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decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, art. 7, comma 3; legge 6 dicembre 1991, n. 395; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente – Foreste – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale della Toscana) – Competenze della Regione in materia di piano antincendi boschivi (AIB) – Previsione che la Regione svolge l\u0027addestramento, l\u0027aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell\u0027AIB – Predisposizione del piano regionale AIB – Ricorso del Governo – Denunciato omesso richiamo alle attività previste nelle convenzioni AIB con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Omessa considerazione per la\u0026nbsp;predisposizione del piano degli elementi indicati dalla legge n. 353 del 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di tutela del paesaggio e di sicurezza.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, artt. 13, comma 2, lettera \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), modificativo dell\u0027art. 70 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e 17, commi 2 e 3, rispettivamente sostitutivo e modificativo dei commi 2 e 3 dell’art. 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3, comma 3, lettere \u003cem\u003ec-bis\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003el\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eAmbiente –\u0026nbsp;Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2015, recante norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, e alla legge regionale n. 65 del 1997, recante l\u0027istituzione dell\u0027Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane –\u0026nbsp;Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico – Previsione che le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, dalla città metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la disciplina statale di cui al\u0026nbsp;d.lgs. n. 152 del 2006 che stabilisce che le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono interamente esercitate dalle regioni – Alterazione dell’assetto di competenze definito a livello legislativo nazionale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia di tutela dell’ambiente.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, artt. 25, 26, 27, 28, rispettivamente, modificativi degli artt. 14, 15, 31 e 52 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 e 29, modificativo dell’art. 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e-Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 61, comma 5.\u0026nbsp;\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c/p\u003e","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":"","listaSedute":[{"numero_parte":"1","id_seduta":"","stato_fissazione":"","descrizione_fissazione":"","data_seduta":"","relatore":""}],"ricorrente":"Presidente del Consiglio dei ministri","testo_atto":"N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE 29 ottobre 2025\n\r\nRicorso per questione di legittimita\u0027  costituzionale  depositato  in\ncancelleria il 29 ottobre 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei\nministri). \n \nAmbiente - Foreste - Norme della Regione  Toscana  -  Modifiche  alla\n  legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale  della  Toscana)  -\n  Previsione  che  i  tagli   eseguibili   senza   autorizzazione   o\n  dichiarazione non possono eccedere  la  superficie  di  3000  metri\n  quadrati per ogni proprieta\u0027 e anno. \nAmbiente - Foreste - Norme della Regione  Toscana  -  Modifiche  alla\n  legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale  della  Toscana)  -\n  Competenze della Regione in materia di  piano  antincendi  boschivi\n  (AIB)  -  Previsione  che  la   Regione   svolge   l\u0027addestramento,\n  l\u0027aggiornamento e la specializzazione del personale  che  opera,  a\n  qualunque livello, nell\u0027AIB - Predisposizione del  piano  regionale\n  AIB. \nAmbiente - Aree protette, parchi e riserve  naturali  -  Norme  della\n  Regione Toscana - Modifiche alla legge regionale n.  30  del  2015,\n  recante  norme  per  la  conservazione  e  la  valorizzazione   del\n  patrimonio  naturalistico-ambientale  regionale,   e   alla   legge\n  regionale n. 65 del 1997, recante l\u0027istituzione  dell\u0027Ente  per  la\n  gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane - Autorizzazioni  ai\n  fini del vincolo idrogeologico - Previsione che  le  autorizzazioni\n  ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle  unioni  di\n  comuni   subentrate   alle   comunita\u0027   montane,   dalla    citta\u0027\n  metropolitana di Firenze e da altre unioni  di  comuni  individuate\n  dalla normativa regionale sulle autonomie locali. \n- Legge della  Regione  Toscana  20  agosto  2025,  n.  49  (Gestione\n  multifunzionale del bosco e degli  ecosistemi  forestali,  sviluppo\n  sostenibile, tutela e valorizzazione dell\u0027ambiente,  competenze  ai\n  fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve  naturali\n  regionali.  Modifiche  alle  leggi  regionali  39/2000,  30/2015  e\n  65/1997), artt. 9, comma 1; 13, comma 2, lettera h), e 17, commi  2\n  e 3; 25, 26, 27, 28 e 29. \n\n\r\n(GU n. 48 del 26-11-2025)\n\r\n    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del\nConsiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall\u0027Avvocatura\ngenerale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.  80224030587,   per   il\nricevimento    degli     atti,     fax     06/96514000     e     PEC:\nags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)   presso   i   cui   uffici    e\u0027\ndomiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente, \n    nei confronti della Regione Toscana, in  persona  del  Presidente\ndella Giunta Regionale pro tempore - intimata, \n    per  la  dichiarazione  di  illegittimita\u0027  costituzionale  degli\narticoli 9, comma 1; 13, comma 2, lettera h); 17, commi 2  e  3;  25;\n26; 27; 28 e 29 della legge della regione Toscana n. 49 del 20 agosto\n2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54\ndel 28 agosto 2025 - recante «Gestione multifunzionale  del  bosco  e\ndegli  ecosistemi   forestali,   sviluppo   sostenibile,   tutela   e\nvalorizzazione  dell\u0027ambiente,  competenze  ai   fini   del   vincolo\nidrogeologico  nei  parchi  e  nelle  riserve   naturali   regionali.\nModifiche alle leggi regionali nn.  39/2000,  30/2015  e  65/1997»  -\ngiusta delibera del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2025. \n \n                           Per violazione \n \n    degli articoli 9 e 117 secondo comma, lett. h) e lett.  s)  della\nCostituzione in relazione all\u0027art. 7, comma 3, decreto legislativo n.\n34/2018, all\u0027art. 61, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.\n152, alla legge-quadro n. 394/1991, al decreto del  Presidente  della\nRepubblica n. 357/1997, nonche\u0027 all\u0027art. 3, comma 3,  lettere  c-bis)\nf) ed l) della  legge-quadro  in  materia  di  incendi  boschivi,  n.\n353/2000. \n    Con la legge n. 49 del 20  agosto  2025  la  regione  Toscana  ha\ndettato norme in materia di «Gestione  multifunzionale  del  bosco  e\ndegli  ecosistemi   forestali,   sviluppo   sostenibile,   tutela   e\nvalorizzazione  dell\u0027ambiente,  competenze  ai   fini   del   vincolo\nidrogeologico  nei  parchi  e  nelle  riserve   naturali   regionali.\nModifiche alle leggi regionali nn. 39/2000, 30/2015 e 65/1997». \n    In particolare, l\u0027art. 9, comma 1 - rubricato «Autorizzazione  al\ntaglio. Modifiche all\u0027art. 47 della legge  regionale  n.  39/2000»  -\nprevede che: \n      «Il comma 6 dell\u0027art. 47 della legge regionale  n.  39/2000  e\u0027\nsostituito dal seguente: \n        \"6. I tagli eseguibili senza autorizzazione  o  dichiarazione\nnon possono eccedere la superficie di 3000 metri  quadrati  per  ogni\nproprieta\u0027 e anno, sono  finalizzati  esclusivamente  all\u0027autoconsumo\ncon divieto di  commercializzazione  e  devono  essere  eseguiti  nel\nrispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.\". \n    Il successivo art.13 - \"Competenze della Regione  in  materia  di\nAIB. Modifiche all\u0027art. 70 della legge regionale n.  39/2000.\"  -  al\ncomma 2, lett. h) stabilisce che: \n      \"2. Il comma 2 dell\u0027art. 70 della legge regionale n. 39/2000 e\u0027\nsostituito dal seguente: \n        2. Nell\u0027ambito dell\u0027AIB la Regione svolge, in particolare:... \n          h) l\u0027addestramento, l\u0027aggiornamento e  la  specializzazione\ndel personale che opera, a qualunque livello, nell\u0027AIB;» \n    - L\u0027art. 17 - «Pianificazione  dell\u0027AIB.  Modifiche  all\u0027art.  74\ndella legge regionale n. 39/2000» - al comma 2 dispone: \n      2. Il comma 2 dell\u0027art. 74 della legge regionale n. 39/2000  e\u0027\nsostituito dal seguente: \n        «2. Il piano operativo AIB individua l\u0027organizzazione  ed  il\ncoordinamento dell\u0027AIB e definisce, in particolare: \n          a) gli  indici  di  pericolosita\u0027  per  lo  sviluppo  degli\nincendi boschivi sul territorio regionale; \n          b) gli indici di rischio  per  lo  sviluppo  degli  incendi\nboschivi sul territorio regionale  determinati  dall\u0027andamento  meteo\nclimatico; \n          c) la classe di rischio incendi boschivi dei comuni  per  i\nboschi e le aree assimilate di cui all\u0027art. 3; \n          d) gli interventi e le attivita\u0027 relative alla  previsione,\nprevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e, in particolare: \n1) gli interventi di prevenzione diretta per mitigare il  rischio  di\ninnesco e propagazione degli incendi boschivi; \n2) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto; \n3)  i  criteri  e  le  modalita\u0027  per  gli  interventi  pubblici   di\nsalvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco; \n4) i servizi e le tecnologie per il monitoraggio del territorio e  la\nlotta attiva agli incendi boschivi; \n5) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione  ed  estinzione\ndegli incendi; \n          e) le competenze per il coordinamento e la direzione  delle\noperazioni di spegnimento, nonche\u0027 le procedure operative per l\u0027AIB; \n          f) le modalita\u0027 d\u0027impiego delle squadre del volontariato; \n          g)  le  attivita\u0027  informative  per  la  prevenzione  degli\nincendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a\nrischio; \n          h) l\u0027attivita\u0027 di addestramento e l\u0027individuazione dei beni\ndel patrimonio agricolo-forestale regionale,  da  utilizzare  per  le\nattivita\u0027 di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a\nqualunque livello, nell\u0027AIB; \n          i) i criteri e le modalita\u0027 di finanziamento  dei  soggetti\nche operano nell\u0027AIB; \n          l)  qualsiasi  altra  indicazione  e   procedura   ritenuta\nnecessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione\ndell\u0027AIB.». \n    Mentre il successivo comma 3 recita: \n      «3. Alla lettera b), del comma  3,  dell\u0027art.  74  della  legge\nregionale  n.  39/2000  le  parole:  \"lettera  b),  numero  4)\"  sono\nsostituite dalle seguenti: \"lettera d), numero 5)\". \n    Ancora, l\u0027art. 25,  inserito  nel  CAPO  II,  che  disciplina  le\ncompetenze degli  enti  parco  regionali  e  delle  riserve  naturali\nregionali. modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (norme\nper la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico\n- ambientale regionale), intitolato: \n      «Funzioni della Regione in materia di aree  naturali  protette.\nModifiche all\u0027art. 14 della legge regionale n. 30/2015» prevede che: \n        «Al comma 3, dell\u0027art. 14  della  legge  regionale  19  marzo\n2015, n. 30 (Norme per  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del\npatrimonio naturalistico-ambientale regionale) le  parole:  \"e  delle\nautorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, \"sono soppresse\".»; \n        - l\u0027art. 26 - «Istituzione e funzioni dell\u0027ente parco per  la\ngestione del parco  regionale.  Modifiche  all\u0027art.  15  della  legge\nregionale n. 30/2015» - stabilisce: \n    «Alla lettera d), del comma 2, dell\u0027art. 15 della legge regionale\nn. 30/2015 le parole:  \"e  le  autorizzazioni  ai  fini  del  vincolo\nidrogeologico\" sono soppresse.»; \n        il successivo art. 27 - «Nulla osta e autorizzazione ai  fini\ndel vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei  parchi  regionali.\nModifiche all\u0027art. 31 della legge regionale n. 30/2015.» recita: \n          «1. Il comma 3,  dell\u0027art.  31  della  legge  regionale  n.\n30/2015 e\u0027 sostituito dal seguente: \n\"3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo  idrogeologico  di  cui  al\ntitolo V, capo I, della legge regionale n.  39/2000  sono  rilasciate\ndagli enti di cui all\u0027art. 3-ter della  legge  regionale  n.  39/2000\nprevia acquisizione del nulla-osta del parco\".» \n    - L\u0027art. 28 - «Nulla osta e autorizzazione  ai  .ni  del  vincolo\nidrogeologico nelle aree comprese nelle riserve  naturali  regionali.\nModifiche all\u0027art. 52 della legge regionale n. 30/2015» - dispone: \n      «1. Il comma 3, dell\u0027art. 52 della legge regionale  n.  30/2015\ne\u0027 sostituito dal seguente: \n        \"3. Le autorizzazioni ai .ni del vincolo idrogeologico di cui\nal titolo V, capo I, della legge regionale n. 39/2000 sono rilasciate\ndagli enti di cui all\u0027art. 3-ter della  legge  regionale  n.  39/2000\nprevia acquisizione del nulla-osta di cui al comma 1.\"»; \n        ed infine, l\u0027art. 29 - inserito nel CAPO  III  -  «Competenze\ndel parco regionale delle alpi apuane. Modifiche alla legge regionale\n11 agosto 1997, n. 65 (istituzione  dell\u0027ente  per  la  gestione  del\n\"parco  regionale  delle  alpi  apuane\".  Soppressione  del  relativo\nconsorzio)» - recita: \n          «1. Il comma 2, dell\u0027art.  20,  della  legge  regionale  11\nagosto 1997, n. 65 (Istituzione dell\u0027Ente per la gestione del  \"Parco\nRegionale delle Alpi Apuane\". Soppressione del relativo Consorzio) e\u0027\nsostituito dal seguente: \n\"2. Le autorizzazioni ai fini del vincolo  idrogeologico  di  cui  al\ntitolo V, capo I, della legge regionale 21 marzo 2000, n.  39  (Legge\nforestale della Toscana) sono rilasciate dagli enti competenti di cui\nall\u0027art.  3-ter  della  legge  regionale  n.  39/2000  anche  per  le\nattivita\u0027 di cava in area contigua.\"». \n    E\u0027 avviso del Governo che, con le  disposizioni  contenute  negli\narticoli 9, comma 1, 13, comma 2, lettera h) 17, commi 2 e 3, 25, 26,\n27,  28  e  29  della  suddetta  legge,  la  Regione  Toscana   abbia\ntravalicato  i  limiti  fissati  dalla  Costituzione   alla   propria\ncompetenza legislativa, risultando tali disposizioni in contrasto con\nl\u0027art. 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio e il  patrimonio\nnaturale della Nazione; con l\u0027art. 117, secondo  comma,  lett.  h)  e\nlett. s)  della  Costituzione,  che  riservano  rispettivamente  alla\ncompetenza statale la materia della sicurezza nonche\u0027  dell\u0027ambiente,\ndell\u0027ecosistema e dei beni culturali,  con  gli  articoli  l\u0027art.  7,\ncomma 3, decreto legislativo n. 34/2018,  con  l\u0027art.  61,  comma  5,\ndecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  con  la  legge-quadro  n.\n394/1991, con il decreto del Presidente della Repubblica n.  357/1997\nnonche\u0027 con l\u0027art.  3,  comma  3,  lettere  c-bis)  f)  ed  l)  della\nlegge-quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000, quali norme\ninterposte come si chiarira\u0027 attraverso l\u0027illustrazione dei seguenti \n \n                               Motivi \n \n  1. Illegittimita\u0027 dell\u0027art 9, comma 1, L.R. Toscana n.  49  del  20\nagosto 2025 per violazione degli articoli 9  e  117,  secondo  comma,\nlett. s) della Costituzione in relazione agli articoli  7,  comma  3,\ndecreto legislativo n. 34/ 2018, della legge-quadro n. 394/1991 e del\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. \n    1. L\u0027art. 9, comma 1, della legge regionale Toscana,  come  sopra\nriportato nel suo contenuto testuale, ha introdotto una modifica alla\nlegge forestale regionale n. 39/2000, sostituendo il testo del  comma\n6  dell\u0027art.  47  che  disponeva  che:  «I  tagli  eseguibili   senza\nautorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie  di\n1.000 metri quadrati per ogni  proprieta\u0027  e  anno  e  devono  essere\neseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate  nel  regolamento\nforestale». Con la nuova  formulazione,  la  superficie  esentata  da\nqualsiasi obbligo autorizzatorio  o  dichiarativo  viene  triplicata,\npassando  da  1.000  a  3.000  metri  quadrati  annui,  con  la  sola\ncondizione che i tagli siano destinati  all\u0027autoconsumo  e  non  alla\ncommercializzazione. Tale disposizione risulta, tuttavia,  lesiva  di\nparametri  costituzionali  in  quanto  determina  una   significativa\nriduzione delle garanzie di  controllo  e  di  tutela  dell\u0027ambiente,\nmateri e che la Costituzione attribuisce  alla  competenza  esclusiva\ndello Stato, ai sensi dell\u0027art. 117, secondo comma,  lett.  s)  della\nCostituzione. \n    L\u0027ampliamento della superficie di taglio libero rischia, infatti,\ndi rendere impossibile  un  monitoraggio  effettivo  da  parte  degli\norgani   competenti,   anche   con   riferimento   ai    procedimenti\nautorizzatori connessi a valutazioni ambientali o paesaggistiche. \n    La norma regionale si pone in contrasto altresi\u0027  con  l\u0027art.  7,\n(1)   comma 3, del decreto legislativo n. 34/2018,  che  impone  alle\nRegioni, nel disciplinare le pratiche  selvicolturali,  di  garantire\nsempre la tutela dell\u0027ambiente e  la  sostenibilita\u0027  della  gestione\nforestale. \n    Ulteriori  profili  di  criticita\u0027  derivano  dal  fatto  che  la\ndisposizione non prevede  alcuna  esclusione  per  le  aree  naturali\nprotette, disciplinate dalla legge-quadro n. 394/1991, ne\u0027 per i siti\ndella  rete  Natura  2000  individuati  ai  sensi  del  decreto   del\nPresidente della Repubblica n. 357/1997. \n    L\u0027assenza  di  tale   clausola   di   salvaguardia   rischia   di\ncompromettere gli strumenti di protezione che il legislatore  statale\nha introdotto per assicurare la conservazione di habitat  naturali  e\nspecie di interesse comunitario, realizzando un contrasto con  l\u0027art.\n9 della Costituzione che, alla lett. s) riserva alla competenza dello\nStato la tutela il paesaggio e il patrimonio naturale della Nazione. \n    La giurisprudenza costituzionale e\u0027 costante  nell\u0027affermare  che\nla disciplina  delle  risorse  forestali  incide  direttamente  sulla\ntutela  dell\u0027ambiente  e  dell\u0027ecosistema,   materia   di   esclusiva\ncompetenza statale, non potendo  le  Regioni  ridurre  gli  standards\nminimi di  protezione  stabiliti  dalla  normativa  nazionale.  Basti\nrichiamare, tra le altre, le sentenze n. 105/2008  (\"Sotto  l\u0027aspetto\nambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico  di\nvalore «primario» (sentenza n. 151 del 1986), ed «assoluto» (sentenza\nn. 641 del 1987), nel senso che la tutela ad  essi  apprestata  dallo\nStato, nell\u0027esercizio della sua competenza esclusiva  in  materia  di\ntutela  dell\u0027ambiente,  viene  a  funzionare  come  un  limite   alla\ndisciplina che le  Regioni  e  le  Province  autonome  dettano  nelle\nmaterie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Cio\u0027  peraltro\nnon toglie, come e\u0027 stato ribadito anche nell\u0027ultima sentenza citata,\nche le Regioni,  nell\u0027esercizio  delle  specifiche  competenze,  loro\ngarantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela\nambientale piu\u0027 elevate.\"), n. 66/2012 («...la legislazione regionale\npuo\u0027 solo fungere da  strumento  di  ampliamento  del  livello  della\ntutela del bene protetto e non - all\u0027inverso...  -  quale  espediente\ndichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell\u0027ambito della\ntutela, attraverso l\u0027incremento della tipologia  delle  aree  cui  il\nregime vincolistico non si applica») e n. 178/2018 («Questa Corte  ha\ngia\u0027 avuto modo di affermare, proprio con  riferimento  alla  Regione\nautonoma  della  Sardegna,  che   la   conservazione   ambientale   e\npaesaggistica spetta, in base all\u0027art. 117,  secondo  comma,  lettera\ns), Cost., alla cura esclusiva  dello  Stato,  aggiungendo  che  tale\ntitolo di competenza statale \"riverbera i suoi effetti  anche  quando\nsi tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l\u0027ulteriore\nprecisazione, pero\u0027,  che  qui  occorre  tener  conto  degli  statuti\nspeciali di autonomia\" (sentenza n. 378 del 2007)...  Il  legislatore\nstatale conserva il  potere  di  vincolare  la  potesta\u0027  legislativa\nprimaria dell\u0027autonomia speciale  attraverso  l\u0027emanazione  di  leggi\nqualificabili come \"riforme economico-sociali\". E  cio\u0027  anche  sulla\nbase - per quanto qui viene in rilievo -  del  titolo  di  competenza\nlegislativa nella materia \"tutela  dell\u0027ambiente,  dell\u0027ecosistema  e\ndei beni culturali\", di cui all\u0027art. 117, secondo comma, lettera  s),\ndella Costituzione, comprensiva  tanto  della  tutela  del  paesaggio\nquanto della tutela dei beni ambientali e culturali. Da  cio\u0027  deriva\nche il legislatore della Regione autonoma  della  Sardegna  non  puo\u0027\nesercitare unilateralmente la  propria  competenza  statutaria  nella\nmateria edilizia  e  urbanistica  quando  siano  in  gioco  interessi\ngenerali riconducibili alla predetta competenza esclusiva  statale  e\nrisultino  in   contrasto   con   norme   fondamentali   di   riforma\neconomico-sociale».),  con  le   quali   la   Corte   ha   dichiarato\nl\u0027illegittimita\u0027 di disposizioni regionali che  introducevano  regimi\nautorizzatori meno rigorosi di quelli previsti dallo Stato. \n    Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che  la  disposizione\nregionale in parola, violando la normativa statale sopra  richiamata,\ncontrasta con gli articoli 9 e 117, secondo comma,  lett.  s),  della\nCostituzione. \n  2. Illegittimita\u0027 dell\u0027art. 13, comma 2, lett. h) e 17, comma  2  e\n3, della L.R. Toscana n. 49/2025 e dell\u0027art. 17, commi  2  e  3,  per\nviolazione dell\u0027art. 117, comma 2, lettere h) e s) della Costituzione\nin relazione all\u0027art. 3, comma 3, lettere c-bis) f) ed l) della legge\nn. 353/2000. \n    -  L\u0027art.  13,  comma  2,  lett.  h)  della  legge  regionale  in\nargomento, sopra riprodotto, assegna  alla  Regione  l\u0027addestramento,\nl\u0027aggiornamento e la specializzazione  del  personale  che  opera,  a\nqualunque livello, nell\u0027antincendio boschivo (AIB),  non  richiamando\nle attivita\u0027 previste nelle convenzioni AIB con  il  Corpo  nazionale\ndei vigili  del  fuoco,  soggetto  che  provvede  autonomamente  alla\nformazione dei propri operatori che  fanno  parte  delle  squadre  di\nspegnimento degli incendi boschivi. \n    Il successivo art. 17,  comma  2,  sostituisce  integralmente  il\ncomma 2 dell\u0027art. 74 (2) della legge Regione Toscana 21  marzo  2000,\nn. 39 riguardante la predisposizione del  Piano  regionale  AIB,  non\nriportando fra gli elementi in  esso  contenuti,  quelli  individuati\ndall\u0027art. 3, (3) comma 3, lettere c-bis) f) ed  l),  della  legge  n.\n353/2000. \n    Il comma 3 dello stesso art. 17 della legge regionale  in  esame,\ninoltre, modificando  l\u0027art.  74  della  citata  legge  regionale  n.\n39/2000, non inserisce l\u0027obbligatorieta\u0027  dell\u0027aggiornamento  annuale\ndel Piano, cosi\u0027 come stabilito dal citato art.  3,  comma  3,  della\nlegge-quadro  n.  353/2000  «Legge-quadro  in  materia   di   incendi\nboschivi». \n    Le citate disposizioni regionali violano, quindi, le disposizioni\ncontenute nella legge-quadro  n.  353/2000  che  detta  standards  di\ntutela  ambientale,  materia   di   competenza   esclusiva   statale,\nstabilendo una disciplina non derogabile dalle regioni. \n    Come affermato da codesta Corte costituzionale con la sentenza n.\n144/2022 «... per giurisprudenza costante di questa Corte, l\u0027ambiente\n«delinea una sorta di materia \"trasversale\", in ordine alla quale  si\nmanifestano competenze diverse, che  ben  possono  essere  regionali,\nspettando [invece] allo Stato le  determinazioni  che  rispondono  ad\nesigenze meritevoli di  disciplina  uniforme  sull\u0027intero  territorio\nnazionale (sentenza n. 407 del 2002)» e  le  Regioni,  nell\u0027esercizio\ndelle loro competenze, sono tenute  al  rispetto  delle  prescrizioni\nstatali e possono adottare norme che  interferiscono  con  la  tutela\nambientale solo se elevano lo standard di protezione  previsto  dalla\nlegislazione nazionale, che funziona, quindi,  da  limite  minimo  di\nsalvaguardia   dell\u0027ambiente,   legittimando   interventi   normativi\nregionali solo nel senso dell\u0027innalzamento della tutela  (ex  multis,\nsentenze n. 291 e n. 7 del 2019, n. 174 e n. 74 del 2017). \n    Le  prescrizioni   riportate   nella   legge-quadro   mirano   ad\nassicurare, quindi, oltre  che  la  tutela  dell\u0027ambiente,  anche  la\nsalvaguardia dell\u0027incolumita\u0027 e, quindi, si  riconducono  anche  alla\nmateria  della  sicurezza,  riservata   anch\u0027essa   alla   competenza\nesclusiva  dello  Stato  dall\u0027art.  117,  comma  2,  lett.  h)  della\nCostituzione con cui risultano, quindi, in contrasto le  disposizioni\nregionali in argomento. \n  3. Illegittimita\u0027 degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29  L.R.  Toscana\nn. 49/2025 per violazione degli articoli  9  e  117,  secondo  comma,\nlett. s) della  Costituzione  in  relazione  all\u0027art.  61,  comma  5,\ndecreto legislativo n. 152/2006. \n    Gli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale in esame, come\nsopra illustrato, apportano modifiche alla legge regionale  19  marzo\n2015, n. 30, mentre l\u0027art. 29 interviene  sulla  legge  regionale  11\nagosto 1997, n. 65, istitutiva dell\u0027Ente per la  gestione  del  Parco\nRegionale delle Alpi Apuane. \n    Tali  disposizioni  sono  strettamente  connesse  per   il   loro\ncontenuto   e   incidono   unitariamente   sulla   disciplina   delle\nautorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico. \n    La  normativa  regionale  previgente,  infatti,  attribuiva  tali\nfunzioni alla Regione e agli Enti parco regionali, in coerenza con le\nrispettive competenze in materia di gestione delle riserve naturali e\ndei parchi. \n    La nuova legge regionale, invece, rialloca dette funzioni in capo\na  soggetti  diversi,  e  anche  all\u0027art.  27   -   «Nulla   osta   e\nautorizzazione ai .ni del vincolo idrogeologico nelle  aree  comprese\nnei parchi regionali. \n    Modifiche all\u0027art.  31  della  legge  regionale  n.  30/2015.»  -\nprevede che: \n      «1. Il comma 3, dell\u0027art. 31, della legge regionale n.  30/2015\ne\u0027 sostituito dal seguente: \n        \"3. Le autorizzazioni ai fini del  vincolo  idrogeologico  di\ncui al titolo V, capo  I,  della  legge  regionale  n.  39/2000  sono\nrilasciate dagli enti di cui all\u0027art. 3-ter della legge regionale  n.\n39/2000 previa acquisizione del nulla-osta del parco.\" \n    Cioe\u0027, le unioni di comuni subentrate alle comunita\u0027 montane,  la\nCitta\u0027 metropolitana di Firenze e altre unioni di comuni  individuate\ndalla normativa regionale sulle autonomie locali. \n    Tali previsioni si pongono in contrasto con la disciplina statale\nvigente. \n    - L\u0027art. 61, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.\n152  stabilisce,  infatti,  che  le  funzioni  relative  al   vincolo\nidrogeologico, di cui al regio decreto-legge  30  dicembre  1923,  n.\n3267, sono interamente esercitate dalle Regioni. \n    Tale disposizione rientra  nell\u0027ambito  delle  norme  statali  in\nmateria di difesa del suolo e tutela dell\u0027ambiente e costituisce,  in\nvirtu\u0027  della  sua  finalita\u0027  di  protezione   unitaria,   parametro\ninterposto ai .ni della valutazione di legittimita\u0027 costituzionale. \n    -  L\u0027art.  117,  secondo  comma,  lett.  s),  della  Costituzione\nattribuisce, infatti, alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello\nStato la materia della tutela dell\u0027ambiente e dell\u0027ecosistema. \n    Secondo  la   consolidata   giurisprudenza   di   codesta   Corte\ncostituzionale,  il  riconoscimento  di  una  competenza  legislativa\nesclusiva in capo allo Stato comporta  che  soltanto  il  legislatore\nstatale e\u0027 legittimato a disciplinare l\u0027organizzazione delle relative\nfunzioni amministrative. \n    E\u0027 stato ripetutamente chiarito che  le  funzioni  amministrative\nriconducibili a materie di competenza esclusiva  statale,  una  volta\nconferite  dallo  Stato  alla  Regione,   non   possono   essere   da\nquest\u0027ultima ulteriormente  riallocate  presso  enti  infraregionali,\npoiche\u0027 cio\u0027  equivarrebbe  ad  alterare  un  assetto  di  competenze\ndefinito a livello legislativo nazionale. \n    In particolare,  si  richiamano  le  sentenze  nn.  189/2021,  n.\n187/2011 e n. 159/2012, che hanno ribadito  l\u0027impossibilita\u0027  per  le\nRegioni di attribuire a enti locali  o  ad  altri  soggetti  funzioni\namministrative  rientranti  in  materie  riservate  alla   competenza\nesclusiva dello Stato. Al riguardo infatti, «la potesta\u0027  legislativa\nesclusiva nelle materie indicate nell\u0027art. 117, secondo comma,  della\nCostituzione  comporta  la  legittimazione   del   solo   legislatore\nnazionale a definire l\u0027organizzazione delle  corrispondenti  funzioni\namministrative anche attraverso l\u0027allocazione  di  competenze  presso\nenti diversi dai Comuni -  ai  quali  devono  ritenersi  generalmente\nattribuite secondo il criterio espresso dall\u0027art. 118,  primo  comma,\ndella Costituzione. - tutte le volte in cui l\u0027esigenza  di  esercizio\nunitario  della  funzione  trascenda  tale  ambito  territoriale   di\ngoverno. [...] Tanto conduce logicamente a escludere che le  funzioni\namministrative  riconducibili  alle  materie  di  cui  all\u0027art.  117,\nsecondo  comma,  della  Costituzione  -  che,  sulla  base   di   una\nvalutazione    orientata    dai    principi    di     sussidiarieta\u0027,\ndifferenziazione e adeguatezza, siano  state  conferite  dallo  Stato\nalla Regione - possano essere da quest\u0027ultima riallocate presso altro\nente infraregionale, comportando un\u0027iniziativa siffatta una modifica,\nmediante un atto legislativo regionale,  dell\u0027assetto  di  competenze\ninderogabilmente   stabilito   dalla    legge    nazionale»    (Corte\ncostituzionale, 7 ottobre 2021, n. 189;  nello  stesso  senso,  anche\nId., 15 giugno 2011, n. 187 e 27 giugno 2012, n. 159). \n    Alla luce di tale quadro, le norme contenute negli  articoli  25,\n26, 27, 28 e 29 della legge regionale Toscana n. 49 del  2025,  nella\nparte  in  cui  attribuiscono  a  unioni  di  comuni  e  alla  Citta\u0027\nmetropolitana di Firenze le competenze  relative  al  rilascio  delle\nautorizzazioni per il vincolo idrogeologico, risultano  incompatibili\ncon l\u0027art. 117, secondo comma, lett. s), della  Costituzione  nonche\u0027\ncon l\u0027art .61, comma 5, del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,\nquale norma interposta. \n    Diversa  valutazione  deve,  invece,  essere  compiuta   per   la\npreesistente attribuzione di tali funzioni agli Enti parco regionali,\ntrattandosi  di   enti   comunque   qualificabili   come   regionali,\ncircostanza che la Corte costituzionale ha gia\u0027 ritenuto  compatibile\ncon l\u0027assetto normativo statale (cfr. sentenza Corte  costituzionale,\n21 marzo 1997, n. 67, § 3 del considerato in diritto). \n    Ne consegue che le disposizioni regionali censurate  si  rivelano\nillegittime  in  quanto  si  pongono  in  contrasto  con  i  principi\ncostituzionali e con la disciplina statale  interposta,  determinando\nuna lesione della competenza esclusiva statale in materia  ambientale\ne della sicurezza. \n\n(1) La norma dispone: «Le regioni definiscono e attuano  le  pratiche\n    selvicolturali  piu\u0027  idonee  al  trattamento  del  bosco,   alle\n    necessita\u0027 di tutela dell\u0027ambiente, del paesaggio  e  del  suolo,\n    alle esigenze socio - economiche locali, alle produzioni  legnose\n    e non legnose, alle esigenze di  fruizione  e  uso  pubblico  del\n    patrimonio  forestale  anche  in  continuita\u0027  con  le   pratiche\n    silvo-pastorali tradizionali o ordinarie.» \n\n(2) L\u0027art. 74, della legge regionale n. 39/2000 prima della  modifica\n    prevedeva:  «Il  piano  AIB  individua  l\u0027organizzazione  ed   il\n    coordinamento dell\u0027AIB e definisce in particolare: a) gli  indici\n    di pericolosita\u0027 per  lo  sviluppo  degli  incendi  boschivi  nel\n    territorio regionale; b) le opere, gli interventi,  le  attivita\u0027\n    relativi  alla  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  degli\n    incendi boschivi e in particolare: 1)  gli  interventi  colturali\n    per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti  naturali\n    e forestali; 2) i criteri  e  le  modalita\u0027  per  gli  interventi\n    pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse  dal\n    fuoco; 3) i servizi per il controllo del territorio  e  la  lotta\n    attiva  agli  incendi  boschivi;  4)  le  opere  e  gli  impianti\n    destinati alla prevenzione ed estinzione  degli  incendi;  c)  le\n    competenze per il coordinamento e la direzione  delle  operazioni\n    di spegnimento, nonche\u0027 le procedure operative per l\u0027AIB;  d)  le\n    modalita\u0027  d\u0027impiego  delle  squadre  del  volontariato;  e)   le\n    attivita\u0027 informative per la prevenzione degli incendi boschivi e\n    per la segnalazione di ogni eventuale situazione  a  rischio;  f)\n    l\u0027individuazione  dei  beni  del  patrimonio   agricolo-forestale\n    regionale, da utilizzare per  le  attivita\u0027  di  addestramento  e\n    aggiornamento del  personale  che  opera,  a  qualunque  livello,\n    nell\u0027AIB e detta, altresi\u0027, ulteriori disposizioni  per  il  loro\n    svolgimento; g) i criteri e le  modalita\u0027  di  finanziamento  dei\n    soggetti che operano all\u0027AIB; h) qualsiasi  altra  indicazione  e\n    procedura  ritenuta  necessaria  ai  fini  della  pianificazione,\n    organizzazione ed attuazione dell\u0027AIB» \n\n(3) La norma - rubricata «Piano regionale di previsione,  prevenzione\n    e lotta attiva contro gli incendi boschivi» - al comma  3,  lett.\n    c-bis) dispone: «3. Il piano,  sottoposto  a  revisione  annuale,\n    individua: c-bis) le aree  trattate  con  la  tecnica  del  fuoco\n    prescritto, come definita all\u0027art. 4, comma 2-bis»; f) «le azioni\n    e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare  anche\n    solo potenzialmente  l\u0027innesco  di  incendio  nelle  aree  e  nei\n    periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere  c)  e\n    d), nonche\u0027 di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»; l):\n    «le operazioni silvi-colturali  di  pulizia  e  manutenzione  del\n    bosco, con facolta\u0027 di previsione di interventi  sostitutivi  del\n    proprietario  inadempiente  in  particolare  nelle  aree  a  piu\u0027\n    elevato  rischio,  anche  di  incendi  in  zone  di   interfaccia\n    urbano-rurale». \n\n \n                               P.Q.M. \n \n    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  propone  il  presente\nricorso e confida nell\u0027accoglimento delle seguenti \n \n                             Conclusioni \n \n    «Voglia     l\u0027Ecc.ma     Corte     costituzionale      dichiarare\ncostituzionalmente illegittimi gli articoli 9, comma 1, 13, comma  2,\nlett. h), 17, commi 2 e 3, 25, 26, 27, 28  e  29  della  legge  della\nregione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025, pubblicata  nel  Bollettino\nUfficiale della Regione Toscana n. 54  del  28  agosto  2025  recante\n«Gestione multifunzionale del bosco  e  degli  ecosistemi  forestali,\nsviluppo  sostenibile,   tutela   e   valorizzazione   dell\u0027ambiente,\ncompetenze ai .ni  del  vincolo  idrogeologico  nei  parchi  e  nelle\nriserve  naturali  regionali.  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.\n39/2000, 30/2015 e 65/1997» - per violazione degli articoli 9 e  117,\nsecondo comma, lett. h) e lett. s) della  Costituzione  in  relazione\nall\u0027art. 7, comma 3, decreto  legislativo  n.  34/2018,  all\u0027art.  3,\ncomma 3, lettere c-bis) f) ed l) della  legge-quadro  in  materia  di\nincendi  boschivi  n.  353/2000,  all\u0027art.  61,  comma   5,   decreto\nlegislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla legge-quadro n. 394/1991,  al\ndecreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997». \n    Si producono: \n      1) copia della legge regionale impugnata; \n      2) copia conforme della delibera  del  Consiglio  dei  ministri\nadottata  nella  riunione   del   17   ottobre   2025,   recante   la\ndeterminazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata\nrelazione illustrativa. \n        Roma, 23 ottobre 2025 \n \n                    L\u0027Avvocato dello Stato: Spina","elencoResistenti":[{"nominativo":"Regione 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