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Trattamento economico – Norme della Regione Campania – Previsione che, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate – Previsione che l\u0027Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell\u0027ammontare dell\u0027emolumento e le modalità di erogazione – Previsione che l\u0027emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL – Denunciate previsioni che dispongono l’istituzione di un trattamento accessorio, posto a carico del bilancio e non del fondo salariale, non previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e dalla legge statale di riferimento – Lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Lesione dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria – Elusione dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 2019.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c/p\u003e","prima_parte":"Regione Campania","prima_controparte":"Regione Campania","altre_parti":"Procuratore generale della Corte dei conti","testo_atto":"N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 marzo 2025\n\r\nOrdinanza del 3 marzo 2025 della Corte dei conti - Sezione regionale\ndi controllo per la Regione Campania, nel giudizio di parificazione\ndel rendiconto generale della Regione Campania per l\u0027esercizio\nfinanziario 2023. \n \nImpiego pubblico - Impiego regionale - Trattamento economico - Norme\n della Regione Campania - Previsione che, per il personale assegnato\n agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del\n Consiglio regionale, tutte le voci del trattamento economico\n accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti\n collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttivita\u0027\n collettiva e per la qualita\u0027 della prestazione individuale compresa\n qualsiasi indennita\u0027 connessa a particolari funzioni e il compenso\n per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento\n omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle\n attivita\u0027 effettivamente assegnate - Previsione che l\u0027Ufficio di\n Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di\n individuazione dell\u0027ammontare dell\u0027emolumento e le modalita\u0027 di\n erogazione - Previsione che l\u0027emolumento e\u0027 calcolato tenendo conto\n del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai\n contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al\n personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti\n regolati dal CCNL. \n- Legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (\"Disposizioni\n per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014\n della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)\"), come\n modificata dalla legge della Regione Campania 4 marzo 2021, n. 2\n (\"(Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure\n urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere piu\u0027 efficiente\n l\u0027apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e\n favorire l\u0027attivita\u0027 di impresa. Legge annuale di semplificazione\n 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul\n commercio ai sensi dell\u0027articolo 3, comma 1, della legge regionale\n 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.\n 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e\n pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (legge finanziaria\n regionale 2012)\"), art. 23, commi 12-ter e 12-quater. \n\n\r\n(GU n. 13 del 26-03-2025)\n\r\n \n LA CORTE DEI CONTI \n Sezione regionale di controllo per la Campania \n \n Massimo Gagliardi, Presidente; \n Emanuele Scatola, primo referendario; \n Ilaria Cirillo, primo referendario; \n Domenico Cerqua, primo referendario; \n Stefania Calcari, primo referendario (estensore); \n Rosita Liuzzo, primo referendario; \n Tommaso Martino, primo referendario; \n Giovanna Olivadese, referendario; \n Alessandro De Santis, referendario; \n Ilvio Pannullo, referendario; \n Marco Nappi Quintiliano, referendario; \n Concetta Ilaria Ammendala, referendario; \n nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024 ha pronunciato la\nseguente ordinanza; \n Visti gli articoli 81, 97, 100, 103, 117, 119 e 134 della\nCostituzione, nonche\u0027 gli articoli l della legge costituzionale 9\nfebbraio 1948, n. l e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; \n Vista la nota prot. regionale n. 2024-0014370/U.D.C.P./GAB/GAB\ndel 21 giugno 2024 acquisita il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione\nn. 4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023; \n Visto il combinato disposto dell\u0027art. 100, comma 2 e 103, comma\n2, della Costituzione; \n Visto l\u0027art. 5, comma 1, lett. a) della legge costituzionale n.\n1/2012 e l\u0027art. 20 della legge n. 243/2012; \n Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato\ncon regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive\nmodificazioni, da innanzi T.U. Corte dei conti e il decreto\nlegislativo del 28 agosto 2016, n. 174, recante il «Codice di\ngiustizia contabile» (c.g.c.); \n Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con\nmodificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; \n Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive\nmodifiche ed integrazioni; \n Vista l\u0027Ordinanza presidenziale n. 129, dell\u00278 novembre 2024, di\nconvocazione della audizione istruttoria collegiale; \n Sentiti, in audizione istruttoria collegiale del 21 novembre\n2024, i rappresentanti della Regione, alla presenza della Procura,\nall\u0027esito delle memorie trasmesse dalla Regione a mezzo p.e.c., in\ndata 19 novembre 2024, prot. n. 549515/PG/2024 ed acquisite al prot.\nCd.e. n. 8782 del 20 novembre 2024; \n Visto il decreto presidenziale n. 29, del 22 novembre 2024, di\nconvocazione dell\u0027Udienza pubblica; \n Vista la memoria del Procuratore regionale prot. n. 225, del 26\nnovembre 2024 (acquisita in pari data al protocollo della Sezione n.\n9007); \n Viste le ulteriori precisazioni trasmesse dalla Regione con la\nnota prot. 2024-0026690 / UDCP/GAB/GAB, del 28 novembre 2024\n(acquisite in pari data al n. 9125 di prot. della Sezione); \n Visti i documenti e le memorie in atti; \n Uditi i relatori primo referendario Ilaria Cirillo e primo\nreferendario Stefania Calcari; \n Udite le conclusioni orali del Presidente della Regione e del\nProcuratore regionale nell\u0027Udienza pubblica del 29 novembre 2024. \n \n Premesso in fatto \n \n L\u0027odierno giudizio ha ad oggetto il rendiconto generale per\nl\u0027esercizio 2023, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi degli\nartt. 18 e 63 del decreto legislativo n. 118/2011, trasmesso a questa\nSezione in data 21 giugno 2024 prot. regionale n. 2024 -\n0014370/U.D.C.P./GAB/GAB acquisito il 24 giugno al prot. della\nSezione n. 4011. \n Con la relazione di deferimento dell\u00278 novembre, allegata\nall\u0027Ordinanza presidenziale n. 129/2024, e\u0027 stato definito il thema\ndecidendum, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e conclusioni\nformulate dall\u0027Amministrazione regionale, emerse nel corso\ndell\u0027istruttoria e della discussione in sede di udienza cd. di «pre\nparifica». \n In particolare, la Regione Campania ha inviato le proprie\nmemorie, a mezzo pec, con la nota prot. n. 549515/PG/2024, acquisita\nal prot. Cd.e. n. 8782 del 20 novembre 2024 e successivamente\nintegrate con la nota prot. 2024 - 0026690/UDCP/GAB/GAB del 28\nnovembre 2024 e acquisite al prot. n. 9125 della Sezione in pari\ndata; mentre la Procura erariale ha trasmesso le proprie conclusioni\ncon la nota prot. n. 225 del 26 novembre 2024 acquisita in pari data\nal protocollo della Sezione n. 9007. \n Nell\u0027udienza camerale del 21 novembre 2024 sono stati ascoltati i\nrappresentanti della Regione alla presenza della Procura. \n Con successivo decreto presidenziale n. 29 del 22 novembre 2024,\ne\u0027 stata fissata l\u0027udienza pubblica per la discussione finale sul\nprogetto di Rendiconto generale 2023 della Regione Campania. \n Alla pubblica udienza, le Parti hanno esposto le proprie tesi,\nconfermando quanto gia\u0027 riferito nelle memorie scritte. \n Con specifico riferimento ai profili di dubbia legittimita\u0027\ncostituzionale, emersi nel corso dell\u0027istruttoria, le questioni sono\nstate tempestivamente delineate da questo Giudice, sia nell\u0027udienza\ndi parifica che nella precedente adunanza pubblica del 21 novembre\n2024, e ritualmente sottoposte al contraddittorio delle parti ai\nsensi dell\u0027articolo 101 del codice di procedura civile. \n Questa Sezione, nel corso del precedente giudizio di parifica,\nrelativo al rendiconto 2022, con la decisione n. 305/ 2023 PARI, si\nriservava di approfondire alcuni aspetti che, in questa sede, appare\nnecessario richiamare, seppur brevemente. \n In primo luogo, con la richiamata decisione, la Sezione si era\nriservata un approfondimento sulla compatibilita\u0027 con la sentenza\ndella Corte costituzionale n. 146/2019 della previsione, contenuta\nnella L.R. n. 2, del 4 marzo 2021, di un nuovo ed «unico emolumento\nomnicomprensivo» da corrispondere al personale degli uffici di\ndiretta collaborazione. \n In particolare, con tale sentenza, la Consulta aveva dichiarato\nincostituzionali l\u0027art. 2, comma 2, della L.R. n. 20 del 2002 e\nl\u0027art. 1, comma 1, della L.R. n. 25/2003, che avevano previsto\nindennita\u0027 aggiuntive proprio per il personale assegnato alle dirette\ndipendenze degli organi politici, per violazione del riparto di\ncompetenza di cui all\u0027art. 117, comma 2, lett. l) Costituzione (v.\nSRC Campania decisioni n. 110/2018/PARI e 217/2019/PARI). \n Orbene, nel corso del contraddittorio sviluppatosi al riguardo\ncon l\u0027Amministrazione, quest\u0027ultima non forniva elementi utili al\nsuperamento dei rilievi sollevati dalla Sezione. Segnatamente, il\nCollegio non riteneva esaustive le controdeduzioni dei Rappresentanti\ndella Regione, in quanto afferenti alle modalita\u0027 di erogazione\ndell\u0027emolumento e non alla legittimita\u0027 della previsione. Pertanto,\nsi riservava con la decisione n. 305/2023/PARI di effettuare un\nmaggiore approfondimento sulla questione nell\u0027ambito dei successivi\ncicli di parifica. \n Specificatamente, la L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 ha modificato i\ncommi 12-bis e ss. dell\u0027art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1,\nprevedendo che «12-bis. L\u0027Ufficio di Presidenza del Consiglio\nregionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri, ad individuare il\ncontingente massimo di personale, la composizione e l\u0027organizzazione\ndegli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del\nConsiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli\n4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme\ngenerali sull\u0027ordinamento del lavoro alle dipendenze delle\namministrazioni pubbliche). \n 12-ter. Per il personale assegnato agli uffici di diretta\ncollaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2\ndell\u0027articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci\ndel trattamento economico accessorio previste dagli istituti\nretributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei\ncompensi per la produttivita\u0027 collettiva e per la qualita\u0027 della\nprestazione individuale compresa qualsiasi indennita\u0027 connessa a\nparticolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono\nsostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere\nmensilmente, parametrato alle attivita\u0027 effettivamente assegnate.\nTale indennita\u0027 remunera anche la disponibilita\u0027 a orari disagevoli\nnonche\u0027 le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai\nresponsabili degli uffici. \n 12-quater. L\u0027Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale\ndetermina i criteri di individuazione dell\u0027ammontare dell\u0027emolumento\ne le modalita\u0027 di erogazione. L\u0027emolumento e\u0027 calcolato tenendo conto\ndel complessivo trattamento economico accessorio fissato dai\ncontratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale\ndi ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.» \n Nel corso dell\u0027istruttoria concernente l\u0027odierno giudizio di\nparifica si rilevava che, con tali norme, con particolare riferimento\nai commi 12-ter e quater, sopra riportati, la Regione aveva\nintrodotto gia\u0027 dal 2021, un peculiare emolumento in favore del\npersonale afferente agli uffici di diretta collaborazione, ben prima\nche il Legislatore statale intervenisse con l\u0027art. 3 del\ndecreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito in legge n. 74/2023)\nautorizzando le Regioni ad applicare i principi di cui all\u0027art. 14\ndel decreto legislativo n. 165/2001. \n Specificatamente, sulla base del comma 1, del citato art. 3 «Le\nregioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l\u0027articolo 14 del\ndecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui\nall\u0027articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il\ndivieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attivita\u0027 di\ntipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso\nriconosciuto sia stato parametrato al personale di livello\ndirigenziale.» \n In merito alla modalita\u0027 di corresponsione del menzionato\ntrattamento accessorio sono state approvate dall\u0027Ufficio di\nPresidenza, in attuazione del suddetto comma 12-quater della legge\nregionale 4 marzo 2021, n. 2, le deliberazioni n 22 e 23 del 29\naprile 2021. \n Il Disciplinare approvato con la delibera n. 22/2021 dell\u0027Ufficio\ndi Presidenza, all\u0027art. 8, ha regolato il trattamento accessorio del\npersonale, stabilendo che: \n 1. Per il personale assegnato agli uffici di diretta\ncollaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 12-ter\ndell\u0027articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, tutte\nle voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti\nretributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei\ncompensi per la produttivita\u0027 collettiva e per la qualita\u0027 della\nprestazione individuale, compresa qualsiasi indennita\u0027 connessa a\nparticolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono\nsostituite da un unico emolumento onnicomprensivo, da corrispondere\nmensilmente, parametrato alle attivita\u0027 effettivamente assegnate.\nTale indennita\u0027, definita nell\u0027Appendice 1 del presente documento,\nremunera anche la disponibilita\u0027 a orari disagevoli nonche\u0027 le\nconseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli\nuffici ed e\u0027 calcolata tenendo conto del complessivo trattamento\neconomico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di\nlavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per\ngli istituti regolati dal CCNL. \n 2. Ai responsabili di segreteria spetta un\u0027indennita\u0027\naccessoria pari all\u002780% della retribuzione di posizione del\nSegretario generale. \n 3. A tutto il personale assegnato agli uffici di diretta\ncollaborazione l\u0027indennita\u0027 di cui al presente articolo e\u0027\ncorrisposta mensilmente al netto del 15% che e\u0027 assoggettato a\nvalutazione annuale, secondo le disposizioni contenute nel vigente\nsistema di valutazione del personale del Consiglio. \n Detto compenso viene definito nell\u0027appendice 1 nel seguente modo. \n La retribuzione delle unita\u0027 di personale assegnato (sia interno\nche comandato) presso gli uffici di diretta collaborazione e\u0027 pari a\nquella percepita nella posizione economica di appartenenza cui si\naggiunge l\u0027emolumento unico di cui al comma 12-ter dell\u0027art. 23 della\ncitata L.R. 1/2012. \n Ai fini della quantificazione dell\u0027emolumento unico si tiene\nconto, a norma dello stesso comma 12-ter dell\u0027art. 23 della L.R.\n1/2012, dei contratti collettivi decentrati integrativi per il\npersonale non dirigenziale del Consiglio regionale della Campania\n(CCDI approvato con Delibera UdP n. 158 del 28 dicembre 2018 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni). \n Detto emolumento e\u0027 costituito da un importo fisso parametrato\nalle rispettive categorie di inquadramento pari a euro 18.017,90 per\nla categoria B, euro 18.438,00 per la categoria C, euro 19.006,60 per\nla categoria D, di cui il 15% e\u0027 assoggettato a valutazione annuale.\nPer la categoria A viene confermato l\u0027importo di euro 16.000,00\nstabilito con delibera dell\u0027UdP n. 16/2019. In ipotesi di part time,\nl\u0027emolumento onnicomprensivo e\u0027 parametrato alla percentuale di\nprestazione lavorativa. \n La delibera dell\u0027UPC n. 23/2021, al punto 5 del dispositivo,\ndisciplina, invece, la corrispondente quantificazione dell\u0027emolumento\nper il personale assegnato ai gruppi consiliari, stabilendo «che al\npersonale di cui al punto 2) lettere a, b, c e d, assegnato ai gruppi\nconsiliari, la retribuzione e\u0027 pari a quella percepita nella\nposizione economica di appartenenza, cui si aggiunge l\u0027emolumento\nunico di cui al comma 12-ter dell\u0027art. 23 della citata L.R. 1/2012. \n Ai fini della quantificazione dell\u0027emolumento unico si tiene\nconto, a norma dello stesso comma 12-ter dell\u0027art. 23 della L.R.\n1/2012, dei contratti collettivi decentrati integrativi per il\npersonale non dirigenziale del Consiglio regionale della Campania\n(CCDI approvato con Delibera UdP n. 158 del 28 dicembre 2018 e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni); \n Detto emolumento e\u0027 costituito da un importo fisso parametrato\nalle rispettive categorie di inquadramento pari a euro 16.000 per la\ncategoria A, euro 18.017,90 per la categoria B, euro 18.438,00 per la\ncategoria C, Euro 19.006,60 per la categoria D, di cui il 15% e\u0027\nassoggettato a valutazione annuale.» \n In ordine ai rilievi istruttori posti durante il giudizio di\nparifica, la Regione con riferimento alla compatibilita\u0027 normativa di\ndetta previsione con i principi stabiliti dalla Consulta, con la\nsentenza n. 146/2019, ha argomentato che detta compatibilita\u0027 e\u0027\nassicurata dal combinato disposto dell\u0027articolo 1, comma 3, di cui al\nTitolo I «Principi generali» del decreto legislativo 30 marzo 2001, n\n165 - che testualmente prevede: «le disposizioni del presente decreto\ncostituiscono principi fondamentali ai sensi dell\u0027articolo 117 della\nCostituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse\ntenendo conto delle peculiarita\u0027 dei rispettivi ordinamenti» - e\ndegli artt. 4, 14, 27 del TUPI, che avrebbero consentito, ancor prima\ndella modifica operata con il decreto-legge n. 44, di ritenere\nimplicitamente le disposizioni in materia di uffici di diretta\ncollaborazione pacificamente applicabili alle regioni. Il Collegio\nnon mancava di osservare che le norme di cui all\u0027art. 14 del TUPI di\ncui, in forza del criterio logico sistematico, la Regione ha ritenuto\nfare applicazione attraverso l\u0027adozione della disposizione della cui\nlegittimita\u0027 si dubita, non solo si riferiscono specificamente\nall\u0027organizzazione dei Ministeri per quanto, lungi dall\u0027essere norme\ndi principio, disciplinano in maniera puntuale gli uffici di diretta\ncollaborazione dei ministeri anche per i profili afferenti al\npersonale ivi assegnato. Diversamente opinando, la Consulta, rispetto\nalla questione decisa con la sentenza n. 146/2019, non avrebbe\ndichiarato incostituzionali per violazione dell\u0027art. 117, comma 2,\nlett. 1) le precedenti leggi regionali che sostanzialmente\nprevedevano un emolumento similare. \n Inoltre, rilevava il Collegio che non si ravvisavano elementi\nutili a qualificare l\u0027art. 3 del decreto-legge n. 44/2023 come norma\ndi interpretazione autentica o meramente confermativa, per cui, come\nargomentato in sede istruttoria, si dubitava sull\u0027an e, quindi, sulla\npossibilita\u0027 da parte del Legislatore regionale di prevedere questo\nunico emolumento omnicomprensivo mensile non disciplinato dai\ncontratti collettivi di comparto ne\u0027 dalla legge (almeno prima\ndell\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 3 del decreto-legge n. 44/2023 ossia\nil 22 aprile 2023), in quanto materia riservata alla competenza\nesclusiva assegnata al Legislatore statale dall\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera 1) rientrante nell\u0027ordinamento civile. \n La Regione ha riferito, rispondendo ad uno specifico quesito\nistruttorio concernente l\u0027eventuale inserimento di dette risorse nel\nfondo salario accessorio, che le risorse destinate al finanziamento\ndelle spese del personale degli uffici di diretta collaborazione, di\ncui alla citata Legge regionale, non hanno trovato iscrizione nel\nFondo per il salario accessorio del personale del comparto, ne\u0027\nritiene «che avrebbero potuto trovare iscrizione in esso in base alle\nregole ed ai limiti vigenti per l\u0027integrazione di risorse a tale\nFondo». \n L\u0027importo corrisposto nel 2023, che incide sui saldi e sul\nrisultato di amministrazione, posto a carico del bilancio, fino\nall\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 3 del decreto-legge n. 44 del 22\naprile 2023, convertito dalla legge n. 74/2023, ossia 23 aprile 2023,\ne\u0027 pari ad euro 813.688,612 e trova evidenza nel rendiconto generale\ndella Regione Campania 2023 nel capitolo di spesa cap. U00008\n(codifica U1.04.01.04.001) intestato al trasferimento al Consiglio\nregionale delle spese di funzionamento. \n In totale le somme erogate nel triennio sono pari ad euro\n7.492.565,56. \n La Procura nell\u0027adunanza pubblica, convocata in data 29.11.2024,\ncon ordinanza presidenziale n. 29/ 2024, non ha condiviso i dubbi di\nlegittimita\u0027 costituzionale afferenti alla disciplina regionale di\ncui alla L.R. n. 1 del 2021 introduttiva dei commi 12-bis, 12-ter e\n12-quater, al comma 12 dell\u0027art. 23 della legge regionale 27 gennaio\n2012 n. 1 per carenza dei requisiti di rilevanza e di manifesta\nfondatezza di cui all\u0027art. 23 della legge n. 87/1953, in quanto\nritiene la norma «(...) di per se\u0027, contabilmente neutra (...)\ncongegnata senza realizzare un vincolo diretto, quanto astrattamente\ninsormontabile, a determinare quel risultato della cui conformita\u0027 ai\nparametri legislativi di compatibilita\u0027 costituzionale si dubita».\nSicche\u0027 «l\u0027effetto sostanziale (...) si e\u0027 realizzato solo con la sua\nattuazione mediante le delibere dell\u0027Ufficio di Presidenza nn. 22 e\n23 del 2021» (cfr. Requisitoria del Procuratore regionale). \n Sul punto, come meglio indicato nella decisione di parifica n.\n250/2024/PARI, si rileva che di «neutralita\u0027» contabile (recte:\nfinanziaria) puo\u0027 propriamente discorrersi solo al cospetto di norme\nin cui sia espressamente previsto che non ne discendano nuovi o\nmaggiori oneri a carico della finanza pubblica (fattispecie non\nricorrente nel caso in esame). In tutti gli altri casi, e\u0027 evidente\nche le leggi di introduzione di - nuovi o maggiori - oneri devono\nprevedere una loro (effettiva) copertura finanziaria, al fine di\nassicurare, sin dal momento genetico e per l\u0027intera durata, gli\nequilibri di bilancio. \n Il Collegio richiamando tutte le argomentazioni e la\nricostruzione operata in sede istruttoria, meglio evidenziata nella\nrelazione allegata al giudizio di parifica, dubitando della\nlegittimita\u0027 costituzione della L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 che ha\nmodificato i commi 12-bis e ss. dell\u0027art. 23 della L.R. 27 gennaio\n2012, n. 1, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente\ninfondata, come verra\u0027 meglio argomentato nella parte in diritto, per\ncontrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al\nlegislatore statale dall\u0027art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost.\nin materia di ordinamento civile e per l\u0027effetto con gli articoli 81,\n97 primo comma e 119 primo comma Cost., ha deciso di promuovere con\nseparata ordinanza questione di legittimita\u0027 costituzionale\nsospendendo il giudizio di parifica con la decisione n. 250/2024/PARI\nsul capitolo n. U00008, limitatamente alle spese destinate al\nfinanziamento dell\u0027unico emolumento omnicomprensivo destinato al\npersonale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli\nOrgani politici, ammontante nel 2023 ad euro 813.688,612. \n \n Considerato in diritto \n \n1. Le disposizioni di dubbia costituzionalita\u0027 \n Ai sensi dell\u0027art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,\nn. 1 («Norme sui giudizi di legittimita\u0027 costituzionale e sulle\ngaranzie d\u0027indipendenza della Corte costituzionale») e dell\u0027art. 23,\ncomma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla costituzione\ne sul funzionamento della Corte costituzionale»), il Collegio ritiene\ndi sollevare d\u0027ufficio questione di legittimita\u0027 costituzionale, dei\ncommi 12-ter e quater dell\u0027art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1,\ncome modificata dalla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021, che testualmente\nprevedono: \n «12-ter. Per il personale assegnato agli uffici di diretta\ncollaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2\ndell\u0027articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci\ndel trattamento economico accessorio previste dagli istituti\nretributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei\ncompensi per la produttivita\u0027 collettiva e per la qualita\u0027 della\nprestazione individuale compresa qualsiasi indennita\u0027 connessa a\nparticolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono\nsostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere\nmensilmente, parametrato alle attivita\u0027 effettivamente assegnate.\nTale indennita\u0027 remunera anche la disponibilita\u0027 a orari disagevoli\nnonche\u0027 le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai\nresponsabili degli uffici. \n 12-quater. L\u0027Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale\ndetermina i criteri di individuazione dell\u0027ammontare dell\u0027emolumento\ne le modalita\u0027 di erogazione. L\u0027emolumento e\u0027 calcolato tenendo conto\ndel complessivo trattamento economico accessorio fissato dai\ncontratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale\ndi ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.» \n2. La possibilita\u0027 di esperire una interpretazione costituzionalmente\norientata e la legittimazione della Sezione \n Il Collegio non ritiene praticabile un\u0027interpretazione\nadeguatrice dei commi 12-ter e quater dell\u0027art. 23 della L.R. 27\ngennaio 2012, n. 1, come modificata dalla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021\ndiversa da quella letterale, che non lascia dubbi sulla effettiva\nvolonta\u0027 del Legislatore regionale di istituire un peculiare\nemolumento denominato «unico emolumento omnicomprensivo, da\ncorrispondere mensilmente» non disciplinato dalla legge a dai CCNL. \n D\u0027altro canto, e\u0027 acquisizione condivisa che l\u0027interpretazione\nconforme a Costituzione postula l\u0027esistenza di un dato lessicale\npolisenso suscettibile di letture alternative, tale, cioe\u0027, da\nesprimere, in applicazione dei generali canoni ermeneutici, due o\npiu\u0027 possibili significati, dei quali uno soltanto compatibile con i\nprecetti costituzionali. Ne consegue che laddove, come nel caso di\nspecie, l\u0027univoco tenore letterale della norma non consenta altre\ninterpretazioni, l\u0027accesso al sindacato di legittimita\u0027\ncostituzionale si configura come percorso obbligato. \n Esclusa la praticabilita\u0027 di un\u0027interpretazione adeguatrice,\noccorre premettere che la legittimazione della Corte dei conti a\nsollevare questioni di costituzionalita\u0027 in sede di parifica e\u0027 stata\nprogressivamente ampliata sia con riferimento all\u0027oggetto,\nriguardando ormai tutte le disposizioni di legge, statale e\nregionale, che possono alterare gli equilibri di bilancio (cfr.\nsentt. n. 244 del 1995, punto 3 del Considerato in diritto; n. 213\ndel 2008, punto 4 del Considerato in diritto) che per parametro, non\nessendo piu\u0027 limitata alle violazioni dell\u0027art. 81 della\nCostituzione. \n In particolare, con la sentenza n. 196 del 2018 si e\u0027\nriconosciuta la legittimazione della Sezione regionale di controllo,\nin sede di parificazione del Rendiconto generale regionale, a\nsollevare questioni di legittimita\u0027 costituzionale anche in\nriferimento a parametri attributivi di competenza (l\u0027art. 117,\nsecondo comma, lettera 1, Costituzione), sull\u0027assunto che «in tali\ncasi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare\nrisorse» (sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in\ndiritto). Pertanto, «entro tali materie, non vi e\u0027 intervento\nregionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente\nnell\u0027alterazione dei criteri dettati dall\u0027ordinamento ai fini della\nsana gestione della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 196 del\n2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). \n Proprio con riferimento alla spesa di personale e al relativo\ntrattamento accessorio nella sentenza n. 146/2019, la Corte\ncostituzionale ha sottolineato che le «norme regionali istitutive di\nfondi che il rimettente ritiene alimentati con risorse ulteriori e\ndiverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti\ncollettivi nazionali, in contrasto con l\u0027attribuzione che il\nlegislatore statale, titolare della competenza legislativa esclusiva\nnella materia «ordinamento civile», opera alla contrattazione\ncollettiva nazionale di comparto, per la determinazione e\nl\u0027assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei\ndipendenti pubblici. L\u0027effetto ineludibile di una tale scelta si\nriverbera in una espansione della spesa per il personale, in\nviolazione dei «beni-valori» della contabilita\u0027 pubblica tutelati\ndagli artt. 81 e 97, primo comma, Costituzione. \n Sono questi i valori alla cui tutela e\u0027 preordinata la Corte dei\nconti, cui spetta accertare tutte le «irregolarita\u0027» poste in essere\ndagli enti territoriali suscettibili di pregiudicarli, secondo quanto\nstabilito dall\u0027art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.\n174, (sentenze n. 18 del 2019 e n. 196 del 2018).» \n Recentemente la Corte costituzionale ha ribadito detto\norientamento nella sentenza n. 185/2024, con riferimento a norme\nregionali lesive del riparto di competenze fra Stato e regioni nella\nmateria «ordinamento civile» allorche\u0027 si configuri una «correlazione\nfunzionale» (sentenza n. 253 del 2022). Correlazione rintracciata\nnella lesione» della competenza legislativa esclusiva dello Stato\nnella materia «ordinamento civile» da parte di disposizioni regionali\nche hanno disciplinato aspetti del rapporto di lavoro pubblico, anche\nin relazione al parametro interposto costituito dalle disposizioni\ndettate dal decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto la\nillegittimita\u0027 costituzionale di tali disposizioni comporta, di\nnorma, quella della spesa da essa disposta a carico del bilancio\ndell\u0027ente (sentenze n. 253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146\nex plurimis, e n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018).» \n3. Sulla rilevanza della questione \n Sul piano della rilevanza, questa Sezione non potendo procedere\nad un\u0027interpretazione conforme a Costituzione deve sollevare\nquestione di legittimita\u0027 costituzionale nella misura in cui tale\ndisposizione produce effetti anche contabili; diversamente, si\ntroverebbe a validare un risultato di amministrazione non corretto,\ninficiando gli equilibri di bilancio. \n Nel caso di specie il Legislatore regionale e\u0027 intervenuto con la\nL.R. n. 2 del 4 marzo 2021 modificando, tra gli altri, i commi 12-ter\ne quater dell\u0027art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, prevedendo al\ncomma 12-ter la corresponsione di «un unico emolumento\nomnicomprensivo, da corrispondere mensilmente» per il personale degli\nuffici di diretta collaborazione in mancanza di una espressa\nprevisione del contratto collettivo nazionale o di altre disposizioni\ndi fonte statale ossia delle uniche fonti legittimate a disciplinare\nil trattamento economico dei dipendenti pubblici. Piu\u0027 nel dettaglio\nha previsto che «tutte le voci del trattamento economico accessorio\npreviste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di\nlavoro, comprensive dei compensi per la produttivita\u0027 collettiva e\nper la qualita\u0027 della prestazione individuale compresa qualsiasi\nindennita\u0027 connessa a particolari funzioni e il compenso per il\nlavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento\nomnicomprensivo, da corrispondere mensilmente». \n Il successivo comma 12-quater attribuisce all\u0027Ufficio di\nPresidenza del Consiglio regionale la determinazione dei criteri di\nindividuazione dell\u0027ammontare dell\u0027emolumento e le modalita\u0027 di\nerogazione «tenendo conto del complessivo trattamento economico\naccessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro\nriconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli\nistituti regolati dal CCNL», mentre, la contrattazione collettiva a\ncui fa rinvio la legge, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001, non prevede detta tipologia di\ntrattamento accessorio. Tant\u0027e\u0027 che la determinazione fissata con le\nsopra riportate deliberazioni nn. 22 e 23 del 29 aprile 2021\ndell\u0027Ufficio di Presidenza hanno previsto un salario accessorio, in\nalcuni casi addirittura equivalente al trattamento fondamentale della\nrispettiva categoria di appartenenza, con cio\u0027 duplicando il\ntrattamento stipendiale base. \n In particolare, le deliberazioni prevedono che «Detto emolumento\ne\u0027 costituito da un importo fisso parametrato alle rispettive\ncategorie di inquadramento pari a Euro 16.000 per la categoria A,\nEuro 18.017,90 per la categoria B, Euro 18.438,00 per la categoria C,\nEuro 19.006,60 per la categoria D, di cui il 15% e\u0027 assoggettato a\nvalutazione annuale.» \n Detto peculiare emolumento, a differenza di quanto previsto\ndall\u0027art. 40, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001, non e\u0027\nstato fatto gravare sul fondo salario accessorio, che, tra l\u0027altro,\nai sensi dell\u0027art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 e dell\u0027art. 79 del CCNL\n16 novembre 2022, non poteva proprio essere costituito e\nconseguentemente «ripartito» per detta tipologia di trattamento\naccessorio. Cio\u0027 in quanto i relativi contratti di comparto non\ncontemplano detta tipologia di trattamento accessorio. \n Difatti, le risorse occorrenti per il suddetto «emolumento\nomnicomprensivo» sono state stanziate direttamente in bilancio,\nautorizzando la corresponsione di un trattamento accessorio che nel\n2023, fino all\u0027entrata in vigore dell\u0027art. 3 del decreto-legge n. 44\ndel 22 aprile 2023, convertito dalla legge n. 74/2023, 23 aprile\n2023, e\u0027 pari ad euro 813.688,612 e trova evidenza nel Rendiconto\ngenerale della Regione Campania 2023 nel capitolo di spesa cap.\nU00008 (codifica Ul.04.01.04.001) destinato al trasferimento al\nConsiglio regionale delle spese di funzionamento. Nel rendiconto del\nConsiglio regionale, i capitoli di imputazione delle spese in\nquestione sono il n. 4206 ed il n. 4208, afferenti agli oneri per\nsalario accessorio, relativi oneri riflessi, Irap e buoni pasto per\nil personale assegnato in comando agli uffici di diretta\ncollaborazione. \n La copertura per l\u0027esercizio 2023 della spesa in questione e\u0027\nstata assicurata dal testo dell\u0027articolo 65, comma 9, della legge\nregionale 29 giugno 2021, n. 5, che recita» All\u0027attuazione delle\ndisposizioni di cui all\u0027articolo 23, commi 12-bis e seguenti, della\nlegge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione\ndel bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione\nCampania - legge finanziaria regionale 2012) e successive modifiche,\nsi provvede, a decorrere dall\u0027annualita\u0027 2021, per un importo massimo\ndi euro 5.900.000,00, a valere sulle risorse del bilancio del\nConsiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023». \n Posto il tenore letterale della norma, l\u0027importo effettivamente\ncorrisposto nel triennio 2021-2023 di euro 7.492.565,56 non appare\nconforme alla suddetta autorizzazione di spesa. \n Assume, pertanto, rilevanza la questione nel caso in esame, in\nquanto, ove questa Sezione procedesse alla parifica applicando le\nnorme rivenienti dal quadro ordinamentale vigente - con particolare\nriferimento alla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 che ha modificato, tra\ngli altri, i commi 12-ter e quater dell\u0027art 23 della L.R. 27 gennaio\n2012, n. 1, che ha consentito di reintrodurre un unico emolumento\nonnicomprensivo peraltro gia\u0027 oggetto di valutazione di non\nconformita\u0027 costituzionale con la sentenza n. 146/2019 - finirebbe\ninammissibilmente per validare risultanze contabili (in primis, il\nrisultato di amministrazione) derivanti dall\u0027indebito impiego di\nrisorse per il finanziamento di tali emolumenti. \n In tal senso, l\u0027esito del giudizio di compatibilita\u0027\ncostituzionale della disposizione di legge regionale indubbiata,\ncondiziona decisivamente il giudizio di parificazione della Sezione\nsul Rendiconto della Regione Campania per l\u0027esercizio 2023. \n4. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita\u0027 \n Sul piano della non manifesta infondatezza della questione, il\nCollegio ritiene che i commi 12-ter e quater dell\u0027art. 23 della L.R.\n27 gennaio 2012, n. 1, come modificati dalla L.R. n. 2 del 4 marzo\n2021 siano illegittimi in quanto violano la riserva di competenza\nesclusiva assegnata al legislatore statale dall\u0027art. 117, secondo\ncomma, lettera 1), Cost. in materia di ordinamento civile, poiche\u0027\ndispongono l\u0027istituzione di un trattamento accessorio non previsto\ndal CCNL e dalla legge statale, uniche fonti legittimate a\ndisciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici.\nParimenti, il comma 12-quater prevedendo che «L\u0027Ufficio di Presidenza\ndel Consiglio regionale determina i criteri di individuazione\ndell\u0027ammontare dell\u0027emolumento e le modalita\u0027 di erogazione» e\u0027\nillegittimo in quanto viola la riserva di competenza esclusiva\nassegnata al Legislatore statale dall\u0027art. 117, secondo comma,\nlettera 1), e, in virtu\u0027 del rinvio da questa operato, alla\ncontrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del\ndecreto legislativo n. 165 del 2001. \n La violazione della competenza legislativa esclusiva statale in\ntema di disciplina del trattamento accessorio del personale regionale\nridonda nella lesione dell\u0027equilibrio di bilancio e della sana\ngestione finanziaria, ai sensi degli artt. 97, primo comma, 81 e 119\nprimo comma Costituzione. \n Tali risorse, difatti, hanno trovato copertura direttamente nel\nbilancio, tra l\u0027altro, senza che le stesse siano state fatte\ntransitare nel fondo salario accessorio, determinando un\u0027espansione\ndella spesa di parte corrente di importo pari a quello corrisposto,\ncon evidente incidenza sui saldi finali e sul risultato di\namministrazione. \n Successivamente, come detto, il Legislatore e\u0027 intervenuto con\nl\u0027art. 3 del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla\nlegge n. 74/2023) che al comma 1 prevede che «Le regioni possono\napplicare, senza aggravio di spesa, l\u0027articolo 14 del decreto\nlegislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui\nall\u0027articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il\ndivieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attivita\u0027 di\ntipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso\nriconosciuto sia stato parametrato al personale di livello\ndirigenziale.» \n Non ritenendo che la norma statale in esame sia una norma di\ninterpretazione autentica, come recentemente confermato dalla Corte\ncostituzionale nella sentenza n. 185/2024 che ha sottolineato «la\nportata innovativa dell\u0027art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 del\n2023, come convertito», escludendo «la natura di norma di\ninterpretazione autentica (o meramente confermativa, come assume la\ndifesa della Regione)», la stessa non puo\u0027 che trovare applicazione\ndalla sua entrata in vigore, ovvero dal 23 aprile 2023.\nPrecedentemente a tale data, il Legislatore regionale non poteva\nnormare autonomamente il trattamento accessorio del personale degli\nuffici di diretta collaborazione. Cio\u0027 in quanto «il rapporto di\nimpiego del personale delle Regioni e\u0027 regolato dalla legge dello\nStato e, in virtu\u0027 del rinvio da questa operato, dalla contrattazione\ncollettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del decreto\nlegislativo n. 165 del 2001» (cfr. ex plurimis Corte costituzionale,\nsentenza n. 154 del 2019), in quanto, «pur trattandosi di una\nparticolare categoria di personale regionale, la disciplina del\ntrattamento economico accessorio, sino all\u0027entrata in vigore\ndell\u0027art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, come\nconvertito, risultava, come per tutti gli altri dipendenti pubblici\ncontrattualizzati e non contrattualizzati, quella dettata dalle\ndisposizioni di legge statale, dal codice civile e dalla\ncontrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia, restando\nsempre esclusa una competenza legislativa regionale» (cfr. sentenza\nn. 185/2024). \n Difatti e\u0027 con l\u0027art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 del\n2023, come convertito, che e\u0027 riconosciuta al legislatore regionale\nla facolta\u0027 di entrare nel perimetro della materia «ordinamento\ncivile», ma limitatamente alla disciplina del trattamento economico\naccessorio del personale di staff; questo ampliamento limitato della\ncompetenza del legislatore regionale si giustifica, appunto, in\nragione del generale principio di sussidiarieta\u0027 che opera anche a\nlivello legislativo, oltre che amministrativo, e come consente al\nlegislatore statale di chiamare a se\u0027 in sussidiarieta\u0027 una\ncompetenza legislativa che rientrerebbe in quella del legislatore\nregionale, cosi\u0027 gli consente di demandare in sussidiarieta\u0027 al\nlegislatore regionale porzioni di competenze esclusive statali che\nrispondano ad esigenze organizzative di prossimita\u0027, quale e\u0027 quella\ndell\u0027adeguata remunerazione del personale di supporto agli organi\npolitici regionali, il cui rapporto si caratterizza per la marcata\nfiduciarieta\u0027 dell\u0027incarico e per la tradizionale estraneita\u0027 alla\nregolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto\n(dr. sentenza n. 185/2024). \n Peraltro, proprio in relazione al trattamento accessorio\nriservato agli uffici di staff della Regione Campania, la Corte\ncostituzionale con la precedente sentenza n. 146/2019, ha dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 2, commi 2 e 4, della Legge\nRegione Campania 3 settembre 2002, n. 20 e dell\u0027art. 1, comma 1,\ndella Legge Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25, in riferimento\nai parametri stabiliti dall\u0027articolo 117, comma 2, lett. l),\ndall\u0027articolo 97, comma 1 e dall\u0027art. 81 Costituzione. \n Si trattava, sinteticamente, del fondo destinato al personale\ncomandato e distaccato in servizio presso le strutture politiche\n(Fondo «Legge 20»), istituito dall\u0027art. 2 della legge regionale n. 20\ndel 2002, e all\u0027ulteriore fondo (Fondo «Legge 25»), istituito\ndall\u0027art. 1, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2003, che\nveniva configurato come un fondo integrativo in cui la predetta\ncomponente retributiva veniva erogata come indennita\u0027 di importo\nfisso e predeterminato per ciascuna categoria di personale, che\nsvolgeva prestazioni di assistenza all\u0027attivita\u0027 degli organi\nistituzionali del Consiglio. \n Come evidenziato nella citata ordinanza «Ebbene, nel caso di\nspecie, le norme di cui si sospetta l\u0027illegittimita\u0027 costituzionale,\nincidono sull\u0027articolazione della spesa e sul quantum della stessa,\npoiche\u0027 l\u0027una istituisce fondi finalizzati ad alimentare il\ntrattamento economico accessorio dei dipendenti, che altrimenti non\navrebbero titolo ad essere erogati; l\u0027altra determina un effetto\nespansivo della spesa mediante un aumento delle risorse destinate al\ntrattamento accessorio, appunto, con cui, poi, la Regione ha\nretribuito soggetti che non ne avrebbero avuto titolo o che ne\navrebbero avuto titolo ma in misura, e soprattutto con modalita\u0027,\naffatto diverse. \n Nel caso di specie la Regione ha provveduto a finanziare\ndirettamente il fondo per la contrattazione collettiva decentrata, al\ndifuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto e senza\nuna legge statale che abbia autorizzato tali incrementi, palesando\nl\u0027illegittimita\u0027 costituzionale del proprio operato. Situazione che\npone la legge regionale in contrasto non solo con l\u0027art. 117, comma\n2, lett. l) della Costituzione, ma anche con l\u0027art. 81, comma 4,\ndella Carta Costituzionale vigente al momento dell\u0027emanazione della\nl.r. n. 42 del 2008 (contrasto confermato anche ai sensi del nuovo\ntesto dell\u0027art. 81, comma 3). \n In tale contesto risulta dubbia la costituzionalita\u0027 delle leggi\nche disciplinano il trattamento economico accessorio del personale\ncomandato e distaccato nelle strutture politiche e del personale di\nruolo che svolge prestazioni di assistenza all\u0027attivita\u0027 degli organi\nistituzionali del Consiglio». \n Sostanzialmente, si trattava di trattamenti ad importo fisso\nconfluiti, seppur in maniera non ortodossa, nei fondi salario\naccessorio. \n Orbene, con la legge n. 2/2021 il Legislatore regionale pur non\navendo ipotizzato un coincidente trattamento accessorio, ne ha\nnormato uno similare, sotto forma di «unico emolumento mensile», al\ndi fuori di quanto previsto dalle fonti normative costituzionalmente\nprescritte (legge statale e contratti collettivi nazionali di\ncomparto) ponendolo a carico del bilancio e non del fondo salario\naccessorio. A tal riguardo, si evidenzia che «il giudicato\ncostituzionale e\u0027 violato non solo quando il legislatore emana una\nnorma che costituisce una mera riproduzione di quella gia\u0027 ritenuta\nlesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri\na perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti\ncorrispondenti» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 245 del 2012). \n Ne consegue che il meccanismo prefigurato dai commi 12-ter e\n12-quater della legge regionale n. 2/2021, integra, altresi\u0027,\nun\u0027elusione dei principi affermati dal Giudice costituzionale con la\nsentenza n. 146/2019 in quanto prevede la corresponsione di un\ntrattamento accessorio, ad importo fisso mensile, non previsto dalla\ncontrattazione collettiva di comparto per gli uffici di diretta\ncollaborazione del Consiglio regionale. \n In proposito, giova ricordare che la giurisprudenza\ncostituzionale ha stigmatizzato come illegittime «le disposizioni con\ncui il legislatore, statale o regionale, interviene per mitigare gli\neffetti di una pronuncia di illegittimita\u0027 costituzionale» (sentenza\nn. 224 del 2016). \n\n \n P.Q.M. \n \n La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la\nCampania \n visti l\u0027art. 134 Costituzione, l\u0027art. 1 della legge\ncostituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l\u0027art. 23 della legge 11\nmarzo 1953, n. 87; \n Solleva la questione di legittimita\u0027 costituzionale dei commi\n12-ter e quater dell\u0027art. 23 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1, come\nmodificata dalla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021, in riferimento ai\nparametri stabiliti dall\u0027articolo 117, comma 2, lett. 1),\ndall\u0027articolo 97, primo comma, dall\u0027art. 119 primo comma e dall\u0027art.\n81 Costituzione. \n Ordina la sospensione del giudizio di parificazione con\nriferimento al capitolo di spesa U00008, limitatamente alle spese\ndestinate al finanziamento dell\u0027unico emolumento omnicomprensivo, e\ndispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per\nl\u0027esame della questione. \n Dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi\ndell\u0027art. 23, ultimo comma, della legge il marzo 1953, n. 87, la\npresente ordinanza sia notificata al Presidente della Regione\nCampania e al Procuratore Regionale, nella qualita\u0027 di parti nel\ngiudizio di parificazione, nonche\u0027 comunicata al Presidente del\nConsiglio regionale della Campania. \n Cosi\u0027 deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 29\nnovembre 2024. \n \n Il Presidente: Gagliardi \n \n \n L\u0027estensore: Calcari","elencoNorme":[{"id":"62367","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"27/01/2012","data_nir":"2012-01-27","numero_legge":"1","descrizionenesso":"","legge_articolo":"23","specificaz_art":"","comma":"12","specificaz_comma":"ter","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62368","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"27/01/2012","data_nir":"2012-01-27","numero_legge":"1","descrizionenesso":"aggiunti dall\u0027","legge_articolo":"23","specificaz_art":"","comma":"12","specificaz_comma":"quater","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""},{"id":"62369","ordinanza_anno":"","ordinanza_numero":"","ordinanza_numero_parte":"","cod_tipo_legge":"lrcm","denominaz_legge":"legge della Regione Campania","data_legge":"04/03/2021","data_nir":"2021-03-04","numero_legge":"2","descrizionenesso":"","legge_articolo":"3","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizione_attributo":"","descrizione_cat_rn":"","id_qualificazione":"","descrizione_qualificazione":""}],"elencoParametri":[{"id":"79015","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"81","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79016","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"97","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79017","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"117","specificaz_art":"","comma":"2","specificaz_comma":"lett. l)","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79018","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"c","descriz_costit":"Costituzione","numero_legge":"","data_legge":"","articolo":"119","specificaz_art":"","comma":"1","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"","unique_identifier":""},{"id":"79042","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"165","data_legge":"30/03/2001","articolo":"2","specificaz_art":"","comma":"3","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;165~art2","unique_identifier":""},{"id":"79043","ordinanza_numero_parte":"","tipo_lex_cost":"dlgs","descriz_costit":"decreto legislativo","numero_legge":"165","data_legge":"30/03/2001","articolo":"45","specificaz_art":"","comma":"","specificaz_comma":"","descrizionenesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;165~art45","unique_identifier":""}],"elencoParti":[{"id":"54548","num_progressivo":"","nominativo_parte":"Procuratore generale della Corte dei conti","data_costit_part":"15/04/2025","flag_cost_fuori_termine":"No","indirizzo_difensore":"","id_avv_indirizzo":"","tipologia_parte":"I","descrizione_tipologia_parte":"Interveniente","sigla_parte":""}]}}" ] ] |