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Per la prosecuzione dell\u0027esercizio delle grandi  e\npiccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di\nscadenza anteriore  al  31  luglio  2024,  ivi  incluse  quelle  gia\u0027\nscadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il  31  luglio\n2024, il concessionario e\u0027 tenuto, ai sensi dell\u0027art.  26  del  regio\ndecreto n. 1775 del 1933 e dell\u0027art. 12 del decreto legislativo n. 79\ndel  1999,  a  realizzare   le   mitigazioni   ambientali   impartite\ndall\u0027autorita\u0027 concedente e a mantenere  la  piena  efficienza  e  il\nnormale sviluppo degli  impianti.  2.  Il  concessionario  di  grande\nderivazione  a  scopo   idroelettrico   scaduta   e\u0027   tenuto,   fino\nall\u0027assegnazione della nuova concessione, a  corrispondere  per  ogni\nannualita\u0027 un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale  pari  a\n20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione. 3.  Per\nle derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque  titolo  il\ncanone minimo e\u0027 aumentato del 10 per cento,  mentre  non  e\u0027  dovuto\nanche il canone per l\u0027occupazione del demanio idrico. 4.  Per  l\u0027anno\n2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura\nproporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.» \n    L\u0027art. 1, comma 1, lettera a), della legge  regionale  n.  1/2025\nmodifica  la  disciplina  recata  dal  comma  1  dell\u0027art.  4   sopra\nriportato, sopprimendo,  da  un  lato,  il  riferimento  alle  grandi\nderivazioni a scopo idroelettrico, nonche\u0027 all\u0027art.  12  del  decreto\nlegislativo n. 79 del 1999 e,  dall\u0027altro,  prevedendo  (mediante  la\nsostituzione delle parole «31 luglio 2024» con le parole: «31  luglio\n2029») una proroga ex  lege  delle  concessioni  gia\u0027  scadute  o  in\nscadenza entro la data del 31 luglio 2029. \n    Detta disposizione appare censurabile per i seguenti motivi: \n1)  Violazione  degli  articoli  11  e  117,   primo   comma,   della\nCostituzione  in  relazione  all\u0027art.  12  della  direttiva  2006/123\nrelativa ai servizi nel mercato interno. \n    La produzione di energia idroelettrica  costituisce  un\u0027attivita\u0027\neconomica, ai sensi dell\u0027art. 57 TFUE, alla quale sono applicabili  i\nprincipi della direttiva servizi 2006/123/CE (c.d Bolkestein), fra  i\nquali rileva l\u0027art. 12, paragrafo 1, (recepito nel nostro ordinamento\ncon l\u0027art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59), il quale\nprevede che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per  una\ndeterminata attivita\u0027 sia limitato  per  via  della  scarsita\u0027  delle\nrisorse naturali o delle capacita tecniche  utilizzabili,  gli  Stati\nmembri  applicano  una  procedura  di  selezione  tra   i   candidati\npotenziali, che presenti garanzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e\npreveda, in particolare,  un\u0027adeguata  pubblicita\u0027  dell\u0027avvio  della\nprocedura e del suo svolgimento e completamento». \n    La  medesima  disposizione  poi  precisa,  al  paragrafo  2,  che\n«L\u0027autorizzazione e\u0027 rilasciata per una durata  limitata  adeguata  e\nnon puo\u0027 prevedere la procedura di rinnovo automatico  ne\u0027  accordare\naltri vantaggi al  prestatore  uscente  o  a  persone  che  con  tale\nprestatore abbiano particolari legami». \n    Il Governo ha gia\u0027 impugnato (ricorso n. 5  del  2024)  l\u0027analoga\ndisposizione di cui all\u0027art. 3 della legge  regionale  della  Regione\nEmilia - Romagna n. 17 del 2023 (recante la proroga delle concessioni\ndi  piccola  derivazione  in  presenza  che  abbiano  beneficiato  di\nincentivi per  la  produzione  di  energia  elettrica  connessi  alla\nderivazione). \n    Anche  in  questa  fattispecie  e\u0027   possibile   osservare   che,\ndifferentemente dalla disciplina che  regola  le  grandi  derivazioni\nidroelettriche di cui all\u0027art. 12 del decreto legislativo n.  79/1999\n(recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni\nper il  mercato  interno  dell\u0027energia  elettrica),  la  legislazione\nregionale non prevede espressamente che i rinnovi per le  concessioni\ndi piccole derivazioni d\u0027acqua  siano  soggetti  all\u0027espletamento  di\napposite gare ad evidenza pubblica. \n    Ciononostante la produzione di energia idroelettrica  costituisce\nun\u0027attivita\u0027  economica,  ai  sensi   dell\u0027art.   57   Trattato   sul\nfunzionamento dell\u0027Unione europea, a cui  sono  applicabili,  in  via\ngenerale, i principi della liberta\u0027 di stabilimento di  cui  all\u0027art.\n49 TFUE e, piu\u0027 specificamente, i principi  della  direttiva  servizi\n2006/123/CE, fra i quali l\u0027art. 12, paragrafo 1, recepito nel  nostro\nordinamento all\u0027art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59\nil quale prevede che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili\nper una determinata attivita\u0027 sia limitato per  via  della  scarsita\u0027\ndelle risorse naturali o delle capacita\u0027 tecniche  utilizzabili,  gli\nStati membri applicano una procedura di  selezione  tra  i  candidati\npotenziali, che presenti garanzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e\npreveda, in particolare,  un\u0027adeguata  pubblicita\u0027  dell\u0027avvio  della\nprocedura e del  suo  svolgimento  e  completamento»  precisando,  al\nparagrafo 2, che  «l\u0027autorizzazione  e\u0027  rilasciata  per  una  durata\nlimitata adeguata e  non  puo\u0027  prevedere  la  procedura  di  rinnovo\nautomatico ne\u0027 accordare altri vantaggi al  prestatore  uscente  o  a\npersone che con tale prestatore abbiano particolari legami». \n    Tali parametri normativi si attagliano perfettamente  anche  alla\npeculiare  concessione  di  piccola  derivazione  in  esame   essendo\npacifico che l\u0027acqua costituisce ormai, una risorsa  naturale  scarsa\nche, nel caso in cui  venga  destinata  alla  produzione  di  energia\nelettrica, si presta indubbiamente al suo sfruttamento economico. \n    Le concessioni del tipo esaminato si qualificano  in  particolare\nmodo come autorizzazioni  ad  esercitare  un\u0027attivita\u0027  economica  su\nun\u0027area demaniale. \n    Per quanto riguarda l\u0027applicabilita\u0027 dell\u0027art.  49  TFUE  a  tali\nfattispecie sembra utile rammentare che la Corte  di  giustizia,  sin\ndalla  sentenza  7  dicembre  2000,  causa  C-324/98,  Telaustria   e\nTelefonadress,  ha  chiarito  che  qualsiasi  atto  dello  Stato  che\nstabilisce le condizioni alle quali e\u0027 subordinata la prestazione  di\nun\u0027attivita\u0027  economica,  sia  tenuto   a   rispettare   i   principi\nfondamentali del trattato  e,  in  particolare,  i  principi  di  non\ndiscriminazione  in  base  alla  nazionalita\u0027   e   di   parita\u0027   di\ntrattamento, nonche\u0027 l\u0027obbligo di trasparenza che ne deriva. \n    Nell\u0027ottica della Corte di giustizia detto obbligo di trasparenza\nimpone all\u0027autorita\u0027 concedente  di  assicurare,  a  favore  di  ogni\npotenziale  offerente,  un  «adeguato  livello  di  pubblicita\u0027»  che\nconsenta l\u0027apertura del relativo mercato alla concorrenza, nonche\u0027 il\ncontrollo   sull\u0027imparzialita\u0027   delle    relative    procedure    di\naggiudicazione. \n    La medesima Corte ha inizialmente elaborato  tale  giurisprudenza\nper disciplinare quelle commesse pubbliche che, per  la  loro  natura\ngiuridica o per le  loro  ridotte  dimensioni,  sono  sottratte  alle\nregole della concorrenza previste dalla normativa europea in tema  di\nappalti pubblici. \n    Si puo\u0027, tuttavia, ritenere che le ragioni di fondo alla base  di\ntale giurisprudenza  giustifichino -  come,  del  resto,  chiaramente\nconfermato  dalla  sentenza   Promoimpresa   del   2016 -   la   loro\napplicazione  ad  ogni  fattispecie  (anche  non   avente   carattere\npuramente  negoziale  per  il  diritto  interno)  che  dia  luogo   a\nprestazione  di  attivita\u0027  economiche  o  che  comunque  costituisca\ncondizione per l\u0027esercizio di dette attivita\u0027. (Cfr. CdS Ad. Plen. n.\n17/2021). \n    La disposizione regionale in esame delinea una specifica  ipotesi\ndi rinnovo che esula  dai  principi  concorrenziali  soprarichiamati,\nconsentendo al concessionario uscente di beneficiare di  una  proroga\ndella concessione originaria, in quanto la durata della stessa  viene\nslegata dal suo originario termine contrattuale. \n    In buona sostanza, viene cosi\u0027 cristallizzato  il  riconoscimento\nimplicito di un rinnovo, in evidente  contrasto  con  i  principi  di\npubblicita\u0027,  trasparenza  e  non  discriminazione   previsti   dalla\nnormativa eurounitaria ed in particolare dall\u0027art. 12 della direttiva\nBolkenstein che, secondo la costante giurisprudenza (Cfr., sul punto,\nCassazione, Sentenza n. 20 I del 2018; Consiglio di  Stato,  adunanza\nplenaria, Sentenze nn. 17 e 18 del 2021; Corte di Giustizia, Sentenza\nPromoimpresa  e  a.  C-458/14  e  C-67/15),  costituisce  norma  self\nexecuting dell\u0027ordinamento euro unitario, e, come tale,  direttamente\napplicabile  con  conseguente  necessita\u0027  di  disapplicazione  della\nnormativa interna contrastante con essa. \n    La Corte di giustizia UE ha infatti statuito che «una proroga  ex\nlege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a  un  loro\nrinnovo automatico, che e\u0027 escluso dai termini stessi  dell\u0027art.  12,\nparagrafo 2, della direttiva 2006/  123  [...]  Inoltre,  la  proroga\nautomatica  (..)  non  consente  di  organizzare  una  procedura   di\nselezione [ai sensi  dell\u0027art.  12,  paragrafo  1,  della  direttiva»\n(sentenza 14 luglio 2016, cansa C458 / 14, Promoimpresa,». \n    A completamento  del  suesposto  quadro  normativo,  meritano  di\nessere  ricordati  ulteriori  arresti  giurisprudenziali  che   hanno\nevidenziato la criticita\u0027 dei  rinnovi,  sostanzialmente  automatici,\ndelle concessioni. \n    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 13\ndicembre 2018, n. 201, ha disapplicato l\u0027art. 30 del regio decreto n.\n1775/1933, a mente del quale «qualora al  termine  della  concessione\npersistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di\npubblico interesse, al concessionario e\u0027  rinnovata  la  concessione,\ncon quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi  e\ndel corso d\u0027acqua si rendessero necessarie». \n    Detto giudice ha infatti affermato che  tale  disposizione  «deve\nessere disapplicata nella parte in cui  consente  il  rinnovo  di  un\ncontratto di concessione, senza la previa indizione di una procedura,\ntrasparente e  conoscibile,  che  consenta  ai  terzi  che  vi  hanno\ninteresse di formulare  una  proposta  concorrente,  sulla  base  dei\nprincipi   di   derivazione   comunitaria   per   i   quali,   quando\nl\u0027amministrazione attribuisce occasioni di  vantaggio  a  privati  in\nrelazione a beni pubblici la cui disponibilita\u0027  sia  limitata,  deve\nrispettare i principi di  non  discriminazione  e  pari  trattamento,\ncorollari di quello  di  concorrenza  su  cui  si  basa  il  Trattato\nsull\u0027Unione europea». \n    La Corte di cassazione (Sentenza n. 1082 del 16 settembre 2020) e\ncodesta Corte costituzionale (Sentenza n. 10  del  29  gennaio  2021)\nsono intervenute nello stesso senso su questioni analoghe concernenti\nil rinnovo delle concessioni demaniali marittime. \n    In particolare, la Corte di cassazione,  conformemente  a  quanto\ngia\u0027  ritenuto  dal  TSAP,  ha  disposto  la  disapplicazione   della\ndisciplina nazionale per contrasto  con  l\u0027art.  12  della  direttiva\nBolkestein,    in    quanto    norma    immediatamente     precettiva\ndell\u0027ordinamento eurounitario, precisando che «[ ... ]  e\u0027  indubbio,\ndopo la pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 227 del  24\ngiugno  2010),  che  l\u0027art.  12   della   direttiva   Bolkestein   e\u0027\nself-executing, cioe\u0027 ha  efficacia  diretta  nell\u0027ordinamento  degli\nStati membri». \n    Con il parere dell\u0027Autorita\u0027  garante  della  concorrenza  e  del\nmercato n. S4219 in merito alla legge  della  Provincia  Autonoma  di\nTrento n. 6/2021, e\u0027 stato evidenziato come il  rilascio  di  piccole\nconcessioni idroelettriche  c.d.  mini-idro,  (con  potenza  nominale\nmedia dell\u0027impianto fino a 3000 kW), al pari  delle  concessioni  per\nimpianti di maggiore potenza, deve avvenire in «applica[zione di] una\nprocedura di selezione  tra  i  candidati  potenziali,  che  presenti\ngaranzie di imparzialita\u0027 e di trasparenza e preveda, in particolare,\nun\u0027adeguata  pubblicita\u0027  dell\u0027avvio  della  procedura  e   del   suo\nsvolgimento  e  completamento»,  in  quanto   gli   enti   competenti\nrilasciano un titolo autorizzativo allo svolgimento  di  un\u0027attivita\u0027\neconomica il cui accesso e\u0027 limitato dalla  scarsita\u0027  della  risorsa\nnaturale necessaria al suo esercizio. \n    Detta  Autorita\u0027  e\u0027  pervenuta  quindi  alla   conclusione   che\nl\u0027assegnazione  o  riassegnazione  delle   concessioni   di   piccola\nderivazione idroelettrica, in assenza di una procedura selettiva  tra\ni vari  richiedenti,  organizzata  nel  rispetto  degli  inderogabili\nprincipi di trasparenza, pubblicita\u0027 e parita\u0027 di  accesso,  si  pone\ninfatti in contrasto con i principi euro-unitari e nazionali a tutela\ne  promozione  della  concorrenza,  la  cui  osservanza   condiziona,\ncomunque,  la  legittimita\u0027   costituzionale   dell\u0027esercizio   della\ncompetenza normativa delle Province  autonome  (e  a  maggiore  anche\nquella delle regioni a statuto ordinario). \n    La medesima AGCM con il parere del 31 gennaio 2024 Rif. n. S4867,\nha inoltre segnalato la  possibile  incostituzionalita\u0027  dell\u0027art.  3\ndella legge  della  Regione  Emilia  Romagna  sopra  richiamata,  per\nviolazione dei principi dell\u0027ordinamento euro-unitario in materia  di\nassegnazione  delle  concessioni  di  derivazioni  d\u0027acqua  a   scopo\nidroelettrico  (art.  117,  comma  1,  della  Costituzione)   e   per\nviolazione  della  competenza  statale  esclusiva   in   materia   di\n«concorrenza» (art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione). \n    Con la  segnalazione  AS17223  la  medesima  AGCM  ha,  altresi\u0027,\nevidenziato il contrasto con i principi a tutela e  promozione  della\nconcorrenza e di liberta\u0027 di  stabilimento,  nonche\u0027  con  l\u0027art.  12\ndella direttiva 2006/123/CE, delle normative regionali facenti rinvio\nal procedimento di rinnovo automatico delle concessioni in  scadenza,\ndi cui al combinato disposto degli articoli 28 e 30 del regio decreto\nn. 1775/1933. \n    L\u0027Autorita\u0027 ha costantemente ribadito che,  alla  scadenza,  ogni\nproroga,  che  non  sia  meramente  funzionale  all\u0027espletamento  dei\nprocessi competitivi di selezione del nuovo concessionario, contrasti\ncon  la  disciplina  eurounitaria  e  con  i  principi  di   apertura\nconcorrenziale del mercato, traducendosi in un  ingiustificato  favor\nper il gestore uscente. \n    Merita di essere infine  richiamata  la  segnalazione  dell\u0027AGCM,\nAS1730  del  22  marzo  2021,   contenente   «Proposte   di   riforma\nconcorrenziale ai fini della  legge  annuale  per  il  mercato  e  la\nconcorrenza - anno 2021», che e\u0027 culminata nell\u0027adozione da parte del\nParlamento della legge n. 118/2022. \n    Tale  segnalazione  ha  infatti  auspicato  l\u0027adozione   di   una\nprocedura equa, non  discriminatoria  e  trasparente  come  modalita\u0027\nordinaria di assegnazione delle concessioni, con garanzia di  massima\npartecipazione e di parita\u0027 di condizioni. La  medesima  segnalazione\nha, inoltre, evidenziato il problema legato al possibile conflitto di\ninteressi in considerazione della frequente coincidenza,  in  capo  a\nregione o provincia autonoma,  dei  ruoli  di  legislatore,  stazione\nappaltante e gestore uscente. \n    Occorre inoltre osservare che,  il  sacrificio  della  disciplina\ndella  concorrenza  operato  dal   legislatore   regionale   con   la\ndisposizione impugnata, attraverso  la  proroga  sic  et  simpliciter\ndella durata dei contratti di concessione, in violazione dei principi\ndi parita\u0027 di trattamento, concorrenza  e  non  discriminazione,  non\nappare nemmeno controbilanciato dalla tutela di  rilevanti  interessi\npubblici  quali,  ad  esempio,  la  promozione   di   interventi   di\nrisanamento ambientale, di investimenti  funzionali  a  una  migliore\nconservazione degli invasi (anche per far fronte a eventi siccitosi),\nnonche\u0027 la garanzia della salvaguardia dei livelli occupazionali. \n    Sul punto, si evidenzia che l\u0027esigenza di promuovere investimenti\nnel  settore  della  produzione  di  energia  idroelettrica  nel  suo\ncomplesso e\u0027 stata debitamente considerata dalla Commissione  europea\nin sede di archiviazione della procedura di infrazione n.  2011/20162\n(in tema di mancata messa a  gara  delle  concessioni  idroelettriche\nscadute), che, seppur relativa a concessioni  di  grande  derivazione\nidroelettrica,  appare  mutabile  anche   rispetto   alle   «piccole»\nconcessioni. \n    Tutto cio\u0027 premesso, appare  evidente  che  l\u0027art.  1,  comma  1,\nlettera a), della legge regionale n. 1/2025  viola  l\u0027art.  11  della\nCostituzione perche\u0027, determinando  il  mancato  adeguamento  ad  una\nnorma come quella contenuta nell\u0027art. 12 della  direttiva  Bolkestein\nconsiderata  self  executing,  impedisce  allo  Stato   italiano   di\nadempiere  pienamente  agli   obblighi   che   gli   derivano   dalla\npartecipazione all\u0027Unione europea. \n    Per le medesime ragioni la disposizione censurata contrasta anche\ncon l\u0027art. 117 primo comma della Costituzione in quanto non  assicura\nil rispetto dei «vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario»  che\na loro volta rappresentano il  limite  all\u0027esercizio  della  potesta\u0027\nlegislativa regionale. \n2)  Violazione  dell\u0027art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della\nCostituzione, per violazione della competenza  esclusiva  statale  in\nmateria di tutela della concorrenza. \n    L\u0027art. 1, comma 1, lettera a), della legge  regionale  n.  1/2025\nimpugnata nel presente giudizio,  appare  illegittimo  anche  perche\u0027\nadottato in violazione delle regole costituzionali di  riparto  della\ncompetenza legislativa tra lo Stato  e  le  regioni  e  le  provincie\nautonome che assegnano unicamente al primo il potere di  disciplinare\nla materia di «tutela della concorrenza», di cui all\u0027art.  117  comma\n2, lettera e), della Costituzione. \n    Detta materia, per pacifica  giurisprudenza,  ha  infatti  natura\ntrasversale, stante il  carattere  finalistico  della  medesima,  con\nconseguente possibilita\u0027 di influire su altre materie attribuite alla\ncompetenza legislativa concorrente o residuale delle  regioni  (Cfr.,\nex multis, Corte costituzionale, Sentenze nn. 93  del  2017,  38  del\n2013, 299 del 2012, 28 del 2014, 16 del 2021 e n. 39 del 2020). \n    L\u0027accesso degli operatori economici al mercato dell\u0027energia  deve\navvenire in base a condizioni uniformi sul territorio nazionale. \n    Spetta dunque solo al legislatore statale definire le regole  che\ndisciplinano l\u0027espletamento della gara ad  evidenza  pubblica  per  i\ncasi di scadenza, decadenza, rinuncia  o  revoca  di  concessione  di\ngrande derivazione d\u0027acqua per uso idroelettrico (C.  Cost.  sentenze\nn. 1 del 2008 n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n.  401  del  2007)  -\nrientrano nella materia «tutela  della  concorrenza»,  di  competenza\nesclusiva dello Stato (art. 117,  secondo  comma,  lettera  e,  della\nCostituzione). \n    Ad analoghe conclusioni si puo\u0027 pervenire  con  riferimento  alle\npiccole concessioni idroelettriche.  \n\n \n                              P. Q. M. \n \n    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l\u0027illegittimita\u0027\ncostituzionale della legge della Regione Veneto 29 ottobre  2015,  n.\n18, pubblicata nel B.U.R. n. 103  del  29  ottobre  2015,  avente  ad\noggetto «Norme per l\u0027istituzione del parco regionale  del  delta  del\nPo, in materia di divieti relativi  alla  ricerca  ed  all\u0027estrazione\ndegli idrocarburi» in relazione agli articoli 11 e 117, primo  comma,\ndella Costituzione con riguardo all\u0027art. 12 della direttiva 2006/123,\ne all\u0027art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. \n    Con l\u0027originale notificato del ricorso si depositano: \n        1. estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  9\naprile 2025; \n        2. copia della legge regionale impugnata; \n        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. \n    Con ogni salvezza. \n      Roma, 11 aprile 2025 \n \n                    Avvocato dello Stato: Aiello \n \n      Depositato il 14 aprile 2025","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione Veneto","contenzioso":"","deposito_cost":"26/05/2025"}],"elencoNorme":[{"codice_legge":"lrve","articolo_legge":"1","data_legge":"10/02/2025","data_nir":"2025-02-10","numero_legge":"1","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","denominazione_nesso":"modificativo della","denominazione_attributo":"","id":"24835","unique_identifier":""},{"codice_legge":"lrve","articolo_legge":"4","data_legge":"03/07/2020","data_nir":"2020-07-03","numero_legge":"27","comma":"1","denominazione_legge":"legge della Regione Veneto","denominazione_nesso":"","denominazione_attributo":"","id":"24838","unique_identifier":""}],"elencoParametri":[{"id_parametro":"33424","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"11","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33425","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"1","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33426","tipo_legge":"c","descrizione_costit":"Costituzione","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"117","comma":"2","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":""},{"id_parametro":"33427","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"49","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33433","tipo_legge":"000049","descrizione_costit":"Trattato sul funzionamento dell\u0027Unione europea","data":"","data_nir":"","numero_parametro":"","articolo_impugnato":"57","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33432","tipo_legge":"000001","descrizione_costit":"direttiva CE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33436","tipo_legge":"000001","descrizione_costit":"direttiva CE","data":"12/12/2006","data_nir":"2006-12-12","numero_parametro":"123","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":""},{"id_parametro":"33434","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"12","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12"},{"id_parametro":"33435","tipo_legge":"dlgs","descrizione_costit":"decreto legislativo","data":"16/03/1999","data_nir":"1999-03-16","numero_parametro":"79","articolo_impugnato":"16","comma":"","descrizione_nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art16"}]}}"
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