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M.","prima_controparte":"Società cooperativa di c. m. di C.","altre_parti":"T. M. P. srl","testo_atto":"N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2025\n\r\nOrdinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale di Arezzo nel procedimento\ncivile promosso da A. M. contro Societa\u0027 cooperativa di c. m. di C. e\nT. M. P. srl. \n \nFallimento e procedure concorsuali - Codice della crisi d\u0027impresa e\n dell\u0027insolvenza - Esdebitazione - Previsione che il tribunale si\n pronuncia sull\u0027istanza di esdebitazione contestualmente alla\n pronuncia del decreto di chiusura della procedura - Ammissibilita\u0027\n della domanda di esdebitazione depositata successivamente alla\n chiusura della procedura - Esclusione. \n- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi\n d\u0027impresa e dell\u0027insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre\n 2017, n. 155), art. 281, comma 1. \n\n\r\n(GU n. 41 del 08-10-2025)\n\r\n \n TRIBUNALE DI AREZZO \n Sezione procedure concorsuali \n \n Riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti\nmagistrati: \n dott. Federico Pani Presidente est.; \n dott. Andrea Turturro Giudice; \n dott.ssa Alessia Caprio Giudice; \n ha emesso la seguente ordinanza. \n Con sentenza depositata in data 30 dicembre 2022, il Tribunale di\nArezzo ha dichiarato l\u0027apertura della liquidazione giudiziale di M.\nA., quale titolare dell\u0027impresa individuale N. C.. Il curatore ha\ndepositato il rendiconto della gestione in data 12 settembre 2024 e\nall\u0027esito nell\u0027udienza del 17 ottobre 2024, non essendo pervenute\nosservazioni o contestazioni, esso e\u0027 stato approvato dal giudice\ndelegato. Con decreto del 13 dicembre 2024 il tribunale ha chiuso la\nprocedura per intervenuto riparto (che tuttavia ha soddisfatto solo i\ncreditori prededucibili, sorti nel corso dell\u0027esercizio\ndell\u0027attivita\u0027 d\u0027impresa, la cui prosecuzione e\u0027 stata autorizzata\nfin dalla sentenza di apertura). \n Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, la sig.ra M., con\nil patrocinio dell\u0027avv. Piera Santoro, ha adito questo tribunale\nintroducendo un apposito procedimento di volontaria giurisdizione e\nchiedendo l\u0027adozione del provvedimento di esdebitazione a norma\ndell\u0027art. 281, comma 2, del decreto legislativo n. 14/2019 (noto\nanche come Codice della crisi, nel proseguo anche soltanto «CCII»). \n Letto il ricorso, il tribunale ha fissato un\u0027udienza\ninterlocutoria alla presenza della sola ricorrente rilevando la\npotenziale inammissibilita\u0027 della domanda. Si riporto per esteso\nquanto scritto in parte motiva: \n «visto l\u0027art. 281, comma 1, CCII a norma del quale \"il\ntribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia\ndel decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui\nall\u0027art. 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli\norgani della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di\ncui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti\ndel debitore i debiti concorsuali non soddisfatti\", nonche\u0027 l\u0027art.\n279 CCII ai sensi del quale \"salvo il disposto degli articoli 280 e\n282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l\u0027esdebitazione\ndecorsi tre anni dall\u0027apertura della procedura di liquidazione o al\nmomento della chiusura della procedura, se antecedente\"; \n rilevato, ancora, che il codice della crisi non replica la\nprevisione di cui all\u0027art. 143 LF secondo la quale \"il tribunale, con\nil decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore\npresentato entro l\u0027anno successivo [...]\"; \n ritenuto, pertanto, che l\u0027istanza del debitore debba essere\ndepositata antecedentemente alla chiusura della procedura e che\nquest\u0027ultima costituisca il limite temporale per la declaratoria di\nesdebitazione». \n All\u0027udienza del 15 maggio 2025 la ricorrente ha dedotto: - che il\ntermine sancito dall\u0027art. 281 non sarebbe perentorio; - che prima del\ncorrettivo entrato in vigore il 28 settembre 2024 (dunque a cavallo\ntra il deposito del rendiconto e la celebrazione dell\u0027udienza di\napprovazione dello stesso) era previsto che il tribunale pronunciasse\nd\u0027ufficio l\u0027esdebitazione, e proprio facendo affidamento su tale\nelemento la sig.ra M. non avrebbe depositato una richiesta di\nesdebitazione prima della chiusura della liquidazione giudiziale; per\ntale ragione, ha chiesto di essere rimessa in termini. \n Il tribunale, preso atto, ha fissato l\u0027udienza di comparizione,\ndisponendo la notifica nei confronti di tutti i creditori rimasti\ninsoddisfatti e chiedendo al curatore la trasmissione di un parere. \n Il parere (positivo rispetto alla istanza di esdebitazione) e\u0027\npervenuto in data 29 maggio 2025. \n Si sono costituiti due creditori: Societa\u0027 cooperativa D. C. M.\nD. C., in persona del legale rappresentante pro tempore,\nrappresentata e difesa dall\u0027avv. Alessandro Donati e dall\u0027avv.\nEleonora Cottoni, e T. M. P. S.r.l., in persona del legale\nrappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall\u0027avv. Marco\nPanozzi. Entrambi si sono opposti lamentando di non aver ricevuto\nalcun pagamento; il primo dei due creditori ha anche eccepito\nl\u0027inammissibilita\u0027 sulla scorta degli stessi argomenti sollevati dal\ntribunale ex officio e osservato che, presentando il ricorso volto\nall\u0027apertura della liquidazione giudiziale solo dopo un anno dalla\ncessazione del pagamento dei canoni, la ricorrente avrebbe aggravato\nil dissesto, con cio\u0027 integrando la fattispecie criminosa della\nbancarotta semplice. \n Nel corso dell\u0027udienza del 19 giugno 2025 le parti costituitesi\nsi sono sostanzialmente riportate agli argomenti gia\u0027 espressi negli\nscritti difensivi, ivi compreso (sotto angoli visuali differenti)\nquello della ritualita\u0027 del ricorso. \n All\u0027esito, il giudice relatore si e\u0027 riservato di riferire al\ncollegio. \n Occorre soffermarsi, in prima battuta, sulla tematica\ndell\u0027ammissibilita\u0027 di una domanda di esdebitazione depositata da una\npersona fisica che e\u0027 stata assoggettata a liquidazione giudiziale\nsuccessivamente alla chiusura della procedura medesima. \n Il tribunale, con un decreto interlocutorio gia\u0027 sopra\nmenzionato, ha evidenziato le ragioni a sostegno della declaratoria\ndi inammissibilita\u0027, che fanno perno sul chiaro disposto normativo. \n L\u0027art. 281 CCII (rubricato «procedimento»), al comma primo,\nsancisce quanto segue: «il tribunale, su istanza del debitore,\ncontestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della\nprocedura, salvo il disposto di cui all\u0027art. 280, comma 1, lettera\na), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la\nsussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280,\ndichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali\nnon soddisfatti». L\u0027art. 279, invece, stabilisce che «salvo il\ndisposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a\nconseguire l\u0027esdebitazione decorsi tre anni dall\u0027apertura della\nprocedura di liquidazione o al momento della chiusura della\nprocedura, se antecedente». Il combinato disposto di tali\ndisposizioni lascia ritenere che: \n qualora la procedura di liquidazione giudiziale duri oltre\ntre anni, al maturare del triennio la persona assoggettata al\nconcorso possa accedere all\u0027esdebitazione; \n se invece la procedura dura di meno, o se comunque decorso il\ntriennio il tribunale non ha statuito sul punto, l\u0027esdebitazione\nviene pronunciata «al momento della chiusura della procedura», ossia\n«contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della\nprocedura». \n Che l\u0027ordito normativo non lasci spazio a un\u0027esdebitazione\nsuccessiva alla chiusura della procedura e\u0027 confermato anche da altri\ndati interpretativi: \n l\u0027art. 143 regio decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare),\nche prima della entrata in vigore del codice, regolamentava gli\naspetti procedimentali dell\u0027esdebitazione, esordiva come segue: «il\ntribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del\ndebitore presentato entro l\u0027anno successivo [...]»; il semplice\nconfronto di tale norma con l\u0027art. 281 (che ne costituisce, per certi\nversi, il successore all\u0027interno del codice) rende evidente come sia\nstato eliminato il riferimento alla proposizione di un ricorso entro\nl\u0027anno successivo alla chiusura; \n con sentenza n. 181/2008, la Corte costituzionale aveva\ndichiarato l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del citato art. 143 LF\nnella parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione\nattivato, ad istanza del debitore gia\u0027 dichiarato fallito, nell\u0027anno\nsuccessivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevedeva la\nnotificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli\narticoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori\nconcorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il\ndebitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai\ndebiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonche\u0027 del\ndecreto col quale il giudice fissa l\u0027udienza in Camera di consiglio;\nebbene, il codice nella sua versione originaria (cioe\u0027\nantecedentemente al correttivo apportato dal decreto legislativo n.\n136/2024) non regolava la fissazione di un\u0027udienza secondo le\nmodalita\u0027 descritte dalla Consulta, per la semplice ragione (per\nl\u0027appunto) che dopo la chiusura non vi era piu\u0027 alcuno spazio per\nl\u0027esdebitazione, il cui ambito applicativo era ormai destinato ad\nestrinsecarsi solo all\u0027interno del procedimento di liquidazione\ngiudiziale; il correttivo del settembre 2024 ha reso ancor piu\u0027\nchiaro tale aspetto, descrivendo un procedimento che sembra\ninnestarsi all\u0027interno della liquidazione giudiziale (ultimo periodo\ndel primo comma dell\u0027art. 281: «l\u0027istanza del debitore e\u0027 comunicata\na cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono\npresentare osservazioni nel termine di quindici giorni»). \n L\u0027univoca interpretazione di cui sopra, ove mai ve ne fosse stato\nbisogna, trova ulteriore conforto nella relazione di accompagnamento\nal codice. Si legge infatti quanto segue: «quanto al procedimento, la\npronuncia puo\u0027 intervenire o contestualmente al decreto di chiusura\ndella procedura - se non sono ancora decorsi tre anni dalla data in\ncui la stessa e\u0027 stata aperta, ed anche se proseguono i giudizi e le\noperazioni come previsto dall\u0027art. 289 - oppure, se tale lasso\ntemporale e\u0027 gia\u0027 trascorso e la procedura e\u0027 ancora pendente, quando\nil debitore ne fa istanza». \n L\u0027odierna ricorrente ha dedotto che tuttavia il termine in\nquestione (vale a dire, il momento della chiusura della procedura)\nnon sarebbe perentorio, volendo con cio\u0027 affermare che il suo mancato\nrispetto non produrrebbe alcuna conseguenza. Sennonche\u0027, anche a\nvoler dare per vera tale deduzione, basti rilevare che, secondo i\nprincipi generali del processo, i termini ordinatori si differenziano\ndai perentori non gia\u0027 perche\u0027 possono essere non rispettati senza\nche a cio\u0027 consegua una sanzione processuale, ma perche\u0027 possono\nessere oggetto di proroga su richiesta (ex multis, Cassazione n.\n25369/2024). Ne deriva che l\u0027argomentazione addotta dalla difesa\ndella ricorrente non e\u0027 idonea a rendere ex se ammissibile il\nricorso. \n Sotto altro profilo, la difesa della ricorrente ha invocato\nl\u0027applicazione dell\u0027art. 153 del codice di procedura civile,\nchiedendo di essere rimessa in termine, id est che il ricorso, pur\ntardivo, sia ritenuto tempestivo poiche\u0027 il ritardo nel deposito\nsarebbe dovuto a causa non imputabile. Tale strada, tuttavia, non e\u0027\npercorribile per plurime ragioni. Anzitutto, e\u0027 ben difficile\nritenere che sia una «causa non imputabile» l\u0027affidamento riposto sul\nfatto che, prima del correttivo di settembre 2024, il tribunale\navrebbe dovuto provvedere d\u0027ufficio alla dichiarazione di\nesdebitazione, contestualmente alla chiusura: basti confrontare il\ndettato dell\u0027art. 282, che regola la c.d. esdebitazione di diritto\ndel sovraindebitato, con quello dell\u0027art. 281 per comprendere che\nsolo nel primo caso, e non anche nel secondo, l\u0027esdebitazione e\u0027\nautomatica, di talche\u0027 l\u0027affidamento sarebbe stato riposto su un dato\nnormativo-interpretativo non corretto. In ogni caso, il correttivo\n(applicabile anche alle procedure in corso: si veda l\u0027art. 56, comma\n4, del decreto legislativo n. 136/2024) ha chiaramente puntualizzato\nche l\u0027istanza del debitore e\u0027 indispensabile (si veda la modifica al\nprimo comma dell\u0027art. 281), per cui in seguito la ricorrente avrebbe\ndovuto attivarsi chiedendo espressamente l\u0027esdebitazione. Infine,\nanche volendo ipotizzare che la ricorrente abbia in buona fede fatto\naffidamento su un certo significato della previsione previgente e poi\nabbia incolpevolmente ignorato il correttivo, comunque avrebbe dovuto\nattivarsi immediatamente dopo il deposito del decreto di chiusura che\nnulla statuiva sull\u0027esdebitazione, contrariamente alle sue\naspettative, e non invece attivarsi oltre tre mesi dopo. \n Tutto cio\u0027 posto, ritiene il collegio che non possa pervenirsi\nallo stato alla declaratoria di inammissibilita\u0027, dubitandosi della\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 281, comma 1, CCII. \n L\u0027art. 8 della legge n. 155/2017, recante «Delega al Governo per\nla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell\u0027insolvenza»\ne dal cui esercizio e\u0027 sorto il Codice della crisi, cosi\u0027 recita: \n «Nell\u0027esercizio della delega di cui all\u0027art. 1, per la\ndisciplina della procedura di esdebitazione all\u0027esito della procedura\ndi liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti\nprincipi e criteri direttivi: \n a) prevedere per il debitore la possibilita\u0027 di presentare\ndomanda di esdebitazione subito davo la chiusura della procedura e,\nin ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi\ndi frode o di malafede e purche\u0027 abbia collaborato con gli organi\ndella procedura; \n b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto\nriservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la\npossibilita\u0027 di proporre opposizione dinanzi al tribunale; \n c) prevedere anche per le societa\u0027 l\u0027ammissione al\nbeneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei\ncreditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei\npresupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso\ndi societa\u0027 di persone, in capo ai soci». \n L\u0027oggetto della delega e\u0027 ben chiaro. Il legislatore, dando\nattuazione all\u0027art. 21 della direttiva UE n. 2019/1023, ha previsto -\nin termini innovativi rispetto al passato - l\u0027attribuzione di un\ndiritto all\u0027esdebitazione trascorso un termine non superiore a tre\nanni decorrente dalla data di apertura della procedura. In\ncontinuita\u0027 con quanto gia\u0027 previsto dall\u0027art. 143 LF, pero\u0027, ha\nanche statuito che la possibilita\u0027 per il debitore di presentare\ndomanda di esdebitazione (evidentemente qualora la procedura si sia\nchiusa prima del triennio) dovesse estrinsecarsi «subito dopo la\nchiusura della procedura» e non gia\u0027 entro la chiusura della stessa.\nPrevedendo quindi come termine massimo per la presentazione della\ndomanda di esdebitazione quello della chiusura della procedura, il\nlegislatore delegato si e\u0027 posto in contrasto con i principi e\ncriteri direttivi della delega. \n E\u0027 bene rimarcare che non ci si trova di fronte a un\u0027ipotesi di\npuro e semplice mancato esercizio della delega (che sarebbe in se\u0027\nlegittimo, per costante giurisprudenza costituzionale). Il Governo ha\ninfatti dato piena attuazione alla stessa, rimodellando organicamente\nla disciplina dell\u0027esdebitazione, salvo, pero\u0027, prevedere un termine\nmassimo di proposizione della domanda frontalmente diverso rispetto a\nquello contenuto nell\u0027art. 8 il quale ha attribuito si\u0027 al\nlegislatore delegato un margine di discrezionalita\u0027 («subito dopo la\nchiusura»: il termine, in concreto, avrebbe dovuto essere fissato dal\nGoverno), ma ha richiesto, pur tuttavia, che dopo il decreto di\nchiusura della liquidazione giudiziale vi fosse ancora uno spazio per\nla presentazione della domanda esdebitativa. Spazio che, nell\u0027attuale\nassetto normativo, non c\u0027e\u0027. \n La disposizione costituzionale che si ritiene violata e\u0027 l\u0027art.\n76, a mente del quale «l\u0027esercizio della funzione legislativa non\npuo\u0027 essere delegato al Governo se non con determinazione di principi\ne criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti\ndefiniti». Parametro interposto e\u0027 il gia\u0027 richiamato art. 8, lettera\na), della legge n. 155/2017. \n Quanto sopra esposto valga a sostenere il vaglio di non manifesta\ninfondatezza che incombe sul giudice a quo. In ordine, invece, alla\ntematica della rilevanza, valgano le seguenti considerazioni. \n In primo luogo, come reso evidente dalla ricostruzione\nprocedimentale sopra svolta, stando all\u0027attuale assetto normativo il\nricorso della sig.ra M. dovrebbe ritenersi inammissibile perche\u0027\nfuori termine, di talche\u0027 la ricorrente perderebbe ogni possibilita\u0027\ndi veder estinti tutti i debiti sorti nella gestione della sua\nimpresa individuale e, cosi\u0027, poter riavere accesso al credito e\nprovare a intraprendere concretamente nuove iniziative lavorative che\nnon siano di carattere subordinato (c.d. fresh start). \n In secondo luogo, affinche\u0027 possa pronunciarsi l\u0027esdebitazione\nsotto il vigore del codice, l\u0027art. 280 richiede la sussistenza di una\nserie di requisiti che, a un vaglio sommario del tribunale, paiono\nsussistere. Ed infatti: \n la sig.ra M. non e\u0027 stata condannata per nessuno dei reati\ndescritti dalla lettera a); \n stando a quanto riportato nella relazione ex art. 130,\nnonche\u0027 nel parere reso dal curatore, la ricorrente non ha posto in\nessere nessuna delle condotte descritte dalla lettera b); con\nparticolare riferimento all\u0027aggravamento del dissesto che, secondo\nuno dei creditori costituitisi, giustificherebbe la reiezione\ndell\u0027istanza, valga osservare, da un lato, che solo la bancarotta\nfraudolenta (peraltro accertata penalmente) e non anche la bancarotta\nsemplice osta alla concessione dell\u0027esdebitazione, e che inoltre la\nlettera b) dell\u0027art. 280 sanziona l\u0027aggravamento del dissesto in\ntanto in quanto cio\u0027 abbia reso gravemente difficoltosa la\nricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari\n(circostanza non rilevata dal curatore); piu\u0027 in generale, e\u0027\ndubitabile che l\u0027omesso pagamento del canone, specie nel mezzo\ndell\u0027emergenza pandemica, possa considerarsi sintomo di volonta\u0027 di\naggravare il dissesto; \n il curatore ha confermato che la ricorrente, nel corso della\nprocedura, ha sempre collaborato con la curatela (lettera c); \n la sig.ra M. non ha beneficiato in passato dell\u0027esdebitazione\n(lettere d) ed e). \n In buona sostanza, qualora fosse superato l\u0027ostacolo\nprocedimentale caratterizzato dalla inammissibilita\u0027, la ricorrente\ncon ogni probabilita\u0027 vedrebbe accolto il proprio ricorso. \n Non e\u0027 inopportuno, a questo punto, soffermarsi sul petitum della\npresente ordinanza. \n Ritiene il collegio che non sia possibile chiedere al giudice\ndelle leggi l\u0027adozione di una sentenza c.d. additiva, che cioe\u0027\ninnesti nell\u0027art. 281, comma 1, un dies ad quem successivo alla\nchiusura entro il quale la domanda potrebbe essere proposta, alla\nstessa stregua di quanto previsto dall\u0027art. 143 LF. E\u0027 ben chiaro,\ninfatti, che ci si muove al di fuori del recinto delle cd. rime\nobbligate avendo la legge delega lasciato al Governo un margine di\ndiscrezionalita\u0027 nella determinazione del termine («subito dopo la\nchiusura»). \n Cosi\u0027 stando le cose, per rendere l\u0027attuale dettato normativo\nrispettoso della Costituzione sembrerebbe possibile eliminare\ndall\u0027attuale primo comma dell\u0027art. 281 il seguente segmento:\n«contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della\nprocedura». Nonostante la parziale ablazione, infatti, la\ndisposizione conserverebbe un significato piano e razionale, ma\nverrebbe meno l\u0027appiglio normativo che risulta decisivo nel\nconcludere, sul piano interpretativo, che il dies ad quem, rebus sic\nstantibus, coincide con la chiusura della procedura. In concreto,\nverrebbe meno il termine ultimo di proposizione della domanda di\nesdebitazione, che quindi ben potrebbe essere presentata anche dopo\nla chiusura. \n Tale risultato non verrebbe contraddetto dal disposto dell\u0027art.\n279 (che, si ricorda, cosi\u0027 recita: «salvo il disposto degli articoli\n280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire\nl\u0027esdebitazione decorsi tre anni dall\u0027apertura della procedura di\nliquidazione o al momento della chiusura della procedura, se\nantecedente»). Invero, tale disposizione oggi corrobora la\nconclusione ermeneutica tratta nelle premesse di questa ordinanza\nperche\u0027 si combina con l\u0027art. 281, comma 1; tuttavia, una volta\neliminato il riferimento al decreto di chiusura all\u0027interno di\nquest\u0027ultima norma, il senso dell\u0027art. 279 finirebbe per essere, piu\u0027\nsemplicemente, che il debitore ha diritto all\u0027esdebitazione una volta\ndecorsi tre anni o anche prima, se la procedura dovesse terminare\nante-triennio; ma cio\u0027 non toglierebbe - grazie all\u0027eliminazione del\nsegmento normativo di cui si parla - che il debitore anche\nsuccessivamente alla chiusura possa domandare l\u0027esdebitazione e che\nil tribunale possa altresi\u0027 provvedere, essendo venuto meno il\nvincolo della contestualita\u0027. \n Del pari, il primo comma dell\u0027art. 281 conserverebbe una sua\ncoerenza interna. E\u0027 ben vero (come gia\u0027 rilevato) che l\u0027ultimo\nperiodo dello stesso, per come introdotto dal correttivo del\nsettembre 2024, si attaglia maggiormente all\u0027ipotesi in cui la\nprocedura liquidatoria sia aperta, ma nulla esclude che l\u0027iter ivi\ndescritto possa applicarsi anche nel caso in cui la domanda del\ndebitore sia successiva alla chiusura. In buona sostanza, il curatore\nrimarrebbe ultrattivo nei suoi poteri allo scopo di comunicare\nl\u0027istanza a tutti i creditori ammessi al passivo, i quali potrebbero\npresentare osservazioni nel termine di quindici giorni;\nsuccessivamente, a contraddittorio instaurato, il tribunale si\npronuncerebbe con decreto collegiale adottato in Camera di consiglio.\nIn alternativa, potrebbe anche ritenersi che quanto previsto\ndall\u0027ultimo periodo del primo comma dell\u0027art. 281 rimanga confinato\nall\u0027ipotesi di esdebitazione ante-chiusura, mentre per le domande\nsuccessive potrebbe trovare applicazione l\u0027iter descritto dalla Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 181/2008 avente ad oggetto l\u0027art.\n143 LF. \n\n \n P.Q.M. \n \n Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di\nlegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 281, comma 1, del decreto\nlegislativo n. 14/2019, nella parte in cui stabilisce che il\ntribunale debba pronunciare sull\u0027istanza di esdebitazione\n«contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della\nprocedura», poiche\u0027 in violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione; \n Sospende il procedimento a norma dell\u0027art. 23 della legge n.\n87/1953; \n Dispone, a cura della cancelleria, l\u0027immediata trasmissione degli\natti alla Corte costituzionale; \n Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia\nnotificata alla debitrice, ai liquidatori (che avranno cura di\ntrasmetterla ai creditori) ed al Presidente del Consiglio dei\nministri, nonche\u0027 che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere\ndel Parlamento. \n Arezzo, 25 giugno 2025 \n \n Il presidente est. Federico Pani","elencoNorme":[{"id":"63591","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"dlgs","denominaz_legge":"decreto legislativo","data_legge":"12/01/2019","data_nir":"2019-01-12","numero_legge":"14","descrizionenesso":"","legge_articolo":"281","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art281"}],"elencoParametri":[{"id":"79946","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"76","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"80058","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"l","descriz_costit":"legge","numero_legge":"155","data_legge":"19/10/2017","articolo":"8","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"lett. a)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;155~art8","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54823","num_progressivo":"","nominativo_parte":"T. 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