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PITRUZZELLA","oggetto_lungo":"\u003cp\u003eTributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive –\u0026nbsp;Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi – Denunciata previsione che, in spregio al vincolo derivante dal Regolamento europeo UE 1854/2022 di adottare una misura contributiva di solidarietà a carico dello specifico settore dell’estrazione e della raffineria, ha imposto una misura contributiva per le imprese, appartenenti ad altro settore, definendola misura equivalente\u0026nbsp;- Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Criticità delle disposizioni in relazione all’individuazione della base imponibile, la cui definizione non risulta congruente con la dichiarata finalità di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall’aumento dei prezzi dell’energia – Intervento legislativo che, in riferimento alla base imponibile, non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzati nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dalla riespansione dei consumi energetici – Normativa che introduce un contributo straordinario che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione dall’art. 37 del decreto legislativo n. 21 del 2022, relativamente ai redditi afferenti all’anno di imposta precedente il 1° gennaio 2023 – Previsioni che generano una duplicazione di imposta che comporta la sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure a un prelievo fiscale\u0026nbsp;alto e sproporzionato - Sottoposizione di una medesima manifestazione della capacità contributiva a un duplice prelievo tributario, per il mese di dicembre 2022 e con riferimento ai gestori degli impianti alimentati da fonti non rinnovabili, attesa l’applicazione di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione di energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via – Disciplina che impone ai titolari di impianti rinnovabili un tributo solidaristico nella medesima misura prevista per i titolari degli impianti alimentati a carbone/gas, benché questi ultimi non scontino alcun tetto ai ricavi e non debbano rientrare dei rilevanti costi fissi caratterizzanti le rinnovabili – Normativa che presenta un’assenza di correlazione tra la definizione della base imponibile e la finalità perseguita dal contributo di solidarietà, essendo calcolato anche sulla parte di profitti derivanti da attività estranee a quelle incise, prive di un collegamento con il presupposto del tributo – Previsione che importa la sottoposizione a tassazione di una voce di costo, che per l’anno in cui si verifica il versamento, incide sul reddito d’impresa – Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i costi sostenuti nell’esercizio di impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa – Lesione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva – Lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"ENGIE ITALIA S.P.A.","prima_controparte":"AGENZIA DELLE ENTRATE","altre_parti":"ELETTRICITA’ FUTURA - Unione delle imprese elettriche italiane, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader - AIGET,, ENGIE GLOBAL MARKET, MELTEMI ENERGIA S.R.L., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL\u0027ECONOMIA E DELLE FINANZE, Olimpia S.r.l. a socio unico, Verona Service S.r.l., ENGIE ITALIA S.P.A., ENGIE GLOBAL MARKETS, MELTEMI ENERGIA S.R.L.","testo_atto":"N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024\n\r\nOrdinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo regionale\nper il Lazio sul ricorso proposto da ENGIE Italia spa, ENGIE Global\nMarket e MELTEMI Energia srl contro Agenzia delle entrate, Presidenza\ndel Consiglio dei ministri e Ministero dell\u0027economia e delle\nfinanze.. \n \nTributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti\n dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per\n le imprese e i consumatori, per l\u0027anno 2023, di un contributo di\n solidarieta\u0027 temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore\n energetico - Previsione che il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\n per cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\n corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nel comma\n 115 dell\u0027art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della\n base imponibile - Applicazione di un\u0027aliquota pari al 50 per cento\n sull\u0027ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai\n fini dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 relativo al periodo di\n imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che\n eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi\n determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027\n conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in\n corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media\n dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a\n zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita\u0027 del contributo\n ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle\n attivita\u0027 produttive - Applicazione, ai fini dell\u0027accertamento,\n delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta\u0027,\n delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. \n- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato\n per l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio\n 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. \n\n\r\n(GU n. 19 del 08-05-2024)\n\r\n \n IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO \n Sezione Seconda Ter \n \n Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di\nregistro generale 6723 del 2023, proposto da Engie Italia S.p.a.,\nEngie Global Market, Meltemi Energia S.r.l., in persona del legale\nrappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati\nAristide Police, Livia Salvini, con domicilio digitale come da PEC da\nRegistri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide\nPolice in Roma, viale Liegi, 32; \n Contro Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei\nministri, Ministero dell\u0027economia e delle finanze, in persona del\nlegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi\ndall\u0027Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,\nvia dei Portoghesi, 12; \n per l\u0027annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,\ndella circolare dell\u0027Agenzia delle entrate n. 4/E del 23 febbraio\n2023 (recante «Articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 29\ndicembre 2022, n. 197, recante \"Bilancio di previsione dello Stato\nper l\u0027anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio\n2023-2025\" (c.d. legge di bilancio 2023) - Istituzione del contributo\ndi solidarieta\u0027 temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo\nstraordinario contro il caro bollette di cui all\u0027art. 37 del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina)»); del\nprovvedimento risoluzione del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate n.\n15 del 14 marzo 2023, (recante «Istituzione dei codici tributo per il\nversamento, tramite modello F24, del contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo per il 2023, nonche\u0027 del maggior importo dovuto o per\nl\u0027utilizzo in compensazione del maggior importo versato del\ncontributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 -\nArticolo 1, commi da 115 a 121 della legge 29 dicembre 2022, n.\n197»); del provvedimento del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate\nprot. n. 55523/2023, del 28 febbraio 2023 di approvazione del modello\ndi dichiarazione «Redditi 2023-SC», con le relative istruzioni;\nnonche\u0027 di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque\nconnesso, ancorche\u0027 non conosciuto. \n Visti il ricorso e i relativi allegati; \n Visti tutti gli atti della causa; \n Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle\nentrate e di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero\ndell\u0027economia e delle finanze; \n Relatore nell\u0027udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 la\ndott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come\nspecificato nel verbale; \n 1. - Con ricorso notificato il 24 aprile 2023 e depositato il\nsuccessivo 28 aprile, le tre societa\u0027 ricorrenti, che svolgono\nl\u0027attivita\u0027 di produzione di energia elettrica e gas, ovvero\nrivendono o importano energia elettrica o gas, hanno impugnato,\nchiedendone l\u0027annullamento previa sospensione cautelare, la circolare\ndell\u0027Agenzia delle entrate n. 4/E del 23 febbraio 2023 avente ad\noggetto «Articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre\n2022, n. 197, recante \"Bilancio di previsione dello Stato per l\u0027anno\nfinanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025\"\n(c.d. legge di bilancio 2023) - Istituzione del contributo di\nsolidarieta\u0027 temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo\nstraordinario contro il caro bollette di cui all\u0027art. 37 del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina)», la\nrisoluzione dell\u0027Agenzia delle entrate n. 15/E del 14 marzo 2023,\navente ad oggetto «Istituzione dei codici tributo per il versamento,\ntramite modello F24, del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo per il\n2023, nonche\u0027 del maggior importo dovuto o per l\u0027utilizzo in\ncompensazione del maggior importo versato del contributo\nstraordinario contro il caro bollette per il 2022 - Articolo 1, commi\nda 115 a 121 della legge 29 dicembre 2022, n. 197» e il provvedimento\ndell\u0027Agenzia delle entrate prot. n. 55523 del 28 febbraio 2023 di\napprovazione del modello di dichiarazione «Redditi 2023-SC», con le\nrelative istruzioni. \n 2. - L\u0027art. 1, commi 115-119, della legge n. 197 del 2022 ha\nintrodotto, nell\u0027ordinamento italiano, un contribuito «a carico dei\nsoggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva\nvendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione di energia elettrica, dei\nsoggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di gas metano o di\nestrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia\nelettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che\nesercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione e commercio di\nprodotti petroliferi. Il contributo e\u0027 dovuto, altresi\u0027, dai soggetti\nche, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo\nenergia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o\nche introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da\naltri Stati dell\u0027Unione europea». \n La finalita\u0027 della disposizione, come emerge dalla Relazione\nillustrativa al disegno di legge di bilancio 2023-2025, e\u0027 quella di\nintrodurre, «per l\u0027anno 2023, una misura nazionale equivalente al\ncontributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE)\n2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai\nprezzi elevati dell\u0027energia, un contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo», a sua volta finalizzato all\u0027adozione di misure uniformi,\nda parte degli stati membri, volte a contrastare l\u0027inflazione\ngenerale nella zona euro e il rallentamento della crescita economica\ndell\u0027Unione europea dovuta (anche) all\u0027aumento netto dei prezzi\ndell\u0027energia. \n La ratio sottesa alla previsione in esame e\u0027 dunque quella di\ncontenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del\nsettore energetico sulle imprese e i consumatori, andando a colpire\nquegli operatori economici che, proprio in ragione di tale aumento,\nsi presume abbiano generato maggiori entrate e profitti. \n 3. - Il regolamento UE 2022/1854 individuava le misure da\nadottarsi dagli stati membri nelle seguenti: \n a) la riduzione del consumo di energia elettrica; \n b) un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di\nenergia elettrica, da energia eolica, energia solare (termica e\nfotovoltaica), energia geotermica, energia idroelettrica senza\nserbatoio, combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da\nbiomassa) escluso il biometano, rifiuti, energia nucleare, lignite,\nprodotti del petrolio greggio, torba; \n c) un contributo di solidarieta\u0027 temporaneo sugli utili\ngenerati esclusivamente dalle imprese che svolgono attivita\u0027 nei\nsettori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della\nraffinazione, da intendersi le «imprese o stabili organizzazioni\ndell\u0027Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da\nattivita\u0027 economiche nel settore dell\u0027estrazione, della raffinazione\ndel petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al\nregolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del\nConsiglio». \n 4. - Il legislatore italiano aveva gia\u0027 introdotto, prima\ndell\u0027adozione del regolamento comunitario, un «Contributo\nstraordinario contro il caro bollette» a mezzo dell\u0027art. 37 del\ndecreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. «decreto Ucraina»),\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 517, e\nmodificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. «decreto\nAiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,\nn. 91 e con il comma 30 del medesimo decreto-legge n. 197/2022 (e\nsempre in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio) a\ndecorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, un tetto sui\nricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell\u0027energia elettrica,\nattraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento\nall\u0027energia elettrica immessa in rete da: .... b) impianti alimentati\nda fonti non rinnovabili di cui all\u0027art. 7, comma 1, del regolamento\n(UE) 2022/1854. \n 5. - L\u0027art. 1, comma 30, del decreto-legge n. 197/2022, lettera\nb), infine, in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del\nConsiglio, del 6 ottobre 2022, ha stabilito che, «a decorrere dal 1°\ndicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, e\u0027 applicato un tetto sui\nricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell\u0027energia elettrica,\nattraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento\nall\u0027energia elettrica immessa in rete da: \n a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell\u0027ambito di\napplicazione dell\u0027art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.\n4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; \n b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui\nall\u0027art. 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.». \n 6. - Gli atti impugnati con il ricorso in esame prevedono quanto\nsegue. \n 6.1. - La circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 evidenzia, in\nprimo luogo, quali siano i soggetti passivi del contributo,\nindividuati ne «i soggetti passivi IRES di cui all\u0027art. 73, comma\n111, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi»,\nspecificati, in via esemplificativa, mediante i c.d. codici ATECO, e\nindicati nei «soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una\no piu\u0027 delle seguenti attivita\u0027: \n produzione di energia elettrica, produzione di gas metano,\nestrazione di gas naturale, per la successiva vendita; \n rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; \n produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; \n importazione a titolo definitivo, per la successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti\npetroliferi; \n introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva\nrivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti\npetroliferi provenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea.». \n 6.2. - Di seguito, la circolare descrive base imponibile e\nammontare del contributo, affermando che «In aderenza con le\nfinalita\u0027 poste dal regolamento UE di assoggettare al contributo in\nargomento gli utili eccedenti quelli ordinari, la norma prevede che\nil contributo di solidarieta\u0027 si applichi «sull\u0027ammontare della quota\ndel reddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul\nreddito delle societa\u0027 conseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022». Rileva pertanto,\nai fini del calcolo della base imponibile, l\u0027ammontare di reddito\ndeterminato in base alle previsioni del Titolo II, Capi II e IV, del\nTUIR, conseguito nei cinque periodi d\u0027imposta precedenti a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno dei periodi\nd\u0027imposta interessati, l\u0027eventuale riduzione dovuta al riporto delle\nperdite riferite alle annualita\u0027 pregresse, nonche\u0027 la deduzione\nconseguita per effetto della c.d. agevolazione ACE19. Occorre,\npertanto, fare riferimento all\u0027importo indicato al rigo RF63 del\nmodello di dichiarazione dei redditi Societa\u0027 di capitali, enti\ncommerciali ed equiparati \"Redditi SC\", che costituisce il reddito\nimponibile ai fini del contributo in commento, fatto salvo quanto si\ndira\u0027 nel prosieguo in relazione alle societa\u0027 aderenti a un regime\ndi trasparenza fiscale.» \n 6.3. - Di seguito, poi, la circolare illustra «Versamento del\ncontributo e relazione con altre imposte», nonche\u0027, sotto vari\naspetti, le «Modifiche al contributo straordinario di cui all\u0027art. 37\ndel decreto-legge n. 21 del 2022». \n 6.4. - Da parte sua, la risoluzione del direttore dell\u0027Agenzia\ndelle entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante\n«Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\"», oltre\na ripercorrere la norma primaria e la circolare su descritte,\nistituisce il codice tributo relativo al versamento del medesimo da\nparte dei soggetti passivi. \n Per quanto qui rileva, dunque, tale atto recita: \n «Con la circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 sono stati\nforniti, tra l\u0027altro, i chiarimenti relativi all\u0027istituzione del\ncontributo di solidarieta\u0027 temporaneo in argomento e alle modalita\u0027 e\ntermini per il versamento, rinviando ad una successiva risoluzione\nl\u0027istituzione dei relativi codici tributo. \n Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello\nF24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici\nmessi a disposizione dall\u0027Agenzia delle entrate, del contributo in\noggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di\nravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo: \n \"2716\" denominato \"Contributo di solidarieta\u0027 temporaneo per\nil 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022,\nn. 197\"; \n \"1946\" denominato \"Contributo di solidarieta\u0027 temporaneo per\nil 2023 - Interessi - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29\ndicembre 2022, n. 197\"; \n \"8946\" denominato \"Contributo di solidarieta\u0027 temporaneo per\nil 2023 - Sanzione - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29\ndicembre 2022, n. 197\".». \n 7. - Il ricorso e\u0027 affidato ai seguenti motivi di doglianza: \n 7.1. Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 1, comma 115,\nlegge n. 197/2022. - Violazione degli articoli 14 e 15 del\nregolamento (UE) n. 2022/1854 stante la violazione del «criterio di\nequivalenza». Violazione degli articoli da 101 a 108 nonche\u0027 degli\narticoli da 112 a 115 TFUE. Violazione dell\u0027art. 52 CEDU. Violazione\ndella liberta\u0027 di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di\ncui agli articoli 49 e 56 TFUE. - Violazione del principio di\nproporzionalita\u0027. Eccesso di potere per carenza dei presupposti,\ndifetto d\u0027istruttoria e sviamento, atteso che l\u0027Agenzia non ha\nindividuato criteri e modalita\u0027 di versamento coerenti con la ratio\ndel contributo di solidarieta\u0027. \n Le societa\u0027 lamentano innanzitutto la violazione del regolamento\nUE e del Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea (diritto di\nstabilimento e di libera prestazione dei servizi), in sostanza\npoiche\u0027 il legislatore nazionale avrebbe gia\u0027 adottato nell\u0027anno 2022\nil contributo «equivalente» a quello europeo (misura analoga), che\navrebbe casomai potuto essere ulteriormente modificato per una\nmigliore coerenza con quello sovranazionale; pertanto, il contributo\n2023 costituirebbe una doppia imposizione a carico degli stessi\nsoggetti passivi, con scelta unica nel panorama europeo, in contrasto\ncon la ratio di misure omogenee tra i vari Paesi membri e violazione\ndella concorrenzialita\u0027 fra imprese. Pertanto, i provvedimenti\nadottati dall\u0027Agenzia risultano illegittimi per contrasto con il\ndiritto dell\u0027Unione europea per omessa disapplicazione della legge\nnazionale. \n Inoltre, il regolamento europeo ha escluso dal contributo\ntemporaneo le societa\u0027 rinnovabili, anche perche\u0027 gia\u0027 assoggettate\nad altro e diverso meccanismo, mentre il legislatore ha incluso tali\nsocieta\u0027 nel perimetro del contributo di solidarieta\u0027 ancorche\u0027 gia\u0027\nsoggette ad un preesistente meccanismo di intercettazione di\nextraprofitti («tetto sui ricavi» analogo al meccanismo gia\u0027 previsto\nin Italia dall\u0027art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni, c.d. decreto Sostegni-ter). \n Di conseguenza, i supposti «extraprofitti» delle societa\u0027\nrinnovabili nel 2022 risultano incisi (a) dal contributo\nstraordinario ex art. 37 del decreto-legge n. 21/2022, che non\nprevedeva in alcun modo l\u0027esclusione dal suo perimetro di\napplicazione delle societa\u0027 rinnovabili; (b) dal c.d. meccanismo di\ncompensazione a due vie disciplinato dall\u0027art. 15-bis del\ndecreto-legge n. 4/2022 e (c) dal contributo di solidarieta\u0027\nintrodotto dalla legge di bilancio 2023. \n La misura nazionale si discosta poi da quella europea sotto il\nprofilo delle attivita\u0027 soggette a contribuzione, poiche\u0027 e\u0027 stato\nesteso l\u0027ambito di applicazione; sotto il profilo della base\nimponibile, il contributo UE si applica alla sola parte dell\u0027utile\nche eccede la media dei redditi dei quattro anni precedenti aumentata\ndel 20%, mentre il contributo di solidarieta\u0027 si applica alla quota\ndel reddito che eccede, «per almeno il 10 per cento», la media dei\nredditi dei quattro periodi anteriori (cfr., art. 1, comma 116 della\nlegge di bilancio 2023). La base imponibile del contributo di\nsolidarieta\u0027 e\u0027 quindi data, in parte, da un utile che il Legislatore\neuro-unitario considererebbe non soggetto al contributo in quanto\nutile «non dovuto all\u0027andamento imprevedibile dei mercati\ndell\u0027energia» (cfr., considerando 54 reg.). Cio\u0027 integrerebbe la\nviolazione del principio di proporzionalita\u0027, oltre che degli\narticoli 49 Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea\n(riguardante il diritto di stabilimento) e 56 Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea (sulla liberta\u0027 di prestazione dei\nservizi). \n In piu\u0027, gravando anche sulle imprese attive nel settore delle\nenergie rinnovabili, il contributo nazionale si risolve in un palese\nostacolo ai loro investimenti sulla transizione energetica in\nviolazione degli articoli 4, par. 3, del Trattato sull\u0027Unione europea\ne art. 194 del TFUE. Infatti, mentre principi generali dell\u0027Unione\neuropea tutelano ed anzi promuovono gli investimenti in energie\nrinnovabili (come pure il regolamento, che destina ad esse i proventi\nritratti dalle imposte, considerando 27) il contributo si pone in\naperta violazione di questi obblighi comunitari, colpendo anche le\nenergie rinnovabili. \n Per questi motivi la normativa italiana avrebbe dovuto essere\ndisapplicata dall\u0027amministrazione, in quanto incompatibile con il\ndiritto europeo; sul punto le ricorrenti hanno formulato un quesito\nda sottoporre in via pregiudiziale, in ipotesi, alla Corte di\ngiustizia UE. \n 7.2. Violazione e falsa applicazione dell\u0027art. 1, commi\n115-119, legge n. 197/2022. - Eccesso di potere per carenza dei\npresupposti, difetto d\u0027istruttoria e sviamento, atteso che il\ncontributo di solidarieta\u0027 grava su un esercizio inciso gia\u0027 dalle\nordinarie imposte e dal previgente contributo ex art. 37 del\ndecreto-legge n. 21/2022 e successive modificazioni ed integrazioni e\ndall\u0027art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 successive modificazioni\ned integrazioni Violazione degli articoli 3 e 53 Cost. sulla doppia\nimposizione e sull\u0027indeducibilita\u0027 del contributo ex art. 37 del\ndecreto-legge n. 21/2022 successive modificazioni ed integrazioni -\nViolazione degli articoli 3, 23, 41, 53, 97 e 117, comma 2, lettera\n(e), Costituzione. \n L\u0027applicazione concreta del contributo sarebbe contraria alla\nratio della fattispecie impositiva («contenere gli effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le\nimprese e i consumatori», colpendo «gli utili eccedenti, verificatisi\nin capo alle societa\u0027 dei settori normativamente previsti») poiche\u0027,\ninvece di incidere su (presunti) sovraprofitti energetici di un\ndeterminato settore, grava sull\u0027intero settore energetico. E\u0027 invece\nevidente che l\u0027aumento dei prezzi dei prodotti energetici non\nfavorisce le imprese che dei medesimi prodotti sono (direttamente o\nindirettamente) acquirenti, come quelle impegnate in attivita\u0027 di\ncommercializzazione. Inoltre, l\u0027aumento non favorisce neppure le\nimprese di produzione di energia elettrica che operano in regime di\ntariffe pubbliche, che sono palesemente lontane dalla dinamica\npropria delle quotazioni di mercato dei prodotti energetici e, per\ncio\u0027 stesso, appaiono ictu oculi inidonee a generare «sovraprofitti»\nin presenza di fonti produttive ad alto costo. \n Infatti, il regolamento europeo, con scelta certamente\nragionevole e non distorsiva, ha assoggettato ad imposizione le sole\nsocieta\u0027 estrattive, che sono le uniche a poter influenzare i prezzi\ndi vendita, in quanto i loro costi di produzione non sono influenzati\ndai prezzi dei prodotti energetici «finiti» (c.d. mercato upstream) e\nad aver conosciuto un incremento dei profitti a seguito della guerra\nin Ucraina, che ha ridotto le forniture energetiche russe.\nDiversamente, per le imprese di distribuzione, commercio e\nimportazione di prodotti energetici «price taker») il rincaro\ncongiunturale dell\u0027energia determina si\u0027 un aumento dei ricavi, ma a\nfronte di un aumento dei costi. Si tratta dunque di imprese che\nversano in condizioni economiche obiettivamente diverse da quelle che\ngiustificano l\u0027applicazione di questa specifica imposizione, pertanto\ne\u0027 manifesta la contrarieta\u0027 del contributo ai principi di capacita\u0027\ncontributiva e di uguaglianza. \n Anche le previste modalita\u0027 di calcolo della base imponibile\npresentano criticita\u0027, in primo luogo per la scelta di assoggettare a\ntassazione un incremento reddituale ai fini dell\u0027IRES senza tenere in\nconsiderazione le perdite pregresse. Inoltre, l\u0027esclusione della\ndeduzione relativa all\u0027ACE (Aiuto alla crescita economica), che e\u0027\ncertamente rilevante ai fini dell\u0027IRES, non solo penalizza\nulteriormente le aziende che si sono patrimonializzate finanziandosi\ncon capitale di rischio e non di debito, ma di fatto neutralizza\nl\u0027agevolazione concessa dal legislatore a tali imprese, considerate\n«meritorie» dal complesso sistema dell\u0027IRES. La base imponibile,\nperaltro, include voci del tutto disancorate da eventuali\nextraprofitti (sono significative, sul punto, le modifiche apportate\ndal legislatore nazionale al contributo 2022). \n Parimenti critica sarebbe la scelta del margine di imponibilita\u0027\n(10%), posto che il contributo UE si applica alla sola parte\ndell\u0027utile che eccede la media dei redditi dei quattro anni\nprecedenti aumentata del 20%, cosi\u0027 come la soglia di prevalenza del\n75% sarebbe incoerente rispetto ad una architettura tributaria che\nintenda rintracciare i soli sovraprofitti ritratti dall\u0027aumento dei\nprezzi dei prodotti energetici, poiche\u0027 consente che il contributo\ngravi (fino al 25%) anche su profitti del tutto estranei alle\nattivita\u0027 incise. \n Pure il periodo di tempo preso a riferimento non sarebbe idoneo a\nrappresentare ipotetici sovraprofitti realizzati dalle imprese,\nstante l\u0027incidenza, rispetto ai precedenti periodi, delle perdite\ndovute alla pandemia da Covid-19 e sarebbe altresi\u0027 critica, nonche\u0027\ncontraria a quanto piu\u0027 volte ribadito dalla Corte costituzionale e\nalle regole generali di cui al TUIR, la previsione di legge secondo\ncui il contributo di cui si discute non e\u0027 deducibile dalle imposte\nsui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027 produttive, di\ncui al comma 118 dell\u0027art. 1 della legge di bilancio 2023. \n 7.3. Illegittimita\u0027 costituzionale per violazione dell\u0027art.\n117 Cost. Illegittimita\u0027 costituzionale per violazione degli articoli\n3 e 53 Cost. Violazione del divieto di doppia imposizione.\nIllegittimita\u0027 costituzionale per violazione dell\u0027art. 41 Cost.\nViolazione dell\u0027art. 42 Cost. e dell\u0027art. 1 del Primo Protocollo\naddizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti\ndell\u0027uomo e delle liberta\u0027 fondamentali. - Violazione degli articoli\n3, 23, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 2, lettera (e), Cost. \n Il contributo avrebbe natura sostanzialmente confiscatoria,\ncomportando la ablazione totale del patrimonio, cosi\u0027 violando le\nnorme costituzionali indicate e indirettamente l\u0027art. 1 del Prot.\nAdd. CEDU. Infatti, considerato che l\u0027onere economico dei due\ncontributi 2022 e 2023 (straordinario e di solidarieta\u0027) e\u0027 perlomeno\nparzialmente di competenza del periodo di imposta 2022, i supposti\n«sovraprofitti» sarebbero completamente azzerati tra IRES (24%), IRAP\n(circa 5%), contributo straordinario (25%) e contributo solidarieta\u0027\n(50%). Cio\u0027 anche considerando che i due contributi mirano a tassare\nla stessa ricchezza e che il contributo 2022 non e\u0027 deducibile, con\nla conseguenza di un effetto sostanzialmente\nespropriativo/confiscatorio. \n Inoltre, nel settore delle rinnovabili, i supposti extraprofitti\ngia\u0027 sono assoggettati alle misure del decreto sostegni ter, con la\nconseguenza che i contributi si aggiungono a tali misure. \n Il cumulo dei due contributi con le tasse ordinarie, con effetto\nmoltiplicativo, sarebbe dunque contrario ai principi di uguaglianza e\ndi capacita\u0027 contributiva; cio\u0027 anche perche\u0027 in sede di disciplina\ndell\u0027IRES il legislatore ha invece fissato la regola, che andrebbe\nrispettata anche per il tributo di cui si discute, della\ndeducibilita\u0027 degli oneri fiscali (reddito complessivo netto, art.\n75, comma 1, TUIR). \n L\u0027indeducibilita\u0027 del previgente contributo dalla base imponibile\nIRES e, quindi, dalla base imponibile del contributo di solidarieta\u0027\nsi risolverebbe pertanto in una manifesta violazione dell\u0027art. 53\nCost. - con riferimento al principio di capacita\u0027 contributiva -\nnella parte in cui viene ad essere assoggettato al contributo di\nSolidarieta\u0027 un incremento di reddito lordo, in quanto inclusivo di\ntaluni costi pur pacificamente sostenuti dal contribuente\nnell\u0027esercizio della propria attivita\u0027 imponibile; e dell\u0027art. 3\nCost., congiuntamente all\u0027art. 53 Cost., - relativamente al principio\ndi uguaglianza e di ragionevolezza - per essere tale previsione\nnormativa incoerente rispetto alla struttura stessa del presupposto\ndel nuovo contributo, rinvenibile nell\u0027assoggettamento ad imposizione\ndell\u0027incremento di reddito ai fini dell\u0027IRES. \n 8. - L\u0027Agenzia delle entrate, la Presidenza del Consiglio dei\nministri e il Ministero dell\u0027economia e finanze, costituiti in\ngiudizio, hanno sostenuto, in rito, il difetto assoluto di\ngiurisdizione sui provvedimenti impugnati, e, in via subordinata, il\ndifetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del\ngiudice tributario e la carenza di interesse a ricorrere. \n Nel merito hanno sostenuto l\u0027infondatezza del gravame. \n 9. - Il ricorso e\u0027 stato posto in decisione alla pubblica udienza\ndel 21 novembre 2023. \n 10. - Il Collegio, ritenendola rilevante e non manifestamente\ninfondata, intende sollevare la questione di legittimita\u0027\ncostituzionale dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197\ndel 2022, con riferimento agli articoli 3, 53 e 117 della\nCostituzione, tenuto di quanto come sopra denunciato, nei sensi che\nsi chiariranno nel prosieguo della presente motivazione. \n Alla disamina della rilevanza della questione deve\nnecessariamente essere premesso quanto segue. \n 10.1. - Il giudizio in esame involge - e di cio\u0027 il Collegio e\u0027\nconsapevole- sia potenziali questioni di legittimita\u0027 costituzionale\n(che per larga parte costituiscono, esse stesse, motivi di\nimpugnazione degli atti oggetto di ricorso), sia potenziali questioni\ndi compatibilita\u0027 comunitaria delle norme interessate, in astratto\nidonee a fondare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 267 del Trattato. \n Tali questioni - come testimonia la ricorrente invocazione della\nviolazione dell\u0027art. 117 Cost. contenuta nell\u0027atto introduttivo - nel\npresente giudizio concorrono piu\u0027 volte tra di loro. \n Questo Tribunale amministrativo regionale ritiene di dovere\ninnanzitutto sollevare le ritenute questioni di costituzionalita\u0027,\ndando cosi\u0027 precedenza al sindacato accentrato della Corte\ncostituzionale. \n Cio\u0027, innanzitutto, sulla scorta dell\u0027osservazione per cui un\neventuale rinvio della medesima questione alla Corte di giustizia\ndell\u0027UE sarebbe inutile, qualora la Corte costituzionale dovesse\naccogliere la questione di costituzionalita\u0027 delle norme censurate. \n 10.2. - La giurisprudenza costituzionale piu\u0027 recente in materia\nc.d. doppia pregiudizialita\u0027 conforta tale decisione del Collegio. \n Infatti, proprio in una pronunzia (sentenza n. 269 del 14\ndicembre 2017) che derivava da un giudizio a quo in materia\ntributaria (in quella circostanza erano state sollevate dalla\nCommissione tributaria provinciale di Roma le questioni di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 10, commi 7-ter e 7-quater,\ndella legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della\nconcorrenza e del mercato, proprio in riferimento agli articoli 3 e\n53, primo e secondo comma, della Costituzione) la Corte\ncostituzionale ha premesso che «puo\u0027 darsi il caso che la violazione\ndi un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie\npresidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla\nCarta dei diritti dell\u0027Unione, come e\u0027 accaduto da ultimo in\nriferimento al principio di legalita\u0027 dei reati e delle pene (Corte\ndi giustizia dell\u0027Unione europea, grande sezione, sentenza 5 dicembre\n2017, nella causa C-42/17, M.A.S, M.B.)». \n In quella circostanza, la Corte costituzionale ha dunque\nosservato che «le violazioni dei diritti della persona postulano la\nnecessita\u0027 di un intervento erga omnes di questa Corte, anche in\nvirtu\u0027 del principio che situa il sindacato accentrato di\ncostituzionalita\u0027 delle leggi a fondamento dell\u0027architettura\ncostituzionale (art. 134 Cost.). La Corte giudichera\u0027 alla luce dei\nparametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex articoli 11\ne 117 Cost.), secondo l\u0027ordine di volta in volta appropriato, anche\nal fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei\ndiritti siano interpretati in armonia con le tradizioni\ncostituzionali, pure richiamate dall\u0027art. 6 del Trattato sull\u0027Unione\neuropea e dall\u0027art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in\ntale ambito.». \n Peraltro, come pure osservato dal Giudice delle leggi, \"la stessa\nCorte di giustizia ha a sua volta affermato che il diritto\ndell\u0027Unione «non osta» al carattere prioritario del giudizio di\ncostituzionalita\u0027 di competenza delle Corti costituzionali nazionali,\npurche\u0027 i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di\ngiustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata\ne finanche al termine del procedimento incidentale di controllo\ngenerale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro\ngiudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi misura necessaria per\ngarantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti\ndall\u0027ordinamento giuridico dell\u0027Unione»; di disapplicare, al termine\ndel giudizio incidentale di legittimita\u0027 costituzionale, la\ndisposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il\nvaglio di costituzionalita\u0027, ove, per altri profili, la ritengano\ncontraria al diritto dell\u0027Unione (tra le altre, Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014,\nnella causa C-112/13 A contro B e altri; Corte di giustizia\ndell\u0027Unione europea, grande sezione, sentenza 22 giugno 2010, nelle\ncause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).\" \n E, pertanto, «In linea con questi orientamenti, questa Corte\nritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita\u0027\ntanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana,\nquanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti\nfondamentali dell\u0027Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria,\ndebba essere sollevata la questione di legittimita\u0027 costituzionale,\nfatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di\ninterpretazione o di invalidita\u0027 del diritto dell\u0027Unione, ai sensi\ndell\u0027art. 267 del TFUE.». \n 10.3. - Ne segue, in definitiva, che la rilevanza delle questioni\ndi legittimita\u0027 costituzionale che qui il Collegio intende sollevare\nnon e\u0027 inficiata dalla concorrente presenza di questioni di\ncompatibilita\u0027 comunitaria, in astratto da sollevare davanti alla\nCorte di giustizia dell\u0027UE. \n Con la precisazione, che deriva direttamente dalla lettura della\nsu ampiamente richiamata sentenza n. 269/2017, per cui la preventiva\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale non deve riguardare\nunicamente le norme che, al contempo, possano essere sospettate anche\ndi incompatibilita\u0027 con il diritto dell\u0027Unione; bensi\u0027, come\nchiaramente indica la centrale affermazione della Corte per cui «le\nviolazioni dei diritti della persona postulano la necessita\u0027 di un\nintervento erga omnes di questa Corte, anche in virtu\u0027 del principio\nche situa il sindacato accentrato di costituzionalita\u0027 delle leggi a\nfondamento dell\u0027architettura costituzionale (art. 134 Cost.). La\nCorte giudichera\u0027 alla luce dei parametri interni ed eventualmente di\nquelli europei (ex articoli 11 e 117 Cost.), secondo l\u0027ordine di\nvolta in volta appropriato», anche eventuali profili di\nillegittimita\u0027 costituzionale non implicanti questioni di\ncompatibilita\u0027 comunitaria delle norme interessate. \n 11. - Tanto premesso sul potere-dovere di questo Tribunale di\nsollevare questioni di legittimita\u0027 costituzionale nel presente\ngiudizio, e\u0027 adesso possibile scrutinare i requisiti di rilevanza\ndelle questioni che il Collegio intende sollevare. \n 11.1 - E\u0027 innanzitutto fin troppo ovvio che, senza l\u0027introduzione\nnell\u0027ordinamento, ad opera dell\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della\nlegge n. 197 del 2022, del contributo di solidarieta\u0027 in questione,\nle societa\u0027 ricorrenti non risulterebbero incise dal relativo obbligo\ntributario, e, soprattutto, l\u0027Agenzia delle entrate non avrebbe\ndovuto ne\u0027 potuto emanare la circolare e gli altri atti oggetto\ndell\u0027impugnazione di parte ricorrente davanti a questo TAR. \n In particolare, la parte ricorrente, attraverso i vizi di\nlegittimita\u0027 che ha ritenuto di appuntare sugli atti dell\u0027Agenzia\ndelle entrate oggetto di impugnazione, censura sia la base\nimponibile, che l\u0027estensione dei soggetti passivi, che, ancora,\nl\u0027indeducibilita\u0027 dall\u0027Ires del contributo straordinario in\nquestione. \n In altri termini, cio\u0027 che l\u0027impugnazione si propone di\nraggiungere - mediante il richiesto annullamento di circolare ed atti\nsuccessivi - e\u0027 l\u0027espunzione dall\u0027ordinamento nazionale della stessa\nnorma che fonda i presupposti fondamentali dell\u0027imposizione in\nquestione. \n Va al riguardo osservato che le sentenze n. 188, n. 224 del 2020\ne n. 46 del 2021 della Corte costituzionale affermano che non\nsussiste il difetto di incidentalita\u0027 quando la questione investe una\ndisposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare\ncome passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia\noggetto del processo principale. \n Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale,\nviene ravvisato nei casi in cui «le doglianze mosse contro\nprovvedimenti o norme secondarie non potrebbero altrimenti essere\naccolte che a seguito dell\u0027eventuale accoglimento della questione di\nlegittimita\u0027 proposta nei confronti della disposizione di legge da\nquei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.\n303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in\ndiritto)» (sentenza n. 16 del 2017). \n Tanto accade, come detto, nel caso di specie. \n 11.2. - E\u0027 allora indispensabile scrutinare, in questa sede di\nesame della rilevanza delle questioni di costituzionalita\u0027, la\npossibilita\u0027 che - allo stato degli atti e salve eventuali\nsopravvenienze future - il giudizio in questione pervenga ad una\npronunzia di merito, sia essa di accoglimento o di rigetto. \n Infatti, la rilevanza della questione di legittimita\u0027\ncostituzionale «deve ritenersi sussistente quando la norma della cui\nlegittimita\u0027 costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata\nnel giudizio a quo per decidere il merito della controversia o una\nquestione processuale o pregiudiziale, oppure quando la decisione\ndella Corte costituzionale comunque influisca sul percorso\nargomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la\ndecisione». \n E\u0027 in altri termini indispensabile valutare l\u0027eventuale\nfondatezza di questioni preliminari o pregiudiziali, prime fra tutte\nquelle relative alla giurisdizione. \n Cio\u0027 in quanto «Ai fini dell\u0027ammissibilita\u0027 di una questione di\ncostituzionalita\u0027, sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad\nun\u0027autorita\u0027 giurisdizionale, e\u0027 necessario, fra l\u0027altro, che essa\ninvesta una disposizione avente forza di legge di cui il giudice\nrimettente sia tenuto a fare applicazione, quale passaggio obbligato\nai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo\nprincipale. Nel caso di specie, non e\u0027 dubbio che l\u0027eventuale\naccoglimento delle questioni prospettate (...) produrrebbe un\nconcreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa\ndedotta dalle parti private, poiche\u0027 dovrebbero essere accolte le\ndoglianze mosse contro le norme secondarie censurate (nello stesso\nsenso, sul principio, sentenze n. 303 e n. 50 del 2007)» (Corte\ncostituzionale n. 151 del 2009). \n E la stessa giurisprudenza costituzionale non pone in dubbio che\nil giudizio sulla rilevanza della questione passi necessariamente per\nla valutazione della sussistenza della giurisdizione del giudice a\nquo; la Corte, infatti, non ha esitato (ad esempio, ordinanze n. 458\ndel 1992 e n. 60 del 1994) a dichiarare la manifesta inammissibilita\u0027\ndella questione di costituzionalita\u0027 in casi in cui essa era stata\nsollevata dal giudice non fornito di giurisdizione. \n 11.3. - Il presente giudizio viene ascritto dalla stessa parte\nricorrente alla giurisdizione generale di legittimita\u0027 del giudice\namministrativo, davanti al quale le societa\u0027 ricorrenti propongono\ndomanda di annullamento della circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023\nemessa dall\u0027Agenzia delle entrate e l\u0027atto del direttore dell\u0027Agenzia\ndelle entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante\n\"Approvazione del modello di dichiarazione \"Redditi 2023-SC\", nella\nparte in cui gia\u0027 prevede l\u0027indicazione in dichiarazione di alcuni\nelementi del contributo di solidarieta\u0027 previsto dall\u0027art. 1, commi\n115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio\n2023). \n 11.3.1. - Anche in questa circostanza, cosi\u0027 come era accaduto\nnella vicenda giudiziaria che -sin qui- ha interessato il contributo\ndi solidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21/2022, le\nparti non pongono in dubbio la natura tributaria del contributo di\nsolidarieta\u0027 di cui all\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n.\n197 del 2022. \n Per tale ragione, il confronto dialettico tra le parti si e\u0027\nsviluppato (ancora una volta, cosi\u0027 come era accaduto in relazione al\ncontributo del 2022), oltre che in ordine all\u0027eccepito difetto\nassoluto di giurisdizione, anche in relazione all\u0027attribuzione della\ngiurisdizione al giudice amministrativo oppure al giudice tributario. \n Peraltro, la natura di imposta sui redditi del contributo di cui\nall\u0027art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n. 197 del 2022 e\u0027\nstata espressamente messa in dubbio proprio dalla circolare n. 4/E\ndel 23 febbraio 2023. \n A pag. 4 della circolare, infatti, e\u0027 dato di leggere che \"Il\nConsiglio dell\u0027Unione europea, al riguardo, con il citato regolamento\n(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, ha previsto al Capo III una\n«Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale,\ndel carbone e della raffinazione\"», consistente, in particolare,\nnella previsione a livello unionale, per gli anni 2022 e/o 2023, di\nun contributo di solidarieta\u0027 temporaneo obbligatorio a carico delle\nimprese e delle stabili organizzazioni che operano in tali settori\n(...). Si tratta di una misura ridistributiva, congiunta e coordinata\n- adottata dal Consiglio dell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 122\ndel Trattamento di funzionamento dell\u0027Unione europea (...) deve\nritenersi che il contributo straordinario sia una misura temporanea e\nstraordinaria per l\u0027anno 2023 non annoverabile nell\u0027alveo delle\nimposte sui redditi.\" \n E in calce, alla nota 6, la circolare medesima testualmente\nafferma: «Si evidenzia, al riguardo, che le misure adottate dal\nConsiglio dell\u0027Unione europea ai sensi dell\u0027art. 122 del Trattato sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea rientrano tra quelle di cui al\ntitolo VIII, Capo 1, del TFUE, riguardanti la politica economica\ndell\u0027Unione europea, e non tra quelle di cui al titolo VII, Capo 2,\nconcernenti le disposizioni fiscali.». \n 11.3.2. - Tali affermazioni della circolare gravata potrebbero\nindurre a ritenere che il contributo in questione, oltre a non essere\nuna imposta sui redditi, non rivesta neppure natura tributaria. \n Tuttavia, ai fini del riparto di giurisdizione, il Collegio\nritiene di potere concordare con la parte ricorrente circa la\nqualita\u0027 di imposta dello stesso. \n Per quanto qui interessa, l\u0027art. art. 1, commi da 115 a119 della\nlegge n. 197 del 2022 prevede quanto segue: \n «115. Al fine di contenere gli effetti dell\u0027aumento dei\nprezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i\nconsumatori, e\u0027 istituito per l\u0027anno 2023 un contributo di\nsolidarieta\u0027 temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico\ndei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la\nsuccessiva vendita dei beni, l\u0027attivita\u0027 di produzione di energia\nelettrica, dei soggetti che esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione di\ngas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori\ndi energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti\nche esercitano l\u0027attivita\u0027 di produzione, distribuzione e commercio\ndi prodotti petroliferi. Il contributo e\u0027 dovuto, altresi\u0027, dai\nsoggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo\ndefinitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti\npetroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni\nprovenienti da altri Stati dell\u0027Unione europea. Il contributo non e\u0027\ndovuto dai soggetti che svolgono l\u0027attivita\u0027 di organizzazione e\ngestione di piattaforme per lo scambio dell\u0027energia elettrica, del\ngas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonche\u0027 dalle\npiccole imprese e dalle microimprese che esercitano l\u0027attivita\u0027 di\ncommercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata\ndal codice ATECO 47.30.00. Il contributo e\u0027 dovuto se almeno il 75\nper cento dei ricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita\u0027 indicate nei periodi\nprecedenti.». \n «116. Il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027 determinato applicando\nun\u0027aliquota pari al 50 per cento sull\u0027ammontare della quota del\nreddito complessivo determinato ai fini dell\u0027imposta sul reddito\ndelle societa\u0027 relativo al periodo di imposta antecedente a quello in\ncorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la\nmedia dei redditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul\nreddito delle societa\u0027 conseguiti nei quattro periodi di imposta\nantecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la\nmedia dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a\nzero. L\u0027ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non\npuo\u0027 essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del\npatrimonio netto alla data di chiusura dell\u0027esercizio antecedente a\nquello in corso al 1° gennaio 2022.». \n Questa disposizione e\u0027 stata integrata mediante il decreto-legge\n18 ottobre 2023, n. 145 «Misure urgenti in materia economica e\nfiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per\nesigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della\nRepubblica italiana 18 ottobre 2023, n. 244, il cui art. 6 (Modifiche\nall\u0027art. 4 del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127) prevede che «1.\nAi soli fini della determinazione del contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 dell\u0027art. 1\ndella legge 29 dicembre 2022, n. 197, non concorrono alla\ndeterminazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta\nantecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di\nriserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d\u0027imposta o\nvincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell\u0027art. 109,\ncomma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di\ncui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.\n917, nel testo previgente alle modifiche apportate dall\u0027art. 1, comma\n33, lettera q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite del\n30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al\ntermine dell\u0027esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio\n2022.». \n «117. Il contributo di solidarieta\u0027 dovuto, determinato ai\nsensi del comma 116, e\u0027 versato entro il sesto mese successivo a\nquello di chiusura dell\u0027esercizio antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge\napprovano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura\ndell\u0027esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a\nquello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non\ncoincidente con l\u0027anno solare possono effettuare il versamento del\ncontributo entro il 30 giugno 2023.». \n Peraltro, il termine di versamento e\u0027 stato differito al 30\nottobre 2023 ad opera dell\u0027art. 4, comma 1, decreto-legge 28 luglio\n2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre\n2023, n. 127. \n «118. Il contributo di solidarieta\u0027 non e\u0027 deducibile ai fini\ndelle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivita\u0027\nproduttive.». \n «119. Ai fini dell\u0027accertamento, delle sanzioni e della\nriscossione del contributo di solidarieta\u0027, nonche\u0027 del contenzioso,\nsi applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.». \n 11.3.3. - Come noto, secondo la giurisprudenza costituzionale,\nuna fattispecie deve ritenersi «di natura tributaria,\nindipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore,\nladdove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina\nlegale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una\ndefinitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;\nla decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto\nsinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente\nrilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere\ndestinate a sovvenire pubbliche spese» (ad esempio, fra tante,\nsentenze n. 269 e n. 236 del 2017, sentenza n. 89 del 2018, sentenza\nn. 167 del 2018). \n Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ.,\nsez. un. , 31 ottobre 2022 n. 32121) e\u0027 concorde nel ritenere che una\nfattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente\ndalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino\ni tre indefettibili requisiti su richiamati. \n Inoltre, i caratteri identificativi generali del tributo debbono\nessere individuati nei seguenti elementi tipizzanti (peraltro\ndichiaratamente rinvenuti dalla Corte di cassazione nella\ngiurisprudenza costituzionale): \n «la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto\nil tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando\nirrilevante l\u0027autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015)»; \n «la doverosita\u0027 della prestazione (Corte cost., n. 141 del\n2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta\nun\u0027ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente\npubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26\ndel 1982)»; \n «la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del\ncontributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non da\u0027\nalcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta\u0027 delle\nparti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonche\u0027, in\nrelazione al contributo al SSN, Cassazione civ., sez. un. , n. 123\ndel 2007, che ne ha affermato la natura tributaria)»; \n «il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione\ne\u0027 destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno\nfinanziario dell\u0027ente impositore (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11\ne n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche\u0027, tra le altre, Cassazione\nciv., sez. un. , n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014).». \n Nel caso in esame la ricorrenza dei requisiti appena rassegnati\ne\u0027, a parere del Collegio, evidente, in quanto: \n il prelievo e\u0027 disposto da una norma avente forza di legge; \n non e\u0027 dubitabile la definitivita\u0027 della prestazione\npatrimoniale, della quale non e\u0027 prevista alcuna forma di\nrestituzione o di ripetibilita\u0027, neppure parziale, in favore dei\nsoggetti passivi; \n non vi e\u0027 alcuna controprestazione in rapporto sinallagmatico\ncon i versamenti del contributo; \n quest\u0027ultimo - almeno nelle intenzioni dell\u0027impianto\nnormativo, e senza che cio\u0027 costituisca giudizio sulle svariate\ncensure proposte dalle imprese ricorrenti sul punto - si propone di\ncolpire cio\u0027 che la norma primaria, al comma 115, ritiene essere un\nindice di capacita\u0027 contributiva, ossia le attivita\u0027 delle imprese\ndel settore energetico ivi contemplate, se almeno il 75 per cento dei\nricavi del periodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1°\ngennaio 2023 derivi da tali attivita\u0027; \n lo scopo del prelievo e\u0027, secondo il comma 115, quello di\n«contenere gli effetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del\nsettore energetico per le imprese e i consumatori». \n In conclusione, si deve rilevare la natura tributaria del\ncontributo in questione, che puo\u0027 essere qualificato come imposta\n(indiretta), in quanto l\u0027obbligazione non si correla a un atto o a\nun\u0027attivita\u0027 pubblica, ma trova il proprio presupposto esclusivamente\nin fatti economici posti in essere dai soggetti passivi. \n 11.4. - Tanto premesso sulla natura tributaria del contributo in\nquestione, ritiene tuttavia il Collegio di non potere aderire alle\neccezioni di difetto assoluto di giurisdizione e - in subordine - di\ncarenza della giurisdizione amministrativa (in favore di quella\ntributaria) sollevate dall\u0027Agenzia delle entrate in relazione\nall\u0027impugnazione della circolare e degli altri atti in epigrafe. \n 11.4.1. - Come ricordato dalla difesa delle ricorrenti, nella -\ncertamente analoga alla presente- materia dell\u0027impugnazione della\ncircolare e degli altri atti emessi in attuazione dell\u0027art. 37 del\ndecreto-legge n. 21/2022 (contributo di solidarieta\u0027 per l\u0027anno\n2022), questo TAR, con numerose sentenze, aveva dichiarato il difetto\nassoluto di giurisdizione in considerazione della assenza di natura\nregolamentare (ma anche di atto amministrativo generale) della\ncircolare in quella circostanza impugnata, nonche\u0027 della sua natura\nmeramente ricognitiva - e cosi\u0027 anche di quella degli ulteriori atti\nemessi «a valle» dall\u0027Agenzia delle entrate - della norma primaria\nistitutiva del tributo. \n 11.4.2. - A seguito della declaratoria di difetto assoluto di\ngiurisdizione da parte di questo TAR, il Consiglio di Stato, in sede\nd\u0027appello, ha annullato con rinvio le pronunzie di primo grado,\naffermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa. \n Il Giudice d\u0027appello ha basato l\u0027annullamento delle sentenze di\nquesto Tribunale amministrativo regionale sulla base della\nconsiderazione per cui «... alla fonte normativa primaria sono stati\nriservati gli elementi costitutivi della prestazione impositiva,\nmentre a quella gerarchicamente subordinata sono stati demandati gli\nulteriori aspetti di dettaglio della stessa, necessari per\nl\u0027attuazione della norma impositiva. Sotto il profilo ora evidenziato\nquest\u0027ultima risulta dunque riferibile ad un potere amministrativo,\nattribuito alla competente amministrazione finanziaria. Ne deriva\nquale ulteriore conseguenza che gli atti riconducibili alla fonte\namministrativa istituita dalla norma di legge partecipano della\nrelativa natura e sono quindi a loro volta qualificabili come atti\namministrativi. (...) non e\u0027 peraltro determinante stabilire se sul\npiano sostanziale il provvedimento del direttore dell\u0027Agenzia delle\nentrate ex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,\nabbia natura regolamentare o di atto amministrativo generale. In base\nal sopra citato art. 7, comma 1, cod. proc. amm. la giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027 del giudice amministrativo concerne infatti\n\"provvedimenti\" e \"atti\" delle pubbliche amministrazioni comunque\nespressivi del potere pubblico, quali pacificamente sono sia i\nregolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui schema la\nstessa Agenzia delle entrate riconosce essere inquadrabile il\nprovvedimento di attuazione del contributo straordinario oggetto di\nimpugnazione. (...) Pacifica dunque la natura di atto amministrativo\ndi quest\u0027ultimo, come peraltro anche della circolare e della\nrisoluzione impugnati, altrettanto incontestabile e\u0027 l\u0027assenza nella\nfattispecie controversa di atti di imposizione tributaria che possano\nvalere a radicare la giurisdizione degli organi del contenzioso\ntributario (...)» (tra tante, si veda la sentenza n. 3219 del 29\nmarzo 2023). \n 11.4.3. - Va peraltro rilevato che, con sentenza n. 9188 del 24\nottobre 2023, lo stesso Consiglio di Stato, chiamato a scrutinare\nl\u0027appello contro la sentenza di questa sezione che aveva dichiarato\nil difetto assoluto di giurisdizione sull\u0027atto dell\u0027Agenzia delle\nentrate n. 132395 del 12 luglio 2017 (recante, ai sensi dell\u0027art. 4,\ncomma 6, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con\nmodificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, le «disposizioni di\nattuazione» del regime fiscale per le locazioni brevi stabilito\ndall\u0027art. 4, commi 4, 5 e 5-bis, del medesimo decreto-legge n. 50 del\n2017), ha affermato che \"In termini generali, la circolare e\u0027, in\nse\u0027, mero atto interno dell\u0027amministrazione privo di rilievo,\nspessore e valore normativo: la circolare, in altri termini, non e\u0027\nfonte del diritto. (...) Essa, infatti, e\u0027 priva della capacita\u0027 di\ndettare norme vincolanti per tutti i consociati e si rivolge\nesclusivamente alle articolazioni interne (uffici sotto-ordinati e\nperiferici) dell\u0027amministrazione, indicando le modalita\u0027 da seguire\nnell\u0027espletamento dell\u0027attivita\u0027 istituzionale. (...) Peraltro, anche\nall\u0027interno dell\u0027apparato amministrativo la circolare non e\u0027\nvincolante e puo\u0027 essere disattesa, senza che cio\u0027 determini per cio\u0027\nsolo l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027atto: la violazione della circolare, al\npiu\u0027, puo\u0027 venire in rilievo soltanto quale possibile figura\nsintomatica dell\u0027eccesso di potere. (...) Per quanto qui di\ninteresse, le circolari interpretative, quale e\u0027 quella nella specie\ngravata, recano l\u0027esegesi di una disposizione di legge e, pertanto,\nafferiscono ad un profilo, appunto l\u0027interpretazione della legge, in\ncui l\u0027amministrazione non ha funditus alcuna posizione di privilegio,\nessendo viceversa soggetta al dato legislativo al pari di ogni altro\nsoggetto: nel nostro ordinamento, infatti, l\u0027unica interpretazione\nvincolante della legge e\u0027 quella data dal Giudice (nei limiti della\nspecifica materia del contendere portata al suo esame e nei confronti\ndei soli soggetti coinvolti nella lite - cfr. art. 2909 c.c.). (...)\nNella materia tributaria, infatti, il rapporto giuridico\nintercorrente fra ente impositore e contribuente e\u0027 regolato\ninteramente dalla legge; l\u0027amministrazione non puo\u0027 autonomamente\nindividuare an, quantum, quomodo e quando della prestazione\ntributaria gravante sul singolo contribuente, dovendo, al contrario,\nprocedere alla mera attuazione del dictum normativo, previa esegesi\ndelle disposizioni rilevanti che, tuttavia, ha un valore del tutto\nequi-ordinato a quella operata dal contribuente; in caso di\ncontenzioso, grava sul Giudice adito l\u0027enucleazione del corretto\nsignificato da attribuire alle disposizioni, senza che abbia rilievo\ndecisivo l\u0027orientamento esegetico dell\u0027amministrazione, ove pure\nespresso in atti formali (quale appunto una circolare\ninterpretativa). (...) Di per se\u0027, dunque, la circolare\ninterpretativa non puo\u0027 strutturalmente ledere l\u0027amministrato e,\nconseguentemente, vi e\u0027 in merito un difetto assoluto di\ngiurisdizione: essa, infatti, non concreta ne\u0027 un atto specifico di\nesercizio di potesta\u0027 impositiva, per il quale sussiste la\ngiurisdizione del Giudice tributario, ne\u0027 un atto generale di\nimposizione, rientrante - quale atto regolamentare o, comunque,\ngenerale propedeutico all\u0027emanazione dei singoli atti impositivi -\nnell\u0027ordinaria giurisdizione di legittimita\u0027 del Giudice\namministrativo. (...) Le esposte conclusioni assumono particolare\npregnanza nel diritto tributario, connotato dalla riserva di legge\n(art. 23 Cost.), dall\u0027inderogabilita\u0027 della disposizione tributaria\ne, parallelamente, dall\u0027indisponibilita\u0027 della prestazione tributaria\n(art. 53 Cost.), dalla normale assenza di discrezionalita\u0027\namministrativa in capo agli enti impositori.\" \n Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, in quella\ncontroversia, il Consiglio di Stato ha respinto il motivo d\u0027appello\nrelativo al difetto assoluto di giurisdizione pronunziato in primo\ngrado dal TAR. \n 11.4.4. - Il Collegio ritiene di dovere superare l\u0027incertezza\ninterpretativa presente in giurisprudenza, di cui si e\u0027 appena dato\nconto, prendendo atto che le sentenze d\u0027appello relative\nall\u0027impugnazione della circolare e degli ulteriori atti applicativi\ninerenti il contributo di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n.\n21/2022 sono state oggetto di regolamento di giurisdizione da parte\ndell\u0027Avvocatura dello Stato davanti alle SS.UU. della Corte di\ncassazione, le quali hanno dichiarato la sussistenza della\ngiurisdizione del giudice amministrativo. \n In particolare, in quella circostanza (si veda ad esempio la\nsentenza n. 29103 del 19 ottobre 2023), in cui pure veniva in\nconsiderazione l\u0027impugnazione davanti al giudice amministrativo di un\nprovvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di una\nrisoluzione, la Corte ha affermato, quanto alla natura del\nprovvedimento direttoriale (ritenuto meramente attuativo della\nvoluntas legis dalle difese dell\u0027Agenzia delle entrate), trattarsi\n«... di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti\nal GA, in virtu\u0027 della previsione di cui all\u0027art. 7, commi 1 e 4 cod.\nproc. amm.», e quanto alla circolare - ritenuta dall\u0027Agenzia\nricorrente atto meramente interpretativo-, che essa avesse «contenuto\nintegrativo del provvedimento direttoriale ed in quanto tale allo\nstesso e\u0027 associabile sul piano della sussistenza dell\u0027affermata\ngiurisdizione amministrativa». \n Hanno poi soggiunto le SS.UU. che «Poiche\u0027 l\u0027esercizio del potere\ndiscrezionale dell\u0027Agenzia delle entrate, pur attuativo della\nvoluntas legis (peraltro secondo il principio costituzionale di\nlegalita\u0027 dell\u0027azione amministrativa), costituisce il presupposto\ngenerale dell\u0027azione impositrice concreta, la situazione soggettiva\nche ne deriva non puo\u0027 essere che qualificata come interesse\nlegittimo, giacche\u0027 altrimenti se ne creerebbe un\u0027assenza di\ngiustiziabilita\u0027 costituzionalmente non consentita (v. ultra). In\naltri, piu\u0027 semplici e stringenti termini, la sussistenza di un\ninteresse legittimo, che costituisce la situazione giuridica\nsoggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti\nimpugnati e quindi sussiste in re ipsa.» \n In definitiva, cio\u0027 che le SS.UU. hanno ritenuto ammissibile, ed\nascrivibile alla giurisdizione del giudice amministrativo, e\u0027 «...\nuna forma di tutela preventiva avverso i regolamenti/gli atti\namministrativi generali rispetto agli atti impositivi/riscossivi \"\nindividuali\" che e\u0027 del tutto legittimata, come gia\u0027 osservato,\ndall\u0027art. 7, commi 1-4 cod. proc. amm., e, per converso, dal decreto\nlegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, il quale\nappunto prevede che \"Le corti di giustizia tributaria di primo e\nsecondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto\ngenerale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in\nrelazione all\u0027oggetto dedotto in giudizio, salva l\u0027eventuale\nimpugnazione nella diversa sede competente.». \n Per tali ragioni la Corte ha ritenuto di dare continuita\u0027 al\nprincipio di diritto, che essa ha espressamente enunziato, per cui\n«Rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. l\u0027impugnazione\nproposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il\nprovvedimento dell\u0027Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 con cui, in\nattuazione del decreto-legge n. 124 del 2019, art. 36, comma 3,\nconv., con modif., dalla legge n. 157 del 2019, sono stati indicati\nle modalita\u0027 di presentazione e il contenuto essenziale della\ncomunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano\ncumulato la deduzione fiscale legge n. 388 del 2000, ex art. 6, commi\n13 e ss., e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011\npossono, avvalendosi della speciale facolta\u0027 introdotta proprio dal\ncitato art. 36, assoggettare alle imposte dirette l\u0027importo dedotto\ndalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si\nconfigura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente\nricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una\npretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell\u0027elenco riportato\nnel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19\" (Sez. U -,\nordinanza n. 25479 del 21 settembre 2021, Rv. 662252 - 01).». \n 11.4.5. - Sebbene in quella circostanza la Corte regolatrice\nabbia fatto espresso riferimento, nell\u0027enunciare il principio\napplicabile, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo\n(in quanto il principio era stato espresso in precedenza nell\u0027ambito\ndi controversia in materia di produzione di energia), e nel caso di\nspecie si verta, invece, nella giurisdizione generale di legittimita\u0027\n(si tratta di azione di annullamento in materia non contemplata\ndall\u0027art. 133 c.p.a.; in particolare, non ricorre l\u0027ipotesi di cui\nalla lettera «o» del comma 1, essendo qui la produzione di energia\nsolo il presupposto dell\u0027imposizione tributaria disciplinata con le\nnorme denunziate), il Collegio ritiene di aderire - come detto - alla\ntesi per cui gli atti impugnati sono impugnabili, e lo sono davanti\nal giudice amministrativo. \n A cio\u0027 il Collegio e\u0027 indotto sia dall\u0027evidente analogia tra i\ndue contributi straordinari (quello disciplinato dall\u0027art. 37 del\ndecreto-legge n. 21/2022, i cui atti applicativi sono stati oggetto\ndel regolamento di giurisdizione di cui si e\u0027 detto, e quello di cui\nalle norme di cui si fa questione di legittimita\u0027 costituzionale),\nche dalla constatazione per cui gli atti impugnati in quel giudizio e\nnel presente hanno eguale qualificazione giuridica (un provvedimento\ndirettoriale, ed una circolare interpretativa): in quest\u0027ultimo senso\ne\u0027 dirimente, in presenza di atti dichiaratamente solo attuativi\ndella norma primaria di riferimento, l\u0027affermazione delle SS.UU. per\ncui «Non ha rilievo la natura discrezionale ovvero vincolata\n(meramente attuativa della norma primaria) dell\u0027atto in contesto, non\nessendo un presupposto necessario a fondare la competenza\ngiurisdizionale del giudice amministrativo». \n 11.4.6. - Tali affermazioni sono peraltro in sostanziale\nconsonanza con quanto aveva affermato, in punto di giurisdizione, il\nConsiglio di Stato in sede di appello proposto dalle originarie\nricorrenti avverso le sentenze di questo Tribunale amministrativo\nregionale declinatorie della giurisdizione nell\u0027impugnazione agli\natti emessi in attuazione dell\u0027art. 37 del decreto-legge n. 21 del\n2022. \n In quella circostanza, infatti (si veda ad esempio la sentenza n.\n3219 del 2023), il Consiglio di Stato aveva osservato che «... in\nconformita\u0027 all\u0027art. 23 Cost., alla fonte normativa primaria sono\nstati riservati gli elementi costitutivi della prestazione\nimpositiva, mentre a quella gerarchicamente subordinata sono stati\ndemandati gli ulteriori aspetti di dettaglio della stessa, necessari\nper l\u0027attuazione della norma impositiva. Sotto il profilo ora\nevidenziato quest\u0027ultima risulta dunque riferibile ad un potere\namministrativo, attribuito alla competente amministrazione\nfinanziaria. Ne deriva quale ulteriore conseguenza che gli atti\nriconducibili alla fonte amministrativa istituita dalla norma di\nlegge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro volta\nqualificabili come atti amministrativi.». \n Per risolvere la questione di giurisdizione oggetto del presente\nappello non e\u0027 peraltro determinante stabilire se sul piano\nsostanziale il provvedimento del direttore dell\u0027Agenzia delle entrate\nex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia\nnatura regolamentare o di atto amministrativo generale. In base al\nsopra citato art. 7, comma 1, cod. proc. amm. la giurisdizione\ngenerale di legittimita\u0027 del giudice amministrativo concerne infatti\n«provvedimenti» e «atti» delle pubbliche amministrazioni comunque\nespressivi del potere pubblico, quali pacificamente sono sia i\nregolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui schema la\nstessa Agenzia delle entrate riconosce essere inquadrabile il\nprovvedimento di attuazione del contributo straordinario oggetto di\nimpugnazione. \n 12. - Da ultimo, nell\u0027ambito della valutazione della rilevanza\ndelle questioni che il Collegio intende sollevare, al fine di\nscrutinare il possibile approdo del ricorso ad una decisione di\nmerito va esaminata l\u0027eccezione di inammissibilita\u0027 per difetto di\ninteresse sollevata dall\u0027Avvocatura erariale. \n Per la quale, in sintesi, essendo gli atti impugnati solo\nripetitivi della norma istitutiva del tributo, il loro eventuale\nannullamento non inciderebbe sulla sussistenza, per i designati\nsoggetti passivi, dell\u0027obbligo tributario cui essi sono astretti\ndirettamente dalla norma stessa. \n La parte ricorrente, sotto questo profilo, annette invece\nrilevanza dirimente al fatto che i provvedimenti impugnati hanno\ncontribuito a determinare gli elementi integrativi della fattispecie\nper l\u0027adempimento dell\u0027obbligo tributario (peraltro entro termini\nbrevi). \n 12.1. - Su questo punto osserva il Collegio che il riferimento\nall\u0027istituzione dei c.d. codice tributo certamente non puo\u0027 avere\neffetto sull\u0027esistenza dell\u0027obbligazione tributaria in capo ai\nsoggetti passivi, ne\u0027, tanto meno, sulla platea di questi ultimi,\nne\u0027, ancora, sulla base imponibile del contributo straordinario: tali\nelementi - cosi\u0027 come tutti quelli costituitivi del tributo -, atti a\nfondare l\u0027obbligazione tributaria, per definizione non possono che\nessere posti (ed eventualmente modificati) soltanto dalla legge o da\natti aventi forza di legge (art. 23 Cost.): e cosi\u0027 e\u0027 anche nel caso\ndell\u0027art. 1, commi da 115 a 118 della legge n. 197 del 2022. \n 12.2. - Tuttavia, dall\u0027istituzione del codice tributo deriva un\nrilevante effetto sostanziale, che refluisce, sul piano processuale,\nnel radicamento dell\u0027interesse al ricorso in capo ai soggetti\nd\u0027imposta. \n Tale effetto come detto e\u0027 stato riferito alla possibilita\u0027 di\nadempiere all\u0027obbligazione tributaria istituita con norma di rango\nlegislativo. \n La impostazione merita condivisione. \n Se, infatti, in linea generale, non e\u0027 dubitabile che - ai sensi\ndell\u0027art. 23 della Costituzione - l\u0027obbligazione tributaria, sotto\ncio\u0027 che viene definito in dottrina il suo «aspetto statico»\n(presupposto, base imponibile, soggetti passivi), e\u0027 un\u0027obbligazione\nlegale, nondimeno la sua formazione puo\u0027 derivare anche da atti del\ncontribuente (ad esempio, opzione per uno dei possibili regimi\nprevisti dalla legge per determinati tributi) o dell\u0027amministrazione\nfinanziaria (c.d. «aspetto dinamico» dell\u0027obbligazione tributaria). \n In quest\u0027ultimo caso l\u0027attuazione dell\u0027imposta deriva da atti\nulteriori rispetto alla sua istituzione con legge. \n Nel caso in esame, l\u0027istituzione - mediante uno degli atti\nimpugnati nel presente giudizio, ossia la risoluzione direttoriale -\ndel codice tributo attiene indubbiamente a tale momento attuativo,\nnel senso che rende esigibile (insieme agli altri elementi della\nfattispecie legale, in primis la scadenza del termine di pagamento)\nl\u0027obbligazione tributaria. \n L\u0027istituzione del codice tributo, infatti, rende possibile\nl\u0027imputazione corretta del pagamento (qui da effettuarsi tramite\nversamento diretto tramite i servizi telematici dell\u0027Agenzia delle\nentrate, come specificato nella impugnata circolare n. 4/2023 e\nribadito nella risoluzione gravata) al tributo in questione, e non ad\naltre e diverse obbligazioni cui il soggetto passivo sia astretto\nverso l\u0027Erario, in quanto reca gli estremi identificativi\ndell\u0027imposta pagata: si tratta, in definiva, di un onere cui l\u0027Ente\ntitolare del tributo deve assolvere al fine di rendere possibile al\nproprio debitore di adempiere correttamente all\u0027obbligazione\ntributaria. \n 12.3. - In conclusione, le questioni di legittimita\u0027\ncostituzionale che il Collegio intende sollevare sono dotate di\nrilevanza nel presente giudizio, atteso che gli atti impugnati -\ndotati di autonoma lesivita\u0027 per quanto su rassegnato - sono stati\nemessi in diretta derivazione dalle norme qui sospettate di\nincostituzionalita\u0027. \n 13. Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio ravvisa,\nin primo luogo, la contrarieta\u0027 del contributo di solidarieta\u0027\nintrodotto dall\u0027art. 1, commi 115 e ss., della legge n. 197/2022\nall\u0027art. 117 della Costituzione, con riguardo ai vincoli derivanti\ndall\u0027ordinamento comunitario e, nello specifico, dal regolamento UE\n1854/2022, direttamente applicabile. \n Deve infatti considerarsi che, con il regolamento indicato,\nl\u0027Unione europea, dopo aver dato atto che, a causa di situazioni\neccezionali (quali la guerra e particolari condizioni\nmeteorologiche), tutti gli Stati membri, sebbene in misura diversa,\nsono stati colpiti dall\u0027attuale crisi energetica e che «il netto\naumento dei prezzi dell\u0027energia sta contribuendo in modo sostanziale\nall\u0027inflazione generale nella zona euro e rallenta la crescita\neconomica dell\u0027Unione» (considerando 5), ha ritenuto necessario «uno\nsforzo coordinato da parte degli Stati membri, in uno spirito di\nsolidarieta\u0027, durante la stagione invernale 2022-2023» per attenuare\nl\u0027impatto dei prezzi elevati dell\u0027energia e garantire che l\u0027attuale\ncrisi non comporti danni duraturi per i consumatori e l\u0027economia\n(considerando n. 6). \n L\u0027Unione europea ha infatti spiegato che «E\u0027 necessaria una\nrisposta unitaria e ben coordinata a livello dell\u0027Unione» poiche\u0027\n«Misure nazionali non coordinate potrebbero incidere sul\nfunzionamento del mercato interno dell\u0027energia, mettendo in pericolo\nla sicurezza dell\u0027approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti\ndei prezzi negli Stati membri piu\u0027 colpiti dalla crisi.»\n(considerando 9). \n Sulla base di queste premesse, il regolamento ha individuato le\nmisure che gli Stati membri possono adottare, ove non abbiano gia\u0027\nadottato misure equivalenti, per far fronte alla situazione\nemergenziale in maniera armonizzata sull\u0027intero territorio\ndell\u0027Unione, illustrandole compiutamente gia\u0027 nelle premesse del\nregolamento. \n Tali misure, come visto, consistono: (i) nella riduzione del\nconsumo di energia elettrica (considerando 10 e poi in dettaglio 16 e\nss.); (ii) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori\ndi energia rinnovabile (considerando 11 e poi in dettaglio 23 e ss);\niii) in un contributo di solidarieta\u0027 eccezionale temporaneo «per le\nimprese e le stabili organizzazioni dell\u0027Unione che svolgono\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del\ncarbone e della raffineria» (considerando 12, 13 e 14 e poi in\ndettaglio 50 e ss), con la precisazione che tali sono le imprese e le\norganizzazioni che generano almeno il 75% di fatturato nel settore\ndell\u0027estrazione, della raffinazione del petrolio o della\nfabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2 «Definizioni», par. 1,\nn. 17). \n Con particolare riferimento a quest\u0027ultima misura, ora qui di\ninteresse, l\u0027indicazione, a livello europeo, degli specifici\ndestinatari del contributo eccezionale e temporaneo (imprese che\nsvolgono, in sostanza, la parte prevalente dell\u0027attivita\u0027 nei settori\ndella estrazione e della raffineria) e\u0027 espressamente spiegata nel\nregolamento, in piu\u0027 passaggi: «Il contributo di solidarieta\u0027 e\u0027 uno\nstrumento adeguato per gestire gli utili eccedenti in caso di\ncircostanze impreviste. Tali utili non corrispondono agli utili\nordinari che le imprese e le stabili organizzazioni dell\u0027Unione che\nsvolgono attivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas\nnaturale, del carbone e della raffineria si sarebbero aspettati o\navrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non\nsi fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell\u0027energia»\n(considerando 14); cio\u0027, si continua a leggere, e\u0027 evidentemente\navvenuto perche\u0027 «Senza modificare in modo sostanziale la struttura\ndei costi ne\u0027 aumentare gli investimenti, le imprese e le stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che generano almeno il 75% di fatturato\nche svolgono attivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas\nnaturale, del carbone e della raffinazione hanno registrato\nun\u0027impennata dei profitti dovuta alle circostanze improvvise e\nimprevedibili della guerra di aggressione della Russia nei confronti\ndell\u0027Ucraina, alla riduzione dell\u0027offerta di energia e all\u0027aumento\ndella domanda causato da temperature eccezionalmente elevate»\n(considerando 50); di conseguenza, «Il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie alla\nquale le imprese interessate contribuiscono ad attenuare la crisi\nenergetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti\nche hanno realizzato in conseguenza delle circostanze impreviste.»\n(considerando 51). \n In altri termini, quindi, dalla piana lettura del regolamento\neuropeo emerge che la specificita\u0027 dei destinatari (rectius, del\npeculiare atteggiarsi dell\u0027attivita\u0027 imprenditoriale svolta dai\nmedesimi che, a fronte dell\u0027invarianza dei costi, ha loro consentito\ndi aumentare considerevolmente i ricavi in virtu\u0027 delle circostanze\neccezionali verificatesi) integra la ragion d\u0027essere, l\u0027ubi\nconsistam, della misura stessa. \n La peculiarita\u0027 della misura del contributo rivolto al settore\ndell\u0027estrazione rispetto alle altre misure e\u0027 ben esplicitata nel\nregolamento (considerando 45): «Le pratiche commerciali e il quadro\nnormativo nel settore dell\u0027energia elettrica sono nettamente diversi\nda quelli che vigono per i combustibili fossili. Dato che con\nl\u0027introduzione del tetto sui ricavi di mercato s\u0027intende riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le\ncatene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente,\nossia senza le interruzioni dell\u0027approvvigionamento di gas\nverificatesi da febbraio 2022, e\u0027 necessario che la misura destinata\nai produttori di energia elettrica si applichi ai ricavi ottenuti\ndalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo dovrebbe invece applicarsi alle imprese e alle stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,\ndal momento che tale contributo e\u0027 diretto alla loro redditivita\u0027, in\nnetto aumento rispetto agli anni scorsi». \n La differenza tra le due misure e\u0027 esplicitata anche nella\nproposta di regolamento, dove si legge (pp. 4-5): «Al fine di\nassicurare parita\u0027 di condizioni, la Commissione propone due\nstrumenti complementari che abbracciano l\u0027intero settore\ndell\u0027energia: a) una misura volta a ridurre temporaneamente i ricavi\ndei produttori di energia elettrica e b) una misura che stabilisce\ntemporaneamente un contributo di solidarieta\u0027 sugli utili eccedenti\nnel settore fossile che rientrano nell\u0027ambito di applicazione del\npresente regolamento. Riducendo i ricavi dei produttori di energia\nelettrica, la misura proposta dal regolamento mira a riprodurre\nl\u0027esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le\ncatene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente,\nossia in assenza delle interruzioni dell\u0027approvvigionamento di gas\nverificatesi dopo l\u0027invasione dell\u0027Ucraina nel febbraio 2022. La\nCommissione propone inoltre un contributo temporaneo di solidarieta\u0027\nche si applica agli utili delle imprese attive nei settori del\npetrolio, del gas, del carbone e della raffinazione, che hanno\nregistrato una forte crescita rispetto agli anni precedenti». \n Nonche\u0027: «la presente proposta istituisce un contributo\ntemporaneo di solidarieta\u0027 basato sugli utili imponibili realizzati\nnell\u0027esercizio fiscale 2022 da societa\u0027 e stabili organizzazioni\nattive solo nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della\nraffinazione». \n A fronte di cosi\u0027 chiare ed espresse indicazioni, nel regolamento\neuropeo, sulle motivazioni del contributo di solidarieta\u0027 e sul suo\nconseguente ambito soggettivo (Capo III del regolamento\nspecificamente dedicato, appunto, alla «Misura riguardante i settori\ndel petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della\nraffinazione»), tuttavia, con le norme qui in esame il legislatore\nitaliano, come visto, ha posto tale contributo a carico di soggetti\nanche diversi dai soli testualmente indicati a livello europeo (in\nquanto, come spiegato, le loro dinamiche di impresa giustificano, nel\ntesto del regolamento, la previsione di uno specifico contributo),\nperaltro escludendo le imprese che svolgono attivita\u0027 di estrazione\ndel petrolio, invece contemplate a livello sovranazionale. \n Ritiene il Collegio, sul punto, che la scelta legislativa\nnazionale cosi\u0027 operata sia direttamente violativa dei vincoli\nderivanti dall\u0027ordinamento comunitario, senza che sussista la\nnecessita\u0027 di procedere alla interpretazione del dato normativo\neuropeo: la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo\ne di raffineria, invero, non e\u0027 stata proprio adottata dall\u0027Italia,\nnonostante le cogenti previsioni del regolamento europeo e la\nfissazione di un apposito termine (art. 14, paragrafi 1 e 3 del\nregolamento «1. Gli utili eccedenti generati da imprese e stabili\norganizzazioni dell\u0027Unione che svolgono attivita\u0027 nei settori del\npetrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione\nsono soggetti a un contributo di solidarieta\u0027 temporaneo\nobbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure\nnazionali equivalenti. (...) 3. Gli Stati membri adottano e\npubblicano misure che attuano il contributo di solidarieta\u0027\ntemporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre\n2022.). \n Per contro, per la pretesa attuazione delle norme del regolamento\nrisulta adottata altra diversa misura nazionale di contribuzione di\nsolidarieta\u0027, quale misura asseritamente equivalente (pregiudizievole\nper le ricorrenti e quindi contestata), ricadente in larga parte su\nun diverso settore (gia\u0027 destinatario di altre misure), che integra,\nquindi, una sorta di aliud pro alio la cui immediata percezione non\nrichiede alcuno sforzo esegetico. \n Non rileva, infatti, in senso contrario alla illegittimita\u0027 qui\nritenuta, la circostanza che il Regolamento preveda la possibilita\u0027\nper gli Stati membri di adottare misure «equivalenti», poiche\u0027, nel\ndisegno normativo europeo, l\u0027equivalenza e\u0027 testualmente fissata tra\nmisure ricadenti sullo stesso specifico settore della estrazione e\ndella raffineria, caratterizzato dalle proprie dinamiche di impresa\nche giustificano la misura, potendo l\u0027equivalenza, semmai, riguardare\ngli obiettivi della misura stessa, le finalita\u0027 di utilizzo dei\nproventi, la base imponibile e l\u0027aliquota del contributo (cfr.\nConsiderando 63 secondo cui «Gli Stati membri dovrebbero applicare il\ncontributo di solidarieta\u0027 stabilito dal presente regolamento nei\nrispettivi territori, a meno che non abbiano adottato misure\nnazionali equivalenti. L\u0027obiettivo della misura nazionale dovrebbe\nessere considerato simile all\u0027obiettivo generale del contributo di\nsolidarieta\u0027 istituito dal presente regolamento quando consiste nel\ncontribuire all\u0027accessibilita\u0027 economica dell\u0027energia. Una misura\nnazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme analoghe a quelle\nche si applicano al contributo di solidarieta\u0027 qualora riguardi\nattivita\u0027 nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del\ncarbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso e\ngarantisca che i proventi della misura nazionale siano usati per\nfinalita\u0027 che sono simili a quelle del contributo di solidarieta\u0027.»,\nnonche\u0027 art. 14, paragrafo 2: «Gli Stati membri provvedono a che le\nmisure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a\nquelli del contributo di solidarieta\u0027 temporaneo di cui al presente\nregolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi\ncomparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di\nsolidarieta\u0027.»). \n Ne consegue che la violazione diretta del vincolo derivante dal\nregolamento europeo di adottare una misura contributiva di\nsolidarieta\u0027 a carico dello specifico settore della estrazione e\ndella raffineria, e\u0027 rilevante nella specie, poiche\u0027 il legislatore\nitaliano - in luogo di essa - ha ritenuto di adottare nel periodo\nindicato, definendola espressamente quale misura equivalente, una\nmisura contributiva invece anche a carico delle imprese ricorrenti,\nappartenenti ad altro settore e interessate da altre misure, che, per\ncontro, non avrebbe avuto ragion d\u0027essere prevista ove non si fosse\nperpetrata la violazione anzidetta. \n 14. - La rilevata natura tributaria del contributo di\nsolidarieta\u0027 di cui si discute importa pure la contrarieta\u0027 delle\nprevisioni in esame agli articoli 3 e 53 della Costituzione. \n Le disposizioni, infatti, appaiono, in primo luogo, in contrasto\ncon i principi di uguaglianza, di proporzionalita\u0027 e di\nragionevolezza, quest\u0027ultima intesa anche come congruenza delle\nprevisioni adottate con l\u0027obiettivo perseguito dal legislatore. \n La disciplina del contributo di solidarieta\u0027 appare, inoltre, in\ncontrasto con il principio di capacita\u0027 contributiva, che del\nprincipio di uguaglianza costituisce una specificazione,\nrappresentando il presupposto e, al contempo, il limite del potere\nimpositivo dello Stato e del dovere del contribuente di concorrere\nalle spese pubbliche e importando, di conseguenza, l\u0027illegittimita\u0027\ndi quelle norme che istituiscono un trattamento differenziato tra\nsituazioni uguali ovvero un trattamento uguale per situazioni\ndifferenziate, laddove l\u0027opzione normativa prescelta non sia sorretta\nda argomenti persuasivi. \n In proposito il Collegio richiama quanto affermato dalla Corte\ncostituzionale con riferimento al tributo di cui all\u0027art. 81, commi\n16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con\nmodificazioni, dall\u0027art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.\n133 (che, per diversi profili richiama il contributo qui in esame),\nladdove ha affermato che il sacrificio ai principi di eguaglianza e\ncapacita\u0027 contributiva recato da un tributo speciale e selettivo non\ndev\u0027essere sproporzionato e non deve degradare in arbitraria\ndiscriminazione, in quanto «la sua struttura deve raccordarsi con la\nrelativa ratio giustificatrice», cosi\u0027 che se «il presupposto\neconomico che il legislatore intende colpire e\u0027 la eccezionale\nredditivita\u0027 dell\u0027attivita\u0027 svolta in un settore che presenta\ncaratteristiche privilegiate in un dato momento congiunturale, tale\ncircostanza dovrebbe necessariamente riflettersi sulla struttura\ndell\u0027imposizione» (Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio 2015,\nn. 10). \n 14.1. - Rileva, in particolare, il Collegio come le disposizioni\ndi cui ai commi 115 e ss. dell\u0027art. 1 della legge n. 197/2022\npresentano diverse criticita\u0027 con riferimento all\u0027individuazione\ndella base imponibile, la definizione della quale risulta, per piu\u0027\nversi, non congruente con la dichiarata finalita\u0027 di tassare gli\nincrementi di utili dipendenti dall\u0027aumento dei prezzi dell\u0027energia. \n 14.1.2. - Come visto, il contributo e\u0027 calcolato applicando\nun\u0027aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo IRES per il\nperiodo d\u0027imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023\nche eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES\nconseguiti nei quattro periodi d\u0027imposta antecedenti a quello in\ncorso al 1° gennaio 2022. \n La base di calcolo del contributo di solidarieta\u0027 per il 2023,\nalla quale applicare l\u0027aliquota del 50 per cento, e\u0027 dunque il\nrisultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto\npassivo nel periodo d\u0027imposta antecedente al 1° gennaio 2023 - quindi\nnel 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l\u0027anno solare\n- e la media dei redditi complessivi IRES dei quattro periodi\nd\u0027imposta precedenti. \n Il reddito rilevante ai fini Ires, tuttavia, include, nella base\ndi calcolo, anche voci che nulla hanno nulla a che vedere con gli\n«extraprofitti» derivanti dall\u0027aumento dei prezzi dei prodotti\nenergetici. \n Si tratta in sostanza delle operazioni societarie relative ai\nfondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da\ncessioni di partecipazioni, ovvero, ancora, da eventi collegati\nall\u0027operativita\u0027 straordinaria delle imprese, operazioni tutte che\nindividuano un incremento di reddito che non ha alcuna connessione\ncon l\u0027incremento dei prezzi dell\u0027energia. \n Sul punto e\u0027 significativo il fatto che il legislatore, con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n.\n21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell\u0027art. 1, comma 120, lettera\nc), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato\nart. 37, a norma del quale «Non concorrono alla determinazione dei\ntotali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le\noperazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri\ntitoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono\ntra i soggetti di cui al comma 1». \n Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, il pure richiamato\nart. 6 del decreto-legge n. 145/2023, convertito con modificazioni,\ndalla legge n. 191/2023. \n 14.1.3. - Sempre con riferimento all\u0027individuazione della base\nimponibile, la disciplina del contributo straordinario appare poi in\ncontrasto con il principio di capacita\u0027 contributiva laddove non\nconsidera che una parte dell\u0027incremento dei profitti realizzati nel\n2022 rispetto alla media dei precedenti quattro anni non e\u0027 dovuta a\nuna maggiore capacita\u0027 di produrre reddito dell\u0027operatore economico,\nma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che, nel corso\ndegli anni 2020 e (in parte) 2021, si e\u0027 contratta a causa della\npandemia da Covid-19, cosi\u0027 che una parte di quelli che vengono\nconsiderati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri\ndi calcolo della media rilevante, e\u0027 semplicemente rappresentata dal\nritorno al volume di affari pre Covid. \n Si e\u0027 dato, in tal modo, rilievo a un elemento che, in quanto\ndipendente da circostanze imprevedibili ed eccezionali, non appare\nidoneo a fungere da riferimento per individuare e calcolare\nl\u0027ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle imprese dopo la fine\ndell\u0027emergenza (per analoga valutazione in ordine alla inidoneita\u0027\ndell\u0027imponibile 2020 a costituire il riferimento per individuare e\ncalcolare una supposta «plus-ricchezza», e cioe\u0027 l\u0027ipotetico\n«sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione del fatto che\ngli extraprofitti realizzati nel 2021-2022, rispetto al\ncorrispondente periodo 2020-2021, sono, in gran parte, dovuti al\nfatto che durante la pandemia le societa\u0027 erano in perdita, cosi\u0027 che\nil differenziale che confluisce nella base imponibile del contributo\nnon rappresenta un «sovraprofitto», ma un mero incremento rispetto\nalle perdite realizzate in costanza di pandemia, cfr., con\nriferimento al contributo di cui all\u0027art. 37 del decreto-legge n.\n21/2022, Corte di giustizia tributaria di primo grado, Roma, Sez.\nXXVII - ordinanza n. 147 del 27 giugno 2023). \n 14.1.4. - Altro profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53\ndella Costituzione della normativa in esame deve poi ravvisarsi con\nriferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla\nlegge n. 197 del 2022 colpisce una manifestazione di capacita\u0027\ncontributiva in parte gia\u0027 sottoposta a tassazione. \n La legge n. 197 del 2022, infatti, impone il pagamento del\ncontributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l\u0027anno di\nimposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel corso\ndel quale risultano, sia pure solo in parte, gia\u0027 presi in\nconsiderazione per la determinazione del contributo straordinario per\nl\u0027anno 2022, di cui all\u0027art. 37 del decreto legislativo n. 21 del\n2022. \n Quest\u0027ultima norma, infatti, ha previsto che «la base imponibile\ndel contributo solidaristico straordinario e\u0027 costituita\ndall\u0027incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni\npassive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022,\nrispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021». \n In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio, febbraio,\nmarzo ed aprile del 2022, gia\u0027 considerati quale presupposto di\nimposta a fini della determinazione dell\u0027importo del contributo\nstraordinario per il 2022, rientrano, altresi\u0027, nella base imponibile\nper il calcolo del contributo del 2023. \n Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo\n1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo soggetto,\nsia pure determinati sulla base di un criterio di calcolo\nparzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. \n Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi sopra indicati)\nuna duplicazione di imposta, che risulta evidente alla luce della\nsostanziale sovrapponibilita\u0027 degli scopi perseguiti dai due prelievi\n(individuate, rispettivamente, dall\u0027art. 37 del decreto-legge n.\n21/2022 nel «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti\ndell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» e\ndall\u0027art. 1, comma 115, della legge n. 197/2002, nel «contenere gli\neffetti dell\u0027aumento dei prezzi e delle tariffe del settore\nenergetico per le imprese e i consumatori»). \n La evidenziata duplicazione, del resto, non trova correttivi in\nmeccanismi di deducibilita\u0027 del contributo introdotto dall\u0027art. 37\ndel decreto-legge n. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115\ndell\u0027art. 1 della legge n. 197/2022, cosi\u0027 comportando la\nsottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure,\nanche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un\nprelievo fiscale significativamente alto, la cui concreta incidenza\nsui redditi di impresa, in disparte la qualificabilita\u0027 o meno della\nstessa come misura espropriativa, non appare rispettosa del principio\ndi proporzionalita\u0027. \n 14.1.4.1. - La sottoposizione di una medesima manifestazione di\ncapacita\u0027 contributiva a un duplice prelievo tributario va ravvisata,\nsotto diverso profilo e per il solo mese di dicembre 2022, anche con\nriferimento ai gestori degli «impianti alimentati da fonti non\nrinnovabili di cui all\u0027art. 7, comma 1, del regolamento (UE)\n2022/1854», ai quali - ai sensi dell\u0027art. 1, comma 30, del\ndecreto-legge 197/2022, lettera b) e in attuazione del regolamento\n(UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022 (a decorrere dal 1°\ndicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023) - e\u0027 stato applicato un tetto\nsui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell\u0027energia\nelettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via. Il\nmeccanismo di compensazione, infatti, prevede il recupero da parte\ndel GSE degli utili eccedenti il prezzo fissato dal gestore, cosi\u0027\nche la ricomprensione nella base di calcolo del contribuito di\nsolidarieta\u0027 delle somme corrispondenti agli utili ritrasferiti al\ngestore, importa, in concreto, la sottoposizione a tassazione di un\nreddito non effettivamente conseguito. \n Per i mesi da febbraio a dicembre 2022, analoga criticita\u0027 si\nrileva anche con riferimento ai gestori degli impianti fotovoltaici\nincentivati e agli impianti rinnovabili in esercizio da prima del\n2010, ai quali - ai sensi dell\u0027art. 15-bis del decreto-legge n.\n4/2022 (a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 30 giugno 2023) -\ne\u0027 stato applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla\nproduzione dell\u0027energia elettrica, attraverso un meccanismo di\ncompensazione a due vie. \n 14.1.5. - Va poi rilevato come ulteriori profili di contrasto\ndella normativa in esame con gli articoli 3 e 53 della Costituzione\ndevono ravvisarsi, con specifico riguardo ai titolari di impianti\nrinnovabili, nella circostanza che, a fronte di costi fissi molto\nelevati e di un mercato concorrenziale di dimensione europea, da un\nlato, costoro vedono la concorrenza sul prezzo limitata dal\nmeccanismo del tetto ai ricavi ad essi applicabile (ex art. 15-bis,\ndecreto-legge n. 4/2022, ovvero ex art. 1, commi 30-38, legge n.\n197/2022), dall\u0027altro, risultano altresi\u0027 destinatari del tributo\nsolidaristico nella medesima misura (calcolata sulla quota del\nreddito che eccede, «per almeno il 10 per cento», la media dei\nredditi complessivi determinati ai sensi dell\u0027imposta sul reddito\ndelle societa\u0027 conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti\na quello in corso al 1° gennaio 2022) prevista per i titolari degli\nimpianti alimentati a carbone/gas, nonostante questi ultimi non\nscontino alcun tetto ai ricavi e non debbano rientrare - per\ncaratteristiche tecnologiche - dei rilevanti costi fissi che\ncaratterizzano le rinnovabili. \n 14.1.6. - Sotto diverso profilo, va poi rilevato come ulteriori\ncriticita\u0027 in ordine all\u0027assenza di correlazione tra la definizione\ndella base imponibile e la finalita\u0027 perseguita dal contributo di\nsolidarieta\u0027 in esame discendono dal fatto che il tributo - che\ngrava, come visto, sulla quota del reddito che eccede, «per almeno il\n10 per cento», la media dei redditi complessivi determinati ai sensi\ndell\u0027imposta sul reddito delle societa\u0027 conseguiti nei quattro\nperiodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022\nsui soggetti i cui ricavi derivino, almeno per il 75 per cento, dalle\nattivita\u0027 indicate dal comma 115 - e\u0027 calcolato anche sulla parte di\nprofitti (pari o inferiore a 25 per cento di quelli complessivamente\nconseguiti) derivanti da attivita\u0027 estranee a quelle dichiaratamente\nincise e, che, all\u0027evidenza, non hanno alcun collegamento con il\npresupposto del tributo. \n 14.1.7. - Ulteriore e distinto profilo di contrasto con gli\narticoli 3 e 53 della Costituzione investe, infine, la disposizione\ndi cui al comma 118, secondo cui «Il contributo di solidarieta\u0027 non\ne\u0027 deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta\nregionale sulle attivita\u0027 produttive». \n La previsione, importando la sottoposizione a tassazione di una\nvoce di costo che, per l\u0027anno in cui si verifica il versamento,\nincide sull\u0027utile societario e, di conseguenza, sul reddito\nd\u0027impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della\nCorte costituzionale secondo cui i costi sostenuti nell\u0027esercizio\ndell\u0027impresa - se inerenti - devono essere deducibili ai fini del\nreddito d\u0027impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). \n 15. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della\ndecisione della presente controversia e non manifestamente infondata\nla questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1, commi da 115\na 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023),\nin relazione alla violazione degli articoli 3, 53 e 117 della\nCostituzione e, pertanto, sottopone e rimette alla Corte\ncostituzionale la relativa questione di legittimita\u0027 costituzionale. \n Conseguentemente dispone la sospensione del presente giudizio ai\nsensi dell\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. \n\n \n P. Q. M. \n \n Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione\nseconda ter) rimette alla Corte costituzionale la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale, illustrata in motivazione, relativa\nall\u0027art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. \n Dispone la sospensione del presente giudizio, con rinvio al\ndefinitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle\nspese di lite. \n Ordina l\u0027immediata trasmissione degli atti alla Corte\ncostituzionale. \n Demanda alla segreteria della Sezione tutti gli adempimenti di\ncompetenza e, in particolare, la notifica della presente ordinanza\nalle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri,\nnonche\u0027 la sua comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati\ne del Senato della Repubblica. \n Cosi\u0027 deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 21\nnovembre 2023 con l\u0027intervento dei magistrati: \n Salvatore Mezzacapo, Presidente; \n Roberta Cicchese, consigliere; \n Francesca Mariani, referendario, estensore. \n \n Il Presidente: Mezzacapo \n \n \n L\u0027estensore: Mariani","elencoNorme":[{"id":"61649","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"115","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61650","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"116","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61651","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"117","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61652","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"118","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"id":"61653","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"l","denominaz_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero_legge":"197","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"119","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoParametri":[{"id":"77440","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77441","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"53","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77442","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"77443","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"000124","descriz_costit":"regolamento UE","numero_legge":"1854","data_legge":"06/10/2022","articolo":"","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"53733","num_progressivo":"","nominativo_parte":"ELETTRICITA’ FUTURA - 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