiettivo dell\u0027Unione per il 2030 da essi pianificati e andare\noltre. \n (6) Il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 5 febbraio\n2014, «Un quadro per le politiche dell\u0027energia e del clima\nall\u0027orizzonte 2030», e del 23 giugno 2016, «I progressi compiuti\nnell\u0027ambito delle energie rinnovabili», si e\u0027 spinto oltre la\nproposta della Commissione o le conclusioni del Consiglio,\nsottolineando che, alla luce dell\u0027 accordo di Parigi e delle recenti\nriduzioni del costo delle tecnologie rinnovabili, era auspicabile\nessere molto piu\u0027 ambiziosi. \n [...] \n (8) Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo\nvincolante dell\u0027Unione in relazione alla quota di energia da fonti\nrinnovabili pari almeno al 32%. Inoltre, la Commissione dovrebbe\nvalutare se tale obiettivo debba essere rivisto al rialzo alla luce\ndi sostanziali riduzioni del costo della produzione di energia\nrinnovabile, degli impegni internazionali dell\u0027Unione a favore della\ndecarbonizzazione o in caso di un significativo calo del consumo\nenergetico nell\u0027Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il loro\ncontributo al conseguimento di tale obiettivo nell\u0027ambito dei\nrispettivi piani nazionali integrati per l\u0027energia e il clima in\napplicazione del processo di governance definito nel regolamento (UE)\n2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio. \n [...] \n (10) Al fine di garantire il consolidamento dei risultati\nconseguiti ai sensi della direttiva 2009/28/CE, gli obiettivi\nnazionali stabiliti per il 2020 dovrebbero rappresentare il\ncontributo minimo degli Stati membri al nuovo quadro per il 2030. In\nnessun caso le quote nazionali delle energie rinnovabili dovrebbero\nscendere al di sotto di tali contributi. [...]. \n (11) Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure\nqualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non\npermettesse di mantenere la traiettoria dell\u0027Unione verso l\u0027obiettivo\ndi almeno il 32% di energie rinnovabili. Come stabilito nel\nregolamento (UE) 2018/1999, se, nel valutare i piani nazionali\nintegrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente\nlivello di ambizione, la Commissione puo\u0027 adottare misure a livello\ndell\u0027Unione per assicurare il conseguimento dell\u0027obiettivo. Se, nel\nvalutare le relazioni intermedie nazionali integrate sull\u0027energia e\nil clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la\nrealizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare\nle misure stabilite nel regolamento (UE) 2018/1999, per colmare tale\nlacuna». \n 76. Le richiamate rationes hanno condotto a introdurre, tra\nl\u0027altro, un obiettivo vincolante complessivo dell\u0027Unione per il 2030\n(art. 3), per cui «Gli Stati membri provvedono collettivamente a far\nsi\u0027 che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale\nlordo di energia dell\u0027Unione nel 2030 sia almeno pari al 32%. La\nCommissione valuta tale obiettivo al fine di presentare, entro il\n2023, una proposta legislativa intesa a rialzarlo nel caso di\nulteriori sostanziali riduzioni dei costi della produzione di energia\nrinnovabile, se risulta necessario per rispettare gli impegni\ninternazionali dell\u0027Unione a favore della decarbonizzazione o se il\nrialzo e\u0027 giustificato da un significativo calo del consumo\nenergetico nell\u0027Unione», con la precisazione che «Se, sulla base\ndella valutazione delle proposte dei piani nazionali integrati per\nl\u0027energia e il clima, presentati ai sensi dell\u0027art. 9 del regolamento\n(UE) 2018/1999, giunge alla conclusione che i contributi nazionali\ndegli Stati membri sono insufficienti per conseguire collettivamente\nl\u0027obiettivo vincolante complessivo dell\u0027Unione, la Commissione segue\nla procedura di cui agli articoli 9 e 31 di tale regolamento». \n 77. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del\nConsiglio del 30 giugno 2021, adottato in forza dell\u0027art. 192 TFUE,\nha istituito un quadro per il conseguimento della neutralita\u0027\nclimatica, nel presupposto che: \n «(1) La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici\nrichiede una maggiore ambizione e un\u0027intensificazione dell\u0027azione per\nil clima da parte dell\u0027Unione e degli Stati membri. L\u0027Unione si e\u0027\nimpegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti\nclimatici e a dare attuazione all\u0027accordo di Parigi adottato\nnell\u0027ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui\ncambiamenti climatici («accordo di Parigi»), guidata dai suoi\nprincipi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche\ndisponibili, nel contesto dell\u0027obiettivo a lungo termine relativo\nalla temperatura previsto dall\u0027accordo di Parigi. \n [...] \n (4) Un obiettivo stabile a lungo termine e\u0027 fondamentale per\ncontribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione\ndi posti di lavoro di alta qualita\u0027, alla crescita sostenibile e al\nconseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni\nUnite, ma anche per raggiungere in modo giusto, equilibrato dal punto\ndi vista sociale, equo e in modo efficiente in termini di costi\nl\u0027obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui\nall\u0027accordo di Parigi. \n [...] \n (9) L\u0027azione per il clima dell\u0027Unione e degli Stati membri\nmira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la\nprosperita\u0027, l\u0027economia, la salute, i sistemi alimentari,\nl\u0027integrita\u0027 degli ecosistemi e la biodiversita\u0027 contro la minaccia\ndei cambiamenti climatici, nel contesto dell\u0027agenda 2030 delle\nNazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli\nobiettivi dell\u0027accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la\nprosperita\u0027 entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e\nridurre la vulnerabilita\u0027 della societa\u0027 ai cambiamenti climatici. In\nquest\u0027ottica, le azioni dell\u0027Unione e degli Stati membri dovrebbero\nessere guidate dal principio di precauzione e dal principio «chi\ninquina paga», istituiti dal trattato sul funzionamento dell\u0027Unione\neuropea, e dovrebbero anche tener conto del principio dell\u0027efficienza\nenergetica al primo posto e del principio del «non nuocere» del Green\nDeal europeo. \n [...] \n (11) Vista l\u0027importanza della produzione e del consumo di\nenergia per il livello di emissioni di gas a effetto serra, e\u0027\nindispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico\nsicuro, sostenibile e a prezzi accessibili, basato sulla diffusione\ndelle energie rinnovabili, su un mercato interno dell\u0027energia ben\nfunzionante e sul miglioramento dell\u0027efficienza energetica, riducendo\nnel contempo la poverta\u0027 energetica. Anche la trasformazione\ndigitale, l\u0027innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono\nfattori importanti per conseguire l\u0027obiettivo della neutralita\u0027\nclimatica. \n [...] \n (20) L\u0027Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050,\nun equilibrio all\u0027interno dell\u0027Unione tra le emissioni antropogeniche\ndalle fonti e gli assorbimenti antropogenici dai pozzi dei gas a\neffetto serra di tutti i settori economici e, ove opportuno,\nraggiungere emissioni negative in seguito. Tale obiettivo dovrebbe\ncomprendere le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra a\nlivello dell\u0027Unione regolamentati nel diritto dell\u0027Unione. [...] \n [...] \n (25) La transizione verso la neutralita\u0027 climatica presuppone\ncambiamenti nell\u0027intero spettro delle politiche e uno sforzo\ncollettivo di tutti i settori dell\u0027economia e della societa\u0027, come\nevidenziato nel Green Deal europeo. Il Consiglio europeo, nelle\nconclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le\nnormative e politiche pertinenti dell\u0027Unione devono essere coerenti\ncon il conseguimento dell\u0027obiettivo della neutralita\u0027 climatica e\ncontribuirvi, nel rispetto della parita\u0027 di condizioni, e ha invitato\nla Commissione a valutare se cio\u0027 richieda un adeguamento delle norme\nvigenti. \n [...] \n (36) Al fine di garantire che l\u0027Unione e gli Stati membri\nrestino sulla buona strada per conseguire l\u0027obiettivo della\nneutralita\u0027 climatica e registrino progressi nell\u0027adattamento, e\u0027\nopportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi\ncompiuti, sulla base delle informazioni di cui al presente\nregolamento, comprese le informazioni presentate e comunicate a norma\ndel regolamento (UE) 2018/1999. [...] Nel caso in cui i progressi\ncollettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all\u0027obiettivo della\nneutralita\u0027 climatica o all\u0027adattamento siano insufficienti o che le\nmisure dell\u0027Unione siano incoerenti con l\u0027obiettivo della neutralita\u0027\nclimatica o inadeguate per migliorare la capacita\u0027 di adattamento,\nrafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilita\u0027, la Commissione\ndovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati.\n[...] \n 78. Il regolamento ha quindi sancito (art. 1) «l\u0027obiettivo\nvincolante della neutralita\u0027 climatica nell\u0027Unione entro il 2050, in\nvista dell\u0027obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui\nall\u0027art. 2, paragrafo 1, lettera a), dell\u0027accordo di Parigi»,\nprecisando che, onde conseguire tale obiettivo, «il traguardo\nvincolante dell\u0027Unione in materia di clima per il 2030 consiste in\nuna riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra\n(emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto ai\nlivelli del 1990 entro il 2030» (art. 4). \n 79. Ai sensi dell\u0027art. 5 del regolamento, «Le istituzioni\ncompetenti dell\u0027Unione e gli Stati membri assicurano il costante\nprogresso nel miglioramento della capacita\u0027 di adattamento, nel\nrafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilita\u0027\nai cambiamenti climatici in conformita\u0027 dell\u0027art. 7 dell\u0027accordo di\nParigi», garantendo inoltre che «le politiche in materia di\nadattamento nell\u0027Unione e negli Stati membri siano coerenti, si\nsostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le\npolitiche settoriali e si adoperino per integrare meglio\nl\u0027adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di\nintervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito\nsocioeconomico e ambientale, se del caso, nonche\u0027 nell\u0027azione esterna\ndell\u0027Unione». A tal fine, «Gli Stati membri adottano e attuano\nstrategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della\nstrategia dell\u0027Unione sull\u0027adattamento ai cambiamenti climatici [...]\ne fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e\ndi vulnerabilita\u0027, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli\nindicatori, e basandosi sulle migliori e piu\u0027 recenti evidenze\nscientifiche disponibili. Nelle loro strategie nazionali di\nadattamento, gli Stati membri tengono conto della particolare\nvulnerabilita\u0027 dei pertinenti settori, tra cui l\u0027agricoltura, e dei\nsistemi idrici e alimentari nonche\u0027 della sicurezza alimentare, e\npromuovono soluzioni basate sulla natura e l\u0027adattamento basato sugli\necosistemi. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le strategie e\nincludono informazioni pertinenti aggiornate nelle relazioni che sono\ntenuti a presentare a norma dell\u0027art. 19, paragrafo 1, del\nregolamento (UE) 2018/1999». \n 80. La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del\nConsiglio del 18 ottobre 2023 ha introdotto, tra l\u0027altro,\ndisposizioni volte a modificare la direttiva (UE) 2018/2001, il\nregolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto\nriguarda la promozione dell\u0027energia da fonti rinnovabili,\nevidenziando che: \n «[...] \n (2) Le energie rinnovabili svolgono un ruolo fondamentale nel\nconseguimento di tali obiettivi, dato che il settore energetico\ncontribuisce attualmente per oltre il 75% alle emissioni totali di\ngas a effetto serra nell\u0027Unione. Riducendo tali emissioni di gas a\neffetto serra, le energie rinnovabili possono anche contribuire ad\naffrontare sfide ambientali come la perdita di biodiversita\u0027, e a\nridurre l\u0027inquinamento in linea con gli obiettivi della comunicazione\ndella Commissione, del 12 maggio 2021, dal titolo «Un percorso verso\nun pianeta piu\u0027 sano per tutti - Piano d\u0027azione dell\u0027UE: Verso\nl\u0027inquinamento zero per l\u0027aria, l\u0027acqua e il suolo». La transizione\nverde verso un\u0027economia basata sulle energie da fonti rinnovabili\ncontribuira\u0027 a conseguire gli obiettivi della decisione (UE) 2022/591\ndel Parlamento europeo e del Consiglio, che mira altresi\u0027 a\nproteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell\u0027ambiente,\nmediante, tra l\u0027altro, l\u0027interruzione e l\u0027inversione del processo di\nperdita di biodiversita\u0027. [...]. \n (4) Il contesto generale determinato dall\u0027invasione\ndell\u0027Ucraina da parte della Russia e dagli effetti della pandemia di\nCOVID-19 ha provocato un\u0027impennata dei prezzi dell\u0027energia\nnell\u0027intera Unione, evidenziando in tal modo la necessita\u0027 di\naccelerare l\u0027efficienza energetica e accrescere l\u0027uso delle energie\nda fonti rinnovabili nell\u0027Unione. Al fine di conseguire l\u0027obiettivo a\nlungo termine di un sistema energetico indipendente dai paesi terzi,\nl\u0027Unione dovrebbe concentrarsi sull\u0027accelerazione della transizione\nverde e sulla garanzia di una politica energetica di riduzione delle\nemissioni che limiti la dipendenza dalle importazioni di combustibili\nfossili e che favorisca prezzi equi e accessibili per i cittadini e\nle imprese dell\u0027Unione in tutti i settori dell\u0027economia. \n (5) Il piano REPowerEU stabilito nella comunicazione della\nCommissione del 18 maggio 2022 («piano REPowerEU») mira a rendere\nl\u0027Unione indipendente dai combustibili fossili russi ben prima del\n2030. Tale comunicazione prevede l\u0027anticipazione delle capacita\u0027\neolica e solare, un aumento del tasso medio di diffusione di tale\nenergia e capacita\u0027 supplementari di energia da fonti rinnovabili\nentro il 2030 per adeguarsi a una maggiore produzione di combustibili\nrinnovabili di origine non biologica. Invita inoltre i colegislatori\na valutare la possibilita\u0027 di innalzare o anticipare gli obiettivi\nfissati per l\u0027aumento della quota di energia rinnovabile nel mix\nenergetico. [...] Al di la\u0027 di tale livello obbligatorio, gli Stati\nmembri dovrebbero adoperarsi per conseguire collettivamente\nl\u0027obiettivo complessivo dell\u0027Unione del 45% di energia da fonti\nrinnovabili, in linea con il piano REPowerEU. \n (6) [...] E\u0027 auspicabile che gli Stati membri possano\ncombinare diverse fonti di energia non fossili al fine di conseguire\nl\u0027obiettivo dell\u0027Unione di raggiungere la neutralita\u0027 climatica entro\nil 2050 tenendo conto delle loro specifiche circostanze nazionali e\ndella struttura delle loro forniture energetiche. Al fine di\nrealizzare tale obiettivo, la diffusione dell\u0027energia rinnovabile nel\nquadro del piu\u0027 elevato obiettivo generale vincolante dell\u0027Unione\ndovrebbe iscriversi negli sforzi complementari di decarbonizzazione\nche comportano lo sviluppo di altre fonti di energia non fossili che\ngli Stati membri decidono di perseguire. \n [...] \n (25) Gli Stati membri dovrebbero sostenere una piu\u0027 rapida\ndiffusione di progetti in materia di energia rinnovabile effettuando\nuna mappatura coordinata per la diffusione delle energie rinnovabili\ne per le relative infrastrutture, in coordinamento con gli enti\nlocali e regionali. Gli Stati membri dovrebbero individuare le zone\nterrestri, le superfici, le zone sotterranee, le acque interne e\nmarine necessarie per l\u0027installazione degli impianti di produzione di\nenergia rinnovabile e per le relative infrastrutture al fine di\napportare almeno i rispettivi contributi nazionali all\u0027obiettivo\ncomplessivo riveduto in materia di energia da fonti rinnovabili per\nil 2030 di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE)\n2018/2001 e a sostegno del conseguimento dell\u0027obiettivo della\nneutralita\u0027 climatica entro e non oltre il 2050, in conformita\u0027 del\nregolamento (UE) 2021/1119. [...]. Gli Stati membri dovrebbero\ngarantire che le zone in questione riflettano le rispettive\ntraiettorie stimate e la potenza totale installata pianificata e\ndovrebbero individuare le zone specifiche per i diversi tipi di\ntecnologia di produzione di energia rinnovabile stabilite nei loro\npiani nazionali integrati per l\u0027energia e il clima presentati a norma\ndegli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. \n [...] \n (26) Gli Stati membri dovrebbero designare, come sottoinsieme\ndi tali aree, specifiche zone terrestri (comprese superfici e\nsottosuperfici) e marine o delle acque interne come zone di\naccelerazione per le energie rinnovabili. Tali zone dovrebbero essere\nparticolarmente adatte ai fini dello sviluppo di progetti in materia\ndi energia rinnovabile, distinguendo tra i vari tipi di tecnologia,\nsulla base del fatto che la diffusione del tipo specifico di energia\nda fonti rinnovabili non dovrebbe comportare un impatto ambientale\nsignificativo. Nella designazione delle zone di accelerazione per le\nenergie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero evitare le zone\nprotette e prendere in considerazione piani di ripristino e opportune\nmisure di attenuazione. Gli Stati membri dovrebbero poter designare\nzone di accelerazione specificamente per le energie rinnovabili per\nuno o piu\u0027 tipi di impianti di produzione di energia rinnovabile e\ndovrebbero indicare il tipo o i tipi di energia da fonti rinnovabili\nadatti a essere prodotti in tali zone di accelerazione per le energie\nrinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero designare tali zone di\naccelerazione per le energie rinnovabili per almeno un tipo di\ntecnologia e decidere le dimensioni di tali zone di accelerazione per\nle energie rinnovabili, alla luce delle specificita\u0027 e dei requisiti\ndel tipo o dei tipi di tecnologia per la quale istituiscono zone di\naccelerazione per le energie rinnovabili. Cosi\u0027 facendo, gli Stati\nmembri dovrebbero provvedere a garantire che le dimensioni combinate\ndi tali zone siano sostanziali e contribuiscano al conseguimento\ndegli obiettivi di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. \n (27) L\u0027uso polivalente dello spazio per la produzione di\nenergia rinnovabile e per altre attivita\u0027 terrestri, delle acque\ninterne e marine, come la produzione di alimenti o la protezione o il\nripristino della natura, allentano i vincoli d\u0027uso del suolo, delle\nacque interne e del mare. In tale contesto la pianificazione\nterritoriale rappresenta uno strumento indispensabile con cui\nindividuare e orientare precocemente le sinergie per l\u0027uso del suolo,\ndelle acque interne e del mare. Gli Stati membri dovrebbero\nesplorare, consentire e favorire l\u0027uso polivalente delle zone\nindividuate a seguito delle misure di pianificazione territoriali\nadottate. A tal fine, e\u0027 auspicabile che gli Stati membri agevolino,\nove necessario, i cambiamenti nell\u0027uso del suolo e del mare, purche\u0027\ni diversi usi e attivita\u0027 siano compatibili tra di loro e possano\ncoesistere. \n [...] \n (36) In considerazione della necessita\u0027 di accelerare la\ndiffusione delle energie da fonti rinnovabili, la designazione delle\nzone di accelerazione per le energie rinnovabili non dovrebbe\nimpedire la realizzazione in corso e futura di progetti di energia\nrinnovabile in tutte le zone disponibili per tale diffusione. Questi\nprogetti dovrebbero continuare a sottostare all\u0027obbligo di\nvalutazione specifica dell\u0027impatto ambientale a norma della direttiva\n2011/92/UE, ed essere soggetti alle procedure di rilascio delle\nautorizzazioni applicabili ai progetti in materia di energia\nrinnovabile situati fuori dalle zone di accelerazione per le energie\nrinnovabili. Per accelerare le procedure di rilascio delle\nautorizzazioni nella misura necessaria a conseguire l\u0027obiettivo di\nenergia rinnovabile stabilito nella direttiva (UE) 2018/2001, anche\nle procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti\nfuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili\ndovrebbero essere semplificate e razionalizzate attraverso\nl\u0027introduzione di scadenze massime chiare per tutte le fasi della\nprocedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le valutazioni\nambientali specifiche per ciascun progetto. \n 81. In ragione delle considerazioni sopra richiamate, la\ndirettiva ha introdotto, tra l\u0027altro, disposizioni in materia di\nmappatura delle zone necessarie per i contributi nazionali\nall\u0027obiettivo complessivo dell\u0027Unione di energia rinnovabile per il\n2030, di zone di accelerazione per le energie rinnovabili, nonche\u0027 di\nprocedure amministrative per il rilascio delle relative\nautorizzazioni. \n 82. Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del\nConsiglio dell\u002711 dicembre 2018, adottato sulla base degli articoli\n192 e 194 TFUE, stabilisce la necessaria base legislativa per una\ngovernance dell\u0027Unione dell\u0027energia e dell\u0027azione per il clima\naffidabile, inclusiva, efficace sotto il profilo dei costi,\ntrasparente e prevedibile che garantisca il conseguimento degli\nobiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell\u0027Unione\ndell\u0027energia, in linea con l\u0027accordo di Parigi del 2015 sui\ncambiamenti climatici derivante dalla 21ª Conferenza delle parti alla\nConvenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,\nattraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte\ndell\u0027Unione e degli Stati membri, limitando la complessita\u0027\namministrativa. \n 83. Nel configurare tale meccanismo e\u0027 stato considerato, in\nparticolare, che: \n (2) L\u0027Unione dell\u0027energia dovrebbe coprire cinque dimensioni:\nla sicurezza energetica; il mercato interno dell\u0027energia;\nl\u0027efficienza energetica; il processo di decarbonizzazione; la\nricerca, l\u0027innovazione e la competitivita\u0027. \n (3) L\u0027obiettivo di un\u0027Unione dell\u0027energia resiliente e\narticolata intorno a una politica ambiziosa per il clima e\u0027 di\nfornire ai consumatori dell\u0027UE - comprese famiglie e imprese -\nenergia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili e di\npromuovere la ricerca e l\u0027innovazione attraendo investimenti; cio\u0027\nrichiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo.\nTale trasformazione e\u0027 inoltre strettamente connessa alla necessita\u0027\ndi preservare, proteggere e migliorare la qualita\u0027 dell\u0027ambiente e di\npromuovere l\u0027utilizzazione accorta e razionale delle risorse\nnaturali, in particolare promuovendo l\u0027efficienza energetica e i\nrisparmi energetici e sviluppando nuove forme di energia rinnovabile\n[...]. \n [...] \n (7) L\u0027obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il\n40% delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico\nentro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e\u0027 stato formalmente\napprovato in occasione del Consiglio «Ambiente» del 6 marzo 2015,\nquale contributo previsto determinato a livello nazionale,\ndell\u0027Unione e dei suoi Stati membri all\u0027 accordo di Parigi. L\u0027accordo\ndi Parigi e\u0027 stato ratificato dall\u0027Unione il 5 ottobre 2016 (6) ed e\u0027\nentrato in vigore il 4 novembre 2016; sostituisce l\u0027approccio\nadottato nell\u0027ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che e\u0027 stato\napprovato dall\u0027Unione mediante la decisione 2002/358/CE del Consiglio\n(7) e che non sara\u0027 prorogato dopo il 2020. E\u0027 opportuno aggiornare\ndi conseguenza il sistema dell\u0027Unione per il monitoraggio e la\ncomunicazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto\nserra. \n (8) L\u0027 accordo di Parigi ha innalzato il livello di ambizione\nglobale relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e\nstabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con l\u0027obiettivo di\nmantenere l\u0027aumento della temperatura mondiale media ben al di sotto\ndi 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad\nadoperarsi per limitare tale aumento della temperatura a 1,5°C\nrispetto ai livelli preindustriali. \n [...] \n (12) Nelle conclusioni del 23 e del 24 ottobre 2014, il\nConsiglio europeo ha inoltre convenuto di sviluppare un sistema di\ngovernance affidabile, trasparente, privo di oneri amministrativi\nsuperflui e con una sufficiente flessibilita\u0027 per gli Stati membri\nper contribuire a garantire che l\u0027Unione rispetti i suoi obiettivi di\npolitica energetica, nel pieno rispetto della liberta\u0027 degli Stati\nmembri di stabilire il proprio mix energetico [...] \n [...] \n (18) Il principale obiettivo del meccanismo di governance\ndovrebbe essere pertanto quello di consentire il conseguimento degli\nobiettivi dell\u0027Unione dell\u0027energia, in particolare gli obiettivi del\nquadro 2030 per il clima e l\u0027energia, nei settori della riduzione\ndelle emissioni dei gas a effetto serra, delle fonti di energia\nrinnovabili e dell\u0027efficienza energetica. Tali obiettivi derivano\ndalla politica dell\u0027Unione in materia di energia e dalla necessita\u0027\ndi preservare, proteggere e migliorare la qualita\u0027 dell\u0027ambiente e di\npromuovere l\u0027utilizzazione accorta e razionale delle risorse\nnaturali, come previsto nei trattati. Nessuno di questi obiettivi,\ntra loro inscindibili, puo\u0027 essere considerato secondario rispetto\nall\u0027altro. Il presente regolamento e\u0027 quindi legato alla legislazione\nsettoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia\ne di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo\nflessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze\nnazionali e al loro mix energetico, purche\u0027 tale flessibilita\u0027 sia\ncompatibile con l\u0027ulteriore integrazione del mercato,\nl\u0027intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli\nobiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a\nun\u0027economia sostenibile a basse emissioni di carbonio. \n [...] \n (36) Gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie a lungo\ntermine con una prospettiva di almeno 30 anni per contribuire al\nconseguimento degli impegni da loro assunti ai sensi dell\u0027UNFCCC e\nall\u0027accordo di Parigi, nel contesto dell\u0027obiettivo dell\u0027accordo di\nParigi di mantenere l\u0027aumento della temperatura media mondiale ben al\ndi sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e adoperarsi per\nlimitare tale aumento a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali\nnonche\u0027 delle riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a\neffetto serra e dell\u0027aumento dell\u0027assorbimento dai pozzi in tutti i\nsettori in linea con l\u0027obiettivo dell\u0027Unione [...]. \n (56) Se l\u0027ambizione dei piani nazionali integrati per\nl\u0027energia e il clima, o dei loro aggiornamenti, fosse insufficiente\nper il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell\u0027Unione\ndell\u0027energia e, nel primo periodo, in particolare per il\nraggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile\ne di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a\nlivello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di\ntali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali «divari di\nambizione»). Qualora i progressi dell\u0027Unione verso tali obiettivi e\ntraguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la\nCommissione dovrebbe, oltre a formulare raccomandazioni, proporre\nmisure ed esercitare le proprie competenze a livello di Unione oppure\ngli Stati membri dovrebbero adottare misure aggiuntive per garantire\nil raggiungimento di detti obiettivi, colmando cosi\u0027 eventuali\n«divari nel raggiungimento». Tali misure dovrebbero altresi\u0027 tenere\nconto degli sforzi pregressi dagli Stati membri per raggiungere\nl\u0027obiettivo 2030 relativo all\u0027energia rinnovabile ottenendo, nel 2020\no prima di tale anno, una quota di energia da fonti rinnovabili\nsuperiore al loro obiettivo nazionale vincolante oppure realizzando\nprogressi rapidi verso il loro obiettivo vincolante nazionale per il\n2020 o nell\u0027attuazione del loro contributo all\u0027obiettivo vincolante\ndell\u0027Unione di almeno il 32% di energia rinnovabile nel 2030. In\nmateria di energia rinnovabile, le misure possono includere anche\ncontributi finanziari volontari degli Stati membri indirizzati a un\nmeccanismo di finanziamento dell\u0027energia rinnovabile nell\u0027Unione\ngestito dalla Commissione da utilizzare per contribuire ai progetti\nsull\u0027energia rinnovabile piu\u0027 efficienti in termini di costi in tutta\nl\u0027Unione, offrendo cosi\u0027 agli Stati membri la possibilita\u0027 di\ncontribuire al conseguimento dell\u0027obiettivo dell\u0027Unione al minor\ncosto possibile. Gli obiettivi degli Stati membri in materia di\nrinnovabili per il 2020 dovrebbero servire come quota base di\nriferimento di energia rinnovabile a partire dal 2021 e dovrebbero\nessere mantenuti per tutto il periodo. In materia di efficienza\nenergetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a\nmigliorare l\u0027efficienza di prodotti, edifici e trasporti. \n (57) Gli obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di\nenergia rinnovabile per il 2020, di cui all\u0027allegato I della\ndirettiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,\ndovrebbero servire come punto di partenza per la loro traiettoria\nindicativa nazionale per il periodo dal 2021 al 2030, a meno che uno\nStato membro decida volontariamente di stabilire un punto di partenza\npiu\u0027 elevato. Dovrebbero inoltre costituire, per questo periodo, una\nquota di riferimento obbligatoria che faccia ugualmente parte della\ndirettiva (UE) 2018/2001. Di conseguenza, in tale periodo, la quota\ndi energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia\ndi ciascuno Stato membro non dovrebbe essere inferiore alla sua quota\nbase di riferimento. \n (58) Se uno Stato membro non mantiene la quota base di\nriferimento misurata in un periodo di un anno, esso dovrebbe\nadottare, entro un anno, misure supplementari per colmare il divario\nrispetto allo scenario di riferimento. Qualora abbia effettivamente\nadottato tali misure necessarie e adempiuto al suo obbligo di colmare\nil divario, lo Stato membro dovrebbe essere considerato conforme ai\nrequisiti obbligatori del suo scenario di base a partire dal momento\nin cui il divario in questione si e\u0027 verificato, sia ai sensi del\npresente regolamento che della direttiva (UE) 2018/2001 [...]». \n 84. Il meccanismo di governance si e\u0027 tradotto, tra l\u0027altro,\nnelle seguenti previsioni (come aggiornate con la direttiva (UE)\n2023/2413): \n «Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029 e\nsuccessivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla\nCommissione un piano nazionale integrato per l\u0027energia e il clima\n[...]» (art. 3): \n «Ciascuno Stato membro definisce nel suo piano nazionale\nintegrato per l\u0027energia e il clima i principali obiettivi, traguardi\ne contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all\u0027allegato I,\nsezione A, punto 2: \na) dimensione «decarbonizzazione»: \n[...] \n2) per quanto riguarda l\u0027energia rinnovabile: \nal fine di conseguire l\u0027obiettivo vincolante dell\u0027Unione per la quota\ndi energia rinnovabile per il 2030 di cui all\u0027art. 3, paragrafo 1,\ndella direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota\ndello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo\ndi energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue\nuna traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa\nraggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18% dell\u0027aumento\ntotale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l\u0027obiettivo\nnazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il\nsuo contributo all\u0027obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria\nindicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43%\ndell\u0027aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra\nl\u0027obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro\ninteressato e il suo contributo all\u0027obiettivo 2030. Entro il 2027, la\ntraiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad\nalmeno il 65% dell\u0027aumento totale della quota di energia da fonti\nrinnovabili tra l\u0027obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello\nStato membro interessato e il suo contributo all\u0027obiettivo 2030. \nEntro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno il\ncontributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede\ndi superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la\nsua traiettoria indicativa puo\u0027 iniziare al livello che si aspetta di\nraggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro\ninsieme, concorrono al raggiungimento dei punti di riferimento\ndell\u0027Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all\u0027obiettivo vincolante\ndell\u0027Unione per la quota di energia rinnovabile per il 2030 di cui\nall\u0027art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.\nIndipendentemente dal suo contributo all\u0027obiettivo dell\u0027Unione e\ndalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento,\nuno Stato membro e\u0027 libero di stabilire obiettivi piu\u0027 ambiziosi per\nfinalita\u0027 di politica nazionale» (art. 4); \n «Nel proprio contributo alla propria quota di energia da\nfonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia del 2030 e\ndell\u0027ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi\ndi cui all\u0027art. 4, lettera a), punto 2), ciascuno Stato membro tiene\nconto degli elementi seguenti: \n a) misure previste dalla direttiva (UE) 2018/2001; \n b) misure adottate per conseguire il traguardo di\nefficienza energetica adottato a norma della direttiva 2012/27/UE; \n c) altre misure esistenti volte a promuovere l\u0027energia\nrinnovabile nello Stato membro e, ove pertinente, a livello di\nUnione; \n d) l\u0027obiettivo nazionale vincolante 2020 di energia da\nfonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di cui\nall\u0027allegato I della direttiva (EU) 2018/2001; \n e) le circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione\ndell\u0027energia rinnovabile, quali: \ni) l\u0027equa distribuzione della diffusione nell\u0027Unione; \nii) le condizioni economiche e il potenziale, compreso il PIL pro\ncapite; \niii) il potenziale per una diffusione delle energie rinnovabili\nefficace sul piano dei costi; \niv) i vincoli geografici, ambientali e naturali, compresi quelli\ndelle zone e regioni non interconnesse; \nv) il livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri; \nvi) altre circostanze pertinenti, in particolare gli sforzi\npregressi. \n[...] \n 2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma\ndei rispettivi contributi ammonti almeno all\u0027obiettivo vincolante\ndell\u0027Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili per il 2030\ndi cui all\u0027art. 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001» (art.\n5); \n «Se nel settore dell\u0027energia rinnovabile, in base alla\nvalutazione di cui all\u0027art. 29, paragrafi 1 e 2, la Commissione\nconclude che uno o piu\u0027 punti di riferimento della traiettoria\nindicativa unionale per il 2022, 2025 e 2027, di cui all\u0027art. 29,\nparagrafo 2, non sono stati raggiunti, gli Stati membri che nel 2022,\n2025 e2027 sono al di sotto di uno o piu\u0027 dei rispettivi punti di\nriferimento nazionali di cui all\u0027art. 4, lettera a), punto 2,\nprovvedono all\u0027attuazione di misure supplementari entro un anno dal\nricevimento della valutazione della Commissione, volte a colmare il\ndivario rispetto al punto di riferimento nazionale, quali: \n a) misure nazionali volte ad aumentare la diffusione\ndell\u0027energia rinnovabile; \n b) l\u0027adeguamento della quota di energia da fonti\nrinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento di cui\nall\u0027art. 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; \n c) l\u0027adeguamento della quota di energia da fonti\nrinnovabili nel settore dei trasporti di cui all\u0027art. 25, paragrafo\n1, della direttiva (UE) 2018/2001; \n d) un pagamento finanziario volontario al meccanismo di\nfinanziamento dell\u0027Unione per l\u0027energia rinnovabile istituito a\nlivello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da\nfonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente dalla\nCommissione, come indicato all\u0027art. 33; \n e) l\u0027utilizzo dei meccanismi di cooperazione previsti dalla\ndirettiva (UE) 2018/2001» (art. 32). \n 85. La legge 22 aprile 2021, n. 53, ha dettato «Principi e\ncriteri direttivi per l\u0027attuazione della direttiva (UE) 2018/2001,\nsulla promozione dell\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili», demando\nal Governo, tra l\u0027altro: \n la previsione, previa intesa con la Conferenza unificata, su\nproposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il\nMinistero dell\u0027ambiente e della tutela del territorio e del mare e\ncon il Ministero per i beni e le attivita\u0027 culturali e per il\nturismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati\nnel Piano nazionale integrato per l\u0027energia e il clima (PNIEC), di\nuna disciplina per l\u0027individuazione delle superfici e delle aree\nidonee e non idonee per l\u0027installazione di impianti a fonti\nrinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio\nculturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della\nqualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi idrici, nonche\u0027 delle specifiche\ncompetenze dei Ministeri per i beni e le attivita\u0027 culturali e per il\nturismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e\ndell\u0027ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando\nl\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni\nindustriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi,\ncompatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita\u0027 delle\nrisorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda\nelettrica, nonche\u0027 tenendo in considerazione la dislocazione della\ndomanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo\ndella rete stessa, a tal fine osservando i seguenti indirizzi: \n 1) definizione dei criteri per l\u0027individuazione di aree\nidonee all\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una\npotenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria\ndal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle\nfonti rinnovabili, con indicazione di criteri per la ripartizione fra\nregioni e province autonome e previsione di misure di salvaguardia\ndelle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i\ncriteri di localizzazione degli impianti preesistenti; \n 2) previsione di un termine di sei mesi per la\nrealizzazione del processo programmatorio di individuazione delle\naree; \nb) di assicurare il rispetto dei principi della minimizzazione degli\nimpatti sull\u0027ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando\nil vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al\n2030 e tenendo conto della sostenibilita\u0027 dei costi correlati al\nraggiungimento di tale obiettivo. \n 86. Il decreto legislativo n. 199/2021 costituisce «Attuazione\ndella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del\nConsiglio, dell\u002711 dicembre 2018, sulla promozione dell\u0027uso\ndell\u0027energia da fonti rinnovabili» e si pone (art. 1) «l\u0027obiettivo di\naccelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando\ndisposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza\ncon gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico\nal 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050», definendo «gli\nstrumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale,\nfinanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli\nobiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili\nal 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto\ndei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53», recando\n«disposizioni necessarie all\u0027 attuazione delle misure del Piano\nnazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia\ndi energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano nazionale\nintegrato per l\u0027energia e il clima (di seguito anche: PNIEC), con la\nfinalita\u0027 di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati,\ngia\u0027 orientati all\u0027aggiornamento degli obiettivi nazionali da\nstabilire ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si\nprevede, per l\u0027Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione\ndelle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento\nrispetto ai livelli del 1990 entro il 2030». \n 87. L\u0027art. 20 del decreto ha, in particolare, previsto che: \n con uno o piu\u0027 decreti del Ministro della transizione\necologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro\ndelle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in\nsede di Conferenza unificata, sono stabiliti principi e criteri\nomogenei per l\u0027individuazione delle superfici e delle aree idonee e\nnon idonee all\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi\nuna potenza complessiva almeno pari a quella individuata come\nnecessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di\nsviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai\nsensi del comma 8; \n in via prioritaria, con i suddetti decreti si provvede a\ndettare i criteri per l\u0027individuazione delle aree idonee\nall\u0027installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel\nPNIEC, stabilendo le modalita\u0027 per minimizzare il relativo impatto\nambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti\nimpianti per unita\u0027 di superficie, nonche\u0027 dagli impianti a fonti\nrinnovabili di produzione di energia elettrica gia\u0027 installati e le\nsuperfici tecnicamente disponibili, e altresi\u0027 a indicare le\nmodalita\u0027 per individuare superfici, aree industriali dismesse e\naltre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla\ninstallazione di impianti a fonti rinnovabili; \n i decreti stabiliscono anche la ripartizione della potenza\ninstallata fra regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di\nmonitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri\nper il trasferimento statistico fra le medesime regioni e Province\nautonome; \n nel dettare la disciplina delle aree idonee si tiene conto\ndelle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio,\ndelle aree agricole e forestali, della qualita\u0027 dell\u0027aria e dei corpi\nidrici, privilegiando l\u0027utilizzo di superfici di strutture edificate,\nquali capannoni industriali e parcheggi, nonche\u0027 di aree a\ndestinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e\nverificando l\u0027idoneita\u0027 di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi\nincluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con\nle caratteristiche e le disponibilita\u0027 delle risorse rinnovabili,\ndelle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche\u0027\ntenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli\neventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete\nstessa; \n conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di\ncui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in\nvigore dei medesimi decreti, le regioni individuano con legge le aree\nidonee; \n in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee\nper l\u0027installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i\nprincipi della minimizzazione degli impatti sull\u0027ambiente, sul\nterritorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando\nil vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al\n2030 e tenendo conto della sostenibilita\u0027 dei costi correlati al\nraggiungimento di tale obiettivo; \n nelle more dell\u0027individuazione delle aree idonee, non possono\nessere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei\nprocedimenti di autorizzazione; \n le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere\ndichiarate non idonee all\u0027installazione di impianti di produzione di\nenergia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero\nnell\u0027ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata\ninclusione nel novero delle aree idonee; \n in attesa della disciplina di cui ai menzionati decreti\nattuativi, le aree idonee sono individuate ex lege dal medesimo\ndecreto legislativo. \n 88. Come precedentemente rilevato (cfr. i punti 41 ss. della\npresente sentenza), il decreto ministeriale 21 giugno 2024 non ha\ninnovato il concetto di area non idonea contenuto nelle linee guida\ndi cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010. Queste, infatti,\ncontinuano a configurarsi come aree con «obiettivi di protezione non\ncompatibili con l\u0027insediamento [...] di specifiche tipologie e/o\ndimensioni di impianti». Detta incompatibilita\u0027, tuttavia, non si\ntraduce in una preclusione assoluta, bensi\u0027 in «una elevata\nprobabilita\u0027 di esito negativo delle valutazioni, in sede di\nautorizzazione», che dovra\u0027 comunque risultare all\u0027esito di specifica\nistruttoria. Ne consegue che, sotto tale profilo, la definizione\ncontenuta nel decreto impugnato non innova in alcun modo il concetto\ndi area non idonea quale gia\u0027 enucleato dalle linee guida. \n 89. In contrasto con tali indicazioni, l\u0027art. 1, comma 5, della\nlegge regionale Sardegna n. 20/2024 stabilisce che «E\u0027 vietata la\nrealizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non\nidonee cosi\u0027 come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai\ncommi 9 e 11». Tale previsione si pone in violazione degli articoli\n117, primo e terzo comma della Costituzione in relazione agli\narticoli 20 del decreto legislativo n. 199/2021, alle disposizioni\ndel decreto ministeriale 21 giugno 2024, nonche\u0027 al principio di\nmassima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile\ncome emergente dalla disciplina unionale sopra richiamata.\nL\u0027inadeguatezza di una determinata area o di un determinato sito ad\nospitare impianti da fonti rinnovabili, infatti, non puo\u0027 derivare da\nuna qualificazione aprioristica, generale ed astratta, ma puo\u0027\nsoltanto conseguire all\u0027esito di un procedimento amministrativo che\nconsenta una valutazione in concreto delle inattitudini del luogo, in\nragione delle relative specificita\u0027. \n 90. L\u0027impatto di un divieto di tale portata e\u0027, inoltre, del\ntutto incerto e, in ogni caso, si risolve in un severo limite\nall\u0027individuazione delle zone disponibili per l\u0027installazione degli\nimpianti che, a termini dell\u0027art. 15-ter, paragrafo 1, secondo\nperiodo, della direttiva (UE) 2018/2001, devono essere commisurate\n«alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata\npianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei\npiani nazionali per l\u0027energia e il clima presentati a norma degli\narticoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999». \n 91. A questo riguardo, occorre infatti rilevare che le previsioni\ndell\u0027art. 1, comma 5, lette in combinato disposto con gli allegati\nalla legge, prevedono una sterminata casistica di aree vietate, con\nun elenco di 45 pagine, definite peraltro sulla base di astratte\nesigenze di protezione non specificamente riferite a luoghi concreti,\nricomprendendo non solo le aree e i beni specificamente tutelati, ma\nsostanzialmente la maggior parte del territorio regionale (cfr. ad\nes. riferimenti agli «Ulteriori elementi con valenza storico -\nculturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria,\nquali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente\nal momento dell\u0027entrata in vigore della presente legge, ed aree\ncircostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d\u0027aria» -\nallegato A, lettera bb), allegato B, lettera y), allegato C, lettera\nbb), allegato D, lettera aa), allegato E, lettera bb)). Come dedotto\ndalla parte ricorrente, non smentita sul punto dalle parti intimate,\nla rete dei divieti previsti dalla legge regionale comprende circa il\n98% del territorio regionale. \n 92. Peraltro, in forza dell\u0027art. 32 del regolamento (UE)\n2018/1999, se la Commissione conclude che uno o piu\u0027 punti di\nriferimento della traiettoria indicativa unionale per il 2022, 2025 e\n2027 non sono stati raggiunti, gli Stati membri che nel 2022, 2025 e\n2027 sono al di sotto di uno o piu\u0027 dei rispettivi punti di\nriferimento nazionali possono essere tenuti all\u0027adozione di misure\nsupplementari, ivi incluso un pagamento finanziario volontario al\nmeccanismo di finanziamento dell\u0027Unione per l\u0027energia rinnovabile\nistituito a livello unionale per contribuire a progetti in materia di\nenergia da fonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente\ndalla Commissione. La sottrazione indiscriminata di larga parte del\nterritorio di una Regione alla possibilita\u0027 di installare impianti\nFER potrebbe, pertanto, implicare l\u0027obbligo di adottare misure\nsupplementari, con impatti anche sulle finanze pubbliche, ove\nostacoli il raggiungimento degli obiettivi. \n 93. Nella misura in cui puo\u0027 ostacolare il raggiungimento degli\nobiettivi di potenza installata delle tecnologie per le energie\nrinnovabili, il divieto in questione si pone anche in posizione\ncritica rispetto alla strategia di adattamento ai cambiamenti\nclimatici dell\u0027Unione. Come precedentemente ricordato, ai sensi\ndell\u0027art. 5 del regolamento (UE) 2021/1119, «Le istituzioni\ncompetenti dell\u0027Unione e gli Stati membri assicurano il costante\nprogresso nel miglioramento della capacita\u0027 di adattamento, nel\nrafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilita\u0027\nai cambiamenti climatici in conformita\u0027 dell\u0027art. 7 dell\u0027accordo di\nParigi». Essi, inoltre, «garantiscono [...] che le politiche in\nmateria di adattamento nell\u0027Unione e negli Stati membri siano\ncoerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici\ncollaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare\nmeglio l\u0027adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di\nintervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito\nsocioeconomico e ambientale, se del caso, nonche\u0027 nell\u0027azione esterna\ndell\u0027Unione». \n 94. Come precisato dalla Commissione europea nella Comunicazione\nCOM(2021)82 final sulla nuova Strategia dell\u0027UE per l\u0027adattamento ai\ncambiamenti climatici, «Il Green Deal europeo, la strategia di\ncrescita dell\u0027UE per un futuro sostenibile, si basa sulla\nconsapevolezza che la trasformazione verde e\u0027 un\u0027opportunita\u0027 e che\nla mancata azione ha un costo enorme. Con esso l\u0027UE ha mostrato la\npropria leadership per scongiurare lo scenario peggiore -\nimpegnandosi a raggiungere la neutralita\u0027 climatica - e prepararsi al\nmeglio - puntando ad azioni di adattamento piu\u0027 ambiziose che si\nfondano sulla strategia dell\u0027UE di adattamento del 2013. La visione a\nlungo termine prevede che nel 2050 l\u0027UE sara\u0027 una societa\u0027 resiliente\nai cambiamenti climatici, del tutto adeguata agli inevitabili impatti\ndei cambiamenti climatici. Cio\u0027 significa che entro il 2050, anno in\ncui l\u0027Unione aspira ad aver raggiunto la neutralita\u0027 climatica,\navremo rafforzato la capacita\u0027 di adattamento e ridotto al minimo la\nvulnerabilita\u0027 agli effetti dei cambiamenti climatici, in linea con\nl\u0027accordo di Parigi e con la proposta di legge europea sul clima». Il\nraggiungimento dei target di potenza installata delle tecnologie\nrinnovabili costituisce, all\u0027evidenza, un elemento centrale per\nconseguire nel lungo termine l\u0027obiettivo della neutralita\u0027 climatica,\nche potrebbe essere posto seriamente a rischio da una disciplina,\ncome quella censurata, che vieta in assoluto la realizzazione di\nimpianti FER in aree non idonee. \n 95. Il divieto sembra anche contrastare con il principio di\nintegrazione di cui all\u0027art. 11 TFUE e all\u0027art. 37 della Carta di\nNizza, secondo cui «Le esigenze connesse con la tutela dell\u0027ambiente\ndevono essere integrate nella definizione e nell\u0027attuazione delle\npolitiche e azioni dell\u0027Unione, in particolare nella prospettiva di\npromuovere lo sviluppo sostenibile». L\u0027integrazione ambientale in\ntutti i settori politici pertinenti (agricoltura, energia, pesca,\ntrasporti, ecc.) e\u0027 funzionale a ridurre le pressioni sull\u0027ambiente\nderivanti dalle politiche e dalle attivita\u0027 di altri settori e per\nraggiungere gli obiettivi ambientali e climatici. La previsione in\ngenerale delle aree non idonee come zone vietate solleva sul punto\nnotevoli perplessita\u0027, in quanto non istituisce alcuna forma di\npossibile bilanciamento tra i valori in gioco, sancendo\nun\u0027indefettibile prevalenza dell\u0027interesse alla conservazione dello\nstato dei luoghi, in contrasto con l\u0027obiettivo del decreto stesso di\npromuovere l\u0027uso dell\u0027energia da fonti rinnovabili. \n 96. Da quanto precede risulta anche che la disciplina censurata\nconfligge con il principio di proporzionalita\u0027, con violazione anche\ndell\u0027art. 3 della Costituzione. Come la Corte di giustizia ha piu\u0027\nvolte ribadito, «il principio di proporzionalita\u0027 e\u0027 un principio\ngenerale del diritto comunitario che dev\u0027essere rispettato tanto dal\nlegislatore comunitario quanto dai legislatori e dai giudici\nnazionali» (sentenza 11 giugno 2009, C-170/08, 41). Il sindacato di\nproporzionalita\u0027 costituisce, inoltre, un aspetto del controllo di\nragionevolezza delle leggi condotto dalla giurisprudenza\ncostituzionale, onde verificare che il bilanciamento degli interessi\ncostituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalita\u0027\ntali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in\nmisura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato\ncostituzionale. Come la stessa Corte ha precisato, «Tale giudizio\ndeve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla\nproporzionalita\u0027 dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua\ninsindacabile discrezionalita\u0027 rispetto alle esigenze obiettive da\nsoddisfare o alle finalita\u0027 che intende perseguire, tenuto conto\ndelle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti»\n(sentenza n. 1130 del 1988). Il test di proporzionalita\u0027 utilizzato\nda questa Corte come da molte delle giurisdizioni costituzionali\neuropee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale\nstrumento della Corte di giustizia dell\u0027Unione europea per il\ncontrollo giurisdizionale di legittimita\u0027 degli atti dell\u0027Unione e\ndegli Stati membri, richiede di valutare se la norma oggetto di\nscrutinio, con la misura e le modalita\u0027 di applicazione stabilite,\nsia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente\nperseguiti, in quanto, tra piu\u0027 misure appropriate, prescriva quella\nmeno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non\nsproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (Corte\ncostituzionale, sentenza n. 1 del 2014). \n 97. Inoltre, ai sensi dell\u0027art. 9 della Costituzione la\nRepubblica tutela l\u0027ambiente, la biodiversita\u0027 e gli ecosistemi\n«anche nell\u0027interesse delle future generazioni», con cio\u0027\nincorporando il principio di sviluppo sostenibile nell\u0027ambito dei\nprincipi fondamentali in materia di tutela ambientale.\nL\u0027incondizionato sacrificio di tale principio, quale sotteso al\ndivieto in esame, contrasta, pertanto, con l\u0027art. 3 della\nCostituzione, nonche\u0027 con l\u0027art. 9 citato e con la consolidata\ngiurisprudenza costituzionale secondo cui «Tutti i diritti\nfondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di\nintegrazione reciproca e non e\u0027 possibile pertanto individuare uno di\nessi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve\nessere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non\ncoordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del\n2012). Se cosi\u0027 non fosse, si verificherebbe l\u0027illimitata espansione\ndi uno dei diritti, che diverrebbe «tiranno» nei confronti delle\naltre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e\nprotette [...]. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni\ndemocratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e\nvicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza\npretese di assolutezza per nessuno di essi. [...] Il punto di\nequilibrio, proprio perche\u0027 dinamico e non prefissato in anticipo,\ndeve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme\ne dal giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di\nproporzionalita\u0027 e di ragionevolezza, tali da non consentire un\nsacrificio del loro nucleo essenziale» (Corte costituzionale,\nsentenza n. 85 del 2013). \n 98. Peraltro, lo stesso decreto ministeriale prescrive, all\u0027art.\n7, comma 3, alle regioni che, «nell\u0027applicazione del presente comma\ndeve essere contemperata la necessita\u0027 di tutela dei beni con la\ngaranzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A\ndell\u0027art. 2 del presente decreto». Sul punto, occorre ricordare che,\nanche prima dell\u0027entrata in vigore del decreto legislativo n.\n199/2021, l\u0027orientamento della giurisprudenza costituzionale era nel\nsenso di ritenere illegittime norme regionali volte a sancire, in via\ngenerale e astratta, la non idoneita\u0027 di intere aree di territorio o\na imporre, in maniera generalizzata ed aprioristica, limitazioni\n(Corte costituzionale, sentenza n. 69 del 2018). Per costante\ngiurisprudenza della Corte, infatti, le regioni e le Province\nautonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati\ndal legislatore statale (ex multis, sentenze n. 11 del 2022, n. 177\ndel 2021 e n. 106 del 2020) e, nel caso di specie, racchiusi nel\ncitato decreto legislativo n. 199 del 2021 e nella disciplina di\nattuazione (quale il decreto ministeriale aree idonee). \n 99. I divieti posti dalla Regione Sardegna, e in particolare\nl\u0027art. 1, commi 2, 5, 7 e 8 e i relativi allegati A, B, C, D ed E,\nviolano pertanto i principi fondamentali posti dallo Stato nella\nmateria di legislazione concorrente «produzione, trasporto e\ndistribuzione nazionale dell\u0027energia», di cui all\u0027art. 117, terzo\ncomma, della Costituzione, espressi dal decreto legislativo n. 199\ndel 2021, nonche\u0027 dal decreto ministeriale 21 giugno 2024 e\ncontrastano con gli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della\nCostituzione, in quanto incidono sul raggiungimento degli obiettivi\ndi decarbonizzazione fissati a livello europeo. \n 100. L\u0027art. 1, inoltre, precisa che le disposizioni della legge\nsi applicano a tutto il territorio regionale, ivi inclusi le aree e\nle superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in\ncorso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza\nregionale o statale ovvero autorizzati che non abbiano determinato\nuna modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Non solo. La legge\naddirittura incide sui titoli autorizzatori e abilitativi gia\u0027\nrilasciati, comminandone l\u0027inefficacia, mentre in relazione ai\nprogetti gia\u0027 realizzati prevede (al comma 8), che «Gli interventi di\nrifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento [...] sono\nammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda\noccupata, nonche\u0027, nel caso di impianti eolici, un aumento\ndell\u0027altezza totale dell\u0027impianto». Ne deriva la violazione dei\nprincipi di uguaglianza, certezza del diritto e del legittimo\naffidamento, nonche\u0027 il diritto di liberta\u0027 di iniziativa economica\ndi cui all\u0027art. 41 della Costituzione. Il legislatore regionale,\ninfatti, ha imposto l\u0027indiscriminata applicazione del nuovo regime a\ntutti gli operatori, senza differenziare la posizione di coloro che\nnon hanno ancora presentato alcun progetto, che lo hanno sviluppato e\ngia\u0027 sottoposto alla valutazione dell\u0027Autorita\u0027 amministrativa\nsostenendo i relativi costi di progettazione ovvero che abbiano gia\u0027\nottenuto le autorizzazioni e iniziato a sostenere i costi di\nrealizzazione. In relazione ai progetti gia\u0027 realizzati, inoltre, la\ndisciplina regionale da\u0027 luogo a un regolamento del tutto\nirrazionale, in cui le aree interessate dal progetto gia\u0027 realizzato\ne quelle contermini si trasformano, di fatto, in aree vietate ratione\npersonarum: il soggetto gia\u0027 titolare di un impianto, infatti,\nverrebbe privato della possibilita\u0027 di apportare modifiche a detto\nimpianto che ne determinino in qualunque modo l\u0027aumento della\nsuperficie occupata ovvero dell\u0027altezza totale (per gli impianti\neolici), senza che assumano alcuna rilevanza la qualificazione\ndell\u0027area (idonea, non idonea, ordinaria) e l\u0027entita\u0027 delle\nmodifiche, con violazione dei principi di uguaglianza, di\nragionevolezza e di legittimo affidamento. \n 101. Al riguardo, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza\ncostituzionale il valore del legittimo affidamento, che trova\ncopertura costituzionale nell\u0027art. 3 della Costituzione, non esclude\nche il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in\nsenso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti\ngiuridici, anche se l\u0027oggetto di questi sia costituito da diritti\nsoggettivi perfetti. Cio\u0027 puo\u0027 avvenire, tuttavia, a condizione «che\ntali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale,\nfrustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi\nprecedenti, l\u0027affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da\nintendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (ex\nplurimis, sentenze n. 216 e n. 56 del 2015, n. 219 del 2014, n. 154\ndel 2014, n. 310 e n. 83 del 2013, n. 166 del 2012 e n. 302 del 2010;\nordinanza n. 31 del 2011). Nel caso di specie, invece, la Regione\nSardegna ha emanato una legge che contravviene ai principi\nfondamentali della materia, quali derivanti dagli obblighi\nrinvenienti dall\u0027appartenenza dell\u0027Italia all\u0027Unione europea e dalla\nrelativa normativa statale di attuazione, senza preoccuparsi di\noperare alcun bilanciamento con tutti i valori in gioco, recedendo\nsoltanto di fronte all\u0027impossibilita\u0027 di fatto di ripristinare lo\nstatus quo. \n 102. Da quanto sopra discende anche la violazione dei principi di\nimparzialita\u0027 e buon andamento dell\u0027amministrazione, e quindi\ndell\u0027art. 97 della Costituzione. Oltre all\u0027irragionevole impatto che\nla suddetta normativa determina su procedimenti gia\u0027 definiti, essa\nosta, infatti, a qualsivoglia possibilita\u0027 di realizzare, in sede\namministrativa, il piu\u0027 opportuno bilanciamento degli interessi in\ngioco. \n 103. Non soccorre, al riguardo, la peculiare procedura prevista\ndall\u0027art. 3 della legge che consente, su istanza dei comuni\ninteressati, di proporre un\u0027istanza propedeutica alla realizzazione\ndi un impianto o di un accumulo FER all\u0027interno di un\u0027area\nindividuata come non idonea. Tale istanza, che gia\u0027 sotto il profilo\ndella previsione dell\u0027esclusiva competenza propositiva del comune\nsuscita perplessita\u0027 per la commistione tra profili di valutazione\npolitica e amministrativa, da\u0027 luogo a una procedura, da svolgersi in\nsede di conferenza di servizi, in cui e\u0027 pero\u0027 prevista l\u0027unanimita\u0027\nai fini della realizzazione dell\u0027intervento e l\u0027inapplicabilita\u0027\ndell\u0027istituto del silenzio-assenso, dipartendosi all\u0027ordinario\nfunzionamento della conferenza dei servizi e del silenzio\nsignificativo di cui alla disciplina statale sul procedimento\namministrativo, fonte che rappresenta la norma interposta, dalla cui\nviolazione discende il contrasto con l\u0027art 117, secondo comma,\nlettera m), che attribuisce alla Stato la potesta\u0027 legislativa\nesclusiva in determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni\nconcernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su\ntutto il territorio nazionale. Al riguardo, occorre ricordare che\nl\u0027art. 29, comma 2-ter della legge n. 241/1990 stabilisce che\n«Attengono [...] ai livelli essenziali delle prestazioni di cui\nall\u0027art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le\ndisposizioni della presente legge concernenti la presentazione di\nistanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di\ninizio attivita\u0027 e il silenzio assenso e la conferenza di servizi,\nsalva la possibilita\u0027 di individuare, con intese in sede di\nConferenza unificata di cui all\u0027art. 8 del decreto legislativo 28\nagosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in\ncui tali disposizioni non si applicano», mentre ai sensi del comma\n2-quater «Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i\nprocedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire\ngaranzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni\nattinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi\n2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela», con\nobbligo per le regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di\nadeguare la propria legislazione a tali previsioni. \n 104. Non c\u0027e\u0027 dubbio che la legge regionale sarda rechi un\nlivello inferiore di tutela rispetto a quello garantito dalla\ndisciplina statale, imponendo l\u0027unanimita\u0027 dei consensi ed escludendo\nl\u0027operativita\u0027 del silenzio-assenso. \n 105. Sotto altro profilo, occorre anche ricordare che, secondo un\nindirizzo consolidato del Giudice costituzionale, «\"[s]petta alla\nlegislazione statale determinare presupposti e caratteristiche\ndell\u0027autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle\nsemplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza\ndelle opere sul valore intangibile dell\u0027ambiente\" (sentenza n. 246\ndel 2017). Si e\u0027, inoltre, affermato che \"la legislazione regionale\nnon puo\u0027 prevedere una procedura per l\u0027autorizzazione paesaggistica\ndiversa da quella dettata dalla legislazione statale, perche\u0027 alle\nregioni non e\u0027 consentito introdurre deroghe agli istituti di\nprotezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole\nsu tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere\nannoverata l\u0027autorizzazione paesaggistica\" (sentenza n. 189 del 2016;\nnello stesso senso, sentenze n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101\ndel 2010 e n. 232 del 2008)» (Corte costituzionale, sentenza n.\n74/2021). \n 106. La procedura prevista dall\u0027art. 3 della legge regionale\nSardegna n. 20/2024, istituendo un procedimento diverso anche in aree\nsottoposte a tutela culturale o paesaggistica per le quali la\nnormativa statale (articoli 21 e 146 del testo unico dei beni\nculturali) fissa, per esigenze di uniformita\u0027 di trattamento, un\nprocedimento autorizzatorio apposito da parte della soprintendenza\ncompetente, si pone anche in contrasto con l\u0027art. 117, comma 2,\nlettera s), della Costituzione, che assegna alla competenza\nlegislativa esclusiva dello Stato la materia della «tutela\ndell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali». \n 107. Peraltro, la predetta disciplina e\u0027 in ogni caso un diretto\nportato dell\u0027illegittimo divieto generalizzato di realizzare gli\nimpianti in aree non idonee e non puo\u0027, pertanto, sfuggire alle\nmedesime censure suesposte. \n 108. Per tutto quanto sopra, va sollevata questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3,\nnonche\u0027 dei relativi allegati A, B, C, D ed E, della legge della\nRegione autonoma della Sardegna n. 20/2024, per violazione degli\narticoli 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi 1, 2, lettere m) e s), e 3,\ndella Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla\ndirettiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento (UE) 2018/1999, come\nmodificati dalla direttiva (UE) 2023/2413, nonche\u0027 dal regolamento\n(UE) 2021/1119, e altresi\u0027 dell\u0027art. 10 della legge costituzionale n.\n3/2001 e degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948.\nConseguentemente, il presente giudizio deve essere sospeso ai fini\ndell\u0027esame della domanda di annullamento del provvedimento di\narchiviazione. \n 109. L\u0027incidente di costituzionalita\u0027 viene sollevato con la\npresente sentenza parziale, anziche\u0027 con ordinanza, in ragione del\ncarattere pregiudiziale che l\u0027esame delle doglianze oggetto di\ndefinizione riveste ai fini dell\u0027apprezzamento dei profili di\nrilevanza delle questioni rimesse in ragione della natura\nplurimotivata del provvedimento di archiviazione, nonche\u0027 in\nconformita\u0027 alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale «Alla\nsentenza non definitiva puo\u0027 essere [...] riconosciuto, sul piano\nsostanziale, il carattere dell\u0027ordinanza di rimessione, sempre che il\ngiudice a quo - come nel caso in esame - abbia disposto, in\nconformita\u0027 a quanto previsto dall\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953,\nn. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte\ncostituzionale), la sospensione del procedimento principale e la\ntrasmissione del fascicolo alla cancelleria di questa Corte, dopo\naver valutato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della\nquestione (in questi termini, tra le altre, sentenze n. 112 del 2021\ne n. 153 del 2020)» (Corte costituzionale, sentenza n. 218/2021). \n\n \n P.Q.M. \n \n Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione\nTerza), parzialmente e non definitivamente pronunciando sul ricorso,\ncome in epigrafe proposto, cosi\u0027 dispone: \n lo accoglie parzialmente nei termini di cui in parte motiva\ne, per l\u0027effetto, annulla l\u0027art. 7, comma 2, lettera c), del decreto\nministeriale 21 giugno 2024, con obbligo per l\u0027Amministrazione di\nrideterminarsi ai sensi e nei termini di cui alla sentenza della\nSezione n. 9155/2025; \n dichiara non rilevanti le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale sollevate in relazione all\u0027art. 5, comma 1, del\ndecreto legge 15 maggio 2024, n. 63, che introduce il comma 1-bis\nall\u0027art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 per\nviolazione degli articoli 77, 117, comma 1, e 9 della Costituzione; \n dichiara manifestamente infondate le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale sollevate in relazione all\u0027art. 20, comma\n4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per violazione\ndegli articoli 24 e 97 della Costituzione; \n dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, nei\ntermini illustrati in parte motiva, le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonche\u0027 dei\nrelativi allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione autonoma\ndella Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, per violazione degli articoli\n3, 9, 11, 41, 97 e 117, comma 1, 2, lettere m) e s), e 3, della\nCostituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva\n(UE) 2018/2001 e dal regolamento (UE) 2018/1999, come modificati\ndalla direttiva (UE) 2023/2413, nonche\u0027 dal regolamento (UE)\n2021/1119, e altresi\u0027 dell\u0027art. 10 della legge costituzionale n.\n3/2001 e degli articoli 3 e 4 della legge costituzionale n. 3/1948; \n sospende il giudizio ai fini dell\u0027esame della domanda di\nannullamento del provvedimento RAS AOO 09-01-00 prot. uscita n. 55854\ndel 9 dicembre 2024 della Direzione generale dell\u0027industria, servizio\nenergia ed economia verde, Assessorato dell\u0027industria della Regione\nAutonoma della Sardegna, per le determinazioni conseguenti alla\ndefinizione dell\u0027incidente di costituzionalita\u0027 e, ai sensi dell\u0027art.\n23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale; \n dispone la comunicazione della presente sentenza alle parti\nin causa, nonche\u0027 la sua notificazione al Presidente della Regione\nautonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio regionale\nsardo; \n rinvia ogni ulteriore statuizione all\u0027esito del giudizio\nincidentale promosso con la presente sentenza. \n Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u0027autorita\u0027\namministrativa. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21\nmaggio 2025 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Elena Stanizzi, Presidente \n Giovanna Vigliotti, Primo Referendario \n Marco Savi, referendario, Estensore \n \n Il Presidente: Stanizzi \n \n \n L\u0027Estensore: Savi","elencoNorme":[{"id":"63349","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/12/2024","data_nir":"2024-12-05","numero_legge":"20","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"63350","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrsa","denominaz_legge":"legge della Regione autonoma 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