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B.","prima_controparte":"Provincia Autonoma di Bolzano","altre_parti":"Ristorante Pizzeria B. sas di B.D. \u0026. co., Daniela Brunelli (socia accomandataria e legale rappresentante della società Ristorante Pizzeria Beatrice s.a.s. di Brunelli Daniela \u0026 Co.), Provincia autonoma di Bolzano","testo_atto":"N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 febbraio 2025\n\r\nOrdinanza del 5 febbraio 2025 del Tribunale di Bolzano nel\nprocedimento civile promosso da D. B. e ristorante pizzeria B. sas di\nB.D. \u0026amp;. co. contro Provincia autonoma di Bolzano. \n \nSalute (Tutela della) - Sanzioni amministrative - Norme della\n Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della\n diffusione del virus SARS-COV-2 e per la ripresa delle attivita\u0027 -\n Misure specifiche per le attivita\u0027 di ristorazione e\n somministrazione di alimenti e bevande - Obbligo, gravante sui\n titolari e gestori dei servizi di ristorazione, di utilizzo della\n mascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti\n gli altri collaboratori negli spazi chiusi in presenza di altre\n persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale - Sanzioni\n in caso di inosservanza. \n- Legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di\n contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di\n ripresa delle attivita\u0027), art. 1, commi 12 e 15, e Allegato A, in\n combinato disposto con l\u0027art. 1, commi 36 e 37 della medesima legge\n provinciale. \n\n\r\n(GU n. 11 del 12-03-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO \n \n \n Prima sezione civile \n \n Ordinanza emessa nella causa civile iscritta al n. R.G. 910/2022\npendente tra: B D , nata a il (C.F. ) in qualita\u0027\ndi socia accomandataria e legale rappresentante di R P B \n , con sede in , via rappresentata e difesa giusta procura in\natti, dall\u0027avv. Mark Antonio De Giuseppe del Foro di Bolzano, e con\ndomicilio eletto presso il suo studio in Merano (BZ), via Alois\nKuperion n. 30 - parte opponente: \n Nei confronti di Segretario generale della Provincia autonoma di\nBolzano (p.i. 00390090215), p.t. in persona del dott. Eros Magnago, e\nPresidente della Provincia autonoma di Bolzano (p.i. 00390090215),\np.t. in persona del dott. Arno Kompatscher, rappresentati e difesi,\ngiusta procura agli atti, dagli avv.ti Laura Fadanelli, Alexandra\nRoilo, Jutta Segna e Luckas Plancker, con domicilio eletto presso gli\nuffici dell\u0027Avvocatura della Provincia, in Bolzano, Piazza Silvio\nMagnago n. 1 - parte opposta; \n La giudice dott.ssa Silvia Rosa\u0027, a scioglimento della riserva\nassunta all\u0027udienza del 30 gennaio 2025, ritenuto e rilevato quanto\nsegue: \n1. In fatto. Cenni processuali. \n 1.1. Con ricorso ex art. 6 decreto legislativo n. 150/2011 e art.\n22 legge n. 689/1981 la sig.ra B D ha proposto opposizione\navverso il verbale di accertamento, contestazione e notificazione\nn. della Polizia di Stato di , nonche\u0027 avverso l\u0027ordinanza\ningiunzione n. del emessa dalla Provincia autonoma di Bolzano\n(di seguito anche solo «PAB») con la quale, nella sua qualita\u0027 di\nsocia accomandataria e legale rappresentante della societa\u0027 P \n B di B D \u0026amp; C___ _le e\u0027 stato ingiunto di pagare la\nsanzione amministrativa di euro 400,00 e le spese di notifica di euro\n8,75, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e con cui\nveniva altresi\u0027 disposta la sospensione per dieci giorni\ndell\u0027attivita\u0027 esercitata dal trasgressore, con effetto a partire\ndal____ al____ \n La detta ingiunzione e\u0027 stata emessa a seguito del sopra\nrichiamato verbale n. , in cui gli agenti danno atto che, in\ndata alle ore all\u0027interno del locale, «al chiuso in\npresenza di altre persone, non viene utilizzata una mascherina\nchirurgica da parte dei collaboratori (L.P. 4/2020, All. A.II.D.8);\nsi da\u0027 atto che: ne\u0027 titolare ne\u0027 dipendenti indossavano la\nmascherina chirurgica». \n Nello specifico, l\u0027ordinanza-ingiunzione dd. menziona\nespressamente come violate le seguenti disposizioni: \n art. 3 e 4 del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19; \n legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 4\ndell\u00278 maggio 2020; \n ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano\nn. 28 del 30 luglio 2021; \n ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano\nn. 32 del 9 ottobre 2021; \n ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano\nn. 34 del 22 novembre 2021. \n Inoltre, la motivazione dell\u0027ordinanza riporta testualmente\nquanto segue: \n «in considerazione della gravita\u0027 delle circostanze in cui le\nviolazioni sono state accertate, descritte nella relazione di\nservizio del Commissariato di P.S. di del , con la quale gli\nagenti accertatori riferiscono di essersi recati, il giorno\ndell\u0027accertamento, presso la Pizzeria \"B \" dopo aver ricevuto\nsegnalazione di una manifestazione che si sarebbe svolta ali \u0027interno\ndel locale. \n Giunti sul luogo, hanno accertato che ali \u0027interno del locale\nvenivano violate diverse disposizioni per il contenimento del\nSars-CoV-2. \n All\u0027ingresso, ad esempio, non era esposto alcun cartello che\nriportasse il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente\nnel locale. \n Inoltre, ne\u0027 titolare ne\u0027 dipendenti indossavano un dispositivo\ndi protezione delle vie respiratorie. \n Durante l\u0027intero accertamento, le forze dell\u0027ordine riscontravano\nun atteggiamento particolarmente ostile nei loro confronti. La\nsignora D B titolare della licenza, infatti, dimostrava\nespressamente la sua contrarieta\u0027 alle misure di sicurezza covid\nvigenti, palesando la sua intenzione a non rispettarle. \n Gia\u0027 al momento dell\u0027arrivo sul posto ella cercava di precludere\nl\u0027accesso allocale per il controllo. \n Tutto cio\u0027 delinea una situazione assai grave che, vista anche la\nreiterazione della condotta, giustifica l\u0027adozione di provvedimenti\nsanzionatori ulteriori. \n A dimostrazione della particolare gravita\u0027, come precisato in\nseguito, si aggiunge che all\u0027interno della Pizzeria «B » negli\nultimi mesi sono state accertate gia\u0027 diverse violazioni, che hanno\nportato a conseguenti sanzioni, a carico sia della titolare che di\ncollaboratori e clienti. \n La risonanza mediatica acquisita dal locale, tra l \u0027altro, ha\nportato alla creazione, nel R P B di B D \n \u0026amp;_C____ _, di un punto di ritrovo di persone che, non rispettando le\nregole di igiene per la prevenzione della diffusione del virus,\ncontribuiscono a creare situazioni di pericolo per la salute pubblica\ne per gli altri avventori del locale (...)». \n L\u0027opponente ha contestato la legittimita\u0027\ndell\u0027ordinanza-ingiunzione impugnata, sollevando nel ricorso i\nseguenti motivi di impugnazione: \n 1. nullita\u0027 dell\u0027ordinanza per omessa completa traduzione del\nverbale di contestazione in lingua tedesca; \n 2. nullita\u0027 del verbale di accertamento per mancata immediata\ncontestazione; \n 3. nullita\u0027 del verbale di accertamento per violazione\ndell\u0027art. 13, legge n. 689/1981; \n 4. difetto di legittimazione attiva della Provincia autonoma\ndi Bolzano per competenza del Commissariato del Governo di Bolzano in\nrelazione alla comminazione di sanzioni in materia di violazione\ndelle disposizioni nazionali a contrasto della diffusione della\npandemia Covid-19; \n 5. difetto di legittimazione passiva della sig.ra B in\nrelazione alle sanzioni comminate, in quanto non titolare\ndell\u0027attivita\u0027; \n 6. nullita\u0027 dell\u0027ordinanza-ingiunzione per minaccia della\nsanzione della revoca della licenza, non prevista dalla legge\nstatale; \n 7. difetto di nomina della sig.ra B da parte del\nMinistero della salute quale responsabile della trattazione di dati\nsensibili ai fini del controllo dei Green Pass; \n 8. prevalenza delle norme europee e del diritto\ninternazionale rispetto alle disposizioni statali in materia di\nobbligo vaccinale e certificazione verde; \n 9. infondatezza della violazione rilevata, in quanto non era\nstata rilevata la contemporanea inosservanza della distanza minima\ninterpersonale di l metro e in quanto non vi sarebbe evidenza che\nl\u0027utilizzo di dispositivi di protezione ·delle vie respiratorie\nproteggesse contro il rischio di contagio; \n 10. illegittimita\u0027 costituzionale della declaratoria dello\nstato di emergenza del Consiglio dei ministri disposto con\nprovvedimento del 31 gennaio 2020 per contrasto con gli articoli 78 e\n95 Cost.; \n 11. illegittimita\u0027 costituzionale della certificazione verde\nper contrasto con l\u0027art. 13 Cost.; \n 12. illegittimita\u0027 della sanzione perche\u0027 avente ad oggetto\nun comportamento commesso in stato di necessita\u0027 e dunque scriminato\nex art. 4 legge n. 698/1981; \n 13. mancata sussistenza della reiterazione delle violazioni\nche possano giustificare la sospensione dell\u0027attivita\u0027; \n 14. mancata sussistenza dei presupposti per l\u0027applicazione\ndella sanzione della sospensione dell\u0027attivita\u0027 per dieci giorni\nprevisti dagli articoli 9-bis e 13 del decreto-legge n. 52/2021. \n Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: \n «1. In via preliminare: disporre inaudita altera parte\nl\u0027immediata sospensione dell\u0027esecutivita\u0027 ed efficacia del verbale di\ncontestazione del commissariato di polizia di n. del e\ndell\u0027ordinanza ingiunzione n. del e delle sanzioni ivi\ncomminate, e cioe\u0027 della sanzione pecuniaria di euro 400,00 cosi\u0027\ncome della sospensione per dieci giorni dell\u0027attivita\u0027 esercitata dal\ntrasgressore, fino alla decisione definitiva; \n 2. In via principale: \n «a. dichiarare l\u0027illegittimita\u0027 e/o la nullita\u0027 e/o\nl\u0027inefficacia del verbale di contestazione del commissariato di\npolizia di n. del e dell\u0027ordinanza ingiunzione n. Pds\ndel e delle sanzioni ivi comminate, e cioe\u0027 della sanzione\npecuniaria di euro 400,00 cosi\u0027 come della sospensione per dieci\ngiorni dell\u0027attivita\u0027 esercitata dal trasgressore, per i motivi sopra\nesposti; \n b. (. . .) conseguentemente dichiarare l\u0027annullamento delle\nsanzioni amministrative con conseguente archiviazione e definizione\ndi tutti gli effetti che ne derivano; \n 3. In ogni caso: con condanna della controparte al pagamento\ndi costi, spese e onorari del presente giudizio». \n 1.2. A seguito della fissazione della prima udienza, la PAB, in\npersona del suo Segretario generale e del Presidente della Provincia,\nsi costituiva con comparsa dd. 11 maggio 2022 contestando in fatto e\nin diritto le numerose eccezioni sollevate dagli opponenti e\nrassegnando le seguenti conclusioni: \n «in via principale rigettare le domande avversarie con\nconferma integrale dell\u0027ordinanza ingiunzione impugnata, in ogni caso\ncon vittoria di costi, spese e onorari di giudizio oltre agli oneri\nsociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% INPDAP, 0,04%\nINAIL).» \n 1.3. Il giudizio e\u0027 stato successivamente sospeso con ordinanza\nd.d. 19 giugno 2023, su istanza della parte opponente, in attesa\ndella decisione della Corte costituzionale in ordine alla questione\ndi legittimita\u0027 costituzionale della legge della Provincia autonoma\ndi Bolzano n. 4/2020, sollevata dal Tribunale di Bolzano con\nordinanza del 12 maggio 2023 nel procedimento sub R.G. n. 516/2022,\nper asserita violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera q)\ndella Costituzione. \n La Consulta si e\u0027 espressa su tale rinvio con sentenza n. 50 del\n21 febbraio 2024, pubblicata il 28 marzo 2024, e conseguentemente il\npresente giudizio e\u0027 stato riassunto con ricorso dd. 18 giugno 2024\nda parte dell\u0027opponente B D \n 1.4. In particolare, la citata pronuncia della Corte\ncostituzionale ha dichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 36 e 37, della legge della Provincia autonoma di\nBolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione\ndel virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attivita\u0027), nella\nparte in cui sanzionava la violazione dell\u0027obbligo gravante sui\ntitolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di\nsomministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti\nl\u0027esibizione della certificazione verde prevista dalla legislazione\nstatale, e cio\u0027 in base ai seguenti rilievi: \n «4. - Nel merito, le questioni di legittimita\u0027 costituzionale\nsono fondate. \n E\u0027 noto che le sanzioni amministrative non costituiscono una\nmateria a se\u0027 stante, ma rientrano nella competenza relativa alla\nmateria sostanziale cui accedono (tra le tante, sentenze n. 84 del\n2019, n. 148 e n. 121 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n.\n240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004). \n Nel caso di specie, la disciplina sostanziale e\u0027 quella delle\nmisure di contrasto alla pandemia e, in particolare, dell\u0027utilizzo\ndella certificazione verde, disciplina, questa, che e\u0027 gia\u0027 stata\nricondotta espressamente alla competenza esclusiva statale in materia\ndi profilassi internazionale (con la citata sentenza 164 del 2022,\nsecondo cui la predetta certificazione ha «la finalita\u0027 di limitare\nla diffusione del contagio, consentendo l\u0027interazione tra persone in\nluoghi pubblici o aperti al pubblico solo se quest\u0027ultime, in quanto\nvaccinate, guarite, o testate con esito negativo al COVID-19, si\noffrano a vettori della malattia con un minor tasso di\nprobabilita\u0027»). \n La medesima sentenza ha peraltro respinto un conflitto di\nattribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano\navverso due atti del Garante per la protezione dei dati personali,\nrecanti una limitazione definitiva al trattamento dei dati relativi\nall\u0027utilizzo delle certificazioni verdi da parte della Provincia\nmedesima proprio in base alla legge provinciale in esame (e a\nsuccessive ordinanze del Presidente della Giunta provinciale). \n In quell\u0027occasione, questa Corte - in continuita\u0027 con la\nprecedente sentenza n. 37 del 2021- ha anche escluso la sussistenza,\nin questa materia, di margini competenziali in capo alla Provincia\nautonoma vantati, lei medesimi termini, in quella sede e nell\u0027odierno\ngiudizio di costituzionalita\u0027. \n Il legislatore provinciale, dunque, nel disciplinare le\nconseguenze sanzionatorie della violazione dell\u0027obbligo di controllo\ndel green pass, ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello\nStato in materia di profilassi internazionale. \n A nulla poi rileva che la sanzione pecuniaria prevista dall\u0027art.\n1, comma 36, della legge provinciale Bolzano n. 4 del 2020 sia\nconforme a quella statale, dal momento che al legislatore (regionale\ne) provinciale e\u0027 preclusa l\u0027intrusione nelle materie di competenza\nesclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre\nle (o di rinviare alle) disposizioni statali (tra le tante, sentenze\nn. 239 e n. 4 del 2022, n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e n. 98 del\n2013).». \n2. In diritto. \n 2.1. Ad avviso del Tribunale, nel caso in esame si pone, per\nragioni analoghe a quelle gia\u0027 valorizzate nel corso del giudizio sub\nR.G. n. 516/2022 e quindi per violazione della competenza esclusiva\nstatale in materia di profilassi internazionale ex art. 117, secondo\ncomma, lettera q) Cost., questione di legittimita\u0027 costituzionale\ndell\u0027art. 1, commi 12, 15, 36 e 37 della legge provinciale n. 4/2020\n(«Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella\nfase di ripresa delle attivita\u0027»), nonche\u0027 del relativo allegato A,\nsegnatamente nella parte in cui prevedono l\u0027obbligo gravante sui\ntitolari e gestori dei servizi di ristorazione di utilizzo della\nmascherina chirurgica da parte del personale di servizio e di tutti\ngli altri collaboratori negli spazi chiusi, in presenza di altre\npersone, indipendentemente dalla distanza interpersonale, e\nsanzionano la violazione di tale obbligo. \n In particolare, i commi 36 e 37 della legge provinciale cit.\ncosi\u0027 prevedono: \n «36. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente\nlegge e\u0027 sanzionato secondo quanto previsto dall\u0027art. 4 del\ndecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. \n 37. La sospensione delle attivita\u0027 di cui al comma 19 e\u0027\ndisposta, per dieci giorni, dal Presidente della Provincia. Tale\nsospensione e\u0027 disposta anche in caso di violazione delle misure di\ncui all\u0027allegato A». \n L\u0027art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, come convertito,\nrichiamato dall\u0027art. 1, comma 36, della L.P. n. 4/2020, per quanto\nqui rileva, prevede, al comma 1, la sanzione pecuniaria da euro\n400,00 ad euro 1.000,00 per il mancato rispetto delle misure di\ncontenimento previste dall\u0027art. 1, comma 2, del medesimo\ndecreto-legge; e, al comma 2, la sanzione amministrativa accessoria\ndella chiusura dell\u0027esercizio o dell\u0027attivita\u0027 da cinque a trenta\ngiorni nei casi di cui all\u0027art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u),\nv), z) e aa), tra cui figurano le misure di limitazione o sospensione\ndelle attivita\u0027 di somministrazione al pubblico di bevande e\nalimenti, nonche\u0027 di consumo sul posto di alimenti e bevande,\ncompresi bar e ristoranti (lettera v). \n A sua volta, l\u0027art. 1, comma 19, della L.P. n. 4/2020, richiamato\ndal primo alinea del comma 37 del medesimo articolo, cosi\u0027 dispone:\n«[a] decorrere dall\u0027entrata in vigore della presente legge tutte le\nattivita\u0027 produttive industriali, artigianali e commerciali\nesercitate su/l \u0027intero territorio provinciale sono riaperte, a\ncondizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di\nsicurezza di cui al comma 12 e che le imprese rispettino, oltre ai\ncontenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali di cui\nin allegato alla presente legge». \n Il comma 12 dell\u0027art. 1, richiamato dal citato comma 19, prevede,\npoi, che «[t]utte le attivita\u0027 economiche devono assicurare un\nadeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il\nrispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere\naltresi\u0027 assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato.\nTrovano applicazione le misure di cui all\u0027allegato A, sino alla\ncessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale». \n Ai sensi del successivo comma 15, le misure di sicurezza di cui\nal comma 12 (che, come visto, menziona pure quelle di cui\nall\u0027Allegato A) sono imposte anche ai servizi di ristorazione e\nsomministrazione di alimenti e bevande: «A decorrere dall\u002711 maggio\n2020 i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e\nbevande sono riaperti, a condizione che sia possibile garantire il\nrispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 12». \n L\u0027Allegato A, richiamato sia dal comma 12 che dal comma 37\ndell\u0027art. 1, dal canto suo, stabilisce le regole e misure di\ncontenimento della fase «di ripresa delle attivita\u0027». Esso include:\n«I. misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni\ndi comportamento; II. misure specifiche per attivita\u0027 economiche e\naltre attivita\u0027, che hanno validita\u0027 nel rispettivo settore; III.\nrinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali\ne territoriali». \n Tra le misure sub II., vi sono quelle «specifiche per le\nattivita\u0027 di ristorazione», regolamentate al punto D (numeri da 1 a\n11). \n In particolare, il n. 8 del punto D cosi\u0027 dispone: «8. Il\npersonale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti\ngli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una\nmascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre\npersone, indipendentemente dalla distanza interpersonale». \n I commi 36 e 37 dell\u0027art. 1, dunque, recano l\u0027apparato\nsanzionatorio per la violazione di tutte le «misure» di contenimento\ndella pandemia previste dalla legge provinciale e dal suo Allegato A.\nNel caso di specie, alla ricorrente e\u0027 stata rimproverata\nl\u0027inosservanza delle misure di sicurezza previste dall\u0027art. 1, comma\n15 e comma 12 (che richiama a sua volta l\u0027allegato A). \n Infine, l\u0027«ordinanza contingibile e urgente del Presidente della\nProvincia autonoma di Bolzano» n. 28 del 30 luglio 2021 (richiamata\nnell\u0027ordinanza-ingiunzione impugnata e in vigore ratione temporis nel\ncaso di specie) richiama espressamente la legge provinciale 8 maggio\n2020, n. 4 e dispone al punto 7) in merito alle attivita\u0027 di\nristorazione, prevedendo per il periodo successivo al 6 agosto 2021\nche «le attivita\u0027 della ristorazione di cui al capo II.D\ndell\u0027allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, svolte\nda qualsiasi esercizio sono consentite con consumazione seduti al\ntavolo, o al banco, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui\nall\u0027allegato A della suddetta legge provinciale. La consumazione al\ntavolo al chiuso e\u0027 ammessa solo previa presentazione della\ncertificazione verde di cui al punto 33)»; inoltre sanziona la\nviolazione del citato punto 7) con un rinvio all\u0027art. 4 decreto-legge\nn. 19/2020 («il mancato rispetto delle misure di cui alla presente\nordinanza e\u0027 sanzionato secondo quanto previsto dall\u0027art. 4 del\ndecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di\nconversione n. 35/2020, dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,\nconvertito con legge n. 7412020, e dalla e dalla legge provinciale 8\nmaggio 2020, n. 4»). \n 2.2. Tanto premesso rispetto alla normativa rilevante, si osserva\nulteriormente in punto rilevanza della questione, che nel caso di\nspecie e\u0027 stata contestata alla ricorrente l\u0027inosservanza\ndell\u0027obbligo gravante sui titolari e gestori dei servizi di\nristorazione di utilizzo della mascherina chirurgica da parte del\npersonale di servizio e di tutti gli altri collaboratori negli spazi\nchiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla\ndistanza interpersonale, sancito dall\u0027art. 1 commi 12 e 15 e\ndall\u0027Allegato A della L.P. n. 4/2020, a seguito di accertamento da\nparte dalle forze dell\u0027ordine, che nel verbale di accertamento cosi\u0027\nhanno attestato: «al chiuso in presenza di altre persone, non viene\nutilizzata una mascherina chirurgica da parte dei collaboratori (L.P.\n4/2020, All. A.II.D.8); si da\u0027 atto che: ne\u0027 titolare ne\u0027 dipendenti\nindossavano la mascherina chirurgica»). \n L\u0027ordinanza-ingiunzione del impugnata dalla ricorrente\nrichiama espressamente la violazione della legge provinciale n.\n4/2020. \n Ritiene questo giudice che l\u0027eventuale declaratoria di\nincostituzionalita\u0027 dell\u0027art. 1, commi 12 e 15 e dell\u0027Allegato A, in\ncombinato disposto con l\u0027art. 1, commi 36 e 37 della L.P. n. 4/2020\navrebbe come conseguenza l\u0027illegittimita\u0027 dell\u0027ordinanza-ingiunzione\nimpugnata per violazione dell\u0027art. 1 della legge n. 689/1981, in\nquanto emessa in assenza di una legge che vieta e sanziona il\ncomportamento rimproverato alla ricorrente; pertanto, lo stesso\npotere sanzionatorio dell\u0027organo emittente l\u0027ordinanza-ingiunzione\nsarebbe illegittimo, con la conseguenza che dovrebbero accogliersi le\nconclusioni avanzate dalla ricorrente, se pur per motivi diversi da\nquelli fatti valere dalla ricorrente nel ricorso in opposizione. \n In conseguenza di cio\u0027, verrebbe travolta dal vizio di\nlegittimita\u0027 costituzionale anche l\u0027ordinanza contingibile e urgente\ndel Presidente della Provincia n. 28/2021, richiamata\nnell\u0027ordinanza-ingiunzione impugnata, che consente l\u0027esercizio delle\nattivita\u0027 di ristorazione nel rispetto delle misure di cui\nall\u0027Allegato A della L.P. n. 4/2020, e che sanziona l\u0027inosservanza di\ntali misure con un richiamo alle sanzioni di cui all\u0027art. 4 del\ndecreto-legge n. 19/2020. Trattandosi di atto amministrativo,\nl\u0027ordinanza contingibile e urgente dovrebbe infatti essere\ndisapplicata, per contrasto con la Costituzione (art. 117) e con la\nnormativa statale di rango primario (art. 5 legge 20 marzo 1865, n.\n4248, allegato E). \n Giova qui evidenziare che nel giudizio di opposizione a sanzione\namministrativa non e\u0027 precluso al giudice il controllo d\u0027ufficio\nsulla legalita\u0027 della sanzione, dovendosi garantire in ogni caso il\nprincipio di legalita\u0027 di cui all\u0027art. l della legge n. 689/1981,\ninformatore della materia. \n Si riporta quanto affermato dalla Corte costituzionale proprio su\nquesto aspetto nella gia\u0027 richiamata sentenza n. 50/2024: \n «Secondo la costante giurisprudenza della Corte di\ncassazione, il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e\u0027\nlimitato allo scrutinio dei motivi sollevati dalla parte opponente,\ntra cui, nel caso di specie - stando all\u0027elencazione fornita dal\ngiudice a quo - non figura quello relativo all\u0027assenza di una valida\nbase normativa per illegittimita\u0027 costituzionale delle disposizioni\nprovinciali che sanzionano il mancato controllo del possesso del\ngreen pass. \n La stessa Corte di cassazione, tuttavia, con orientamento\nconsolidato, afferma, altresi\u0027, che nel giudizio in questione il\nprincipio della domanda (da cui discende il divieto per il giudice di\npronunciarsi su motivi di opposizione o su eccezioni non dedotte\ndalle parti) «non puo\u0027 essere applicato in maniera acritica ed\nautomatica, ma deve essere coordinato con i principi informatori\ndella disciplina posta dalla legge in materia di sanzioni\namministrative, in particolare con il principio di legalita\u0027»\nespresso dall\u0027art. 1 della legge n. 689 del 1981, in forza del quale\nnessuno puo\u0027 essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in\nforza di una legge che sia in vigore al momento in cui ha commesso il\nfatto» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 25\nfebbraio 2020, n. 4962). \n Uno dei «corollari» del principio di legalita\u0027 sarebbe che lo\nstesso «potere di irrogazione della sanzione amministrativa deve\ntrovare il suo fondamento giuridico ineliminabile nella disposizione\ndi legge che vieta e punisce la condotta sanzionata», (Corte di\ncassazione, sezione seconda civile, sentenza 25 giugno 2008, n.\n17403), il che equivarrebbe a dire che «l\u0027indagine in ordine alla\nesistenza e vigenza della norma di legge che vieta e quindi sanziona\nil comportamento ascritto al ricorrente nel provvedimento\namministrativo investe il tema della sussistenza, in generale, dello\nstesso potere sanzionatorio» (Corte di cassazione, sentenza n. 4962\ndel 2020). \n Cio\u0027 comporta, quindi, che, «[n]el giudizio di opposizione a\nsanzione amministrativa, l\u0027illegittimita\u0027 del provvedimento opposto\nper violazione del principio di legalita\u0027 [...] e\u0027 rilevabile\nd\u0027ufficio, giacche\u0027 tale principio costituisce cardine dell\u0027intero\nsistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluta,\nessendo direttamente riferibile alla tutela di valori\ncostituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.)» (Corte di\ncassazione, sezione seconda civile, sentenza 22 novembre 2021, n.\n35791). \n Alla luce della teste\u0027 ricordata giurisprudenza della Corte di\ncassazione, dunque, non e\u0027 implausibile l\u0027assunto del rimettente\nsecondo cui, attraverso il controllo di ufficio sulla legalita\u0027 della\nsanzione, esso sia investito della verifica della legittimita\u0027\ncostituzionale delle norme fondanti il potere sanzionatorio, anche\noltre il thema decidendum delineato dagli atti di opposizione.». \n 2.3. Tanto osservato in punto rilevanza, ad avviso di questo\ngiudice il dubbio di illegittimita\u0027 costituzionale non si appalesa\ncome manifestamente infondato, alla luce della gia\u0027 citata sentenza\ndella Corte costituzionale n. 50/2024, e della costante\ngiurisprudenza della Consulta in materia di competenza esclusiva\nstatale nell\u0027ambito della profilassi internazionale ex art. 117,\nsecondo comma, lettera q) Cost. \n Infatti, la Corte costituzionale gia\u0027 nella pronuncia n. 37/2021,\navente ad oggetto la legislazione emergenziale della Regione Valle\nd\u0027Aosta, ha affermato che «Sono dichiarati costituzionalmente\nillegittimi, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera q),\nCost., gli articoli 1, 2, e 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale\nValle d\u0027Aosta n. 11 del 2020, i quali prevedono che la legge\nregionale impugnata disciplini la gestione dell\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale, e che con\nordinanza del Presidente della Regione siano individuate un complesso\ndi attivita\u0027 personali, sociali ed economiche comunque consentite, o\nche questo possa sospenderle, anche in deroga alle disposizioni\nemergenziali statali. La materia oggetto dell\u0027intervento legislativo\nregionale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a\ntitolo di profilassi internazionale, che e\u0027 comprensiva di ogni\nmisura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a\nprevenirla. Ogni decisione in tale materia, infatti, per quanto di\nefficacia circoscritta all\u0027ambito di competenza locale, ha un effetto\na cascata sulla trasmissibilita\u0027 internazionale della malattia, e\ncomunque sulla capacita\u0027 di contenerla. In particolare i piani di\nvaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono\nsvolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale abbia\nfissato per contrastare la pandemia in corso. Le disposizioni\nimpugnate dal Governo, al contrario, surrogano la sequenza di\nregolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la\nlotta contro la malattia generata dal COVID-19, imponendone una\nautonoma e alternativa, che fa capo alle previsioni legislative\nregionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta, con evidente\ninvasione della sfera di competenza dello Stato, che non dipende\ndalla manifestazione di un effettivo contrasto tra le singole misure\nin concreto applicabili sulla base del decreto del Presidente del\nConsiglio dei ministri adottati a tale scopo - comunque assoggettati\nal sindacato del giudice amministrativo - e quelle imposte in forza\ndella normativa regionale. Cio\u0027 che rileva, prima ancora e in via\nassorbente, e\u0027 invece la sovrapposizione della catena di regolazione\ndella Regione a quella prescelta dalla competente normativa dello\nStato. Cio\u0027 che la legge statale permette, pertanto, non e\u0027 una\npolitica regionale autonoma sulla pandemia, quand\u0027anche di carattere\npiu\u0027 stringente rispetto a quella statale; ma la sola disciplina\n(restrittiva o ampliativa che sia), che si dovesse imporre per\nragioni manifestatesi dopo l\u0027adozione di un decreto del Presidente\ndel Consiglio dei ministri, e prima che sia assunto quello\nsuccessivo, cio\u0027 che puo\u0027 accadere per mezzo di atti amministrativi,\nin ragione della loro flessibilita\u0027, e non grazie all\u0027attivita\u0027\nlegislativa regionale». (cosi\u0027 massima n. 43651). \n Alla data della promulgazione della legge provinciale n. 4/2020\n(8 maggio 2020) risultava gia\u0027 vigente il decreto-legge 25 marzo\n2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19», che costituisce la cornice normativa\nnell\u0027ambito della quale, ai sensi dell\u0027art. 2, comma 1, del medesimo\ndecreto-legge, sono stati emessi i seguenti decreti del Presidente\ndel Consiglio dei ministri: \n 1. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10\naprile 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,\nn. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u0027intero territorio\nnazionale», \n 2. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10\naprile 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25\nmarzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare\nl\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u0027intero\nterritorio nazionale» (in particolare art. 1, comma 1, lettera aa):\n«sono sospese le attivita\u0027 dei servizi di ristorazione (fra cui bar,\npub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e\ndel catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la\ndistanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la\nsola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme\nigienico-sanitarie sia per l\u0027attivita\u0027 di confezionamento che di\ntrasporto»), sulla cui base le attivita\u0027 di ristorazione di bar e\nristoranti erano essenzialmente sospese; e \n 3. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17\nmaggio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,\nn. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l\u0027emergenza\nepidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3»\n(in particolare art. 1, comma 1, lettera ee): «le attivita\u0027 dei\nservizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,\npasticcerie) sono, consentite a condizione che le regioni e le\nprovince. autonome abbiano preventivamente accertato la\ncompatibilita\u0027 dello svolgimento delle suddette attivita\u0027 con l\n\u0027andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che\nindividuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a\nprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento\no in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati\ndalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province\nautonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle\nlinee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui\nall\u0027allegato 10»), sulla cui base e alle cui condizioni era prevista\nla ripresa delle attivita\u0027 di ristorazione. \n Ai sensi dell\u0027art. 3 «Misure urgenti di carattere regionale o\ninfraregionale» del decreto-legge n. 19/2020 richiamato, era altresi\u0027\nprevista la possibilita\u0027 per le Regioni, «in relazione a specifiche\nsituazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario\nverificatesi nel loro territorio o in una parte di esso» di\n«introdurre misure ulteriormente restrittive ((rispetto a quelle\nattualmente vigenti)), tra quelle di cui all\u0027art. 1, comma 2,\nesclusivamente nell\u0027ambito delle attivita\u0027 di loro competenza e senza\nincisione delle attivita\u0027 produttive e di quelle di rilevanza\nstrategica per l\u0027economia nazionale», tuttavia tale prerogativa era\nattribuita unicamente «nelle more dell\u0027adozione dei decreti del\nPresidente del Consiglio dei ministri di cui all\u0027art. 2, comma 1, e\ncon efficacia limitata fino a tale momento». \n Al momento della promulgazione della L.P. n. 4/2020, pertanto, il\npotere legislativo e regolamentare residuale previsto in capo alle\nRegioni (e Province autonome) dal citato art. 3 decreto-legge n.\n19/2020 doveva considerarsi esaurito, stante l\u0027avvenuta adozione del\ndecreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati, e non\nvi era spazio per un intervento legislativo autonomo del legislatore\nprovinciale. \n Non puo\u0027 dunque sostenersi che il potere legislativo della\nProvincia trovasse fondamento nella previsione della stessa norma\nstatale. \n Ne\u0027 potrebbe ritenersi rilevante, come gia\u0027 chiarito dalla\nsentenza della Corte costituzionale n. 50/2024, la circostanza che la\ndisposizione provinciale, ai fini sanzionatori, si sia limitata a\nriprodurre pedissequamente il disposto di quella statale (l\u0027art. 1,\ncomma 36, L.P. n. 4/2020 richiama espressamente quoad poenam l\u0027art.\n4, decreto-legge n. 19/2020), dato che al legislatore provinciale e\u0027\ncomunque preclusa la legislazione nelle materie di competenza\nesclusiva statale anche ai soli fini della riproduzione delle (o del\nrinvio alle) disposizioni statali. \n Non pare pertanto possibile operare un\u0027interpretazione conforme a\nCostituzione della L.P. n. 4/2020, in particolare dell\u0027art. 1, comma\n15 e comma 12 e delle misure specifiche per l\u0027attivita\u0027 di\nristorazione di cui all\u0027allegato A alla L.P. n. 4/2020, nella parte\nin cui prevedono l\u0027obbligo gravante sui titolari e gestori dei\nservizi di ristorazione di utilizzo della mascherina chirurgica da\nparte del personale di servizio e di tutti gli altri collaboratori\nnegli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente\ndalla distanza interpersonale, e dell\u0027art. 1, comma 36 e comma 37,\nladdove sanzionano l\u0027inosservanza di tali condotte; apparendo tali\ndisposizioni tutte in contrasto con il disposto dell\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera q), Cost. per invasione della competenza\nlegislativa statale. \n3. Traduzione ex art. 25 decreto del Presidente della Repubblica 15\nluglio 1988, n. 574. \n Considerato che il procedimento nel corso del quale viene ora\nsollevata la questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 in lingua\nprocessuale tedesca, ai sensi dell\u0027art. 25 decreto del Presidente\ndella Repubblica n. 574/1988, come sostituito dall\u0027art. 12 del\ndecreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, va disposta, a cura e\nspese dell\u0027Ufficio, la traduzione in lingua italiana di tutti i\nprovvedimenti del giudice e dei verbali d\u0027udienza, mentre gli altri\natti processuali ed i documenti contenuti nel fascicolo d\u0027ufficio\nandranno tradotti, a cura e spese dell\u0027Ufficio, solo su specifica\nrichiesta dei destinatari della presente ordinanza. \n\n \n P.Q.M. \n \n Visto l\u0027art. 23 legge n. 87/1953, \n Solleva questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 1,\ncommi 12 e 15 e dell\u0027allegato A, nonche\u0027 dell\u0027art. 1, commi 36 e 37\ndella L.P. n. 4/2020 della Provincia autonoma di Bolzano, per\nviolazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera q) Cost. \n Sospende per l\u0027effetto, il presente procedimento. \n Dispone, ai sensi dell\u0027art. 52 decreto legislativo 30 giugno\n2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria,\nsull\u0027originale del presente provvedimento, la seguente annotazione,\nrecante l\u0027indicazione degli estremi dell\u0027articolo citato, volta a\nprecludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi\nforma, l\u0027indicazione delle generalita\u0027 e di altri dati identificativi\ndelle parti private B D e R P B di B D \u0026amp;\nC___ _, riportati nel presente provvedimento: «In caso di diffusione\nomettere le generalita\u0027 e gli altri dati identificativi di B___ _D___\n_e di R___ _P___ _B___ _di_B_____D___ _\u0026amp; C____». \n Dispone la traduzione, a cura e a spese dell\u0027Ufficio del\nTribunale di Bolzano, di tutti i provvedimenti del giudice e di tutti\ni verbali d\u0027udienza del presente giudizio nella lingua italiana e la\nsuccessiva immediata trasmissione, a cura della cancelleria, della\npresente ordinanza e di tutti gli atti del giudizio, compresa la\ntraduzione come poc\u0027anzi disposta, alla Corte costituzionale,\nunitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte. \n Manda alla cancelleria per le notificazioni della presente\nordinanza alle parti, al Presidente della Giunta Provinciale della\nProvincia autonoma di Bolzano, nonche\u0027 al Presidente del Consiglio\nProvinciale della Provincia autonoma di Bolzano. \n Bolzano, 5 febbraio 2025 \n \n La Giudice: Rosa\u0027","elencoNorme":[{"id":"62343","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"000035","denominaz_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero_legge":"4","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"12","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62344","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"000035","denominaz_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero_legge":"4","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"15","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62349","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"000035","denominaz_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero_legge":"4","descrizionenesso":"in combinato disposto con","legge_articolo":"","specificaz_art":"Allegato A","comma":"","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62345","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"000035","denominaz_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero_legge":"4","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"36","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62346","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"000035","denominaz_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"08/05/2020","data_nir":"2020-05-08","numero_legge":"4","descrizionenesso":"","legge_articolo":"1","specificaz_art":"","comma":"37","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"78977","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett. q)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54438","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Ristorante Pizzeria B. sas di B.D. \u0026. co.","data_costit_part":"","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":"Ristorante Pizzeria B. sas di B.D. \u0026. co."},{"id":"54513","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Daniela Brunelli (socia accomandataria e legale rappresentante della società Ristorante Pizzeria Beatrice s.a.s. di Brunelli Daniela \u0026 Co.)","data_costit_part":"31/03/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"P","descrizione_tipologia_parte":"Parte","sigla_parte":""},{"id":"54515","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Provincia autonoma di Bolzano","data_costit_part":"01/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"C","descrizione_tipologia_parte":"Controparte","sigla_parte":""}]}}" ] ] |